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Document 52013PC0440
Proposal for a COUNCIL DECISION extending the period of application of the appropriate measures laid down for the Republic of Guinea by Decision 2011/465/EU and amending that Decision
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione
/* COM/2013/0440 final - 2013/0209 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione /* COM/2013/0440 final - 2013/0209 (NLE) */
RELAZIONE Nel luglio 2011 il Consiglio dell'Unione europea
aveva allentato le misure appropriate stabilite nei confronti della Guinea,
riconoscendo i progressi realizzati ai fini del ritorno all'ordine costituzionale
con la nomina di Alpha Condé alla presidenza della Repubblica in seguito
ad elezioni democratiche. Il Consiglio aveva tuttavia ricordato che la
transizione si sarebbe conclusa soltanto con lo svolgimento di elezioni
legislative libere e trasparenti, ultima tappa per la piena ripresa della cooperazione
a titolo del 10° FES con la Guinea (decisione 2011/465/UE). La decisione 2011/465/UE del Consiglio,
prorogata dalla decisione 2012/404/UE e la cui validità termina il 19 luglio 2013,
stabilisce due criteri di riferimento: (1) l'adozione di un calendario
dettagliato per lo svolgimento delle elezioni legislative entro la fine del 2012
e (2) lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti. Con l'adozione
e la trasmissione da parte della commissione elettorale nazionale indipendente
della Guinea di un calendario elettorale per lo svolgimento delle elezioni nel
maggio 2013, il Consiglio dell'UE ha considerato raggiunto il primo obiettivo.
Il DSN/PIN a titolo del 10° FES è stato quindi firmato il 21 dicembre 2012 a
Bruxelles. Il 13 aprile 2013 un decreto presidenziale ha
fissato la data delle elezioni legislative al 30 giugno 2013. Considerati i ritardi già accumulati per l'attuazione
del calendario elettorale e le forti tensioni politiche che accompagnano lo
svolgimento delle elezioni nella data e secondo le modalità previste, è
necessario prorogare di un anno il periodo di validità della decisione 2011/465/UE
del Consiglio e spostare a fine ottobre 2013 la data limite per lo svolgimento
delle elezioni legislative. In caso di superamento di tale data, l'UE non potrà
mantenere il suo impegno di firmare le decisioni di finanziamento per i
restanti progetti o programmi del 10° FES, visto che la decisione del
Consiglio 1/2006 fissa il termine ultimo per l'impegno dei fondi del 10° FES
al 31 dicembre 2013 («sunset clause»). 2013/0209 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende il periodo di applicazione delle
misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla
decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, visto l'accordo di partenariato tra i membri
del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e
la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23
giugno 2000[1]
e modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010[2] («accordo di partenariato
ACP-UE»), in particolare l'articolo 96, visto l'accordo interno tra i rappresentanti
dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai
provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo
di partenariato ACP-UE[3],
in particolare l'articolo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione 2011/465/UE del
Consiglio, del 18 luglio 2011, stabilisce nei confronti della Guinea misure
appropriate a titolo dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo
di partenariato ACP-UE. (2) La decisione 2011/465/UE,
prorogata e modificata dalla decisione 2012/404/UE del Consiglio, subordina la
ripresa della cooperazione con la Repubblica di Guinea al rispetto di due
criteri di riferimento, segnatamente l'elaborazione e l'adozione, da parte
delle autorità competenti, di un calendario dettagliato che preveda lo
svolgimento delle elezioni legislative entro la fine del 2012 e la conduzione
di elezioni libere e trasparenti. (3) Con la trasmissione, da parte
del presidente della commissione elettorale nazionale indipendente, del
calendario elettorale, che indica il 12 maggio 2013 come data prevista delle
elezioni, il Consiglio dell'UE ha considerato raggiunto il primo obiettivo. (4) Il 13 aprile 2013 un decreto
presidenziale ha fissato la data delle elezioni legislative al 30 giugno 2013.
Il termine legale per la pubblicazione dei risultati finali da parte della
Corte suprema della Repubblica di Guinea è successivo al 19 luglio 2013, data
in cui la decisione in vigore cesserà di essere applicata. (5) Occorre pertanto prorogare il
periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite dalla decisione
n. 2011/465/UE e prorogare fino alla fine di ottobre 2013 il termine
ultimo stabilito da tali misure per lo svolgimento di elezioni legislative
libere e trasparenti nella Repubblica di Guinea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il periodo di validità della decisione 2011/465/UE,
quale prorogata e modificata dalla decisione 2012/404/UE, è prorogato di altri
dodici mesi. A tale fine, all'articolo 3 della detta decisione, la data «19
luglio 2013» è sostituita dalla data «19 luglio 2014». Articolo 2 Il termine ultimo per lo svolgimento di
elezioni legislative libere e trasparenti nella Repubblica di Guinea, come
stabilito nelle misure appropriate specificate nell'allegato della decisione 2011/465/UE,
è prorogato al 31 ottobre 2013. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente [1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. [2] GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3. [3] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376, modificato dalla GU L
247 del 9.9.2006, pag. 48.