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Document 52013PC0174

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi

    /* COM/2013/0174 final - 2013/0092 (COD) */

    52013PC0174

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi /* COM/2013/0174 final - 2013/0092 (COD) */


    RELAZIONE

    1. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

    Nel 2004 sono stati assegnati all’Agenzia europea per la sicurezza marittima (in appresso “l’Agenzia” o “EMSA”), istituita nel 2002[1], dei compiti nel settore degli interventi contro l’inquinamento marino[2]. Tenendo presente il carattere di lungo termine delle responsabilità dell’Agenzia in materia di intervento contro l’inquinamento, lo svolgimento efficiente e approfondito dei compiti in questione comporta una adeguata sicurezza finanziaria sulla base di un impegno pluriennale. Per questo motivo, nel 2006, il legislatore UE ha istituito un finanziamento pluriennale per l’azione dell’Agenzia in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi per il periodo 2007-2013[3]. La presente proposta legislativa intende rinnovare il finanziamento pluriennale per il periodo 2014-2020 nel quadro delle nuove prospettive finanziarie[4].

    2. GIUSTIFICAZIONE DELLA MISURA PROPOSTA

    2.1. Contesto

    L’incidente marittimo su vasta scala nel quale è rimasta coinvolta la petroliera ERIKA nel dicembre 1999 e che ha provocato un’enorme fuoruscita di idrocarburi ha portato, nel 2002, all’istituzione dell’Agenzia. In conseguenza della fuoruscita di idrocarburi provocata dall’incidente della petroliera PRESTIGE nel novembre 2002, sono stati assegnati all’Agenzia compiti e obblighi specifici in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi. Nell’ottobre 2004 l’Agenzia ha adottato un piano d’azione per la preparazione e l’intervento contro l’inquinamento da idrocarburi (in appresso “il piano d’azione sugli idrocarburi”). Nel giugno 2007, è stato adottato un secondo piano d’azione per la preparazione e l’intervento in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive (in appresso “il piano d’azione HNS”)[5]. Il consiglio di amministrazione dell’EMSA aggiorna periodicamente entrambi i suddetti piani d’azione nell’ambito dei programmi di lavoro annuali dell’Agenzia.

    Nel marzo 2010, il consiglio di amministrazione ha approvato un piano strategico quinquennale[6] che contiene due temi pertinenti ai fini dell’intervento contro l’inquinamento causato dalle navi. Anzitutto, il tema n. 8 sviluppa il ruolo dell’EMSA per quanto riguarda gli scarichi illegali delle navi (problemi di applicazione delle norme, ulteriore rafforzamento di CleanSeaNet inserendo le informazioni sulla posizione delle navi). In secondo luogo, il tema n. 12 si occupa delle attività di preparazione e intervento in caso di inquinamento marino.

    Infine la Commissione, nell’ottobre 2010, ha proposto una modifica al regolamento dell’EMSA che, fra l’altro, prevede un ampliamento esplicito delle attività di intervento contro l’inquinamento al fine di includere anche gli incidenti che si verificano presso gli impianti per l’estrazione di idrocarburi e gas offshore[7]. Inoltre, nella presente proposta si prevede di estendere l’assistenza dell’EMSA ai paesi limitrofi dell’UE anche per quanto riguarda le attività di intervento contro l’inquinamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio, nell’aprile 2012, hanno raggiunto un accordo in merito alla proposta e il regolamento adottato nel gennaio 2013[8] conferma le disposizioni summenzionate. Tale accordo verrà formalizzato nei prossimi mesi come accordo in seconda lettura.

    2.2. Compiti attuali dell’EMSA in materia di interventi contro l’inquinamento

    In conformità al regolamento 2038/2006 e alla direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi[9], i tre compiti principali dell’Agenzia nell’ambito dell’intervento contro questo tipo di inquinamento sono i seguenti:

    a) Assistenza operativa agli Stati membri

    L’Agenzia offre una rete di navi antinquinamento pronte a intervenire per migliorare la capacità di intervento degli Stati membri in caso di fuoruscite di idrocarburi. Essa fornisce inoltre un rilevamento satellitare delle fuoruscite di idrocarburi e un servizio di controllo denominato “CleanSeaNet” oltre a informazioni sugli sversamenti chimici attraverso la rete “MAR-ICE”. Gli stati costieri colpiti possono chiedere l’intervento di navi antinquinamento in grado di intervenire contro le fuoruscite di idrocarburi attraverso il meccanismo comunitario di protezione civile[10]. È in atto una graduale integrazione con i meccanismi di intervento degli Stati membri interessati attraverso la regolare partecipazione alle esercitazioni a livello nazionale e regionale.

    b) Cooperazione e coordinamento

    L’Agenzia opera un collegamento fra gli esperti in materia di interventi antinquinamento nonché con gli accordi regionali esistenti e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO).

    c) Informazioni

    L’Agenzia raccoglie, analizza e diffonde informazioni concernenti le migliori pratiche, tecniche e innovazioni nel campo della preparazione e dell’intervento contro l’inquinamento marino.

    Sintesi dei risultati (2007 – settembre 2012)

    Nel testo che segue figurano il servizio essenziale di preparazione e intervento in caso di inquinamento marino dell’EMSA e gli strumenti connessi che sono stati messi a disposizione utilizzando l’attuale quadro di finanziamento pluriennale.

    Rete di navi antinquinamento di pronto intervento

    sono attualmente in essere 16 contratti che prevedono la copertura di tutti i bacini marini regionali attorno all’Unione europea. 18 navi, pronte a salpare entro 24 ore e con una capacità media di stoccaggio di idrocarburi raccolti di circa 3 500 m3 possono essere mobilitate simultaneamente. || Dal 2007 le navi dell’EMSA hanno partecipato a 36 esercitazioni operative (transfrontaliere). La partecipazione alle esercitazioni facilita l’integrazione dei servizi dell’EMSA con i meccanismi di intervento degli Stati membri.

    CleanSeaNet

    Dall’avvio del servizio nell’aprile 2007 sono state effettuate più di 12 000 immagini satellitari con una media di oltre 2 000 immagini all’anno. || Sono stati monitorati più di 1 000 milioni di km2 . || A seguito della sorveglianza “on the spot” sono confermati dagli Stati membri circa 200 scarichi illegali all’anno.

    Interventi contro gli incidenti

    I sevizi di intervento antinquinamento dell’EMSA sono stati utilizzati per un totale di 25 incidenti dal 2007. È stato incluso anche l’aiuto urgente agli stati costieri colpiti: navi di intervento, immagini satellitari, attivazione di MAR-ICE e consulenza in situ. || L’aiuto urgente include 4 mobilitazioni di navi di intervento in Europa. || L’aiuto urgente include 1 pacchetto di strumenti di assistenza agli USA in occasione dell’incidente alla piattaforma Deepwater Horizon.

    Migliori pratiche: sviluppo e promozione

    L’EMSA ha ospitato 20 riunioni di esperti e seminari. (Ciò si aggiunge alla formazione periodica degli ufficiali di servizio (“duty officers”) degli Stati membri per quanto riguarda CleanSeaNet e/o le riunioni con gli operatori delle navi della rete). || Sono stati pubblicati 7 inventari sui diversi aspetti delle politiche e capacità in materia di preparazione e intervento degli Stati membri. || Gestione del programma di scambio di funzionari “EMPOLLEX”, che ha facilitato lo scambio di 21 esperti tra gli Stati membri dal suo avvio nel giugno 2008. || È stato elaborato uno strumento di intervento da decidere prontamente per l’utilizzo di disperdenti durante un incidente. Sono stati coordinati studi specifici quando è stato necessario (ad esempio studio sugli impianti di scarico, studio sulla sicurezza delle piattaforme: sviluppo di requisiti per le navi che devono operare in atmosfere pericolose)

    2.3. Compiti futuri

    Come già spiegato sopra, con l’entrata in vigore degli emendamenti al regolamento istitutivo nel gennaio 2013, all’EMSA sono stati assegnati i seguenti nuovi compiti nel settore dell’intervento antinquinamento:

    a) le attuali azioni di intervento dell’EMSA in caso di “inquinamento causato dalle navi” riguarderanno anche “l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi”,

    b) l’attuale strumento dell’EMSA CleanSeaNet “monitorerà anche l’ampiezza e l’impatto ambientale dell’inquinamento marino da idrocarburi causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi”,

    c) l’attuale copertura geografica (Stati membri e paesi in fase di adesione) è estesa ai “paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al Memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo”. In questo modo, le navi dell’EMSA possono essere utilizzate nell’intero settore dei bacini marini regionali dell’Unione.

    La Commissione propone che l’importo assegnato riguardi unicamente i primi due nuovi compiti, con il finanziamento iniziale utilizzato per cominciare a svolgere questi nuovi compiti senza compromettere gli attuali. Il terzo nuovo compito dovrebbe essere finanziato attraverso i programmi UE esistenti relativi ai paesi che rientrano nella politica di allargamento e nella politica europea di vicinato (il programma SAFEMED per il Mediterraneo e i programmi che rientrano nell’iniziativa TRACECA per il Mar Nero). Si considera più appropriato in una prospettiva di bilancio e di gestione del programma finanziare questo nuovo compito partendo dal quadro esistente del sostegno dell’UE a questi paesi.

    2.4. Valutazione delle attuali attività dell’EMSA nel settore dell’intervento antinquinamento

    In conformità al regolamento n. 1406/2002, entro il 31 gennaio di ogni anno fino al 2012, l’Agenzia ha presentato relazioni sull’esecuzione finanziaria dei programmi d’azione. Le suddette relazioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia. A decorrere dal 2013, tali relazioni saranno intergrate nella Relazione di attività annuale dell’Agenzia.

    Inoltre, la Commissione ha presentato nel maggio 2011 una relazione sull’attuazione del regolamento n. 2038/2006[11]. Tale relazione si basa su un contributo approfondito del’Agenzia, approvato dal consiglio d’amministrazione dell’EMSA, che comprende una consultazione delle parti interessate e scenari dettagliati[12]. Il consiglio di amministrazione dell’EMSA, in particolare attraverso l’adozione del programma di lavoro, del bilancio e della relazione annuale, la Corte dei conti e l’Autorità di bilancio attraverso la procedura di discarico, supervisionano e monitorano l’attività dell’Agenzia.

    Le due conclusioni principali tratte da queste attività di valutazione sono:

    1) la dotazione finanziaria destinata agli interventi antinquinamento è adeguata e

    2) le misure finanziate sono efficienti in termini di costi, forniscono un valore aggiunto e sono gestite in modo appropriato.

    2.5. Valutazione ex ante delle attività proposte

    È stata effettuata una valutazione ex ante che è allegata alla presente proposta (documento SEC(2013)xxx). Essa conferma l’utilità e l’efficienza del quadro finanziario pluriennale e determina l’importo da assegnare.

    3.           Elementi giuridici della proposta

    3.1.        Base giuridica

    La base giuridica della proposta è l’articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che ha costituito la base giuridica del regolamento (CE) n. 2038/2006 nella precedente versione del trattato.

    3.2.        Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

    I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente rispettati in quanto l’azione dell’Agenzia rappresenta il livello europeo di un sistema differenziato di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e dalle piattaforme offshore. La maggior parte delle attività sono avviate da richieste provenienti dagli Stati costieri colpiti. Il fatto che l’UE sia parte contraente delle seguenti organizzazioni regionali può spiegare meglio lo stretto coordinamento a livello regionale:

    · Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino dell’area del Baltico (Convenzione di Helsinki riveduta nel 1992);

    · Convenzione per la protezione del Mediterraneo contro l’inquinamento (Convenzione di Barcellona) e i numerosi protocolli relativi;

    · Accordo per la cooperazione nell’affrontare l’inquinamento del Mare del Nord causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive (Accordo di Bonn);

    · Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nord-orientale (Convenzione OSPAR);

    · Accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell’Atlantico del nord est contro l’inquinamento (accordo di Lisbona), con il relativo protocollo addizionale, che non sono ancora entrati in vigore.

    L’Unione sta inoltre negoziando l’adesione alla Convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l’inquinamento (Convenzione di Bucarest).

    3.3.        Scelta dello strumento

    Un regolamento è lo strumento giuridico più appropriato per istituire un quadro finanziario pluriennale. Tale strumento era già stato scelto nel 2006.

    4.           Incidenza sul bilancio

    Alla luce di quanto precede la Commissione propone ancora di mettere a disposizione una dotazione finanziaria da imputare al bilancio dell’Unione per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 coincidente con il nuovo quadro finanziario pluriennale. In conformità al pacchetto della Commissione del giugno 2011 “Un bilancio per la strategia 2020” e alla prassi corrente l’importo deve essere imputato alla Rubrica 1 “Crescita intelligente e inclusiva”. La Commissione in tal modo propone di assegnare un importo di 160,5 milioni di euro per il periodo di riferimento. Ulteriori dettagli figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata e alla valutazione ex ante. Gli importi annuali devono essere autorizzati dall’Autorità di bilancio in conformità alla procedura di bilancio.

    5.           Contenuto della proposta

    La proposta segue rigidamente la struttura del regolamento 2038/2006 con i necessari adattamenti e comprende i seguenti 8 articoli:

    · articolo 1: Obiettivo

    · articolo 2: Definizioni

    · articolo 3: Campo d’applicazione

    · articolo 4: Finanziamento dell’Unione

    · articolo 5: Capacità di monitoraggio esistenti

    · articolo 6: Protezione degli interessi finanziari dell’Unione

    · articolo 7: Valutazione intermedia

    · articolo 8: Entrata in vigore

    2013/0092 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

    visto il parere del Comitato delle regioni[14],

    deliberando in conformità alla procedura legislativa ordinaria[15],

    considerando quanto segue:

    (1)       Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002[16], ha istituito un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (in appresso denominata “l’Agenzia”), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi.

    (2)       Il regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004[17], che ha modificato il regolamento (CE) n. 1406/2002, ha assegnato all’Agenzia compiti in materia di prevenzione e intervento contro l’inquinamento causato dalle navi, a seguito degli incidenti avvenuti nelle acque europee, in particolare quelli che hanno visto coinvolte le petroliere “Erika” e “Prestige”.

    (3)       Il regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013[18], che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002, ha assegnato all’Agenzia compiti in materia di intervento contro l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas e ha esteso i servizi dell’Agenzia ai paesi interessati dalla politica di allargamento e dalla politica europea di vicinato.

    (4)       Il regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006[19], ha istituito un finanziamento pluriennale per l’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi che scade il 31 dicembre 2013.

    (5)       Ai fini dell’esecuzione dei compiti di prevenzione e di intervento antinquinamento, il 22 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato un piano d’azione in materia di preparazione e intervento contro l’inquinamento da idrocarburi, che definisce le attività di intervento da essa attuate e mira all’impiego ottimale delle risorse finanziarie a sua disposizione. Il 12 giugno 2007, il consiglio di amministrazione ha adottato un piano d’azione in materia di preparazione e intervento contro l’inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive. In conformità all’articolo 15 del regolamento n. 1406/2002, entrambi i piani d’azione vengono aggiornati annualmente attraverso il programma di lavoro annuale dell’Agenzia.

    (6)       L’azione di intervento antinquinamento dell’Agenzia, come viene precisato nei piani d’azione, riguarda attività di informazione, cooperazione e coordinamento e soprattutto la fornitura di assistenza operativa agli Stati colpiti, che viene realizzata mettendo a disposizione, su richiesta, navi supplementari per la lotta contro l’inquinamento allo scopo di combattere l’inquinamento da idrocarburi e altri tipi di inquinamento, come quello provocato da sostanze pericolose e nocive. È necessario che l’Agenzia presti una particolare attenzione ai settori identificati come i più vulnerabili senza pregiudicare altri settori in stato di necessità.

    (7)       È opportuno che le attività dell’Agenzia in tale settore non sollevino gli Stati costieri dalla responsabilità di disporre di adeguati meccanismi di intervento e rispettino gli accordi di cooperazione esistenti che prevedono un’assistenza reciproca in caso di inquinamento marino provocato da un incidente. L’Unione ha aderito a diverse organizzazioni regionali e sta preparando l’adesione anche ad altre organizzazioni di questo tipo.

    (8)       È necessario che l’azione dell’Agenzia sia coordinata con le attività degli accordi bilaterali e regionali a cui l’Unione ha aderito. Nel caso di inquinamento marino provocato da un incidente, è necessario che l’Agenzia aiuti lo Stato o gli Stati colpiti, sotto la cui autorità si svolgono le operazioni di disinquinamento.

    (9)       È necessario che l’Agenzia svolga un ruolo attivo nel mantenere e sviluppare ulteriormente il servizio di riprese satellitari a fini di sorveglianza, che permette di individuare rapidamente l’evento inquinante e di identificare le navi o gli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas che ne sono responsabili. È necessario che il sistema migliori la disponibilità dei dati e l’efficienza degli interventi antinquinamento.

    (10)     È necessario che gli strumenti supplementari che l’Agenzia deve fornire agli Stati colpiti vengano messi a disposizione attraverso il meccanismo comunitario di protezione civile istituito con la decisione del Consiglio Euratom 2007/779/CE, dell’8 novembre 2007[20].

    (11)     Al fine di garantire un’attuazione completa, è necessario dotare l’Agenzia di un sistema efficace ed economicamente efficiente per finanziarne, in particolare, l’assistenza operativa agli Stati colpiti.

    (12)     È quindi necessario assicurare la sicurezza finanziaria per il finanziamento dei compiti assegnati all’Agenzia in materia di interventi contro l’inquinamento e delle azioni associate sulla base di un impegno pluriennale. È necessario che gli importi annuali siano stabiliti dall’Autorità di bilancio in conformità alla procedura di bilancio annuale.

    (13)     È opportuno che gli importi da impegnare per il finanziamento degli interventi antinquinamento coprano il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, coerentemente con il nuovo quadro finanziario pluriennale. È necessario prevedere una dotazione finanziaria che copra lo stesso periodo.

    (14)     È opportuno che l’aiuto dell’Agenzia ai paesi interessati dalla politica di allargamento e dalla politica europea di vicinato venga finanziato attraverso i programmi dell’Unione esistenti per questi paesi e non sia quindi parte del suddetto quadro finanziario pluriennale.

    (15)     Al fine di ottimizzare la ripartizione dei fondi e tener conto di eventuali cambiamenti nelle attività di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi occorre attuare un monitoraggio continuo delle azioni particolari che possano rendersi necessarie, in modo da poter consentire aggiustamenti degli stanziamenti finanziari annuali.

    (16)     In conformità al regolamento (UE) n. 100/2013, recante modifica del regolamento n. 1406/2002, è necessario che l’Agenzia riferisca in merito all’esecuzione finanziaria del quadro pluriennale nella sua relazione annuale,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell’Unione al bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati in materia di interventi contro l’inquinamento causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1406/2002.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) “idrocarburi”: combustibili fossili in ogni forma inclusi petrolio greggio, olio combustibile, fanghi, residui di idrocarburi e prodotti raffinati come stabilito dalla Convenzione internazionale sui preparativi, la reazione e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 1990;

    b) “sostanze pericolose e nocive”: qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell’ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, guastare le attrattive e interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal Protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive del 2000.

    Articolo 3

    Campo d’applicazione

    Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1 viene assegnato all’Agenzia allo scopo di finanziare azioni nel settore degli interventi contro l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas come quelli menzionati nei piani d’azione dell’Agenzia per la preparazione e l’intervento in caso di inquinamento provocato da idrocarburi e da sostanze pericolose e nocive, in particolare le iniziative relative a:

    a) informazioni, in particolare la raccolta, l’analisi e la diffusione di migliori pratiche, tecniche e innovazioni, come strumenti per il monitoraggio delle attività di svuotamento dei serbatoi delle navi e il monitoraggio delle piattaforme off-shore per quanto riguarda gli scarichi operativi e le fuoruscite accidentali;

    b) la cooperazione, il coordinamento e la messa a disposizione degli Stati membri e della Commissione di assistenza tecnica e scientifica nel quadro delle pertinenti attività del meccanismo di protezione civile dell’UE, dell’Organizzazione marittima internazionale e dei relativi accordi regionali;

    c) assistenza operativa e sostegno, su richiesta, tramite strumenti addizionali, come navi di pronto intervento antinquinamento, immagini satellitari e attrezzature, azioni di intervento antinquinamento in caso di inquinamento accidentale o deliberato causato dalle navi o di inquinamento marino causato da piattaforme offshore per l’estrazione di idrocarburi e di gas.

    Articolo 4

    Finanziamento dell’Unione

    La dotazione finanziaria per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 3, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, ammonta a 160 500 000 EUR espressi a prezzi correnti.

    Gli stanziamenti annuali sono stabiliti dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. A tale riguardo verrà garantito il necessario finanziamento per l’assistenza operativa agli Stati membri ai sensi dell’articolo 3, lettera c).

    Articolo 5

    Capacità di monitoraggio esistenti

    Al fine di definire i requisiti per la messa a disposizione di assistenza operativa da parte dell’Agenzia, come navi antinquinamento supplementari, l’Agenzia redige periodicamente un elenco dei meccanismi antinquinamento pubblici e, dove esistono, privati e delle relative capacità di intervento nelle varie regioni dell’Unione.

    Gli Stati membri trasmettono all’Agenzia le informazioni necessarie per redigere il suddetto elenco.

    Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia tiene conto di questo elenco prima di decidere in merito alle attività antinquinamento dell’Agenzia nel quadro dei programmi di lavoro annuali.

    Articolo 6

    Protezione degli interessi finanziari dell’Unione

    1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione e l’Agenzia assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure per prevenire le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[21] e (Euratom, CE) n. 2185/96[22] del Consiglio e al regolamento (CE) n. 1073/1999[23] del Parlamento europeo e del Consiglio.

    2. Per le azioni dell’Unione finanziate a norma del presente regolamento, il concetto di irregolarità, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell’Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che ha, o potrebbe avere, l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa ingiustificata.

    3. La Commissione e l’Agenzia, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, assicurano che i fondi destinati al finanziamento delle azioni dell’Unione a norma del presente regolamento vengano spesi nel migliore dei modi.

    Articolo 7

    Valutazione intermedia

    Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia. La relazione, redatta senza pregiudicare il ruolo del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, espone i risultati dell’impiego del contributo dell’Unione, di cui all’articolo 4, per quanto riguarda gli impegni e le spese relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.

    Sulla base della suddetta relazione la Commissione può, se opportuno, proporre emendamenti al presente regolamento, in particolare al fine di tener conto del progresso scientifico nel settore dell’intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e dell’inquinamento marino provocato dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas, in particolare l’inquinamento provocato da idrocarburi o da sostanze pericolose e nocive.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente […]                                                                […]

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

    Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas

    1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[24]

    06: Energia e trasporti

    0602: Trasporto interno, aereo e marittimo

    060203: Agenzia europea per la sicurezza marittima

    06020302: Agenzia europea per la sicurezza marittima, Misure antinquinamento

    Attuazione delle disposizioni relative all’intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi

    1.3.        Natura della proposta/iniziativa

    x La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[25]

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

    1.4.        Obiettivi

    1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

    Obiettivi/valore aggiunto UE in linea con Europa 2020:

    L’Agenzia contribuisce a garantire un trasporto marittimo sicuro, protetto e sostenibile per l’economia e per i cittadini dell’UE. Tali obiettivi sono pienamente in linea con le tre priorità di Europa 2020:

    – Crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione. L’Agenzia contribuisce all’elaborazione di norme tecniche quanto più possibile elevate per le navi, promuovendo in tal modo la conoscenza e l’innovazione.

    – Crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva. L’Agenzia contribuisce alla prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e agli interventi predisposti in caso di inquinamento marino in diverse aree. La navigazione contribuirà all’iniziativa faro “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse”. L’Agenzia svolgerà il proprio ruolo nell’attuazione della strategia a livello settoriale.

    – Crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. Per le isole e le regioni ultra periferiche, il trasporto marittimo costituisce un elemento essenziale di coesione territoriale e integrazione nell’UE. L’Agenzia contribuisce a rendere il trasporto marittimo sicuro, protetto e sostenibile per l’UE.

    1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

    Settore di bilancio 06 02 Obiettivo specifico n. 3         Migliorare la sicurezza dei trasporti

    Attività ABM/ABB interessate 06020302 Agenzia europea per la sicurezza marittima

    1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    Provvedere alla sicurezza finanziaria in una prospettiva pluriennale all’azione dell’Agenzia nel settore degli interventi antinquinamento

    1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

    Precisare gli indicatori che consentono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

    L’EMSA ha elaborato degli indicatori di prestazione, che vengono pubblicati nei suoi programmi di lavoro annuali. Tali indicatori vengono costantemente monitorati dal consiglio di amministrazione. Il principale strumento di monitoraggio è costituito dalle relazioni annuali dell’Agenzia.

    1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

    Permettere all’EMSA di concludere contratti pluriennali e procedere alla necessaria programmazione di bilancio.

    1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

    La partecipazione dell’UE è stabilita nel regolamento istitutivo dell’EMSA n. 1406/2002 modificato; la presente proposta costituisce un valore aggiunto in quanto permette una migliore programmazione e spesa dei fondi UE.

    1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    La valutazione specifica dell’EMSA del 2008 e la valutazione generale delle agenzie dell’UE del 2009 hanno messo in evidenza il valore aggiunto offerto dall’Agenzia.

    La Commissione ha presentato nel maggio 2011 la propria relazione di medio termine, recante il riferimento COM(2011)286, come prevede l’articolo 8 del regolamento n. 2038/2006.

    Il Servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha svolto un audit specifico nel 2009 relativo alla rete di navi di pronto intervento antinquinamento.

    1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    La proposta è coerente con la politica e la normativa in materia di sicurezza marittima dell’UE, in particolare con il regolamento (UE) n. 100/2013 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che riesamina il mandato dell’Agenzia. La proposta fa seguito al regolamento n. 2038/2006 che scadrà a fine 2013.

    1.6.        Durata e incidenza finanziaria

    x Proposta/iniziativa di durata limitata

    – x Proposta/iniziativa in vigore dall’1.1.2014 al 31.12.2020

    – x Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 (inclusi i pagamenti in sospeso)

    o Proposta/iniziativa di durata illimitata

    1.7.        Modalità di gestione previste[26]

    ¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

    x Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

    – ¨  agenzie esecutive

    – x organismi creati dalle Comunità[27]

    – ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

    – ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

    ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

    ¨ Gestione decentrata con paesi terzi

    ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    2.           MISURE DI GESTIONE

    2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    Tutte le agenzie dell’UE operano nell’ambito di un rigoroso sistema di controllo che include una capacità di audit interno, il servizio di audit interno della Commissione, il consiglio di amministrazione, la Commissione, la Corte dei conti e l’autorità di bilancio. Questo sistema previsto nel regolamento istitutivo dell’EMSA continuerà a essere applicato.

    2.2.        Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.     Rischi individuati

    Nessuno

    2.2.2.     Modalità di controllo previste

    Non applicabile

    2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

    Continuano ad essere applicabili le misure antifrode a norma dell’articolo 20 del regolamento istitutivo dell’EMSA. Inoltre la proposta prevede un articolo specifico sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    · Linee di bilancio di spesa esistenti

    Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    Numero [Denominazione…...….] || SD/SND ([28]) || di paesi EFTA[29] || di paesi candidati[30] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

    1a || 06.02.03.02 [Contributo a favore dell’EMSA, titolo III] Misure antinquinamento] || SD || Sì || NO || NO || NO

    3.2.        Incidenza prevista sulle spese

    3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

    in milioni di EUR (al terzo decimale) espressi a prezzi correnti

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1 || Crescita intelligente e inclusiva ||

    || DG: MOVE || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

    || Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

    || Numero della linea di bilancio 06.02.03.02 || Impegni || (1) || 19 675 || 20 600 || 21 600 || 22 800 || 24 675 || 25 050 || 26 100 || 160 500

    || Pagamenti || (2) || 19 926 || 22 239 || 23 318 || 20 245 || 23 268 || 23 833 || 25 175 || 158 004

    || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[31] || || || || || || || ||

    || Numero della linea di bilancio: n. p. || || (3) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    || TOTALE degli stanziamenti per la DG MOVE || Impegni || = 1 + 3 || 19 675 || 20 600 || 21 600 || 22 800 || 24 675 || 25 050 || 26 100 || 160 500

    || Pagamenti || = 2 + 3 || 19 926 || 22 239 || 23 318 || 20 245 || 23 268 || 23 833 || 25 175 || 158 004

    || Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 19 675 || 20 600 || 21 600 || 22 800 || 24 675 || 25 050 || 26 100 || 160 500

    || Pagamenti || (5) || 19 926 || 22 239 || 23 318 || 20 245 || 23 268 || 23 833 || 25 175 || 158 004

    || Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || = 4 + 6 || 19 675 || 20 600 || 21 600 || 22 800 || 24 675 || 25 050 || 26 100 || 160 500

    || Pagamenti || = 5 + 6 || 19 926 || 22 239 || 23 318 || 20 245 || 23 268 || 23 833 || 25 175 || 158 004

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

    in milioni di EUR (al terzo decimale)

    || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

    DG: MOVE ||

    Ÿ Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    Ÿ Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    TOTALE DG MOVE || Stanziamenti || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    in milioni di EUR (al terzo decimale)

    || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 19 675 || 20 600 || 21 600 || 22 800 || 24 675 || 25 050 || 26 100 || 160 500

    Pagamenti || 19 926 || 22 239 || 23 318 || 20 245 || 23 268 || 23 833 || 25 175 || 158 004

    3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    – ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi

    – x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

    RISULTATI

    Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Totale Costo

    Migliorare la sicurezza dei trasporti || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Rete di navi di intervento[32] || Numero di navi disponibili per mobilitazione simultanea || Circa 0,95 milioni di euro per nave/anno || 19 || 15 620 || 19 || 16 150 || 19 || 17 100 || 19 || 17 600 || 19 || 19 975 || 19 || 20 000 || 19 || 21 000 || 19 || 127 445

    CleanSeaNet || Numero di immagini satellitari elaborate all’anno || Circa 2,05 EUR per immagine satellitare || 2000 || 3 605 || 2000 || 3 850 || 2000 || 3 900 || 2000 || 4 550 || 2000 || 4 050 || 2000 || 4 350 || 2000 || 4 400 || 14 000 || 28 705

    Cooperazione e coordinamento/informazione || Attività condotte con gli Stati membri tra cui formazione e studi || Non quantificabile || N/A || 0,450 || N/A || 0,600 || N/A || 0,600 || N/A || 0,650 || N/A || 0,650 || N/A || 0,700 || N/A || 0,700 || N/A || 4,350

    COSTO TOTALE || || 19 675 || || 20 600 || || 21 600 || || 22 800 || || 24 675 || || 25 050 || || 26 100 || || 160 500

    3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

    3.2.3.1.  Sintesi

    – x La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi

    – o  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    in milioni di EUR (al terzo decimale)

    || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

    RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

    Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    TOTALE || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

    – x La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane

    – o  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

    3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    – o  La proposta/iniziativa è compatibile con il vigente quadro finanziario pluriennale.

    – ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

    Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    La proposta riguarda il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

    – ¨  La proposta/iniziativa richiede l’attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[33].

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

    – La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

    Contributo EFTA proveniente dalla Norvegia e dall’Islanda pari al 2% del bilancio supplementare || 0,472 || 0,407 || 0,466 || 0,407 || 0,481 || 0,481 || 0,496 || 3,210

    TOTALE stanziamenti cofinanziati || 20 147 || 21 007 || 22 066 || 23 207 || 25 156 || 25 531 || 26 596 || 163 710

    3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

    – La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

    [1]               Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

    [2]               Regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 129 del 31.4.2004, pag. 1).

    [3]               Regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1. Cfr. anche corrigendum in GU L 30 del 3.2.2007, pag. 12).

    [4]               “Un bilancio per la strategia 2020” COM(2011)500 e COM(2011)398, entrambi in data 29.6.2011.

    [5]               Entrambi i piani d’azione sono disponibili sul sito internet dell’EMSA all’indirizzo:                http://www.emsa.europa.eu/opr-documents/action-plans.html

    [6]               Il documento è disponibile sul sito internet dell’EMSA all’indirizzo:          http://www.emsa.europa.eu/documents/item/145-emsa-5-year-strategy.html

    [7]               COM(2010) 611 del 28.10.2010.

    [8]               Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30).

    [9]               Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

    [10]             2007/779/CE, Euratom: Decisione del Consiglio dell’8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9).

    [11]             COM(2011) 286 del 23.5.2011.

    [12]             Il contributo dell’EMSA è disponibile al seguente indirizzo: http://www.emsa.europa.eu/opr-documents/item/617-multi-annual-funding-mid-term-report-emsas-contribution.html

    [13]             GU C [….] del [….], pag. [….].

    [14]             GU C [….] del [….], pag. [….].

    [15]             GU C [….] del [….], pag. [….].

    [16]             GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

    [17]             GU L 129 del 31.4.2004, pag. 1.

    [18]             GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30.

    [19]             GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.

    [20]             GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9.

    [21]             GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    [22]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    [23]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    [24]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

    [25]             Di cui all’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

    [26]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

    [27]             A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

    [28]             SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

    [29]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

    [30]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

    [31]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [32]             Comprende gli importi per le esercitazioni in mare nonché 6,02 milioni di EUR per interventi contro l’inquinamento marino provocato dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas.

    [33]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

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