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Document 52013PC0307
Proposal for a COUNCIL DECISION on the application of Regulation No 41 of the United Nations Economic Commission for Europe on uniform provisions concerning the approval of motor cycles with regard to noise
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche
/* COM/2013/0307 final - 2013/0159 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche /* COM/2013/0307 final - 2013/0159 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Motivazione e obiettivi della proposta A livello internazionale, la Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora prescrizioni
armonizzate destinate a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a
motore tra le parti contraenti dell'accordo della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi
applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere
installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del
riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali
prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")[1] e a garantire che tali veicoli
offrano un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Il regolamento n. 41 della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative
all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche[2] ("regolamento n. 41
dell'UNECE") è stato recentemente aggiornato per ottenere lo stesso
livello di protezione ambientale garantito dalla normativa dell'Unione in
materia di omologazione, il che consente ora all'Unione di iniziare ad
applicare il regolamento UNECE in questione. Tale regolamento intende stabilire
disposizioni equivalenti per il controllo acustico dei ciclomotori e
chiarimenti per la prova di misurazione del rumore da fermo di tali veicoli. A livello dell'UE, l'allegato I della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione
dei veicoli a motore a due o tre ruote[3],
con riferimento al capitolo 9, allegato I, della direttiva 97/24/CE relativa a
taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote[4], prevede l'omologazione per i
veicoli a motore a due e tre ruote secondo le procedure di misurazione e i
valori limite per i livelli sonori stabiliti dall'allegato I. Dato che ora è stata elaborata la revisione 4
del regolamento n. 41 dell'UNECE, è opportuno che l'Unione applichi tale
regolamento. La presente decisione del Consiglio autorizza
la Commissione a notificare a nome dell'Unione europea l'applicazione del
regolamento n. 41 dell'UNECE. ·
Contesto generale Il capitolo 9, allegato I, della direttiva
97/24/CE stabilisce le prescrizioni di base per taluni elementi e
caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote per quanto riguarda l'omologazione.
È stato ritenuto necessario stabilire procedure di prova del livello sonoro e
prescrizioni specifiche per tale omologazione a livello dell'UE. Si prevede ora che l'Unione europea applichi
il regolamento n. 41 dell'UNECE al fine di disporre di prescrizioni comuni
armonizzate a livello internazionale, in modo da agevolare gli scambi
internazionali e sostituire le prescrizioni vigenti in materia di omologazione
stabilite dal capitolo 9, allegato I, della direttiva 97/24/CE. Ciò consentirà
alle imprese europee di seguire un'unica serie di prescrizioni riconosciute a
livello mondiale, vale a dire nei paesi che sono parti contraenti dell'Accordo
del 1958 riveduto dell'UNECE. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il capitolo 9, allegato I, della direttiva
97/24/CE contiene prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore a due e
tre ruote (categoria L) riguardanti il livello sonoro ammissibile e il
dispositivo di scarico. ·
Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La proposta è in linea con gli obiettivi delle
direttive 2002/24/CE e 97/24/CE ed è quindi coerente con gli obiettivi dell'UE
in materia di salute, sicurezza e ambiente e con l'obiettivo di progredire
verso l'armonizzazione internazionale della legislazione sui ciclomotori. Inoltre, la proposta è in linea con la
decisione 97/836/CE del Consiglio, in vista dell'applicazione da parte dell'Unione
europea dell'accordo del 1958 riveduto. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI DELL'IMPATTO · Consultazione delle parti interessate Nell'elaborare la proposta la Commissione europea ha consultato le parti interessate e le loro organizzazioni. Una consultazione generale sull'approccio previsto riguardo alle emissioni acustiche dei veicoli ha avuto luogo nell'ambito del processo "CARS 21", cui hanno partecipato Stati membri, fabbricanti (rappresentanti europei e nazionali e singole imprese), fabbricanti di componenti, organizzazioni del settore trasporti e rappresentanti degli utenti. L'approccio proposto riguardo all'applicazione del regolamento n. 41 dell'UNECE sarà presentato anche nella riunione del comitato tecnico per i veicoli a motore (CTVM) e in quella del gruppo di lavoro per i ciclomotori. · Valutazione dell'impatto L'applicazione del regolamento n. 41 dell'UNECE non comporta una revisione dei limiti e/o delle soglie delle emissioni acustiche fissati attualmente dalla direttiva 97/24/CE. Inoltre, i metodi di prova stabiliti dal regolamento n. 41 dell'UNECE sono equivalenti, per la portata e l'approccio scientifico, a quelli previsti dalla direttiva 97/24/CE. Il processo di applicazione proposto non dovrebbe quindi avere un impatto sociale, ambientale ed economico per l'Unione europea o lo Spazio economico europeo, vista l'equivalenza generale dei metodi di prova proposti per le emissioni acustiche nonché dei relativi limiti e soglie. Nel quadro del progetto di proposta di regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato[5], è stata effettuata un'analisi dei costi e dei benefici in relazione al rumore e alla manomissione dei veicoli della categoria L (veicoli a due e tre ruote)[6], che ha dimostrato il deterioramento delle emissioni acustiche nei veicoli della categoria L dovuto alle manomissioni. A tale riguardo il regolamento n. 41 dell'UNECE, oltre all'equivalenza con i metodi di prova dell'UE e i valori limite delle emissioni acustiche, introduce elementi e misure contro la manomissione che hanno un buon rapporto costi/efficacia ed è quindi pienamente in linea con l'iniziativa legislativa in corso per i veicoli della categoria L. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte La proposta consentirà all'Unione di applicare
il regolamento n. 41 dell'UNECE sulle emissioni acustiche dei ciclomotori
e di sostituire le prescrizioni regionali dell'UE in materia di prove con
procedure e prescrizioni di prova armonizzate a livello mondiale. ·
Base giuridica Prendendo in considerazione l'oggetto e il
contenuto della decisione del Consiglio, le basi giuridiche sono gli articoli
114, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE. La procedura da
seguire per l'adozione della decisione del Consiglio è quella stabilita nell'articolo
3, paragrafo 3, della decisione 97/836/CE del Consiglio. ·
Principio di sussidiarietà Le prescrizioni sulle emissioni acustiche sono
già armonizzate a livello dell'UE, ma la relativa legislazione è superata e va
aggiornata tenendo conto del progresso tecnico avvenuto dopo la sua adozione.
Solo l'Unione europea può applicare strumenti internazionali come i regolamenti
equivalenti dell'UNECE e incorporarli nel sistema dell'UE di omologazione dei
veicoli a motore. Questo impedisce non solo la frammentazione del mercato
interno, ma garantisce anche norme uniformi sulla salute, la sicurezza e l'ambiente
in tutta l'Unione, oltre ad offrire i vantaggi derivanti dalle economie di
scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato dell'Unione ed
anche per il mercato internazionale, invece di essere adattati per ottenere l'omologazione
nazionale di ogni singolo Stato membro. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. ·
Principio di proporzionalità La proposta soddisfa il principio di
proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo
di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un
livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione del Consiglio. Una decisione del Consiglio è ritenuta uno
strumento appropriato in quanto è in linea con le disposizioni dell'articolo 3,
paragrafo 3, della decisione 97/836/CE del Consiglio. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI ·
Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda una materia di
competenza dello SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. 2013/0159 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione del regolamento n. 41
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni
uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le
emissioni acustiche (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo
4, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[7], considerando quanto segue: (1) Con la decisione 97/836/CE
del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione
di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli
accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui
veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle
omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958
riveduto")[8]. (2) Le prescrizioni armonizzate
del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite (UN/ECE) – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei
ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche[9] ("regolamento n. 41
dell'UNECE") intendono eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di
veicoli a motore tra le parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto e
garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e
protezione. (3) La direttiva 2002/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione
dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del
Consiglio[10]
e la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei
veicoli a motore a due o a tre ruote[11]
e le sue misure di attuazione stabiliscono l'adozione di livelli sonori
ammissibili, dispositivi di scarico e procedure di prova dei veicoli a motore a
due e tre ruote. (4) Il capitolo 9, allegato I,
della direttiva 97/24/CE contiene prescrizioni per l'omologazione dei veicoli
della categoria L per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il
dispositivo di scarico. Alla categoria L appartengono i veicoli leggeri
come le biciclette elettriche, i ciclomotori a due o tre ruote, i motocicli con
e senza sidecar, i tricicli e i quadricicli. (5) Alla data di adesione all'Accordo
del 1958 riveduto, l'Unione ha aderito a un numero limitato di regolamenti dell'UNECE
elencati nell'allegato II della decisione 97/836/CE; il regolamento
n. 41 dell'UNECE non era compreso in tale elenco. (6) Come stabilito dall'articolo
3, paragrafo 3, della decisione 97/836/CE e in conformità all'articolo 1,
paragrafo 7, dell'Accordo del 1958 riveduto, l'Unione può decidere di
applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti dell'UNECE a cui non ha aderito al
momento della sua adesione all'Accordo del 1958 riveduto. La decisione è
adottata dal Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo. (7) È opportuno ora che l'Unione
europea applichi il regolamento n. 41 dell'UNECE al fine di avere
prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale, in modo da agevolare
gli scambi internazionali e sostituire le prescrizioni di omologazione vigenti
stabilite dal capitolo 9, allegato I, della direttiva 97/24/CE. Ciò consentirà
alle imprese europee di seguire un'unica serie di prescrizioni riconosciute a
livello mondiale, in particolare nei paesi e/o parti contraenti dell'Accordo
del 1958 riveduto dell'UNECE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Unione europea applica il regolamento
n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle
disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto
riguarda le emissioni acustiche. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 3 La Commissione notifica la presente decisione
al Segretario generale delle Nazioni Unite. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78. [2] Documenti UNECE /TRANS/WP.29/2011/62 e GU L 317 del
14.11.2012, pag. 1. [3] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. [4] GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. [5] COM (2010) 542 def. [6] Relazione in attesa della revisione e adozione da parte
della Commissione. [7] Approvazione di ... [8] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78. [9] GU L 317 del 14.11.2012, pag. 1. [10] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. [11] GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.