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Document 52013PC0440

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione

/* COM/2013/0440 final - 2013/0209 (NLE) */

52013PC0440

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione /* COM/2013/0440 final - 2013/0209 (NLE) */


RELAZIONE

Nel luglio 2011 il Consiglio dell'Unione europea aveva allentato le misure appropriate stabilite nei confronti della Guinea, riconoscendo i progressi realizzati ai fini del ritorno all'ordine costituzionale con la nomina di Alpha Condé alla presidenza della Repubblica in seguito ad elezioni democratiche. Il Consiglio aveva tuttavia ricordato che la transizione si sarebbe conclusa soltanto con lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti, ultima tappa per la piena ripresa della cooperazione a titolo del 10° FES con la Guinea (decisione 2011/465/UE).

La decisione 2011/465/UE del Consiglio, prorogata dalla decisione 2012/404/UE e la cui validità termina il 19 luglio 2013, stabilisce due criteri di riferimento: (1) l'adozione di un calendario dettagliato per lo svolgimento delle elezioni legislative entro la fine del 2012 e (2) lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti. Con l'adozione e la trasmissione da parte della commissione elettorale nazionale indipendente della Guinea di un calendario elettorale per lo svolgimento delle elezioni nel maggio 2013, il Consiglio dell'UE ha considerato raggiunto il primo obiettivo. Il DSN/PIN a titolo del 10° FES è stato quindi firmato il 21 dicembre 2012 a Bruxelles.

Il 13 aprile 2013 un decreto presidenziale ha fissato la data delle elezioni legislative al 30 giugno 2013.

Considerati i ritardi già accumulati per l'attuazione del calendario elettorale e le forti tensioni politiche che accompagnano lo svolgimento delle elezioni nella data e secondo le modalità previste, è necessario prorogare di un anno il periodo di validità della decisione 2011/465/UE del Consiglio e spostare a fine ottobre 2013 la data limite per lo svolgimento delle elezioni legislative. In caso di superamento di tale data, l'UE non potrà mantenere il suo impegno di firmare le decisioni di finanziamento per i restanti progetti o programmi del 10° FES, visto che la decisione del Consiglio 1/2006 fissa il termine ultimo per l'impegno dei fondi del 10° FES al 31 dicembre 2013 («sunset clause»).

2013/0209 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[1] e modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010[2] («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE[3], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       La decisione 2011/465/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, stabilisce nei confronti della Guinea misure appropriate a titolo dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-UE.

(2)       La decisione 2011/465/UE, prorogata e modificata dalla decisione 2012/404/UE del Consiglio, subordina la ripresa della cooperazione con la Repubblica di Guinea al rispetto di due criteri di riferimento, segnatamente l'elaborazione e l'adozione, da parte delle autorità competenti, di un calendario dettagliato che preveda lo svolgimento delle elezioni legislative entro la fine del 2012 e la conduzione di elezioni libere e trasparenti.

(3)       Con la trasmissione, da parte del presidente della commissione elettorale nazionale indipendente, del calendario elettorale, che indica il 12 maggio 2013 come data prevista delle elezioni, il Consiglio dell'UE ha considerato raggiunto il primo obiettivo.

(4)       Il 13 aprile 2013 un decreto presidenziale ha fissato la data delle elezioni legislative al 30 giugno 2013. Il termine legale per la pubblicazione dei risultati finali da parte della Corte suprema della Repubblica di Guinea è successivo al 19 luglio 2013, data in cui la decisione in vigore cesserà di essere applicata.

(5)       Occorre pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite dalla decisione n. 2011/465/UE e prorogare fino alla fine di ottobre 2013 il termine ultimo stabilito da tali misure per lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti nella Repubblica di Guinea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di validità della decisione 2011/465/UE, quale prorogata e modificata dalla decisione 2012/404/UE, è prorogato di altri dodici mesi. A tale fine, all'articolo 3 della detta decisione, la data «19 luglio 2013» è sostituita dalla data «19 luglio 2014».

Articolo 2

Il termine ultimo per lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti nella Repubblica di Guinea, come stabilito nelle misure appropriate specificate nell'allegato della decisione 2011/465/UE, è prorogato al 31 ottobre 2013.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[1]               GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[2]               GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

[3]               GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376, modificato dalla GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48.

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