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Document 52013PC0307

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche

/* COM/2013/0307 final - 2013/0159 (NLE) */

52013PC0307

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche /* COM/2013/0307 final - 2013/0159 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

A livello internazionale, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora prescrizioni armonizzate destinate a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")[1] e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

Il regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche[2] ("regolamento n. 41 dell'UNECE") è stato recentemente aggiornato per ottenere lo stesso livello di protezione ambientale garantito dalla normativa dell'Unione in materia di omologazione, il che consente ora all'Unione di iniziare ad applicare il regolamento UNECE in questione. Tale regolamento intende stabilire disposizioni equivalenti per il controllo acustico dei ciclomotori e chiarimenti per la prova di misurazione del rumore da fermo di tali veicoli.

A livello dell'UE, l'allegato I della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote[3], con riferimento al capitolo 9, allegato I, della direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote[4], prevede l'omologazione per i veicoli a motore a due e tre ruote secondo le procedure di misurazione e i valori limite per i livelli sonori stabiliti dall'allegato I.

Dato che ora è stata elaborata la revisione 4 del regolamento n. 41 dell'UNECE, è opportuno che l'Unione applichi tale regolamento.

La presente decisione del Consiglio autorizza la Commissione a notificare a nome dell'Unione europea l'applicazione del regolamento n. 41 dell'UNECE.

· Contesto generale

Il capitolo 9, allegato I, della direttiva 97/24/CE stabilisce le prescrizioni di base per taluni elementi e caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote per quanto riguarda l'omologazione. È stato ritenuto necessario stabilire procedure di prova del livello sonoro e prescrizioni specifiche per tale omologazione a livello dell'UE.

Si prevede ora che l'Unione europea applichi il regolamento n. 41 dell'UNECE al fine di disporre di prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale, in modo da agevolare gli scambi internazionali e sostituire le prescrizioni vigenti in materia di omologazione stabilite dal capitolo 9, allegato I, della direttiva 97/24/CE. Ciò consentirà alle imprese europee di seguire un'unica serie di prescrizioni riconosciute a livello mondiale, vale a dire nei paesi che sono parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto dell'UNECE.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il capitolo 9, allegato I, della direttiva 97/24/CE contiene prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote (categoria L) riguardanti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è in linea con gli obiettivi delle direttive 2002/24/CE e 97/24/CE ed è quindi coerente con gli obiettivi dell'UE in materia di salute, sicurezza e ambiente e con l'obiettivo di progredire verso l'armonizzazione internazionale della legislazione sui ciclomotori.

Inoltre, la proposta è in linea con la decisione 97/836/CE del Consiglio, in vista dell'applicazione da parte dell'Unione europea dell'accordo del 1958 riveduto.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

· Consultazione delle parti interessate

Nell'elaborare la proposta la Commissione europea ha consultato le parti interessate e le loro organizzazioni. Una consultazione generale sull'approccio previsto riguardo alle emissioni acustiche dei veicoli ha avuto luogo nell'ambito del processo "CARS 21", cui hanno partecipato Stati membri, fabbricanti (rappresentanti europei e nazionali e singole imprese), fabbricanti di componenti, organizzazioni del settore trasporti e rappresentanti degli utenti. L'approccio proposto riguardo all'applicazione del regolamento n. 41 dell'UNECE sarà presentato anche nella riunione del comitato tecnico per i veicoli a motore (CTVM) e in quella del gruppo di lavoro per i ciclomotori. · Valutazione dell'impatto L'applicazione del regolamento n. 41 dell'UNECE non comporta una revisione dei limiti e/o delle soglie delle emissioni acustiche fissati attualmente dalla direttiva 97/24/CE. Inoltre, i metodi di prova stabiliti dal regolamento n. 41 dell'UNECE sono equivalenti, per la portata e l'approccio scientifico, a quelli previsti dalla direttiva 97/24/CE. Il processo di applicazione proposto non dovrebbe quindi avere un impatto sociale, ambientale ed economico per l'Unione europea o lo Spazio economico europeo, vista l'equivalenza generale dei metodi di prova proposti per le emissioni acustiche nonché dei relativi limiti e soglie. Nel quadro del progetto di proposta di regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato[5], è stata effettuata un'analisi dei costi e dei benefici in relazione al rumore e alla manomissione dei veicoli della categoria L (veicoli a due e tre ruote)[6], che ha dimostrato il deterioramento delle emissioni acustiche nei veicoli della categoria L dovuto alle manomissioni. A tale riguardo il regolamento n. 41 dell'UNECE, oltre all'equivalenza con i metodi di prova dell'UE e i valori limite delle emissioni acustiche, introduce elementi e misure contro la manomissione che hanno un buon rapporto costi/efficacia ed è quindi pienamente in linea con l'iniziativa legislativa in corso per i veicoli della categoria L.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La proposta consentirà all'Unione di applicare il regolamento n. 41 dell'UNECE sulle emissioni acustiche dei ciclomotori e di sostituire le prescrizioni regionali dell'UE in materia di prove con procedure e prescrizioni di prova armonizzate a livello mondiale.

· Base giuridica

Prendendo in considerazione l'oggetto e il contenuto della decisione del Consiglio, le basi giuridiche sono gli articoli 114, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE. La procedura da seguire per l'adozione della decisione del Consiglio è quella stabilita nell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 97/836/CE del Consiglio.

· Principio di sussidiarietà

Le prescrizioni sulle emissioni acustiche sono già armonizzate a livello dell'UE, ma la relativa legislazione è superata e va aggiornata tenendo conto del progresso tecnico avvenuto dopo la sua adozione. Solo l'Unione europea può applicare strumenti internazionali come i regolamenti equivalenti dell'UNECE e incorporarli nel sistema dell'UE di omologazione dei veicoli a motore. Questo impedisce non solo la frammentazione del mercato interno, ma garantisce anche norme uniformi sulla salute, la sicurezza e l'ambiente in tutta l'Unione, oltre ad offrire i vantaggi derivanti dalle economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato dell'Unione ed anche per il mercato internazionale, invece di essere adattati per ottenere l'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Una decisione del Consiglio è ritenuta uno strumento appropriato in quanto è in linea con le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 97/836/CE del Consiglio.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

· Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda una materia di competenza dello SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

2013/0159 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'applicazione del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[7],

considerando quanto segue:

(1)          Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")[8].

(2)          Le prescrizioni armonizzate del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche[9] ("regolamento n. 41 dell'UNECE") intendono eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto e garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e protezione.

(3)          La direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio[10] e la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote[11] e le sue misure di attuazione stabiliscono l'adozione di livelli sonori ammissibili, dispositivi di scarico e procedure di prova dei veicoli a motore a due e tre ruote.

(4)          Il capitolo 9, allegato I, della direttiva 97/24/CE contiene prescrizioni per l'omologazione dei veicoli della categoria L per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico.

Alla categoria L appartengono i veicoli leggeri come le biciclette elettriche, i ciclomotori a due o tre ruote, i motocicli con e senza sidecar, i tricicli e i quadricicli.

(5)          Alla data di adesione all'Accordo del 1958 riveduto, l'Unione ha aderito a un numero limitato di regolamenti dell'UNECE elencati nell'allegato II della decisione 97/836/CE; il regolamento n. 41 dell'UNECE non era compreso in tale elenco.

(6)          Come stabilito dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 97/836/CE e in conformità all'articolo 1, paragrafo 7, dell'Accordo del 1958 riveduto, l'Unione può decidere di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti dell'UNECE a cui non ha aderito al momento della sua adesione all'Accordo del 1958 riveduto. La decisione è adottata dal Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo.

(7)          È opportuno ora che l'Unione europea applichi il regolamento n. 41 dell'UNECE al fine di avere prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale, in modo da agevolare gli scambi internazionali e sostituire le prescrizioni di omologazione vigenti stabilite dal capitolo 9, allegato I, della direttiva 97/24/CE. Ciò consentirà alle imprese europee di seguire un'unica serie di prescrizioni riconosciute a livello mondiale, in particolare nei paesi e/o parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto dell'UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione europea applica il regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione notifica la presente decisione al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[2]               Documenti UNECE /TRANS/WP.29/2011/62 e GU L 317 del 14.11.2012, pag. 1.

[3]               GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

[4]               GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.

[5]               COM (2010) 542 def.

[6]               Relazione in attesa della revisione e adozione da parte della Commissione.

[7]               Approvazione di ...

[8]               GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[9]               GU L 317 del 14.11.2012, pag. 1.

[10]             GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

[11]             GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.

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