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Document 52013PC0007

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (2011/0260(COD))

/* COM/2013/07 final - 2011/0260 (COD) */

52013PC0007

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (2011/0260(COD)) /* COM/2013/07 final - 2011/0260 (COD) */


2011/0260 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (2011/0260(COD))

1.           Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2011)0598 definitivo - (2011/0260(COD)): || 30 settembre 2011

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || n.d.

Data della posizione del Parlamento europeo, prima lettura: || 13 settembre 2012

Data di adozione della posizione del Consiglio: || 11 dicembre 2012

2.           Obiettivo della proposta della Commissione

Il regolamento sull'accesso al mercato (Market Access Regulation - MAR) concede l'applicazione anticipata e provvisoria unilaterale di un accesso in esenzione da dazi e contingenti ai paesi ACP che hanno concluso negoziati per accordi di partenariato economico (interinali) entro la fine del 2007. Il regolamento era stato concepito come una soluzione temporanea in attesa della ratifica degli accordi al fine di evitare interruzioni degli scambi e si fondava sull'esplicito impegno dei paesi interessati a portare avanti il processo di ratifica e di attuazione degli accordi negoziati. La Commissione propone la modifica del regolamento sull'accesso al mercato allo scopo di riservarne i benefici ai paesi che abbiano ratificato o applicato i rispettivi APE entro il 1° gennaio 2014, vale a dire 6 (sei) anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. Dei 36 beneficiari del MAR, 19 hanno ratificato o applicato i rispettivi accordi. Gli altri 17 paesi non hanno invece né ratificato né firmato il rispettivo accordo. Si tratta di una situazione iniqua nei confronti di coloro che hanno ratificato l'accordo nonché nei confronti di altri paesi in via di sviluppo che non beneficiano del libero accesso all'UE, pur trovandosi in fasi di sviluppo simili.

3.           Osservazioni sulla posizione del Consiglio

Il 13 settembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione legislativa comprendente quattro emendamenti della proposta della Commissione. La Commissione respinge tre di questi quattro emendamenti. Due di essi riguardano aspetti procedurali relativi agli atti delegati e non sono in linea con l'intesa comune sugli atti delegati. Il terzo riguarda la data di entrata in vigore dell'emendamento del regolamento (si propone il 1° gennaio 2016 anziché 1° gennaio 2014).

In data 11 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione, respingendo gli emendamenti del Parlamento. Il Consiglio ha introdotto una modifica ripristinando nell'allegato I lo Zimbabwe, che ha ratificato un APE successivamente all'adozione della proposta della Commissione. La modifica è in linea con la logica della proposta stessa. La Commissione può pertanto accettare l'emendamento del Consiglio.

4.           Conclusione

La Commissione può accettare gli emendamenti apportati dal Consiglio alla sua proposta.

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