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Document 52013PC0411
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
/* COM/2013/0411 final - 2009/0165 (COD) */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale /* COM/2013/0411 final - 2009/0165 (COD) */
2009/0165 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale 1. Contesto Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documenti COM(2009) 554 def. e COM(2011) 319 def. – 2009/0165 COD): || 22.10.2009; proposta modificata: 6.6.2011. Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || 28.4.2010, 26.10.2011. Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: || 6.4.2011. Data di adozione della posizione del Consiglio: || 7.6.2013. 2. Finalità della proposta
della Commissione Il programma di Stoccolma adottato dal Consiglio
europeo nella riunione del 10-11 dicembre 2009 ha sottolineato la necessità di
stabilire entro il 2012 "uno spazio comune di protezione e solidarietà
basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per
coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale", che si fondi su "norme
elevate in materia di protezione" e "procedure eque ed efficaci".
Secondo il programma di Stoccolma, in particolare, le persone che necessitano
di protezione internazionale devono avere un accesso garantito a procedure di
asilo giuridicamente sicure ed efficaci ed è essenziale che agli interessati,
indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d'asilo,
sia riservato un trattamento di pari livello quanto alle disposizioni
procedurali e alla determinazione dello status. L'obiettivo dovrebbe consistere
nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo
allo stesso risultato. In questo contesto, come annunciato nel piano
strategico sull'asilo del 2008[1],
la proposta della Commissione di modifica della direttiva 2005/85/CE del
Consiglio[2]
mira ad ottenere procedure di asilo efficaci ed eque. La proposta garantisce il
pieno rispetto dei diritti fondamentali in conformità della giurisprudenza
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo, specie per il diritto a un ricorso effettivo. Rispetto alla
direttiva 2005/85/CE, sono state riviste le garanzie procedurali per rendere
più coerente l'applicazione dei principi procedurali e garantire procedure eque
ed efficaci. La proposta introduce altresì nozioni e meccanismi procedurali più
coerenti e semplificati, dotando così le autorità competenti per l'asilo degli
strumenti procedurali necessari per prevenire gli abusi e trattare rapidamente
le domande palesemente infondate. 3. Osservazioni sulla posizione
del Consiglio La posizione del Consiglio rispecchia il
compromesso raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con l'aiuto
della Commissione, nei triloghi informali. La posizione preserva gli obiettivi fondamentali
della proposta della Commissione e rappresenta un netto miglioramento rispetto alla
direttiva 2005/85/CE. Pur rammaricandosi per alcune modifiche, la Commissione
può approvare il compromesso e raccomandarne l'adozione da parte del Parlamento
europeo. 3.1. "Frontloading":
garanzie procedurali rafforzate per migliorare la qualità delle procedure di
asilo La posizione del Consiglio è conforme al principio
di "frontloading" e prevede un solido insieme di garanzie per tutti i
richiedenti asilo. Essa assicura un accesso rapido e facile alla
procedura di asilo. Gli Stati membri dovranno informare proattivamente i
cittadini di paesi terzi che si trovano ai valichi di frontiera e nei centri di
trattenimento della possibilità di chiedere protezione internazionale, ancor
prima che questi manifestino l'intenzione di farlo, ogniqualvolta vi sia motivo
di ritenere che potrebbero manifestare tale intenzione. Per garantire l'accesso
alla procedura di asilo in tali luoghi, dovranno inoltre essere forniti servizi
di interpretazione di base. Sebbene i termini per registrare una domanda di
asilo (che può essere espressa anche in modo molto informale) siano stati
estesi rispetto alla proposta della Commissione, è stato chiarito che chiunque
manifesti l'intenzione di chiedere protezione internazionale diventa
immediatamente richiedente e gode di tutti i diritti pertinenti,
indipendentemente dalla registrazione formale o dalla presentazione della
domanda. Fatte salve modifiche redazionali o altre
modifiche minori, il testo mantiene il contenuto essenziale della proposta
della Commissione riguardo alla maggior parte delle garanzie per i richiedenti,
compresi il principio di un'unica autorità accertante, il contenuto del
colloquio personale, la fornitura di informazioni giuridiche e procedurali
nelle procedure di primo grado, il verbale del colloquio personale, l'assistenza
legale gratuita nei procedimenti di ricorso e la soppressione di tutte le
clausole di "standstill" e delle deroghe ai principi e alle garanzie
fondamentali. Rispetto alla proposta della Commissione, il
livello delle norme sulla formazione del personale che partecipa alla procedura
è leggermente superiore. Il compromesso del Consiglio specifica che le autorità
che conducono colloqui personali sull'ammissibilità di una domanda, diverse
dalle autorità accertanti, devono ricevere una formazione di base in materia di
asilo. Un elemento fondamentale del "frontloading"
proposto dalla Commissione era il termine generale di sei mesi, prorogabile a
dodici, per completare l'esame di una domanda. Questo elemento essenziale è
stato mantenuto, sebbene la durata massima sia stata estesa. Tuttavia, rispetto
alla proposta, la posizione del Consiglio formula meglio la possibilità di
rimandare la conclusione della procedura se nel paese di origine vi è una
situazione incerta per cui non sarebbe ragionevole prendere una decisione entro
i termini normali. 3.2. Richiedenti con esigenze
procedurali particolari, tra cui minori non accompagnati Pur rammaricandosi del fatto che la posizione del
Consiglio abbassa il livello di garanzie per i minori non accompagnati, la Commissione
può approvare il compromesso poiché questo assicura un livello di protezione
adeguato. La Commissione ha
proposto di esonerare i minori non accompagnati dalle procedure accelerate e di
frontiera, nonché dalla non automaticità dell'effetto sospensivo dei ricorsi.
Tali meccanismi procedurali, infatti, riducono significativamente il tempo
disponibile per giustificare le domande, allorché invece i minori necessitano
di un sostegno speciale che li aiuti ad esprimere pienamente le loro esigenze
di protezione internazionale. Per quanto riguarda le procedure di frontiera,
queste implicano il trattenimento e la Commissione ritiene che di norma i
minori non accompagnati non vadano trattenuti. Da ultimo, la non automaticità
dell'effetto sospensivo potrebbe compromettere l'accesso del minore non
accompagnato a un rimedio effettivo, garantito dalla Carta. La posizione del Consiglio consente l'applicazione
delle procedure accelerate ai minori non accompagnati, ma solo in un numero
limitato di casi: primo, quando il possesso della cittadinanza di un paese di
origine sicuro è un'indicazione oggettiva della probabile infondatezza della
domanda; secondo, quando l'esame accelerato di una domanda reiterata può essere
giustificato dall'esame completo della precedente domanda; terzo, quando
sussiste una legittima preoccupazione per la sicurezza nazionale o l'ordine
pubblico. Gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle
procedure di frontiera in sei casi. Ai tre motivi previsti per le procedure
accelerate, ne sono aggiunti altri due connessi all'ammissibilità (domande
reiterate ed eventuale applicazione del concetto di paese terzo sicuro). Sono
inoltre aggiunte due situazioni più sostanziali: il richiedente induce in
errore le autorità presentando documenti falsi, oppure in mala fede distrugge o
comunque fa sparire un documento d'identità o di viaggio. In sé, questi motivi
non avrebbero potuto essere ritenuti accettabili dalla Commissione poiché, in
generale, non ci si può aspettare che un minore non accompagnato comprenda
pienamente la necessità di cooperare con le autorità competenti per l'asilo.
Tuttavia, la posizione del Consiglio precisa che questi motivi possono essere
invocati solo qualora sussistano gravi motivi per ritenere che il richiedente
stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente
ad una decisione negativa, e prevede garanzie procedurali supplementari. La
posizione del Consiglio può quindi essere accolta, in quanto assicura che la
procedura di frontiera possa applicarsi solo alle domande per le quali esistono
indicazioni solide e obiettive di infondatezza o altri motivi legittimi
(sicurezza nazionale o domanda reiterata). Inoltre, contrariamente alle
procedure accelerate, le procedure di frontiera possono essere applicate solo
in casi eccezionali, poiché implicano il trattenimento e, ai sensi della nuova
direttiva accoglienza, i minori non accompagnati possono essere trattenuti solo
casi eccezionali. Per quanto riguarda le norme sui ricorsi, la non
automaticità dell'effetto sospensivo è possibile, ma solo con solide garanzie
supplementari. In particolare, il richiedente disporrà di almeno una settimana
e dell'assistenza legale e dell'interpretazione necessarie per preparare la
domanda al fine di rimanere nel territorio. Va sottolineato che, in relazione a
tale domanda, il giudice dovrà riesaminare in fatto e in diritto la decisione
negativa, il che significa che il suo esame andrà oltre il semplice criterio
del rispetto del principio di non respingimento. Secondo la Commissione,
queste garanzie, unitamente a un esame in primo grado di alta qualità,
permettono di assicurare un ricorso effettivo, anche in assenza della piena
automaticità dell'effetto sospensivo nei casi di domande manifestamente
infondate presentate da minori non accompagnati. Per quanto riguarda le altre categorie di persone
con esigenze particolari, la posizione del Consiglio prevede il chiaro obbligo
di istituire un meccanismo di identificazione efficace e di fornire un sostegno
adeguato nell'ambito della procedura. Inoltre, le persone che, per le loro
esigenze particolari, non possono essere oggetto di procedure rapide speciali
sono escluse dall'applicazione delle procedure accelerate e di frontiera e, nei
casi di ricorso senza effetto sospensivo, beneficiano delle stesse garanzie
supplementari previste per i minori non accompagnati. Le procedure di asilo
continuano inoltre ad essere sensibili alle specificità di genere: il
richiedente può chiedere e ottenere che l'interprete e la persona che conduce
il colloquio siano del suo stesso sesso, e la violenza specifica di genere è
presa in considerazione nella valutazione delle esigenze particolari. Le
disposizioni sulle esigenze particolari preservano così gli obiettivi
fondamentali della Commissione. La questione delle esigenze particolari è
strettamente connessa all'uso delle perizie e visite mediche nel quadro della
procedura di asilo. Anche a questo riguardo la posizione del Consiglio mantiene
i principali obiettivi della proposta (obbligo per gli Stati membri di disporre
una visita medica, se pertinente, e possibilità per il richiedente di disporre
egli stesso una visita medica). La Commissione si rammarica tuttavia del fatto
che il ricorso al protocollo di Istanbul sull'identificazione e documentazione
dei sintomi di tortura sia stato reso facoltativo nonostante l'Unione incoraggi
i paesi terzi a promuovere l'applicazione sistematica di tale protocollo per
documentare i casi di tortura[3].
3.3. Procedure accelerate e di
frontiera e ricorso effettivo Uno degli obiettivi fondamentali della proposta
era armonizzare l'uso delle procedure accelerate e di frontiera in tutti i casi
in cui la direttiva 2005/85/CE consente tale uso. La posizione del Consiglio,
prevedendo un elenco esaustivo di motivi per l'uso di dette procedure, preserva
questo obiettivo. Il compromesso aggiunge tre nuovi motivi all'elenco
della Commissione: domande reiterate che non sono inammissibili; richiedenti
che rifiutano di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico ai fini del
sistema Eurodac; richiedenti che sono entrati illegalmente nel territorio o vi
hanno prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si
sono presentati alle autorità e/o non hanno presentato la domanda di asilo
quanto prima possibile rispetto alle circostanze del loro ingresso. Il motivo supplementare con il maggiore impatto è
l'ultimo. Tuttavia, esso è corredato di solide garanzie che assicurano una
protezione adeguata del richiedente. In primo luogo, gli Stati membri potranno
invocare questo motivo solo in caso di domande strumentali. I richiedenti che
possono spiegare il motivo per cui, rispetto alle circostanze del loro
ingresso, non si sono presentati alle autorità (dimostrando così che la loro
domanda non è strumentale) non saranno oggetto di procedure accelerate/di
frontiera. In secondo luogo, gli Stati membri quando applicano questo motivo
devono sempre accordare in fase di ricorso il diritto automatico a rimanere nel
territorio (effetto sospensivo pienamente automatico), contrariamente a tutti
gli altri motivi che autorizzano l'uso di procedure accelerate/di frontiera. La proposta mirava inoltre a rafforzare il diritto
a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice prevedendo il principio dell'effetto
sospensivo automatico del ricorso, fatte salve poche eccezioni. La posizione
del Consiglio mantiene questo principio, ma introduce altre eccezioni. Oltre ai
due motivi citati per accelerare la procedura, all'elenco si aggiungono i casi
di ritiro implicito della domanda e di applicazione del concetto di paese terzo
europeo sicuro. Per quanto riguarda il ritiro implicito, sono
state introdotte garanzie pertinenti prima della fase di ricorso. In
particolare, il richiedente può chiedere la riapertura del caso e c'è sempre la
possibilità di esaminare la domanda come domanda reiterata. Il rischio di
violazione del principio di non respingimento in caso di applicazione del
concetto di paese terzo europeo sicuro è minimo, dati i criteri rigorosi in
base ai quali un paese terzo può essere considerato paese terzo europeo sicuro.
Inoltre, se il ricorso non ha effetto sospensivo
automatico, è possibile chiedere l'effetto sospensivo e il richiedente deve
essere autorizzato a rimanere nel territorio finché la domanda non è esaminata.
Non vi è pertanto il rischio di rimpatrio senza possibilità di ricorso
giurisdizionale. Infine, conformemente alla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, la Commissione ha proposto che il ricorso
contro una decisione negativa presa nel corso di una procedura di frontiera
abbia automaticamente effetto sospensivo. La posizione del Consiglio correda
invece i ricorsi nell'ambito di procedure di frontiera delle stesse garanzie
previste per i minori non accompagnati. Nei casi manifestamente infondati
queste garanzie possono attenuare le conseguenze negative della non
automaticità dell'effetto sospensivo. In particolare, tali garanzie: prevedono
che, nell'attesa dell'esito della domanda di effetto sospensivo, non possa
essere disposto l'allontanamento (come già spiegato, si tratta di un principio
generale applicabile anche agli altri ricorsi senza effetto sospensivo);
garantiscono che il richiedente benefici sempre di un'assistenza legale e
linguistica effettiva; stabiliscono un termine minimo ragionevole per la
preparazione delle domande; e, cosa importante, delimitano il campo dell'esame
della domanda di effetto sospensivo da parte del giudice competente affinché
tale esame sia preciso e rigoroso. Tutto questo dovrebbe non solo offrire ai
richiedenti sufficienti opportunità per dimostrare la fondatezza della loro
domanda, ma anche, di conseguenza, assicurare il rispetto degli obblighi in
materia di diritti fondamentali derivanti dalla giurisprudenza europea. 3.4. Lotta contro gli abusi Per garantire l'equilibrio tra gli obiettivi di
proteggere i richiedenti asilo "genuini" e contrastare la ripetizione
abusiva delle domande, la Commissione ha proposto di permettere agli Stati
membri di allontanare un richiedente dopo la seconda domanda reiterata (ossia
la terza domanda), purché sia rispettato il principio di non respingimento. La
posizione del Consiglio mantiene gli obiettivi della proposta, ma aggiunge un
caso supplementare in cui il richiedente può essere privato del diritto di
rimanere nel territorio: dopo una prima domanda reiterata inammissibile
presentata al solo scopo di impedire l'imminente allontanamento. Il Consiglio
ha dichiarato che tale disposizione è necessaria per contrastare la ripetizione
abusiva delle domande all'ultimo minuto. La Commissione può accogliere tali disposizioni,
dal momento che sono mantenute le garanzie di base previste nella proposta
destinate, segnatamente, ad assicurare che i richiedenti che presentano domande
reiterate autentiche non siano allontanati dal territorio senza un attento
esame della domanda. L'applicazione alle domande reiterate di speciali norme
derogatorie resta possibile soltanto dopo la decisione definitiva sulla prima
domanda e solo dopo almeno una domanda reiterata risultata infondata o priva di
elementi nuovi rispetto alla precedente, elemento che denota il carattere
abusivo della domanda. Inoltre, la posizione del Consiglio specifica
chiaramente che le deroghe al diritto di rimanere nel territorio devono essere
applicate nel rispetto del principio di non respingimento. La posizione del Consiglio modifica la proposta
della Commissione per quanto riguarda le norme sul ritiro implicito della
domanda e sulla rinuncia ad essa. L'obiettivo della proposta era armonizzare le
norme relative a tali situazioni e, in particolare, eliminare il rischio che
una domanda non venga mai esaminata nel merito prima di essere rifiutata. La
posizione del Consiglio mantiene questo obiettivo, poiché specifica che una
domanda non può essere respinta senza un adeguato esame del merito. La
Commissione si rammarica tuttavia che sia stata inserita la disposizione che
consente la riapertura del caso di un richiedente solo se quest'ultimo si
ripresenta dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame della
domanda. L'impatto negativo di tale disposizione è tuttavia largamente
attenuato da garanzie supplementari, nel senso che una domanda non può essere
considerata ritirata implicitamente se il richiedente può dimostrare che essa
era stata considerata tale a causa di circostanze che sfuggono al suo controllo.
4. Conclusioni La posizione del Consiglio fa propri gli obiettivi
principali della proposta della Commissione. Segna un passo avanti nel livello
di armonizzazione delle garanzie procedurali previste per le procedure di
asilo, introducendo norme chiare, precise e imperative e sopprimendo le deroghe
e le clausole di "stand-still". Renderà le procedure più facili da
accedere, più rapide e più eque, in base al principio (economicamente efficace)
di "frontloading". Armonizza l'uso delle procedure accelerate e di
frontiera e garantisce il diritto a un ricorso effettivo introducendo norme
dettagliate a livello dell'UE. Oltre ad aumentare la qualità e la rapidità
delle procedure di asilo, fornisce nuovi strumenti per contrastare la
ripetizione abusiva delle domande. Introduce disposizioni rigorose sulle
esigenze procedurali particolari, comprese quelle connesse alle specificità di
genere. Infine, prevede una protezione adeguata dei minori non accompagnati,
tenendo conto nel contempo delle preoccupazioni riguardo a potenziali abusi. Il contenuto sostanziale della posizione del
Consiglio è quindi pienamente in linea con la proposta della Commissione e può
quindi essere appoggiato. [1] Comunicazione
della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull'asilo - Un
approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea, COM(2008) 360
def. del 17.6.2008. [2] Direttiva
2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13). [3] Orientamenti
per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e
altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (documento del
Consiglio 6129/12 del 15 marzo 2012).