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Document 52013PC0767

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles

/* COM/2013/0767 final - 2013/0375 (NLE) */

52013PC0767

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles /* COM/2013/0767 final - 2013/0375 (NLE) */


RELAZIONE

In base al pertinente mandato conferito dal Consiglio[1], la Commissione, a nome dell’Unione europea, ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles per rinnovare il protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles. In seguito ai suddetti negoziati, il 10 maggio 2013 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di sei anni, con inizio a decorrere dall’adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del suddetto protocollo e segue la scadenza del protocollo in vigore, il 17 gennaio 2014.

La presente procedura concernente la decisione del Consiglio relativa alla conclusione del nuovo protocollo all’accordo di partenariato nel settore della pesca è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio, relativa alla firma del protocollo a nome dell’Unione e alla sua applicazione provvisoria, e il regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nell’ambito di detto protocollo.

Nel definire la propria posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata, tra l’altro, sui risultati di una valutazione ex post dell’attuale protocollo realizzata da esperti indipendenti nel gennaio 2013.

Il nuovo protocollo è conforme agli obiettivi dell’accordo di partenariato nel settore della pesca che mirano a rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e a promuovere un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles nell’interesse di entrambe le parti.

Le parti hanno concordato di cooperare all’attuazione della politica nel settore della pesca delle Seychelles e a questo fine proseguono il dialogo politico relativo alla pertinente programmazione.

Il nuovo protocollo prevede una contropartita finanziaria complessiva di 30 700 000 EUR per l’intero periodo. Tale importo corrisponde a:

a) 2 750 000 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 2 500 000 EUR per gli anni successivi del protocollo pari ad un quantitativo di riferimento annuo di 50 000 tonnellate, e

b) 2 600 000 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 2 500 000 EUR per gli anni successivi, corrispondente alla dotazione supplementare versata dall’UE per sostenere la politica marittima e di pesca delle Seychelles.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio, previa approvazione del Parlamento, adotti, tramite sua decisione, la conclusione del protocollo.

2013/0375 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione[2],

vista l’approvazione del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1)       Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1562/2006[4] del Consiglio relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles.

(2)       La Commissione ha negoziato con le Seychelles, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles.

(3)       A seguito di tali negoziati, il 10 maggio 2013 è stato siglato un nuovo protocollo all’accordo di partenariato nel settore della pesca.

(4)       Conformemente alla decisione .../2013/UE[5] del Consiglio, il nuovo protocollo è stato firmato il ..., fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(5)       È nell’interesse dell’UE attuare l’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica delle Seychelles mediante un protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario e che definisce le condizioni per promuovere lo sviluppo di una pesca responsabile nella zona di pesca della Repubblica delle Seychelles. È pertanto opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione.

(6)       L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles istituisce all’articolo 9 una commissione mista responsabile del monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e, se del caso, di adottare modifiche al protocollo. Ai fini dell’adozione di tali modifiche è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare le stesse nell’ambito di una procedura semplificata.

(7)       È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata dal medesimo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea[6].

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente                                                                       

PROTOCOLLO

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.           Per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria, le possibilità di pesca, concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

a)      40 pescherecci con reti a circuizione per la pesca del tonno, e

b)      6 pescherecci con palangari di superficie.

2.           Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3.           A norma dell’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca situate nella zona economica esclusiva (ZEE) delle Seychelles soltanto se in possesso di una autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo in conformità all’allegato del medesimo.

Articolo 2 Contributo finanziario – Modalità di pagamento

1.           Per il periodo di cui all’articolo 1, il contributo finanziario totale previsto all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è stabilito a 30 700 000 EUR per l’intero periodo di validità del presente protocollo.

2.           Questo contributo finanziario totale comprende:

(a) un importo annuo per accedere alla ZEE delle Seychelles pari a 2 750 000 EUR per il primo e secondo anno di applicazione del protocollo e a 2 500 000 EUR per gli anni successivi (dal terzo al sesto), pari ad un quantitativo di riferimento annuo di 50 000 tonnellate, e

(b) un importo specifico di 2 600 000 EUR per il primo e secondo anno di applicazione del protocollo e di 2 500 000 EUR per gli anni successivi (dal terzo al sesto) destinato al sostegno e all’attuazione della politica marittima e del settore della pesca delle Seychelles.

3.           Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo.

4.           L’Unione europea versa ogni anno l’importo totale di cui al paragrafo 2, lettera a) e lettera b), del presente articolo durante il periodo di applicazione del presente protocollo. Il pagamento avviene entro 90 giorni dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria del protocollo ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

5.           a)      Le autorità delle Seychelles attuano un monitoraggio dell’andamento delle attività di pesca da parte delle navi UE al fine di garantire un’adeguata gestione del quantitativo di riferimento annuo di 50 000 tonnellate. Nell’ambito di tale monitoraggio le Seychelles informano l’UE quando le catture totali da parte di navi dell’UE registrate nella zona di pesca delle Seychelles raggiungono l’80% del quantitativo di riferimento. Non appena ricevuta tale notifica, l’UE ne informa immediatamente gli Stati membri.

b)      Una volta raggiunto l’80% del quantitativo di riferimento, le Seychelles effettuano un monitoraggio giornaliero del livello delle catture effettuate dalla flotta UE e informano immediatamente l’UE in caso di superamento del quantitativo di riferimento. Non appena ricevuta tale notifica dalle Seychelles, l’UE ne informa immediatamente gli Stati membri.

c)      A decorrere dalla data della notifica inviata dalle Seychelles all’UE, di cui alla precedente lettera b), e fino alla scadenza del periodo delle autorizzazioni di pesca annue per le navi, il prezzo unitario versato per le catture aggiuntive corrisponde al tasso totale unitario per l’anno in questione. Di tale importo gli armatori sono tenuti a versare un importo equivalente a quello previsto alla sezione 2 dell’allegato sulle Condizioni relative all’autorizzazione di pesca per l’anno in questione.

d)      L’UE versa l’importo equivalente al saldo tra il prezzo unitario da pagare per l’anno in questione e l’importo versato dagli armatori. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi UE superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo complessivo del pagamento annuo erogato dall’UE, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

6.           La destinazione del contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle Seychelles.

7.           Il contributo finanziario è versato su un conto unico del Tesoro pubblico delle Seychelles aperto presso la Banca centrale delle Seychelles. Il numero di conto è indicato dalle autorità delle Seychelles.

Articolo 3 Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque delle Seychelles

1.           Entro 90 giorni dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria, l’Unione europea e le Seychelles concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a)      i programmi, annuali e pluriennali, in base ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)      gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione, nel tempo, di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Seychelles nel quadro della loro politica marittima e nazionale della pesca e di altre politiche in grado di incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile, tra cui le aree marine protette;

c)      i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.           Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti in sede di commissione mista.

3.           Se una delle parti chiede che si tenga una riunione straordinaria della commissione mista, come previsto dall’articolo 9 dell’accordo, tale parte presenta per iscritto una richiesta in tal senso almeno 14 giorni prima della data proposta per la riunione.

4.           Ogni anno, le Seychelles possono destinare, se necessario, un importo supplementare al contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all’Unione europea.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.           Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque delle Seychelles, basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2.           Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e le Seychelles si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella ZEE delle Seychelles.

3.           Le parti si scambiano inoltre informazioni pertinenti di tipo statistico, biologico, ambientale e attinenti alla conservazione che possono essere necessarie a fini di gestione e conservazione delle risorse biologiche.

4.           Le parti si impegnano a rispettare le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) per quanto riguarda la conservazione e la gestione responsabile della pesca.

5.           Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) e dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, ove opportuno, dei risultati di una riunione scientifica congiunta, prevista all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti possono consultarsi reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo e, se necessario, decidere le misure per garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche delle Seychelles.

Articolo 5 Adeguamento delle possibilità di pesca e revisione delle disposizioni tecniche di comune accordo in sede di commissione mista

1.           Come stabilito dall’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, la commissione mista può riesaminare le possibilità di pesca di cui all’articolo 1, che possono essere modificate di comune accordo in sede di commissione mista a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla CTOI confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile di tonnidi e specie affini nell’Oceano Indiano.

2.           In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3.           Di comune accordo la commissione mista può inoltre riesaminare le disposizioni tecniche del protocollo e dell’allegato.

Articolo 6 Nuove possibilità di pesca

1.           Nel caso in cui i pescherecci dell’Unione europea siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso, concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le necessarie modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.

2.           Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare delle specie di alto mare presenti nelle acque delle Seychelles. A tal fine, su richiesta di una delle parti, si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

3.           Le parti effettuano operazioni di pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati, eventualmente nell’ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono accordate per un periodo massimo di 6 mesi.

4.           Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo delle Seychelles può concedere possibilità di pesca delle nuove specie alla flotta dell’Unione europea fino allo scadere del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni degli armatori e le condizioni che figurano nell’allegato sono modificati di conseguenza.

Articolo 7 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.           In deroga al disposto dell’articolo 8 del presente protocollo, il contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), viene riveduto o sospeso, previa consultazione tra le parti, a condizione che l’Unione europea abbia versato la totalità degli importi dovuti al momento della sospensione:

a)      se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nella zona di pesca all’interno della ZEE delle Seychelles;

b)      a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

c)      se l’Unione europea constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. In questo caso, tutte le attività di pesca delle navi dell’UE vengono sospese.

2.           L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo specifico previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), quando i risultati ottenuti nella politica di sostegno settoriale siano giudicati sostanzialmente non conformi alla programmazione di bilancio in seguito a consultazione e ad una valutazione effettuata nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 3 del presente protocollo.

3.           Il versamento del contributo finanziario e le attività di pesca possono riprendere con il ritorno alla situazione precedente gli avvenimenti menzionati se le parti, dopo essersi consultate, si dichiarano d’accordo.

Articolo 8 Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.           L’applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione e accordo tra le parti nell’ambito della commissione prevista all’articolo 9 dell’accordo:

a)      se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nella zona di pesca all’interno della ZEE delle Seychelles;

b)      quando l’Unione europea omette di effettuare i versamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle indicate all’articolo 7 del presente protocollo;

c)      quando tra le parti sorge una controversia in merito all’interpretazione e all’applicazione del presente protocollo e il relativo allegato che non può essere risolta;

d)      se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato;

e)      a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidano sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

f)       se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

g)      in caso di inosservanza della Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

2.           Ai fini della sospensione dell’applicazione del presente protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre (3) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

3.           In caso di sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, riprende l’applicazione del presente protocollo e l’importo del contributo finanziario è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9 Diritto applicabile

1.           Le attività delle navi da pesca dell’Unione europea nella ZEE delle Seychelles sono soggette alle leggi e ai regolamenti delle Seychelles salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato.

2.           Le parti si notificano reciprocamente e sollecitamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca.

Articolo 10

Riservatezza

Entrambe le parti si assicurano che siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque delle Seychelles in conformità alle disposizioni della pertinente risoluzione della CTOI. I dati che, altrimenti, sono considerati riservati sono utilizzati esclusivamente per l’attuazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, sorveglianza e controllo delle attività di pesca da parte delle autorità competenti.

Articolo 11 Scambi elettronici di dati

1.           Le Seychelles e l’Unione europea si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’attuazione dell’accordo e del protocollo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

2.           Le parti si comunicano reciprocamente l’esistenza di eventuali guasti del sistema informatico che impediscano tale scambio. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 12

Revisione intermedia

Le parti concordano che, al fine di valutare il funzionamento e l’efficacia del protocollo, sia effettuata una revisione intermedia dello stesso tre anni dopo la data di inizio della sua applicazione provvisoria.

Articolo 13 Denuncia

1.           In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.           L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 14

Obblighi in caso di scadenza o denuncia del protocollo

1.           In caso di scadenza del protocollo o di denuncia dello stesso, di cui all’articolo 12, gli armatori di navi UE continuano a rispondere di eventuali violazioni dell’accordo o del protocollo o delle leggi delle Seychelles intervenute anteriormente alla scadenza o denuncia del protocollo, come pure dei canoni di licenza o di altri importi non pagati al momento della scadenza o della denuncia.

2.           Se necessario, le due parti proseguono il monitoraggio dell’attuazione del sostegno strutturale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del protocollo.

Articolo 15 Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2014.

Articolo 16 Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA NELLE ACQUE DELLE SEYCHELLES

Capo I – Misure di gestione

Sezione 1  Richiesta e rilascio delle autorizzazioni di pesca

1.           Possono ottenere una autorizzazione di pesca nelle acque delle Seychelles soltanto le navi dell’Unione europea che ne hanno diritto a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles.

2.           Per “autorizzazione di pesca” si intende il diritto valido o la licenza di praticare attività di pesca in conformità ai termini dell’autorizzazione di pesca stabilita dal protocollo.

3.           L’armatore, il comandante e la stessa nave dell’Unione europea detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nelle Seychelles. Essi devono essere in regola con la normativa delle Seychelles e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Seychelles nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea. Essi devono inoltre ottemperare al regolamento n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni di pesca.

4.           Tutte le navi dell’Unione europea che chiedono una autorizzazione di pesca sono rappresentate da un rappresentante residente nelle Seychelles. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante.

5.           Le autorità competenti dell’Unione europea presentano alle autorità competenti delle Seychelles, come prevede l’articolo 2 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù del suddetto accordo almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità.

6.           Se una domanda di autorizzazione di pesca non è stata presentata prima del periodo di validità di cui al punto 5, può essere presentata dall’armatore attraverso l’UE durante il periodo di validità stesso, entro 20 giorni dall’inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori versano l’intero anticipo dovuto per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca.

7.           Le domande di autorizzazione sono presentate all’autorità competente delle Seychelles su un formulario redatto secondo il modello riportato nell’appendice 1 e devono essere accompagnate dai seguenti documenti:

a)      la prova del pagamento dell’anticipo per il periodo di validità della autorizzazione di pesca;

b)      qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

8.           Il pagamento del canone è effettuato sul conto specificato dalle autorità delle Seychelles.

9.           Il canone comprende tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

10.         Le autorizzazioni per tutte le navi sono rilasciate dall’autorità competente delle Seychelles agli armatori o ai loro rappresentanti entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al punto 7.

Una copia delle autorizzazioni di pesca è inviata alla delegazione della Commissione europea competente per le Seychelles.

11.         L’autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile tranne in caso di forza maggiore, come indicato al punto 12 infra.

12.         Se viene provata la forza maggiore, su richiesta dell’Unione europea, l’autorizzazione di pesca di una nave è trasferita, per il periodo di validità residuo, a un’altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone. Tuttavia, per i pescherecci con palangari, se il tonnellaggio di stazza lorda (TSL) della nave sostitutiva è superiore, la differenza di canone andrà pagata pro rata temporis.

13.         L’armatore della nave da sostituire, o il suo rappresentante, consegna la autorizzazione di pesca annullata all’autorità competente delle Seychelles tramite la delegazione dell’Unione europea competente per le Seychelles.

14.         La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l’armatore consegna l’autorizzazione annullata all’autorità competente delle Seychelles. Il trasferimento dell’autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione della Commissione europea competente per le Seychelles.

15.         L’autorizzazione di pesca deve trovarsi sempre a bordo della nave, nonostante le disposizioni di cui al capo VII, Controllo, punto 1, del presente allegato.

Sezione 2  Condizioni relative all’autorizzazione di pesca – canoni e anticipi

1.           Le autorizzazioni di pesca sono valide per un anno, dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria del protocollo e sono rinnovabili, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni esposte alla sezione 1 supra.

2.           I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato:

per il primo anno di applicazione del protocollo, 55 EUR per tonnellata;

per il secondo anno di applicazione del protocollo, 60 EUR per tonnellata;

per il terzo anno di applicazione del protocollo, 65 EUR per tonnellata;

per il quarto e quinto anno di applicazione del protocollo, 70 EUR per tonnellata;

per il sesto anno di applicazione del protocollo, 75 EUR per tonnellata.

3.           Al momento della presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione di pesca alle autorità delle Seychelles, gli armatori sono tenuti al versamento degli anticipi sotto riportati:

a. Navi con reti a circuizione per la pesca del tonno

Per il primo anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 38 500 EUR, ovvero l’equivalente di 55 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il secondo anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 42 000 EUR, ovvero l’equivalente di 60 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il terzo anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 45 500 EUR, ovvero l’equivalente di 65 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il quarto e quinto anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 49 000 EUR, ovvero l’equivalente di 70 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il sesto anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 52 500 EUR, ovvero l’equivalente di 75 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

b. Pescherecci con palangari (al di sopra di 250 GRT)

Per il primo anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 6 600 EUR, ovvero l’equivalente di 55 EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il secondo anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 7 200 EUR, ovvero l’equivalente di 60 EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il terzo anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 7 800 EUR, ovvero l’equivalente di 65 EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il quarto e quinto anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 8 400 EUR, ovvero l’equivalente di 70 EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il sesto anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 9 000 EUR, ovvero l’equivalente di 75 EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

c. Pescherecci con palangari (al di sotto di 250 GRT)

Per il primo anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 4 950 EUR, ovvero l’equivalente di 55 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il secondo anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 5 400 EUR, ovvero l’equivalente di 60 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il terzo anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 5 850 EUR, ovvero l’equivalente di 65 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il quarto e quinto anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 6 300 EUR, ovvero l’equivalente di 70 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

Per il sesto anno di applicazione del protocollo l’anticipo è fissato a 6 750 EUR, ovvero l’equivalente di 75 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

4.           In circostanze eccezionali connesse a fenomeni di pirateria, che rappresentano una grave minaccia sotto il profilo della sicurezza per le navi che operano nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca obbligandole ad abbandonare l’Oceano Indiano, le parti studiano la possibilità di applicare pagamenti pro rata temporis su base individuale su singole richieste da parte degli armatori inviate attraverso la Commissione europea.

5.           Le autorità delle Seychelles effettuano il computo dei canoni dovuti per l’anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni di cattura presentate dai pescherecci dell’Unione europea e delle altre informazioni da esse detenute.

6.           Detto computo è inviato anteriormente al 31 marzo dell’anno in corso alla Commissione, che lo trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

7.           Qualora contestino il computo presentato dalle autorità delle Seychelles, gli armatori possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), e concertarsi quindi con le autorità delle Seychelles, che ne informano la Commissione, per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell’anno in corso. Qualora entro tale data gli armatori non abbiano formulato osservazioni, il computo presentato dalle autorità delle Seychelles è considerato definitivo. Se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al paragrafo 2, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

Sezione 3 Navi di appoggio

1.           Le navi di appoggio alle navi da pesca dell’UE che operano nell’ambito del presente protocollo sono soggette alle stesse disposizioni, canoni e condizioni applicabili alle altre navi nell’ambito della legislazione scritta delle Seychelles. In caso di eventuali modifiche delle disposizioni, dei canoni e delle condizioni, le Seychelles ne informano la Commissione prima della loro entrata in vigore.

2.           Le navi di appoggio battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca descritta alla Sezione 1 sopra, nella misura in cui è applicabile.

Capo II – Zone di pesca

1.           Le zone di pesca sono definite come la ZEE delle Seychelles, ad eccezione delle zone soggette a limitazioni o divieti. Nell’appendice 2 sono riportate le coordinate della ZEE delle Seychelles e delle zone soggette a limitazioni o divieti.

2.           Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque delle Seychelles, le navi dell’Unione europea non sono autorizzate a pescare all’interno delle zone soggette a limitazioni o divieti in virtù della legislazione delle Seychelles, le cui posizioni geografiche sono comunicate ai rappresentanti o agli agenti degli armatori.

Capo III – Monitoraggio

Sezione 1 Sistema di registrazione delle catture

1.           Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque delle Seychelles nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono tenute a notificare le rispettive catture all’autorità competente delle Seychelles secondo le modalità in appresso specificate, fino a quando entrambe le parti non abbiano attuato il sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS).

1.1         Per ciascuna bordata nelle acque delle Seychelles, le navi dell’Unione europea provviste di autorizzazione alla pesca nelle acque medesime sono tenute a compilare ogni giorno una scheda di computo delle catture conforme ai modelli riportati nelle appendici 3 e 4. Le schede devono essere compilate anche in assenza di catture. Le schede sono compilate in modo leggibile e firmate dal comandante della nave o dal suo rappresentante.

1.2         Quando si trovano nelle acque delle Seychelles, le navi UE comunicano ogni tre (3) giorni alla autorità competenti di tale paese le informazioni richieste nel formato di cui all’appendice 5.

1.3         Per quanto riguarda la presentazione delle schede di computo delle catture di cui ai punti 1.1 e 1.3, le navi dell’Unione europea sono tenute:

– nel caso in cui facciano scalo a Victoria, a consegnare la scheda compilata alle autorità delle Seychelles entro cinque (5) giorni dall’arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene prima che siano trascorsi cinque giorni;

– negli altri casi, a trasmettere la scheda compilata alle autorità delle Seychelles entro quattordici (14) giorni dall’arrivo in un porto diverso da Victoria.

1.4         Copie delle schede di computo delle catture devono essere inviate contemporaneamente agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 6, entro lo stesso arco di tempo previsto al punto 1.2 supra.

2.           Per quanto riguarda i periodi nei quali la nave non si trova nella ZEE delle Seychelles, nella scheda viene inserita la dicitura “Fuori dalle acque delle Seychelles”.

3.           Le due parti si impegnano ad attuare entro il 1° giugno 2014 un sistema per lo scambio elettronico di dati sulle catture e le comunicazioni in relazione alle attività di pesca delle navi dell’UE nelle acque delle Seychelles, come stabilito negli orientamenti dell’appendice 6.

4.           Dopo l’introduzione del sistema elettronico di dichiarazione delle catture, in caso di problemi tecnici o di malfunzionamento, le dichiarazioni relative alle catture vengono effettuate in conformità al punto 1 supra.

Sezione 2 Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque delle Seychelles

1.           Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell’Unione europea è definita come segue:

–       il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalle acque delle Seychelles, oppure;

–       il periodo compreso tra un’entrata nelle acque delle Seychelles e un trasbordo, oppure;

–       il periodo compreso tra un’entrata nelle acque delle Seychelles e uno sbarco nelle Seychelles.

2.           Le navi dell’Unione europea notificano alle autorità competenti delle Seychelles, con un anticipo minimo di (6) ore, la propria intenzione di entrare nelle acque delle Seychelles o di uscirne; durante le attività di pesca nelle acque delle Seychelles, inoltre, esse notificano loro ogni tre giorni le catture effettuate nel periodo considerato.

3.           Nel notificare l’entrata o l’uscita, le navi comunicano altresì la propria posizione al momento della comunicazione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il modello che figura all’appendice 5, via fax o per posta elettronica, all’indirizzo indicato nell’appendice medesima.

4.           Le autorità delle Seychelles possono esentare i pescherecci con palangari di superficie che non dispongono delle attrezzature di comunicazione adatte dall’obbligo di comunicare le informazioni nel formato di cui all’appendice 4, menzionato al punto precedente, autorizzandoli a comunicare tali informazioni via radio mediante la frequenza indicata nell’appendice 7, punto 3.

5.           I pescherecci dell’Unione europea sorpresi a praticare attività di pesca senza averne informato le autorità competenti delle Seychelles sono considerati sprovvisti di autorizzazione di pesca. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al Capo VIII, punto 1.1.

Sezione 3 Sbarco

1.           Il porto designato per le attività di sbarco nelle Seychelles è Victoria, Mahé.

2.           Le navi che desiderano sbarcare le catture nei porti designati delle Seychelles comunicano alle autorità competenti delle Seychelles, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

(a) il porto di sbarco;

(b) il nome e l’IRCS della nave che effettua lo sbarco;

(c) la data e l’ora dello sbarco;

(d) il quantitativo da sbarcare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

(e) la forma di presentazione dei prodotti.

3.           Gli sbarchi sono considerati un’uscita dalle acque delle Seychelles di cui alla sezione 2.1. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità competenti delle Seychelles le dichiarazioni di sbarco entro ventiquattro (24) ore dal completamento dello stesso o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse ventiquattro ore.

4.           Le tonniere con reti a circuizione fanno in modo di fornire il tonno all’industria conserviera delle Seychelles e/o all’industria locale ai prezzi del mercato internazionale.

5.           Le tonniere con reti a circuizione che effettuano sbarchi nel porto di Victoria fanno in modo di mettere a disposizione localmente le catture accessorie ai prezzi del mercato locale.

Sezione 4 Trasbordo

1.           Le navi che intendono trasbordare catture nelle acque delle Seychelles effettuano tale operazione unicamente nei porti delle Seychelles. Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate e chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente nelle Seychelles.

2.           Gli armatori o i loro agenti comunicano alle autorità competenti delle Seychelles, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

(a) il porto di trasbordo o la zona in cui avviene il trasbordo;

(b) il nome e l’IRCS della nave cedente;

(c) il nome e l’IRCS della nave ricevente e/o nave frigorifera che effettua lo sbarco;

(d) la data e l’ora del trasbordo;

(e) il quantitativo da trasbordare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

(f) la forma di presentazione dei prodotti.

3.           I trasbordi sono considerati un’uscita dalle acque delle Seychelles di cui alla sezione 2.1. Le navi comunicano alle autorità competenti delle Seychelles le dichiarazioni di cattura entro ventiquattro (24) ore dal completamento del trasbordo o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse ventiquattro ore.

Sezione 5 Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

Per quanto riguarda il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, tutti i pescherecci dell’UE che svolgono, o intendono svolgere, attività di pesca nelle zone di pesca della ZEE delle Seychelles nell’ambito del presente accordo devono essere conformi alle disposizioni dell’appendice 8.

Capo IV – Imbarco di marinai

1.           Durante la bordata nelle acque delle Seychelles ciascuna tonniera con reti a circuizione imbarca almeno due marinai qualificati delle Seychelles designati dal rappresentante della nave, d’intesa con l’armatore, scegliendoli fra quelli compresi in un elenco presentato dall’autorità competente delle Seychelles. Le linee guida per l’imbarco di marinai delle Seychelles sulle navi UE figurano nell’appendice 9.

2.           Al momento dell’entrata in vigore del protocollo e, successivamente, con cadenza annuale, le autorità competenti forniscono agli armatori o ai loro rappresentanti una copia dell’elenco dei marinai qualificati designati dalle Seychelles. Le autorità competenti comunicano immediatamente (e comunque entro un massimo di 48 ore) agli armatori o ai loro rappresentanti le eventuali modifiche apportate a tale elenco. Se gli armatori o i loro rappresentanti non sono in grado di assumere marinai qualificati, il peschereccio viene sollevato da questo obbligo e dagli obblighi ad esso connessi a norma del presente capo, e in particolare da quelli del successivo punto 10.

3.           Se possibile, in sostituzione dell’obbligo di imbarcare due marinai delle Seychelles, gli armatori fanno in modo di imbarcare due tirocinanti. I due tirocinanti qualificati possono essere designati dal rappresentante del peschereccio, in accordo con l’armatore, sulla base di un elenco di nomi presentato dalle autorità delle Seychelles.

4.           Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai delle Seychelles.

5.           L’armatore o il suo rappresentante comunica all’autorità competente delle Seychelles i nominativi e i dati personali dei marinai delle Seychelles che possono essere imbarcati sulla nave in questione, specificandone le mansioni.

6.           La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi dell’UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

7.           In caso di imbarco di marinai delle Seychelles, i loro contratti di lavoro sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con le autorità competenti delle Seychelles. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni, nonché i benefici pensionistici, come pure la retribuzione di base da corrispondere a norma delle disposizioni del presente accordo. Una copia del contratto è consegnata ai firmatari.

8.           In caso di imbarco di marinai delle Seychelles, la loro retribuzione è corrisposta dagli armatori. Le condizioni retributive di base, ovvero il salario minimo al netto dei bonus, garantite ai marinai delle Seychelles sono fissate sulla base della legislazione delle Seychelles o sulla base degli standard minimi fissati dall’OIL. Le condizioni salariali minime non possono essere inferiori a quelle che si applicano per mansioni analoghe agli equipaggi delle Seychelles e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

9.           Ai fini dell’attuazione e dell’applicazione della legislazione sul lavoro delle Seychelles, il rappresentante dell’armatore ne è considerato il rappresentante locale. Il contratto stipulato tra il rappresentante e i marinai include anche le condizioni di rimpatrio e le prestazioni pensionistiche cui hanno diritto i marinai.

10.         I marinai occupati a bordo di navi dell’Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un reti a circuizione non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

11.         Se il numero di marinai o tirocinanti qualificati delle Seychelles a bordo di tonniere con reti a circuizione non raggiunge il livello minimo previsto al punto 1 per ragioni diverse da quelle contemplate al punto 9, gli armatori sono tenuti a versare un importo forfettario corrispondente al numero di giorni nei quali la loro flotta ha operato nelle acque delle Seychelles, prendendo come riferimento l’entrata della prima nave e l’uscita dell’ultima, moltiplicato per l’importo giornaliero fisso di 20 euro. L’importo forfettario è versato alle autorità delle Seychelles non oltre 90 giorni dalla fine del periodo di validità dell’autorizzazione di pesca.

Capo V – Osservatori

1.           Le parti riconoscono l’importanza di rispettare gli obblighi della risoluzione 11/04 della CTOI per quanto riguarda il Programma di osservatori scientifici.

2.           A fini di conformità, le disposizioni sugli osservatori sono le seguenti, tranne nel caso di limitazioni spaziali dovute a motivi di sicurezza.

2.1    Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Seychelles nell’ambito dell’accordo di partenariato imbarcano gli osservatori designati dalle autorità delle Seychelles alle condizioni precisate di seguito.

2.1.1  Su richiesta delle autorità delle Seychelles, i pescherecci dell’Unione europea imbarcano, se possibile, un osservatore nel quadro di un programma regionale di osservazione.

2.1.2  Le autorità delle Seychelles redigono l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi devono essere mantenuti aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui vengono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

2.1.3  Le autorità competenti delle Seychelles comunicano agli armatori interessati, o ai loro rappresentanti, il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata non oltre 15 giorni prima della data prevista per l’imbarco dell’osservatore.

3.           La durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dalle autorità delle Seychelles, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni, salvo nei casi in cui l’osservatore sia designato nel quadro di un programma regionale di osservazione e resti a bordo per svolgere i compiti che gli incombono nel contesto del programma. La durata di permanenza a bordo è comunicata dall’autorità competente delle Seychelles agli armatori o ai loro rappresentanti all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per l’imbarco.

4.           Le condizioni d’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità delle Seychelles dopo la notifica dell’elenco delle navi designate.

5.           Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti delle Seychelles previsti per l’imbarco degli osservatori.

6.           In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore (o due) delle Seychelles lascia le acque di queste ultime, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.           Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore successive, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8.           All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

8.1    osserva le attività di pesca delle navi;

8.2    verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3    prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.4    verifica i dati sulle catture effettuate nelle acque delle Seychelles riportati nel giornale di bordo;

8.5    verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

8.6    comunica settimanalmente via fax, per posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie effettuate nelle acque delle Seychelles e detenute a bordo.

9.           Il comandante fa quanto ragionevolmente possibile per garantire l’incolumità e il benessere degli osservatori durante la loro permanenza a bordo.

10.         L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11.         Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1  adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2  rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.         Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige e firma un rapporto di attività, trasmesso alle autorità competenti delle Seychelles con copia alla Commissione europea, che viene firmato dagli osservatori. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

13.         Le spese di vitto e alloggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore, che gli garantisce condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali.

14.         La retribuzione e le relative imposte dell’osservatore sono a carico delle autorità competenti delle Seychelles.

Capo VI – Attrezzature portuali e uso di forniture e servizi

Per quanto possibile i pescherecci dell’Unione europea si procurano nelle Seychelles le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni. Le autorità delle Seychelles stabiliscono, d’intesa con gli armatori, le condizioni d’impiego delle attrezzature portuali ed eventualmente delle forniture e dei servizi.

Capo VII – Controllo

Le navi sono tenute a rispettare le leggi scritte delle Seychelles per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca, nonché le misure in materia di conservazione, gestione e di altro tipo adottate dalla CTOI.

1.           Elenco dei pescherecci

L’Unione europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità delle Seychelles preposte al controllo della pesca subito dopo che è stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.           Procedure di controllo

2.1    I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in attività di pesca nelle acque delle Seychelles collaborano con qualsiasi funzionario - autorizzato e debitamente identificato - delle Seychelles incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca.

2.2    Al fine di agevolare lo svolgimento delle procedure di ispezione in sicurezza, senza arrecare pregiudizio alla legislazione delle Seychelles, il fermo deve avvenire in modo che le piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto ufficiali autorizzati dalle Seychelles.

2.3    Le Seychelles mettono a disposizione dell’Unione europea un elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate per le ispezioni in mare, conformemente alle raccomandazioni dell’accordo UNFSA della FAO. L’elenco deve comprendere tra l’altro:

· i nomi della navi pattuglia (FPV);

· informazioni dettagliate sulle navi pattuglia;

· fotografie delle navi pattuglia.

2.4    Le Seychelles possono, su richiesta, autorizzare l’Unione europea, o un organo da questa designato, ad autorizzare ispettori dell’UE a osservare le attività delle navi dell’UE, tra cui i trasbordi, durante controlli effettuati a terra.

2.5    Quando l’ispezione è stata completata e l’ispettore ha firmato la relativa relazione, quest’ultima è messa a disposizione del comandante che può firmarla e apporvi eventuali commenti e osservazioni. Tale firma non pregiudica i diritti delle parti in eventuali procedimenti di infrazione. Prima di lasciare la nave gli ispettori consegnano una copia della relazione di ispezione al comandante della nave.

2.6    La presenza a bordo dei funzionari autorizzati non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3.           I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle Seychelles consentono agli ispettori delle Seychelles di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato.

4.           In caso di violazione delle disposizioni del presente capo il governo delle Seychelles si riserva il diritto di sospendere l’autorizzazione di pesca della nave contravventrice sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla vigente normativa delle Seychelles. Lo Stato membro di bandiera e la Commissione europea sono informati di tali provvedimenti.

Capo VIII – Esecuzione

1.           Sanzioni

(1) La mancata ottemperanza a una delle disposizioni dei capi che precedono, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o delle leggi scritte delle Seychelles, comporta l’esposizione alle sanzioni previste nelle leggi scritte delle Seychelles.

(2) Lo Stato membro di bandiera e la Commissione europea devono essere immediatamente e pienamente informati in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.

(3) Quando una sanzione assume la forma della sospensione o revoca di un’autorizzazione di pesca, durante il periodo di validità residuo della autorizzazione di pesca che è stata sospesa o revocata, la Commissione europea può chiedere un’altra autorizzazione di pesca che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave di un altro armatore.

2.           Fermo e sequestro di pescherecci

3.           Le autorità delle Seychelles informano immediatamente, e comunque entro un termine massimo di 48 ore, la delegazione dell’Unione europea competente per le Seychelles e lo Stato di bandiera dell’UE, del fermo di qualsiasi nave da pesca operante nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e trasmettono una copia della relazione sulle circostanze e i motivi all’origine del fermo e/o sequestro.

4.           Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro

(1) Pur rispettando i termini e le procedure dei procedimenti legali previsti dalle leggi scritte delle Seychelles relativi al fermo e/o sequestro, si tiene una riunione di consultazione, al ricevimento delle suddette informazioni, tra la Commissione europea e le autorità competenti delle Seychelles, alla quale partecipa possibilmente anche un rappresentante dello Stato membro interessato.

(2) Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o sequestro.

5.           Risoluzione del fermo e/o sequestro

(1) Viene fatto un tentativo di risolvere la presunta infrazione in via amichevole. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo e/o sequestro, in conformità alle leggi scritte delle Seychelles.

(2) In caso di soluzione in via amichevole l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alle leggi scritte delle Seychelles. Se una soluzione in via amichevole non è possibile, viene avviato il procedimento legale.

(3) Il fermo della nave viene revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse dopo che gli obblighi previsti dalla composizione amichevole sono stati soddisfatti e il procedimento legale sia giunto al termine.

6.           La Commissione europea, attraverso la delegazione dell’Unione europea, viene tenuta al corrente dei procedimenti avviati e delle sanzioni applicate.

Appendici

Appendice 1– Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2 – Coordinate geografiche

(1) ZEE delle Seychelles

(2) Settori soggetti a divieti o restrizioni

Appendice 3 – Giornale di pesca – Tonniere con reti a circuizione

Appendice 4 – Giornale di pesca – Pescherecci con palangari

Appendice 5 – Formato di comunicazione delle relazioni

Appendice 6 – Orientamenti quadro ERS

Appendice 7 – Informazioni di contatto alle Seychelles

(1) Autorità delle Seychelles responsabile per la pesca

(2) Autorità di autorizzazione delle Seychelles

(3) Centro di controllo della pesca (CCP) delle Seychelles

Appendice 8 – Quadro VMS

Appendice 9 – Linee guida per l’imbarco di marinai delle Seychelles sui pescherecci UE con reti a circuizione

Appendice 1

AUTORITÀ DI AUTORIZZAZIONE DELLE SEYCHELLES

Domanda di autorizzazione di pesca per una nave straniera

I – RICHIEDENTE

1.             Nome del richiedente: ...............................................................................................................................................................................

2.             Nome dell’organizzazione di produttori (OP) o rappresentante dell’armatore: .........................................................................................

3.             Indirizzo dell’organizzazione di produttori (OP) o del rappresentante dell’armatore: ...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

4.             Numero tel.:                                              Fax: ................................... e-mail: …………………………………………………….……………………………

5.             Nome del comandante: .............................................. Nazionalità: ................................... e-mail: ……………………………..…..………………………………

6.             Armatore o noleggiatore se differente da quello indicato in precedenza:………………………………………………………….………………………………………………………

II – ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1.             Nome della nave: .......................................................................................................................................................................................

2.             Stato di bandiera:………………………………………….…….……………....… Porto di immatricolazione:.......................................................................................

3.             Marcatura esterna: ............................. MMSI: ………….………....……….……. n. IMO:…………………..……….……… n. RFMO:…………….……………

5.             Data di registrazione della bandiera attuale(GG/MM/AAAA): ......./......./......... Precedente bandiera (se applicabile):.……………………………………………………

6.             Luogo di costruzione: ..................................................................... Data (GG/MM/AAAA) …...../…..../…….….. IRCS: ..................................

7.             Indicativo di chiamata: HF: ……………………………… VHF: …………………............ Numero di telefono satellitare della nave:

II – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE

1.             LOA della nave (mts): .................................... BOA (mts): ................................... GT: …………………….……….…… T netto:…..……...…..……………..

2.             Materiale dello scafo:       Acciaio ¨         Legno ¨           Poliestere ¨                  Altro ¨ …………………………………………………………………

3.             Tipo di motore:………………………………………………. Potenza del motore (in HP) : ..................... Costruttore del motore: ........................................

4.             Numero massimo di membri dell’equipaggio: ........................ Numero di marinai imbarcati nel quadro dell’accordo (FPA) ………................................................................................

5.             Sistema di conservazione a bordo:      Ghiaccio ¨      Refrigerazione ¨          Misto ¨              Congelato¨

6.             Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate: ................... Numero di stive per il pesce:................ Capacità totale delle stive (m3) : .................. ....

7.             Tipo di nave: ¨ Peschereccio con reti a circuizione ¨ Peschereccio con palangari ¨ Nave di appoggio (*)

8.             VMS. Informazioni dettagliate sul dispositivo automatico di localizzazione:

                Costruttore: ……………………..…………..…………………Modello: ………………..………………………………… Numero di serie.:……………………. …………………..

                Versione del programma: ...................................................... Operatore satellitare (MCSP): ……………………….…………………………..…………..………….

IV – ATTIVITÀ DI PESCA

1.             Attrezzi da pesca autorizzati: ...............................................................................................................................................

2.             Zone di pesca autorizzate: ………………………………………………….. Specie bersaglio: …………………………………………..……………..

3.             Periodo di validità della licenza richiesto dal (GG/MM/AAAA): ……..… / ………. / ………..……. al: …….…./ …….. / ……..……

4.             Obbligo di smaltimento delle catture accessorie: COME PER LEGGE E REGOLAMENTO SULLA PESCA

5.             Obbligo di comunicazione: COME PER LEGGE E REGOLAMENTO SULLA PESCA

6.             Porti designati per sbarchi/trasbordi: PORT VICTORIA MAHE SEYCHELLES

Con la presente il sottoscritto certifica che le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere e corrette e fornite in buona fede.

                Rilasciata a ________________________________________, _____ _______________________ 20__ ___

Firma del richiedente: _______________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE:

Canone di licenza EUR: _________________________________________ Canoni di trasformazione EUR: _________________________________________

¨ Contanti ¨ Assegno n.: _________________________ ¨ Rif. del bonifico bancario: __________________________Numero della ricevuta: ______________

Firma del cassiere: ______________________________________________________ Data (GG/MM/AAAA) ____ / _____ / ___________

(*) Se possibile, allegare al presente modulo l’elenco dei pescherecci che si avvalgono della presente nave di appoggio. L’elenco dovrebbe contenere il nome e il numero ORGP (IOTC).

Appendice 2.1

Coordinate geografiche

1. ZEE delle Seychelles

Punto || Latitudine || Longitudine

1 || 07° 46’ S || 43° 15’ E

2 || 06° 04’ S || 46 ° 41’ E

3 || 06° 19’ S || 47° 49’ E

4 || 06° 30’ S || 48° 40’ E

5 || 05° 41’ S || 49° 57’ E

6 || 04 ° 32’ S || 50 ° 04’ E

7 || 01° 38’ S || 52° 36’ E

8 || 00° 29’ S || 56° 03’ E

9 || 02° 39’ S || 58° 48’ E

10 || 04° 01’ S || 59° 15’ E

11 || 05° 34’ S || 59° 09’ E

12 || 07° 10’ S || 59° 30’ E

13 || 08° 27’ S || 59° 22’ E

14 || 08° 33’ S || 58° 23’ E

15 || 08° 45’ S || 56° 25’ E

16 || 08° 56’ S || 54° 30’ E

17 || 09° 39’ S || 53° 53’ E

18 || 12° 17’ S || 53° 49’ E

19 || 12° 47’ S || 53° 14’ E

20 || 11° 31’ S || 50° 29’ E

21 || 11° 05’ S || 50° 42’ E

22 || 10° 17’ S || 49° 26’ E

23 || 11° 01’ S || 48° 30’ E

24 || 10° 47’ S || 47° 33’ E

25 || 10° 37’ S || 46° 56’ E

26 || 11° 12’ S || 45° 47’ E

27 || 10° 55’ S || 45° 31’ E

28 || 10° 27’ S || 44° 51’ E

29 || 08° 05’ S || 43° 10’ E

Appendice 2.2

Coordinate geografiche

2. Zone di pesca soggette a restrizioni e divieti nella ZEE delle Seychelles

(Quali definite nella legislazione delle Seychelles, Fisheries Act Chapter 82, edizione rivista 2010)

Zona 1 – Mahe Island e Seychelles Bank         

                                    Latitudine         Longitudine

Punto ‘01         5 °        22.0’    S          57 °      23.04’  E

Punto ‘02         3°         40.0’    S          56 °      06.9’    E

Punto ‘03         3°         30.0’    S          55 °      11.0’    E

Punto ‘04         3°         55.0’    S          54 °      23.0’    E

Punto ‘05         4 °        44.0’    S          56°       08.0’    E

Punto ‘06         5°         38.0’ S 56°       08.0’    E

Punto ‘07         6°         34.04’ S           56°       02.0’    E

Punto ‘08         6°         34.0’ S 56°       23.0’    E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio

           

Zona 2 – Platte Island

                                    Latitudine         Longitudine

Punto ‘01         6 °        06.3’    S          55°       35.6’    E

Punto ‘02         5°         39.0’    S          55°       35.6’    E

Punto ‘03         5°         39.0’    S          55°       10.0’    E

Punto ‘04         5°         39.0’    S          55°       10.0’    E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio

           

Zona 3 – Coetivy Island

                                    Latitudine         Longitudine

Punto ‘01         7°         23.0’    S          56°       25.0’    E

Punto ‘02         6°         53.0’    S          56°       35.0’    E

Punto ‘03         6°         53.0’    S          56°       06.0’    E

Punto ‘04         6°         06.3’    S          55°       10.0’    E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio

           

Zona 4 – Fortune Bank

                                    Latitudine         Longitudine

Punto ‘01         7°         35.0’    S          57°       13.0’    E

Punto ‘02         7°         01.0’    S          56°       56.0’    E

Punto ‘03         7°         01.0’    S          56°       45.0’    E

Punto ‘04         7 °        16.0’    S          56°       40.0’    E

Punto ‘05         7°         35.0’    S          56°       49.0’    E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio

           

Zona 5 – Amirantes Islands

                                    Latitudine         Longitudine

Punto ‘01         5°         45.0’    S          53°       55.0’    E

Punto ‘02         4°         41.0’    S          53°       35.6’    E

Punto ‘03         4°         41.0’    S          53°       13.0’    E

Punto ‘04         6°         09.O’   S          52°       36.0’    E

Punto ‘05         6°         33.0’    S          53°       06.0’    E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio

           

Zona 6 – Alphonse Island

                                    Latitudine                     Longitudine

Punto ‘01         7°         21.5’    S          52°       56.5’    E

Punto ‘02         6°         48.0’    S          52°       56.5’    E

Punto ‘03         6°         48.0’    S          52°       32.0’    E

Punto ‘04         7°         21.5’    S          52°       32.0’    E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio

                                                                       

Zona 7 – Province, Farquhar e St Pierre e Wizard Reef

                                    Latitudine                     Longitudine

Punto ‘01         10°       20.0’    S          51°       29.0’    E

Punto ‘02         8°         39.0’    S          51°       12.0’    E

Punto ‘03         9°         04.0’    S          50°       28.0’    E

Punto ‘04         10°       30.0’    S          50°       46.0’    E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio

                                                                       

Zona 8 – Cosmoledo e Astove islands

                                    Latitudine                     Longitudine

Punto ‘01         10°       18.0’    S          48°       02.0’    E

Punto ‘02         9°         34.0’    S          47°       49.0’    E

Punto ‘03         9°         23.0’    S          47°       34.0’    E

Punto ‘04         9°         39.0’    S          47°       14.0’    E

Punto ‘05         10°       18.0’    S          47°       36.0’    E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio

                                                                       

Zona 9 – Aldabra e Assomption Islands

                                    Latitudine                     Longitudine

Punto ‘01         9°         54.0’    S          46°       44.0’    E

Punto ‘02         9°         10.0’    S          46°       44.0’    E

Punto ‘03         9°         10.0’    S          46°       01.0’    E

Punto ‘04         9°         59.0’    S          46°       01.0’    E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio

 

Appendice 3

Scheda di dichiarazione di catture per tonniere con reti a circuizione

DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N°

DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVACIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT

|| || || || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || || ||

|| || || || || || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || || || || || || || || || ||

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

FIRMA                                                                                                DATA

Appendice 4

Appendice 5

Formato di comunicazione dei rapporti

Rapporto di entrata (COE)[7]

Contenuto || Trasmissione

Destinazione || SFA

Codice dell’azione || COE

Nome della nave ||

IRCS ||

Posizione di entrata || LT/LG

Data e ora (UTC) di entrata || GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo ||

Yellowfin (YFT) (Albacora) || (Mt)

Bigeye Tuna (BET) Tonno obeso || (Mt)

Skipjack (SKJ) (Tonnetto striato) || (Mt)

Altro (specificare) || (Mt)

Rapporto di uscita (COX)[8]

Contenuto || Trasmissione

Destinazione || SFA

Codice dell’azione || COX

Nome della nave ||

IRCS ||

Posizione di entrata || LT/LG

Data e ora (UTC) di uscita || GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo ||

Yellowfin (YFT) (Albacora) || (Mt)

Bigeye Tuna (BET) Tonno obeso || (Mt)

Skipjack (SKJ) (Tonnetto striato) || (Mt)

Altro (specificare) || (Mt)

Formato del rapporto sulle catture (CAT) una volta all’interno delle zone di pesca della ZEE delle Seychelles[9]

Contenuto || Trasmissione

Destinazione || SFA

Codice dell’azione || CAT

Nome della nave ||

IRCS ||

Data e ora (UTC) del rapporto || GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo ||

Yellowfin (YFT) (Albacora) || (Mt)

Bigeye Tuna (BET) Tonno obeso || (Mt)

Skipjack (SKJ) (Tonnetto striato) || (Mt)

Altro (specificare) || (Mt)

Numero di cale effettuate dall’ultimo rapporto ||

Tutti i rapporti devono essere trasmessi alle autorità competenti utilizzando i seguenti recapiti:

E-mail: fmcsc@sfa.sc

Fax: +248 4225 957

Indirizzo postale: Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles

Appendice 6

Orientamenti quadro per l’applicazione e la gestione del sistema elettronico di registrazione e comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Disposizioni generali

1.           Ogni nave da pesca dell’UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato “sistema ERS”, in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all’attività di pesca della nave, di seguito denominati “dati ERS”, quando la nave opera nelle acque delle Seychelles.

2.           Le navi dell’UE non dotate di un sistema ERS, o il cui sistema ERS installato a bordo non funziona, non sono autorizzate ad entrare nelle acque delle Seychelles per svolgervi attività di pesca.

3.           I dati ERS sono trasmessi, in conformità ai presenti orientamenti, al centro di controllo della pesca (nel prosieguo “CCP”) dello Stato di bandiera, che ne assicura la trasmissione automatica al CCP delle Seychelles.

4.           Lo Stato di bandiera e le Seychelles si assicurano che i rispettivi CCP siano muniti delle apparecchiature e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile al seguente indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], e che dispongano di procedure di backup atte a registrare e conservare i dati ERS in formato elettronico per un periodo di almeno 3 anni.

5.           Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato di cui al punto 3 vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di 6 mesi dalla loro applicazione.

6.           La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per conto dell’UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

7.           Lo Stato di bandiera e le Seychelles devono designare singoli punti di contatto per l’ERS:

(a) tali punti di contatto sono operativi per un periodo minimo di sei mesi;

(b) i CCP dello Stato di bandiera e delle Seychelles si comunicano reciprocamente entro il 1° aprile 2014 i riferimenti (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) dei rispettivi singoli punti di contatto ERS;

(c) eventuali cambiamenti dei punti di contatto sopramenzionati devono essere comunicati sollecitamente.

Registrazione e trasmissione di dati ERS

1.           I pescherecci dell’UE devono:

(a) trasmettere quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nelle acque delle Seychelles;

(b) registrare per ciascuna cala i quantitativi di ciascuna specie catturati e detenuti a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria e/o di ciascuna specie rigettata in mare;

(c) per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dalle Seychelles, dichiarare anche le catture uguali a zero;

(d) ciascuna specie deve essere identificata mediante il rispettivo codice alfa-3 della FAO;

(e) i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo e, se richiesto, numero di esemplari;

(f) registrare nei dati ERS, per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dalle Seychelles, i quantitativi che sono trasbordati e/o sbarcati;

(g) registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (COE) e uscita (COX) dalle acque delle Seychelles, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dalle Seychelles, i quantitativi detenuti a bordo al momento dell’entrata o dell’uscita;

(h) trasmettere quotidianamente, entro le 23:59 UTC, i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera nel formato di cui al precedente punto 3.

2.           Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

3.           Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i dati ERS al CCP delle Seychelles.

4.           Il CCP delle Seychelles conferma il ricevimento dei dati ERS con un messaggio di risposta e considera tali dati come riservati.

Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

1.           Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o l’armatore di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o della mancata trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

2.           Lo Stato di bandiera informa le Seychelles in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

3.           In caso di guasto del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o l’armatore provvedono alla sua riparazione o sostituzione entro 10 giorni. Se entro tale termine di 10 giorni lavorativi la nave effettua uno scalo, essa può riprendere le attività di pesca nelle acque delle Seychelles solo quando il suo sistema ERS è di nuovo in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dalle Seychelles.

4.           La nave non può lasciare il porto se il sistema ERS non funziona, a meno che:

(a) il sistema non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dalle Seychelles; oppure,

(b) se la nave non intende continuare le attività di pesca nelle acque delle Seychelles, riceva l’autorizzazione dallo Stato di bandiera. In questo caso, lo Stato di bandiera comunica alle Seychelles la sua decisione prima che la nave lasci il porto.

5.           Una nave dell’UE che opera nelle acque delle Seychelles con un sistema ERS guasto deve trasmettere quotidianamente, entro al più tardi le 23:59 UTC, i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera con altri mezzi elettronici di comunicazione disponibili e accessibili alle Seychelles fino a quando il sistema ERS non sia stato riparato nei termini di cui al punto 14.

6.           I dati ERS che non possono essere messi a disposizione delle Seychelles a causa del guasto di cui al punto 12 sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP delle Seychelles in un formato elettronico alternativo concordato. La trasmissione alternativa è considerata prioritaria, dato che i termini di trasmissione normalmente applicabili possono non essere rispettati.

7.           Se il CCP delle Seychelles non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, le Seychelles possono dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esse designato a fini di indagine.

Problemi di funzionamento del CCP – Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP delle Seychelles

1.           Quando uno dei CCP non riceve i dati ERS, il punto di contatto singolo ERS informa immediatamente il punto di contatto singolo ERS dell’altro CCP.

2.           I CCP dello Stato di bandiera e delle Seychelles stabiliscono di comune accordo mezzi di comunicazione elettronica alternativi da utilizzare per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi di funzionamento di un CCP e si comunicano sollecitamente qualunque modifica.

3.           Ogniqualvolta il CCP delle Seychelles comunica di non aver ricevuto i dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP delle Seychelles e l’UE in merito ai risultati della sua analisi e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dalla constatazione del mancato funzionamento.

4.           Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP delle Seychelles utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 17.

5.           Le Seychelles ne informano i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi dell’UE non siano oggetto di procedimenti di infrazione per mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP delle Seychelles a causa dei problemi di funzionamento del CCP dello Stato di bandiera.

Manutenzione di un CCP

1.           Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all’altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento. Gli interventi di manutenzione non pianificati devono essere comunicati quanto prima all’altro CCP.

2.           Nel corso dell’intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I pertinenti dati ERS vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione.

3.           Se l’intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all’altro CCP utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 17.

4.           Le Seychelles ne informano i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi dell’UE non siano oggetto di procedimenti di infrazione per mancata trasmissione dei dati ERS a causa della manutenzione del CCP dello Stato di bandiera.

Appendice 7

Informazioni di contatto delle Seychelles

1. Autorità delle Seychelles responsabile per la pesca

Indirizzo:

E-mail:       

Telefono:

Fax:

2. Autorità di autorizzazione delle Seychelles

Indirizzo:

E-mail:

Telefono:

Fax:

3. Centro di controllo della pesca (CCP) delle Seychelles

Indirizzo:

E-mail:

Telefono:

Fax:

Punti di contatto

Nome:

E-mail:

Telefono cellulare:

Appendice 8

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

Principi generali

1.           Per quanto riguarda il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, di cui al capo 3, sezione 5, dell’allegato al protocollo, tutti i pescherecci che svolgono, o intendono svolgere, attività di pesca nelle zone di pesca delle Seychelles devono essere conformi alle disposizioni specificate di seguito.

2.           Le navi dell’UE non dotate di un sistema VMS di localizzazione delle navi (VLD), o il cui sistema VLD installato a bordo non funziona, non sono autorizzate ad entrare nelle acque delle Seychelles per svolgervi attività di pesca.

3.           La posizione e i movimenti delle navi sono monitorate tra l’altro mediante sistemi di controllo satellitare (VMS), senza discriminazioni, a norma delle disposizioni riportate di seguito.

4.           Ai fini del controllo via satellite, le autorità delle Seychelles comunicano ai centri di controllo della pesca (CCP) degli Stati di bandiera le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) delle acque di pesca delle Seychelles.

5.           Le autorità delle Seychelles trasmettono tali informazioni all’Unione europea in formato elettronico, espresse in gradi decimali, nel sistema WGS-84 datum. Le coordinate sono riportate nell’appendice 2, n. 1, del presente allegato.

6.           Le autorità delle Seychelles e i CCP nazionali procedono a uno scambio di informazioni relativo alle rispettive informazioni di contatto, ovvero indirizzi elettronici in formato https o, se del caso, in un altro protocollo di comunicazione sicuro, nonché alle specifiche da utilizzare nei rispettivi CCP, come pure ai mezzi alternativi di comunicazione da utilizzare in caso di guasti. Tutte le informazioni di cui sopra sono riportate nell’appendice 7, n. 2, del presente allegato.

7.           A bordo di tutte le navi titolari di un’autorizzazione di pesca è installato un dispositivo di localizzazione delle navi (VLD) perfettamente funzionante che consenta la comunicazione automatica e continua delle loro coordinate geografiche al centro di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera. La trasmissione è effettuata con frequenza oraria.

8.           Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sulle apparecchiature VMS utilizzate per verificare che siano pienamente compatibili con i requisiti dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

9.           Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni se e quando opportuno, includendo l’analisi pertinente di guasti o anomalie che interessano singole navi. Tali situazioni sono sempre notificate dalle autorità delle Seychelles agli Stati di bandiera dell’Unione europea e alla Commissione europea almeno 15 giorni prima della riunione di revisione, che si tiene in sede di commissione mista.

10.         Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

Integrità dei dispositivi VMS

1.           Quando la nave opera nelle acque delle Seychelles, il comandante della nave, o qualsiasi persona da lui autorizzata, non deve per nessun motivo disattivare il VLD, ostacolarne il funzionamento o manipolare in qualsiasi forma i dati trasmessi al CCP dello Stato di bandiera.

2.           Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati VMS registrati e trasmessi.

3.           In particolare, il comandante si accerta che:

(a) i dati non siano in alcun modo modificati;

(b) l’antenna o le antenne collegate all’impianto di localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite;

(c) l’alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta;

(d) il dispositivo di localizzazione delle navi non sia stato ritirato dalla nave o dal luogo in cui è stato originariamente installato;

(e) l’eventuale sostituzione del dispositivo di localizzazione della nave venga immediatamente comunicata alle autorità competenti delle Seychelles.

(f) Qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati può comportare per il comandante le sanzioni previste dalle leggi scritte delle Seychelles.

4.           I componenti hardware e software del sistema VMS devono essere, per quanto possibile, a prova di manomissione, ovvero non devono permettere di introdurre o estrarre posizioni false e non devono consentire la cancellazione manuale dei dati.

5.           Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l’impianto di localizzazione via satellite.

6.           La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 100 m e con un intervallo di confidenza del 99%.

Trasmissione dei dati VMS

1.           Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Seychelles entra nelle acque di pesca delle Seychelles, il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente, in tempo reale, rapporti sulla sua posizione al CCP delle Seychelles con la frequenza di cui al precedente punto 7.

2.           I messaggi VMS comunicati sono identificati utilizzando i seguenti codici a tre lettere:

(a) “ENT”, prima comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave al suo ingresso nelle acque di pesca delle Seychelles;

(b) “POS”, ogni comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave durante la sua permanenza nelle acque di pesca delle Seychelles;

(c) “EXI”, prima comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave all’uscita dalle acque di pesca delle Seychelles.

3.           La frequenza delle trasmissioni può essere modificata sulla base di un massimo di 30 minuti quando seri elementi di prova dimostrano che la nave si trova in infrazione.

(a) Tali elementi di prova devono essere comunicati dal CCP delle Seychelles al CCP dello Stato di bandiera nonché alla Commissione europea, assieme alla richiesta di modifica della frequenza. Il CCP dello Stato di bandiera deve quindi inviare i dati al CCP delle Seychelles, in tempo reale, immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta.

(b) Il CCP delle Seychelles notifica immediatamente la fine della procedura di monitoraggio al CCP dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.

(c) Il CCP dello Stato di bandiera e la Commissione europea vengono informati del seguito dato ad ogni procedura di ispezione basata sulla richiesta speciale di cui al punto 9 supra.

4.           I messaggi di cui al punto 7 sono trasmessi per via elettronica nel formato https, o in un altro protocollo di comunicazione sicuro, concordato in precedenza dai CCP interessati.

Malfunzionamento del sistema VMS a bordo della nave

1.           In caso di guasto tecnico o di malfunzionamento del dispositivo di monitoraggio satellitare installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette, con una delle modalità di comunicazione concordate di cui al precedente punto 6, le informazioni di cui al punto 7 al CCP dello Stato di bandiera interessato, dal momento in cui il guasto tecnico o il malfunzionamento sono stati comunicati dalle autorità competenti delle Seychelles.

2.           Durante il periodo di permanenza della nave nelle acque delle Seychelles deve essere trasmesso almeno un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto rapporto di posizione globale comprende le posizioni registrate su base oraria dal comandante della nave nelle quattro ore in questione.

3.           Il CCP dello Stato di bandiera o il peschereccio invia immediatamente tali messaggi al CCP delle Seychelles. In caso di dubbi o di necessità, l’autorità competente delle Seychelles può chiedere a un determinato peschereccio di trasmettere rapporti di posizione con cadenza oraria.

4.           Le apparecchiature difettose devono essere riparate o sostituite al termine della bordata. La nave in questione non può effettuare una nuova bordata finché tali apparecchiature non siano state riparate o sostituite e non abbia ricevuto la pertinente autorizzazione dello Stato di bandiera, che comunica la propria decisione alle autorità delle Seychelles.

Problemi di funzionamento del CCP – Mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CCP delle Seychelles

1.           Quando uno dei CCP non riceve i dati VMS, ne informa immediatamente il punto di contatto singolo dell’altro CCP e, se necessario, essi cooperano per risolvere il problema.

2.           I CCP dello Stato di bandiera e delle Seychelles stabiliscono di comune accordo entro il 18 gennaio 2014 mezzi di comunicazione elettronica alternativi da utilizzare per la trasmissione dei dati VMS in caso di problemi di funzionamento di un CCP e si comunicano sollecitamente qualunque modifica in tal senso.

3.           Ogniqualvolta il CCP delle Seychelles comunica di non aver ricevuto i dati VMS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP delle Seychelles in merito ai risultati della sua analisi e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dalla constatazione del mancato funzionamento.

4.           Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati VMS mancanti al CCP delle Seychelles utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al precedente punto 6.

5.           Le Seychelles ne informano i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi dell’UE non siano oggetto di procedimenti di infrazione a causa del mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CCP delle Seychelles dovuto a problemi di funzionamento dei sistemi del CCP dello Stato di bandiera.

Manutenzione di un CCP

1.           Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati VMS devono essere notificati all’altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento. Gli interventi di manutenzione non pianificati devono essere comunicati quanto prima all’altro CCP.

2.           Nel corso dell’intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati VMS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I pertinenti dati VMS vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione.

3.           Se l’intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati VMS sono trasmessi all’altro CCP utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 6.

4.           Le autorità delle Seychelles ne informano i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi dell’UE non siano oggetto di procedimenti di infrazione per mancata trasmissione dei dati VMS a causa della manutenzione del CCP dello Stato di bandiera.

Appendice

COMUNICAZIONE DI MESSAGGI VMS ALLE SEYCHELLES

RAPPORTO DI POSIZIONE (POS)

A. Contenuto della comunicazione riguardante la posizione e definizione dei dati

Dato || Codice || Obbligatorio/ Facoltativo || Osservazioni

Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo || AD || O || Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO Alpha 3 del paese

Proveniente da || FR || O || Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, “POS”

Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno || IR || F || Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno (1) || XR || F || Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Latitudine || LA || O || Dato relativo alla posizione della nave; posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine || LO || O || Dato relativo alla posizione della nave; posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84)

Velocità || SP || O || Dato relativo alla posizione della nave; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta || CO || O || Dato relativo alla posizione della nave; rotta della nave in scala a°360

Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (HHMM)

Fine della registrazione || ER || M || Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

(1) Obbligatorio per i pescherecci dell’Unione europea.

(2) Il segno più (+) non deve essere trasmesso, gli zeri che precedono possono essere omessi.

B. Struttura delle comunicazioni riguardanti la posizione

La trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:

— una doppia barra (//) e il codice “SR” indicano l’inizio della trasmissione;

— una doppia barra(//) e un codice indicano l’inizio di un dato;

— una barra unica (/) separa il codice dal dato;

— le coppie di dati sono separate da uno spazio;

le lettere “ER” e una doppia barra (//) indicano la fine della comunicazione.

Appendice 9

Linee guida per l’imbarco di marinai delle Seychelles sui pescherecci UE con reti a circuizione

Le Seychelles si assicurano che il personale assunto per essere imbarcato sulle navi dell’UE presenti i seguenti requisiti:

– l’età minima dei marinai deve essere 18 anni;

– i marinai devono disporre di un certificato medico in corso di validità attestante che sono idonei dal punto di vista fisico a svolgere i compiti previsti a bordo della nave; il certificato deve essere rilasciato da un medico debitamente qualificato;

– i marinai devono essersi sottoposti alle vaccinazioni necessarie a scopo di profilassi nella regione;

– i marinai devono disporre, quantomeno, di una certificazione valida attestante che hanno seguito una formazione di base in materia di sicurezza in relazione ai seguenti aspetti:

– tecniche di sopravvivenza personale, compreso l’uso dei giubbotti di salvataggio;

– prevenzione e lotta antincendio;

– primo soccorso elementare;

– sicurezza personale e responsabilità sociale; nonché

– prevenzione dell’inquinamento marino.

– In particolare, per quanto riguarda i pescherecci di grandi dimensioni, i marinai devono:           

– conoscere la terminologia marittima e le istruzioni normalmente impartite a bordo dei pescherecci;

– essere al corrente dei rischi connessi con le operazioni di pesca;

– essere a conoscenza delle condizioni operative dei pescherecci e dei rischi ad esse connessi;

– avere una conoscenza teorica e pratica dell’uso delle attrezzature di pesca impiegate nelle attività di pesca con le reti a circuizione;

– avere una conoscenza e una comprensione generali della stabilità e del corrispondente stato di navigabilità della nave; nonché

– avere una conoscenza generale delle operazioni di ormeggio e dell’impiego e usi connessi, delle funi da ormeggio.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1  Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2  Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3  Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4  Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5  Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo all’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti.

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[10]

11. - Affari marittimi e pesca

11.03 – Affari internazionali e diritto del mare

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[11]

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La Commissione europea negozia, conclude e applica accordi bilaterali di partenariato nel settore della pesca tra l’UE e paesi terzi allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle acque di paesi terzi e sostenere la competitività della flotta peschereccia dell’UE oltre che per sviluppare con tali paesi un partenariato volto a garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine nelle acque di paesi terzi.

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca assicurano la coerenza ai principi che disciplinano la politica comune della pesca (PCP) e gli impegni assunti nell’ambito di altre politiche UE pertinenti (contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche di paesi terzi; migliorare la conoscenza tecnico-scientifica delle pertinenti attività di pesca; contribuire alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); facilitare l’integrazione di paesi partner nell’economia globale, promuovendo al contempo una migliore governance mondiale delle attività di pesca a livello finanziario e politico).

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1

Contribuire all’esercizio di una pesca sostenibile fuori delle acque UE, mantenere una presenza europea in zone di pesca lontane e proteggere il settore della pesca europeo e gli interessi dei consumatori negoziando e concludendo accordi di partenariato nel settore della pesca con gli Stati costieri (paesi terzi) coerentemente con altre politiche UE.

Attività ABM/ABB interessate

Affari marittimi e pesca, pesca internazionale e diritto del mare, accordi di pesca internazionali (linea di bilancio 11.0301).

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo permetterà di mantenere le possibilità di pesca per le navi UE nelle acque delle Seychelles.

Il protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche, in particolare grazie all’aiuto finanziario garantito dal sostegno settoriale, e consente l’attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dalle Seychelles, che comprendono in particolare attività di sorveglianza e controllo per combattere la pesca illegale (INN).

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Livello di utilizzo delle possibilità di pesca garantite dal protocollo (numero di autorizzazioni di pesca utilizzate in rapporto a quelle offerte).

Raccolta e analisi dei dati sulle catture e valore commerciale delle possibilità garantite dal protocollo.

L’entità dell’occupazione creata e il valore aggiunto nell’UE e la stabilità di mercato nell’UE (a livello aggregato, considerando anche gli altri accordi nel settore della pesca).

Il numero di riunioni tecniche e della commissione mista organizzate per rivedere e gestire l’attuazione e l’applicazione del protocollo.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il protocollo relativo al periodo 2011-2013 scade il 17 gennaio 2014. Si prevede l’applicazione provvisoria del nuovo protocollo a decorrere dalla data di scadenza del precedente. Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca, in parallelo alla presente procedura viene avviata una procedura legislativa specifica relativa a una decisione del Consiglio sulla firma e l’applicazione provvisoria del protocollo.

Il nuovo protocollo creerà una struttura giuridica per le attività della flotta peschereccia dell’UE nella ZEE delle Seychelles, consentendo agli armatori europei di richiedere autorizzazioni per condurre attività di pesca nella ZEE delle Seychelles, ovvero la principale zona di pesca delle navi UE nell’Oceano Indiano. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l’UE e le Seychelles, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di una politica sostenibile della pesca. Esso prevede inoltre l’uso dei sistemi VMS e l’introduzione di un sistema elettronico di comunicazione (ERS) che permetterà di migliorare la regolarità e l’affidabilità dei rapporti sulle catture. Il sostegno settoriale è stato ulteriormente rafforzato per migliorare le attività di sorveglianza e controllo, in particolare per quanto riguarda la pesca INN, nell’ambito della strategia nazionale in materia di pesca delle Seychelles.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Se l’Unione europea non avesse negoziato un nuovo protocollo, avrebbe lasciato il campo libero alla conclusione di accordi privati tra gli armatori e le autorità delle Seychelles, che non avrebbero necessariamente garantito attività di pesca sostenibili. L’UE, inoltre, mira a rafforzare un’efficace cooperazione a livello bilaterale con le Seychelles ma anche a estendere la stessa a livello regionale tramite la pertinente organizzazione regionale di gestione della pesca.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le informazioni ricavate da un rapporto di valutazione indipendente, finanziato dall’UE, indicano che le possibilità di pesca dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo fattone in passato, tenendo conto anche della possibilità che i pescherecci dell’UE tornino a svolgere attività di pesca nella regione, dopo che se ne erano allontanati a causa della pirateria presente nella stessa. Il sostegno settoriale erogato per lo sviluppo dell’industria della pesca nelle Seychelles è stato mantenuto e incrementato per tenere conto del costante sviluppo dell’infrastruttura portuale che, in ultima analisi, garantisce benefici alla flotta UE, e finanzia le priorità identificate nella strategia nazionale in materia di pesca in termini di creazione di capacità nell’amministrazione delle Seychelles.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I contributi finanziari erogati nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca sono considerati risorse fungibili nei bilanci dei paesi terzi partner. Nondimeno, una parte dei fondi è destinata alla realizzazione di azioni previste nel quadro del sostegno settoriale erogato al paese partner e costituisce una precondizione per la conclusione e l’attuazione di accordi di partenariato nel settore della pesca. Queste risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri donatori internazionali per l’avviamento e il completamento di progetti e/o programmi a livello nazionale nel settore della pesca.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

– X  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per una durata di sei anni; dal 18 gennaio 2014 al 17 gennaio 2020

– X  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2019

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[12]

X Gestione diretta da parte della Commissione

– ¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

– ¨  a opera delle agenzie esecutive.

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione:

– ¨ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ¨ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ¨ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ¨ a organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ a organismi di diritto pubblico;

– ¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro, preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La Commissione (DG MARE in collaborazione con il suo responsabile della pesca presso la delegazione di Maurizio) garantirà un monitoraggio costante e un follow-up dell’applicazione del protocollo, in particolare per quanto riguarda il livello di utilizzo delle possibilità di pesca offerte in termini di dati e rapporti sulle catture.

L’accordo di partenariato nel settore della pesca prevede inoltre una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e il paese terzo riesaminano l’attuazione dell’accordo e, se necessario, apportano modifiche alla programmazione del progetto e, se del caso, alla contropartita finanziaria.

Precisare frequenza e condizioni.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

L’accordo per un nuovo protocollo comporta un certo numero di rischi, in particolare per quanto riguarda i fondi messi a disposizione per il finanziamento della politica di sostegno strutturale. Tuttavia, in passato non vi sono stati problemi con le autorità delle Seychelles, che operano un attento monitoraggio (e relativa rendicontazione) di tale sostegno in stretta cooperazione con i servizi della Commissione.

2.2.2.     Informazioni sul sistema di controllo interno istituito

Il controllo viene esercitato la stretta cooperazione e l’attento monitoraggio della programmazione e attuazione della politica di sostegno settoriale. Nel meccanismo di controllo di tale politica rientra inoltre un’analisi congiunta dei risultati dell’attuazione del sostegno strutturale.

In più, il protocollo contiene disposizioni specifiche che prevedono la sospensione dei pagamenti relativi al sostegno settoriale in particolari circostanze e condizioni.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a istituire consultazioni politiche e riunioni periodiche con le autorità delle Seychelles al fine di riesaminare e, se necessario, migliorare l’applicazione dell’accordo e di rafforzare il contributo dell’UE alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti erogati dalla Commissione nel quadro dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, la Commissione è in grado di identificare in modo chiaro i conti bancari degli Stati terzi su cui è versato il contributo finanziario previsto a norma dell’accordo. In relazione al presente protocollo, l’articolo 2 stabilisce gli importi totali da versare sul conto del Tesoro pubblico delle Seychelles aperto presso la Banca centrale delle Seychelles.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero […]Rubrica………………………………………...……….] || Diss./non-diss. ([13]) || di paesi EFTA[14] || di paesi candidati[15] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2 || 11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca || Diss. || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero […]Rubrica………………………………………...……….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero 2 || Conservazione e gestione delle risorse naturali

DG: MARE || || || Anno 2014 || Anno  2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio 11.0301 || Impegni || (1) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700

Pagamenti || (2) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || ||

Pagamenti || (2 a) || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[16] || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio 11.010401 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,222

TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+1a +3 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30,922

Pagamenti || =2+2a +3 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30. 922

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700

Pagamenti || (5) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,222

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30,922

Pagamenti || =5+ 6 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30,922

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || TOTALE

DG: MARE ||

Ÿ Risorse umane || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,354

Ÿ Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060

TOTALE DG MARE || || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414

TOTAL degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 5,456 || 5,456 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 31,336

Pagamenti || 5,456 || 5,456 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 31,336

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || TOTALE ||

||

Tipo[17] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 1[18] :... || || || || || || || || || || || || || || || ||

Catture di tonnidi || Tonnellaggio di rif. || 51,67 €/t || 50 000t || 2,750 || 50 000t || 2,750 || 50 000t || 2,500 || 50 000t || 2,500 || 50 000t || 2,500 || 50 000t || 2,500 || 300 000t || 15 500 || ||

Sostegno settoriale || || 2,533 || 1 || 2,600 || 1 || 2,600 || 1 || 2,500 || 1 || 2,500 || 1 || 2,500 || 1 || 2,500 || || 15,200 || ||

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1 || || 5,350 || || 5,350 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 30,700 || ||

OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 … || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || 5,350 || || 5,350 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 30,700 || ||

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[19] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+3 2018 || Anno N+3 2019 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || ||

Risorse umane || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,354

Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414

|| || || || || || ||

Esclusa la RUBRICA 5[20] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || ||

Risorse umane || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,186

Altre spese di natura amministrativa || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,036

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,222

TOTALE || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,636

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019

Ÿ Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35

11 01 01 02 (Delegazioni) || || || || || ||

11 01 05 01 (Ricerca indiretta) || || || || || ||

10 01 05 01 (Ricerca diretta) || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[21] ||

11 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1

11 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || ||

11 01 04 01[22] || - in sede || || || || || ||

- nelle delegazioni || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25

11 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || ||

TOTALE || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7

11 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e dell’approvazione dell’esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell’accordo in corso, compreso il monitoraggio degli aspetti finanziari e operativi; gestione delle autorizzazioni di pesca e dei dati sulle catture. Desk Officer DG MARE + Capo unità/Vice capo unità + Supporto di segreteria: stimato globalmente a 0,45 persone/anno Calcolo delle spese: 0,45 persone/anno x 131 000 EUR/anno = 58 950 EUR => 0,058 M EUR

Personale esterno || Monitoraggio dell’esecuzione del sostegno strutturale – Agente contrattuale nella delegazione di Maurizio: stimato globalmente a 0,25 persone/anno x 125 000 EUR/anno = 31 250 EUR => 0,031 M EUR

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[23].

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– X  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

(1) ¨         sulle risorse proprie

(2) ¨       sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[24]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[1]               Decisione n. 6497/2013 del Consiglio del 15 febbraio 2013.

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU C ...

[4]               GU L 290 del 20.10.2006

[5]               Decisione …/2013/UE del Consiglio del ... (GU L …, …, pag. ….)

[6]               La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

[7]               Inviato sei (6) ore prima di accedere alle zone di pesca della ZEE delle Seychelles

[8]               Inviato sei (6) ore prima di accedere alle zone di pesca della ZEE delle Seychelles

[9]               Inviato ogni tre (3) giorni a partire dall’ingresso nelle zone di pesca della ZEE delle Seychelles

[10]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[11]             A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[12]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[13]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[14]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[15]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[16]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[17]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[18]             Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.

[19]             L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[20]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[21]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaires); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[22]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[23]             Cfr. punti 19 e 24 dell’accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

[24]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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