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Document 52013PC0311
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State (Recast)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Rifusione)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Rifusione)
/* COM/2013/0311 final - 2013/0162 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Rifusione) /* COM/2013/0311 final - 2013/0162 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta ·
Contesto generale, motivi e obiettivi della
proposta I beni culturali nazionali sono i beni che gli
Stati membri identificano come parte del loro patrimonio culturale. Tali beni
sono generalmente classificati in funzione della loro importanza dal punto di
vista culturale e vengono tutelati da norme più o meno severe. Tra i beni
culturali, quelli facenti parte del patrimonio nazionale aventi un valore
artistico, storico o archeologico (in appresso "beni del patrimonio
nazionale"), in applicazione della legislazione nazionale o delle
procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono beni di sommo interesse da
salvaguardare a vantaggio delle future generazioni. In generale, i "beni
del patrimonio nazionale" sono soggetti a un trattamento giuridico di
maggiore protezione che ne vieta l'uscita definitiva dal territorio dello Stato
membro. Il mercato interno comporta uno spazio senza
frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei beni
conformemente alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni
giustificati da motivi di protezione dei beni del patrimonio nazionale aventi
un valore artistico, storico o archeologico ai sensi dell'articolo 36 del
TFUE. La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, relativa
alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro[1]
è stata adottata, nel 1993, in concomitanza con la soppressione delle frontiere
interne per garantire la tutela dei beni culturali classificati come "beni
del patrimonio nazionale" degli Stati membri. Essa è volta a conciliare il
principio fondamentale della libera circolazione delle merci con la necessità
di una tutela efficace dei beni del patrimonio nazionale. Gli esercizi di valutazione della direttiva[2] hanno permesso di constatare la
limitata efficacia di questo strumento nell'ottenere la restituzione di alcuni
beni culturali classificati come "beni del patrimonio nazionale"
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e rinvenuti nel
territorio di un altro Stato membro. Tra le cause principali di questa
situazione: ·
le condizioni richieste per la possibile
restituzione dei beni considerati patrimonio nazionale per poter essere
restituiti, vale a dire il fatto di appartenere a una delle categorie comuni
indicate dall'allegato e di superare determinate soglie di valore o di
antichità; ·
i termini brevi per esercitare l'azione di
restituzione; ·
il costo degli indennizzi. Tali valutazioni hanno altresì messo in luce
la necessità di migliorare la cooperazione amministrativa e la consultazione
tra le autorità centrali ai fini di una migliore esecuzione della direttiva. Sulla base del sistema instaurato dalla
direttiva, alcuni Stati membri dovrebbero, per ottenere la restituzione dei
propri beni culturali, fare ricorso ai meccanismi previsti dalle convenzioni
internazionali. La convenzione dell'UNESCO, del 1970, concernente le misure da
adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e
trasferimento di proprietà dei beni culturali nonché la convenzione
dell'UNIDROIT, del 1995, sui beni culturali rubati o illecitamente esportati
non sono state ratificate da tutti gli Stati membri[3]. Nonostante la varietà di strumenti esistenti,
il traffico dei beni culturali è diventato uno dei commerci illegali più
diffusi. Il traffico dei beni culturali classificati come "beni del
patrimonio nazionale" costituisce una forma particolarmente grave di
questo commercio illegale, con conseguenze nefaste sull'identità nazionale, la
cultura e la storia degli Stati membri, poiché la scomparsa di beni facenti
parte del patrimonio nazionale priva tutti i cittadini di uno Stato di una
testimonianza della loro identità e della loro storia. Dopo aver constatato che tale problema
colpisce in modo notevole gli Stati membri dell'Unione, il 13 e 14 dicembre
2011 il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto opportuno adottare misure
volte a rafforzare l'efficacia della prevenzione della criminalità avente per
oggetto i beni culturali nonché la lotta contro tale fenomeno. A questo
proposito ha tra l'altro raccomandato alla Commissione di fornire sostegno agli
Stati membri per tutelare in modo efficace i beni culturali, al fine di
prevenire e combattere il traffico illecito e, all'occorrenza, di promuovere
misure complementari[4]. L'obiettivo della presente proposta è
consentire agli Stati membri di ottenere la restituzione di qualsiasi bene
culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale" che abbia
lasciato illecitamente il loro territorio a decorrere dal 1993. L'obiettivo generale consiste nel contribuire
alla tutela dei beni culturali nell'ambito del mercato interno. Coerenza con le altre politiche e gli altri
obiettivi dell'Unione La presente iniziativa è coerente con la
politica dell'Unione in materia di tutela dei beni culturali. È anche in linea
con le già citate conclusioni del Consiglio dell'Unione in merito alla
prevenzione e alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali. La proposta di direttiva riguarda la
restituzione dei beni culturali come sistema che permetta agli Stati membri di
tutelare i beni culturali classificati come "beni del patrimonio
nazionale". È opportuno notare che, per quanto riguarda il
recupero di un bene culturale da parte del proprietario che ne è stato privato,
il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[5] prevede che il tribunale del
luogo in cui si trova il bene sia competente a conoscere il procedimento civile
di recupero fondato sul diritto di proprietà. Tale nuova disposizione si
applicherebbe anche ai procedimenti civili riguardanti il recupero di beni
culturali. Entrambe le iniziative sono volte a rafforzare
la tutela dei beni culturali: la prima permette alle autorità nazionali di richiedere
la restituzione di un bene culturale classificato come "bene del
patrimonio nazionale" che ha lasciato illecitamente il territorio, l'altra
riconosce al proprietario il diritto di richiedere il recupero di un bene
culturale di fronte ai tribunali dello Stato membro in cui il bene si trova. 2. Consultazioni delle parti interessate e
valutazione d'impatto ·
Consultazioni delle parti interessate Dal 30 novembre 2011 al 5 marzo 2012 è stata
organizzata una consultazione pubblica diretta a tutte le parti interessate da
questa iniziativa. La consultazione si è svolta secondo il meccanismo di
elaborazione interattiva delle politiche ("La vostra voce in
Europa") attraverso due questionari mirati rivolti, rispettivamente,
alle autorità e agli enti pubblici e ai cittadini e agli operatori economici
interessati o attivi nell'ambito dei beni culturali. I servizi della Commissione hanno ricevuto 142
risposte, di cui 24 provenienti da organismi pubblici e 118 dal settore
privato. Una sintesi dei risultati di questa consultazione pubblica è
disponibile sul sito web Europa[6].
La maggioranza dei partecipanti del settore
privato (61%) ritiene che la direttiva 93/7/CEE risponda in modo adeguato alle
necessità degli Stati membri, e che non sia dunque necessaria alcuna modifica.
Solo il 22% si è mostrato favorevole a una revisione. Tra i rappresentanti di autorità ed enti
pubblici, invece, il 54% ritiene che la direttiva non garantisca una
restituzione effettiva dei beni del patrimonio nazionale usciti illecitamente
dal territorio di uno Stato membro. Il sostegno alle soluzioni prospettate per
migliorare l'efficacia della direttiva si suddivide in modo piuttosto
equilibrato, con il 29% a favore della revisione della direttiva, un altro 29%
favorevole a migliorare la cooperazione amministrativa e lo scambio di
informazioni tra le autorità competenti, il 17% a favore di incoraggiare la
ratifica delle convenzioni internazionali (UNESCO e UNIDROIT) da parte degli
Stati membri e il 25% favorevole a un approccio combinato tra diverse
soluzioni, tra cui la revisione della direttiva e il miglioramento della
cooperazione amministrativa e la consultazione tra autorità competenti. ·
Ricorso al parere di esperti La direttiva 93/7/CEE è stata oggetto, a
intervalli regolari, di relazioni valutative della Commissione elaborate in
base a relazioni nazionali sull'applicazione. Tali relazioni valutative
relative al periodo compreso tra il 1993 e il 2011, sono trasmesse al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo[7]. Inoltre, la Commissione ha realizzato un
esercizio di valutazione expost della direttiva creando di un gruppo di esperti
nazionali in rappresentanza delle autorità centrali che esercitano le funzioni
previste dalla direttiva. L'obiettivo del gruppo di esperti "Return of
cultural goods", creato in seno al comitato per l'esportazione e la
restituzione dei beni culturali, consisteva nell'individuare i problemi legati
all'applicazione della direttiva e di delineare eventuali soluzioni. I lavori di
questo gruppo si sono svolti tra il 2009 e il 2011. Tra le conclusioni del gruppo di lavoro è
emersa la necessità, da un lato, di rivedere la direttiva per renderla più
efficace come strumento per la restituzione di beni del patrimonio nazionale e,
dall'altro, di dotarsi di meccanismi volti a migliorare la cooperazione
amministrativa e la consultazione tra le autorità centrali[8]. ·
Valutazione d'impatto La presente proposta è accompagnata da una
sintesi della valutazione d'impatto e da una valutazione d'impatto, il cui
progetto è stato analizzato dal comitato ad hoc della Commissione europea, che
ha dato il proprio parere il 21 settembre 2012. La versione finale della
valutazione d'impatto è stata modificata per tenere conto delle raccomandazioni
del comitato. Essa ha tenuto conto, in particolare, delle
relazioni di valutazione della direttiva, della documentazione ottenuta
nell'ambito dei lavori del gruppo di esperto "Return of cultural
goods", dei lavori del gruppo di esperti MOC (metodo aperto di coordinamento)
sulla mobilità delle collezioni nell'ambito del programma di lavoro 2007-2010
per la cultura[9]
e dei risultati della consultazione pubblica sull'argomento, senza però
tralasciare alcuni studi condotti nel 2004, 2007 e 2011 nell'ambito dei beni
culturali[10].
Sulla base delle informazioni così raccolte,
la Commissione ha proceduto a una valutazione d'impatto, nell'ambito della
quale sono state esaminate e confrontate le seguenti alternative[11]: Alternativa 1: nessuna modifica alla
situazione attuale Alla direttiva 93/7/CEE, come modificata dalle
direttive 96/100/CE e 2001/38/CE, non è apportata alcuna modifica. Alternativa 2: promozione dell'uso di
strumenti comuni tra le autorità centrali Uno strumento elettronico a disposizione delle
autorità centrali (il sistema d'informazione del mercato interno, in appresso
"l'IMI") per semplificare lo svolgimento dei compiti amministrativi e
lo scambio di informazioni tra tali autorità. Alternativa 3: revisione della direttiva
93/7/CEE La direttiva 93/7/CEE è rivista al fine di: i)
estenderne il campo d'applicazione a tutti i beni classificati come beni del
patrimonio nazionale, ii) estendere i termini per esercitare l'azione di
restituzione e per la verifica del bene e iii) armonizzare le condizioni di
indennizzo del possessore. Alternativa 4: promozione della ratifica e
dell'applicazione, da parte degli Stati membri, della convenzione dell'UNESCO
del 1970 sui beni culturali La direttiva 93/7/CEE rimane invariata:
l'azione si concentra sulla ratifica e sull'esecuzione, da parte degli Stati
membri, della convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da
adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e
trasferimento di proprietà dei beni culturali. L'approccio privilegiato è una combinazione
delle alternative 2 e 3 con l'obiettivo in particolare di: - prevedere l'utilizzo del sistema di
cooperazione amministrativa IMI tra le autorità centrali; - ampliare il campo di applicazione della
direttiva a tutti i beni culturali classificati come "beni del patrimonio
nazionale", ai sensi dell'articolo 36 del trattato; - estendere i termini per esercitare l'azione
di restituzione; - estendere i termini prescritti per la
verifica del bene culturale; - armonizzare le condizioni di indennizzo del
possessore in caso di restituzione. 3. Elementi giuridici della proposta ·
Sintesi delle misure proposte La rifusione della direttiva 93/7/CEE,
modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE, ha per obiettivo di
permettere agli Stati membri di ottenere la restituzione di qualsiasi bene
culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale". Essa è
volta inoltre a semplificare la legislazione dell'Unione in questo ambito. Le modifiche apportate alle disposizioni della
direttiva 93/7/CEE riguardano: i) l'allargamento del suo campo di applicazione
a tutti i beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale ai
sensi dell'articolo 36 del trattato, ii) la previsione dell'utilizzo del
sistema IMI per le azioni di cooperazione amministrativa e gli scambi informativi
tra le autorità centrali, iii) un'estensione dei termini per permettere alle
autorità dello Stato membri richiedente di verificare la natura del bene
culturale ritrovato in un altro Stato membro, iv) un'estensione dei termini per
esercitare l'azione giudiziaria di restituzione, v) l'indicazione di quale
autorità dello Stato richiedente sia competente a far decorrere i termini per
l'azione giudiziaria di restituzione, vi) la precisazione che il possessore ha
l'onere della prova di diligenza richiesta all'atto dell'acquisizione del bene
culturale, vii) un'indicazione di criteri comuni per interpretare la nozione di
"diligenza richiesta" o viii) l'estensione dei termini per le
relazioni di applicazione e di valutazione della direttiva. ·
Base giuridica La proposta è basata sull'articolo 114
del trattato (TFUE). ·
Principio di sussidiarietà Per il mercato interno una competenza
concorrente è attribuita all'Unione e agli Stati membri. Si applica dunque il
principio di sussidiarietà. Poiché l'azione isolata degli Stati membri in
materia di restituzione rischiava di essere ostacolata da normative nazionali
divergenti, la creazione del mercato interno è stata accompagnata dall'adozione
della direttiva 93/7/CEE. Fissare norme in materia di restituzione è un
modo di semplificare il funzionamento del mercato interno. Infatti, sarebbe
arduo per uno Stato membro ottenere la restituzione di un bene culturale
classificato come "bene del patrimonio nazionale" uscito
illecitamente in assenza di una procedura comune applicabile nello Stato membro
in cui il bene si trova. In questo senso, un possessore consapevole del fatto
che il bene che possiede è uscito illecitamente potrebbe stabilirsi in uno
Stato membro senza timore di perderlo. La dimensione transfrontaliera dell'uscita
illecita dei beni culturali, dunque, mette l'Unione in una posizione
privilegiata per agire su questi aspetti e permettere la restituzione dei beni
usciti illecitamente da uno Stato membro e presenti sul territorio di un altro
Stato membro. Gli Stati membri non sarebbero quindi in grado di conseguire in
modo adeguato l'obiettivo della presente proposta, che richiede un'azione a
livello dell'Unione. L'Unione, tuttavia, non ha la competenza per
definire quali beni rientrano nel patrimonio nazionale o per determinare quali
sono i tribunali nazionali competenti a conoscere l'azione di restituzione che
lo Stato membro richiedente può proporre nei confronti del possessore e/o del
detentore di un bene culturale classificato come "bene del patrimonio
nazionale" uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro. Tali
aspetti sono di competenza degli Stati membri e ad essi si applica quindi la
sussidiarietà. ·
Principio di proporzionalità Nel rispetto del principio di proporzionalità,
le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti. La portata dell'azione dipende dai principali
fattori che limitano l'efficacia della direttiva 93/7/CEE nell'ottenere la
restituzione dei beni classificati come "beni del patrimonio nazionale".
La presente proposta è proporzionata all'obiettivo di garantire la restituzione
di tutti i beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 1993, senza
andare oltre quanto necessario. Per migliorarne l'applicazione, la presente
proposta stabilisce che la realizzazione della cooperazione amministrativa e lo
scambio di informazioni tra le autorità centrali avverranno tramite il sistema
IMI, precisa qual è l'autorità nazionale dello Stato richiedente che fa
decorrere i termini dell'azione di restituzione e dispone che l'onere della
prova di diligenza richiesta è a carico del possessore, indicando al tempo
stesso alcuni criteri comuni della nozione di diligenza richiesta per favorire
un'interpretazione più uniforme della nozione da parte dei giudici nazionali ai
fini dell'indennizzo del possessore. Tali criteri non sono esclusivi. La necessità di intervenire non è tuttavia
stabilita per altri aspetti, ad esempio permettere ai proprietari privati dei
beni culturali classificati come patrimonio nazionale di intentare un'azione di
restituzione, di estendere da trenta a cinquant'anni il periodo di prescrizione
dell'azione di restituzione del bene oppure di limitare l'importo massimo
dell'indennizzo del possessore. La proposta non comporterà nuovi oneri
amministrativi per le amministrazioni; al contrario, tali oneri dovrebbero
diminuire. ·
Tecnica legislativa È opportuno ricordare che il 1º aprile 1987 la
Commissione ha deciso di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla
codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando
che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi
di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine
di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. La Commissione ha avviato la codificazione
della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro[12]
e ha presentato una proposta pertinente all'autorità legislativa[13]. La nuova direttiva doveva
sostituire i vari atti in essa incorporati[14]. Durante il procedimento legislativo è stato
osservato che l'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 93/7/CEE, che
corrispondeva all'articolo 16, paragrafo 3, della proposta di testo codificato,
introduceva una base giuridica derivata. In ragione della sentenza della Corte
di giustizia del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06, è stata ritenuta
necessaria la soppressione dell'articolo 16, paragrafo 3, dalla proposta di
testo codificato. Poiché tale soppressione avrebbe rappresentato una
modificazione sostanziale che andava oltre la mera codificazione, è stato
ritenuto necessario applicare il punto 8[15]
dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 "Metodo di lavoro
accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi",
alla luce della dichiarazione congiunta su detto punto[16]. La Commissione ha ritenuto dunque opportuno
ritirare la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa
a codificare la direttiva 93/7/CEE[17]
e di convertire la codificazione di tale direttiva in una rifusione, al fine di
inserirvi la modifica necessaria. Come già spiegato, l'obiettivo di consentire
agli Stati membri di ottenere la restituzione dei beni culturali classificati
come beni del patrimonio nazionale esige una serie di modifiche sostanziali
della direttiva 93/7/CEE. È stato pertanto deciso di applicare la tecnica della
rifusione, conformemente all'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001,
ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti
giuridici[18]. La presente proposta è una rifusione della
direttiva 93/7/CEE, modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE. Essa
costituisce una semplificazione della legislazione in vigore e implica
l'abrogazione delle direttive 93/7/CEE, 96/100/CE e 2001/38/CE. ·
Spiegazione dettagliata della proposta L'articolo 1, paragrafo 1, definisce il "bene culturale" come un bene classificato,
prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro,
tra i "beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o
archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle
procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato.
L'allegato della direttiva 93/7/CEE è soppresso. Ai fini della restituzione, la presente
direttiva sopprime l'obbligo, per i beni classificati come beni del patrimonio
nazionale: ·
di appartenere ad una delle categorie comuni di cui
all'allegato e di rispettare, ove necessario, le soglie di antichità e/o di
valore stabilite per tali categorie, oppure, ·
qualora non appartengano a una delle suddette
categorie, di essere parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti
negli inventari di musei, archivi e fondi di conservazione delle biblioteche o
negli inventari delle istituzioni ecclesiastiche. A questo proposito, è opportuno ricordare che
spetta a ciascuno degli Stati membri il compito di definire i propri "beni
del patrimonio nazionale" ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del
trattato. L'allegato della direttiva 93/7/CEE non ha lo scopo di definire
i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi del suddetto articolo,
ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere
classificati come patrimonio nazionale e di essere oggetto di un procedimento
di restituzione. La presente proposta persegue l'obiettivo di
conciliare il principio fondamentale della libera circolazione dei beni
culturali con la necessità di una tutela efficace dei beni del patrimonio
nazionale. Essa conferma la volontà del
legislatore del 1993 di compiere, attraverso la direttiva 93/7/CEE, un primo
passo verso una cooperazione in quest'ambito tra gli Stati membri nel quadro
del mercato interno; conferma altresì che il suo obiettivo era quello di
raggiungere un riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in
materia. La presente proposta risponde alla reiterata
richiesta dei rappresentanti degli Stati membri di instaurare un sistema
efficace di restituzione dei beni culturali classificati come beni del
patrimonio nazionale. Essa garantisce agli Stati membri la possibilità di
ottenere la restituzione dei beni culturali classificati come beni del
patrimonio nazionale usciti illecitamente dal loro territorio a decorrere dal
1993, con la conseguenza di favorire una migliore protezione del patrimonio
degli Stati membri. Il possessore del bene potrebbe comunque,
all'atto del procedimento di restituzione, argomentare a propria difesa che lo
Stato richiedente ha violato l'articolo 36 del trattato quando ha
classificato il bene come patrimonio nazionale. Il tribunale adito dovrà
decidere, se del caso, dopo aver presentato un rinvio pregiudiziale di fronte
alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Gli articoli 4 e 6
prevedono l'uso del sistema di informazione del mercato interno
(l'"IMI") per semplificare la cooperazione amministrativa, la
consultazione e lo scambio di informazioni tra le autorità centrali. L'articolo 4, paragrafo 3, estende a cinque mesi a partire dalla notifica della scoperta del
bene il termine accordato all'autorità competente dello Stato membro
richiedente per verificare se il bene scoperto in un altro Stato membro
costituisca un bene culturale. Tenuto conto dell'effetto transfrontaliero,
tale estensione favorisce una cooperazione amministrativa più efficace tra le
autorità competenti. L'articolo 7, punto 1, precisa che l'azione di restituzione si prescrive nel termine di tre
anni a decorrere dalla data in cui l'autorità centrale dello Stato
richiedente è venuta a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale
e dell'identità del suo possessore o detentore. L'estensione di questo termine tiene conto della
complessità delle relazioni transfrontaliere, senza tuttavia trascurare
l'obbligo di diligenza che grava sullo Stato richiedente. L'articolo 9
contiene alcuni criteri comuni per l'interpretazione della nozione di
diligenza richiesta al possessore al momento dell'acquisizione del bene. Tali
criteri si ispirano a quelli stabiliti all'articolo 4, paragrafo 4, e
all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione dell'UNIDROIT del 1995. La presente proposta prevede per il possessore
l'onere della prova della diligenza richiesta al momento
dell'acquisizione del bene. L'acquirente del bene ha diritto a un indennizzo
purché dimostri la diligenza esercitata al momento dell'acquisizione del bene
per quanto riguarda il carattere lecito dell'uscita del bene culturale dal
territorio dello Stato membro richiedente. Tali modifiche dovrebbero contribuire a
un'applicazione più uniforme della direttiva in quest'ambito e, se del caso,
rendere più difficile l'ottenimento di indennizzi da parte dei possessori in
malafede o "poco diligenti". L'articolo 16
definisce le modalità di valutazione e di monitoraggio che consentiranno alle
altre istituzioni dell'Unione di avere informazioni sull'applicazione della
direttiva. Le relazioni sull'applicazione e di valutazione della direttiva saranno
elaborate ogni cinque anni. È prevista una clausola di revisione. ·
Comitatologia e atti delegati L'articolo 17 della direttiva 93/7/CEE
prevede che la Commissione sia assistita dal comitato istituito dall'articolo 8
del regolamento (CE) n. 116/2009 [versione codificata del regolamento
(CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali][19]. Si tratta del comitato per
l'esportazione e la restituzione dei beni culturali, comitato consultivo della
Commissione composto dai rappresentanti degli Stati membri. La direttiva 93/7/CEE stabilisce che il
comitato esamina tutti i problemi connessi all'applicazione del suo allegato
sollevati dal suo presidente, di sua iniziativa o su richiesta del
rappresentante di uno Stato membro. Poiché la nuova direttiva non contiene alcun
allegato, il riferimento al comitato nella proposta è soppresso. Conformemente alla comunicazione della
Commissione intitolata "Framework for Commission's expert groups:
horizontal rules and public register" (Inquadramento dei gruppi di esperti
della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico), la Commissione
istituirà, se del caso, un gruppo d'esperti composto da autorità centrali
responsabili della direttiva per la definizione delle modalità di funzionamento
del sistema di informazione del mercato interno (IMI) nell'ambito dei beni
culturali. 4. Informazioni complementari ·
Abrogazione delle disposizioni legislative in
vigore L'adozione della presente proposta di
rifusione implica l'abrogazione della legislazione in vigore, ossia le
direttive 93/7/CEE, 96/100/CE e 2001/38/CE. ·
Modifica delle disposizioni legislative in
vigore La presente direttiva modifica l'allegato del
regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno, al fine di includervi la nuova
direttiva. ·
Spazio economico europeo L'atto proposto è rilevante ai fini del SEE; è
pertanto opportuno che sia esteso anche ad esso. 5. incidenza sul bilancio L'incidenza sul bilancio della presente
proposta è indicata nella scheda finanziaria ad essa allegata. La proposta
comporta unicamente spese amministrative. ê 93/7/CEE (adattato) 2013/0162 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea
Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ , in particolare
l'articolo 100 A
Ö 114 Õ , vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale Ö europeo Õ[20], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ò nuovo (1) La
direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione
dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro[21] ha subito diverse e
sostanziali modificazioni[22].
Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere,
per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. ê93/7/CEE considerando
1 (adattato) ð nuovo (2) considerando che l'articolo 8 A del Trattato
stabilisce che entro il 1° gennaio 1993 deve essere instaurato il
Ö Il Õ mercato interno che comporta
Ö comporta Õ uno spazio senza
frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci,
delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del Ttrattato. ð Tali disposizioni lasciano
impregiudicati i divieti o le restrizioni giustificati da motivi di protezione
dei beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o
archeologico. ï ê 93/7/CEE considerando
2 (adattato) (3) considerando che, Ai sensi e nei
limiti dell'articolo 36 del Trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno
Ö mantengono Õ il diritto di
definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per
garantirne la protezione all'interno delle frontiere interne;. ê 93/7/CEE considerando
3 (adattato) (4) considerando che occorre pertanto istituire
Ö La direttiva
93/7/CEE istituisce Õ un sistema che
permettea
agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni
culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi
dell'articolo 36 del TrattatoÖ, appartenenti alle
categorie comuni di beni culturali di cui all'allegato della direttiva Õ e che sono usciti
dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o
del regolamento (CEE)
n. 3911/92116/2009 del Consiglio, del 9
18 dicembre 19922008, relativo all'esportazione di beni
culturali[23];, Önonché i beni
culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno
parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni
ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni. Õ che la realizzazione
di questo sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che è
necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare
il campo di applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a
categorie comuni di beni culturali; che,
pertanto, l'allegato della presente direttiva non ha lo scopo di definire i
beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del
Trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere
classificati come tali e di formare oggetto, a tale titolo, di un procedimento
di restituzione ai sensi della presente direttiva;
ê 93/7/CEE considerando
4 (adattato) considerando che la presente direttiva dovrebbe
riguardare anche i beni culturali che sono classificati come beni del
patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o
degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in
queste categorie comuni. ê 93/7/CEE considerando
5 (adattato) (5) considerando che dovrebbe essere
Ö La direttiva
93/7/CEE ha istituito Õ istituita
una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro
patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione nel
settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione,
presso l'Interpol ed altri organismi qualificati che elaborano elenchi
analoghi, di oggetti culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti
parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche. ê 93/7/CEE considerando
6 (adattato) (6) considerando che La procedura istituita
Ö prevista Õ dalla presente
direttiva costituisce
Ö 93/7/CEE ha
costituito Õ un primo passo verso
la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nell'ambito del mercato
interno. L'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle
legislazioni in materia. che pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un
comitato consultivo. ê 93/7/CEE considerando
7 (adattato) (7) considerando che Il regolamento
(CEE)
n. 3911/92
116/2009 introduce, insieme alla
presente direttiva, un sistema comunitario Ö dell'Unione Õ di tutela dei beni
culturali degli Stati membri. che la data entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente
direttiva deve essere il più possibile vicina alla data dell'entrata in vigore
del regolamento (CEE) n. 3911/92; che per taluni Stati membri sarà necessario
un periodo superiore in considerazione della natura del loro sistema
giuridico e della portata delle modifiche che essi dovranno introdurre nella
propria legislazione nazionale per conformarsi alla presente direttiva, ò nuovo (8) Il
funzionamento della direttiva 93/7/CEE ha messo in luce i limiti del sistema
destinato a ottenere la restituzione dei beni culturali classificati come beni
del patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e rinvenuti nel territorio di un altro Stato membro. (9) È
opportuno che gli Stati membri abbiano a disposizione un sistema che garantisca
che l'uscita illecita di un bene culturale classificato come bene del
patrimonio nazionale verso un altro Stato membro non presenti lo stesso rischio
di quello della sua esportazione illecita al di fuori dell'Unione. (10) La
presente direttiva deve estendere il proprio campo di applicazione a qualsiasi
bene culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale avente un
valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della
legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi
dell'articolo 36 del trattato. In questo senso, è opportuno sopprimere il
criterio di appartenenza a una delle categorie di cui all'allegato della
direttiva 93/7/CEE e, di conseguenza, il suddetto allegato nonché il criterio
di essere parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari
dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche o degli
inventari delle istituzioni ecclesiastiche. Il rispetto della diversità dei
sistemi nazionali di protezione dei beni culturali è riconosciuto
dall'articolo 36 del trattato. In questo contesto, sono dunque
indispensabili fiducia reciproca, spirito di cooperazione e mutua comprensione
tra Stati membri. (11) È
opportuno intensificare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per
favorire un'applicazione più efficace e uniforme della presente direttiva. A
questo fine, occorre contemplare l'uso, da parte delle autorità centrali, del
sistema di informazione del mercato interno (in appresso, "l'IMI")
previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la
decisione 2008/49/CE della Commissione[24]
. È altresì opportuno che le altre autorità competenti degli Stati membri
utilizzino, nella misura del possibile, lo stesso sistema. (12) Al
fine di garantire la protezione dei dati personali, la cooperazione
amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti devono
essere conformi alle norme enunciate nella direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati[25]
e, qualora sia utilizzato il sistema di informazione del mercato interno, nel
regolamento (UE) n. 1024/2012. (13) Occorre
estendere il termine accordato alle autorità competenti dello Stato membro
richiedente per verificare se il bene culturale reperito in un altro Stato
membro costituisce un bene culturale ai sensi della presente direttiva. Un
termine più lungo dovrebbe favorire l'adozione delle misure adeguate alla
conservazione del bene e, se del caso, evitare che venga sottratto al
procedimento di restituzione. (14) È
altrettanto necessario portare il termine per esercitare l'azione di
restituzione a tre anni a decorrere dalla data in cui lo Stato richiedente è
venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e
dell'identità del suo possessore o detentore. Per questioni di chiarezza, è
opportuno precisare che il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla
data in cui l'autorità centrale dello Stato membro richiedente viene a
conoscenza dei fatti. (15) Il
Consiglio dell'Unione ha riconosciuto la necessità di adottare misure volte a
rafforzare l'efficacia della prevenzione della criminalità avente per oggetto i
beni culturali e della lotta contro tale fenomeno. In questo contesto ha
raccomandato alla Commissione di fornire sostegno agli Stati membri per
tutelare in modo efficace i beni culturali al fine di prevenirne e combatterne
il traffico illecito e, all'occorrenza, di promuovere misure complementari[26]. (16) È
inoltre opportuno garantire che tutti gli attori del mercato dei beni culturali
mostrino diligenza nelle transazioni dei beni culturali. Le conseguenze
dell'acquisizione di un bene culturale di provenienza illecita saranno davvero
dissuasive solo se l'obbligo di restituire è accompagnato da quello di
dimostrare l'esercizio, da parte del possessore del bene, della diligenza
richiesta come condizione per ottenere un indennizzo. In questo senso, al fine
di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di prevenzione e di lotta
contro il traffico illecito di beni culturali, è opportuno stabilire per il
possessore il dovere di dimostrare di aver esercitato la diligenza richiesta al
momento dell'acquisizione del bene come condizione per ottenere un indennizzo,
e stabilire l'impossibilità per il possessore di invocare la propria buona fede
se non ha esercitato il livello di diligenza richiesta dalle circostanze del
caso concreto. (17) Al
fine di facilitare un'interpretazione uniforme da parte degli Stati membri
della nozione di diligenza richiesta, occorre precisare quali circostanze vanno
prese in considerazione per determinare l'effettivo esercizio della diligenza
richiesta. (18) L'obiettivo
della presente direttiva, ovvero consentire la restituzione di qualsiasi bene
culturale classificato come bene del patrimonio nazionale uscito illecitamente
dal territorio di uno Stato membro, non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei
suoi effetti, essere conseguito meglio a livello dell'Unione. Essa può dunque
adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Nel rispetto del
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente
direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo
stabilito. (19) Poiché
i compiti del comitato istituito dall'articolo 8 del regolamento (CE)
n. 116/2009 sono diventati superflui a causa della soppressione
dell'allegato della direttiva 93/7/CEE, occorre sopprimere i riferimenti a
detto comitato. (20) Poiché
l'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 contiene un elenco delle
disposizioni relative alla cooperazione amministrativa negli atti dell'Unione
attuati mediante l'IMI, è opportuno modificare il suddetto allegato per
includervi la presente direttiva. (21) L'obbligo
di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle
disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive
precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva
dalla direttiva 93/7/CEE. (22) La
presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai
termini di attuazione in diritto interno indicati nell'allegato I, parte B, ê 93/7/CEE (adattato) HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ai fini della presente direttiva, si intende
per: 1) «bene culturale»: un bene che è
qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno
Stato membro, tra i «beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico,
storico o archeologico», in applicazione della legislazione nazionale o delle
procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del Ttrattato CEE; e –
che appartiene ad
una delle categorie di cui all'allegato, o pur non rientrando in una di queste
categorie costituisce parte integrante: –
- delle collezioni
pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di
conservazione delle biblioteche. ê 93/7/CEE (adattato) Ai fini della presente direttiva, per «collezioni pubbliche» si intendono
le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o
regionale situata in uno Stato membro, oppure di un ente che sia situato nel
territorio di uno Stato membro e che sia classificato come «pubblico»
conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione in quanto
proprietà di detto Stato membro o di
un'autorità locale o regionale oppure è finanziato in modo significativo dagli
stessi; ê 93/7/CEE (adattato) –
- degli inventari
delle istituzioni ecclesiastiche; 2) «bene uscito illecitamente dal
territorio di uno Stato membro»: un bene a) uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della
legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale
oppure in violazione del regolamento (CEE) n. 3911/92
116/2009, nonché Ö oppure Õ b) non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una
spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione
di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea; 3) «Stato membro richiedente»: lo Stato
membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale; 4) «Stato membro richiesto»: lo Stato
membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal
territorio di un altro Stato membro; 5) «restituzione»: il rientro materiale
del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente; 6) «possessore»: la persona che detiene
materialmente il bene culturale per proprio conto; 7) «detentore»: la persona che detiene
materialmente il bene culturale per conto altrui.; ê 93/7/CEE (adattato) Ö 8) «collezioni pubbliche»: le
collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale
situata in uno Stato membro oppure di un ente che sia situato nel territorio di
uno Stato membro, che siano classificate come «pubbliche» conformemente alla
legislazione dello Stato membro in questione, a condizione che il suddetto ente
sia di proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale,
oppure che sia finanziato in modo significativo dagli stessi. Õ ê 93/7/CEE Articolo 2 I beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le
modalità stabilite dalla presente direttiva. Articolo 3 Ciascuno Stato membro designa una o più autorità
centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente
articolo. ê 93/7/CEE (adattato) La Commissione pubblica l'elenco di tali
autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità
europee Ödell'Unione
europeaÕ, serie C. ê 93/7/CEE Articolo 4 Le autorità centrali degli Stati membri
cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati
membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti: ê 93/7/CEE (adattato) 1) individuare,
su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito
illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e
identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve
comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare tale ricerca, in
particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene; ê 93/7/CEE ð nuovo 2) effettuare una notifica agli Stati
membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio
territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito
illecitamente dal territorio di altro Stato membro; 3) facilitare la verifica, da parte
delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in
questione costituisce un bene culturale purché tale operazione venga effettuata
entro due ð cinque ï mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia
effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più
d'applicazione; 4) prendere, ove occorra, in
cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione
materiale del bene culturale; 5) impedire, mediante i necessari
provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto alla procedura
di restituzione; ê 93/7/CEE (adattato) 6) svolgere il ruolo d'intermediario
tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della
restituzione. In
tale senso, le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono
agevolare, fatto salvo l'articolo 5, l'esecuzione di una procedura di
arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a
condizione che lo Stato richiedente ed il possessore o detentore vi diano
formalmente il proprio accordo. ê 93/7/CEE (adattato) Ö Ai fini del
punto 1), la domanda dello Stato membro deve comprendere qualsiasi informazione
utile per agevolare la ricerca, in particolare riguardante la localizzazione
vera o presunta del bene. Õ Ö Ai fini del
punto 6), le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono
agevolare, fatto salvo l'articolo 5, l'esecuzione di una procedura di
arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a
condizione che lo Stato richiedente ed il possessore o detentore vi diano
formalmente il proprio accordo. Õ ò nuovo Le autorità centrali
degli Stati membri ricorrono al sistema d'informazione del mercato interno (in
appresso "l'IMI") stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012,
per cooperare e consultarsi tra loro. Gli Stati membri decidono in merito
all'uso dell'IMI ai fini della presente direttiva da parte delle altre autorità
competenti. ê 93/7/CEE Articolo 5 Lo Stato membro richiedente può proporre
contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice
competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene
culturale uscito illecitamente dal suo territorio. Per essere ammissibile, l'atto introduttivo
dell'azione di restituzione deve essere corredato di: a) un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e
dichiari che si tratta un bene culturale,; b) una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro
richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal
territorio del medesimo. Articolo 6 L'autorità centrale dello Stato membro
richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro
richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene
in questione. L'autorità centrale dello Stato membro
richiesto informa senza indugio le autorità centrali degli altri Stati membri. ò nuovo Gli scambi
d'informazioni avvengono mediante l'IMI. ê 93/7/CEE (adattato) ð nuovo Articolo 7 1. Gli Stati membri prevedono nella loro
legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si
prescrive nel termine di un anno
ð tre anni ï a decorrere dalla data in cui Ö l'autorità
centrale dello Õlo
Stato membro richiedente è venutao
a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del
suo possessore o detentore. ê 93/7/CEE In ogni caso l'azione di restituzione si
prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene
culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte
delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 8) 1, e dei beni
ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di
tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive
entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui
l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri
che prevedano un termine superiore a settantacinque anni. 2. L'azione di restituzione è inammissibile
qualora l'uscita dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di
essere illecita nel momento in cui è stata proposta. Articolo 8 Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e
13, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver
accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1,
uscito illecitamente dal territorio nazionale. ê 93/7/CEE (adattato) Articolo 9 Qualora sia ordinata la restituzione del bene,
il giudice competente dello Stato richiesto accorda al possessore l'un Ö equo Õ indennizzo che ritenga equo
in base alle circostanze del caso concreto, a condizione di essere convinto che il
possessore Ö dimostri di
aver Õ abbia
usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta. ò nuovo Per determinare
l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di
tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione
sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal
diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo
pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri
accessibili dei beni culturali rubati, di ogni altra informazione e
documentazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere, del
fatto che il possessore abbia consultato o meno organismi ai quali poteva aver
accesso e di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto
ricorso in circostanze analoghe. Il possessore non
può invocare la buona fede se non ha esercitato il livello di diligenza imposto
dalle circostanze. ê 93/7/CEE L'onere della
prova è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro richiesto. In caso di donazione o di successione, il
possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del
dante causa. Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare
tale indennizzo al momento della restituzione. Articolo 10 Le spese inerenti all'esecuzione della
decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato
membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui
all'articolo 4, punto 4. Articolo 11 Il pagamento dell'equo indennizzo di cui
all'articolo 9 e delle spese di cui all'articolo 10 lascia impregiudicato il
diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi
da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal
suo territorio. Articolo 12 La proprietà del bene culturale dopo la
restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente. Articolo 13 La presente direttiva riguarda unicamente i
beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a
decorrere dal 1º gennaio 1993. ê 93/7/CEE (adattato) ð nuovo Articolo 14 1. Ciascuno Stato membro può estendere
l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali Ö diversi da
quelli Õ non comprese
Ö definiti Õ nell'allegato ð all'articolo 1, punto 1) ï. ê 93/7/CEE ð nuovo 2. Ciascuno Stato membro può applicare il
regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri
anteriormente al 1º gennaio 1993. Articolo 15 La presente direttiva lascia impregiudicate le
azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati
membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto
il bene. Articolo 16 1. Gli Stati membri inviano alla Commissione
ogni tre ð cinque ï anni, per la prima volta nel febbraio 1996
ð […] ï, una relazione sull'applicazione della presente direttiva. ê 93/7/CEE (adattato) ð nuovo 2. Ogni tre
ð cinque ï anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale Ö europeo Õ una relazione di
valutazione dell'applicazione della presente direttiva. ð Tale relazione è eventualmente
accompagnata da proposte idonee. ï ê 93/7/CEE 3. Il Consiglio
valuta l'efficacia della presente direttiva dopo un periodo di applicazione di
tre anni e, deliberando su proposta della Commissione, procede ad eventuali
adeguamenti. 4. In ogni caso il
Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove
necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tenere
conto degli indici economici e monetari nella Comunità. Articolo 17 La Commissione è
assistita dal comitato istituito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n.
3911/92. Il comitato
esamina tutti i problemi connessi all'applicazione dell'allegato sollevati dal
suo presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno
Stato membro. ò nuovo Articolo 17 All'allegato del
regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto 6: "6. Direttiva
xxxx/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione
dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (*):
articoli 4 e 6. (*) GU L […]." ê 93/7/CEE (adattato) Articolo 18 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva
entro nove mesi dalla sua adozione, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica
federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi che devono conformarsi alla
presente direttiva Ö agli articoli
[seguenti: articolo 1, punto 1, articolo 4, primo comma, punto 3, articolo 4,
quarto comma, articolo 6, terzo comma, articolo 7, articolo 9 e articolo 16]
della presente direttiva Õ entro dodici mesi
dalla sua adozione. Essi ne informano Ö comunicano Õ immediatamente alla la Commissione Ö il testo di
tali disposizioni Õ. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Ö Esse recano
altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla[e] direttiva[e]
abrogata[e] dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti
fatti alla presente direttiva. Õ Le modalità del
suddetto riferimento Ö nonché la forma
redazionale di tale indicazione Õ sono decise dagli
Stati membri. ê 2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che si
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 19 La direttiva 93/7/CEE, modificata dalle
direttive menzionate nell'allegato 1, parte A, è abrogata con effetto dal
[…], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di
attuazione in diritto interno indicati nell'allegato 1, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato II. Articolo 20 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Gli articoli […] si applicano a decorrere dal
[…]. ê 93/7/CEE Articolo 21 Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente ê 93/7/CEE ALLEGATO Categorie che
sono contemplate dall'articolo 1, punto 1, secondo trattino ed a cui devono
appartenere, per poter essere restituiti, conformemente alla presente
direttiva, i beni classificati come beni del «patrimonio nazionale» ai sensi
dell'articolo 36 del Trattato CEE A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni
provenienti da: –
scavi e scoperte
terrestri o sottomarine; –
siti archeologici; –
collezioni
archeologiche. 2. Elementi, costituenti
parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti
stessi, aventi più di 100 anni. ê 96/100/CE articolo
1, punto 1, lettera a) 3. Quadri e pitture diversi
da quelli delle categorie 3 bis o 4, fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto e con qualsiasi materiale[27]. ê 96/100/CE articolo
1, punto 1, lettera b) 3 bis. Acquerelli, guazzi e
pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto1. ê 96/100/CE articolo
1, punto 1, lettera c) 4. Mosaici, diversi da
quelli delle categorie 1 o 2, fatti
interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano
su qualsiasi supporto o con qualsiasi materiale1. ê 93/7/CEE 5. Incisioni, stampe,
serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali1. 6. Opere originali dell'arte
statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento
dell'originale1, diverse da quelle della categoria 1. 7. Fotografie, film e
relativi negativi1. 8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli
spartiti musicali, isolati o in collezione1. 9. Libri aventi più di 100
anni, isolati o in collezione. 10. Carte geografiche stampate
aventi più di 200 anni. 11. Archivi e supporti,
comprendenti elementi di qualsiasi natura
aventi più di 50 anni. 12. a) Collezioni[28] ed esemplari provenienti da collezioni di
zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b) Collezioni2 aventi interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico. 13. Mezzi di trasporto aventi
più di 75 anni. 14. Altri oggetti di
antiquariato, non contemplati dalle categorie A 1-A 13, aventi più di 50 anni. I beni culturali
rientranti nelle categorie A 1-A 14 sono disciplinati dalla presente direttiva
soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui alla parte B. B. Valori applicabili a talune categorie di cui al
punto A (in ecu) ê 2001/38/CE articolo
1, punto 1 VALORI: qualunque ne sia il valore. ê 93/7/CEE –
1 (Reperti
archeologici) –
2 (Smembramento di
monumenti) –
8 (Incunaboli e
manoscritti) –
11 (Archivi) 15 000 –
4 (Mosaici e
disegni) –
5 (Incisioni) –
7 (Fotografie) –
10 (Carte
geografiche stampate) ê 96/100/CE articolo
1, punto 2 30 000 –
3 bis (Acquerelli,
guazzi e pastelli) ê 93/7/CEE 50 000 –
6 (Arte statuaria) –
9 (Libri) –
12 (Collezioni) –
13 (Mezzi di
trasporto) –
14 (Altri oggetti) 150 000 –
3 (Quadri) Il rispetto delle
condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della
presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene
nello Stato membro richiesto. ê 2001/38/CE articolo
1, punto 2 Per gli Stati
membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato sono
convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre
2001, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è
rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del
controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso
in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno
del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre.
Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal
comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i
valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono
periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre
precedente la data da cui ha effetto la revisione. _____________ é ALLEGATO I Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue
modifiche successive
(di cui all'articolo 19) Direttiva 93/7/CEE del Consiglio || (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74) || || Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59) || Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43) Parte B Termini per il recepimento nella
legislazione nazionale
(di cui all'articolo 19) Direttiva || Termine per il recepimento 93/7/CEE || 15.12.1993[29] 96/100/CE || 1.9.1997 2001/38/CE || 31.12.2001 _____________ ALLEGATO II Direttiva 93/7/CEE || Presente direttiva Articolo 1, punto 1, primo trattino || Articolo 1, punto 1) Articolo 1, punto 1, secondo trattino, frase introduttiva || _______ Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino, primo comma || _______ Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino, secondo comma || Articolo 1, punto 8) Articolo 1, punto 1, secondo trattino, secondo sottotrattino || _______ Articolo 2, punto 1, primo trattino || Articolo 1, punto 2), lettera a) Articolo 1, punto 2, secondo trattino || Articolo 1, punto 2), lettera b) Articolo 1, punti da 3 a 7 || Articolo 1, punti da 3) a 7) Articoli 2 e 3 Articolo 4, primo comma Articolo 4, punto 1), seconda frase Articolo 4, punto 6), seconda frase _______ || Articoli 2 e 3 Articolo 4, primo comma Articolo 4, secondo comma Articolo 4, terzo comma Articolo 4, quarto comma Articolo 5, primo comma || Articolo 5, primo comma Articolo 5, secondo comma, primo trattino || Articolo 5, secondo comma, lettera a) Articolo 5, secondo comma, secondo trattino || Articolo 5, secondo comma, lettera b) Articolo 6, primo comma || Articolo 6, primo comma Articolo 6, secondo comma || Articolo 6, secondo comma _______ || Articolo 6, terzo comma Articoli 7 e 8 || Articoli 7 e 8 Articolo 9, primo comma || Articolo 9, primo comma Articolo 9, secondo comma || _______ _______ _______ || Articolo 9, secondo comma Articolo 9, terzo comma Articolo 9, terzo e quarto comma || Articolo 9, quarto e quinto comma Articoli da 10 a 15 || Articoli da 10 a 15 Articolo 16, paragrafi 1 e 2 || Articolo 16, paragrafi 1 e 2 Articolo 16, paragrafo 3 || _______ Articolo 16, paragrafo 4 || _______ Articolo 17 || _______ _______ || Articolo 17 Articolo 18 || Articolo 18, paragrafo 1 _______ || Articolo 18, paragrafo 2 _______ || Articolo 19 _______ || Articolo 20, primo comma _______ || Articolo 20, secondo comma Articolo 19 Allegato || Articolo 21 _______ ______ || Allegato I ______ || Allegato II é SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa 1.2. Settori interessati
nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della
proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza
finanziaria 1.7. Modalità di gestione
previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in
materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema di gestione
e di controllo 2.3. Misure di
prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza prevista
sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista
sulle entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione
dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro
(rifusione) 1.2. Settori interessati nella struttura
ABM/ABB[30]
Titolo
2 – Impresa - Capitolo 02 03: Mercato interno per i beni e le politiche
settoriali 1.3. Natura della proposta/iniziativa La proposta/iniziativa riguarda un'azione
riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali
della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Contribuire
alla tutela dei beni culturali nell'ambito del mercato interno. 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo
specifico: consentire agli Stati membri di ottenere la restituzione dei beni
culturali classificati come beni del patrimonio nazionale usciti dal territorio
di uno Stato membro a decorrere dal 1993. 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
presente proposta ha l'obiettivo di aumentare il numero di restituzioni di beni
culturali classificati come beni del patrimonio nazionale riducendo il costo
delle stesse. Essa avrà ripercussioni sulla prevenzione e sulla lotta contro il
traffico illecito di beni culturali nell'Unione. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa. -
Aumentare il numero di procedimenti di restituzione, -
aumentare il numero di restituzioni di beni culturali classificati come
"beni del patrimonio nazionale", -
garantire il monitoraggio delle domande di ricerca di un bene culturale ai
sensi dell'articolo 4, punto 1), della direttiva, -
garantire il monitoraggio delle notifiche di ritrovamento di un bene culturale
ai sensi dell'articolo 4, punto 2), della direttiva, -
comparabilità dei dati statistici relativi all'applicazione della direttiva, -
indagine sulla soddisfazione nell'uso del sistema IMI presso le autorità
centrali. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve e
lungo termine La
presente iniziativa ha l'obiettivo generale di contribuire alla tutela dei beni
culturali nel mercato interno, agevolando la restituzione dei beni culturali
classificati come "beni del patrimonio nazionale" usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1993. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea La
dimensione transfrontaliera dell'uscita illecita dei beni culturali mette
l'Unione in una posizione privilegiata per agire in quest'ambito. 1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze
analoghe Le
valutazioni della direttiva 93/7/CEE mostrano che il sistema esistente ha una
efficacia limitata per ottenere la restituzione di alcuni beni culturali
classificati come beni del patrimonio nazionale. Attraverso
studi o relazioni di esperti sulla prevenzione e sulla lotta contro il traffico
illecito di beni culturali, la Commissione ha inoltre constatato la necessità
di procedere a una revisione della direttiva. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con
altri strumenti pertinenti La
presente iniziativa è interamente compatibile con le altre misure e politiche
in materia di beni culturali. 1.6. Durata e incidenza finanziaria Proposta/iniziativa di durata illimitata 1.7. Modalità di gestione previste[31] Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. L'articolo
16 definisce le modalità di valutazione e di monitoraggio che consentiranno
alle altre istituzioni dell'Unione di avere informazioni sull'applicazione
della direttiva. Le relazioni sull'applicazione e di valutazione della
direttiva saranno elaborate ogni cinque anni. 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati Non
sono stati individuati rischi finanziari. 2.2.2. Modalità di controllo previste Le
modalità di controllo previste sono indicate nel regolamento finanziario e nel
regolamento (UE) n. 1268/2012. 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e
delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. La
Commissione deve garantire che gli interessi finanziari dell'Unione europea
siano protetti mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la
corruzione e altre attività illegali, mediante controlli efficaci e il recupero
degli importi indebitamente versati e, qualora siano accertate irregolarità,
mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in conformità ai
regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (CE, Euratom) n. 2185/96 e (CE) n.
1073/1999. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate ·
Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Tipo di spesa || Partecipazione || Diss./Non diss. ([32]) || di paesi EFTA[33] || di paesi candidati[34] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario […] || [XX.YY.YY.YY] […] || Diss./Non diss. || || || || Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la
creazione Secondo l'ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Tipo di spesa || Partecipazione Numero [Denominazione……………………………] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista
sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || || || || DG: ENTR || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTALE || Stanziamenti operativi || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || TOTALE degli stanziamenti per la DG ENTR || Impegni || =1+1a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || Pagamenti || =2+2a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" || || DG ENTR || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTALE || Risorse umane || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 1,0 || Altre spese amministrative || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,25 || TOTALE DG ENTR || Stanziamenti || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 || Pagamenti || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti
operativi La proposta/iniziativa
non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi La proposta comporta l'utilizzo di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || Risorse umane || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 1,0 Altre spese amministrative || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,25 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 Esclusa la RUBRICA 5[35] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Altre spese di natura amministrativa || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane La proposta comporta
l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) 02 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 01 (ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[36] XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 04 yy [37] || - in sede[38] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 - nelle delegazioni || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 05 02 (AC, END, INT – Ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 02 (AC, END, INT – Ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Altre linee di bilancio (specificare) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5 Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Gestire il recepimento e l'attuazione della direttiva. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale La proposta è compatibile con il quadro
finanziario pluriennale attuale. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento La proposta non prevede il cofinanziamento da
parte di terzi. 3.3. Incidenza prevista sulle entrate La proposta non ha incidenza finanziaria sulle
entrate. [1] Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993,
relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio
di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74), modificata dalla
direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio
1997 (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59) e dalla direttiva 2001/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001,
pag. 43). [2] Prima relazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di
beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro, COM (2000) 325 def. del 25.05.2000. Seconda relazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e
sociale sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro, COM (2005) 675 def. del 21.12.2005. Terza relazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e
sociale sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro, COM (2009) 408 def. del 30.07.2009. Quarta relazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e
sociale sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro, COM (2013) 310 final del 30.5.2013. [3] Nel mese di settembre 2012, la convenzione dell'UNESCO
del 1970 è stata ratificata da 22 Stati membri e quella dell'UNIDROIT del 1995
da 13 Stati membri. La ratifica della convenzione dell'UNESCO da parte
dell'Austria era in corso. [4] Conclusioni del Consiglio dell'Unione relative alla
prevenzione della criminalità connessa ai beni culturali e alla lotta contro
questo fenomeno, 13-14 dicembre 2011 (disponibile in lingua francese) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/126867.pdf. [5] GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1. [6] http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2012/index_it.htm [7] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulated-sectors/cultural-goods/index_en.htm
(disponibile in lingua inglese). [8] I lavori del gruppo e i contributi individuali dei
membri non sono stati pubblicati. [9] Relazione finale e raccomandazioni al comitato per gli
affari culturali sul miglioramento dei mezzi per potenziare la mobilità delle
collezioni, giugno 2010: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/working-group-on-museum-activities_en.htm
(disponibile in lingua inglese). [10] "Analisi delle strutture e dei meccanismi di
diffusione dei dati necessari alle autorità per garantire l'applicazione della
direttiva sui beni culturali", 2004, ed "Estensione ai 12 nuovi Stati
membri", 2007, Information & Communication Partners, (contratto di
studio n. 30-CE-0102617/00-49), disponibili su richiesta all'indirizzo ENTR-PRODUCT-MARKET-INTEGR-AND-ENFOR@ec.europa.eu.
"Studio sulla prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di beni
culturali nell'Unione europea", CECOJI-CNRS-UMR 6224 (Francia), 2011. http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Report%20Trafficking%20in%20cultural%20goods%20EN.pdf#zoom
(disponibile nelle lingue inglese e francese). [11] Altre alternative, tra cui: i) la ratifica da parte
dell'Unione della convenzione dell'UNESCO del 1970 e di quella dell'UNIDROIT
del 1975; ii) la definizione di una strategia dell'Unione volta alla ratifica
da parte di tutti gli Stati membri della convenzione dell'UNIDROIT, iii) la
sostituzione della direttiva 93/7/CEE con un regolamento e iv) l'abrogazione
della direttiva 93/7/CEE, sono state abbandonate, fin dalle fasi iniziali
dell'analisi delle soluzioni, per questioni di fattibilità. [12] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria,
COM(2001) 645 def. [13] COM (2007) 873 def. [14] Allegato I, parte A della presente proposta. [15] "Qualora, nel corso del procedimento legislativo,
si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a
modificazioni sostanziali, spetterà alla Commissione presentare, se del caso,
la proposta o le proposte necessarie." [16] "Il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione prendono atto del fatto che, qualora si ritenesse necessario andare
oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, la
Commissione potrà scegliere nelle sue proposte caso per caso la tecnica della
rifusione o quella di una proposta distinta di modificazione, lasciando in
sospeso la proposta di codificazione nella quale sarà successivamente
incorporata, una volta adottata, la modificazione sostanziale." [17] GU C 252 del 18.9.2010, pag. 11. [18] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1. [19] GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1. [20] GU C […] del
[…], pag. […]. [21] GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74. [22] Cfr. allegato I, parte A. [23] GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1. [24] GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1. [25] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1. [26] Conclusioni del Consiglio dell'Unione
relative alla prevenzione della criminalità connessa ai beni culturali e alla
lotta contro questo fenomeno, Consiglio "Giustizia e affari interni",
13-14 dicembre 2011 (disponibile in lingua francese). [27] Aventi più di 50 anni e non appartenenti
all'autore. [28] Quali definiti dalla Corte di giustizia nella
sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della
TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una
collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati
secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni
speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune
ed hanno un valore elevato.» [29] Il termine per il recepimento per il Belgio, la Germania e
i Paesi Bassi è stato il 15 marzo 1994. [30] ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity-Based Management (bilancio per attività). [31] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [32] Diss = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti
non dissociati. [33] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [34] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [35] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [36] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = esperti junior
presso una delegazione. [37] Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [38] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).