This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0035
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Annexes II and III of Council Decision of 9 June 2011 on the approval, on behalf of the European Union, of The Hague Convention of 23 November 2007, on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica gli allegati II e III della decisione del Consiglio del 9 giugno 2011 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica gli allegati II e III della decisione del Consiglio del 9 giugno 2011 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
/* COM/2013/035 final - 2013/0019 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica gli allegati II e III della decisione del Consiglio del 9 giugno 2011 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia /* COM/2013/035 final - 2013/0019 (NLE) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
L’obiettivo della convenzione dell’Aia del 2007
sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e
altri membri della famiglia è garantire l’efficacia di tale esazione.
Considerato che la stragrande maggioranza delle richieste di alimenti riguarda
i figli, la convenzione si pone anzitutto e soprattutto come strumento di
tutela nei loro confronti. Il 31 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la
decisione relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione
dell’Aia del 2007. La convenzione è stata firmata dall’Unione europea il 6
aprile 2011. Il 9 giugno 2011, il Consiglio ha adottato la
decisione relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della
convenzione dell’Aia del 2007. Il deposito dello strumento di approvazione era
previsto dopo il 10 dicembre 2012, termine fissato all’articolo 7 della
decisione del Consiglio per la comunicazione alla Commissione, da parte degli
Stati membri, degli estremi delle autorità centrali designate a norma della
convenzione, e delle informazioni sulle leggi, sulle procedure e sui servizi di
cui all’articolo 57 della convenzione. Gli articoli 5 e 6 della decisione del
Consiglio prevedono inoltre che l’Unione formuli la riserva di cui all’articolo
44, paragrafo 3, della convenzione e le dichiarazioni di cui all’articolo 11,
paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 44, paragrafi 1 e 2. I testi delle
dichiarazioni e della riserva figurano negli allegati II e III della decisione
del Consiglio. Durante i negoziati il termine è stato fissato
al 16 maggio 2011 allo scopo di consentire agli Stati membri di fornire
informazioni per le dichiarazioni e le riserve da comunicare all’Unione al
momento del deposito dello strumento di approvazione. Tuttavia, dopo l’adozione della decisione del
Consiglio del 9 giugno 2011, alcuni Stati membri hanno avvertito la necessità
di modificare la loro dichiarazione precedente (Lettonia) o di formulare ex
novo la dichiarazione e le riserve ai sensi degli articoli 5 e 6 della
decisione del Consiglio (Cipro, Lussemburgo e Portogallo). Prima di depositare gli strumenti di
approvazione, occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e III.
2.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE
La questione è stata discussa in seno al
Consiglio durante le riunioni del Gruppo per le questioni di diritto civile
(Questioni generali), specialmente quella dell’11 giugno 2012. Le ultime
richieste di modifica degli allegati sono state ricevute alla fine di luglio 2012
e le relative traduzioni in inglese il 20 agosto 2012. La Commissione ha
informato gli Stati membri che le proposte di modifica della decisione del
Consiglio del 9 giugno 2011 non sarebbero state adottate prima della fine di
novembre 2012. 2013/0019 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica gli allegati II e III della
decisione del Consiglio del 9 giugno 2011
relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione
dell’Aia
del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni
alimentari
nei confronti di figli e altri membri della famiglia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, primo comma, in combinato
disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l’articolo
218, paragrafo 8, secondo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: (1)
L’allegato II della decisione 2011/432/UE del
Consiglio contiene la riserva che l’Unione europea deve formulare all’atto dell’approvazione
della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione
internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri
della famiglia, ai sensi dell’articolo 62 della convenzione. (2)
L’allegato III della decisione 2011/432/UE del
Consiglio contiene le dichiarazioni che l’Unione europea deve formulare all’atto
dell’approvazione della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione
internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri
della famiglia, ai sensi dell’articolo 63 della convenzione. (3)
Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione
modifiche aggiuntive alla riserva e alle dichiarazioni stabilite agli allegati
II e III. È quindi opportuno modificare tali allegati prima di depositare lo
strumento di approvazione della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007
sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e
altri membri della famiglia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati II e III della decisione 2011/432/UE
del Consiglio sono sostituiti dai corrispondenti allegati della presente
decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno
dell’adozione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO
II Riserva dell’Unione europea
all’atto dell’approvazione della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007
sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli
e altri membri della famiglia (“la convenzione”),
ai sensi dell’articolo 62 della convenzione L’Unione europea
formula la riserva che segue di cui all’articolo 44, paragrafo 3, della
convenzione: la Repubblica di
Cipro, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica di
Polonia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia, e il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord si oppongono all’uso del francese nelle
comunicazioni tra le autorità centrali. Il Granducato di
Lussemburgo si oppone all’uso dell’inglese nelle comunicazioni tra le autorità
centrali. ___________________ ALLEGATO III Dichiarazioni dell’Unione europea
all’atto dell’approvazione
della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007
sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli
e altri membri della famiglia (“la convenzione”),
ai sensi dell’articolo 63 della convenzione 1. DICHIARAZIONE
DI CUI ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, LETTERA g), DELLA CONVENZIONE L’Unione europea
dichiara che negli Stati membri sottoelencati le domande diverse da quelle di
cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 10, paragrafo 2,
lettera a), della convenzione comprendono le informazioni o i documenti
precisati per ciascuno degli Stati membri elencati: Regno del Belgio: – Per le
domande di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f), e paragrafo 2,
lettere b) e c), il testo completo della decisione o delle decisioni nella
copia certificata o nelle copie certificate. Repubblica ceca: – Il mandato
concesso all’autorità centrale dall’istante a norma dell’articolo 42. Repubblica
federale di Germania: – La
cittadinanza del creditore, la sua professione o occupazione nonché, se del
caso, il nome e l’indirizzo del suo rappresentante legale. – La
cittadinanza del debitore, la sua professione o occupazione, se il creditore
conosce tali informazioni. – In caso di
domanda di un prestatore di servizi di diritto pubblico che faccia valere
crediti alimentari a titolo di un diritto trasferito, nome e recapito della
persona il cui diritto è stato trasferito. – In caso di
indicizzazione di un credito alimentare esigibile, le modalità per il calcolo
di tale indicizzazione e in caso di obbligo di pagamento di interessi, il tasso
d’interesse legale e la data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti. Repubblica di
Lettonia: - La domanda
comprende le informazioni specificate nei pertinenti moduli raccomandati e
pubblicati dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato ed è
corredata di una ricevuta di pagamento dell’imposta statale qualora l’istante
non sia esonerato dal pagamento di tale imposta o non benefici di assistenza
legale, nonché di documenti che confermino le informazioni presentate nella
domanda stessa. – La domanda
indica il codice personale (se assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il
numero di identificazione, se assegnato, dell’istante; il codice personale (se
assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il numero di identificazione, se
assegnato, del convenuto; i codici personali (se assegnati nella Repubblica di
Lettonia) o i numeri di identificazione, se assegnati, di tutte le persone per
le quali si chiedono gli alimenti. – Le domande
di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), e paragrafo 2,
lettere a) e c), della convenzione che non riguardano gli alimenti destinati ai
figli (ai sensi dell’articolo 15 della convenzione) sono corredate di un
documento attestante in quale misura l’istante abbia beneficiato dell’assistenza
legale gratuita nello Stato d’origine, contenente informazioni sul tipo e sull’importo
dell’assistenza legale già chiesta e indicante quale ulteriore assistenza
legale sarà necessaria. _ Le domande
di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sono
corredate di un documento che indichi i mezzi di esecuzione scelti dall’istante
(procedure di recupero di beni mobili, fondi e/o beni immobili del debitore). _ Le domande
di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sono
corredate di un documento contenente il calcolo dei debiti. _ Le domande
di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), e paragrafo 2,
lettere b) e c), della convenzione sono corredate di documenti in grado di
suffragare le informazioni relative alla situazione finanziaria e alle spese
del creditore e/o del debitore. Repubblica di
Polonia: I. Domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) 1. La domanda di riconoscimento di una decisione deve comprendere la
denominazione dell’organo giudiziario che ha emesso la sentenza, la data della
sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento. 2. Devono essere acclusi i seguenti documenti: – originale
del titolo esecutivo (copia autenticata della sentenza unitamente alla formula
esecutiva), – elenco
dettagliato degli arretrati, – estremi
del conto bancario sul quale dovrebbero essere trasferiti gli importi oggetto dell’esecuzione, – copia
della domanda unitamente agli allegati, – traduzione
di tutti i documenti in polacco a cura di un traduttore giurato
(professionista). 3. La
domanda, i motivi della domanda, l’elenco degli arretrati e le informazioni
sulla situazione patrimoniale del debitore devono essere firmati personalmente
dal creditore (o dai creditori) ovvero, nel caso dei minori, dal loro
rappresentante legale. 4. Qualora il
creditore non sia in possesso dell’originale del titolo esecutivo, occorre
indicarne il motivo nella domanda (per esempio smarrimento o distruzione del
documento oppure titolo esecutivo non emanato dall’organo giudiziario). 5. In caso di
smarrimento del titolo esecutivo, occorre accludere la domanda di ulteriore
rilascio del titolo esecutivo in sostituzione di quello smarrito. II. Domande
a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d) 1. La domanda di emanazione di una decisione con cui si concedono gli
alimenti per i figli deve indicare l’importo mensile degli alimenti richiesti
nel titolo per ciascun creditore. 2. La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente
dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro
rappresentante legale. 3. Nei motivi
della domanda di emanazione di una decisione occorre dichiarare tutti i fatti
che giustificano la richiesta e, in particolare, fornire informazioni
riguardanti: a) il rapporto tra
creditore e debitore: figlio (figlio nato da matrimonio/figlio riconosciuto
ufficialmente dal debitore/paternità del figlio riconosciuta con procedimento
giudiziario), altro parente, coniuge, ex coniuge, affine; b) le informazioni
sulla situazione patrimoniale del creditore dovrebbero contenere dati relativi: – all’età,
allo stato di salute e al grado d’istruzione del creditore, – alle spese
mensili del creditore (alimentazione, abbigliamento, igiene personale,
prevenzione, spese mediche, riabilitazione, formazione, tempo libero, spese
straordinarie, ecc.), – (qualora
le prestazioni alimentari nei confronti di figli siano richieste per più di un
avente diritto, i dati summenzionati devono essere forniti per ciascun
soggetto), – al grado d’istruzione
del genitore che si prende cura del creditore minorenne, alla qualifica
professionale conseguita e alla professione effettivamente esercitata, – alle fonti
e agli importi del reddito mensile del genitore che si prende cura del
creditore, – alle spese
mensili sostenute dal genitore che si prende cura del creditore minorenne per
il proprio mantenimento e per quello di altre persone a suo carico, in aggiunta
al creditore; c) le informazioni
sulla situazione patrimoniale del debitore devono comprendere anche dati sul
grado d’istruzione del debitore, sulla qualifica professionale acquisita e
sulla professione effettivamente esercitata. 4. Occorre
indicare quali dei fatti descritti nei motivi debbano essere dichiarati nella
fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza,
audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante
legale, audizione del debitore, ecc.). 5. Occorre
indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni
necessarie per consentire all’autorità giudiziaria di assumere tali prove. 6. La domanda
dev’essere corredata dall’originale o dalla copia autenticata dei documenti
scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati da una
traduzione autenticata in polacco. 7. Testimoni:
occorre indicare il nome, il cognome e l’indirizzo di ciascun testimone. III. Domanda
a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f) 1. La domanda
di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve
comprendere: a) la denominazione
dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il
nome e il cognome delle parti del procedimento; b) l’indicazione dell’importo
mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli
alimenti precedentemente concessi. 2. I motivi
addotti nella domanda devono indicare il cambiamento di circostanze che giustifica
la richiesta di modifica dell’importo degli alimenti. 3. La domanda
e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal creditore o
dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale. 4. Occorre
indicare quali dei fatti descritti nei motivi debbano essere dichiarati nella
fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza,
audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante
legale, audizione del debitore, ecc.). 5. Occorre
indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni
necessarie per consentire all’autorità giudiziaria di assumere tali prove. 6. La domanda
dev’essere corredata dall’originale o dalla copia autenticata dei documenti
scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati da una
traduzione autenticata in polacco. 7. Testimoni:
occorre indicare il nome, il cognome e l’indirizzo di ciascun testimone. IV. Domanda
a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c) 1. La domanda
di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve
comprendere: a) la denominazione
dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il
nome e il cognome delle parti del procedimento; b) l’indicazione dell’importo
mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli
alimenti precedentemente concessi. 2. Nelle
motivazioni addotte nella domanda si deve indicare il cambiamento di
circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell’importo degli
alimenti. 3. La domanda
e le relative motivazioni devono essere firmati personalmente dal debitore. 4. Occorre
indicare quali dei fatti descritti nelle motivazioni debbano essere dichiarati
nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in
udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo
rappresentante legale, audizione del debitore, ecc.). 5. Occorre
indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni
necessarie per consentire all’autorità giudiziaria di assumere tali prove. 6. La domanda
dev’essere corredata dall’originale o dalla copia autenticata dei documenti
scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati da una
traduzione autenticata in polacco. 7. Testimoni:
occorre indicare il nome, il cognome e l’indirizzo di ciascun testimone. Repubblica
portoghese I. Domanda a norma
dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) - La domanda di
esecuzione di una decisione dev’essere corredata, oltre che dai documenti di
cui all’articolo 25, da: 1. l’elenco
dettagliato degli arretrati e, in caso di indicizzazione di un credito
esigibile, le modalità per il calcolo di tale indicizzazione; in caso di
obbligo di pagamento di interessi, il tasso d’interesse legale e la data a
partire dalla quale gli interessi sono dovuti; 2. gli estremi
completi del conto bancario sul quale devono essere trasferiti gli importi. II. Domande a
norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d) – La domanda di
emanazione di una decisione con cui si concedono gli alimenti destinati ai
figli, ai sensi dell’articolo 15, dev’essere corredata dei seguenti documenti
giustificativi: 1. l’importo mensile
degli alimenti destinati ai figli richiesti per conto di ciascun creditore; 2. le motivazioni
della domanda di emanazione della decisione, nelle quali si devono riferire
tutti i fatti a sostegno della domanda stessa e si devono fornire informazioni
su: a) il rapporto tra
creditore e debitore: figlio (figlio nato da matrimonio/figlio riconosciuto
ufficialmente dal debitore/paternità del figlio riconosciuta con procedimento
giudiziario), con presentazione di un certificato che attesti la
filiazione/adozione; b) la situazione
finanziaria del rappresentante legale del creditore o dei creditori (genitore o
tutore), che deve comprendere dati relativi: – alle spese per la
pensione alimentare mensile: alimentazione, salute, abbigliamento, alloggio e
istruzione (qualora le prestazioni alimentari destinate ai figli siano
richieste per più di un avente diritto, i dati summenzionati devono essere
forniti per ciascun soggetto); - alle fonti e agli
importi del reddito mensile del genitore che si prende cura del creditore; – alle spese mensili
sostenute dal genitore che si prende cura del creditore minorenne, per il
proprio mantenimento e per quello di altre persone a suo carico; 3. la domanda e le
relative motivazioni, firmati personalmente dal creditore o dai creditori
ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale. III. Domande a norma
dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f) – La domanda di
modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere: 1. la denominazione
dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il
nome e il cognome delle parti del procedimento; 2. l’indicazione dell’importo
mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli
alimenti precedentemente concessi; 3. nelle motivazioni,
un’indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di
modifica dell’importo degli alimenti; 4. documenti
giustificativi, da elencare e allegare alla domanda in originale o in copia
autenticata; 5. sulla domanda e
sulle motivazioni, la firma personale del creditore o dei creditori ovvero, nel
caso dei minori, dal loro rappresentante legale. IV. Domande a
norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c) – La domanda di
modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti (presentata dal
debitore) deve comprendere: 1. la denominazione
dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il
nome e il cognome delle parti del procedimento; 2. l’indicazione dell’importo
mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli
alimenti precedentemente concessi; 3. nelle motivazioni,
un’indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di
modifica dell’importo degli alimenti; 4. documenti
giustificativi, da elencare e allegare alla domanda in originale o in copia autenticata; 5. sulla domanda e
sulle motivazioni, la firma personale del debitore o dei debitori. _______________ Repubblica
slovacca: – Informazioni
sulla cittadinanza di tutte le parti interessate. Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Domanda di cui all’articolo
10, paragrafo 1, lettera b) Inghilterra e
Galles Originale e/o copia
autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli
arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all’udienza iniziale
o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato
tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la
possibilità di presentare le proprie difese o un ricorso; dichiarazione
relativa al luogo – di residenza e di lavoro – in cui si trova il debitore;
dichiarazione relativa all’identificazione del debitore; fotografia del
debitore, se disponibile; documento che indichi in che misura l’istante ha
beneficiato di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di
nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della
scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del
certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento
o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso
rapporto, se applicabile. Scozia Originale e/o copia
autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli
arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all’udienza iniziale
o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato
tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la
possibilità di presentare un ricorso; dichiarazione relativa al luogo in cui si
trova il debitore; dichiarazione relativa all’identificazione del debitore;
fotografia del debitore, se disponibile; copia autenticata del certificato di
nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della
scuola/dell’istituto superiore, se applicabile. Irlanda del Nord Originale e/o copia
autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli
arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all’udienza iniziale
o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato
tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la
possibilità di presentare un ricorso; dichiarazione relativa al luogo – di
residenza e di lavoro – in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all’identificazione
del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; documento che indichi in
che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; copia
autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se
applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile;
copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile. Domanda di cui all’articolo
10, paragrafo 1, lettera c) Inghilterra e
Galles Documenti relativi
alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa
al luogo – di residenza e di lavoro – in cui si trova il convenuto;
dichiarazione relativa all’identificazione del convenuto; fotografia del
convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di
adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto
superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se
applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo
scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; copia dei
provvedimenti giudiziari pertinenti; richiesta di assistenza legale gratuita;
documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati
all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d)
e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Scozia Documenti relativi
alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa
al luogo in cui si trova il convenuto; dichiarazione relativa all’identificazione
del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del
certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile;
certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; copia
autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; richiesta di
assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se
applicabile. Irlanda del Nord Documenti
relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione
relativa al luogo – di residenza e di lavoro – in cui si trova il convenuto;
dichiarazione relativa all’identificazione del convenuto; fotografia del
convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di
adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto
superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se
applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree
Nisi), se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; richiesta
di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se
applicabile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo
25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo
30, paragrafo 3, se pertinenti. Domanda di cui all’articolo
10, paragrafo 1, lettera d) Inghilterra e
Galles Copia autenticata
della decisione attinente all’articolo 20 o all’articolo 22, lettera b) o e),
insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; documento che indichi in
che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti
relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione
relativa al luogo – di residenza e di lavoro – in cui si trova il convenuto;
dichiarazione relativa all’identificazione del convenuto; fotografia del
convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di
adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto
superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se
applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo
scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; copia dei
provvedimenti giudiziari pertinenti; documento comprovante la filiazione, se
applicabile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo
25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30,
paragrafo 3, se pertinenti. Scozia Idem come sopra per l’articolo
10, paragrafo 1, lettera c). Irlanda del Nord Copia autenticata
della decisione attinente all’articolo 20 o all’articolo 22, lettera b) o e),
insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; documento che indichi in
che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti
relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione
relativa al luogo – di residenza e di lavoro - in cui si trova il convenuto;
dichiarazione relativa all’identificazione del convenuto; fotografia del
convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di
adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto
superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se
applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree
Nisi), se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; documento
comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all’articolo
16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3,
lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Domanda di cui all’articolo
10, paragrafo 1, lettera e) Inghilterra e
Galles Copia della decisione
da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto
— entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; copia
autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se
applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile;
documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli;
documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile;
copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all’articolo
16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3,
lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Dichiarazione
scritta attestante che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove
sia comparso solo l’istante, l’originale o la copia autenticata del documento
comprovante la notifica dell’avviso di procedimento all’altra parte. Scozia Copia della decisione
da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto
— entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato
della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a
cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli. Irlanda del Nord Copia della decisione
da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto
— entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; copia
autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se
applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile;
documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli;
documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile;
copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all’articolo
16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3,
lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Domanda di cui all’articolo
10, paragrafo 1, lettera f) Inghilterra e
Galles Originale e/o copia
autenticata della decisione da modificare; documento attestante che il debitore
è comparso all’udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che
al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata
la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento
che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale
gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto
— entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; copia autenticata del
certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile;
certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti
relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; copia
autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata
del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di
un diverso rapporto, se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto,
se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione
relativa al luogo – di residenza e di lavoro – in cui si trova il debitore;
dichiarazione relativa all’identificazione del debitore; fotografia del
debitore, se disponibile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3,
all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e
all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Dichiarazione scritta attestante
che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove sia comparso solo l’istante,
l’originale o la copia autenticata del documento comprovante la notifica dell’avviso
di procedimento all’altra parte. Scozia Originale e/o copia
autenticata della decisione da modificare; documento attestante che al debitore
è stato notificato il procedimento o che gli è stata notificata la decisione
iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi
in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti
relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto —
entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; certificato della
scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a
cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; documenti relativi allo
stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; dichiarazione relativa al
luogo in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all’identificazione del
debitore; fotografia del debitore, se disponibile. Irlanda del Nord Originale e/o copia
autenticata della decisione da modificare; documento attestante che il debitore
è comparso all’udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che
al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata
la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento
che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale
gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto
— entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; copia autenticata del
certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile;
certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti
relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del
certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza
provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; documenti relativi allo stato
civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti
giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il
debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione
del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; altri documenti indicati
all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d)
e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Domanda di cui all’articolo
10, paragrafo 2, lettera b) Inghilterra e
Galles Copia della decisione
da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto
— entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato
della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a
cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; documenti relativi allo
stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti
giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3,
all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e
all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Scozia Copia della decisione
da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto
— entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato
della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a
cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli. Irlanda del Nord Copia della decisione
da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto
— entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato
della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a
cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; documenti relativi allo
stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti
giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3,
all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e
all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Domanda di cui all’articolo
10, paragrafo 2, lettera c) Inghilterra e
Galles Originale e/o copia
autenticata della decisione da modificare; certificato di esecutività;
documento che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza
legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto
— entrate/uscite/attività; copia autenticata del certificato di nascita o di
adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto
superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione
del figlio o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se
applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo
scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; documenti
relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei
provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si
trova il creditore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione
del creditore; fotografia del creditore, se disponibile; altri documenti
indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere
a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se
pertinenti. Scozia Originale e/o copia
autenticata della decisione da modificare; documento che indichi in che misura
l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla
situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività;
certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti
relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; dichiarazione
relativa al luogo in cui si trova il creditore; dichiarazione relativa all’identificazione
del creditore; fotografia del creditore, se disponibile. Irlanda del Nord Originale e/o copia
autenticata della decisione da modificare; certificato di esecutività; documento
che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale
gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto
— entrate/uscite/attività; copia autenticata del certificato di nascita o di
adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto
superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione
del figlio o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se
applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree
Nisi), se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto,
se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione
relativa al luogo – di residenza e di lavoro - in cui si trova il creditore;
dichiarazione relativa all’identificazione del creditore; fotografia del
creditore, se disponibile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3,
all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e
all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Considerazioni
generali Per le domande di cui
all’articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2, lettera
a), l’autorità centrale di Inghilterra e Galles desidera ricevere tre copie di
ciascun documento corredate di una traduzione in inglese (se necessario). Per le domande di cui
all’articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2, lettera
a), l’autorità centrale dell’Irlanda del Nord desidera ricevere tre copie di
ciascun documento corredate di una traduzione in inglese. 2. DICHIARAZIONE
DI CUI ALL’ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE L’Unione europea
dichiara che gli Stati membri sottoelencati accettano le domande ed i relativi
documenti tradotti, oltre che nella loro lingua ufficiale, nelle lingue
precisate per ciascuno degli Stati membri elencati: Repubblica ceca:
slovacco Repubblica di
Estonia: inglese Repubblica di
Lituania: inglese Repubblica di Cipro:
inglese Repubblica slovacca:
ceco. 3. DICHIARAZIONE
DI CUI ALL’ARTICOLO 44, PARAGRAFO 2, DELLA CONVENZIONE L’Unione europea
dichiara che nel Regno del Belgio i documenti devono essere redatti o tradotti
in francese, olandese o tedesco a seconda della parte del territorio belga in
cui devono essere presentati i documenti. Le informazioni
relative alla lingua che dev’essere usata in una determinata parte del
territorio belga possono essere trovate nel manuale degli organi riceventi di
cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in
materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”).
Detto manuale può essere consultato sul sito web
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm
Cliccare su: “Notificazione e
comunicazione degli atti [regolamento (CE) n. 1393/2007]”/”Documenti”/”Manuale”/”Belgio”/”Geographical
areas of competence” (pagg. 42 e seg.) o andare direttamente
al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf e cliccare su “Geographical
areas of competence” (pagg. 42 e seg.). ______________________ [1]