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Document 52013PC0751
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting to Article 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
/* COM/2013/0751 final - 2013/0365 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo /* COM/2013/0751 final - 2013/0365 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA In seguito alla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) una serie di atti giuridici che
prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
(COM(2013)451) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che adatta all'articolo 290 del TFUE una serie di atti giuridici nel
settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di
regolamentazione con controllo (COM(2013)452), la presente proposta riguarda l'allineamento
dei rimanenti atti di base che contengono un riferimento alla suddetta
procedura. La Commissione ha esaminato attentamente tutti
gli strumenti legislativi che contengono ancora un riferimento alla procedura
di regolamentazione con controllo per verificare se le disposizioni di tale
procedura soddisfino i criteri dell'articolo 290 del TFUE. Dall'analisi risulta
che alcune misure non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 290
del TFUE; laddove le misure soddisfano i criteri dell'articolo 291 del TFUE, si
propone di autorizzare la Commissione ad adottare atti di esecuzione. Nei pochi
casi in cui i poteri conferiti alla Commissione non sono conformi al trattato,
si propone di sopprimere le disposizioni in questione. 2. METODO DI ADATTAMENTO L'approccio della presente proposta è simile a
quello seguito nelle precedenti proposte (COM(2013)451 e COM(2013)452).
Pertanto, il presente regolamento quadro dispone che, qualora gli strumenti
elencati nell'allegato I prevedano il ricorso all'articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione[1]
("decisione sulla comitatologia"), alla Commissione sia conferito il
potere di adottare atti delegati, mentre per gli strumenti elencati nell'allegato
II che prevedono il ricorso all'articolo 5 bis della decisione sulla
comitatologia, alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti di
esecuzione. Nei casi in cui un'unica disposizione contenga
un elenco di competenze che, alla luce dei criteri degli articoli 290 e 291 del
TFUE, sono diverse tra loro (alcune di tipo delegato, altre di esecuzione), si
propone di suddividere le responsabilità. Per le procedure elencate nell'allegato I, la
proposta adatta la procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis,
paragrafo 6, della decisione sulla comitatologia alla procedura d'urgenza per
gli atti delegati (articolo 3 della proposta). Per le procedure elencate nell'allegato II, la
proposta adatta la procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis,
paragrafo 6, della decisione sulla comitatologia alla procedura per gli atti di
esecuzione immediatamente applicabili di cui all'articolo 8 del regolamento
(UE) n. 182/2011[2]
"regolamento sulla comitatologia" (articolo 4, paragrafo 2, della
proposta). L'adattamento al regime degli atti delegati e
al regime degli atti di esecuzione lascia impregiudicate le procedure in corso
in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente alla
decisione sulla comitatologia. Gli atti di base adattati al regime degli atti
delegati figurano nell'allegato I della proposta. Gli atti di base adattati al
regime degli atti di esecuzione figurano nell'allegato II della proposta. L'allegato
III contiene le modifiche agli atti di base di cui sono state soppresse le
disposizioni. Gli elenchi sono articolati per settore, in ordine cronologico di
adozione degli atti. 3. ELENCO DEGLI ATTI DI BASE
SOTTOPOSTI A REVISIONE DISTINTA Gli strumenti elencati di seguito che
contengono un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo per
i quali si prevede una revisione sostanziale distinta non sono inclusi nella
presente proposta, né nelle due precedenti proposte di allineamento. Il loro
allineamento rientrerà tra le revisioni previste. Campo || Strumento AGRI || Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ESTAT || Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ESTAT || Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio ESTAT || Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari HOME || Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti MARKT || Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE OLAF || Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola SANCO || Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE SANCO || Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari 2013/0365 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che adatta agli articoli 290 e 291 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che
prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53,
paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo
168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1,
l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3 e l'articolo 338, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[3], visto il parere del Comitato delle regioni[4], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il trattato di Lisbona ha
introdotto la distinzione tra, da un lato, i poteri delegati alla Commissione
di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano
determinati elementi non essenziali di un atto legislativo (atti delegati) e,
dall'altro, i poteri conferiti alla Commissione di adottare condizioni uniformi
di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di
esecuzione). (2) Le misure che possono essere
oggetto della delega dei poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di
massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con
controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del
Consiglio[5].
(3) Occorre adattare all'articolo
290 del TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso
alla procedura di regolamentazione con controllo e che soddisfano i criteri
dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE. (4) È di particolare importanza
che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti
giuridici adattati dal presente regolamento, svolga le consultazioni del caso,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione
degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (5) Occorre adattare all'articolo
291 del TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso
alla procedura di regolamentazione con controllo e che soddisfano i criteri
dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE. (6) Occorre che le competenze di
esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio.[6] (7) In seguito all'entrata in
vigore del trattato di Lisbona, è altresì necessario modificare una serie di
atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di
regolamentazione con controllo sopprimendo determinate disposizioni
disciplinate da tale procedura. (8) Il presente regolamento
lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già
espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione
1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. (9) Dato che gli adeguamenti e le
modifiche apportate da apportare al presente regolamento riguardano soltanto le
procedure, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle
direttive. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Laddove le
disposizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento prevedano il
ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo
5 bis, paragrafi da 1 a 5, della decisione 1999/468/CE, è conferito
alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 2
del presente regolamento. 2. Laddove le
disposizioni elencate nell'allegato I prevedano il ricorso alla procedura d'urgenza
di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è
conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo la
procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Articolo 2 1. Il potere di
adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite
nel presente articolo. 2. Il potere di
adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato. 3. La delega di
potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena
adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al
Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato
adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. 6. Laddove le
disposizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento prevedano che il
termine di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), della
decisione 1999/468/CE sia ridotto ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo
5, lettera b), della decisione stessa, il termine di cui al paragrafo 5 del
presente articolo è fissato a un mese. Articolo 3 1. Gli atti delegati adottati ai sensi del
presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non
siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio
possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo
2, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a
seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il
Consiglio hanno sollevato obiezioni. Articolo 4 1. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato
II prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 5, della decisione 1999/468/CE, è
conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Laddove le
disposizioni elencate nell'allegato II prevedano il ricorso alla procedura d'urgenza
di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è
conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione
immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 8 in combinato disposto
con l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 5 Il regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 97/70/CE del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la
direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento
(CE) n.1257/96 del Consiglio sono modificati come indicato nell'allegato III
del presente regolamento. Articolo 6 Il presente
regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato
abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis
della decisione 1999/468/CE. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I Disposizioni di atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura
di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati[7] A. Reti, contenuti e tecnologie delle
comunicazioni 1. Regolamento (CE) n. 733/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in
opera del dominio di primo livello .eu Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)** Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 2. Direttiva 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) Articolo 35 3. Direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro) Articolo 13 bis, paragrafo 4 B. Iniziative in materia di clima 4. Decisione n.
406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a
effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 Articolo 3, paragrafo 6 Articolo 11, paragrafo 3 5. Direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio Articolo 3 quinquies, paragrafo 3 Articolo 3 septies, paragrafo 9 Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 10 bis, paragrafo 1 Articolo 10 bis, paragrafo 7 Articolo 10 bis, paragrafo 8 Articolo 10 bis, paragrafo 13 Articolo 11 bis, paragrafo 9 Articolo 11 ter, paragrafo 7 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 15, quinto comma Articolo 19, paragrafo 3 Articolo 22 Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) Articolo 24, paragrafo 3 Articolo 24 bis, paragrafo 1 Articolo 24 bis, paragrafo 2 Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 25 bis, paragrafo 1 Allegato IV, parte A C. Energia 6. Direttiva 2008/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una
procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) Articolo 6 D. Imprese e Industria 7. Regolamento (CE) n. 715/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione
dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e
commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 8 Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 14, paragrafo 3 8. Direttiva 2006/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine
e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione); articolo 8, paragrafo 1, lettera a) E. Ambiente 9. Regolamento (CE)
n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
UE) Articolo 6, paragrafo 7 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 15 10. Regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE Articolo 17, paragrafo 3 Articolo 48, paragrafo 2 F. Statistiche 11. Regolamento (CE) n. 453/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle
statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 3 12. Regolamento (CE) n. 177/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che
istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini
statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio Articolo 3, paragrafo 6 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione delle "misure
relative alle norme comuni in materia di qualità", in combinato disposto
con l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), per l'adozione delle "norme
comuni in materia di qualità" Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 15, paragrafo 1 13. Regolamento (CE) n. 716/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo alle
statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione delle "norme
comuni di qualità", in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a) Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), per la
definizione delle "opportune norme comuni di qualità" 14. Regolamento (CE) n. 1445/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa
norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere
d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione Articolo 7, paragrafo 4, per l'adozione dei "criteri
comuni sul controllo di qualità", in combinato disposto con l'articolo 12,
paragrafo 3, lettera c), per la definizione dei "criteri di qualità". Articolo 12, paragrafo 3 15. Regolamento (CE) n. 1552/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo
alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 4, per l'adozione dei "requisiti
di qualità e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la
qualità" Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 13 16. Regolamento (CE) n. 184/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle
statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi
internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero Articolo 4, paragrafo 3, per l'adozione degli "standard
di qualità comuni" Articolo 10 17. Regolamento (CE) n. 1177/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle
statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto
con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), per "la definizione dell'elenco
delle variabili target primarie da includere in ciascuna area tematica per la
componente trasversale e l'elenco delle variabili target incluse nella
componente longitudinale, compresa l'indicazione dei codici delle variabili" Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto
con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera c) Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto
con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera e) Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto
con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f) 18. Regolamento (CE) n. 450/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice
del costo del lavoro Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 11, lettera a) Articolo 11, lettera b) Articolo 11, lettera d) Articolo 11, lettera e) Articolo 11, lettera f), per l'adozione dei "criteri
distinti di qualità per i dati attuali e retrospettivi trasmessi" Articolo 11, lettera i) Allegato, punto 3 19. Regolamento (CE) n. 437/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo
alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta Articolo 5 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 2 20. Regolamento (CE) n. 2150/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo
alle statistiche sui rifiuti Articolo 1, paragrafo 5 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), per la "la
definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità" Articolo 6, paragrafo 2, lettera d) Articolo 8, paragrafo 3 Allegato I, sezione 7, punto 1 Allegato II, sezione 7, punto 1 G. Mercato interno e servizi 21. Direttiva 2009/110/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la
direttiva 2000/46/CE Articolo 14, paragrafo 1 22. Direttiva 2009/81/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al
coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori,
di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante
modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Articolo 68, paragrafo 1*** Articolo 69, paragrafo 2*** H. Mobilità e trasporti 23. Regolamento (CE) n. 391/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni
e le visite di controllo delle navi Articolo 13 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 2 24. Direttiva 2009/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) Articolo 10, paragrafo 3 25. Regolamento (CE)
n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti
portuali Articolo 10, paragrafo 2** 26. Direttiva 2000/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico Articolo 15 27. Direttiva 97/70/CE del
Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza
armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri Articolo 8, lettera b) I. Salute e consumatori 28. Regolamento (CE) n. 1223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti
cosmetici Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 8 Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2** Articolo 16, paragrafo 8 Articolo 16, paragrafo 9** Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 31, paragrafo 1** Articolo 31, paragrafo 2 Articolo 31, paragrafo 3 29. Regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le
direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE Articolo 8, paragrafo 4,
ultima frase in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b) Articolo 25, paragrafo 3
in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera e) Articolo 26 in combinato
disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera f) Articolo 27, paragrafo 2
in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera h) Articolo 29, paragrafo
6, primo comma, seconda frase in combinato disposto con l'articolo 78,
paragrafo 1, lettera c) Articolo 30, paragrafo 3
in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera i) Articolo 52, paragrafo
4, ultimo comma in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera
j) Articolo 54, paragrafo 5
in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera k) Articolo 58, paragrafo 2
in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera l) Articolo 65, paragrafo 1
in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera m) Articolo 68, terzo comma
in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera n) Articolo 78, paragrafo
1, lettera a) Allegato II, punto 3.6.5 30. Regolamento (CE) n. 1069/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)
n. 1774/2002 Articolo 5, paragrafo 1** Articolo 5, paragrafo 2* Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2* Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 18, paragrafo 3 Articolo 19, paragrafo 4 Articolo 20, paragrafo 11 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 27 Articolo 31, paragrafo 2 Articolo 32, paragrafo 3 Articolo 40, lettera a) Articolo 40, lettera b) Articolo 40, lettera f) Articolo 42, paragrafo 2, lettera a) Articolo 42, paragrafo 2, lettera b) Articolo 42, paragrafo 2, lettera c) Articolo 43, paragrafo 3 Articolo 48, paragrafo 7, lettera a) Articolo 48, paragrafo 7, lettera b) Articolo 48, paragrafo 7, lettera d) Articolo 48, paragrafo 8 31. Regolamento (CE) n. 767/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul
mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e
che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione,
82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio,
93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE
della Commissione Articolo 6, paragrafo 2** Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 27, paragrafo 1 Articolo 32, paragrafo 4 32. Regolamento (CE) n. 470/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce
procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze
farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il
regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 3 Articolo 24, paragrafo 4 33. Regolamento (CE) n. 1334/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che
modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n.
2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE Articolo 8, paragrafo 2** Articolo 22** Articolo 25, paragrafo 3 34. Regolamento (CE) n. 1333/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo
agli additivi alimentari Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 24, paragrafo 3* Articolo 30, paragrafo 1* Articolo 30, paragrafo 2* Articolo 30, paragrafo 3* Articolo 30, paragrafo 5 Articolo 31* 35. Regolamento (CE) n. 1332/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo
agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la
direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 Articolo 17, paragrafo 5 36. Regolamento (CE) n. 1331/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che
istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli
enzimi e gli aromi alimentari Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 5* Articolo 7, paragrafo 6** 37. Regolamento (CE) n. 1925/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta
di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti Articolo 3, paragrafo 3** Articolo 4, secondo comma Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 6 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 5** 38. Regolamento (CE) n. 1924/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 3, lettera d) Articolo 4, paragrafo 1, primo comma Articolo 4, paragrafo 1, sesto comma Articolo 4, paragrafo 5 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 28, paragrafo 4, lettera b) 39. Direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di
norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani Articolo 8, paragrafo 5 Articolo 28** 40. Regolamento (CE) n. 1829/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo
agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati Articolo 12, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafo 1, terzo trattino Articolo 24, paragrafo 4 Articolo 32, sesto comma Articolo 47, paragrafo 3 41. Direttiva 2002/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e
di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e
la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la
direttiva 2001/83/CE Articolo 29, primo comma** Articolo 29, secondo comma, lettera a) Articolo 29, secondo comma, lettera b)** Articolo 29, secondo comma, lettera c)** Articolo 29, secondo comma, lettera d)** Articolo 29, secondo comma, lettera e)** Articolo 29, secondo comma, lettera f)** Articolo 29, secondo comma, lettera g)** Articolo 29, secondo comma, lettera h) 42. Direttiva 2002/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori
alimentari Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 5** Articolo 5, paragrafo 4, per l'adozione dei "livelli
quantitativi minimi di vitamine e minerali" 43. Direttiva 2002/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle
sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali Articolo 7, paragrafo 2** Articolo 8, paragrafo 1** Articolo 8, paragrafo 2, secondo
trattino ALLEGATO II Disposizioni di atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura
di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti di esecuzione[8] A. Reti, contenuti e tecnologie delle
comunicazioni 1. Decisione n. 626/2008/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione
dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) Articolo 9, paragrafo 3* 2. Direttiva 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) Articolo 26, paragrafo 7 Articolo 27 bis, paragrafo 5 3. Direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro) Articolo 9 ter, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 15, paragrafo 4 Articolo 17, paragrafo 6, lettera a) Articolo 19, paragrafo 4 B. Iniziative in materia di clima 4. Decisione n. 406/2009/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi
degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di
adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra entro il 2020 Articolo 3, paragrafo 2 5. Direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio Articolo 11 bis, paragrafo 8 Articolo 16, paragrafo 12 C. Imprese e Industria 6. Direttiva 2006/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine
e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in
combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 3 D. Ambiente 7. Regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE Articolo 46, paragrafo 6 E. Statistiche 8. Regolamento (CE) n. 453/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle
statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità Articolo 5, paragrafo 1 9. Regolamento (CE) n. 177/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che
istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini
statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione del "contenuto
e la periodicità delle relazioni sulla qualità" in combinato disposto con
l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), per l'adozione del "contenuto e la
periodicità delle relazioni sulla qualità" 10. Regolamento (CE) n. 716/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo alle
statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione del "contenuto
e la periodicità delle relazioni sulla qualità" in combinato disposto con
l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), per la definizione del "contenuto e
la periodicità delle relazioni sulla qualità" 11. Regolamento (CE) n. 1445/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa
norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere
d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione Articolo 7, paragrafo 4, per l'adozione della "struttura
delle relazioni sulla qualità", in combinato disposto con l'articolo 12,
paragrafo 3, lettera c), per la definizione della "struttura delle
relazioni sulla qualità" 12. Regolamento (CE) n. 1552/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo
alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese Articolo 9, paragrafo 4, per l'adozione della "struttura
delle relazioni di qualità" 13. Regolamento (CE) n. 184/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle
statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi
internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero Articolo 4, paragrafo 3, per l'adozione del "contenuto
e la periodicità delle relazioni sulla qualità" 14. Regolamento (CE) n. 1177/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle
statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto
con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), per la definizione del "formato
tecnico di trasmissione a Eurostat" Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto
con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera b) Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto
con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera d) 15. Regolamento (CE) n. 450/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice
del costo del lavoro Articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con
l'articolo 11, lettera f), per l'adozione dei "contenuti delle relazioni
sulla qualità" 16. Regolamento (CE) n. 2150/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo
alle statistiche sui rifiuti Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), per l'adozione
dei "contenuti delle relazioni di qualità" F. Mercato interno e servizi 17. Direttiva 2009/110/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la
direttiva 2000/46/CE Articolo 14, paragrafo 2 G. Mobilità e trasporti 18. Regolamento (CE)
n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti
portuali Articolo 10, paragrafo 3** 19. Direttiva 97/70/CE del
Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza
armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri Articolo 8, lettera a), primo trattino H. Salute e consumatori 20. Regolamento (CE) n. 1223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti
cosmetici Articolo 18, paragrafo 2 21. Regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le
direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE Articolo 17, secondo
comma in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera d) Articolo 29, paragrafo 4
in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera g) 22. Regolamento (CE) n. 1069/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)
n. 1774/2002 Articolo 40, lettera c) Articolo 40, lettera d) Articolo 40, lettera e) Articolo 41, paragrafo 1 Articolo 41, paragrafo 3 Articolo 42, paragrafo 2, lettera d) Articolo 45, paragrafo 4 Articolo 48, paragrafo 7, lettera c) 23. Regolamento (CE) n. 767/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul
mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e
che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione,
82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio,
93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE
della Commissione Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 5* Articolo 26, paragrafo 3 24. Regolamento (CE) n. 470/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce
procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze
farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il
regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio Articolo 18** 25. Regolamento (CE) n. 1925/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta
di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 26. Regolamento (CE) n. 1924/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 17, paragrafo 3, primo comma Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, lettera
b) Articolo 18, paragrafo 5, primo comma Articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera
b) Articolo 28, paragrafo 6, lettera a), punto ii) 27. Direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di
norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani Articolo 8, paragrafo 6 Articolo 9, paragrafo 4 28. Regolamento (CE) n. 1829/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo
agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino Articolo 14, paragrafo 1, secondo
trattino Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 26, paragrafo 1 29. Direttiva 2002/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme
di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che
modifica la direttiva 2001/83/CE Articolo 29, secondo comma, lettera i) 30. Direttiva 2002/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori
alimentari Articolo 5, paragrafo 4, per l'adozione dei "livelli
quantitativi massimi di vitamine e minerali" ALLEGATO III Modifiche al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, alla direttiva 97/70/CE del Consiglio, al regolamento (CE)
n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2002/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n.1257/96 del
Consiglio A. Ambiente 1) All'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento
(CE) n. 66/2010, il secondo comma è soppresso. 2) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 è così
modificato: a) all'articolo 16, il paragrafo 4 è soppresso; b) all'articolo 30, il paragrafo 6 è soppresso. B. Mobilità e trasporti 3) All'articolo 8, lettera a), della direttiva
97/70/CE, il secondo trattino è soppresso. C. Salute e consumatori 4) All'articolo 23 del regolamento (CE) n.
1333/2008, il paragrafo 4, seconda frase
è soppresso. 5) All'articolo 12 della direttiva 2002/46/CE, il
paragrafo 3 è soppresso. D. Aiuti umanitari 6) All'articolo 15 del regolamento (CE) n.
1257/96, il paragrafo 1 è soppresso. [1] GU
L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [2] Regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [3] GU C […] del…, pag. [...]. [4] GU C […] del…, pag. [...]. [5] Decisione
del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23. [6] Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L
55 del 28.2.2011, pag. 13). [7] Per informazione, nel presente allegato le disposizioni
contenenti un rifermento al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6,
sono indicate con *, le disposizioni contenenti un rifermento alla procedura
d'urgenza di cui all'articolo 3 sono indicate con **, le disposizioni contenenti
un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 e al termine
ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicate con ***. [8] Per informazione, nel presente allegato le disposizioni
contenenti un rifermento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 8 del
regolamento (UE) n. 182/2011 sono indicate con **.