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Document 52013JC0018

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

/* JOIN/2013/018 final - 2013/0180 (NLE) */

52013JC0018

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea /* JOIN/2013/018 final - 2013/0180 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 7 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2094 (2013), in cui condanna il test nucleare eseguito il 12 febbraio 2013 dalla Repubblica popolare democratica di Corea ("Corea del Nord"). Il CSNU ha confermato le misure già adottate con le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009) e 2087 (2013) e ha decretato che tutti i membri delle Nazioni Unite dovevano applicare ulteriori misure restrittive nei confronti della Corea del Nord. La risoluzione 2094 (2013) del CSNU comprende le seguenti misure supplementari:

(a) congelamento dei beni delle persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione delle persone ed entità già designate, e delle entità che esse possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

(b) divieto di aprire nuovi conti di corrispondenza con banche e enti finanziari nella Corea del Nord o di aprire conti bancari nella Corea del Nord;

(c) obbligo di ispezionare i carichi provenienti dalla Corea del Nord, diretti in tale paese o per i quali la Corea del Nord, o persone e entità che agiscono per suo conto, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se sussistono fondati motivi di ritenere che il carico contenga prodotti vietati;

(d) divieto per qualsiasi aeromobile di decollare, atterrare o sorvolare il territorio se sussistono fondati motivi di ritenere che l'aeromobile contenga prodotti vietati.

(2) Per attuare la risoluzione 2094 (2013) del CSNU, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC[1], in cui è prevista un'azione dell'Unione europea per attuare le misure restrittive supplementari.

(3) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di attuare le misure restrittive di cui sopra mediante una modifica del regolamento 329/2007 del Consiglio.

2013/0180 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea[2] attua le misure previste dalla posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea[3], che è stata successivamente abrogata e sostituita dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea[4] ("Corea del Nord").

(2)       Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC[5], che rinnova le misure esistenti e attua la risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("CSNU").

(3)       Le misure restrittive comprendono un divieto di fornire formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza tecnica in relazione a prodotti vietati, la cui portata deve essere estesa ad altri servizi prestati da intermediari.

(4)       La prestazione di servizi finanziari a persone ed entità supplementari, cioè quelle che agiscono per conto o sotto la direzione delle persone ed entità designate, o delle entità che esse possiedono o controllano, è vietata e a tal fine occorre aggiungere un ulteriore criterio di inserimento nell'elenco.

(5)       Occorre vietare l'apertura e il mantenimento di nuovi conti di corrispondenza con banche nella Corea del Nord se sussistono fondati motivi di ritenere che questo potrebbe contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici o ad altre attività vietate. Occorre inoltre vietare agli enti finanziari degli Stati membri di aprire conti bancari nella Corea del Nord.

(6)       Occorre ispezionare i carichi provenienti dalla Corea del Nord, diretti in tale paese o per i quali la Corea del Nord o suoi cittadini, o persone e entità che agiscono per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se sussistono fondati motivi di ritenere che i carichi contengano prodotti vietati. Occorre quindi introdurre l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo e della partenza.

(7)       Occorre vietare a qualsiasi aeromobile di decollare dal territorio dell'Unione, di atterrare nel territorio dell'Unione o di sorvolare il territorio dell'Unione se sussistono fondati motivi di ritenere che l'aeromobile contenga prodotti vietati.

(8)       Le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(9)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

(1) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita da quanto segue:

(a) "fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione o altri servizi prestati da intermediari connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per un uso in tale paese;"

(2) L'articolo 3 bis è sostituito da quanto segue:

"Articolo 3 bis

1. Per impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione è vietata/o dal presente regolamento, e in aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità competenti le informazioni prima dell'arrivo o della partenza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92[6] e del regolamento (CEE) n. 2454/93[7], la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

2. Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.

3. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi nordcoreane è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui al paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione è vietata/o ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari."

(3) L'articolo 5 bis è così modificato:

(a) all'articolo 5 bis, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite da quanto segue:

"a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

b) aprire un nuovo conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;"

(b) All'articolo 5 bis, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere c), d) e e):

"c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella Corea del Nord;

d) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

e) mantenere un conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, se sussistono fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni disponibili, che questo potrebbe contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o ad altre attività vietate dal presente regolamento o dalla decisione 2013/88/PESC."

(4) All'articolo 6, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti da quanto segue:

"1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o a questi appartenenti. L'allegato IV comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del paragrafo 8 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato V o a questi appartenenti. L'allegato V comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell'allegato IV che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2013/183/PESC del Consiglio, sono stati riconosciuti dal Consiglio come persone, entità o organismi che:

a) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

b) forniscono servizi finanziari o provvedono, eventualmente con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari ubicati nel territorio dell'Unione, al trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, o

c) sono coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L'allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

2 bis. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità o organismi di cui all'allegato V bis o a questi appartenenti. L'allegato V bis comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dall'allegato IV o dall'allegato V che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati negli allegati IV o V o le persone che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento o della decisione 2013/183/PESC, elencate nell'allegato V bis.

L'allegato V bis è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

3. Gli allegati IV, V e V bis riportano, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle.

Tali informazioni possono comprendere:

(a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

(b) data e luogo di nascita,

(c) nazionalità;

(d) numero del passaporto e della carta d'identità,

(e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;

(f) sesso;

(g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;

(h) funzione o professione;

(i) data di designazione.

Gli allegati IV, V e V bis indicano altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione.

Gli allegati IV, V e V bis possono inoltre contenere gli elementi che permettono l'identificazione, di cui al presente paragrafo, relativi a familiari delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali dati siano necessari, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.

4. Nessun fondo o risorsa economica è messo/a a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati IV, V e V bis o utilizzato a loro beneficio."

(5) L'articolo 7 è sostituito da quanto segue:

"Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati purché:

(a) l'autorità competente interessata abbia stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

i)           necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati IV, V o V bis e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii)          destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali o

iii)         destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e

(b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencata/o nell'allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il Comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il Comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

(a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencata/o nell'allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al Comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata e

(b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencata/o nell'allegato V o nell'allegato V bis, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2."

(6) All'articolo 8, la lettera c) è sostituita da quanto segue:

"c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato IV, nell'allegato V o nell'allegato V bis."

(7) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel quadro delle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2 e per evitare che tali attività contribuiscano ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o per impedire altre attività vietate dal presente regolamento o dalla decisione 2013/88/PESC, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 16:

a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare per mezzo di programmi di adeguata verifica della clientela e conformemente agli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato e del finanziamento del terrorismo;

b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;

c) conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

d) qualora sospettino o abbiano fondati motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato II, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, o l'articolo 6. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette."

(8) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 11 ter

1. Se sussistono fondati motivi di ritenere che un aeromobile possa contenere prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione è vietata/o ai sensi degli articoli 2, 4 o 4 bis, all'aeromobile in questione è vietato:

(a) sorvolare il territorio dell'Unione o

(b) decollare dal territorio dell'Unione o atterrare nel territorio dell'Unione.

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli aeromobili di effettuare un atterraggio di emergenza.

3. Il paragrafo 1 non impedisce agli aeromobili immatricolati in uno Stato membro dell'UE di effettuare un atterraggio a scopo di ispezione di prodotti vietati.

4. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il paragrafo 1."

(9) L'allegato del presente regolamento è inserito come allegato V bis del regolamento 329/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO V bis"

[1]               GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.

[2]               GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

[3]               GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

[4]               GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.

[5]               GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.

[6]               GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

[7]               GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

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