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Document 52013PC0796

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

/* COM/2013/0796 final - 2013/0410 (COD) */

52013PC0796

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola /* COM/2013/0796 final - 2013/0410 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Contesto generale

Gli interventi contro le violazioni della legislazione doganale sono parte integrante della tutela degli interessi finanziari dell’Unione e dello sviluppo della cooperazione doganale.

Le violazioni della normativa doganale possono consistere in pratiche di diverso tipo, ad esempio una designazione inesatta delle merci importate per poter beneficiare di dazi ridotti o false dichiarazioni dell’origine delle merci per eludere dazi antidumping e/o evitare l’applicazione di contingenti all’importazione, oppure un uso improprio del regime di transito, che consiste nel dichiarare in transito merci effettivamente importate allo scopo di evadere i dazi doganali applicabili.

Per combattere tali violazioni della legislazione doganale si deve procedere a un ampio scambio di informazioni nell’ambito della cooperazione tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Benché tale cooperazione si sia già dimostrata proficua, sono stati individuati alcuni settori che richiedono un ulteriore intervento, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del sistema di lotta contro le frodi nel settore doganale e il miglioramento della gestione dei rischi doganali a livello nazionale e di Unione[1].

1.2.        Contesto giuridico

I principali strumenti giuridici applicabili alle violazioni della normativa doganale in questo contesto sono, da un lato, il regolamento (CE) n. 515/97, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e, dall’altro, la decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sull’uso dell’informatica nel settore doganale.

Il regolamento (CE) n. 515/97 disciplina le questioni relative all’unione doganale, settore di competenza esclusiva dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

La decisione 2009/917/GAI del Consiglio tratta questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, settore nel quale, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del TFUE, l’Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri.

Su tale base, la Commissione ha creato una struttura informatica per l’attuazione della legislazione pertinente, il sistema d’informazione antifrode (AFIS), che comprende banche dati destinate alle questioni doganali e alle questioni inerenti alla cooperazione in materia di attività di contrasto.

1.3.        Questioni specifiche

1.3.1.     Necessità di colmare le lacune dei sistemi esistenti per l’individuazione delle frodi nel settore doganale

Gli operatori commerciali che svolgono attività legittime nell’UE devono rispettare vari dazi, tasse, aliquote e limiti quantitativi. I proventi dell’elusione di tali oneri costituiscono un incentivo a commettere frodi quali la falsa dichiarazione dell’origine, una designazione inesatta delle merci e l’uso improprio del regime di transito. Tale rischio è tanto più elevato se si considera che i sistemi esistenti per individuare le frodi doganali non sono ancora sufficientemente sviluppati e che gli strumenti disponibili per verificare l’origine effettiva delle merci importate sono attualmente limitati. In particolare, i funzionari doganali non hanno la possibilità di verificare se l’origine dichiarata delle merci sia coerente con l’itinerario del container che le ha trasportate. Le informazioni relative ai movimenti dei container (Container Status Messages - CSM) sono considerate determinanti per individuare i casi di falsa dichiarazione dell’origine. Anche il sistema attualmente impiegato per individuare i casi di designazione inesatta delle merci risulta insoddisfacente. In tale contesto, l’individuazione di operazioni sospette da parte delle autorità doganali si basa su eventuali notifiche provenienti da diverse fonti (ad esempio altre autorità doganali od operatori economici) e su analisi dei rischi fondate su dati incompleti. Il principale inconveniente di questa procedura consiste nel fatto che i controlli non sono ancora sufficientemente mirati, poiché si basano su analisi di dati incompleti. Analogamente, si riscontrano lacune nel sistema utilizzato per individuare l’uso improprio del regime di transito. La procedura attualmente seguita per verificare le merci in transito consiste nel controllo dei documenti e in controlli materiali. Tuttavia, l’efficacia e l’efficienza di questi metodi sono limitate dalle scarse risorse disponibili e da carenze a livello di portata e qualità dei dati disponibili per l’analisi automatizzata dei rischi e di destinazione dei controlli. Per affrontare efficacemente i casi di falsa dichiarazione dell’origine, designazione inesatta delle merci e uso improprio del regime di transito, è opportuno ricorrere a metodi automatizzati e scientifici di analisi dei rischi per identificare le spedizioni sospette. La Commissione ritiene che per poter applicare questi metodi in modo più efficace ed efficiente, si debba poter disporre sistematicamente e tempestivamente di dati di qualità in materia di CSM, importazioni, esportazioni e transito a livello nazionale e di UE.

1.3.2.     Necessità di migliorare la gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento a livello nazionale e di UE

È ormai riconosciuto che occorre stabilire un livello equivalente di controlli doganali per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione o uscite da esso, così come la necessità di istituire, a livello di Unione, un quadro di gestione dei rischi per promuovere un’impostazione comune. In tale contesto, il regolamento (CE) n. 648/2005 che modifica il codice doganale comunitario prevede un quadro comune di gestione dei rischi, attuato dalla Commissione e dagli Stati membri. Nella sua comunicazione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento[2], la Commissione ha individuato una serie di problemi strategici in materia di attuazione. Particolare importanza al riguardo rivestono le difficoltà causate dalla disponibilità e dalla qualità insufficienti dei dati utilizzati ai fini del controllo dei rischi per la sicurezza e l’incolumità prima dell’arrivo delle merci. La comunicazione sottolinea che “la comunicazione, da parte degli operatori, di dati di qualità e la loro messa a disposizione delle autorità preposte alla gestione dei rischi al livello adeguato è un’altissima priorità”. In tale contesto, anche la raccolta dei CSM e la loro integrazione nell’analisi dei rischi prima dell’arrivo delle merci può contribuire in maniera determinante al miglioramento della sicurezza della catena di approvvigionamento in generale e alle attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri per gestire i rischi di cui all’articolo 4, punto 25, del codice doganale comunitario, comprese le minacce per la sicurezza e l’incolumità dell’Unione, la salute pubblica, l’ambiente e i consumatori.

1.3.3.     Necessità di far fronte ai ritardi delle indagini svolte dall’OLAF

A seguito della recente introduzione della dogana elettronica (e-Customs), i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d’importazione e di esportazione (fatture, certificati di origine, ecc.) non sono più conservati dalle amministrazioni doganali ma dagli operatori economici. È importante sottolineare che spesso l’OLAF ha bisogno di tali documenti per svolgere le proprie indagini. Attualmente, per ottenerli, l’OLAF invia una richiesta agli Stati membri. Un siffatto sistema risulta tuttavia inefficiente perché, come si è detto, gli Stati membri non sono più in possesso di informazioni pertinenti e devono quindi richiederle agli operatori economici per poi trasmetterle alla Commissione. Prima che i documenti possano essere messi a disposizione dell’OLAF passa quindi parecchio tempo. L’attuale quadro giuridico non prevede alcuna disposizione che permetta di accelerare le procedure relative alle indagini dell’OLAF.

1.3.4.     Necessità di chiarimenti circa la possibilità di limitare la visibilità dei dati

Attualmente, il sistema informatico AFIS non viene utilizzato appieno perché gli Stati membri non sono in grado di selezionare i potenziali utilizzatori delle informazioni inserite nel sistema. Questa situazione ostacola quindi inutilmente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la cooperazione doganale, che non raggiungono un livello ottimale. Occorre pertanto fornire un chiarimento tecnico, ossia che i proprietari dei dati inseriti possono limitare l’accesso a tali dati a determinati utilizzatori. L’inserimento nel regolamento di una disposizione che permetta chiaramente ai proprietari dei dati di limitarne l’accesso a determinati utilizzatori intensificherebbe considerevolmente lo scambio di informazioni e contribuirebbe a migliorare ulteriormente la possibilità di prevenire e individuare le frodi doganali e di svolgere indagini al riguardo. Inoltre, una limitazione dell’accesso consente di tutelare la riservatezza e quindi di aumentare la fiducia nel sistema. Grazie alla possibilità di proteggere i dati sensibili, gli utilizzatori sarebbero maggiormente disposti a condividere informazioni all’interno del sistema d’informazione antifrode AFIS. Inoltre, questo accesso limitato consentirebbe alla Commissione di migliorare la gestione dei dati, giacché permetterebbe di memorizzare, aggiornare e cercare informazioni che finora venivano soltanto scambiate.

1.3.5.     Necessità di razionalizzare il controllo della protezione dei dati

Conformemente alla legislazione vigente, gli audit vengono effettuati da due diversi organismi (ossia il garante europeo della protezione dei dati - GEPD e l’autorità comune di controllo in materia doganale - ACCD). In alcuni casi, la mancanza di coordinamento tra tali organismi fa sì che vengano formulate raccomandazioni divergenti, che comportano un impiego inefficiente delle risorse all’interno della Commissione e negli Stati membri. Il processo di attuazione risulta più lungo dato che bisogna tener conto al tempo stesso delle raccomandazioni del GEPD e di quelle dell’ACCD. Ne conseguono inefficienze e costi aggiuntivi in termini di tempo e di risorse. L’esecuzione delle raccomandazioni può proseguire anche un anno dopo la realizzazione dell’audit. Occorre pertanto una più stretta collaborazione tra i due organismi di vigilanza.

Un’altra questione da chiarire in materia di protezione dei dati è quella della responsabilità dei sistemi tecnici istituiti dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 515/97. Attualmente, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri assistenza tecnica, azioni di formazione o comunicazione e altro sostegno operativo mediante sistemi tecnici. Non è stata però attribuita alcuna responsabilità specifica riguardo al controllo della protezione dei dati per quanto concerne tali sistemi tecnici. Per questo motivo, la proposta chiarisce le competenze del GEPD.

1.3.6.     Necessità di chiarimenti in merito all’ammissibilità degli elementi di prova raccolti nell’ambito della mutua assistenza

Attualmente, i pubblici ministeri nazionali esitano a utilizzare i documenti ottenuti nell’ambito della mutua assistenza come elementi di prova in un procedimento penale, dato che il regolamento (CE) n. 515/97 non contiene disposizioni sufficientemente chiare in merito a tale possibilità. Questa situazione provoca inevitabilmente ritardi nei procedimenti penali nazionali e potrebbe addirittura comportare l’archiviazione di alcuni casi per scadenza dei termini di prescrizione. Essa compromette altresì il principio della certezza del diritto, dato che le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 515/97 sono soggette a interpretazioni divergenti. Risulta necessario precisare che gli elementi di prova ottenuti nell’ambito della mutua assistenza possono essere utilizzati dai pubblici ministeri nel corso di procedimenti penali nazionali. La proposta non impone ai tribunali nazionali di accettare automaticamente tali prove, dato che esse devono soddisfare anche le norme procedurali del paese interessato.

1.3.7.     Procura europea

La Commissione ha proposto di recente l’istituzione di una procura europea[3]. Tenuto conto dei cambiamenti che ne conseguiranno a livello di indagini e di procedimenti giudiziari riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno che la Commissione valuti la necessità di rivedere il regolamento in vigore una volta istituita la Procura europea. In tal caso, tutte le autorità nazionali degli Stati membri e tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione devono informare immediatamente la Procura europea di qualsiasi condotta che possa costituire reato di sua competenza. Conformemente alla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea, quest’ultima avrà accesso alle banche dati gestite dalla Commissione o dagli Stati membri a norma del regolamento.

1.4.        Soluzione proposta

Al fine di ovviare alle lacune indicate, risulta necessario modificare il regolamento (CE) n. 515/97.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

2.1.        Consultazione delle parti interessate

La Commissione ha consultato a più riprese le parti interessate e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute.

2.1.1.     Autorità doganali degli Stati membri

Consultati tramite un questionario nel febbraio 2012, gli Stati membri hanno fatto presente la necessità di poter accedere ai dati doganali (importazioni, transito ed esportazioni) riguardanti le operazioni effettuate in un altro Stato membro e hanno sottolineato l’utilità delle informazioni sui movimenti dei container. Essi hanno inoltre espresso il proprio punto di vista sul modo migliore di raccogliere, conservare e analizzare tali informazioni.

Nel maggio 2012 la Commissione ha organizzato una conferenza per conoscere le reazioni degli esperti degli Stati membri e chiedere loro suggerimenti in merito al funzionamento globale del sistema d’informazione antifrode (AFIS), nonché all’attuazione e alle prospettive del regolamento (CE) n. 515/97. La conferenza è consistita in una sessione plenaria e in quattro gruppi di lavoro specifici riguardanti le questioni giuridiche, le operazioni doganali congiunte, le applicazioni, nonché gli aspetti tecnici e la sicurezza informatica dell’AFIS allo stato attuale e in futuro.

In varie occasioni, la Commissione ha consultato il comitato per la mutua assistenza istituito a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97, composto da rappresentanti degli Stati membri responsabili delle questioni attinenti alla mutua assistenza amministrativa. Recentemente si sono svolte discussioni nel corso delle riunioni del 24 maggio e del 25 settembre 2012.

2.1.2.     Compagnie di navigazione - Consiglio mondiale del trasporto marittimo (World Shipping Council)

Il 15 marzo 2012 si è svolta un’importante consultazione del settore del trasporto marittimo, cui hanno partecipato imprese del settore privato e il Consiglio mondiale del trasporto marittimo (World Shipping Council - WSC)[4] al fine di informare i vettori in merito all’iniziativa proposta e di ottenere il loro parere sulla prevista notifica dei CSM alla Commissione. Quest’ultima ha proposto altresì un esercizio pilota nel settore. Le discussioni si sono concentrate sul tipo di dati che gli operatori di container devono fornire alla Commissione e sulle relative modalità, nonché sui metodi di trasmissione, ecc. La Commissione ha fatto tutto il possibile per coinvolgere il settore nelle attività preparatorie in modo da agevolare l’attuazione della sua proposta.

Inoltre, sono stati organizzati numerosi incontri tra la Commissione e rappresentanti del WSC.

Tali consultazioni hanno permesso stabilire il tipo di informazioni che le società devono fornire. Il metodo di trasmissione più efficace sotto il profilo dei costi consiste nell’effettuare giornalmente un “invio globale” (global dump) dei dati riguardanti tutti i movimenti dei container. In alternativa, le società possono optare per una presentazione selettiva dei dati. Altre modalità dovranno essere ulteriormente specificate.

Il settore marittimo ha sottolineato la necessità di assicurare che i dati forniti dalle società siano trasmessi una sola volta. Spetterebbe quindi alla Commissione comunicare tali dati alle istituzioni internazionali e/o europee, nonché agli Stati membri, per i fini ai quali è istituita la banca dati.

2.1.3.     Organismi responsabili del controllo della protezione dei dati

Nei mesi di maggio e giugno 2012 sono state organizzate riunioni con il GEPD e l’ACCD nell’ambito dei preparativi della presente proposta.

2.2.        Valutazione d’impatto

La Commissione ha effettuato una valutazione di impatto delle opzioni strategiche, tenendo conto delle consultazioni delle parti interessate. Si è concluso, tra l’altro, che le principali modifiche del regolamento dovevano perseguire essenzialmente gli obiettivi seguenti.

· Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali relative a false dichiarazioni di origine delle merci, obbligando le compagnie di navigazione che effettuano trasporti in alto mare a trasmettere alla Commissione i messaggi sullo status dei container (CSM). Il metodo di trasmissione raccomandato è l’invio globale (global dump), i cui costi sono pressoché pari a zero. Si può altresì prevedere un altro metodo di trasmissione.

· Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali relative alla designazione inesatta delle merci attraverso la creazione di una base centrale di dati sulle importazioni e sulle esportazioni. Si dovrebbe stabilire una base giuridica per la trasmissione di tali dati. Questa misura non comporterà costi aggiuntivi per gli Stati membri in quanto le informazioni richieste esistono già in formato elettronico, segnatamente nelle rispettive banche dati gestite dalla Commissione. Pertanto, occorre soltanto che gli Stati membri acconsentano alla duplicazione di tali dati.

· Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali relative all’uso improprio del regime di transito attraverso la creazione di un repertorio centralizzato per i dati sul transito.

· Accelerare le indagini dell’OLAF permettendo l’accesso diretto ai documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni di importazione e di esportazione. I costi previsti per gli operatori del settore privato sono pressoché pari a zero, in quanto l’obbligo già esiste (la legislazione nazionale ed anche il codice doganale impongono alle imprese di conservare la documentazione pertinente). È importante sottolineare che le richieste eventualmente rivolte agli operatori economici ai fini delle indagini dell’OLAF sarebbero probabilmente assai scarse (alcuni casi all’anno).

La valutazione d’impatto ha concluso che le opzioni proposte sono conformi ai diritti fondamentali. In tale contesto, è importante osservare che la prevista base di dati CSM non conterrebbe dati personali. Le basi di dati su importazioni, esportazioni e transito conterrebbero invece dati personali la cui protezione dev’essere sorvegliata dal GEPD conformemente alle norme già applicabili stabilite nel regolamento (CE) n. 515/97.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La proposta di modifica del regolamento (CE) n. 515/97 deve fondarsi sugli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

L’articolo 33 del TFUE fornisce la base per la maggior parte degli scambi di informazioni effettuati tra le autorità doganali e tra queste e la Commissione ai fini della cooperazione doganale. L’articolo 325 del TFUE sancisce la competenza dell’UE ad adottare, nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, misure che “siano dissuasive”. L’articolo 325, paragrafo 4, e l’articolo 33 del TFUE prevedono la procedura legislativa per l’adozione delle misure necessarie al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente.

3.2.        Sussidiarietà, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali

3.2.1.     Sussidiarietà e proporzionalità

La necessità di provvedimenti a livello di UE in materia di mutua assistenza amministrativa e cooperazione doganale scaturisce da quanto segue.

· La necessità di una normativa UE in materia di mutua assistenza amministrativa e cooperazione doganale è già stata riconosciuta dal legislatore europeo con l’adozione del regolamento (CE) n. 515/97 e della decisione 2009/917/GAI del Consiglio.

· È riconosciuto che molti rischi doganali presentano una dimensione transnazionale. Le catene di approvvigionamento illegali possono infatti adattarsi rapidamente ai miglioramenti apportati al contesto di gestione dei rischi in un determinato punto di entrata e concentrarsi su altri punti meno protetti. Occorre un’azione a livello di UE per garantire un livello equivalente di protezione contro i rischi doganali in tutti i punti delle frontiere esterne, come previsto dal regolamento (CE) n. 648/2005.

· Poiché gli scambi commerciali vengono effettuati su scala mondiale, gli Stati membri non sono in grado, da soli, di valutare, individuare e ridurre efficacemente i rischi che possono comportare una violazione della legislazione doganale e altri rischi doganali; un’azione complementare a livello di UE agevolerebbe notevolmente l’operato degli Stati membri durante lo svolgimento di indagini, in particolare nel caso di trasferimenti transfrontalieri di merci. L’organizzazione di attività nel settore della cooperazione doganale a livello di UE comporterebbe un valore aggiunto significativo poiché consentirebbe di adottare un’impostazione coerente e di coordinare le attività.

· L’UE ha competenza esclusiva nei settori della prevenzione delle frodi e dell’Unione doganale.

· Dalle consultazioni degli operatori commerciali risulta chiaramente che una presentazione unica centralizzata dei CSM comporterà costi inferiori rispetto alla presentazione al solo Stato membro attraverso il quale il container entra nel territorio doganale dell’Unione o ne esce.

· L’UE è la più qualificata a guidare questa azione collettiva visto che possiede già l’esperienza, i sistemi e le competenze necessari per garantire la raccolta, la comunicazione e lo scambio di dati con rapidità e nel rispetto dei criteri di efficienza economica.

· Le autorità doganali nazionali non possono, da sole, procedere a uno scambio efficace di informazioni e contrastare su larga scala le violazioni della legislazione doganale e gli altri rischi doganali a un costo ragionevole. La raccolta sistematica dei dati necessari per analizzare i rischi doganali che rappresentano una minaccia per l’UE e i suoi Stati membri costituirebbe uno sforzo eccessivo per 28 singoli Stati membri e può essere realizzata in modo più efficace ed efficiente a livello di UE.

Si può pertanto concludere che l’intervento dell’UE per raccogliere, conservare, elaborare, utilizzare e mettere a disposizione degli Stati membri i dati individuati nel presente regolamento per combattere la frode e altri rischi doganali è necessario e proporzionato alla natura e alla portata dei rischi in questione, ed è conforme al principio di sussidiarietà.

3.2.2.     Situazione sotto il profilo dei diritti fondamentali

L’iniziativa riguarda in particolare il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 16 del TFUE, sulla base della direttiva 95/46/CE, nonché dall’articolo 8 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ).

Il rispetto dei diritti in materia di protezione dei dati personali è già stato preso in debito conto nel regolamento (CE) n. 515/97 e nella decisione 2009/917/GAI del Consiglio, che prevedono norme rigorose per quanto riguarda il contenuto e la copertura dei dati, la loro conservazione e il controllo della loro protezione. In tale contesto è importante sottolineare che la prevista base di dati CSM non conterrebbe dati personali. Le basi di dati su importazione, esportazione e transito conterrebbero invece dati personali la cui protezione dev’essere garantita dal GEPD conformemente alle norme già applicabili stabilite nel regolamento (CE) n. 515/97.

3.2.3.     Valore aggiunto

L’azione proposta a livello di UE migliorerebbe sensibilmente l’individuazione e la prevenzione delle frodi doganali e le relative indagini, intensificando lo scambio di informazioni e incrementando le prove disponibili, nonché migliorando il funzionamento del sistema consolidato, a vantaggio dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione stessa. Essa rafforzerebbe inoltre in modo significativo la capacità dell’UE di individuare e attenuare i rischi di cui all’articolo 4, punto 25, del codice doganale comunitario, comprese le minacce per la sicurezza dell’Unione, la salute pubblica, l’ambiente e i consumatori. Di conseguenza, l’azione prevista permetterà di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, migliorare la gestione dei rischi e promuovere ulteriormente la cooperazione doganale.

Per garantire che tale azione sortisca tutti gli effetti auspicati, la Commissione garantirà che la gestione e l’amministrazione delle future banche dati e delle informazioni in materia di CSM, transito, importazioni ed esportazioni siano formalmente ripartite tra i suoi servizi ai fini previsti dal regolamento. Essa garantirà altresì che le banche dati possano essere integrate in modo uniforme nelle attività di gestione dei rischi della Commissione e degli Stati membri, compresa l’analisi sistematica e in tempo reale dei rischi prima dell’arrivo e della partenza. Verrà predisposta un’adeguata struttura di governance interservizi per razionalizzare la gestione operativa e la ripartizione delle responsabilità in materia di sicurezza e protezione dei dati.

3.3.        Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento, così come lo strumento oggetto della modifica.

3.4.        Disposizioni specifiche

3.4.1.     Definizioni - articolo 2

La definizione del concetto di regolamentazione doganale viene aggiornata per adeguare la terminologia al settore doganale, aggiungendo riferimenti all’entrata e all’uscita delle merci. Viene fornita una definizione dei prestatori di servizi le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale per precisare a chi si applichi l’obbligo di cui all’articolo 18 quater, paragrafo 1.

3.4.2.     Ammissibilità degli elementi di prova – articolo 12

La proposta di modifica dell’articolo 12 intende eliminare l’attuale incertezza giuridica in merito alla possibilità di utilizzare le informazioni raccolte nell’ambito della mutua assistenza come elementi di prova nei procedimenti penali nazionali.

3.4.3.     Informazioni relative ai movimenti dei container – articolo 18 bis e nuovi articoli 18 quater, 18 quinquies, 18 sexies e 18 septies

L’articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 515/97 prevede l’istituzione di un repertorio di dati sui movimenti dei container e l’analisi di tali dati. Tuttavia, la formulazione dell’articolo non obbliga gli operatori economici interessati (ossia i vettori) a fornire alla Commissione le informazioni da inserire nel repertorio (ossia i messaggi sullo status dei container - CSM). Pertanto, benché la Commissione abbia verificato l’efficacia di un siffatto repertorio e la qualità del sistema di analisi sia dimostrata, il volume resta limitato poiché l’accesso ai dati necessari è insufficiente.

Le modifiche proposte intendono garantire la comunicazione dei dati necessari, obbligando i prestatori di servizi interessati a fornire le informazioni in questione (nuovo articolo 18 quater). Questa informazione può contribuire in modo sostanziale alla lotta contro diversi tipi di frode doganale, compresa la falsa dichiarazione di origine, e alla gestione di altri rischi doganali di cui all’articolo 4, punto 25, del codice doganale comunitario.

L’articolo 18 quinquies precisa che, per i container destinati a entrare nel territorio doganale dell’Unione, il periodo di segnalazione è circoscritto ai momenti in cui il container è vuoto. Questo significa, in pratica, che i vettori dovranno notificare i CSM relativi ai container importati nell’UE dal momento in cui il container è risultato vuoto per l’ultima volta prima di essere introdotto nel territorio doganale dell’Unione fino al momento in cui esso viene nuovamente segnalato come vuoto dopo aver lasciato tale territorio. Per i container che escono dal territorio doganale dell’Unione, il periodo di segnalazione è circoscritto al momento in cui il container è segnalato come vuoto al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Se non è possibile determinare casi in cui il container è vuoto, i vettori possono notificare i CSM sulla base dei periodi seguenti:

(a) per i container destinati ad entrare nel territorio doganale dell’Unione: 3 mesi prima dell’arrivo nel territorio doganale dell’Unione e 1 mese dopo l’arrivo in tale territorio o quando il container giunge in un luogo situato al di fuori dell’UE (se precedente).

(b) per i container in uscita dal territorio doganale dell’Unione: per 3 mesi dopo che il container ha lasciato il territorio doganale dell’Unione.

Fatto salvo l’esito dell’analisi in corso, i futuri atti delegati dovrebbero comportare i seguenti elementi principali.

L’atto delegato di cui all’articolo 18 septies, paragrafo 1, stabilisce, fra l’altro, i casi precisi riguardo ai quali i CSM devono essere notificati alla Commissione. Tra questi possono figurare: conferma della prenotazione; arrivo in una struttura di carico o scarico; partenza da una struttura di carico o scarico; carico su, o scarico da, un mezzo di trasposto; ordine di riempimento o svuotamento; conferma di riempimento o svuotamento; movimenti all’interno del terminale; ispezione all’ingresso del terminale e invio per grosse riparazioni.

Per quanto riguarda la frequenza delle segnalazioni, ciascun vettore può scegliere di:

(a) trasmettere, quotidianamente, tutti i nuovi CSM generati o raccolti nel suo sistema elettronico di rintracciabilità delle apparecchiature nelle ultime 24 ore, a prescindere dal fatto che tali messaggi riguardino o meno container destinati ad entrare nel territorio doganale dell’Unione o ad uscirvi (“invio globale dei dati”); o

(b) presentare, quotidianamente, CSM generati o raccolti nel suo sistema elettronico di rintracciabilità delle apparecchiature nelle ultime 24 ore, che riguardano espressamente container (vuoti o carichi) destinati ad entrare nel territorio doganale dell’Unione o ad uscirvi.

Anche i dati minimi che devono figurare nei CSM saranno determinati mediante atti delegati. I formati e i metodi di trasmissione dei CSM saranno invece stabiliti mediante atti di esecuzione.

3.4.4.     Dati relativi alle importazioni, alle esportazioni e al transito – nuovo articolo 18 octies

Per garantire controlli più mirati e una maggiore efficacia della lotta contro le frodi doganali, si propone di introdurre una base giuridica per il trattamento dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni.

Per quanto riguarda i dati relativi al transito, nel 2011 è stato concluso un accordo amministrativo sul sistema d’informazione antifrode per il transito fra la Commissione e gli Stati membri[5]. Conformemente a tale accordo, l’OLAF riceve automaticamente le informazioni relative ai movimenti delle merci vincolate al regime di transito. L’OLAF analizza tali dati ed elabora relazioni che vengono trasmesse periodicamente agli Stati membri e ai servizi competenti della Commissione. Tuttavia, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dalla Commissione, vari Stati membri ritengono che essa dovrebbe definire una base giuridica chiara per questa attività, che sostituisca l’accordo vigente. La proposta introduce la base giuridica adeguata. Non ne conseguono obblighi di segnalazione aggiuntivi per gli Stati membri, giacché i dati elettronici vengono già divulgati e scambiati tra gli Stati membri nell’ambito di un sistema elettronico gestito dalla Commissione. La proposta prevede che i dati contenuti nei sistemi gestiti dalla Commissione siano duplicati e analizzati per individuare casi di frode e definire modelli utili per identificare eventuali frodi doganali e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea. La banca dati proposta sarà a disposizione dalla Commissione e delle amministrazioni doganali degli Stati membri. La Commissione è l’organismo responsabile del trattamento dei dati contenuti in tale repertorio.

L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario stabilisce che i controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondino sull’analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, e prevede la definizione, in tale contesto, di un quadro comune in materia di gestione dei rischi. L’articolo 4, punto 25, definisce i rischi in questione e l’articolo 4, punto 26, prevede che le attività di gestione dei rischi comprendano “raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali”. È quindi opportuno garantire che i dati raccolti possano essere utilizzati ai fini della gestione dei rischi per tutti i rischi doganali e che le autorità competenti a livello dell’UE e degli Stati membri possano accedervi a tal fine quando le circostanze lo giustifichino.

3.4.5.     Documenti giustificativi – nuovo articolo 18 nonies

Quando, per svolgere le proprie indagini, l’OLAF ha bisogno di documenti giustificativi riguardanti questioni doganali, non può richiederli direttamente agli operatori economici ma deve rivolgersi alle autorità nazionali. Questa procedura comporta ritardi nelle indagini e, spesso, il loro fallimento per prescrizione. Tale situazione è particolarmente problematica per le questioni doganali, alle quali si applica un termine di prescrizione di tre anni. La situazione è peggiorata dal 1º gennaio 2011 con l’introduzione della dogana elettronica, dato che i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d’importazione e di esportazione (fatture, certificati di origine, ecc.) non vengono più conservati dalle amministrazioni doganali ma dagli operatori economici.

Per accelerare le procedure di indagine, viene proposta una nuova disposizione che consente alla Commissione di ottenere direttamente dalle imprese del settore privato i documenti che accompagnano le dichiarazioni d’importazione e di esportazione ai fini delle indagini basate sul regolamento (CE) n. 515/97.

3.4.6.     Accesso limitato e pubblicazione dell’elenco delle autorità – articoli 29 e 30

Grazie all’introduzione della possibilità di selezionare i potenziali utilizzatori dei dati (accesso limitato), il ricorso degli Stati membri alle banche dati dovrebbe aumentare notevolmente, a vantaggio dell’efficienza del sistema. Si propone pertanto di modificare l’articolo 29 di conseguenza. La modifica proposta comprende altresì un sistema più flessibile per la pubblicazione degli aggiornamenti degli elenchi delle autorità competenti di cui agli articoli 29 e 30.

3.4.7.     Protezione dei dati – articoli 18 ter, 33, 37 e 38

La complessità della struttura delle norme in materia di controllo della protezione dei dati deriva dalla duplice base giuridica del sistema d’informazione doganale: da un lato, l’articolo 37, paragrafo 3 bis, del regolamento (CE) n. 515/97 e, dall’altro, l’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, che rispecchiano la struttura precedente al trattato di Lisbona. Due organismi distinti, l’ACCD e il GEPS, garantiscono pertanto l’attuazione delle norme sulla protezione dei dati in conformità della legislazione. Poiché, tuttavia, le raccomandazioni si applicano ad entrambe le parti del sistema informatico, risulta chiaramente difficile attuare i diversi pareri e le varie raccomandazioni. Ne conseguono sovrapposizioni in termini di impiego delle risorse.

Per risolvere questo problema, la proposta contiene una disposizione volta a semplificare e ad armonizzare le norme in materia di controllo delle disposizioni sulla protezione dei dati applicabili a ciascun sistema. Si intende in tal modo garantire la coerenza nel corso del processo di controllo ed incoraggiare il ricorso ad audit comuni, con la stesura di relazioni congiunte.

Inoltre, la proposta precisa che spetta al GEPS sorvegliare la protezione dei dati per i sistemi tecnici istituiti dalla Commissione in base al presente regolamento.

La proposta introduce altresì un periodo massimo di conservazione di dieci anni per i dati memorizzati nel SID e dispone inoltre che il GEPD venga informato nei casi in cui i dati personali vengano conservati per più di cinque anni.

Infine, a garanzia delle norme che disciplinano la protezione dei dati, all’articolo 38 viene introdotta una disposizione specifica in materia di sicurezza del trattamento.

3.4.8.     Coerenza con il trattato di Lisbona – articolo 23, paragrafo 4, articolo 25, paragrafo 1, articolo 33, articolo 38, articolo 43 e articolo 43 bis

Per garantire una maggiore coerenza tra il regolamento (CE) n. 515/97 e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la modifica proposta tiene conto degli adattamenti necessari per quanto concerne il conferimento alla Commissione di poteri delegati (articolo 290 del TFUE) e competenze di esecuzione (articolo 291 del TFUE).

3.5.        Entrata in vigore

La proposta di articolo 18 quater, paragrafo 1, introduce l’obbligo per gli operatori del settore pubblico o privato le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, di trasmettere alla Commissione i dati relativi ai movimenti dei container. Dato che tale disposizione potrebbe contrastare con gli obblighi contrattuali tra le imprese e i loro clienti in materia di non divulgazione e riservatezza, l’articolo relativo all’entrata in vigore prevede un adeguato periodo transitorio durante il quale i vettori devono rinegoziare i propri contratti di diritto privato per conformarsi al regolamento modificato.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

L’incidenza sul bilancio riguarda essenzialmente i costi informatici legati alla gestione e al perfezionamento dell’attuale sistema AFIS. Poiché i costi relativi all’attuazione della presente proposta saranno gestiti nell’ambito delle attuali previsioni del quadro finanziario pluriennale, non sono richiesti altri stanziamenti di bilancio. I costi complessivi della proposta sono comparabili a quelli del periodo precedente e sono considerati una semplice riconduzione delle spese ricorrenti. L’evoluzione del bilancio legata alla presente proposta è conforme al quadro finanziario pluriennale.

2013/0410 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

previa consultazione della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Per garantire che il regolamento (CE) n. 515/97 contempli tutti i possibili movimenti di merci in relazione al territorio doganale dell’Unione, è opportuno precisare la definizione di regolamentazione doganale per quanto riguarda i concetti di entrata e di uscita delle merci.

(2)       Nell’intento di migliorare ulteriormente le procedure amministrative e penali da seguire in caso di irregolarità, occorre garantire che gli elementi di prova ottenuti nell’ambito della mutua assistenza possano essere ritenuti ammissibili nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro dell’autorità richiedente.

(3)       La comunicazione della Commissione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento (COM (2012) 793) riconosce l’impellente necessità di migliorare la qualità e la disponibilità dei dati da utilizzare nell’analisi dei rischi prima dell’arrivo, in particolare per individuare e ridurre efficacemente i rischi per la sicurezza a livello nazionale e di Unione europea, nell’ambito del quadro comune in materia di gestione dei rischi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. L’integrazione dei dati relativi ai movimenti dei container nell’ambito della gestione dei rischi prima dell’arrivo migliorerà notevolmente la visibilità della catena di approvvigionamento e rafforzerà sensibilmente la capacità dell’Unione europea e degli Stati membri di concentrare i controlli sulle spedizioni ad alto rischio, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi.

(4)       Per garantire maggior chiarezza, coerenza e trasparenza, occorre definire più concretamente le autorità che devono avere accesso ai repertori istituiti sulla base del presente regolamento; a tal fine, sarà stabilito un riferimento uniforme alle autorità competenti.

(5)       I dati relativi ai movimenti dei container consentono di determinare le tendenze in materia di frodi e di rischi per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione e quelle in uscita. Tali dati aiutano a prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono o sembrano costituire una violazione della legislazione doganale, nonché ad assistere le autorità competenti nella gestione dei rischi doganali di cui all’articolo 4, punto 25, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Onde poter raccogliere e utilizzare una serie di dati il più completa possibile, evitando nel contempo potenziali ripercussioni negative sulle piccole e medie imprese del settore del trasporto merci, bisogna che i prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale trasmettano alla Commissione i dati relativi ai movimenti dei container, purché essi raccolgano tali dati in formato elettronico tramite i loro sistemi di rilevamento delle apparecchiature o abbiano accesso a tali dati.

(6)       L’individuazione delle frodi, la determinazione delle tendenze in materia di rischi e l’attuazione di procedure efficaci di gestione dei rischi dipendono in larga misura dall’identificazione e dall’analisi incrociata di serie di dati operativi pertinenti. Occorre pertanto istituire, a livello di Unione europea, un repertorio contenente dati relativi alle importazioni, alle esportazioni e al transito delle merci, compresi il transito all’interno degli Stati membri e le esportazioni dirette. A tal fine, gli Stati membri devono consentire la duplicazione sistematica dei dati sulle importazioni, le esportazioni e il transito delle merci provenienti dai sistemi gestiti dalla Commissione e comunicare a quest’ultima dati relativi al transito di merci all’interno di uno Stato membro e alle esportazioni dirette.

(7)       Ai fini dell’attuazione dell’articolo 18 ter, la Commissione ha predisposto una serie di sistemi tecnici che consentono di mettere a disposizione degli Stati membri assistenza tecnica, azioni di formazione o di comunicazione e altre attività operative. Questi sistemi tecnici devono essere espressamente menzionati nel presente regolamento ed essere oggetto di requisiti in materia di protezione dei dati.

(8)       L’introduzione, nel 2011, della dogana elettronica, nel cui ambito i documenti giustificativi delle importazioni e delle esportazioni non vengono più conservati dalle amministrazioni doganali ma dagli operatori economici, ha comportato ritardi nelle indagini svolte nel settore doganale dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dato che quest’ultimo deve ricorrere a tali amministrazioni per ottenere i suddetti documenti. Inoltre, il termine di prescrizione di tre anni applicabile ai documenti doganali detenuti dall’amministrazione ostacola ulteriormente la riuscita delle indagini. Per accelerare lo svolgimento delle indagini nel settore doganale, la Commissione dovrebbe pertanto poter richiedere direttamente agli operatori economici interessati i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d’importazione e di esportazione. Gli operatori economici devono essere tenuti a fornire alla Commissione i documenti richiesti.

(9)       Onde garantire la riservatezza dei dati inseriti, è opportuno limitare l’accesso a tali dati soltanto a determinati utilizzatori.

(10)     Al fine di garantire l’aggiornamento delle informazioni e tutelare il diritto degli interessati alla trasparenza e all’informazione conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE, è opportuno prevedere la possibilità di pubblicare su internet l’aggiornamento degli elenchi delle autorità competenti designate dagli Stati membri e di concedere ai servizi della Commissione l’accesso al sistema d’informazione doganale (SID).

(11)     Il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, si applica al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

(12)     Affinché il controllo della protezione dei dati risulti più coerente, il garante europeo della protezione dei dati deve collaborare in stretto contatto con l’autorità comune di controllo istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio, al fine di coordinare gli audit del SID.           

(13)     Le disposizioni che disciplinano le modalità di memorizzazione dei dati nel SID provocano spesso un’ingiustificabile perdita di informazioni perché gli Stati membri non eseguono sistematicamente i riesami annuali a causa dell’onere amministrativo che questo comporta. Occorre pertanto semplificare la procedura che disciplina la conservazione dei dati nel SID, abolendo l’obbligo di riesaminare ogni anno i dati e stabilendo un periodo massimo di conservazione di dieci anni, che corrisponde ai periodi previsti per i repertori stabiliti a norma del presente regolamento. Tale durata è giustificata dalla lunghezza delle procedure di trattamento delle irregolarità e dal fatto che i dati sono indispensabili per effettuare operazioni doganali congiunte e svolgere indagini. Inoltre, per salvaguardare le norme che disciplinano la protezione dei dati, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere informato dei casi in cui i dati personali sono memorizzati nel SID per più di cinque anni.

(14)     Per migliorare ulteriormente le possibilità di analisi delle frodi e agevolare lo svolgimento delle indagini, è opportuno che i dati relativi a fascicoli di indagini in corso conservati nell’archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE) siano resi anonimi un anno dopo l’ultima constatazione e conservati in una forma che non consenta più di identificare la persona interessata.

(15)     Poiché, da soli, gli Stati membri non possono conseguire in maniera sufficiente obiettivi quali il miglioramento della gestione dei rischi doganali di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, nonché il potenziamento dell’accertamento, dell’esame e della prevenzione delle frodi doganali nell’Unione, quest’ultima può intervenire in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati.

(16)     È opportuno che i prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, i quali, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono vincolati da obblighi derivanti da contratti di diritto privato per quanto riguarda la comunicazione di dati sui movimenti dei container, possano beneficiare di un’applicazione differita dell’articolo 18 quater per poter rinegoziare i loro contratti e garantire che quelli stipulati in futuro siano compatibili con l’obbligo di fornire dati alla Commissione.

(17)     Il regolamento (CE) n. 515/97 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del regolamento stesso. In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione a norma di tale regolamento devono essere allineate a quanto previsto dagli articoli 290 e 291 del trattato.

(18)     Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per creare un repertorio semplificato e strutturato di CSM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato per quanto riguarda i casi per i quali i CSM devono essere notificati, i dati minimi che devono figurare nei CSM e la frequenza delle segnalazioni.

(19)     Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per specificare le informazioni da inserire nel SID, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato per quanto concerne la determinazione delle operazioni legate all’applicazione della legislazione agricola per le quali occorre inserire informazioni nella base di dati centrale del SID.

(20)     È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)     Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato dei dati e il metodo di trasmissione dei CSM. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[6]. È opportuno ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione degli atti di esecuzione.

(22)     Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda gli elementi specifici da introdurre nel SID nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere da a) ad h) dell’articolo 24. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[7]. È opportuno ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione degli atti di esecuzione. Gli elementi specifici da introdurre nel SID si baseranno su quelli elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 515/97 è così modificato:

1.           L’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

(a) Il primo trattino è sostituito dal seguente:

“ ― “regolamentazione doganale”, l’insieme delle disposizioni dell’Unione e dei relativi atti delegati e di esecuzione che disciplinano l’entrata, l’uscita, l’importazione, l’esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status dell’Unione (UE) ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2 del trattato o per le quali le condizioni di acquisizione dello status UE costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari;”

(b) È aggiunto il trattino seguente:

“—”prestatori di servizi le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale”: proprietari, caricatori, consegnatari, spedizionieri, vettori e altri intermediari o persone che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale.”

2.           L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“I documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti dell’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro richiedente alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.”

3.           L’articolo 18 bis è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fatte salve le competenze degli Stati membri, ai fini della gestione dei rischi di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo, 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, e al fine di assistere le autorità di cui all’articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati provenienti dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale. Tale repertorio è direttamente accessibile a tali autorità.”

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nella gestione di tale repertorio, la Commissione è autorizzata:

a) ad accedere al contenuto dei dati, o ad estrarlo e memorizzarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma, ed a utilizzare i dati ai fini di un procedimento amministrativo o giudiziario nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale. La Commissione predispone adeguate salvaguardie contro un’interferenza arbitraria da parte di pubbliche autorità, comprese misure tecniche ed organizzative e obblighi di trasparenza nei confronti delle persone interessate. Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica per quanto riguarda i dati trattati a tale scopo;

b) a stabilire un raffronto tra i dati resi accessibili nel repertorio o estratti da esso, a compilarne un indice, ad integrarli mediante altre fonti di dati e ad analizzarli nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[8];

c) a mettere i dati di tale repertorio a disposizione delle autorità di cui all’articolo 29, mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati.”

(c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

“5. Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del repertorio con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

6. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione può trasferire, previo accordo dei prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, dati di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, ad organizzazioni internazionali e/o istituzioni/organi dell’UE che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale, con cui la Commissione ha stipulato un accordo pertinente o un memorandum di intesa.

I dati sono trasferiti a norma del presente paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

L’accordo o il memorandum di intesa sulla cui base può essere effettuato il trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo comprendono, tra l’altro, principi in materia di protezione dei dati quali la possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie in materia di protezione dei dati.

I dati inviati dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell’obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se dati personali vengono memorizzati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.”

4.           L’articolo 18 ter è così modificato:

(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri perizia, assistenza tecnica o logistica, un’azione di formazione o di comunicazione od ogni altro sostegno operativo sia per conseguire gli obiettivi del presente regolamento sia per l’esercizio delle funzioni degli Stati membri nell’ambito dell’attuazione della cooperazione doganale di cui all’articolo 87 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Commissione istituisce adeguati sistemi tecnici a tal fine.”

(b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità di tutti i sistemi tecnici di cui al presente articolo con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.”

5.           Sono inseriti gli articoli seguenti:

“Articolo 18 quater

1. I prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1, che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno accesso a tali dati notificano alla Commissione i messaggi sullo status dei container (Container Status Messages: “CSM”).

2. I CSM richiesti sono notificati nelle due situazioni seguenti:

(a) container che giungono a bordo di una nave nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un paese terzo;

(b) container che escono a bordo di una nave dal territorio doganale dell’Unione a destinazione di un paese terzo.

3. I CSM richiesti segnalano gli eventi di cui all’articolo 18 septies nella misura in cui siano noti al prestatore di servizi, pubblico o privato, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, che effettua la notifica.

4. La Commissione predispone e gestisce un repertorio dei CSM notificati, il “repertorio dei CSM”.

Article18 quinquies

1. Quando un container, compresi i container che non devono essere scaricati nell’Unione, giunge a bordo di una nave nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un paese terzo, i prestatori di servizi, pubblici o privati, che sono soggetti all’obbligo di cui all’articolo 18 quater, paragrafo 1, notificano i CSM per tutti gli eventi che si succedono dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto prima di essere introdotto nel territorio doganale dell’Unione fino al momento in cui viene nuovamente segnalato come vuoto.

2. Nei casi in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi relativi al container vuoto pertinenti non sono disponibili nei registri elettronici del prestatore di servizi, quest’ultimo notifica i CSM corrispondenti agli eventi che si sono succeduti almeno tre mesi prima dell’arrivo materiale del container nel territorio doganale dell’Unione fino a un mese dopo il suo arrivo nel territorio doganale dell’Unione o, se precedente, fino al momento del suo arrivo a destinazione fuori del territorio doganale dell’Unione.

Articolo 18 sexies

1. Quando un container lascia il territorio doganale dell’Unione a bordo di una nave a destinazione di un paese terzo, i prestatori di servizi, pubblici o privati, che sono soggetti all’obbligo di cui all’articolo 18 quater, paragrafo 1, notificano i CSM per tutti gli eventi che si sono succeduti dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto nel territorio doganale dell’Unione fino al momento in cui esso viene segnalato come vuoto al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

2. Nei casi in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi relativi al container vuoto pertinenti non sono disponibili nei registri elettronici del prestatore di servizi, quest’ultimo può notificare i CSM corrispondenti agli eventi che si sono succeduti per almeno tre mesi dopo l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.

Articolo 18 septies

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 43, per quanto riguarda la determinazione degli eventi relativi allo status del container che devono essere oggetto di una notifica di CSM a norma dell’articolo 18 quater, i dati minimi da indicare nei CSM e la frequenza delle notifiche.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative al formato dei dati da inserire nei CSM e al metodo di trasmissione dei CSM. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 2.

Articolo 18 octies

1. La Commissione istituisce e gestisce un repertorio contenente dati relativi all’importazione, all’esportazione e al transito delle merci, compreso il transito all’interno di uno Stato membro, come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, il “repertorio importazioni, esportazioni e transito”. Gli Stati membri autorizzano la Commissione a duplicare sistematicamente i dati relativi all’importazione, all’esportazione e al transito provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario. Gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato membro e l’esportazione diretta.

2. Il repertorio è utilizzato per aiutare a prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, violazioni della legislazione doganale e ai fini della gestione dei rischi, compresi i controlli doganali basati sui rischi quali definiti all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario.

3. Il repertorio è accessibile esclusivamente ai servizi della Commissione e alle autorità nazionali di cui all’articolo 29. All’interno della Commissione e delle autorità nazionali, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati al trattamento dei dati personali contenuti nel repertorio.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001 e previo accordo dello Stato membro che li ha trasmessi, la Commissione può trasferire determinati dati ottenuti conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, ad organizzazioni internazionali e/o ad istituzioni/organi dell’UE che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla corretta applicazione della regolamentazione doganale con cui la Commissione ha stipulato un accordo o un memorandum di intesa a tal fine.

I dati sono trasferiti a norma del presente paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

L’accordo o il memorandum di intesa sulla cui base può essere effettuato il trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo comprendono, tra l’altro, principi in materia di protezione dei dati quali la possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie in materia di protezione dei dati.

4. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione per quanto concerne i dati contenuti nel repertorio.

La Commissione è considerata l’organismo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il repertorio importazioni, esportazioni e transito è soggetto a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati in conformità dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001.

I dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell’obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se i dati personali vengono conservati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.

5. Il repertorio importazioni, esportazioni e transito non comprende le categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

Articolo 18 nonies

1. La Commissione può ottenere direttamente dagli operatori economici documenti che accompagnano le dichiarazioni d’importazione e di esportazione ai fini delle indagini connesse con l’attuazione della regolamentazione doganale quale definita all’articolo 2, paragrafo 1.

2. Entro i termini durante i quali sono obbligati a conservare la documentazione pertinente, gli operatori economici forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1.”

6.           L’articolo 23, paragrafo 4, è così modificato:

“Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 43, per quanto concerne la determinazione delle operazioni riguardanti l’applicazione della regolamentazione agricola per le quali si devono inserire informazioni nel SID.”

7.           L’articolo 25, paragrafo 1, è così modificato:

“La Commissione adotta, mediante atti d’esecuzione, disposizioni relative agli elementi da inserire nel SID per ciascuna categoria di cui alle lettere da a) ad h) dell’articolo 24, nella misura in cui ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi del sistema. Nella categoria di cui all’articolo 24, lettera e), non devono figurare dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 2.”

8.           L’articolo 29 è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“L’accesso ai dati del SID è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all’articolo 23, paragrafo 2.

Il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di determinare quali delle suddette autorità nazionali possono accedere ai dati che ha inserito nel SID.”

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l’elenco delle autorità nazionali competenti designate che sono autorizzate ad accedere al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa verifica altresì che l’elenco delle autorità nazionali designate non comporti designazioni sproporzionate e comunica a tutti gli Stati membri le precisazioni corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati ad accedere al SID.

L’elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e successivi aggiornamenti dell’elenco sono pubblicati su internet dalla Commissione.”

9.           All’articolo 30, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“L’elenco delle autorità o dei servizi designati a tale scopo è pubblicato su internet dalla Commissione.”

10.         Il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente:

“Capitolo 4

Memorizzazione dei dati”

11.         L’articolo 33 è così modificato:

“I dati inseriti nel SID sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se dati personali vengono memorizzati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.”

12.         L’articolo 37 è così modificato:

(a) Il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

“3 bis. Il presente regolamento specifica e integra il regolamento (CE) n. 45/2001.

Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del SID con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.”

(b) È aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Il garante europeo della protezione dei dati e l’autorità comune di controllo, istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio, ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano per coordinare il controllo e gli audit del SID.”

13.         L’articolo 38 è così modificato:

(a) Al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. In particolare, gli Stati membri e la Commissione adottano misure intese a:

a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per l’elaborazione dei dati;

b) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o ritirati da persone non autorizzate;

c) impedire l’introduzione non autorizzata di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati non autorizzata;

d) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del SID mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;

e) garantire, per quanto riguarda l’utilizzazione del SID, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;

f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;

g) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel SID, quando e da chi, e verificare le consultazioni;

h) impedire qualsiasi lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi o il trasporto dei relativi supporti.”

(c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione verifica che le ricerche effettuate fossero consentite e siano state svolte da utenti autorizzati. Almeno l’1% di tutte le consultazioni costituisce oggetto di controllo. Nel sistema è introdotto un estratto di tali consultazioni e controlli, utilizzato esclusivamente per dette verifiche. Esso è cancellato dopo sei mesi.”

14.         L’articolo 41 quinquies è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il periodo in cui i dati possono essere conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. Non si possono superare le durate massime e non cumulative indicate qui di seguito, calcolate con decorrenza dalla data di immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell’indagine:

(a) i dati dei fascicoli delle indagini in corso non possono essere conservati per più di tre anni se in tale periodo non è stata constatata nessuna operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola. I dati devono essere resi anonimi prima di tale termine se è trascorso un anno dopo l’ultima constatazione;

(b) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno dato luogo alla constatazione di un’operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola ma non hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all’irrogazione di un’ammenda penale o all’applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di sei anni;

(c) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all’irrogazione di un’ammenda penale o all’applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di dieci anni.”

(b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione rende anonimi i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1.”

15.         L’articolo 43 è sostituito dal seguente:

“1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18 septies, paragrafo 1, e all’articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18 septies, paragrafo 1, e all’articolo 23, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18 septies, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”

16.         Dopo l’articolo 43 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 43 bis

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per i prestatori di servizi pubblici o privati i quali, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, siano vincolati da contratti di diritto privato che impediscono loro di adempiere l’obbligo previsto dall’articolo 18 quater, paragrafo 1, il presente regolamento ha effetto un anno dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.         CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

            1.1.      Titolo della proposta/iniziativa

            1.2.      Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

            1.3.      Natura della proposta/iniziativa

            1.4.      Obiettivi

            1.5.      Motivazione della proposta/iniziativa

            1.6.      Durata e incidenza finanziaria

            1.7.      Modalità di gestione previste

2.         MISURE DI GESTIONE

            2.1.      Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

            2.2.      Sistema di gestione e di controllo

            2.3.      Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.         INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

            3.1.      Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

            3.2.      Incidenza prevista sulle spese

            3.2.1.   Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

            3.2.2.   Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

            3.2.3.   Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

            3.2.4.   Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

            3.2.5.   Partecipazione di terzi al finanziamento

            3.3.      Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[9]

Settore: Lotta contro la frode

Attività: Titolo 24

Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[10]

nLa proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

Obiettivi

Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La modifica proposta contribuirà all’impegno dell’Unione a lottare contro la frode e altre attività illecite nel settore delle dogane, nonché a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 5: prevenire, scoraggiare e combattere la frode e la corruzione

Obiettivo specifico 5a: elaborare una strategia e una normativa nel settore della lotta antifrode

Attività ABM/ABB interessate

24 04 - Sistema d’informazione antifrode (AFIS)

Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Per la Commissione: le modifiche proposte consentiranno alla Commissione di migliorare la gestione del rischio, compresi i controlli doganali basati sui rischi, e di rendere più efficaci l’accertamento e l’analisi delle frodi doganali e le relative indagini. Esse dovrebbero contribuire altresì a promuovere una maggiore efficienza nel settore della protezione dei dati e a intensificare la cooperazione ottimizzando i sistemi e i processi, a vantaggio di un migliore impiego degli strumenti esistenti.

Per gli Stati membri: le modifiche proposte agevoleranno ulteriormente la cooperazione doganale tra i singoli Stati membri e tra questi e la Commissione.

A lungo termine, il regolamento riveduto offre l’opportunità di aumentare in misura significativa il numero di casi di frode e di altre irregolarità individuati nel settore doganale, contribuendo così a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e a prevenire altri rischi definiti nel codice doganale comunitario.

Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Dati/CSM relativi a esportazioni/importazioni/transito:

•           numero di violazioni della legislazione constatate

•           numero di indagini avviate sulla base di tali dati

•           numero di richieste di utilizzo dei dati presentate dagli investigatori

•           importi recuperati sulla base di tali informazioni

Durata delle relative indagini dell’OLAF

•           velocizzazione o meno delle procedure in seguito alle modifiche

•           aumento o meno del numero di indagini e degli importi recuperati

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità nel breve e lungo termine

Tra gli obiettivi da conseguire nel breve e lungo termine figurano i seguenti:

- creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate a false dichiarazioni dell’origine delle merci

- creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate a una designazione inesatta delle merci

- creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate all’uso improprio del sistema di transito

- accelerare le indagini dell’OLAF.

Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Le autorità doganali nazionali non possono, da sole, procedere a uno scambio efficace di informazioni e combattere su larga scala le violazioni della legislazione doganale a un costo ragionevole. La raccolta sistematica dei dati necessari per analizzare i rischi doganali che rappresentano una minaccia per l’UE e i suoi Stati membri costituirebbe uno sforzo eccessivo per 28 singoli Stati membri e può essere realizzata in modo più efficace ed efficiente a livello di UE.

La necessità di una gestione più efficiente dei rischi doganali, in particolare per quanto riguarda i rischi per la sicurezza, è riconosciuta nella comunicazione della Commissione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento (COM (2012) 793).

Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il progetto pilota “ConTraffic”, messo a punto dall’OLAF in collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione, dimostra che l’analisi dei movimenti dei container consente di individuare efficacemente le incongruenze tra l’origine dichiarata dall’importatore e l’origine geografica/il paese di spedizione che figura nei dati di instradamento del container. Risultati preliminari hanno dimostrato che oltre il 50% dei casi individuati utilizzando tali indicatori riguarda in effetti violazioni della legislazione doganale. Il progetto pilota illustra perfettamente il valore aggiunto dei dati ai quali attualmente la Commissione non può accedere.

Il progetto ATIS, realizzato congiuntamente dall’OLAF e dagli Stati membri, evidenzia l’importanza delle informazioni sul transito per individuare le frodi nel settore doganale. Esso viene utilizzato per analizzare i dati relativi al transito al fine di individuare modelli anomali nel movimento del transito e nella deviazione delle destinazioni.

Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Ci si attende una maggiore sinergia con il regolamento (UE) n. 883/2013, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai documenti giustificativi. Nell’ambito del quadro normativo vigente, se un’indagine si fonda sul regolamento (UE) n. 883/2013 o sul regolamento (CE) n. 2185/96, gli operatori economici sono tenuti a fornire alla Commissione i documenti giustificativi. Tuttavia, nei casi in cui l’indagine si fonda sul regolamento (CE) n. 515/97, la Commissione è obbligata a chiedere alle autorità nazionali i documenti giustificativi che le occorrono. La proposta intende eliminare tali incongruenze per garantire un’impostazione uniforme.

Le disposizioni relative all’impiego dei nuovi dati raccolti ai fini della gestione dei rischi contribuiranno sensibilmente al programma proposto nella comunicazione della Commissione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento e nelle conclusioni del Consiglio (8761/3/13) sullo stesso tema.

Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

¨         Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

¨         Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

n Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

seguìto da un funzionamento a pieno ritmo.

Modalità di gestione previste[11]

n Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione

¨Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

¨         agenzie esecutive

¨         organismi istituiti dalle Comunità[12]

¨         organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

¨         persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨Gestione decentrata con paesi terzi

¨Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce in merito all’attuazione del regolamento stesso al Parlamento europeo, alla Corte dei conti e al Consiglio.

Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

- Spese fatturate senza contratto

Dato che i contratti vengono aggiudicati al termine di una procedura d’appalto, il rischio è limitato poiché una parte considerevole della spesa sarà coperta giuridicamente e finanziariamente da un contratto quadro.

Secondo quanto stabilito dalla Commissione, ogni anno viene effettuata una valutazione dei rischi.

- Il trasferimento dei dati può presentare, nella pratica, difficoltà tecniche.

Modalità di controllo previste

Le procedure di controllo della presente iniziativa sono conformi al regolamento finanziario.

Verifiche ex ante di impegni e pagamenti

Riguardo al piano di gestione finanziaria da adottare, l’OLAF ha optato per un modello parzialmente decentrato in cui la totalità della verifica ex ante viene svolta nell’unità di bilancio centrale. Presso l’OLAF, prima di essere accettati dall’ordinatore sottodelegato, tutti i fascicoli sono verificati da almeno tre agenti (il responsabile della gestione dei fascicoli, l’agente verificatore finanziario dell’unità Bilancio e l’agente verificatore operativo dell’unità responsabile della spesa).

Ogni capo unità riceve una sottodelega dal direttore generale ed è pertanto responsabile dell’attuazione della propria parte del programma.

- I controlli ex ante sono effettuati dall’agente verificatore finanziario su ogni operazione che richiede l’approvazione dell’ordinatore sottodelegato.

- Vengono verificate le variabili sensibili alla luce dei risultati della valutazione dei rischi effettuata nell’ambito della relazione sulla qualità contabile (ad esempio: persone giuridiche e conti bancari, conti di mastro, linee di bilancio, importi e calcoli, ecc.).

- Viene stilato un capitolato dettagliato, che costituisce la base del contratto specifico. Sono previste misure antifrode in tutti i contratti conclusi fra l’OLAF e i soggetti esterni.

- L’OLAF effettua controlli su tutti i risultati e verifica tutte le operazioni effettuate e tutti i servizi prestati dall’aggiudicatario del contratto quadro.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Possono essere effettuati audit nel corso della durata del contratto e per un periodo di cinque anni successivi all’ultimo pagamento che possono comportare, se del caso, decisioni di recupero da parte della Commissione. Vengono stabiliti i diritti di accesso del personale della Commissione e del personale esterno autorizzato; la Corte dei conti e l’OLAF godono dei medesimi diritti.

I controlli previsti consentono all’OLAF di avere sufficienti garanzie sulla qualità e sulla regolarità della spesa e riducono il rischio di non conformità. La valutazione approfondita raggiunge il livello quattro per tutti i contratti e le convenzioni firmati. I suddetti controlli riducono praticamente a zero i potenziali rischi e interessano tutti i beneficiari.

Si potrebbe valutare la possibilità di effettuare controlli in loco.

La strategia di controllo del programma è ritenuta efficace per limitare il rischio di non conformità ed è proporzionata al rischio corso.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione………………………...……….] || Diss./Non-diss. ([13]) || di paesi EFTA[14] || di paesi candidati[15] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

1A || 24.0401 Sistema d’informazione antifrode (AFIS) || Diss. || NO || NO || NO || NO

Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || 1A Crescita intelligente e inclusiva

DG: OLAF || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || || ||

24.0401 || Impegni || (1) || 6,423 || 6,922 || 6,629 || 7,151 || 7,664 || 7,195 || 7,454 || || 49,438

Pagamenti || (2) || 5,800 || 6,200 || 6,000 || 6,400 || 6,900 || 6,500 || 6,700 || (1) 4,938 || 49,438

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || ||

Pagamenti || (2 a) || || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[16] || || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG OLAF || Impegni || =1+1a +3 || 6,423 || 6,922 || 6,629 || 7,151 || 7,664 || 7,195 || 7,454 || || 49,438

Pagamenti || =2+2a +3 || 5,800 || 6,200 || 6,000 || 6,400 || 6,900 || 6,500 || 6,700 || 4,938 || 49,438

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 6,423 || 6,922 || 6,629 || 7,151 || 7,664 || 7,195 || 7,454 || || 49,438

Pagamenti || (5) || 5,800 || 6,200 || 6,000 || 6,400 || 6,900 || 6,500 || 6,700 || (2) 4,938 || 49,438

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti della RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 6,423 || 6,922 || 6,629 || 7,151 || 7,664 || 7,195 || 7,454 || || 49,438

Pagamenti || =5+ 6 || 5,800 || 6,200 || 6,000 || 6,400 || 6,900 || 6,500 || 6,700 || 4,938 || 49,438

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti delle RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 6,423 || 6,922 || 6,629 || 7,151 || 7,664 || 7,195 || 7,454 || || 49,438

Pagamenti || =5+ 6 || 5,800 || 6,200 || 6,000 || 6,400 || 6,900 || 6,500 || 6,700 || 4,938 || 49,438

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

DG: OLAF ||

Ÿ Risorse umane || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 7,098

Ÿ Altre spese amministrative || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 3,990

TOTALE DG OLAF || Stanziamenti || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 11,088

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || ||

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 8,007 || 8,506 || 8,213 || 8,735 || 9,248 || 8,779 || 9,038 || || 60,526

Pagamenti || 7,384 || 7,784 || 7,584 || 7,984 || 8,484 || 8,084 || 8,284 || 4,938 || 60,526

Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

¨         La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

n         La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014[17] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE ||

RISULTATI ||

Tipo || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo ||

OBIETTIVO OPERATIVO 1 || Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate a false dichiarazioni dell’origine delle merci

Azione 1: Sviluppo, avvio e manutenzione della base di dati CSM || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sviluppo e avvio della base di dati CSM || || || 2 || 0,100 || 3 || 0,150 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 0,5 || 0,025 || 0,5 || 0,025 || 9 || 0,450

Manutenzione della base di dati CSM || || || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 7 || 0,700

Totale parziale dell’obiettivo operativo 1 || 3 || 0,200 || 3 || 0,200 || 4 || 0,250 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 1,5 || 0,125 || 1,5 || 0,125

OBIETTIVO OPERATIVO 2 || Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate a una designazione inesatta delle merci

Azione 1: Sviluppo, avvio e manutenzione della base di dati importazioni/ esportazioni || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sviluppo e avvio della base di dati importazioni/ esportazioni || || || 2 || 0,075 || 2,5 || 0,106 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 0,5 || 0,017 || 0,5 || 0,017 || 8,5 || 0,320

Manutenzione della base di dati importazioni/ esportazioni || || || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 1 || 0,080 || 7 || 0,560

Totale parziale dell’obiettivo operativo 2 || 3 || 0,155 || 3 || 0,155 || 3,5 || 0,186 || 2 || 0,115 || 2 || 0,115 || 2 || 0,115 || 1,5 || 0,097 || 1,5 || 0,097

OBIETTIVO OPERATIVO 3 || Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate all’uso improprio del sistema di transito

Azione 1: Sviluppo, avvio e manutenzione della base di dati sul transito || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sviluppo e avvio della base di dati sul transito || || || 2 || 0,020 || 2,5 || 0,026 || 1 || 0,008 || 1 || 0,008 || 1 || 0,008 || 0,5 || 0,005 || 0,5 || 0,005 || 8,5 || 0,080

Manutenzione della base di dati sul transito || || || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 1 || 0,020 || 7 || 0,140

Totale parziale dell’obiettivo operativo 3 || 3 || 0,040 || 3 || 0,040 || 3,5 || 0,046 || 2 || 0,028 || 2 || 0,028 || 2 || 0,028 || 1,5 || 0,025 || 1,5 || 0,025

OBIETTIVO OPERATIVO 4 || Sostegno alla mutua assistenza in materia doganale

Azione 1: Sviluppo, avvio e manutenzione di una nuova base di dati sulla mutua assistenza, ad accesso limitato, in sostituzione delle attuali SID e FIDE || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sviluppo e avvio di una nuova base di dati sulla mutua assistenza, ad accesso limitato || || || 5 || 0,600 || 5 || 0,500 || 4 || 0,400 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 26 || 2,700

Manutenzione di una nuova base di dati sulla mutua assistenza, ad accesso limitato || || || 4 || 0,400 || 4 || 0,400 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 20 || 2,000

Azione 2: Organizzazione di operazioni doganali congiunte (ODC) a livello regionale e di UE || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Coordinamento e assistenza logistica e tecnica agli Stati membri per l’attuazione di ODC a livello regionale e di UE || || || 10 || 1,000 || 12 || 1,200 || 14 || 1,400 || 16 || 1,600 || 18 || 1,800 || 20 || 2,000 || 22 || 2,200 || 112 || 11,200

Ammodernamento, manutenzione e funzionamento dell’unità virtuale di coordinamento delle operazioni doganali a sostegno di uno scambio sicuro di informazioni durante le operazioni doganali congiunte || || || 5 || 0,500 || 6 || 0,600 || 7 || 0,700 || 8 || 0,800 || 9 || 0,900 || 10 || 1,000 || 10 || 1,100 || 55 || 5,600

Totale parziale dell’obiettivo operativo 4 || 24 || 2,500 || 27 || 2,700 || 28 || 2,800 || 30 || 3,000 || 32 || 3,200 || 35 || 3,500 || 37 || 3,800 || 213 || 21,500

OBIETTIVO OPERATIVO 5 || Fornire strumenti di comunicazione elettronica sicuri per consentire agli Stati membri di assolvere il loro obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate nei fondi agricoli, strutturali, di coesione e della pesca, nonché negli aiuti preadesione.

Azione 1: Sviluppo, introduzione e manutenzione di nuovi moduli di segnalazione delle irregolarità per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sviluppo e introduzione di nuovi moduli di segnalazione delle irregolarità per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 || || || 4 || 0,500 || 4 || 0,500 || 4 || 0,400 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 3 || 0,300 || 24 || 2,600

Manutenzione di nuovi moduli di segnalazione delle irregolarità per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 || || || 3 || 0,300 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 2 || 0,200 || 15 || 1,500

Totale parziale dell’obiettivo operativo 5 || 7 || 0,800 || 6 || 0,700 || 6 || 0,600 || 5 || 0,500 || 5 || 0,500 || 5 || 0,500 || 5 || 0,500 || 39,0 || 4,100

OBIETTIVO OPERATIVO 6 || Far funzionare, gestire e sviluppare la piattaforma di servizi AFIS per garantire la preparazione tecnica, la sicurezza delle informazioni e la continuità delle operazioni.

Azione 1: Far funzionare, gestire e migliorare l’infrastruttura AFIS e la piattaforma informatica di servizi || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Far funzionare, gestire e migliorare l’hardware, il software e le infrastrutture di rete e di sicurezza. || || || 6 || 0,700 || 6 || 0,700 || 6 || 0,636 || 6 || 0,700 || 8 || 0,800 || 5 || 0,500 || 5 || 0,500 || 42 || 4,536

Gestire e migliorare il quadro tecnico del portale AFIS che ospita le applicazioni operative AFIS. || || || 7 || 0,728 || 7 || 0,840 || 7 || 0,700 || 8 || 0,858 || 8 || 0,871 || 5 || 0,548 || 5 || 0,507 || 47 || 5,052

Fornire agli utilizzatori finali dell’AFIS servizi di assistenza, e-learning, formazione e assistenza tecnica, nonché sostegno alle imprese. || || || 7 || 0,700 || 8 || 0,800 || 8 || 0,800 || 8 || 0,800 || 10 || 1,000 || 9 || 0,900 || 9 || 0,900 || 59 || 5,900

Totale parziale dell’obiettivo operativo 6 || 26 || 2,728 || 28 || 3,040 || 29 || 2,936 || 32 || 3,358 || 36 || 3,671 || 29 || 2,948 || 29 || 2,907 || 209 || 21,588

COSTO TOTALE || 66 || 6,423 || 72 || 6,922 || 69 || 6,629 || 73 || 7,151 || 79 || 7,664 || 73,5 || 7,195 || 75,5 || 7,454 || 508 || 49,438

Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

Sintesi

¨         La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

þ         La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 1,014 || 7,098

Altre spese di natura amministrativa || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 0,570 || 3,990

Totale parziale della RUBRICA 5  del quadro finanziario pluriennale || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 11,088

Esclusa la RUBRICA 5[18] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 1,584 || 11,088

 Fabbisogno previsto di risorse umane

¨         La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane

n         La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

ŸPosti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

24 01 07 00 01 01 01 OLAF || 6,5 || 6,5 || 6,5 || 6,5 || 6,5 || 6,5 || 6,5

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[19]

24 01 07 00 01 02 01 (END) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 04 yy[20] || - in sede[21] || || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, INT e END - ricerca diretta) || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

TOTALE || 8,5 || 8,5 || 8,5 || 8,5 || 8,5 || 8,5 || 8,5

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Gestione del progetto pilota per il trasferimento di dati dal sistema Surveillance 2 della DG TAXUD all’AFIS. Gestione dei progetti di sviluppo informatico per le nuove basi di dati AFIS sulle importazioni e le esportazioni e sui messaggi sullo status dei container (CSM). Responsabilità in materia di installazione delle nuove basi di dati sulla piattaforma AFIS. Organizzazione delle attività e delle azioni di formazione relative alle operazioni doganali congiunte Mansioni di segreteria

Personale esterno || L’END incaricato. La responsabilità principale consisterà nella gestione del progetto in relazione alle modifiche apportate al sistema Surveillance 2 e al sistema di controllo delle esportazioni (ECS), ai fini del trasferimento alle nuove basi di dati AFIS dei dati riguardanti importazioni ed esportazioni.

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

n         La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

¨         La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[22].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti di terzi.

Incidenza prevista sulle entrate

þ         La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

¨         La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[23]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

ALLEGATO II.6.2 della SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

1.           QUANTITÀ e COSTO del FABBISOGNO DI RISORSE UMANE

2.           COSTO delle ALTRE SPESE DI NATURA AMMINISTRATIVA

3.           METODI di CALCOLO UTILIZZATI per STIMARE I COSTI

3.1.        Risorse umane

3.2.        Altre spese di natura amministrativa

Il presente allegato accompagna la scheda finanziaria legislativa nel corso della consultazione interservizi.

Le tabelle di dati sono utilizzate per compilare le tabelle contenute nella scheda finanziaria legislativa. Esse sono esclusivamente destinate ad uso interno della Commissione.

1.           Costo delle risorse umane considerate necessarie    

o         La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane

þ         La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti

|| || || || || Ÿ Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

24 01 07 00 01 01 01 OLAF || AD || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,131 || 1 || 0,917

AST || || || || || || || || || || || || || || || ||

XX 01 01 02 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || AD || || || || || || || || || || || || || || || ||

AST || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || Ÿ Personale esterno[24]

24 01 07 00 01 02 01 OLAF || AC || || || || || || || || || || || || || || || ||

END || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,078 || 1 || 0,546

INT || || || || || || || || || || || || || || || ||

XX 01 02 02 (nelle delegazioni) || AC || || || || || || || || || || || || || || || ||

AL || || || || || || || || || || || || || || || ||

END || || || || || || || || || || || || || || || ||

INT || || || || || || || || || || || || || || || ||

JED || || || || || || || || || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 1 463

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti

Ÿ Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || AD || || || || || || || || || || || ||

AST || || || || || || || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || AD || || || || || || || || || || || ||

AST || || || || || || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno[25]

XX 01 04 yy Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”) || - in sede || AC || || || || || || || || || || || ||

END || || || || || || || || || || || ||

INT || || || || || || || || || || || ||

- nelle delegazioni || AC || || || || || || || || || || || ||

AL || || || || || || || || || || || ||

END || || || || || || || || || || || ||

INT || || || || || || || || || || || ||

JED || || || || || || || || || || || ||

XX 01 05 02 (ricerca indiretta) || AC || || || || || || || || || || || ||

END || || || || || || || || || || || ||

INT || || || || || || || || || || || ||

10 01 05 02 (ricerca diretta) || AC || || || || || || || || || || || ||

END || || || || || || || || || || || ||

INT || || || || || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale – Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || || || || ||

TOTALE || || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 0,209 || 2 || 1 463

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

2.           Costo delle altre spese di natura amministrativa

þ         La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

o         La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

            In sede || || || || || || || ||

24 01 07 00 01 02 11 - Spese per ricevimenti e missioni || || || || || || || ||

XX 01 02 11 02 – Spese per conferenze e riunioni || || || || || || || ||

24 01 07 00 02 01 00 – Indagini || || || || || || || ||

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze || || || || || || || ||

XX 01 03 01 03 – Apparecchiature TIC[26] || || || || || || || ||

XX 01 03 01 04 – Servizi TIC4 || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || ||

            Delegazioni || || || || || || || ||

XX 01 02 12 01 – Spese per missioni e conferenze e di rappresentanza || || || || || || || ||

XX 01 02 12 02 – Perfezionamento professionale dei funzionari || || || || || || || ||

XX 01 03 02 01 – Acquisto o affitto di immobili e relative spese || || || || || || || ||

XX 01 03 02 02 – Materiale, mobilio, forniture e servizi || || || || || || || ||

Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

XX 01 04 yy – Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”) || || || || || || || ||

- in sede || || || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || || || ||

XX 01 05 03 - Altre spese di gestione - ricerca indiretta || || || || || || || ||

10 01 05 03 - Altre spese di gestione - ricerca diretta || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || ||

Totale parziale – Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

TOTALE RUBRICA 5 ed esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Il fabbisogno di stanziamenti di natura amministrativa è coperto da stanziamenti già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.           Metodi di calcolo utilizzati per stimare i costi

3.1.        Risorse umane

Questa parte stabilisce il metodo di calcolo utilizzato per stimare il fabbisogno di risorse umane (ipotesi sul carico di lavoro, compresi impieghi specifici (profili professionali Sysper 2), categorie di personale e costi medi corrispondenti)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

NB: I costi medi per ciascuna categoria di personale in sede sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms

Ÿ Funzionari e agenti temporanei AD: 1 ETP responsabile del progetto - costo medio complessivo 131 000 EUR

Ÿ Personale esterno END: 1 ETP - costo medio complessivo 78 000 EUR

3.2.        Altre spese di natura amministrativa

Precisare il metodo di calcolo utilizzato per ciascuna linea di bilancio e,

 in particolare, le ipotesi su cui si basa (ad esempio, il numero di riunioni all’anno, i costi medi, ecc.)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

[1]               Tenuto conto, in particolare, della comunicazione della Commissione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento (COM (2012) 793 dell’8 gennaio 2013).

[2]               COM(2012) 793.

[3]               COM(2013) 534 del 17 luglio 2013.

[4]               I servizi di trasporto forniti dai membri del WSC rappresentano il 60% circa del valore del commercio marittimo mondiale. In linea generale, il WSC consente al settore dei trasporti marittimi di linea di esprimersi in modo coordinato.

[5]               L’accordo amministrativo ATIS è stato adottato a Bruxelles il 6 luglio 2011 tra il comitato per la mutua assistenza di cui all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97 e il gruppo di lavoro CE/EFTA sul regime comune di transito e la semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

[6]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[7]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[8]               GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[9]               ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

[10]             A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario n. 966/2012.

[11]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[12]             A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[13]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[14]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[15]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[16]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[17]             L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[18]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[19]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[20]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[21]             Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[22]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[23]             Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

[24]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[25]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[26]             TIC: tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

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