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Document 52013PC0178
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION amending Implementing Regulation (EU) No 1008/2011 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People's Republic of China following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 1225/2009
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
/* COM/2013/0178 final - 2013/0095 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 /* COM/2013/0178 final - 2013/0095 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA · Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del
regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del
30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito
"regolamento di base") nel procedimento di riesame intermedio
parziale concernente il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di
transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica
popolare cinese. · Contesto generale La presente proposta è presentata nel contesto
dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta
svolta in conformità alle prescrizioni sostanziali e procedurali di tale regolamento. · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Un dazio antidumping definitivo sulle importazioni
di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, classificati ai codici
NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, originari della Repubblica
popolare cinese, è stato istituito dal regolamento di esecuzione (CE)
n. 1008/2011 del Consiglio (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1). · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO · Consultazione delle parti interessate Le parti interessate coinvolte nel procedimento
hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante l'inchiesta,
in conformità alle disposizioni del regolamento di base. · Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. · Valutazione dell'impatto La presente proposta risulta dall'attuazione del
regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione
dell'impatto generale, ma contiene un elenco completo delle condizioni da
valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte Il 14 febbraio 2011 la Commissione ha
avviato d'ufficio un riesame intermedio parziale del dazio antidumping in
vigore sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti
essenziali originari della Repubblica popolare cinese. L'inchiesta di riesame, che era limitata all'esame
del dumping, ha rilevato la persistenza di pratiche di dumping ad un livello
superiore in seguito a un mutamento delle circostanze di carattere duraturo. Si propone pertanto che il Consiglio adotti
l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea entro il 13 maggio 2013, al fine di
modificare le misure in vigore. · Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio,
del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. · Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione
europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. · Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per i seguenti motivi. Il tipo di intervento è descritto nel regolamento
di base sopra indicato e non consente decisioni nazionali. Non è necessario indicare il modo per ridurre al
minimo e adeguare all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e
amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e
regionali, degli operatori economici e dei cittadini. · Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il
regolamento di base non prevede altre opzioni. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio dell'Unione. 2013/0095 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di
esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali
originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio
parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1225/2009 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] (di seguito "regolamento
di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11,
paragrafi 3, 5 e 6, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A.
PROCEDURA 1.
Inchieste precedenti e misure antidumping in
vigore (1)
Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito, con il
regolamento (CE) n. 1174/2005[2],
un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei
relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese
("RPC"). Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem
compreso tra il 7,6% e il 46,7%. (2)
Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio
della definizione del prodotto, il Consiglio ha precisato, con il regolamento
(CE) n. 684/2008[3],
la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale. (3)
Nel luglio 2009, in seguito a un'inchiesta
antielusione, il Consiglio ha esteso, con il regolamento (CE) n. 499/2009[4], il dazio antidumping
definitivo applicabile a "tutte le altre società" istituito dal
regolamento (CE) n. 1174/2005 alle importazioni di transpallet manuali e
dei loro componenti essenziali spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal
fatto che siano dichiarati o meno originari della Tailandia. (4)
Nell'ottobre 2011 il Consiglio ha istituito con il regolamento
di esecuzione (UE) n. 1008/2011[5]
un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei
loro componenti essenziali originari della RPC, in seguito ad un riesame in
previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del
regolamento di base. Il dazio esteso menzionato al considerando 3 è stato
mantenuto anch'esso con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011. 2.
Apertura di un riesame intermedio parziale (5)
Durante il riesame in previsione della scadenza, la
Commissione ha constatato un cambiamento nella concorrenza nel mercato
dell'Unione in seguito all'istituzione delle misure. Il produttore esportatore
cinese con l'aliquota del dazio più bassa, al quale nell'inchiesta iniziale è
stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di
mercato (TEM), è stato infatti in grado di conquistare una parte molto ampia
del mercato dell'Unione, aumentando considerevolmente la quota delle sue
importazioni nell'UE. La Commissione ha anche espresso dubbi in merito
all'assegnazione iniziale del TEM, viste le prove dell'esistenza di distorsioni
nel mercato dell'acciaio della RPC. Si è quindi ritenuto che le circostanze in
base alle quali sono state adottate le misure attualmente in vigore fossero mutate
e che tali cambiamenti fossero di carattere durevole. (6)
Dopo aver sentito il comitato consultivo ed aver
stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare
l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con
un avviso di apertura pubblicato il 14 febbraio 2012 nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea[6]
("avviso di apertura"), l'apertura d'ufficio di un riesame intermedio
parziale, limitato all'esame del dumping concernente i produttori esportatori
cinesi, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. 3.
Periodo dell'inchiesta di riesame (7)
L'inchiesta relativa al livello del dumping ha
riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2011 e il
31 dicembre 2011 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o
"PIR"). 4.
Parti interessate (8)
La Commissione ha ufficialmente informato
dell'apertura del riesame intermedio parziale i produttori esportatori, gli
importatori indipendenti notoriamente interessati, le autorità del paese
esportatore e l'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la
possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere
un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. (9)
È stata concessa un'audizione a tutte le parti che
ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere
sentite. (10)
Visto il numero potenzialmente elevato di
produttori esportatori e di importatori indipendenti, è stata presa in
considerazione la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità
all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di
decidere se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, di selezionare un
campione, le parti sopramenzionate sono state invitate, in conformità
all'articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro
15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le
informazioni richieste nell'avviso di apertura. Due produttori esportatori e
otto importatori indipendenti si sono dichiarati disposti a collaborare. Non è
stato quindi necessario ricorrere al campionamento per i produttori esportatori
e per gli importatori indipendenti. (11)
La Commissione ha inviato questionari e moduli di
richiesta del TEM a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si
sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Hanno
risposto al questionario un produttore esportatore cinese, Zhejiang Noblelift
Equipment Joint Stock Co. Ltd (di seguito "Noblelift") e tre
importatori indipendenti. (12)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le
informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Una
visita di verifica è stata effettuata negli stabilimenti della società: –
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd,
Changxing, Repubblica popolare cinese. (13)
Vista la necessità di determinare un valore normale
per il produttore esportatore della RPC cui non è stato concesso il TEM, è
stata effettuata una verifica negli stabilimenti del seguente produttore del
Brasile, scelto come paese di riferimento: –
Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, Sao Paulo. B.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1.
Prodotto in esame (14)
Il prodotto oggetto dal presente riesame è lo
stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale che è stato precisato dal
riesame intermedio sulla definizione del prodotto, cioè i transpallet manuali e
i loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari
della RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431
20 00. Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su
ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di
pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici
regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra
articolata. I transpallet manuali sono destinati soltanto a sollevare un
carico, azionando la barra fino ad un'altezza sufficiente da permettere il
trasporto, e non hanno altre funzioni o impieghi supplementari, che permettano
ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più
elevata o consentire lo stoccaggio (carrelli elevatori), ii) impilare i pallet
(carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di
lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli
pesatori). 2.
Prodotto simile (15)
L'inchiesta ha confermato che il prodotto in esame
e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC, il prodotto
fabbricato e venduto nel Brasile, paese di riferimento, e il prodotto
fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione hanno le stesse
caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzatori. (16)
Tali prodotti sono quindi considerati simili ai
sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. C.
DUMPING a) Trattamento riservato alle imprese
operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) (17)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b),
del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni
originarie della RPC, il valore normale è determinato conformemente ai
paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori che risultano soddisfare
i criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di
base, cioè nei casi in cui sia dimostrata la prevalenza di condizioni di
economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto
simile. A titolo puramente indicativo, questi criteri sono riassunti brevemente
qui di seguito: –
le decisioni in materia di politica commerciale e
di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza significative
ingerenze statali; i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel
complesso i valori di mercato; –
le imprese dispongono di una serie ben definita di
documenti contabili di base che sono soggetti a revisione contabile
indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e
sono d'applicazione in ogni caso; –
non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal
precedente sistema ad economia non di mercato; –
le leggi in materia di fallimento e di proprietà
garantiscono la certezza del diritto e la stabilità; –
le conversioni del tasso di cambio sono effettuate
ai tassi di mercato. (18)
Un produttore cinese, Noblelift, ha chiesto il TEM
a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed ha
inviato l'apposito modulo di richiesta entro i termini stabiliti. (19)
La Commissione ha raccolto tutte le informazioni
ritenute necessarie ed ha verificato tutte le informazioni fornite nei moduli
di richiesta del TEM negli stabilimenti della società in questione. (20)
Dall'inchiesta è emerso che i prezzi pagati da
Noblelift durante il PIR per l'acciaio al carbonio laminato a caldo cinese, una
materia prima principale che rappresenta all'incirca il 25% del costo di un
prodotto finito, presentavano una considerevole distorsione, essendo inferiori
del 24-31% rispetto ai prezzi internazionali praticati nello stesso periodo. I
prezzi internazionali erano basati sulle statistiche per i mercati
nordamericani e dell'UE di Steel Business Briefing (SBB)[7] nonché sui prezzi all'importazione COMEXT. È stato quindi
constatato che i prezzi cinesi dell'acciaio non riflettevano affatto i valori
del mercato. Inoltre, nel mercato delle materie prime le ingerenze statali sono
una prassi consolidata. Il 12° piano quinquennale della Cina (2011-2015) per il
settore siderurgico comprende una serie di misure che dimostrano che le imprese
siderurgiche sono costrette ad attenersi alle istruzioni del governo cinese a
causa del rigoroso controllo esercitato dello Stato cinese. Si conclude quindi
che Noblelift non soddisfa le condizioni del primo criterio del TEM. (21)
Nell'esercizio finanziario 2010 una società
collegata ha inoltre fornito a Noblelift una garanzia bancaria per due crediti
che costituiscono una parte rilevante del totale delle attività di tale società
collegata e di Noblelift. Le garanzie non sono state indicate né nel rendiconto
finanziario di Noblelift, né nei documenti contabili della società collegata.
Ciò non è conforme al principio contabile internazionale IAS 24
(Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) e il revisore
non ha espresso alcuna riserva su tale pratica. L'indicazione delle operazioni
delle parti correlate nel rendiconto finanziario è importante perché evidenzia
i possibili effetti sulla posizione finanziaria di una società. In questo caso
la mancata indicazione di impegni considerevoli come le garanzie di credito in
questione non consente un'adeguata valutazione delle operazioni della società,
in particolare dei rischi e delle opportunità che la società si trova ad
affrontare. Si ritiene pertanto che i documenti contabili della società non
siano stati sottoposti a un audit appropriato, in linea con le norme
internazionali di contabilità, e che quindi non soddisfino le condizioni del
secondo criterio. (22)
Noblelift ha inoltre ottenuto agevolazioni statali
sotto forma di una tassazione preferenziale del reddito e di sovvenzioni che
comportano una distorsione della sua situazione finanziaria e di conseguenza
non soddisfa le condizioni del terzo criterio. (23)
Il produttore esportatore interessato e l'industria
dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle
conclusioni suddette. (24)
Dopo la comunicazione delle conclusioni relative al
TEM, Noblelift ha chiesto informazioni più dettagliate riguardo al calcolo del
prezzo dell'acciaio sul mercato internazionale. Secondo la società, le
distorsioni dei prezzi delle materie prime dovrebbero comportare un adeguamento
del valore normale nel calcolo del dumping anziché il rifiuto del TEM.
Tuttavia, il disposto dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento
di base è chiarissimo e prescrive che "i costi dei principali mezzi di
produzione riflettano nel complesso i valori di mercato". Qualsiasi
adeguamento nei calcoli del dumping volto a compensare la distorsione dei costi
dei fattori di produzione priverebbe quindi l'articolo 2, paragrafo 7, lettera
c), di gran parte del suo significato. Le osservazioni non hanno quindi potuto
alterare le suddette conclusioni. (25)
In seguito alla comunicazione delle conclusioni
definitive, Noblelift ha ribadito le sue osservazioni. In primo luogo ha
affermato che la Commissione non ha comunicato informazioni dettagliate, cioè
tutti i dati utilizzati per il calcolo delle differenze dei prezzi delle materie
prime. (26)
A tale riguardo va notato innanzitutto che le fonti
dei dati per i confronti dei prezzi dell'acciaio sono state rese note in varie
occasioni dalla Commissione. Essa ha ripetuto la spiegazione fornita
precedentemente nel corso della procedura, vale a dire che i prezzi basati su Steel
Business Briefing sono protetti dal diritto d'autore, poiché il servizio è
disponibile su abbonamento. Di conseguenza, la Commissione è soggetta a un
divieto giuridico di divulgazione e non può comunicare i dati direttamente, ma
la base di dati è disponibile e accessibile dietro pagamento di un importo
adeguato. Tuttavia, al fine di garantire un equilibrio tra la tutela del
diritto di proprietà intellettuale e quella del diritto di difesa, i dati
utilizzati sono stati verificati dal consigliere auditore della direzione
generale del Commercio estero, che ha confermato il calcolo della differenza di
prezzo e ha comunicato a Noblelift il risultato della sua verifica. (27)
Va ricordato inoltre che Steel Business Briefing
descrive esattamente la metodologia utilizzata (dimensioni, spessore,
larghezza, punto di trasporto). Questi parametri sono generali e costituiscono
una guida che indica anche il livello di dettaglio dei confronti dei prezzi
delle materie prime effettuati per stabilire se i costi dei principali fattori
di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato. La Commissione ha
utilizzato come riferimento i prezzi europei e nordamericani. (28)
Noblelift ha inoltre affermato che nell'inchiesta
iniziale le differenze tra i prezzi nazionali dell'acciaio della RPC e i prezzi
internazionali dell'acciaio non erano state considerate un fattore che
impedisse alla società di soddisfare il primo criterio del TEM. Come indicato
nel considerando 22 del regolamento della Commissione che istituisce un dazio
antidumping provvisorio, nell'ambito dell'inchiesta iniziale, "Per
tutte e quattro le imprese si è stabilito (…) che i loro prezzi e costi
rispecchiavano i valori di mercato"[8]
L'inchiesta iniziale non ha infatti stabilito una differenza di prezzo
sostanziale tra le materie prime fornite a livello locale nella RPC e quelle
acquistate a prezzi internazionali. Tuttavia, tale conclusione non impedisce
che le istituzioni possano constatare una differenza di prezzo in un'inchiesta successiva,
se le circostanze sono cambiate e se sussiste una differenza di prezzo. Come
indicato al considerando 76, le circostanze hanno subito un notevole mutamento
tra il 2004 (periodo dell'inchiesta iniziale) e il 2011 (PI del presente
riesame), vale a dire nel corso di sette anni. A tale riguardo, in particolare
durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza del 2010, sono
state raccolte prove che dimostrano distorsioni dei prezzi dell'acciaio sul
mercato della RPC dovute all'ingerenza statale. Questo costituisce anche uno
dei motivi che hanno condotto all'apertura d'ufficio del presente riesame ed è
stato confermato nella presente inchiesta (vedasi considerando 20). (29)
Noblelift ha inoltre ribadito le sue osservazioni
in merito all'impatto immateriale delle garanzie di credito o all'impatto
trascurabile delle agevolazioni statali. A tale riguardo va notato che il
disposto dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base è
chiaro e non fa riferimento all'impatto materiale sui risultati finanziari
("le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili
di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione
in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità").
In ogni caso, come indicato al considerando 21, la mancata indicazione di
impegni considerevoli come le garanzie di credito in questione non consente
un'adeguata valutazione delle operazioni della società, in particolare dei
rischi e delle opportunità che essa si trova ad affrontare. Per quanto riguarda
le prestazioni statali, la Commissione ha già risposto alla parte nel corso
dell'inchiesta che tali agevolazioni ammontano a importi superiori a 10 milioni
di renminbi (RMB). Le argomentazioni non hanno pertanto potuto essere
accettate. (30)
Noblelift ha sostenuto infine che l'inchiesta
avrebbe dovuto essere chiusa a causa del mancato rispetto del termine di tre
mesi previsto per la determinazione del TEM, come specificato all'articolo 2,
paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. A tale riguardo, si rimanda
alla modifica apportata dal regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE)
n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [9] e ai suoi effetti retroattivi.
Inoltre, va notato che la determinazione del TEM è stata effettuata più di tre
mesi dopo l'inizio dell'inchiesta a causa di aspetti procedurali e dei tempi
troppo brevi dell'inchiesta. Data la maggiore complessità delle questioni
sollevate nell'ambito delle valutazioni del TEM, il termine di tre mesi si è
infatti rivelato praticamente impossibile da rispettare. Va notato tuttavia che
la durata della determinazione non ha influito sui risultati. (31)
Si conclude pertanto che le osservazioni a sostegno
della concessione del TEM non sono giustificate. (32)
In considerazione di quanto precede e in conformità
all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, è stato
deciso di non concedere il TEM a Noblelift. b) Valore normale Paese di
riferimento (33)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a),
del regolamento di base, nel caso di paesi non retti da un'economia di mercato
e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi in fase di
transizione il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al
valore costruito in un paese di riferimento. (34)
Nell'inchiesta iniziale è stato utilizzato il
Canada come paese di riferimento per stabilire un valore normale. Dato che in
Canada la produzione è cessata, nell'avviso di apertura del presente riesame è
stato preso in considerazione il Brasile come paese di riferimento. (35)
Due produttori esportatori e un importatore si sono
dichiarati contrari alla proposta di utilizzare il Brasile come paese di
riferimento. La scelta del Brasile è stata contestata perché nel mercato
brasiliano dei transpallet manuali esiste scarsa concorrenza a causa del numero
esiguo di produttori nazionali e pertanto i prezzi di vendita, i profitti e i
costi di produzione risultano gonfiati. I produttori esportatori in questione
hanno suggerito l'India, la Malaysia o Taiwan come paesi di riferimento
adeguati. (36)
Sulla base di queste osservazioni, la Commissione
ha contattato 38 produttori indiani, tre produttori di Taiwan, due produttori
della Malaysia e due noti produttori brasiliani di transpallet manuali,
inviando loro il questionario pertinente. Solo un produttore brasiliano si è
dichiarato disposto a collaborare: Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, Sao
Paulo (di seguito "Paletrans"). (37)
In seguito alla comunicazione delle conclusioni
definitive e alla proposta della Commissione, le parti hanno ribadito le loro
osservazioni che la scelta del Brasile come paese di riferimento non era
appropriata a causa della mancanza di concorrenza sul mercato brasiliano. Le
parti hanno affermato che il produttore del paese di riferimento che ha
collaborato deteneva un monopolio sul mercato brasiliano, rafforzato dagli
elevati dazi sull'importazione. Esse hanno anche sostenuto che le risposte
fornite dal produttore del paese di riferimento nel questionario non riservato
presentassero carenze. Infine, hanno chiesto che venissero effettuati
adeguamenti per tener conto delle differenze tra il produttore del paese di
riferimento e il produttore esportatore del paese interessato. (38)
Per quanto riguarda l'adeguatezza del Brasile come
paese di riferimento, va sottolineato che il produttore del paese di
riferimento, pur essendo il maggior produttore del mercato brasiliano, non
monopolizza tale mercato. È in concorrenza con almeno due produttori locali e
un volume considerevole di importazioni e il suo margine di profitto è
risultato coerente con un mercato aperto. (39)
Come indicato nel considerando 36, in seguito alle
osservazioni, presentate all'inizio della procedura, contrarie alla scelta del
Brasile come paese di riferimento, la Commissione ha contattato 45 produttori
di quattro paesi diversi, tra cui le società suggerite da Noblelift. Nonostante
queste società siano state contattate ripetutamente per telefono ed e-mail, un
solo produttore del Brasile ha presentato le informazioni richieste ed ha
collaborato all'inchiesta. (40)
Per quanto riguarda le asserite carenze, va notato
che un solo produttore del paese di riferimento ha collaborato all'inchiesta.
Tale situazione non è rara, ma presenta difficoltà per la comunicazione dei
dati. Viste le frequenti difficoltà incontrate per ottenere la collaborazione
dei produttori del paese di riferimento, la Commissione deve garantire la
protezione puntuale dei dati riservati. Nel caso in questione la presentazione
di dati non riservati ha creato malintesi riguardo alle asserite carenze, ma
tali malintesi sono stati chiariti con le parti. In particolare, una parte ha
sostenuto che le carenze riscontrate nelle risposte del produttore del paese di
riferimento squalificassero il Brasile come paese di riferimento e che
l'inchiesta dovesse essere chiusa perché la Commissione non era in grado di
stabilire il valore normale. A tale riguardo va notato che nella presente
inchiesta la Commissione disponeva effettivamente delle informazioni necessarie
per calcolare il dumping. (41)
Le osservazioni sull'inadeguatezza del Brasile come
paese di riferimento non hanno quindi potuto essere accettate. (42)
Per quanto riguarda le richieste di adeguamenti, va
notato che le differenze a livello commerciale del produttore brasiliano e del
produttore esportatore cinese sono state risolte con un adeguamento dello
stadio commerciale (vedasi considerando 59). (43)
Infine, una parte ha sostenuto la necessità di un
adeguamento per tener conto dell'effetto di distorsione dovuto al dazio del 14%
sulle importazioni nel paese di riferimento. Quest'argomentazione non ha potuto
essere accettata poiché non è stato possibile stabilire un legame tra il dazio
sulle importazioni di per sé e il livello dei prezzi sul mercato interno. (44)
Di conseguenza, il Brasile è considerato un paese
di riferimento appropriato, data l'esistenza di una concorrenza sufficiente con
almeno due produttori e di un livello considerevole di importazioni. Determinazione del valore normale (45)
In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del
regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite
del prodotto simile effettuate da Paletrans sul mercato interno a clienti
indipendenti fossero rappresentative. A tale riguardo è emerso che il volume
totale di queste vendite corrispondeva ad almeno il 5% del volume totale delle
vendite all'esportazione nell'Unione di Noblelift. (46)
La Commissione ha quindi verificato se esistevano
tipi di prodotti simili venduti sul mercato interno da Paletrans
sufficientemente comparabili, in termini di funzioni e materiali utilizzati, ai
tipi venduti all'esportazione nell'Unione da Noblelift. Dall'inchiesta è
risultato che alcuni tipi venduti sul mercato interno da Palestrans erano
sufficientemente comparabili ai tipi esportati nell'Unione da Noblelift. (47)
La Commissione ha quindi verificato se, per il
produttore del paese di riferimento, le vendite sul mercato interno di ciascun
tipo comparabile del prodotto simile potessero essere considerate come
effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. A questo scopo è
stata stabilita, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale delle vendite
remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante
il PIR. (48)
Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto
venduto a un prezzo netto pari o superiore ai costi di produzione calcolati
rappresentava più dell'80% del volume totale delle vendite di quel tipo di
prodotto e se il prezzo di vendita medio ponderato per quel tipo di prodotto
risultava pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato
basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Ciò è stato fatto
per tutti i tipi comparabili e il valore normale è stato calcolato come media
ponderata dei prezzi di tutte le vendite di ciascun tipo di prodotto
comparabile effettuate sul mercato interno durante il PIR. (49)
Per i tipi di prodotti non comparabili il valore
normale ha potuto essere costruito in conformità all'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento di base, aggiungendo al costo di produzione, adeguato se
necessario, una percentuale ragionevole per le spese generali, amministrative e
di vendita sul mercato interno e un margine ragionevole per il profitto
ottenuto sul mercato interno. Le spese generali, amministrative e di vendita e
i profitti sono stati basati sui dati effettivi relativi alla produzione e alle
vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni
commerciali dal produttore nel paese di riferimento. Il prezzo così costruito è
stato sottoposto agli adeguamenti di cui al considerando 59, soprattutto per
tener conto della differenza di stadio commerciale tra le vendite
all'esportazione di Noblelift e le vendite sul mercato interno del produttore
del paese di riferimento. (50)
L'unico produttore esportatore che ha collaborato
ha sostenuto che la Commissione ha calcolato il dumping sulla base di numeri di
controllo del prodotto (NCP) "abbreviati" e che non ha fornito
spiegazioni sui parametri utilizzati per effettuare il confronto. (51)
In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del
regolamento di base, il margine di dumping è stabilito di norma in base al
confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei
prezzi di tutte le transazioni di esportazione, fatte salve le disposizioni
pertinenti relative al confronto equo. (52)
A tale riguardo, va notato che il numero di
controllo del prodotto è uno strumento utilizzato nell'inchiesta al fine di
strutturare e organizzare le grandi quantità di dati molto dettagliati forniti
dalle società. Esso aiuta ad effettuare analisi più particolareggiate delle
diverse caratteristiche del prodotto all'interno della categoria del prodotto
in esame e del prodotto simile. (53)
La Commissione ha raccolto informazioni su una
serie di parametri (materiale del telaio, verniciatura del telaio, capacità di
sollevamento, tipo di sistema idraulico, lunghezza delle forche, larghezza
delle forche, materiale del timone direzionale, materiale del comando del
carico, tipo di comando del carico, tipo di freno), ma per prendere in
considerazione tutte le operazioni di esportazione è stato ritenuto ragionevole
e possibile basare il confronto in questo caso su alcuni parametri che
costituiscono le caratteristiche più importanti (materiale del telaio,
verniciatura del telaio, materiale del comando del carico, tipo di comando del
carico). (54)
Pertanto, il confronto è stato basato sulle
caratteristiche più importanti al fine di aumentare la concordanza e garantire
un confronto equo. Va sottolineato che la Commissione non ha tralasciato alcuna
informazione. Tuttavia, non è raro che alcuni parametri utilizzati nel numero
di controllo del prodotto abbiano un peso minore e che determinati parametri
costituiscano, più di altri, una base migliore per un confronto equo. Nessun
prodotto è stato escluso dal confronto sulla base di differenze fisiche o di
altri motivi e non sono stati creati nuovi tipi di prodotto. Anzi, tutte le
vendite sono state incluse nel confronto. Pur ammettendo l'impatto degli altri
parametri sui prezzi, è stato ritenuto più adeguato basare i calcoli sui cinque
parametri più importanti, poiché ciò comporta un livello di concordanza più
elevato. (55)
Per quanto riguarda l'aspetto procedurale del
confronto, va notato che al produttore esportatore sono state offerte ampie
possibilità di presentare osservazioni sui calcoli effettuati in questo caso. I
dettagli dei calcoli sono stati comunicati due volte. (56)
Di conseguenza le argomentazioni suddette hanno
dovuto essere respinte. c) Prezzo all'esportazione (57)
Tutte le vendite all'esportazione verso l'Unione
del produttore esportatore sono state effettuate direttamente a clienti
indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato quindi calcolato
in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in
conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. (58)
Una parte ha chiesto che le vendite
all'esportazione del telaio e del sistema idraulico fossero incluse nel
calcolo. Tale richiesta è stata accettata. d) Confronto (59)
Il confronto tra la media ponderata del valore
normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a
livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un
confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto
conto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base,
delle differenze di vari fattori che incidono sui prezzi e sulla loro
comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se
applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di stadio
commerciale (differenza di prezzo stimata delle vendite a diversi tipi di
clienti sul mercato interno del paese di riferimento), trasporto (spese di
trasporto nazionali nel paese di esportazione e di trasporto marittimo verso
l'Unione), assicurazione (spese di assicurazione marittima), movimentazione,
carico e spese accessorie, commissioni (pagate per le vendite all'esportazione),
spese bancarie (sostenute per le vendite all'esportazione), costi del credito
(basati sui termini di pagamento concordati e sul tasso di interesse vigente) e
spese di imballaggio (costo del materiale utilizzato per l'imballaggio). (60)
In seguito a una richiesta dell'unico produttore
esportatore che ha collaborato, è stato effettuato un adeguamento, ritenuto
ragionevole, al valore normale per riflettere la differenza di spessore
dell'acciaio utilizzato dal produttore nel paese di riferimento e dal produttore
esportatore nel paese in questione. L'adeguamento è stato basato sulla
differenza di spessore, in proporzione all'incidenza dell'acciaio sul prezzo
del prodotto simile venduto in Brasile dal produttore del paese di riferimento.
Ciò ha portato a una modifica del margine di dumping (vedasi considerando 73).
In seguito a un'altra comunicazione (che invitava a presentare osservazioni
sull'adeguamento per lo spessore dell'acciaio), una parte ha sostenuto che
l'adeguamento non avesse una base concreta. Essa ha inoltre affermato che le
informazioni non riservate fornite dal produttore esportatore che ha chiesto
l'adeguamento presentassero carenze e violassero quindi il diritto di difesa
delle altre parti. La Commissione ha verificato i dati del fascicolo su cui si
basava l'adeguamento per lo spessore dell'acciaio e ha confermato che era
giustificato. (61)
L'unico esportatore che ha collaborato ha chiesto
alcuni altri adeguamenti per le differenze di efficienza e di produttività,
sostenendo tra l'altro che il produttore del paese di riferimento fosse meno
produttivo (con un minore rendimento per lavoratore) ed avesse un maggiore
consumo di materie prime per unità. (62)
Va notato innanzitutto che nonostante le differenze
di efficienza o di produttività che possono esistere tra le società, il
principio guida è quello di garantire la comparabilità tra i prezzi
all'esportazione e il valore normale, il che non richiede che le situazioni di
un produttore di un paese di riferimento e un produttore esportatore di paese
non retto da un'economia di mercato siano completamente allineate. In effetti,
è necessario un adeguamento solo per le differenze dei fattori che incidono sui
prezzi e sulla comparabilità dei prezzi, esistenti tra un produttore di un
paese di riferimento e un produttore esportatore di un paese non retto da
un'economia di mercato. (63)
Dall'inchiesta non sono tuttavia emersi elementi
che dimostrino che il produttore del paese di riferimento non avesse un
processo produttivo ragionevolmente efficiente. (64)
Per quanto riguarda i fattori di costo (p. es. la
produttività), questi non vanno selezionati e valutati individualmente. Sarebbe
invece necessaria un'analisi globale per valutare se i vantaggi in relazione a
un fattore di costo (come la produttività) siano eventualmente compensati da
svantaggi in altri ambiti. Un minor utilizzo di manodopera è spesso il
risultato di una maggiore automatizzazione, che a sua volta comporta maggiori
costi in altri settori (ammortamento, capitale, finanziamento, spese generali
di fabbricazione). Solo un'analisi globale potrebbe rivelare tutte le
differenze dei fattori di costo e dimostrare se incidono sui prezzi e sulla
comparabilità dei prezzi, giustificando così un adeguamento. Le argomentazioni
non hanno quindi potuto essere accettate. (65)
Inoltre, le richieste di adeguamento per riflettere
il diverso consumo energetico per unità e le differenze dell'ammortamento per
unità e delle spese generali di fabbricazione erano prive di fondamento. In
particolare, in relazione all'efficienza energetica, non è stato spiegato quali
elementi nel processo di produzione rendessero inefficiente il produttore
brasiliano al confronto con l'unico produttore esportatore che ha collaborato.
L'importo dell'adeguamento è stato basato su un rapporto tra la differenza del
costo del lavoro per unità (basato su una differenza di produttività) e la
quota del costo del lavoro rispetto al costo totale. Il legame tra tale
rapporto e le differenze di efficienza energetica, ammortamento e spese
generali di fabbricazione non è stato spiegato ed era incomprensibile. Le
argomentazioni sono state quindi respinte. (66)
Una parte ha chiesto anche adeguamenti per altri
parametri come la capacità di sollevamento e la forca. A tale riguardo si
rimanda alle osservazioni concernenti i parametri di confronto (vedasi
considerando 53), ove si osserva che un confronto viene basato sui parametri
più importanti per garantire un livello di concordanza più elevato. In ogni
caso, le richieste non erano giustificate. (67)
È stato chiesto anche un adeguamento per riflettere
l'utilizzo, da parte del produttore esportatore, di una tecnologia brevettata.
Tale richiesta non è stata ulteriormente motivata. In particolare, il
produttore esportatore ha omesso di quantificare l'adeguamento. La sola
informazione fornita è stata un documento presentato come brevetto. Nelle
informazioni presentate successivamente, l'adeguamento era quantificato
parzialmente, ma senza elementi di prova. La richiesta non ha quindi potuto
essere accolta. (68)
Per quanto riguarda la richiesta di un adeguamento
per la differenza di efficienza nell'utilizzo delle materie prime, tale
adeguamento è compreso in quello relativo allo spessore dell'acciaio (vedasi
considerando 60), perché l'utilizzo di uno spessore diverso dell'acciaio può
comportare un minore consumo generale di acciaio. (69)
Il produttore esportatore ha affermato infine di
aver venduto i suoi prodotti, in particolare quelli non di marca, su base OEM
(Original Equipment Manufacturer) tramite un canale di vendita diverso da
quello del produttore del paese di riferimento. Di conseguenza, egli ha chiesto
un adeguamento che riflettesse tale differenza. Come specificato al
considerando 59, è stato effettuato un adeguamento dello stadio commerciale,
basato sulla differenza dei prezzi stimata per le vendite a diversi tipi di
clienti, comprese le vendite OEM, sul mercato interno del paese di riferimento.
La portata di questo adeguamento non ha potuto essere comunicata per motivi di
riservatezza, dato che avrebbe rivelato il valore normale basato su dati
dell'unico produttore del paese di riferimento. Pertanto, si è concluso che le
differenze per cui è stato chiesto l'adeguamento sono già state prese in
considerazione. (70)
Va notato tuttavia che il produttore esportatore ha
omesso di quantificare l'adeguamento richiesto. Egli ha dichiarato soltanto che
in un'altra procedura era stato concesso un adeguamento del 40%. Un adeguamento
concesso in un'altra procedura (specifico per le circostanze particolari di
un'altra procedura) non può servire di per sé come punto di riferimento per
quantificare un adeguamento nel caso in questione. (71)
In seguito ad un'ulteriore comunicazione (che
invitava a presentare osservazioni sull'adeguamento per lo spessore
dell'acciaio) il produttore esportatore ha presentato altre richieste di
adeguamento (non legate all'adeguamento per lo spessore dell'acciaio): per il
rivestimento, il timone e i prezzi dell'acciaio in Brasile. (72)
Innanzitutto va notato che le richieste sono state
presentate dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e
quindi erano formalmente inammissibili. In ogni caso, le richieste non erano
quantificate o giustificate. La società non ha fornito prove a sostegno delle
sue argomentazioni e non ha spiegato come era stata calcolata o dovesse essere
calcolata la portata dei vari adeguamenti. e) Margini di
dumping (73)
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del
regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo è stata
confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in
esame. Il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo CIF franco
frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 70,8%. (74)
Nell'inchiesta iniziale i margini di dumping per
tutti i produttori esportatori diversi da Noblelift andavano dal 28,5% al 46,7%.
Dato che solo Noblelift ha collaborato al presente riesame e la collaborazione
ha potuto essere considerata ad alta incidenza perché la grande maggioranza
delle esportazioni cinesi proveniva da Noblelift, la Commissione ha riveduto il
margine di dumping a livello nazionale anche per tutti gli altri esportatori.
Di conseguenza il margine di dumping residuo va fissato allo stesso livello di
quello di Noblelift, cioè al 70,8%. (75)
Una parte ha chiesto che il dazio a livello
nazionale non venga fissato al livello del margine di dumping dell'unico
produttore esportatore che ha collaborato, dato che non esistono elementi di
prova che dimostrino che le importazioni provenivano in gran parte dall'unico
esportatore che ha collaborato. A tale riguardo è stato confermato dai dati
statistici che la grande maggioranza delle importazioni dalla RPC proveniva
dall'unico produttore esportatore che ha collaborato. La richiesta è stata
quindi respinta. D.
CARATTERE DURATURO DELLA NUOVA SITUAZIONE (76)
In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del
regolamento di base, è stato inoltre verificato se il mutamento delle
circostanze potesse essere ragionevolmente considerato duraturo. (77)
A tale riguardo, l'inchiesta iniziale non ha
constatato una differenza sostanziale tra i prezzi delle materie prime
acquistate localmente nella RPC dai produttori esportatori cinesi (incluso
Noblelift) e i prezzi dei mercati internazionali. Le circostanze sono cambiate
notevolmente dal 2004 (periodo dell'inchiesta iniziale) al 2011 (PIR), quando
il prezzo dell'acciaio laminato a caldo, la principale materia prima, era
inferiore del 24-31% rispetto ai prezzi internazionali. I prezzi non
riflettevano i valori del mercato a causa delle distorsioni sul mercato
dell'acciaio della RPC (vedasi considerando 20). Il mercato cinese dell'acciaio
è infatti cambiato considerevolmente in questi sette anni e la RPC, da un paese
importatore netto di acciaio, è diventata un importante produttore di acciaio e
un esportatore a livello mondiale, un fatto che può essere ragionevolmente
considerato di carattere duraturo. (78)
Le imprese cinesi di alta tecnologia, compreso
Noblelift, hanno inoltre ottenuto agevolazioni statali sotto forma di una
tassazione preferenziale dei redditi (15%) dal 2008. Nel periodo dell'inchiesta
iniziale le società erano soggette a un'aliquota normale del 25%. Anche questo
mutamento di circostanze può essere ragionevolmente considerato di carattere
duraturo. (79)
Si ritiene quindi improbabile che le circostanze
che hanno condotto all'apertura del presente riesame intermedio possano
cambiare in un prossimo futuro, in modo tale da modificare le conclusioni del
riesame. È stato pertanto concluso che il mutamento delle circostanze è di
carattere duraturo e che l'applicazione della misura al suo livello attuale non
è più giustificata. E.
MISURE ANTIDUMPING (80)
Visti i risultati dell'inchiesta di riesame e dato
che il nuovo margine di dumping del 70,8% è inferiore al livello di
eliminazione del pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale (vedasi
considerando 120 e 123 del regolamento (CE) n. 128/2005[10]), si ritiene opportuno
modificare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in
esame effettuate da Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd e da tutti
gli altri produttori esportatori portandolo al 70,8%. (81)
Una parte ha sostenuto che il nuovo margine di
dumping non dovesse essere confrontato con il livello di eliminazione del
pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale. Secondo tale parte, il livello
di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere invece stabilito in ogni
inchiesta, anche in un riesame parziale limitato al dumping, e la prassi
attuale, che non comprende la valutazione del pregiudizio, costituirebbe una
violazione della regola del dazio inferiore. Tale parte ha anche chiesto
l'avvio di un riesame intermedio a pieno titolo. (82)
A tale riguardo va notato che non è possibile
valutare il pregiudizio nel quadro del presente riesame, dato che la
Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato al dumping. In
conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il
mantenimento delle misure può essere riesaminato, quando giustificato, su
iniziativa della Commissione. Quindi la Commissione non ha l'obbligo di avviare
d'ufficio un riesame intermedio concernente sia il dumping sia il pregiudizio,
e in ogni caso dovrebbe essere giustificato. Nel caso in questione, le
informazioni e le prove a disposizione della Commissione erano sufficienti per
aprire un riesame intermedio limitato al dumping. Inoltre, se negli esami
intermedi si dovesse sempre valutare il pregiudizio, la possibilità di avviare
un riesame intermedio parziale limitato al dumping, prevista dall'articolo 11,
paragrafo 3, del regolamento di base, sarebbe priva di senso. L'argomentazione
ha quindi dovuto essere respinta. Si ricorda comunque che la parte interessata
ha la possibilità di chiedere un riesame parziale del pregiudizio a norma
dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. (83)
La regola del dazio inferiore è stata rispettata
pienamente e il nuovo margine di dumping è stato effettivamente confrontato con
il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale
(ultime conclusioni relative al pregiudizio). (84)
Una parte ha sostenuto che nel caso in questione
sarebbe più adeguato un prezzo minimo all'importazione oppure un dazio fisso. (85)
A tale riguardo va notato che né il prezzo minimo
all'importazione né il dazio fisso risultano adeguati per i prodotti di cui
esiste una grande varietà di tipi diversi con diversi prezzi, sottoposti a
continui cambiamenti e aggiornamenti. Una grande varietà di livelli di dazi
sarebbe molto difficile da amministrare. Il caso in questione è ulteriormente
limitato dal fatto che il prezzo minimo all'importazione dovrebbe essere basato
sul valore normale (dato che il dazio è basato sul dumping), che si basa sui
dati riservati di una società sul mercato di un paese di riferimento. Le
argomentazioni sono state quindi respinte. (86)
Il produttore esportatore ha espresso il suo
interesse entro i termini previsti. Dato che egli non ha presentato alcuna
offerta formale, la Commissione non ha tuttavia potuto prenderlo in
considerazione. (87)
Le parti interessate sono state informate dei fatti
e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva modificare le
aliquote del dazio applicabili ai produttori esportatori ed hanno avuto la
possibilità di presentare osservazioni. (88)
Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto
dalle parti sono state esaminate. (89)
A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del
regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, il dazio antidumping
del 70,8% stabilito per "tutte le altre società" da tale regolamento
si applica ai transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali, come
definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, spediti dalla
Tailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di
esecuzione (CE) n. 1008/2011 del Consiglio è sostituito dal seguente: "2. L'aliquota del dazio
antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera
dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e
fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente: Società || Aliquota del dazio (%) || Codice addizionale TARIC Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxin, Zhejiang Province, 313100, RPC || 70,8 || A603 Tutte le altre società || 70,8 || A999 " Articolo 2 Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1. [3] GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1. [4] GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1. [5] GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1. [6] GU C 41 del 14.2.2012, pag. 14. [7] www.steelbb.com/it/steelprices/ [8] Regolamento
(CE) n. 128/2005 della Commissione, del 27 gennaio 2005 (GU
L 25 del 28.1.2005, pag. 16). [9] GU L 344 del
14.12.2012, pag. 1. [10] GU L 25 del 28.01.2005, pag. 16.