Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0768

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

/* COM/2013/0768 final - 2013/0376 (NLE) */

Bruxelles, 6.11.2013

COM(2013) 768 final

2013/0376(NLE)

Ratifica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti clmatici

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel dicembre 2012, in occasione della conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha, le 192 Parti del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno adottato un emendamento al protocollo di Kyoto 1 . Questo "emendamento di Doha" istituisce un secondo periodo di impegno, dal 1ºgennaio 2013 al 31 dicembre 2020, nell'ambito del protocollo di Kyoto, con un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni per le parti elencate nel suo allegato B.

L'accordo sull'emendamento di Doha rientra in un pacchetto più ampio. Oltre alle 38 parti che partecipano al secondo periodo di impegno, più di altri 60 paesi, compresi gli Stati Uniti, la Cina, l'India, il Sud Africa e il Brasile, si sono impegnati ad adottare misure di mitigazione nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito "la convenzione"). Ciò porta, nell'ambito del protocollo di Kyoto e della convenzione, la quota complessiva di emissioni globali oggetto di impegni di mitigazione a livello internazionale a oltre 80%. Un ulteriore elemento essenziale del questo ampio pacchetto è la disponibilità delle parti della convenzione ad adottare entro il 2015 un protocollo, un altro strumento giuridico o un risultato convenuto giuridicamente vincolante nell'ambito della convenzione applicabile a tutte le parti, che dovrebbe entrare in vigore ed essere attuato a partire dal 2020 2 .

L'articolo 4 del protocollo di Kyoto consente alle parti di adempiere congiuntamente i loro rispettivi impegni. L'Unione europea e le quindici parti che erano Stati membri quando il protocollo di Kyoto è stato firmato nel 1997 hanno optato per questa modalità per il primo periodo di impegno (2008-2012), e hanno ratificato il protocollo nel 2002 3 . L'emendamento di Doha e la dichiarazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri al momento della sua adozione 4 , affermano che l'Unione europea e i suoi Stati membri intendono ancora una volta conseguire congiuntamente i loro obiettivi di riduzione nell'ambito del secondo periodo di impegno. Inoltre, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno espresso l'intenzione di rispettare gli impegni assunti nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, congiuntamente con l'Islanda. L'integrazione dell'Islanda in questo gruppo di parti che intendono rispettare congiuntamente i loro impegni rispettivi fa seguito ad una richiesta in tal senso formulata dall'Islanda nel giugno 2009. Il Consiglio, in occasione della riunione del 15 dicembre 2009, ha accolto con favore questa richiesta e ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione per l'avvio dei negoziati con l'Islanda 5 . La Commissione ha presentato la sua raccomandazione al Consiglio nel giugno 2013.

Ai sensi dell'emendamento di Doha, l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda si impegnano a limitare le emissioni di gas a effetto serra medie annue (GHG), nel periodo dal 2013 al 2020, all'80% delle loro emissioni dell'anno di riferimento (in genere il 1990 6 ). Questo impegno si basa sugli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dal pacchetto "clima-energia" adottato nel 2009, in particolare il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS UE) e la decisione sulla ripartizione degli sforzi 7 . Il calcolo dell'impegno tiene conto delle differenze del campo di applicazione tra la legislazione dell'Unione europea e il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto 8 . Questo approccio è in linea con le conclusioni del Consiglio del marzo 2012 che affermavano che l'impegno comune dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda doveva basarsi sul pacchetto "clima ed energia", ma anche che gli obblighi di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto "non supereranno i loro obblighi convenuti nella legislazione dell'Unione europea". Questa è l'impostazione seguita nel documento trasmesso, nell'aprile 2012, dall'Unione europea e i suoi Stati membri, sul loro impegno nell'ambito del secondo periodo 9 .

La legislazione dell'Unione europea predisposta per consentire il raggiungimento dell'obiettivo dell'80% entro il 2020 è già in vigore. Al momento dell'adozione della legislazione in questione sono state presentate valutazioni d'impatto dettagliate sulle implicazioni economiche per ciascun Stato membro; queste valutazioni sono state aggiornate per tener conto dell'impatto della crisi economica e finanziaria 10 . Pertanto, l'Unione europea e i suoi Stati membri a Doha hanno deciso di dare attuazione immediata ai loro impegni e responsabilità relativi al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, a decorrere dal 1º gennaio 2013. D'altro canto, l'Unione europea è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo del 2020. L'ultimo inventario delle emissioni di gas serra evidenzia che le emissioni dei 27 Stati membri nel 2011 erano inferiori del 18,4% rispetto al livello del 1990 (escludendo le attività legate alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura e l'utilizzo dei meccanismi di flessibilità) 11 . Tenendo conto delle differenze di portata e copertura del protocollo di Kyoto e ipotizzando il 1990 come anno di riferimento per Cipro e Malta, l'effettiva riduzione delle emissioni nel 2011 rispetto alle emissioni nell'anno di riferimento del protocollo di Kyoto sarebbe leggermente superiore alla riduzione del 20% stabilita per il secondo periodo di impegno. Sulla base delle più recenti proiezioni degli Stati membri in materia di emissioni di gas serra e presupponendo l'effettiva attuazione delle politiche e delle misure attualmente esistenti, l'Agenzia europea dell'ambiente ha previsto un lieve ulteriore calo delle emissioni entro il 2020, con una riduzione complessiva di circa il 19% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 12 . Ciò non fa che confermare che l'Unione europea, con le politiche e le misure attualmente in vigore, è sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi per il secondo periodo di impegno. La proposta dell'UE di portare tale riduzione al 30%, tuttavia, rimane in discussione. Inoltre, sono in corso discussioni per determinare la strategia più efficace in termini di costi affinché l'Unione europea possa ridurre le sue emissioni di gas serra dell'80-95% entro il 2050; tra le soluzioni considerate figura l'obiettivo per il 2030.

L'entrata in vigore ufficiale dell'emendamento di Doha rappresenta un obiettivo importante per l'Unione europea. Ciò presuppone che 144 delle 192 parti del protocollo di Kyoto, compresa l'Unione europea e i suoi Stati membri, depositino i rispettivi strumenti di accettazione. La proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'emendamento di Doha consentirà all'Unione europea di agire in tal senso. Parallelamente alla ratifica da parte dell'Unione europea, gli Stati membri dovranno portare a termine il proprio processo di ratifica. Secondo una prassi consolidata, dopo l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica, l'Unione europea e i suoi Stati membri depositeranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione per consentirne l'entrata in vigore simultanea. Ciò dovrebbe avvenire molto prima della conferenza sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi alla fine del 2015.

2.L'EMENDAMENTO DI DOHA

L'emendamento di Doha stabilisce gli impegni in materia di mitigazione per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto per i paesi elencati nell'allegato B del protocollo. Inoltre, apporta varie modifiche al testo del protocollo che dovranno essere applicate nel secondo periodo di impegno. La maggior parte di questi emendamenti consente semplicemente l'attuazione dei nuovi impegni in materia di mitigazione, ma vi sono anche alcune disposizioni che comportano modifiche degli obblighi sostanziali. Si tratta in particolare dell'inclusione di un nuovo gas - il trifluoruro di azoto (NF3); di due disposizioni concernenti la portata degli impegni delle parti per il secondo periodo di impegno (il cosiddetto "meccanismo relativo all'ambizione") ed un nuovo articolo 3, paragrafo 7 ter.

Impegni in materia di mitigazione per il secondo periodo di impegno - Allegato B

L'emendamento di Doha modifica la tabella di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che nella terza colonna riporta gli impegni giuridicamente vincolanti in materia di mitigazione per il secondo periodo di impegno sotto forma di impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni prodotte dalle attività economiche nel loro complesso (QELRC). Trentotto parti del protocollo di Kyoto hanno inserito nella terza colonna della tabella di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto, come QELRC, una percentuale delle loro emissioni per l'anno o periodo di riferimento. Tra queste figurano quattro parti che non hanno ancora stabilito un obiettivo nell'ambito di Kyoto (Cipro, Malta, Kazakistan e Bielorussia). Gli Stati Uniti sono stati eliminati dall'allegato B, in quanto non hanno mai ratificato il protocollo. Il Canada non è più una parte del protocollo di Kyoto a seguito del suo ritiro, entrato in vigore il 12 dicembre 2012. Il Giappone, la Nuova Zelanda e la Federazione russa restano parti del protocollo di Kyoto, ma non si sono prefissati un obiettivo per il secondo periodo di impegno. Sono stati inseriti, insieme al Canada, in una sezione separata nell'allegato B.

L'obiettivo dell'80% previsto per l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'allegato B è accompagnato da una nota a piè di pagina che precisa che questi impegni si fondano sul presupposto che saranno soddisfatti congiuntamente dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Gli obiettivi dell'80% della Croazia e dell'Islanda sono anch'essi accompagnati da una nota a piè di pagina che precisa che questi due paesi conseguiranno i loro obiettivi congiuntamente all'Unione europea e ai suoi Stati membri.

Aggiunta del trifluoruro di azoto (NF3)

L'elenco dei gas serra disciplinati dal protocollo di Kyoto, riportato nell'allegato del protocollo stesso, è ampliato con l'aggiunta di un gas: il trifluoruro di azoto (NF3). Il NF3 è un gas serra potente le cui emissioni attualmente sono molto limitate ma stanno aumentando; è caratterizzato da un potenziale di riscaldamento globale pari a 17 200 (una tonnellata di NF3 emessa nell'atmosfera equivale a 17 200 tonnellate di biossido di carbonio).

Articolo 3, paragrafo 1 quater: il "meccanismo relativo all'ambizione"

L'emendamento di Doha, in un nuovo articolo 3, paragrafo 1 quater, prevede una procedura semplificata che consente ad una delle parti di adeguare il proprio impegno aumentandone il livello di ambizione durante un periodo di impegno. In precedenza, tale adeguamento era considerato un emendamento dell'allegato B del protocollo che, per entrare in vigore, richiedeva il consenso di tutte le parti al protocollo per l'adozione e la ratifica da parte di tre quarti delle parti. A seguito dell'emendamento di Doha, la procedura per fissare obiettivi più ambiziosi è diventata molto più semplice. L'aumento di ambizione proposto da una parte in relazione ai propri obiettivi è considerato adottato, a meno che più di tre quarti delle parti sollevi obiezioni. Inoltre, non è più necessaria la ratifica per la sua entrata in vigore.

Articolo 3, paragrafo 7 ter: adeguamento dei quantitativi attribuiti

L'emendamento di Doha cancella automaticamente le unità di quantità assegnate di una parte se e nella misura in cui il quantitativo assegnato per il secondo periodo di impegno superi le sue emissioni medie per i primi tre anni del periodo di impegno precedente, moltiplicato per otto (il numero di anni del secondo periodo di impegno). Ciò significa che l'emendamento di Doha adegua automaticamente l'obiettivo di una parte per evitare che le sue emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 superino le sue emissioni medie registrate nel periodo dal 2008 al 2010.

3.La proposta di decisione del Consiglio

La presente proposta di decisione del Consiglio costituisce la base per la conclusione dell'emendamento di Doha da parte dell'Unione europea e stabilisce le condizioni per l'adempimento congiunto degli impegni da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda.

Il progetto di decisione

La proposta di decisione conferma che l'Unione europea e i suoi Stati membri, insieme all'Islanda, rispetteranno congiuntamente gli impegni assunti (articolo 2), e chiarisce le responsabilità assegnate alla Commissione e agli Stati membri inerenti alla presentazione di relazioni per agevolare il calcolo delle quantità (articolo 3). Inoltre, la proposta contiene le disposizioni abituali concernenti le responsabilità per il deposito dello strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso le Nazioni unite (articolo 4) e il deposito congiunto degli strumenti di accettazione (articolo 5, paragrafo 1). Ma soprattutto impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per portare a termine i processi di ratifica nazionale entro il 16 febbraio 2015, per quanto possibile (articolo 5, paragrafo 2), e imponendo loro di comunicare alla Commissione, entro il 15 settembre 2014, la data probabile di conclusione delle relative procedure (articolo 5, paragrafo 3).

La proposta di decisione contiene inoltre due allegati e un appendice che contiene il testo integrale dell'emendamento di Doha, adottato a Doha e notificato alle parti il 21 dicembre 2012 13 . La sezione 2 contiene una panoramica delle principali disposizioni dell'emendamento di Doha. L'allegato I contiene la "Notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto", come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo ("notifica dei termini dell'adempimento congiunto"). L'allegato II contiene una versione aggiornata della dichiarazione di competenza dell'Unione europea, conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto.

La notifica del termini di adempimento congiunto (allegato I)

La notifica del termini di adempimento congiunto di cui all'allegato I è suddivisa in tre sezioni. La prima sezione elenca le parti dell'accordo: l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda. La seconda sezione stabilisce le modalità con cui le parti dell'accordo adempiranno i propri impegni. La terza sezione stabilisce i livelli di emissione assegnati a ciascuna parte dell'accordo.

Adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo

L'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto stabilisce che le parti di un accordo di adempimento congiunto sono tenute a notificare al segretariato della convenzione il contenuto dell'accordo sull'adempimento congiunto a norma dell'articolo 3. La sezione 2 dell'accordo sull'adempimento congiunto descrive nei particolari il modo in cui gli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo, e le scelte che ne possono derivare, si applicano per il secondo periodo di impegno. Per l'insieme delle disposizioni vigenti durante il primo periodo di impegno, la proposta mantiene l'approccio scelto dall'Unione europea e i quindici Stati membri che erano parti dell'accordo sull'adempimento congiunto per il primo periodo di impegno. Ciò comprende l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo a livello degli Stati membri (l'anno di riferimento per l'Unione europea è infatti la somma degli anni di riferimento scelti dagli Stati membri), nonché l'esclusione dei trasporti aerei internazionali (ossia i voli tra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi), in linea con le disposizioni della convenzione e del protocollo. La sezione 2 chiarisce questi aspetti. Inoltre, descrive il modo in cui l'articolo 3, paragrafo 1 quater - "il meccanismo relativo all'ambizione" - e l'articolo 3, paragrafo 7 ter, si applicano per il secondo periodo di impegno.

Articolo 3, paragrafo 1 quater: il "meccanismo relativo all'ambizione"

L'emendamento di Doha prevede una procedura semplificata, in un nuovo articolo 3, paragrafo 1 quater, che consente ad una parte di adeguare il proprio impegno aumentando il livello di ambizione durante un periodo di impegno. L'allegato I del progetto di decisione di ratifica specifica che gli Stati membri possono decidere di aumentare il livello di ambizione annullando le relative unità di Kyoto. Un aumento ufficiale del livello di ambizione dell'impegno congiunto dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda, e la conseguente riduzione dei quantitativi assegnati congiuntamente, possono essere effettuati solo congiuntamente.

Articolo 3, paragrafo 7 ter: adeguamento delle quantità assegnate

Il nuovo articolo 3, paragrafo 7 ter, stabilisce che l'impegno di ciascuna parte per il secondo periodo di impegno deve essere pari almeno al livello delle sue emissioni medie per il periodo dal 2008 al 2010, e rafforza automaticamente gli obiettivi che, altrimenti, comporterebbero il superamento di tale media. Dopo l'adozione dell'emendamento di Doha, l'Unione europea, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda hanno dichiarato che "l'articolo 3, paragrafo 7 ter, sarà applicato alla quantità assegnata congiuntamente in virtù dell'accordo di adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, degli Stati membri, della Croazia e dell'Islanda e non sarà applicato singolarmente agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda 14 ."

Visto che l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, all'Unione europea, ai suoi Stati membri e all'Islanda considerati congiuntamente è un presupposto fondamentale per la decisione dell'Unione in merito alla ratifica, esso fa parte integrante della definizione e dell'ambizione dell'impegno dell'Unione. L'allegato I al progetto di decisione di ratifica dichiara infatti esplicitamente che, nell'ambito dell'applicazione degli impegni ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto all'Unione europea, agli Stati membri e all'Islanda, il calcolo a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo si applica alla quantità assegnata congiuntamente per il secondo periodo di adempimento e al totale delle emissioni medie annue dei membri per il periodo dal 2008 al 2010, moltiplicato per otto.

Una stima indicativa della quantità assegnata congiuntamente per il secondo periodo di impegno, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi all'anno di riferimento e applicando i potenziali di riscaldamento globale tratti dalla seconda relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), si tradurrebbe in un quantitativo annuo medio assegnato di emissioni di gas serra pari a circa 4 632 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio (CO2). Secondo i dati più recenti, le emissioni medie annue dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il periodo dal 2008 al 2010 ammontano a 4 782 milioni di tonnellate. L'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo pertanto, non dovrebbe comportare la cancellazione automatica di unità di quantità assegnata per l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda (cfr. tabella).

Tabella: Applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, nell'Unione europea e in Islanda*

Emissioni dell'anno di riferimento**

Emissioni di gas serra 2008

Emissioni di gas serra 2009

Emissioni di gas serra 2010

Media delle emissioni di gas serra 2008, 2009 e 2010

Stima della quantità assegnata media annua 2013-2020

5 790

4 989

4 623

4 734

4 782

4 632

*Sulla base dei dati di inventario del 2013 e dei potenziali di riscaldamento globale indicati nella seconda relazione di valutazione dell'IPPC

** Ipotizzando il 1990 come anno di riferimento per Cipro e Malta

Tutte le cifre sono espresse in milioni di tonnellate? di CO2 equivalente.

Livelli di emissione rispettivi assegnati alle parti dell'accordo

Un livello comune di emissioni nell'ambito del sistema ETS dell'UE

La sezione 3 dell'allegato I descrive come vengono assegnati i rispettivi livelli di emissione all'Unione europea, ai suoi Stati membri e all'Islanda. Ciò riflette l'approccio adottato per il pacchetto "clima e energia":

–un livello comune di emissione è definito per le emissioni prodotte dai settori e dai gas di cui all'allegato A del protocollo di Kyoto che sono anche soggette al sistema ETS dell'UE (vale a dire incluse nell'allegato I della direttiva sul sistema ETS dell'UE, tenendo conto dell'applicazione dei suoi articoli 24 e 27);

–le emissioni legate ai settori e ai gas di cui all'allegato A del protocollo di Kyoto che non rientrano nel sistema ETS dell'UE e gli assorbimenti legati alle fonti disciplinate dal protocollo di Kyoto saranno coperti dai livelli di emissione dei singoli Stati membri e dell'Islanda.

Questo approccio è diverso da quello scelto per il primo periodo di impegno, in cui i singoli impegni stabiliti per ciascuno Stato membro coprivano la totalità delle loro emissioni in tutti i settori dell'economia. Questa modifica è legata ai cambiamenti adottati dal 1º gennaio 2013 nel pacchetto "clima ed energia", nell'ambito del quale il sistema ETS dell'UE non opera più tramite obiettivi individuali degli Stati membri e piani nazionali di assegnazione. Il nuovo approccio prevede un quantitativo unico di quote a livello dell'Unione (o un "tetto") e un sistema armonizzato per l'assegnazione delle quote di emissione mediante aste e assegnazioni a titolo gratuito per un periodo transitorio. Con questo sistema non è possibile assegnare ex ante quote precise del sistema ETS dell'UE a singoli Stati membri nell'ambito dell'accordo sull'adempimento congiunto. Ciò è dovuto principalmente al ricorso alle aste - per promuovere l'efficienza economica, evitare profitti eccezionali e promuovere la solidarietà e la crescita - come metodo principale di assegnazione delle quote di emissione. Altri motivi comprendono l'impossibilità di stabilire ex ante l'effettiva assegnazione delle quote ETS dell'UE ai nuovi entranti, e le potenziali modifiche all'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Come indicato in precedenza, il settore del trasporto aereo internazionale non è assoggettato al livello comune di emissioni del sistema ETS dell'UE, in quanto non è incluso nell'allegato A del protocollo di Kyoto.

Livelli di emissioni per gli Stati membri e l'Islanda

Le emissioni dei settori che figurano nel protocollo di Kyoto che non rientrano nel sistema ETS dell'UE continueranno ad essere assoggettati ai livelli di emissione fissati per i singoli Stati membri e l'Islanda. La differenza con il primo periodo d'impegno è che questi livelli di emissione non sono più presentati come una percentuale di riduzione rispetto alle emissioni dell'anno di riferimento, ma come valori assoluti. Questi valori, espressi in tonnellate equivalenti di biossido di carbonio (CO2 equivalente), figurano per ogni Stato membro nella tabella 1 dell'allegato I. Il dato relativo all'Islanda sarà incluso non appena sarà concluso un accordo bilaterale con l'Islanda sull'adempimento congiunto del suo impegno con l'Unione europea e gli Stati membri. I livelli di emissione per i singoli Stati membri sono pari alla somma delle loro assegnazione annuali di quote di emissione per Stato membro, ai sensi della decisione sulla ripartizione degli sforzi, per gli anni dal 2013 al 2020. Tale quantitativo è calcolato applicando i valori di potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quarta relazione di valutazione dell'IPCC, come stabilito nell'allegato II della decisione 2013/162/UE 15 e adeguato in base alla [decisione di aggiornamento delle assegnazioni annue di quote di emissione - C(2013) 7183]. Il quantitativo è ulteriormente adeguato per tener conto dei risultati dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto 16 .

Trifluoruro di azoto (NF3)

L'emendamento di Doha aggiunge il trifluoruro di azoto (NF3) nell'ambito di applicazione del protocollo di Kyoto. Questa inclusione è stata preannunciata nel regolamento relativo ad un "meccanismo di monitoraggio" 17 che prevede il monitoraggio e la comunicazione in merito alle emissioni di NF3. Tuttavia, le emissioni di NF3 non rientrano nel sistema ETS dell'UE né nella decisione sulla ripartizione degli sforzi; e non fanno parte integrante degli obiettivi della legislazione dell'Unione europea. Dal momento che le emissioni aggregate di NF3 nell'Unione sono trascurabili, la loro quantità è stata considerata pari a zero nella comunicazione dell'aprile 2012 dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alla convenzione concernente gli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto 18 . La proposta di decisione del Consiglio impone agli Stati membri di tenere conto di tali emissioni nella quantità assegnata allo Stato membro in cui tali emissioni avvengono.

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (LULUCF)

L'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto include le emissioni derivanti dalla destinazione dei suoli, dai cambiamenti della destinazione dei suoli e dalla silvicoltura (LULUCF) nel protocollo di Kyoto. Le norme di attuazione concordate nell'ambito del protocollo di Kyoto, rivedute in occasione della conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Durban, impongono alle parti che si sono assunte un impegno di considerare, nel loro impegno per il secondo periodo, le emissioni e gli assorbimenti derivanti dall'imboschimento, rimboschimento e disboscamento, nonché dalla gestione delle foreste. Inoltre, le parti possono scegliere di contabilizzare le emissioni derivanti dalla gestione delle terre coltivate e dai pascoli. Nell'ambito del protocollo di Kyoto, le parti sono tenute a contabilizzare le emissioni del settore LULUCF negli impegni assunti, ma ciò non avviene a livello di Unione europea in cui le emissioni del settore LULUCF non sono incluse né nel sistema ETS dell'UE né nella decisione sulla ripartizione degli sforzi. Tuttavia, nel maggio 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 529/2013/UE che stabilisce norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas serra risultanti da attività di destinazione dei suoli, cambiamenti di destinazione dei suoli e dalla silvicoltura e le informazioni relative alle azioni connesse a tali attività 19 . Questa decisione allinea la notifica delle attività LULUCF dell'Unione europea alle prescrizioni del protocollo di Kyoto.

Le emissioni dei singoli Stati membri nel settore LULUCF sono difficili da prevedere, tuttavia le stime hanno dimostrato che il settore LULUCF per l'insieme dell'Unione probabilmente genererà crediti LULUCF netti pari a circa l'1% delle emissioni dell'anno di riferimento dell'Unione europea 20 . La comunicazione dell'aprile 2012 dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alla convenzione in merito ai suoi impegni nell'ambito del protocollo di Kyoto si basava pertanto sul presupposto che le emissioni LULUCF nell'insieme dell'Unione fossero pari a zero 21 .

Vista la responsabilità degli Stati membri in materia di politica forestale e data l'assenza di obiettivi stabiliti a livello di Unione europea per il settore LULUCF, gli Stati membri dovranno tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti legati alle attività LULUCF, nella misura in cui sono contemplati dal protocollo, nei loro livelli di emissione individuali L'inclusione del settore LULUCF nei livelli di emissione degli Stati membri e dell'Islanda si basa sul presupposto che in tale settore non si registrano emissioni o assorbimenti netti. Queste emissioni possono, tuttavia, essere compensate da risultati superiori registrati in altri settori non coperti dal sistema ETS dell'UE: con il ricorso ai meccanismi di flessibilità del protocollo di Kyoto e l'uso dei diritti di emissione eccedentari riportati dal primo periodo di impegno e conservati nella riserva di unità eccedentarie del periodo precedente dello Stato membro interessato.

La Commissione monitorerà da vicino le emissioni e gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF negli Stati membri. Qualora emerga che singoli Stati membri, pur attuando politiche efficaci per limitarle, si trovino a far fronte a quantità significative impreviste di emissioni LULUCF, la Commissione valuterà se proporre un meccanismo per assistere gli Stati membri interessati.

Il Consiglio, nelle sue conclusioni del marzo 2012, ha riconosciuto le peculiarità dei paesi ad alta densità forestale, specialmente per quanto riguarda le scarse possibilità di compensare le emissioni risultanti dall'imboschimento, dal rimboschimento e dal disboscamento con un aumento dei pozzi di assorbimento derivanti dalla gestione del patrimonio forestale 22 . La Commissione continuerà a esaminare le opzioni al fine di trovare una soluzione soddisfacente che garantisca l'integrità ambientale.

Determinazione dei livelli di emissione e delle quantità assegnate

Il protocollo di Kyoto stabilisce che gli impegni devono tradursi in quantità assegnate, che rispecchiano le quantità di emissioni autorizzate, in tonnellate di CO2 equivalente, per un determinato periodo di impegno. La proposta di decisione del Consiglio stabilisce che le quantità assegnate dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda devono essere pari ai livelli di emissione rispettivi di cui alla sezione 3 dell'allegato I.

La presente proposta prevede tra l'altro una quantità assegnata congiuntamente per l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda, che riflette il comune impegno quantificato di riduzione delle emissioni, ossia l'80% rispetto alle emissioni dell'anno di riferimento. Come stabilito dalle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto, la quantità assegnata congiuntamente sarà calcolata moltiplicando la somma delle emissioni dell'anno di riferimento degli Stati membri e dell'Islanda per 80% (impegno comune) e per otto (la durata del periodo di impegno in anni).

La quantità assegnata congiuntamente costituisce la base per determinare le singole quantità assegnate all'Unione europea, ai suoi Stati membri e all'Islanda secondo le modalità seguenti:

–La quantità assegnata a ciascuno Stato membro e all'Islanda corrisponde alla somma dei loro rispettivi livelli di emissione di cui alla tabella 1 dell'allegato I della proposta di decisione del Consiglio e all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, per lo Stato membro in questione o l'Islanda.

–La quantità assegnata dell'Unione europea corrisponde alla differenza tra la quantità assegnata congiuntamente e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri e dell'Islanda. Le cifre definitive saranno stabilite alla luce della relazione dell'Unione europea destinata ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente.

Adempimento degli obblighi in materia di relazioni

La normativa attuativa del protocollo di Kyoto impone alle parti di trasmettere entro il 14 aprile 2015 una relazione destinata ad agevolare il calcolo della quantità assegnata e a dimostrare la loro capacità di rendere conto delle proprie emissioni e della propria quantità assegnata. L'articolo 3 della proposta di decisione del Consiglio stabilisce che la Commissione è tenuta a preparare e presentare una relazione per agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda, nonché la quantità assegnata dell'Unione europea (corrispondente alle emissioni che rientrano nel sistema ETS dell'UE). Gli Stati membri e l'Islanda sono tenuti a presentare una relazione al fine di facilitare il calcolo delle rispettive quantità assegnate, comprendenti le emissioni che non rientrano nel sistema ETS dell'UE. Queste relazioni saranno oggetto di una revisione, al termine della quale le quantità assegnate saranno definite e registrate nella base dati relativa alla compilazione e alla contabilità. Nelle relazioni per agevolare il calcolo delle quantità assegnate agli Stati membri e all'Islanda la quantità assegnata corrisponderà al livello di emissioni di tale Stato membro o dell'Islanda, espresso sia in tonnellate di CO2 equivalente, sia in percentuale rispetto alle emissioni dell'anno di riferimento.

Gli altri obblighi in materia di relazioni, comprese le relazioni annuali di inventario, continueranno ad incombere alla Commissione (per conto dell'Unione europea) e agli Stati membri. Questi obblighi derivano dagli obblighi di dichiarazione concordati a livello internazionale nell'ambito del protocollo di Kyoto e sono attuati mediante il regolamento relativo al meccanismo di monitoraggio. L'approccio a favore di un adempimento congiunto di cui alla presente proposta di decisione del Consiglio, imporrà agli Stati membri di notificare separatamente le loro emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto nei settori non inclusi nel sistema ETS dell'UE. L'articolo 7 del regolamento relativo al meccanismo di monitoraggio prevede già che gli Stati membri notifichino ogni anno le loro emissioni rientranti nel sistema ETS dell'UE, e la percentuale rappresentata da tali emissioni rispetto al totale delle emissioni comunicate. Questi dati provengono dal catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL), che controlla e registra tutte le transazioni che si svolgono nell'ambito del sistema ETS dell'UE. Utilizzando i dati dell'EUTL, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) pubblica dati aggregati sulle emissioni verificate, le quote e le unità restituite suddivisi per Stato membro, settore, dimensione e anno nel suo dispositivo di consultazione dei dati dell'ETS dell'UE 23 . Questi stessi dati sono utilizzati per le analisi delle emissioni di gas serra in varie relazioni ufficiali, compresa la relazione annuale della Commissione europea sui progressi compiuti in relazione al rispetto degli impegni internazionali e dell'Unione europea, pubblicata a norma dell'articolo 21 del regolamento sul meccanismo di monitoraggio 24 e le relazioni annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente sulle tendenze e le proiezioni delle emissioni di gas serra in Europa. Questi dati sono utilizzati anche nella relazione sull'inventario annuale dei gas serra dell'Unione europea, dopo essere stati adeguati per tener conto delle differenze del campo di applicazione tra il protocollo di Kyoto e il sistema ETS dell'UE (ad eccezione del trasporto aereo internazionale).

Dichiarazione di competenza (allegato II)

L'allegato II della proposta di decisione aggiorna la dichiarazione di competenza elaborata in seguito alla ratifica del protocollo di Kyoto nel 2002. Attualmente elenca i 28 Stati membri dell'Unione europea e riflette l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

2013/0376 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Alla conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha nel dicembre 2012, le parti del protocollo di Kyoto (in appresso "il protocollo di Kyoto") alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in appresso "la convenzione") hanno adottato l'emendamento di Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto che inizia il 1º gennaio 2013 e termina il 31 dicembre 2020. Questo emendamento modifica l'allegato B del protocollo di Kyoto imponendo ulteriori impegni giuridicamente vincolanti in materia di mitigazione per le parti elencate in tale allegato e modificando e definendo ulteriori disposizioni sull'attuazione degli impegni in materia di mitigazione durante il secondo periodo di impegno.

(2)L'Unione e i suoi Stati membri hanno accettato l'emendamento di Doha come parte di un pacchetto che prevede impegni di mitigazione assunti da una serie di paesi, nell'ambito della convenzione e del protocollo di Kyoto, e che porta ad oltre 80% la quota delle emissioni mondiali oggetto di impegni in materia di mitigazione per il periodo successivo al 2012, nell'ambito della convenzione e del protocollo di Kyoto.

(3)Un ulteriore elemento essenziale di questo pacchetto è la disponibilità delle parti della convenzione ad adottare, entro il 2015, un protocollo, un altro strumento giuridico o un risultato convenuto giuridicamente vincolante nell'ambito della convenzione applicabile a tutte le parti, che dovrebbe entrare in vigore ed essere attuato a partire dal 2020. I negoziati concernenti questo strumento giuridicamente vincolante sono in corso nell'ambito del gruppo di lavoro ad hoc sulla piattaforma di Durban per un'azione rafforzata.

(4)L'emendamento di Doha è soggetto all'accettazione delle parti del protocollo di Kyoto, ed entrerà in vigore, per le parti che lo accettano, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento da parte del depositario della convenzione degli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle parti del protocollo di Kyoto. In totale occorrono 144 strumenti di accettazione per l'entrata in vigore dell'emendamento di Doha.

(5)Nelle sue conclusioni del 9 marzo 2012, il Consiglio ha accettato di proporre per l'Unione un impegno quantificato congiunto di riduzione delle emissioni del 20% per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Tale impegno è stato determinato in base alle emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione autorizzate per il periodo 2013-2020 nell'ambito del pacchetto "clima ed energia" 25 .

(6)In linea con questo approccio il Consiglio ha inoltre convenuto che gli obblighi di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri non supereranno gli obblighi loro imposti dalla legislazione dell'Unione e che l'impegno sarà basato sul totale delle emissioni dell'anno di riferimento degli Stati membri conformemente al protocollo di Kyoto. Di conseguenza, l'Unione e i suoi Stati membri hanno concordato alla conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha un impegno quantificato di riduzione delle emissioni che limita le loro emissioni medie annue di gas serra durante il secondo periodo di impegno all'80% del totale dei loro emissioni dell'anno di riferimento. Questo impegno è ripreso nell'emendamento di Doha.

(7)In linea con le conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2012, l'Unione ha inoltre proposto di portare a 30% l'obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, nell'ambito di un accordo mondiale globale per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi industrializzati si impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente, in funzione delle loro responsabilità e capacità. Questa proposta è ripresa nell'emendamento di Doha.

(8)Gli obiettivi stabiliti per l'Unione e i suoi Stati membri sono elencati nell'emendamento di Doha con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno conseguiti congiuntamente dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda, dopo l'adozione dell'emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale esprimono la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni del secondo periodo di impegno. La dichiarazione è menzionata nella relazione della conferenza e nelle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2012.

(9)Nel decidere di adempiere congiuntamente gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, l'Unione e i suoi Stati membri sono congiuntamente responsabili, ai sensi del paragrafo 6 di tale articolo e a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del protocollo, dell'adempimento dell'impegno quantificato di riduzione delle emissioni assunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis del protocollo di Kyoto. Di conseguenza, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri, a titolo individuale o collettivamente, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure appropriate, di carattere generale o particolare, per assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dagli atti delle istituzioni dell'Unione, facilitare l'adempimento di tale impegno e astenersi da qualsiasi misura che rischi di comprometterne la realizzazione.

(10)Nella stessa dichiarazione, l'Unione, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda hanno dichiarato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto che autorizza le parti ad adempiere congiuntamente gli impegni assunti a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto si applicherà alla quantità assegnata congiuntamente conformemente all'accordo sull'adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, ma non si applicherà agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda considerati individualmente. Il Consiglio, in occasione della riunione del 15 dicembre 2009, ha accolto favorevolmente la richiesta da parte dell'Islanda di adempiere i suoi impegni nell'ambito di un secondo periodo di impegno congiuntamente con l'Unione e i suoi Stati membri e ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione concernente l'avvio dei negoziati necessari in vista di un accordo con l'Islanda, che sia in linea con i principi e i criteri stabiliti nel pacchetto "clima ed energia" dell'Unione. L'accordo con l'Islanda, per quanto riguarda la partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, definisce le modalità di tale partecipazione 26 .

(11)Il protocollo di Kyoto stabilisce che le parti che decidono di adempiere congiuntamente i loro impegni a norma dell'articolo 3 del protocollo, sono tenute a definire in tale accordo il livello rispettivo di emissione assegnato a ciascuna delle parti. Il protocollo di Kyoto impone alle parti di un accordo sull'adempimento congiunto di notificare al segretariato della convenzione i termini di tale accordo al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione.

(12)In linea con la legislazione vigente dell'Unione, il livello rispettivo di emissione assegnato all'Unione riguarda le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 , nella misura in cui tali emissioni sono riprese nell'allegato A del protocollo di Kyoto.

(13)I rispettivi livelli di emissione degli Stati membri e dell'Islanda riguardano le altre emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi che si verificano nel loro territorio, laddove queste fonti e questi assorbimenti non sono disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, ma contemplati dal protocollo di Kyoto. Si tratta di tutte le emissioni provenienti da fonti e gli assorbimenti tramite pozzi risultanti da attività umane legate alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, e dell'insieme delle emissioni di trifluoruro di azoto (NF3).

(14)È opportuno che la Commissione continui a valutare le opzioni al fine di trovare una soluzione soddisfacente che tenga conto delle peculiarità dei paesi ad alta intensità forestale, specialmente per quanto riguarda le scarse possibilità di compensare le emissioni risultanti dall'imboschimento, dal rimboschimento e dal disboscamento con un aumento dei pozzi di assorbimento rappresentati dalla gestione del patrimonio forestale e che garantisca l'integrità ambientale.

(15)In linea con le conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2012 e la proposta dell'Unione e dei suoi Stati membri di assumersi un obiettivo dell'80% nell'ambito del secondo periodo d'impegno, i livelli di emissione degli Stati membri corrispondono alla somma delle loro assegnazioni annuali di quote di emissione per il periodo dal 2013 al 2020, determinate a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 . Tale quantitativo è calcolato sulla base dei valori di potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quarta relazione di valutazione dell'IPCC, come stabilito nell'allegato II della decisione 2013/162/UE 29 e adeguato in base alla [decisione di aggiornamento delle assegnazione annue di emissioni - C(2013) 7183]. Il livello delle emissioni per l'Islanda è stato stabilito nell'accordo con l'Islanda.

(16)Ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , gli Stati membri sono tenuti a riferire la ripartizione effettiva o stimata delle emissioni verificate comunicate dagli impianti e gli operatori ai sensi della direttiva 2003/87/CE tra le categorie di fonti riprese nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra, ove possibile, e la percentuale di tali emissioni verificate rispetto al totale delle emissioni di gas serra comunicate per queste categorie di fonti. Ciò consente agli Stati membri di dichiarare separatamente le emissioni coperte dai loro livelli di emissione. È opportuno che la parte della relazione dell'Unione concernente la quantità assegnata all'Unione precisi le quantità di emissioni verificatesi in ciascun Stato membro che sono contabilizzate nella quantità assegnata all'Unione.

(17)La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto ha deciso che le parti che si sono assunte degli impegni per il secondo periodo di impegno sono tenute a presentare, entro il 15 aprile 2015, al segretariato della convenzione, una relazione destinata ad agevolare il calcolo della quantità assegnata. Occorre che la Commissione elabori la relazione destinata ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda. Questa relazione consentirà anche di stabilire la quantità assegnata dell'Unione. È opportuno che, entro il 15 aprile 2015, gli Stati membri e l'Islanda presentino le loro relazioni che consentiranno di determinare le quantità loro assegnate corrispondenti ai loro livelli di emissione, definiti nell'elenco di cui all'allegato II della presente decisione.

(18)Per sottolineare l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri a favore di una tempestiva entrata in vigore dell'emendamento di Doha, è opportuno che l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda lo ratifichino entro il 16 febbraio 2015.

(19)È opportuno approvare l'emendamento di Doha a nome dell'Unione europea,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in appresso "la convenzione"), adottato l'8 dicembre 2012 a Doha è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'emendamento di Doha figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'Unione e i suoi Stati membri adempiono gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto e dell'emendamento di Doha, conformemente alla notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto (in appresso "la notifica"), di cui all'allegato I.

Articolo 3

1. La Commissione prepara la relazione destinata ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda, e dunque della quantità assegnata dell'Unione, conformemente alle disposizioni del protocollo di Kyoto, dell'emendamento di Doha e delle decisioni adottate a norma di tali strumenti. La Commissione trasmette questa relazione al segretariato della convenzione entro il 15 aprile 2015.

2. Le quantità assegnate degli Stati membri e dell'Islanda corrispondono ai livelli di emissione stabiliti nella notifica di cui all'allegato I. Entro il 15 aprile 2015, gli Stati membri presentano al segretariato della convenzione le relazioni per facilitare il calcolo delle quote loro assegnate, conformemente alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.

Articolo 4

1. Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, insieme alla versione aggiornata della dichiarazione di competenza di cui all'allegato II, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto.

2. Il presidente del Consiglio designa inoltre la persona o le persone abilitate a trasmettere, a nome dell'Unione, la notifica di cui all'allegato I al segretariato della convenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.

Articolo 5

1. Gli Stati membri si adoperano per depositare i loro strumenti di approvazione simultaneamente all'Unione, e, nei limiti del possibile, entro il 16 febbraio 2015. All'atto del deposito degli strumenti di accettazione dell'emendamento, gli Stati membri notificano, a loro nome, la notifica di cui all'allegato I al segretariato della convenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro il 15 settembre 2014, delle loro decisioni di ratificare o approvare l'emendamento o, a seconda dei casi, della probabile data di conclusione delle relative procedure. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sceglie una data per il deposito simultaneo dei rispettivi strumenti di approvazione o di accettazione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Decisione 1/CMP.8, adottata dalla conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto, FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.
(2) Decisione 2/CP.18, adottata dalla Conferenza della parti della convenzione, par. 4, documento UNFCCC/CP/2012/8/Add.1.
(3) Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).
(4) Il testo integrale di questa dichiarazione figura al paragrafo 45 della relazione della conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto alla sua ottava sessione, tenutasi a Doha dal 26 novembre all'8 dicembre 2012 FCCC/KP/CMP/2012/13.
(5) Conclusioni del Consiglio, del 15 dicembre 2009, sull'accordo relativo all'adempimento congiunto con l'Islanda per quanto riguarda un futuro accordo internazionale sul clima, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/111941.pdf.
(6) Per il primo periodo di impegno, gli anni di riferimento dell'UE erano: per il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4) e il protossido d'azoto (N2O) tutti gli Stati membri utilizzano come anno di riferimento il 1990, ad eccezione: Bulgaria - 1988; Ungheria media del periodo dal 1985 al 1987; Slovenia - 1986; Polonia - 1988; e Romania - 1989. Per i gas fluorurati, tutti gli Stati membri utilizzano il 1995 come anno di riferimento, ad eccezione di: Austria, Francia, Italia e Slovacchia - 1990; e Romania - 1989.
(7) Legislazione adottata il 23 aprile 2009, in particolare la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020, GU L 140 del 5.6. 2009.
(8) Questa differenza della portata è spiegata dettagliatamente nel documento di lavoro dei servizi della Commissione "Preparing the EU's Quantified Emission Limitation or Reduction Objective (QELRO) based on the EU Climate and Energy Package" [Preparare l'obiettivo quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni in base al pacchetto "Clima ed energia" dell'UE], SWD(2012) 18 definitivo del 13.2.2012.
(9) Documento presentato dalla Danimarca e della Commissione europea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri del 19 aprile 2012 "Information on the quantified emission limitation or reduction objectives (QELROs) for the second commitment period under the Kyoto Protocol" [Informazioni sugli obiettivi quantificati di riduzione o limitazione delle emissioni (QELRO) per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto], FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1.
(10) Il documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Impact Assessment accompanying the Package of Implementation measures for the EU's objectives on climate change and renewable energy for 2020", SEC(2008) 85/3 del 23.1.2008; e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione (COM(2010) 265), "Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Informazioni generali e analisi", Parti I e II, SEC(2010) 650 del 25.5. 2010.
(11) Agenzia europea dell'ambiente, "Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2011 and inventory report 2013' – Documento trasmesso al segretariato della convenzione, maggio 2013.
(12) Agenzia europea dell'ambiente, "Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2012: Tracking progress towards Kyoto and 2020 targets", Copenhagen, 2012, pag. 60.
(13) Notifica da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite, nella sua qualità di depositario, C.N.718.2012.TREATIES-XXVII.7.c (Notifica del depositario).
(14) Vedi nota a piè di pagina n. 4.
(15) Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).
(16) L'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto impone alle parti incluse nell'allegato I per le quali i cambiamenti della destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas serra, di inserire nelle emissioni relative all'anno o al periodo di riferimento del 1990, le emissioni antropiche aggregate di CO2, per fonte, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento nel 1990, derivanti dai cambiamenti della destinazione dei suoli al fine di calcolare la loro quantità assegnata.
(17) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.
(18) Cfr. note a piè di pagina nn. 8 e 9.
(19) Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80.
(20) Nota a piè di pagina 8.
(21) Nota a piè di pagina 9.
(22) Paragrafo 9 delle conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2012 sul seguito della conferenza di Durban sul clima.
(23) http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-trading-viewer.
(24) Le precedenti relazioni sono state elaborate a norma dell'articolo 5 della decisione n. 280/2004/CE, che è stata sostituita dal regolamento. sul meccanismo di monitoraggio.
(25) La legislazione adottata il 23 aprile 2009, in particolare la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020, GU L 140 del 5.6. 2009.
(26) [riferimento all'accordo bilaterale con l'Islanda]
(27) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(28) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(29) Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).
(30) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
Top

Bruxelles, 6.11.2013

COM(2013) 768 final

Ratifica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

APPENDICE

alla proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

Emendamento di Doha del protocollo di Kyoto


Articolo 1 Emendamento

A.Allegato B del protocollo di Kyoto

La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella dell'allegato B del protocollo:

1

2

3

4

5

6

Parte

Impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni
(2008-2012) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)

Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni

(2013–2020)
(percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento )

Anno di riferimento1

Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni
(2013–2020)

(espressa come percentuale dell'anno di riferimento)

Impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (percentuale dell'anno di riferimento)2

Australia

108

99,5

2000

98

–5 a –15% o –25%3

Austria

92

804

NP

NP

Bielorussia5*

88

1990

NP

–8%

Belgio

92

804

NP

NP

Bulgaria*

92

804

NP

NP

Croazia*

95

806

NP

NP

–20%/–30%7

Cipro

804

NP

NP

Repubblica ceca

92

804

NP

NP

Danimarca

92

804

NP

NP

Estonia*

92

804

NP

NP

Unione europea

92

804

1990

NP

–20%/–30%7

Finlandia

92

804

NP

NP

Francia

92

804

NP

NP

Germania

92

804

NP

NP

Grecia

92

804

NP

NP

Ungheria*

94

804

NP

NP

Islanda

110

808

NP

NP

Irlanda

92

804

NP

NP

Italia

92

804

NP

NP

Kazakhstan*

95

1990

95

–7%

Lettonia*

92

804

NP

NP

Liechtenstein

92

84

1990

84

–20%/–30%9

Lituania*

92

804

NP

NP

Lussemburgo

92

804

NP

NP

Malta

804

NP

NP

Monaco

92

78

1990

78

-30%

Paesi Bassi

92

804

NP

NP

Norvegia

101

84

1990

84

–30% a

–40%10

Polonia*

94

804

NP

NP

Portogallo

92

804

NP

NP

Romania*

92

804

NP

NP

Slovacchia*

92

804

NP

NP

Slovenia*

92

804

NP

NP

Spagna

92

804

NP

NP

Svezia

92

804

NP

NP

Svizzera

92

84,2

1990

NP

–20% a

–30%11

Ucraina*

100

7612

1990

NP

–20%

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

92

804

NP

NP

Parte

Impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni (2008-2012) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento



Canada13

94

Giappone14

94

Nuova Zelanda15

100

Federazione russa16*

100

Abbreviazione NP = Non pertinente.

*Paesi in transizione verso un'economia di mercato.

Tutte le note a piè di pagina, eccetto le note nn. 1, 2 e 5, sono state comunicate dalle rispettive parti.

1Un anno di riferimento può essere utilizzato da una parte su base facoltativa per finalità proprie per esprimere il proprio impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni (QELRC) in percentuale delle emissioni dell'anno in questione, senza che ciò corrisponda ad un obbligo vincolante a livello internazionale nell'ambito del protocollo di Kyoto, in aggiunta all'inserimento delle sue QELRC per l'anno di riferimento nella seconda e nella terza colonna della tabella, che sono invece giuridicamente vincolanti a livello internazionale.

2Ulteriori informazioni su questi impegni sono reperibili nei documenti FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 and FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 and Add.2

3L'impegno quantificato dell'Australia nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto è conforme con l'obiettivo incondizionato per il 2020 dell'Australia pari ad una riduzione del 5% rispetto ai livelli del 2000. L'Australia si riserva la possibilità di portare al 15 o al 25% il suo obiettivo di riduzione per il 2020 (rispetto ai livelli del 2000), a condizione che siano soddisfatte talune condizioni. Ciò corrisponde ad uno status quo rispetto agli impegni assunti nel quadro degli accordi di Cancun e non costituisce un nuovo impegno giuridicamente vincolante a norma del protocollo o delle relative regole e modalità.

4Le QELRC per l'Unione europea e i suoi Stati membri per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che tali impegni saranno soddisfatti congiuntamente con l'Unione europea e gli Stati membri, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. Questi impegni quantificati lasciano impregiudicata la successiva notifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di un accordo sull'adempimento congiunto dei loro impegni, in conformità delle disposizioni del protocollo di Kyoto.

5Paese aggiunto all'allegato B in virtù di un emendamento adottato a norma della decisione 10/CMP.2. Questo emendamento non è ancora entrato in vigore.

6Il QELRC della Croazia per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si basa sul presupposto che essa soddisfi tale impegno quantificato congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. Di conseguenza, l'adesione della Croazia all'Unione europea non incide né sulla sua partecipazione all'accordo sull'adempimento congiunto ai sensi dell'articolo 4 o né sul suo impegno quantificato (QELRC).

7Nel quadro di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, l'UE ribadisce l'offerta condizionale di passare a una riduzione del 30% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente in funzione delle loro responsabilità e capacità rispettive.

8Il QELRC dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si basa sul presupposto che essa soddisfi tale impegno quantificato congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto.

9L'impegno cifrato riportato nella terza colonna corrisponde ad una riduzione del 20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Il Liechtenstein è disposto a prendere in considerazione una riduzione fino al 30% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle loro responsabilità e capacità rispettive.

10Il QELRC della Norvegia pari a 84 è coerente con l'obiettivo del 30% di riduzione delle emissioni entro il 2020, rispetto ai valori del 1990. Qualora venga concluso un accordo globale e completo in cui le principali parti responsabili delle emissioni si accordano sull'obiettivo del 2 ºC, la Norvegia passerà al 40% di riduzione per il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Ciò corrisponde ad uno status quo rispetto all'impegno assunto nel quadro degli accordi di Cancun e non costituisce un nuovo impegno giuridicamente vincolante a norma del protocollo.

11Il QELRC riportato nella terza colonna della presente tabella riguarda una riduzione entro il 2020 del 20% rispetto ai livelli del 1990. La Svizzera è disposta a considerare una riduzione superiore (fino a 30% rispetto ai livelli del 1990), a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente in funzione delle loro responsabilità e capacità rispettive, in linea con l'obiettivo del 2° C. Ciò corrisponde ad uno status quo rispetto all'impegno assunto nel quadro degli accordi di Cancun e non costituisce un nuovo impegno giuridicamente vincolante a norma del presente protocollo o delle relative regole e modalità.

12Il riporto deve essere totale e non sarà accettata alcun annullamento né alcuna limitazione dell'uso di questo proprietà sovrana legittimamente acquisita.

13Il 15 dicembre 2011 al depositario è pervenuta la notifica scritta circa il ritiro del Canada dal protocollo di Kyoto. Questa misura è diventata effettiva per il Canada il 15 dicembre 2012.

14In una comunicazione del 10 dicembre 2010, il Giappone ha indicato di non avere intenzione di assoggettarsi agli obblighi previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto dopo il 2012.

15La Nuova Zelanda è sempre una parte del protocollo di Kyoto. Intende adottare un obiettivo quantificato delle emissioni di riduzione in tutti i settori economici nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel periodo dal 2013 al 2020.

16In una comunicazione dell'8 dicembre 2010, pervenuta al segretariato il 9 dicembre 2010, la Federazione russa ha indicato che non intende assumere un impegno quantitativo di limitazione o riduzione delle emissioni per il secondo periodo di impegno.

B.Allegato A del protocollo di Kyoto

Il seguente elenco sostituisce l'elenco "gas a effetto serra" di cui all'allegato A del protocollo:

Gas serra

Biossido di carbonio (CO2)

Metano (CH4)

Ossido di azoto (N2O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF6)

Trifluoruro di azoto (NF3) 1

C.Articolo 3, paragrafo 1 bis

Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

1 bis    Le parti incluse nell'allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, dei gas ad effetto serra riportati nell'allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni quantificati per la riduzione o la limitazione delle emissioni riportate nella terza colonna dell'allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 18% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di impegno 2013-2020.

D.Articolo 3, paragrafo 1 ter

Dopo il paragrafo 1 bis dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

1 ter.    Una parte inclusa nell'allegato B può proporre un adeguamento per ridurre la percentuale ripresa nella terza colonna dell'allegato B del suo impegno quantificato di limitazione e riduzione delle emissioni. La proposta di un adeguamento di questo tipo è comunicata dal segretariato alle parti almeno tre mesi prima della riunione della conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, cui è presentata per adozione.

E.Articolo 3, paragrafo 1 quater

All'articolo 3 del protocollo, dopo il paragrafo 1 ter è inserito il paragrafo seguente:

1 quater.    Un adeguamento proposto da una parte ripresa nell'allegato I per aumentare il livello di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 ter, si considera adottato dalla conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, a meno che più di tre quarti delle parti presenti e votanti si oppongano alla sua adozione. L'adeguamento adottato sarà comunicato dal segretariato al depositario, che lo trasmette a tutte le parti, ed entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo alla comunicazione da parte del depositario. Tali adeguamenti sono vincolanti per le parti.

F.Articolo 3, paragrafo 7 bis

Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

7 bis    Nel corso del secondo periodo di impegno quantificato di riduzione e limitazione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantità attribuita a ciascuna parte ripresa nell'allegato I è uguale alla percentuale ad essa assegnata, riportata nella terza colonna della tabella di cui all'allegato B, delle sue emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A nel 1990 (espressa in biossido di carbonio equivalente) o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto. Le parti incluse nell'allegato I, per le quali la variazione nella destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990 o ad un altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento nel 1990, derivanti dal cambiamento di destinazione d'uso dei suoli.

G.Articolo 3, paragrafo 7 ter

Dopo il paragrafo 7 bis dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

7 ter. L'eventuale differenza positiva tra la quantità assegnata del secondo periodo di impegno per una parte inclusa nell'allegato I e le emissioni medie annuali per i primi tre anni del periodo di impegno precedente moltiplicata per otto sono trasferiti al conto delle cancellazioni di detta parte.

H.Articolo 3, paragrafo 8

Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del protocollo, le parole:

calcolo di cui al paragrafo 7

sono sostituite da:

calcoli di cui ai paragrafi 7 e 7 bis

I.Articolo 3, paragrafo 8 bis

Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

8 bis    Ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo punto 7 bis, per il trifluoruro di azoto le parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento.

J.Articolo 3, paragrafi 12 bis e 12 ter

Dopo il paragrafo 12 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

12 bis    Le unità prodotta da meccanismi di mercato, istituiti a norma della convenzione o dei suoi strumenti, possono essere utilizzati dalle parti incluse nell'allegato I come ausilio per l'adempimento dei loro impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 3. Le unità che una parte acquista da un'altra parte della convenzione, saranno aggiunte alla quantità assegnata alla parte acquirente e sottratte dalla quantità di unità detenute dalla parte che le ha cedute.

12 ter    La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, garantisce che, qualora le quote derivanti da attività approvate nell'ambito di meccanismi di mercato, di cui al paragrafo 12 bis, vengono utilizzate dalle parti incluse nell'allegato I per assisterle nell'adempimento dei loro impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni di cui all'articolo 3, una parte di tali unità è utilizzata per coprire le spese amministrative, nonché per assistere i paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, per far fronte ai costi di adattamento se tali unità sono acquisite a norma dell'articolo 17.

K.Articolo 4, paragrafo 2

All'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo, alla fine della prima frase sono aggiunte le parole seguenti:

, o alla data di deposito degli strumenti di accettazione di ogni modifica dell'allegato B ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9

L.Articolo 4, paragrafo 3

All'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo, le parole:

   , paragrafo 7

sono sostituite da:

   cui si riferisce

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente emendamento entra in vigore a norma degli articoli 20 e 21 del protocollo di Kyoto.

           

(1) 1Si applica solo dall'inizio del secondo periodo di impegno.
Top

Bruxelles, 6.11.2013

COM(2013) 768 final

Ratifica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

ALLEGATI

alla

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni


ALLEGATI

alla

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni

Notifica dei termini dell’accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda ai sensi dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto

1.Parti dell’accordo

L’Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Islanda sono parti del presente accordo (in appresso “le parti”). Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente:

il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L’Islanda partecipa a questo accordo in virtù dell’accordo con l’Islanda concernente la partecipazione di quest’ultima all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici [inserire il riferimento successivamente alla conclusione dell’accordo].

2.Adempimento congiunto degli impegni di cui all’articolo 3 del protocollo di Kyoto

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, le parti adempiono gli impegni assunti a norma dell’articolo 3 di tale protocollo nel modo seguente:

–Le parti garantiscono congiuntamente che negli Stati membri e in Islanda la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, dei gas a effetto serra elencati nell’allegato A del protocollo di Kyoto non supera la quantità loro assegnata congiuntamente. Tale quantitativo è calcolato in funzione dell’impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni ripreso nella terza colonna della tabella di cui all’allegato B del protocollo di Kyoto, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 3.

–L’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei e marittimi per gli Stati membri e l’Islanda si basa sulla strategia seguita dalla convenzione di considerare, negli obiettivi delle parti, unicamente le emissioni prodotte dai voli e dai trasporti marittimi nazionali. L’approccio dell’Unione europea nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto rimane lo stesso di quello applicato per il primo periodo di impegno, data l’assenza di progressi dalla decisione 2/CP.3 nell’assegnazione di tali emissioni agli obiettivi delle parti. Ciò tuttavia non incide sul rigore degli impegni assunti dall’Unione europea nell’ambito del pacchetto clima ed energia, che rimangono invariati. Sussiste inoltre la necessità di adottare misure concernenti le emissioni di tali gas generati dai combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo.

–Ciascuna parte può aumentare il proprio livello di ambizione trasferendo unità di quantità assegnate, unità di riduzione delle emissioni o unità di riduzione certificata delle emissioni in un conto delle cancellazioni istituito nel proprio registro nazionale. Le parti presentano congiuntamente le informazioni richieste dal paragrafo 9 della decisione 1/CMP.8, e le proposte ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 ter e 1 quater, del protocollo.

–Le parti continuano a applicare l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo e le decisioni adottate individualmente a norma di tale strumento.

–Il totale delle emissioni dell’anno di riferimento delle parti è uguale alla somma delle emissioni di ciascuno Stato membro e dell’Islanda per i loro rispettivi anni di riferimento.

–Se i cambiamenti della destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas serra per uno Stato membro o l’Islanda, tale parte, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo, include nelle proprie emissioni corrispondenti all’anno di riferimento (1990) o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate da fonti, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite derivanti dai cambiamenti della destinazione dei suoli ai fini del calcolo della quantità assegnata congiuntamente delle parti, determinato a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo.

–Il calcolo effettuato a norma dell’articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo si applica alla quantità assegnata congiuntamente del secondo periodo di impegno per le parti, determinata a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo e alla somma delle emissioni medie annue delle parti per i primi tre anni del primo periodo di impegno moltiplicato per otto.

3.Livelli di emissione rispettivi assegnati alle parti dell’accordo

L’impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni per le parti riprese nella terza colonna dell’allegato B del protocollo di Kyoto, è pari a 80%. La quantità assegnata congiuntamente alle parti sarà determinata a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo, e il suo calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata dall’Unione europea ai sensi del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

I rispettivi livelli di emissione delle parti sono:

–Il livello delle emissioni per l’Unione europea è la differenza tra la quantità assegnata congiuntamente delle parti, e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri e dell’Islanda. Il calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata a norma del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

–I rispettivi livelli di emissione degli Stati membri e dell’Islanda ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 5, del protocollo sono la somma dei rispettivi quantitativi indicati nella tabella 1 e dei risultati dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo per lo Stato membro in questione o l’Islanda.

Le quantità assegnate delle parti sono pari ai rispettivi livelli di emissione.

La quantità assegnata dell’Unione europea copre le emissioni di gas a effetto serra nell’ambito del sistema europeo di scambio delle emissioni, cui i suoi Stati membri e l’Islanda partecipano, nella misura in cui tali emissioni sono coperte dal protocollo. Le rispettive quantità assegnate degli Stati membri e dell’Islanda coprono le emissioni di gas a effetto serra da fonti e gli assorbimenti da pozzi in ciascun Stato membro o in Islanda da fonti e assorbimenti non coperti dal sistema dell’Unione europea per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Ciò comprende tutte le emissioni provenienti da fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, disciplinati dall’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo, come pure tutte le emissioni di trifluoruro di azoto (NF3) nel quadro del protocollo.

Le parti dell’accordo notificano separatamente informazioni sulle emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, coperti dalle rispettive quantità assegnate.


Tabella 1: Livelli di emissione degli Stati membri e dell’Islanda (prima dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 7 bis)

Belgio

584 228 513

Bulgaria

222 945 983

Repubblica ceca

520 515 203

Danimarca

269 321 526

Germania

3 592 699 888

Estonia

51 056 976

Irlanda

343 467 221

Grecia

480 791 166

Spagna

1 766 877 232

Francia

3 014 714 832

Croazia

162 271 086

Italia

2 410 291 421

Cipro

47 450 128

Lettonia

76 633 439

Lituania

113 600 821

Lussemburgo

70 736 832

Ungheria

434 486 280

Malta

9 299 769

Paesi Bassi

919 963 374

Austria

405 712 317

Polonia

1 583 938 824

Portogallo

402 210 711

Romania

656 059 490

Slovenia

99 425 782

Slovacchia

202 268 939

Finlandia

240 544 599

Svezia

315 554 578

Regno Unito

2 743 362 625

Islanda

[cifra che sarà stabilita di comune accordo con l’Islanda]

Top

Bruxelles, 6.11.2013

COM(2013) 768 final

Ratifica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

ALLEGATO

alla

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni


ALLEGATO

alla

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

Dichiarazione resa dall'Unione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del protocollo

Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'Unione europea dichiara, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 191, la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere gli obblighi che ne derivano, che contribuiscono a perseguire i seguenti obiettivi:

–salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

–protezione della salute umana;

–utilizzazione prudente e razionale delle risorse naturali;

–promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

L'Unione europea dichiara che il suo impegno quantificato di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto (2013-2020) sarà rispettato mediante l'azione dell'Unione e dei suoi Stati membri nell'ambito delle loro rispettive competenze. Gli strumenti giuridicamente vincolanti per attuare il suo impegno in relazione a tutti gli aspetti disciplinati dal protocollo modificato dall'emendamento di Doha, sono già in vigore.

L'Unione europea continuerà a fornire periodicamente informazioni sui suoi pertinenti strumenti giuridici nel quadro dell'informazione supplementare incorporata nella sua comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell'articolo 12 della convenzione, al fine di dimostrare il rispetto dei suoi impegni nell'ambito del protocollo di Kyoto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 dello stesso, e dei relativi orientamenti.

Top