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Document 52013PC0741
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Republic of Azerbaijan on the facilitation of the issuance of visas
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian
/* COM/2013/0741 final - 2013/0355 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian /* COM/2013/0741 final - 2013/0355 (NLE) */
RELAZIONE I. CONTESTO POLITICO E
GIURIDICO Nella dichiarazione di Varsavia rilasciata in
occasione del vertice del 30 settembre 2011 sul partenariato orientale, l'Unione
europea e i paesi partner hanno espresso il loro sostegno politico al
rafforzamento della mobilità dei cittadini in condizioni di sicurezza e buona
gestione e hanno ribadito l'intenzione di procedere per gradi verso la piena
liberalizzazione dei visti per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere
a tempo debito. Su tale base, la Commissione
ha preso una prima iniziativa concreta presentando al
Consiglio, il 16 settembre 2011, una raccomandazione affinché quest'ultimo la
autorizzasse ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Azerbaigian su un
accordo di facilitazione del rilascio dei visti. A seguito dell'autorizzazione
concessa dal Consiglio il 19 dicembre 2011, i negoziati
con la Repubblica dell'Azerbaigian per un accordo di
facilitazione del rilascio dei visti sono iniziati a Baku il 1° marzo 2012.
Altri tre cicli di negoziati si sono svolti il 1° giugno 2012 a Bruxelles,
il 6 novembre 2012 a Baku e il 13 marzo 2013 a Bruxelles. Il testo finale dell'accordo
è stato siglato dai capi negoziatori a Bruxelles il 29 luglio 2013. In tutte le fasi dei
negoziati gli Stati membri sono stati regolarmente messi al corrente e
consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Per quanto riguarda l'Unione
europea, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2,
lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La proposta allegata
costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo, sul quale il
Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. II. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione ritiene che siano stati
raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che
il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione. Il contenuto definitivo dell'accordo può
essere sintetizzato nei seguenti punti. –
In linea di principio, per tutti i richiedenti il
visto, la decisione sul suo eventuale rilascio dovrà essere adottata entro 10
giorni di calendario. Tale termine potrà essere prorogato fino a 30 giorni di
calendario, qualora sia necessario un ulteriore esame della domanda, o essere
ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore, in caso di urgenza.
Di norma, i richiedenti possono ottenere un appuntamento per la presentazione
della domanda entro due settimane dalla data della richiesta; in caso di
urgenza, possono ottenerlo immediatamente o presentare la domanda senza
chiedere appuntamento. –
I diritti per il trattamento delle domande di visto
dei cittadini dell'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian ammontano a 35 EUR.
Tali diritti saranno applicati a tutti i richiedenti il visto e riguardano sia
i visti di ingresso unico che quelli per ingressi multipli. Inoltre, sono
esonerate dai diritti di rilascio talune categorie di persone: pensionati,
parenti stretti, membri di delegazioni ufficiali che partecipano ad attività governative,
studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari o
post-universitari, persone con disabilità, giornalisti e il personale tecnico
che li accompagna, rappresentanti di organizzazioni della società civile,
minori di età inferiore a 12 anni, persone che viaggiano per motivi
umanitari o che partecipano ad attività scientifiche, culturali e artistiche o
ad eventi sportivi. –
I documenti da presentare in relazione alla
finalità del viaggio sono stati semplificati per talune categorie di persone:
parenti stretti, persone che viaggiano per affari, membri di delegazioni
ufficiali, studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari e
post-universitari, persone che partecipano ad eventi scientifici, culturali e
sportivi, giornalisti, persone in visita a cimiteri militari o civili,
rappresentanti della società civile, liberi professionisti, autotrasportatori
che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o di passeggeri,
persone partecipanti a programmi ufficiali di scambio tra città gemellate e
persone in visita per ragioni mediche. Per tali categorie possono essere
richiesti, a giustificazione del viaggio, solo i documenti indicati nell'accordo,
mentre non sono richiesti inviti, convalide o altre giustificazioni previsti
dalla normativa degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian. –
Sono stati inoltre semplificati i criteri per il
rilascio dei visti per ingressi multipli a favore delle seguenti categorie di
persone: (a)
per membri permanenti di delegazioni ufficiali,
coniugi e figli in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano
legalmente nel territorio dell'Azerbaigian o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian
legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea
che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini o a
cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian:
visti di validità quinquennale (o di validità più breve, limitata al periodo di
validità del mandato o dell'autorizzazione di soggiorno regolare); (b)
per le persone che partecipano a programmi di
scambio ufficiali, scientifici e culturali e ad eventi sportivi, giornalisti,
studenti, persone che viaggiano per affari, membri di delegazioni ufficiali,
rappresentanti della società civile, liberi professionisti e autotrasportatori,
a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato
correttamente un visto annuale per ingressi multipli e che i motivi per
richiedere un visto per ingressi multipli siano ancora validi: visti con
validità minima di due anni e massima di cinque. –
I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica
dell'Azerbaigian titolari di passaporto diplomatico valido sono esenti dall'obbligo
del visto per soggiorni di breve durata. –
Un protocollo tiene conto della situazione
specifica degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis
di Schengen e del loro riconoscimento unilaterale dei visti o dei permessi di
soggiorno Schengen rilasciati ai cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian ai
fini del transito nel loro territorio, conformemente alla decisione n. 582/2008/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio. –
All'accordo è allegata una dichiarazione comune
relativa all'applicazione dell'articolo 10 sui passaporti diplomatici. –
All'accordo è allegata una dichiarazione comune
sulla cooperazione in materia di documenti di viaggio e sullo scambio regolare
di informazioni riguardanti la sicurezza dei documenti di viaggio. –
Una dichiarazione comune ribadisce che l'accordo
non pregiudica la possibilità per i singoli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian
di concludere accordi bilaterali di esenzione dal visto per i titolari di
passaporti di servizio. –
I riferimenti alle specifiche situazioni di
Danimarca, Regno Unito e Irlanda figurano nel preambolo. Una dichiarazione
comune allegata all'accordo dà atto della stretta associazione dell'Islanda,
della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione
e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. III. CONCLUSIONI In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio: –
decida che l'accordo di facilitazione del rilascio
dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sia firmato a
nome dell'Unione e autorizzi la Commissione a designare la persona o le persone
abilitate a firmarlo a nome dell'Unione. 2013/0355 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione,
dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea
e la Repubblica dell'Azerbaigian IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La dichiarazione comune
rilasciata in occasione del vertice di Varsavia del 30 settembre 2011 sul
partenariato orientale attesta il sostegno politico al rafforzamento della
mobilità dei cittadini mediante la liberalizzazione del regime dei visti e l'intenzione
di procedere per gradi verso la piena liberalizzazione dei visti per i loro
cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito. (2) Il 19 dicembre 2011 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica
dell'Azerbaigian su un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione
europea e la Repubblica dell'Azerbaigian. I negoziati sono stati condotti a
buon fine e l'accordo è stato siglato il 29 luglio 2013. (3) A norma del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato
nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni del presente
accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda. (4) A norma del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni del presente
accordo non si applicano alla Danimarca. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma dell'accordo di facilitazione del
rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian è
autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo. Il testo dell'accordo da firmare è accluso
alla presente decisione. Articolo 2 Il segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva
della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore
dell'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO
sulla facilitazione del rilascio dei visti
tra
l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian L'UNIONE EUROPEA, in prosieguo denominata "l'Unione", e LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN, in prosieguo denominate le "parti", DESIDEROSE di agevolare i contatti
diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei
legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai
cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian su una base
di reciprocità, RICHIAMANDO
l'accordo di partenariato e di cooperazione che ha istituito un partenariato
tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian,
dall'altra, e i negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Azerbaigian
avviati nel 2010, VISTA la dichiarazione comune del vertice di
Praga sul partenariato orientale svoltosi il 7 maggio 2009, che
attesta il sostegno politico per una liberalizzazione del regime dei visti in
condizioni di sicurezza, RICONOSCENDO che la facilitazione del rilascio
dei visti non deve agevolare l'immigrazione irregolare, e prestando particolare
attenzione alla sicurezza e alla riammissione, TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito
dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del
presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda, TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del
presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Scopo e campo d'applicazione Lo scopo del
presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei
visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian per
soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni. Articolo 2 Clausola generale 1. Le
facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini
dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian solo in quanto gli
stessi non siano esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della
Repubblica dell'Azerbaigian, dell'Unione o degli Stati membri, o in virtù del
presente accordo o di altri accordi internazionali. 2. Le materie non
contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto di rilasciare il visto, il
riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi
di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento,
sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian o
degli Stati membri o dal diritto dell'Unione. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: a) "Stato
membro", qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di
Danimarca, la Repubblica d'Irlanda e il Regno Unito; b) "cittadino
dell'Unione", qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla
lettera a); c) "cittadino
della Repubblica dell'Azerbaigian", qualsiasi persona avente la
cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaigian in base alla legislazione azera
vigente; d) "visto",
l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro o dalla Repubblica dell'Azerbaigian necessaria
per l'ingresso a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non
superi 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, nel territorio degli
Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian; e) "persona
che soggiorna legalmente", — per la
Repubblica dell'Azerbaigian, qualsiasi cittadino dell'Unione che ha acquisito,
a titolo temporaneo o permanente, un permesso di soggiorno per un periodo
superiore a 90 giorni nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, — per l'Unione
europea, qualsiasi cittadino della Repubblica dell'Azerbaigian autorizzato o
abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro
ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Articolo 4 Documenti giustificativi della
finalità del viaggio 1. Per le
seguenti categorie di cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian
i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità
del viaggio nel territorio dell'altra parte: a) per parenti
stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e
nipoti — in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente
nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o a cittadini della
Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a
cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro
di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian
che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian: — una richiesta
scritta della persona ospitante; b) fatto salvo l'articolo
10, per membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti
che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla
Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni,
negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della
Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni
intergovernative: — una lettera
emessa da un'autorità competente di uno Stato membro o della Repubblica dell'Azerbaigian
o da un'istituzione dell'Unione europea, attestante che il richiedente è
rispettivamente membro della sua delegazione o membro permanente della stessa,
in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare ai suddetti eventi,
corredata di una copia dell'invito ufficiale; c) per le persone
che viaggiano per affari e i rappresentanti di organizzazioni di categoria: — una richiesta
scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di
un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali della
Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri, dei comitati organizzatori di
fiere commerciali e industriali, conferenze e convegni nel territorio della
Repubblica dell'Azerbaigian o di uno degli Stati membri, vistata dalle autorità
competenti in conformità del diritto nazionale; d) per gli
autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e
di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati
membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian: — una richiesta
scritta dell'associazione (sindacato) nazionale dei trasportatori della
Repubblica dell'Azerbaigian o delle associazioni nazionali dei trasportatori
degli Stati membri che effettuano servizi di trasporto internazionale su strada,
che indichi la finalità, l'itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi; e) per gli
studenti di scuole inferiori e superiori, gli studenti universitari o
post-universitari e per i docenti accompagnatori, che effettuano viaggi di
studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre
attività scolastiche/accademiche: — una richiesta
scritta o un certificato di iscrizione dell'università, accademia, istituto,
collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato
attestante i corsi da frequentare; f) per i
partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche,
inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo: — una richiesta
scritta dell'organizzazione ospitante di partecipare a dette attività; g) per i
giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo
professionale: — un certificato
o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di
lavoro del richiedente, in cui si attesti che l'interessato è un giornalista
qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione
di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l'interessato fa parte del
personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale; h) per i
partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano
a titolo professionale: — una richiesta
scritta dell'organizzazione ospitante, delle autorità competenti, delle
federazioni sportive nazionali degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian,
o del comitato olimpico nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian o dei
comitati olimpici nazionali degli Stati membri; i) per i
partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate: — una richiesta
scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città; j) per le persone
che viaggiano per motivi di salute e i necessari accompagnatori: — un documento
ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di ricevere cure
mediche presso quell'istituto e di essere accompagnati, e la prova della
sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche; k) per i liberi
professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari
internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio della
Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri: — una richiesta
scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato
all'evento; l) per i
rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per
partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro
di programmi di scambio: — una richiesta
scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato
rappresenta l'organizzazione in questione e il certificato con il quale un'autorità
statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla
normativa nazionale; m) per familiari
in visita per cerimonie funebri: — un documento
ufficiale attestante il decesso e l'esistenza di un vincolo di parentela o di
altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta; n) per le persone
in visita a cimiteri militari o civili: — un documento
ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo
familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta. 2. La richiesta
scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare: a) per la persona
invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero di
passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e, se del caso,
il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano; b) per la persona
che invita: nome, cognome e indirizzo; c) per la persona
giuridica, la società o l'organizzazione che invita: denominazione completa e
indirizzo, nonché — se la richiesta
è emessa da un'organizzazione o da un'autorità: nome e funzione della persona
che firma la richiesta; — se la persona
che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale
avente sede nel territorio di uno Stato membro o della Repubblica dell'Azerbaigian:
numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello
Stato membro interessato o dal diritto azero. 3. Per le
categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono
rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri
inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla
normativa delle parti. Articolo 5 Rilascio di visti per ingressi
multipli 1. Le missioni
diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian
rilasciano visti per ingressi multipli validi cinque anni alle seguenti
categorie di cittadini: a) coniugi, figli
(anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, genitori (anche tutori)
in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel
territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o a cittadini della Repubblica
dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione
europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la
cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel
territorio dell'Azerbaigian; b) membri
permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati
membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, devono
partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di
scambio e ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian
o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative. In deroga alla
prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o
periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del
visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando: — per le persone
di cui alla lettera a), il periodo di validità dell'autorizzazione di soggiorno
regolare dei cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian, legalmente
soggiornanti in uno degli Stati membri o a cittadini dell'Unione europea che
soggiornano legalmente nella Repubblica dell'Azerbaigian, — per le persone
di cui alla lettera b), la validità dello status di membro permanente di
una delegazione ufficiale, è inferiore a
cinque anni. 2. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica
dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale
alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell'anno precedente alla
domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato nel rispetto
della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato visitato: a) studenti di
scuole superiori, studenti universitari e post-universitari che viaggiano
periodicamente per studio o per formazione, anche nel quadro di programmi di scambio; b) giornalisti e
personale tecnico che li accompagna a titolo professionale; c) partecipanti a
programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate: d)
autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e
di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati
membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian; e) persone che
hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i
necessari accompagnatori; f) liberi
professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari
internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente nella
Repubblica dell'Azerbaigian o negli Stati membri; g) rappresentanti
di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente nella
Repubblica dell'Azerbaigian o negli Stati membri per partecipare ad attività di
formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio; h) persone
partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i
programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano
periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati
membri; i) partecipanti a
eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo
professionale: j) membri di
delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione
europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano periodicamente a
riunioni, consultazioni, negoziati, programmi di scambio o ad eventi
organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di Stati membri
da organizzazioni intergovernative; k) persone che
viaggiano per affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si
recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli
Stati membri. In deroga alla
prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o
periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del
visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo. 3. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica
dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di
due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2,
a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste
abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli di validità annuale nel
rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato visitato, salvo che la necessità o l'intenzione di viaggiare
frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un periodo più
breve, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è limitata a
tale periodo. 4. La durata
totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian
delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni
per periodi di 180 giorni. Articolo 6 Diritti per il trattamento delle
domande di visto 1. I diritti per
il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR. Detto importo può
essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14,
paragrafo 4. 2. Fatto salvo il
disposto del paragrafo 3, sono esenti dai diritti per il trattamento delle
domande di visto le seguenti categorie di persone: a) parenti
stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e
nipoti — di cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel
territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, di cittadini della Repubblica
dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, di cittadini dell'Unione
europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la
cittadinanza, e di cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono
nel territorio dell'Azerbaigian: b) membri di
delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito
ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian,
partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di
scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian
o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative; c) studenti di
scuole inferiori e superiori, studenti universitari e post-universitari e
docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche
nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività
scolastiche/accademiche; d) persone con
disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari; e) partecipanti
ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo
professionale; f) partecipanti
ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di
scambi universitari o di altro tipo; g) persone che
hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la
necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l'esonero è
esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto
o di visitare un parente stretto gravemente malato; h) rappresentanti
di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività
di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio; i) pensionati; j) minori di età
inferiore a 12 anni; k) giornalisti e
personale tecnico che li accompagna a titolo professionale. 3. Se uno Stato
membro o la Repubblica dell'Azerbaigian coopera con un fornitore esterno di
servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere
oneri a fronte del servizio prestato, che devono essere proporzionati alle
spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non possono essere
superiori a 30 EUR. Gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian
mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di
visto direttamente presso i rispettivi consolati. Per l'Unione, il
fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei
visti e nel pieno rispetto della legislazione azera. Per la Repubblica
dell'Azerbaigian, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività
conformemente alla legislazione azera e a quella degli Stati membri dell'Unione.
Articolo 7 Termini per il trattamento delle
domande di visto 1. Le missioni
diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian
decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario
dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per
il rilascio del visto. 2. In singoli
casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il
termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario. 3. In casi
urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a 2
giorni lavorativi o a un periodo inferiore. Se i richiedenti
sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale
appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto.
Ferma restando la frase precedente, i fornitori esterni di servizi assicurano
che una domanda di visto, di norma, possa essere presentata senza indebito
ritardo. In giustificati
casi d'urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande
senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente. Articolo 8 Partenza in caso di smarrimento o
furto dei documenti I cittadini dell'Unione
europea e della Repubblica dell'Azerbaigian che abbiano smarrito o a cui siano
stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio azero
o degli Stati membri possono uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaigian
o degli Stati membri esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica
dell'Azerbaigian, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità
di visto o altre autorizzazioni. Articolo 9 Casi eccezionali di proroga del visto Qualora i
cittadini dell'Unione europea o della Repubblica dell'Azerbaigian non possano
uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri
entro il termine stabilito nel visto per motivi di forza maggiore, il visto è
prorogato senza spese conformemente alla normativa applicata dalla Repubblica
dell'Azerbaigian o dallo Stato membro ospitante per il tempo necessario a
ritornare nello Stato di residenza. Articolo 10 Passaporti diplomatici 1. I cittadini
dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian titolari di un
passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori
della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri senza visto. 2. Le persone di
cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori della Repubblica dell'Azerbaigian
o degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni. Articolo 11 Validità territoriale dei visti Nel rispetto
della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian
e degli Stati membri e delle disposizioni dell'Unione europea sui visti a
validità territoriale limitata, i cittadini dell'Unione e azeri possono
spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian
alle stesse condizioni dei cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian e dell'Unione
europea. Articolo 12 Comitato misto di gestione dell'accordo 1. Le parti
istituiscono un comitato misto di esperti (in prosieguo "comitato"),
composto da rappresentanti dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian. L'Unione
è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri. 2. Il comitato
svolge in particolare i seguenti compiti: a) controlla l'applicazione
del presente accordo; b) suggerisce
modifiche o aggiunte al presente accordo; c) dirime
eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle
disposizioni del presente accordo. 3. Il comitato si
riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta risulti necessario, su
richiesta di una delle parti. 4. Il comitato
adotta il proprio regolamento interno. Articolo 13 Relazione del presente accordo con gli
accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian Sin dall'entrata
in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su
quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i
singoli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian, nella misura in cui
queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo. Articolo 14 Disposizioni finali 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità
delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo
giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano
reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. 2. In deroga al paragrafo 1, l'accordo entra in vigore soltanto
alla data di entrata in vigore dell'accordo di riammissione tra l'Unione
europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, se tale data è posteriore a quella di
cui al paragrafo 1. 3. Il presente
accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia
ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo. 4. Il presente
accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche
entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto
espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 5. Ciascuna parte
può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine
pubblico, protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La
decisione di sospensione è notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima
della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione,
la parte che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte. 6. Ciascuna parte
può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all'altra parte. L'accordo
cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica. Fatto a XXX il
XXX, in duplice esemplare in bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese,
francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese,
neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese,
tedesco, ungherese e azero, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l'Unione Per
la Repubblica dell'Azerbaigian PROTOCOLLO dell'accordo relativo agli Stati membri che non applicano integralmente
l'acquis di Schengen Gli Stati membri
che sono vincolati dall'acquis di Schengen, ma che non rilasciano ancora
i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al
riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio. Conformemente
alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il
controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento
unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania,
come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro
territorio[1],
sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il
transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno
Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora
integralmente l'acquis di Schengen. Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo sui
passaporti diplomatici L'Unione europea
o la Repubblica dell'Azerbaigian possono invocare la sospensione parziale dell'accordo
e in particolare dell'articolo 10, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14,
paragrafo 5, qualora l'altra parte abusi nell'applicare l'articolo 10 ovvero ove
l'applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza
pubblica. In caso di
sospensione dell'articolo 10, entrambe le parti avviano consultazioni in seno
al comitato misto istituito dall'accordo al fine di risolvere i problemi che
hanno occasionato la sospensione. In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a
garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici,
inserendovi in particolare identificatori biometrici. Per quanto riguarda
l'Unione europea, questa sicurezza è garantita
in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004, del 13
dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli
elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli
Stati membri[2]. Dichiarazione comune relativa alla Danimarca Le parti prendono
atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei
visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari della Danimarca. È di conseguenza
auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Repubblica dell'Azerbaigian
concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei
visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian. Dichiarazione comune relativa al Regno Unito e all'Irlanda Le parti prendono
atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito
e dell'Irlanda. È di conseguenza
auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell'Irlanda e della Repubblica
dell'Azerbaigian concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio
dei visti. Dichiarazione comune relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera
e al Liechtenstein Le parti prendono
atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Svizzera, l'Islanda,
il Liechtenstein e la Norvegia, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999
e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È di conseguenza
auspicabile che le autorità della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein,
della Norvegia e della Repubblica dell'Azerbaigian concludano quanto prima
accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di
breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra l'Unione europea e
la Repubblica dell'Azerbaigian. Dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di
viaggio Le parti
convengono che, nel controllare l'applicazione dell'accordo, il comitato misto
istituito in forza dell'articolo 12 debba valutare in che misura il livello di
sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell'accordo.
A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle
misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per
potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al
processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti. Dichiarazione comune sui passaporti di servizio Le parti, nel
quadro dei presenti negoziati, ribadiscono che il presente accordo fa salva la
possibilità di ciascuno Stato membro e della Repubblica dell'Azerbaigian di
concludere accordi bilaterali che dispongano l'esenzione dagli obblighi del
visto per i titolari di passaporti di servizio. *** [1] GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30. [2] GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.