COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.11.2013
COM(2013) 768 final
2013/0376(NLE)
Ratifica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti clmatici
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
concernente la conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Nel dicembre 2012, in occasione della conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha, le 192 Parti del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno adottato un emendamento al protocollo di Kyoto. Questo "emendamento di Doha" istituisce un secondo periodo di impegno, dal 1ºgennaio 2013 al 31 dicembre 2020, nell'ambito del protocollo di Kyoto, con un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni per le parti elencate nel suo allegato B.
L'accordo sull'emendamento di Doha rientra in un pacchetto più ampio. Oltre alle 38 parti che partecipano al secondo periodo di impegno, più di altri 60 paesi, compresi gli Stati Uniti, la Cina, l'India, il Sud Africa e il Brasile, si sono impegnati ad adottare misure di mitigazione nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito "la convenzione"). Ciò porta, nell'ambito del protocollo di Kyoto e della convenzione, la quota complessiva di emissioni globali oggetto di impegni di mitigazione a livello internazionale a oltre 80%. Un ulteriore elemento essenziale del questo ampio pacchetto è la disponibilità delle parti della convenzione ad adottare entro il 2015 un protocollo, un altro strumento giuridico o un risultato convenuto giuridicamente vincolante nell'ambito della convenzione applicabile a tutte le parti, che dovrebbe entrare in vigore ed essere attuato a partire dal 2020.
L'articolo 4 del protocollo di Kyoto consente alle parti di adempiere congiuntamente i loro rispettivi impegni. L'Unione europea e le quindici parti che erano Stati membri quando il protocollo di Kyoto è stato firmato nel 1997 hanno optato per questa modalità per il primo periodo di impegno (2008-2012), e hanno ratificato il protocollo nel 2002. L'emendamento di Doha e la dichiarazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri al momento della sua adozione, affermano che l'Unione europea e i suoi Stati membri intendono ancora una volta conseguire congiuntamente i loro obiettivi di riduzione nell'ambito del secondo periodo di impegno. Inoltre, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno espresso l'intenzione di rispettare gli impegni assunti nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, congiuntamente con l'Islanda. L'integrazione dell'Islanda in questo gruppo di parti che intendono rispettare congiuntamente i loro impegni rispettivi fa seguito ad una richiesta in tal senso formulata dall'Islanda nel giugno 2009. Il Consiglio, in occasione della riunione del 15 dicembre 2009, ha accolto con favore questa richiesta e ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione per l'avvio dei negoziati con l'Islanda. La Commissione ha presentato la sua raccomandazione al Consiglio nel giugno 2013.
Ai sensi dell'emendamento di Doha, l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda si impegnano a limitare le emissioni di gas a effetto serra medie annue (GHG), nel periodo dal 2013 al 2020, all'80% delle loro emissioni dell'anno di riferimento (in genere il 1990). Questo impegno si basa sugli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dal pacchetto "clima-energia" adottato nel 2009, in particolare il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS UE) e la decisione sulla ripartizione degli sforzi. Il calcolo dell'impegno tiene conto delle differenze del campo di applicazione tra la legislazione dell'Unione europea e il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Questo approccio è in linea con le conclusioni del Consiglio del marzo 2012 che affermavano che l'impegno comune dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda doveva basarsi sul pacchetto "clima ed energia", ma anche che gli obblighi di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto "non supereranno i loro obblighi convenuti nella legislazione dell'Unione europea". Questa è l'impostazione seguita nel documento trasmesso, nell'aprile 2012, dall'Unione europea e i suoi Stati membri, sul loro impegno nell'ambito del secondo periodo.
La legislazione dell'Unione europea predisposta per consentire il raggiungimento dell'obiettivo dell'80% entro il 2020 è già in vigore. Al momento dell'adozione della legislazione in questione sono state presentate valutazioni d'impatto dettagliate sulle implicazioni economiche per ciascun Stato membro; queste valutazioni sono state aggiornate per tener conto dell'impatto della crisi economica e finanziaria. Pertanto, l'Unione europea e i suoi Stati membri a Doha hanno deciso di dare attuazione immediata ai loro impegni e responsabilità relativi al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, a decorrere dal 1º gennaio 2013. D'altro canto, l'Unione europea è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo del 2020. L'ultimo inventario delle emissioni di gas serra evidenzia che le emissioni dei 27 Stati membri nel 2011 erano inferiori del 18,4% rispetto al livello del 1990 (escludendo le attività legate alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura e l'utilizzo dei meccanismi di flessibilità). Tenendo conto delle differenze di portata e copertura del protocollo di Kyoto e ipotizzando il 1990 come anno di riferimento per Cipro e Malta, l'effettiva riduzione delle emissioni nel 2011 rispetto alle emissioni nell'anno di riferimento del protocollo di Kyoto sarebbe leggermente superiore alla riduzione del 20% stabilita per il secondo periodo di impegno. Sulla base delle più recenti proiezioni degli Stati membri in materia di emissioni di gas serra e presupponendo l'effettiva attuazione delle politiche e delle misure attualmente esistenti, l'Agenzia europea dell'ambiente ha previsto un lieve ulteriore calo delle emissioni entro il 2020, con una riduzione complessiva di circa il 19% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Ciò non fa che confermare che l'Unione europea, con le politiche e le misure attualmente in vigore, è sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi per il secondo periodo di impegno. La proposta dell'UE di portare tale riduzione al 30%, tuttavia, rimane in discussione. Inoltre, sono in corso discussioni per determinare la strategia più efficace in termini di costi affinché l'Unione europea possa ridurre le sue emissioni di gas serra dell'80-95% entro il 2050; tra le soluzioni considerate figura l'obiettivo per il 2030.
L'entrata in vigore ufficiale dell'emendamento di Doha rappresenta un obiettivo importante per l'Unione europea. Ciò presuppone che 144 delle 192 parti del protocollo di Kyoto, compresa l'Unione europea e i suoi Stati membri, depositino i rispettivi strumenti di accettazione. La proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'emendamento di Doha consentirà all'Unione europea di agire in tal senso. Parallelamente alla ratifica da parte dell'Unione europea, gli Stati membri dovranno portare a termine il proprio processo di ratifica. Secondo una prassi consolidata, dopo l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica, l'Unione europea e i suoi Stati membri depositeranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione per consentirne l'entrata in vigore simultanea. Ciò dovrebbe avvenire molto prima della conferenza sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi alla fine del 2015.
2.L'EMENDAMENTO DI DOHA
L'emendamento di Doha stabilisce gli impegni in materia di mitigazione per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto per i paesi elencati nell'allegato B del protocollo. Inoltre, apporta varie modifiche al testo del protocollo che dovranno essere applicate nel secondo periodo di impegno. La maggior parte di questi emendamenti consente semplicemente l'attuazione dei nuovi impegni in materia di mitigazione, ma vi sono anche alcune disposizioni che comportano modifiche degli obblighi sostanziali. Si tratta in particolare dell'inclusione di un nuovo gas - il trifluoruro di azoto (NF3); di due disposizioni concernenti la portata degli impegni delle parti per il secondo periodo di impegno (il cosiddetto "meccanismo relativo all'ambizione") ed un nuovo articolo 3, paragrafo 7 ter.
Impegni in materia di mitigazione per il secondo periodo di impegno - Allegato B
L'emendamento di Doha modifica la tabella di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che nella terza colonna riporta gli impegni giuridicamente vincolanti in materia di mitigazione per il secondo periodo di impegno sotto forma di impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni prodotte dalle attività economiche nel loro complesso (QELRC). Trentotto parti del protocollo di Kyoto hanno inserito nella terza colonna della tabella di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto, come QELRC, una percentuale delle loro emissioni per l'anno o periodo di riferimento. Tra queste figurano quattro parti che non hanno ancora stabilito un obiettivo nell'ambito di Kyoto (Cipro, Malta, Kazakistan e Bielorussia). Gli Stati Uniti sono stati eliminati dall'allegato B, in quanto non hanno mai ratificato il protocollo. Il Canada non è più una parte del protocollo di Kyoto a seguito del suo ritiro, entrato in vigore il 12 dicembre 2012. Il Giappone, la Nuova Zelanda e la Federazione russa restano parti del protocollo di Kyoto, ma non si sono prefissati un obiettivo per il secondo periodo di impegno. Sono stati inseriti, insieme al Canada, in una sezione separata nell'allegato B.
L'obiettivo dell'80% previsto per l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'allegato B è accompagnato da una nota a piè di pagina che precisa che questi impegni si fondano sul presupposto che saranno soddisfatti congiuntamente dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Gli obiettivi dell'80% della Croazia e dell'Islanda sono anch'essi accompagnati da una nota a piè di pagina che precisa che questi due paesi conseguiranno i loro obiettivi congiuntamente all'Unione europea e ai suoi Stati membri.
Aggiunta del trifluoruro di azoto (NF3)
L'elenco dei gas serra disciplinati dal protocollo di Kyoto, riportato nell'allegato del protocollo stesso, è ampliato con l'aggiunta di un gas: il trifluoruro di azoto (NF3). Il NF3 è un gas serra potente le cui emissioni attualmente sono molto limitate ma stanno aumentando; è caratterizzato da un potenziale di riscaldamento globale pari a 17 200 (una tonnellata di NF3 emessa nell'atmosfera equivale a 17 200 tonnellate di biossido di carbonio).
Articolo 3, paragrafo 1 quater: il "meccanismo relativo all'ambizione"
L'emendamento di Doha, in un nuovo articolo 3, paragrafo 1 quater, prevede una procedura semplificata che consente ad una delle parti di adeguare il proprio impegno aumentandone il livello di ambizione durante un periodo di impegno. In precedenza, tale adeguamento era considerato un emendamento dell'allegato B del protocollo che, per entrare in vigore, richiedeva il consenso di tutte le parti al protocollo per l'adozione e la ratifica da parte di tre quarti delle parti. A seguito dell'emendamento di Doha, la procedura per fissare obiettivi più ambiziosi è diventata molto più semplice. L'aumento di ambizione proposto da una parte in relazione ai propri obiettivi è considerato adottato, a meno che più di tre quarti delle parti sollevi obiezioni. Inoltre, non è più necessaria la ratifica per la sua entrata in vigore.
Articolo 3, paragrafo 7 ter: adeguamento dei quantitativi attribuiti
L'emendamento di Doha cancella automaticamente le unità di quantità assegnate di una parte se e nella misura in cui il quantitativo assegnato per il secondo periodo di impegno superi le sue emissioni medie per i primi tre anni del periodo di impegno precedente, moltiplicato per otto (il numero di anni del secondo periodo di impegno). Ciò significa che l'emendamento di Doha adegua automaticamente l'obiettivo di una parte per evitare che le sue emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 superino le sue emissioni medie registrate nel periodo dal 2008 al 2010.
3.La proposta di decisione del Consiglio
La presente proposta di decisione del Consiglio costituisce la base per la conclusione dell'emendamento di Doha da parte dell'Unione europea e stabilisce le condizioni per l'adempimento congiunto degli impegni da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda.
Il progetto di decisione
La proposta di decisione conferma che l'Unione europea e i suoi Stati membri, insieme all'Islanda, rispetteranno congiuntamente gli impegni assunti (articolo 2), e chiarisce le responsabilità assegnate alla Commissione e agli Stati membri inerenti alla presentazione di relazioni per agevolare il calcolo delle quantità (articolo 3). Inoltre, la proposta contiene le disposizioni abituali concernenti le responsabilità per il deposito dello strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso le Nazioni unite (articolo 4) e il deposito congiunto degli strumenti di accettazione (articolo 5, paragrafo 1). Ma soprattutto impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per portare a termine i processi di ratifica nazionale entro il 16 febbraio 2015, per quanto possibile (articolo 5, paragrafo 2), e imponendo loro di comunicare alla Commissione, entro il 15 settembre 2014, la data probabile di conclusione delle relative procedure (articolo 5, paragrafo 3).
La proposta di decisione contiene inoltre due allegati e un appendice che contiene il testo integrale dell'emendamento di Doha, adottato a Doha e notificato alle parti il 21 dicembre 2012. La sezione 2 contiene una panoramica delle principali disposizioni dell'emendamento di Doha. L'allegato I contiene la "Notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto", come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo ("notifica dei termini dell'adempimento congiunto"). L'allegato II contiene una versione aggiornata della dichiarazione di competenza dell'Unione europea, conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto.
La notifica del termini di adempimento congiunto (allegato I)
La notifica del termini di adempimento congiunto di cui all'allegato I è suddivisa in tre sezioni. La prima sezione elenca le parti dell'accordo: l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda. La seconda sezione stabilisce le modalità con cui le parti dell'accordo adempiranno i propri impegni. La terza sezione stabilisce i livelli di emissione assegnati a ciascuna parte dell'accordo.
Adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo
L'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto stabilisce che le parti di un accordo di adempimento congiunto sono tenute a notificare al segretariato della convenzione il contenuto dell'accordo sull'adempimento congiunto a norma dell'articolo 3. La sezione 2 dell'accordo sull'adempimento congiunto descrive nei particolari il modo in cui gli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo, e le scelte che ne possono derivare, si applicano per il secondo periodo di impegno. Per l'insieme delle disposizioni vigenti durante il primo periodo di impegno, la proposta mantiene l'approccio scelto dall'Unione europea e i quindici Stati membri che erano parti dell'accordo sull'adempimento congiunto per il primo periodo di impegno. Ciò comprende l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo a livello degli Stati membri (l'anno di riferimento per l'Unione europea è infatti la somma degli anni di riferimento scelti dagli Stati membri), nonché l'esclusione dei trasporti aerei internazionali (ossia i voli tra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi), in linea con le disposizioni della convenzione e del protocollo. La sezione 2 chiarisce questi aspetti. Inoltre, descrive il modo in cui l'articolo 3, paragrafo 1 quater - "il meccanismo relativo all'ambizione" - e l'articolo 3, paragrafo 7 ter, si applicano per il secondo periodo di impegno.
Articolo 3, paragrafo 1 quater: il "meccanismo relativo all'ambizione"
L'emendamento di Doha prevede una procedura semplificata, in un nuovo articolo 3, paragrafo 1 quater, che consente ad una parte di adeguare il proprio impegno aumentando il livello di ambizione durante un periodo di impegno. L'allegato I del progetto di decisione di ratifica specifica che gli Stati membri possono decidere di aumentare il livello di ambizione annullando le relative unità di Kyoto. Un aumento ufficiale del livello di ambizione dell'impegno congiunto dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda, e la conseguente riduzione dei quantitativi assegnati congiuntamente, possono essere effettuati solo congiuntamente.
Articolo 3, paragrafo 7 ter: adeguamento delle quantità assegnate
Il nuovo articolo 3, paragrafo 7 ter, stabilisce che l'impegno di ciascuna parte per il secondo periodo di impegno deve essere pari almeno al livello delle sue emissioni medie per il periodo dal 2008 al 2010, e rafforza automaticamente gli obiettivi che, altrimenti, comporterebbero il superamento di tale media. Dopo l'adozione dell'emendamento di Doha, l'Unione europea, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda hanno dichiarato che "l'articolo 3, paragrafo 7 ter, sarà applicato alla quantità assegnata congiuntamente in virtù dell'accordo di adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, degli Stati membri, della Croazia e dell'Islanda e non sarà applicato singolarmente agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda."
Visto che l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, all'Unione europea, ai suoi Stati membri e all'Islanda considerati congiuntamente è un presupposto fondamentale per la decisione dell'Unione in merito alla ratifica, esso fa parte integrante della definizione e dell'ambizione dell'impegno dell'Unione. L'allegato I al progetto di decisione di ratifica dichiara infatti esplicitamente che, nell'ambito dell'applicazione degli impegni ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto all'Unione europea, agli Stati membri e all'Islanda, il calcolo a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo si applica alla quantità assegnata congiuntamente per il secondo periodo di adempimento e al totale delle emissioni medie annue dei membri per il periodo dal 2008 al 2010, moltiplicato per otto.
Una stima indicativa della quantità assegnata congiuntamente per il secondo periodo di impegno, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi all'anno di riferimento e applicando i potenziali di riscaldamento globale tratti dalla seconda relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), si tradurrebbe in un quantitativo annuo medio assegnato di emissioni di gas serra pari a circa 4 632 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio (CO2). Secondo i dati più recenti, le emissioni medie annue dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il periodo dal 2008 al 2010 ammontano a 4 782 milioni di tonnellate. L'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo pertanto, non dovrebbe comportare la cancellazione automatica di unità di quantità assegnata per l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda (cfr. tabella).
Tabella: Applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, nell'Unione europea e in Islanda*
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Emissioni dell'anno di riferimento**
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Emissioni di gas serra 2008
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Emissioni di gas serra 2009
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Emissioni di gas serra 2010
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Media delle emissioni di gas serra 2008, 2009 e 2010
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Stima della quantità assegnata media annua 2013-2020
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5 790
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4 989
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4 623
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4 734
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4 782
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4 632
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*Sulla base dei dati di inventario del 2013 e dei potenziali di riscaldamento globale indicati nella seconda relazione di valutazione dell'IPPC
** Ipotizzando il 1990 come anno di riferimento per Cipro e Malta
Tutte le cifre sono espresse in milioni di tonnellate? di CO2 equivalente.
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Livelli di emissione rispettivi assegnati alle parti dell'accordo
Un livello comune di emissioni nell'ambito del sistema ETS dell'UE
La sezione 3 dell'allegato I descrive come vengono assegnati i rispettivi livelli di emissione all'Unione europea, ai suoi Stati membri e all'Islanda. Ciò riflette l'approccio adottato per il pacchetto "clima e energia":
–un livello comune di emissione è definito per le emissioni prodotte dai settori e dai gas di cui all'allegato A del protocollo di Kyoto che sono anche soggette al sistema ETS dell'UE (vale a dire incluse nell'allegato I della direttiva sul sistema ETS dell'UE, tenendo conto dell'applicazione dei suoi articoli 24 e 27);
–le emissioni legate ai settori e ai gas di cui all'allegato A del protocollo di Kyoto che non rientrano nel sistema ETS dell'UE e gli assorbimenti legati alle fonti disciplinate dal protocollo di Kyoto saranno coperti dai livelli di emissione dei singoli Stati membri e dell'Islanda.
Questo approccio è diverso da quello scelto per il primo periodo di impegno, in cui i singoli impegni stabiliti per ciascuno Stato membro coprivano la totalità delle loro emissioni in tutti i settori dell'economia. Questa modifica è legata ai cambiamenti adottati dal 1º gennaio 2013 nel pacchetto "clima ed energia", nell'ambito del quale il sistema ETS dell'UE non opera più tramite obiettivi individuali degli Stati membri e piani nazionali di assegnazione. Il nuovo approccio prevede un quantitativo unico di quote a livello dell'Unione (o un "tetto") e un sistema armonizzato per l'assegnazione delle quote di emissione mediante aste e assegnazioni a titolo gratuito per un periodo transitorio. Con questo sistema non è possibile assegnare ex ante quote precise del sistema ETS dell'UE a singoli Stati membri nell'ambito dell'accordo sull'adempimento congiunto. Ciò è dovuto principalmente al ricorso alle aste - per promuovere l'efficienza economica, evitare profitti eccezionali e promuovere la solidarietà e la crescita - come metodo principale di assegnazione delle quote di emissione. Altri motivi comprendono l'impossibilità di stabilire ex ante l'effettiva assegnazione delle quote ETS dell'UE ai nuovi entranti, e le potenziali modifiche all'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Come indicato in precedenza, il settore del trasporto aereo internazionale non è assoggettato al livello comune di emissioni del sistema ETS dell'UE, in quanto non è incluso nell'allegato A del protocollo di Kyoto.
Livelli di emissioni per gli Stati membri e l'Islanda
Le emissioni dei settori che figurano nel protocollo di Kyoto che non rientrano nel sistema ETS dell'UE continueranno ad essere assoggettati ai livelli di emissione fissati per i singoli Stati membri e l'Islanda. La differenza con il primo periodo d'impegno è che questi livelli di emissione non sono più presentati come una percentuale di riduzione rispetto alle emissioni dell'anno di riferimento, ma come valori assoluti. Questi valori, espressi in tonnellate equivalenti di biossido di carbonio (CO2 equivalente), figurano per ogni Stato membro nella tabella 1 dell'allegato I. Il dato relativo all'Islanda sarà incluso non appena sarà concluso un accordo bilaterale con l'Islanda sull'adempimento congiunto del suo impegno con l'Unione europea e gli Stati membri. I livelli di emissione per i singoli Stati membri sono pari alla somma delle loro assegnazione annuali di quote di emissione per Stato membro, ai sensi della decisione sulla ripartizione degli sforzi, per gli anni dal 2013 al 2020. Tale quantitativo è calcolato applicando i valori di potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quarta relazione di valutazione dell'IPCC, come stabilito nell'allegato II della decisione 2013/162/UE e adeguato in base alla [decisione di aggiornamento delle assegnazioni annue di quote di emissione - C(2013) 7183]. Il quantitativo è ulteriormente adeguato per tener conto dei risultati dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto.
Trifluoruro di azoto (NF3)
L'emendamento di Doha aggiunge il trifluoruro di azoto (NF3) nell'ambito di applicazione del protocollo di Kyoto. Questa inclusione è stata preannunciata nel regolamento relativo ad un "meccanismo di monitoraggio" che prevede il monitoraggio e la comunicazione in merito alle emissioni di NF3. Tuttavia, le emissioni di NF3 non rientrano nel sistema ETS dell'UE né nella decisione sulla ripartizione degli sforzi; e non fanno parte integrante degli obiettivi della legislazione dell'Unione europea. Dal momento che le emissioni aggregate di NF3 nell'Unione sono trascurabili, la loro quantità è stata considerata pari a zero nella comunicazione dell'aprile 2012 dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alla convenzione concernente gli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto. La proposta di decisione del Consiglio impone agli Stati membri di tenere conto di tali emissioni nella quantità assegnata allo Stato membro in cui tali emissioni avvengono.
Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (LULUCF)
L'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto include le emissioni derivanti dalla destinazione dei suoli, dai cambiamenti della destinazione dei suoli e dalla silvicoltura (LULUCF) nel protocollo di Kyoto. Le norme di attuazione concordate nell'ambito del protocollo di Kyoto, rivedute in occasione della conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Durban, impongono alle parti che si sono assunte un impegno di considerare, nel loro impegno per il secondo periodo, le emissioni e gli assorbimenti derivanti dall'imboschimento, rimboschimento e disboscamento, nonché dalla gestione delle foreste. Inoltre, le parti possono scegliere di contabilizzare le emissioni derivanti dalla gestione delle terre coltivate e dai pascoli. Nell'ambito del protocollo di Kyoto, le parti sono tenute a contabilizzare le emissioni del settore LULUCF negli impegni assunti, ma ciò non avviene a livello di Unione europea in cui le emissioni del settore LULUCF non sono incluse né nel sistema ETS dell'UE né nella decisione sulla ripartizione degli sforzi. Tuttavia, nel maggio 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 529/2013/UE che stabilisce norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas serra risultanti da attività di destinazione dei suoli, cambiamenti di destinazione dei suoli e dalla silvicoltura e le informazioni relative alle azioni connesse a tali attività. Questa decisione allinea la notifica delle attività LULUCF dell'Unione europea alle prescrizioni del protocollo di Kyoto.
Le emissioni dei singoli Stati membri nel settore LULUCF sono difficili da prevedere, tuttavia le stime hanno dimostrato che il settore LULUCF per l'insieme dell'Unione probabilmente genererà crediti LULUCF netti pari a circa l'1% delle emissioni dell'anno di riferimento dell'Unione europea. La comunicazione dell'aprile 2012 dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alla convenzione in merito ai suoi impegni nell'ambito del protocollo di Kyoto si basava pertanto sul presupposto che le emissioni LULUCF nell'insieme dell'Unione fossero pari a zero.
Vista la responsabilità degli Stati membri in materia di politica forestale e data l'assenza di obiettivi stabiliti a livello di Unione europea per il settore LULUCF, gli Stati membri dovranno tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti legati alle attività LULUCF, nella misura in cui sono contemplati dal protocollo, nei loro livelli di emissione individuali L'inclusione del settore LULUCF nei livelli di emissione degli Stati membri e dell'Islanda si basa sul presupposto che in tale settore non si registrano emissioni o assorbimenti netti. Queste emissioni possono, tuttavia, essere compensate da risultati superiori registrati in altri settori non coperti dal sistema ETS dell'UE: con il ricorso ai meccanismi di flessibilità del protocollo di Kyoto e l'uso dei diritti di emissione eccedentari riportati dal primo periodo di impegno e conservati nella riserva di unità eccedentarie del periodo precedente dello Stato membro interessato.
La Commissione monitorerà da vicino le emissioni e gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF negli Stati membri. Qualora emerga che singoli Stati membri, pur attuando politiche efficaci per limitarle, si trovino a far fronte a quantità significative impreviste di emissioni LULUCF, la Commissione valuterà se proporre un meccanismo per assistere gli Stati membri interessati.
Il Consiglio, nelle sue conclusioni del marzo 2012, ha riconosciuto le peculiarità dei paesi ad alta densità forestale, specialmente per quanto riguarda le scarse possibilità di compensare le emissioni risultanti dall'imboschimento, dal rimboschimento e dal disboscamento con un aumento dei pozzi di assorbimento derivanti dalla gestione del patrimonio forestale. La Commissione continuerà a esaminare le opzioni al fine di trovare una soluzione soddisfacente che garantisca l'integrità ambientale.
Determinazione dei livelli di emissione e delle quantità assegnate
Il protocollo di Kyoto stabilisce che gli impegni devono tradursi in quantità assegnate, che rispecchiano le quantità di emissioni autorizzate, in tonnellate di CO2 equivalente, per un determinato periodo di impegno. La proposta di decisione del Consiglio stabilisce che le quantità assegnate dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda devono essere pari ai livelli di emissione rispettivi di cui alla sezione 3 dell'allegato I.
La presente proposta prevede tra l'altro una quantità assegnata congiuntamente per l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda, che riflette il comune impegno quantificato di riduzione delle emissioni, ossia l'80% rispetto alle emissioni dell'anno di riferimento. Come stabilito dalle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto, la quantità assegnata congiuntamente sarà calcolata moltiplicando la somma delle emissioni dell'anno di riferimento degli Stati membri e dell'Islanda per 80% (impegno comune) e per otto (la durata del periodo di impegno in anni).
La quantità assegnata congiuntamente costituisce la base per determinare le singole quantità assegnate all'Unione europea, ai suoi Stati membri e all'Islanda secondo le modalità seguenti:
–La quantità assegnata a ciascuno Stato membro e all'Islanda corrisponde alla somma dei loro rispettivi livelli di emissione di cui alla tabella 1 dell'allegato I della proposta di decisione del Consiglio e all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, per lo Stato membro in questione o l'Islanda.
–La quantità assegnata dell'Unione europea corrisponde alla differenza tra la quantità assegnata congiuntamente e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri e dell'Islanda. Le cifre definitive saranno stabilite alla luce della relazione dell'Unione europea destinata ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente.
Adempimento degli obblighi in materia di relazioni
La normativa attuativa del protocollo di Kyoto impone alle parti di trasmettere entro il 14 aprile 2015 una relazione destinata ad agevolare il calcolo della quantità assegnata e a dimostrare la loro capacità di rendere conto delle proprie emissioni e della propria quantità assegnata. L'articolo 3 della proposta di decisione del Consiglio stabilisce che la Commissione è tenuta a preparare e presentare una relazione per agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda, nonché la quantità assegnata dell'Unione europea (corrispondente alle emissioni che rientrano nel sistema ETS dell'UE). Gli Stati membri e l'Islanda sono tenuti a presentare una relazione al fine di facilitare il calcolo delle rispettive quantità assegnate, comprendenti le emissioni che non rientrano nel sistema ETS dell'UE. Queste relazioni saranno oggetto di una revisione, al termine della quale le quantità assegnate saranno definite e registrate nella base dati relativa alla compilazione e alla contabilità. Nelle relazioni per agevolare il calcolo delle quantità assegnate agli Stati membri e all'Islanda la quantità assegnata corrisponderà al livello di emissioni di tale Stato membro o dell'Islanda, espresso sia in tonnellate di CO2 equivalente, sia in percentuale rispetto alle emissioni dell'anno di riferimento.
Gli altri obblighi in materia di relazioni, comprese le relazioni annuali di inventario, continueranno ad incombere alla Commissione (per conto dell'Unione europea) e agli Stati membri. Questi obblighi derivano dagli obblighi di dichiarazione concordati a livello internazionale nell'ambito del protocollo di Kyoto e sono attuati mediante il regolamento relativo al meccanismo di monitoraggio. L'approccio a favore di un adempimento congiunto di cui alla presente proposta di decisione del Consiglio, imporrà agli Stati membri di notificare separatamente le loro emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto nei settori non inclusi nel sistema ETS dell'UE. L'articolo 7 del regolamento relativo al meccanismo di monitoraggio prevede già che gli Stati membri notifichino ogni anno le loro emissioni rientranti nel sistema ETS dell'UE, e la percentuale rappresentata da tali emissioni rispetto al totale delle emissioni comunicate. Questi dati provengono dal catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL), che controlla e registra tutte le transazioni che si svolgono nell'ambito del sistema ETS dell'UE. Utilizzando i dati dell'EUTL, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) pubblica dati aggregati sulle emissioni verificate, le quote e le unità restituite suddivisi per Stato membro, settore, dimensione e anno nel suo dispositivo di consultazione dei dati dell'ETS dell'UE. Questi stessi dati sono utilizzati per le analisi delle emissioni di gas serra in varie relazioni ufficiali, compresa la relazione annuale della Commissione europea sui progressi compiuti in relazione al rispetto degli impegni internazionali e dell'Unione europea, pubblicata a norma dell'articolo 21 del regolamento sul meccanismo di monitoraggio e le relazioni annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente sulle tendenze e le proiezioni delle emissioni di gas serra in Europa. Questi dati sono utilizzati anche nella relazione sull'inventario annuale dei gas serra dell'Unione europea, dopo essere stati adeguati per tener conto delle differenze del campo di applicazione tra il protocollo di Kyoto e il sistema ETS dell'UE (ad eccezione del trasporto aereo internazionale).
Dichiarazione di competenza (allegato II)
L'allegato II della proposta di decisione aggiorna la dichiarazione di competenza elaborata in seguito alla ratifica del protocollo di Kyoto nel 2002. Attualmente elenca i 28 Stati membri dell'Unione europea e riflette l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
2013/0376 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
concernente la conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Alla conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha nel dicembre 2012, le parti del protocollo di Kyoto (in appresso "il protocollo di Kyoto") alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in appresso "la convenzione") hanno adottato l'emendamento di Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto che inizia il 1º gennaio 2013 e termina il 31 dicembre 2020. Questo emendamento modifica l'allegato B del protocollo di Kyoto imponendo ulteriori impegni giuridicamente vincolanti in materia di mitigazione per le parti elencate in tale allegato e modificando e definendo ulteriori disposizioni sull'attuazione degli impegni in materia di mitigazione durante il secondo periodo di impegno.
(2)L'Unione e i suoi Stati membri hanno accettato l'emendamento di Doha come parte di un pacchetto che prevede impegni di mitigazione assunti da una serie di paesi, nell'ambito della convenzione e del protocollo di Kyoto, e che porta ad oltre 80% la quota delle emissioni mondiali oggetto di impegni in materia di mitigazione per il periodo successivo al 2012, nell'ambito della convenzione e del protocollo di Kyoto.
(3)Un ulteriore elemento essenziale di questo pacchetto è la disponibilità delle parti della convenzione ad adottare, entro il 2015, un protocollo, un altro strumento giuridico o un risultato convenuto giuridicamente vincolante nell'ambito della convenzione applicabile a tutte le parti, che dovrebbe entrare in vigore ed essere attuato a partire dal 2020. I negoziati concernenti questo strumento giuridicamente vincolante sono in corso nell'ambito del gruppo di lavoro ad hoc sulla piattaforma di Durban per un'azione rafforzata.
(4)L'emendamento di Doha è soggetto all'accettazione delle parti del protocollo di Kyoto, ed entrerà in vigore, per le parti che lo accettano, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento da parte del depositario della convenzione degli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle parti del protocollo di Kyoto. In totale occorrono 144 strumenti di accettazione per l'entrata in vigore dell'emendamento di Doha.
(5)Nelle sue conclusioni del 9 marzo 2012, il Consiglio ha accettato di proporre per l'Unione un impegno quantificato congiunto di riduzione delle emissioni del 20% per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Tale impegno è stato determinato in base alle emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione autorizzate per il periodo 2013-2020 nell'ambito del pacchetto "clima ed energia".
(6)In linea con questo approccio il Consiglio ha inoltre convenuto che gli obblighi di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri non supereranno gli obblighi loro imposti dalla legislazione dell'Unione e che l'impegno sarà basato sul totale delle emissioni dell'anno di riferimento degli Stati membri conformemente al protocollo di Kyoto. Di conseguenza, l'Unione e i suoi Stati membri hanno concordato alla conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha un impegno quantificato di riduzione delle emissioni che limita le loro emissioni medie annue di gas serra durante il secondo periodo di impegno all'80% del totale dei loro emissioni dell'anno di riferimento. Questo impegno è ripreso nell'emendamento di Doha.
(7)In linea con le conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2012, l'Unione ha inoltre proposto di portare a 30% l'obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, nell'ambito di un accordo mondiale globale per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi industrializzati si impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente, in funzione delle loro responsabilità e capacità. Questa proposta è ripresa nell'emendamento di Doha.
(8)Gli obiettivi stabiliti per l'Unione e i suoi Stati membri sono elencati nell'emendamento di Doha con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno conseguiti congiuntamente dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto.L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda, dopo l'adozione dell'emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale esprimono la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni del secondo periodo di impegno. La dichiarazione è menzionata nella relazione della conferenza e nelle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2012.
(9)Nel decidere di adempiere congiuntamente gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, l'Unione e i suoi Stati membri sono congiuntamente responsabili, ai sensi del paragrafo 6 di tale articolo e a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del protocollo, dell'adempimento dell'impegno quantificato di riduzione delle emissioni assunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis del protocollo di Kyoto. Di conseguenza, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri, a titolo individuale o collettivamente, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure appropriate, di carattere generale o particolare, per assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dagli atti delle istituzioni dell'Unione, facilitare l'adempimento di tale impegno e astenersi da qualsiasi misura che rischi di comprometterne la realizzazione.
(10)Nella stessa dichiarazione, l'Unione, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda hanno dichiarato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto che autorizza le parti ad adempiere congiuntamente gli impegni assunti a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto si applicherà alla quantità assegnata congiuntamente conformemente all'accordo sull'adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, ma non si applicherà agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda considerati individualmente. Il Consiglio, in occasione della riunione del 15 dicembre 2009, ha accolto favorevolmente la richiesta da parte dell'Islanda di adempiere i suoi impegni nell'ambito di un secondo periodo di impegno congiuntamente con l'Unione e i suoi Stati membri e ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione concernente l'avvio dei negoziati necessari in vista di un accordo con l'Islanda, che sia in linea con i principi e i criteri stabiliti nel pacchetto "clima ed energia" dell'Unione. L'accordo con l'Islanda, per quanto riguarda la partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, definisce le modalità di tale partecipazione.
(11)Il protocollo di Kyoto stabilisce che le parti che decidono di adempiere congiuntamente i loro impegni a norma dell'articolo 3 del protocollo, sono tenute a definire in tale accordo il livello rispettivo di emissione assegnato a ciascuna delle parti. Il protocollo di Kyoto impone alle parti di un accordo sull'adempimento congiunto di notificare al segretariato della convenzione i termini di tale accordo al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione.
(12)In linea con la legislazione vigente dell'Unione, il livello rispettivo di emissione assegnato all'Unione riguarda le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui tali emissioni sono riprese nell'allegato A del protocollo di Kyoto.
(13)I rispettivi livelli di emissione degli Stati membri e dell'Islanda riguardano le altre emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi che si verificano nel loro territorio, laddove queste fonti e questi assorbimenti non sono disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, ma contemplati dal protocollo di Kyoto. Si tratta di tutte le emissioni provenienti da fonti e gli assorbimenti tramite pozzi risultanti da attività umane legate alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, e dell'insieme delle emissioni di trifluoruro di azoto (NF3).
(14)È opportuno che la Commissione continui a valutare le opzioni al fine di trovare una soluzione soddisfacente che tenga conto delle peculiarità dei paesi ad alta intensità forestale, specialmente per quanto riguarda le scarse possibilità di compensare le emissioni risultanti dall'imboschimento, dal rimboschimento e dal disboscamento con un aumento dei pozzi di assorbimento rappresentati dalla gestione del patrimonio forestale e che garantisca l'integrità ambientale.
(15)In linea con le conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2012 e la proposta dell'Unione e dei suoi Stati membri di assumersi un obiettivo dell'80% nell'ambito del secondo periodo d'impegno, i livelli di emissione degli Stati membri corrispondono alla somma delle loro assegnazioni annuali di quote di emissione per il periodo dal 2013 al 2020, determinate a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale quantitativo è calcolato sulla base dei valori di potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quarta relazione di valutazione dell'IPCC, come stabilito nell'allegato II della decisione 2013/162/UE e adeguato in base alla [decisione di aggiornamento delle assegnazione annue di emissioni - C(2013) 7183]. Il livello delle emissioni per l'Islanda è stato stabilito nell'accordo con l'Islanda.
(16)Ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri sono tenuti a riferire la ripartizione effettiva o stimata delle emissioni verificate comunicate dagli impianti e gli operatori ai sensi della direttiva 2003/87/CE tra le categorie di fonti riprese nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra, ove possibile, e la percentuale di tali emissioni verificate rispetto al totale delle emissioni di gas serra comunicate per queste categorie di fonti. Ciò consente agli Stati membri di dichiarare separatamente le emissioni coperte dai loro livelli di emissione. È opportuno che la parte della relazione dell'Unione concernente la quantità assegnata all'Unione precisi le quantità di emissioni verificatesi in ciascun Stato membro che sono contabilizzate nella quantità assegnata all'Unione.
(17)La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto ha deciso che le parti che si sono assunte degli impegni per il secondo periodo di impegno sono tenute a presentare, entro il 15 aprile 2015, al segretariato della convenzione, una relazione destinata ad agevolare il calcolo della quantità assegnata. Occorre che la Commissione elabori la relazione destinata ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda. Questa relazione consentirà anche di stabilire la quantità assegnata dell'Unione. È opportuno che, entro il 15 aprile 2015, gli Stati membri e l'Islanda presentino le loro relazioni che consentiranno di determinare le quantità loro assegnate corrispondenti ai loro livelli di emissione, definiti nell'elenco di cui all'allegato II della presente decisione.
(18)Per sottolineare l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri a favore di una tempestiva entrata in vigore dell'emendamento di Doha, è opportuno che l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda lo ratifichino entro il 16 febbraio 2015.
(19)È opportuno approvare l'emendamento di Doha a nome dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in appresso "la convenzione"), adottato l'8 dicembre 2012 a Doha è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo dell'emendamento di Doha figura in allegato alla presente decisione.
Articolo 2
L'Unione e i suoi Stati membri adempiono gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto e dell'emendamento di Doha, conformemente alla notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto (in appresso "la notifica"), di cui all'allegato I.
Articolo 3
1. La Commissione prepara la relazione destinata ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda, e dunque della quantità assegnata dell'Unione, conformemente alle disposizioni del protocollo di Kyoto, dell'emendamento di Doha e delle decisioni adottate a norma di tali strumenti. La Commissione trasmette questa relazione al segretariato della convenzione entro il 15 aprile 2015.
2. Le quantità assegnate degli Stati membri e dell'Islanda corrispondono ai livelli di emissione stabiliti nella notifica di cui all'allegato I. Entro il 15 aprile 2015, gli Stati membri presentano al segretariato della convenzione le relazioni per facilitare il calcolo delle quote loro assegnate, conformemente alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.
Articolo 4
1. Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, insieme alla versione aggiornata della dichiarazione di competenza di cui all'allegato II, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto.
2. Il presidente del Consiglio designa inoltre la persona o le persone abilitate a trasmettere, a nome dell'Unione, la notifica di cui all'allegato I al segretariato della convenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.
Articolo 5
1. Gli Stati membri si adoperano per depositare i loro strumenti di approvazione simultaneamente all'Unione, e, nei limiti del possibile, entro il 16 febbraio 2015. All'atto del deposito degli strumenti di accettazione dell'emendamento, gli Stati membri notificano, a loro nome, la notifica di cui all'allegato I al segretariato della convenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.
2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro il 15 settembre 2014, delle loro decisioni di ratificare o approvare l'emendamento o, a seconda dei casi, della probabile data di conclusione delle relative procedure. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sceglie una data per il deposito simultaneo dei rispettivi strumenti di approvazione o di accettazione.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente