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Document 52013PC0162
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Rifusione)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Rifusione)
/* COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Rifusione) /* COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.
Contesto generale e motivazione della proposta
Le legislazioni degli Stati membri in materia
di marchi d’impresa sono state parzialmente armonizzate dalla direttiva
89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, codificata come direttiva
2008/95/CE (di seguito “la direttiva”). A fianco dei sistemi di marchi
nazionali, il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993,
sul marchio comunitario, codificato come regolamento (CE) n. 207/2009 (di
seguito “il regolamento”), ha stabilito un sistema distinto per la
registrazione di diritti unitari aventi pari efficacia in tutta l’UE. In tale
contesto, è stato istituito l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(UAMI) competente per la registrazione e la gestione dei marchi comunitari. Un marchio d’impresa serve a
contraddistinguere i prodotti e i servizi di un’impresa. È mediante il marchio
che un’impresa può attirare e fidelizzare i clienti, creando valore e crescita.
Il marchio funziona in questo caso come motore di innovazione: la necessità di
mantenerne l’utilità promuove gli investimenti in R&S, il che porta a sua
volta ad un processo continuo di miglioramento e sviluppo del prodotto. Questo
processo dinamico ha anche un impatto favorevole sull’occupazione. In un
contesto sempre più competitivo, si è verificata una crescita costante non solo
del ruolo cruciale dei marchi per il successo di mercato, ma anche del loro
valore commerciale. Ciò si riflette nel numero crescente di domande di marchio,
a livello sia nazionale che UE, e anche nel numero di utenti di marchi. Tale
sviluppo è stato accompagnato da crescenti aspettative da parte dei soggetti
interessati per quanto riguarda sistemi di registrazione dei marchi più
razionali e di alta qualità, che siano più coerenti, accessibili al pubblico e
tecnologicamente aggiornati. Nel 2007, in sede di valutazione della
questione delle prospettive finanziarie dell’UAMI, il Consiglio[1] ha sottolineato che la
creazione dell’UAMI aveva avuto un grande successo e che aveva contribuito
notevolmente a rafforzare la competitività dell’UE. Ha ricordato che il sistema
del marchio comunitario era stato progettato per coesistere con i sistemi dei
marchi nazionali, che continuavano a essere necessari per le imprese che non
desideravano che i loro marchi fossero protetti a livello dell’UE. Il Consiglio
ha inoltre evidenziato l’importanza del lavoro complementare degli uffici
nazionali dei marchi e ha invitato l’UAMI a sviluppare ulteriormente la sua
cooperazione con tali uffici nell’interesse del funzionamento globale del
sistema del marchio comunitario. Infine, esso ha riconosciuto che sono passati
più di dieci anni dalla creazione del marchio comunitario, e pertanto ha
sottolineato la necessità di una valutazione globale del funzionamento del
sistema. Il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare i lavori su uno
studio corrispondente, in particolare al fine di rafforzare ed ampliare gli
strumenti esistenti di cooperazione tra l’UAMI e gli uffici nazionali dei
marchi. Nello “Small Business Act” del 2008[2], la Commissione si è impegnata
a far sì che il sistema del marchio comunitario sia più accessibile per le PMI.
Inoltre, la comunicazione del 2008 sulla strategia europea in materia di
diritti di proprietà industriale[3]
ha sottolineato l’impegno della Commissione per una protezione del marchio
efficace ed efficiente ed un sistema del marchio di qualità elevata. Essa ha
concluso che era giunto il momento per una valutazione globale, che poteva
costituire la base per una futura revisione del sistema dei marchi in Europa e
per l’ulteriore miglioramento della cooperazione tra l’UAMI e gli uffici
nazionali. Nel 2010, nella comunicazione sull’iniziativa faro “L’Unione dell’innovazione”
della strategia Europa 2020, la Commissione si è impegnata a modernizzare il
quadro dei marchi al fine di migliorare le condizioni per favorire l’innovazione
nelle imprese[4].
Infine, nella sua strategia del 2011 sui diritti di proprietà intellettuale (DPI)
per l’Europa[5],
la Commissione ha annunciato una revisione del sistema dei marchi in Europa al
fine di ammodernarlo, sia a livello di UE che a livello nazionale, rendendolo
più efficace, efficiente e coerente.
1.2.
Obiettivo della proposta
Considerato il pacchetto nel suo insieme, il
principale obiettivo comune della presente iniziativa e della proposta
parallela di modifica del regolamento è promuovere l’innovazione e la crescita
economica rendendo i sistemi di registrazione dei marchi in tutta l’UE più
accessibili e più efficienti per le imprese in termini di minori costi e di
minore complessità, maggiore rapidità, più prevedibilità e certezza del
diritto. Questi adeguamenti integrano gli sforzi per garantire la coesistenza e
la complementarità tra il sistema del marchio dell’Unione e i sistemi
nazionali. Specificamente, la presente iniziativa di
rifusione della direttiva è volta a raggiungere i seguenti obiettivi: ·
modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti
della direttiva modificando le disposizioni obsolete, aumentando la certezza
del diritto e chiarendo i diritti di marchio in termini di portata e di limiti; ·
conseguire un maggiore ravvicinamento delle
legislazioni e procedure nazionali dei marchi al fine di renderle più coerenti
con il sistema del marchio comunitario, a) aggiungendo altre norme sostanziali
e b) introducendo le norme procedurali principali nella direttiva in conformità
delle disposizioni contenute nel regolamento; ·
facilitare la cooperazione tra gli uffici degli
Stati membri e l’UAMI per promuovere la convergenza delle pratiche e lo sviluppo
di strumenti comuni, creando una base giuridica per tale cooperazione.
2.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO
2.1.
Consultazione pubblica
Questa iniziativa si basa su una valutazione
del funzionamento del sistema dei marchi in Europa nel suo complesso e su ampie
consultazioni con tutte le principali parti interessate. La componente principale della valutazione è
uno studio svolto dal Max Planck Institute for Intellectual Property and
Competition Law per conto della Commissione. Lo studio è stato realizzato tra
novembre 2009 e febbraio 2011[6].
Oltre alle analisi di esperti, lo studio comprendeva consultazioni con le parti
interessate. Esso prevedeva un sondaggio tra gli utenti del sistema del marchio
comunitario, contributi delle organizzazioni che rappresentano gli utenti dei
marchi a livello nazionale, europeo e internazionale, e un’audizione nel giugno
2010 con la partecipazione di tali organizzazioni. Infine, l’Istituto ha
consultato gli uffici della proprietà intellettuale di tutti gli Stati membri e
l’UAMI. La relazione finale dello studio MPI ha
concluso che gli elementi di base del sistema europeo dei marchi sono solidi. In
particolare, le procedure seguite dall’UAMI soddisfano generalmente le esigenze
e le aspettative delle imprese. Vi è inoltre consenso sul fatto che la
coesistenza dei diritti del marchio comunitario e dei marchi nazionali è
fondamentale e necessaria per il funzionamento efficace di un sistema che
soddisfi le esigenze di imprese diverse sotto il profilo delle dimensioni, dei
mercati e delle caratteristiche geografiche. Tuttavia, la relazione ha messo in
luce la necessità di modernizzare e migliorare il sistema. Essa ha posto in
rilievo, in particolare, la necessità di arrivare a una maggiore coerenza tra
il sistema del marchio comunitario e i sistemi dei marchi nazionali
armonizzando ulteriormente le legislazioni in materia di marchi d’impresa degli
Stati membri sia all’interno che fuori del campo di applicazione dell’attuale
direttiva. Rispondendo ai primi risultati dello studio,
il Consiglio ha adottato conclusioni il 25 maggio 2010[7]. Nel prendere atto delle
incongruenze esistenti tra il regime del marchio comunitario e i regimi
nazionali, in queste conclusioni la Commissione è invitata ad includere nelle
sue proposte misure per rendere la direttiva più compatibile con il regolamento
e dunque contribuire ulteriormente a ridurre punti di divergenza nell’ambito
del sistema del marchio in Europa nel suo complesso. A seguito dello studio MPI, i servizi della
Commissione hanno tenuto un’audizione delle associazioni degli utenti in data
26 maggio 2011. L’audizione ha confermato che esiste un ampio consenso tra gli
utenti del sistema del marchio in Europa che l’attuale livello di
ravvicinamento tra le normative nazionali sui marchi, nonché con il sistema del
marchio comunitario, non è sufficiente. Le organizzazioni degli utenti hanno
dichiarato unanimemente che è necessaria un’ulteriore armonizzazione delle
legislazioni in materia di marchi d’impresa, per quanto riguarda sia gli
aspetti di diritto che quelli di procedura.
2.2.
Valutazione d’impatto
La valutazione d’impatto svolta per la
revisione sia del regolamento che della direttiva ha individuato due problemi
principali: il primo riguarda le disposizioni divergenti dell’attuale quadro
regolamentare, il secondo il basso livello di cooperazione tra gli uffici
nazionali dei marchi nell’Unione. Mentre il secondo problema sarà affrontato
nell’ambito della revisione del regolamento, la questione delle disposizioni
divergenti deve essere affrontata nell’ambito del riesame della direttiva. L’esercizio di consultazione e valutazione ha
rivelato che il quadro operativo nel settore dei marchi resta assai eterogeneo
nonostante la parziale armonizzazione delle normative nazionali risalente ai
primi anni ‘90. Il livello di armonizzazione imposto dalla direttiva era
piuttosto basso e si concentrava su un numero limitato di norme sostanziali che
all’epoca si riteneva incidessero più direttamente sul funzionamento del
mercato interno, mentre un gran numero di settori, in particolare quelli
riguardanti le procedure, non sono stati armonizzati. Inoltre, il regolamento è
stato emanato diversi anni dopo la direttiva, il che significa che, all’epoca
dell’elaborazione della direttiva, non si disponeva di alcun riferimento comune
per misurare l’efficienza delle procedure nazionali. Attualmente le procedure
seguite dall’UAMI, che sono oramai in vigore da oltre 15 anni, sono
generalmente considerate soddisfacenti sotto il profilo delle esigenze e delle
aspettative delle imprese. L’attuale panorama della normativa in materia
di marchio d’impresa vigente nell’Unione è tuttora caratterizzato da notevoli
divergenze tra le norme e le procedure nazionali, nonché tra queste ultime e le
norme e procedure applicate dall’UAMI, e non è mai stato fatto alcun tentativo
di applicare le migliori pratiche relative alle procedure. Le divergenze esistenti tra i sistemi dei
marchi nazionali e il sistema del marchio comunitario sono considerate
significative. Esse sono dovute al fatto che la direttiva non copre gli aspetti
procedurali e che una serie di importanti questioni di diritto sostanziale non
sono ancora armonizzate. Insieme con la limitata convergenza delle pratiche e
degli strumenti applicati dagli uffici dei marchi, dovuta allo scarso livello
di collaborazione, le attuali divergenze delle legislazioni e procedure in
materia di marchio d’impresa limitano l’accessibilità ai sistemi di protezione
del marchio, comportano una notevole incertezza del diritto, e mettono in
pericolo il rapporto di complementarità tra il marchio comunitario e i sistemi
dei marchi nazionali. Inoltre, esse impediscono che le imprese possano operare
in un quadro di parità di condizioni, con un conseguente impatto negativo sulla
competitività delle imprese europee e dell’Unione in generale. Per risolvere il problema sono state prese in
considerazione le seguenti opzioni possibili: ·
opzione 1: nessun
ulteriore ravvicinamento delle legislazioni e procedure in materia di marchi d’impresa; ·
opzione 2: l’estensione
parziale del ravvicinamento delle legislazioni nazionali e loro coerenza con il
sistema del marchio comunitario. Ciò comporterebbe l’allineamento delle norme
procedurali principali con le pertinenti disposizioni del regolamento, comprese
quelle dove le differenze esistenti sono fonte di notevoli problemi per gli
utenti, e dove tali allineamenti sono ritenuti indispensabili per creare un
sistema armonico e complementare di protezione del marchio d’impresa in Europa.
Sarebbe incluso anche l’allineamento di altri aspetti del diritto sostanziale
conformemente alle disposizioni del regolamento; ·
opzione 3:
ravvicinamento completo delle legislazioni e procedure nazionali in materia di
marchi d’impresa. Tale approccio sarebbe basato sull’opzione 2, includerebbe
tutte le sue componenti, ma riguarderebbe anche tutti i restanti aspetti del
diritto sostanziale e delle procedure riguardanti il marchio d’impresa; ·
opzione 4: un corpus
unico di norme sul marchio che sostituirebbe interamente le normative degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa, fissando norme uniformi per tutta
l’Unione. La valutazione d’impatto giunge alla
conclusione che l’opzione 2 sarebbe proporzionata e la più idonea a raggiungere
gli obiettivi perseguiti.
3.
BASE GIURIDICA E SUSSIDIARIETÀ
L’articolo 114, paragrafo 1, del
trattato conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare
le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione
e il funzionamento del mercato interno. I problemi emersi in relazione alle divergenze
significative riscontrate nel quadro normativo impediscono la parità di
condizioni operative per le imprese dell’UE, o la alterano significativamente,
con ulteriori conseguenze negative per la loro competitività e quella dell’UE
nel suo insieme. È pertanto opportuno adottare misure in grado di migliorare le
condizioni di funzionamento del mercato interno. Misure volte ad estendere l’attuale
livello di ravvicinamento mediante la direttiva possono essere adottate
soltanto a livello dell’Unione. Inoltre, l’azione a livello dell’Unione è l’unico
modo per garantire la coerenza con il sistema del marchio comunitario. In questo contesto, va ricordato che il
sistema del marchio comunitario è incorporato nel sistema europeo dei marchi,
basato sul principio della coesistenza e della complementarità tra la
protezione del marchio a livello nazionale e a livello dell’Unione. Mentre il
regolamento prevede un sistema globale nel quale sono regolate tutte le
questioni di diritto sostanziale e procedurale, l’attuale livello di
ravvicinamento legislativo previsto dalla direttiva è limitato ad alcune
disposizioni di diritto sostanziale. Per essere in grado di garantire una
coesistenza efficace e sostenibile e la complementarità tra le componenti in
questione, è pertanto necessario creare un sistema globale armonioso di
protezione del marchio nell’Unione, che preveda norme sostanziali fondamentalmente
simili e norme procedurali compatibili, almeno le principali.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non avrà incidenza sul bilancio
dell’Unione europea e pertanto non è accompagnata dalla scheda finanziaria
prevista all’articolo 31 del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002).
5.
SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA
Le modifiche proposte sono presentate in
funzione degli obiettivi perseguiti dalla rifusione della direttiva indicati
alla sezione 1.2.
5.1.
Modernizzare e migliorare le disposizioni esistenti
- Definizione di marchio d’impresa
(articolo 3) Attualmente per essere protetti come marchio d’impresa
i segni devono poter essere rappresenta graficamente. Questo requisito di “rappresentabilità
grafica” è superato e crea una notevole incertezza del diritto circa la
rappresentazione di alcuni marchi non tradizionali, come i semplici suoni. In
quest’ultimo caso, la rappresentazione con mezzi non grafici (ad esempio con un
file sonoro) può persino essere preferibile alla rappresentazione
grafica, se permette un’identificazione più precisa del marchio e quindi è
funzionale all’obiettivo di una maggiore certezza del diritto. La nuova
definizione proposta non limita il mezzo ammissibile di rappresentazione al
mezzo grafico o visivo bensì lascia spazio alla registrazione con mezzi
tecnologici che offrono garanzie adeguate. L’idea non è quella di prevedere un’estensione
illimitata dei modi per rappresentare un segno, bensì di prevedere più
flessibilità in proposito garantendo una maggiore certezza del diritto. - Diritti conferiti dal marchio d’impresa
(articoli 10 e 11) 1. Diritti conferiti fatti salvi i
diritti anteriori Né la direttiva né il regolamento contengono
una norma chiara che dispone che il titolare del marchio d’impresa non può far
valere i propri diritti contro l’uso di un segno identico o simile che è già
oggetto di un diritto anteriore. In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, dell’Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo
TRIPS)[8],
la presente proposta chiarirebbe che le azioni per contraffazione lasciano
impregiudicati i diritti anteriori. 2. Casi di doppia identità Il riconoscimento di ulteriori funzioni del
marchio di impresa a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva ha creato incertezza giuridica. In particolare, è diventato poco
chiaro il legame tra i casi di doppia identità e l’estensione della protezione,
prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, ai marchi d’impresa che godono di
notorietà[9].
Nell’interesse della certezza del diritto e della coerenza, si chiarisce che
nei casi di doppia identità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
e di somiglianza a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ciò che
conta è la funzione di garanzia dell’origine. 3. Uso come nome commerciale o
denominazione sociale Secondo la Corte di giustizia[10], l’articolo 5, paragrafo 1,
della direttiva è applicabile se il pubblico considera che l’uso di una
denominazione sociale abbia attinenza (anche) ai prodotti o ai servizi offerti
dalla società. È pertanto opportuno considerare come una violazione l’uso di un
marchio protetto come nome commerciale, se i requisiti d’uso dei prodotti o
servizi sono soddisfatti. 4. Uso nella pubblicità comparativa La direttiva 2006/114/CE, del 12 dicembre 2006,
concernente la pubblicità ingannevole e comparativa[11] disciplina le condizioni alle
quali è ammissibile la pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito
un concorrente o prodotti o servizi offerti da un concorrente. Il rapporto
tra la direttiva 2006/114/CE e la legislazione sui marchi ha dato adito a
dubbi. È pertanto opportuno chiarire che il titolare del marchio d’impresa
può impedire l’uso del suo marchio in pubblicità comparative qualora tale
pubblicità non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva
2006/114/CE. 5. Spedizioni di fornitori commerciali È opportuno chiarire che l’importazione di
prodotti nell’Unione è vietata anche se è solo lo speditore che agisce per
scopi commerciali. Questo serve ad assicurare che il titolare di un marchio d’impresa
abbia il diritto di impedire alle imprese (che siano situate nell’UE o al di
fuori di essa) di importare prodotti situati al di fuori dell’UE che sono stati
venduti, offerti, pubblicizzati o spediti a consumatori privati, e di scoraggiare
l’ordine e la vendita di prodotti contraffatti in particolare su internet. 6. Prodotti introdotti nel territorio
doganale Secondo la sentenza x della Corte di
giustizia nelle cause riunite Philips e Nokia[12],
l’ingresso, la presenza e la circolazione di merci non UE nel territorio
doganale dell’UE nel quadro di un regime sospensivo non violano, ai sensi del
vigente acquis, i diritti di proprietà intellettuale conferiti dal
diritto sostanziale dell’Unione e dei suoi Stati membri. Tali merci possono
essere classificate come merci contraffatte solo se vi è la prova che sono
oggetto di un atto commerciale rivolto ai consumatori dell’UE, come la vendita,
la messa in vendita o la pubblicità. Le parti interessate hanno aspramente
criticato le implicazioni della sentenza Philips/Nokia, affermando che i titolari
dei diritti risulterebbero gravati eccessivamente dell’onere della prova e che
la lotta contro la contraffazione sarebbe ostacolata. È evidente che vi è la
necessità urgente di disporre di un quadro giuridico europeo che permetta una
lotta più efficace contro la contraffazione delle merci, un’attività in rapida
crescita. Si propone pertanto di colmare la lacuna esistente riconoscendo ai
titolari dei diritti la facoltà di impedire ai terzi di introdurre nel
territorio doganale dell’Unione prodotti provenienti da paesi terzi sui quali
sia stato apposto senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al
marchio registrato in relazione a tali prodotti, indipendentemente dal fatto
che questi siano immessi o meno in libera pratica. 7. Atti preparatori Né la direttiva né il regolamento contengono
disposizioni che consentono procedimenti contro la distribuzione e la vendita
di etichette e imballaggi ed elementi simili che potrebbero essere
successivamente combinati con prodotti illeciti. Alcune legislazioni nazionali
contengono norme esplicite per questa attività. Includere una disposizione di
questo tipo nella direttiva e nel regolamento è opportuno per fornire un altro
contributo pratico, pertinente ed efficace alla lotta contro la contraffazione. - Limitazione degli effetti del marchio d’impresa
(articolo 14) Nella presente proposta la limitazione di cui
all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva riguarda
esclusivamente l’uso di nomi di persone in conformità della Dichiarazione
comune del Consiglio e della Commissione[13].
Per ragioni di uniformità, la limitazione di cui all’articolo 14, paragrafo 1,
lettera b), è stata estesa all’uso di segni o indicazioni non distintivi. È
considerato inoltre opportuno prevedere all’articolo 14, paragrafo 1, lettera
c), una limitazione esplicita per l’uso referenziale in generale. Infine, un
paragrafo separato chiarisce le condizioni alle quali l’uso di un marchio d’impresa
non è considerato conforme alle consuetudini di lealtà.
5.2.
Ottenere un maggiore ravvicinamento del diritto
sostanziale
- Protezione di indicazioni geografiche e
menzioni tradizionali (articoli 4 e 5) Contrariamente al regolamento, gli impedimenti
alla registrazione previsti nella direttiva non risolvono i conflitti con le
indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali protette per i vini
e le specialità tradizionali garantite. Di conseguenza, non vi è alcuna
garanzia che il livello di protezione accordato a tali diritti da altri
strumenti del diritto dell’Unione sia effettivamente applicato in modo uniforme
e completo in sede di esame per la concessione dei marchi in tutta l’Unione[14], in particolare per quanto
riguarda l’applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione. Si
propone pertanto di inserire nella direttiva disposizioni corrispondenti in
materia di indicazioni geografiche, menzioni tradizionali protette per i vini e
le specialità tradizionali garantite. - Protezione dei marchi d’impresa con
notorietà (articoli 5 e 10) Gli articoli 5 e 10 ampliano la protezione
prevista al fine di assicurare che in tutti gli Stati i marchi nazionali con
notorietà godano dello stesso livello di protezione assicurato ai marchi
comunitari. - Marchi d’impresa come oggetto di
proprietà (articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27) A parte alcune norme di base in materia di
licenze, diversamente dal regolamento la direttiva non contiene disposizioni
relative ad altri aspetti dei marchi d’impresa in quanto oggetti di proprietà,
quali le cessioni o i diritti reali. Di conseguenza, aspetti essenziali dello
sfruttamento commerciale dei marchi d’impresa sono regolamentati scarsamente o
in modo diverso all’interno dell’Unione. Si propone pertanto che, come il
regolamento, la direttiva sia integrata da un corpus corrispondente di regole
concernenti i marchi in quanto oggetti di proprietà. - Marchi collettivi (articoli 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36 e 37) Al fine di conformarsi alle disposizioni del
regolamento, le modifiche a questi articoli della direttiva contengono una
serie di disposizioni specifiche per la registrazione e la protezione dei
marchi collettivi. Tali marchi sono protetti in una serie di Stati membri e si
sono rivelati particolarmente efficaci nel tutelare il valore economico insito
in tali strumenti commerciali. Benché a livello dell’UE e nella maggior parte
degli Stati membri il marchio collettivo richieda un titolare, di norma un’associazione
i cui membri usano il marchio, ciò non avviene in altri Stati membri, il che
rende difficile mantenere questo tipo di marchio d’impresa chiaramente separato
dai marchi di certificazione.
5.3.
Conseguire l’allineamento delle principali norme
procedurali
- Designazione e classificazione dei
prodotti e dei servizi (articolo 40) In linea con la proposta di regolamento,
questo articolo fissa norme comuni per la designazione e la classificazione dei
prodotti e dei servizi. Tali norme rispettano i principi stabiliti dalla Corte
di giustizia[15],
a norma dei quali i prodotti e i servizi per i quali si richiede la protezione
devono essere individuati dal richiedente con chiarezza e precisione
sufficienti per consentire alle autorità competenti e alle imprese di
determinare il grado di protezione conferito dal marchio d’impresa. Le
indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza
possono essere utilizzate per identificare prodotti o servizi purché tale
identificazione sia sufficientemente chiara e precisa. L’articolo 40 chiarisce
inoltre che l’uso di termini generali deve essere interpretato come inclusivo
di tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale del
termine. - Esame d’ufficio (articolo 41) In linea con il regolamento, questo articolo
stabilisce che l’esame d’ufficio dell’ammissibilità alla registrazione di una
domanda di marchio d’impresa deve limitarsi a verificare l’assenza di
impedimenti per quanto riguarda il marchio stesso. L’esame d’ufficio degli
impedimenti relativi crea diversi ostacoli inutili alla registrazione dei
marchi d’impresa. Le imprese sono obbligate a sostenere spese inutili e lunghi
tempi di attesa, e spesso sono vittime di estorsione. Il diritto anteriore su
cui si fonda l’obiezione potrebbe non essere utilizzato dal suo titolare, il
che significa che gli uffici interessati sollevano un’obiezione sulla base di
un diritto che il titolare non avrebbe potuto far valere fondatamente per
impedire la registrazione o l’uso di un marchio posteriore. Pertanto, il
sistema d’ufficio porta a controversie artificiali e falsa la concorrenza
erigendo ostacoli ingiustificati all’ingresso sul mercato. Infine, tale impostazione d’ufficio crea
incertezza giuridica, dato che gli uffici che applicano il sistema d’ufficio
sollevano obiezioni, per quanto riguarda i diritti anteriori, soltanto sulla
base di diritti già registrati per prodotti o servizi identici o simili. Di
conseguenza, essi non possono offrire una garanzia che una domanda che superi
il controllo d’ufficio non venga successivamente impugnata sulla base di un
marchio che ha acquisito notorietà nel mercato, e/o in base a un marchio
anteriore ben noto che non è stato registrato. Tuttavia, questa situazione
comporta una duplicazione inaccettabile di procedure, il che determina
inefficienze e lungaggini. - Tasse (articolo 44) Al fine di ridurre il rischio di confusione
dei registri, questo articolo mira ad allineare la struttura delle tasse,
assoggettando la registrazione e il rinnovo di un marchio d’impresa al
pagamento di un’ulteriore tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre
alla prima classe che dovrebbe essere inclusa nella tassa iniziale (di deposito/registrazione). - Procedura di opposizione (articolo 45) Questo articolo impone agli Stati membri di
prevedere una procedura efficiente e rapida per opporsi alla registrazione di
una domanda di marchio d’impresa sulla base di diritti anteriori presso i loro
uffici. Una procedura amministrativa di opposizione è già disponibile a norma
del regolamento in quasi tutti gli Stati membri. - Non uso come difesa in procedimenti di
opposizione (articolo 46) In linea con il regolamento, questo articolo
consente alla persona che presenta domanda di registrazione di un marchio d’impresa
di invocare il mancato uso come difesa in relazione a un’opposizione presentata
dal titolare di un marchio d’impresa anteriore quando, alla data di deposito o
di priorità del marchio d’impresa posteriore, il marchio d’impresa anteriore è
registrato da almeno cinque anni. - Procedura per la decadenza o la
dichiarazione di nullità (articolo 47) Questo articolo obbliga gli Stati membri a
prevedere una procedura amministrativa per contestare la validità della
registrazione di un marchio d’impresa dinanzi ai loro uffici. In alcuni Stati
membri, i richiedenti e i titolari di marchi d’impresa non possono contestare
la validità dei diritti anteriori invocati contro il loro marchio nell’ambito
dello stesso procedimento, ma devono rivolgersi al giudice. Ciò ritarda la
procedura e richiede generalmente la nomina di un avvocato qualificato per
avviare l’azione. Questi sistemi sono eccessivamente lunghi, onerosi e costosi.
In confronto, le procedure amministrative di cancellazione applicate dell’UAMI
e dagli uffici nazionali sono molto più semplici in quanto consentono di
contestare la validità dei diritti anteriori come mezzo di difesa nel medesimo
procedimento e senza la necessità di farsi rappresentare da un professionista. In
pratica, ciò significa che quanti richiedono un marchio comunitario potrebbero
riuscire a difendersi contro un’opposizione e a ottenere un marchio d’impresa
anni prima e a costi nettamente inferiori rispetto a quanti richiedono un
marchio nazionale. - Non uso come difesa in procedimenti per
dichiarazione di nullità (articolo 48) In linea con il regolamento, questo articolo
permette alla persona nel cui nome è stato registrato un marchio d’impresa di
far valere il non uso come mezzo di difesa nei procedimenti per dichiarazione
di nullità basati sull’esistenza di un marchio anteriore, se alla data della
domanda di dichiarazione di nullità il marchio anteriore è registrato da almeno
cinque anni.
5.4.
Agevolare la cooperazione tra uffici (articolo 52)
Per completare il quadro giuridico in materia
di cooperazione proposto nell’ambito della revisione del regolamento, l’articolo
52 fornisce una base giuridica per agevolare la cooperazione tra l’UAMI e gli
uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri al fine di promuovere
la convergenza delle pratiche e lo sviluppo di strumenti comuni. ê 2008/95/CE (adattato) 2013/0089 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea Ö sul funzionamento
dell’Unione europea Õ, in particolare l’articolo
95 Ö 114 Õ, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[16], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê 2008/95/CE considerando
1 (adattato) ð nuovo (1)
ð È necessario apportare una serie di modifiche alla ï La direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,
2008/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa[17] è stata modificata nel suo contenuto[18]. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione Ö rifusione Õ di tale direttiva. ê 2008/95/CE considerando
2 (adattato) (2)
Ö La direttiva 2008/95/CE ha
armonizzato disposizioni fondamentali del diritto sostanziale riguardante i
marchi d’impresa Õ Le legislazioni che si applicavano ai marchi d’impresa negli Stati membri
prima che la direttiva 89/104/CEE entrasse in vigore presentavano disparità in
grado di ostacolare Ö che, all’epoca della sua adozione,
erano considerate tali da incidere nel modo più diretto sul funzionamento del
mercato interno, ostacolando Õ la libera circolazione dei prodotti e la
libera prestazione dei servizi Ö all’interno dell’Unione. Õ, nonché di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Era pertanto necessario
ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per garantire il buon
funzionamento del mercato interno. ê 2008/95/CE considerando
3 (adattato) Occorre non disconoscere
le soluzioni e i vantaggi che il regime del marchio d’impresa comunitario può
offrire alle imprese desiderose di acquisire marchi d’impresa. ê 2008/95/CE considerando
4 Non appare necessario procedere a un ravvicinamento completo delle
legislazioni degli Stati membri in tema di marchi d’impresa. È sufficiente
limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un’incidenza
più diretta sul funzionamento del mercato interno. ò nuovo (3)
La protezione del marchio
offerta negli Stati membri coesiste con la tutela disponibile a livello dell’Unione
tramite il marchio europeo che conferisce diritti di proprietà intellettuale di
carattere unitario validi in tutta l’Unione a norma del regolamento (CE) n.
207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al marchio europeo[19]. La coesistenza dei
sistemi dei marchi a livello nazionale e al livello di Unione costituisce di
fatto una pietra angolare dell’impostazione dell’Unione in materia di tutela
della proprietà intellettuale. (4)
A seguito della
comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2008, sulla strategia europea in
materia di diritti di proprietà industriale[20],
la Commissione ha svolto un’ampia valutazione del funzionamento globale del
sistema dei marchi in Europa, prendendo in esame sia il livello dell’Unione che
quello nazionale e le reciproche interrelazioni. (5)
Nelle sue conclusioni del
25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema dei marchi nell’Unione
europea[21],
il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del
regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. In questo contesto è
necessario che la direttiva sia rivista anche per essere resa più coerente con
il regolamento (CE) n. 207/2009 in modo da ridurre gli elementi di divergenza
nell’ambito del sistema dei marchi in Europa nel suo complesso. (6)
Nella sua comunicazione “Un
mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale” del 24 maggio 2011[22], la Commissione è giunta alla
conclusione che, al fine di rispondere alle richieste crescenti delle parti
interessate di sistemi di registrazione dei marchi più rapidi, di qualità più
elevata, più razionali e che siano più uniformi, di facile uso, accessibili
pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, occorre modernizzare il sistema
dei marchi nell’Unione nel suo complesso e adattarlo all’era di internet. (7)
Dalle consultazioni e
valutazioni svolte ai fini della presente direttiva è emerso che, malgrado la
precedente parziale armonizzazione delle legislazioni nazionali, il contesto
operativo europeo per le imprese resta molto eterogeneo, il che limita l’accessibilità
alla protezione del marchio in generale, e ha quindi un effetto negativo sulla
competitività e la crescita. (8)
Al fine di perseguire l’obiettivo
di promuovere e creare un mercato unico ben funzionante e per facilitare l’acquisizione
e la protezione dei marchi nell’Unione, è pertanto necessario andare al di là
del ravvicinamento limitato realizzato dalla direttiva 2008/95/CE ed estendere
il ravvicinamento a tutti gli aspetti del diritto sostanziale dei marchi
protetti mediante la registrazione di cui al regolamento (CE) n. 207/2009. (9)
Perché le registrazioni
dei marchi siano più facili da ottenere e da gestire in tutta l’Unione, è
essenziale ravvicinare non solo le disposizioni di diritto sostanziale, ma
anche le norme procedurali. Pertanto, occorre allineare le principali norme
procedurali degli Stati membri e del sistema del marchio europeo, comprese
quelle che, se divergenti, causano gravi problemi per il funzionamento del
mercato interno. Per quanto riguarda le procedure del diritto nazionale, è
sufficiente stabilire principi generali, lasciando agli Stati membri la facoltà
di stabilire norme più specifiche. (10)
È di fondamentale
importanza garantire che i marchi d’impresa registrati abbiano la stessa
protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, e che la
protezione dei marchi a livello nazionale sia la stessa accordata dal marchio
europeo. In linea con l’ampia protezione riconosciuta ai marchi europei che
abbiano acquisito una notorietà nell’Unione, occorre garantire un’ampia tutela
a livello nazionale anche a tutti i marchi d’impresa registrati che abbiano
acquisito una notorietà nello Stato membro interessato. ê 2008/95/CE considerando
5 (11)
La presente direttiva non dovrebbe privare gli
Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi d’impresa acquisiti
attraverso l’uso, ma dovrebbe disciplinare detti marchi solo per ciò che
attiene ai loro rapporti con i marchi d’impresa acquisiti attraverso la
registrazione. ê 2008/95/CE considerando
6 Gli Stati membri dovrebbero mantenere inoltre la piena libertà di
fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza
o alla nullità dei marchi d’impresa acquisiti attraverso la registrazione. Spetta
loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di
nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella
procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o
ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura
di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d’ufficio,
ovvero entrambi. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di
determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi d’impresa. ê 2008/95/CE considerando
8 (adattato) ð nuovo (12)
La realizzazione degli obiettivi perseguiti
presuppone che l’acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d’impresa
registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri,
alle stesse condizioni. (13)
A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di
segni in grado di costituire un marchio d’impresa, i quali consentano di
contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre
imprese. ðPer raggiungere gli obiettivi del sistema di
registrazione dei marchi d’impresa, vale a dire garantire la certezza del
diritto e un’amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il
segno sia suscettibile di essere rappresentato in un modo che consenta di
identificare con precisione l’oggetto della protezione. È pertanto opportuno
consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e
quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la
rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso.ï (14)
ÖInoltre, Õ Ggli
impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio d’impresa
stesso, ad esempio Ö compresa Õ l’assenza di
carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio d’impresa e i
diritti anteriori dovrebbero essere enumerati esaurientemente, anche se per
alcuni di essi il recepimento resta facoltativo da parte degli Stati membri, i
quali possono quindi mantenerli o introdurli nelle rispettive legislazioni. o conservare la propria casistica. Gli Stati membri
dovrebbero poter mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni
impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi con condizioni di
acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio d’impresa per le quali
non esistono disposizioni di armonizzazione, in materia ad esempio di requisiti
di titolarità del marchio d’impresa, di rinnovo del marchio, di regime fiscale
o di mancata osservanza delle norme procedurali. ê 2008/95/CE considerando
9 Per ridurre il numero totale dei marchi d’impresa registrati e tutelati
nella Comunità, e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere
al riguardo, occorre prescrivere che i marchi d’impresa registrati vengano effettivamente
usati a pena di decadenza. Occorre prevedere che la nullità di un marchio d’impresa
non possa essere dichiarata a causa dell’esistenza di un marchio d’impresa
anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare il
medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un marchio d’impresa
o prevedere che un marchio d’impresa non possa essere invocato fondatamente in
una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la
dichiarabilità della decadenza del marchio d’impresa. Per tutti questi casi
spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili. ê 2008/95/CE considerando
10 È fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la
libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi d’impresa registrati
abbiano negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri la medesima
tutela; ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare
maggiormente i marchi d’impresa che abbiano acquisito una notorietà. ò nuovo (15)
Al fine di garantire che
il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche da altri
strumenti del diritto dell’Unione sia applicato in modo uniforme e completo
nell’esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l’Unione,
è indispensabile che in relazione alle indicazioni geografiche la presente
direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009. ê 2008/95/CE considerando
11 (16)
La tutela che è accordata dal marchio d’impresa
registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del
marchio d’impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio d’impresa
e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere
accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio d’impresa e il segno e
tra i prodotti o servizi. È indispensabile interpretare la nozione di
somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la
cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del
marchio d’impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il
marchio d’impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra
il marchio d’impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe
costituire la condizione specifica della tutela. La presente direttiva non
dovrebbe pregiudicare le norme procedurali nazionali alle quali spetta
disciplinare i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di
confusione, e in particolare l’onere della prova. ò nuovo (17)
Per garantire la certezza
del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il
marchio registrato anteriormente prevale su marchi registrati posteriormente, è
necessario stabilire che l’esercizio dei diritti conferiti da un marchio d’impresa
non deve pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di
deposito o della data di priorità del marchio. Questa disposizione è conforme all’articolo
16, paragrafo 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994 (di seguito “Accordo
TRIPS”)[23]. (18)
Occorre prevedere che la
contraffazione di un marchio possa essere dichiarata soltanto se si accerta che
il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per
contraddistinguere i prodotti o i servizi in base alla loro origine
commerciale. È opportuno che gli utilizzi per altri scopi siano soggetti
alle disposizioni del diritto nazionale. (19)
Al fine di garantire la
certezza del diritto e la chiarezza, è necessario specificare che non solo in
caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di un segno identico per prodotti
o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio d’impresa solo
se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del
marchio, che è quella di garantire l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi. (20)
Occorre che sia
considerato contraffazione di un marchio d’impresa anche l’uso del segno come
nome commerciale o designazione simile purché l’uso serva a contraddistinguere
i prodotti o i servizi sulla base della loro origine commerciale. (21)
Per garantire la certezza
del diritto e il pieno rispetto della normativa dell’Unione in materia, è
opportuno che il titolare di un marchio d’impresa abbia il diritto di vietare
ai terzi l’uso di un segno in una pubblicità comparativa, quando tale
pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e
comparativa[24]. (22)
Al fine di rafforzare la
protezione dei marchi d’impresa e lottare più efficacemente contro la
contraffazione, occorre che il titolare di un marchio registrato abbia il
diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nel territorio doganale
dello Stato membro senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato,
quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un
marchio sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali
prodotti. (23)
Al fine di
impedire più efficacemente l’ingresso di prodotti contraffatti, in particolare
nel contesto delle vendite via internet, occorre che il titolare abbia il
diritto di vietare l’importazione di tali prodotti nell’Unione, quando lo
speditore dei prodotti è il solo ad agire a scopi commerciali. (24)
Al fine di consentire ai
titolari di marchi d’impresa registrati di lottare più efficacemente contro la
contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l’apposizione di
un marchio d’impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori
precedenti l’apposizione. (25)
Occorre che i diritti
esclusivi conferiti dal marchio d’impresa non permettano al titolare dello
stesso di vietare l’uso di segni o indicazioni utilizzati in modo corretto e
conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Al
fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi d’impresa,
tenendo conto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione
illimitata rispetto a marchi d’impresa posteriori, è opportuno considerare che
tale uso includa l’impiego del proprio nome. È necessario inoltre che esso
includa l’impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in
generale. Inoltre, occorre che il titolare non abbia il diritto di impedire un
uso generale corretto e onesto del marchio per designare e menzionare prodotti
o servizi come prodotti o servizi del titolare. (26)
Discende dal principio
della libera circolazione delle merci che il titolare di un marchio d’impresa
non possa vietarne l’uso a terzi in relazione a prodotti che sono stati messi
in circolazione nell’Unione con il marchio dal titolare stesso o con il suo
consenso, salvo che il titolare abbia motivi legittimi per opporsi all’ulteriore
commercializzazione dei prodotti. ê 2008/95/CE considerando
12 (adattato) (27)
La certezza del diritto impone che il titolare di
un marchio d’impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente
lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all’uso di un marchio
d’impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l’uso
per un lungo periodo, tranne ove il marchio d’impresa posteriore sia stato domandato richiesto in
malafede. ò nuovo (28)
Al fine di garantire la
certezza del diritto e salvaguardare i diritti di marchio d’impresa
legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza mettere in
discussione il principio che il marchio posteriore non può essere opposto al
marchio anteriore, che i titolari di marchi anteriori non devono essere
legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullità o ad opporsi
all’uso di un marchio d’impresa posteriore quando il marchio d’impresa
posteriore è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore poteva essere
dichiarato nullo o decaduto, per esempio perché non aveva ancora acquisito un
carattere distintivo attraverso l’uso, o quando il marchio anteriore non poteva
essere opposto al marchio d’impresa posteriore in quanto le condizioni
necessarie non erano applicabili, per esempio perché il marchio anteriore non
aveva ancora acquisito notorietà. (29)
I marchi d’impresa
raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire
ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente
utilizzati sul mercato. Il requisito dell’uso è altresì necessario per ridurre
il numero totale dei marchi d’impresa registrati e protetti nell’Unione, e di
conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto
essenziale prescrivere che i marchi d’impresa registrati debbano essere effettivamente
utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o
che, se non utilizzati, debbano poter decadere. (30)
Di conseguenza è
opportuno che un marchio d’impresa registrato sia protetto solo nella misura in
cui sia effettivamente utilizzato e un marchio d’impresa registrato anteriore
non consenta al suo titolare di opporsi o ottenere la nullità di un marchio d’impresa
posteriore se detto titolare non ha fatto un uso effettivo del suo marchio.
Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano che un marchio d’impresa
non possa essere fatto valere con successo in un procedimento per
contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della
decadenza del marchio o, in caso di azione presentata contro un diritto posteriore,
se si è stabilita la dichiarabilità della decadenza del marchio al momento dell’acquisizione
del diritto posteriore. (31)
È opportuno prevedere
che, quando la preesistenza di un marchio nazionale è stata fatta valere nei
confronti di un marchio europeo e il marchio nazionale è stato successivamente
oggetto di rinuncia o di estinzione, la validità di tale marchio nazionale possa
ancora essere contestata. È necessario che la contestazione sia limitata ai
casi in cui il marchio nazionale avrebbe potuto essere dichiarato nullo o
decaduto al momento in cui è stato cancellato dal registro. (32)
Per motivi di coerenza e
per facilitare lo sfruttamento commerciale dei marchi d’impresa nell’Unione,
occorre che le norme applicabili ai marchi d’impresa come oggetti di proprietà
siano allineate a quelle già in vigore per i marchi europei, e riguardino anche
il trasferimento e la cessione, la concessione di licenze, i diritti reali, l’esecuzione
forzata e le procedure di insolvenza. (33)
I marchi collettivi si
sono rivelati uno strumento utile per promuovere prodotti o servizi con
specifiche proprietà comuni. È quindi opportuno sottoporre i marchi collettivi
nazionali a norme simili a quelle applicabili ai marchi collettivi europei. (34)
Per migliorare e
agevolare l’accesso alla protezione del marchio d’impresa e per accrescere la
certezza e la prevedibilità del diritto, occorre che la procedura per la
registrazione dei marchi d’impresa negli Stati membri sia efficace e trasparente
e segua regole analoghe a quelle applicabili ai marchi europei. Per realizzare
un sistema dei marchi d’impresa uniforme ed equilibrato sia a livello nazionale
che a livello dell’Unione, occorre che tutti gli uffici centrali della
proprietà industriale degli Stati membri limitino l’esame d’ufficio dell’ammissibilità
di una domanda di registrazione di un marchio d’impresa all’assenza degli
impedimenti assoluti. Tuttavia occorre lasciare impregiudicato il diritto degli
uffici di fornire su richiesta al richiedente ricerche relative a diritti
anteriori, a puro scopo informativo e senza pregiudizio o effetto vincolante
sulla successiva procedura di registrazione, compreso il procedimento di
opposizione. (35)
Al fine di garantire la
certezza del diritto per quanto riguarda la portata dei diritti di marchio d’impresa
e per agevolare l’accesso alla protezione del marchio, è necessario che la
designazione e la classificazione dei prodotti e dei servizi coperti da una
domanda di marchio rispettino le stesse norme in tutti gli Stati membri e siano
allineate a quelle applicabili ai marchi europei. Al fine di consentire alle
autorità competenti e agli operatori economici di determinare l’estensione
della protezione del marchio d’impresa solo sulla base della domanda, occorre
che la designazione dei prodotti e dei servizi sia sufficientemente chiara e
precisa. È necessario che l’uso di termini generali sia interpretato come
inclusivo solo di prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato
letterale del termine. (36)
Al fine di assicurare l’efficace
protezione del marchio d’impresa, è indispensabile che gli Stati membri mettano
a disposizione una procedura amministrativa di opposizione efficace, che
consenta ai titolari di diritti di marchio d’impresa anteriori di opporsi alla registrazione
di una domanda di marchio d’impresa. Inoltre, al fine di offrire un mezzo
efficace per dichiarare decaduti o nulli i marchi d’impresa, è indispensabile
che gli Stati membri prevedano una procedura amministrativa per la
dichiarazione di decadenza o nullità simile a quella applicabile ai marchi
europei a livello di Unione. (37)
Occorre che gli uffici
centrali per la proprietà industriale degli Stati membri cooperino tra loro e
con l’Agenzia dell’Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli (di
seguito “l’Agenzia”) in tutti i campi della registrazione e dell’amministrazione
dei marchi, al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli
strumenti, come la creazione e l’aggiornamento di banche dati e portali comuni
o connessi a fini di consultazione e ricerca. È indispensabile che gli uffici
degli Stati membri e l’Agenzia cooperino inoltre in tutte le altre aree delle
loro attività che siano rilevanti per la protezione dei marchi d’impresa nell’Unione. ê 2008/95/CE considerando
7 (38)
La presente direttiva non dovrebbe escludere che
siano applicate ai marchi d’impresa norme del diritto degli Stati membri
diverse dalle norme del diritto dei marchi d’impresa, come le disposizioni
sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei
consumatori. ê 2008/95/CE considerando
13 (adattato) (39)
Tutti gli Stati membri della Comunità sono
parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale Ö (di seguito “Convenzione
di Parigi”) e dell’Accordo TRIPS Õ. È necessario che le
disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle della predetta convenzione Ö e del predetto
Accordo Õ. La presente
direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti
da tale convenzione Ö e da tale
Accordo Õ. Ove necessario, è
opportuno applicare l’articolo 307 Ö 351 Õ, secondo comma del
trattato. ò nuovo (40)
Occorre che l’obbligo di attuare
la presente direttiva negli ordinamenti nazionali si limiti alle disposizioni
che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alla direttiva precedente.
L’obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla
direttiva precedente. ê 2008/95/CE considerando
14 (adattato) (41)
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli
obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto
nazionale della direttiva 89/104/CEE, indicati nell’allegato I, parte B, della
direttiva 2008/95/CE, ê 2008/95/CE (adattato) HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Capo I ÖDisposizioni generali
Õ ê 2008/95/CE Articolo 1 Ambito di applicazione La presente direttiva si applica ai marchi d’impresa
di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione
che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di
registrazione in uno Stato membro o presso l’Ufficio Benelux per la proprietà
intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che
produce effetti in uno Stato membro. ò nuovo Articolo 2 Definizioni Ai fini della
presente direttiva si intende per: a) “ufficio”:
l’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro o l’Ufficio
Benelux per la proprietà intellettuale al quale è affidata la registrazione dei
marchi d’impresa; b) “Agenzia”:
l’Agenzia dell’Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli istituita in
conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009; c) “registro”:
il registro dei marchi d’impresa tenuto da un ufficio. ê 2008/95/CE (adattato) Capo II Ö Il diritto in
materia di marchio d’impresa Õ Sezione 1 Ö Segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa Õ Articolo 23 Segni suscettibili di costituire un
marchio d’impresa Possono costituire marchi d’impresa tutti i
segni che
possono essere riprodotti graficamente, in
particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le
cifre, Ö i colori in quanto tali, Õ la forma del prodotto o il Ö del Õ suo confezionamento, Ö oppure suoni, Õ a condizione che tali segni siano adatti
a: a) distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre
imprese.; ò nuovo b) essere
rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico
di determinare esattamente l’oggetto della protezione garantita al titolare. ê 2008/95/CE (adattato) Sezione 2 Ö Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità Õ Articolo 34 Impedimenti alla registrazione o
motivi di nullità Ö assoluti Õ ê 2008/95/CE (adattato) 1. Sono esclusi dalla
registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: a) i segni che non possono costituire
un marchio d’impresa; b) i marchi d’impresa privi di
carattere distintivo; c) i marchi d’impresa composti
esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a
designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della
prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; d) i marchi d’impresa composti
esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio; e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa
del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma che dà un valore
sostanziale al prodotto; f) i marchi d’impresa contrari all’ordine
pubblico o al buon costume; g) i marchi d’impresa che possono
indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la
provenienza geografica del prodotto o del servizio; h) i marchi d’impresa che, in mancanza
di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla
registrazione o invalidati Ö dichiarati nulli Õ a norma dell’articolo 6 ter della
convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (in Ö di Õ seguito denominata “convenzione di Parigi”).; ò nuovo i) i marchi
d’impresa che sono esclusi dalla registrazione e che non possono più essere
utilizzati conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi
internazionali in materia di cui l’Unione è parte; j) i marchi
d’impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione
relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini e le specialità
tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è
parte. 2. Il paragrafo 1 si
applica anche se le cause d’impedimento esistono: a) in Stati membri
diversi da quelli in cui è stata depositata la domanda di registrazione; b) solo se il
marchio d’impresa in una lingua straniera è tradotto o trascritto in una lingua
o scrittura ufficiale degli Stati membri. 3. Il marchio d’impresa
è suscettibile di essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è
stata presentata dal richiedente in mala fede. Ogni Stato membro può anche
disporre che tale marchio sia escluso dalla registrazione. ê 2008/95/CE 24. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio d’impresa sia escluso
dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella
misura in cui: ê 2008/95/CE (adattato) a) l’uso di tale marchio d’impresa
possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di del diritto
Ö in
materia Õ di marchio d’impresa
dello Stato membro interessato o Ö dell’Unione Õ della Comunità; ê 2008/95/CE b) il marchio d’impresa contenga un
segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso; c) il marchio d’impresa contenga
simboli, emblemi e stemmi che siano diversi da quelli di cui all’articolo 6 ter
della convenzione di Parigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità
competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente alla
legislazione dello Stato membro in questione.; d) il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di
registrazione del marchio d’impresa. ê 2008/95/CE (adattato) ð nuovo 35. Un marchio d’impresa non è escluso dalla registrazione o, se
registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere
b), c) o d), se prima della domanda di registrazione ð o dopo la registrazione, ï o
a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere
distintivo. 6. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione Ö il paragrafo 5 Õ sia anche applicabile quando il carattere
distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo ð e prima della ï la registrazione
stessa. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può prevedere che
i motivi di esclusione dalla registrazione o di dichiarazione di nullità di un
marchio d’impresa applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata
in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva
89/104/CEE si applichino ai marchi d’impresa la cui domanda di registrazione
sia anteriore a tale data. Articolo 45 Altri iImpedimenti alla registrazione o motivi di
nullità relativi ai conflitti
con diritti anteriori ê 2008/95/CE (adattato) 1. Un marchio d’impresa è
escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo: a) se il
marchio d’impresa è identico a un marchio d’impresa anteriore e se i prodotti o
servizi per cui il marchio d’impresa è stato richiesto o è stato registrato
sono identici a quelli per cui il marchio d’impresa anteriore è tutelato; b) se l’identità
o la somiglianza di detto marchio d’impresa col marchio d’impresa anteriore e l’identità
o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi d’impresa
può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un
rischio di associazione tra il marchio d’impresa e il marchio d’impresa
anteriore. 2. Per “marchi d’impresa
anteriori”, ai sensi del paragrafo 1, si intendono: a) i marchi d’impresa
la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda di registrazione del marchio d’impresa, tenuto
conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano
alle categorie seguenti: ê 2008/95/CE (adattato) i) i marchi Ö europei Õ comunitari; ê 2008/95/CE ii) i marchi d’impresa
registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo
e i Paesi Bassi, presso l’Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale; iii) i marchi d’impresa
oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro; ê 2008/95/CE (adattato) b) i marchi d’impresa Ö europei Õ comunitari che, conformemente al
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del
20 dicembre 1993, sul marchio comunitario[25], 207/2009 rivendicano validamente l’anteriorità
rispetto a un marchio d’impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a),
anche ove quest’ultimo marchio sia Ö stato Õ oggetto di una rinuncia o si sia estinto; ê 2008/95/CE (adattato) c) le domande
di marchi d’impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati; d) i marchi d’impresa
che, alla data di presentazione della domanda di registrazione di marchio o, se del
caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio,
sono “notoriamente conosciuti” nello Stato membro ai sensi dell’articolo 6 bis
della convenzione di Parigi. ê 2008/95/CE (adattato) ð nuovo 3. Un marchio d’impresa è
altresì
escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo: a) se esso è identico o simile ad un
marchio d’impresa comunitario anteriore ð indipendentemente dal fatto che i prodotti o i
servizi per i quali è richiesto o ï ai sensi del
paragrafo 2 e se è stato destinato a essere registrato
o è
stato registrato per prodotti o
servizi i quali ð siano identici, simili o ï non
sono
simili a quelli per cui è registrato il marchio d’impresa comunitario anteriore, quando il marchio d’impresa comunitario anteriore gode di notorietà nella Comunità ð in uno Stato membro o, nel caso di un marchio
europeo, nell’Unione ï e
l’uso del marchio d’impresa Ö posteriore Õ successivo senza
giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio d’impresa comunitario
anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; ò nuovo b) se l’agente
o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda di
registrazione a proprio nome senza l’autorizzazione del titolare, a meno che l’agente
o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire; c) se il
marchio si presta a essere confuso con un marchio anteriore protetto al di
fuori dell’Unione, a condizione che il marchio anteriore sia ancora in uso
effettivo alla data di presentazione della domanda e il richiedente abbia agito
in malafede; d) se il
marchio è escluso dalla registrazione e non può continuare ad essere utilizzato
a norma della normativa dell’Unione relativa alla tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche. ê 2008/95/CE (adattato) 4. Uno Stato membro può inoltre disporre che
un marchio d’impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa
essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: ê 2008/95/CE (adattato) a) il marchio d’impresa sia identico o simile a un marchio d’impresa
nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora sia destinato a essere
registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano
simili a quelli per cui è registrato il marchio d’impresa anteriore, quando il
marchio d’impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e
l’uso del marchio d’impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa
anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; ba) siano
stati acquisiti diritti a un marchio d’impresa non registrato o a un altro
segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda
di registrazione del marchio d’impresa Ö posteriore Õ successivo o, se del caso, Ö prima Õ della data di anteriorità priorità invocata a sostegno della data
di domanda di registrazione del marchio d’impresa Ö posteriore Õ successivo, e qualora questo marchio d’impresa
non registrato o questo altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso
di un marchio d’impresa Ö posteriore Õ successivo; cb) sia
possibile vietare l’uso del marchio d’impresa in base a un diritto anteriore
diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e alla lettera ba) del
presente paragrafo, in particolare in base a: i) un diritto al nome; ii) un diritto all’immagine; iii) un diritto d’autore; iv) un diritto di proprietà industriale;. d) il marchio d’impresa sia identico o simile a un marchio
collettivo anteriore che ha conferito un diritto scaduto al massimo tre anni
prima della domanda di registrazione; e) il marchio d’impresa sia identico o simile a un marchio di
garanzia o di certificazione anteriore che ha conferito un diritto scaduto al
momento della domanda di registrazione da un numero di anni stabilito dallo
Stato membro; f) il marchio d’impresa sia identico o simile a un marchio d’impresa
anteriore che è stato registrato per prodotti o servizi identici o simili e che
ha conferito un diritto scaduto per mancato rinnovo al massimo due anni prima
della domanda di registrazione, a meno che il titolare del marchio d’impresa
anteriore abbia espresso il proprio accordo sulla registrazione del marchio d’impresa
successivo o non abbia fatto uso del proprio marchio d’impresa; g) il marchio d’impresa si presti a essere confuso con un
marchio d’impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione
della domanda e che continua a esservi usato, qualora il richiedente abbia
domandato in malafede la registrazione del marchio d’impresa. 5. Gli Stati membri possono permettere che, in
determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione
un marchio d’impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente
essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio d’impresa anteriore o di un
diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio d’impresa posteriore. 6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, uno Stato
può prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità, applicabili in tale Stato anteriormente
alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi
alla direttiva 89/104/CEE, siano
applicabili ai marchi d’impresa depositati anteriormente a quella data. ê 2008/95/CE (adattato) ð nuovo Articolo 146 Constatazione a posteriori della
nullità o della decadenza di un marchio d’impresa Quando per Ö rispetto ad Õ un marchio Ö europeo Õ comunitario si invoca l’anzianità Ö l’anteriorità Õ di un marchio anteriore Ö nazionale Õ che sia stato oggetto di rinuncia o di
estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza di
detto marchio Ö nazionale Õ ð , a condizione che la nullità o la decadenza
potessero essere dichiarate anche al momento in cui il marchio è stato oggetto
di rinuncia o di estinzione. In tal caso l’anteriorità cessa di produrre i suoi
effetti ï. Articolo 7 Ö Impedimenti
alla registrazione e motivi di nullità soltanto per una parte dei prodotti o
servizi Õ Ö Se un impedimento alla registrazione
o motivi di nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte
dei prodotti o servizi per i quali il marchio d’impresa è richiesto o
registrato, l’impedimento alla registrazione o la nullità riguardano solo i
prodotti o servizi di cui trattasi. Õ ò nuovo Articolo 8 Mancanza di
carattere distintivo o di notorietà di un marchio d’impresa anteriore che
preclude la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa registrato Un marchio d’impresa
registrato non può essere dichiarato nullo sulla base di un marchio anteriore
in nessuno dei casi seguenti: a) quando il
marchio anteriore, dichiarabile nullo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
lettere b), c) o d), non aveva acquisito un carattere distintivo conformemente
all’articolo 4, paragrafo 5, alla data di deposito o alla data di priorità del
marchio registrato; b) quando la
domanda di dichiarazione di nullità è basata sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera
b), e il marchio anteriore non aveva acquisito un carattere sufficientemente
distintivo per poter sostenere l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), alla data di deposito o alla data di
priorità del marchio registrato; c) quando la
domanda di dichiarazione di nullità è basata sull’articolo 5, paragrafo 3, e il
marchio anteriore non godeva di notorietà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo
3, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato. ê 2008/95/CE (adattato) ð nuovo Articolo 9 Ö Preclusione di una dichiarazione
di nullità Õ per tolleranza 1. Il titolare di un
marchio d’impresa anteriore di cui all’articolo 45,
paragrafio 2 ð e 3 ï,
il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso in uno Stato
membro di un marchio d’impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di
cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio
d’impresa posteriore né opporsi all’uso dello stesso sulla base del proprio marchio d’impresa anteriore per i prodotti o
servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d’impresa posteriore, salvo
ove il marchio d’impresa posteriore sia stato domandato in malafede. 2. Ö Ogni Õ Qualsiasi Stato membro può prevedere che il
paragrafo 1 sia applicabile al titolare di un marchio d’impresa
anteriore di cui all’articolo 4,
paragrafo 4, lettera a), o di Ö qualsiasi Õ un altro diritto
anteriore di cui all’articolo 45, paragrafo 4, lettera ab) o bc). ê 2008/95/CE 3. Nei casi di cui ai
paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio d’impresa registrato posteriormente
non può opporsi all’uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa più essere fatto valere contro il marchio d’impresa
posteriore. ê 2008/95/CE (adattato) ð nuovo Sezione 3 Ö Diritti conferiti e limitazioni Õ Articolo 510 Diritti conferiti dal marchio d’impresa 1. Ö La registrazione di un Õ Il marchio d’impresa registrato conferisce
al titolare un diritto esclusivo. Ö 2. Lasciando impregiudicati i
diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di
priorità del marchio registrato, Õ Iil titolare Ö di un marchio registrato Õ ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usare nel commercio Ö qualsiasi segno in relazione a
prodotti o servizi quando Õ: a) un Ö il Õ segno Ö è Õ identico al marchio d’impresa Ö ed è utilizzato Õ per prodotti o servizi identici a quelli
per cui è stato registrato ð e se tale uso influisce o può influire sulla
funzione del marchio di garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei
servizi ï; b) un Ö il Õ segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza Ö è identico o simile Õ col Ö al Õ marchio d’impresa ed dell’identità o somiglianza dei Ö è utilizzato per Õ prodotti o servizi contraddistinti dal Ö che sono identici o simili ai
prodotti o ai servizi per i quali il Õ marchio d’impresa Ö è registrato Õ e dal segno, possa può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il
rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio d’impresa; 2. c) Ciascuno Stato
membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai
terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un Ö il Õ segno Ö è Õ identico o simile al marchio d’impresa Ö a prescindere dal fatto che sia
utilizzato Õ per i prodotti o servizi che ð sono identici, simili o ï
non sono
simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il
marchio d’impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato
del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi. ê 2008/95/CE 3. Si può in particolare
vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ali
paragrafoi 1 e
2: ê 2008/95/CE (adattato) a) di apporre il segno sui prodotti o
sul loro condizionamento Ö imballaggio Õ; b) di offrire i prodotti, di immetterli
in commercio o di detenerli Ö stoccarli Õ a tali fini, ovvero di offrire o fornire
servizi contraddistinti dal segno; c) di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno; ò nuovo d) di
utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o parte di un
nome commerciale o di una denominazione sociale; ê 2008/95/CE de) di
utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.; ò nuovo f) di
utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie
alla direttiva 2006/114/CE. 4. Il titolare di un marchio d’impresa registrato ha anche il diritto
di impedire l’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c),
quando lo speditore dei prodotti è il solo ad agisce a fini commerciali. 5. Il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare
ai terzi di introdurre prodotti, nel quadro di un’attività commerciale, nel
territorio doganale dello Stato membro di registrazione del marchio senza la
loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso
il loro imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un
marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o non
può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. ê 2008/95/CE
(adattato) ð nuovo 46. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni
necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, la normativa di detto Ö uno Õ Stato membro non
permetteva di vietare l’uso di un segno ai sensi del paragrafo 21,
lettera b), o c) del paragrafo 2, il diritto conferito dal
marchio d’impresa non è opponibile all’ulteriore uso del segno. 57. I paragrafi da 1, 2, 3 e 6 a 4
non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela
contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i
prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di
trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi. ò nuovo Articolo 11 Violazione
dei diritti del titolare mediante la presentazione, l’imballaggio o altri mezzi Se è probabile che
la presentazione, l’imballaggio o altri mezzi sui quali è apposto il marchio
siano utilizzati nello Stato membro per prodotti o servizi e l’utilizzo in
relazione a tali prodotti o servizi costituirebbe una violazione dei diritti
del titolare a norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, il titolare ha il
diritto di vietare: a) l’apposizione,
in ambito commerciale, di un segno identico o simile al marchio d’impresa sulla
presentazione, sull’imballaggio o su altri mezzi sui quali il marchio può
essere apposto; b) l’offerta o
l’immissione in commercio, o lo stoccaggio per tali fini, o l’importazione o l’esportazione
della presentazione, dell’imballaggio o di altri mezzi sui quali il marcio è
apposto. Articolo 12 Riproduzione
dei marchi d’impresa nei dizionari Se la riproduzione
di un marchio d’impresa in un dizionario, in un’enciclopedia o in un’opera di
consultazione analoga dà l’impressione che esso costituisca il nome generico
dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta
del titolare del marchio d’impresa l’editore dell’opera provvede affinché, al
più tardi nell’edizione successiva dell’opera, la riproduzione del marchio sia
corredata dell’indicazione che si tratta di un marchio registrato. Articolo 13 Divieto d’uso
del marchio d’impresa registrato a nome di un agente o rappresentante 1. Se un marchio d’impresa
è registrato, senza l’autorizzazione del titolare, a nome dell’agente o
rappresentante del titolare, quest’ultimo ha il diritto di: a) opporsi
all’uso del marchio da parte del suo agente o rappresentante; b) esigere
dall’agente o dal rappresentante la cessione del marchio a proprio favore. 2. Il paragrafo 1
non si applica se l’agente o il rappresentante giustifica il suo modo di agire. ê 2008/95/CE Articolo 614 Limitazione degli effetti del marchio
d’impresa 1. Il diritto conferito
dal marchio d’impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi
l’uso nel commercio: ê 2008/95/CE (adattato) ð nuovo a) del loro
nome e indirizzo Ö personali Õ; b) di ð segni o ï
indicazioni ð che non sono distintivi o che ï Ö riguardano Õ relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al Ö il Õ valore, alla provenienza geografica, all’epoca di
fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre
caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio
d’impresa ð per identificare o fare riferimento a prodotti
o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare ï se
esso Ö l’uso del marchio Õ è necessario per contraddistinguere la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi
di ricambio;. purché l’uso sia Ö Il primo comma si applica solo se l’uso
fatto dal terzo è Õ conforme agli usi consueti Ö alle
consuetudini Õ di lealtà in campo
industriale e commerciale. ò nuovo 2. L’utilizzo da
parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in
particolare nei seguenti casi: a) dà l’impressione
che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio; b) trae
indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o
reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo. ê 2008/95/CE 23. Il diritto conferito dal marchio d’impresa non permette al titolare
dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di
portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro
interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto. Articolo 715 Esaurimento del diritto conferito dal
marchio d’impresa ê 2008/95/CE (adattato) 1. Il diritto conferito
dal marchio d’impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso
del marchio d’impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità Ö nell’Unione Õ con detto marchio dal titolare stesso o
con il suo consenso. ê 2008/95/CE 2. Il paragrafo 1 non si
applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore
commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è
modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. ê 2008/95/CE (adattato) Articolo 1016 Uso del marchio d’impresa 1. Se, entro cinque anni
dalla data in cui si è chiusa la procedura di
registrazione, il marchio d’impresa non ha formato oggetto da parte del
titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o
servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un
periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio d’impresa è sottoposto Ö ai limiti e Õ alle sanzioni previste Ö all’articolo 17, all’articolo 19,
paragrafo 1, all’articolo 46, paragrafo 1, e all’articolo 48, paragrafi 3
e 4 Õ nella presente direttiva, salvo motivo
legittimo per il mancato uso. ò nuovo 2. Qualora uno Stato
membro preveda una procedura di opposizione successivamente alla registrazione,
i cinque anni di cui al paragrafo 1 sono calcolati a decorrere dalla data in
cui il marchio non può più essere oggetto di opposizione o, nel caso in cui l’opposizione
sia stata presentata e non ritirata, dalla data in cui la decisione che chiude
la procedura di opposizione è diventata definitiva. 3. Per quanto
riguarda i marchi d’impresa oggetto di una registrazione internazionale aventi
effetto nello Stato membro, i cinque anni di cui al paragrafo 1 sono calcolati
a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere escluso dalla
registrazione o oggetto di opposizione. Se un’opposizione è stata presentata e
non ritirata, il periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la decisione
che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva. ê 2008/95/CE 4. Ai sensi del paragrafo 1 primo comma sono inoltre considerati come
uso: ê 2008/95/CE
(adattato) ð nuovo a) l’uso del marchio d’impresa in una
forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere
distintivo del marchio d’impresa nella forma in cui esso è stato registrato ð , a prescindere dal fatto che anche il marchio
nella forma utilizzata sia o meno registrato a nome del titolare ï; b) l’apposizione del marchio d’impresa
sui prodotti o sul loro condizionamento imballaggio
nello Stato membro interessato solo ai fini dell’esportazione. 25. Si considera come uso del marchio d’impresa da parte del titolare l’uso
del marchio d’impresa col consenso del titolare o l’uso del marchio d’impresa da parte
di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un
marchio di garanzia o certificazione. 3. Per marchi d’impresa registrati anteriormente alla data di entrata
in vigore nello Stato membro interessato delle disposizioni necessarie per
conformarsi alla direttiva 89/104/CEE: a) se una disposizione in vigore anteriormente a detta
data prevedeva sanzioni per il mancato uso di un marchio d’impresa durante un
periodo ininterrotto, si considera che la decorrenza del periodo di cinque anni
di cui al paragrafo 1, primo comma, sia iniziata contemporaneamente a un
periodo di mancato uso già in corso a detta data; b) se anteriormente a detta data non era in vigore alcuna
disposizione relativa all’uso del marchio d’impresa, si considera che i periodi
di cinque anni di cui al paragrafo 1, primo comma, decorrano, al più presto, da
quella data. ò nuovo Articolo 17 Il non uso
come difesa in un’azione per contraffazione Il titolare di un
marchio d’impresa ha il diritto di vietare l’uso di un segno solo nella misura
in cui non possa essere incorso nella decadenza dai suoi diritti a norma dell’articolo
19 nel momento in cui è avviata l’azione per contraffazione. Articolo 18 Protezione
del diritto del titolare di un marchio d’impresa registrato posteriormente nelle
azioni per contraffazione 1. Nell’ambito di
azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d’impresa non ha il
diritto di vietare l’uso di un marchio d’impresa registrato posteriormente
quando tale marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo
8, dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 48, paragrafo 3. 2. Nell’ambito di
azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d’impresa non ha il
diritto di vietare l’uso di un marchio europeo registrato posteriormente quando
tale marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo
53, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, o dell’articolo 57,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009. 3. Qualora il
titolare di un marchio d’impresa non abbia il diritto di vietare l’uso di un
marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del
marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l’uso del
marchio d’impresa anteriore nel quadro di un’azione per contraffazione anche se
i diritti conferiti dal marchio anteriore non possono più essere fatti valere
contro il marchio posteriore. ê 2008/95/CE Articolo 11 Sanzioni per il mancato uso di un marchio d’impresa
nelle procedure giudiziarie o amministrative 1. La nullità di un marchio d’impresa non può essere dichiarata a
motivo dell’esistenza di un marchio d’impresa anteriore in conflitto, il quale
non soddisfi le condizioni di uso di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, o,
eventualmente, paragrafo 3. 2. Uno Stato membro può prevedere che un marchio d’impresa non possa
essere escluso dalla registrazione a causa dell’esistenza di un marchio d’impresa
anteriore in conflitto il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all’articolo
10, paragrafi 1 e 2, o, eventualmente, paragrafo 3. 3. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12, in caso di domanda
riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può
prevedere che un marchio d’impresa non possa essere invocato fondatamente in
una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la
dichiarabilità della decadenza del marchio d’impresa in virtù dell’articolo 12,
paragrafo 1. 4. Se il marchio d’impresa anteriore è stato usato soltanto per una
parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, si considera,
ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, come registrato soltanto per
quella parte di prodotti e servizi. ê 2008/95/CE (adattato) Sezione 4 Ö Decadenza dei diritti di marchio d’impresa Õ Articolo 1219 Ö Mancanza di
uso effettivo come Õ Mmotivoi di
decadenza ê 2008/95/CE 1. Il marchio d’impresa è
suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso
non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i
prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi
legittimi per il suo mancato uso. ê 2008/95/CE (adattato) 2. Tuttavia nNessuno può affermare che un marchio d’impresa
sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo di
cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza,
sia iniziato o reiniziato l’uso effettivo del marchio d’impresa. ê 2008/95/CE (adattato) 3. Ö L’inizio o il reinizio dell’uso del
marchio d’impresa nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di
decadenza e non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di
mancato uso non vengono presi in considerazione qualora i preparativi a tal
fine siano stati avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che poteva essere
presentata una domanda di decadenza. Õ Eventuali preparativi per l’inizio o il reinizio dell’uso del marchio di impresa
avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata
una domanda di decadenza, non vengono presi in considerazione ove intervengano
nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al
massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso. ê 2008/95/CE (adattato) Articolo 20 Ö Trasformazione in una
denominazione generica o carattere fuorviante come motivi di decadenza Õ 2. Fatto salvo il
paragrafo 1, iIl marchio d’impresa è suscettibile inoltre di decadenza
qualora, dopo la data di registrazione: ê 2008/95/CE a) sia divenuto, per il fatto dell’attività
o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un
prodotto o servizio per il quale è registrato; b) sia idoneo a indurre in errore il
pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza
geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell’uso che ne viene fatto
dal titolare del marchio d’impresa o con il suo consenso per i prodotti o
servizi per i quali è registrato. Articolo 1321 ê 2008/95/CE (adattato) Impedimenti alla
registrazione e motivi di dDecadenza o di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi Se un
impedimento alla registrazione o motivi di
decadenza o di nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti
o servizi per i quali il marchio d’impresa è richiesto o registrato, l’impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i prodotti o
servizi di cui trattasi. ò nuovo Sezione 5 Marchio d’impresa
come oggetto di proprietà Articolo 22 Trasferimento
di marchi d’impresa registrati 1. Indipendentemente
dal trasferimento dell’impresa, il marchio d’impresa può essere trasferito per
la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato
registrato. 2. Il trasferimento
della totalità dell’impresa implica il trasferimento del marchio d’impresa,
salvo se diversamente concordato o se le circostanze impongano chiaramente il
contrario. Tale disposizione si applica all’obbligo contrattuale di trasferire l’impresa. 3. Fatto salvo il
paragrafo 2, la cessione del marchio d’impresa avviene per iscritto e richiede
la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso
contrario la cessione è nulla. 4. Su richiesta di
una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato. 5. Finché il
trasferimento non è iscritto nel registro, l’avente causa non può opporre a
terzi i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d’impresa. 6. Qualora vi siano
termini da rispettare nei confronti dell’ufficio, l’avente causa può rendere a
quest’ultimo le dichiarazioni previste a tal fine non appena l’ufficio abbia
ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento. Articolo 23 Diritti
reali 1. Il marchio d’impresa
può, indipendentemente dall’impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di
un altro diritto reale. 2. Su istanza di una
delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e
pubblicati. Articolo 24 Esecuzione
forzata 1. Il marchio d’impresa
può essere oggetto di misure di esecuzione forzata. 2. Su istanza di una
delle parti, l’esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata. Articolo 25 Procedura di
insolvenza Se un marchio d’impresa
è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell’autorità competente
questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato. ê 2008/95/CE (adattato) Articolo 826 Licenza 1. Il marchio d’impresa
può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei
servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio
di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive. 2. Il titolare di un
marchio d’impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un
licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per
quanto riguarda: a) la sua
durata; b) la forma Ö oggetto della Õ disciplinata dalla registrazione nella
quale si può usare il marchio d’impresa; c) la natura
dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata; d) il
territorio al cui interno il marchio d’impresa può essere apposto; o e) la qualità
dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario. ò nuovo 3. Fatte salve le
clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per
contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare
del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una
siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui
stesso un’azione per contraffazione entro termini appropriati. 4. Un licenziatario
può intervenire nell’azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio
d’impresa per ottenere il risarcimento del danno da lui subito. 5. Su richiesta di
una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio d’impresa
sono iscritti nel registro e pubblicati. Articolo 27 Domanda di
marchio d’impresa come oggetto di proprietà Gli articoli da 22 a
26 si applicano alla domanda di marchio d’impresa. Sezione 6 Marchi di
garanzia, marchi di certificazione e marchi collettivi Articolo 28 Definizioni Ai fini della
presente sezione si intende per: 1) “marchio di
garanzia o di certificazione”: un marchio d’impresa così designato all’atto del
deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati
dal titolare del marchio in relazione all’origine geografica, al materiale, al
procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla
qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che
non sono certificati; 2) “marchio
collettivo”: un marchio d’impresa così designato all’atto del deposito e idoneo
a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da
quelli di altre imprese. ê 2008/95/CE (adattato) Articolo 1529 Disposizioni
particolari concernenti i marchi collettivi,
i mMarchi
di garanzia e i marchi di
certificazione Ö 1. Gli Stati
membri possono prevedere la registrazione di marchi di garanzia o certificazione. Õ 12. Fatto salvo l’articolo 4, gGli
Stati membri la cui legislazione
autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di
certificazione possono prevedere che detti i marchi Ö di garanzia o certificazione Õ siano esclusi dalla registrazione, che si
dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi
da quelli di cui agli articoli 3 Ö , 19 Õ e 12
20, nella misura in cui la funzione di
detti marchi lo richieda. 23. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera
c), gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che Ö Un marchio di garanzia o
certificazione consistente di Õ i
segni o le indicazioni che, nel commercio,
possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei
servizi costituiscano marchi
collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l’uso commerciale di
detti segni o indicazioni, purché l’utilizzazione sia conforme alle
consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale;. iIn
particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un
terzo abilitato a usare una denominazione geografica. Articolo 30 Ö Marchi
collettivi Õ ò nuovo 1. Gli Stati membri
prevedono la registrazione dei marchi collettivi. 2. Possono
depositare domanda di marchio collettivo le associazioni di fabbricanti, produttori,
prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro
applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e
obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti
giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto
pubblico. 3. In deroga all’articolo
4, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi collettivi segni o
indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza
geografica dei prodotti o dei servizi. ê 2008/95/CE (adattato) Ö Un marchio
collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l’uso nel commercio
di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle
consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un
siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una
denominazione geografica. Õ ò nuovo Articolo 31 Regolamento
per l’uso del marchio collettivo 1. Il richiedente di
un marchio collettivo presenta il regolamento d’uso. 2. Nel regolamento d’uso
si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di
appartenenza all’associazione e le condizioni per l’utilizzazione del marchio, comprese
le sanzioni. Il regolamento d’uso di un marchio di cui all’articolo 30,
paragrafo 3, autorizza le persone i cui prodotti o servizi provengano
dalla zona geografica in questione a diventare membri dell’associazione
titolare del marchio. Articolo 32 Rigetto
della domanda 1. Oltre che per gli
impedimenti alla registrazione di un marchio d’impresa previsti dagli articoli
4 e 5, la domanda di marchio collettivo è respinta se non soddisfa alle
disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 2, dell’articolo 30 o dell’articolo
31, ovvero se il regolamento d’uso è contrario all’ordine pubblico o al buon
costume. 2. La domanda di
marchio collettivo è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto
in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare
quando questo non sembri un marchio collettivo. 3. La domanda non è
respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d’uso,
soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2. Articolo 33 Uso del
marchio collettivo I requisiti di cui
all’articolo 16 sono soddisfatti quando l’uso effettivo di un marchio
collettivo a norma dell’articolo 16 è fatto da una persona abilitata a
utilizzare detto marchio. Articolo 34 Modifica del
regolamento d’uso del marchio collettivo 1. Il titolare del
marchio collettivo sottopone all’ufficio ogni modifica del regolamento d’uso. 2. La modifica è
menzionata nel registro salvo se il regolamento d’uso modificato è contrario
alle disposizioni dell’articolo 31 o comporta uno degli impedimenti di cui all’articolo
32. 3. Al regolamento d’uso
modificato si applica l’articolo 42, paragrafo 2. 4. Ai fini dell’applicazione
della presente direttiva le modifiche del regolamento d’uso prendono effetto
soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel
registro. Articolo 35 Esercizio
dell’azione per contraffazione 1. Le disposizioni
dell’articolo 26, paragrafi 3 e 4, si applicano a ogni persona abilitata a
utilizzare un marchio collettivo. 2. Il titolare di un
marchio collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone
abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza
dell’utilizzazione non autorizzata dello stesso. Articolo 36 Ulteriori
motivi di decadenza Oltre che per i
motivi previsti agli articoli 19 e 20, il titolare del marchio collettivo è
dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’ufficio o su
domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, quando: a) il
titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un’utilizzazione del
marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d’uso,
della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro; b) il modo in
cui le persone autorizzate hanno utilizzato il marchio rischia di indurre in
errore il pubblico ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2; c) la
modifica del regolamento d’uso del marchio è stata iscritta nel registro in
contrasto con il disposto dell’articolo 34, paragrafo 2, salvo che il
titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica
del regolamento d’uso. Articolo 37 Ulteriori
motivi di nullità Oltre che per i
motivi di nullità di cui agli articoli 4 e 5, il marchio collettivo è
dichiarato nullo se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell’articolo
32, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni
modificando il regolamento d’uso. Capo III Procedure Sezione 1 Domanda e
registrazione Articolo 38 Condizioni
che la domanda deve soddisfare 1. La domanda di
marchio d’impresa contiene: a) la domanda
di registrazione; b) informazioni
che permettano di identificare il richiedente; c) l’elenco
dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione; d) la
riproduzione del marchio. 2. La domanda di marchio
d’impresa comporta il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una
o più tasse per classe di prodotto. Articolo 39 Data di
deposito 1. La data di
deposito della domanda di marchio d’impresa è quella in cui la documentazione
contenente gli elementi informativi di cui all’articolo 38 è presentata dal
richiedente all’ufficio. 2. Gli Stati membri
possono inoltre disporre che la convalida della data di deposito sia soggetta
al pagamento della tassa di deposito o di registrazione di base. Articolo 40 Designazione
e classificazione dei prodotti e dei servizi 1. I prodotti e i
servizi per i quali è chiesta la registrazione sono classificati secondo il
sistema stabilito dall’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15
giugno 1957 (di seguito “la classificazione di Nizza”). 2. I prodotti e i
servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente
con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e
agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, la portata
della protezione richiesta. L'elenco dei prodotti e servizi consente di
classificare ogni elemento in una sola classe della classificazione di Nizza. 3. Ai fini dell’applicazione
del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei
titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a
condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di
precisione. 4. L’ufficio
respinge la domanda che contenga termini poco chiari o imprecisi se il
richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato
dall’ufficio a tal fine. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto,
gli uffici, in cooperazione tra loro, compilano un elenco che riflette le
rispettive pratiche amministrative per quanto riguarda la classificazione dei
prodotti e dei servizi. 5. Se si utilizzano
termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi
della classificazione di Nizza, sono interpretati come comprendenti tutti i
prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell’indicazione
o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti
prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali. 6. Se il richiedente
chiede la registrazione per più classi, i prodotti e i servizi sono raggruppati
secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il
numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell’ordine delle
classi. 7. La
classificazione dei prodotti e dei servizi serve esclusivamente a fini
amministrativi. Prodotti e servizi non sono considerati simili tra loro per il
fatto che figurano nella stessa classe nell’ambito della classificazione di
Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che
risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza. Articolo 41 Esame d’ufficio Gli uffici limitano
il loro esame d’ufficio dell’ammissibilità di una domanda di marchio d’impresa
all’assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo
4. Articolo 42 Osservazioni
dei terzi 1. Prima della
registrazione di un marchio d’impresa, le persone fisiche o giuridiche, nonché
i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori
di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all’ufficio
osservazioni scritte, specificando i motivi di cui all’articolo 4 per i quali
il marchio dovrebbe essere escluso d’ufficio dalla registrazione. Non per
questo acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all’ufficio. 2. Oltre ai motivi
di cui al paragrafo 1, le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli
organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi,
commercianti o consumatori possono presentare all’ufficio osservazioni scritte
fondate sui motivi specifici per i quali la domanda di marchio collettivo
dovrebbe essere respinta a norma dell’articolo 32, paragrafi 1 e 2. Articolo 43 Divisione delle
domande e delle registrazioni Il richiedente o il
titolare può dividere una domanda o una registrazione di marchio d’impresa in
una o più domande o registrazioni separate presentando una dichiarazione all’ufficio. Articolo 44 Tasse La registrazione e
il rinnovo di un marchio d’impresa sono soggetti ad una tassa supplementare per
ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima classe. Sezione 2 Procedure di
opposizione, per la dichiarazione di decadenza e per la dichiarazione di nullità Articolo 45 Procedura di
opposizione 1. Gli Stati membri
prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi
ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d’impresa per i
motivi di cui all’articolo 5. 2. La procedura
amministrativa di cui al paragrafo 1 dispone che almeno il titolare di un
diritto anteriore di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, possa presentare
opposizione. 3. Alle parti è
concesso un periodo di almeno due mesi prima dell’inizio del procedimento di
opposizione al fine di negoziare le possibilità di una composizione amichevole
tra la controparte e il richiedente. Articolo 46 Il non uso come
difesa in procedimenti di opposizione 1. In procedimenti
amministrativi di opposizione, se alla data di deposito o di priorità del
marchio d’impresa posteriore il periodo di cinque anni entro il quale il
marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell’articolo
16 è scaduto, su richiesta del richiedente il titolare del marchio d’impresa
anteriore che abbia presentato opposizione fornisce la prova che il marchio d’impresa
anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell’articolo 16 nel corso
del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità del
marchio d’impresa posteriore, o che esistevano motivi legittimi per il suo
mancato utilizzo. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. 2. Se il marchio d’impresa
anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per
cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione di cui al paragrafo
1 si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi. 3. I paragrafi 1 e 2
si applicano anche nel caso in cui il marchio d’impresa anteriore sia un marchio
europeo. In tal caso l’uso effettivo del marchio europeo è determinato a norma
dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009. Articolo 47 Procedura
per la dichiarazione di decadenza o la dichiarazione di nullità 1. Gli Stati membri
prevedono una procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza o la
dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa da espletare dinanzi ai loro
uffici. 2. La procedura
amministrativa per la dichiarazione di decadenza prevede che il marchio d’impresa
decada per i motivi di cui agli articoli 19 e 20. 3. La procedura
amministrativa per la dichiarazione di nullità prevede che il marchio sia
dichiarato nullo almeno per i seguenti motivi: a) il marchio d’impresa
non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui
all’articolo 4; b) il marchio d’impresa
non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell’esistenza di un diritto
anteriore ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3. 4. La procedura
amministrativa prevede che almeno i seguenti soggetti possano presentare
domanda per la dichiarazione di decadenza o per la dichiarazione di nullità: a) nei casi di cui
al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), le persone fisiche o giuridiche e
i gruppi o gli organismi costituiti per rappresentare gli interessi di
fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che,
a norma della legislazione applicabile, hanno la capacità di stare in giudizio
in nome proprio; b) nel caso di cui
al paragrafo 3, lettera b), il titolare di un diritto anteriore di cui all’articolo
5, paragrafi 2 e 3. Articolo 48 Il non uso
come difesa in procedimenti per la dichiarazione di nullità 1. In procedimenti
amministrativi per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d’impresa
registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, se il titolare del
marchio d’impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d’impresa
anteriore fornisce la prova che, nel corso del periodo di cinque anni
precedente la data della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d’impresa
anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell’articolo 16 per i
prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e che egli cita come
giustificazione per la sua domanda, o dell’esistenza di legittime ragioni per
la mancata utilizzazione, a condizione che il periodo di cinque anni entro il
quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo sia
scaduto alla data della domanda di dichiarazione di nullità. 2. Qualora, alla
data di deposito o di priorità del marchio d’impresa posteriore, il periodo di
cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di
uso effettivo a norma dell’articolo 16 sia scaduto, il titolare del marchio d’impresa
anteriore, oltre a fornire le prove di cui al paragrafo 1, dimostra che il
marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del periodo di cinque anni
precedente la data di deposito o di priorità, o che esistevano motivi legittimi
per il suo mancato uso. 3. In mancanza delle
prove di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di dichiarazione di nullità sulla
base di un marchio anteriore è respinta. 4. Se il marchio d’impresa
anteriore è stato usato conformemente all’articolo 16 solo per una parte dei
prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame della
domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale
parte dei prodotti o servizi. 5. I paragrafi da 1
a 4 si applicano anche nel caso in cui il marchio d’impresa anteriore sia un
marchio europeo. In tal caso l’uso effettivo del marchio europeo è determinato
a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009. Articolo 49 Effetti
della decadenza e della nullità 1. Nella misura in
cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, un marchio d’impresa
registrato è considerato privo degli effetti di cui alla presente direttiva a
decorrere dalla data della domanda di decadenza. Su richiesta di una parte,
nella decisione può essere fissata una data anteriore nella quale è
sopravvenuta una delle cause di decadenza. 2. Un marchio d’impresa
registrato è considerato fin dall’inizio privo degli effetti di cui alla
presente direttiva nella misura in cui il marchio sia stato dichiarato nullo. Sezione 3 Durata e rinnovo
della registrazione Articolo 50 Durata della
registrazione 1. La durata di
registrazione del marchio d’impresa è di dieci anni a decorrere dalla data di
deposito della domanda. 2. Conformemente all’articolo 51,
la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni. Articolo 51 Rinnovo 1. La registrazione
di un marchio d’impresa è rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di
qualsiasi persona da lui autorizzata, purché le tasse di rinnovo siano state
pagate. 2. L’ufficio informa
della scadenza della registrazione il titolare del marchio d’impresa, e
qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio d’impresa, in tempo
utile prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la
responsabilità dell’ufficio. 3. La domanda di
rinnovo è presentata nei sei mesi che terminano l’ultimo giorno del mese in cui
scade il periodo di protezione e la relativa tassa è pagata nello stesso
periodo. In caso contrario, la domanda può essere presentata entro un periodo
supplementare di sei mesi a decorrere dal giorno indicato nella frase precedente.
Le tasse di rinnovo e una tassa aggiuntiva sono versate entro questo periodo di
tempo. 4. Se la domanda di
rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o
dei servizi per i quali il marchio d’impresa è registrato, la registrazione è
rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi. 5. Il rinnovo prende
effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Esso è
registrato e pubblicato. Capo IV Cooperazione
amministrativa Articolo 52 Cooperazione
in materia di registrazione e amministrazione dei marchi d’impresa Gli Stati membri
assicurano che gli uffici cooperino tra di loro e con l’Agenzia al fine di
promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti e ottenere risultati
coerenti nell’esame e nella registrazione dei marchi d’impresa. Articolo 53 Cooperazione
in altri settori Gli Stati membri
assicurano che gli uffici cooperino con l’Agenzia in tutti i settori delle loro
attività diversi da quelli di cui all’articolo 52 che siano rilevanti ai fini
della protezione dei marchi d’impresa nell’Unione. Capo V Disposizioni
finali ê Articolo 54 Attuazione 1. Gli Stati membri
adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 6, da 8 a 14, 16, 17, 18, da 22
a 28 e da 30 a 53 entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente
direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano
altresì un’indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata
dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla
presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma
redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri. ê 2008/95/CE (adattato) Articolo
16 Comunicazione 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 1755 Abrogazione La direttiva 89/104/CEE Ö 2008/95/CE Õ, modificata dalla decisione di cui all’allegato I, parte A,
è abrogata Ö con effetto dal [giorno
successivo alla data di cui all’articolo54, paragrafo 1, primo comma
della presente direttiva] Õ, fatti salvi gli obblighi degli Stati
membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di detta Ö della Õ direttiva, indicati all’allegato I, parte B della direttiva 2008/95/CE. ê 2008/95/CE I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di
concordanza dell’allegato II. Articolo 1856 Entrata in vigore ê 2008/95/CE La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. ê Gli articoli 1, 7, 15, 19, 20, 21 e da 54 a 57
si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all’articolo 54,
paragrafo 1, primo comma della presente direttiva]. ê 2008/95/CE Articolo 1957 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ê 2008/95/CE (adattato) ALLEGATO I PARTE A Direttiva abrogata e relativa modifica (di cui all’articolo 17) Direttiva 89/104/CEE del Consiglio || GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1. Direttiva 92/10/CEE del Consiglio || GU L 6 dell’11.1.1992, pag. 35. PARTE B Termine di recepimento nel diritto nazionale (di cui all’articolo 17) Direttiva || Termine di recepimento 89/104/CEE || 31 dicembre 1992 ê 2008/95/CE (adattato) ALLEGATO II Tavola di concordanza Direttiva 89/104/CEE || Presente direttiva Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2 || Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) || Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea || Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino || Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), i) Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino || Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii) Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino || Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii) Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h) || Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h) Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 || Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 4 || Articolo 4 Articolo 5 || Articolo 5 Articolo 6 || Articolo 6 Articolo 7 || Articolo 7 Articolo 8 || Articolo 8 Articolo 9 || Articolo 9 Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1, primo comma Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma Articolo 10, paragrafo 3 || Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 4 || Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 11 || Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1, prima frase || Articolo 12, paragrafo 1, primo comma Articolo 12, paragrafo 1, seconda frase || Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma Articolo 12, paragrafo 1, terza frase || Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma Articolo 12, paragrafo 2 || Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 13 || Articolo 13 Articolo 14 || Articolo 14 Articolo 15 || Articolo 15 Articolo 16, paragrafi 1 e 2 || — Articolo 16, paragrafo 3 || Articolo 16 — || Articolo 17 — || Articolo 18 Articolo 17 || Articolo 19 — || Allegato I — || Allegato II é ALLEGATO Tavola di concordanza Direttiva 2008/95/CE || Presente direttiva Articolo 1 || Articolo 1 --- || Articolo 2 Articolo 2 || Articolo 3 Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a h) || Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a h) --- || Articolo 4, paragrafo 1, lettere i) e j) --- || Articolo 4, paragrafi 2 e 3, prima frase Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a (c) || Articolo 4, paragrafo 4, lettere da a) a c) Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) Articolo 3, paragrafo 3, prima frase Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera a) --- Articolo 4, paragrafo 4, lettera g) --- Articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c) Articolo 4, paragrafo 4, lettere da d) a f) Articolo 4, paragrafi 5 e 6 --- Articolo 5, paragrafo 1, prima frase introduttiva Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase introduttiva Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) Articolo 5, paragrafo 2) Articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a c) --- Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) --- --- Articolo 5, paragrafi 4 e 5 --- --- --- Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c) --- Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 7 Articolo 8, paragrafi 1 e 2 --- Articolo 9 Articolo 10(1), primo comma --- Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 4 --- Articolo 12, paragrafo 1, primo comma Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 13 Articolo 14 --- --- --- Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 --- Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 || Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase Articolo 4, paragrafo 5 Articolo 4, paragrafo 6 Articolo 5, paragrafi 1 e 2 Articolo 5, paragrafo 3, lettera a) Articolo 5, paragrafo 3, lettera b) Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) Articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e b) --- Articolo 5, paragrafi 5 e 6 Articolo 8 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2, frase introduttiva Articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b) Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c) Articolo 10, paragrafo 3, lettera d) Articolo 10, paragrafo 3, lettera e) Articolo 10, paragrafo 3, lettera f) Articolo 10, paragrafi 4 e 5 Articolo 10, paragrafi 6 e 7 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a c) Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 15 Articolo 26, paragrafi 1 e 2 Articolo 26, paragrafi da 3 a 5 Articolo 9 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafi 2 e 3 Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 5 --- Articolo 48, paragrafi da 1 a 3 Articolo 46, paragrafo 1 Articolo 17 Articolo 17, articolo 46, paragrafo 2 e articolo 48, paragrafo 4 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 3 Articolo 20 Articolo 7 e articolo 21 Articolo 6 Articoli da 22 a 25 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Articolo 29, paragrafo 3 Articoli da 30 a 54, paragrafo 1 Articolo 54, paragrafo 2 Articolo 55 Articolo 56 Articolo 57 _____________ [1] Conclusioni del Consiglio "Competitività" del
21 e 22 maggio 2007, documento del Consiglio 9427/07. [2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni, del 26 giugno 2008 (COM(2008) 394 definitivo). [3] COM(2008) 465 definitivo del 16 luglio 2008. [4] COM(2010) 546 definitivo del 6 ottobre 2010. [5] COM(2011) 287 definitivo del 24 maggio 2011 - Un
mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale. Rafforzare la creatività
e l’innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di
lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa. [6] Cfr. lo studio finale MPI, compresi gli allegati all’indirizzo
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm. [7] Conclusioni del Consiglio “Competitività”, del
25 maggio 2010, sulla futura revisione del sistema del marchio nell’Unione
europea. [8] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 213. [9] Conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa
C-323/09, Interflora, punto 9. [10] Sentenza dell’11 settembre 2007 nella causa C-17/06,
Céline, Raccolta 2007,. pag. I-07041. [11] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21. [12] Sentenza del 1° dicembre 2011 nelle cause C-446/09,
Philips, e C-495/09, Nokia. [13] Dichiarazioni comuni del Consiglio e della Commissione
delle Comunità europee inserite nel verbale della riunione del Consiglio sulla
prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa adottata il 21 dicembre 1988. [14] In particolare il regolamento (CE) n. 510/2006 (prodotti
agricoli), GU L 93 del 31 marzo 2008, pag. 12; il regolamento (CE) n. 479/2008
(vini), GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1; e il regolamento (CE) n. 110/2008
(vini), GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16. [15] Sentenza del 19 giugno 2012 nella causa C-307/10, “IP
Translator”. [16] GU C […] del […], pag. […]. [17] GU L 40 299 dell’11.2.1989
dell’8.11.2008, pag. 1 25 [18] Cfr. allegato
I, parte A. [19] GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1. [20] COM(2008) 465. [21] GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22. [22] COM(2011) 287. [23] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 213. [24] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21. [25] GU L 11 del 14.1.1994,
pag. 1.