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Document 52013DC0077
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the implementation of Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
/* COM/2013/077 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 /* COM/2013/077 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'applicazione del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione La presente relazione illustra l'applicazione del
regolamento (CE) n. 765/2008 (di seguito anche "il regolamento") che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto
riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE)
n. 339/93. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2010. Il suo
principale obiettivo è garantire che i prodotti commercializzati nel mercato
unico e disciplinati dalla normativa dell'Unione soddisfino i requisiti ad essi
applicabili, offrendo un grado elevato di protezione della salute, della
sicurezza e di altri interessi pubblici. Il regolamento istituisce a tal fine
un quadro in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato. La relazione, elaborata in collaborazione con gli
Stati membri attraverso il contributo del SOGS, gruppo di alti funzionari per la
normalizzazione e la politica di valutazione della conformità, e del SOGS-MSG,
gruppo ad hoc sulla vigilanza del mercato, valuta inoltre – alla luce delle
politiche e della normativa dell'Unione – la pertinenza delle attività di
valutazione della conformità, di accreditamento e di vigilanza del mercato che
beneficiano di finanziamenti dell'UE. 2. Accreditamento 2.1. Organismi nazionali di
accreditamento Il regolamento (CE) n. 765/2008 introduce per la
prima volta un quadro giuridico in materia di accreditamento che si applica sia
su base volontaria sia ai settori regolamentati. L'obiettivo è rafforzare
l'accreditamento quale livello finale di controllo nell'ambito del sistema di
valutazione della conformità e accrescere la fiducia nei risultati delle valutazioni
di conformità, rispondendo nel contempo alle esigenze dei mercati e delle
autorità pubbliche. Il regolamento introduce una serie di principi
generali e di requisiti per quanto concerne gli organismi nazionali di
accreditamento[1].
Si tratta di requisiti conformi a quelli riconosciuti a livello mondiale dalle
pertinenti norme internazionali ISO/IEC, anche se alcuni possono apparire più
rigorosi, andando al di là dei requisiti stabiliti nelle norme applicabili.
Questo vale per le disposizioni che prevedono che vi sia un unico organismo di
accreditamento per ogni Stato membro, che l'accreditamento si configuri come
"attività di autorità pubblica" e venga svolto su basi non
commerciali senza scopo di lucro e che gli organismi di accreditamento non
siano in concorrenza tra loro o con gli organismi di valutazione della
conformità. Per conformarsi a quanto disposto dal regolamento,
gli Stati membri hanno, in varia misura, dovuto apportare modifiche ai loro
sistemi nazionali di accreditamento. Per alcuni Stati membri sono state
necessarie soltanto modifiche numericamente limitate o marginali, mentre altri
Stati membri hanno dovuto procedere a una revisione sostanziale del sistema
nazionale di accreditamento. In alcuni casi, si è dovuto procedere alla fusione
di un certo numero di organismi di accreditamento. Tutti gli Stati membri, i
paesi EFTA e la Turchia hanno istituito organismi nazionali di accreditamento[2]. Il processo di ristrutturazione e di adeguamento
al regolamento è ormai in larga misura concluso, mentre il consolidamento è
ancora in corso e in alcuni casi gli organismi nazionali di accreditamento
devono ancora essere rafforzati nel rispettivo contesto nazionale. 2.2. L'accreditamento
transfrontaliero Il regolamento prevede che gli organismi di
valutazione della conformità chiedano l'accreditamento nello Stato membro in
cui sono stabiliti. Un organismo di valutazione della conformità può, tuttavia,
chiedere l'accreditamento altrove nei tre casi seguenti, ossia: 1) qualora lo Stato membro interessato non
abbia istituito un organismo nazionale di accreditamento; 2) qualora l'organismo nazionale di
accreditamento non effettui l'accreditamento relativamente alle attività per le
quali l'accreditamento viene richiesto; 3) qualora l'organismo nazionale di accreditamento
non abbia superato positivamente la valutazione inter pares. Finora la prima ipotesi non si è verificata in
quanto tutti gli Stati membri hanno istituito un organismo nazionale di
accreditamento. Il secondo e il terzo caso sono più frequenti, in quanto non
tutti gli organismi nazionali di accreditamento svolgono l'intero spettro di
attività. Le disposizioni in materia di accreditamento
transfrontaliero si sono dimostrate relativamente lineari, mentre negli ultimi
anni una problematica sempre più importante riguarda gli organismi
internazionali di valutazione della conformità multi sede e l'istituto del
subappalto. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, ha adottato un
documento politico che spiega come gli organismi di accreditamento debbano
procedere in questi casi, nell’ottica di evitare gli accreditamenti multipli[3]. La Cooperazione europea per
l'accreditamento (EA) (vedere la sezione sull'infrastruttura di accreditamento)
ha successivamente elaborato orientamenti sulle modalità di attuazione di
questi principi strategici. Una volta acquisita maggiore esperienza in merito a
questi orientamenti, è probabile che questi principi strategici debbano
comunque essere messi a punto sotto il profilo applicativo. 2.3. La valutazione inter pares La valutazione inter pares è forse lo strumento
più importante per garantire che il sistema europeo di accreditamento risponda
alle aspettative assicurando la qualità del sistema europeo di valutazione
della conformità. Una valutazione inter pares positiva è il presupposto per il
riconoscimento reciproco dei certificati di accreditamento. Di conseguenza per una buona applicazione del
regolamento è essenziale un serio meccanismo di valutazione inter pares fra gli
organismi nazionali di accreditamento – garanzia di un controllo continuo della
qualità del lavoro svolto ed anche parte di un processo di apprendimento non
solo per quanti sono valutati, ma anche per quanti effettuano la valutazione. È
la valutazione inter pares che distingue e differenzia l'accreditamento da
altri strumenti che consentono di valutare la competenza e le prestazioni degli
organismi di valutazione della conformità. Il prossimo obiettivo consiste nel
rafforzare ulteriormente il processo di valutazione inter pares, nel disporre
di un maggior numero di valutatori qualificati ed esperti per le valutazioni
inter pares e nell'armonizzare maggiormente gli approcci, in particolare nel
settore regolamentato. 2.4. L'infrastruttura europea di
accreditamento Come prevede il regolamento, la Commissione ha
riconosciuto la Cooperazione europea per l'accreditamento (EA) come
infrastruttura europea di accreditamento[4]
e successivamente ha stipulato un accordo che specifica dettagliatamente i
compiti dell'EA, le disposizioni in materia di finanziamento e le disposizioni
relative alla vigilanza. Nell'aprile del 2009, la Commissione, l'EFTA, gli
Stati membri e l'EA hanno sottoscritto gli orientamenti generali per
l'interazione che testimoniano il loro impegno politico a collaborare da vicino
ai fini di un'applicazione efficace del regolamento per quanto riguarda il capo
relativo all'accreditamento[5].
Tutti i firmatari hanno affermato di condividere l'idea che l'accreditamento
giochi un ruolo importante per l'economia europea e rappresenti uno strumento a
sostegno di varie politiche europee e della relativa legislazione. Gli
orientamenti stabiliscono gli obiettivi specifici della politica di
accreditamento in modo che quest'ultima possa conseguire le finalità ad essa
assegnate nel regolamento. Nel giugno del 2010 la Commissione e l'EA hanno
firmato una convenzione quadro di partenariato per il periodo 2010-2014, che
accorda all'EA un sostegno finanziario per l'adempimento dei compiti previsti
dal regolamento e per il conseguimento degli obiettivi descritti negli orientamenti.
Le attività dell'EA che possono beneficiare del finanziamento dell'UE
comprendono: il lavoro tecnico connesso al sistema di valutazione inter pares,
la fornitura di informazioni alle parti interessate e la partecipazione alle
organizzazioni internazionali che si occupano di accreditamento, l'elaborazione
e l'aggiornamento di contributi per orientamenti riguardanti l'accreditamento,
la notifica degli organismi di valutazione della conformità, la valutazione
della conformità e la vigilanza del mercato, le attività di assistenza ai paesi
terzi[6]. La convenzione quadro di partenariato prevede la
possibilità di una sovvenzione annuale di funzionamento per i lavori correnti
dell'EA e il suo segretariato. Al momento della stesura della presente relazione,
risultano essere state erogate due sovvenzioni annuali di funzionamento del
valore di 375 000 EUR e pari al 40% circa del bilancio complessivo
dell'EA. La sovvenzione ha finanziato i lavori connessi al
funzionamento e alla gestione del sistema di valutazione inter pares, che nel
2010 e 2011 ha comportato, tra l'altro 32 valutazioni, comprese le
prevalutazioni, le valutazioni iniziali e le valutazioni straordinarie degli
organismi nazionali di accreditamento, e otto corsi di formazione dei
valutatori. Tra le attività svolte in questo campo figura anche l'avvio di un
processo generale di rafforzamento del sistema di valutazione inter pares, che
si è tradotto in una serie di proposte attualmente in discussione. Va aggiunto che il comitato di armonizzazione
orizzontale dell'EA e i comitati di laboratorio, di certificazione e ispettivo
lavorano da tempo per promuovere un'idea comune di come procedere all’accreditamento
e anche per sostenere l'accreditamento nei pertinenti settori regolamentati: ne
è derivata una serie di documenti di orientamento[7]. L'EA è stata molto attiva anche nel fornire a
diversi servizi della Commissione consulenza tecnica in merito all'inclusione
dell'accreditamento in progetti di atti legislativi o all'attuazione della
legislazione settoriale vigente[8].
L'EA collabora con le parti interessate attraverso
il proprio comitato consultivo e ha adempiuto ai suoi obblighi di
partecipazione agli organismi internazionali di accreditamento ILAC/IAF
intervenendo nel loro processo di valutazione inter pares e nei loro vari
gruppi di lavoro. Ha inoltre rafforzato i rapporti con i paesi terzi mediante
il riconoscimento dello status di membri a pieno titolo agli organismi
nazionali di accreditamento dei paesi EFTA e dei paesi candidati all'adesione e
mediante la firma di accordi di associazione con gli organismi nazionali di
accreditamento dei paesi che partecipano alla politica europea di vicinato.
Attualmente l'EA conta 35 membri a pieno titolo e 13 membri associati[9]. Oltre alla sovvenzione annuale di funzionamento,
la convenzione quadro di partenariato con l'EA prevede anche la possibilità,
finora mai utilizzata, di sovvenzioni per azioni relative a progetti specifici.
Nel complesso la cooperazione con l'EA è stata
molto fruttuosa. Sono stati compiuti notevoli sforzi di adeguamento al mutato
quadro dell'accreditamento, che deriva dall'entrata in vigore del regolamento e
dal nuovo ruolo riconosciuto in questo contesto all'EA quale infrastruttura
europea di accreditamento. I progressi realizzati finora devono essere
ulteriormente rafforzati in modo da proseguire sulla strada del potenziamento
del ruolo dell'accreditamento quale livello finale di controllo nell'ambito del
sistema di valutazione della conformità. Considerato il ricorso sempre più
ampio all'accreditamento ai fini della legislazione dell'UE, potrebbe anche
rendersi necessario rivedere le risorse e il sostegno finanziario a
disposizione dell'EA. 2.5. L'accreditamento a sostegno
delle notifiche Il regolamento privilegia palesemente l'accreditamento
quale strumento per dimostrare la competenza tecnica di un organismo di
valutazione della conformità ai fini della "notifica" prevista da
atti legislativi specifici, ossia quale strumento per riconoscere la capacità
di un organismo di valutare la conformità di un prodotto ai requisiti di un
determinato regolamento o di una determinata direttiva. L'accreditamento ha il vantaggio di essere
un'attività trasparente, basata su norme, mentre il processo di valutazione
inter pares serve a garantire il mantenimento di livelli di qualità
comparabili. Non è così per le notifiche non fondate sull'accreditamento. Per
questo la Commissione, di concerto con gli Stati membri, ha pubblicato un
documento di orientamento sul tipo di informazioni che dovrebbero essere contenute
in una notifica senza accreditamento[10].
Dato che non sempre le notifiche senza accreditamento sono corredate della
documentazione adeguata e dato che gli Stati membri e la Commissione hanno a
disposizione un periodo di tempo più lungo per sollevare obiezioni, il processo
di notifica può in questi casi diventare piuttosto lungo e pesante. L'uso dell'accreditamento ai fini della notifica
varia da uno Stato membro all'altro e da un settore all'altro. Alcuni Stati
membri hanno reso obbligatorio l'accreditamento ai fini della notifica, mentre
altri paesi applicano un approccio misto. È un dato di fatto che, alla fine del
2009, prima dell'entrata in vigore del regolamento, delle 2 249 notifiche
1 089 erano senza accreditamento e 1 118 con accreditamento, mentre fino
a giugno del 2012 su un totale di 3 106 notifiche si sono avute 861 notifiche
senza accreditamento e 2 196 con accreditamento. Il ruolo
dell'accreditamento a sostegno delle notifiche si sta quindi progressivamente
affermando. È così garantita una comunicazione più stretta tra le autorità
nazionali e l'organismo di accreditamento. 2.6. Documenti di orientamento La Commissione, di concerto con gli Stati membri,
ha pubblicato i documenti di orientamento che figurano nel documento di lavoro
dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. 2.7. Sfide Per quanto il regolamento abbia istituito un
solido quadro giuridico in materia di accreditamento, nei prossimi anni le
principali sfide associate all'applicazione del capo relativo all'accreditamento
riguarderanno il consolidamento e il rafforzamento del sistema, nonché una
maggiore conoscenza e una migliore comprensione dei vantaggi
dell'accreditamento. Senza contare una serie di questioni giuridiche relative
all'accreditamento, ciò richiederà un ulteriore rafforzamento del sistema di
valutazione inter pares quale principale strumento per assicurare una qualità
costante dei certificati in tutta l'UE. Occorrerà inoltre dare maggiore rilievo
all'accreditamento ai fini della notifica, da utilizzare in maniera più
sistematica nella legislazione dell'UE laddove quest'ultima preveda la
valutazione di conformità e la designazione di organismi di valutazione della
conformità. Per questo la Commissione e l'EA potrebbero essere chiamate a elaborare
programmi settoriali di accreditamento in modo che gli organismi di valutazione
della conformità soddisfino il livello di competenza richiesto dalla normativa
di armonizzazione dell'Unione nei campi in cui sono imposte prescrizioni
specifiche[11]. 3. Quadro di vigilanza del mercato dei
prodotti a livello di UE La presente sezione fa sinteticamente il punto
sull'applicazione delle principali disposizioni del regolamento (CE) n.
765/2008 relative all'istituzione di un quadro in materia di vigilanza del
mercato per quanto attiene a tutti i prodotti armonizzati nel mercato unico.
Essa integra le informazioni contenute nella valutazione d'impatto che
accompagna le proposte della Commissione riguardanti un regolamento relativo
alla sicurezza dei prodotti di consumo e un regolamento relativo alla vigilanza
del mercato. 3.1. Obblighi degli Stati membri
relativamente all'organizzazione della vigilanza del mercato In materia di organizzazione della vigilanza il
regolamento stabilisce obblighi specifici a carico degli Stati membri a
decorrere dal 2010. La maggior parte degli Stati membri ha adattato le proprie
strutture amministrative e attuato soluzioni specifiche per garantire il
rispetto di tali obblighi. Le risposte degli Stati membri a un questionario
sull'applicazione del regolamento possono essere così sintetizzate[12]: ·
responsabilità e identità delle autorità: nella maggior parte degli Stati membri il regolamento ha imposto solo
modesti adeguamenti delle attività di vigilanza del mercato già esistenti (ad
esempio, l'istituzione di un programma per il rafforzamento della vigilanza del
mercato), poiché gli Stati membri avevano già istituito procedure di vigilanza
del mercato con atti legislativi nazionali; ·
il meccanismo di comunicazione e coordinamento
tra le autorità di vigilanza del mercato varia da uno
Stato membro all'altro. I canali di comunicazione sono attivati talvolta sulla
base di un accordo informale oppure la comunicazione avviene tramite un
organismo di coordinamento della vigilanza del mercato, attraverso un gruppo di
lavoro responsabile dell'attuazione del nuovo quadro legislativo o attraverso
un comitato di vigilanza del mercato; ·
procedura per dar seguito ai reclami: la maggior parte degli Stati membri aveva già istituito sistemi per
la trattazione dei reclami prima dell'introduzione del regolamento. Anche se
questi sistemi sono periodicamente aggiornati, la maggior parte degli Stati
membri segnala che c'è spazio per un loro ulteriore miglioramento; ·
procedura per monitorare gli infortuni e i danni
alla salute: alcuni Stati membri ritengono che per i
dati relativi agli infortuni sia necessario un sistema perfezionato, che
potrebbe basarsi sull'attuale banca dati UE degli infortuni; ·
rafforzamento dei poteri delle autorità di
vigilanza del mercato: negli Stati membri si è
registrato qualche modesto aggiustamento, visto che i poteri di applicazione,
anche con mezzi sanzionatori, erano in genere compatibili con quelli previsti
dal regolamento. Alcuni Stati membri hanno dovuto modificare la normativa
nazionale vigente per conformarsi al regolamento; ·
rafforzamento delle autorità di vigilanza del
mercato in termini di risorse umane e finanziarie:
nella maggior parte degli Stati membri le risorse finanziarie e umane destinate
alla vigilanza del mercato sono diminuite in ragione dei vincoli di bilancio,
mentre in un numero minoritario di Stati membri fino a oggi non si è ritenuto
necessario procedere a modifiche sostanziali; ·
sanzioni per gli operatori economici: le sanzioni esistevano già prima dell'entrata in vigore del
regolamento per gli operatori economici inadempienti, ma sono state leggermente
modificate in alcuni Stati membri a seguito delle nuove competenze attribuite
alle autorità di vigilanza del mercato. All'inizio del 2010 tutti gli Stati membri,
l'Islanda e la Turchia hanno comunicato alla Commissione le loro autorità di
vigilanza del mercato e l'ambito di competenza delle stesse, come espressamente
previsto dal regolamento[13].
Queste comunicazioni, oltre a fornire le coordinate delle autorità, offrono una
panoramica efficace di quale sia la ripartizione dei compiti e delle
responsabilità di vigilanza del mercato per i prodotti armonizzati; sono state
pubblicate sul sito web della Commissione[14]
e indubbiamente contribuiscono alla trasparenza per quanto riguarda le autorità
nazionali di vigilanza del mercato nell'UE. 3.2. Programmi nazionali di
vigilanza del mercato Il regolamento[15]
stabilisce che gli Stati membri istituiscano, applichino e aggiornino i loro
programmi di vigilanza del mercato. Essi sono tenuti a comunicare questi
programmi agli altri Stati membri e alla Commissione, mettendoli altresì a
disposizione del pubblico tramite Internet. Lo scopo di tali programmi è
consentire alle autorità degli altri paesi e ai cittadini in generale di
comprendere quali attività di vigilanza del mercato vengano realizzate, quali
ne siano le modalità, i tempi, i luoghi e i settori. I programmi nazionali
contengono informazioni sull'organizzazione generale della vigilanza del
mercato a livello nazionale (ad esempio i meccanismi di coordinamento tra le
varie autorità, le risorse loro assegnate, i metodi di lavoro, ecc.) e su
settori di intervento specifici (ad esempio categorie di prodotti, categorie di
rischio, tipi di utenti, ecc.). Nel 2010, 2011 e 2012 la maggior parte degli Stati
membri ha comunicato alla Commissione i propri programmi nazionali (generali o
settoriali) e le eventuali modifiche (cfr. tabella 1). Nel 2012 la Commissione
ha pubblicato sul suo sito Internet la versione non riservata, in lingua
originale e in traduzione, dell'ultimo programma nazionale ricevuto dagli Stati
membri, dall'Islanda e dalla Turchia[16]. Nel complesso la valutazione degli sforzi compiuti
dagli Stati membri è molto positiva, nonostante il fatto che le informazioni
non siano sempre pienamente comparabili in quanto alcuni paesi si sono
concentrati sulle informazioni relative all'organizzazione generale della
vigilanza del mercato, mentre altri hanno scelto di privilegiare le
informazioni riguardanti attività settoriali. Potrebbero essere meglio chiarite
le modalità con le quali gli Stati membri hanno organizzato la cooperazione e
il coordinamento tra le diverse autorità e con le autorità doganali. La Commissione ha sostenuto gli Stati membri nell'applicazione
di queste disposizioni, in particolare proponendo un modello comune per la
struttura dei programmi settoriali. Ora ciò agevola la comparabilità delle
informazioni nazionali relative a specifiche categorie di prodotti o a
specifici ambiti normativi e consente alle autorità di vigilanza del mercato di
programmare la cooperazione transfrontaliera nei settori di interesse comune. Tabella 1: programmi nazionali di vigilanza del
mercato – fotografia della situazione per il periodo 2010-2012 Paese || Tipo di programma[17]: || 2010 || 2011 || 2012 Austria || Generale e settoriale || x || x || x Belgio || Generale * || x || x || x Bulgaria || Generale * || x || x || x Cipro || Generale e settoriale || x || x || x Repubblica ceca || Settoriale || x || x || x Danimarca || Generale e settoriale || x || x || x Estonia || Generale e settoriale || x || x || x Finlandia || Settoriale || x || x || x Francia || Generale e settoriale || x || x || x Germania || Generale * || x || x || x Grecia || Generale || x || x || x Ungheria || Settoriale || x || x || x Irlanda || Generale * || x || x || x Italia || Generale || x || x || x Lettonia || Generale e settoriale || x || x || x Lituania || Settoriale || x || x || x Lussemburgo || Generale e settoriale || x || x || x Malta || Settoriale || x || x || x Paesi Bassi || Settoriale || x || x || x Polonia || Generale e settoriale || x || x || x Portogallo || Generale e settoriale || x || x || x Romania || Generale e settoriale || x || x || x Slovacchia || Generale e settoriale || x || x || x Slovenia || Generale e settoriale || x || x || x Spagna || Settoriale || -- || x[18] || x Svezia || Generale e settoriale || x || x || x Regno Unito || Generale e settoriale || x || x || x Islanda || Generale || x || x || x Turchia || Generale || x || x || x * Il programma comporta
alcune informazioni, anche se non dettagliate, su settori specifici. 3.3. Prodotti che presentano un
rischio grave Il regolamento stabilisce a carico degli Stati
membri l'obbligo generale di garantire che i prodotti suscettibili di
compromettere la salute o la sicurezza degli utenti (consumatori e lavoratori)
o comunque non conformi alle disposizioni applicabili della normativa di
armonizzazione dell'UE siano ritirati, vietati o ne sia ristretta l'offerta[19]. Dispone inoltre che, qualora
sulla base di un'adeguata valutazione del rischio si ritenga che un prodotto
comporti un rischio grave, gli Stati membri debbano anche informare
immediatamente la Commissione delle misure adottate utilizzando il sistema di
informazione rapida RAPEX[20].
L'inserimento nel regolamento di un riferimento al
sistema RAPEX ha rappresentato un riconoscimento dell'importanza di questo
meccanismo per lo scambio di informazioni in materia di vigilanza del mercato
nel mercato unico e del rapporto tra tale meccanismo e i regolamenti
riguardanti singoli prodotti. Il riferimento al sistema RAPEX ha avuto anche,
come effetto, quello di estendere l'obbligo di invio delle notifiche RAPEX a
tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della normativa di
armonizzazione dell'UE, compresi i prodotti utilizzati in un contesto
professionale (ad esempio, i macchinari industriali) e i prodotti che possono
ledere interessi pubblici diversi dalla salute e dalla sicurezza (quali ad
esempio, l'ambiente, la sicurezza da minacce esterne, la correttezza delle
transazioni commerciali, ecc.). Questa estensione ha contribuito in particolare
alla tutela dei lavoratori[21]
e dell'ambiente[22],
anche se il numero totale di nuove notifiche è stato piuttosto contenuto
durante i primi due anni di applicazione del regolamento. Oltre alle notifiche
RAPEX a norma della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, la
Commissione ha ricevuto, nel 2010 e nel 2011, rispettivamente 20 e 25 notifiche
a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 (di queste, rispettivamente 7 e 17
hanno riguardato prodotti che presentavano un rischio grave)[23].. In totale nove Stati membri
hanno trasmesso notifiche su beni e prodotti professionali che possono ledere
interessi pubblici diversi dalla salute e dalla sicurezza. L'andamento più recente indica un aumento delle
comunicazioni pervenute: nel 2012 la Commissione ha convalidato
complessivamente 37 nuove notifiche, 31 delle quali relative a prodotti che
presentavano un rischio grave. Nello stesso periodo un altro Stato membro ha
iniziato a inviare notifiche. Questi dati sono senza dubbio destinati a salire
nel tempo man mano che gli Stati membri diventeranno più proattivi nel settore
dei prodotti professionali e si adegueranno appieno, nella prassi,
all'ampliamento del campo di applicazione di RAPEX. Per quanto concerne la Commissione, l'applicazione
del regolamento ha richiesto un certo impegno per il coordinamento delle
competenze necessarie alla valutazione delle nuove notifiche e per
l'adeguamento delle procedure operative all'ampliamento del campo di
applicazione del sistema. Il completamento di GRAS-RAPEX[24], la nuova piattaforma
informatica per le notifiche RAPEX, ha rappresentato un importante passo avanti
per la gestione delle nuove notifiche. 3.4. Una metodologia adeguata per
la valutazione dei rischi Nel quadro dell'applicazione del regolamento
realizzata tramite i gruppi SOGS, la Commissione ha istituito nel 2011 una task
force per la valutazione dei rischi composta di esperti degli Stati membri. Il
compito della task force è consistito nel fornire consulenza sugli strumenti
adeguati per effettuare le valutazioni di rischio relative a tutti i prodotti
non alimentari e a tutti i rischi che rientrano nella normativa di
armonizzazione. Le attuali linee guida RAPEX[25]
definiscono già la metodologia di valutazione del rischio relativamente ai
prodotti di consumo e costituiscono senza dubbio un importante punto di
riferimento per gli Stati membri. Alla task force è stato poi chiesto di
valutare: i) se la metodologia esistente, pensata principalmente per i prodotti
non armonizzati, possa tenere adeguatamente conto delle prescrizioni giuridiche
applicabili ai prodotti armonizzati; ii) come affrontare la necessità di
valutare i rischi in grado di compromettere interessi pubblici diversi dalla
salute e dalla sicurezza, dei quali la metodologia attuale non si occupa. Al termine del progetto, la task force per la
valutazione dei rischi ha concluso che la metodologia contenuta nelle linee
guida RAPEX costituisce una buona base, anche se occorre renderla più adatta al
settore dei prodotti armonizzati con riferimenti espliciti ai requisiti
essenziali dei prodotti e alle norme armonizzate pertinenti. Inoltre, da un
punto di vista linguistico, la metodologia deve tener conto di una gamma più
vasta di interessi pubblici, concentrandosi sulla nozione di "danno"
anziché su quella di "lesione"[26]. 3.5. Il Sistema sussidiario
generale di informazione (ICSMS) Il regolamento stabilisce che la Commissione
sviluppi e mantenga un sistema generale per l'archiviazione e lo scambio delle
informazioni su questioni attinenti alle attività di vigilanza del mercato[27]. Gli esperti della Commissione hanno esaminato le
possibili alternative (l'acquisto di uno strumento esistente, lo sviluppo di un
nuovo strumento, ecc.) e sono giunti alla conclusione che la soluzione più
idonea fosse l'acquisto dello strumento ICSMS (sistema di informazione e
comunicazione per la vigilanza del mercato), che è l'unico sistema informatico
di questo tipo attualmente operativo. All'epoca, l'ICSMS era utilizzato da 12
Stati membri dell'UE/EFTA (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Germania, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia, Svezia e Svizzera) come mezzo di
comunicazione attraverso il quale le autorità di vigilanza del mercato si
scambiavano informazioni sulle indagini relative a prodotti specifici e sulle
attività correlate. Nel novembre 2011 la Commissione ha concordato con
ICSMS-AISBL (l'organismo che raggruppa le autorità di vigilanza del mercato
degli Stati membri dell'UE/EFTA che utilizzano l'ICSMS) e LUBW (Agenzia per le
rilevazioni ambientali, che dipende dal ministero dell'Ambiente e dei trasporti
del Baden-Württemberg dove è fisicamente ubicato l'ICSMS) l'acquisto dell'ICSMS
per 1 940 940 EUR. In base al contratto, ICSMS-AISBL e LUBW si sono
impegnati a: –
trasferire i diritti di proprietà intellettuale
dello strumento ICSMS alla Commissione; –
integrare gli Stati membri non ancora membri
dell'ICSMS e a fornire una formazione agli utenti dei nuovi paesi membri
dell'ICSMS. Le prime attività di formazione si sono svolte nei mesi di maggio e
giugno del 2012; –
fornire sostegno e assistenza tecnica a tutti gli
utenti dell'ICSMS (compreso un servizio di helpdesk); –
garantire la gestione ordinaria dell'ICSMS e la
qualità del servizio; –
trasferire il know-how dell'ICSMS alla Commissione. L'ICSMS è un sistema via Internet che consente un
ampio scambio di informazioni tra tutti gli organismi di vigilanza del mercato.
Gli utenti hanno la possibilità di condividere rapidamente e in modo efficiente
i risultati delle prove, i dati identificativi di un prodotto, le fotografie,
le informazioni relative agli operatori economici, le valutazioni di rischio
compresi i dati di pericolosità, le informazioni sugli incidenti e i
provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza. L'ICSMS comprende un'area riservata e un'area
pubblica. La prima è destinata alle autorità di vigilanza del mercato. È
accessibile anche alle autorità doganali e ai funzionari dell'Unione europea.
Contiene tutte le informazioni disponibili (descrizione dei prodotti, risultati
delle prove, provvedimenti adottati, ecc.). L'area pubblica è destinata ai
consumatori e agli operatori economici. Le informazioni accessibili al pubblico
sono soltanto il riferimento del prodotto e i dati relativi alla sua non
conformità e non i documenti ad uso interno (cioè la corrispondenza tra l'autorità
e il fabbricante/l'importatore, ecc.). L'ICSMS raccoglie già i risultati delle prove
relative a oltre 47 500 prodotti e contiene un elenco di oltre 650
autorità di tutti i paesi del SEE – e ciò in relazione a oltre 45 direttive.
Gli account utente sono 3 600. L'ICSMS consente a tutti gli utenti
pubblici e interni di effettuare ricerche specifiche. Si può, ad esempio,
avviare una ricerca relativa a singoli prodotti e ai risultati delle prove per
intere categorie di prodotti. Si possono ottenere i risultati delle prove
riguardanti i prodotti di determinati paesi. È possibile recuperare
informazioni riguardanti i prodotti disciplinati da una determinata direttiva,
le notifiche connesse alle clausole di salvaguardia, le notifiche RAPEX, i
fabbricanti, gli importatori e i rivenditori. La riservatezza è tutelata
mediante un sistema di autorizzazioni d'accesso. Ciascuna autorità di vigilanza del mercato può
inserire dati su prodotti oggetto di indagini, se non sono ancora presenti
nella banca dati, e aggiungere osservazioni alla documentazione informativa su
un prodotto già esistente (feedback delle autorità di vigilanza del mercato sui
prodotti oggetto di indagini). Esiste infine ed è ampiamente utilizzata la
possibilità di trasferire la responsabilità per un prodotto da un'autorità
all'altra (il cosiddetto "passaggio di testimone"). Qualsiasi valutazione del contratto relativo
all'ICSMS è prematura, in quanto la firma del contratto è avvenuta nel novembre
del 2011 ed è appena iniziata l'estensione del sistema ai paesi dell'UE che non
vi aderivano già. Tenuto conto delle potenzialità dell'ICSMS, il contratto
offre comunque un buon "rapporto qualità/prezzo" alla Commissione e a
tutte le parti interessate (autorità nazionali, fabbricanti, cittadini). Il
sistema sussidiario generale di informazione istituito dal regolamento intende
rappresentare uno strumento operativo in grado di facilitare la vigilanza del
mercato in tutta l'Unione europea, in particolare mediante un miglioramento
dell'efficacia e della coerenza delle indagini effettuate a livello nazionale. Secondo gli esperti che utilizzano l'ICSMS, lo
scambio di informazioni sui risultati delle prove e sulle indagini offre alle
autorità di vigilanza del mercato vantaggi quali: –
la rapidità di intervento: le informazioni sui
prodotti pericolosi possano essere rese immediatamente note e si possono
prendere misure tempestive; –
l'effetto deterrenza: le "pecore nere"
tra i fabbricanti saranno individuate con maggiore tempestività e sanzionate in
modo più efficace; –
sono scongiurate le inutili ripetizioni delle
stesse attività: i risultati delle prove eseguite da un'autorità di vigilanza
saranno messi immediatamente a disposizione di tutti gli altri Stati membri; –
la possibilità di produrre statistiche per settore,
prodotto, ecc.; –
la trattazione di tutte le questioni concernenti la
non conformità dei prodotti. L'ICSMS costituisce inoltre una valida piattaforma
per l'attuazione della politica di vigilanza del mercato europeo, in quanto
crea la base per: –
il coordinamento degli interventi di mercato su
vasta scala nei confronti dei prodotti sospetti; –
l'elaborazione delle migliori pratiche, lo scambio
di conoscenze generali e di esperienze; –
l'adozione di un approccio comune in materia di
vigilanza del mercato in vari paesi (così da evitare le distorsioni della
concorrenza); –
la disponibilità di una miniera di informazioni
sulla vigilanza del mercato nell'UE; –
l'informazione dei cittadini sui prodotti non
conformi e le coordinate delle autorità competenti[28]. 3.6. Sostegno alla cooperazione
amministrativa Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce la base
giuridica che consente alla Commissione di fornire finanziamenti e sostegno
agli Stati membri per quanto riguarda le attività dei gruppi di cooperazione
amministrativa (ADCO) in materia di vigilanza del mercato[29]. L’obiettivo principale di questi gruppi è
garantire una corretta e uniforme applicazione delle disposizioni tecniche
delle direttive (procedure di certificazione), limitando così, per i prodotti
certificati conformi, il ricorso da parte degli Stati membri alle restrizioni
all'immissione sul mercato. Esistono attualmente venti gruppi ADCO. In
generale, tengono circa 40 riunioni l'anno in settori quali la costruzione, la
sicurezza dei giocattoli, le emissioni acustiche, i prodotti pirotecnici, le
apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, la
compatibilità elettromagnetica, il materiale elettrico a bassa tensione, i
dispositivi medici, gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere
utilizzati in atmosfere esplosive, gli apparecchi a pressione e le attrezzature
a pressione trasportabili, le macchine, gli ascensori, gli impianti a fune, i
dispositivi di protezione individuale, la progettazione ecocompatibile,
l'etichettatura energetica, gli strumenti di misura e gli strumenti per pesare
a funzionamento non automatico o le imbarcazioni da diporto. I partecipanti
alle riunioni sono funzionari delle autorità nazionali di vigilanza del
mercato, alle quali spetta anche la presidenza. Anche la Commissione è
rappresentata in questi gruppi. È stato tuttavia constatato che il livello di
partecipazione alle riunioni dei gruppi di cooperazione amministrativa varia da
un settore all'altro. La scarsa partecipazione a vari gruppi sembra dovuta,
principalmente, alla mancanza di risorse finanziarie per la copertura delle
spese di viaggio e soggiorno dei rappresentanti. Alcune autorità di vigilanza
del mercato non chiedono di presiedere i gruppi proprio a causa degli stessi
problemi finanziari legati all'organizzazione delle riunioni. 4. Controlli sui prodotti che entrano nel
mercato dell'UE Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce un
quadro normativo per i controlli alle frontiere esterne[30]. L'obiettivo globale di queste
disposizioni è garantire che gli Stati membri dispongano di meccanismi di
controllo adeguati per verificare che i prodotti originari di paesi terzi e
introdotti nel mercato dell'UE siano conformi ai requisiti stabiliti dalla
legislazione dell'Unione. A tal fine il regolamento stabilisce i principi
fondamentali riguardanti il funzionamento dei controlli alle frontiere esterne,
l'autorizzazione o il diniego dell'autorizzazione all'immissione in libera
pratica e la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nell'espletamento di
entrambi i compiti citati. Queste disposizioni si basano sul regolamento (CEE)
n. 339/93[31]
del Consiglio, che è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 765/2008. 4.1. Applicazione ad opera degli
Stati membri Gli Stati membri hanno attuato le disposizioni
specifiche in materia di controlli alle frontiere mediante: ·
l'istituzione di un unico punto di contatto così da
mettere a punto un sistema efficace ed efficiente di controlli alle frontiere; ·
la messa a disposizione di fondi per i controlli
alle frontiere; ·
l'elaborazione di una politica sulle modalità di
attuazione dei controlli alle frontiere; ·
l'ampliamento dei controlli alle frontiere in modo
da coinvolgere un maggior numero di punti di entrata; ·
controlli alle frontiere adeguatamente mirati e
senza che la facilitazione degli scambi subisca conseguenze negative; ·
la conclusione di accordi scritti tra le autorità
doganali e le autorità di vigilanza del mercato per il rafforzamento della
cooperazione nel campo dei controlli alle frontiere; ·
una migliore cooperazione tra le autorità doganali
e le autorità di vigilanza del mercato (ad esempio una migliore condivisione
delle informazioni e un rafforzamento della cooperazione con le autorità di
vigilanza del mercato dei paesi terzi); ·
l'assistenza ai funzionari delle dogane che effettuano
i controlli doganali; ·
la realizzazione di analisi di rischio o il
supporto a tali analisi; ·
l'armonizzazione delle attività doganali; ·
la formazione dei funzionari delle dogane. 4.2. Orientamenti forniti dalla
Commissione Al fine di facilitare l'applicazione del
regolamento (CE) n. 765/2008, la Commissione, insieme agli Stati membri, ha
elaborato gli Orientamenti per i controlli all'importazione riguardanti la
sicurezza e la conformità dei prodotti[32].
Gli orientamenti intendono fornire alle autorità doganali e alle autorità di
vigilanza del mercato uno strumento per migliorare i metodi di cooperazione e
le buone pratiche amministrative. Al tempo stesso, trattano le questioni
pratiche che le autorità doganali devono affrontare quando effettuano i controlli
relativi alla sicurezza e alla conformità dei prodotti. Gli orientamenti si articolano in una parte
generale e una parte specifica. La parte generale è essenziale per comprendere
la legislazione generale dell'UE applicabile, in particolare gli obblighi in
materia di controlli di sicurezza e di conformità e la cooperazione fra le
autorità nazionali competenti. La parte specifica degli orientamenti comprende
strumenti pratici per i funzionari doganali, ossia schede informative e liste
di controllo su singoli gruppi di prodotti destinate a facilitare i controlli. La Commissione coordina gli sforzi degli Stati
membri volti a diffondere la conoscenza e l'uso degli orientamenti a livello
nazionale. È impegnata, inoltre, in un vasto programma di visite nei singoli
paesi per fornire la massima assistenza ai funzionari nazionali e rispondere a
loro eventuali quesiti specifici. Tutte queste iniziative sono state finanziate nel
quadro del programma Dogana 2013[33]. 5. Marcatura CE e valutazione della
conformità In passato la Commissione ha rilevato tra gli
operatori economici, in particolare tra le PMI, una scarsa comprensione del
significato della marcatura CE. Per questo motivo, il regolamento (CE) n.
765/2008 stabilisce i principi generali che presiedono alla marcatura CE. A
questo proposito, su richiesta del Parlamento europeo e nel quadro
dell'applicazione del regolamento, la Commissione si è impegnata a svolgere una
campagna informativa sulla marcatura CE diretta, in particolare, agli operatori
economici (in primis alle PMI), ma anche alle autorità pubbliche e ai
consumatori. 5.1. La campagna informativa sulla
marcatura CE La campagna informativa sulla marcatura CE ha
avuto, come obiettivo, la promozione della conoscenza della marcatura CE tra le
parti interessate. Finanziata nel 2009 dal programma per l'innovazione e
l'imprenditorialità per un costo totale di 2 milioni di EUR, l'iniziativa è
iniziata nel primo trimestre del 2010 ed è durata fino a marzo del 2012. I risultati della campagna comprendono: –
la creazione di un apposito sito Internet in tutte
le lingue UE/EFTA in grado di fungere da sportello unico per le informazioni in
materia di marcatura CE (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/);
–
la creazione di uno stand per la partecipazione a
fiere commerciali[34],
seminari educativi in tutti gli Stati membri dell'UE/EFTA (per la Svizzera e il
Liechtenstein si è tenuto un unico seminario congiunto); –
la realizzazione di dépliant e opuscoli in tutte le
lingue dell'UE/EFTA per gli operatori e i consumatori, la produzione di due
video e di materiale promozionale, la realizzazione di schede illustrative
sulla marcatura CE in diversi settori in tutte le lingue dell'UE/EFTA e vari
articoli nella stampa specializzata. A quanto pare, la campagna ha centrato gli
obiettivi. Il feedback proveniente dai seminari e dalle fiere (l'alto numero di
partecipanti[35]
e le loro valutazioni scritte positive), l'elevata domanda di materiale
informativo[36]
e il forte interesse della stampa e dei media on line[37] dimostrano il successo della
campagna. Inoltre, la maggior parte delle domande poste
dalle parti interessate sulla marcatura CE dimostra che questi soggetti hanno
ormai maggiore familiarità con il significato della marcatura CE e
un'accresciuta consapevolezza dei loro diritti e obblighi. Nel corso della
campagna è cresciuto il numero delle domande scritte rivolte alla Commissione
dalle parti interessate. Le domande stesse sono diventate più complesse e
articolate, a dimostrazione di un'accresciuta conoscenza della marcatura CE
rispetto al passato. Gli orientamenti pubblicati nel sito riducono, infine, il
rischio di possibili errori ed equivoci. 5.2. Orientamenti al legislatore
di settore e alle altre parti interessate Il corretto utilizzo della marcatura CE presuppone
una buona conoscenza delle procedure di valutazione della conformità
applicabili ai diversi prodotti. Per assistere il legislatore, le autorità
nazionali, gli organismi di accreditamento, gli organismi di valutazione della
conformità, gli operatori e le altre parti interessate nella scelta della
corretta procedura di valutazione, la Commissione ha fornito orientamenti
specifici mediante i seguenti documenti di indirizzo: ·
SOGS-N593 EN o CERTIF 2009-03 Orientations for
selecting and implementing the modules of Decision 768/2008 and SMEs
specificities in the area of conformity assessment (Orientamenti per la
selezione e l'attuazione dei moduli della decisione n. 768/2008/CE –
specificità delle PMI nel settore della valutazione della conformità). Il
documento fornisce al legislatore di settore orientamenti su come scegliere i
moduli di valutazione della conformità all'interno della serie contenuta nella
decisione n. 768/2008/CE e si rivolge anche agli organismi notificati che
effettuano la valutazione di conformità. In linea con gli obiettivi
dell'iniziativa "Legiferare meglio", il legislatore deve tener conto
della complessità del prodotto, della dimensione delle imprese del settore
interessato (ad esempio, PMI), della tecnologia in discussione, del rischio di
pregiudizio all'interesse pubblico, del carattere in serie o di massa del
processo di produzione. Analogamente gli organismi notificati devono evitare di
imporre oneri inutili a carico degli operatori economici, mantenendo nel
contempo livelli necessariamente elevati di tutela dell'interesse pubblico; ·
SOGS-N594 EN o CERTIF 2009-04 Introduction to
conformity assessment of the New Legislative Framework as laid down in Decision
768/2008 (Introduzione alla valutazione della conformità nell'ambito del
nuovo quadro legislativo stabilito dalla decisione n. 768/2008/CE), documento
che si rivolge ai soggetti (legislatore, organismi notificati, fabbricanti) che
si avvicinano per la prima volta alla valutazione della conformità. Spiega che
cosa sia la valutazione di conformità e ne descrive i meccanismi e il ruolo
nella catena della fornitura di un prodotto. Illustra infine il ruolo delle
parti interessate coinvolte e fornisce un'analisi dettagliata delle procedure
di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE; ·
SOGS N612 EN or CERTIF 2009–08 Using Harmonised
Standards to assess the competence of Conformity Assessment Bodies in the
context of the New Legislative Framework (Uso delle norme armonizzate per
valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità
nell'ambito del nuovo quadro legislativo), documento che si rivolge
principalmente agli organismi di accreditamento e che descrive, in relazione ai
singoli moduli di valutazione della conformità, quali norme armonizzate
pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea rispecchino i criteri
che gli organismi di valutazione della conformità devono soddisfare per essere
notificati per un dato modulo. I documenti sono disponibili sul sito Internet
della Commissione[38]. [1] Cfr. gli articoli 4, 6 e 8 del regolamento. [2] Le relative coordinate sono disponibili sul sito web
della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=ab.main. [3] CERTIF 2009-06 Rev. 6.0 Cross Border Accreditation
Activities (Attività di accreditamento transfrontaliero) (cfr. documento di
lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione). [4] Cfr. l'articolo 14 del regolamento. [5] Orientamenti generali per l'interazione tra la
Cooperazione europea per l'accreditamento e la Commissione europea,
l'Associazione europea di libero scambio e le autorità nazionali competenti (GU
C 116 del 21.5.2009, pag. 6,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:116:0006:0011:IT:PDF). [6] Cfr. l'articolo 32 del regolamento. [7] http://www.european-accreditation.org/content/publications/pub.htm. [8] Le attività non sono state prestate solo a favore dei
servizi della direzione generale per le Imprese e l'industria, ma hanno
riguardato anche altre direzioni generali (tra cui le DG SANCO, AGRI, ENV, MOVE
e CLIMA). Un esempio paradigmatico di cooperazione concerne il nuovo
regolamento relativo alla verifica e all'accreditamento del sistema per lo
scambio di quote di emissioni (ETS): in questo caso l'EA ha collaborato da
vicino con la DG ENTR e la DG CLIMA per giungere a una soluzione rispondente
alle esigenze di tale legislazione [regolamento (UE) n. 600/2012 della
Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle
emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio]. [9] http://www.european-accreditation.org/content/ea/members.htm. [10] CERTIF 2010-08 Rev.1 Notification without Accreditation
(Notifica senza accreditamento) [articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 765/2008]. [11] Cfr. l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento. [12] Una rassegna completa delle risposte è contenuta nel
documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione. [13] Cfr. articolo 17. [14] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/market-surveillance-authorities/index_en.htm. [15] Cfr. articolo 18, paragrafo 5. [16] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/national-market-surveillance-programmes/index_en.htm. [17] La descrizione della tipologia rispecchia, in particolare,
l'approccio seguito nel 2012. [18] Solo per un numero limitato di prodotti. [19] Cfr. articolo 16. [20] Cfr. articoli 20 e 22. RAPEX è un sistema di allarme già
istituito a norma dell'articolo 12 della DSGP. [21] Ne sono un esempio la notifica relativa a un miscelatore
per mangimi utilizzato in agricoltura, risultato non conforme alla direttiva
macchine 2006/42/CE dopo aver provocato un incidente mortale nel paese
notificante e le notifiche di vari strumenti professionali pericolosi,
risultati non conformi alla direttiva "bassa tensione" 2006/95/CE. [22] Ne sono un esempio le notifiche relative a vari dispositivi
di protezione dei consumatori e alle confezioni di giocattoli contenenti una
quantità di cadmio superiore al limite consentito dal regolamento (CE) n.
1907/2006 (REACH) e le notifiche relative ai fuochi d'artificio contenenti
inquinanti organici persistenti. [23] Maggiori informazioni su tali notifiche (Stati membri
notificanti, categorie di prodotti, ecc.) sono consultabili al punto 2.3 della
relazione annuale RAPEX, edizioni 2010 e 2011, disponibili al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/key_docs_en.htm.
[24] Il 29 maggio 2012 GRAS-RAPEX ha sostituito l'applicazione
RAPEX-REIS. La nuova piattaforma informatica presenta funzionalità più
avanzate, tra cui i menu a tendina che consentono ai punti di contatto RAPEX di
caricare informazioni relative ai prodotti professionali e a rischi diversi da
quelli per la salute e la sicurezza. [25] Adottate con la decisione 2010/15/UE della Commissione,
del 16 dicembre 2009 (GU L 22 del 26.1.2010, pag. 1, http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/rapex_GUID_26012010_it.pdf). [26] Documento SOGS-MSG N031Rev1 o CERTIF 2012-01 Rev1. [27] Cfr. l'articolo 23 del regolamento. [28] Cfr. articolo 19, paragrafo 2. [29] Cfr. articolo 32, paragrafo 1, lettera e). [30] Cfr. articoli 27, 28 e 29. [31] Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio
1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi
terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti (GU L 40 del 17.2.1993,
pag. 1). [32] http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/
customs/product_safety/guidelines_en.pdf. [33] Decisione
n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che
istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità. [34] Partecipazione alle seguenti fiere: Fiera di Hannover 2010
(aprile 2010), Hôpital Expo – Parigi (maggio 2010), CEDIA EXPO – Londra
(giugno 2010), IFA – Berlino (settembre 2010), Orto Pro care – Madrid
(settembre-ottobre 2010), Eurotool – Cracovia (ottobre 2010), Fiera
internazionale del giocattolo – Norimberga (febbraio 2011), Fiera di Milano
(gennaio 2011), CeBIT – Hannover (marzo 2011), Amper – Brno (Repubblica
ceca) (marzo-aprile 2011), Fiera di Hannover (aprile 2011). [35] Quasi 2 000 parti interessate hanno seguito i
seminari. Ad alcune fiere, più di 2 000 persone hanno visitato lo stand
della campagna, mentre più di 200 visitatori hanno partecipato a discussioni
più approfondite con il personale addetto allo stand. [36] Sessantamila copie di dépliant e opuscoli già distribuite. [37] Oltre 140 comunicati stampa/articoli in riviste,
newsletter e in siti web specializzati. [38] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/certif_doc_en.htm.