This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013JC0018
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
/* JOIN/2013/018 final - 2013/0180 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea /* JOIN/2013/018 final - 2013/0180 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 7 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2094 (2013), in cui condanna il
test nucleare eseguito il 12 febbraio 2013 dalla Repubblica popolare
democratica di Corea ("Corea del Nord"). Il CSNU ha confermato le
misure già adottate con le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009) e 2087 (2013)
e ha decretato che tutti i membri delle Nazioni Unite dovevano applicare
ulteriori misure restrittive nei confronti della Corea del Nord. La risoluzione
2094 (2013) del CSNU comprende le seguenti misure supplementari: (a)
congelamento dei beni delle persone o entità che
agiscono per conto o sotto la direzione delle persone ed entità già designate,
e delle entità che esse possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti; (b)
divieto di aprire nuovi conti di corrispondenza con
banche e enti finanziari nella Corea del Nord o di aprire conti bancari nella
Corea del Nord; (c)
obbligo di ispezionare i carichi provenienti dalla
Corea del Nord, diretti in tale paese o per i quali la Corea del Nord, o
persone e entità che agiscono per suo conto, abbiano svolto un ruolo di
intermediari o facilitatori, se sussistono fondati motivi di ritenere che il
carico contenga prodotti vietati; (d)
divieto per qualsiasi aeromobile di decollare, atterrare
o sorvolare il territorio se sussistono fondati motivi di ritenere che l'aeromobile
contenga prodotti vietati. (2)
Per attuare la risoluzione 2094 (2013) del CSNU, il
Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive
nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la
decisione 2010/800/PESC[1],
in cui è prevista un'azione dell'Unione europea per attuare le misure
restrittive supplementari. (3)
L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di attuare le
misure restrittive di cui sopra mediante una modifica del regolamento 329/2007
del Consiglio. 2013/0180 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 215, vista la proposta congiunta dell'Alta
rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007
del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea[2] attua le misure previste dalla posizione
comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, concernente
misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea[3], che è
stata successivamente abrogata e sostituita dalla decisione 2010/800/PESC del
Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea[4] ("Corea del Nord"). (2) Il 22 aprile 2013 il
Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC del Consiglio concernente
misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
e che abroga la decisione 2010/800/PESC[5],
che rinnova le misure esistenti e attua la risoluzione 2094 (2013) del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite ("CSNU"). (3) Le misure restrittive
comprendono un divieto di fornire formazione tecnica, consulenza, servizi o
assistenza tecnica in relazione a prodotti vietati, la cui portata deve essere
estesa ad altri servizi prestati da intermediari. (4) La prestazione di servizi
finanziari a persone ed entità supplementari, cioè quelle che agiscono per
conto o sotto la direzione delle persone ed entità designate, o delle entità
che esse possiedono o controllano, è vietata e a tal fine occorre aggiungere un
ulteriore criterio di inserimento nell'elenco. (5) Occorre vietare l'apertura e
il mantenimento di nuovi conti di corrispondenza con banche nella Corea del
Nord se sussistono fondati motivi di ritenere che questo potrebbe contribuire
ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di
distruzione di massa o ai missili balistici o ad altre attività vietate.
Occorre inoltre vietare agli enti finanziari degli Stati membri di aprire conti
bancari nella Corea del Nord. (6) Occorre ispezionare i carichi
provenienti dalla Corea del Nord, diretti in tale paese o per i quali la Corea
del Nord o suoi cittadini, o persone e entità che agiscono per loro conto,
abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se sussistono fondati
motivi di ritenere che i carichi contengano prodotti vietati. Occorre quindi
introdurre l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo e della
partenza. (7) Occorre vietare a qualsiasi
aeromobile di decollare dal territorio dell'Unione, di atterrare nel territorio
dell'Unione o di sorvolare il territorio dell'Unione se sussistono fondati
motivi di ritenere che l'aeromobile contenga prodotti vietati. (8) Le misure in questione
rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l'applicazione
uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro
attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione. (9) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (CE) n. 329/2007, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così
modificato: (1)
all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è
sostituita da quanto segue: (a)
"fornire, direttamente o indirettamente,
assistenza tecnica e servizi di intermediazione o altri servizi prestati da
intermediari connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune
delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I, I bis e I
ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni
elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o
negli allegati I, I bis e I ter a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità
od organismo nella Corea del Nord o per un uso in tale paese;" (2)
L'articolo 3 bis è sostituito da quanto segue: "Articolo 3 bis 1. Per impedire il trasferimento dei beni e delle
tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione
europea o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione
è vietata/o dal presente regolamento, e in aggiunta all'obbligo di fornire alle
autorità competenti le informazioni prima dell'arrivo o della partenza di cui
alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di
uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92[6] e del regolamento (CEE) n. 2454/93[7], la
persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente
articolo dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature
militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la
loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla
licenza di esportazione rilasciata. 2. Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al
presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni
in dogana, a seconda dei casi. 3. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di
approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi
nordcoreane è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni,
incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle
informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui al paragrafo 1,
secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino
prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione è vietata/o ai
sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non
sia necessaria per scopi umanitari." (3)
L'articolo 5 bis è così modificato: (a)
all'articolo 5 bis, paragrafo 1, le lettere a) e b)
sono sostituite da quanto segue: "a) aprire un nuovo conto bancario presso un
ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi
ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2; b) aprire un nuovo conto di corrispondenza con un
ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi
ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;" (b)
All'articolo 5 bis, paragrafo 1, sono aggiunte le
seguenti lettere c), d) e e): "c) aprire un nuovo ufficio di
rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella Corea del
Nord; d) costituire una nuova impresa comune con un ente
finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente
finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2; e) mantenere un conto di corrispondenza con un
ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi
ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, se
sussistono fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni disponibili,
che questo potrebbe contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle
armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o
ad altre attività vietate dal presente regolamento o dalla decisione 2013/88/PESC."
(4)
All'articolo 6, i paragrafi da 1 a 4 sono
sostituiti da quanto segue: "1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse
economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi
elencati nell'allegato IV o a questi appartenenti. L'allegato IV comprende le
persone, le entità e gli organismi designati dal Comitato per le sanzioni o dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8,
lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite e del paragrafo 8 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite. 2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse
economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi
elencati nell'allegato V o a questi appartenenti. L'allegato V comprende le
persone, le entità e gli organismi non elencati nell'allegato IV che,
conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2013/183/PESC
del Consiglio, sono stati riconosciuti dal Consiglio come persone, entità o
organismi che: a) sono responsabili, anche mediante il sostegno o
la promozione, dei programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari,
ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o che agiscono
per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli
organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti; b) forniscono servizi finanziari o provvedono,
eventualmente con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità
disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari
ubicati nel territorio dell'Unione, al trasferimento verso, attraverso o dal
territorio dell'Unione di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che
potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi
nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, o le
persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro
direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o
controllano, o c) sono coinvolti, anche mediante la prestazione
di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del
Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali,
attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della
Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di
massa o ai missili balistici. L'allegato V è riesaminato periodicamente e almeno
ogni 12 mesi. 2 bis. Sono congelati tutti i fondi e le risorse
economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità o organismi di
cui all'allegato V bis o a questi appartenenti. L'allegato V bis comprende le
persone, le entità o gli organismi non contemplati dall'allegato IV o dall'allegato
V che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi
elencati negli allegati IV o V o le persone che aiutano ad eludere le sanzioni
o violano le disposizioni del presente regolamento o della decisione 2013/183/PESC,
elencate nell'allegato V bis. L'allegato V bis è riesaminato periodicamente e
almeno ogni 12 mesi. 3. Gli allegati IV, V e V bis riportano, laddove
disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco
sufficienti ad identificarle. Tali informazioni possono comprendere: (a)
cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e
titoli; (b)
data e luogo di nascita, (c)
nazionalità; (d)
numero del passaporto e della carta d'identità, (e)
codice fiscale e numero di previdenza sociale; (f)
sesso; (g)
indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si
trovano; (h)
funzione o professione; (i)
data di designazione. Gli allegati IV, V e V bis indicano altresì i
motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione. Gli allegati IV, V e V bis possono inoltre
contenere gli elementi che permettono l'identificazione, di cui al presente
paragrafo, relativi a familiari delle persone che figurano nell'elenco, a
condizione che tali dati siano necessari, in un caso specifico, al fine
esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante
nell'elenco. 4. Nessun fondo o risorsa economica è messo/a a
disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o
giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati IV, V e V
bis o utilizzato a loro beneficio." (5)
L'articolo 7 è sostituito da quanto segue: "Articolo 7 1. In deroga all'articolo 6, le autorità
competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato II,
possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco o la
messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati purché: (a)
l'autorità competente interessata abbia stabilito
che i fondi o le risorse economiche in questione sono: i) necessari per soddisfare i bisogni
fondamentali delle persone elencate negli allegati IV, V o V bis e dei
familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari,
affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi
assicurativi e utenza di servizi pubblici; ii) destinati esclusivamente al pagamento
di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione
di servizi legali o iii) destinati esclusivamente al pagamento
di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi
o delle risorse economiche congelati e (b)
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità
o un organismo elencata/o nell'allegato IV, lo Stato membro interessato abbia
informato il Comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua
intenzione di concedere un'autorizzazione, e il Comitato per le sanzioni non
abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla
notifica. 2. In deroga all'articolo 6, le autorità
competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato II,
possono autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o
risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse
economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a
condizione che: (a)
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità
o un organismo elencata/o nell'allegato IV, lo Stato membro interessato abbia
comunicato tale decisione al Comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia
approvata e (b)
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità
o un organismo elencata/o nell'allegato V o nell'allegato V bis, lo Stato
membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione,
almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene
che debba essere concessa un'autorizzazione specifica. 3. Lo Stato membro interessato informa gli altri
Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei
paragrafi 1 e 2." (6)
All'articolo 8, la lettera c) è sostituita da
quanto segue: "c) il vincolo o la decisione non vada a
favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato
IV, nell'allegato V o nell'allegato V bis." (7)
All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. Nel quadro delle loro attività con gli enti
finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2 e per evitare che tali
attività contribuiscano ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi
nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o per
impedire altre attività vietate dal presente regolamento o dalla decisione 2013/88/PESC,
gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo
16: a)
esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare per
mezzo di programmi di adeguata verifica della clientela e conformemente agli
obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato e del
finanziamento del terrorismo; b)
impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di
pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione
in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono
fornite; c) conservano tutte le
registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a
disposizione delle autorità nazionali; d) qualora sospettino o abbiano fondati motivi di
sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento delle attività di
proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione
finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro
interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato II, fatto salvo l'articolo
3, paragrafo 1, o l'articolo 6. L'UIF, o l'altra autorità competente designata,
funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di
transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di
proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente
o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie,
amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo
compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette." (8)
È inserito il seguente articolo: "Articolo 11 ter 1. Se sussistono fondati motivi di ritenere che un
aeromobile possa contenere prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o
esportazione è vietata/o ai sensi degli articoli 2, 4 o 4 bis, all'aeromobile
in questione è vietato: (a)
sorvolare il territorio dell'Unione o (b)
decollare dal territorio dell'Unione o atterrare
nel territorio dell'Unione. 2. Il paragrafo 1 non impedisce agli aeromobili di
effettuare un atterraggio di emergenza. 3. Il paragrafo 1 non impedisce agli aeromobili immatricolati
in uno Stato membro dell'UE di effettuare un atterraggio a scopo di ispezione
di prodotti vietati. 4. È vietato partecipare, consapevolmente e
deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il
paragrafo 1." (9)
L'allegato del presente regolamento è inserito come
allegato V bis del regolamento 329/2007. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO "ALLEGATO
V bis" [1] GU L 111
del 23.4.2013, pag. 52. [2] GU L 88
del 29.3.2007, pag. 1. [3] GU L 322
del 22.11.2006, pag. 32. [4] GU L 341
del 23.12.2010, pag. 32. [5] GU L 111
del 23.4.2013, pag. 52. [6] GU L 302
del 19.10.1992, pag. 1. [7] GU L 253
dell'11.10.1993, pag. 1.