COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.9.2013
COM(2013) 628 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo globale concernente la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera, con il quale si associa la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 e si regola la partecipazione della Svizzera al progetto ITER nel periodo 2014-2020
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Con lettera del 7 marzo 2011 la Confederazione svizzera (in appresso "la Svizzera") ha espresso il suo interesse nei confronti di questa associzione.
La Svizzera sembra soddisfare i criteri per l'associazione riportati rispettivamente all'articolo 7 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione ("2014-2020") e all'articolo 5 della proposta di regolamento del Consiglio concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione.
La Svizzera è associata ai programmi UE di sviluppo scientifico e tecnologico dal 2004. L'associazione della Svizzera ai programmi quadro dell'UE è stata positiva per l'UE, in quanto ha rafforzato la cooperazione nel settore della ricerca tra l'Unione europea e gli organismi svizzeri, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della sanità e delle nanoscienze. La Svizzera è inoltre un partner attivo e un importante finanziatore nell'ambito delle iniziative "articolo 185". Grazie ai suoi eccellenti laboratori e istituti nel campo della fusione e della fissione la Svizzera è considerata un importante partner di ottimo livello nella ricerca Euratom.
Più di recente la Svizzera è stata associata al Settimo programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013) sulla base dell'accordo concernente la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra.
La Svizzera è solo il terzo paese associato all'insieme del programma di ricerca Euratom. La Confederazione è associata all'area tematica "Fusione" nell'ambito dei programmi quadro Euratom già dal 1979 sulla base dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica del plasma del 1978. Questo accordo, a norma del suo articolo 19, paragrafo 2, è tacitamente esteso alle decisioni sui programmi successivi adottate da Euratom.
L'associazione della Svizzera alla parte "Fissione" del programma quadro Euratom e alle attività nucleari del Centro comune di ricerca è gestita sulla base dell'accordo concernente la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, con il quale la Confederazione svizzera è associata al programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione in campo nucleare (2012-2013) che è entrato in vigore il 12 dicembre 2012 e rimane valido fino al 31 dicembre 2013.
Il nuovo accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Svizzera, dall'altra, dovrebbe riunire e regolamentare le condizioni dell'associazione della Svizzera a Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione in campo nucleare che integra Orizzonte 2020 e la partecipazione della Svizzera al progetto ITER nel periodo 2014-2020. Dovrebbe pertanto sostituire e succedere all'accordo di cooperazione sulla fusione del 1978. Vi sono molto ragioni alla base di questa iniziativa.
L'attuale sistema di più accordi che associano la Svizzera ai programmi quadro dell'UE e di Euratom non è trasparente. L'associazione della Svizzera al programma quadro Euratom, che è suddiviso in due accordi separati, potrebbe potenzialmente portare ad una situazione in cui la Svizzera si assocerebbe solo ad una parte del programma quadro Euratom.
La terminologia utilizzata nell'accordo di cooperazione sulla fusione del 1978 è superata e non corrisponde più agli strumenti di finanziamento proposti dalla Commissione nella proposta di regolamento del Consiglio concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020.
Nell'ambito dell'accordo di cooperazione sulla fusione, la Svizzera beneficia di un meccanismo finanziario più vantaggioso per i contributi alle attività nel settore della fusione del programma Euratom rispetto alle condizioni applicate per il resto del programma Euratom o per il programma quadro UE. Questo meccanismo preferenziale è concesso ai paesi SEE-EFTA in collegamento con la loro associazione al programma quadro dell'UE nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo. La Svizzera ha scelto di non diventare membro dello Spazio economico europeo. Il meccanismo applicabile ai contributi della Svizzera nell'ambito dell'Accordo di cooperazione sulla fusione non è mai stato riesaminato in quanto l'accordo è tacitamente rinnovato per i programmi quadro Euratom successivi. Occorre pertanto rinegoziare le condizioni dell'associazione della Svizzera nell'ambito dell'accordo di cooperazione sulla fusione.
Pertanto ai fini di chiarezza e semplificazione è auspicabile disciplinare l'associazione della Svizzera ai programmi quadro UE e Euratom e al progetto ITER in un unico accordo globale.
Oltre a stabilire un unico meccanismo/un'unica formula per il calcolo del contributo finanziario della Svizzera ai programmi e a ITER, i negoziati in vista di un nuovo accordo offrono la possibilità di introdurre un nuovo meccanismo che prevede, dopo tre anni di attuazione dell'accordo, un riesame in occasione del quale si potrà anche rivalutare il contributo finanziario a favore dei programmi. Lo scopo è introdurre in futuro una clausola di riesame per tutti i paesi terzi associati ai programmi quadro.
Il nuovo accordo non sarà concluso prima dell'adozione di Orizzonte 2020, del programma di ricerca e formazione Euratom che integra Orizzonte 2020 e della decisione sul finanziamento del progetto ITER (2014-2020). Il nuovo accordo dovrebbe prevedere l'applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 2014.
La firma del futuro accordo, a seguito dei negoziati, dipenderà comunque dall'esito favorevole delle discussioni in corso su vari aspetti ancora non risolti delle relazioni UE-Svizzera, in particolare sulla firma da parte della Svizzera dell'accordo di cooperazione sul GNSS (Global Navigation Satellite System – Sistema globale di navigazione satellitare). Inoltre il nuovo accordo dovrebbe prevedere la sua cessazione automatica qualora decadesse l'accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone e in caso della mancata notifica della Svizzera richiesta per l'entrata in vigore del protocollo per l'estensione alla Croazia dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, entro sei mesi a decorrere dall'espletamento delle procedure interne della Svizzera.
Vi sono altre questioni irrisolte nelle relazioni UE-Svizzera, ma la cessazione automatica è legata all'accordo sulla libera circolazione delle persone e al protocollo che lo estende alla Croazia, in quanto questo accordo ha l'impatto più rilevante e diretto sulla vita dei cittadini degli Stati membri dell'UE.
2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
La raccomandazione relativa ad una decisione del Consiglio si basa sull'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sull'articolo 101 del trattato Euratom.
Alla luce delle considerazioni precedenti, la Commissione raccomanda che il Consiglio autorizzi la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera, a norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, del trattato Euratom, un accordo globale per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, che associ la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 e regoli la partecipazione della Svizzera al progetto ITER nel periodo 2014-2020.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo globale concernente la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera, con il quale si associa la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 e si regola la partecipazione della Svizzera al progetto ITER nel periodo 2014-2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che occorre avviare negoziati per concludere un accordo globale concernente la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associ la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 – programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 e regoli la partecipazione della Svizzera al progetto ITER negli anni 2014-2020,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica un accordo globale concernente la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associ la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) – e al programma di ricerca e innovazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 e regoli la partecipazione della Svizzera al progetto ITER negli anni 2014-2020.
Articolo 2
Le direttive di negoziato figurano in allegato.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
ALLEGATO
DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO TRA l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera, con il quale si associa la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 e si regola la partecipazione della Svizzera al progetto ITER nel periodo 2014-2020.
1.L'accordo deve prevedere l'associazione della Confederazione svizzera all'insieme del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020) e all'insieme del programma di ricerca e formazione di Euratom (2014-2018) che integra Orizzonte 2020, in linea con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito di "Orizzonte 2020" e del programma quadro Euratom (2014-2018). L'accordo deve anche disciplinare la partecipazione della Confederazione svizzera al progetto ITER per il periodo 2014-2020. Il nuovo accordo globale deve sostituire l'accordo di cooperazione sulla fusione del 1978.
2.Per consentire alla Confederazione svizzera di partecipare, quanto prima, al programma UE e all'insieme del programma Euratom nonché al progetto ITER in qualità di paese associato, l'accordo deve prevedere la sua applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 2014.
3.La Commissione deve adoperarsi per includere nel nuovo accordo regole uniformi per il calcolo del contributo finanziario della Svizzera ai programmi UE e Euratom e al progetto ITER. Il nuovo accordo deve contenere una clausola che consenta il riesame della sua attuazione e la rivalutazione del contributo finanziario della Svizzera ai programmi.
4.L'accordo deve prevedere l'adeguata protezione degli interessi finanziari dell'UE e di Euratom che include la comunicazione di dati finanziari, audit e inchieste amministrative in loco nell'ambito della lotta antifrode, assistenza finanziaria e recupero di denaro. Per quanto necessario, l'accordo deve anche prevedere l'eliminazione di ostacoli in relazione alla tassazione e alla previdenza sociale legati alla partecipazione transfrontaliera di ricercatori a progetti di ricerca nell'ambito dell'accordo, in particolare per il personale del Centro comune di ricerca cui si applica lo statuto del personale dell'Unione europea.
5.L'accordo deve prevedere la sua cessazione automatica qualora decada l'accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone.
6.L'accordo cessa di applicarsi qualora la Svizzera non proceda alla notifica necessaria per l'entrata in vigore del protocollo relativo all'estensione alla Croazia dell'accordo con la Svizzera sulla libera circolazione delle persone, entro sei mesi a decorrere dall'espletamento delle procedure interne della Svizzera.