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Document 52013DC0936
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL under Article 213 of Regulation (EU, Euratom) N° 966/2012 on the Accounting Officer and Internal Auditor of the European External Action Service (EEAS)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 213 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 relativa al contabile e al revisore interno del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 213 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 relativa al contabile e al revisore interno del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
/* COM/2013/0936 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 213 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 relativa al contabile e al revisore interno del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) /* COM/2013/0936 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 213 del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 relativa al contabile e al revisore interno del
servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) A. Introduzione Il servizio europeo per l’azione
esterna (SEAE) è stato istituito nel 2010 con decisione 2010/247 del Consiglio
a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. La
decisione 2010/427 stabilisce, al considerando 15, che “dovrebbero essere
evitate inutili duplicazioni dei compiti, delle funzioni e delle risorse con
altre strutture”. In questo contesto, il contabile e il revisore interno della
Commissione hanno svolto anche il ruolo, rispettivamente, di contabile e di
revisore interno del SEAE. La base giuridica di questo regime è costituita dall’articolo
68, paragrafo 1, e dall’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento finanziario. L’articolo 213 del regolamento finanziario prevede un
riesame di questi due articoli nel 2013 che tenga “debitamente conto della
specificità del SEAE e, in particolare, di quella delle delegazioni dell’Unione
e se del caso di una capacità di gestione finanziaria adeguata del SEAE.” La Commissione ha valutato il funzionamento del
sistema in virtù del quale il contabile e il revisore interno della Commissione
svolgono il ruolo, rispettivamente, di contabile e di revisore interno del
SEAE. La presente relazione, sulla quale il SEAE ha potuto esprimersi, presenta
i risultati di tale valutazione che ha portato alla conclusione di
proseguire il regime attuale. Il riesame di cui all’articolo 213 del regolamento
finanziario è indipendente dal riesame della decisione che istituisce il SEAE[1]: quest’ultimo è
previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, della decisione che istituisce il SEAE,
riguarda l’organizzazione e il funzionamento del SEAE, è effettuato nel 2013
sotto l’autorità dell’Alta rappresentante/ Vicepresidente e può essere
corredato, ove opportuno, di adeguate proposte di
revisione della decisione che istituisce il SEAE. B. Risultati del riesame ai sensi dell’articolo
213 del regolamento finanziario I. Il contabile Come stabilito dall’articolo 68,
paragrafo 1, del regolamento finanziario, il contabile della Commissione ha
svolto una serie di servizi contabili per il SEAE. Tali servizi comprendono: –
la tesoreria (tesoreria
centrale e esecuzione dei pagamenti, riconciliazione dei conti della banca
centrale, gestione amministrativa delle casse di anticipi, convalida delle
schede e dei conti bancari di terzi, gestione del sistema di allerta precoce); –
il quadro e il sistema
contabile; –
la tenuta dei conti e la
presentazione di relazioni; –
il recupero dei debiti e
la gestione della procedura di compensazione; –
controlli di qualità su
tutti i sistemi contabili locali. La collaborazione tra la Commissione e il SEAE è
ottima. Sia il SEAE che i servizi competenti della DG BUDG sono molto
soddisfatti del regime attuale. Le economie di scala ottenute sono particolarmente
significative nel settore della gestione della tesoreria, della tenuta dei
conti e della presentazione di relazioni. Per questi servizi il contabile della
Commissione dispone di competenze uniche relative a tutti questi aspetti e in
particolare relative alla funzione di tesoreria, fra cui: ·
la gestione amministrativa delle casse di anticipi; ·
la struttura bancaria complessiva necessaria per
elaborare le operazioni di pagamento delle istituzioni e la relativa competenza
che serve anche per far fronte alle esigenze bancarie e di pagamento locali
presso le 140 delegazioni dell’UE in tutto il mondo; ·
la gestione ottimizzata della cassa e dei rischi,
nonché solide procedure di continuità operativa. Grazie al regime attuale il SEAE non necessita
di personale supplementare. Presso la DG Bilancio della Commissione vi sono
attualmente 3 posti direttamente finalizzati a svolgere le nuove funzioni
contabili e di tesoreria connesse al SEAE, mentre se il SEAE svolgesse da sé le
funzioni contabili e di tesoreria sarebbero necessarie almeno 15 persone,
secondo una stima prudente. Oltre alle funzioni dirette di tesoreria e
contabilità, i servizi della Commissione svolgono, sulla base di un accordo a
livello di servizio firmato con il SEAE, anche altre attività orizzontali nel
campo della finanza e del sostegno di bilancio (quali lo sviluppo di sistemi
informatici finanziari e la relativa assistenza, i servizi di recupero, il
servizio finanziario centrale, ecc.), le cui risorse non sono state divise alla
creazione del SEAE. Questo sostegno supplementare è ritenuto di
elevata qualità e consente ulteriori economie di scala di risorse rispetto alle
risorse potenzialmente necessarie in caso di completa internalizzazione nel
SEAE. Inoltre, il contabile della Commissione redige
i conti annuali e interagisce con la Corte dei conti relativamente a varie
altre istituzioni. I servizi contabili della Commissione hanno istituito
procedure efficienti e buone relazioni di lavoro con la Corte dei conti di cui
il SEAE beneficia. In sintesi, la creazione di un servizio di
contabilità a sé stante all’interno del SEAE aumenterebbe inutilmente il numero
di persone in servizio presso le due istituzioni, poiché ciascuna delle
principali funzioni summenzionate richiederebbe numerosi nuovi posti nel SEAE,
mentre sono già state assorbite dalla Commissione con un minimo di risorse
supplementari. Secondo l’opinione della Commissione, la
collaborazione dovrebbe pertanto continuare e l’attuale regime dovrebbe
proseguire invariato. II. Il revisore interno Come stabilito dall’articolo 98,
paragrafo 2, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione
ha svolto il ruolo di revisore interno del SEAE. Le seguenti argomentazioni depongono a favore del
mantenimento di tale regime. Le delegazioni dell’UE gestiscono sia stanziamenti
amministrativi del SEAE sia stanziamenti operativi a carico del bilancio della
Commissione. In linea di principio, il personale del SEAE gestisce soltanto
stanziamenti amministrativi del SEAE, mentre il personale della Commissione
gestisce solo gli stanziamenti operativi. Tuttavia ci sono delle eccezioni a questo principio: i
capi delle delegazioni, in servizio presso il SEAE, agiscono in qualità di
ordinatori sottodelegati per quanto riguarda gli stanziamenti operativi a
carico del bilancio della Commissione (articolo 65, paragrafo 6, del
regolamento finanziario). Il personale della Commissione fornisce assistenza al
SEAE nella gestione del suo bilancio amministrativo, principalmente nel ruolo
di agente iniziatore. La conseguenza di tali eccezioni è che i due circuiti
finanziari comunemente utilizzati dalla Commissione e dal SEAE sono
strettamente interconnessi. Questa situazione comporta il rischio che la revisione
contabile separata dei due circuiti finanziari e dei sistemi di controllo
interno, effettuata da diversi revisori interni, possa determinare una
sovrapposizione dei risultati o possa portare alla formulazione di
raccomandazioni divergenti. Queste ultime potrebbero compromettere la
credibilità del lavoro di revisione contabile e metterebbero gli ordinatori
responsabili e i capi di delegazione di fronte alla difficoltà di dover
scegliere tra due pareri sulla stessa materia, il che limiterebbe il valore del
lavoro di revisione. Integrare le revisioni contabili interne permetterebbe
inoltre una più profonda comprensione dei problemi incontrati in entrambi i
circuiti finanziari e contribuirebbe anche a trasferire le conoscenze acquisite
dalla revisione di un circuito e ad esplorare e sfruttare le sinergie tra di
essi. Alcuni fattori possono fare propendere per un revisore
interno distinto per il SEAE, come il fatto che se il revisore interno svolge
tale ruolo sia per la Commissione che per il SEAE, in alcune situazioni
potrebbe non essere in grado di soddisfare le legittime aspettative di entrambe
le istituzioni, destinatarie del servizio. Tale rischio è tuttavia
adeguatamente attenuato se si tiene conto delle attuali norme e garanzie, in
particolare l’indipendenza del revisore interno. A giudizio della Commissione, la collaborazione dovrebbe
pertanto continuare, senza modifiche all’attuale regime. C. Conclusione La presente relazione dimostra che il sistema in base al
quale il contabile e il revisore interno della Commissione hanno svolto il
ruolo, rispettivamente, di contabile e di revisore interno del SEAE ha
funzionato efficacemente e ha consentito significative economie di scala.
Pertanto, tale sistema dovrebbe essere mantenuto in futuro. La Commissione terrà informato il Parlamento europeo e il
Consiglio circa eventuali sviluppi significativi intervenuti in merito al
funzionamento di tale sistema nel contesto della relazione di sintesi. [1] Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010 che fissa
l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna.