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Document 52013PC0313
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XXI to the EEA Agreement
Proposal for a COUNCIL DECISION relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XXI dell’accordo SEE
Proposal for a COUNCIL DECISION relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XXI dell’accordo SEE
/* COM/2013/0313 final - 2013/0163 (NLE) */
Proposal for a COUNCIL DECISION relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XXI dell’accordo SEE /* COM/2013/0313 final - 2013/0163 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Per garantire la certezza del diritto e
l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare
con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione
dell'UE nell'accordo SEE. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI
DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) ha l’obiettivo di
modificare l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE per incorporarvi il
regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di
merci su strada (rifusione)[1]. Il regolamento (UE) n. 70/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla
rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) è integrato
nell’accordo SEE con una serie di adeguamenti per gli Stati EFTA-SEE. Gli adeguamenti ne riguardano l’applicabilità
all’Islanda e al Liechtenstein. Il regolamento (CE) n. 70/2012 abroga il
regolamento (CE) n. 1172/98[2]
del Consiglio, che è integrato nell’accordo SEE e che deve essere pertanto
soppresso ai sensi dello stesso. All’Islanda era stato concessa una deroga
completa in relazione al regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25
maggio 1998 (abrogato dal regolamento (UE) n. 70/2012) relativo alla
rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada. All’epoca la deroga
era motivata dal totale isolamento del sistema stradale islandese da quello
europeo. In pratica non esistevano veicoli stradali impegnati nel trasporto
internazionale di merci tra l’Islanda e l’Europa. Per questo motivo le
statistiche islandesi sul trasporto interno di merci su strada non avrebbero aggiunto
ulteriori informazioni rispetto alle analoghe statistiche europee. Nel 2012 la
situazione era la stessa. Per questo motivo il regolamento (UE) n. 70/2012 non
si applica all’Islanda. La ragione principale per cui il Liechtenstein
non era stato esentato dal regolamento (CE) n. 1172/98, del 25 maggio
1998, risiedeva nella previsione che il numero di veicoli stradali per il
trasporto di merci sarebbe aumentato in futuro; ma in realtà non è stato così.
Anzi, si è registrata una sostanziale contrazione del trasporto di merci tra il
2005, primo anno dell'indagine, e il 2010: numero di imprese: - 25%; numero di autoveicoli stradali: - 19%; numero di veicoli carichi/km: - 32%; tonnellate di merci: - 24%; tonnellate/km: - 22%. Nel 2010 il settore del trasporto su strada
del Liechtenstein disponeva di 491 licenze di trasporto UE. Non tutti i
veicoli, però, effettuano regolarmente operazioni di trasporto merci su strada
sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea[3]. Le autorità doganali svizzere
registrano ogni autoveicolo da trasporto che esce dal territorio doganale della
Svizzera e del Liechtenstein. Nel 2010 sono usciti dal territorio doganale
della Svizzera e del Liechtenstein 458 differenti autoveicoli da trasporto ma
soltanto 268 veicoli hanno attraversato una volta ogni due settimane il confine
con l’Unione europea. La domanda per ottenere i risultati
dell’indagine è molto limitata. Al di fuori dell’amministrazione vi sono
soltanto sei abbonati alle pubblicazioni come pure limitato è il numero di pubblicazioni
scaricate da internet. Nel caso dell’indagine sul trasporto di merci
su strada non vi è proporzione tra gli oneri che gravano sui rispondenti, i
costi elevati per l’ufficio statistico e i benefici a livello europeo e
nazionale. Il valore di tali dati per le statistiche europee è molto limitato e
non esiste domanda interna per i risultati dell’indagine. Ciò è in
contraddizione con due principi fondamentali del codice delle statistiche: conformemente al principio 9 di tale codice
l’onere di rendicontazione deve essere proporzionato alle necessità degli
utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti. Imporre al Liechtenstein
l’obbligo di effettuare l’indagine sul trasporto di merci su strada non è in
linea con tale principio, in quanto gli oneri eccessivi per i rispondenti non
sono proporzionati allo scarsissimo interesse degli utenti per tali dati. Conformemente al principio 11 del codice delle
statistiche, le statistiche europee devono rispondere alle esigenze degli
utenti. Ne deriva che non è necessario raccogliere dati statistici che non
rispondono a un’esigenza né a livello europeo né a livello nazionale. Alla luce di quanto precede, rappresentanti di
Eurostat, della DG MOVE e del Liechtenstein, riunitisi a Lussemburgo il 21
febbraio 2013, hanno discusso la possibilità di un adeguamento in virtù del
quale il regolamento (UE) n. 70/2012 non si applica al Liechtenstein
fintantoché il numero di veicoli immatricolati in Liechtenstein e adibiti al
trasporto di merci su strada che svolgono regolarmente operazioni di trasporto
di merci su strada nel territorio degli Stati membri del SEE (e quindi al di
fuori del territorio doganale Svizzera-Liechtenstein) non superi le 400 unità. Per consentire a Eurostat di monitorare il
numero di autoveicoli per il trasporto di merci su strada immatricolati in
Liechtenstein che svolgono regolarmente operazioni di trasporto di merci su
strada nel territorio degli Stati membri del SEE, l’adeguamento prevede inoltre
l’obbligo per il Liechtenstein di trasmettere tale dato a Eurostat con cadenza
annuale. Poiché il Liechtenstein riceve tali dati dalla Svizzera (come
menzionato in precedenza le autorità doganali svizzere registrano ogni veicolo
da trasporto che esce dal territorio doganale della Svizzera e del Liechtenstein)
con alcuni mesi di ritardo, il termine per la trasmissione di tali dati a
Eurostat è fissato alla fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello
cui fanno riferimento i dati. Ai fini dell’adeguamento il termine
“regolarmente” indica che i veicoli “escono dal territorio dell’Unione doganale
Svizzera-Liechtenstein per entrare in quello dell’UE più di due volte al mese”. Qualora il numero di autoveicoli stradali per
il trasporto di merci immatricolati in Liechtenstein che effettuano
regolarmente operazioni di trasporto merci nel territorio degli Stati membri
del SEE superi le 400 unità e il regolamento (UE) n. 70/2012 diventi
applicabile al Liechtenstein, l’adeguamento (in linea con quanto previsto fino
ad oggi in relazione al regolamento (CE) n. 1172/98 e per le ragioni illustrate
in precedenza) stabilisce che, di concerto con Eurostat, il metodo di raccolta
dei dati deve essere adattato alle caratteristiche strutturali del trasporto su
strada nel paese. In particolare il Liechtenstein ha la possibilità trasmettere
esclusivamente i dati relativi ai veicoli che effettuano regolarmente
operazioni di trasporto merci nel territorio degli Stati membri del SEE. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di
applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio,
su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a
tali decisioni. Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale
posizione dell’UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in
sede di Comitato misto SEE. 2013/0163 (NLE) Proposal for a COUNCIL DECISION relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea
nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell’allegato XXI
dell’accordo SEE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1, in combinato
disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del
Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione
dell'accordo sullo Spazio economico europeo[4],
in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo
sullo Spazio economico europeo[5]
(in seguito denominato “l’accordo SEE”) è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. (2) A
norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di
modificarne, tra l’altro, l’allegato XXI. (3) L’allegato
XXI dell’accordo SEE contiene disposizioni specifiche in materia di
statistiche. (4) Il
regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di
merci su strada (rifusione)[6]
deve essere incorporato nell’accordo SEE con una serie di adeguamenti per gli
Stati EFTA-SEE. (5) Il
regolamento (UE) n. 70/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1172/98[7] del Consiglio, che è integrato
nell’accordo SEE e che deve essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso. (6) Occorre pertanto modificare
opportunamente l’allegato XXI dell’accordo SEE. (7) È opportuno che la posizione
dell’Unione nel Comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione
europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato
XXI dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE
accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Done at Brussels, Per
il Consiglio Il
presidente Allegato Progetto
di DECISIONE
DEL COMITATO MISTO SEE
n. del che
modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l’accordo sullo Spazio economico
europeo, in seguito denominato “l’accordo SEE”, in particolare l’articolo 98, considerando quanto segue: (1)
Il regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione
statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione)[8] deve essere incorporato
nell’accordo SEE. (2)
Il regolamento (UE) n. 70/2012 abroga il regolamento
(CE) n. 1172/98[9]
del Consiglio, che è integrato nell’accordo SEE e che deve essere pertanto
soppresso ai sensi dello stesso. (3)
Occorre pertanto modificare opportunamente
l’allegato XXI dell’accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il testo del punto 7f [regolamento (CE) n.
1172/98 del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo SEE è sostituito dal
seguente: “32012 R 0070:
Regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
gennaio 2012 relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su
strada (rifusione) (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del
regolamento si intendono adattate come in appresso: (a)
il presente regolamento non si applica all'Islanda.
(b)
Il presente regolamento non si applica al
Liechtenstein a condizione che il numero degli autoveicoli stradali per il
trasporto di merci immatricolati nel Liechtenstein e che effettuano
regolarmente operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli
Stati membri del SEE non superi le 400 unità. A tal fine il Liechtenstein comunica con cadenza
annuale a Eurostat (entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a
quello cui fanno riferimento i dati) il numero di autoveicoli per il trasporto
di merci su strada immatricolati in Liechtenstein che svolgono regolarmente
operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli Stati membri
del SEE. In questo contesto il termine “regolarmente” indica che i veicoli
escono dal territorio dell’Unione doganale Svizzera-Liechtenstein per entrare
in quello dell’UE più di due volte al mese. Nel caso in cui il regolamento si applichi al
Liechtenstein, il metodo di raccolta dei dati deve essere adattato alle
caratteristiche strutturali del trasporto su strada nel paese di concerto con
Eurostat. In particolare il Liechtenstein ha la possibilità trasmettere
esclusivamente i dati relativi ai veicoli che effettuano regolarmente
operazioni di trasporto merci nel territorio degli Stati membri del SEE. Articolo 2 I testi del regolamento (UE) n. 70/2012
nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il […],
a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste
dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE*. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella
sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a
Bruxelles, il Per il
Comitato misto SEE Il
presidente
I segretari
del Comitato misto SEE [1] GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1. [2] GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1. [3] Nota: Poiché la legislazione svizzera stabilisce che i veicoli immatricolati
nel Liechtenstein devono essere in possesso di una licenza UE, anche quando
operino esclusivamente all’interno del territorio dell’unione doganale
Svizzera-Liechtenstein, il numero di veicoli immatricolati nel Liechtenstein
che effettuano operazioni di trasporto merci su strada sul territorio dell’UE
non corrisponde al numero di licenze UE, ma ne è anzi considerevolmente
inferiore. [4] GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6. [5] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. [6] GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1. [7] GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1. [8] GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1. [9] GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1. * [Non è stata comunicata
l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]