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Document 52013PC0110
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION extending the definitive anti-dumping duty imposed by Council Implementing Regulation (EU) No 467/2010 on imports of silicon originating in the People's Republic of China to imports of silicon consigned from Taiwan, whether declared as originating in Taiwan or not
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan
/* COM/2013/0110 final - 2013/0066 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan /* COM/2013/0110 final - 2013/0066 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione
del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del
30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
("regolamento di base") nell'inchiesta sulla possibile elusione delle
misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE)
n. 467/2010 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della
Repubblica popolare cinese ("RPC") mediante importazioni dello stesso
prodotto spedito da Taiwan. Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base, in particolare all'articolo 13 del medesimo. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario della Repubblica di Corea, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta in conformità a quanto disposto dal regolamento di base. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. Valutazione d'impatto La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prescrive una valutazione d'impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La Commissione ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, con la quale le è stato chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di silicio spedito da Taiwan, dichiarato o no originario di tale paese. La domanda è stata presentata il 15 maggio 2012 da Euroalliages (comitato di coordinamento dell'industria delle ferroleghe) ("il richiedente") per conto di produttori che rappresentano il 100% della produzione di silicio dell'Unione. Il 5 luglio 2012 la Commissione, con il regolamento (UE) n. 596/2012, ha avviato un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan. La Commissione aveva a sua disposizione elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di silicio erano eluse mediante il trasbordo attraverso Taiwan. L'allegata proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio si basa sui risultati dell'inchiesta, che confermano che viene effettuato il trasbordo di silicio di origine cinese attraverso Taiwan e che sono soddisfatti tutti gli altri criteri per accertare l'elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Si propone pertanto di estendere le misure antidumping in vigore per il silicio originario della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito da Taiwan. Il dazio corrisponde al dazio applicabile su scala nazionale alle importazioni di silicio dalla RPC (19%). Il dazio è riscosso a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta. Tre società di Taiwan si sono manifestate in seguito all'apertura dell'inchiesta chiedendo l'esenzione dall'eventuale estensione delle misure in quanto autentici produttori di Taiwan. Si propone di non concedere l'esenzione a nessuno di essi. La richiesta di esenzione delle tre società è stata respinta in quanto nel corso dell'inchiesta si è constatato che non si trattava di produttori del prodotto in esame. Il regolamento del Consiglio in oggetto dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 5 aprile 2013. Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 13. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito: il tipo di intervento è descritto nel summenzionato regolamento di base e non lascia margini all'adozione di decisioni a livello nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: il precitato regolamento di base non prevede altre opzioni. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2013/0066 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo
istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio sulle
importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle
importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia
dichiarato o no originario di Taiwan IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009
del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità
europea[1] ("regolamento di
base"), in particolare l'articolo 13, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO 1.1. Misure
in vigore (1) Con il regolamento (UE) n.
467/2010[2] ("regolamento
iniziale") il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del
19% sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese
("RPC") per tutte le altre società rispetto a quella indicata
all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, in seguito al riesame in
previsione della scadenza e a un riesame intermedio parziale delle misure
istituite dal regolamento (CE) n. 398/2004[3]. Il regolamento
iniziale ha inoltre mantenuto il dazio che il regolamento (CE) n. 42/2007 del
Consiglio[4] aveva esteso alle
importazioni di silicio provenienti dalla Repubblica di Corea, dichiarate o
meno come originarie della Repubblica di Corea. Le misure istituite dal
regolamento iniziale sono denominate nel seguito "misure in vigore" o
"misure iniziali" e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure
mediante il regolamento iniziale è denominata "inchiesta iniziale". 1.2. Domanda (2) Il 15 maggio 2012 la
Commissione ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo
3, e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, con la quale le è
stato chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure
antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della Repubblica
popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di silicio
spedito da Taiwan, dichiarato o no originario di tale paese. (3) La domanda è stata presentata
da Euroalliages (comitato di coordinamento dell'industria delle ferroleghe)
("il richiedente") per conto di produttori che rappresentano il 100%
della produzione di silicio dell'Unione. (4) Il richiedente sosteneva che
a Taiwan non esiste una vera produzione di silicio e la domanda conteneva
sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, a seguito
dell'istituzione delle misure in vigore, si era verificato un cambiamento
significativo della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni
dalla RPC e da Taiwan verso l'Unione, per il quale non vi erano motivazioni o
giustificazioni sufficienti se non l'istituzione delle misure stesse. Tale
cambiamento era dovuto presumibilmente al trasbordo di silicio originario della
RPC attraverso Taiwan verso l'Unione. (5) Gli elementi di prova
dimostravano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore
risultavano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzo. Secondo
questi stessi elementi risultava che le importazioni in aumento da Taiwan
avvenivano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito
nell'inchiesta iniziale. Risultava infine che i prezzi del silicio spedito da
Taiwan erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente
stabilito per il prodotto in esame durante l'inchiesta iniziale. 1.3. Apertura (6) Sentito
il comitato consultivo e stabilito che sussistevano elementi di prova prima
facie sufficienti per avviare un'inchiesta a norma dell'articolo 13,
paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la
Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento (UE) n. 596/2012 della
Commissione[5] ("regolamento di apertura") sulla possibile elusione delle
misure antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della RPC
e ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di
silicio spedito da Taiwan, dichiarato o no originario di tale paese. 1.4. Inchiesta (7) La Commissione ha notificato
l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e di Taiwan, ai produttori
esportatori di tali paesi, agli importatori dell'Unione notoriamente
interessati e all'industria dell'Unione. (8) Sono stati inviati moduli di
esenzione ai produttori/esportatori di Taiwan noti alla Commissione e alla
missione del paese interessato presso l'Unione europea. Sono stati inviati
questionari ai produttori/esportatori della RPC noti alla Commissione e alla
missione della RPC presso l'Unione europea. Sono stati inoltre inviati
questionari agli importatori noti dell'Unione. (9) Le parti interessate hanno
avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di
chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.
Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione
avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di
base e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili. (10) Tre produttori/esportatori
taiwanesi, appartenenti ad un gruppo, e tre importatori indipendenti
dell'Unione si sono manifestati e hanno risposto alle domande rispettivamente
dei moduli di esenzione e dei questionari. (11) La Commissione ha effettuato
visite di verifica presso le sedi delle seguenti tre società collegate
appartenenti al gruppo menzionato sopra nel considerando 10: - Asia Metallurgical Co. Ltd. (Taiwan) - Latitude Co. Ltd. (Taiwan) - YLB Co. Ltd. (Taiwan) 1.5. Periodo di riferimento e
periodo dell'inchiesta (12) L'inchiesta ha riguardato il
periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2012 ("PI").
Sono stati rilevati dati relativi al PI per esaminare, tra l'altro, il presunto
cambiamento della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento
compreso fra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012
("PR") sono stati rilevati dati più approfonditi al fine di esaminare
l'eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore,
nonché l'esistenza di pratiche di dumping. 2. RISULTATI DELL'INCHIESTA 2.1. Considerazioni generali (13) A norma dell'articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l'esistenza di pratiche
di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuto un cambiamento
della configurazione degli scambi tra la RPC, Taiwan e l'Unione; se tale
cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non
vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre
all'istituzione del dazio; se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio
o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in
termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e se
vi fossero prove dell'esistenza di dumping in relazione ai valori normali
precedentemente stabiliti per il prodotto in esame nell'inchiesta iniziale, se
necessario a norma dell'articolo 2 del regolamento di base. 2.2. Prodotto in esame e prodotto
oggetto dell'inchiesta (14) Il prodotto in esame oggetto
della possibile elusione è il silicio metallico originario della Repubblica
popolare cinese, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00
(contenuto di silicio inferiore al 99% in peso) ("prodotto in
esame"). Secondo l'attuale classificazione nella Nomenclatura combinata,
va inteso come "silicio". Il silicio più puro, cioè quello con un
contenuto, in peso, di silicio non inferiore al 99,99%, utilizzato
principalmente dall'industria dei semiconduttori elettronici, rientra in un
codice NC diverso e non è compreso nel presente procedimento. (15) Il prodotto oggetto
dell'inchiesta è lo stesso descritto sopra, ma è spedito da Taiwan,
indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, ed è
attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame
("prodotto oggetto dell'inchiesta"). (16) Dall'inchiesta è risultato che
il silicio, quale definito sopra, esportato nell'Unione dalla RPC e il silicio
spedito da Taiwan all'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e
tecniche di base e lo stesso impiego e vanno pertanto considerati prodotti simili
ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.3. Constatazioni 2.3.1. Livello di collaborazione (17) Come indicato nel considerando
10, solo tre società di Taiwan appartenenti allo stesso gruppo di società hanno
risposto alle domande del modulo di esenzione. Da un confronto tra le loro
esportazioni nell'Unione e i dati di Eurostat sulle importazioni emerge che le
società che hanno collaborato rappresentavano il 65% delle esportazioni
taiwanesi del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione durante il PR. (18) I produttori
esportatori di silicio della RPC non hanno collaborato. Le conclusioni relative
alle importazioni nell'Unione di silicio dalla RPC e alle esportazioni dalla
RPC a Taiwan sono state quindi stabilite sulla base dei dati di Eurostat
relativi alle importazioni, delle statistiche taiwanesi sulle importazioni e
dei dati raccolti presso le società taiwanesi che hanno collaborato. 2.3.2. Cambiamento della
configurazione degli scambi Importazioni di silicio nell'Unione (19) Nella tabella 1 figurano le
importazioni di silicio dalla RPC e da Taiwan nell'Unione tra il 2004 e la fine
del PR. || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || PR RPC || 1 268 || 27 635 || 1 435 || 9 671 || 5 353 || 6 669 || 11 448 || 13 312 || 5 488 Taiwan || 0 || 2,7 || 0,2 || 340 || 3 381 || 5 199 || 11 042 || 5 367 || 2 707 Fonte: Eurostat (20) I dati di Eurostat mostrano
chiaramente che nel 2004 non vi erano state importazioni da Taiwan nell'Unione.
Le importazioni sono aumentate di più del 300% nel 2008 e si sono mantenute a
un livello assai elevato. Sono poi nuovamente raddoppiate nel 2010 dopo
l'istituzione di nuove misure nei confronti della RPC. (21) Nel 2011 le importazioni da
Taiwan nell'Unione sono diminuite. Questa evoluzione può essere imputabile a
un'indagine antifrode avviata dall'OLAF nello stesso periodo. La Commissione è
stata informata che nel 2011 l'autorità di emissione taiwanese, Bureau of
Foreign Trade of Taiwan (BOFT), ha ritirato i certificati di origine del
silicio di tutti i produttori taiwanesi. La decisione di ritirare i certificati
è stata contestata dai tre esportatori taiwanesi di cui ai considerando 10 e 11
(gruppo di esportatori). La commissione di ricorso ha annullato la decisione
del BOFT e i certificati in questione sono stati nuovamente rilasciati ai tre
produttori/esportatori taiwanesi, ma non agli altri produttori di Taiwan. (22) In
tale contesto, la Commissione rileva inoltre che la presentazione di un
certificato d'origine non preferenziale non è necessaria per le formalità
doganali all'importazione nell'UE e che, in caso di seri dubbi, tale
certificato non può servire come prova dell'origine non preferenziale del
prodotto dichiarato [articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[6]]. (23) Le importazioni di silicio
dalla RPC nell'Unione sono aumentate dal 2008. In particolare, si osserva che
le importazioni sono ancora in aumento dopo l'istituzione delle misure nel
2010. Tale andamento si spiega con il fatto che il dazio antidumping è diminuito
considerevolmente nel 2010, passando dal 49% al 19%. Esportazioni di silicio dalla RPC a Taiwan 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || PR 16 530 || 16 600 || 7 101 || 10 514 || 3 675 || 15 893 || 16 007 || 17 912 || 9 177 || 10 507 Fonte: statistiche cinesi sulle esportazioni (24) Nella tabella 2 figurano le
importazioni dalla RPC verso Taiwan. I dati, ricavati dalla base dati cinese
relativa alle esportazioni, indicano che le importazioni hanno raggiunto un
picco nel 2010 in seguito all'istituzione delle misure iniziali. Il calo
registrato nel 2011 può essere dovuto all'indagine antifrode, come indicato al
considerando 21. Conclusioni sul cambiamento della
configurazione degli scambi (25) Si ritiene che si sia
verificato un cambiamento della configurazione degli scambi in quanto nel 2004
non vi erano importazioni di silicio da Taiwan nell'Unione. Le importazioni
sono effettivamente cominciate nel 2007 e hanno raggiunto un livello assai
significativo nel 2008. Il livello è rimasto molto elevato fino al PR, con una
riduzione nel 2011 dovuta forse ai motivi illustrati nel considerando 21. 2.3.3. Forma di elusione e
insufficiente motivazione o giustificazione economica (26) A
norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento
della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni
per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione
economica oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le
lavorazioni comprendono, tra l'altro, la spedizione del prodotto oggetto delle
misure attraverso paesi terzi. La Commissione ritiene che nel caso di specie il
cambiamento della configurazione degli scambi sia da ricondursi alla spedizione
del prodotto oggetto delle misure attraverso un paese terzo. (27) La Commissione rileva
innanzitutto che non vi è alcuna produzione di silicio a Taiwan. Nessuno dei
produttori/esportatori ha negato il fatto di importare dalla RPC il silicio da
essi esportato. (28) In secondo luogo, ad eccezione
del gruppo di esportatori di cui ai considerando 10 e 11, i produttori
esportatori non hanno fornito alcuna giustificazione economica per la loro
attività se non l'istituzione del dazio. (29) Il
gruppo di esportatori di cui ai considerando 10 e 11 ha affermato di importare
dalla RPC blocchi di silicio, in sacchi, di qualità molto bassa. I blocchi di
silicio sarebbero quindi barilati, frantumati, vagliati e confezionati nuovamente
in sacchi prima di essere esportati sul mercato dell'Unione. Dopo tale
operazione il prodotto sarebbe di qualità più elevata. (30) Secondo
il gruppo di esportatori questa operazione rappresenta un metodo di depurazione
esclusivo, messo a punto in collaborazione con l'università di Taipei, che
eliminerebbe l'80% delle impurità dai blocchi di silicio metallico importati
dalla RPC. Nel corso della visita di verifica in loco si è tuttavia osservato
che tale processo era una semplice operazione di barilatura, vagliatura e
frantumazione, che eliminava alcune impurità superficiali come l'ossidazione e
la polvere, ma che non rimuoveva in particolare le principali impurità
all'interno dei blocchi di silicio. Il prodotto così trattato manteneva quindi
le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base del prodotto in esame. (31) Gli elementi probatori
raccolti e verificati nel corso dell'inchiesta, in particolare fatture
d'acquisto, fatture di vendita e documenti di accompagnamento come la polizza
di carico e altri documenti doganali, hanno mostrato che i prodotti acquistati
e venduti per l'esportazione dal gruppo di esportatori presentavano, nella
maggior parte dei casi, le stesse caratteristiche. Dai registri relativi alle
scorte nei depositi del gruppo, situati vicino alle strutture portuali, è
inoltre emerso che non sempre vi era stato il tempo di sottoporre tutte le
partite di silicio acquistate in Cina al trattamento che il gruppo dichiara di
applicare. Inoltre, le informazioni disponibili, soprattutto quelle fornite dai
produttori dell'Unione, indicano che per eliminare le impurità interne dei
blocchi di silicio è necessario ricorrere a un processo di frantumazione,
seguito da un trattamento chimico, oppure a un processo di fusione. Il gruppo
di esportatori non ha utilizzato nessuno di questi processi. (32) È interessante notare,
altresì, che nel 2010, a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale - a
norma dell'articolo 234 CE – proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Hoesch
Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen), nella questione riguardante le
misure antidumping istituite per il silicio proveniente dalla Cina, la Corte di
giustizia dell'Unione europea ha statuito: "La separazione, la
frantumazione e la pulitura dei blocchi di silicio, nonché la vagliatura, la
cernita e l'imballaggio finali dei granuli di silicio ottenuti dalla
frantumazione, come effettuati nella causa principale, non costituiscono una
trasformazione o una lavorazione che conferisce il carattere originario ai
sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n.
2913, che istituisce un codice doganale comunitario." Il processo di
depurazione come eseguito dal gruppo di esportatori è considerato simile a
quello descritto in questa pronuncia. (33) L'inchiesta
ha inoltre rivelato che il processo di depurazione rappresenta meno del 5% del
costo totale sostenuto dal gruppo. È stato inoltre confermato che il prezzo del
silicio venduto nell'UE dal gruppo di esportatori e il prezzo del silicio
acquistato nella RPC dal gruppo durante il PI non hanno mai presentato una
differenza superiore all'11%. (34) Alla luce di tali
considerazioni, si è concluso che anche per il gruppo di esportatori le
importazioni di silicio dalla RPC e le successive esportazioni verso l'UE sono
considerate un trasbordo e quindi un'elusione ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento di base. (35) Si conclude pertanto che
dall'inchiesta non sono emerse altre motivazioni o giustificazioni economiche
per il trasbordo se non l'elusione delle misure in vigore sul prodotto in
esame, vale a dire il dazio antidumping del 19% nei confronti della RPC. Non
sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possano
considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per
quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico, del silicio originario della
RPC attraverso Taiwan. 2.3.4. Elementi di prova del dumping (36) In conformità all'articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento di base è stato infine esaminato se esistessero
prove di dumping in relazione al valore normale stabilito nell'inchiesta
iniziale. (37) Nel regolamento iniziale il
valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Brasile, che
nell'ambito dell'inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia
di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del
regolamento di base si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale
stabilito nell'inchiesta iniziale. Due NCP dell'inchiesta precedente
corrispondevano ai due NCP delle società esportatrici. I prezzi
all'esportazione sono stati stabiliti conformemente all'articolo 2, paragrafo
8, del regolamento di base, ossia sono stati utilizzati i prezzi realmente
pagati o pagabili del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto per
l'esportazione nell'Unione. (38) Ai fini di un confronto equo
tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente
conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e
sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del
regolamento di base. Di conseguenza, per assicurare un confronto allo stesso
stadio commerciale, sono stati applicati adeguamenti ai prezzi all'esportazione
per le spese di trasporto e assicurazione. Conformemente all'articolo 2,
paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato
calcolato mettendo a confronto la media ponderata adeguata del valore normale
determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi
all'esportazione di Taiwan nel corso del PR della presente inchiesta, espressi
in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. (39) Il confronto tra la media
ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione
quali stabiliti nell'inchiesta ha dimostrato l'esistenza di pratiche di
dumping. 2.3.5. Indebolimento degli effetti
riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi e di quantitativi (40) Il confronto tra il livello di
eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media
ponderata dei prezzi all'esportazione ha evidenziato l'esistenza di
sottoquotazione dei prezzi (undercutting) e di vendite sottocosto (underselling).
Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore sono
stati compromessi in termini sia di prezzi che di quantitativi. 3. MISURE (41) Tenuto conto di quanto
precede, si è concluso che la misura iniziale, vale a dire il dazio antidumping
definitivo istituito sulle importazioni di silicio originario della RPC, è
stata elusa tramite trasbordo attraverso Taiwan ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento di base. (42) A norma dell'articolo 13,
paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore
applicabili alle importazioni del prodotto in esame devono essere estese alle
importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero il prodotto in esame
spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no
originario di tale paese. (43) Le misure stabilite
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 467/2010 per "tutte
le altre società" della RPC devono pertanto essere estese alle
importazioni da Taiwan. Il livello del dazio deve essere fissato al 19%
applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non
corrisposto. (44) Conformemente all'articolo 13,
paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo
cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in
regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere
prelevati dazi sulle importazioni registrate di silicio spedito da Taiwan. 4. RICHIESTE DI ESENZIONE (45) Come illustrato nel
considerando 10, tre società di Taiwan, appartenenti a un gruppo, hanno
risposto ai moduli di esenzione chiedendo di essere esentate dall'eventuale
estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento
di base. (46) Tenuto conto delle conclusioni
relative al cambiamento della configurazione degli scambi, dell'assenza di
un'effettiva produzione a Taiwan e dell'esportazione con lo stesso codice
doganale (considerando da 19 a 29), le esenzioni chieste da queste tre società,
a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, non hanno
potuto essere concesse. (47) Fatto salvo l'articolo 11,
paragrafo 3, del regolamento di base, i potenziali produttori/esportatori di
Taiwan che non si sono manifestati nell'ambito del presente procedimento e che
non hanno esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PI, i quali
intendano presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso a
norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del
regolamento di base, dovranno compilare un modulo di esenzione in modo da
consentire alla Commissione di valutare la richiesta. Tale esenzione può essere
concessa dopo una valutazione della situazione del mercato, della capacità
produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e
delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le
quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica,
nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede
anche ad una visita di verifica in loco. Se le condizioni di cui all'articolo
11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base sono
soddisfatte, l'esenzione può essere concessa. (48) Quando l'esenzione viene
concessa la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può
autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso dal presente
regolamento per le importazioni da società che non eludono le misure
antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 467/2010. (49) La richiesta va inviata alla
Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su
eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e
alla vendita. 5. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI (50) Tutte le parti
interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali
che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e sono state invitate a
presentare le loro osservazioni. È stato inoltre concesso loro un periodo di
tempo entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. 6. OSSERVAZIONI (51) Dopo la
comunicazione delle conclusioni, sono pervenute osservazioni da parte del
gruppo di esportatori e di due importatori. (52) Il principale argomento
riguarda l'affermazione secondo cui il processo di depurazione realizzato dal
gruppo di esportatori di cui ai considerando 10 e 11 conferirebbe l'origine del
prodotto ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Gli
importatori hanno presentato una relazione su prove a campione eseguite
dall'Università di Taipei e un rapporto di analisi di un esperto indipendente.
La relazione sulle prove a campione indica, dopo il processo di depurazione, un
tasso di riduzione delle scorie del 90,8%. Secondo l'analisi dell'esperto
indipendente solo dopo la depurazione il silicio può essere utilizzato per
determinati scopi di fusione. (53) Si osserva che questi due
studi sono in contraddizione con quanto constatato dalla Commissione nel corso
della verifica in loco, come descritto al considerando 31. In particolare, si
ricorda che, in base alle fatture, i prodotti acquistati e venduti per
l'esportazione dal gruppo di esportatori presentavano, nella maggior parte dei
casi, le stesse caratteristiche. (54) Se quanto sostenuto dagli
importatori fosse vero, vi sarebbe inoltre una differenza assai maggiore tra il
prezzo al quale il silicio è importato dalla RPC e il suo prezzo
all'esportazione nell'UE. (55) In base alle ispezioni in loco
degli strumenti utilizzati per la presunta depurazione del silicio, la
Commissione conclude inoltre che tali strumenti non sono tali da permettere di
realizzare né l'uno né l'altro dei due metodi di depurazione indicati alla fine
del considerando 31. (56) Infine, il rapporto d'analisi
dell'esperto indipendente non tiene conto, come è invece noto alla Commissione,
del fatto che gli utilizzatori procedono a trattare il silicio prima del suo
impiego. (57) Per questi motivi, le
osservazioni presentate dalle parti non sono in grado di modificare le conclusioni
raggiunte dalla Commissione in via provvisoria prima della loro comunicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il dazio antidumping definitivo applicabile
a "tutte le altre società" istituito dall'articolo 1, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio, attualmente
classificato al codice NC 2804 69 00, originario della Repubblica popolare
cinese è esteso alle importazioni di silicio spedito da Taiwan,
indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan,
attualmente classificato al codice NC ex 2804 69 00 (codice TARIC 2804 69 00
20). 2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del
presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite da Taiwan,
indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o no originario di
tale paese, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
596/2012, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo
5, del regolamento (CE) n.1225/2009. 3. Salvo diversa indicazione, si applicano le
norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso
a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona
autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente
indirizzo: Commissione
europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N-105 08/20
1049 Bruxelles/Brussel Belgique/België
Fax (32 2) 295 65 05 2. A norma dell'articolo 13,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione,
sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione,
l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni
da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE)
n. 467/2010. Articolo 3 Le autorità doganali sono invitate a
sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente
all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2012. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 131 del 29.5.2010, pag. 1. [3] GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15. [4] GU L 13 del 19.1.2007, pag. 1. [5] GU L 176 del 6.7.2012, pag. 50. [6] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.