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Document 52013IP0027

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulle vittime di recenti incendi in fabbriche tessili, in particolare in Bangladesh (2012/2908(RSP))

GU C 440 del 30.12.2015, p. 94–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/94


P7_TA(2013)0027

Recenti vittime degli incendi verificatisi in aziende tessili, in particolare in Bangladesh

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulle vittime di recenti incendi in fabbriche tessili, in particolare in Bangladesh (2012/2908(RSP))

(2015/C 440/15)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di cooperazione CE-Bangladesh del 2001,

ricordando le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (1) e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (2),

visto il rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) dal titolo «Globalizzazione dei diritti sociali: L'Organizzazione internazionale del lavoro e oltre»,

visto il rapporto dell'OIL dal titolo «Il lavoro nel Sud globale: Sfide e alternative per i lavoratori»,

visto il rapporto dell'OIL dal titolo «Globalizzazione, flessibilizzazione e condizioni di lavoro in Asia e nel Pacifico»,

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione (3),

vista la versione aggiornata degli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali del 2011,

viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) C-187 del 2006, sul contesto promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, e C-155 del 1981, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, che non sono state ratificate né dal Bangladesh né dal Pakistan, così come le rispettive raccomandazioni (R-197); vista inoltre la convenzione dell'OIL C-081 del 1947 sull'ispezione del lavoro, della quale sono firmatari sia il Bangladesh che il Pakistan, e le relative raccomandazioni (R-164),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

visti gli orientamenti delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 24 novembre 2012 almeno 112 persone hanno perso la vita nell'incendio della fabbrica tessile Tazreen, situata nel distretto di Ashulia (Dacca), in Bangladesh, e che nel settembre dello stesso anno 289 persone erano morte in un incendio a Karachi, in Pakistan;

B.

considerando che ogni anno centinaia di lavoratori perdono la vita in analoghi incidenti in tutta la regione dell'Asia meridionale; che, secondo le stime, dal 2005 circa 600 lavoratori del settore tessile sarebbero morti a seguito di incendi in fabbriche nel solo Bangladesh, molti dei quali avrebbero potuto essere evitati;

C.

considerando che le condizioni nelle manifatture tessili sono spesso scadenti, con scarsa considerazione per i diritti dei lavoratori riconosciuti dalle principali convenzioni OIL e, spesso, con scarsa o nessuna considerazione per la sicurezza antincendio; che in molti casi i proprietari di siffatte fabbriche sono rimasti impuniti e che pertanto hanno fatto ben poco per migliorare le condizioni di lavoro;

D.

considerando che in Bangladesh vi sono oltre 5 000 fabbriche tessili, che impiegano all'incirca 3,5 milioni di persone, e che tale paese è il secondo più grande esportatore mondiale di abiti confezionati dopo la Cina;

E.

considerando che il mercato europeo rappresenta la principale destinazione delle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento del Bangladesh, e che imprese occidentali di primo piano riconoscono di avere concluso contratti con i proprietari della fabbrica Tazreen per la fornitura di capi di abbigliamento;

F.

considerando che l'aumento del costo del lavoro in altre parti del mondo ha portato a delocalizzare posti di lavoro scarsamente qualificati nel settore manifatturiero verso l'India, il Pakistan, la Cambogia, il Vietnam e, in particolare, il Bangladesh, paese nel quale l'abbigliamento rappresenta attualmente il 75 % delle esportazioni;

G.

considerando deplorevole che alcune società abbiano inizialmente cercato di negare la collaborazione con l'azienda coinvolta nell'incendio di Dacca, riconoscendo solo successivamente che i loro capi di abbigliamento erano stati prodotti in tale sito;

H.

considerando che negli ultimi mesi si sono inasprite le tensioni fra il governo del Bangladesh e gli attivisti per i diritti dei lavoratori e che i lavoratori denunciano le proprie basse retribuzioni e inadeguate condizioni di lavoro;

I.

considerando l'omicidio tuttora irrisolto, nell'aprile 2012, di Aminul Islam, che aveva criticato la mancanza di sicurezza delle condizioni di lavoro dell'industria dell'abbigliamento in Bangladesh;

1.

esprime il suo dolore dinanzi alla perdita di vite umane registrata nei recenti incendi di fabbriche; esprime il suo cordoglio alle famiglie in lutto e ai feriti; considera assolutamente inaccettabile il numero di lavoratori che negli ultimi anni ha trovato la morte in incendi scoppiati nelle fabbriche dell'Asia meridionale;

2.

esorta il governo del Bangladesh e quello del Pakistan a portare avanti indagini approfondite in relazione ai recenti avvenimenti e a predisporre misure intese ad evitare il ripetersi di siffatte tragedie, compresi il pieno rispetto, da parte dell'industria manifatturiera, della legislazione in materia di salute e sicurezza (in particolare la legge del 2006 sul lavoro in Bangladesh) e l'introduzione di un sistema efficace e indipendente di ispezioni del lavoro e degli edifici industriali;

3.

si compiace dell'accordo in materia di sicurezza antincendio e degli edifici stipulato in Bangladesh da alcuni sindacati, ONG e multinazionali della vendita al dettaglio di prodotti tessili, volto a migliorare le norme di sicurezza negli impianti produttivi e con il quale i contraenti accettano di farsi carico dei costi che tali misure comportano, in particolare istituendo un sistema di ispezioni indipendenti e sostenendo attivamente la creazione, con la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori in ciascuna fabbrica, di «comitati per la salute e la sicurezza», che sono obbligatori per legge ma raramente operativi; invita tutti i marchi tessili interessati a contribuire a questo sforzo;

4.

esorta tutte le parti interessate a lottare contro la corruzione diffusa nella catena di fornitura in varie nazioni dell'Asia meridionale, compresa la collusione tra gli ispettori della sicurezza e i proprietari degli impianti; chiede che si faccia di più per combattere tali pratiche;

5.

si aspetta che i responsabili di reati colposi e altre attività criminali connessi agli incendi siano assicurati alla giustizia e che le autorità locali e i dirigenti degli impianti cooperino al fine di garantire a tutte le vittime pieno accesso al sistema giudiziario, consentendo loro di richiedere un indennizzo; saluta con favore le iniziative già intraprese dai governi del Bangladesh e del Pakistan per sostenere le vittime e le loro famiglie;

6.

valuta positivamente l'azione dei dettaglianti europei che hanno già contribuito a programmi di indennizzo delle vittime e delle loro famiglie e incoraggia gli altri a seguirne l'esempio; chiede che la riabilitazione medica dei feriti e l'assistenza sanitaria per i familiari a carico dei lavoratori deceduti siano fornite a titolo gratuito;

7.

invita i principali marchi internazionali dell'abbigliamento ad analizzare in modo critico le loro catene di fornitura e a cooperare con i loro subappaltatori, al fine di migliorare gli standard professionali in materia di salute e sicurezza; invita i dettaglianti, le ONG e tutti gli altri soggetti interessati, compresa eventualmente la Commissione, a collaborare per mettere a punto uno standard di etichettatura volontaria per certificare che un prodotto è fabbricato rispettando le norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro;

8.

invita la Commissione a promuovere attivamente un comportamento responsabile fra le imprese dell'Unione europea che operano all'estero, in particolare garantendo la rigorosa osservanza di tutti i loro obblighi giuridici, segnatamente degli standard e delle norme internazionali vigenti nel settore dei diritti umani, del lavoro e dell'ambiente;

9.

si compiace delle iniziative attualmente lanciate dalla Commissione volte a fornire sostegno per migliorare la sicurezza degli impianti in Bangladesh, ad esempio attraverso il progetto che prevede la «Promozione degli standard lavorativi nel settore delle confezioni» e l'attività congiunta con il servizio antincendio e la direzione per la difesa civile del Bangladesh; chiede che tale cooperazione sia rafforzata ed estesa eventualmente ad altri paesi della regione;

10.

rammenta la necessità di attuare con coerenza le otto convenzioni fondamentali dell'OIL; sottolinea l'importanza che rivestono disposizioni solide in materia di salute e sicurezza per i lavoratori, indipendentemente dal paese in cui si trova il loro posto di lavoro;

11.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna a garantire che i funzionari commerciali dell'UE, qualora operanti presso le delegazioni dell'Unione, ricevano una formazione regolare sulle questioni attinenti alla responsabilità sociale delle imprese, in particolare per quanto riguarda l'attuazione del quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, rispettare e riparare», e che le delegazioni dell'Unione fungano da punti di contatto dell'UE per i reclami concernenti le imprese di quest'ultima e le loro filiali;

12.

rileva l'importante ruolo che possono svolgere i lavoratori e i sindacati, ad esempio attraverso il costante sviluppo di comitati di sicurezza guidati dai lavoratori in tutti gli impianti, e l'importanza che i sindacati abbiano accesso agli impianti al fine di formare i lavoratori sulle modalità per tutelare i propri diritti e la propria sicurezza, compreso il diritto di rifiutare i lavori non sicuri;

13.

si compiace degli sforzi efficaci messi in atto dalle autorità del Bangladesh per ridurre il lavoro minorile nel settore tessile ed esorta il Pakistan a intensificare il suo impegno nella lotta contro il lavoro minorile;

14.

esorta le autorità del Bangladesh a indagare debitamente sulla tortura e l'uccisione dell'attivista per i diritti dei lavoratori Aminul Islam e invita i governi del Bangladesh e del Pakistan a eliminare le restrizioni alle attività sindacali e alla contrattazione collettiva;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti del Pakistan e del Bangladesh e al direttore generale dell'OIL.


(1)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(2)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(3)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 131.


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