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Document 52013PC0751

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

/* COM/2013/0751 final - 2013/0365 (COD) */

52013PC0751

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo /* COM/2013/0751 final - 2013/0365 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

In seguito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)451) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del TFUE una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)452), la presente proposta riguarda l'allineamento dei rimanenti atti di base che contengono un riferimento alla suddetta procedura.

La Commissione ha esaminato attentamente tutti gli strumenti legislativi che contengono ancora un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo per verificare se le disposizioni di tale procedura soddisfino i criteri dell'articolo 290 del TFUE. Dall'analisi risulta che alcune misure non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 290 del TFUE; laddove le misure soddisfano i criteri dell'articolo 291 del TFUE, si propone di autorizzare la Commissione ad adottare atti di esecuzione. Nei pochi casi in cui i poteri conferiti alla Commissione non sono conformi al trattato, si propone di sopprimere le disposizioni in questione.

2.           METODO DI ADATTAMENTO

L'approccio della presente proposta è simile a quello seguito nelle precedenti proposte (COM(2013)451 e COM(2013)452). Pertanto, il presente regolamento quadro dispone che, qualora gli strumenti elencati nell'allegato I prevedano il ricorso all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1] ("decisione sulla comitatologia"), alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati, mentre per gli strumenti elencati nell'allegato II che prevedono il ricorso all'articolo 5 bis della decisione sulla comitatologia, alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti di esecuzione.

Nei casi in cui un'unica disposizione contenga un elenco di competenze che, alla luce dei criteri degli articoli 290 e 291 del TFUE, sono diverse tra loro (alcune di tipo delegato, altre di esecuzione), si propone di suddividere le responsabilità.

Per le procedure elencate nell'allegato I, la proposta adatta la procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione sulla comitatologia alla procedura d'urgenza per gli atti delegati (articolo 3 della proposta).

Per le procedure elencate nell'allegato II, la proposta adatta la procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione sulla comitatologia alla procedura per gli atti di esecuzione immediatamente applicabili di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011[2] "regolamento sulla comitatologia" (articolo 4, paragrafo 2, della proposta).

L'adattamento al regime degli atti delegati e al regime degli atti di esecuzione lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente alla decisione sulla comitatologia.

Gli atti di base adattati al regime degli atti delegati figurano nell'allegato I della proposta. Gli atti di base adattati al regime degli atti di esecuzione figurano nell'allegato II della proposta. L'allegato III contiene le modifiche agli atti di base di cui sono state soppresse le disposizioni. Gli elenchi sono articolati per settore, in ordine cronologico di adozione degli atti.

3.           ELENCO DEGLI ATTI DI BASE SOTTOPOSTI A REVISIONE DISTINTA

Gli strumenti elencati di seguito che contengono un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo per i quali si prevede una revisione sostanziale distinta non sono inclusi nella presente proposta, né nelle due precedenti proposte di allineamento. Il loro allineamento rientrerà tra le revisioni previste.

Campo || Strumento

AGRI ||                    Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

ESTAT ||                    Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio

ESTAT ||                    Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio

ESTAT ||                    Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

HOME ||                    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti

MARKT ||                    Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

OLAF ||                    Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

SANCO ||                    Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

SANCO ||                    Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

2013/0365 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3 e l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra, da un lato, i poteri delegati alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo (atti delegati) e, dall'altro, i poteri conferiti alla Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).

(2)       Le misure che possono essere oggetto della delega dei poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio[5].

(3)       Occorre adattare all'articolo 290 del TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo e che soddisfano i criteri dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE.

(4)       È di particolare importanza che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti giuridici adattati dal presente regolamento, svolga le consultazioni del caso, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)       Occorre adattare all'articolo 291 del TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo e che soddisfano i criteri dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE.

(6)       Occorre che le competenze di esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.[6]

(7)       In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è altresì necessario modificare una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo sopprimendo determinate disposizioni disciplinate da tale procedura.

(8)       Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(9)       Dato che gli adeguamenti e le modifiche apportate da apportare al presente regolamento riguardano soltanto le procedure, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 5, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.

2. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato I prevedano il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento prevedano che il termine di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), della decisione 1999/468/CE sia ridotto ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione stessa, il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo è fissato a un mese.

Articolo 3

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 4

1. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato II prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 5, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato II prevedano il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 97/70/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.1257/96 del Consiglio sono modificati come indicato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I

Disposizioni di atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati[7]

A. Reti, contenuti e tecnologie delle comunicazioni

1.           Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)**

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

2.           Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)

Articolo 35

3.           Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)

Articolo 13 bis, paragrafo 4

B. Iniziative in materia di clima

4.           Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 3

5.           Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

Articolo 3 quinquies, paragrafo 3

Articolo 3 septies, paragrafo 9

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10 bis, paragrafo 1

Articolo 10 bis, paragrafo 7

Articolo 10 bis, paragrafo 8

Articolo 10 bis, paragrafo 13

Articolo 11 bis, paragrafo 9

Articolo 11 ter, paragrafo 7

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 15, quinto comma

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 22

Articolo 24, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 24 bis, paragrafo 1

Articolo 24 bis, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 25 bis, paragrafo 1

Allegato IV, parte A

C. Energia

6.           Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)

Articolo 6

D. Imprese e Industria

7.           Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

8.           Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

E. Ambiente

9.           Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 15

10.         Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 2

F. Statistiche

11.         Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3

12.         Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione delle "misure relative alle norme comuni in materia di qualità", in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), per l'adozione delle "norme comuni in materia di qualità"

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

13.         Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione delle "norme comuni di qualità", in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), per la definizione delle "opportune norme comuni di qualità"

14.         Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione

Articolo 7, paragrafo 4, per l'adozione dei "criteri comuni sul controllo di qualità", in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), per la definizione dei "criteri di qualità".

Articolo 12, paragrafo 3

15.         Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 4, per l'adozione dei "requisiti di qualità e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità"

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 13

16.         Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

Articolo 4, paragrafo 3, per l'adozione degli "standard di qualità comuni"

Articolo 10

17.         Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), per "la definizione dell'elenco delle variabili target primarie da includere in ciascuna area tematica per la componente trasversale e l'elenco delle variabili target incluse nella componente longitudinale, compresa l'indicazione dei codici delle variabili"

Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f)

18.         Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 11, lettera a)

Articolo 11, lettera b)

Articolo 11, lettera d)

Articolo 11, lettera e)

Articolo 11, lettera f), per l'adozione dei "criteri distinti di qualità per i dati attuali e retrospettivi trasmessi"

Articolo 11, lettera i)

Allegato, punto 3

19.         Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

Articolo 5

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

20.         Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), per la "la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità"

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 3

Allegato I, sezione 7, punto 1

Allegato II, sezione 7, punto 1

G. Mercato interno e servizi

21.         Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

Articolo 14, paragrafo 1

22.         Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Articolo 68, paragrafo 1***

Articolo 69, paragrafo 2***

H. Mobilità e trasporti

23.         Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

24.         Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione)

Articolo 10, paragrafo 3

25.         Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Articolo 10, paragrafo 2**

26.         Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Articolo 15

27.         Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

Articolo 8, lettera b)

I. Salute e consumatori

28.         Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 8

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2**

Articolo 16, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 9**

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 1**

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 3

29.         Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 8, paragrafo 4, ultima frase in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 3 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 26 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 27, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 29, paragrafo 6, primo comma, seconda frase in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 30, paragrafo 3 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 52, paragrafo 4, ultimo comma in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 54, paragrafo 5 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 58, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 65, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 68, terzo comma in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 78, paragrafo 1, lettera a)

Allegato II, punto 3.6.5

30.         Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002

Articolo 5, paragrafo 1**

Articolo 5, paragrafo 2*

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2*

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 11

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 27

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 40, lettera a)

Articolo 40, lettera b)

Articolo 40, lettera f)

Articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 42, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 48, paragrafo 7, lettera b)

Articolo 48, paragrafo 7, lettera d)

Articolo 48, paragrafo 8

31.         Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione

Articolo 6, paragrafo 2**

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 4

32.         Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 4

33.         Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE

Articolo 8, paragrafo 2**

Articolo 22**

Articolo 25, paragrafo 3

34.         Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3*

Articolo 30, paragrafo 1*

Articolo 30, paragrafo 2*

Articolo 30, paragrafo 3*

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 31*

35.         Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97

Articolo 17, paragrafo 5

36.         Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5*

Articolo 7, paragrafo 6**

37.         Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

Articolo 3, paragrafo 3**

Articolo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 5**

38.         Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, sesto comma

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 4, lettera b)

39.         Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 28**

40.         Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 32, sesto comma

Articolo 47, paragrafo 3

41.         Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE

Articolo 29, primo comma**

Articolo 29, secondo comma, lettera a)

Articolo 29, secondo comma, lettera b)**

Articolo 29, secondo comma, lettera c)**

Articolo 29, secondo comma, lettera d)**

Articolo 29, secondo comma, lettera e)**

Articolo 29, secondo comma, lettera f)**

Articolo 29, secondo comma, lettera g)**

Articolo 29, secondo comma, lettera h)

42.         Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 5**

Articolo 5, paragrafo 4, per l'adozione dei "livelli quantitativi minimi di vitamine e minerali"

43.         Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

Articolo 7, paragrafo 2**

Articolo 8, paragrafo 1**

Articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino

ALLEGATO II

Disposizioni di atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti di esecuzione[8]

A. Reti, contenuti e tecnologie delle comunicazioni

1.           Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)

Articolo 9, paragrafo 3*

2.           Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)

Articolo 26, paragrafo 7

Articolo 27 bis, paragrafo 5

3.           Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)

Articolo 9 ter, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 4

B. Iniziative in materia di clima

4.           Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020

Articolo 3, paragrafo 2

5.           Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

Articolo 11 bis, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 12

C. Imprese e Industria

6.           Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 3

D. Ambiente

7.           Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

Articolo 46, paragrafo 6

E. Statistiche

8.           Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

Articolo 5, paragrafo 1

9.           Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio

Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione del "contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità" in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), per l'adozione del "contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità"

10.         Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere

Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione del "contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità" in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), per la definizione del "contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità"

11.         Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione

Articolo 7, paragrafo 4, per l'adozione della "struttura delle relazioni sulla qualità", in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), per la definizione della "struttura delle relazioni sulla qualità"

12.         Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese

Articolo 9, paragrafo 4, per l'adozione della "struttura delle relazioni di qualità"

13.         Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

Articolo 4, paragrafo 3, per l'adozione del "contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità"

14.         Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), per la definizione del "formato tecnico di trasmissione a Eurostat"

Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera d)

15.         Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro

Articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, lettera f), per l'adozione dei "contenuti delle relazioni sulla qualità"

16.         Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), per l'adozione dei "contenuti delle relazioni di qualità"

F. Mercato interno e servizi

17.         Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

Articolo 14, paragrafo 2

G. Mobilità e trasporti

18.         Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Articolo 10, paragrafo 3**

19.         Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

Articolo 8, lettera a), primo trattino

H. Salute e consumatori

20.         Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici

Articolo 18, paragrafo 2

21.         Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 17, secondo comma in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 29, paragrafo 4 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera g)

22.         Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002

Articolo 40, lettera c)

Articolo 40, lettera d)

Articolo 40, lettera e)

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 48, paragrafo 7, lettera c)

23.         Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 5*

Articolo 26, paragrafo 3

24.         Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 18**

25.         Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

26.         Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 3, primo comma

Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 5, primo comma

Articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera b)

Articolo 28, paragrafo 6, lettera a), punto ii)

27.         Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 4

28.         Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 1

29.         Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE

Articolo 29, secondo comma, lettera i)

30.         Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

Articolo 5, paragrafo 4, per l'adozione dei "livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali"

ALLEGATO III

Modifiche al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 97/70/CE del Consiglio, al regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n.1257/96 del Consiglio

A. Ambiente

1) All'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 66/2010, il secondo comma è soppresso.

2) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 è così modificato:

a) all'articolo 16, il paragrafo 4 è soppresso;

b) all'articolo 30, il paragrafo 6 è soppresso.

B. Mobilità e trasporti

3) All'articolo 8, lettera a), della direttiva 97/70/CE, il secondo trattino è soppresso.

C. Salute e consumatori

4) All'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1333/2008, il paragrafo 4, seconda frase è soppresso.

5) All'articolo 12 della direttiva 2002/46/CE, il paragrafo 3 è soppresso.

D. Aiuti umanitari

6) All'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/96, il paragrafo 1 è soppresso.

[1]               GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[2]               Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[3]               GU C […] del…, pag. [...].

[4]               GU C […] del…, pag. [...].

[5]               Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[6]               Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[7]               Per informazione, nel presente allegato le disposizioni contenenti un rifermento al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicate con *, le disposizioni contenenti un rifermento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 sono indicate con **, le disposizioni contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 e al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicate con ***.

[8]               Per informazione, nel presente allegato le disposizioni contenenti un rifermento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 sono indicate con **.

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