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Document 52013PC0527

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo dei contributi e l'importo di tali contributi da riscuotere per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006

/* COM/2013/0527 final - 2013/0252 (NLE) */

52013PC0527

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo dei contributi e l'importo di tali contributi da riscuotere per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 /* COM/2013/0527 final - 2013/0252 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 27 settembre 2012, la Corte di giustizia ha emanato la sentenza nelle cause congiunte C‑113/10, C-147/10 e C-234/10, Zuckerfabrik Jülich AG v Hauptzollamt Aachen, British Sugar plc v Rural Payments Agency, Tereos v Directeur général des douanes et droits indirects (sentenza «Jülich-II») con la quale essa annullava il regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006.

Il regolamento (CE) n. 1193/2009 annullava integralmente la sentenza del 27 settembre 2012, correggeva retroattivamente i contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 quali erano stati precedentemente stabiliti dalla Commissione in seguito all'annullamento da parte della Corte dei regolamenti (CE) n. 1762/2003, 1775/2004, 1686/2005 e 164/2007, con la sentenza dell'8 maggio 2008 nelle cause congiunte C-5/06, e C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich ed altre («Jülich I») e le successive ordinanze del 6 ottobre 2008, nelle cause congiunte da C‑175/07 a C-184/07, SAFBA ed altre («SAFBA»).

I contributi per le campagne di commercializzazione in questione erano stati inizialmente fissati dalla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 1260/2001 del 19 luglio 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (il «regolamento di base»), che prevedeva, per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, un sistema di autofinanziamento del settore dello zucchero mediante contributi alla produzione flessibili.

In virtù del regolamento (CE) n. 260/2001, l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fondava sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nell'ambito delle quote rispetto al consumo interno e su un regime di garanzie di prezzi e di smercio differenziate secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa.

Il principio della responsabilità finanziaria era assicurato dal versamento da parte dei produttori di un contributo di base applicabile a qualsiasi produzione di zucchero A e B, fino ad un massimo del 2% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, e di un contributo B, riguardante la produzione di zucchero B entro il limite massimo del 37,5 % di quest'ultimo prezzo. Se tali contributi non consentivano di raggiungere l'obiettivo dell'autofinanziamento del settore durante una campagna di commercializzazione, il regolamento di base prevedeva la riscossione di un contributo complementare alla produzione. L'articolo 15 del regolamento di base prevedeva di prendere in considerazione questi elementi ai fini del calcolo dei contributi.

Nelle sentenze di cui sopra, la Corte non ha messo in discussione il sistema dei contributi alla produzione né il principio secondo cui i produttori assumono integralmente la responsabilità finanziaria per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nell'ambito delle quote rispetto al consumo interno dell'Unione e sono, pertanto, soggetti al pagamento di contributi sulla loro produzione nell'ambito del regime delle quote che la Commissione deve fissare per coprire le spese registrate durante le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006.

Tuttavia, la Corte ha deliberato che la Commissione ha commesso errori ripetuti nel calcolo dei contributi annui stabiliti per il periodo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio. Infine, la Corte ha constatato che il metodo figurante nel regolamento (CE) n. 1193/2009 utilizzato dalla Commissione per determinare i contributi era incorretto in quanto sfociava in una sopravalutazione dei costi da coprire e, di conseguenza, creava un sovraccosto a scapito dei produttori di zucchero.

In conseguenza dell'annullamento del regolamento (CE) n. 1193/2009, la Corte ha deliberato che gli individui hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso a titolo dei contributi alla produzione indebitamente percepiti dagli Stati membri durante il periodo in questione nonché al pagamento degli interessi sulle suddette somme.

La sentenza ha dato origine ad un vuoto giuridico per quanto riguarda l'importo esatto dei contributi relativamente alle campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006. Pertanto, onde rispettare la sentenza della Corte, è opportuno sostituire i contributi fissati per le suddette campagne di commercializzazione, calcolati conformemente al metodo approvato dalla Corte, con effetto retroattivo.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE ED ANALISI D'IMPATTO

La Commissione ha presentato agli Stati membri diversi documenti di lavoro in merito alla fissazione dei contributi corretti sullo zucchero e sul follow-up della sentenza del 27 settembre 2012. Tali documenti di lavoro sono stati presentati al comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli il 6 dicembre 2012, il 20 dicembre 2012 ed il 24 gennaio 2013; una versione consolidata è stata presentata il 28 febbraio 2013.

Numerosi Stati membri (DE, BE, LV, IT, FR, NL, UK, CZ) hanno chiesto alla Commissione di elaborare un atto giuridico che corregga i contributi, inclusivo del rimborso imputabile sul bilancio dell'Unione degli interessi sui rimborsi che gli Stati membri hanno già versato o che devono versare ai produttori di zucchero che hanno pagato i contributi sulle eccedenze nelle campagne in questione. Alcune delegazioni hanno anche proposto di calcolare tali interessi ad un tasso uniforme a livello europeo.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell'articolo 266 del TFUE, «l'istituzione [...] da cui emana l'atto annullato [...] è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea comporta». Pertanto, in seguito all'annullamento del regolamento (CE) n. 1193/2009, occorre stabilire nuovi contributi per il periodo in questione.

Poiché, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007, il regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 318/2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, sostituito a sua volta dal regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), il regolamento (CE) n. 1260/2001 non può più servire da base giuridica per correggere i contributi. Di conseguenza, la Commissione non è autorizzata ad adottare l'atto giuridico correttivo necessario all'applicazione della sentenza.

Conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, «il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei [...] prelievi [...]». Considerata la natura della proposta di regolamento, l'articolo 43, paragrafo 3, sembra costituire una base giuridica adeguata per determinare i contributi corretti "zucchero" per le campagne di commercializzazione in questione.

Sebbene la Corte non abbia annullato il regolamento (CE) n. 1837/2002 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, se si tiene conto del fatto che lo stesso metodo dichiarato invalido dalla Corte è stato adoperato ai fini del calcolo dei contributi per la campagna di commercializzazione 2001/2002, è opportuno considerare incorretti anche i contributi stabiliti per la campagna di commercializzazione di cui trattasi. Occorre quindi fissare nuovi contributi per la campagna di commercializzazione sopra citata ed includerli nell'atto legislativo correttivo.

Nelle sentenze di cui sopra, la Corte ha chiarito tutti gli elementi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della «perdita media» ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di base, su cui deve basarsi il calcolo della «perdita globale» che deve essere coperta dai contributi alla produzione. In particolare, la «perdita media» è ottenuta dividendo l'importo complessivo delle restituzioni versate [inferiori a quelle calcolate dalla Commissione nel regolamento (CE) n. 1193/2009 che è stato annullato] per il totale dei quantitativi esportati, con o senza restituzione. L'«eccedenza esportabile» è calcolata anche sulla base dell'insieme delle esportazioni, indipendentemente dal fatto che una restituzione sia stata versata o meno. L'utilizzo del nuovo metodo precisato dalla Corte diminuisce sensibilmente l'ammontare della «perdita media» e della «perdita complessiva» che devono essere coperte dai contributi per il periodo in parola.

Pertanto, la proposta di regolamento dovrà stabilire i contributi alla produzione dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, ricalcolati mediante il metodo delucidato dalla Corte. Ciò consentirà agli Stati membri di calcolare l'importo da rimborsare ai produttori di zucchero per compensare i contributi sulle eccedenze che essi avrebbero dovuto versare per lo stesso periodo.

Inoltre, la revisione dei contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 inciderà sull'importo complementare che i produttori di zucchero hanno dovuto versare ai produttori di barbabietole a titolo della differenza fra l'importo massimo del contributo A o B e l'importo di tali contributi riscossi per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006.

In effetti, conformemente all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in vigore fino al 2006, i contributi erano versati dai fabbricanti di zucchero ma questi ultimi recuperavano il 60% di tali costi dai produttori di barbabietole acquistando le barbabietole ad un prezzo inferiore. Allorché gli importi dei contributi erano fissati al di sotto del livello massimo per i contributi A o B (ovvero il 2% e il 37,5% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco rispettivamente), l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base prevedeva che i fabbricanti di zucchero dovessero corrispondere ai venditori di barbabietole il 60% della differenza fra l'importo massimo del contributo in questione e l'importo del contributo di base o del contributo B effettivamente riscosso.

Pertanto, quest'atto giuridico correttivo stabilisce gli importi complementari rivisti che i produttori di zucchero dovrebbero rimborsare ai venditori di barbabietole. Occorre rimborsare ai venditori di barbabietole soltanto la differenza fra i vecchi ed i nuovi importi complementari.

Il rimborso dei contributi «zucchero» costituisce una correzione dei contributi «zucchero» inizialmente versati sulle risorse proprie dell'Unione europea. Gli Stati membri devono stabilire i nuovi contributi «zucchero» basati sui nuovi contributi entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente atto.

4.           INCIDENZA FINANZIARIA

La revisione dei contributi alla produzione dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 si tradurrà in una rettifica negativa di 295 541 212 EUR, da imputare sulle risorse proprie dell'Unione europea. A parte l'importo di cui sopra, gli Stati membri possono esigere che la Commissione rimborsi loro gli interessi che hanno effettivamente pagato, conformemente alla propria legislazione nazionale, nell'ambito del rimborso dei prelievi sulle eccedenze riscossi per le campagne in questione. Le spese relative a quest'ultimo punto saranno imputate separatamente sul bilancio dell'UE dagli Stati membri interessati su presentazione delle corrispondenti prove di pagamento.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

La Commissione pubblicherà una dichiarazione di accompagnamento alla presente proposta di regolamento del Consiglio per chiarire alcuni elementi connessi al rimborso dell'importo principale e degli interessi, al rimborso spettante ai venditori di barbabietole, alla procedura contabile ed al monitoraggio della procedura di rimborso.

2013/0252 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo dei contributi e l'importo di tali contributi da riscuotere per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero[1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, primo trattino, l'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 18, paragrafo 5, autorizza la Commissione ad adottare modalità di applicazione sugli importi dei contributi da riscuotere, sul coefficiente per il contributo complementare e sul rimborso dei venditori di barbabietole.

(2)       La Commissione ha fissato i contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 2001/2002[2], 2002/2003[3], 2003/2004[4], 2004/2005[5] e 2005/2006[6].

(3)       L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che, se l'importo del contributo alla produzione di base è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, o se l'importo del contributo B è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, riveduto all'occorrenza conformemente al paragrafo 5 del medesimo articolo, i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole il 60% della differenza tra l'importo massimo del contributo di cui trattasi e l'importo del contributo da riscuotere.

(4)       Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero[7], gli importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo di base e del contributo B e gli importi dei contributi riscossi sono stati fissati per le campagne di commercializzazione 2002/2003[8], 2003/2004[9] e 2005/2006[10].

(5)       Nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune del mercato per il settore dello zucchero, il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero[11], ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1260/2001 a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Il regolamento (CE) n. 318/2006, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[12], ha sostituito il sistema di contributi variabili alla produzione dello zucchero consistente nell'autofinanziamento del regime delle quote di produzione mediante una nuova tassa alla produzione intesa a contribuire al finanziamento delle spese inerenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

(6)       L’8 maggio 2008, la Corte di giustizia ha annullato[13] il regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero[14], ed il regolamento (CE) n. 1775/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero[15]. Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che tutti i quantitativi di zucchero presenti nei prodotti esportati, indipendentemente dal fatto che le restituzioni siano state versate o meno, devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo della valutazione della perdita media per tonnellata di prodotto.

(7)       La Corte ha dichiarato nullo anche [16] il regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero[17].

(8)       Allo scopo di rispettare la sentenza della Corte, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006[18].

(9)       Il 29 settembre 2011, il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-4/06, in cui ha affermato che non esisteva una base giuridica appropriata che giustificasse un coefficiente differenziato per il contributo complementare nel settore dello zucchero ed ha annullato l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005, sostituito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione.

(10)     Il 27 settembre 2012, la Corte ha annullato il regolamento (CE) n. 1193/2009, dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 doveva essere interpretato nel senso che l'importo complessivo delle restituzioni avrebbe dovuto includere il totale degli importi pagati, ai fini del calcolo della valutazione della perdita media per tonnellata di prodotto[19].

(11)     È pertanto opportuno determinare i contributi al livello appropriato. Occorre calcolare la «perdita media» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 dividendo le restituzioni pagate per i quantitativi esportati, che una restituzione sia pagata o meno, per le esportazioni definite a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero[20]. Occorre altresì calcolare l'«eccedenza esportabile» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/2001 prendendo in considerazione tutte le esportazioni, che vi sia stata una restituzione oppure no.

(12)     Considerando che lo stesso metodo annullato dalla Corte è stato adoperato per calcolare i contributi per la campagna di commercializzazione 2001/2002, è opportuno altresì correggere di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare.

(13)     Dalla sentenza della Corte si evince la necessità di applicare i contributi, così corretti, a decorrere dalle date in cui i contributi sono stati dichiarati nulli.

(14)     In seguito alla fissazione dei contributi "zucchero" in base al nuovo metodo di cui al considerando 11, è opportuno anche rivedere gli importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza fra l'importo massimo del contributo di base e l’importo dei contributi imponibili per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006, con effetto retroattivo.

(15)     Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la perdita complessiva non coperta, ricalcolata in base al metodo di cui al considerando 11, ammonta a 14 123 937 EUR. Si può quindi fissare il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in modo adeguato ed applicarlo alla campagna di commercializzazione in questione.

(16)     Per la campagna 2002/2003, l’applicazione del metodo di cui al considerando 11 sfocia nel 2% per il contributo di base e nel 16,371% per il contributo B, che dovrebbe essere applicabile per la campagna di commercializzazione in questione con effetto retroattivo. La perdita complessiva ricalcolata è integralmente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Non occorre quindi fissare il coefficiente complementare di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 per la suddetta campagna di commercializzazione.

(17)     Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, il regolamento (CE) n. 1440/2002 della Commissione, del 7 agosto 2002, recante, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero[21], ha portato l'importo massimo del contributo B al 37,5% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, mentre il contributo B, rivisto conformemente al metodo di cui al considerando 11 applicabile per la campagna di commercializzazione in parola, è pari al 16,371% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. A causa di questa differenza, è necessario fissare l'importo che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo per la campagna di commercializzazione in questione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(18)     Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l’applicazione del metodo di calcolo di cui al considerando 11 sfociava nel 2% per il contributo di base e nel 17,259% per il contributo B. La perdita complessiva ricalcolata è integralmente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Non occorre quindi fissare il coefficiente complementare previsto all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 per la campagna di commercializzazione in questione.

(19)     Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il regolamento (CE) n. 1440/2002 fissa l'importo massimo del contributo B al 37,5% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco mentre il contributo B, rivisto conformemente al metodo di cui al considerando 11 applicabile per la campagna di commercializzazione in parola, è pari al 17,259% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. A causa di questa differenza, è necessario fissare l'importo che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo per la campagna in questione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(20)     Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’applicazione del metodo di calcolo di cui al considerando 11 non modifica né il contributo di base né il contributo B. Per questa campagna, la perdita complessiva non coperta calcolata mediante il nuovo metodo è pari a 57 648 788 EUR. Occorre quindi fissare il coefficiente previsto all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Dalla sentenza della Corte di cui al considerando 9 si evince che il coefficiente deve essere uniforme per gli Stati membri dell’Unione nella loro composizione al 30 aprile 2004 e per gli Stati membri dell’Unione nella loro composizione al 1° maggio 2004.

(21)     Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l’applicazione del metodo di calcolo di cui al considerando 11 sfocia in un importo pari all'1,2335% per il contributo di base senza che sia necessario un contributo B. La perdita complessiva ricalcolata è integralmente coperta dal gettito del contributo di base e non occorre fissare il coefficiente complementare di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per questa campagna di commercializzazione.

(22)     Per la campagna 2005/2006, il regolamento (CE) n. 1296/2005 della Commissione del 5 agosto 2005, recante, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero[22], ha fissato l'importo massimo del contributo B al 37,5% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. Sebbene il contributo di base, rivisto secondo il metodo di cui al considerando 11 applicabile per la campagna in questione, sia fissato all'1,2335% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, non occorre fissare un contributo B. A causa di queste differenze è necessario fissare gli importi delle barbabietole della qualità tipo che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole per la campagna in questione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(23)     Per ragioni di certezza giuridica ed allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori interessati nei vari Stati membri, è necessario concordare una data comune a partire dalla quale occorre fissare gli importi dei contributi stabiliti dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità[23],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.           I contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 figurano al punto 1 dell’allegato.

2.           I coefficienti necessari al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 figurano al punto 2 dell’allegato.

3.           Gli importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole a titolo dei contributi A o B per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 figurano al punto 3 dell’allegato.

Articolo 2

La data di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 per la determinazione dei contributi fissati dal presente regolamento deve essere al massimo l’ultimo giorno del quarto mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal:

– 16 ottobre 2002 per la campagna di commercializzazione 2001/2002,

– 8 ottobre 2003 per la campagna di commercializzazione 2002/2003,

– 15 ottobre 2003 per la campagna di commercializzazione 2003/2004,

– 18 ottobre 2005 per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e

– 23 febbraio 2007 per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

L’articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal:

– 16 ottobre 2002 per la campagna di commercializzazione 2001/2002 e

– 18 ottobre 2005 per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal:

– 8 ottobre 2003 per la campagna di commercializzazione 2002/2003,

– 15 ottobre 2003 per la campagna di commercializzazione 2003/2004 e

– 23 febbraio 2007 per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

1) Contributi alla produzione nel settore dello zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 1

|| 2001/2002 || 2002/2003 || 2003/2004 || 2004/2005 || 2005/2006

a) EUR per t di zucchero bianco come contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B || 12 638 || 12 638 || 12 638 || 12 638 || 7 794

b) EUR per t di zucchero bianco come contributo B per lo zucchero B || 236 963 || 103 447 || 109 061 || 236 963 || -

c) EUR per t di materia secca come contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B || 5 330 || 5 330 || 5 330 || 5 330 || 3 394

d) EUR per t di materia secca come contributo B per l'isoglucosio B || 99 424 || 46 017 || 48 261 || 99 424 || -

e) 12 638 EUR per t di materia secca, equivalente zucchero/isoglucosio come contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e lo sciroppo di inulina B || 12 638 || 12 638 || 12 638 || 12 638 || 7 794

f) 236 963 EUR per t di materia secca, equivalente zucchero/isoglucosio come contributo B per lo sciroppo di inulina B || 236 963 || 103 447 || 109 061 || 236 963 || -

2) Coefficienti necessari al calcolo del contributo complementare di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Campagna di commercializzazione 2001/2002:  0,01839

Campagna di commercializzazione 2004/2005:  0,07294

3) Importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole a titolo dei contributi A o B di cui all’articolo 1, paragrafo 3

|| 2002/2003 || 2003/2004 || 2005/2006

Importo complementare per la barbabietola A* || || || 0,378

Importo complementare per la barbabietola B* || 10,414 || 9,976 || 18,258

* Importo complementare a titolo del contributo A o B per t di barbabietole della qualità tipo (EUR).

SCHEDA FINANZIARIA || FS/13/367494

6.2.2013.1

|| DATA: 15.4.2013

1. || LINEA DI BILANCIO: Cfr. previsioni di bilancio in appresso. Articolo 1 1 (contributi ed altri prelievi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero): 05 07 02 (risoluzione delle controversie) || STANZIAMENTI: 123,4 Mio EUR 53,4 Mio EUR

2. || DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo dei contributi e l'importo di tali contributi da riscuotere per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006.

3. || BASE GIURIDICA: Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

4. || OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Il 27 settembre 2012, la Corte di giustizia ha emanato la sentenza nelle cause congiunte C-113/10, C-147/10 e C-234/10 (sentenza «Jülich-II») con cui ha annullato il regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione del 3 novembre 2009. Obiettivo del regolamento è fissare retroattivamente i contributi alla produzione dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, ricalcolate in base alla metodologia delucidata dalla Corte.

5. || INCIDENZA FINANZIARIA || PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) || ESERCIZIO IN CORSO 2013 (Mio EUR) || ESERCIZIO SUCCESSIVO 2014 (Mio EUR)

5.0 || SPESE A CARICO -           DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) -           DEI BILANCI NAZIONALI -           DI ALTRI SETTORI || 53,4 Mio EUR || 53,4 Mio EUR || s.o.

5.1 || ENTRATE -           RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – Cfr. osservazioni -           SUL PIANO NAZIONALE || -214,1 Mio EUR || -214,1 Mio EUR || s.o.

|| || 2015 || 2016 || 2017 || 2018

5.0.1 || PREVISIONI DI SPESA || || || ||

5.1.1 || PREVISIONI DI ENTRATA || || || ||

5.2 || METODO DI CALCOLO: Cfr. osservazioni

6.0 || FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || No

6.1 || FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || Si

6.2 || NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE || No

6.3 || STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI || Cfr. osservazioni

OSSERVAZIONI: Il 27 settembre 2012, la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza nelle cause congiunte C‑113/10, C-147/10 e C-234/10 (causa «Jülich-II») con cui ha dichiarato nullo il regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione del 3 novembre 2009. La Corte ha dichiarato che la Commissione ha commesso errori ripetuti nel calcolo dei contributi annuali fissati per il periodo in questione. Essa ha dichiarato che i singoli avevano diritto al rimborso delle somme eccedentarie indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione non validi riscossi dagli Stati membri nel corso del periodo in questione spettanti al bilancio dell'Unione. L'atto giuridico correttivo fissa retroattivamente i contributi alla produzione di zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002 a 2005/2006, ricalcolate mediante il ricorso alla metodologia delucidata dalla Corte. In seguito a questa sentenza, il rimborso agli operatori deve includere degli interessi (sulla base delle norme nazionali e secondo il principio dell’arricchimento senza causa, l’Unione europea deve rimborsare agli Stati membri sulla base degli interessi compensativi versati). L’importo totale da rimborsare agli Stati membri è il seguente: Risorse proprie - principale 295,5 Mio EUR - 10,0 Mio EUR (già rimborsati nel 2009) * 75% = 214,1 Mio EUR di contributi previo prelievo delle spese di riscossione. Interessi compensativi Gli interessi compensativi richiesti non sono inclusi negli importi provenienti dalle risorse proprie. L’importo stimato di cui sopra è calcolato per il 100% della differenza tra i vecchi e i nuovi contributi. Poiché i tassi di interesse saranno determinati dal diritto nazionale, l'importo finale non può ancora essere definitivamente fissato. I tassi di interesse assunti a base della valutazione dell'incidenza finanziaria di 53,4 Mio EUR sono quelli pubblicati nei regolamenti seguenti: regolamento (UE) n. 2012/2001; regolamento (UE) n. 1852/2002; regolamento (UE) n. 1842/2003; regolamento (UE) n. 1751/2004; regolamento (UE) n. 956/2005; regolamento (UE) n. 1119/2005; regolamento (UE) n. 1668/2005; regolamento (UE) n. 1489/2006; regolamento (UE) n. 981/2007; regolamento (UE) n. 1190/2007; regolamento (UE) n. 999/2008; regolamento (UE) n. 1012/2009; regolamento (UE) n. 974/2010; regolamento (UE) n. 1036/2011; regolamento (UE) n. 938/2012. L'importo sarà versato nell'ambito della linea di bilancio 05 07 02. Se il regolamento non è stato adottato in tempo ed i pagamenti non possono quindi essere effettuati nel corso dell'esercizio di bilancio 2013, occorrerà iscrivere un importo nella lettera di rettifica per il bilancio 2014.

[1]               GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

[2]               GU L 278 del 16.10.2002, pag. 13.

[3]               GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 4.

[4]               GU L 316 del 15.10.2004, pag. 64.

[5]               GU L 271 del 15.10.2005, pag. 12.

[6]               GU L 51 del 20.2.2007, pag. 17.

[7]               GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.

[8]               GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 5.

[9]               GU L 316 del 15.10.2004, pag. 65.

[10]             GU L 51 del 20.2.2007, pag. 16.

[11]             GU L 58 del 20.2.2006, pag. 1.

[12]             GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[13]             Cause congiunte C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Racc. 2008, p. I-03231.

[14]             Cfr. il riferimento alla nota 3.

[15]             Cfr. il riferimento alla nota 4.

[16]             Ordinanze del 6 ottobre 2008 nelle cause congiunte da C-175/07 a C-184/07, Racc. 2008, p. I-00142, nonché nelle cause C-466/06, Racc. 2008, p. I-00140, e C-200/06, Racc. 2008, p. I-00137.

[17]             Cfr il riferimento alla nota 5.

[18]             GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 1.

[19]             Cause congiunte C-113/10, C-147/10 e C-234/10, non ancora pubblicate.

[20]             GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.

[21]             GU L 212 dell'8.8.2002, pag. 3.

[22]             GU L 205 del 6.8.2005, pag. 20.

[23]             GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

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