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Document 52013PC0764
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of fishing opportunities under the Protocol agreed between the European Union and the Union of the Comoros setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti
/* COM/2013/0764 final - 2013/0382 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti /* COM/2013/0764 final - 2013/0382 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Sulla base dell’autorizzazione
conferitale dal Consiglio[1],
la Commissione europea ha avviato negoziati con l’Unione delle Comore per il
rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra
la Comunità europea e l’Unione delle Comore. In esito a tali negoziati, un
progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 5 luglio 2013.
Il nuovo protocollo copre un periodo di 3 anni decorrente dalla data di
applicazione provvisoria fissata all’articolo 13 (1º gennaio 2014). L’obiettivo
principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell’Unione europea
possibilità di pesca nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, entro i
limiti dell’eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare,
sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni. L’obiettivo
generale è quello di rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e l’Unione
delle Comore ai fini dell’istituzione di un quadro di partenariato per lo
sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile
delle risorse alieutiche nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, nell’interesse
di entrambe le Parti. Nello specifico, il protocollo prevede
possibilità di pesca nelle categorie seguenti: –
42 tonniere congelatrici con reti a circuizione –
20 pescherecci con palangari di superficie. Occorre definire il criterio di ripartizione
delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione
propone che il Consiglio adotti il presente regolamento. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Le parti interessate sono state consultate
nell’ambito della valutazione del protocollo 2011‑2013. Gli esperti
degli Stati membri sono inoltre stati consultati in occasione di riunioni
tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato l’utilità di mantenere un
protocollo di pesca con l’Unione delle Comore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente
procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione
del Consiglio che adotta l’applicazione provvisoria del protocollo nonché alla
decisione del Consiglio recante conclusione del protocollo stesso. 2013/0382 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità
di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle
Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le
due Parti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 5 ottobre 2006 il Consiglio
ha adottato il regolamento (CE) n. 1563/2006 relativo alla conclusione dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione
delle Comore[2]. (2) La Comunità europea e l’Unione
delle Comore si sono reciprocamente notificate, il 3 maggio 2007 e il
6 marzo 2008, l’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore
dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore[3]. (3) Un nuovo protocollo dell’accordo
di partenariato (di seguito: “il nuovo protocollo”) è stato siglato il 5 luglio
2013. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità
di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione dell’Unione delle
Comore. (4) Il […] il Consiglio ha
adottato la decisione n. …/2013/UE[4]
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo. (5) È opportuno definire il
criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il
periodo di applicazione del nuovo protocollo. (6) Conformemente all’articolo 10,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio[5], se risulta che le possibilità
di pesca assegnate all’Unione europea nell’ambito del nuovo protocollo non sono
pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati.
La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi
conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno
uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare
tale termine. (7) Al fine di garantire il
proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione europea, l’articolo
13 del nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via
provvisoria da ciascuna delle Parti a decorrere dal 1º gennaio 2014. (8) È opportuno che il presente
regolamento si applichi a partire dalla data di applicazione provvisoria del
nuovo protocollo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le possibilità di pesca
previste dal protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti (in prosieguo: “il
protocollo”) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: –
42 tonniere con reti a circuizione –
Spagna: 21 unità –
Francia: 21 unità –
20 pescherecci con palangari di superficie –
Spagna: 8 unità –
Francia: 9 unità –
Portogallo: 3 unità. 2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008
si applica fermo restando il protocollo e l’accordo di partenariato nel settore
della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore. 3. Il termine entro cui gli
Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità
di pesca concesse a titolo dell’accordo, quale previsto all’articolo 10,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni
lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati
membri che le possibilità di pesca non sono esaurite. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Adottata il 18 marzo 2013 dal Consiglio “Agricoltura e
pesca”. [2] GU L 290 del 20.10.2006. [3] GU L 125 del 9.5.2008. [4] GU C [ ] del [ ]* [5] Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei
pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle
navi di paesi terzi alle acque comunitarie, GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.