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Document 52013DC0829
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Seventh report from the Commission on the operation of the inspection arrangements for traditional own resources (2010-2012) (Article 18(5) of Council Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 of 22 May 2000)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Settima relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2010-2012) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Settima relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2010-2012) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000)
/* COM/2013/0829 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Settima relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2010-2012) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000) /* COM/2013/0829 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO Settima relazione della Commissione sul
funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali
(2010-2012) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento
(CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000) 1. Introduzione Il funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (RPT) forma periodicamente oggetto di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio[1]. I testi normativi sui quali si fonda il controllo del sistema delle RPT sono la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007[2], il regolamento n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000[3], e il regolamento n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999[4]. || Risorse proprie tradizionali (RPT): i dazi doganali e i dazi agricoli dovuti sui prodotti importati dai paesi terzi nonché i contributi sullo zucchero. Nel periodo 2010-2012 le RPT messe a disposizione sono ammontate a oltre 48,8 miliardi di EUR (netti). || La presente settima relazione presenta e
analizza il funzionamento del sistema di controllo delle RPT per il periodo
relativo agli esercizi 2010 - 2012. Essa descrive l’attività di controllo della
Commissione esplicata in questo periodo, valuta le azioni condotte e ne trae le
conclusioni[5].
La relazione illustra inoltre il seguito dato ai controlli dal punto di vista
finanziario, normativo e del contenzioso. L’allegato 1 alla presente relazione descrive
gli obiettivi dei controlli e le modalità di funzionamento del sistema di
controllo a livello dell’UE. 2. Attività di controllo della
Commissione nel periodo 2010-2012 I controlli in
loco della Commissione si basano su una metodologia precisa il cui scopo è di
verificare che le procedure siano conformi alle norme dell’UE. Essi vengono
pianificati in base a un programma annuale di controlli che fissa, sulla scorta
di un’analisi di rischio, una serie di aspetti su cui imperniare i controlli da
svolgere in uno o più Stati membri. I controlli si svolgono secondo procedure standard
e comportano l’applicazione di strumenti di audit specifici, sotto forma di
invio preliminare di questionari agli Stati membri e utilizzo in loco di liste
di controllo. Questo al fine di garantire la coerenza nello svolgimento dei
controlli e nella stesura delle relazioni. 2.1. Principali risultati dell’attività
di controllo Nel corso del periodo 2010-2012, la Commissione ha effettuato 94 controlli ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1150/2000[6], di cui sei sono stati svolti secondo il metodo del Joint Audit Arrangement[7]. Delle 372 risultanze, 120 (32,2%) avevano un impatto finanziario diretto e 125 (33,6%) un impatto regolamentare. La Commissione ha adottato le misure idonee per fronteggiare le conseguenze finanziarie delle risultanze. || 94 controlli da cui sono scaturite 372 risultanze. Metodo Joint Audit: modalità di controllo associato in cui i servizi di audit interno di uno Stato membro svolgono un controllo (audit) in base a una metodologia riconosciuta dalla Commissione. 2.1.1. Controlli riguardanti le
procedure doganali Nel 2010 sono proseguite le azioni di
controllo relative alle strategie nazionali in materia di controllo doganale
negli Stati membri in cui tali azioni non erano state condotte prima del 2010.
I controlli miravano a verificare che gli Stati membri avessero istituito in
materia di RPT una strategia di controllo globale, efficiente ed efficace,
nonché strutture e procedure atte, sulla scorta di un’analisi di rischio, a
tutelare gli interessi finanziari dell’UE tramite la realizzazione di controlli
doganali efficaci. Le carenze constatate per quanto riguarda tanto lo
sdoganamento quanto i controlli a posteriori dovevano essere riparate e
dovevano essere intraprese le azioni necessarie per rendere più efficaci i
controlli doganali. La direzione generale Bilancio ha elaborato una relazione
tematica sulla strategia in materia di controllo doganale, che è stata
presentata agli Stati membri riuniti in sede di comitato consultivo delle
risorse proprie (CCRP) il 7 luglio 2011 e al gruppo Politica doganale (Customs
Policy Group - CPG)[8]
il 30 giugno 2011. L’esito dei controlli svolti nel 2009 e 2010 ha dimostrato
che in generale gli Stati membri si sono impegnati per mettere a punto
strategie di controllo doganale che fossero conformi a quanto prescritto dalla
normativa e atte a tutelare gli interessi finanziari dell’UE. Ciononostante,
sono state comunicate agli Stati membri 163 risultanze, riguardanti anche
aspetti di conformità e richieste di miglioramento delle procedure di controllo
nazionali. Gli Stati membri hanno trattato o stanno trattando la maggior parte
di queste risultanze, dimostrando così di essersi impegnati a migliorare i
rispettivi sistemi di controllo doganale. Nel 2010, 2011 e 2012 i controlli relativi
alla riscossione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi hanno
dimostrato che nella maggioranza degli Stati membri la riscossione di tali dazi
e la relativa strategia di controllo sono conformi alla normativa dell’UE e
rispondono all’esigenza di tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell’UE.
Tuttavia, in alcuni Stati membri sono state individuate carenze inerenti alla
contabilizzazione dei dazi provvisori che diventano definitivi e all’analisi di
rischio. La Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a risolvere
rapidamente la situazione. Nel 2011 i controlli relativi alla procedura di domiciliazione hanno evidenziato importanti carenze in materia di gestione e controllo della procedura. Tali controlli scaturivano dalle risultanze acquisite negli anni precedenti dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea e si proponevano di valutare la conformità rispetto alla normativa dell’UE, nonché di stabilire se gli interessi finanziari dell’Unione fossero adeguatamente tutelati. La direzione generale Bilancio ha elaborato una relazione tematica sull’argomento, che è stata presentata al CCRP il 6 dicembre 2012 e al CPG il 12 dicembre 2012. Dalla relazione risultava che gli Stati membri si erano impegnati per adottare le notifiche e le dichiarazioni doganali in formato elettronico nonché per riesaminare e adattare le vecchie autorizzazioni ai nuovi requisiti di legge. In questo modo si era riusciti a trattare molte delle risultanze precedentemente individuate, ma rimanevano comunque alcuni aspetti che richiedevano un’attenzione particolare. I controlli svolti nel 2011 in quattro Stati membri sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) hanno evidenziato in generale un elevato livello di conformità alla normativa dell’UE. Sono state invece riscontrate importanti lacune concernenti il recupero a posteriori delle RPT in caso di annullamento di una ITV o la mancanza di strategie di controllo per la verifica del ricorso ai periodi di tolleranza. I controlli svolti nel 2012 in 21 Stati membri sul transito UE erano giustificati dall’elevato numero di carenze riscontrate nel 2006 nel corso dei controlli vertenti sullo stesso tema e dal livello di frode riscontrato in questo ambito. La Commissione ha constatato un miglioramento della situazione nella maggior parte degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il seguito (anche finanziario) dato alle operazioni di transito non appurate entro i termini. Sono state rilevate carenze concernenti il calcolo della garanzia che copre il movimento di transito, il contenuto delle dichiarazioni di transito e il numero di controlli svolti sui movimenti di transito e sugli speditori e destinatari autorizzati. La direzione generale Bilancio sta preparando una relazione tematica sull’argomento che verrà presentata al CCRP il 5 dicembre 2013. || Procedura di domiciliazione: procedura che consente di dichiarare le merci senza disporre dell’insieme dei dati e dei documenti necessari e/o senza che sia necessario presentare le merci all’ufficio doganale. È necessaria la successiva regolarizzazione. ITV: informazioni scritte rilasciate dalle autorità doganali sulla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata o in una nomenclatura da essa derivata, ad esempio la TARIC. Periodo di tolleranza: periodo di proroga dell’utilizzo di una ITV invalidata, concesso a determinate condizioni dalle autorità doganali. Transito UE: procedura che consente il movimento di merci di un paese terzo in regime di esenzione da dazi e tasse tra due punti del territorio dell’UE. Transito non oggetto di appuramento: movimento di transito per il quale non è stato dimostrato l’arrivo a destinazione delle merci. È necessario il successivo recupero di dazi e tasse. 2.1.2. Controlli riguardanti le
procedure contabili La gestione della contabilità separata è un tema ricorrente dell’azione di controllo della Commissione in tutti gli Stati membri[9]. Questa contabilità costituisce infatti una preziosa fonte d’informazione sul modo in cui le amministrazioni assolvono ai loro compiti in materia di gestione delle RPT (accertamento dei diritti, gestione delle garanzie, controllo delle riscossioni, annullamenti, dichiarazioni di inesigibilità dei crediti irrecuperabili). I controlli svolti in questo ambito nel periodo 2010-2012 hanno confermato che si trattava per la maggior parte di errori isolati e che gli errori sistematici avevano carattere eccezionale. Gli Stati membri si sono assunti le conseguenze finanziarie derivanti dalle risultanze. I controlli della Commissione hanno confermato che la situazione generale sta migliorando grazie alla pressione esercitata dai controlli stessi nonché all’introduzione nella maggior parte degli Stati membri di strumenti informatici d’ordine doganale e/o contabile, che consentono di ridurre il rischio di errori isolati. In 7 Stati membri sono state condotte azioni di controllo a carattere più globale per valutare i rispettivi sistemi di riscossione delle RPT. Dai risultati dei controlli effettuati si può concludere che in generale gli Stati membri hanno messo in atto sistemi di riscossione idonei, nonostante sia stata evidenziata una serie di errori strutturali e di errori isolati. L’attenzione si è incentrata sul sistema RPT del Belgio, in quanto sono emersi dubbi in merito all’affidabilità delle procedure automatizzate belghe di sdoganamento e di contabilizzazione e quindi all’esattezza degli importi che il Belgio ha trasferito al bilancio dell’UE a titolo di RPT. In considerazione di tali dubbi, il direttore generale del bilancio ha formulato una riserva nelle sue dichiarazioni di affidabilità nell’ambito delle relazioni annuali di attività per il 2011 e il 2012. La Commissione ha svolto diversi controlli in loco e ha richiesto l’adozione di provvedimenti, tra cui il potenziamento dei controlli interni e lo svolgimento di audit esterni sull’intero sistema contabile. La linea della Commissione è stata accettata dalle autorità belghe, che hanno disposto un audit esterno su vasta scala messo in atto a partire dal 17 gennaio 2013. I risultati dell’audit, che si prevede di portare a termine nel 2013, verranno analizzati per poi procedere eventualmente allo scioglimento della riserva del direttore generale. D’altro canto, sono state condotte diverse azioni specifiche di controllo riguardanti il trattamento da parte degli Stati membri degli importi di RPT irrecuperabili. Sono state individuate importanti carenze (importi per i quali non era giustificata la dispensa dalla messa a disposizione, importi non comunicati alla Commissione ecc.), alcune delle quali hanno determinato conseguenze finanziarie. || Gli Stati membri iscrivono le RPT in una delle due contabilità seguenti: - la contabilità ordinaria per gli importi riscossi o garantiti (questi importi sono versati al bilancio dell’UE) - la contabilità separata per gli importi non riscossi e gli importi garantiti che hanno formato oggetto di contestazione. Sistema di riscossione delle RPT: l’insieme dei sistemi e delle procedure attuati dagli Stati per garantire l’accertamento, la contabilizzazione, la riscossione e il versamento delle RPT. Un importo irrecuperabile è ritirato dalla contabilità separata. L’importo in questione dev’essere messo a disposizione della Commissione (cioè versato) tranne qualora la riscossione sia impossibile per causa di forza maggiore o per motivi non imputabili allo Stato membro (dispensa). 2.2. Seguito dato alle azioni di
controllo della Commissione 2.2.1. Seguito regolamentare Quando in occasione dei controlli vengono
constatate inadeguatezze o carenze nelle disposizioni normative o
amministrative nazionali, gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure
necessarie, anche di ordine legislativo o regolamentare, per conformarsi alle
esigenze dell’UE. Tali adeguamenti costituiscono un importante risultato dell’attività
di controllo della Commissione. D’altra parte, le risultanze costituiscono una
fonte essenziale d’informazione sui problemi incontrati dagli Stati membri nell’applicazione
della normativa doganale e sul loro impatto in termini di RPT. 2.2.2. Seguito in materia di
contenziosi Alcuni punti della normativa costituiscono una
fonte di divergenza tra gli Stati membri e la Commissione, che si trova quindi
obbligata ad avviare una procedura d’infrazione (articolo 258 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea). Al 31 dicembre 2012 risultavano aperti,
nelle diverse fasi della procedura, due casi. Nel periodo 2010-2012 la Corte di giustizia,
in seguito alle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione, ha
pronunciato diverse sentenze importanti. Gli Stati membri interessati hanno
dovuto assumersene le conseguenze finanziarie. In riferimento a talune delle
sentenze in questione, le conseguenze finanziarie sono tuttora in fase di
valutazione o di liquidazione. Nelle sentenze del 17 giugno 2010[10], del 1° luglio 2010[11] e del 7 aprile 2011[12] la Corte ha confermato la posizione della Commissione riguardo alle conseguenze della ritardata contabilizzazione di dazi doganali in caso di riscossione a posteriori o allorché le autorità del paese terzo esportatore comunicano che le merci esportate non sono ammissibili al trattamento preferenziale e che i certificati di circolazione sono stati rilasciati erroneamente. Nella sentenza del 17 marzo 2011[13] la Corte ha confermato la posizione della Commissione secondo cui accettando sistematicamente dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di banane fresche pur sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che il peso dichiarato delle banane non corrispondeva al peso effettivo, le autorità doganali competenti non rispettavano la normativa dell’UE in materia doganale. In tale situazione lo Stato membro deve compensare la perdita di RPT. Anche nella sentenza dell’8 luglio 2010[14] la Corte ha confermato la posizione della Commissione stabilendo che qualora il mancato (tempestivo) accertamento o la mancata riscossione delle RPT trae origine dal comportamento illegittimo dei funzionari doganali, l’inadempimento deve essere imputato allo Stato membro cui detti funzionari si ricollegano organicamente. In tale situazione lo Stato membro deve compensare la perdita di RPT e gli interessi di mora decorrono dalla data alla quale le RPT avrebbero dovuto essere messe a disposizione della Commissione qualora fossero state correttamente accertate in relazione al verificarsi dell’obbligazione doganale. || Contabilizzazione: iscrizione dell’importo dei diritti nei registri contabili doganali. Trattamento preferenziale: disposizioni tariffarie preferenziali contenute in accordi sottoscritti dall’UE o da essa adottate unilateralmente riguardanti merci originarie del paese beneficiario. Certificato di circolazione: prova documentale dell’origine. Messa a disposizione: versamento effettivo alla Commissione. 2.2.3. Seguito finanziario Durante il periodo di riferimento (2010-2012)
sono stati versati alla Commissione importi supplementari per oltre 249 milioni
di EUR[15]
complessivi, in seguito alle osservazioni contenute nelle relazioni sui
controlli svolti dalla Commissione stessa o da questa formulate nell’ambito
delle sue altre attività di controllo, nonché in esito al seguito dato alle
risultanze della Corte dei conti e alle decisioni della Corte di giustizia
sulle procedure di infrazione riguardanti le RPT[16]. Inoltre, sono stati addebitati interessi di
mora per la tardiva messa a disposizione delle RPT. Il totale degli interessi
di mora versati dagli Stati membri ammonta a oltre 484,5 milioni
di EUR[17]. 2.3. Azione della Commissione per
migliorare la riscossione delle risorse proprie tradizionali Parallelamente ai
controlli effettuati in loco negli Stati membri, la Commissione dispone di
altri strumenti per sorvegliare l’attività di riscossione delle RPT. L’utilizzazione
corretta di questi strumenti permette di rafforzare efficacemente la
riscossione di tali risorse. 2.3.1. Esame dei crediti
irrecuperabili dichiarati inesigibili Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per mettere a disposizione le RPT, salvo nei casi in cui la loro riscossione risulti impossibile per causa di forza maggiore o per motivi che non potrebbero essere loro imputabili (articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000). Conformemente alla normativa dell’UE, solo la Commissione può dispensare uno Stato membro dall’obbligo di mettere a disposizione un importo irrecuperabile superiore a 50 000 EUR. Per importi inferiori, sono gli Stati membri a decidere (fatti salvi i controlli in loco effettuati dalla Commissione) se sono soddisfatte le condizioni per l’esenzione. Per aiutare gli Stati membri a decidere, è stato trasmesso ai membri del CCRP un documento (Compendio) che illustra i criteri adottati dalla Commissione per valutare nel periodo 1992-2012 se fossero soddisfatte le condizioni per l’esenzione. Tutte le domande di dispensa dall’obbligo di mettere a disposizione un credito irrecuperabile devono essere inoltrate alla Commissione tramite una banca dati multilingue denominata WOMIS (Write-Off Management and Information System), entrata in funzione il 1° gennaio 2010. Questo strumento è stato messo a punto per consentire di gestire le domande degli Stati membri con la massima efficienza e sicurezza. || Domanda di esenzione dall’obbligo di mettere a disposizione un credito irrecuperabile dopo che è stato dichiarato inesigibile: procedura che consente alla Commissione di verificare se l’irrecuperabilità del credito sia o no imputabile agli Stati membri. Se la domanda è respinta, l’importo deve essere versato alla Commissione. L’esame da parte della Commissione del caso comunicato è teso a valutare la diligenza dimostrata dallo Stato nell’esecuzione della riscossione. Nel periodo 2010-2012 sono state trasmesse 424
domande di esenzione, concernenti un importo lordo di oltre 114 milioni di
EUR. Riguardo alle domande trattate nel corso del periodo in questione
(fascicoli in corso e nuove domande), la Commissione ha concesso 395 esenzioni,
concernenti oltre 153 milioni di EUR. Per contro, è stata rifiutata l’esenzione
per 268 domande concernenti oltre 90 milioni di EUR (lordi),
che gli Stati membri interessati dovranno mettere a disposizione. La
Commissione ha dovuto chiedere informazioni complementari per circa un terzo
delle domande esaminate. 2.3.2. Trattamento degli errori di
accertamento che determinano perdite di RPT Nella sentenza del 15 novembre 2005[18], la Corte ha confermato la
posizione della Commissione riconoscendo che l’obbligo dello Stato membro di
accertare il diritto dell’UE sulle RPT (e di metterle a disposizione) sorge non
appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale. Non è quindi
necessario che l’accertamento abbia avuto effettivamente luogo. Poiché gli
Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione le RPT
soltanto qualora sia impossibile procedere alla riscossione dell’importo per
causa di forza maggiore o per motivi che non potrebbero essere loro imputabili,
gli Stati membri devono assumersi le conseguenze finanziarie degli errori che
hanno commesso. Sulla scorta di tale giurisprudenza, nel
periodo 2010-2012 la Commissione ha riservato un seguito agli errori
amministrativi commessi dagli Stati membri a danno degli interessi finanziari
dell’UE (controlli in loco, comunicazione delle decisioni nazionali di rimborso
o di sgravio a causa di un errore amministrativo ecc.). Tale seguito ha
consentito alla Commissione di reclamare agli Stati membri, nel corso del
periodo 2010-2012, la messa a disposizione di quasi 88 milioni di EUR
(lordi). In conseguenza della sentenza dell’8 luglio
2010 di cui al precedente punto 2.2.2, occorre ora calcolare gli interessi di
mora a decorrere dalla data alla quale l’importo avrebbe dovuto essere messo a
disposizione se non fosse stato commesso l’errore amministrativo. 2.3.3. La banca dati OWNRES Conformemente al regolamento
n. 1150/2000, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione
informazioni relative ai casi di frode e irregolarità riguardanti diritti di
importo superiore a 10 000 EUR. Queste informazioni sono comunicate
tramite la banca dati OWNRES. Tale banca dati consente alla Commissione di
disporre delle informazioni necessarie per monitorare la riscossione e
preparare i suoi controlli in loco. I dati comunicati vengono inoltre utilizzati,
per analisi di vario tipo, dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). 2.4. Azioni di monitoraggio svolte
nei confronti dei paesi in via di adesione Nel quadro della preparazione all’adesione
della Croazia, nel 2010, 2011 e 2012 la Commissione ha effettuato visite di
controllo specifiche per il settore delle RPT. Queste visite e gli esercizi di
simulazione contabile effettuati hanno permesso alla Commissione di ottenere
ragionevoli garanzie circa la capacità amministrativa della Croazia di applicare
l’acquis nel settore delle RPT. 3. Valutazione del sistema di
controllo Come negli anni precedenti, le risultanze del
periodo 2010-2012 confermano i vantaggi che la Commissione può trarre dal
sistema di controllo delle RPT. Nelle relazioni annuali della Corte dei conti
europea è stata constatata l’efficacia di tale sistema. Le ricadute finanziarie dei controlli sono
evidenti, ma non costituiscono l’unica motivazione delle verifiche. Infatti, i
diversi controlli mirano soprattutto a garantire il corretto finanziamento del
bilancio europeo per quanto riguarda le RPT. Consentono inoltre, grazie all’insieme
delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, di migliorare il rispetto
delle norme dell’UE e addirittura di influire sul processo di miglioramento della
normativa al fine di tutelare meglio gli interessi finanziari dell’Unione. Il 27 e 28 ottobre 2011 si è svolto a Berlino
un seminario sui controlli nel settore delle RPT durante il quale sono state
discusse con gli Stati membri le modalità operative di tali controlli e le
possibilità di sviluppo in prospettiva. Sulla scorta delle conclusioni
elaborate, sono state prese iniziative per migliorare la preparazione dei
controlli (ordine del giorno, compilazione del questionario preliminare,
trasmissione della check-list del controllo ecc.). Inoltre, nell’ambito della
preparazione del programma annuale di controllo, gli Stati membri sono ora
invitati a proporre temi su cui far vertere il controllo. Infine, è stato
deciso di provvedere a rafforzare i controlli nel settore delle RPT eseguiti
dagli Stati membri ai quali la Commissione può essere associata a norma dell’articolo
18, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000. Al riguardo, nel 2012 è
stato istituito un gruppo di progetto conformemente al programma d’azione
Dogane 2013, in cui sono rappresentati 13 Stati membri.
Il gruppo è incaricato di formulare raccomandazioni su obiettivi comuni e
strumenti di controllo a uso dei servizi di audit interno (o dei servizi di
controllo delle RPT) delle amministrazioni doganali, al fine di rafforzare la
responsabilità degli Stati membri nell’esecuzione in prima persona dei
controlli nel settore delle RPT. Le conclusioni e le raccomandazioni del
gruppo dovrebbero essere presentate a tutti i membri del CCRP entro la fine del
2013. 4. Conclusioni I risultati registrati nel periodo 2010-2012
confermano che i controlli della Commissione nel settore delle RPT e il seguito
sistematico delle carenze constatate sono necessari. Lo evidenzia il maggiore
rispetto delle disposizioni dell’UE nonché la ricaduta finanziaria (l’importo
supplementare netto messo a disposizione del bilancio dell’UE è di circa 733,5 milioni
di EUR). Le azioni di controllo permettono oltretutto di garantire la
parità di trattamento tra gli Stati membri sia a livello di applicazione della
disciplina doganale e contabile sia sul piano della tutela degli interessi
finanziari dell’UE. Per il futuro la Commissione intende pertanto: ·
continuare a svolgere il suo ruolo nell’ambito dei
controlli in loco; ·
proseguire la sorveglianza rafforzata delle
attività di riscossione negli Stati membri; ·
proseguire la sorveglianza dei paesi in via di
adesione; ·
rafforzare la capacità e la volontà degli Stati
membri di eseguire in prima persona i controlli nel settore delle RPT. [1] Articolo 18, paragrafo 5, del regolamento
n. 1150/2000. [2] GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17. [3] GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1, modificato dal
regolamento n. 105/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009 (GU L 36 del
5.2.2009, pag. 1). [4] GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1. [5] La relazione riguarda i controlli effettuati dalle
istituzioni dell’UE (Commissione e Corte dei conti). Non riguarda i controlli
effettuati dagli Stati membri, i cui risultati sono illustrati in dettaglio
nella relazione annuale a norma dell’articolo 325 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. [6] Cfr. in allegato 2 la ripartizione dei temi di controllo
tra gli Stati membri. [7] Controlli effettuati in Danimarca, nei Paesi Bassi e in
Austria. I Paesi Bassi hanno deciso di non partecipare più a partire dal 2012. [8] Sono membri del CPG i direttori generali delle
amministrazioni doganali nazionali. [9] Ogni missione di controllo tratta questo tema oltre a
quello principale. [10] Causa C-423/08. [11] Causa C-442/08. [12] Causa C-405/09. [13] Causa C-23/10. [14] Causa C-334/08. [15] Di cui oltre 103 milioni di EUR inerenti al seguito
dato alla decisione della Corte del 15.12.2009 sulle importazioni di
attrezzature militari, cui fa riferimento la sesta relazione sul sistema delle
RPT (COM(2010) 219). [16] Questa cifra non comprende gli importi reclamati agli
Stati membri ma non ancora messi a disposizione. [17] Di cui oltre 302 milioni di EUR inerenti al seguito
dato alla decisione della Corte del 15.12.2009 sulle importazioni di
attrezzature militari. [18] Causa C-392/02. ALLEGATI alla RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Settima relazione della Commissione
sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali
(2010-2012) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000
del Consiglio del 22 maggio 2000) ALLEGATO 1 1. Obiettivi
dei controlli I controlli sulla riscossione delle RPT hanno
tre finalità specifiche, ossia: ·
mantenere condizioni eque in materia di concorrenza
tra gli operatori economici, indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle
merci nell’UE. La Commissione deve assicurare che le norme dell’UE vengano
applicate uniformemente affinché eventuali disfunzioni non determinino
distorsioni della concorrenza; ·
migliorare la situazione in materia di recupero. La
Commissione deve controllare che gli Stati membri rispettino i loro obblighi in
materia di riscossione delle RPT. Questo non soltanto affinché gli Stati membri
si assumano le loro responsabilità nei confronti del bilancio dell’UE ma anche
affinché l’onere finanziario sia ripartito correttamente tra di loro; ·
informare l’autorità di bilancio. Le risultanze dei
controlli consentono alla Commissione di giudicare l’efficacia e la diligenza
degli Stati membri relativamente alla riscossione delle RPT, di adottare le
misure necessarie per risanare la situazione e infine di informare l’autorità
di bilancio. 2. Funzionamento del sistema di controllo a livello UE La competenza per la riscossione delle RPT è delegata agli Stati membri, che si assumono la responsabilità di attuare il sistema e sono autorizzati a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25% di tutti gli importi delle RPT messi a disposizione della Commissione[1]. Gli Stati membri sono tenuti ad effettuare controlli direttamente e a riferire alla Commissione. Tuttavia, le verifiche effettuate a livello nazionale non dispensano la Commissione dall’esercizio delle sue competenze in materia. Per vigilare sul sistema di riscossione delle RPT la Commissione può effettuare diversi tipi di controlli: normativi, documentali e in loco. La Commissione è inoltre tenuta a rispondere, da un lato, alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale, nelle relazioni speciali o lettere di conclusioni preliminari; dall’altro, risponde alle interrogazioni del Parlamento europeo nel corso della procedura di discarico dell’esecuzione del bilancio. La Commissione vigila sulla corretta applicazione della normativa UE da parte degli Stati membri e riferisce all’autorità di bilancio. || Tipo di controlli: Controlli normativi: controllo delle disposizioni degli Stati membri relative al sistema di riscossione delle RPT. Controlli documentali: analisi degli estratti contabili e di tutti i tipi di documenti e fascicoli contabili degli Stati membri, incluse le domande di dispensa dall’obbligo di rendere disponibili i crediti non recuperabili. Controlli in loco: controllo della conformità rispetto alla normativa UE dei sistemi nazionali e dei documenti afferenti sotto il profilo sia contabile che doganale. Tali controlli sono svolti in associazione con lo Stato membro interessato oppure autonomamente. ALLEGATO 2 Temi di controllo || Stati membri visitati (periodo 2010-2012) Strategia di controllo doganale || BE, BG, DK, AT, RO Esame dei rimborsi e di casi specifici iscritti nella contabilità separata || 1 controllo in DK, CY, LU, MT, AT 2 controlli in EE, NL 3 controlli in BG, CZ, IE, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE 4 controlli in EL, ES 5 controlli in BE, DE, IT 6 controlli in FR, UK Gestione dei debiti irrecuperabili || BE, DE, IE, EL, ES, FR, IT, PT, FI, SE, UK Gestione della contabilità ordinaria e della contabilità separata || BE, DE (2 controlli), IE, FR, IT, NL, UK Ispezione di merci soggette a dazi antidumping e dazi compensativi e riscossione di tali dazi || Tutti gli Stati membri tranne LU, NL, RO Perfezionamento attivo || NL Procedura di domiciliazione || Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, EL, CY, MT, PT Informazione tariffaria vincolante || BE, DE, FR, UK Funzione di audit interno || EL Rimborsi/sgravi e mancata riscossione di dazi || DK, NL, AT Transito UE || Tutti gli Stati membri tranne DK, IE, CY, LU, MT, AT [1] Al Consiglio europeo dell’8 febbraio 2013 è stato
convenuto che a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli Stati membri tratterranno, a
titolo di spese di riscossione, il 20% degli importi riscossi.