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Document 52013PC0796
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola
/* COM/2013/0796 final - 2013/0410 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola /* COM/2013/0796 final - 2013/0410 (COD) */
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto generale Gli interventi contro le violazioni della
legislazione doganale sono parte integrante della tutela degli interessi
finanziari dell’Unione e dello sviluppo della cooperazione doganale. Le violazioni della normativa doganale possono
consistere in pratiche di diverso tipo, ad esempio una designazione inesatta
delle merci importate per poter beneficiare di dazi ridotti o false
dichiarazioni dell’origine delle merci per eludere dazi antidumping e/o evitare
l’applicazione di contingenti all’importazione, oppure un uso improprio del
regime di transito, che consiste nel dichiarare in transito merci
effettivamente importate allo scopo di evadere i dazi doganali applicabili. Per combattere tali violazioni della
legislazione doganale si deve procedere a un ampio scambio di informazioni nell’ambito
della cooperazione tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.
Benché tale cooperazione si sia già dimostrata proficua, sono stati individuati
alcuni settori che richiedono un ulteriore intervento, in particolare per
quanto riguarda il funzionamento del sistema di lotta contro le frodi nel
settore doganale e il miglioramento della gestione dei rischi doganali a
livello nazionale e di Unione[1]. 1.2. Contesto giuridico I principali strumenti giuridici applicabili
alle violazioni della normativa doganale in questo contesto sono, da un lato,
il regolamento (CE) n. 515/97, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua
assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla
collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta
applicazione delle normative doganale e agricola e, dall’altro, la decisione
2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sull’uso dell’informatica nel
settore doganale. Il regolamento (CE) n. 515/97 disciplina le
questioni relative all’unione doganale, settore di competenza esclusiva dell’Unione
europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La decisione 2009/917/GAI del Consiglio tratta
questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, settore nel
quale, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del TFUE, l’Unione
ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri. Su tale base, la Commissione ha creato una
struttura informatica per l’attuazione della legislazione pertinente, il
sistema d’informazione antifrode (AFIS), che comprende banche dati destinate
alle questioni doganali e alle questioni inerenti alla cooperazione in materia
di attività di contrasto. 1.3. Questioni specifiche 1.3.1. Necessità
di colmare le lacune dei sistemi esistenti per l’individuazione delle frodi nel
settore doganale Gli operatori commerciali che svolgono
attività legittime nell’UE devono rispettare vari dazi, tasse, aliquote e
limiti quantitativi. I proventi dell’elusione di tali oneri costituiscono un
incentivo a commettere frodi quali la falsa dichiarazione dell’origine, una
designazione inesatta delle merci e l’uso improprio del regime di transito.
Tale rischio è tanto più elevato se si considera che i sistemi esistenti per
individuare le frodi doganali non sono ancora sufficientemente sviluppati e che
gli strumenti disponibili per verificare l’origine effettiva delle merci importate
sono attualmente limitati. In particolare, i funzionari doganali non hanno la
possibilità di verificare se l’origine dichiarata delle merci sia coerente con
l’itinerario del container che le ha trasportate. Le informazioni relative ai
movimenti dei container (Container Status Messages - CSM) sono considerate
determinanti per individuare i casi di falsa dichiarazione dell’origine. Anche
il sistema attualmente impiegato per individuare i casi di designazione
inesatta delle merci risulta insoddisfacente. In tale contesto, l’individuazione
di operazioni sospette da parte delle autorità doganali si basa su eventuali
notifiche provenienti da diverse fonti (ad esempio altre autorità doganali od
operatori economici) e su analisi dei rischi fondate su dati incompleti. Il
principale inconveniente di questa procedura consiste nel fatto che i controlli
non sono ancora sufficientemente mirati, poiché si basano su analisi di dati
incompleti. Analogamente, si riscontrano lacune nel sistema utilizzato per
individuare l’uso improprio del regime di transito. La procedura attualmente
seguita per verificare le merci in transito consiste nel controllo dei
documenti e in controlli materiali. Tuttavia, l’efficacia e l’efficienza di
questi metodi sono limitate dalle scarse risorse disponibili e da carenze a
livello di portata e qualità dei dati disponibili per l’analisi automatizzata
dei rischi e di destinazione dei controlli. Per affrontare efficacemente i casi
di falsa dichiarazione dell’origine, designazione inesatta delle merci e uso
improprio del regime di transito, è opportuno ricorrere a metodi automatizzati
e scientifici di analisi dei rischi per identificare le spedizioni sospette. La
Commissione ritiene che per poter applicare questi metodi in modo più efficace
ed efficiente, si debba poter disporre sistematicamente e tempestivamente di
dati di qualità in materia di CSM, importazioni, esportazioni e transito a
livello nazionale e di UE. 1.3.2. Necessità di migliorare la
gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento
a livello nazionale e di UE È ormai riconosciuto che occorre stabilire un
livello equivalente di controlli doganali per le merci introdotte nel
territorio doganale dell’Unione o uscite da esso, così come la necessità di
istituire, a livello di Unione, un quadro di gestione dei rischi per promuovere
un’impostazione comune. In tale contesto, il regolamento (CE) n. 648/2005 che
modifica il codice doganale comunitario prevede un quadro comune di gestione
dei rischi, attuato dalla Commissione e dagli Stati membri. Nella sua
comunicazione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di
approvvigionamento[2], la Commissione ha individuato una serie di problemi strategici in
materia di attuazione. Particolare importanza al riguardo rivestono le
difficoltà causate dalla disponibilità e dalla qualità insufficienti dei dati
utilizzati ai fini del controllo dei rischi per la sicurezza e l’incolumità
prima dell’arrivo delle merci. La comunicazione sottolinea che “la
comunicazione, da parte degli operatori, di dati di qualità e la loro messa a
disposizione delle autorità preposte alla gestione dei rischi al livello
adeguato è un’altissima priorità”. In tale contesto, anche la raccolta dei CSM
e la loro integrazione nell’analisi dei rischi prima dell’arrivo delle merci
può contribuire in maniera determinante al miglioramento della sicurezza della
catena di approvvigionamento in generale e alle attività svolte dalla
Commissione e dagli Stati membri per gestire i rischi di cui all’articolo 4,
punto 25, del codice doganale comunitario, comprese le minacce per la sicurezza
e l’incolumità dell’Unione, la salute pubblica, l’ambiente e i consumatori. 1.3.3. Necessità di far fronte ai
ritardi delle indagini svolte dall’OLAF A seguito della
recente introduzione della dogana elettronica (e-Customs), i documenti
giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d’importazione e di
esportazione (fatture, certificati di origine, ecc.) non sono più conservati
dalle amministrazioni doganali ma dagli operatori economici. È importante
sottolineare che spesso l’OLAF ha bisogno di tali documenti per svolgere le
proprie indagini. Attualmente, per ottenerli, l’OLAF invia una richiesta agli
Stati membri. Un siffatto sistema risulta tuttavia inefficiente perché, come si
è detto, gli Stati membri non sono più in possesso di informazioni pertinenti e
devono quindi richiederle agli operatori economici per poi trasmetterle alla
Commissione. Prima che i documenti possano essere messi a disposizione dell’OLAF
passa quindi parecchio tempo. L’attuale quadro giuridico non prevede alcuna
disposizione che permetta di accelerare le procedure relative alle indagini
dell’OLAF. 1.3.4. Necessità
di chiarimenti circa la possibilità di limitare la
visibilità dei dati Attualmente, il sistema informatico AFIS non viene utilizzato appieno
perché gli Stati membri non sono in grado di selezionare i potenziali
utilizzatori delle informazioni inserite nel sistema. Questa situazione
ostacola quindi inutilmente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e
la cooperazione doganale, che non raggiungono un livello ottimale. Occorre pertanto fornire un chiarimento tecnico, ossia che i
proprietari dei dati inseriti possono limitare l’accesso a tali dati a
determinati utilizzatori. L’inserimento nel regolamento di una disposizione che
permetta chiaramente ai proprietari dei dati di limitarne l’accesso a
determinati utilizzatori intensificherebbe considerevolmente lo scambio di
informazioni e contribuirebbe a migliorare ulteriormente la possibilità di
prevenire e individuare le frodi doganali e di svolgere indagini al riguardo.
Inoltre, una limitazione dell’accesso consente di tutelare la riservatezza e
quindi di aumentare la fiducia nel sistema. Grazie alla possibilità di
proteggere i dati sensibili, gli utilizzatori sarebbero maggiormente disposti a
condividere informazioni all’interno del sistema d’informazione antifrode AFIS.
Inoltre, questo accesso limitato consentirebbe alla Commissione di migliorare
la gestione dei dati, giacché permetterebbe di memorizzare, aggiornare e
cercare informazioni che finora venivano soltanto scambiate. 1.3.5. Necessità
di razionalizzare il controllo della protezione dei dati Conformemente alla legislazione vigente, gli
audit vengono effettuati da due diversi organismi (ossia il garante europeo
della protezione dei dati - GEPD e l’autorità comune di controllo in materia
doganale - ACCD). In alcuni casi, la mancanza di coordinamento tra tali
organismi fa sì che vengano formulate raccomandazioni divergenti, che comportano
un impiego inefficiente delle risorse all’interno della Commissione e negli
Stati membri. Il processo di attuazione risulta più lungo dato che bisogna
tener conto al tempo stesso delle raccomandazioni del GEPD e di quelle dell’ACCD.
Ne conseguono inefficienze e costi aggiuntivi in termini di tempo e di risorse.
L’esecuzione delle raccomandazioni può proseguire anche un anno dopo la
realizzazione dell’audit. Occorre pertanto una più stretta collaborazione tra i
due organismi di vigilanza. Un’altra questione da chiarire in materia di
protezione dei dati è quella della responsabilità dei sistemi tecnici istituiti
dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 515/97. Attualmente, la
Commissione mette a disposizione degli Stati membri assistenza tecnica, azioni
di formazione o comunicazione e altro sostegno operativo mediante sistemi
tecnici. Non è stata però attribuita alcuna responsabilità specifica riguardo
al controllo della protezione dei dati per quanto concerne tali sistemi
tecnici. Per questo motivo, la proposta chiarisce le competenze del GEPD. 1.3.6. Necessità
di chiarimenti in merito all’ammissibilità degli elementi di prova raccolti nell’ambito della mutua assistenza Attualmente, i pubblici ministeri nazionali
esitano a utilizzare i documenti ottenuti nell’ambito della mutua assistenza
come elementi di prova in un procedimento penale, dato che il regolamento (CE)
n. 515/97 non contiene disposizioni sufficientemente chiare in merito a tale
possibilità. Questa situazione provoca inevitabilmente ritardi nei procedimenti
penali nazionali e potrebbe addirittura comportare l’archiviazione di alcuni
casi per scadenza dei termini di prescrizione. Essa compromette altresì il
principio della certezza del diritto, dato che le disposizioni pertinenti del
regolamento (CE) n. 515/97 sono soggette a interpretazioni divergenti. Risulta
necessario precisare che gli elementi di prova ottenuti nell’ambito della mutua
assistenza possono essere utilizzati dai pubblici ministeri nel corso di
procedimenti penali nazionali. La proposta non impone ai tribunali nazionali di
accettare automaticamente tali prove, dato che esse devono soddisfare anche le
norme procedurali del paese interessato. 1.3.7. Procura europea La Commissione ha proposto di recente l’istituzione
di una procura europea[3].
Tenuto conto dei cambiamenti che ne conseguiranno a livello di indagini e di
procedimenti giudiziari riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione, è opportuno che la Commissione valuti la necessità di rivedere il
regolamento in vigore una volta istituita la Procura europea. In tal caso,
tutte le autorità nazionali degli Stati membri e tutte le istituzioni, gli
organi e gli organismi dell’Unione devono informare immediatamente la Procura
europea di qualsiasi condotta che possa costituire reato di sua competenza.
Conformemente alla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea,
quest’ultima avrà accesso alle banche dati gestite dalla Commissione o dagli
Stati membri a norma del regolamento. 1.4. Soluzione proposta Al fine di ovviare alle lacune indicate,
risulta necessario modificare il regolamento (CE) n. 515/97. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate La Commissione ha consultato a più riprese le
parti interessate e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute. 2.1.1. Autorità doganali degli Stati membri Consultati tramite un questionario nel
febbraio 2012, gli Stati membri hanno fatto presente la necessità di poter
accedere ai dati doganali (importazioni, transito ed esportazioni) riguardanti
le operazioni effettuate in un altro Stato membro e hanno sottolineato l’utilità
delle informazioni sui movimenti dei container. Essi hanno inoltre espresso il
proprio punto di vista sul modo migliore di raccogliere, conservare e
analizzare tali informazioni. Nel maggio 2012 la Commissione ha organizzato
una conferenza per conoscere le reazioni degli esperti degli Stati
membri e chiedere loro suggerimenti in merito al funzionamento globale del sistema
d’informazione antifrode (AFIS), nonché all’attuazione e alle prospettive del
regolamento (CE) n. 515/97. La conferenza è consistita in una sessione plenaria
e in quattro gruppi di lavoro specifici riguardanti le questioni giuridiche, le
operazioni doganali congiunte, le applicazioni, nonché gli aspetti tecnici e la
sicurezza informatica dell’AFIS allo stato attuale e in futuro. In varie occasioni, la Commissione ha
consultato il comitato per la mutua assistenza istituito a norma dell’articolo
43 del regolamento (CE) n. 515/97, composto da rappresentanti degli Stati
membri responsabili delle questioni attinenti alla mutua assistenza
amministrativa. Recentemente si sono svolte discussioni nel corso delle
riunioni del 24 maggio e del 25 settembre 2012. 2.1.2. Compagnie di navigazione -
Consiglio mondiale del trasporto marittimo (World Shipping Council) Il 15 marzo 2012 si è svolta un’importante
consultazione del settore del trasporto marittimo, cui hanno partecipato
imprese del settore privato e il Consiglio mondiale del trasporto marittimo
(World Shipping Council - WSC)[4]
al fine di informare i vettori in merito all’iniziativa proposta e di ottenere
il loro parere sulla prevista notifica dei CSM alla Commissione. Quest’ultima
ha proposto altresì un esercizio pilota nel settore. Le discussioni si sono
concentrate sul tipo di dati che gli operatori di container devono fornire alla
Commissione e sulle relative modalità, nonché sui metodi di trasmissione, ecc.
La Commissione ha fatto tutto il possibile per coinvolgere il settore nelle
attività preparatorie in modo da agevolare l’attuazione della sua proposta. Inoltre, sono stati organizzati numerosi
incontri tra la Commissione e rappresentanti del WSC. Tali consultazioni hanno permesso stabilire il
tipo di informazioni che le società devono fornire. Il metodo di trasmissione
più efficace sotto il profilo dei costi consiste nell’effettuare giornalmente
un “invio globale” (global dump) dei dati riguardanti tutti i movimenti dei
container. In alternativa, le società possono optare per una presentazione
selettiva dei dati. Altre modalità dovranno essere ulteriormente specificate. Il settore marittimo ha sottolineato la
necessità di assicurare che i dati forniti dalle società siano trasmessi una
sola volta. Spetterebbe quindi alla Commissione comunicare tali dati alle
istituzioni internazionali e/o europee, nonché agli Stati membri, per i fini ai
quali è istituita la banca dati. 2.1.3. Organismi responsabili del controllo della protezione dei dati Nei mesi di maggio e giugno 2012 sono state
organizzate riunioni con il GEPD e l’ACCD nell’ambito dei preparativi della
presente proposta. 2.2. Valutazione d’impatto La Commissione ha effettuato una valutazione
di impatto delle opzioni strategiche, tenendo conto delle consultazioni delle
parti interessate. Si è concluso, tra l’altro, che le principali modifiche del
regolamento dovevano perseguire essenzialmente gli obiettivi seguenti. ·
Creare le condizioni necessarie per migliorare la
lotta contro le frodi doganali relative a false dichiarazioni di origine
delle merci, obbligando le compagnie di navigazione che effettuano
trasporti in alto mare a trasmettere alla Commissione i messaggi sullo status
dei container (CSM). Il metodo di trasmissione raccomandato è l’invio globale (global
dump), i cui costi sono pressoché pari a zero. Si può altresì prevedere un
altro metodo di trasmissione. ·
Creare le condizioni necessarie per migliorare la
lotta contro le frodi doganali relative alla designazione inesatta delle
merci attraverso la creazione di una base centrale di dati sulle
importazioni e sulle esportazioni. Si dovrebbe stabilire una base giuridica per
la trasmissione di tali dati. Questa misura non comporterà costi aggiuntivi per
gli Stati membri in quanto le informazioni richieste esistono già in formato
elettronico, segnatamente nelle rispettive banche dati gestite dalla
Commissione. Pertanto, occorre soltanto che gli Stati membri acconsentano alla
duplicazione di tali dati. ·
Creare le condizioni necessarie per migliorare la
lotta contro le frodi doganali relative all’uso improprio del regime di
transito attraverso la creazione di un repertorio centralizzato per i dati
sul transito. ·
Accelerare le indagini dell’OLAF permettendo l’accesso diretto ai documenti giustificativi che accompagnano
le dichiarazioni di importazione e di esportazione. I costi previsti per gli
operatori del settore privato sono pressoché pari a zero, in quanto l’obbligo
già esiste (la legislazione nazionale ed anche il codice doganale impongono
alle imprese di conservare la documentazione pertinente). È importante
sottolineare che le richieste eventualmente rivolte agli operatori economici ai
fini delle indagini dell’OLAF sarebbero probabilmente assai scarse (alcuni casi
all’anno). La valutazione d’impatto ha concluso che le
opzioni proposte sono conformi ai diritti fondamentali. In tale contesto, è
importante osservare che la prevista base di dati CSM non conterrebbe dati
personali. Le basi di dati su importazioni, esportazioni e transito
conterrebbero invece dati personali la cui protezione dev’essere sorvegliata
dal GEPD conformemente alle norme già applicabili stabilite nel regolamento
(CE) n. 515/97. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta di modifica del regolamento (CE)
n. 515/97 deve fondarsi sugli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE). L’articolo 33 del TFUE fornisce la base per la
maggior parte degli scambi di informazioni effettuati tra le autorità doganali
e tra queste e la Commissione ai fini della cooperazione doganale. L’articolo
325 del TFUE sancisce la competenza dell’UE ad adottare, nei settori della
prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione, misure che “siano dissuasive”. L’articolo
325, paragrafo 4, e l’articolo 33 del TFUE prevedono la procedura legislativa
per l’adozione delle misure necessarie al fine di pervenire a una protezione
efficace ed equivalente. 3.2. Sussidiarietà,
proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali 3.2.1. Sussidiarietà e
proporzionalità La necessità di provvedimenti a livello di UE
in materia di mutua assistenza amministrativa e cooperazione doganale
scaturisce da quanto segue. ·
La necessità di una normativa UE in materia di mutua
assistenza amministrativa e cooperazione doganale è già stata riconosciuta dal
legislatore europeo con l’adozione del regolamento (CE) n. 515/97 e della
decisione 2009/917/GAI del Consiglio. ·
È riconosciuto che molti rischi doganali presentano
una dimensione transnazionale. Le catene di approvvigionamento illegali possono
infatti adattarsi rapidamente ai miglioramenti apportati al contesto di
gestione dei rischi in un determinato punto di entrata e concentrarsi su altri
punti meno protetti. Occorre un’azione a livello di UE per garantire un livello
equivalente di protezione contro i rischi doganali in tutti i punti delle
frontiere esterne, come previsto dal regolamento (CE) n. 648/2005. ·
Poiché gli scambi commerciali vengono effettuati su
scala mondiale, gli Stati membri non sono in grado, da soli, di valutare,
individuare e ridurre efficacemente i rischi che possono comportare una
violazione della legislazione doganale e altri rischi doganali; un’azione
complementare a livello di UE agevolerebbe notevolmente l’operato degli Stati
membri durante lo svolgimento di indagini, in particolare nel caso di
trasferimenti transfrontalieri di merci. L’organizzazione di attività nel
settore della cooperazione doganale a livello di UE comporterebbe un valore
aggiunto significativo poiché consentirebbe di adottare un’impostazione
coerente e di coordinare le attività. ·
L’UE ha competenza esclusiva nei settori della
prevenzione delle frodi e dell’Unione doganale. ·
Dalle consultazioni degli operatori commerciali
risulta chiaramente che una presentazione unica centralizzata dei CSM
comporterà costi inferiori rispetto alla presentazione al solo Stato membro
attraverso il quale il container entra nel territorio doganale dell’Unione o ne
esce. ·
L’UE è la più qualificata a guidare questa azione
collettiva visto che possiede già l’esperienza, i sistemi e le competenze
necessari per garantire la raccolta, la comunicazione e lo scambio di dati con
rapidità e nel rispetto dei criteri di efficienza economica. ·
Le autorità doganali nazionali non possono, da
sole, procedere a uno scambio efficace di informazioni e contrastare su larga
scala le violazioni della legislazione doganale e gli altri rischi doganali a
un costo ragionevole. La raccolta sistematica dei dati necessari per analizzare
i rischi doganali che rappresentano una minaccia per l’UE e i suoi Stati membri
costituirebbe uno sforzo eccessivo per 28 singoli Stati membri e può essere
realizzata in modo più efficace ed efficiente a livello di UE. Si può pertanto concludere che l’intervento dell’UE
per raccogliere, conservare, elaborare, utilizzare e mettere a disposizione
degli Stati membri i dati individuati nel presente regolamento per combattere
la frode e altri rischi doganali è necessario e proporzionato alla natura e
alla portata dei rischi in questione, ed è conforme al principio di
sussidiarietà. 3.2.2. Situazione sotto il profilo
dei diritti fondamentali L’iniziativa riguarda in particolare il
diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, sancito dall’articolo
8 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 16 del TFUE, sulla base
della direttiva 95/46/CE, nonché dall’articolo 8 della CEDU (Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
). Il rispetto dei diritti in materia di
protezione dei dati personali è già stato preso in debito conto nel regolamento
(CE) n. 515/97 e nella decisione 2009/917/GAI del Consiglio, che prevedono
norme rigorose per quanto riguarda il contenuto e la copertura dei dati, la
loro conservazione e il controllo della loro protezione. In tale contesto è
importante sottolineare che la prevista base di dati CSM non conterrebbe dati
personali. Le basi di dati su importazione, esportazione e transito
conterrebbero invece dati personali la cui protezione dev’essere garantita dal
GEPD conformemente alle norme già applicabili stabilite nel regolamento (CE) n.
515/97. 3.2.3. Valore aggiunto L’azione proposta a livello di UE
migliorerebbe sensibilmente l’individuazione e la prevenzione delle frodi doganali
e le relative indagini, intensificando lo scambio di informazioni e
incrementando le prove disponibili, nonché migliorando il funzionamento del
sistema consolidato, a vantaggio dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione
stessa. Essa rafforzerebbe inoltre in modo significativo la capacità dell’UE di
individuare e attenuare i rischi di cui all’articolo 4, punto 25, del codice
doganale comunitario, comprese le minacce per la sicurezza dell’Unione, la
salute pubblica, l’ambiente e i consumatori. Di conseguenza, l’azione prevista
permetterà di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione,
migliorare la gestione dei rischi e promuovere ulteriormente la cooperazione
doganale. Per garantire che tale azione sortisca tutti
gli effetti auspicati, la Commissione garantirà che la gestione e l’amministrazione
delle future banche dati e delle informazioni in materia di CSM, transito,
importazioni ed esportazioni siano formalmente ripartite tra i suoi servizi ai
fini previsti dal regolamento. Essa garantirà altresì che le banche dati
possano essere integrate in modo uniforme nelle attività di gestione dei rischi
della Commissione e degli Stati membri, compresa l’analisi sistematica e in
tempo reale dei rischi prima dell’arrivo e della partenza. Verrà predisposta un’adeguata
struttura di governance interservizi per razionalizzare la gestione operativa e
la ripartizione delle responsabilità in materia di sicurezza e protezione dei
dati. 3.3. Scelta dello strumento Lo strumento proposto è un regolamento, così
come lo strumento oggetto della modifica. 3.4. Disposizioni specifiche 3.4.1. Definizioni - articolo 2 La definizione del concetto di
regolamentazione doganale viene aggiornata per adeguare la terminologia al
settore doganale, aggiungendo riferimenti all’entrata e all’uscita delle merci.
Viene fornita una definizione dei prestatori di servizi le cui attività sono
collegate alla catena di approvvigionamento internazionale per precisare a chi
si applichi l’obbligo di cui all’articolo 18 quater, paragrafo 1. 3.4.2. Ammissibilità degli elementi
di prova – articolo 12 La proposta di modifica dell’articolo 12
intende eliminare l’attuale incertezza giuridica in merito alla possibilità di
utilizzare le informazioni raccolte nell’ambito della mutua assistenza come
elementi di prova nei procedimenti penali nazionali. 3.4.3. Informazioni relative ai
movimenti dei container – articolo 18 bis e nuovi articoli 18 quater, 18
quinquies, 18 sexies e 18 septies L’articolo 18 bis del regolamento (CE) n.
515/97 prevede l’istituzione di un repertorio di dati sui movimenti dei
container e l’analisi di tali dati. Tuttavia, la formulazione dell’articolo non
obbliga gli operatori economici interessati (ossia i vettori) a fornire alla
Commissione le informazioni da inserire nel repertorio (ossia i messaggi sullo
status dei container - CSM). Pertanto, benché la Commissione abbia verificato l’efficacia
di un siffatto repertorio e la qualità del sistema di analisi sia dimostrata,
il volume resta limitato poiché l’accesso ai dati necessari è insufficiente. Le modifiche proposte intendono garantire la
comunicazione dei dati necessari, obbligando i prestatori di servizi
interessati a fornire le informazioni in questione (nuovo articolo 18 quater).
Questa informazione può contribuire in modo sostanziale alla lotta contro
diversi tipi di frode doganale, compresa la falsa dichiarazione di origine, e
alla gestione di altri rischi doganali di cui all’articolo 4, punto 25, del
codice doganale comunitario. L’articolo 18 quinquies precisa che, per
i container destinati a entrare nel territorio doganale dell’Unione, il periodo
di segnalazione è circoscritto ai momenti in cui il container è vuoto. Questo
significa, in pratica, che i vettori dovranno notificare i CSM relativi ai
container importati nell’UE dal momento in cui il container è risultato vuoto
per l’ultima volta prima di essere introdotto nel territorio doganale dell’Unione
fino al momento in cui esso viene nuovamente segnalato come vuoto dopo aver
lasciato tale territorio. Per i container che escono dal territorio doganale
dell’Unione, il periodo di segnalazione è circoscritto al momento in cui il
container è segnalato come vuoto al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
Se non è possibile determinare casi in cui il container è vuoto, i vettori
possono notificare i CSM sulla base dei periodi seguenti: (a)
per i container destinati ad entrare nel territorio
doganale dell’Unione: 3 mesi prima dell’arrivo nel territorio doganale dell’Unione
e 1 mese dopo l’arrivo in tale territorio o quando il container giunge in un
luogo situato al di fuori dell’UE (se precedente). (b)
per i container in uscita dal territorio doganale
dell’Unione: per 3 mesi dopo che il container ha lasciato il territorio
doganale dell’Unione. Fatto salvo l’esito dell’analisi in corso, i
futuri atti delegati dovrebbero comportare i seguenti elementi principali. L’atto delegato di cui all’articolo 18 septies,
paragrafo 1, stabilisce, fra l’altro, i casi precisi riguardo ai quali i CSM
devono essere notificati alla Commissione. Tra questi possono figurare:
conferma della prenotazione; arrivo in una struttura di carico o scarico;
partenza da una struttura di carico o scarico; carico su, o scarico da, un
mezzo di trasposto; ordine di riempimento o svuotamento; conferma di riempimento
o svuotamento; movimenti all’interno del terminale; ispezione all’ingresso del
terminale e invio per grosse riparazioni. Per quanto riguarda la frequenza delle
segnalazioni, ciascun vettore può scegliere di: (a)
trasmettere, quotidianamente, tutti i nuovi CSM
generati o raccolti nel suo sistema elettronico di rintracciabilità delle
apparecchiature nelle ultime 24 ore, a prescindere dal fatto che tali
messaggi riguardino o meno container destinati ad entrare nel territorio
doganale dell’Unione o ad uscirvi (“invio globale dei dati”); o (b)
presentare, quotidianamente, CSM generati o
raccolti nel suo sistema elettronico di rintracciabilità delle apparecchiature
nelle ultime 24 ore, che riguardano espressamente container (vuoti o carichi)
destinati ad entrare nel territorio doganale dell’Unione o ad uscirvi. Anche i dati minimi che devono figurare nei
CSM saranno determinati mediante atti delegati. I formati e i metodi di
trasmissione dei CSM saranno invece stabiliti mediante atti di esecuzione. 3.4.4. Dati relativi alle
importazioni, alle esportazioni e al transito – nuovo articolo 18 octies Per garantire controlli più mirati e una
maggiore efficacia della lotta contro le frodi doganali, si propone di
introdurre una base giuridica per il trattamento dei dati relativi alle
importazioni e alle esportazioni. Per quanto riguarda i dati relativi al
transito, nel 2011 è stato concluso un accordo amministrativo sul sistema d’informazione
antifrode per il transito fra la Commissione e gli Stati membri[5]. Conformemente a tale
accordo, l’OLAF riceve automaticamente le informazioni relative ai movimenti
delle merci vincolate al regime di transito. L’OLAF analizza tali dati ed
elabora relazioni che vengono trasmesse periodicamente agli Stati membri e ai
servizi competenti della Commissione. Tuttavia, pur riconoscendo gli sforzi
compiuti dalla Commissione, vari Stati membri ritengono che essa dovrebbe
definire una base giuridica chiara per questa attività, che sostituisca l’accordo
vigente. La proposta introduce la base giuridica adeguata. Non ne conseguono
obblighi di segnalazione aggiuntivi per gli Stati membri, giacché i dati
elettronici vengono già divulgati e scambiati tra gli Stati membri nell’ambito
di un sistema elettronico gestito dalla Commissione. La proposta prevede che i
dati contenuti nei sistemi gestiti dalla Commissione siano duplicati e
analizzati per individuare casi di frode e definire modelli utili per
identificare eventuali frodi doganali e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione
europea. La banca dati proposta sarà a disposizione dalla Commissione e delle
amministrazioni doganali degli Stati membri. La Commissione è l’organismo
responsabile del trattamento dei dati contenuti in tale repertorio. L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario
stabilisce che i controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si
fondino sull’analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, e
prevede la definizione, in tale contesto, di un quadro comune in materia di
gestione dei rischi. L’articolo 4, punto 25, definisce i rischi in questione e
l’articolo 4, punto 26, prevede che le attività di gestione dei rischi
comprendano “raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi,
prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo
e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali,
comunitarie e nazionali”. È quindi opportuno garantire che i dati raccolti
possano essere utilizzati ai fini della gestione dei rischi per tutti i rischi
doganali e che le autorità competenti a livello dell’UE e degli Stati membri
possano accedervi a tal fine quando le circostanze lo giustifichino. 3.4.5. Documenti giustificativi –
nuovo articolo 18 nonies Quando, per svolgere le proprie indagini, l’OLAF
ha bisogno di documenti giustificativi riguardanti questioni doganali, non può
richiederli direttamente agli operatori economici ma deve rivolgersi alle
autorità nazionali. Questa procedura comporta ritardi nelle indagini e, spesso,
il loro fallimento per prescrizione. Tale situazione è particolarmente
problematica per le questioni doganali, alle quali si applica un termine di
prescrizione di tre anni. La situazione è peggiorata dal 1º gennaio 2011 con l’introduzione
della dogana elettronica, dato che i documenti giustificativi che accompagnano
le dichiarazioni d’importazione e di esportazione (fatture, certificati di
origine, ecc.) non vengono più conservati dalle amministrazioni doganali ma
dagli operatori economici. Per accelerare le procedure di indagine, viene
proposta una nuova disposizione che consente alla Commissione di ottenere
direttamente dalle imprese del settore privato i documenti che accompagnano le
dichiarazioni d’importazione e di esportazione ai fini delle indagini basate
sul regolamento (CE) n. 515/97. 3.4.6. Accesso limitato e
pubblicazione dell’elenco delle autorità – articoli 29 e 30 Grazie all’introduzione della possibilità di
selezionare i potenziali utilizzatori dei dati (accesso limitato), il ricorso
degli Stati membri alle banche dati dovrebbe aumentare notevolmente, a
vantaggio dell’efficienza del sistema. Si propone pertanto di modificare l’articolo
29 di conseguenza. La modifica proposta comprende altresì un sistema più
flessibile per la pubblicazione degli aggiornamenti degli elenchi delle
autorità competenti di cui agli articoli 29 e 30. 3.4.7. Protezione dei dati – articoli
18 ter, 33, 37 e 38 La complessità della struttura delle norme in
materia di controllo della protezione dei dati deriva dalla duplice base
giuridica del sistema d’informazione doganale: da un lato, l’articolo 37,
paragrafo 3 bis, del regolamento (CE) n. 515/97 e, dall’altro, l’articolo 25,
paragrafo 2, della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, che rispecchiano la
struttura precedente al trattato di Lisbona. Due organismi distinti, l’ACCD e
il GEPS, garantiscono pertanto l’attuazione delle norme sulla protezione dei
dati in conformità della legislazione. Poiché, tuttavia, le raccomandazioni si
applicano ad entrambe le parti del sistema informatico, risulta chiaramente
difficile attuare i diversi pareri e le varie raccomandazioni. Ne conseguono
sovrapposizioni in termini di impiego delle risorse. Per risolvere questo problema, la proposta
contiene una disposizione volta a semplificare e ad armonizzare le norme in
materia di controllo delle disposizioni sulla protezione dei dati applicabili a
ciascun sistema. Si intende in tal modo garantire la coerenza nel corso del
processo di controllo ed incoraggiare il ricorso ad audit comuni, con la
stesura di relazioni congiunte. Inoltre, la proposta precisa che spetta al
GEPS sorvegliare la protezione dei dati per i sistemi tecnici istituiti dalla
Commissione in base al presente regolamento. La proposta introduce altresì un periodo
massimo di conservazione di dieci anni per i dati memorizzati nel SID e dispone
inoltre che il GEPD venga informato nei casi in cui i dati personali vengano
conservati per più di cinque anni. Infine, a garanzia delle norme che
disciplinano la protezione dei dati, all’articolo 38 viene introdotta una
disposizione specifica in materia di sicurezza del trattamento. 3.4.8. Coerenza con il trattato di
Lisbona – articolo 23, paragrafo 4, articolo 25, paragrafo 1, articolo 33,
articolo 38, articolo 43 e articolo 43 bis Per garantire una maggiore coerenza tra il
regolamento (CE) n. 515/97 e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
la modifica proposta tiene conto degli adattamenti necessari per quanto
concerne il conferimento alla Commissione di poteri delegati (articolo 290
del TFUE) e competenze di esecuzione (articolo 291 del TFUE). 3.5. Entrata in vigore La proposta di articolo 18 quater,
paragrafo 1, introduce l’obbligo per gli operatori del settore pubblico o
privato le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento
internazionale, di trasmettere alla Commissione i dati relativi ai movimenti
dei container. Dato che tale disposizione potrebbe contrastare con gli obblighi
contrattuali tra le imprese e i loro clienti in materia di non divulgazione e
riservatezza, l’articolo relativo all’entrata in vigore prevede un adeguato
periodo transitorio durante il quale i vettori devono rinegoziare i propri
contratti di diritto privato per conformarsi al regolamento modificato. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO L’incidenza sul bilancio riguarda
essenzialmente i costi informatici legati alla gestione e al perfezionamento
dell’attuale sistema AFIS. Poiché i costi relativi all’attuazione della
presente proposta saranno gestiti nell’ambito delle attuali previsioni del
quadro finanziario pluriennale, non sono richiesti altri stanziamenti di
bilancio. I costi complessivi della proposta sono comparabili a quelli del
periodo precedente e sono considerati una semplice riconduzione delle spese
ricorrenti. L’evoluzione del bilancio legata alla presente proposta è conforme
al quadro finanziario pluriennale. 2013/0410 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 515/97
del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative
degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per
assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare gli articoli 33 e 325, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, sentito il garante europeo della protezione
dei dati, previa consultazione della Corte dei conti, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Per garantire che il
regolamento (CE) n. 515/97 contempli tutti i possibili movimenti di merci in
relazione al territorio doganale dell’Unione, è opportuno precisare la
definizione di regolamentazione doganale per quanto riguarda i concetti di
entrata e di uscita delle merci. (2) Nell’intento di migliorare
ulteriormente le procedure amministrative e penali da seguire in caso di
irregolarità, occorre garantire che gli elementi di prova ottenuti nell’ambito
della mutua assistenza possano essere ritenuti ammissibili nei procedimenti
dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro dell’autorità
richiedente. (3) La comunicazione della
Commissione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di
approvvigionamento (COM (2012) 793) riconosce l’impellente necessità di
migliorare la qualità e la disponibilità dei dati da utilizzare nell’analisi dei
rischi prima dell’arrivo, in particolare per individuare e ridurre
efficacemente i rischi per la sicurezza a livello nazionale e di Unione
europea, nell’ambito del quadro comune in materia di gestione dei rischi di cui
all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. L’integrazione
dei dati relativi ai movimenti dei container nell’ambito della gestione dei
rischi prima dell’arrivo migliorerà notevolmente la visibilità della catena di
approvvigionamento e rafforzerà sensibilmente la capacità dell’Unione europea e
degli Stati membri di concentrare i controlli sulle spedizioni ad alto rischio,
agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi. (4) Per garantire maggior
chiarezza, coerenza e trasparenza, occorre definire più concretamente le
autorità che devono avere accesso ai repertori istituiti sulla base del
presente regolamento; a tal fine, sarà stabilito un riferimento uniforme alle
autorità competenti. (5) I dati relativi ai movimenti
dei container consentono di determinare le tendenze in materia di frodi e di
rischi per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione
e quelle in uscita. Tali dati aiutano a prevenire, esaminare e perseguire le
operazioni che costituiscono o sembrano costituire una violazione della
legislazione doganale, nonché ad assistere le autorità competenti nella
gestione dei rischi doganali di cui all’articolo 4, punto 25, del regolamento
(CEE) n. 2913/92. Onde poter raccogliere e utilizzare una serie di dati il più
completa possibile, evitando nel contempo potenziali ripercussioni negative
sulle piccole e medie imprese del settore del trasporto merci, bisogna che i
prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla
catena di approvvigionamento internazionale trasmettano alla Commissione i dati
relativi ai movimenti dei container, purché essi raccolgano tali dati in
formato elettronico tramite i loro sistemi di rilevamento delle apparecchiature
o abbiano accesso a tali dati. (6) L’individuazione delle frodi,
la determinazione delle tendenze in materia di rischi e l’attuazione di
procedure efficaci di gestione dei rischi dipendono in larga misura dall’identificazione
e dall’analisi incrociata di serie di dati operativi pertinenti. Occorre
pertanto istituire, a livello di Unione europea, un repertorio contenente dati
relativi alle importazioni, alle esportazioni e al transito delle merci,
compresi il transito all’interno degli Stati membri e le esportazioni dirette.
A tal fine, gli Stati membri devono consentire la duplicazione sistematica dei
dati sulle importazioni, le esportazioni e il transito delle merci provenienti
dai sistemi gestiti dalla Commissione e comunicare a quest’ultima dati relativi
al transito di merci all’interno di uno Stato membro e alle esportazioni
dirette. (7) Ai fini dell’attuazione dell’articolo
18 ter, la Commissione ha predisposto una serie di sistemi tecnici che
consentono di mettere a disposizione degli Stati membri assistenza tecnica,
azioni di formazione o di comunicazione e altre attività operative. Questi
sistemi tecnici devono essere espressamente menzionati nel presente regolamento
ed essere oggetto di requisiti in materia di protezione dei dati. (8) L’introduzione, nel 2011,
della dogana elettronica, nel cui ambito i documenti giustificativi delle
importazioni e delle esportazioni non vengono più conservati dalle
amministrazioni doganali ma dagli operatori economici, ha comportato ritardi
nelle indagini svolte nel settore doganale dall’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF), dato che quest’ultimo deve ricorrere a tali amministrazioni
per ottenere i suddetti documenti. Inoltre, il termine di prescrizione di tre
anni applicabile ai documenti doganali detenuti dall’amministrazione ostacola
ulteriormente la riuscita delle indagini. Per accelerare lo svolgimento delle
indagini nel settore doganale, la Commissione dovrebbe pertanto poter
richiedere direttamente agli operatori economici interessati i documenti
giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d’importazione e di
esportazione. Gli operatori economici devono essere tenuti a fornire alla
Commissione i documenti richiesti. (9) Onde garantire la
riservatezza dei dati inseriti, è opportuno limitare l’accesso a tali dati
soltanto a determinati utilizzatori. (10) Al fine di garantire l’aggiornamento
delle informazioni e tutelare il diritto degli interessati alla trasparenza e
all’informazione conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla
direttiva 95/46/CE, è opportuno prevedere la possibilità di pubblicare su internet
l’aggiornamento degli elenchi delle autorità competenti designate dagli Stati
membri e di concedere ai servizi della Commissione l’accesso al sistema d’informazione
doganale (SID). (11) Il regolamento (CE) n. 45/2001
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati, si applica al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. (12) Affinché il controllo della
protezione dei dati risulti più coerente, il garante europeo della protezione
dei dati deve collaborare in stretto contatto con l’autorità comune di
controllo istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio, al fine di
coordinare gli audit del SID. (13) Le disposizioni che
disciplinano le modalità di memorizzazione dei dati nel SID provocano spesso un’ingiustificabile
perdita di informazioni perché gli Stati membri non eseguono sistematicamente i
riesami annuali a causa dell’onere amministrativo che questo comporta. Occorre
pertanto semplificare la procedura che disciplina la conservazione dei dati nel
SID, abolendo l’obbligo di riesaminare ogni anno i dati e stabilendo un periodo
massimo di conservazione di dieci anni, che corrisponde ai periodi previsti per
i repertori stabiliti a norma del presente regolamento. Tale durata è
giustificata dalla lunghezza delle procedure di trattamento delle irregolarità
e dal fatto che i dati sono indispensabili per effettuare operazioni doganali
congiunte e svolgere indagini. Inoltre, per salvaguardare le norme che
disciplinano la protezione dei dati, il garante europeo della protezione dei
dati dovrebbe essere informato dei casi in cui i dati personali sono memorizzati
nel SID per più di cinque anni. (14) Per migliorare ulteriormente
le possibilità di analisi delle frodi e agevolare lo svolgimento delle
indagini, è opportuno che i dati relativi a fascicoli di indagini in corso
conservati nell’archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE)
siano resi anonimi un anno dopo l’ultima constatazione e conservati in una
forma che non consenta più di identificare la persona interessata. (15) Poiché, da soli, gli Stati
membri non possono conseguire in maniera sufficiente obiettivi quali il
miglioramento della gestione dei rischi doganali di cui all’articolo 4, punti
25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 che
istituisce un codice doganale comunitario, nonché il potenziamento dell’accertamento,
dell’esame e della prevenzione delle frodi doganali nell’Unione, quest’ultima
può intervenire in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo
5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è
necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati. (16) È opportuno che i prestatori
di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di
approvvigionamento internazionale, i quali, al momento dell’entrata in vigore
del presente regolamento, sono vincolati da obblighi derivanti da contratti di
diritto privato per quanto riguarda la comunicazione di dati sui movimenti dei
container, possano beneficiare di un’applicazione differita dell’articolo 18 quater
per poter rinegoziare i loro contratti e garantire che quelli stipulati in
futuro siano compatibili con l’obbligo di fornire dati alla Commissione. (17) Il regolamento (CE) n. 515/97
conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune
disposizioni del regolamento stesso. In seguito all’entrata in vigore del
trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione a norma di tale
regolamento devono essere allineate a quanto previsto dagli articoli 290 e 291
del trattato. (18) Al fine di integrare alcuni
elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per
creare un repertorio semplificato e strutturato di CSM, è opportuno delegare
alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del
trattato per quanto riguarda i casi per i quali i CSM devono essere notificati,
i dati minimi che devono figurare nei CSM e la frequenza delle segnalazioni. (19) Al fine di integrare alcuni
elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per
specificare le informazioni da inserire nel SID, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato
per quanto concerne la determinazione delle operazioni legate all’applicazione
della legislazione agricola per le quali occorre inserire informazioni nella
base di dati centrale del SID. (20) È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti
delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (21) Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno
conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il
formato dei dati e il metodo di trasmissione dei CSM. Tali competenze devono
essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione[6].
È opportuno ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione degli atti di
esecuzione. (22) Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno
conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda gli
elementi specifici da introdurre nel SID nell’ambito di ciascuna delle
categorie di cui alle lettere da a) ad h) dell’articolo 24. Tali competenze
dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione[7].
È opportuno ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione degli atti di
esecuzione. Gli elementi specifici da introdurre nel SID si baseranno su quelli
elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il
regolamento (CE) n. 515/97 è così modificato: 1. L’articolo 2, paragrafo 1, è
così modificato: (a)
Il primo trattino è sostituito dal seguente: “ ― “regolamentazione doganale”, l’insieme
delle disposizioni dell’Unione e dei relativi atti delegati e di esecuzione che
disciplinano l’entrata, l’uscita, l’importazione, l’esportazione, il transito
ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi
terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno
lo status dell’Unione (UE) ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2 del
trattato o per le quali le condizioni di acquisizione dello status UE
costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari;” (b)
È aggiunto il trattino seguente: “—”prestatori di servizi le cui attività sono
collegate alla catena di approvvigionamento internazionale”: proprietari,
caricatori, consegnatari, spedizionieri, vettori e altri intermediari o persone
che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale.” 2. L’articolo 12 è sostituito
dal seguente: “I documenti, le copie conformi di documenti, gli
attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le
relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti dell’autorità
interpellata e trasmessi all’autorità richiedente nei casi di assistenza di cui
agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili nei
procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro richiedente alla
stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il
procedimento.” 3. L’articolo 18 bis è
così modificato: (a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Fatte salve le competenze degli Stati membri,
ai fini della gestione dei rischi di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo
13, paragrafo, 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, e al fine di assistere le
autorità di cui all’articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che
possano far parte di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e
agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale
scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati provenienti
dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate
alla catena di approvvigionamento internazionale. Tale repertorio è
direttamente accessibile a tali autorità.” (b)
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Nella gestione di tale repertorio, la
Commissione è autorizzata: a) ad accedere al contenuto dei dati, o ad
estrarlo e memorizzarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma, ed a
utilizzare i dati ai fini di un procedimento amministrativo o giudiziario nel
rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà
intellettuale. La Commissione predispone adeguate salvaguardie contro un’interferenza
arbitraria da parte di pubbliche autorità, comprese misure tecniche ed
organizzative e obblighi di trasparenza nei confronti delle persone
interessate. Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica per quanto
riguarda i dati trattati a tale scopo; b) a stabilire un raffronto tra i dati resi
accessibili nel repertorio o estratti da esso, a compilarne un indice, ad
integrarli mediante altre fonti di dati e ad analizzarli nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[8]; c) a mettere i dati di tale repertorio a
disposizione delle autorità di cui all’articolo 29, mediante tecniche di
trattamento elettronico dei dati.” (c)
Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: “5. Il garante europeo della protezione dei dati
controlla la conformità del repertorio con le disposizioni del regolamento (CE)
n. 45/2001. La Commissione mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione
accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione,
modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento
non autorizzato. 6. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione
può trasferire, previo accordo dei prestatori di servizi, pubblici o privati,
le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento
internazionale, dati di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, ad
organizzazioni internazionali e/o istituzioni/organi dell’UE che contribuiscono
alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla corretta applicazione
della legislazione doganale, con cui la Commissione ha stipulato un accordo
pertinente o un memorandum di intesa. I dati sono trasferiti a norma del presente
paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, compresa la tutela
degli interessi finanziari dell’Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi
di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 2913/92. L’accordo o il memorandum di intesa sulla cui base
può essere effettuato il trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo
comprendono, tra l’altro, principi in materia di protezione dei dati quali la
possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di
rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un
meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie
in materia di protezione dei dati. I dati inviati dai prestatori di servizi, pubblici
o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento
internazionale sono conservati soltanto per il periodo necessario al
conseguimento dell’obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono
essere conservati per più di dieci anni. Se dati personali vengono memorizzati
per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei
dati ne viene informato.” 4. L’articolo 18 ter è
così modificato: (a)
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. La Commissione può mettere a disposizione
degli Stati membri perizia, assistenza tecnica o logistica, un’azione di
formazione o di comunicazione od ogni altro sostegno operativo sia per
conseguire gli obiettivi del presente regolamento sia per l’esercizio delle
funzioni degli Stati membri nell’ambito dell’attuazione della cooperazione
doganale di cui all’articolo 87 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. La Commissione istituisce adeguati sistemi tecnici a tal fine.” (b)
È aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. Il garante europeo della protezione dei dati
controlla la conformità di tutti i sistemi tecnici di cui al presente articolo
con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.” 5. Sono inseriti gli articoli
seguenti: “Articolo
18 quater 1. I prestatori di servizi, pubblici o privati, le
cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale di
cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1, che conservano i dati sui
movimenti e sullo status dei container o hanno accesso a tali dati notificano
alla Commissione i messaggi sullo status dei container (Container Status
Messages: “CSM”). 2. I CSM richiesti sono notificati nelle due
situazioni seguenti: (a)
container che giungono a bordo di una nave nel
territorio doganale dell’Unione in provenienza da un paese terzo; (b)
container che escono a bordo di una nave dal
territorio doganale dell’Unione a destinazione di un paese terzo. 3. I CSM richiesti segnalano gli eventi di cui all’articolo
18 septies nella misura in cui siano noti al prestatore di servizi,
pubblico o privato, le cui attività sono collegate alla catena di
approvvigionamento internazionale, che effettua la notifica. 4. La Commissione predispone e gestisce un
repertorio dei CSM notificati, il “repertorio dei CSM”. Article18 quinquies 1. Quando un container, compresi i container che
non devono essere scaricati nell’Unione, giunge a bordo di una nave nel
territorio doganale dell’Unione in provenienza da un paese terzo, i prestatori
di servizi, pubblici o privati, che sono soggetti all’obbligo di cui all’articolo
18 quater, paragrafo 1, notificano i CSM per tutti gli eventi che si
succedono dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto prima di
essere introdotto nel territorio doganale dell’Unione fino al momento in cui
viene nuovamente segnalato come vuoto. 2. Nei casi in cui i CSM specifici necessari per
identificare gli eventi relativi al container vuoto pertinenti non sono
disponibili nei registri elettronici del prestatore di servizi, quest’ultimo
notifica i CSM corrispondenti agli eventi che si sono succeduti almeno tre mesi
prima dell’arrivo materiale del container nel territorio doganale dell’Unione
fino a un mese dopo il suo arrivo nel territorio doganale dell’Unione o, se
precedente, fino al momento del suo arrivo a destinazione fuori del territorio
doganale dell’Unione. Articolo 18
sexies 1. Quando un container lascia il territorio
doganale dell’Unione a bordo di una nave a destinazione di un paese terzo, i
prestatori di servizi, pubblici o privati, che sono soggetti all’obbligo di cui
all’articolo 18 quater, paragrafo 1, notificano i CSM per tutti gli
eventi che si sono succeduti dal momento in cui il container è stato segnalato
come vuoto nel territorio doganale dell’Unione fino al momento in cui esso
viene segnalato come vuoto al di fuori del territorio doganale dell’Unione. 2. Nei casi in cui i CSM specifici necessari per
identificare gli eventi relativi al container vuoto pertinenti non sono
disponibili nei registri elettronici del prestatore di servizi, quest’ultimo
può notificare i CSM corrispondenti agli eventi che si sono succeduti per
almeno tre mesi dopo l’uscita dal territorio doganale dell’Unione. Articolo 18
septies 1. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 43, per quanto riguarda la
determinazione degli eventi relativi allo status del container che devono
essere oggetto di una notifica di CSM a norma dell’articolo 18 quater, i
dati minimi da indicare nei CSM e la frequenza delle notifiche. 2. La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, disposizioni relative al formato dei dati da inserire nei CSM e al
metodo di trasmissione dei CSM. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 2. Articolo 18
octies 1. La Commissione istituisce e gestisce un
repertorio contenente dati relativi all’importazione, all’esportazione e al
transito delle merci, compreso il transito all’interno di uno Stato membro,
come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, il “repertorio importazioni, esportazioni e transito”. Gli Stati
membri autorizzano la Commissione a duplicare sistematicamente i dati relativi
all’importazione, all’esportazione e al transito provenienti dalle fonti
gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che
istituisce un codice doganale comunitario. Gli Stati membri forniscono alla
Commissione i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato membro e l’esportazione
diretta. 2. Il repertorio è utilizzato per aiutare a
prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono, o sembrano
costituire, violazioni della legislazione doganale e ai fini della gestione dei
rischi, compresi i controlli doganali basati sui rischi quali definiti all’articolo
4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario. 3. Il repertorio è accessibile esclusivamente ai
servizi della Commissione e alle autorità nazionali di cui all’articolo 29. All’interno
della Commissione e delle autorità nazionali, soltanto gli analisti cui è
affidato tale incarico sono autorizzati al trattamento dei dati personali
contenuti nel repertorio. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001 e
previo accordo dello Stato membro che li ha trasmessi, la Commissione può
trasferire determinati dati ottenuti conformemente alla procedura di cui al
paragrafo 1, ad organizzazioni internazionali e/o ad istituzioni/organi dell’UE
che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla
corretta applicazione della regolamentazione doganale con cui la Commissione ha
stipulato un accordo o un memorandum di intesa a tal fine. I dati sono trasferiti a norma del presente
paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, compresa la tutela
degli interessi finanziari dell’Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi
di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 2913/92. L’accordo o il memorandum di intesa sulla cui base
può essere effettuato il trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo
comprendono, tra l’altro, principi in materia di protezione dei dati quali la
possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di
rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un
meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie
in materia di protezione dei dati. 4. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al
trattamento dei dati personali da parte della Commissione per quanto concerne i
dati contenuti nel repertorio. La Commissione è considerata l’organismo
responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del
regolamento (CE) n. 45/2001. Il repertorio importazioni, esportazioni e
transito è soggetto a controllo preventivo da parte del garante europeo della
protezione dei dati in conformità dell’articolo 27 del regolamento (CE) n.
45/2001. I dati contenuti nel repertorio importazioni,
esportazioni e transito sono conservati soltanto per il periodo necessario al
conseguimento dell’obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono
essere conservati per più di dieci anni. Se i dati personali vengono conservati
per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei
dati ne viene informato. 5. Il repertorio importazioni, esportazioni e
transito non comprende le categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo
10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001. La Commissione mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione
accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione,
modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento
non autorizzato. Articolo 18 nonies 1. La Commissione può ottenere direttamente dagli
operatori economici documenti che accompagnano le dichiarazioni d’importazione
e di esportazione ai fini delle indagini connesse con l’attuazione della
regolamentazione doganale quale definita all’articolo 2, paragrafo 1. 2. Entro i termini durante i quali sono obbligati
a conservare la documentazione pertinente, gli operatori economici forniscono
alla Commissione, su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1.” 6. L’articolo 23, paragrafo 4, è
così modificato: “Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati, conformemente all’articolo 43, per quanto concerne la
determinazione delle operazioni riguardanti l’applicazione della
regolamentazione agricola per le quali si devono inserire informazioni nel SID.” 7. L’articolo 25, paragrafo 1, è
così modificato: “La Commissione adotta, mediante atti d’esecuzione,
disposizioni relative agli elementi da inserire nel SID per ciascuna categoria
di cui alle lettere da a) ad h) dell’articolo 24, nella misura in cui ciò
risulti necessario per conseguire gli obiettivi del sistema. Nella categoria di
cui all’articolo 24, lettera e), non devono figurare dati personali. Tali atti
di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo
43 bis, paragrafo 2.” 8. L’articolo 29 è così
modificato: (a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “L’accesso ai dati del SID è riservato unicamente
alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi
designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni
doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle
leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad
agire per raggiungere lo scopo previsto all’articolo 23, paragrafo 2. Il partner del SID che ha fornito i dati ha il
diritto di determinare quali delle suddette autorità nazionali possono accedere
ai dati che ha inserito nel SID.” (b)
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l’elenco
delle autorità nazionali competenti designate che sono autorizzate ad accedere
al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per
quali scopi. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Essa verifica altresì che l’elenco delle autorità nazionali designate non
comporti designazioni sproporzionate e comunica a tutti gli Stati membri le
precisazioni corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati ad
accedere al SID. L’elenco delle autorità nazionali e dei servizi
della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per
informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e successivi
aggiornamenti dell’elenco sono pubblicati su internet dalla Commissione.” 9. All’articolo 30, paragrafo 3,
il terzo comma è sostituito dal seguente: “L’elenco delle autorità o dei servizi designati a
tale scopo è pubblicato su internet dalla Commissione.” 10. Il titolo del capitolo 4 è
sostituito dal seguente: “Capitolo 4 Memorizzazione
dei dati” 11. L’articolo 33 è così
modificato: “I dati inseriti nel SID sono memorizzati soltanto
per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti.
e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se dati personali
vengono memorizzati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo
della protezione dei dati ne viene informato.” 12. L’articolo 37 è così
modificato: (a)
Il paragrafo 3 bis è sostituito dal
seguente: “3 bis. Il presente regolamento specifica e
integra il regolamento (CE) n. 45/2001. Il garante europeo della protezione dei dati
controlla la conformità del SID con le disposizioni del regolamento (CE) n.
45/2001.” (b)
È aggiunto il seguente paragrafo 5: “5. Il garante europeo della protezione dei dati e
l’autorità comune di controllo, istituita dalla decisione 2009/917/GAI del
Consiglio, ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano
per coordinare il controllo e gli audit del SID.” 13. L’articolo 38 è così
modificato: (a)
Al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa. (b)
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. In particolare, gli Stati membri e la
Commissione adottano misure intese a: a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di
accedere alle installazioni utilizzate per l’elaborazione dei dati; b) impedire che i dati e i relativi supporti siano
letti, duplicati, modificati o ritirati da persone non autorizzate; c) impedire l’introduzione non autorizzata di dati
e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati non autorizzata; d) impedire che persone non autorizzate possano
accedere ai dati del SID mediante dispositivi per la trasmissione dei dati; e) garantire, per quanto riguarda l’utilizzazione
del SID, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro
competenza; f) garantire che sia possibile verificare e
stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi
di trasmissione; g) garantire che sia possibile verificare e
stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel SID, quando e da
chi, e verificare le consultazioni; h) impedire qualsiasi lettura, duplicazione,
modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli
stessi o il trasporto dei relativi supporti.” (c)
Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. La Commissione verifica che le ricerche
effettuate fossero consentite e siano state svolte da utenti autorizzati.
Almeno l’1% di tutte le consultazioni costituisce oggetto di controllo. Nel
sistema è introdotto un estratto di tali consultazioni e controlli, utilizzato
esclusivamente per dette verifiche. Esso è cancellato dopo sei mesi.” 14. L’articolo 41 quinquies
è così modificato: (a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Il periodo in cui i dati possono essere
conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato
membro che li fornisce. Non si possono superare le durate massime e non
cumulative indicate qui di seguito, calcolate con decorrenza dalla data di
immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell’indagine: (a)
i dati dei fascicoli delle indagini in corso non
possono essere conservati per più di tre anni se in tale periodo non è stata
constatata nessuna operazione contraria alla regolamentazione doganale o
agricola. I dati devono essere resi anonimi prima di tale termine se è
trascorso un anno dopo l’ultima constatazione; (b)
i dati dei fascicoli riguardanti indagini
amministrative o penali che hanno dato luogo alla constatazione di un’operazione
contraria alla regolamentazione doganale o agricola ma non hanno portato a una
decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all’irrogazione di un’ammenda
penale o all’applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere
conservati per più di sei anni; (c)
i dati dei fascicoli riguardanti indagini
amministrative o penali che hanno portato a una decisione amministrativa, a una
sentenza di condanna, all’irrogazione di un’ammenda penale o all’applicazione
di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di dieci
anni.” (b)
Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. La Commissione rende anonimi i dati non appena
risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1.” 15. L’articolo 43 è sostituito dal
seguente: “1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo
18 septies, paragrafo 1, e all’articolo 23, paragrafo 4, è conferito
alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal
[gg/mm/aaaa] [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo
18 septies, paragrafo 1, e all’articolo 23, paragrafo 4, può essere
revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva
ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in
vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo
18 septies, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 4, entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.” 16. Dopo l’articolo 43 è inserito
il seguente articolo: “Articolo
43 bis 1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Per i prestatori di servizi pubblici o privati
i quali, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, siano
vincolati da contratti di diritto privato che impediscono loro di adempiere l’obbligo
previsto dall’articolo 18 quater, paragrafo 1, il presente regolamento
ha effetto un anno dopo la sua entrata in vigore. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo
della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Titolo della proposta/iniziativa Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la
Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e
agricola. Settore/settori interessati nella struttura
ABM/ABB[9] Settore: Lotta
contro la frode Attività:
Titolo 24 Natura della proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa riguarda una
nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a
seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[10] nLa proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente
¨La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una
nuova azione Obiettivi Obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa La modifica
proposta contribuirà all’impegno dell’Unione a lottare contro la frode e altre
attività illecite nel settore delle dogane, nonché a rafforzare la tutela degli
interessi finanziari dell’Unione europea. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate Obiettivo
specifico 5: prevenire, scoraggiare e combattere la
frode e la corruzione Obiettivo
specifico 5a: elaborare una strategia e una normativa nel settore della lotta
antifrode Attività
ABM/ABB interessate 24 04 -
Sistema d’informazione antifrode (AFIS) Risultati e incidenza previsti Precisare gli
effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi
interessati. Per la
Commissione: le modifiche proposte consentiranno alla Commissione di migliorare
la gestione del rischio, compresi i controlli doganali basati sui rischi, e di
rendere più efficaci l’accertamento e l’analisi delle frodi doganali e le
relative indagini. Esse dovrebbero contribuire altresì a promuovere una
maggiore efficienza nel settore della protezione dei dati e a intensificare la
cooperazione ottimizzando i sistemi e i processi, a vantaggio di un migliore
impiego degli strumenti esistenti. Per gli Stati
membri: le modifiche proposte agevoleranno ulteriormente la cooperazione doganale
tra i singoli Stati membri e tra questi e la Commissione. A lungo
termine, il regolamento riveduto offre l’opportunità di aumentare in misura
significativa il numero di casi di frode e di altre irregolarità individuati
nel settore doganale, contribuendo così a tutelare gli interessi finanziari
dell’Unione europea e a prevenire altri rischi definiti nel codice doganale
comunitario. Indicatori di risultato e di incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa. Dati/CSM
relativi a esportazioni/importazioni/transito: • numero
di violazioni della legislazione constatate • numero
di indagini avviate sulla base di tali dati • numero
di richieste di utilizzo dei dati presentate dagli investigatori • importi
recuperati sulla base di tali informazioni Durata delle
relative indagini dell’OLAF • velocizzazione
o meno delle procedure in seguito alle modifiche • aumento
o meno del numero di indagini e degli importi recuperati Motivazione della proposta/iniziativa Necessità nel breve e lungo termine Tra gli
obiettivi da conseguire nel breve e lungo termine figurano i seguenti: - creare le
condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate a
false dichiarazioni dell’origine delle merci - creare le
condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate a
una designazione inesatta delle merci - creare le
condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate
all’uso improprio del sistema di transito - accelerare
le indagini dell’OLAF. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione
europea Le autorità
doganali nazionali non possono, da sole, procedere a uno scambio efficace di
informazioni e combattere su larga scala le violazioni della legislazione
doganale a un costo ragionevole. La raccolta sistematica dei dati necessari per
analizzare i rischi doganali che rappresentano una minaccia per l’UE e i suoi
Stati membri costituirebbe uno sforzo eccessivo per 28 singoli Stati membri e
può essere realizzata in modo più efficace ed efficiente a livello di UE. La necessità
di una gestione più efficiente dei rischi doganali, in particolare per quanto
riguarda i rischi per la sicurezza, è riconosciuta nella comunicazione della
Commissione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di
approvvigionamento (COM (2012) 793). Insegnamenti tratti da esperienze analoghe Il progetto
pilota “ConTraffic”, messo a punto dall’OLAF in collaborazione con il Centro
comune di ricerca della Commissione, dimostra che l’analisi dei movimenti dei
container consente di individuare efficacemente le incongruenze tra l’origine
dichiarata dall’importatore e l’origine geografica/il paese di spedizione che
figura nei dati di instradamento del container. Risultati preliminari hanno
dimostrato che oltre il 50% dei casi individuati utilizzando tali indicatori
riguarda in effetti violazioni della legislazione doganale. Il progetto pilota
illustra perfettamente il valore aggiunto dei dati ai quali attualmente la
Commissione non può accedere. Il progetto
ATIS, realizzato congiuntamente dall’OLAF e dagli Stati membri, evidenzia l’importanza
delle informazioni sul transito per individuare le frodi nel settore doganale.
Esso viene utilizzato per analizzare i dati relativi al transito al fine di
individuare modelli anomali nel movimento del transito e nella deviazione delle
destinazioni. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri
strumenti pertinenti Ci si attende
una maggiore sinergia con il regolamento (UE) n. 883/2013, in particolare per
quanto riguarda l’accesso ai documenti giustificativi. Nell’ambito del quadro
normativo vigente, se un’indagine si fonda sul regolamento (UE) n. 883/2013 o
sul regolamento (CE) n. 2185/96, gli operatori economici sono tenuti a fornire
alla Commissione i documenti giustificativi. Tuttavia, nei casi in cui l’indagine
si fonda sul regolamento (CE) n. 515/97, la Commissione è obbligata a chiedere
alle autorità nazionali i documenti giustificativi che le occorrono. La
proposta intende eliminare tali incongruenze per garantire un’impostazione
uniforme. Le
disposizioni relative all’impiego dei nuovi dati raccolti ai fini della
gestione dei rischi contribuiranno sensibilmente al programma proposto nella
comunicazione della Commissione sulla gestione dei rischi doganali e la
sicurezza della catena di approvvigionamento e nelle conclusioni del Consiglio
(8761/3/13) sullo stesso tema. Durata e incidenza finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino
al [GG/MM]AAAA ¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA n Proposta/iniziativa di durata
illimitata Attuazione con un periodo di avviamento dal
AAAA al AAAA, seguìto da un funzionamento a pieno ritmo. Modalità di gestione previste[11] n Gestione centralizzata diretta a opera della
Commissione ¨Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: ¨ agenzie esecutive ¨ organismi istituiti dalle Comunità[12] ¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di
attribuzioni di servizio pubblico ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al
titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel
pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨Gestione decentrata con paesi terzi ¨Gestione congiunta con organizzazioni
internazionali (specificare) Se è indicata più
di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni MISURE DI GESTIONE Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni Precisare
frequenza e condizioni. Ogni tre anni
a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la
Commissione riferisce in merito all’attuazione del regolamento stesso al Parlamento
europeo, alla Corte dei conti e al Consiglio. Sistema di gestione e di controllo Rischi individuati - Spese
fatturate senza contratto Dato che i
contratti vengono aggiudicati al termine di una procedura d’appalto, il rischio
è limitato poiché una parte considerevole della spesa sarà coperta
giuridicamente e finanziariamente da un contratto quadro. Secondo quanto
stabilito dalla Commissione, ogni anno viene effettuata una valutazione dei
rischi. - Il
trasferimento dei dati può presentare, nella pratica, difficoltà tecniche. Modalità di controllo previste Le procedure
di controllo della presente iniziativa sono conformi al regolamento
finanziario. Verifiche ex
ante di impegni e pagamenti Riguardo al
piano di gestione finanziaria da adottare, l’OLAF ha optato per un modello
parzialmente decentrato in cui la totalità della verifica ex ante viene svolta
nell’unità di bilancio centrale. Presso l’OLAF, prima di essere accettati dall’ordinatore
sottodelegato, tutti i fascicoli sono verificati da almeno tre agenti (il
responsabile della gestione dei fascicoli, l’agente verificatore finanziario
dell’unità Bilancio e l’agente verificatore operativo dell’unità responsabile
della spesa). Ogni capo
unità riceve una sottodelega dal direttore generale ed è pertanto responsabile
dell’attuazione della propria parte del programma. - I controlli
ex ante sono effettuati dall’agente verificatore finanziario su ogni operazione
che richiede l’approvazione dell’ordinatore sottodelegato. - Vengono
verificate le variabili sensibili alla luce dei risultati della valutazione dei
rischi effettuata nell’ambito della relazione sulla qualità contabile (ad
esempio: persone giuridiche e conti bancari, conti di mastro, linee di
bilancio, importi e calcoli, ecc.). - Viene
stilato un capitolato dettagliato, che costituisce la base del contratto
specifico. Sono previste misure antifrode in tutti i contratti conclusi fra l’OLAF
e i soggetti esterni. - L’OLAF
effettua controlli su tutti i risultati e verifica tutte le operazioni
effettuate e tutti i servizi prestati dall’aggiudicatario del contratto quadro. Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità Precisare le
misure di prevenzione e tutela in vigore o previste. Possono essere
effettuati audit nel corso della durata del contratto e per un periodo di
cinque anni successivi all’ultimo pagamento che possono comportare, se del
caso, decisioni di recupero da parte della Commissione. Vengono stabiliti i
diritti di accesso del personale della Commissione e del personale esterno
autorizzato; la Corte dei conti e l’OLAF godono dei medesimi diritti. I controlli
previsti consentono all’OLAF di avere sufficienti garanzie sulla qualità e
sulla regolarità della spesa e riducono il rischio di non conformità. La
valutazione approfondita raggiunge il livello quattro per tutti i contratti e
le convenzioni firmati. I suddetti controlli riducono praticamente a zero i
potenziali rischi e interessano tutti i beneficiari. Si potrebbe
valutare la possibilità di effettuare controlli in loco. La strategia di
controllo del programma è ritenuta efficace per limitare il rischio di non
conformità ed è proporzionata al rischio corso. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA Rubrica/rubriche del quadro finanziario
pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione………………………...……….] || Diss./Non-diss. ([13]) || di paesi EFTA[14] || di paesi candidati[15] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1A || 24.0401 Sistema d’informazione antifrode (AFIS) || Diss. || NO || NO || NO || NO Incidenza prevista sulle spese Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || 1A Crescita intelligente e inclusiva DG: OLAF || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || 24.0401 || Impegni || (1) || 6,423 || 6,922 || 6,629 || 7,151 || 7,664 || 7,195 || 7,454 || || 49,438 Pagamenti || (2) || 5,800 || 6,200 || 6,000 || 6,400 || 6,900 || 6,500 || 6,700 || (1) 4,938 || 49,438 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || || Pagamenti || (2 a) || || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[16] || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG OLAF || Impegni || =1+1a +3 || 6,423 || 6,922 || 6,629 || 7,151 || 7,664 || 7,195 || 7,454 || || 49,438 Pagamenti || =2+2a +3 || 5,800 || 6,200 || 6,000 || 6,400 || 6,900 || 6,500 || 6,700 || 4,938 || 49,438 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 6,423 || 6,922 || 6,629 || 7,151 || 7,664 || 7,195 || 7,454 || || 49,438 Pagamenti || (5) || 5,800 || 6,200 || 6,000 || 6,400 || 6,900 || 6,500 || 6,700 || (2) 4,938 || 49,438 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti della RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 6,423 || 6,922 || 6,629 || 7,151 || 7,664 || 7,195 || 7,454 || || 49,438 Pagamenti || =5+ 6 || 5,800 || 6,200 || 6,000 || 6,400 || 6,900 || 6,500 || 6,700 || 4,938 || 49,438 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti delle RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 6,423 || 6,922 || 6,629 || 7,151 || 7,664 || 7,195 || 7,454 || || 49,438 Pagamenti || =5+ 6 || 5,800 || 6,200 || 6,000 || 6,400 || 6,900 || 6,500 || 6,700 || 4,938 || 49,438 Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE DG: OLAF || Risorse umane || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 7,098 Altre spese amministrative || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 3,990 TOTALE DG OLAF || Stanziamenti || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 11,088 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 8,007 || 8,506 || 8,213 || 8,735 || 9,248 || 8,779 || 9,038 || || 60,526 Pagamenti || 7,384 || 7,784 || 7,584 || 7,984 || 8,484 || 8,084 || 8,284 || 4,938 || 60,526 Incidenza prevista sugli stanziamenti
operativi ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi n La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti
di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014[17] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || RISULTATI || Tipo || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo || OBIETTIVO OPERATIVO 1 || Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate a false dichiarazioni dell’origine delle merci Azione 1: Sviluppo, avvio e manutenzione della base di dati CSM || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sviluppo e avvio della base di dati CSM || || || 2 || 0,100 || 3 || 0,150 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 0,5 || 0,025 || 0,5 || 0,025 || 9 || 0,450 Manutenzione della base di dati CSM || || || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 7 || 0,700 Totale parziale dell’obiettivo operativo 1 || 3 || 0,200 || 3 || 0,200 || 4 || 0,250 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 1,5 || 0,125 || 1,5 || 0,125 OBIETTIVO OPERATIVO 2 || Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate a una designazione inesatta delle merci Azione 1: Sviluppo, avvio e manutenzione della base di dati importazioni/ esportazioni || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sviluppo e avvio della base di dati importazioni/ esportazioni || || || 2 || 0,075 || 2,5 || 0,106 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 0,5 || 0,017 || 0,5 || 0,017 || 8,5 || 0,320 Manutenzione della base di dati importazioni/ esportazioni || || || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 7 || 0,560 Totale parziale dell’obiettivo operativo 2 || 3 || 0,155 || 3 || 0,155 || 3,5 || 0,186 || 2 || 0,115 || 2 || 0,115 || 2 || 0,115 || 1,5 || 0,097 || 1,5 || 0,097 OBIETTIVO OPERATIVO 3 || Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate all’uso improprio del sistema di transito Azione 1: Sviluppo, avvio e manutenzione della base di dati sul transito || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sviluppo e avvio della base di dati sul transito || || || 2 || 0,020 || 2,5 || 0,026 || 1 || 0,008 || 1 || 0,008 || 1 || 0,008 || 0,5 || 0,005 || 0,5 || 0,005 || 8,5 || 0,080 Manutenzione della base di dati sul transito || || || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 7 || 0,140 Totale parziale dell’obiettivo operativo 3 || 3 || 0,040 || 3 || 0,040 || 3,5 || 0,046 || 2 || 0,028 || 2 || 0,028 || 2 || 0,028 || 1,5 || 0,025 || 1,5 || 0,025 OBIETTIVO OPERATIVO 4 || Sostegno alla mutua assistenza in materia doganale Azione 1: Sviluppo, avvio e manutenzione di una nuova base di dati sulla mutua assistenza, ad accesso limitato, in sostituzione delle attuali SID e FIDE || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sviluppo e avvio di una nuova base di dati sulla mutua assistenza, ad accesso limitato || || || 5 || 0,600 || 5 || 0,500 || 4 || 0,400 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 26 || 2,700 Manutenzione di una nuova base di dati sulla mutua assistenza, ad accesso limitato || || || 4 || 0,400 || 4 || 0,400 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 20 || 2,000 Azione 2: Organizzazione di operazioni doganali congiunte (ODC) a livello regionale e di UE || || || || || || || || || || || || || || || || || || Coordinamento e assistenza logistica e tecnica agli Stati membri per l’attuazione di ODC a livello regionale e di UE || || || 10 || 1,000 || 12 || 1,200 || 14 || 1,400 || 16 || 1,600 || 18 || 1,800 || 20 || 2,000 || 22 || 2,200 || 112 || 11,200 Ammodernamento, manutenzione e funzionamento dell’unità virtuale di coordinamento delle operazioni doganali a sostegno di uno scambio sicuro di informazioni durante le operazioni doganali congiunte || || || 5 || 0,500 || 6 || 0,600 || 7 || 0,700 || 8 || 0,800 || 9 || 0,900 || 10 || 1,000 || 10 || 1,100 || 55 || 5,600 Totale parziale dell’obiettivo operativo 4 || 24 || 2,500 || 27 || 2,700 || 28 || 2,800 || 30 || 3,000 || 32 || 3,200 || 35 || 3,500 || 37 || 3,800 || 213 || 21,500 OBIETTIVO OPERATIVO 5 || Fornire strumenti di comunicazione elettronica sicuri per consentire agli Stati membri di assolvere il loro obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate nei fondi agricoli, strutturali, di coesione e della pesca, nonché negli aiuti preadesione. Azione 1: Sviluppo, introduzione e manutenzione di nuovi moduli di segnalazione delle irregolarità per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sviluppo e introduzione di nuovi moduli di segnalazione delle irregolarità per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 || || || 4 || 0,500 || 4 || 0,500 || 4 || 0,400 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 24 || 2,600 Manutenzione di nuovi moduli di segnalazione delle irregolarità per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 || || || 3 || 0,300 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 15 || 1,500 Totale parziale dell’obiettivo operativo 5 || 7 || 0,800 || 6 || 0,700 || 6 || 0,600 || 5 || 0,500 || 5 || 0,500 || 5 || 0,500 || 5 || 0,500 || 39,0 || 4,100 OBIETTIVO OPERATIVO 6 || Far funzionare, gestire e sviluppare la piattaforma di servizi AFIS per garantire la preparazione tecnica, la sicurezza delle informazioni e la continuità delle operazioni. Azione 1: Far funzionare, gestire e migliorare l’infrastruttura AFIS e la piattaforma informatica di servizi || || || || || || || || || || || || || || || || || || Far funzionare, gestire e migliorare l’hardware, il software e le infrastrutture di rete e di sicurezza. || || || 6 || 0,700 || 6 || 0,700 || 6 || 0,636 || 6 || 0,700 || 8 || 0,800 || 5 || 0,500 || 5 || 0,500 || 42 || 4,536 Gestire e migliorare il quadro tecnico del portale AFIS che ospita le applicazioni operative AFIS. || || || 7 || 0,728 || 7 || 0,840 || 7 || 0,700 || 8 || 0,858 || 8 || 0,871 || 5 || 0,548 || 5 || 0,507 || 47 || 5,052 Fornire agli utilizzatori finali dell’AFIS servizi di assistenza, e-learning, formazione e assistenza tecnica, nonché sostegno alle imprese. || || || 7 || 0,700 || 8 || 0,800 || 8 || 0,800 || 8 || 0,800 || 10 || 1,000 || 9 || 0,900 || 9 || 0,900 || 59 || 5,900 Totale parziale dell’obiettivo operativo 6 || 26 || 2,728 || 28 || 3,040 || 29 || 2,936 || 32 || 3,358 || 36 || 3,671 || 29 || 2,948 || 29 || 2,907 || 209 || 21,588 COSTO TOTALE || 66 || 6,423 || 72 || 6,922 || 69 || 6,629 || 73 || 7,151 || 79 || 7,664 || 73,5 || 7,195 || 75,5 || 7,454 || 508 || 49,438 Incidenza prevista sugli stanziamenti di
natura amministrativa Sintesi ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
di natura amministrativa þ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 7,098 Altre spese di natura amministrativa || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 3,990 Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 11,088 Esclusa la RUBRICA 5[18] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 11,088 Fabbisogno previsto di risorse umane ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse
umane n La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) 24 01 07 00 01 01 01 OLAF || 6,5 || 6,5 || 6,5 || 6,5 || 6,5 || 6,5 || 6,5 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[19] 24 01 07 00 01 02 01 (END) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy[20] || - in sede[21] || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT e END - ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 8,5 || 8,5 || 8,5 || 8,5 || 8,5 || 8,5 || 8,5 XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Gestione del progetto pilota per il trasferimento di dati dal sistema Surveillance 2 della DG TAXUD all’AFIS. Gestione dei progetti di sviluppo informatico per le nuove basi di dati AFIS sulle importazioni e le esportazioni e sui messaggi sullo status dei container (CSM). Responsabilità in materia di installazione delle nuove basi di dati sulla piattaforma AFIS. Organizzazione delle attività e delle azioni di formazione relative alle operazioni doganali congiunte Mansioni di segreteria Personale esterno || L’END incaricato. La responsabilità principale consisterà nella gestione del progetto in relazione alle modifiche apportate al sistema Surveillance 2 e al sistema di controllo delle esportazioni (ECS), ai fini del trasferimento alle nuove basi di dati AFIS dei dati riguardanti importazioni ed esportazioni. Compatibilità con il quadro finanziario
pluriennale attuale n La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. ¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento
di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[22]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Partecipazione di terzi al finanziamento La proposta/iniziativa non prevede
cofinanziamenti di terzi.
Incidenza prevista sulle entrate þ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle
entrate. ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[23] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda
le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo
di calcolo dell’incidenza sulle entrate. ALLEGATO II.6.2
della SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Titolo della proposta/iniziativa Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97
del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative
degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per
assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola 1. QUANTITÀ e COSTO del
FABBISOGNO DI RISORSE UMANE 2. COSTO delle ALTRE SPESE DI
NATURA AMMINISTRATIVA 3. METODI di CALCOLO UTILIZZATI
per STIMARE I COSTI 3.1. Risorse umane 3.2. Altre spese di natura
amministrativa Il presente allegato accompagna la scheda
finanziaria legislativa nel corso della consultazione interservizi. Le tabelle di dati sono
utilizzate per compilare le tabelle contenute nella scheda finanziaria
legislativa. Esse sono esclusivamente destinate ad uso interno della
Commissione. 1. Costo delle risorse umane
considerate necessarie o La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane þ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stanziamenti in Mio
EUR (al terzo decimale) RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || || || || || Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) 24 01 07 00 01 01 01 OLAF || AD || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,917 AST || || || || || || || || || || || || || || || || XX 01 01 02 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || AD || || || || || || || || || || || || || || || || AST || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Personale esterno[24] 24 01 07 00 01 02 01 OLAF || AC || || || || || || || || || || || || || || || || END || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,546 INT || || || || || || || || || || || || || || || || XX 01 02 02 (nelle delegazioni) || AC || || || || || || || || || || || || || || || || AL || || || || || || || || || || || || || || || || END || || || || || || || || || || || || || || || || INT || || || || || || || || || || || || || || || || JED || || || || || || || || || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 1 463 XX è il settore o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale
della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno
della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla
DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo
conto dei vincoli di bilancio.
Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || AD || || || || || || || || || || || || AST || || || || || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || AD || || || || || || || || || || || || AST || || || || || || || || || || || || Personale esterno[25] XX 01 04 yy Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”) || - in sede || AC || || || || || || || || || || || || END || || || || || || || || || || || || INT || || || || || || || || || || || || - nelle delegazioni || AC || || || || || || || || || || || || AL || || || || || || || || || || || || END || || || || || || || || || || || || INT || || || || || || || || || || || || JED || || || || || || || || || || || || XX 01 05 02 (ricerca indiretta) || AC || || || || || || || || || || || || END || || || || || || || || || || || || INT || || || || || || || || || || || || 10 01 05 02 (ricerca diretta) || AC || || || || || || || || || || || || END || || || || || || || || || || || || INT || || || || || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || Totale parziale – Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || || || || || TOTALE || || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 1 463 XX è il settore o il titolo di bilancio interessato. Il
fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla
gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato
dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito
della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 2. Costo delle altre spese di
natura amministrativa þ La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa o La
proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || In sede || || || || || || || || 24 01 07 00 01 02 11 - Spese per ricevimenti e missioni || || || || || || || || XX 01 02 11 02 – Spese per conferenze e riunioni || || || || || || || || 24 01 07 00 02 01 00 – Indagini || || || || || || || || XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze || || || || || || || || XX 01 03 01 03 – Apparecchiature TIC[26] || || || || || || || || XX 01 03 01 04 – Servizi TIC4 || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || Delegazioni || || || || || || || || XX 01 02 12 01 – Spese per missioni e conferenze e di rappresentanza || || || || || || || || XX 01 02 12 02 – Perfezionamento professionale dei funzionari || || || || || || || || XX 01 03 02 01 – Acquisto o affitto di immobili e relative spese || || || || || || || || XX 01 03 02 02 – Materiale, mobilio, forniture e servizi || || || || || || || || Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || XX è il settore o il titolo di bilancio interessato. Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || XX 01 04 yy – Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”) || || || || || || || || - in sede || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 03 - Altre spese di gestione - ricerca indiretta || || || || || || || || 10 01 05 03 - Altre spese di gestione - ricerca diretta || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || Totale parziale – Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. TOTALE RUBRICA 5 ed esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Il fabbisogno di
stanziamenti di natura amministrativa è coperto da stanziamenti già assegnati
alla gestione dell’azione e/o riassegnati, integrati dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 3. Metodi di calcolo utilizzati
per stimare i costi 3.1. Risorse umane Questa parte stabilisce il metodo di calcolo
utilizzato per stimare il fabbisogno di risorse umane (ipotesi sul carico di
lavoro, compresi impieghi specifici (profili professionali Sysper 2), categorie
di personale e costi medi corrispondenti) RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale NB: I costi medi per ciascuna categoria di personale in sede sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms Funzionari e agenti temporanei AD: 1 ETP responsabile del progetto - costo medio complessivo 131 000 EUR Personale esterno END: 1 ETP - costo medio complessivo 78 000 EUR 3.2. Altre spese di natura
amministrativa Precisare il metodo di calcolo utilizzato per
ciascuna linea di bilancio e, in particolare, le ipotesi su cui si basa (ad
esempio, il numero di riunioni all’anno, i costi medi, ecc.) RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale [1] Tenuto conto, in particolare, della comunicazione della
Commissione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di
approvvigionamento (COM (2012) 793 dell’8 gennaio 2013). [2] COM(2012) 793. [3] COM(2013) 534 del 17 luglio 2013. [4] I servizi di trasporto forniti dai membri del WSC
rappresentano il 60% circa del valore del commercio marittimo mondiale. In
linea generale, il WSC consente al settore dei trasporti marittimi di linea di
esprimersi in modo coordinato. [5] L’accordo amministrativo ATIS è stato adottato a
Bruxelles il 6 luglio 2011 tra il comitato per la mutua assistenza di cui all’articolo
43 del regolamento (CE) n. 515/97 e il gruppo di lavoro CE/EFTA sul regime
comune di transito e la semplificazione delle formalità negli scambi di merci. [6] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [7] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [8] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [9] ABM: activity-based management (gestione per attività) –
ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività). [10] A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario n. 966/2012. [11] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [12] A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario. [13] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [14] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [15] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [16] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [17] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [18] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [19] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”);
JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [20] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [21] Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [22] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [23] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali,
contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al
netto del 25% per spese di riscossione. [24] AC
= agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato;
INT = personale interinale (“intérimaire”); JED = giovane esperto in
delegazione (jeune expert en délégation). [25] AC
= agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato;
INT = personale interinale (“intérimaire”); JED = giovane esperto in
delegazione (jeune expert en délégation). [26] TIC: tecnologie dell’informazione e della comunicazione.