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Document 52013PC0741

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

/* COM/2013/0741 final - 2013/0355 (NLE) */

52013PC0741

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian /* COM/2013/0741 final - 2013/0355 (NLE) */


RELAZIONE

I.            CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

Nella dichiarazione di Varsavia rilasciata in occasione del vertice del 30 settembre 2011 sul partenariato orientale, l'Unione europea e i paesi partner hanno espresso il loro sostegno politico al rafforzamento della mobilità dei cittadini in condizioni di sicurezza e buona gestione e hanno ribadito l'intenzione di procedere per gradi verso la piena liberalizzazione dei visti per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito.

Su tale base, la Commissione ha preso una prima iniziativa concreta presentando al Consiglio, il 16 settembre 2011, una raccomandazione affinché quest'ultimo la autorizzasse ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Azerbaigian su un accordo di facilitazione del rilascio dei visti.

A seguito dell'autorizzazione concessa dal Consiglio il 19 dicembre 2011, i negoziati con la Repubblica dell'Azerbaigian per un accordo di facilitazione del rilascio dei visti sono iniziati a Baku il 1° marzo 2012. Altri tre cicli di negoziati si sono svolti il 1° giugno 2012 a Bruxelles, il 6 novembre 2012 a Baku e il 13 marzo 2013 a Bruxelles. Il testo finale dell'accordo è stato siglato dai capi negoziatori a Bruxelles il 29 luglio 2013.

In tutte le fasi dei negoziati gli Stati membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

Per quanto riguarda l'Unione europea, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo, sul quale il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

II.          ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto definitivo dell'accordo può essere sintetizzato nei seguenti punti.

– In linea di principio, per tutti i richiedenti il visto, la decisione sul suo eventuale rilascio dovrà essere adottata entro 10 giorni di calendario. Tale termine potrà essere prorogato fino a 30 giorni di calendario, qualora sia necessario un ulteriore esame della domanda, o essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore, in caso di urgenza. Di norma, i richiedenti possono ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda entro due settimane dalla data della richiesta; in caso di urgenza, possono ottenerlo immediatamente o presentare la domanda senza chiedere appuntamento.

– I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini dell'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian ammontano a 35 EUR. Tali diritti saranno applicati a tutti i richiedenti il visto e riguardano sia i visti di ingresso unico che quelli per ingressi multipli. Inoltre, sono esonerate dai diritti di rilascio talune categorie di persone: pensionati, parenti stretti, membri di delegazioni ufficiali che partecipano ad attività governative, studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari o post-universitari, persone con disabilità, giornalisti e il personale tecnico che li accompagna, rappresentanti di organizzazioni della società civile, minori di età inferiore a 12 anni, persone che viaggiano per motivi umanitari o che partecipano ad attività scientifiche, culturali e artistiche o ad eventi sportivi.

– I documenti da presentare in relazione alla finalità del viaggio sono stati semplificati per talune categorie di persone: parenti stretti, persone che viaggiano per affari, membri di delegazioni ufficiali, studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari e post-universitari, persone che partecipano ad eventi scientifici, culturali e sportivi, giornalisti, persone in visita a cimiteri militari o civili, rappresentanti della società civile, liberi professionisti, autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o di passeggeri, persone partecipanti a programmi ufficiali di scambio tra città gemellate e persone in visita per ragioni mediche. Per tali categorie possono essere richiesti, a giustificazione del viaggio, solo i documenti indicati nell'accordo, mentre non sono richiesti inviti, convalide o altre giustificazioni previsti dalla normativa degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian.

– Sono stati inoltre semplificati i criteri per il rilascio dei visti per ingressi multipli a favore delle seguenti categorie di persone:

(a) per membri permanenti di delegazioni ufficiali, coniugi e figli in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio dell'Azerbaigian o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian: visti di validità quinquennale (o di validità più breve, limitata al periodo di validità del mandato o dell'autorizzazione di soggiorno regolare);

(b) per le persone che partecipano a programmi di scambio ufficiali, scientifici e culturali e ad eventi sportivi, giornalisti, studenti, persone che viaggiano per affari, membri di delegazioni ufficiali, rappresentanti della società civile, liberi professionisti e autotrasportatori, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato correttamente un visto annuale per ingressi multipli e che i motivi per richiedere un visto per ingressi multipli siano ancora validi: visti con validità minima di due anni e massima di cinque.

– I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian titolari di passaporto diplomatico valido sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

– Un protocollo tiene conto della situazione specifica degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e del loro riconoscimento unilaterale dei visti o dei permessi di soggiorno Schengen rilasciati ai cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian ai fini del transito nel loro territorio, conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

– All'accordo è allegata una dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'articolo 10 sui passaporti diplomatici.

– All'accordo è allegata una dichiarazione comune sulla cooperazione in materia di documenti di viaggio e sullo scambio regolare di informazioni riguardanti la sicurezza dei documenti di viaggio.

– Una dichiarazione comune ribadisce che l'accordo non pregiudica la possibilità per i singoli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian di concludere accordi bilaterali di esenzione dal visto per i titolari di passaporti di servizio.

– I riferimenti alle specifiche situazioni di Danimarca, Regno Unito e Irlanda figurano nel preambolo. Una dichiarazione comune allegata all'accordo dà atto della stretta associazione dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

III.         CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

– decida che l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi la Commissione a designare la persona o le persone abilitate a firmarlo a nome dell'Unione.      

2013/0355 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       La dichiarazione comune rilasciata in occasione del vertice di Varsavia del 30 settembre 2011 sul partenariato orientale attesta il sostegno politico al rafforzamento della mobilità dei cittadini mediante la liberalizzazione del regime dei visti e l'intenzione di procedere per gradi verso la piena liberalizzazione dei visti per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito.

(2)       Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Azerbaigian su un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 29 luglio 2013.

(3)       A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda.

(4)       A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

L'UNIONE EUROPEA, in prosieguo denominata "l'Unione",

e

LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN,

in prosieguo denominate le "parti",

DESIDEROSE di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian su una base di reciprocità,

RICHIAMANDO l'accordo di partenariato e di cooperazione che ha istituito un partenariato tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, e i negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Azerbaigian avviati nel 2010,

VISTA la dichiarazione comune del vertice di Praga sul partenariato orientale svoltosi il 7 maggio 2009, che attesta il sostegno politico per una liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza,

RICONOSCENDO che la facilitazione del rilascio dei visti non deve agevolare l'immigrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d'applicazione

Lo scopo del presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 2

Clausola generale

1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian solo in quanto gli stessi non siano esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Repubblica dell'Azerbaigian, dell'Unione o degli Stati membri, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2. Le materie non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto di rilasciare il visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri o dal diritto dell'Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) "Stato membro", qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d'Irlanda e il Regno Unito;

b) "cittadino dell'Unione", qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c) "cittadino della Repubblica dell'Azerbaigian", qualsiasi persona avente la cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaigian in base alla legislazione azera vigente;

d) "visto", l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro o dalla Repubblica dell'Azerbaigian necessaria per l'ingresso a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian;

e) "persona che soggiorna legalmente",

— per la Repubblica dell'Azerbaigian, qualsiasi cittadino dell'Unione che ha acquisito, a titolo temporaneo o permanente, un permesso di soggiorno per un periodo superiore a 90 giorni nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian,

— per l'Unione europea, qualsiasi cittadino della Repubblica dell'Azerbaigian autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1. Per le seguenti categorie di cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:

a) per parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian:

— una richiesta scritta della persona ospitante;

b) fatto salvo l'articolo 10, per membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

— una lettera emessa da un'autorità competente di uno Stato membro o della Repubblica dell'Azerbaigian o da un'istituzione dell'Unione europea, attestante che il richiedente è rispettivamente membro della sua delegazione o membro permanente della stessa, in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale;

c) per le persone che viaggiano per affari e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:

— una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere commerciali e industriali, conferenze e convegni nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno degli Stati membri, vistata dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale;

d) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian:

— una richiesta scritta dell'associazione (sindacato) nazionale dei trasportatori della Repubblica dell'Azerbaigian o delle associazioni nazionali dei trasportatori degli Stati membri che effettuano servizi di trasporto internazionale su strada, che indichi la finalità, l'itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;

e) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, gli studenti universitari o post-universitari e per i docenti accompagnatori, che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

— una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell'università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

f) per i partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

— una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante di partecipare a dette attività;

g) per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

— un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l'interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l'interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;

h) per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

— una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, delle autorità competenti, delle federazioni sportive nazionali degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian, o del comitato olimpico nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian o dei comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

i) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

— una richiesta scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città;

j) per le persone che viaggiano per motivi di salute e i necessari accompagnatori:

— un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di ricevere cure mediche presso quell'istituto e di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

k) per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri:

— una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;

l) per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

— una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione in questione e il certificato con il quale un'autorità statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

m) per familiari in visita per cerimonie funebri:

— un documento ufficiale attestante il decesso e l'esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

n) per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

— un documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta.

2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare:

a) per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero di passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e, se del caso, il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b) per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c) per la persona giuridica, la società o l'organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

— se la richiesta è emessa da un'organizzazione o da un'autorità: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

— se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro o della Repubblica dell'Azerbaigian: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato o dal diritto azero.

3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa delle parti.

Articolo 5

Rilascio di visti per ingressi multipli

1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli validi cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:

a) coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, genitori (anche tutori) in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian;

b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative.

In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando:

— per le persone di cui alla lettera a), il periodo di validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian, legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri o a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nella Repubblica dell'Azerbaigian,

— per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale,

è inferiore a cinque anni.

2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell'anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato:

a) studenti di scuole superiori, studenti universitari e post-universitari che viaggiano periodicamente per studio o per formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

b) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;

c) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

d) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian;

e) persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;

f) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente nella Repubblica dell'Azerbaigian o negli Stati membri;

g) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente nella Repubblica dell'Azerbaigian o negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

h) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri;

i) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

j) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati, programmi di scambio o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di Stati membri da organizzazioni intergovernative;

k) persone che viaggiano per affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri.

In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli di validità annuale nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato, salvo che la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un periodo più breve, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1. I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a) parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — di cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, di cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, di cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e di cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian:

b) membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

c) studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari e post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

d) persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari;

e) partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

f) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

g) persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

h) rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

i) pensionati;

j) minori di età inferiore a 12 anni;

k) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale.

3. Se uno Stato membro o la Repubblica dell'Azerbaigian coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato, che devono essere proporzionati alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati.

Per l'Unione, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione azera.

Per la Repubblica dell'Azerbaigian, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente alla legislazione azera e a quella degli Stati membri dell'Unione.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2. In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a 2 giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto. Ferma restando la frase precedente, i fornitori esterni di servizi assicurano che una domanda di visto, di norma, possa essere presentata senza indebito ritardo.

In giustificati casi d'urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio azero o degli Stati membri possono uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora i cittadini dell'Unione europea o della Repubblica dell'Azerbaigian non possano uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto per motivi di forza maggiore, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa applicata dalla Repubblica dell'Azerbaigian o dallo Stato membro ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1. I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri senza visto.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati membri e delle disposizioni dell'Unione europea sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini dell'Unione e azeri possono spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian alle stesse condizioni dei cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian e dell'Unione europea.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell'accordo

1. Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in prosieguo "comitato"), composto da rappresentanti dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) controlla l'applicazione del presente accordo;

b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c) dirime eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian

Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2. In deroga al paragrafo 1, l'accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell'accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione di sospensione è notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte.

6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a XXX il XXX, in duplice esemplare in bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e azero, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione                                                                     Per la Repubblica dell'Azerbaigian

PROTOCOLLO

dell'accordo relativo agli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen

Gli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen, ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio[1], sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo sui passaporti diplomatici

L'Unione europea o la Repubblica dell'Azerbaigian possono invocare la sospensione parziale dell'accordo e in particolare dell'articolo 10, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 5, qualora l'altra parte abusi nell'applicare l'articolo 10 ovvero ove l'applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

In caso di sospensione dell'articolo 10, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito dall'accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici, inserendovi in particolare identificatori biometrici. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa sicurezza è garantita in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri[2].

Dichiarazione comune relativa alla Danimarca

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari della Danimarca.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Repubblica dell'Azerbaigian concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian.

Dichiarazione comune relativa al Regno Unito e all'Irlanda

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell'Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell'Irlanda e della Repubblica dell'Azerbaigian concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

Dichiarazione comune relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Svizzera, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

È di conseguenza auspicabile che le autorità della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Repubblica dell'Azerbaigian concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian.

Dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio

Le parti convengono che, nel controllare l'applicazione dell'accordo, il comitato misto istituito in forza dell'articolo 12 debba valutare in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

Dichiarazione comune sui passaporti di servizio

Le parti, nel quadro dei presenti negoziati, ribadiscono che il presente accordo fa salva la possibilità di ciascuno Stato membro e della Repubblica dell'Azerbaigian di concludere accordi bilaterali che dispongano l'esenzione dagli obblighi del visto per i titolari di passaporti di servizio.

***

[1]               GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30.

[2]               GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.

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