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Document 52013PC0174
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on multiannual funding for the action of the European Maritime Safety Agency in the field of response to pollution caused by ships and to marine pollution caused by oil and gas installations
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi
/* COM/2013/0174 final - 2013/0092 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi /* COM/2013/0174 final - 2013/0092 (COD) */
RELAZIONE 1.
OBIETTIVO DELLA PROPOSTA Nel 2004 sono stati assegnati all’Agenzia
europea per la sicurezza marittima (in appresso “l’Agenzia” o “EMSA”),
istituita nel 2002[1],
dei compiti nel settore degli interventi contro l’inquinamento marino[2]. Tenendo presente il carattere
di lungo termine delle responsabilità dell’Agenzia in materia di intervento
contro l’inquinamento, lo svolgimento efficiente e approfondito dei compiti in
questione comporta una adeguata sicurezza finanziaria sulla base di un impegno
pluriennale. Per questo motivo, nel 2006, il legislatore UE ha istituito un
finanziamento pluriennale per l’azione dell’Agenzia in materia di intervento
contro l’inquinamento causato dalle navi per il periodo 2007-2013[3]. La presente proposta
legislativa intende rinnovare il finanziamento pluriennale per il periodo 2014-2020
nel quadro delle nuove prospettive finanziarie[4]. 2.
GIUSTIFICAZIONE DELLA MISURA PROPOSTA 2.1. Contesto L’incidente marittimo su vasta scala nel quale
è rimasta coinvolta la petroliera ERIKA nel dicembre 1999 e che ha provocato un’enorme
fuoruscita di idrocarburi ha portato, nel 2002, all’istituzione dell’Agenzia.
In conseguenza della fuoruscita di idrocarburi provocata dall’incidente della
petroliera PRESTIGE nel novembre 2002, sono stati assegnati all’Agenzia compiti
e obblighi specifici in materia di intervento contro l’inquinamento causato
dalle navi. Nell’ottobre 2004 l’Agenzia ha adottato un piano d’azione per la
preparazione e l’intervento contro l’inquinamento da idrocarburi (in appresso “il
piano d’azione sugli idrocarburi”). Nel giugno 2007, è stato adottato un
secondo piano d’azione per la preparazione e l’intervento in caso di
inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive (in appresso “il piano d’azione
HNS”)[5].
Il consiglio di amministrazione dell’EMSA aggiorna periodicamente entrambi i
suddetti piani d’azione nell’ambito dei programmi di lavoro annuali dell’Agenzia. Nel marzo 2010, il consiglio di
amministrazione ha approvato un piano strategico quinquennale[6] che contiene due temi
pertinenti ai fini dell’intervento contro l’inquinamento causato dalle navi.
Anzitutto, il tema n. 8 sviluppa il ruolo dell’EMSA per quanto riguarda gli
scarichi illegali delle navi (problemi di applicazione delle norme, ulteriore
rafforzamento di CleanSeaNet inserendo le informazioni sulla posizione delle
navi). In secondo luogo, il tema n. 12 si occupa delle attività di
preparazione e intervento in caso di inquinamento marino. Infine la Commissione, nell’ottobre 2010, ha
proposto una modifica al regolamento dell’EMSA che, fra l’altro, prevede un
ampliamento esplicito delle attività di intervento contro l’inquinamento al
fine di includere anche gli incidenti che si verificano presso gli impianti per
l’estrazione di idrocarburi e gas offshore[7]. Inoltre, nella presente
proposta si prevede di estendere l’assistenza dell’EMSA ai paesi limitrofi dell’UE
anche per quanto riguarda le attività di intervento contro l’inquinamento. Il
Parlamento europeo e il Consiglio, nell’aprile 2012, hanno raggiunto un accordo
in merito alla proposta e il regolamento adottato nel gennaio 2013[8] conferma le disposizioni
summenzionate. Tale accordo verrà formalizzato nei prossimi mesi come accordo
in seconda lettura. 2.2. Compiti attuali dell’EMSA in materia
di interventi contro l’inquinamento In conformità al regolamento 2038/2006 e alla
direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi[9], i tre compiti principali dell’Agenzia
nell’ambito dell’intervento contro questo tipo di inquinamento sono i seguenti: a) Assistenza operativa agli Stati membri L’Agenzia offre una rete di navi
antinquinamento pronte a intervenire per migliorare la capacità di intervento
degli Stati membri in caso di fuoruscite di idrocarburi. Essa fornisce inoltre
un rilevamento satellitare delle fuoruscite di idrocarburi e un servizio di
controllo denominato “CleanSeaNet” oltre a informazioni sugli sversamenti
chimici attraverso la rete “MAR-ICE”. Gli stati costieri colpiti possono
chiedere l’intervento di navi antinquinamento in grado di intervenire contro le
fuoruscite di idrocarburi attraverso il meccanismo comunitario di protezione
civile[10].
È in atto una graduale integrazione con i meccanismi di intervento degli Stati
membri interessati attraverso la regolare partecipazione alle esercitazioni a
livello nazionale e regionale. b) Cooperazione e coordinamento L’Agenzia opera un collegamento fra gli
esperti in materia di interventi antinquinamento nonché con gli accordi
regionali esistenti e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO). c) Informazioni L’Agenzia raccoglie, analizza e diffonde
informazioni concernenti le migliori pratiche, tecniche e innovazioni nel campo
della preparazione e dell’intervento contro l’inquinamento marino. Sintesi dei risultati (2007 – settembre 2012) Nel testo che segue figurano il servizio essenziale di preparazione e intervento in caso di inquinamento marino dell’EMSA e gli strumenti connessi che sono stati messi a disposizione utilizzando l’attuale quadro di finanziamento pluriennale. Rete di navi antinquinamento di pronto intervento sono attualmente in essere 16 contratti che prevedono la copertura di tutti i bacini marini regionali attorno all’Unione europea. 18 navi, pronte a salpare entro 24 ore e con una capacità media di stoccaggio di idrocarburi raccolti di circa 3 500 m3 possono essere mobilitate simultaneamente. || Dal 2007 le navi dell’EMSA hanno partecipato a 36 esercitazioni operative (transfrontaliere). La partecipazione alle esercitazioni facilita l’integrazione dei servizi dell’EMSA con i meccanismi di intervento degli Stati membri. CleanSeaNet Dall’avvio del servizio nell’aprile 2007 sono state effettuate più di 12 000 immagini satellitari con una media di oltre 2 000 immagini all’anno. || Sono stati monitorati più di 1 000 milioni di km2 . || A seguito della sorveglianza “on the spot” sono confermati dagli Stati membri circa 200 scarichi illegali all’anno. Interventi contro gli incidenti I sevizi di intervento antinquinamento dell’EMSA sono stati utilizzati per un totale di 25 incidenti dal 2007. È stato incluso anche l’aiuto urgente agli stati costieri colpiti: navi di intervento, immagini satellitari, attivazione di MAR-ICE e consulenza in situ. || L’aiuto urgente include 4 mobilitazioni di navi di intervento in Europa. || L’aiuto urgente include 1 pacchetto di strumenti di assistenza agli USA in occasione dell’incidente alla piattaforma Deepwater Horizon. Migliori pratiche: sviluppo e promozione L’EMSA ha ospitato 20 riunioni di esperti e seminari. (Ciò si aggiunge alla formazione periodica degli ufficiali di servizio (“duty officers”) degli Stati membri per quanto riguarda CleanSeaNet e/o le riunioni con gli operatori delle navi della rete). || Sono stati pubblicati 7 inventari sui diversi aspetti delle politiche e capacità in materia di preparazione e intervento degli Stati membri. || Gestione del programma di scambio di funzionari “EMPOLLEX”, che ha facilitato lo scambio di 21 esperti tra gli Stati membri dal suo avvio nel giugno 2008. || È stato elaborato uno strumento di intervento da decidere prontamente per l’utilizzo di disperdenti durante un incidente. Sono stati coordinati studi specifici quando è stato necessario (ad esempio studio sugli impianti di scarico, studio sulla sicurezza delle piattaforme: sviluppo di requisiti per le navi che devono operare in atmosfere pericolose) 2.3. Compiti futuri Come già spiegato sopra, con l’entrata in
vigore degli emendamenti al regolamento istitutivo nel gennaio 2013, all’EMSA sono
stati assegnati i seguenti nuovi compiti nel settore dell’intervento antinquinamento: a) le attuali azioni di intervento dell’EMSA
in caso di “inquinamento causato dalle navi” riguarderanno anche “l’inquinamento
marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi”, b) l’attuale strumento dell’EMSA CleanSeaNet “monitorerà
anche l’ampiezza e l’impatto ambientale dell’inquinamento marino da idrocarburi
causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi”, c) l’attuale copertura geografica (Stati
membri e paesi in fase di adesione) è estesa ai “paesi destinatari della
politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al Memorandum d’intesa
di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo”. In
questo modo, le navi dell’EMSA possono essere utilizzate nell’intero settore
dei bacini marini regionali dell’Unione. La Commissione propone che l’importo assegnato
riguardi unicamente i primi due nuovi compiti, con il finanziamento iniziale utilizzato
per cominciare a svolgere questi nuovi compiti senza compromettere gli attuali.
Il terzo nuovo compito dovrebbe essere finanziato attraverso i programmi UE
esistenti relativi ai paesi che rientrano nella politica di allargamento e
nella politica europea di vicinato (il programma SAFEMED per il Mediterraneo e
i programmi che rientrano nell’iniziativa TRACECA per il Mar Nero). Si
considera più appropriato in una prospettiva di bilancio e di gestione del
programma finanziare questo nuovo compito partendo dal quadro esistente del
sostegno dell’UE a questi paesi. 2.4. Valutazione delle attuali attività dell’EMSA
nel settore dell’intervento antinquinamento In conformità al regolamento n. 1406/2002,
entro il 31 gennaio di ogni anno fino al 2012, l’Agenzia ha presentato
relazioni sull’esecuzione finanziaria dei programmi d’azione. Le suddette
relazioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia. A decorrere dal 2013,
tali relazioni saranno intergrate nella Relazione di attività annuale dell’Agenzia. Inoltre, la Commissione ha presentato nel
maggio 2011 una relazione sull’attuazione del regolamento n. 2038/2006[11]. Tale relazione si basa su un
contributo approfondito del’Agenzia, approvato dal consiglio d’amministrazione
dell’EMSA, che comprende una consultazione delle parti interessate e scenari
dettagliati[12].
Il consiglio di amministrazione dell’EMSA, in particolare attraverso l’adozione
del programma di lavoro, del bilancio e della relazione annuale, la Corte dei
conti e l’Autorità di bilancio attraverso la procedura di discarico,
supervisionano e monitorano l’attività dell’Agenzia. Le due conclusioni principali tratte da queste
attività di valutazione sono: 1) la dotazione finanziaria destinata agli
interventi antinquinamento è adeguata e 2) le misure finanziate sono efficienti in
termini di costi, forniscono un valore aggiunto e sono gestite in modo appropriato. 2.5. Valutazione ex ante delle attività
proposte È stata effettuata una valutazione ex ante che
è allegata alla presente proposta (documento SEC(2013)xxx). Essa conferma l’utilità
e l’efficienza del quadro finanziario pluriennale e determina l’importo da
assegnare. 3. Elementi
giuridici della proposta 3.1. Base giuridica La base giuridica della proposta è l’articolo 100,
paragrafo 2, del TFUE, che ha costituito la base giuridica del regolamento (CE)
n. 2038/2006 nella precedente versione del trattato. 3.2. Principi di sussidiarietà e
di proporzionalità I principi di sussidiarietà e proporzionalità
sono pienamente rispettati in quanto l’azione dell’Agenzia rappresenta il
livello europeo di un sistema differenziato di intervento contro l’inquinamento
causato dalle navi e dalle piattaforme offshore. La maggior parte delle
attività sono avviate da richieste provenienti dagli Stati costieri colpiti. Il
fatto che l’UE sia parte contraente delle seguenti organizzazioni regionali può
spiegare meglio lo stretto coordinamento a livello regionale: ·
Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino
dell’area del Baltico (Convenzione di Helsinki riveduta nel 1992); ·
Convenzione per la protezione del Mediterraneo
contro l’inquinamento (Convenzione di Barcellona) e i numerosi protocolli
relativi; ·
Accordo per la cooperazione nell’affrontare l’inquinamento
del Mare del Nord causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive (Accordo di
Bonn); ·
Convenzione per la protezione dell’ambiente marino
dell’Atlantico nord-orientale (Convenzione OSPAR); ·
Accordo di cooperazione per la protezione delle
coste e delle acque dell’Atlantico del nord est contro l’inquinamento (accordo
di Lisbona), con il relativo protocollo addizionale, che non sono ancora
entrati in vigore. L’Unione sta inoltre negoziando l’adesione
alla Convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l’inquinamento
(Convenzione di Bucarest). 3.3. Scelta dello strumento Un regolamento è lo strumento giuridico più
appropriato per istituire un quadro finanziario pluriennale. Tale strumento era
già stato scelto nel 2006. 4. Incidenza
sul bilancio Alla luce di quanto precede la Commissione
propone ancora di mettere a disposizione una dotazione finanziaria da imputare
al bilancio dell’Unione per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020
coincidente con il nuovo quadro finanziario pluriennale. In conformità al
pacchetto della Commissione del giugno 2011 “Un bilancio per la strategia 2020”
e alla prassi corrente l’importo deve essere imputato alla Rubrica 1 “Crescita
intelligente e inclusiva”. La Commissione in tal modo propone di assegnare un
importo di 160,5 milioni di euro per il periodo di riferimento. Ulteriori
dettagli figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata e alla
valutazione ex ante. Gli importi annuali devono essere autorizzati dall’Autorità
di bilancio in conformità alla procedura di bilancio. 5. Contenuto
della proposta La proposta segue rigidamente la struttura del
regolamento 2038/2006 con i necessari adattamenti e comprende i seguenti 8 articoli: ·
articolo 1: Obiettivo ·
articolo 2: Definizioni ·
articolo 3: Campo d’applicazione ·
articolo 4: Finanziamento dell’Unione ·
articolo 5: Capacità di monitoraggio esistenti ·
articolo 6: Protezione degli interessi finanziari
dell’Unione ·
articolo 7: Valutazione intermedia ·
articolo 8: Entrata in vigore 2013/0092 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul finanziamento pluriennale dell’azione
dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro
l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento marino causato dagli
impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione della proposta ai
parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[13], visto il parere del Comitato delle regioni[14], deliberando in conformità alla procedura
legislativa ordinaria[15], considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002[16], ha istituito un’Agenzia
europea per la sicurezza marittima (in appresso denominata “l’Agenzia”), al
fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza
marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi. (2) Il regolamento (CE) n. 724/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004[17], che ha modificato il
regolamento (CE) n. 1406/2002, ha assegnato all’Agenzia compiti in materia di
prevenzione e intervento contro l’inquinamento causato dalle navi, a seguito
degli incidenti avvenuti nelle acque europee, in particolare quelli che hanno
visto coinvolte le petroliere “Erika” e “Prestige”. (3) Il regolamento (UE) n. 100/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013[18], che modifica il regolamento
(CE) n. 1406/2002, ha assegnato all’Agenzia compiti in materia di intervento
contro l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di
idrocarburi e di gas e ha esteso i servizi dell’Agenzia ai paesi interessati
dalla politica di allargamento e dalla politica europea di vicinato. (4) Il regolamento (CE) n. 2038/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006[19], ha istituito un finanziamento
pluriennale per l’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in
materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi che scade il 31
dicembre 2013. (5) Ai fini dell’esecuzione dei
compiti di prevenzione e di intervento antinquinamento, il 22 ottobre 2004
il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato un piano d’azione in
materia di preparazione e intervento contro l’inquinamento da idrocarburi, che
definisce le attività di intervento da essa attuate e mira all’impiego ottimale
delle risorse finanziarie a sua disposizione. Il 12 giugno 2007, il
consiglio di amministrazione ha adottato un piano d’azione in materia di
preparazione e intervento contro l’inquinamento provocato da sostanze
pericolose e nocive. In conformità all’articolo 15 del regolamento n. 1406/2002,
entrambi i piani d’azione vengono aggiornati annualmente attraverso il
programma di lavoro annuale dell’Agenzia. (6) L’azione di intervento
antinquinamento dell’Agenzia, come viene precisato nei piani d’azione, riguarda
attività di informazione, cooperazione e coordinamento e soprattutto la
fornitura di assistenza operativa agli Stati colpiti, che viene realizzata
mettendo a disposizione, su richiesta, navi supplementari per la lotta contro l’inquinamento
allo scopo di combattere l’inquinamento da idrocarburi e altri tipi di
inquinamento, come quello provocato da sostanze pericolose e nocive. È
necessario che l’Agenzia presti una particolare attenzione ai settori
identificati come i più vulnerabili senza pregiudicare altri settori in stato
di necessità. (7) È opportuno che le attività
dell’Agenzia in tale settore non sollevino gli Stati costieri dalla
responsabilità di disporre di adeguati meccanismi di intervento e rispettino
gli accordi di cooperazione esistenti che prevedono un’assistenza reciproca in
caso di inquinamento marino provocato da un incidente. L’Unione ha aderito a
diverse organizzazioni regionali e sta preparando l’adesione anche ad altre
organizzazioni di questo tipo. (8) È necessario che l’azione
dell’Agenzia sia coordinata con le attività degli accordi bilaterali e
regionali a cui l’Unione ha aderito. Nel caso di inquinamento marino provocato
da un incidente, è necessario che l’Agenzia aiuti lo Stato o gli Stati colpiti,
sotto la cui autorità si svolgono le operazioni di disinquinamento. (9) È necessario che l’Agenzia
svolga un ruolo attivo nel mantenere e sviluppare ulteriormente il servizio di
riprese satellitari a fini di sorveglianza, che permette di individuare
rapidamente l’evento inquinante e di identificare le navi o gli impianti per l’estrazione
di idrocarburi e di gas che ne sono responsabili. È necessario che il sistema
migliori la disponibilità dei dati e l’efficienza degli interventi
antinquinamento. (10) È necessario che gli strumenti
supplementari che l’Agenzia deve fornire agli Stati colpiti vengano messi a
disposizione attraverso il meccanismo comunitario di protezione civile
istituito con la decisione del Consiglio Euratom 2007/779/CE, dell’8 novembre
2007[20]. (11) Al fine di garantire un’attuazione
completa, è necessario dotare l’Agenzia di un sistema efficace ed
economicamente efficiente per finanziarne, in particolare, l’assistenza
operativa agli Stati colpiti. (12) È quindi necessario assicurare
la sicurezza finanziaria per il finanziamento dei compiti assegnati all’Agenzia
in materia di interventi contro l’inquinamento e delle azioni associate sulla
base di un impegno pluriennale. È necessario che gli importi annuali siano
stabiliti dall’Autorità di bilancio in conformità alla procedura di bilancio
annuale. (13) È opportuno che gli importi da
impegnare per il finanziamento degli interventi antinquinamento coprano il
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, coerentemente con il nuovo
quadro finanziario pluriennale. È necessario prevedere una dotazione
finanziaria che copra lo stesso periodo. (14) È opportuno che l’aiuto dell’Agenzia
ai paesi interessati dalla politica di allargamento e dalla politica europea di
vicinato venga finanziato attraverso i programmi dell’Unione esistenti per
questi paesi e non sia quindi parte del suddetto quadro finanziario
pluriennale. (15) Al fine di ottimizzare la
ripartizione dei fondi e tener conto di eventuali cambiamenti nelle attività di
intervento contro l’inquinamento causato dalle navi occorre attuare un
monitoraggio continuo delle azioni particolari che possano rendersi necessarie,
in modo da poter consentire aggiustamenti degli stanziamenti finanziari
annuali. (16) In conformità al regolamento
(UE) n. 100/2013, recante modifica del regolamento n. 1406/2002, è
necessario che l’Agenzia riferisca in merito all’esecuzione finanziaria del
quadro pluriennale nella sua relazione annuale, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le modalità
di applicazione relative al contributo finanziario dell’Unione al bilancio dell’Agenzia
europea per la sicurezza marittima per lo svolgimento dei compiti ad essa
affidati in materia di interventi contro l’inquinamento causato dalle navi e
dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas, ai sensi degli
articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1406/2002. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: a) “idrocarburi”: combustibili fossili in ogni
forma inclusi petrolio greggio, olio combustibile, fanghi, residui di
idrocarburi e prodotti raffinati come stabilito dalla Convenzione
internazionale sui preparativi, la reazione e la cooperazione in materia di
inquinamento da idrocarburi del 1990; b) “sostanze pericolose e nocive”: qualsiasi
sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell’ambiente marino, può
essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina,
guastare le attrattive e interferire con altri usi legittimi del mare, come
previsto dal Protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia
di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive del 2000. Articolo 3 Campo d’applicazione Il contributo finanziario dell’Unione di cui
all’articolo 1 viene assegnato all’Agenzia allo scopo di finanziare azioni nel
settore degli interventi contro l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento
marino causato dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas come
quelli menzionati nei piani d’azione dell’Agenzia per la preparazione e l’intervento
in caso di inquinamento provocato da idrocarburi e da sostanze pericolose e
nocive, in particolare le iniziative relative a: a) informazioni, in particolare la raccolta, l’analisi
e la diffusione di migliori pratiche, tecniche e innovazioni, come strumenti
per il monitoraggio delle attività di svuotamento dei serbatoi delle navi e il
monitoraggio delle piattaforme off-shore per quanto riguarda gli scarichi
operativi e le fuoruscite accidentali; b) la cooperazione, il coordinamento e la
messa a disposizione degli Stati membri e della Commissione di assistenza
tecnica e scientifica nel quadro delle pertinenti attività del meccanismo di
protezione civile dell’UE, dell’Organizzazione marittima internazionale e dei
relativi accordi regionali; c) assistenza operativa e sostegno, su
richiesta, tramite strumenti addizionali, come navi di pronto intervento
antinquinamento, immagini satellitari e attrezzature, azioni di intervento
antinquinamento in caso di inquinamento accidentale o deliberato causato dalle
navi o di inquinamento marino causato da piattaforme offshore per l’estrazione
di idrocarburi e di gas. Articolo 4 Finanziamento dell’Unione La dotazione finanziaria per l’esecuzione dei
compiti di cui all’articolo 3, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2020, ammonta a 160 500 000 EUR espressi a prezzi
correnti. Gli stanziamenti annuali sono stabiliti dall’autorità
di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. A tale riguardo verrà
garantito il necessario finanziamento per l’assistenza operativa agli Stati
membri ai sensi dell’articolo 3, lettera c). Articolo 5 Capacità di monitoraggio esistenti Al fine di definire i requisiti per la messa a
disposizione di assistenza operativa da parte dell’Agenzia, come navi
antinquinamento supplementari, l’Agenzia redige periodicamente un elenco dei
meccanismi antinquinamento pubblici e, dove esistono, privati e delle relative
capacità di intervento nelle varie regioni dell’Unione. Gli Stati membri trasmettono all’Agenzia le
informazioni necessarie per redigere il suddetto elenco. Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia
tiene conto di questo elenco prima di decidere in merito alle attività
antinquinamento dell’Agenzia nel quadro dei programmi di lavoro annuali. Articolo 6 Protezione degli interessi finanziari dell’Unione 1. In sede di attuazione delle azioni
finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione e l’Agenzia assicurano
la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di
misure per prevenire le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività
illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme
indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità,
mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in
conformità ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[21] e (Euratom, CE) n. 2185/96[22] del Consiglio e al regolamento
(CE) n. 1073/1999[23]
del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. Per le azioni dell’Unione finanziate a
norma del presente regolamento, il concetto di irregolarità, di cui all’articolo
1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, è da intendersi
come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell’Unione o
qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o da
un’omissione di un operatore economico che ha, o potrebbe avere, l’effetto di
arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da
questa gestiti, a causa di una spesa ingiustificata. 3. La Commissione e l’Agenzia, nell’ambito
delle rispettive sfere di competenza, assicurano che i fondi destinati al
finanziamento delle azioni dell’Unione a norma del presente regolamento vengano
spesi nel migliore dei modi. Articolo 7 Valutazione intermedia Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione
trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione
del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia.
La relazione, redatta senza pregiudicare il ruolo del consiglio di
amministrazione dell’Agenzia, espone i risultati dell’impiego del contributo
dell’Unione, di cui all’articolo 4, per quanto riguarda gli impegni e le spese
relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016. Sulla base della suddetta relazione la
Commissione può, se opportuno, proporre emendamenti al presente regolamento, in
particolare al fine di tener conto del progresso scientifico nel settore dell’intervento
contro l’inquinamento causato dalle navi e dell’inquinamento marino provocato
dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas, in particolare l’inquinamento
provocato da idrocarburi o da sostanze pericolose e nocive. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente
[…] […] SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER
PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento
pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in
materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e l’inquinamento
marino causato dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[24] 06:
Energia e trasporti 0602:
Trasporto interno, aereo e marittimo 060203:
Agenzia europea per la sicurezza marittima 06020302:
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Misure antinquinamento Attuazione
delle disposizioni relative all’intervento contro l’inquinamento causato dalle
navi e l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e
idrocarburi 1.3. Natura della
proposta/iniziativa x La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[25]
¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente
¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Obiettivi/valore
aggiunto UE in linea con Europa 2020: L’Agenzia
contribuisce a garantire un trasporto marittimo sicuro, protetto e sostenibile
per l’economia e per i cittadini dell’UE. Tali obiettivi sono pienamente in
linea con le tre priorità di Europa 2020: – Crescita
intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione.
L’Agenzia contribuisce all’elaborazione di norme tecniche quanto più possibile
elevate per le navi, promuovendo in tal modo la conoscenza e l’innovazione. –
Crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo
delle risorse, più verde e più competitiva. L’Agenzia contribuisce alla
prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e agli interventi
predisposti in caso di inquinamento marino in diverse aree. La navigazione
contribuirà all’iniziativa faro “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle
risorse”. L’Agenzia svolgerà il proprio ruolo nell’attuazione della strategia a
livello settoriale. –
Crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che
favorisca la coesione sociale e territoriale. Per le isole e le regioni ultra
periferiche, il trasporto marittimo costituisce un elemento essenziale di
coesione territoriale e integrazione nell’UE. L’Agenzia contribuisce a rendere
il trasporto marittimo sicuro, protetto e sostenibile per l’UE. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Settore di bilancio 06 02 Obiettivo specifico n. 3 Migliorare la sicurezza dei trasporti Attività ABM/ABB interessate 06020302 Agenzia
europea per la sicurezza marittima 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Provvedere
alla sicurezza finanziaria in una prospettiva pluriennale all’azione dell’Agenzia
nel settore degli interventi antinquinamento 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che consentono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. L’EMSA
ha elaborato degli indicatori di prestazione, che vengono pubblicati nei suoi
programmi di lavoro annuali. Tali indicatori vengono costantemente monitorati
dal consiglio di amministrazione. Il principale strumento di monitoraggio è
costituito dalle relazioni annuali dell’Agenzia. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Permettere
all’EMSA di concludere contratti pluriennali e procedere alla necessaria
programmazione di bilancio. 1.5.2. Valore aggiunto
dell’intervento dell’Unione europea La
partecipazione dell’UE è stabilita nel regolamento istitutivo dell’EMSA n. 1406/2002
modificato; la presente proposta costituisce un valore aggiunto in quanto
permette una migliore programmazione e spesa dei fondi UE. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe La
valutazione specifica dell’EMSA del 2008 e la valutazione generale delle
agenzie dell’UE del 2009 hanno messo in evidenza il valore aggiunto offerto
dall’Agenzia. La
Commissione ha presentato nel maggio 2011 la propria relazione di medio
termine, recante il riferimento COM(2011)286, come prevede l’articolo 8 del
regolamento n. 2038/2006. Il
Servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha svolto un audit specifico
nel 2009 relativo alla rete di navi di pronto intervento antinquinamento. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti La
proposta è coerente con la politica e la normativa in materia di sicurezza
marittima dell’UE, in particolare con il regolamento (UE) n. 100/2013 che istituisce
un’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che riesamina il mandato dell’Agenzia.
La proposta fa seguito al regolamento n. 2038/2006 che scadrà a fine 2013. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria x Proposta/iniziativa di durata limitata
–
x Proposta/iniziativa in vigore dall’1.1.2014 al 31.12.2020 –
x Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 (inclusi i pagamenti in
sospeso) o Proposta/iniziativa di durata
illimitata 1.7. Modalità di gestione previste[26] ¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione x Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
x organismi creati dalle Comunità[27]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Tutte
le agenzie dell’UE operano nell’ambito di un rigoroso sistema di controllo che
include una capacità di audit interno, il servizio di audit interno della
Commissione, il consiglio di amministrazione, la Commissione, la Corte dei
conti e l’autorità di bilancio. Questo sistema previsto nel regolamento
istitutivo dell’EMSA continuerà a essere applicato. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Nessuno 2.2.2. Modalità di controllo previste
Non
applicabile 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Continuano
ad essere applicabili le misure antifrode a norma dell’articolo 20 del
regolamento istitutivo dell’EMSA. Inoltre la proposta prevede un articolo
specifico sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || SD/SND ([28]) || di paesi EFTA[29] || di paesi candidati[30] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1a || 06.02.03.02 [Contributo a favore dell’EMSA, titolo III] Misure antinquinamento] || SD || Sì || NO || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese in milioni di EUR (al terzo decimale) espressi a
prezzi correnti Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1 || Crescita intelligente e inclusiva || || DG: MOVE || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE || Stanziamenti operativi || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 06.02.03.02 || Impegni || (1) || 19 675 || 20 600 || 21 600 || 22 800 || 24 675 || 25 050 || 26 100 || 160 500 || Pagamenti || (2) || 19 926 || 22 239 || 23 318 || 20 245 || 23 268 || 23 833 || 25 175 || 158 004 || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[31] || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio: n. p. || || (3) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || TOTALE degli stanziamenti per la DG MOVE || Impegni || = 1 + 3 || 19 675 || 20 600 || 21 600 || 22 800 || 24 675 || 25 050 || 26 100 || 160 500 || Pagamenti || = 2 + 3 || 19 926 || 22 239 || 23 318 || 20 245 || 23 268 || 23 833 || 25 175 || 158 004 || TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 19 675 || 20 600 || 21 600 || 22 800 || 24 675 || 25 050 || 26 100 || 160 500 || Pagamenti || (5) || 19 926 || 22 239 || 23 318 || 20 245 || 23 268 || 23 833 || 25 175 || 158 004 || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || = 4 + 6 || 19 675 || 20 600 || 21 600 || 22 800 || 24 675 || 25 050 || 26 100 || 160 500 || Pagamenti || = 5 + 6 || 19 926 || 22 239 || 23 318 || 20 245 || 23 268 || 23 833 || 25 175 || 158 004 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” in milioni di EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE DG: MOVE || Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE DG MOVE || Stanziamenti || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 in milioni di EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 19 675 || 20 600 || 21 600 || 22 800 || 24 675 || 25 050 || 26 100 || 160 500 Pagamenti || 19 926 || 22 239 || 23 318 || 20 245 || 23 268 || 23 833 || 25 175 || 158 004 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Totale Costo Migliorare la sicurezza dei trasporti || || || || || || || || || || || || || || || || Rete di navi di intervento[32] || Numero di navi disponibili per mobilitazione simultanea || Circa 0,95 milioni di euro per nave/anno || 19 || 15 620 || 19 || 16 150 || 19 || 17 100 || 19 || 17 600 || 19 || 19 975 || 19 || 20 000 || 19 || 21 000 || 19 || 127 445 CleanSeaNet || Numero di immagini satellitari elaborate all’anno || Circa 2,05 EUR per immagine satellitare || 2000 || 3 605 || 2000 || 3 850 || 2000 || 3 900 || 2000 || 4 550 || 2000 || 4 050 || 2000 || 4 350 || 2000 || 4 400 || 14 000 || 28 705 Cooperazione e coordinamento/informazione || Attività condotte con gli Stati membri tra cui formazione e studi || Non quantificabile || N/A || 0,450 || N/A || 0,600 || N/A || 0,600 || N/A || 0,650 || N/A || 0,650 || N/A || 0,700 || N/A || 0,700 || N/A || 4,350 COSTO TOTALE || || 19 675 || || 20 600 || || 21 600 || || 22 800 || || 24 675 || || 25 050 || || 26 100 || || 160 500 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
x La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
o La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: in milioni di EUR (al
terzo decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
x La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane –
o La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
o La proposta/iniziativa è compatibile con il vigente quadro
finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. La proposta riguarda il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2014-2020. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[33]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Contributo EFTA proveniente dalla Norvegia e dall’Islanda pari al 2% del bilancio supplementare || 0,472 || 0,407 || 0,466 || 0,407 || 0,481 || 0,481 || 0,496 || 3,210 TOTALE stanziamenti cofinanziati || 20 147 || 21 007 || 22 066 || 23 207 || 25 156 || 25 531 || 26 596 || 163 710 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle entrate. [1] Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la
sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1). [2] Regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 129 del 31.4.2004, pag. 1). [3] Regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell’azione
dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro
l’inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002
(GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1. Cfr. anche corrigendum in GU L 30 del 3.2.2007,
pag. 12). [4] “Un bilancio per la strategia 2020” COM(2011)500 e COM(2011)398,
entrambi in data 29.6.2011. [5] Entrambi i piani d’azione sono disponibili sul sito
internet dell’EMSA all’indirizzo:
http://www.emsa.europa.eu/opr-documents/action-plans.html
[6] Il documento è disponibile sul sito internet dell’EMSA
all’indirizzo:
http://www.emsa.europa.eu/documents/item/145-emsa-5-year-strategy.html
[7] COM(2010) 611 del 28.10.2010. [8] Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002
che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 39 del 9.2.2013,
pag. 30). [9] Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi
e all’introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11). [10] 2007/779/CE, Euratom: Decisione del Consiglio dell’8
novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile
(GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9). [11] COM(2011) 286 del 23.5.2011. [12] Il contributo dell’EMSA è disponibile al seguente
indirizzo: http://www.emsa.europa.eu/opr-documents/item/617-multi-annual-funding-mid-term-report-emsas-contribution.html
[13] GU C [….] del [….], pag. [….]. [14] GU C [….] del [….], pag. [….]. [15] GU C [….] del [….], pag. [….]. [16] GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. [17] GU L 129 del 31.4.2004, pag. 1. [18] GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30. [19] GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1. [20] GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9. [21] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [22] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [23] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [24] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [25] Di cui all’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del
regolamento finanziario. [26] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [27] A norma dell’articolo 185 del regolamento
finanziario. [28] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [29] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [30] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [31] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [32] Comprende gli importi per le esercitazioni in mare nonché 6,02
milioni di EUR per interventi contro l’inquinamento marino provocato dagli
impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas. [33] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.