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Document 52013PC0313

Proposal for a COUNCIL DECISION relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XXI dell’accordo SEE

/* COM/2013/0313 final - 2013/0163 (NLE) */

52013PC0313

Proposal for a COUNCIL DECISION relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XXI dell’accordo SEE /* COM/2013/0313 final - 2013/0163 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) ha l’obiettivo di modificare l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE per incorporarvi il regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione)[1].

Il regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) è integrato nell’accordo SEE con una serie di adeguamenti per gli Stati EFTA-SEE.

Gli adeguamenti ne riguardano l’applicabilità all’Islanda e al Liechtenstein.

Il regolamento (CE) n. 70/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1172/98[2] del Consiglio, che è integrato nell’accordo SEE e che deve essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.

All’Islanda era stato concessa una deroga completa in relazione al regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998 (abrogato dal regolamento (UE) n. 70/2012) relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada. All’epoca la deroga era motivata dal totale isolamento del sistema stradale islandese da quello europeo. In pratica non esistevano veicoli stradali impegnati nel trasporto internazionale di merci tra l’Islanda e l’Europa. Per questo motivo le statistiche islandesi sul trasporto interno di merci su strada non avrebbero aggiunto ulteriori informazioni rispetto alle analoghe statistiche europee. Nel 2012 la situazione era la stessa. Per questo motivo il regolamento (UE) n. 70/2012 non si applica all’Islanda.

La ragione principale per cui il Liechtenstein non era stato esentato dal regolamento (CE) n. 1172/98, del 25 maggio 1998, risiedeva nella previsione che il numero di veicoli stradali per il trasporto di merci sarebbe aumentato in futuro; ma in realtà non è stato così. Anzi, si è registrata una sostanziale contrazione del trasporto di merci tra il 2005, primo anno dell'indagine, e il 2010:

numero di imprese: - 25%;

numero di autoveicoli stradali: - 19%;

numero di veicoli carichi/km: - 32%;

tonnellate di merci: - 24%;

tonnellate/km: - 22%.

Nel 2010 il settore del trasporto su strada del Liechtenstein disponeva di 491 licenze di trasporto UE. Non tutti i veicoli, però, effettuano regolarmente operazioni di trasporto merci su strada sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea[3]. Le autorità doganali svizzere registrano ogni autoveicolo da trasporto che esce dal territorio doganale della Svizzera e del Liechtenstein. Nel 2010 sono usciti dal territorio doganale della Svizzera e del Liechtenstein 458 differenti autoveicoli da trasporto ma soltanto 268 veicoli hanno attraversato una volta ogni due settimane il confine con l’Unione europea.

La domanda per ottenere i risultati dell’indagine è molto limitata. Al di fuori dell’amministrazione vi sono soltanto sei abbonati alle pubblicazioni come pure limitato è il numero di pubblicazioni scaricate da internet.

Nel caso dell’indagine sul trasporto di merci su strada non vi è proporzione tra gli oneri che gravano sui rispondenti, i costi elevati per l’ufficio statistico e i benefici a livello europeo e nazionale. Il valore di tali dati per le statistiche europee è molto limitato e non esiste domanda interna per i risultati dell’indagine. Ciò è in contraddizione con due principi fondamentali del codice delle statistiche:

conformemente al principio 9 di tale codice l’onere di rendicontazione deve essere proporzionato alle necessità degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti. Imporre al Liechtenstein l’obbligo di effettuare l’indagine sul trasporto di merci su strada non è in linea con tale principio, in quanto gli oneri eccessivi per i rispondenti non sono proporzionati allo scarsissimo interesse degli utenti per tali dati.

Conformemente al principio 11 del codice delle statistiche, le statistiche europee devono rispondere alle esigenze degli utenti. Ne deriva che non è necessario raccogliere dati statistici che non rispondono a un’esigenza né a livello europeo né a livello nazionale.

Alla luce di quanto precede, rappresentanti di Eurostat, della DG MOVE e del Liechtenstein, riunitisi a Lussemburgo il 21 febbraio 2013, hanno discusso la possibilità di un adeguamento in virtù del quale il regolamento (UE) n. 70/2012 non si applica al Liechtenstein fintantoché il numero di veicoli immatricolati in Liechtenstein e adibiti al trasporto di merci su strada che svolgono regolarmente operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli Stati membri del SEE (e quindi al di fuori del territorio doganale Svizzera-Liechtenstein) non superi le 400 unità.

Per consentire a Eurostat di monitorare il numero di autoveicoli per il trasporto di merci su strada immatricolati in Liechtenstein che svolgono regolarmente operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli Stati membri del SEE, l’adeguamento prevede inoltre l’obbligo per il Liechtenstein di trasmettere tale dato a Eurostat con cadenza annuale. Poiché il Liechtenstein riceve tali dati dalla Svizzera (come menzionato in precedenza le autorità doganali svizzere registrano ogni veicolo da trasporto che esce dal territorio doganale della Svizzera e del Liechtenstein) con alcuni mesi di ritardo, il termine per la trasmissione di tali dati a Eurostat è fissato alla fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello cui fanno riferimento i dati.

Ai fini dell’adeguamento il termine “regolarmente” indica che i veicoli “escono dal territorio dell’Unione doganale Svizzera-Liechtenstein per entrare in quello dell’UE più di due volte al mese”.

Qualora il numero di autoveicoli stradali per il trasporto di merci immatricolati in Liechtenstein che effettuano regolarmente operazioni di trasporto merci nel territorio degli Stati membri del SEE superi le 400 unità e il regolamento (UE) n. 70/2012 diventi applicabile al Liechtenstein, l’adeguamento (in linea con quanto previsto fino ad oggi in relazione al regolamento (CE) n. 1172/98 e per le ragioni illustrate in precedenza) stabilisce che, di concerto con Eurostat, il metodo di raccolta dei dati deve essere adattato alle caratteristiche strutturali del trasporto su strada nel paese. In particolare il Liechtenstein ha la possibilità trasmettere esclusivamente i dati relativi ai veicoli che effettuano regolarmente operazioni di trasporto merci nel territorio degli Stati membri del SEE.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell’UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

2013/0163 (NLE)

Proposal for a

COUNCIL DECISION

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XXI dell’accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo[4], in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L’accordo sullo Spazio economico europeo[5] (in seguito denominato “l’accordo SEE”) è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)       A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XXI.

(3)       L’allegato XXI dell’accordo SEE contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.

(4)       Il regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione)[6] deve essere incorporato nell’accordo SEE con una serie di adeguamenti per gli Stati EFTA-SEE.

(5)       Il regolamento (UE) n. 70/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1172/98[7] del Consiglio, che è integrato nell’accordo SEE e che deve essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.

(6)       Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXI dell’accordo SEE.

(7)       È opportuno che la posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XXI dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Done at Brussels,

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

Allegato

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n.

del

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato “l’accordo SEE”, in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione)[8] deve essere incorporato nell’accordo SEE.

(2) Il regolamento (UE) n. 70/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1172/98[9] del Consiglio, che è integrato nell’accordo SEE e che deve essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 7f [regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:

“32012 R 0070: Regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2012 relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

(a) il presente regolamento non si applica all'Islanda.

(b) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein a condizione che il numero degli autoveicoli stradali per il trasporto di merci immatricolati nel Liechtenstein e che effettuano regolarmente operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli Stati membri del SEE non superi le 400 unità.

A tal fine il Liechtenstein comunica con cadenza annuale a Eurostat (entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello cui fanno riferimento i dati) il numero di autoveicoli per il trasporto di merci su strada immatricolati in Liechtenstein che svolgono regolarmente operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli Stati membri del SEE. In questo contesto il termine “regolarmente” indica che i veicoli escono dal territorio dell’Unione doganale Svizzera-Liechtenstein per entrare in quello dell’UE più di due volte al mese.

Nel caso in cui il regolamento si applichi al Liechtenstein, il metodo di raccolta dei dati deve essere adattato alle caratteristiche strutturali del trasporto su strada nel paese di concerto con Eurostat. In particolare il Liechtenstein ha la possibilità trasmettere esclusivamente i dati relativi ai veicoli che effettuano regolarmente operazioni di trasporto merci nel territorio degli Stati membri del SEE.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 70/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente                            I segretari        del Comitato misto SEE

[1]               GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.

[2]               GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

[3]               Nota: Poiché la legislazione svizzera stabilisce che i veicoli immatricolati nel Liechtenstein devono essere in possesso di una licenza UE, anche quando operino esclusivamente all’interno del territorio dell’unione doganale Svizzera-Liechtenstein, il numero di veicoli immatricolati nel Liechtenstein che effettuano operazioni di trasporto merci su strada sul territorio dell’UE non corrisponde al numero di licenze UE, ma ne è anzi considerevolmente inferiore.

[4]               GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

[5]               GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

[6]               GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.

[7]               GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

[8]               GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.

[9]               GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

*               [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

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