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Document 52013PC0178

Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

/* COM/2013/0178 final - 2013/0095 (NLE) */

52013PC0178

Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 /* COM/2013/0178 final - 2013/0095 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito "regolamento di base") nel procedimento di riesame intermedio parziale concernente il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese.

· Contesto generale

La presente proposta è presentata nel contesto dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle prescrizioni sostanziali e procedurali di tale regolamento.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, originari della Repubblica popolare cinese, è stato istituito dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1008/2011 del Consiglio (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1).

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

· Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base.

· Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

· Valutazione dell'impatto

La presente proposta risulta dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione dell'impatto generale, ma contiene un elenco completo delle condizioni da valutare.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

Il 14 febbraio 2011 la Commissione ha avviato d'ufficio un riesame intermedio parziale del dazio antidumping in vigore sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese.

L'inchiesta di riesame, che era limitata all'esame del dumping, ha rilevato la persistenza di pratiche di dumping ad un livello superiore in seguito a un mutamento delle circostanze di carattere duraturo.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 13 maggio 2013, al fine di modificare le misure in vigore.

· Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

· Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

· Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra indicato e non consente decisioni nazionali.

Non è necessario indicare il modo per ridurre al minimo e adeguare all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

· Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede altre opzioni.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'Unione.

2013/0095 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] (di seguito "regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(1) Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005[2], un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra il 7,6% e il 46,7%.

(2) Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio della definizione del prodotto, il Consiglio ha precisato, con il regolamento (CE) n. 684/2008[3], la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale.

(3) Nel luglio 2009, in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso, con il regolamento (CE) n. 499/2009[4], il dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre società" istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Tailandia.

(4) Nell'ottobre 2011 il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011[5] un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il dazio esteso menzionato al considerando 3 è stato mantenuto anch'esso con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011.

2. Apertura di un riesame intermedio parziale

(5) Durante il riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha constatato un cambiamento nella concorrenza nel mercato dell'Unione in seguito all'istituzione delle misure. Il produttore esportatore cinese con l'aliquota del dazio più bassa, al quale nell'inchiesta iniziale è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato (TEM), è stato infatti in grado di conquistare una parte molto ampia del mercato dell'Unione, aumentando considerevolmente la quota delle sue importazioni nell'UE. La Commissione ha anche espresso dubbi in merito all'assegnazione iniziale del TEM, viste le prove dell'esistenza di distorsioni nel mercato dell'acciaio della RPC. Si è quindi ritenuto che le circostanze in base alle quali sono state adottate le misure attualmente in vigore fossero mutate e che tali cambiamenti fossero di carattere durevole.

(6) Dopo aver sentito il comitato consultivo ed aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato il 14 febbraio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[6] ("avviso di apertura"), l'apertura d'ufficio di un riesame intermedio parziale, limitato all'esame del dumping concernente i produttori esportatori cinesi, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

3. Periodo dell'inchiesta di riesame

(7) L'inchiesta relativa al livello del dumping ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR").

4. Parti interessate

(8) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame intermedio parziale i produttori esportatori, gli importatori indipendenti notoriamente interessati, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(9) È stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(10) Visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori e di importatori indipendenti, è stata presa in considerazione la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Due produttori esportatori e otto importatori indipendenti si sono dichiarati disposti a collaborare. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento per i produttori esportatori e per gli importatori indipendenti.

(11) La Commissione ha inviato questionari e moduli di richiesta del TEM a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario un produttore esportatore cinese, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd (di seguito "Noblelift") e tre importatori indipendenti.

(12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Una visita di verifica è stata effettuata negli stabilimenti della società:

– Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing, Repubblica popolare cinese.

(13) Vista la necessità di determinare un valore normale per il produttore esportatore della RPC cui non è stato concesso il TEM, è stata effettuata una verifica negli stabilimenti del seguente produttore del Brasile, scelto come paese di riferimento:

– Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, Sao Paulo.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(14) Il prodotto oggetto dal presente riesame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale che è stato precisato dal riesame intermedio sulla definizione del prodotto, cioè i transpallet manuali e i loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono destinati soltanto a sollevare un carico, azionando la barra fino ad un'altezza sufficiente da permettere il trasporto, e non hanno altre funzioni o impieghi supplementari, che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o consentire lo stoccaggio (carrelli elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).

2. Prodotto simile

(15) L'inchiesta ha confermato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC, il prodotto fabbricato e venduto nel Brasile, paese di riferimento, e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzatori.

(16) Tali prodotti sono quindi considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

a) Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(17) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, cioè nei casi in cui sia dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto simile. A titolo puramente indicativo, questi criteri sono riassunti brevemente qui di seguito:

– le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza significative ingerenze statali; i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;

– le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base che sono soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono d'applicazione in ogni caso;

– non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

– le leggi in materia di fallimento e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

– le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(18) Un produttore cinese, Noblelift, ha chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed ha inviato l'apposito modulo di richiesta entro i termini stabiliti.

(19) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha verificato tutte le informazioni fornite nei moduli di richiesta del TEM negli stabilimenti della società in questione.

(20) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi pagati da Noblelift durante il PIR per l'acciaio al carbonio laminato a caldo cinese, una materia prima principale che rappresenta all'incirca il 25% del costo di un prodotto finito, presentavano una considerevole distorsione, essendo inferiori del 24-31% rispetto ai prezzi internazionali praticati nello stesso periodo. I prezzi internazionali erano basati sulle statistiche per i mercati nordamericani e dell'UE di Steel Business Briefing (SBB)[7] nonché sui prezzi all'importazione COMEXT. È stato quindi constatato che i prezzi cinesi dell'acciaio non riflettevano affatto i valori del mercato. Inoltre, nel mercato delle materie prime le ingerenze statali sono una prassi consolidata. Il 12° piano quinquennale della Cina (2011-2015) per il settore siderurgico comprende una serie di misure che dimostrano che le imprese siderurgiche sono costrette ad attenersi alle istruzioni del governo cinese a causa del rigoroso controllo esercitato dello Stato cinese. Si conclude quindi che Noblelift non soddisfa le condizioni del primo criterio del TEM.

(21) Nell'esercizio finanziario 2010 una società collegata ha inoltre fornito a Noblelift una garanzia bancaria per due crediti che costituiscono una parte rilevante del totale delle attività di tale società collegata e di Noblelift. Le garanzie non sono state indicate né nel rendiconto finanziario di Noblelift, né nei documenti contabili della società collegata. Ciò non è conforme al principio contabile internazionale IAS 24 (Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) e il revisore non ha espresso alcuna riserva su tale pratica. L'indicazione delle operazioni delle parti correlate nel rendiconto finanziario è importante perché evidenzia i possibili effetti sulla posizione finanziaria di una società. In questo caso la mancata indicazione di impegni considerevoli come le garanzie di credito in questione non consente un'adeguata valutazione delle operazioni della società, in particolare dei rischi e delle opportunità che la società si trova ad affrontare. Si ritiene pertanto che i documenti contabili della società non siano stati sottoposti a un audit appropriato, in linea con le norme internazionali di contabilità, e che quindi non soddisfino le condizioni del secondo criterio.

(22) Noblelift ha inoltre ottenuto agevolazioni statali sotto forma di una tassazione preferenziale del reddito e di sovvenzioni che comportano una distorsione della sua situazione finanziaria e di conseguenza non soddisfa le condizioni del terzo criterio.

(23) Il produttore esportatore interessato e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni suddette.

(24) Dopo la comunicazione delle conclusioni relative al TEM, Noblelift ha chiesto informazioni più dettagliate riguardo al calcolo del prezzo dell'acciaio sul mercato internazionale. Secondo la società, le distorsioni dei prezzi delle materie prime dovrebbero comportare un adeguamento del valore normale nel calcolo del dumping anziché il rifiuto del TEM. Tuttavia, il disposto dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base è chiarissimo e prescrive che "i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato". Qualsiasi adeguamento nei calcoli del dumping volto a compensare la distorsione dei costi dei fattori di produzione priverebbe quindi l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), di gran parte del suo significato. Le osservazioni non hanno quindi potuto alterare le suddette conclusioni.

(25) In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, Noblelift ha ribadito le sue osservazioni. In primo luogo ha affermato che la Commissione non ha comunicato informazioni dettagliate, cioè tutti i dati utilizzati per il calcolo delle differenze dei prezzi delle materie prime.

(26) A tale riguardo va notato innanzitutto che le fonti dei dati per i confronti dei prezzi dell'acciaio sono state rese note in varie occasioni dalla Commissione. Essa ha ripetuto la spiegazione fornita precedentemente nel corso della procedura, vale a dire che i prezzi basati su Steel Business Briefing sono protetti dal diritto d'autore, poiché il servizio è disponibile su abbonamento. Di conseguenza, la Commissione è soggetta a un divieto giuridico di divulgazione e non può comunicare i dati direttamente, ma la base di dati è disponibile e accessibile dietro pagamento di un importo adeguato. Tuttavia, al fine di garantire un equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale e quella del diritto di difesa, i dati utilizzati sono stati verificati dal consigliere auditore della direzione generale del Commercio estero, che ha confermato il calcolo della differenza di prezzo e ha comunicato a Noblelift il risultato della sua verifica.

(27) Va ricordato inoltre che Steel Business Briefing descrive esattamente la metodologia utilizzata (dimensioni, spessore, larghezza, punto di trasporto). Questi parametri sono generali e costituiscono una guida che indica anche il livello di dettaglio dei confronti dei prezzi delle materie prime effettuati per stabilire se i costi dei principali fattori di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato. La Commissione ha utilizzato come riferimento i prezzi europei e nordamericani.

(28) Noblelift ha inoltre affermato che nell'inchiesta iniziale le differenze tra i prezzi nazionali dell'acciaio della RPC e i prezzi internazionali dell'acciaio non erano state considerate un fattore che impedisse alla società di soddisfare il primo criterio del TEM. Come indicato nel considerando 22 del regolamento della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio, nell'ambito dell'inchiesta iniziale, "Per tutte e quattro le imprese si è stabilito (…) che i loro prezzi e costi rispecchiavano i valori di mercato"[8] L'inchiesta iniziale non ha infatti stabilito una differenza di prezzo sostanziale tra le materie prime fornite a livello locale nella RPC e quelle acquistate a prezzi internazionali. Tuttavia, tale conclusione non impedisce che le istituzioni possano constatare una differenza di prezzo in un'inchiesta successiva, se le circostanze sono cambiate e se sussiste una differenza di prezzo. Come indicato al considerando 76, le circostanze hanno subito un notevole mutamento tra il 2004 (periodo dell'inchiesta iniziale) e il 2011 (PI del presente riesame), vale a dire nel corso di sette anni. A tale riguardo, in particolare durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza del 2010, sono state raccolte prove che dimostrano distorsioni dei prezzi dell'acciaio sul mercato della RPC dovute all'ingerenza statale. Questo costituisce anche uno dei motivi che hanno condotto all'apertura d'ufficio del presente riesame ed è stato confermato nella presente inchiesta (vedasi considerando 20).

(29) Noblelift ha inoltre ribadito le sue osservazioni in merito all'impatto immateriale delle garanzie di credito o all'impatto trascurabile delle agevolazioni statali. A tale riguardo va notato che il disposto dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base è chiaro e non fa riferimento all'impatto materiale sui risultati finanziari ("le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità"). In ogni caso, come indicato al considerando 21, la mancata indicazione di impegni considerevoli come le garanzie di credito in questione non consente un'adeguata valutazione delle operazioni della società, in particolare dei rischi e delle opportunità che essa si trova ad affrontare. Per quanto riguarda le prestazioni statali, la Commissione ha già risposto alla parte nel corso dell'inchiesta che tali agevolazioni ammontano a importi superiori a 10 milioni di renminbi (RMB). Le argomentazioni non hanno pertanto potuto essere accettate.

(30) Noblelift ha sostenuto infine che l'inchiesta avrebbe dovuto essere chiusa a causa del mancato rispetto del termine di tre mesi previsto per la determinazione del TEM, come specificato all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. A tale riguardo, si rimanda alla modifica apportata dal regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [9] e ai suoi effetti retroattivi. Inoltre, va notato che la determinazione del TEM è stata effettuata più di tre mesi dopo l'inizio dell'inchiesta a causa di aspetti procedurali e dei tempi troppo brevi dell'inchiesta. Data la maggiore complessità delle questioni sollevate nell'ambito delle valutazioni del TEM, il termine di tre mesi si è infatti rivelato praticamente impossibile da rispettare. Va notato tuttavia che la durata della determinazione non ha influito sui risultati.

(31) Si conclude pertanto che le osservazioni a sostegno della concessione del TEM non sono giustificate.

(32) In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, è stato deciso di non concedere il TEM a Noblelift.

b) Valore normale

          Paese di riferimento

(33) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di paesi non retti da un'economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi in fase di transizione il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(34) Nell'inchiesta iniziale è stato utilizzato il Canada come paese di riferimento per stabilire un valore normale. Dato che in Canada la produzione è cessata, nell'avviso di apertura del presente riesame è stato preso in considerazione il Brasile come paese di riferimento.

(35) Due produttori esportatori e un importatore si sono dichiarati contrari alla proposta di utilizzare il Brasile come paese di riferimento. La scelta del Brasile è stata contestata perché nel mercato brasiliano dei transpallet manuali esiste scarsa concorrenza a causa del numero esiguo di produttori nazionali e pertanto i prezzi di vendita, i profitti e i costi di produzione risultano gonfiati. I produttori esportatori in questione hanno suggerito l'India, la Malaysia o Taiwan come paesi di riferimento adeguati.

(36) Sulla base di queste osservazioni, la Commissione ha contattato 38 produttori indiani, tre produttori di Taiwan, due produttori della Malaysia e due noti produttori brasiliani di transpallet manuali, inviando loro il questionario pertinente. Solo un produttore brasiliano si è dichiarato disposto a collaborare: Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, Sao Paulo (di seguito "Paletrans").

(37) In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive e alla proposta della Commissione, le parti hanno ribadito le loro osservazioni che la scelta del Brasile come paese di riferimento non era appropriata a causa della mancanza di concorrenza sul mercato brasiliano. Le parti hanno affermato che il produttore del paese di riferimento che ha collaborato deteneva un monopolio sul mercato brasiliano, rafforzato dagli elevati dazi sull'importazione. Esse hanno anche sostenuto che le risposte fornite dal produttore del paese di riferimento nel questionario non riservato presentassero carenze. Infine, hanno chiesto che venissero effettuati adeguamenti per tener conto delle differenze tra il produttore del paese di riferimento e il produttore esportatore del paese interessato.

(38) Per quanto riguarda l'adeguatezza del Brasile come paese di riferimento, va sottolineato che il produttore del paese di riferimento, pur essendo il maggior produttore del mercato brasiliano, non monopolizza tale mercato. È in concorrenza con almeno due produttori locali e un volume considerevole di importazioni e il suo margine di profitto è risultato coerente con un mercato aperto.

(39) Come indicato nel considerando 36, in seguito alle osservazioni, presentate all'inizio della procedura, contrarie alla scelta del Brasile come paese di riferimento, la Commissione ha contattato 45 produttori di quattro paesi diversi, tra cui le società suggerite da Noblelift. Nonostante queste società siano state contattate ripetutamente per telefono ed e-mail, un solo produttore del Brasile ha presentato le informazioni richieste ed ha collaborato all'inchiesta.

(40) Per quanto riguarda le asserite carenze, va notato che un solo produttore del paese di riferimento ha collaborato all'inchiesta. Tale situazione non è rara, ma presenta difficoltà per la comunicazione dei dati. Viste le frequenti difficoltà incontrate per ottenere la collaborazione dei produttori del paese di riferimento, la Commissione deve garantire la protezione puntuale dei dati riservati. Nel caso in questione la presentazione di dati non riservati ha creato malintesi riguardo alle asserite carenze, ma tali malintesi sono stati chiariti con le parti. In particolare, una parte ha sostenuto che le carenze riscontrate nelle risposte del produttore del paese di riferimento squalificassero il Brasile come paese di riferimento e che l'inchiesta dovesse essere chiusa perché la Commissione non era in grado di stabilire il valore normale. A tale riguardo va notato che nella presente inchiesta la Commissione disponeva effettivamente delle informazioni necessarie per calcolare il dumping.

(41) Le osservazioni sull'inadeguatezza del Brasile come paese di riferimento non hanno quindi potuto essere accettate.

(42) Per quanto riguarda le richieste di adeguamenti, va notato che le differenze a livello commerciale del produttore brasiliano e del produttore esportatore cinese sono state risolte con un adeguamento dello stadio commerciale (vedasi considerando 59).

(43) Infine, una parte ha sostenuto la necessità di un adeguamento per tener conto dell'effetto di distorsione dovuto al dazio del 14% sulle importazioni nel paese di riferimento. Quest'argomentazione non ha potuto essere accettata poiché non è stato possibile stabilire un legame tra il dazio sulle importazioni di per sé e il livello dei prezzi sul mercato interno.

(44) Di conseguenza, il Brasile è considerato un paese di riferimento appropriato, data l'esistenza di una concorrenza sufficiente con almeno due produttori e di un livello considerevole di importazioni.

Determinazione del valore normale

(45) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate da Paletrans sul mercato interno a clienti indipendenti fossero rappresentative. A tale riguardo è emerso che il volume totale di queste vendite corrispondeva ad almeno il 5% del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione di Noblelift.

(46) La Commissione ha quindi verificato se esistevano tipi di prodotti simili venduti sul mercato interno da Paletrans sufficientemente comparabili, in termini di funzioni e materiali utilizzati, ai tipi venduti all'esportazione nell'Unione da Noblelift. Dall'inchiesta è risultato che alcuni tipi venduti sul mercato interno da Palestrans erano sufficientemente comparabili ai tipi esportati nell'Unione da Noblelift.

(47) La Commissione ha quindi verificato se, per il produttore del paese di riferimento, le vendite sul mercato interno di ciascun tipo comparabile del prodotto simile potessero essere considerate come effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. A questo scopo è stata stabilita, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR.

(48) Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore ai costi di produzione calcolati rappresentava più dell'80% del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo di vendita medio ponderato per quel tipo di prodotto risultava pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Ciò è stato fatto per tutti i tipi comparabili e il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di ciascun tipo di prodotto comparabile effettuate sul mercato interno durante il PIR.

(49) Per i tipi di prodotti non comparabili il valore normale ha potuto essere costruito in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, aggiungendo al costo di produzione, adeguato se necessario, una percentuale ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita sul mercato interno e un margine ragionevole per il profitto ottenuto sul mercato interno. Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati basati sui dati effettivi relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore nel paese di riferimento. Il prezzo così costruito è stato sottoposto agli adeguamenti di cui al considerando 59, soprattutto per tener conto della differenza di stadio commerciale tra le vendite all'esportazione di Noblelift e le vendite sul mercato interno del produttore del paese di riferimento.

(50) L'unico produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che la Commissione ha calcolato il dumping sulla base di numeri di controllo del prodotto (NCP) "abbreviati" e che non ha fornito spiegazioni sui parametri utilizzati per effettuare il confronto.

(51) In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stabilito di norma in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione, fatte salve le disposizioni pertinenti relative al confronto equo.

(52) A tale riguardo, va notato che il numero di controllo del prodotto è uno strumento utilizzato nell'inchiesta al fine di strutturare e organizzare le grandi quantità di dati molto dettagliati forniti dalle società. Esso aiuta ad effettuare analisi più particolareggiate delle diverse caratteristiche del prodotto all'interno della categoria del prodotto in esame e del prodotto simile.

(53) La Commissione ha raccolto informazioni su una serie di parametri (materiale del telaio, verniciatura del telaio, capacità di sollevamento, tipo di sistema idraulico, lunghezza delle forche, larghezza delle forche, materiale del timone direzionale, materiale del comando del carico, tipo di comando del carico, tipo di freno), ma per prendere in considerazione tutte le operazioni di esportazione è stato ritenuto ragionevole e possibile basare il confronto in questo caso su alcuni parametri che costituiscono le caratteristiche più importanti (materiale del telaio, verniciatura del telaio, materiale del comando del carico, tipo di comando del carico).

(54) Pertanto, il confronto è stato basato sulle caratteristiche più importanti al fine di aumentare la concordanza e garantire un confronto equo. Va sottolineato che la Commissione non ha tralasciato alcuna informazione. Tuttavia, non è raro che alcuni parametri utilizzati nel numero di controllo del prodotto abbiano un peso minore e che determinati parametri costituiscano, più di altri, una base migliore per un confronto equo. Nessun prodotto è stato escluso dal confronto sulla base di differenze fisiche o di altri motivi e non sono stati creati nuovi tipi di prodotto. Anzi, tutte le vendite sono state incluse nel confronto. Pur ammettendo l'impatto degli altri parametri sui prezzi, è stato ritenuto più adeguato basare i calcoli sui cinque parametri più importanti, poiché ciò comporta un livello di concordanza più elevato.

(55) Per quanto riguarda l'aspetto procedurale del confronto, va notato che al produttore esportatore sono state offerte ampie possibilità di presentare osservazioni sui calcoli effettuati in questo caso. I dettagli dei calcoli sono stati comunicati due volte.

(56) Di conseguenza le argomentazioni suddette hanno dovuto essere respinte.

c) Prezzo all'esportazione

(57) Tutte le vendite all'esportazione verso l'Unione del produttore esportatore sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato quindi calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(58) Una parte ha chiesto che le vendite all'esportazione del telaio e del sistema idraulico fossero incluse nel calcolo. Tale richiesta è stata accettata.

d) Confronto

(59) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze di vari fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di stadio commerciale (differenza di prezzo stimata delle vendite a diversi tipi di clienti sul mercato interno del paese di riferimento), trasporto (spese di trasporto nazionali nel paese di esportazione e di trasporto marittimo verso l'Unione), assicurazione (spese di assicurazione marittima), movimentazione, carico e spese accessorie, commissioni (pagate per le vendite all'esportazione), spese bancarie (sostenute per le vendite all'esportazione), costi del credito (basati sui termini di pagamento concordati e sul tasso di interesse vigente) e spese di imballaggio (costo del materiale utilizzato per l'imballaggio).

(60) In seguito a una richiesta dell'unico produttore esportatore che ha collaborato, è stato effettuato un adeguamento, ritenuto ragionevole, al valore normale per riflettere la differenza di spessore dell'acciaio utilizzato dal produttore nel paese di riferimento e dal produttore esportatore nel paese in questione. L'adeguamento è stato basato sulla differenza di spessore, in proporzione all'incidenza dell'acciaio sul prezzo del prodotto simile venduto in Brasile dal produttore del paese di riferimento. Ciò ha portato a una modifica del margine di dumping (vedasi considerando 73). In seguito a un'altra comunicazione (che invitava a presentare osservazioni sull'adeguamento per lo spessore dell'acciaio), una parte ha sostenuto che l'adeguamento non avesse una base concreta. Essa ha inoltre affermato che le informazioni non riservate fornite dal produttore esportatore che ha chiesto l'adeguamento presentassero carenze e violassero quindi il diritto di difesa delle altre parti. La Commissione ha verificato i dati del fascicolo su cui si basava l'adeguamento per lo spessore dell'acciaio e ha confermato che era giustificato.

(61) L'unico esportatore che ha collaborato ha chiesto alcuni altri adeguamenti per le differenze di efficienza e di produttività, sostenendo tra l'altro che il produttore del paese di riferimento fosse meno produttivo (con un minore rendimento per lavoratore) ed avesse un maggiore consumo di materie prime per unità.

(62) Va notato innanzitutto che nonostante le differenze di efficienza o di produttività che possono esistere tra le società, il principio guida è quello di garantire la comparabilità tra i prezzi all'esportazione e il valore normale, il che non richiede che le situazioni di un produttore di un paese di riferimento e un produttore esportatore di paese non retto da un'economia di mercato siano completamente allineate. In effetti, è necessario un adeguamento solo per le differenze dei fattori che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi, esistenti tra un produttore di un paese di riferimento e un produttore esportatore di un paese non retto da un'economia di mercato.

(63) Dall'inchiesta non sono tuttavia emersi elementi che dimostrino che il produttore del paese di riferimento non avesse un processo produttivo ragionevolmente efficiente.

(64) Per quanto riguarda i fattori di costo (p. es. la produttività), questi non vanno selezionati e valutati individualmente. Sarebbe invece necessaria un'analisi globale per valutare se i vantaggi in relazione a un fattore di costo (come la produttività) siano eventualmente compensati da svantaggi in altri ambiti. Un minor utilizzo di manodopera è spesso il risultato di una maggiore automatizzazione, che a sua volta comporta maggiori costi in altri settori (ammortamento, capitale, finanziamento, spese generali di fabbricazione). Solo un'analisi globale potrebbe rivelare tutte le differenze dei fattori di costo e dimostrare se incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi, giustificando così un adeguamento. Le argomentazioni non hanno quindi potuto essere accettate.

(65) Inoltre, le richieste di adeguamento per riflettere il diverso consumo energetico per unità e le differenze dell'ammortamento per unità e delle spese generali di fabbricazione erano prive di fondamento. In particolare, in relazione all'efficienza energetica, non è stato spiegato quali elementi nel processo di produzione rendessero inefficiente il produttore brasiliano al confronto con l'unico produttore esportatore che ha collaborato. L'importo dell'adeguamento è stato basato su un rapporto tra la differenza del costo del lavoro per unità (basato su una differenza di produttività) e la quota del costo del lavoro rispetto al costo totale. Il legame tra tale rapporto e le differenze di efficienza energetica, ammortamento e spese generali di fabbricazione non è stato spiegato ed era incomprensibile. Le argomentazioni sono state quindi respinte.

(66) Una parte ha chiesto anche adeguamenti per altri parametri come la capacità di sollevamento e la forca. A tale riguardo si rimanda alle osservazioni concernenti i parametri di confronto (vedasi considerando 53), ove si osserva che un confronto viene basato sui parametri più importanti per garantire un livello di concordanza più elevato. In ogni caso, le richieste non erano giustificate.

(67) È stato chiesto anche un adeguamento per riflettere l'utilizzo, da parte del produttore esportatore, di una tecnologia brevettata. Tale richiesta non è stata ulteriormente motivata. In particolare, il produttore esportatore ha omesso di quantificare l'adeguamento. La sola informazione fornita è stata un documento presentato come brevetto. Nelle informazioni presentate successivamente, l'adeguamento era quantificato parzialmente, ma senza elementi di prova. La richiesta non ha quindi potuto essere accolta.

(68) Per quanto riguarda la richiesta di un adeguamento per la differenza di efficienza nell'utilizzo delle materie prime, tale adeguamento è compreso in quello relativo allo spessore dell'acciaio (vedasi considerando 60), perché l'utilizzo di uno spessore diverso dell'acciaio può comportare un minore consumo generale di acciaio.

(69) Il produttore esportatore ha affermato infine di aver venduto i suoi prodotti, in particolare quelli non di marca, su base OEM (Original Equipment Manufacturer) tramite un canale di vendita diverso da quello del produttore del paese di riferimento. Di conseguenza, egli ha chiesto un adeguamento che riflettesse tale differenza. Come specificato al considerando 59, è stato effettuato un adeguamento dello stadio commerciale, basato sulla differenza dei prezzi stimata per le vendite a diversi tipi di clienti, comprese le vendite OEM, sul mercato interno del paese di riferimento. La portata di questo adeguamento non ha potuto essere comunicata per motivi di riservatezza, dato che avrebbe rivelato il valore normale basato su dati dell'unico produttore del paese di riferimento. Pertanto, si è concluso che le differenze per cui è stato chiesto l'adeguamento sono già state prese in considerazione.

(70) Va notato tuttavia che il produttore esportatore ha omesso di quantificare l'adeguamento richiesto. Egli ha dichiarato soltanto che in un'altra procedura era stato concesso un adeguamento del 40%. Un adeguamento concesso in un'altra procedura (specifico per le circostanze particolari di un'altra procedura) non può servire di per sé come punto di riferimento per quantificare un adeguamento nel caso in questione.

(71) In seguito ad un'ulteriore comunicazione (che invitava a presentare osservazioni sull'adeguamento per lo spessore dell'acciaio) il produttore esportatore ha presentato altre richieste di adeguamento (non legate all'adeguamento per lo spessore dell'acciaio): per il rivestimento, il timone e i prezzi dell'acciaio in Brasile.

(72) Innanzitutto va notato che le richieste sono state presentate dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e quindi erano formalmente inammissibili. In ogni caso, le richieste non erano quantificate o giustificate. La società non ha fornito prove a sostegno delle sue argomentazioni e non ha spiegato come era stata calcolata o dovesse essere calcolata la portata dei vari adeguamenti.

e) Margini di dumping

(73) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame. Il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 70,8%.

(74) Nell'inchiesta iniziale i margini di dumping per tutti i produttori esportatori diversi da Noblelift andavano dal 28,5% al 46,7%. Dato che solo Noblelift ha collaborato al presente riesame e la collaborazione ha potuto essere considerata ad alta incidenza perché la grande maggioranza delle esportazioni cinesi proveniva da Noblelift, la Commissione ha riveduto il margine di dumping a livello nazionale anche per tutti gli altri esportatori. Di conseguenza il margine di dumping residuo va fissato allo stesso livello di quello di Noblelift, cioè al 70,8%.

(75) Una parte ha chiesto che il dazio a livello nazionale non venga fissato al livello del margine di dumping dell'unico produttore esportatore che ha collaborato, dato che non esistono elementi di prova che dimostrino che le importazioni provenivano in gran parte dall'unico esportatore che ha collaborato. A tale riguardo è stato confermato dai dati statistici che la grande maggioranza delle importazioni dalla RPC proveniva dall'unico produttore esportatore che ha collaborato. La richiesta è stata quindi respinta.

D. CARATTERE DURATURO DELLA NUOVA SITUAZIONE

(76) In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se il mutamento delle circostanze potesse essere ragionevolmente considerato duraturo.

(77) A tale riguardo, l'inchiesta iniziale non ha constatato una differenza sostanziale tra i prezzi delle materie prime acquistate localmente nella RPC dai produttori esportatori cinesi (incluso Noblelift) e i prezzi dei mercati internazionali. Le circostanze sono cambiate notevolmente dal 2004 (periodo dell'inchiesta iniziale) al 2011 (PIR), quando il prezzo dell'acciaio laminato a caldo, la principale materia prima, era inferiore del 24-31% rispetto ai prezzi internazionali. I prezzi non riflettevano i valori del mercato a causa delle distorsioni sul mercato dell'acciaio della RPC (vedasi considerando 20). Il mercato cinese dell'acciaio è infatti cambiato considerevolmente in questi sette anni e la RPC, da un paese importatore netto di acciaio, è diventata un importante produttore di acciaio e un esportatore a livello mondiale, un fatto che può essere ragionevolmente considerato di carattere duraturo.

(78) Le imprese cinesi di alta tecnologia, compreso Noblelift, hanno inoltre ottenuto agevolazioni statali sotto forma di una tassazione preferenziale dei redditi (15%) dal 2008. Nel periodo dell'inchiesta iniziale le società erano soggette a un'aliquota normale del 25%. Anche questo mutamento di circostanze può essere ragionevolmente considerato di carattere duraturo.

(79) Si ritiene quindi improbabile che le circostanze che hanno condotto all'apertura del presente riesame intermedio possano cambiare in un prossimo futuro, in modo tale da modificare le conclusioni del riesame. È stato pertanto concluso che il mutamento delle circostanze è di carattere duraturo e che l'applicazione della misura al suo livello attuale non è più giustificata.

E. MISURE ANTIDUMPING

(80) Visti i risultati dell'inchiesta di riesame e dato che il nuovo margine di dumping del 70,8% è inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale (vedasi considerando 120 e 123 del regolamento (CE) n. 128/2005[10]), si ritiene opportuno modificare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame effettuate da Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd e da tutti gli altri produttori esportatori portandolo al 70,8%.

(81) Una parte ha sostenuto che il nuovo margine di dumping non dovesse essere confrontato con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale. Secondo tale parte, il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere invece stabilito in ogni inchiesta, anche in un riesame parziale limitato al dumping, e la prassi attuale, che non comprende la valutazione del pregiudizio, costituirebbe una violazione della regola del dazio inferiore. Tale parte ha anche chiesto l'avvio di un riesame intermedio a pieno titolo.

(82) A tale riguardo va notato che non è possibile valutare il pregiudizio nel quadro del presente riesame, dato che la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato al dumping. In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il mantenimento delle misure può essere riesaminato, quando giustificato, su iniziativa della Commissione. Quindi la Commissione non ha l'obbligo di avviare d'ufficio un riesame intermedio concernente sia il dumping sia il pregiudizio, e in ogni caso dovrebbe essere giustificato. Nel caso in questione, le informazioni e le prove a disposizione della Commissione erano sufficienti per aprire un riesame intermedio limitato al dumping. Inoltre, se negli esami intermedi si dovesse sempre valutare il pregiudizio, la possibilità di avviare un riesame intermedio parziale limitato al dumping, prevista dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, sarebbe priva di senso. L'argomentazione ha quindi dovuto essere respinta. Si ricorda comunque che la parte interessata ha la possibilità di chiedere un riesame parziale del pregiudizio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(83) La regola del dazio inferiore è stata rispettata pienamente e il nuovo margine di dumping è stato effettivamente confrontato con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale (ultime conclusioni relative al pregiudizio).

(84) Una parte ha sostenuto che nel caso in questione sarebbe più adeguato un prezzo minimo all'importazione oppure un dazio fisso.

(85) A tale riguardo va notato che né il prezzo minimo all'importazione né il dazio fisso risultano adeguati per i prodotti di cui esiste una grande varietà di tipi diversi con diversi prezzi, sottoposti a continui cambiamenti e aggiornamenti. Una grande varietà di livelli di dazi sarebbe molto difficile da amministrare. Il caso in questione è ulteriormente limitato dal fatto che il prezzo minimo all'importazione dovrebbe essere basato sul valore normale (dato che il dazio è basato sul dumping), che si basa sui dati riservati di una società sul mercato di un paese di riferimento. Le argomentazioni sono state quindi respinte.

(86) Il produttore esportatore ha espresso il suo interesse entro i termini previsti. Dato che egli non ha presentato alcuna offerta formale, la Commissione non ha tuttavia potuto prenderlo in considerazione.

(87) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva modificare le aliquote del dazio applicabili ai produttori esportatori ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(88) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate.

(89) A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, il dazio antidumping del 70,8% stabilito per "tutte le altre società" da tale regolamento si applica ai transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali, come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, spediti dalla Tailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (CE) n. 1008/2011 del Consiglio è sostituito dal seguente:

"2.        L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società || Aliquota del dazio (%) || Codice addizionale TARIC

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxin, Zhejiang Province, 313100, RPC || 70,8 || A603

Tutte le altre società || 70,8 || A999

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[2]               GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

[3]               GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

[4]               GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1.

[5]               GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1.

[6]               GU C 41 del 14.2.2012, pag. 14.

[7]               www.steelbb.com/it/steelprices/

[8]               Regolamento (CE) n. 128/2005 della Commissione, del 27 gennaio 2005 (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 16).

[9]               GU L 344 del 14.12.2012, pag. 1.

[10]             GU L 25 del 28.01.2005, pag. 16.

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