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Document 52013PC0767
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Seychelles
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles
/* COM/2013/0767 final - 2013/0375 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles /* COM/2013/0767 final - 2013/0375 (NLE) */
RELAZIONE In base al pertinente mandato conferito dal
Consiglio[1],
la Commissione, a nome dell’Unione europea, ha negoziato con la Repubblica
delle Seychelles per rinnovare il protocollo dell’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles.
In seguito ai suddetti negoziati, il 10 maggio 2013 è stato siglato un nuovo
protocollo che copre un periodo di sei anni, con inizio a decorrere dall’adozione
della decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione
provvisoria del suddetto protocollo e segue la scadenza del protocollo in
vigore, il 17 gennaio 2014. La presente procedura concernente la decisione
del Consiglio relativa alla conclusione del nuovo protocollo all’accordo di
partenariato nel settore della pesca è avviata contemporaneamente alle
procedure concernenti la decisione del Consiglio, relativa alla firma del
protocollo a nome dell’Unione e alla sua applicazione provvisoria, e il
regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca
tra gli Stati membri nell’ambito di detto protocollo. Nel definire la propria posizione in sede
negoziale, la Commissione si è basata, tra l’altro, sui risultati di una
valutazione ex post dell’attuale protocollo realizzata da esperti indipendenti
nel gennaio 2013. Il nuovo protocollo è conforme agli obiettivi
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca che mirano a rafforzare la
cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e a
promuovere un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca
sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona
di pesca delle Seychelles nell’interesse di entrambe le parti. Le parti hanno concordato di cooperare all’attuazione
della politica nel settore della pesca delle Seychelles e a questo fine
proseguono il dialogo politico relativo alla pertinente programmazione. Il nuovo protocollo prevede una contropartita
finanziaria complessiva di 30 700 000 EUR per l’intero periodo. Tale
importo corrisponde a: a) 2 750 000 EUR per i primi due
anni di applicazione del protocollo e 2 500 000 EUR per gli anni
successivi del protocollo pari ad un quantitativo di riferimento annuo di 50 000 tonnellate,
e b) 2 600 000 EUR per i primi due
anni di applicazione del protocollo e 2 500 000 EUR per gli anni
successivi, corrispondente alla dotazione supplementare versata dall’UE per
sostenere la politica marittima e di pesca delle Seychelles. La Commissione propone pertanto che il
Consiglio, previa approvazione del Parlamento, adotti, tramite sua decisione,
la conclusione del protocollo. 2013/0375 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e
la Repubblica delle Seychelles IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo
218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7, vista la proposta della Commissione[2], vista l’approvazione del Parlamento europeo[3], considerando quanto segue: (1) Il 5 ottobre 2006 il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1562/2006[4] del Consiglio relativo alla
conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles. (2) La Commissione ha negoziato
con le Seychelles, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica
delle Seychelles. (3) A seguito di tali negoziati,
il 10 maggio 2013 è stato siglato un nuovo protocollo all’accordo di
partenariato nel settore della pesca. (4) Conformemente alla decisione
.../2013/UE[5]
del Consiglio, il nuovo protocollo è stato firmato il ..., fatta salva la sua
conclusione in una data successiva. (5) È nell’interesse dell’UE
attuare l’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica
delle Seychelles mediante un protocollo che fissa le possibilità di pesca e il
contributo finanziario e che definisce le condizioni per promuovere lo sviluppo
di una pesca responsabile nella zona di pesca della Repubblica delle
Seychelles. È pertanto opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione. (6) L’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles
istituisce all’articolo 9 una commissione mista responsabile del monitoraggio
dell’attuazione dell’accordo e, se del caso, di adottare modifiche al
protocollo. Ai fini dell’adozione di tali modifiche è opportuno autorizzare la
Commissione ad approvare le stesse nell’ambito di una procedura semplificata. (7) È opportuno approvare il
protocollo a nome dell’Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles è
approvato a nome dell’Unione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16
del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere
vincolata dal medesimo. Il testo del protocollo è accluso alla
presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea[6].
Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente
PROTOCOLLO Protocollo
che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo
di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica
delle Seychelles Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1. Per un periodo di sei anni a
decorrere dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria, le possibilità di
pesca, concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel
settore della pesca, sono stabilite come segue: a) 40 pescherecci con reti a
circuizione per la pesca del tonno, e b) 6 pescherecci con palangari di
superficie. 2. Il paragrafo 1 si applica
fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo. 3. A norma dell’articolo 6 dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca, le navi battenti bandiera di uno Stato
membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di
pesca situate nella zona economica esclusiva (ZEE) delle Seychelles soltanto se
in possesso di una autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente
protocollo in conformità all’allegato del medesimo. Articolo 2
Contributo finanziario – Modalità di pagamento 1. Per il periodo di cui all’articolo
1, il contributo finanziario totale previsto all’articolo 7 dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca è stabilito a 30 700 000 EUR per
l’intero periodo di validità del presente protocollo. 2. Questo contributo finanziario
totale comprende: (a)
un importo annuo per accedere alla ZEE delle
Seychelles pari a 2 750 000 EUR per il primo e secondo anno di
applicazione del protocollo e a 2 500 000 EUR per gli anni successivi
(dal terzo al sesto), pari ad un quantitativo di riferimento annuo di 50 000
tonnellate, e (b)
un importo specifico di 2 600 000 EUR per
il primo e secondo anno di applicazione del protocollo e di 2 500 000
EUR per gli anni successivi (dal terzo al sesto) destinato al sostegno e all’attuazione
della politica marittima e del settore della pesca delle Seychelles. 3. Il paragrafo 1 si applica
fatti salvi gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo. 4. L’Unione europea versa ogni
anno l’importo totale di cui al paragrafo 2, lettera a) e lettera b), del
presente articolo durante il periodo di applicazione del presente protocollo.
Il pagamento avviene entro 90 giorni dalla data di inizio dell’applicazione
provvisoria del protocollo ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo
per gli anni successivi. 5. a) Le autorità delle
Seychelles attuano un monitoraggio dell’andamento delle attività di pesca da
parte delle navi UE al fine di garantire un’adeguata gestione del quantitativo
di riferimento annuo di 50 000 tonnellate. Nell’ambito di tale
monitoraggio le Seychelles informano l’UE quando le catture totali da parte di
navi dell’UE registrate nella zona di pesca delle Seychelles raggiungono l’80%
del quantitativo di riferimento. Non appena ricevuta tale notifica, l’UE ne
informa immediatamente gli Stati membri. b) Una volta raggiunto l’80% del
quantitativo di riferimento, le Seychelles effettuano un monitoraggio
giornaliero del livello delle catture effettuate dalla flotta UE e informano
immediatamente l’UE in caso di superamento del quantitativo di riferimento. Non
appena ricevuta tale notifica dalle Seychelles, l’UE ne informa immediatamente
gli Stati membri. c) A decorrere dalla data della notifica
inviata dalle Seychelles all’UE, di cui alla precedente lettera b), e fino alla
scadenza del periodo delle autorizzazioni di pesca annue per le navi, il prezzo
unitario versato per le catture aggiuntive corrisponde al tasso totale unitario
per l’anno in questione. Di tale importo gli armatori sono tenuti a versare un
importo equivalente a quello previsto alla sezione 2 dell’allegato sulle
Condizioni relative all’autorizzazione di pesca per l’anno in questione. d) L’UE versa l’importo equivalente al saldo
tra il prezzo unitario da pagare per l’anno in questione e l’importo versato
dagli armatori. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione
europea non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2,
paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle
navi UE superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo complessivo
del pagamento annuo erogato dall’UE, l’importo dovuto per il quantitativo
eccedente tale massimale è versato l’anno successivo. 6. La destinazione del
contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di
competenza esclusiva delle Seychelles. 7. Il contributo finanziario è
versato su un conto unico del Tesoro pubblico delle Seychelles aperto presso la
Banca centrale delle Seychelles. Il numero di conto è indicato dalle autorità
delle Seychelles. Articolo 3
Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque delle Seychelles 1. Entro 90 giorni dalla data di
inizio dell’applicazione provvisoria, l’Unione europea e le Seychelles
concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e
le relative modalità di applicazione, in particolare: a) i programmi, annuali e pluriennali, in
base ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita
finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b); b) gli obiettivi da conseguire, su base
annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione, nel tempo, di una pesca
sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle
Seychelles nel quadro della loro politica marittima e nazionale della pesca e
di altre politiche in grado di incidere sulla promozione di una pesca
responsabile e sostenibile, tra cui le aree marine protette; c) i criteri e le procedure da utilizzare ai
fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. 2. Qualsiasi proposta di
modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti
in sede di commissione mista. 3. Se una delle parti chiede che
si tenga una riunione straordinaria della commissione mista, come previsto dall’articolo
9 dell’accordo, tale parte presenta per iscritto una richiesta in tal senso
almeno 14 giorni prima della data proposta per la riunione. 4. Ogni anno, le Seychelles
possono destinare, se necessario, un importo supplementare al contributo
finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione
del programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all’Unione europea. Articolo 4 Cooperazione scientifica per una pesca
responsabile 1. Le parti si impegnano a
promuovere una pesca responsabile nelle acque delle Seychelles, basata sul
principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali
acque. 2. Nel periodo di applicazione
del presente protocollo l’Unione europea e le Seychelles si adoperano per
monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella ZEE delle Seychelles. 3. Le parti si scambiano inoltre
informazioni pertinenti di tipo statistico, biologico, ambientale e attinenti
alla conservazione che possono essere necessarie a fini di gestione e
conservazione delle risorse biologiche. 4. Le parti si impegnano a
rispettare le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per il tonno
dell’Oceano Indiano (CTOI) per quanto riguarda la conservazione e la gestione
responsabile della pesca. 5. Sulla base delle
raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione per
il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) e dei migliori pareri scientifici
disponibili nonché, ove opportuno, dei risultati di una riunione scientifica congiunta,
prevista all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca,
le parti possono consultarsi reciprocamente nell’ambito della commissione mista
di cui all’articolo 9 dell’accordo e, se necessario, decidere le misure per
garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche delle Seychelles. Articolo 5
Adeguamento delle possibilità di pesca e revisione delle disposizioni tecniche
di comune accordo in sede di commissione mista 1. Come stabilito dall’articolo 9
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, la commissione mista può
riesaminare le possibilità di pesca di cui all’articolo 1, che possono essere
modificate di comune accordo in sede di commissione mista a condizione che le
raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla CTOI confermino che tale
modifica garantisce la gestione sostenibile di tonnidi e specie affini nell’Oceano
Indiano. 2. In tal caso la contropartita
finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata
proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia l’importo annuo
complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo
indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). 3. Di comune accordo la
commissione mista può inoltre riesaminare le disposizioni tecniche del
protocollo e dell’allegato. Articolo 6
Nuove possibilità di pesca 1. Nel caso in cui i pescherecci
dell’Unione europea siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall’articolo
1 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti si consultano
prima dell’eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso,
concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e
apportano le necessarie modifiche al presente protocollo e al relativo
allegato. 2. Le parti incoraggiano la
pesca sperimentale, in particolare delle specie di alto mare presenti nelle
acque delle Seychelles. A tal fine, su richiesta di una delle parti, si
consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e gli altri
parametri pertinenti. 3. Le parti effettuano
operazioni di pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati,
eventualmente nell’ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per
la pesca sperimentale sono accordate per un periodo massimo di 6 mesi. 4. Qualora le parti ritengano
che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo delle
Seychelles può concedere possibilità di pesca delle nuove specie alla flotta
dell’Unione europea fino allo scadere del presente protocollo. La contropartita
finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente
protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni degli armatori e le condizioni
che figurano nell’allegato sono modificati di conseguenza. Articolo 7
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria 1. In deroga al disposto dell’articolo
8 del presente protocollo, il contributo finanziario di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, lettere a) e b), viene riveduto o sospeso, previa consultazione
tra le parti, a condizione che l’Unione europea abbia versato la totalità degli
importi dovuti al momento della sospensione: a) se circostanze eccezionali, diverse da
fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nella zona di pesca all’interno
della ZEE delle Seychelles; b) a seguito di importanti mutamenti negli
orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni
pertinenti del presente protocollo; c) se l’Unione europea constata una
violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani
stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e in seguito alla procedura
di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. In questo caso, tutte le attività di
pesca delle navi dell’UE vengono sospese. 2. L’Unione europea si riserva il
diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo
specifico previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), quando i risultati
ottenuti nella politica di sostegno settoriale siano giudicati sostanzialmente
non conformi alla programmazione di bilancio in seguito a consultazione e ad
una valutazione effettuata nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo
3 del presente protocollo. 3. Il versamento del contributo
finanziario e le attività di pesca possono riprendere con il ritorno alla
situazione precedente gli avvenimenti menzionati se le parti, dopo essersi
consultate, si dichiarano d’accordo. Articolo 8
Sospensione dell’applicazione del protocollo 1. L’applicazione del presente
protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione e
accordo tra le parti nell’ambito della commissione prevista all’articolo 9 dell’accordo:
a) se circostanze eccezionali, diverse da
fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nella zona di pesca all’interno
della ZEE delle Seychelles; b) quando l’Unione europea omette di
effettuare i versamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), per ragioni diverse da quelle indicate all’articolo 7 del
presente protocollo; c) quando tra le parti sorge una controversia
in merito all’interpretazione e all’applicazione del presente protocollo e il
relativo allegato che non può essere risolta; d) se una delle parti non rispetta le
disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato; e) a seguito di importanti mutamenti negli
orientamenti politici di una delle parti che incidano sulle disposizioni
pertinenti del presente protocollo; f) se una delle parti constata una
violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani
stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di
cui agli articoli 8 e 96 dello stesso; g) in caso di inosservanza della
Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i
diritti fondamentali nel lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca. 2. Ai fini della sospensione
dell’applicazione del presente protocollo la parte interessata è tenuta a
notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre (3) mesi prima della
data prevista di entrata in vigore della sospensione. 3. In caso di sospensione dell’applicazione,
le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione
amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, riprende l’applicazione
del presente protocollo e l’importo del contributo finanziario è ridotto
proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della
sospensione. Articolo 9
Diritto applicabile 1. Le attività delle navi da
pesca dell’Unione europea nella ZEE delle Seychelles sono soggette alle leggi e
ai regolamenti delle Seychelles salvo disposizione contraria del presente
protocollo e del relativo allegato. 2. Le parti si notificano
reciprocamente e sollecitamente eventuali modifiche delle rispettive
legislazioni e politiche nel settore della pesca. Articolo 10 Riservatezza Entrambe
le parti si assicurano che siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati
aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque delle Seychelles in
conformità alle disposizioni della pertinente risoluzione della CTOI. I dati
che, altrimenti, sono considerati riservati sono utilizzati esclusivamente per
l’attuazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, sorveglianza e
controllo delle attività di pesca da parte delle autorità competenti. Articolo 11
Scambi elettronici di dati 1. Le Seychelles e l’Unione
europea si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio
elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’attuazione
dell’accordo e del protocollo. I documenti su supporto informatico sono
considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei. 2. Le parti si comunicano
reciprocamente l’esistenza di eventuali guasti del sistema informatico che
impediscano tale scambio. In tali circostanze, le informazioni e i documenti
connessi all’attuazione dell’accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro
versione cartacea secondo le modalità definite in allegato. Articolo 12 Revisione intermedia Le
parti concordano che, al fine di valutare il funzionamento e l’efficacia del
protocollo, sia effettuata una revisione intermedia dello stesso tre anni dopo
la data di inizio della sua applicazione provvisoria. Articolo 13
Denuncia 1. In caso di denuncia del
presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte
la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di
anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto. 2. L’invio della notifica di cui
al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti. Articolo 14 Obblighi in caso di scadenza o denuncia del
protocollo 1. In caso di scadenza del
protocollo o di denuncia dello stesso, di cui all’articolo 12, gli armatori di
navi UE continuano a rispondere di eventuali violazioni dell’accordo o del
protocollo o delle leggi delle Seychelles intervenute anteriormente alla
scadenza o denuncia del protocollo, come pure dei canoni di licenza o di altri
importi non pagati al momento della scadenza o della denuncia. 2. Se necessario, le due parti
proseguono il monitoraggio dell’attuazione del sostegno strutturale di cui all’articolo
2, paragrafo 2, lettera b) del protocollo. Articolo 15
Applicazione provvisoria Il presente protocollo si applica in via
provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2014. Articolo 16
Entrata in vigore Il presente protocollo entra in vigore alla data
in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine
necessarie. ALLEGATO CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI
DELL’UNIONE EUROPEA NELLE ACQUE DELLE SEYCHELLES Capo I – Misure di gestione Sezione 1
Richiesta e rilascio delle autorizzazioni di pesca 1. Possono ottenere una
autorizzazione di pesca nelle acque delle Seychelles soltanto le navi dell’Unione
europea che ne hanno diritto a norma del protocollo che fissa le possibilità di
pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles. 2. Per “autorizzazione di pesca”
si intende il diritto valido o la licenza di praticare attività di pesca in
conformità ai termini dell’autorizzazione di pesca stabilita dal protocollo. 3. L’armatore, il comandante e
la stessa nave dell’Unione europea detengono questo diritto se non è stato loro
interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nelle Seychelles. Essi devono
essere in regola con la normativa delle Seychelles e devono avere assolto tutti
i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Seychelles
nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea. Essi devono
inoltre ottemperare al regolamento n. 1006/2008 del Consiglio relativo
alle autorizzazioni di pesca. 4. Tutte le navi dell’Unione
europea che chiedono una autorizzazione di pesca sono rappresentate da un
rappresentante residente nelle Seychelles. La domanda di autorizzazione di
pesca reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante. 5. Le autorità competenti dell’Unione
europea presentano alle autorità competenti delle Seychelles, come prevede l’articolo
2 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, una domanda di
autorizzazione di pesca per ogni nave che intende esercitare attività di pesca
in virtù del suddetto accordo almeno 20 giorni prima della data di inizio del
periodo di validità. 6. Se una domanda di
autorizzazione di pesca non è stata presentata prima del periodo di validità di
cui al punto 5, può essere presentata dall’armatore attraverso l’UE durante il
periodo di validità stesso, entro 20 giorni dall’inizio delle attività di
pesca. In tal caso gli armatori versano l’intero anticipo dovuto per tutto il
periodo di validità dell’autorizzazione di pesca. 7. Le domande di autorizzazione
sono presentate all’autorità competente delle Seychelles su un formulario redatto
secondo il modello riportato nell’appendice 1 e devono essere accompagnate dai
seguenti documenti: a) la prova del pagamento dell’anticipo per
il periodo di validità della autorizzazione di pesca; b) qualsiasi altro documento o attestato
previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave
in virtù del presente protocollo. 8. Il pagamento del canone è
effettuato sul conto specificato dalle autorità delle Seychelles. 9. Il canone comprende tutte le
tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni
di servizi. 10. Le autorizzazioni per tutte le
navi sono rilasciate dall’autorità competente delle Seychelles agli armatori o
ai loro rappresentanti entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione
prevista al punto 7. Una copia delle autorizzazioni di pesca è
inviata alla delegazione della Commissione europea competente per le
Seychelles. 11. L’autorizzazione di pesca è
rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile tranne in caso di forza
maggiore, come indicato al punto 12 infra. 12. Se viene provata la forza
maggiore, su richiesta dell’Unione europea, l’autorizzazione di pesca di una
nave è trasferita, per il periodo di validità residuo, a un’altra nave avente
caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone.
Tuttavia, per i pescherecci con palangari, se il tonnellaggio di stazza lorda
(TSL) della nave sostitutiva è superiore, la differenza di canone andrà pagata
pro rata temporis. 13. L’armatore della nave da sostituire,
o il suo rappresentante, consegna la autorizzazione di pesca annullata all’autorità
competente delle Seychelles tramite la delegazione dell’Unione europea
competente per le Seychelles. 14. La data di inizio di validità
della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l’armatore consegna l’autorizzazione
annullata all’autorità competente delle Seychelles. Il trasferimento dell’autorizzazione
di pesca è notificato alla delegazione della Commissione europea competente per
le Seychelles. 15. L’autorizzazione di pesca deve
trovarsi sempre a bordo della nave, nonostante le disposizioni di cui al capo
VII, Controllo, punto 1, del presente allegato. Sezione 2
Condizioni relative all’autorizzazione di pesca – canoni e anticipi 1. Le autorizzazioni di pesca
sono valide per un anno, dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria del
protocollo e sono rinnovabili, a condizione che vengano soddisfatte le
condizioni esposte alla sezione 1 supra. 2. I canoni a carico degli
armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce
catturato: per il primo anno di applicazione del
protocollo, 55 EUR per tonnellata; per il secondo anno di applicazione del
protocollo, 60 EUR per tonnellata; per il terzo anno di applicazione del
protocollo, 65 EUR per tonnellata; per il quarto e quinto anno di applicazione
del protocollo, 70 EUR per tonnellata; per il sesto anno di applicazione del
protocollo, 75 EUR per tonnellata. 3. Al momento della
presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione di pesca alle
autorità delle Seychelles, gli armatori sono tenuti al versamento degli
anticipi sotto riportati: a. Navi con reti a circuizione per la pesca
del tonno Per il primo anno di applicazione del
protocollo l’anticipo è fissato a 38 500 EUR, ovvero l’equivalente di 55
EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate
nelle zone di pesca delle Seychelles. Per il secondo anno di applicazione del
protocollo l’anticipo è fissato a 42 000 EUR, ovvero l’equivalente di 60
EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate
nelle zone di pesca delle Seychelles. Per il terzo anno di applicazione del
protocollo l’anticipo è fissato a 45 500 EUR, ovvero l’equivalente di 65
EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate
nelle zone di pesca delle Seychelles. Per il quarto e quinto anno di applicazione
del protocollo l’anticipo è fissato a 49 000 EUR, ovvero l’equivalente
di 70 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini
catturate nelle zone di pesca delle Seychelles. Per il sesto anno di applicazione del
protocollo l’anticipo è fissato a 52 500 EUR, ovvero l’equivalente di 75
EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate
nelle zone di pesca delle Seychelles. b. Pescherecci con palangari (al di sopra di 250
GRT) Per il primo anno di applicazione del
protocollo l’anticipo è fissato a 6 600 EUR, ovvero l’equivalente di 55
EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate
nelle zone di pesca delle Seychelles. Per il secondo anno di applicazione del
protocollo l’anticipo è fissato a 7 200 EUR, ovvero l’equivalente di 60
EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate
nelle zone di pesca delle Seychelles. Per il terzo anno di applicazione del
protocollo l’anticipo è fissato a 7 800 EUR, ovvero l’equivalente di 65
EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate
nelle zone di pesca delle Seychelles. Per il quarto e quinto anno di applicazione
del protocollo l’anticipo è fissato a 8 400 EUR, ovvero l’equivalente di 70
EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate
nelle zone di pesca delle Seychelles. Per il sesto anno di applicazione del protocollo
l’anticipo è fissato a 9 000 EUR, ovvero l’equivalente di 75 EUR per
tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone
di pesca delle Seychelles. c. Pescherecci con palangari (al di sotto di 250
GRT) Per il primo anno di applicazione del
protocollo l’anticipo è fissato a 4 950 EUR, ovvero l’equivalente di 55
EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle
zone di pesca delle Seychelles. Per il secondo anno di applicazione del
protocollo l’anticipo è fissato a 5 400 EUR, ovvero l’equivalente di 60
EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle
zone di pesca delle Seychelles. Per il terzo anno di applicazione del
protocollo l’anticipo è fissato a 5 850 EUR, ovvero l’equivalente di 65
EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle
zone di pesca delle Seychelles. Per il quarto e quinto anno di applicazione
del protocollo l’anticipo è fissato a 6 300 EUR, ovvero l’equivalente di 70
EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle
zone di pesca delle Seychelles. Per il sesto anno di applicazione del
protocollo l’anticipo è fissato a 6 750 EUR, ovvero l’equivalente di 75
EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle
zone di pesca delle Seychelles. 4. In circostanze eccezionali
connesse a fenomeni di pirateria, che rappresentano una grave minaccia sotto il
profilo della sicurezza per le navi che operano nell’ambito dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca obbligandole ad abbandonare l’Oceano
Indiano, le parti studiano la possibilità di applicare pagamenti pro rata
temporis su base individuale su singole richieste da parte degli armatori
inviate attraverso la Commissione europea. 5. Le autorità delle Seychelles
effettuano il computo dei canoni dovuti per l’anno civile precedente sulla base
delle dichiarazioni di cattura presentate dai pescherecci dell’Unione europea e
delle altre informazioni da esse detenute. 6. Detto computo è inviato
anteriormente al 31 marzo dell’anno in corso alla Commissione, che lo
trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle
autorità nazionali degli Stati membri interessati. 7. Qualora contestino il computo
presentato dalle autorità delle Seychelles, gli armatori possono consultare gli
istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle
catture, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO
(Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto de Investigação das
Pescas e do Mar), e concertarsi quindi con le autorità delle Seychelles, che ne
informano la Commissione, per definire il computo definitivo anteriormente al 31
maggio dell’anno in corso. Qualora entro tale data gli armatori non abbiano
formulato osservazioni, il computo presentato dalle autorità delle Seychelles è
considerato definitivo. Se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo
di cui al paragrafo 2, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato
all’armatore. Sezione 3
Navi di appoggio 1. Le navi di appoggio alle navi
da pesca dell’UE che operano nell’ambito del presente protocollo sono soggette
alle stesse disposizioni, canoni e condizioni applicabili alle altre navi nell’ambito
della legislazione scritta delle Seychelles. In caso di eventuali modifiche
delle disposizioni, dei canoni e delle condizioni, le Seychelles ne informano
la Commissione prima della loro entrata in vigore. 2. Le navi di appoggio battenti
bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea sono soggette alla stessa
procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca
descritta alla Sezione 1 sopra, nella misura in cui è applicabile. Capo II – Zone di pesca 1. Le zone di pesca sono
definite come la ZEE delle Seychelles, ad eccezione delle zone soggette a
limitazioni o divieti. Nell’appendice 2 sono riportate le coordinate della ZEE
delle Seychelles e delle zone soggette a limitazioni o divieti. 2. Al fine di non nuocere alla
pesca artigianale nelle acque delle Seychelles, le navi dell’Unione europea non
sono autorizzate a pescare all’interno delle zone soggette a limitazioni o
divieti in virtù della legislazione delle Seychelles, le cui posizioni
geografiche sono comunicate ai rappresentanti o agli agenti degli armatori. Capo III – Monitoraggio Sezione 1
Sistema di registrazione delle catture 1. Tutte le navi autorizzate a
pescare nelle acque delle Seychelles nell’ambito dell’accordo di partenariato
nel settore della pesca sono tenute a notificare le rispettive catture all’autorità
competente delle Seychelles secondo le modalità in appresso specificate, fino a
quando entrambe le parti non abbiano attuato il sistema elettronico di
dichiarazione delle catture (ERS). 1.1 Per ciascuna bordata nelle
acque delle Seychelles, le navi dell’Unione europea provviste di autorizzazione
alla pesca nelle acque medesime sono tenute a compilare ogni giorno una scheda
di computo delle catture conforme ai modelli riportati nelle appendici 3 e 4.
Le schede devono essere compilate anche in assenza di catture. Le schede sono
compilate in modo leggibile e firmate dal comandante della nave o dal suo
rappresentante. 1.2 Quando si trovano nelle acque
delle Seychelles, le navi UE comunicano ogni tre (3) giorni alla autorità
competenti di tale paese le informazioni richieste nel formato di cui all’appendice
5. 1.3 Per quanto riguarda la
presentazione delle schede di computo delle catture di cui ai punti 1.1 e 1.3,
le navi dell’Unione europea sono tenute: –
nel caso in cui facciano scalo a Victoria, a
consegnare la scheda compilata alle autorità delle Seychelles entro cinque (5)
giorni dall’arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene
prima che siano trascorsi cinque giorni; –
negli altri casi, a trasmettere la scheda compilata
alle autorità delle Seychelles entro quattordici (14) giorni dall’arrivo in un
porto diverso da Victoria. 1.4 Copie delle schede di computo
delle catture devono essere inviate contemporaneamente agli istituti
scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 6, entro lo stesso arco di tempo
previsto al punto 1.2 supra. 2. Per quanto riguarda i periodi
nei quali la nave non si trova nella ZEE delle Seychelles, nella scheda viene
inserita la dicitura “Fuori dalle acque delle Seychelles”. 3. Le due parti si impegnano ad
attuare entro il 1° giugno 2014 un sistema per lo scambio elettronico di dati
sulle catture e le comunicazioni in relazione alle attività di pesca delle navi
dell’UE nelle acque delle Seychelles, come stabilito negli orientamenti dell’appendice
6. 4. Dopo l’introduzione del
sistema elettronico di dichiarazione delle catture, in caso di problemi tecnici
o di malfunzionamento, le dichiarazioni relative alle catture vengono
effettuate in conformità al punto 1 supra. Sezione 2
Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque delle Seychelles 1. Ai fini del presente
allegato, la durata della bordata di una nave dell’Unione europea è definita
come segue: – il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita
dalle acque delle Seychelles, oppure; – il periodo compreso tra un’entrata nelle
acque delle Seychelles e un trasbordo, oppure; – il periodo compreso tra un’entrata nelle
acque delle Seychelles e uno sbarco nelle Seychelles. 2. Le navi dell’Unione europea
notificano alle autorità competenti delle Seychelles, con un anticipo minimo di
(6) ore, la propria intenzione di entrare nelle acque delle Seychelles o di
uscirne; durante le attività di pesca nelle acque delle Seychelles, inoltre,
esse notificano loro ogni tre giorni le catture effettuate nel periodo
considerato. 3. Nel notificare l’entrata o l’uscita,
le navi comunicano altresì la propria posizione al momento della comunicazione
nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali
comunicazioni sono effettuate secondo il modello che figura all’appendice 5,
via fax o per posta elettronica, all’indirizzo indicato nell’appendice
medesima. 4. Le autorità delle Seychelles
possono esentare i pescherecci con palangari di superficie che non dispongono
delle attrezzature di comunicazione adatte dall’obbligo di comunicare le
informazioni nel formato di cui all’appendice 4, menzionato al punto
precedente, autorizzandoli a comunicare tali informazioni via radio mediante la
frequenza indicata nell’appendice 7, punto 3. 5. I pescherecci dell’Unione
europea sorpresi a praticare attività di pesca senza averne informato le
autorità competenti delle Seychelles sono considerati sprovvisti di
autorizzazione di pesca. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al Capo
VIII, punto 1.1. Sezione 3
Sbarco 1. Il porto designato per le
attività di sbarco nelle Seychelles è Victoria, Mahé. 2. Le navi che desiderano
sbarcare le catture nei porti designati delle Seychelles comunicano alle
autorità competenti delle Seychelles, con almeno 24 ore di anticipo, le
seguenti informazioni: (a)
il porto di sbarco; (b)
il nome e l’IRCS della nave che effettua lo sbarco; (c)
la data e l’ora dello sbarco; (d)
il quantitativo da sbarcare in chilogrammi, ripartito
per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini); (e)
la forma di presentazione dei prodotti. 3. Gli sbarchi sono considerati
un’uscita dalle acque delle Seychelles di cui alla sezione 2.1. Le navi devono
pertanto trasmettere alle autorità competenti delle Seychelles le dichiarazioni
di sbarco entro ventiquattro (24) ore dal completamento dello stesso o, in ogni
caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano
trascorse ventiquattro ore. 4. Le tonniere con reti a
circuizione fanno in modo di fornire il tonno all’industria conserviera delle
Seychelles e/o all’industria locale ai prezzi del mercato internazionale. 5. Le tonniere con reti a
circuizione che effettuano sbarchi nel porto di Victoria fanno in modo di
mettere a disposizione localmente le catture accessorie ai prezzi del mercato
locale. Sezione 4
Trasbordo 1. Le navi che intendono
trasbordare catture nelle acque delle Seychelles effettuano tale operazione
unicamente nei porti delle Seychelles. Le operazioni di trasbordo in mare sono
vietate e chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni
previste dalla normativa vigente nelle Seychelles. 2. Gli armatori o i loro agenti
comunicano alle autorità competenti delle Seychelles, con almeno 24 ore di
anticipo, le seguenti informazioni: (a)
il porto di trasbordo o la zona in cui avviene il
trasbordo; (b)
il nome e l’IRCS della nave cedente; (c)
il nome e l’IRCS della nave ricevente e/o nave
frigorifera che effettua lo sbarco; (d)
la data e l’ora del trasbordo; (e)
il quantitativo da trasbordare in chilogrammi, ripartito
per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini); (f)
la forma di presentazione dei prodotti. 3. I trasbordi sono considerati
un’uscita dalle acque delle Seychelles di cui alla sezione 2.1. Le navi
comunicano alle autorità competenti delle Seychelles le dichiarazioni di
cattura entro ventiquattro (24) ore dal completamento del trasbordo o, in ogni
caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano
trascorse ventiquattro ore. Sezione 5
Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) Per quanto riguarda il sistema di controllo
dei pescherecci via satellite, tutti i pescherecci dell’UE che svolgono, o
intendono svolgere, attività di pesca nelle zone di pesca della ZEE delle
Seychelles nell’ambito del presente accordo devono essere conformi alle
disposizioni dell’appendice 8. Capo IV – Imbarco di marinai 1. Durante la bordata nelle
acque delle Seychelles ciascuna tonniera con reti a circuizione imbarca almeno
due marinai qualificati delle Seychelles designati dal rappresentante della
nave, d’intesa con l’armatore, scegliendoli fra quelli compresi in un elenco
presentato dall’autorità competente delle Seychelles. Le linee guida per l’imbarco
di marinai delle Seychelles sulle navi UE figurano nell’appendice 9. 2. Al momento dell’entrata in
vigore del protocollo e, successivamente, con cadenza annuale, le autorità
competenti forniscono agli armatori o ai loro rappresentanti una copia dell’elenco
dei marinai qualificati designati dalle Seychelles. Le autorità competenti comunicano
immediatamente (e comunque entro un massimo di 48 ore) agli armatori o ai loro
rappresentanti le eventuali modifiche apportate a tale elenco. Se gli armatori
o i loro rappresentanti non sono in grado di assumere marinai qualificati, il
peschereccio viene sollevato da questo obbligo e dagli obblighi ad esso
connessi a norma del presente capo, e in particolare da quelli del successivo
punto 10. 3. Se possibile, in sostituzione
dell’obbligo di imbarcare due marinai delle Seychelles, gli armatori fanno in
modo di imbarcare due tirocinanti. I due tirocinanti qualificati possono essere
designati dal rappresentante del peschereccio, in accordo con l’armatore, sulla
base di un elenco di nomi presentato dalle autorità delle Seychelles. 4. Gli armatori fanno il
possibile per imbarcare ulteriori marinai delle Seychelles. 5. L’armatore o il suo
rappresentante comunica all’autorità competente delle Seychelles i nominativi e
i dati personali dei marinai delle Seychelles che possono essere imbarcati
sulla nave in questione, specificandone le mansioni. 6. La Dichiarazione dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel
lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi dell’UE. Ciò vale in
particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del
diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della
discriminazione in materia di impiego e professione. 7. In caso di imbarco di marinai
delle Seychelles, i loro contratti di lavoro sono conclusi tra i rappresentanti
degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto
con le autorità competenti delle Seychelles. Tali contratti garantiscono ai
marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende
un’assicurazione su vita, malattia e infortuni, nonché i benefici
pensionistici, come pure la retribuzione di base da corrispondere a norma delle
disposizioni del presente accordo. Una copia del contratto è consegnata ai
firmatari. 8. In caso di imbarco di marinai
delle Seychelles, la loro retribuzione è corrisposta dagli armatori. Le
condizioni retributive di base, ovvero il salario minimo al netto dei bonus,
garantite ai marinai delle Seychelles sono fissate sulla base della
legislazione delle Seychelles o sulla base degli standard minimi fissati dall’OIL.
Le condizioni salariali minime non possono essere inferiori a quelle che si
applicano per mansioni analoghe agli equipaggi delle Seychelles e, in ogni
caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL. 9. Ai fini dell’attuazione e
dell’applicazione della legislazione sul lavoro delle Seychelles, il
rappresentante dell’armatore ne è considerato il rappresentante locale. Il
contratto stipulato tra il rappresentante e i marinai include anche le condizioni
di rimpatrio e le prestazioni pensionistiche cui hanno diritto i marinai. 10. I marinai occupati a bordo di
navi dell’Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il
giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un reti a circuizione non
si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà
automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. 11. Se il numero di marinai o
tirocinanti qualificati delle Seychelles a bordo di tonniere con reti a
circuizione non raggiunge il livello minimo previsto al punto 1 per ragioni
diverse da quelle contemplate al punto 9, gli armatori sono tenuti a versare un
importo forfettario corrispondente al numero di giorni nei quali la loro flotta
ha operato nelle acque delle Seychelles, prendendo come riferimento l’entrata
della prima nave e l’uscita dell’ultima, moltiplicato per l’importo giornaliero
fisso di 20 euro. L’importo forfettario è versato alle autorità delle
Seychelles non oltre 90 giorni dalla fine del periodo di validità dell’autorizzazione
di pesca. Capo V – Osservatori 1. Le parti riconoscono l’importanza
di rispettare gli obblighi della risoluzione 11/04 della CTOI per quanto
riguarda il Programma di osservatori scientifici. 2. A fini di conformità, le
disposizioni sugli osservatori sono le seguenti, tranne nel caso di limitazioni
spaziali dovute a motivi di sicurezza. 2.1 Le navi autorizzate a praticare attività
di pesca nelle acque delle Seychelles nell’ambito dell’accordo di partenariato
imbarcano gli osservatori designati dalle autorità delle Seychelles alle
condizioni precisate di seguito. 2.1.1 Su richiesta delle autorità delle
Seychelles, i pescherecci dell’Unione europea imbarcano, se possibile, un
osservatore nel quadro di un programma regionale di osservazione. 2.1.2 Le autorità delle Seychelles redigono l’elenco
delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli
osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi devono essere mantenuti
aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al
momento in cui vengono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli
eventuali aggiornamenti. 2.1.3 Le autorità competenti delle Seychelles
comunicano agli armatori interessati, o ai loro rappresentanti, il nome dell’osservatore
designato per essere imbarcato sulle rispettive navi; tale comunicazione è
effettuata non oltre 15 giorni prima della data prevista per l’imbarco
dell’osservatore. 3. La durata della permanenza a
bordo dell’osservatore è fissata dalle autorità delle Seychelles, ma in linea
di massima non deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue
funzioni, salvo nei casi in cui l’osservatore sia designato nel quadro di un
programma regionale di osservazione e resti a bordo per svolgere i compiti che
gli incombono nel contesto del programma. La durata di permanenza a bordo è
comunicata dall’autorità competente delle Seychelles agli armatori o ai loro
rappresentanti all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per
l’imbarco. 4. Le condizioni d’imbarco dell’osservatore
sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle
autorità delle Seychelles dopo la notifica dell’elenco delle navi designate. 5. Gli armatori interessati
comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i
porti delle Seychelles previsti per l’imbarco degli osservatori. 6. In caso di imbarco in un
porto straniero, le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore.
Se una nave avente a bordo un osservatore (o due) delle Seychelles lascia le
acque di queste ultime, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il
rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore. 7. Qualora l’osservatore non si
presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore successive, l’armatore
sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. 8. All’osservatore è riservato
lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito
elencati: 8.1 osserva le attività di pesca delle navi; 8.2 verifica la posizione delle navi impegnate
in operazioni di pesca; 8.3 prende nota degli attrezzi da pesca
utilizzati; 8.4 verifica i dati sulle catture effettuate
nelle acque delle Seychelles riportati nel giornale di bordo; 8.5 verifica le percentuali delle catture
accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti; 8.6 comunica settimanalmente via fax, per
posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione i dati di pesca, compreso
il volume delle catture principali e accessorie effettuate nelle acque delle
Seychelles e detenute a bordo. 9. Il comandante fa quanto
ragionevolmente possibile per garantire l’incolumità e il benessere degli
osservatori durante la loro permanenza a bordo. 10. L’osservatore gode di tutte le
agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette
a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle
sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave,
compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di
accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento
dei compiti di sua competenza. 11. Durante la permanenza a bordo,
l’osservatore: 11.1 adotta le disposizioni necessarie affinché
le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né
ostacolino le operazioni di pesca; 11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti
a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave. 12. Al termine del periodo di
osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige e firma un rapporto di
attività, trasmesso alle autorità competenti delle Seychelles con copia alla
Commissione europea, che viene firmato dagli osservatori. Una copia del
rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore. 13. Le spese di vitto e alloggio
dell’osservatore sono a carico dell’armatore, che gli garantisce condizioni
analoghe a quelle riservate agli ufficiali. 14. La retribuzione e le relative
imposte dell’osservatore sono a carico delle autorità competenti delle
Seychelles. Capo VI – Attrezzature portuali e uso
di forniture e servizi Per quanto possibile i pescherecci dell’Unione
europea si procurano nelle Seychelles le forniture e i servizi necessari per le
loro operazioni. Le autorità delle Seychelles stabiliscono, d’intesa con gli
armatori, le condizioni d’impiego delle attrezzature portuali ed eventualmente
delle forniture e dei servizi. Capo VII – Controllo Le navi sono
tenute a rispettare le leggi scritte delle Seychelles per quanto riguarda gli
attrezzi da pesca, le relative specifiche e qualsiasi altra misura tecnica
applicabile alle loro attività di pesca, nonché le misure in materia di
conservazione, gestione e di altro tipo adottate dalla CTOI. 1. Elenco dei pescherecci L’Unione europea tiene un elenco aggiornato
delle navi cui è rilasciata una autorizzazione di pesca in conformità delle
disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità
delle Seychelles preposte al controllo della pesca subito dopo che è stato
redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento. 2. Procedure di controllo 2.1 I comandanti delle navi dell’Unione
europea impegnate in attività di pesca nelle acque delle Seychelles collaborano
con qualsiasi funzionario - autorizzato e debitamente identificato - delle
Seychelles incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca. 2.2 Al fine di agevolare lo svolgimento
delle procedure di ispezione in sicurezza, senza arrecare pregiudizio alla
legislazione delle Seychelles, il fermo deve avvenire in modo che le
piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto ufficiali
autorizzati dalle Seychelles. 2.3 Le Seychelles mettono a disposizione
dell’Unione europea un elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate
per le ispezioni in mare, conformemente alle raccomandazioni dell’accordo UNFSA
della FAO. L’elenco deve comprendere tra l’altro: ·
i nomi della navi pattuglia (FPV); ·
informazioni dettagliate sulle navi pattuglia; ·
fotografie delle navi pattuglia. 2.4 Le Seychelles possono, su richiesta,
autorizzare l’Unione europea, o un organo da questa designato, ad autorizzare
ispettori dell’UE a osservare le attività delle navi dell’UE, tra cui i
trasbordi, durante controlli effettuati a terra. 2.5 Quando l’ispezione è stata
completata e l’ispettore ha firmato la relativa relazione, quest’ultima è messa
a disposizione del comandante che può firmarla e apporvi eventuali commenti e
osservazioni. Tale firma non pregiudica i diritti delle parti in eventuali
procedimenti di infrazione. Prima di lasciare la nave gli ispettori consegnano
una copia della relazione di ispezione al comandante della nave. 2.6 La presenza a bordo dei funzionari
autorizzati non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro
mansioni. 3. I comandanti delle navi dell’Unione
europea impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle
Seychelles consentono agli ispettori delle Seychelles di procedere al controllo
di tali operazioni e ne agevolano l’operato. 4. In caso di violazione delle
disposizioni del presente capo il governo delle Seychelles si riserva il
diritto di sospendere l’autorizzazione di pesca della nave contravventrice sino
ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla
vigente normativa delle Seychelles. Lo Stato membro di bandiera e la
Commissione europea sono informati di tali provvedimenti. Capo VIII – Esecuzione 1. Sanzioni (1)
La mancata ottemperanza a una delle disposizioni
dei capi che precedono, delle misure di gestione e di conservazione delle
risorse biologiche o delle leggi scritte delle Seychelles, comporta l’esposizione
alle sanzioni previste nelle leggi scritte delle Seychelles. (2)
Lo Stato membro di bandiera e la Commissione
europea devono essere immediatamente e pienamente informati in merito alle
eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti. (3)
Quando una sanzione assume la forma della
sospensione o revoca di un’autorizzazione di pesca, durante il periodo di
validità residuo della autorizzazione di pesca che è stata sospesa o revocata,
la Commissione europea può chiedere un’altra autorizzazione di pesca che
sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave di un altro armatore. 2. Fermo e sequestro di pescherecci
3. Le autorità delle Seychelles
informano immediatamente, e comunque entro un termine massimo di 48 ore, la
delegazione dell’Unione europea competente per le Seychelles e lo Stato di
bandiera dell’UE, del fermo di qualsiasi nave da pesca operante nell’ambito
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e trasmettono una copia
della relazione sulle circostanze e i motivi all’origine del fermo e/o
sequestro. 4. Procedura di scambio di
informazioni in caso di fermo e/o sequestro (1)
Pur rispettando i termini e le procedure dei
procedimenti legali previsti dalle leggi scritte delle Seychelles relativi al
fermo e/o sequestro, si tiene una riunione di consultazione, al ricevimento
delle suddette informazioni, tra la Commissione europea e le autorità
competenti delle Seychelles, alla quale partecipa possibilmente anche un
rappresentante dello Stato membro interessato. (2)
Nel corso di tale concertazione le parti si
scambiano ogni documento o informazione utile a chiarire le circostanze dei
fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito
della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o sequestro. 5. Risoluzione del fermo e/o
sequestro (1)
Viene fatto un tentativo di risolvere la presunta
infrazione in via amichevole. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni
lavorativi dal fermo e/o sequestro, in conformità alle leggi scritte delle
Seychelles. (2)
In caso di soluzione in via amichevole l’importo
dell’ammenda applicata è determinato in conformità alle leggi scritte delle
Seychelles. Se una soluzione in via amichevole non è possibile, viene avviato
il procedimento legale. (3)
Il fermo della nave viene revocato e il suo
comandante sollevato dalle accuse dopo che gli obblighi previsti dalla
composizione amichevole sono stati soddisfatti e il procedimento legale sia
giunto al termine. 6. La Commissione europea,
attraverso la delegazione dell’Unione europea, viene tenuta al corrente dei
procedimenti avviati e delle sanzioni applicate. Appendici Appendice 1– Modulo di domanda di
autorizzazione di pesca Appendice 2 – Coordinate geografiche (1)
ZEE delle Seychelles (2)
Settori soggetti a divieti o restrizioni Appendice 3 – Giornale di pesca – Tonniere con
reti a circuizione Appendice 4 – Giornale di pesca – Pescherecci
con palangari Appendice 5 – Formato di comunicazione delle
relazioni Appendice 6 – Orientamenti quadro ERS Appendice 7 – Informazioni di contatto alle
Seychelles (1)
Autorità delle Seychelles responsabile per la pesca (2)
Autorità di autorizzazione delle Seychelles (3)
Centro di controllo della pesca (CCP) delle
Seychelles Appendice 8 – Quadro VMS Appendice 9 – Linee guida per l’imbarco di
marinai delle Seychelles sui pescherecci UE con reti a circuizione Appendice 1 AUTORITÀ DI AUTORIZZAZIONE DELLE SEYCHELLES Domanda di autorizzazione di pesca per una nave
straniera I
– RICHIEDENTE 1. Nome
del richiedente:
............................................................................................................................................................................... 2. Nome
dell’organizzazione di produttori (OP) o rappresentante dell’armatore:
......................................................................................... 3. Indirizzo
dell’organizzazione di produttori (OP) o del rappresentante dell’armatore: ............................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... 4. Numero
tel.: Fax:
................................... e-mail: …………………………………………………….…………………………… 5. Nome
del comandante: .............................................. Nazionalità: ...................................
e-mail: ……………………………..…..……………………………… 6. Armatore
o noleggiatore se differente da quello indicato in
precedenza:………………………………………………………….……………………………………………………… II
– ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE 1. Nome
della nave: ....................................................................................................................................................................................... 2. Stato
di bandiera:………………………………………….…….……………....… Porto di immatricolazione:....................................................................................... 3. Marcatura
esterna: ............................. MMSI: ………….………....……….……. n. IMO:…………………..……….……… n. RFMO:…………….…………… 5. Data di registrazione della bandiera attuale(GG/MM/AAAA): ......./......./.........
Precedente bandiera (se applicabile):.…………………………………………………… 6. Luogo
di costruzione:
..................................................................... Data
(GG/MM/AAAA) …...../…..../…….….. IRCS: .................................. 7. Indicativo
di chiamata: HF: ……………………………… VHF: …………………............ Numero di telefono satellitare della nave: II
– CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE 1. LOA
della nave (mts): .................................... BOA (mts): ...................................
GT: …………………….……….…… T netto:…..……...…..…………….. 2. Materiale
dello scafo: Acciaio ¨ Legno ¨ Poliestere ¨ Altro ¨ ………………………………………………………………… 3. Tipo di
motore:………………………………………………. Potenza del motore (in HP) : ..................... Costruttore
del motore: ........................................ 4. Numero
massimo di membri dell’equipaggio: ........................ Numero di marinai
imbarcati nel quadro dell’accordo (FPA)
………................................................................................ 5. Sistema
di conservazione a bordo: Ghiaccio ¨ Refrigerazione ¨ Misto ¨ Congelato¨ 6. Capacità
di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate: ................... Numero
di stive per il pesce:................ Capacità totale delle stive (m3)
: .................. .... 7. Tipo di
nave: ¨ Peschereccio con reti a circuizione ¨ Peschereccio con
palangari ¨ Nave di appoggio (*) 8. VMS.
Informazioni dettagliate sul dispositivo automatico di localizzazione: Costruttore:
……………………..…………..…………………Modello: ………………..………………………………… Numero di
serie.:……………………. ………………….. Versione
del programma: ...................................................... Operatore
satellitare (MCSP): ……………………….…………………………..…………..…………. IV
– ATTIVITÀ DI PESCA 1. Attrezzi
da pesca autorizzati:
............................................................................................................................................... 2. Zone di
pesca autorizzate: ………………………………………………….. Specie bersaglio:
…………………………………………..…………….. 3. Periodo
di validità della licenza richiesto dal (GG/MM/AAAA): ……..… / ………. / ………..…….
al: …….…./ …….. / ……..…… 4. Obbligo
di smaltimento delle catture accessorie: COME PER LEGGE E REGOLAMENTO SULLA
PESCA 5. Obbligo
di comunicazione: COME PER LEGGE E REGOLAMENTO SULLA PESCA 6. Porti
designati per sbarchi/trasbordi: PORT VICTORIA MAHE SEYCHELLES Con la presente il sottoscritto
certifica che le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere e
corrette e fornite in buona fede. Rilasciata a
________________________________________, _____ _______________________ 20__
___ Firma del richiedente:
_______________________________________________________________ SPAZIO RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE: Canone di licenza EUR: _________________________________________
Canoni di trasformazione EUR: _________________________________________ ¨ Contanti ¨ Assegno n.:
_________________________ ¨ Rif. del bonifico bancario:
__________________________Numero della ricevuta: ______________ Firma del cassiere:
______________________________________________________ Data (GG/MM/AAAA) ____ /
_____ / ___________ (*) Se possibile, allegare al presente
modulo l’elenco dei pescherecci che si avvalgono della presente nave di
appoggio. L’elenco dovrebbe contenere il nome e il numero ORGP (IOTC). Appendice 2.1 Coordinate geografiche 1. ZEE delle Seychelles Punto || Latitudine || Longitudine 1 || 07° 46’ S || 43° 15’ E 2 || 06° 04’ S || 46 ° 41’ E 3 || 06° 19’ S || 47° 49’ E 4 || 06° 30’ S || 48° 40’ E 5 || 05° 41’ S || 49° 57’ E 6 || 04 ° 32’ S || 50 ° 04’ E 7 || 01° 38’ S || 52° 36’ E 8 || 00° 29’ S || 56° 03’ E 9 || 02° 39’ S || 58° 48’ E 10 || 04° 01’ S || 59° 15’ E 11 || 05° 34’ S || 59° 09’ E 12 || 07° 10’ S || 59° 30’ E 13 || 08° 27’ S || 59° 22’ E 14 || 08° 33’ S || 58° 23’ E 15 || 08° 45’ S || 56° 25’ E 16 || 08° 56’ S || 54° 30’ E 17 || 09° 39’ S || 53° 53’ E 18 || 12° 17’ S || 53° 49’ E 19 || 12° 47’ S || 53° 14’ E 20 || 11° 31’ S || 50° 29’ E 21 || 11° 05’ S || 50° 42’ E 22 || 10° 17’ S || 49° 26’ E 23 || 11° 01’ S || 48° 30’ E 24 || 10° 47’ S || 47° 33’ E 25 || 10° 37’ S || 46° 56’ E 26 || 11° 12’ S || 45° 47’ E 27 || 10° 55’ S || 45° 31’ E 28 || 10° 27’ S || 44° 51’ E 29 || 08° 05’ S || 43° 10’ E Appendice
2.2 Coordinate
geografiche 2.
Zone di pesca soggette a restrizioni e divieti nella ZEE delle Seychelles (Quali
definite nella legislazione delle Seychelles, Fisheries Act Chapter 82,
edizione rivista 2010) Zona 1
– Mahe Island e Seychelles Bank Latitudine Longitudine Punto
‘01 5 ° 22.0’ S 57 ° 23.04’ E Punto
‘02 3° 40.0’ S 56 ° 06.9’ E Punto
‘03 3° 30.0’ S 55 ° 11.0’ E Punto
‘04 3° 55.0’ S 54 ° 23.0’ E Punto
‘05 4 ° 44.0’ S 56° 08.0’ E Punto
‘06 5° 38.0’ S 56° 08.0’ E Punto
‘07 6° 34.04’ S 56° 02.0’ E Punto
‘08 6° 34.0’ S 56° 23.0’ E, e di ritorno al punto 1,
punto di inizio Zona 2
– Platte Island Latitudine Longitudine Punto
‘01 6 ° 06.3’ S 55° 35.6’ E Punto
‘02 5° 39.0’ S 55° 35.6’ E Punto
‘03 5° 39.0’ S 55° 10.0’ E Punto
‘04 5° 39.0’ S 55° 10.0’ E, e di ritorno
al punto 1, punto di inizio Zona 3
– Coetivy Island Latitudine Longitudine Punto
‘01 7° 23.0’ S 56° 25.0’ E Punto
‘02 6° 53.0’ S 56° 35.0’ E Punto
‘03 6° 53.0’ S 56° 06.0’ E Punto
‘04 6° 06.3’ S 55° 10.0’ E, e di ritorno
al punto 1, punto di inizio Zona 4
– Fortune Bank Latitudine Longitudine Punto
‘01 7° 35.0’ S 57° 13.0’ E Punto
‘02 7° 01.0’ S 56° 56.0’ E Punto
‘03 7° 01.0’ S 56° 45.0’ E Punto
‘04 7 ° 16.0’ S 56° 40.0’ E Punto
‘05 7° 35.0’ S 56° 49.0’ E, e di ritorno
al punto 1, punto di inizio Zona 5
– Amirantes Islands Latitudine Longitudine Punto
‘01 5° 45.0’ S 53° 55.0’ E Punto
‘02 4° 41.0’ S 53° 35.6’ E Punto
‘03 4° 41.0’ S 53° 13.0’ E Punto
‘04 6° 09.O’ S 52° 36.0’ E Punto
‘05 6° 33.0’ S 53° 06.0’ E, e di ritorno
al punto 1, punto di inizio Zona 6
– Alphonse Island Latitudine Longitudine Punto
‘01 7° 21.5’ S 52° 56.5’ E Punto
‘02 6° 48.0’ S 52° 56.5’ E Punto
‘03 6° 48.0’ S 52° 32.0’ E Punto
‘04 7° 21.5’ S 52° 32.0’ E, e di ritorno
al punto 1, punto di inizio Zona 7
– Province, Farquhar e St Pierre e Wizard Reef Latitudine Longitudine Punto
‘01 10° 20.0’ S 51° 29.0’ E Punto
‘02 8° 39.0’ S 51° 12.0’ E Punto
‘03 9° 04.0’ S 50° 28.0’ E Punto
‘04 10° 30.0’ S 50° 46.0’ E, e di ritorno al
punto 1, punto di inizio Zona 8
– Cosmoledo e Astove islands Latitudine Longitudine Punto
‘01 10° 18.0’ S 48° 02.0’ E Punto
‘02 9° 34.0’ S 47° 49.0’ E Punto
‘03 9° 23.0’ S 47° 34.0’ E Punto
‘04 9° 39.0’ S 47° 14.0’ E Punto
‘05 10° 18.0’ S 47° 36.0’ E, e di ritorno al
punto 1, punto di inizio Zona 9
– Aldabra e Assomption Islands Latitudine Longitudine Punto
‘01 9° 54.0’ S 46° 44.0’ E Punto
‘02 9° 10.0’ S 46° 44.0’ E Punto
‘03 9° 10.0’ S 46° 01.0’ E Punto
‘04 9° 59.0’ S 46° 01.0’ E, e di ritorno
al punto 1, punto di inizio Appendice
3 Scheda di dichiarazione di catture per
tonniere con reti a circuizione DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N° DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVACIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT || || || || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || || || || || || || || || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || || || || || || || || || || Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || FIRMA DATA Appendice
4 Appendice 5 Formato di comunicazione dei rapporti Rapporto di
entrata (COE)[7]
Contenuto || Trasmissione Destinazione || SFA Codice dell’azione || COE Nome della nave || IRCS || Posizione di entrata || LT/LG Data e ora (UTC) di entrata || GG/MM/AAAA HH:MM Quantitativo (Mt) di pesci a bordo || Yellowfin (YFT) (Albacora) || (Mt) Bigeye Tuna (BET) Tonno obeso || (Mt) Skipjack (SKJ) (Tonnetto striato) || (Mt) Altro (specificare) || (Mt) Rapporto di uscita (COX)[8] Contenuto || Trasmissione Destinazione || SFA Codice dell’azione || COX Nome della nave || IRCS || Posizione di entrata || LT/LG Data e ora (UTC) di uscita || GG/MM/AAAA HH:MM Quantitativo (Mt) di pesci a bordo || Yellowfin (YFT) (Albacora) || (Mt) Bigeye Tuna (BET) Tonno obeso || (Mt) Skipjack (SKJ) (Tonnetto striato) || (Mt) Altro (specificare) || (Mt) Formato del rapporto sulle
catture (CAT) una volta all’interno delle zone di pesca della ZEE delle Seychelles[9] Contenuto || Trasmissione Destinazione || SFA Codice dell’azione || CAT Nome della nave || IRCS || Data e ora (UTC) del rapporto || GG/MM/AAAA HH:MM Quantitativo (Mt) di pesci a bordo || Yellowfin (YFT) (Albacora) || (Mt) Bigeye Tuna (BET) Tonno obeso || (Mt) Skipjack (SKJ) (Tonnetto striato) || (Mt) Altro (specificare) || (Mt) Numero di cale effettuate dall’ultimo rapporto || Tutti i rapporti devono
essere trasmessi alle autorità competenti utilizzando i seguenti recapiti: E-mail: fmcsc@sfa.sc Fax: +248 4225 957 Indirizzo postale: Seychelles
Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles Appendice 6 Orientamenti quadro per l’applicazione
e la gestione del sistema elettronico di registrazione e comunicazione dei dati
relativi alle attività di pesca (sistema ERS) Disposizioni
generali 1. Ogni nave da pesca dell’UE
deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato “sistema
ERS”, in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all’attività di
pesca della nave, di seguito denominati “dati ERS”, quando la nave opera nelle
acque delle Seychelles. 2. Le navi dell’UE non dotate di
un sistema ERS, o il cui sistema ERS installato a bordo non funziona, non sono
autorizzate ad entrare nelle acque delle Seychelles per svolgervi attività di
pesca. 3. I dati ERS sono trasmessi, in
conformità ai presenti orientamenti, al centro di controllo della pesca (nel
prosieguo “CCP”) dello Stato di bandiera, che ne assicura la trasmissione
automatica al CCP delle Seychelles. 4. Lo Stato di bandiera e le
Seychelles si assicurano che i rispettivi CCP siano muniti delle
apparecchiature e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei
dati ERS nel formato XML disponibile al seguente indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm],
e che dispongano di procedure di backup atte a registrare e conservare i dati
ERS in formato elettronico per un periodo di almeno 3 anni. 5. Eventuali modifiche o
aggiornamenti del formato di cui al punto 3 vengono identificati e datati e
devono essere operativi dopo un termine di 6 mesi dalla loro applicazione. 6. La trasmissione dei dati ERS
deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione
europea per conto dell’UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway). 7. Lo Stato di bandiera e le
Seychelles devono designare singoli punti di contatto per l’ERS: (a)
tali punti di contatto sono operativi per un
periodo minimo di sei mesi; (b)
i CCP dello Stato di bandiera e delle Seychelles si
comunicano reciprocamente entro il 1° aprile 2014 i riferimenti (nome,
indirizzo, telefono, telex, e-mail) dei rispettivi singoli punti di contatto
ERS; (c)
eventuali cambiamenti dei punti di contatto sopramenzionati
devono essere comunicati sollecitamente. Registrazione e
trasmissione di dati ERS 1. I pescherecci dell’UE devono: (a)
trasmettere quotidianamente i dati ERS per ciascun
giorno trascorso nelle acque delle Seychelles; (b)
registrare per ciascuna cala i quantitativi di
ciascuna specie catturati e detenuti a bordo in quanto specie bersaglio o
cattura accessoria e/o di ciascuna specie rigettata in mare; (c)
per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione
di pesca rilasciata dalle Seychelles, dichiarare anche le catture uguali a
zero; (d)
ciascuna specie deve essere identificata mediante
il rispettivo codice alfa-3 della FAO; (e)
i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso
vivo e, se richiesto, numero di esemplari; (f)
registrare nei dati ERS, per ciascuna specie
identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dalle Seychelles, i
quantitativi che sono trasbordati e/o sbarcati; (g)
registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna
entrata (COE) e uscita (COX) dalle acque delle Seychelles, un messaggio
specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione di
pesca rilasciata dalle Seychelles, i quantitativi detenuti a bordo al momento
dell’entrata o dell’uscita; (h)
trasmettere quotidianamente, entro le 23:59 UTC, i
dati ERS al CCP dello Stato di bandiera nel formato di cui al precedente punto 3. 2. Il comandante è responsabile
dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi. 3. Il CCP dello Stato di
bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i dati ERS al CCP delle
Seychelles. 4. Il CCP delle Seychelles
conferma il ricevimento dei dati ERS con un messaggio di risposta e considera
tali dati come riservati. Guasto del
sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati tra la nave e
il CCP dello Stato di bandiera 1. Lo Stato di bandiera informa
senza indugio il comandante e/o l’armatore di una nave battente la sua
bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS
installato a bordo o della mancata trasmissione dei dati ERS tra la nave e il
CCP dello Stato di bandiera. 2. Lo Stato di bandiera informa
le Seychelles in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate. 3. In caso di guasto del sistema
ERS a bordo della nave, il comandante e/o l’armatore provvedono alla sua
riparazione o sostituzione entro 10 giorni. Se entro tale termine di 10 giorni
lavorativi la nave effettua uno scalo, essa può riprendere le attività di pesca
nelle acque delle Seychelles solo quando il suo sistema ERS è di nuovo in
perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dalle
Seychelles. 4. La nave non può lasciare il
porto se il sistema ERS non funziona, a meno che: (a)
il sistema non torni a funzionare in modo ritenuto
soddisfacente dallo Stato di bandiera e dalle Seychelles; oppure, (b)
se la nave non intende continuare le attività di
pesca nelle acque delle Seychelles, riceva l’autorizzazione dallo Stato di
bandiera. In questo caso, lo Stato di bandiera comunica alle Seychelles la sua
decisione prima che la nave lasci il porto. 5. Una nave dell’UE che opera
nelle acque delle Seychelles con un sistema ERS guasto deve trasmettere
quotidianamente, entro al più tardi le 23:59 UTC, i dati ERS al CCP dello Stato
di bandiera con altri mezzi elettronici di comunicazione disponibili e
accessibili alle Seychelles fino a quando il sistema ERS non sia stato riparato
nei termini di cui al punto 14. 6. I dati ERS che non possono
essere messi a disposizione delle Seychelles a causa del guasto di cui al punto
12 sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP delle Seychelles in un
formato elettronico alternativo concordato. La trasmissione alternativa è
considerata prioritaria, dato che i termini di trasmissione normalmente
applicabili possono non essere rispettati. 7. Se il CCP delle Seychelles
non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, le Seychelles
possono dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esse
designato a fini di indagine. Problemi di
funzionamento del CCP – Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP delle
Seychelles 1. Quando uno dei CCP non riceve
i dati ERS, il punto di contatto singolo ERS informa immediatamente il punto di
contatto singolo ERS dell’altro CCP. 2. I CCP dello Stato di bandiera
e delle Seychelles stabiliscono di comune accordo mezzi di comunicazione
elettronica alternativi da utilizzare per la trasmissione dei dati ERS in caso
di problemi di funzionamento di un CCP e si comunicano sollecitamente qualunque
modifica. 3. Ogniqualvolta il CCP delle
Seychelles comunica di non aver ricevuto i dati ERS, il CCP dello Stato di
bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini
della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP delle
Seychelles e l’UE in merito ai risultati della sua analisi e alle misure adottate
entro un termine di 24 ore dalla constatazione del mancato funzionamento. 4. Se la soluzione del problema
richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio
i dati ERS mancanti al CCP delle Seychelles utilizzando i mezzi di
comunicazione alternativi di cui al punto 17. 5. Le Seychelles ne informano i
propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi
dell’UE non siano oggetto di procedimenti di infrazione per mancato ricevimento
dei dati ERS da parte del CCP delle Seychelles a causa dei problemi di
funzionamento del CCP dello Stato di bandiera. Manutenzione di
un CCP 1. Gli interventi di
manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono
incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all’altro CCP con
almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento.
Gli interventi di manutenzione non pianificati devono essere comunicati quanto
prima all’altro CCP. 2. Nel corso dell’intervento di
manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il
sistema non torni ad essere operativo. I pertinenti dati ERS vengono messi a
disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione. 3. Se l’intervento di manutenzione
richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all’altro CCP utilizzando i
mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 17. 4. Le Seychelles ne informano i
propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi
dell’UE non siano oggetto di procedimenti di infrazione per mancata
trasmissione dei dati ERS a causa della manutenzione del CCP dello Stato di
bandiera. Appendice 7 Informazioni di contatto delle Seychelles 1. Autorità delle Seychelles responsabile per la pesca Indirizzo: E-mail: Telefono: Fax: 2. Autorità di autorizzazione delle Seychelles Indirizzo: E-mail: Telefono: Fax: 3. Centro di controllo della pesca (CCP) delle
Seychelles Indirizzo: E-mail: Telefono: Fax: Punti di contatto Nome: E-mail: Telefono cellulare: Appendice 8 Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) Principi
generali 1. Per quanto riguarda il
sistema di controllo dei pescherecci via satellite, di cui al capo 3, sezione 5,
dell’allegato al protocollo, tutti i pescherecci che svolgono, o intendono
svolgere, attività di pesca nelle zone di pesca delle Seychelles devono essere
conformi alle disposizioni specificate di seguito. 2. Le navi dell’UE non dotate di
un sistema VMS di localizzazione delle navi (VLD), o il cui sistema VLD
installato a bordo non funziona, non sono autorizzate ad entrare nelle acque
delle Seychelles per svolgervi attività di pesca. 3. La posizione e i movimenti
delle navi sono monitorate tra l’altro mediante sistemi di controllo
satellitare (VMS), senza discriminazioni, a norma delle disposizioni riportate
di seguito. 4. Ai fini del controllo via
satellite, le autorità delle Seychelles comunicano ai centri di controllo della
pesca (CCP) degli Stati di bandiera le coordinate geografiche (latitudine e
longitudine) delle acque di pesca delle Seychelles. 5. Le autorità delle Seychelles
trasmettono tali informazioni all’Unione europea in formato elettronico,
espresse in gradi decimali, nel sistema WGS-84 datum. Le coordinate sono
riportate nell’appendice 2, n. 1, del presente allegato. 6. Le autorità delle Seychelles
e i CCP nazionali procedono a uno scambio di informazioni relativo alle
rispettive informazioni di contatto, ovvero indirizzi elettronici in formato
https o, se del caso, in un altro protocollo di comunicazione sicuro, nonché
alle specifiche da utilizzare nei rispettivi CCP, come pure ai mezzi
alternativi di comunicazione da utilizzare in caso di guasti. Tutte le
informazioni di cui sopra sono riportate nell’appendice 7, n. 2, del presente
allegato. 7. A bordo di tutte le navi
titolari di un’autorizzazione di pesca è installato un dispositivo di
localizzazione delle navi (VLD) perfettamente funzionante che consenta la
comunicazione automatica e continua delle loro coordinate geografiche al centro
di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera. La
trasmissione è effettuata con frequenza oraria. 8. Le parti si impegnano a
scambiarsi, su richiesta, le informazioni sulle apparecchiature VMS utilizzate
per verificare che siano pienamente compatibili con i requisiti dell’altra
parte ai fini delle presenti disposizioni. 9. Le parti convengono di
riesaminare le presenti disposizioni se e quando opportuno, includendo l’analisi
pertinente di guasti o anomalie che interessano singole navi. Tali situazioni
sono sempre notificate dalle autorità delle Seychelles agli Stati di bandiera
dell’Unione europea e alla Commissione europea almeno 15 giorni prima della
riunione di revisione, che si tiene in sede di commissione mista. 10. Qualsiasi controversia sull’interpretazione
o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le
parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca. Integrità dei
dispositivi VMS 1. Quando la nave opera nelle
acque delle Seychelles, il comandante della nave, o qualsiasi persona da lui
autorizzata, non deve per nessun motivo disattivare il VLD, ostacolarne il
funzionamento o manipolare in qualsiasi forma i dati trasmessi al CCP dello Stato
di bandiera. 2. Il comandante è responsabile
dell’esattezza dei dati VMS registrati e trasmessi. 3. In particolare, il comandante
si accerta che: (a)
i dati non siano in alcun modo modificati; (b)
l’antenna o le antenne collegate all’impianto di
localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite; (c)
l’alimentazione elettrica del dispositivo di
localizzazione satellitare non sia interrotta; (d)
il dispositivo di localizzazione delle navi non sia
stato ritirato dalla nave o dal luogo in cui è stato originariamente
installato; (e)
l’eventuale sostituzione del dispositivo di
localizzazione della nave venga immediatamente comunicata alle autorità
competenti delle Seychelles. (f)
Qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati
può comportare per il comandante le sanzioni previste dalle leggi scritte delle
Seychelles. 4. I componenti hardware e
software del sistema VMS devono essere, per quanto possibile, a prova di
manomissione, ovvero non devono permettere di introdurre o estrarre posizioni
false e non devono consentire la cancellazione manuale dei dati. 5. Il sistema è interamente
automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle
condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o
comunque manomettere l’impianto di localizzazione via satellite. 6. La posizione delle navi è
determinata con un margine di errore inferiore a 100 m e con un intervallo di
confidenza del 99%. Trasmissione dei
dati VMS 1. Ogniqualvolta una nave
operante nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione
europea e le Seychelles entra nelle acque di pesca delle Seychelles, il CCP
dello Stato di bandiera invia automaticamente, in tempo reale, rapporti sulla
sua posizione al CCP delle Seychelles con la frequenza di cui al precedente
punto 7. 2. I messaggi VMS comunicati
sono identificati utilizzando i seguenti codici a tre lettere: (a)
“ENT”, prima comunicazione di dati VMS trasmessa da
ciascuna nave al suo ingresso nelle acque di pesca delle Seychelles; (b)
“POS”, ogni comunicazione di dati VMS trasmessa da
ciascuna nave durante la sua permanenza nelle acque di pesca delle Seychelles; (c)
“EXI”, prima comunicazione di dati VMS trasmessa da
ciascuna nave all’uscita dalle acque di pesca delle Seychelles. 3. La frequenza delle
trasmissioni può essere modificata sulla base di un massimo di 30 minuti
quando seri elementi di prova dimostrano che la nave si trova in infrazione. (a)
Tali elementi di prova devono essere comunicati dal
CCP delle Seychelles al CCP dello Stato di bandiera nonché alla Commissione
europea, assieme alla richiesta di modifica della frequenza. Il CCP dello Stato
di bandiera deve quindi inviare i dati al CCP delle Seychelles, in tempo reale,
immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta. (b)
Il CCP delle Seychelles notifica immediatamente la
fine della procedura di monitoraggio al CCP dello Stato di bandiera e alla
Commissione europea. (c)
Il CCP dello Stato di bandiera e la Commissione
europea vengono informati del seguito dato ad ogni procedura di ispezione
basata sulla richiesta speciale di cui al punto 9 supra. 4. I messaggi di cui al punto 7
sono trasmessi per via elettronica nel formato https, o in un altro protocollo
di comunicazione sicuro, concordato in precedenza dai CCP interessati. Malfunzionamento
del sistema VMS a bordo della nave 1. In caso di guasto tecnico o
di malfunzionamento del dispositivo di monitoraggio satellitare installato a
bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette, con una delle
modalità di comunicazione concordate di cui al precedente punto 6, le
informazioni di cui al punto 7 al CCP dello Stato di bandiera interessato, dal
momento in cui il guasto tecnico o il malfunzionamento sono stati comunicati
dalle autorità competenti delle Seychelles. 2. Durante il periodo di
permanenza della nave nelle acque delle Seychelles deve essere trasmesso almeno
un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto rapporto di posizione
globale comprende le posizioni registrate su base oraria dal comandante della
nave nelle quattro ore in questione. 3. Il CCP dello Stato di
bandiera o il peschereccio invia immediatamente tali messaggi al CCP delle
Seychelles. In caso di dubbi o di necessità, l’autorità competente delle
Seychelles può chiedere a un determinato peschereccio di trasmettere rapporti
di posizione con cadenza oraria. 4. Le apparecchiature difettose
devono essere riparate o sostituite al termine della bordata. La nave in
questione non può effettuare una nuova bordata finché tali apparecchiature non
siano state riparate o sostituite e non abbia ricevuto la pertinente
autorizzazione dello Stato di bandiera, che comunica la propria decisione alle
autorità delle Seychelles. Problemi di
funzionamento del CCP – Mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CCP delle
Seychelles 1. Quando uno dei CCP non riceve
i dati VMS, ne informa immediatamente il punto di contatto singolo dell’altro
CCP e, se necessario, essi cooperano per risolvere il problema. 2. I CCP dello Stato di bandiera
e delle Seychelles stabiliscono di comune accordo entro il 18 gennaio 2014 mezzi
di comunicazione elettronica alternativi da utilizzare per la trasmissione dei
dati VMS in caso di problemi di funzionamento di un CCP e si comunicano
sollecitamente qualunque modifica in tal senso. 3. Ogniqualvolta il CCP delle
Seychelles comunica di non aver ricevuto i dati VMS, il CCP dello Stato di
bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini
della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP delle
Seychelles in merito ai risultati della sua analisi e alle misure adottate
entro un termine di 24 ore dalla constatazione del mancato funzionamento. 4. Se la soluzione del problema
richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio
i dati VMS mancanti al CCP delle Seychelles utilizzando i mezzi di
comunicazione alternativi di cui al precedente punto 6. 5. Le Seychelles ne informano i
propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi
dell’UE non siano oggetto di procedimenti di infrazione a causa del mancato
ricevimento dei dati VMS da parte del CCP delle Seychelles dovuto a problemi di
funzionamento dei sistemi del CCP dello Stato di bandiera. Manutenzione di
un CCP 1. Gli interventi di
manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono
incidere sugli scambi di dati VMS devono essere notificati all’altro CCP con
almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento.
Gli interventi di manutenzione non pianificati devono essere comunicati quanto
prima all’altro CCP. 2. Nel corso dell’intervento di
manutenzione, la disponibilità dei dati VMS può essere sospesa fino a quando il
sistema non torni ad essere operativo. I pertinenti dati VMS vengono messi a
disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione. 3. Se l’intervento di
manutenzione richiede più di 24 ore, i dati VMS sono trasmessi all’altro CCP
utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 6. 4. Le autorità delle Seychelles
ne informano i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo
che le navi dell’UE non siano oggetto di procedimenti di infrazione per mancata
trasmissione dei dati VMS a causa della manutenzione del CCP dello Stato di
bandiera. Appendice COMUNICAZIONE DI MESSAGGI VMS ALLE SEYCHELLES RAPPORTO DI POSIZIONE (POS) A. Contenuto della comunicazione
riguardante la posizione e definizione dei dati Dato || Codice || Obbligatorio/ Facoltativo || Osservazioni Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione Indirizzo || AD || O || Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO Alpha 3 del paese Proveniente da || FR || O || Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, “POS” Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave Numero di riferimento interno || IR || F || Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) Numero di immatricolazione esterno (1) || XR || F || Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave Latitudine || LA || O || Dato relativo alla posizione della nave; posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) Longitudine || LO || O || Dato relativo alla posizione della nave; posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84) Velocità || SP || O || Dato relativo alla posizione della nave; velocità della nave in decimi di nodi Rotta || CO || O || Dato relativo alla posizione della nave; rotta della nave in scala a°360 Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (HHMM) Fine della registrazione || ER || M || Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione (1) Obbligatorio per i pescherecci dell’Unione
europea. (2) Il segno più (+) non deve essere trasmesso,
gli zeri che precedono possono essere omessi. B. Struttura delle comunicazioni riguardanti
la posizione La trasmissione di dati è strutturata nel modo
seguente: — una doppia barra (//) e il codice “SR”
indicano l’inizio della trasmissione; — una doppia barra(//) e un codice indicano l’inizio
di un dato; — una barra unica (/) separa il codice dal
dato; — le coppie di dati sono separate da uno
spazio; le lettere “ER” e una doppia barra (//)
indicano la fine della comunicazione. Appendice 9 Linee guida per l’imbarco di marinai
delle Seychelles sui pescherecci UE con reti a circuizione Le
Seychelles si assicurano che il personale assunto per essere imbarcato sulle
navi dell’UE presenti i seguenti requisiti: –
l’età minima dei marinai deve essere 18 anni; –
i marinai devono disporre di un certificato medico
in corso di validità attestante che sono idonei dal punto di vista fisico a
svolgere i compiti previsti a bordo della nave; il certificato deve essere
rilasciato da un medico debitamente qualificato; –
i marinai devono essersi sottoposti alle
vaccinazioni necessarie a scopo di profilassi nella regione; –
i marinai devono disporre, quantomeno, di una
certificazione valida attestante che hanno seguito una formazione di base in
materia di sicurezza in relazione ai seguenti aspetti: –
tecniche di sopravvivenza personale, compreso l’uso
dei giubbotti di salvataggio; –
prevenzione e lotta antincendio; –
primo soccorso elementare; –
sicurezza personale e responsabilità sociale;
nonché –
prevenzione dell’inquinamento marino. –
In particolare, per quanto riguarda i pescherecci
di grandi dimensioni, i marinai devono: –
conoscere la terminologia marittima e le istruzioni
normalmente impartite a bordo dei pescherecci; –
essere al corrente dei rischi connessi con le
operazioni di pesca; –
essere a conoscenza delle condizioni operative dei
pescherecci e dei rischi ad esse connessi; –
avere una conoscenza teorica e pratica dell’uso
delle attrezzature di pesca impiegate nelle attività di pesca con le reti a
circuizione; –
avere una conoscenza e una comprensione generali
della stabilità e del corrispondente stato di navigabilità della nave; nonché –
avere una conoscenza generale delle operazioni di
ormeggio e dell’impiego e usi connessi, delle funi da ormeggio. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e
linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1 Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2 Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3 Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4 Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5 Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
Proposta
di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo
all’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e
la Repubblica delle Seychelles che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in
vigore tra le due parti. 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[10] 11.
- Affari marittimi e pesca 11.03
– Affari internazionali e diritto del mare 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[11] X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di
un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione
1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
Commissione europea negozia, conclude e applica accordi bilaterali di
partenariato nel settore della pesca tra l’UE e paesi terzi allo scopo di
promuovere lo sviluppo sostenibile nelle acque di paesi terzi e sostenere la
competitività della flotta peschereccia dell’UE oltre che per sviluppare con
tali paesi un partenariato volto a garantire lo sfruttamento sostenibile delle
risorse marine nelle acque di paesi terzi. Gli
accordi di partenariato nel settore della pesca assicurano la coerenza ai
principi che disciplinano la politica comune della pesca (PCP) e gli impegni
assunti nell’ambito di altre politiche UE pertinenti (contribuire allo
sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche di paesi terzi; migliorare la
conoscenza tecnico-scientifica delle pertinenti attività di pesca; contribuire
alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); facilitare
l’integrazione di paesi partner nell’economia globale, promuovendo al contempo
una migliore governance mondiale delle attività di pesca a livello finanziario
e politico). 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 1 Contribuire
all’esercizio di una pesca sostenibile fuori delle acque UE, mantenere una
presenza europea in zone di pesca lontane e proteggere il settore della pesca
europeo e gli interessi dei consumatori negoziando e concludendo accordi di
partenariato nel settore della pesca con gli Stati costieri (paesi terzi)
coerentemente con altre politiche UE. Attività ABM/ABB interessate Affari
marittimi e pesca, pesca internazionale e diritto del mare, accordi di pesca
internazionali (linea di bilancio 11.0301). 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
conclusione del protocollo permetterà di mantenere le possibilità di pesca per
le navi UE nelle acque delle Seychelles. Il
protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle
risorse alieutiche, in particolare grazie all’aiuto finanziario garantito dal
sostegno settoriale, e consente l’attuazione dei programmi adottati a livello
nazionale dalle Seychelles, che comprendono in particolare attività di
sorveglianza e controllo per combattere la pesca illegale (INN). 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa. Livello
di utilizzo delle possibilità di pesca garantite dal protocollo (numero di
autorizzazioni di pesca utilizzate in rapporto a quelle offerte). Raccolta
e analisi dei dati sulle catture e valore commerciale delle possibilità
garantite dal protocollo. L’entità
dell’occupazione creata e il valore aggiunto nell’UE e la stabilità di mercato
nell’UE (a livello aggregato, considerando anche gli altri accordi nel settore
della pesca). Il
numero di riunioni tecniche e della commissione mista organizzate per rivedere
e gestire l’attuazione e l’applicazione del protocollo. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Il
protocollo relativo al periodo 2011-2013 scade il 17 gennaio 2014. Si prevede l’applicazione
provvisoria del nuovo protocollo a decorrere dalla data di scadenza del
precedente. Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca, in
parallelo alla presente procedura viene avviata una procedura legislativa
specifica relativa a una decisione del Consiglio sulla firma e l’applicazione
provvisoria del protocollo. Il
nuovo protocollo creerà una struttura giuridica per le attività della flotta
peschereccia dell’UE nella ZEE delle Seychelles, consentendo agli armatori
europei di richiedere autorizzazioni per condurre attività di pesca nella ZEE
delle Seychelles, ovvero la principale zona di pesca delle navi UE nell’Oceano
Indiano. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l’UE e le
Seychelles, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di una politica
sostenibile della pesca. Esso prevede inoltre l’uso dei sistemi VMS e l’introduzione
di un sistema elettronico di comunicazione (ERS) che permetterà di migliorare
la regolarità e l’affidabilità dei rapporti sulle catture. Il sostegno
settoriale è stato ulteriormente rafforzato per migliorare le attività di
sorveglianza e controllo, in particolare per quanto riguarda la pesca INN, nell’ambito
della strategia nazionale in materia di pesca delle Seychelles. 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea Se
l’Unione europea non avesse negoziato un nuovo protocollo, avrebbe lasciato il
campo libero alla conclusione di accordi privati tra gli armatori e le autorità
delle Seychelles, che non avrebbero necessariamente garantito attività di pesca
sostenibili. L’UE, inoltre, mira a rafforzare un’efficace cooperazione a
livello bilaterale con le Seychelles ma anche a estendere la stessa a livello
regionale tramite la pertinente organizzazione regionale di gestione della
pesca. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Le
informazioni ricavate da un rapporto di valutazione indipendente, finanziato
dall’UE, indicano che le possibilità di pesca dovrebbero prendere in
considerazione l’utilizzo fattone in passato, tenendo conto anche della
possibilità che i pescherecci dell’UE tornino a svolgere attività di pesca
nella regione, dopo che se ne erano allontanati a causa della pirateria presente
nella stessa. Il sostegno settoriale erogato per lo sviluppo dell’industria
della pesca nelle Seychelles è stato mantenuto e incrementato per tenere conto
del costante sviluppo dell’infrastruttura portuale che, in ultima analisi,
garantisce benefici alla flotta UE, e finanzia le priorità identificate nella
strategia nazionale in materia di pesca in termini di creazione di capacità
nell’amministrazione delle Seychelles. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti I
contributi finanziari erogati nell’ambito degli accordi di partenariato nel
settore della pesca sono considerati risorse fungibili nei bilanci dei paesi
terzi partner. Nondimeno, una parte dei fondi è destinata alla realizzazione di
azioni previste nel quadro del sostegno settoriale erogato al paese partner e
costituisce una precondizione per la conclusione e l’attuazione di accordi di
partenariato nel settore della pesca. Queste risorse finanziarie sono
compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri donatori
internazionali per l’avviamento e il completamento di progetti e/o programmi a
livello nazionale nel settore della pesca. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria X Proposta/iniziativa di durata limitata –
X Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla
data di applicazione provvisoria del protocollo per una durata di sei anni; dal
18 gennaio 2014 al 17 gennaio 2020 –
X Incidenza finanziaria dal 2014 al 2019 ¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[12] X Gestione diretta da parte della
Commissione –
¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;
–
¨ a opera delle agenzie esecutive. ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione: –
¨ a paesi terzi o organismi da questi designati; –
¨ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ a organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ a organismi di diritto pubblico; –
¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro, preposti all’attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; –
¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui
al titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base. –
2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni La
Commissione (DG MARE in collaborazione con il suo responsabile della pesca
presso la delegazione di Maurizio) garantirà un monitoraggio costante e un
follow-up dell’applicazione del protocollo, in particolare per quanto riguarda
il livello di utilizzo delle possibilità di pesca offerte in termini di dati e
rapporti sulle catture. L’accordo
di partenariato nel settore della pesca prevede inoltre una riunione annuale
della commissione mista nel corso della quale la Commissione e il paese terzo
riesaminano l’attuazione dell’accordo e, se necessario, apportano modifiche
alla programmazione del progetto e, se del caso, alla contropartita
finanziaria. Precisare frequenza e
condizioni. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati L’accordo
per un nuovo protocollo comporta un certo numero di rischi, in particolare per
quanto riguarda i fondi messi a disposizione per il finanziamento della
politica di sostegno strutturale. Tuttavia, in passato non vi sono stati
problemi con le autorità delle Seychelles, che operano un attento monitoraggio
(e relativa rendicontazione) di tale sostegno in stretta cooperazione con i
servizi della Commissione. 2.2.2. Informazioni sul sistema di
controllo interno istituito Il
controllo viene esercitato la stretta cooperazione e l’attento monitoraggio
della programmazione e attuazione della politica di sostegno settoriale. Nel
meccanismo di controllo di tale politica rientra inoltre un’analisi congiunta
dei risultati dell’attuazione del sostegno strutturale. In
più, il protocollo contiene disposizioni specifiche che prevedono la
sospensione dei pagamenti relativi al sostegno settoriale in particolari
circostanze e condizioni. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. La
Commissione si impegna a istituire consultazioni politiche e riunioni
periodiche con le autorità delle Seychelles al fine di riesaminare e, se
necessario, migliorare l’applicazione dell’accordo e di rafforzare il
contributo dell’UE alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti
i pagamenti erogati dalla Commissione nel quadro dell’accordo di partenariato
nel settore della pesca sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e
di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, la
Commissione è in grado di identificare in modo chiaro i conti bancari degli
Stati terzi su cui è versato il contributo finanziario previsto a norma dell’accordo.
In relazione al presente protocollo, l’articolo 2 stabilisce gli importi totali
da versare sul conto del Tesoro pubblico delle Seychelles aperto presso la
Banca centrale delle Seychelles. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l’ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […]Rubrica………………………………………...……….] || Diss./non-diss. ([13]) || di paesi EFTA[14] || di paesi candidati[15] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 2 || 11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca || Diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del
quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […]Rubrica………………………………………...……….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero 2 || Conservazione e gestione delle risorse naturali DG: MARE || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || Numero della linea di bilancio 11.0301 || Impegni || (1) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700 Pagamenti || (2) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || Pagamenti || (2 a) || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[16] || || || || || || || Numero della linea di bilancio 11.010401 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,222 TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+1a +3 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30,922 Pagamenti || =2+2a +3 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30. 922 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700 Pagamenti || (5) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,222 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30,922 Pagamenti || =5+ 6 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30,922 Se la
proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR
(al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || TOTALE DG: MARE || Risorse umane || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,354 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060 TOTALE DG MARE || || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414 TOTAL degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 5,456 || 5,456 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 31,336 Pagamenti || 5,456 || 5,456 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 31,336 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || TOTALE || || Tipo[17] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale || || OBIETTIVO SPECIFICO 1[18] :... || || || || || || || || || || || || || || || || Catture di tonnidi || Tonnellaggio di rif. || 51,67 €/t || 50 000t || 2,750 || 50 000t || 2,750 || 50 000t || 2,500 || 50 000t || 2,500 || 50 000t || 2,500 || 50 000t || 2,500 || 300 000t || 15 500 || || Sostegno settoriale || || 2,533 || 1 || 2,600 || 1 || 2,600 || 1 || 2,500 || 1 || 2,500 || 1 || 2,500 || 1 || 2,500 || || 15,200 || || Totale parziale dell’obiettivo specifico 1 || || 5,350 || || 5,350 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 30,700 || || OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 … || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell’obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 5,350 || || 5,350 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 30,700 || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[19] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+3 2018 || Anno N+3 2019 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || Risorse umane || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,354 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414 || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5[20] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || Risorse umane || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,186 Altre spese di natura amministrativa || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,036 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,222 TOTALE || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,636 Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG
già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della
stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) 11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35 11 01 01 02 (Delegazioni) || || || || || || 11 01 05 01 (Ricerca indiretta) || || || || || || 10 01 05 01 (Ricerca diretta) || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[21] || 11 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 11 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || 11 01 04 01[22] || - in sede || || || || || || - nelle delegazioni || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 11 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || TOTALE || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 11 è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e dell’approvazione dell’esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell’accordo in corso, compreso il monitoraggio degli aspetti finanziari e operativi; gestione delle autorizzazioni di pesca e dei dati sulle catture. Desk Officer DG MARE + Capo unità/Vice capo unità + Supporto di segreteria: stimato globalmente a 0,45 persone/anno Calcolo delle spese: 0,45 persone/anno x 131 000 EUR/anno = 58 950 EUR => 0,058 M EUR Personale esterno || Monitoraggio dell’esecuzione del sostegno strutturale – Agente contrattuale nella delegazione di Maurizio: stimato globalmente a 0,25 persone/anno x 125 000 EUR/anno = 31 250 EUR => 0,031 M EUR 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[23]. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
X La proposta/iniziativa non prevede
cofinanziamenti da terzi. –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: (1)
¨ sulle risorse proprie (2)
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[24] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. [1] Decisione n. 6497/2013 del Consiglio del 15 febbraio
2013. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C ... [4] GU L 290 del 20.10.2006 [5] Decisione …/2013/UE del Consiglio del ... (GU L …, …,
pag. ….) [6] La data di entrata in vigore dell’accordo sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del
segretariato generale del Consiglio. [7] Inviato sei (6) ore prima di accedere alle zone di pesca
della ZEE delle Seychelles [8] Inviato sei (6) ore prima di accedere alle zone di pesca
della ZEE delle Seychelles [9] Inviato ogni tre (3) giorni a partire dall’ingresso
nelle zone di pesca della ZEE delle Seychelles [10] ABM: Activity Based Management (gestione per attività)
– ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [11] A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [12] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [13] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [14] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [15] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [16] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [17] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [18] Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi
specifici…”. [19] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [20] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [21] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaires); JED = giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [22] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [23] Cfr. punti 19 e 24 dell’accordo interistituzionale (per il
periodo 2007-2013). [24] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.