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Document 52013PC0311

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Rifusione)

/* COM/2013/0311 final - 2013/0162 (COD) */

52013PC0311

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Rifusione) /* COM/2013/0311 final - 2013/0162 (COD) */


RELAZIONE

1.           Contesto della proposta

· Contesto generale, motivi e obiettivi della proposta

I beni culturali nazionali sono i beni che gli Stati membri identificano come parte del loro patrimonio culturale. Tali beni sono generalmente classificati in funzione della loro importanza dal punto di vista culturale e vengono tutelati da norme più o meno severe. Tra i beni culturali, quelli facenti parte del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico (in appresso "beni del patrimonio nazionale"), in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono beni di sommo interesse da salvaguardare a vantaggio delle future generazioni. In generale, i "beni del patrimonio nazionale" sono soggetti a un trattamento giuridico di maggiore protezione che ne vieta l'uscita definitiva dal territorio dello Stato membro.

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei beni conformemente alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni giustificati da motivi di protezione dei beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico ai sensi dell'articolo 36 del TFUE.

La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro[1] è stata adottata, nel 1993, in concomitanza con la soppressione delle frontiere interne per garantire la tutela dei beni culturali classificati come "beni del patrimonio nazionale" degli Stati membri. Essa è volta a conciliare il principio fondamentale della libera circolazione delle merci con la necessità di una tutela efficace dei beni del patrimonio nazionale.

Gli esercizi di valutazione della direttiva[2] hanno permesso di constatare la limitata efficacia di questo strumento nell'ottenere la restituzione di alcuni beni culturali classificati come "beni del patrimonio nazionale" usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e rinvenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tra le cause principali di questa situazione:

· le condizioni richieste per la possibile restituzione dei beni considerati patrimonio nazionale per poter essere restituiti, vale a dire il fatto di appartenere a una delle categorie comuni indicate dall'allegato e di superare determinate soglie di valore o di antichità;

· i termini brevi per esercitare l'azione di restituzione;

· il costo degli indennizzi.

Tali valutazioni hanno altresì messo in luce la necessità di migliorare la cooperazione amministrativa e la consultazione tra le autorità centrali ai fini di una migliore esecuzione della direttiva.

Sulla base del sistema instaurato dalla direttiva, alcuni Stati membri dovrebbero, per ottenere la restituzione dei propri beni culturali, fare ricorso ai meccanismi previsti dalle convenzioni internazionali. La convenzione dell'UNESCO, del 1970, concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali nonché la convenzione dell'UNIDROIT, del 1995, sui beni culturali rubati o illecitamente esportati non sono state ratificate da tutti gli Stati membri[3].

Nonostante la varietà di strumenti esistenti, il traffico dei beni culturali è diventato uno dei commerci illegali più diffusi. Il traffico dei beni culturali classificati come "beni del patrimonio nazionale" costituisce una forma particolarmente grave di questo commercio illegale, con conseguenze nefaste sull'identità nazionale, la cultura e la storia degli Stati membri, poiché la scomparsa di beni facenti parte del patrimonio nazionale priva tutti i cittadini di uno Stato di una testimonianza della loro identità e della loro storia.

Dopo aver constatato che tale problema colpisce in modo notevole gli Stati membri dell'Unione, il 13 e 14 dicembre 2011 il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto opportuno adottare misure volte a rafforzare l'efficacia della prevenzione della criminalità avente per oggetto i beni culturali nonché la lotta contro tale fenomeno. A questo proposito ha tra l'altro raccomandato alla Commissione di fornire sostegno agli Stati membri per tutelare in modo efficace i beni culturali, al fine di prevenire e combattere il traffico illecito e, all'occorrenza, di promuovere misure complementari[4].

L'obiettivo della presente proposta è consentire agli Stati membri di ottenere la restituzione di qualsiasi bene culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale" che abbia lasciato illecitamente il loro territorio a decorrere dal 1993.

L'obiettivo generale consiste nel contribuire alla tutela dei beni culturali nell'ambito del mercato interno.

Coerenza con le altre politiche e gli altri obiettivi dell'Unione

La presente iniziativa è coerente con la politica dell'Unione in materia di tutela dei beni culturali. È anche in linea con le già citate conclusioni del Consiglio dell'Unione in merito alla prevenzione e alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali.

La proposta di direttiva riguarda la restituzione dei beni culturali come sistema che permetta agli Stati membri di tutelare i beni culturali classificati come "beni del patrimonio nazionale".

È opportuno notare che, per quanto riguarda il recupero di un bene culturale da parte del proprietario che ne è stato privato, il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[5] prevede che il tribunale del luogo in cui si trova il bene sia competente a conoscere il procedimento civile di recupero fondato sul diritto di proprietà. Tale nuova disposizione si applicherebbe anche ai procedimenti civili riguardanti il recupero di beni culturali.

Entrambe le iniziative sono volte a rafforzare la tutela dei beni culturali: la prima permette alle autorità nazionali di richiedere la restituzione di un bene culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale" che ha lasciato illecitamente il territorio, l'altra riconosce al proprietario il diritto di richiedere il recupero di un bene culturale di fronte ai tribunali dello Stato membro in cui il bene si trova.

2.           Consultazioni delle parti interessate e valutazione d'impatto

· Consultazioni delle parti interessate

Dal 30 novembre 2011 al 5 marzo 2012 è stata organizzata una consultazione pubblica diretta a tutte le parti interessate da questa iniziativa. La consultazione si è svolta secondo il meccanismo di elaborazione interattiva delle politiche ("La vostra voce in Europa") attraverso due questionari mirati rivolti, rispettivamente, alle autorità e agli enti pubblici e ai cittadini e agli operatori economici interessati o attivi nell'ambito dei beni culturali.

I servizi della Commissione hanno ricevuto 142 risposte, di cui 24 provenienti da organismi pubblici e 118 dal settore privato. Una sintesi dei risultati di questa consultazione pubblica è disponibile sul sito web Europa[6].

La maggioranza dei partecipanti del settore privato (61%) ritiene che la direttiva 93/7/CEE risponda in modo adeguato alle necessità degli Stati membri, e che non sia dunque necessaria alcuna modifica. Solo il 22% si è mostrato favorevole a una revisione.

Tra i rappresentanti di autorità ed enti pubblici, invece, il 54% ritiene che la direttiva non garantisca una restituzione effettiva dei beni del patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Il sostegno alle soluzioni prospettate per migliorare l'efficacia della direttiva si suddivide in modo piuttosto equilibrato, con il 29% a favore della revisione della direttiva, un altro 29% favorevole a migliorare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, il 17% a favore di incoraggiare la ratifica delle convenzioni internazionali (UNESCO e UNIDROIT) da parte degli Stati membri e il 25% favorevole a un approccio combinato tra diverse soluzioni, tra cui la revisione della direttiva e il miglioramento della cooperazione amministrativa e la consultazione tra autorità competenti.

· Ricorso al parere di esperti

La direttiva 93/7/CEE è stata oggetto, a intervalli regolari, di relazioni valutative della Commissione elaborate in base a relazioni nazionali sull'applicazione. Tali relazioni valutative relative al periodo compreso tra il 1993 e il 2011, sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo[7].

Inoltre, la Commissione ha realizzato un esercizio di valutazione expost della direttiva creando di un gruppo di esperti nazionali in rappresentanza delle autorità centrali che esercitano le funzioni previste dalla direttiva. L'obiettivo del gruppo di esperti "Return of cultural goods", creato in seno al comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali, consisteva nell'individuare i problemi legati all'applicazione della direttiva e di delineare eventuali soluzioni. I lavori di questo gruppo si sono svolti tra il 2009 e il 2011.

Tra le conclusioni del gruppo di lavoro è emersa la necessità, da un lato, di rivedere la direttiva per renderla più efficace come strumento per la restituzione di beni del patrimonio nazionale e, dall'altro, di dotarsi di meccanismi volti a migliorare la cooperazione amministrativa e la consultazione tra le autorità centrali[8].

· Valutazione d'impatto

La presente proposta è accompagnata da una sintesi della valutazione d'impatto e da una valutazione d'impatto, il cui progetto è stato analizzato dal comitato ad hoc della Commissione europea, che ha dato il proprio parere il 21 settembre 2012. La versione finale della valutazione d'impatto è stata modificata per tenere conto delle raccomandazioni del comitato.

Essa ha tenuto conto, in particolare, delle relazioni di valutazione della direttiva, della documentazione ottenuta nell'ambito dei lavori del gruppo di esperto "Return of cultural goods", dei lavori del gruppo di esperti MOC (metodo aperto di coordinamento) sulla mobilità delle collezioni nell'ambito del programma di lavoro 2007-2010 per la cultura[9] e dei risultati della consultazione pubblica sull'argomento, senza però tralasciare alcuni studi condotti nel 2004, 2007 e 2011 nell'ambito dei beni culturali[10].

Sulla base delle informazioni così raccolte, la Commissione ha proceduto a una valutazione d'impatto, nell'ambito della quale sono state esaminate e confrontate le seguenti alternative[11]:

Alternativa 1: nessuna modifica alla situazione attuale

Alla direttiva 93/7/CEE, come modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE, non è apportata alcuna modifica.

Alternativa 2: promozione dell'uso di strumenti comuni tra le autorità centrali

Uno strumento elettronico a disposizione delle autorità centrali (il sistema d'informazione del mercato interno, in appresso "l'IMI") per semplificare lo svolgimento dei compiti amministrativi e lo scambio di informazioni tra tali autorità.

Alternativa 3: revisione della direttiva 93/7/CEE

La direttiva 93/7/CEE è rivista al fine di: i) estenderne il campo d'applicazione a tutti i beni classificati come beni del patrimonio nazionale, ii) estendere i termini per esercitare l'azione di restituzione e per la verifica del bene e iii) armonizzare le condizioni di indennizzo del possessore.

Alternativa 4: promozione della ratifica e dell'applicazione, da parte degli Stati membri, della convenzione dell'UNESCO del 1970 sui beni culturali

La direttiva 93/7/CEE rimane invariata: l'azione si concentra sulla ratifica e sull'esecuzione, da parte degli Stati membri, della convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.        

L'approccio privilegiato è una combinazione delle alternative 2 e 3 con l'obiettivo in particolare di:

- prevedere l'utilizzo del sistema di cooperazione amministrativa IMI tra le autorità centrali;

- ampliare il campo di applicazione della direttiva a tutti i beni culturali classificati come "beni del patrimonio nazionale", ai sensi dell'articolo 36 del trattato;

- estendere i termini per esercitare l'azione di restituzione;

- estendere i termini prescritti per la verifica del bene culturale;

- armonizzare le condizioni di indennizzo del possessore in caso di restituzione.

3.           Elementi giuridici della proposta

· Sintesi delle misure proposte

La rifusione della direttiva 93/7/CEE, modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE, ha per obiettivo di permettere agli Stati membri di ottenere la restituzione di qualsiasi bene culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale". Essa è volta inoltre a semplificare la legislazione dell'Unione in questo ambito.

Le modifiche apportate alle disposizioni della direttiva 93/7/CEE riguardano: i) l'allargamento del suo campo di applicazione a tutti i beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato, ii) la previsione dell'utilizzo del sistema IMI per le azioni di cooperazione amministrativa e gli scambi informativi tra le autorità centrali, iii) un'estensione dei termini per permettere alle autorità dello Stato membri richiedente di verificare la natura del bene culturale ritrovato in un altro Stato membro, iv) un'estensione dei termini per esercitare l'azione giudiziaria di restituzione, v) l'indicazione di quale autorità dello Stato richiedente sia competente a far decorrere i termini per l'azione giudiziaria di restituzione, vi) la precisazione che il possessore ha l'onere della prova di diligenza richiesta all'atto dell'acquisizione del bene culturale, vii) un'indicazione di criteri comuni per interpretare la nozione di "diligenza richiesta" o viii) l'estensione dei termini per le relazioni di applicazione e di valutazione della direttiva.

· Base giuridica

La proposta è basata sull'articolo 114 del trattato (TFUE).

· Principio di sussidiarietà

Per il mercato interno una competenza concorrente è attribuita all'Unione e agli Stati membri. Si applica dunque il principio di sussidiarietà.

Poiché l'azione isolata degli Stati membri in materia di restituzione rischiava di essere ostacolata da normative nazionali divergenti, la creazione del mercato interno è stata accompagnata dall'adozione della direttiva 93/7/CEE.

Fissare norme in materia di restituzione è un modo di semplificare il funzionamento del mercato interno. Infatti, sarebbe arduo per uno Stato membro ottenere la restituzione di un bene culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale" uscito illecitamente in assenza di una procedura comune applicabile nello Stato membro in cui il bene si trova. In questo senso, un possessore consapevole del fatto che il bene che possiede è uscito illecitamente potrebbe stabilirsi in uno Stato membro senza timore di perderlo.

La dimensione transfrontaliera dell'uscita illecita dei beni culturali, dunque, mette l'Unione in una posizione privilegiata per agire su questi aspetti e permettere la restituzione dei beni usciti illecitamente da uno Stato membro e presenti sul territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri non sarebbero quindi in grado di conseguire in modo adeguato l'obiettivo della presente proposta, che richiede un'azione a livello dell'Unione.

L'Unione, tuttavia, non ha la competenza per definire quali beni rientrano nel patrimonio nazionale o per determinare quali sono i tribunali nazionali competenti a conoscere l'azione di restituzione che lo Stato membro richiedente può proporre nei confronti del possessore e/o del detentore di un bene culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale" uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro. Tali aspetti sono di competenza degli Stati membri e ad essi si applica quindi la sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

La portata dell'azione dipende dai principali fattori che limitano l'efficacia della direttiva 93/7/CEE nell'ottenere la restituzione dei beni classificati come "beni del patrimonio nazionale". La presente proposta è proporzionata all'obiettivo di garantire la restituzione di tutti i beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 1993, senza andare oltre quanto necessario.

Per migliorarne l'applicazione, la presente proposta stabilisce che la realizzazione della cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità centrali avverranno tramite il sistema IMI, precisa qual è l'autorità nazionale dello Stato richiedente che fa decorrere i termini dell'azione di restituzione e dispone che l'onere della prova di diligenza richiesta è a carico del possessore, indicando al tempo stesso alcuni criteri comuni della nozione di diligenza richiesta per favorire un'interpretazione più uniforme della nozione da parte dei giudici nazionali ai fini dell'indennizzo del possessore. Tali criteri non sono esclusivi.

La necessità di intervenire non è tuttavia stabilita per altri aspetti, ad esempio permettere ai proprietari privati dei beni culturali classificati come patrimonio nazionale di intentare un'azione di restituzione, di estendere da trenta a cinquant'anni il periodo di prescrizione dell'azione di restituzione del bene oppure di limitare l'importo massimo dell'indennizzo del possessore.

La proposta non comporterà nuovi oneri amministrativi per le amministrazioni; al contrario, tali oneri dovrebbero diminuire.

· Tecnica legislativa

È opportuno ricordare che il 1º aprile 1987 la Commissione ha deciso di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

La Commissione ha avviato la codificazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro[12] e ha presentato una proposta pertinente all'autorità legislativa[13]. La nuova direttiva doveva sostituire i vari atti in essa incorporati[14].

Durante il procedimento legislativo è stato osservato che l'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 93/7/CEE, che corrispondeva all'articolo 16, paragrafo 3, della proposta di testo codificato, introduceva una base giuridica derivata. In ragione della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06, è stata ritenuta necessaria la soppressione dell'articolo 16, paragrafo 3, dalla proposta di testo codificato. Poiché tale soppressione avrebbe rappresentato una modificazione sostanziale che andava oltre la mera codificazione, è stato ritenuto necessario applicare il punto 8[15] dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 "Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi", alla luce della dichiarazione congiunta su detto punto[16].

La Commissione ha ritenuto dunque opportuno ritirare la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a codificare la direttiva 93/7/CEE[17] e di convertire la codificazione di tale direttiva in una rifusione, al fine di inserirvi la modifica necessaria.

Come già spiegato, l'obiettivo di consentire agli Stati membri di ottenere la restituzione dei beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale esige una serie di modifiche sostanziali della direttiva 93/7/CEE. È stato pertanto deciso di applicare la tecnica della rifusione, conformemente all'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti giuridici[18].

La presente proposta è una rifusione della direttiva 93/7/CEE, modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE. Essa costituisce una semplificazione della legislazione in vigore e implica l'abrogazione delle direttive 93/7/CEE, 96/100/CE e 2001/38/CE.

· Spiegazione dettagliata della proposta

L'articolo 1, paragrafo 1, definisce il "bene culturale" come un bene classificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i "beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato. L'allegato della direttiva 93/7/CEE è soppresso.

Ai fini della restituzione, la presente direttiva sopprime l'obbligo, per i beni classificati come beni del patrimonio nazionale:

· di appartenere ad una delle categorie comuni di cui all'allegato e di rispettare, ove necessario, le soglie di antichità e/o di valore stabilite per tali categorie, oppure,

· qualora non appartengano a una delle suddette categorie, di essere parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi e fondi di conservazione delle biblioteche o negli inventari delle istituzioni ecclesiastiche.

A questo proposito, è opportuno ricordare che spetta a ciascuno degli Stati membri il compito di definire i propri "beni del patrimonio nazionale" ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del trattato. L'allegato della direttiva 93/7/CEE non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi del suddetto articolo, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come patrimonio nazionale e di essere oggetto di un procedimento di restituzione.

La presente proposta persegue l'obiettivo di conciliare il principio fondamentale della libera circolazione dei beni culturali con la necessità di una tutela efficace dei beni del patrimonio nazionale. Essa conferma la volontà del legislatore del 1993 di compiere, attraverso la direttiva 93/7/CEE, un primo passo verso una cooperazione in quest'ambito tra gli Stati membri nel quadro del mercato interno; conferma altresì che il suo obiettivo era quello di raggiungere un riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia.

La presente proposta risponde alla reiterata richiesta dei rappresentanti degli Stati membri di instaurare un sistema efficace di restituzione dei beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale. Essa garantisce agli Stati membri la possibilità di ottenere la restituzione dei beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale usciti illecitamente dal loro territorio a decorrere dal 1993, con la conseguenza di favorire una migliore protezione del patrimonio degli Stati membri.

Il possessore del bene potrebbe comunque, all'atto del procedimento di restituzione, argomentare a propria difesa che lo Stato richiedente ha violato l'articolo 36 del trattato quando ha classificato il bene come patrimonio nazionale. Il tribunale adito dovrà decidere, se del caso, dopo aver presentato un rinvio pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Gli articoli 4 e 6 prevedono l'uso del sistema di informazione del mercato interno (l'"IMI") per semplificare la cooperazione amministrativa, la consultazione e lo scambio di informazioni tra le autorità centrali.

L'articolo 4, paragrafo 3, estende a cinque mesi a partire dalla notifica della scoperta del bene il termine accordato all'autorità competente dello Stato membro richiedente per verificare se il bene scoperto in un altro Stato membro costituisca un bene culturale.

Tenuto conto dell'effetto transfrontaliero, tale estensione favorisce una cooperazione amministrativa più efficace tra le autorità competenti.

L'articolo 7, punto 1, precisa che l'azione di restituzione si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dalla data in cui l'autorità centrale dello Stato richiedente è venuta a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

L'estensione di questo termine tiene conto della complessità delle relazioni transfrontaliere, senza tuttavia trascurare l'obbligo di diligenza che grava sullo Stato richiedente.

L'articolo 9 contiene alcuni criteri comuni per l'interpretazione della nozione di diligenza richiesta al possessore al momento dell'acquisizione del bene. Tali criteri si ispirano a quelli stabiliti all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione dell'UNIDROIT del 1995.

La presente proposta prevede per il possessore l'onere della prova della diligenza richiesta al momento dell'acquisizione del bene. L'acquirente del bene ha diritto a un indennizzo purché dimostri la diligenza esercitata al momento dell'acquisizione del bene per quanto riguarda il carattere lecito dell'uscita del bene culturale dal territorio dello Stato membro richiedente.

Tali modifiche dovrebbero contribuire a un'applicazione più uniforme della direttiva in quest'ambito e, se del caso, rendere più difficile l'ottenimento di indennizzi da parte dei possessori in malafede o "poco diligenti".

L'articolo 16 definisce le modalità di valutazione e di monitoraggio che consentiranno alle altre istituzioni dell'Unione di avere informazioni sull'applicazione della direttiva. Le relazioni sull'applicazione e di valutazione della direttiva saranno elaborate ogni cinque anni. È prevista una clausola di revisione.

· Comitatologia e atti delegati

L'articolo 17 della direttiva 93/7/CEE prevede che la Commissione sia assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009 [versione codificata del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali][19]. Si tratta del comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali, comitato consultivo della Commissione composto dai rappresentanti degli Stati membri.

La direttiva 93/7/CEE stabilisce che il comitato esamina tutti i problemi connessi all'applicazione del suo allegato sollevati dal suo presidente, di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Poiché la nuova direttiva non contiene alcun allegato, il riferimento al comitato nella proposta è soppresso.

Conformemente alla comunicazione della Commissione intitolata "Framework for Commission's expert groups: horizontal rules and public register" (Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico), la Commissione istituirà, se del caso, un gruppo d'esperti composto da autorità centrali responsabili della direttiva per la definizione delle modalità di funzionamento del sistema di informazione del mercato interno (IMI) nell'ambito dei beni culturali.

4.           Informazioni complementari

· Abrogazione delle disposizioni legislative in vigore

L'adozione della presente proposta di rifusione implica l'abrogazione della legislazione in vigore, ossia le direttive 93/7/CEE, 96/100/CE e 2001/38/CE.

· Modifica delle disposizioni legislative in vigore

La presente direttiva modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, al fine di includervi la nuova direttiva.

· Spazio economico europeo

L'atto proposto è rilevante ai fini del SEE; è pertanto opportuno che sia esteso anche ad esso.

5.           incidenza sul bilancio

L'incidenza sul bilancio della presente proposta è indicata nella scheda finanziaria ad essa allegata. La proposta comporta unicamente spese amministrative.

ê 93/7/CEE (adattato)

2013/0162 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ , in particolare l'articolo 100 A Ö 114 Õ ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale Ö europeo Õ[20],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1)       La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro[21] ha subito diverse e sostanziali modificazioni[22]. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

ê93/7/CEE considerando 1 (adattato)

ð nuovo

(2)       considerando che l'articolo 8 A del Trattato stabilisce che entro il 1° gennaio 1993 deve essere instaurato il Ö Il Õ mercato interno che comporta Ö comporta Õ uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del Ttrattato. ð Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni giustificati da motivi di protezione dei beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico. ï

ê 93/7/CEE considerando 2 (adattato)

(3)       considerando che, Ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del Trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno Ö mantengono Õ il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione all'interno delle frontiere interne;.

ê 93/7/CEE considerando 3 (adattato)

(4)       considerando che occorre pertanto istituire Ö La direttiva 93/7/CEE istituisce Õ un sistema che permettea agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del TrattatoÖ, appartenenti alle categorie comuni di beni culturali di cui all'allegato della direttiva Õ e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CEE) n. 3911/92116/2009 del Consiglio, del 9 18 dicembre 19922008, relativo all'esportazione di beni culturali[23];, Önonché i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni. Õ che la realizzazione di questo sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo di applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali; che, pertanto, l'allegato della presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto, a tale titolo, di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva;

ê 93/7/CEE considerando 4 (adattato)

considerando che la presente direttiva dovrebbe riguardare anche i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni.

ê 93/7/CEE considerando 5 (adattato)

(5)       considerando che dovrebbe essere Ö La direttiva 93/7/CEE ha istituito Õ istituita una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione, presso l'Interpol ed altri organismi qualificati che elaborano elenchi analoghi, di oggetti culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche.

ê 93/7/CEE considerando 6 (adattato)

(6)       considerando che La procedura istituita Ö prevista Õ dalla presente direttiva costituisce Ö 93/7/CEE ha costituito Õ un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nell'ambito del mercato interno. L'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni in materia. che pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo.

ê 93/7/CEE considerando 7 (adattato)

(7)       considerando che Il regolamento (CEE) n. 3911/92 116/2009 introduce, insieme alla presente direttiva, un sistema comunitario Ö dell'Unione Õ di tutela dei beni culturali degli Stati membri. che la data entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva deve essere il più possibile vicina alla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3911/92; che per taluni Stati membri sarà necessario un periodo superiore in considerazione della natura del loro sistema giuridico e della portata delle modifiche che essi dovranno introdurre nella propria legislazione nazionale per conformarsi alla presente direttiva,

ò nuovo

(8)       Il funzionamento della direttiva 93/7/CEE ha messo in luce i limiti del sistema destinato a ottenere la restituzione dei beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e rinvenuti nel territorio di un altro Stato membro.

(9)       È opportuno che gli Stati membri abbiano a disposizione un sistema che garantisca che l'uscita illecita di un bene culturale classificato come bene del patrimonio nazionale verso un altro Stato membro non presenti lo stesso rischio di quello della sua esportazione illecita al di fuori dell'Unione.

(10)     La presente direttiva deve estendere il proprio campo di applicazione a qualsiasi bene culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale avente un valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato. In questo senso, è opportuno sopprimere il criterio di appartenenza a una delle categorie di cui all'allegato della direttiva 93/7/CEE e, di conseguenza, il suddetto allegato nonché il criterio di essere parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche. Il rispetto della diversità dei sistemi nazionali di protezione dei beni culturali è riconosciuto dall'articolo 36 del trattato. In questo contesto, sono dunque indispensabili fiducia reciproca, spirito di cooperazione e mutua comprensione tra Stati membri.

(11)     È opportuno intensificare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per favorire un'applicazione più efficace e uniforme della presente direttiva. A questo fine, occorre contemplare l'uso, da parte delle autorità centrali, del sistema di informazione del mercato interno (in appresso, "l'IMI") previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione[24] . È altresì opportuno che le altre autorità competenti degli Stati membri utilizzino, nella misura del possibile, lo stesso sistema.

(12)     Al fine di garantire la protezione dei dati personali, la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti devono essere conformi alle norme enunciate nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[25] e, qualora sia utilizzato il sistema di informazione del mercato interno, nel regolamento (UE) n. 1024/2012.

(13)     Occorre estendere il termine accordato alle autorità competenti dello Stato membro richiedente per verificare se il bene culturale reperito in un altro Stato membro costituisce un bene culturale ai sensi della presente direttiva. Un termine più lungo dovrebbe favorire l'adozione delle misure adeguate alla conservazione del bene e, se del caso, evitare che venga sottratto al procedimento di restituzione.

(14)     È altrettanto necessario portare il termine per esercitare l'azione di restituzione a tre anni a decorrere dalla data in cui lo Stato richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore. Per questioni di chiarezza, è opportuno precisare che il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui l'autorità centrale dello Stato membro richiedente viene a conoscenza dei fatti.

(15)     Il Consiglio dell'Unione ha riconosciuto la necessità di adottare misure volte a rafforzare l'efficacia della prevenzione della criminalità avente per oggetto i beni culturali e della lotta contro tale fenomeno. In questo contesto ha raccomandato alla Commissione di fornire sostegno agli Stati membri per tutelare in modo efficace i beni culturali al fine di prevenirne e combatterne il traffico illecito e, all'occorrenza, di promuovere misure complementari[26].

(16)     È inoltre opportuno garantire che tutti gli attori del mercato dei beni culturali mostrino diligenza nelle transazioni dei beni culturali. Le conseguenze dell'acquisizione di un bene culturale di provenienza illecita saranno davvero dissuasive solo se l'obbligo di restituire è accompagnato da quello di dimostrare l'esercizio, da parte del possessore del bene, della diligenza richiesta come condizione per ottenere un indennizzo. In questo senso, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di prevenzione e di lotta contro il traffico illecito di beni culturali, è opportuno stabilire per il possessore il dovere di dimostrare di aver esercitato la diligenza richiesta al momento dell'acquisizione del bene come condizione per ottenere un indennizzo, e stabilire l'impossibilità per il possessore di invocare la propria buona fede se non ha esercitato il livello di diligenza richiesta dalle circostanze del caso concreto.

(17)     Al fine di facilitare un'interpretazione uniforme da parte degli Stati membri della nozione di diligenza richiesta, occorre precisare quali circostanze vanno prese in considerazione per determinare l'effettivo esercizio della diligenza richiesta.

(18)     L'obiettivo della presente direttiva, ovvero consentire la restituzione di qualsiasi bene culturale classificato come bene del patrimonio nazionale uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello dell'Unione. Essa può dunque adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo stabilito.

(19)     Poiché i compiti del comitato istituito dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009 sono diventati superflui a causa della soppressione dell'allegato della direttiva 93/7/CEE, occorre sopprimere i riferimenti a detto comitato.

(20)     Poiché l'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 contiene un elenco delle disposizioni relative alla cooperazione amministrativa negli atti dell'Unione attuati mediante l'IMI, è opportuno modificare il suddetto allegato per includervi la presente direttiva.

(21)     L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva 93/7/CEE.

(22)     La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto interno indicati nell'allegato I, parte B,

ê 93/7/CEE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)           «bene culturale»: un bene che è qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i «beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico», in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del Ttrattato CEE;

         e

– che appartiene ad una delle categorie di cui all'allegato, o pur non rientrando in una di queste categorie costituisce parte integrante:

– - delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche.

ê 93/7/CEE (adattato)

Ai fini della presente direttiva, per «collezioni pubbliche» si intendono le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in uno Stato membro, oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro e che sia classificato come «pubblico» conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione in quanto proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale oppure è finanziato in modo significativo dagli stessi;

ê 93/7/CEE (adattato)

– - degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche;

2)           «bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro»: un bene

a)      uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 116/2009,

         nonché Ö oppure Õ

b)      non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea;

3)           «Stato membro richiedente»: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale;

4)           «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro;

5)           «restituzione»: il rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente;

6)           «possessore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto;

7)           «detentore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui.;

ê 93/7/CEE (adattato)

Ö 8)     «collezioni pubbliche»: le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in uno Stato membro oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro, che siano classificate come «pubbliche» conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione, a condizione che il suddetto ente sia di proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale, oppure che sia finanziato in modo significativo dagli stessi. Õ

ê 93/7/CEE

Articolo 2

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

ê 93/7/CEE (adattato)

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ödell'Unione europeaÕ, serie C.

ê 93/7/CEE

Articolo 4

Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti:

ê 93/7/CEE (adattato)

1)           individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare tale ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene;

ê 93/7/CEE

ð nuovo

2)           effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro;

3)           facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione venga effettuata entro due ð cinque ï mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;

4)           prendere, ove occorra, in cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;

5)           impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto alla procedura di restituzione;

ê 93/7/CEE (adattato)

6)           svolgere il ruolo d'intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. In tale senso, le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo l'articolo 5, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a condizione che lo Stato richiedente ed il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo.

ê 93/7/CEE (adattato)

Ö Ai fini del punto 1), la domanda dello Stato membro deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare la ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene. Õ

Ö Ai fini del punto 6), le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo l'articolo 5, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a condizione che lo Stato richiedente ed il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo. Õ

ò nuovo

Le autorità centrali degli Stati membri ricorrono al sistema d'informazione del mercato interno (in appresso "l'IMI") stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, per cooperare e consultarsi tra loro. Gli Stati membri decidono in merito all'uso dell'IMI ai fini della presente direttiva da parte delle altre autorità competenti.

ê 93/7/CEE

Articolo 5

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato di:

a)      un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiari che si tratta un bene culturale,;

b)      una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

Articolo 6

L'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene in questione.

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio le autorità centrali degli altri Stati membri.

ò nuovo

Gli scambi d'informazioni avvengono mediante l'IMI.

ê 93/7/CEE (adattato)

ð nuovo

Articolo 7

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di un anno ð tre anni ï a decorrere dalla data in cui Ö l'autorità centrale dello Õlo Stato membro richiedente è venutao a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

ê 93/7/CEE

In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente.

Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 8) 1, e dei beni ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 13, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

ê 93/7/CEE (adattato)

Articolo 9

Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato richiesto accorda al possessore l'un Ö equo Õ indennizzo che ritenga equo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione di essere convinto che il possessore Ö dimostri di aver Õ abbia usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

ò nuovo

Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati, di ogni altra informazione e documentazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere, del fatto che il possessore abbia consultato o meno organismi ai quali poteva aver accesso e di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.

Il possessore non può invocare la buona fede se non ha esercitato il livello di diligenza imposto dalle circostanze.

ê 93/7/CEE

L'onere della prova è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro richiesto.

In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

Articolo 10

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui all'articolo 4, punto 4.

Articolo 11

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 9 e delle spese di cui all'articolo 10 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

Articolo 12

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

Articolo 13

La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1º gennaio 1993.

ê 93/7/CEE (adattato)

ð nuovo

Articolo 14

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali Ö diversi da quelli Õ non comprese Ö definiti Õ nell'allegato ð all'articolo 1, punto 1) ï.

ê 93/7/CEE

ð nuovo

2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1º gennaio 1993.

Articolo 15

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene.

Articolo 16

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni tre ð cinque ï anni, per la prima volta nel febbraio 1996 ð […] ï, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

ê 93/7/CEE (adattato)

ð nuovo

2. Ogni tre ð cinque ï anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale Ö europeo Õ una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva. ð Tale relazione è eventualmente accompagnata da proposte idonee. ï

ê 93/7/CEE

3. Il Consiglio valuta l'efficacia della presente direttiva dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando su proposta della Commissione, procede ad eventuali adeguamenti.

4. In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tenere conto degli indici economici e monetari nella Comunità.

Articolo 17

La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3911/92.

Il comitato esamina tutti i problemi connessi all'applicazione dell'allegato sollevati dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

ò nuovo

Articolo 17

All'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto 6:

"6. Direttiva xxxx/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (*): articoli 4 e 6.

(*) GU L […]."

ê 93/7/CEE (adattato)

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua adozione, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi che devono conformarsi alla presente direttiva Ö agli articoli [seguenti: articolo 1, punto 1, articolo 4, primo comma, punto 3, articolo 4, quarto comma, articolo 6, terzo comma, articolo 7, articolo 9 e articolo 16] della presente direttiva Õ entro dodici mesi dalla sua adozione.

Essi ne informano Ö comunicano Õ immediatamente alla la Commissione Ö il testo di tali disposizioni Õ. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Ö Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla[e] direttiva[e] abrogata[e] dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Õ Le modalità del suddetto riferimento Ö nonché la forma redazionale di tale indicazione Õ sono decise dagli Stati membri.

ê

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che si adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

La direttiva 93/7/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato 1, parte A, è abrogata con effetto dal […], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto interno indicati nell'allegato 1, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli […] si applicano a decorrere dal […].

ê 93/7/CEE

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ê 93/7/CEE

ALLEGATO

Categorie che sono contemplate dall'articolo 1, punto 1, secondo trattino ed a cui devono appartenere, per poter essere restituiti, conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del «patrimonio nazionale» ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE

A.           1.      Reperti archeologici aventi più di 100 anni provenienti da:

– scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

– siti archeologici;

– collezioni archeologiche.

2.      Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni.

ê 96/100/CE articolo 1, punto 1, lettera a)

3.      Quadri e pitture diversi da quelli delle categorie 3 bis o 4, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale[27].

ê 96/100/CE articolo 1, punto 1, lettera b)

3 bis. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto1.

ê 96/100/CE articolo 1, punto 1, lettera c)

4.      Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto o con qualsiasi materiale1.

ê 93/7/CEE

5.      Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali1.

6.      Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale1, diverse da quelle della categoria 1.

7.      Fotografie, film e relativi negativi1.

8.      Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione1.

9.      Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione.

10.    Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni.

11.    Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni.

12.    a)       Collezioni[28] ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b)      Collezioni2 aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

13.    Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.

14.    Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie A 1-A 13, aventi più di 50 anni.

              I beni culturali rientranti nelle categorie A 1-A 14 sono disciplinati dalla presente direttiva soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui alla parte B.

B.           Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

ê 2001/38/CE articolo 1, punto 1

VALORI:

qualunque ne sia il valore.

ê 93/7/CEE

– 1 (Reperti archeologici)

– 2 (Smembramento di monumenti)

– 8 (Incunaboli e manoscritti)

– 11 (Archivi)

15 000

– 4 (Mosaici e disegni)

– 5 (Incisioni)

– 7 (Fotografie)

– 10 (Carte geografiche stampate)

ê 96/100/CE articolo 1, punto 2

30 000

– 3 bis (Acquerelli, guazzi e pastelli)

ê 93/7/CEE

50 000

– 6 (Arte statuaria)

– 9 (Libri)

– 12 (Collezioni)

– 13 (Mezzi di trasporto)

– 14 (Altri oggetti)

150 000

– 3 (Quadri)

              Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.

ê 2001/38/CE articolo 1, punto 2

Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.

_____________

é

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modifiche successive (di cui all'articolo 19)

Direttiva 93/7/CEE del Consiglio || (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74) ||

|| Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59)

|| Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43)

Parte B

Termini per il recepimento nella legislazione nazionale (di cui all'articolo 19)

Direttiva || Termine per il recepimento

93/7/CEE || 15.12.1993[29]

96/100/CE || 1.9.1997

2001/38/CE || 31.12.2001

_____________

ALLEGATO II

Direttiva 93/7/CEE || Presente direttiva

Articolo 1, punto 1, primo trattino || Articolo 1, punto 1)

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, frase introduttiva || _______

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino, primo comma || _______

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino, secondo comma || Articolo 1, punto 8)

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, secondo sottotrattino || _______

Articolo 2, punto 1, primo trattino || Articolo 1, punto 2), lettera a)

Articolo 1, punto 2, secondo trattino || Articolo 1, punto 2), lettera b)

Articolo 1, punti da 3 a 7 || Articolo 1, punti da 3) a 7)

Articoli 2 e 3 Articolo 4, primo comma Articolo 4, punto 1), seconda frase Articolo 4, punto 6), seconda frase _______ || Articoli 2 e 3 Articolo 4, primo comma Articolo 4, secondo comma Articolo 4, terzo comma Articolo 4, quarto comma

Articolo 5, primo comma || Articolo 5, primo comma

Articolo 5, secondo comma, primo trattino || Articolo 5, secondo comma, lettera a)

Articolo 5, secondo comma, secondo trattino || Articolo 5, secondo comma, lettera b)

Articolo 6, primo comma || Articolo 6, primo comma

Articolo 6, secondo comma || Articolo 6, secondo comma

_______ || Articolo 6, terzo comma

Articoli 7 e 8 || Articoli 7 e 8

Articolo 9, primo comma || Articolo 9, primo comma

Articolo 9, secondo comma || _______

_______ _______ || Articolo 9, secondo comma Articolo 9, terzo comma

Articolo 9, terzo e quarto comma || Articolo 9, quarto e quinto comma

Articoli da 10 a 15 || Articoli da 10 a 15

Articolo 16, paragrafi 1 e 2 || Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 3 || _______

Articolo 16, paragrafo 4 || _______

Articolo 17 || _______

_______ || Articolo 17

Articolo 18 || Articolo 18, paragrafo 1

_______ || Articolo 18, paragrafo 2

_______ || Articolo 19

_______ || Articolo 20, primo comma

_______ || Articolo 20, secondo comma

Articolo 19 Allegato || Articolo 21 _______

______ || Allegato I

______ || Allegato II

é

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB[30]

Titolo 2 – Impresa - Capitolo 02 03: Mercato interno per i beni e le politiche settoriali

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Contribuire alla tutela dei beni culturali nell'ambito del mercato interno.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico: consentire agli Stati membri di ottenere la restituzione dei beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale usciti dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1993.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La presente proposta ha l'obiettivo di aumentare il numero di restituzioni di beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale riducendo il costo delle stesse. Essa avrà ripercussioni sulla prevenzione e sulla lotta contro il traffico illecito di beni culturali nell'Unione.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

- Aumentare il numero di procedimenti di restituzione,

- aumentare il numero di restituzioni di beni culturali classificati come "beni del patrimonio nazionale",

- garantire il monitoraggio delle domande di ricerca di un bene culturale ai sensi dell'articolo 4, punto 1), della direttiva,

- garantire il monitoraggio delle notifiche di ritrovamento di un bene culturale ai sensi dell'articolo 4, punto 2), della direttiva,

- comparabilità dei dati statistici relativi all'applicazione della direttiva,

- indagine sulla soddisfazione nell'uso del sistema IMI presso le autorità centrali.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La presente iniziativa ha l'obiettivo generale di contribuire alla tutela dei beni culturali nel mercato interno, agevolando la restituzione dei beni culturali classificati come "beni del patrimonio nazionale" usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1993.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La dimensione transfrontaliera dell'uscita illecita dei beni culturali mette l'Unione in una posizione privilegiata per agire in quest'ambito.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le valutazioni della direttiva 93/7/CEE mostrano che il sistema esistente ha una efficacia limitata per ottenere la restituzione di alcuni beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale.

Attraverso studi o relazioni di esperti sulla prevenzione e sulla lotta contro il traffico illecito di beni culturali, la Commissione ha inoltre constatato la necessità di procedere a una revisione della direttiva.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La presente iniziativa è interamente compatibile con le altre misure e politiche in materia di beni culturali.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di durata illimitata

1.7. Modalità di gestione previste[31]

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'articolo 16 definisce le modalità di valutazione e di monitoraggio che consentiranno alle altre istituzioni dell'Unione di avere informazioni sull'applicazione della direttiva. Le relazioni sull'applicazione e di valutazione della direttiva saranno elaborate ogni cinque anni.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Non sono stati individuati rischi finanziari.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Le modalità di controllo previste sono indicate nel regolamento finanziario e nel regolamento (UE) n. 1268/2012.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

La Commissione deve garantire che gli interessi finanziari dell'Unione europea siano protetti mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, mediante controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, qualora siano accertate irregolarità, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in conformità ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (CE, Euratom) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Tipo di spesa || Partecipazione

|| Diss./Non diss. ([32]) || di paesi EFTA[33] || di paesi candidati[34] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[…] || [XX.YY.YY.YY] […] || Diss./Non diss. || || || ||

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Tipo di spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione……………………………] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || || ||

|| DG: ENTR || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTALE

|| Ÿ Stanziamenti operativi || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| TOTALE degli stanziamenti per la DG ENTR || Impegni || =1+1a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Pagamenti || =2+2a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" ||

|| DG ENTR || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTALE

|| Ÿ Risorse umane || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 1,0

|| Ÿ Altre spese amministrative || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,25

|| TOTALE DG ENTR || Stanziamenti || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

|| TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

|| TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

|| Pagamenti || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

La proposta comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || ||

Risorse umane || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 1,0

Altre spese amministrative || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,25

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

Esclusa la RUBRICA 5[35] del quadro finanziario pluriennale || || || || || ||

Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Altre spese di natura amministrativa || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)

02 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2

ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

10 01 05 01 (ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[36]

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 04 yy [37] || - in sede[38] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

- nelle delegazioni || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 05 02 (AC, END, INT – Ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

10 01 05 02 (AC, END, INT – Ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Altre linee di bilancio (specificare) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2

ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Gestire il recepimento e l'attuazione della direttiva.

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

La proposta non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

[1]               Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74), modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59) e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).

[2]               Prima relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, COM (2000) 325 def. del 25.05.2000. Seconda relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, COM (2005) 675 def. del 21.12.2005. Terza relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, COM (2009) 408 def. del 30.07.2009. Quarta relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, COM (2013) 310 final del 30.5.2013.

[3]               Nel mese di settembre 2012, la convenzione dell'UNESCO del 1970 è stata ratificata da 22 Stati membri e quella dell'UNIDROIT del 1995 da 13 Stati membri. La ratifica della convenzione dell'UNESCO da parte dell'Austria era in corso.

[4]               Conclusioni del Consiglio dell'Unione relative alla prevenzione della criminalità connessa ai beni culturali e alla lotta contro questo fenomeno, 13-14 dicembre 2011 (disponibile in lingua francese)

                http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/126867.pdf.

[5]               GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

[6]               http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2012/index_it.htm

[7]               http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulated-sectors/cultural-goods/index_en.htm (disponibile in lingua inglese).

[8]               I lavori del gruppo e i contributi individuali dei membri non sono stati pubblicati.

[9]               Relazione finale e raccomandazioni al comitato per gli affari culturali sul miglioramento dei mezzi per potenziare la mobilità delle collezioni, giugno 2010: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/working-group-on-museum-activities_en.htm (disponibile in lingua inglese).

[10]             "Analisi delle strutture e dei meccanismi di diffusione dei dati necessari alle autorità per garantire l'applicazione della direttiva sui beni culturali", 2004, ed "Estensione ai 12 nuovi Stati membri", 2007, Information & Communication Partners, (contratto di studio n. 30-CE-0102617/00-49), disponibili su richiesta all'indirizzo ENTR-PRODUCT-MARKET-INTEGR-AND-ENFOR@ec.europa.eu. "Studio sulla prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di beni culturali nell'Unione europea", CECOJI-CNRS-UMR 6224 (Francia), 2011. http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Report%20Trafficking%20in%20cultural%20goods%20EN.pdf#zoom (disponibile nelle lingue inglese e francese).

[11]             Altre alternative, tra cui: i) la ratifica da parte dell'Unione della convenzione dell'UNESCO del 1970 e di quella dell'UNIDROIT del 1975; ii) la definizione di una strategia dell'Unione volta alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri della convenzione dell'UNIDROIT, iii) la sostituzione della direttiva 93/7/CEE con un regolamento e iv) l'abrogazione della direttiva 93/7/CEE, sono state abbandonate, fin dalle fasi iniziali dell'analisi delle soluzioni, per questioni di fattibilità.

[12]             Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 def.

[13]             COM (2007) 873 def.

[14]             Allegato I, parte A della presente proposta.

[15]             "Qualora, nel corso del procedimento legislativo, si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, spetterà alla Commissione presentare, se del caso, la proposta o le proposte necessarie."

[16]             "Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che, qualora si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, la Commissione potrà scegliere nelle sue proposte caso per caso la tecnica della rifusione o quella di una proposta distinta di modificazione, lasciando in sospeso la proposta di codificazione nella quale sarà successivamente incorporata, una volta adottata, la modificazione sostanziale."

[17]             GU C 252 del 18.9.2010, pag. 11.

[18]             GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

[19]             GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.

[20]             GU C […] del […], pag. […].

[21]             GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

[22]             Cfr. allegato I, parte A.

[23]             GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.

[24]             GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

[25]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1.

[26]             Conclusioni del Consiglio dell'Unione relative alla prevenzione della criminalità connessa ai beni culturali e alla lotta contro questo fenomeno, Consiglio "Giustizia e affari interni", 13-14 dicembre 2011 (disponibile in lingua francese).

[27]             Aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore.

[28]             Quali definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.»

[29]             Il termine per il recepimento per il Belgio, la Germania e i Paesi Bassi è stato il 15 marzo 1994.

[30]             ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Management (bilancio per attività).

[31]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[32]             Diss = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[33]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[34]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[35]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[36]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = esperti junior presso una delegazione.

[37]             Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[38]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

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