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Document 52013DC0076
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 20 actions for safer and compliant products for Europe: a multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 20 azioni per rendere i prodotti più sicuri e conformi per l'Europa: un piano d'azione pluriennale per il controllo dei prodotti nell'UE
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 20 azioni per rendere i prodotti più sicuri e conformi per l'Europa: un piano d'azione pluriennale per il controllo dei prodotti nell'UE
/* COM/2013/076 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 20 azioni per rendere i prodotti più sicuri e conformi per l'Europa: un piano d'azione pluriennale per il controllo dei prodotti nell'UE /* COM/2013/076 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 20 azioni per rendere i prodotti più sicuri e
conformi per l'Europa: un piano d'azione pluriennale per il controllo dei
prodotti nell'UE (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione La vigilanza del mercato interno dei prodotti
è, sul piano pratico, una sfida di enorme difficoltà: la gamma di prodotti da
controllare è molto ampia, molti sono importati dall'esterno dell'Unione, gli
Stati membri dispongono di risorse limitate per svolgere controlli e ispezioni
e la necessità di controlli negli Stati membri dipende da vari fattori, come la
struttura geografica e amministrativa di un paese. La vigilanza del mercato richiede
un'infrastruttura solida, un'organizzazione efficiente e delle conoscenze
specialistiche. Per conseguire il duplice obiettivo di proteggere i cittadini e
garantire condizioni eque di concorrenza è essenziale che siano presenti tutti
e tre questi elementi. L'organizzazione della vigilanza del mercato deve subire
frequenti adattamenti per far fronte all'evoluzione delle esigenze e a un
ambiente industriale in continuo cambiamento. Il nucleo della vigilanza del mercato è una
catena di processi interdipendenti come le ispezioni, il campionamento, i test
di laboratorio, l'interpretazione dei risultati, la valutazione dei rischi, i
processi decisionali, gli interventi e le conseguenti procedure giuridiche che
possono comportare misure correttive o addirittura sanzioni. Il piano d'azione
pluriennale di vigilanza del mercato è uno dei 50 punti di intervento elencati
nell'Atto per il mercato unico[1].
Esso introdurrà una serie di obiettivi da perseguire e di misure da adottare
per conseguire i suoi obiettivi politici ed eliminare le disfunzioni del
mercato. L'Atto per il mercato unico II[2]
ribadisce la necessità di migliorare la sicurezza dei prodotti che circolano
nell'UE. Il piano mira a colmare le lacune e a rendere
più efficace e operativa la vigilanza del mercato interno dei prodotti (ad
eccezione di prodotti alimentari, mangimi e farmaci) al fine di attuare
correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato[3] e della direttiva 2001/95/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei
prodotti[4].
Esso fa parte di un pacchetto più vasto che comprende anche le proposte di
regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sulla vigilanza del
mercato. Il piano va letto in parallelo a questa iniziativa, che integra; ma,
in attesa dell'adozione definitiva di tali proposte legislative, si basa sulla
serie di norme e programmi già in essere[5].
Esso tiene inoltre conto dei problemi illustrati nella valutazione d'impatto
che accompagna il pacchetto. La Commissione intende attuare questo piano
dalla sua adozione fino al 2015. A quel punto si valuterà l'eventuale necessità
di un altro piano pluriennale. Tuttavia non tutte le azioni inizieranno allo
stesso momento, e la durata di ciascuna di esse sarà dettata dalle relative
esigenze specifiche. L'obiettivo principale di questo piano è
delineare gli interventi non legislativi che la Commissione intende attuare per
ridurre il numero di prodotti non sicuri o non conformi e garantire l'efficienza
e l'efficacia della vigilanza sui prodotti sia all'interno dell'Unione che nel
momento in cui i prodotti vi fanno ingresso. 2. Miglioramenti in termini di
efficacia e di efficienza all'interno dell'UE Le autorità di vigilanza del mercato devono essere
correttamente organizzate e dotate degli strumenti giusti per far fronte agli
obblighi e alle prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.
L'esperienza ha tuttavia rivelato carenze nel quadro della vigilanza del
mercato dell'Unione. Al fine di vigilare sul mercato in modo efficace ed
efficiente le autorità nazionali responsabili necessitano di un'infrastruttura
solida, di una buona organizzazione, di adeguate competenze giuridiche, di
strutture e impianti adatti e di funzionari competenti e qualificati che
beneficino di una formazione di alta qualità. 2.1. Condivisione delle
informazioni derivanti dalle indagini Per verificare se un prodotto presenta un
rischio o non è conforme ai requisiti applicabili, sono solitamente richiesti
controlli e prove al fine di ottenere informazioni per la valutazione del
rischio. Le prove comportano costi elevati, e talvolta le autorità competenti
non possiedono le competenze tecniche per effettuarle in modo adeguato e
interpretarne i risultati. In questo settore sono perciò di fondamentale
importanza un coordinamento, una cooperazione, una formazione e uno scambio di
informazioni adeguati. Azione
1: Agevolare la "trasferibilità" dei rapporti di prova nell'Unione La
Commissione promuoverà l’utilizzo, tra le competenti autorità di vigilanza del
mercato, comprese quelle responsabili dei controlli alle frontiere esterne, dei
risultati delle prove già effettuate in uno Stato membro da parte degli altri
Stati membri, e faciliterà inoltre la loro diffusione tramite l'ICSMS. Lo scambio di informazioni tra le autorità di
vigilanza del mercato e con le autorità doganali in tutta l'UE è essenziale per
evitare duplicazioni. I sistemi informatici sono il modo migliore per
raggiungere questo obiettivo, poiché consentono flussi di lavoro efficienti,
nonché di recuperare e scambiare le informazioni in modo fluido e veloce. La
nuova piattaforma informatica gras-rapex[6] è utilizzata dagli Stati membri
per presentare le notifiche RAPEX. D'altro canto lo strumento ICSMS[7] offre alle autorità di
vigilanza un mezzo di comunicazione veloce ed efficiente per scambiare
informazioni in tempi rapidi. L'ICSMS non è un sistema di allarme ma uno
strumento generale per l'archiviazione e la condivisione di informazioni
relative alla vigilanza del mercato che contribuisce a creare un meccanismo di
cooperazione fra autorità e uno strumento di informazione generale in materia
di vigilanza del mercato. Esso potrebbe anche essere esteso allo scambio di
informazioni tra le autorità doganali nonché con le autorità nazionali
competenti. Azione
2: Massimizzare i vantaggi dell'ICSMS L'ICSMS
verrà ulteriormente sviluppato per raccogliere, conservare e scambiare
informazioni e buone pratiche tra tutti i soggetti direttamente interessati.
Ciò includerà la pubblicazione finale dei risultati delle prove e di quelli
delle azioni congiunte, le linee guida e gli orientamenti per la formazione
delle autorità di vigilanza del mercato, i case study, le statistiche e le
informazioni di carattere generale sulla vigilanza del mercato dei prodotti. Azione
3: Creare sinergie tra gras-rapex
e ICSMS Il Gras-rapex e l'ICSMS hanno funzioni
molto diverse e sono pertanto tenuti separati. La Commissione, rispetto ai
diversi obiettivi dell'ICSMS e del gras-rapex,
svilupperà comunque le sinergie tra i due sistemi. Inoltre, i dati relativi ad incidenti e
lesioni causati dai prodotti non sicuri devono andare ad alimentare le azioni
di vigilanza del mercato. Sebbene il regolamento (CE) n. 765/2008 (articolo 18)
obblighi gli Stati membri a monitorare gli infortuni, nella pratica poco è
stato fatto, considerando le numerose difficoltà pratiche a stabilire un
sistema di segnalazione che possa risultare utile a tutte le autorità e a tutti
gli operatori economici. Azione
4: Valutare il rapporto costi/benefici di una base dati su infortuni/lesioni a
livello dell'UE La
Commissione esaminerà la fattibilità di una banca dati pubblica di informazione
sulla sicurezza dei prodotti di consumo, che potrebbe includere una piattaforma
per le denunce o le lesioni. Essa terrà conto dei risultati conseguiti da
EuroSafe, OCSE e altri strumenti pertinenti disponibili nel settore[8]. 2.2. Un metodo comune di
valutazione del rischio Una delle attività di maggiore difficoltà per
le autorità di vigilanza del mercato è individuare e valutare correttamente il
rischio presentato da un prodotto. Per agevolare l'efficacia e l'efficienza
della valutazione del rischio, la Commissione ha già elaborato una metodologia
di valutazione del rischio disponibile negli orientamenti RAPEX (GU L 22 del
26.01.2010). Tuttavia, questa metodologia deve essere aggiornata e coprire
tutti i rischi. Azione
5: Elaborare una metodologia generale dell'UE di valutazione del rischio per i
prodotti La
Commissione intende completare e aggiornare la metodologia generale di
valutazione del rischio disponibile negli orientamenti RAPEX in modo da coprire
gli altri rischi. 2.3. Parametri di riferimento del
rendimento per la vigilanza del mercato Dallo studio "Future of Market
Surveillance"[9]
è emerso che sono disponibili pochissime informazioni sui risultati delle
attività di vigilanza del mercato degli Stati membri e che un'analisi
comparativa precisa è impossibile. Tale studio fa inoltre pensare che gli Stati
membri considerino la trasmissione di informazioni come un onere inutile,
probabilmente a causa della mancata registrazione delle informazioni necessarie
in un formato facilmente accessibile. Al fine di consentire l'analisi comparativa e
la comparabilità degli indicatori di performance di vigilanza del mercato negli
Stati membri, la Commissione europea ha istituito nel 2008 uno strumento di
raccolta dei dati destinato a raccogliere le informazioni che misurano le
attività chiave delle autorità nazionali responsabili dell'applicazione della
normativa in materia di sicurezza dei prodotti. Tuttavia, nonostante uno sforzo
costante sulla qualità e l'estensione degli indicatori relativi
all'applicazione delle norme, l'accuratezza e l'utilità delle informazioni
raccolte nonché la loro comparabilità - che consente di individuare i punti
forti e i punti deboli nel quadro di attuazione della vigilanza del mercato dell'UE
- rimangono limitate. Non vi è inoltre alcuna informazione sui risultati dei
controlli di frontiera. Per tale analisi comparativa andrebbero impiegati i
gruppi di cooperazione amministrativa (ADCO) nei rispettivi settori di
competenza. Azione
6: Sviluppare i principali parametri di riferimento del rendimento per la
vigilanza del mercato La
Commissione garantirà il miglioramento del sistema di raccolta dati e
determinerà, insieme alle autorità di vigilanza del mercato, i principali
indicatori relativi all'applicazione delle norme più importanti da valutare a
medio termine. La Commissione intende inoltre raccogliere dati dagli Stati
membri sui risultati dei controlli di frontiera a partire dal 2013 e pubblicare
una relazione annuale a partire dal 2015. 2.4. Agevolare i controlli sui
prodotti innovativi e ad alta tecnologia Si riconosce in generale che è molto difficile
effettuare controlli di sicurezza su prodotti che contengono sostanze
pericolose quali cadmio e piombo o su prodotti ad alta tecnologia come gli
strumenti di pesatura elettronica. Il controllo della conformità di queste
categorie di prodotti può essere eseguito solo distruggendo il campione, con
costi molto spesso elevati e difficoltà a dimostrare la non conformità a
posteriori. I prodotti in questione sono contemplati dalla legislazione
dell'UE, e sono molto numerosi. Attualmente, date le difficoltà di cui sopra,
non è chiaro se tali prodotti siano controllati solo con controlli documentali
e fisici o anche con controlli di laboratorio sulle loro caratteristiche come
richiesto dal regolamento (CE) n. 765/2008[10].
Azione
7: Esaminare la fattibilità dei controlli di sicurezza e conformità per
prodotti innovativi e ad alta tecnologia La
Commissione valuterà se sia possibile agevolare i controlli di
sicurezza/conformità svolti dalle autorità nazionali per prodotti innovativi e
ad alta tecnologia. Ciò avrà un duplice obiettivo: a) di agevolare i controlli
da parte degli Stati membri, e b) di evitare una situazione in cui tali
prodotti non sono mai correttamente verificati a causa di difficoltà tecniche.
La fattibilità prenderà in considerazione le specificità delle PMI. 3. Una più stretta cooperazione
in tutta l'Unione La rapida integrazione del mercato unico dei
prodotti, il fatto che un numero sempre maggiore di imprese multinazionali si
sviluppano e offrono un'ampia gamma di prodotti in diversi Stati membri, lo
sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero in Europa e il numero
crescente delle importazioni di prodotti fabbricati al di fuori dell'UE rendono
necessaria una maggiore cooperazione transfrontaliera in materia di vigilanza
del mercato. È quindi importante che l'organizzazione delle attività di
vigilanza del mercato rispecchi gli sviluppi del mercato europeo dei prodotti,
in particolare per assicurare la condivisione di informazioni sui risultati
delle ispezioni ed evitare la ripetizione delle prove. 3.1. Coordinamento delle attività
transfrontaliere di vigilanza La proposta legislativa di accompagnamento per
un regolamento sulla vigilanza del mercato si propone di rafforzare e
razionalizzare le procedure europee per lo scambio di informazioni riguardo a
prodotti non sicuri o non conformi per mezzo del rafforzamento della procedura
RAPEX e l'integrazione delle "procedure di salvaguardia" per taluni
prodotti che spesso recano la marcatura CE. Ciononostante, un migliore scambio
di informazioni dipende anche da attività transfrontaliere di vigilanza del
mercato sempre più numerose e coordinate, da una pianificazione coordinata e
dall'assistenza reciproca. A tal fine, la proposta di regolamento sulla
vigilanza del mercato propone di istituire un forum europeo di vigilanza del
mercato e un segretariato esecutivo per assisterlo, con la partecipazione di
tutti gli Stati membri, per facilitare l'attuazione coerente delle attività
contemplate dal presente piano o dalla legislazione pertinente dell'UE. Gli
ADCO faranno anche parte di questo forum europeo di vigilanza del mercato. Azione
8: Preparare la creazione di un segretariato esecutivo Il futuro
forum di sorveglianza del mercato UE ha bisogno di assistenza a livello
organizzativo per svolgere i suoi compiti. La Commissione istituirà pertanto un
segretariato esecutivo che assisterà il forum. 3.2. Azioni congiunte di
applicazione delle norme La creazione del mercato interno garantisce
che i prodotti circolino liberamente in tutta l'Unione. Purtroppo molte
attività di vigilanza del mercato sono ancora limitate al territorio nazionale
e i risultati non vengono sempre messi a disposizione di altre autorità. Un
maggiore coordinamento delle attività di applicazione delle norme è
fondamentale per creare condizioni di parità per gli operatori economici e un
livello uniforme di protezione dei consumatori in tutta l'UE. Azione
9: Attività congiunte di applicazione delle norme La
Commissione fornirà un sostegno finanziario per azioni congiunte di
applicazione delle norme, consentendo alle autorità di vigilanza del mercato e
alle autorità doganali di mettere in comune le risorse e le competenze e di
applicare metodi favorevole alle PMI. L'obiettivo principale di tale iniziativa
è quello di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di vigilanza in
Europa, nonché di migliorare il coordinamento delle attività di applicazione
delle norme effettuate in relazione alle categorie di prodotti o ad altre
priorità. 3.3. Scambio di funzionari Al fine di incoraggiare le autorità di
vigilanza del mercato a condividere e acquisire esperienza e competenze in
materia di sicurezza dei prodotti e di meccanismi di vigilanza del mercato, la
Commissione fornirà un sostegno finanziario per gli scambi di funzionari tra
Stati membri. Azione
10: Scambio di funzionari La Commissione
fornirà sostegno finanziario per gli scambi di funzionari nel settore dei
prodotti di consumo non alimentari e di sicurezza dei servizi. 3.4. Rafforzamento della
cooperazione europea in materia di vigilanza del mercato La cooperazione europea in materia di
vigilanza del mercato per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione
dell'Unione avviene in genere tramite gruppi informali di autorità di vigilanza
del mercato che si incontrano nei gruppi informali e di settore di cooperazione
amministrativa, noti come ADCO, che discutono dei problemi di vigilanza del
mercato nel loro territorio di competenza. Tali gruppi sono spesso presieduti
da un rappresentante di un'autorità di vigilanza del mercato nazionale.
Tuttavia, dal momento che l'organizzazione di queste riunioni è molto complessa
per il presidente dal punto di vista amministrativo, mentre molte delle
autorità di vigilanza del mercato non possono partecipare a tali riunioni a
causa di vincoli di bilancio, la Commissione propone di aumentare il proprio
sostegno a tali gruppi. Azione
11: Maggiore sostegno per i gruppi di cooperazione amministrativa (ADCO) La
Commissione fornirà un sostegno finanziario per il funzionamento amministrativo
della maggior parte di questi gruppi, in modo che l'onere amministrativo
dell'organizzazione di tali riunioni possa essere ridotto. La Commissione
discuterà inoltre con gli ADCO il metodo più efficiente in termini di costi per
il rimborso o il sostegno finanziario per le spese di viaggio delle autorità di
vigilanza del mercato che desiderano partecipare alle riunioni dei gruppi
scelti. 3.5. Prodotti venduti on-line Il commercio elettronico è in rapida
espansione e costituisce una nuova sfida per le autorità di vigilanza del
mercato. La consultazione pubblica sulla revisione della direttiva sulla
sicurezza generale dei prodotti ha indicato che le attività di vigilanza per
quanto riguarda i prodotti commercializzati on-line avvengono in modo casuale,
frammentario e non coordinato[11].
Di conseguenza, il livello di protezione e
assistenza giuridica dei consumatori e di altri utenti contro i rischi causati
dai prodotti non sicuri venduti on-line è in ritardo rispetto a quello
garantito rispetto ad altri canali di distribuzione. Spesso i consumatori
effettuano acquisti on-line e si trovano ad affrontare problemi se il prodotto
non è sicuro o conforme. I prodotti non sicuri che sono stati ritirati e
richiamati dal mercato dell'UE possono ancora essere disponibili per gli utenti
finali tramite Internet. Azione
12: Prodotti venduti on-line La
Commissione intende: - studiare
i modi in cui operano i negozi on-line che vendono prodotti di consumo,
compresa la localizzazione dei grandi operatori, dei depositi di
approvvigionamento e delle rotte di approvvigionamento del commercio
elettronico, in particolare se i prodotti sono commercializzati al consumatore
finale direttamente da paesi terzi e il ruolo e l'importanza delle PMI nella
catena di fornitura del commercio elettronico; - arrivare,
in collaborazione con gli Stati membri, a una comprensione/metodologia comune
dei modi in cui va effettuata la vigilanza sui prodotti venduti su Internet
nell'Unione, e produrre orientamenti in materia di applicazione della normativa
per i prodotti venduti on-line, in particolare in situazioni transfrontaliere
che richiedono cooperazione fra le autorità di diversi Stati membri o paesi
terzi; -
raccogliere informazioni dalle autorità/agenzie dei vari Stati membri preposte
all'attuazione di tali attività di applicazione della normativa; - educare i
consumatori e definire i ruoli e le responsabilità delle parti interessate
(autorità, operatori economici e consumatori) in forma di note informative
pubbliche brevi, semplici e chiare. 3.6. Un dialogo europeo costante
con le parti interessate La vigilanza del mercato riguarda tutte le
parti della catena di fornitura, e ha bisogno del contributo delle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese, in particolare le piccole e
medie imprese (PMI), relativamente ai loro problemi e preoccupazioni. Le PMI svolgono
un ruolo determinante nel dare forma all'economia europea. Tuttavia, l'onere
amministrativo connesso alla vigilanza del mercato è relativamente più pesante
per le PMI che per le grandi imprese. Secondo l'attuale normativa dell'UE le imprese
devono adottare provvedimenti se sanno o sono tenute a sapere che i loro
prodotti presentano rischi. Esse devono informare le autorità nazionali che
utilizzano il sistema RAPEX per garantire che tutti gli Stati membri vengano
sensibilizzati e adottino le azioni più adeguate sul loro territorio. Tuttavia,
le organizzazioni europee che rappresentano gli interessi dei consumatori,
delle PMI e delle altre imprese non si sono ancora state sistematicamente
coinvolte nell'impegno dell'Europa per migliorare la vigilanza del mercato.
Occorre modificare questo stato di cose. La proposta di regolamento per la vigilanza
del mercato prevede un ruolo attivo per le imprese europee e le organizzazioni
dei consumatori del forum europeo di vigilanza del mercato. Fino ad allora,
sarebbe utile per la vigilanza del mercato coinvolgerle più da vicino
nell'individuare i problemi, elencare le categorie di prodotti che necessitano
di maggiore attenzione e trovare soluzioni efficaci. Azione
13: La partecipazione attiva delle organizzazioni europee che rappresentano gli
interessi dei consumatori, delle PMI e delle altre imprese Il dialogo
e la cooperazione con le organizzazioni che rappresentano i consumatori, le PMI
e le altre imprese è essenziale. Queste conoscono i prodotti e i rischi che essi
possono presentare agli utenti. La Commissione intende migliorare i canali per
fornire un feedback, input e suggerimenti in materia di vigilanza del mercato
nell'Unione e di attuazione di questo piano pluriennale. Ciò contribuirà a
individuare nuove esigenze di vigilanza del mercato e dovrebbe rispondere alle
preoccupazioni specifiche di consumatori, PMI e altre imprese. Si possono
coinvolgere le autorità di vigilanza e, se del caso, i loro omologhi nei paesi
terzi. 4. Migliorare il controllo
della catena di fornitura La vigilanza del mercato è di competenza delle
autorità nazionali di vigilanza del mercato. Tuttavia, tutte le parti della
catena di fornitura, comprese le imprese e i consumatori, hanno un ruolo da
svolgere. È inoltre chiaro che in un mercato a livello europeo la cooperazione
transfrontaliera e il coordinamento con le parti interessate necessitano di un
continuo rafforzamento. 4.1. Concentrarsi sulla catena di
fornitura Lo sviluppo del mercato unico, il numero
crescente di tipi di prodotti, la sempre maggiore complessità tecnica dei
prodotti e il conseguente confondersi dei confini tra categorie di prodotti
spinge la vigilanza del mercato unico europeo dei prodotti verso un sistema più
mirato sulle diverse aziende della catena di fornitura. Inoltre, gli attori
della catena di fornitura cambiano e si evolvono, e le loro responsabilità nei
confronti dei controlli di conformità e sicurezza dei loro prodotti spesso non
sono identificate con chiarezza. Azione
14: Migliorare la tracciabilità dei prodotti La
Commissione intende accelerare i suoi lavori per migliorare la tracciabilità
dei prodotti nella catena di fornitura. Essa valuterà le raccomandazioni del
gruppo di esperti sulla tracciabilità dei prodotti con l'obiettivo di
migliorare la qualità e la disponibilità delle informazioni relative alla
tracciabilità nella catena di fornitura. La Commissione fornirà orientamenti
aggiornati dopo aver consultato gli Stati membri, tenendo conto delle loro
specifiche esigenze e degli interessi delle PMI. Azione
15: Sistema di conformità attuato dalle autorità di vigilanza del mercato La
Commissione esaminerà la possibilità di sviluppare i sistemi di conformità
attuati dalle autorità di vigilanza del mercato e di inserirli nei sistemi
esistenti di agevolazione degli scambi quali l'operatore economico autorizzato. 4.2. Considerare il futuro di
altre categorie di prodotti All'interno dell'Unione, i prodotti sono
tradizionalmente suddivisi nelle categorie "di consumo" o "ad
uso professionale", e "armonizzati" o "non
armonizzati". Mentre gli aspetti relativi alla sicurezza di una vasta
gamma di prodotti di consumo e ad uso professionale sono armonizzati dalla
legislazione europea, i requisiti di sicurezza per i prodotti di consumo che
non sono ancora armonizzati saranno ulteriormente rafforzati dalla proposta di
regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo. Tuttavia, una serie di
prodotti non armonizzati ad uso professionale non sono soggetti alle norme
europee sulla sicurezza o ad altri requisiti essenziali. L'assenza di norme per
questi prodotti complica le attività di vigilanza del mercato europeo. Azione
16: Prodotti non armonizzati ad uso professionale - Indagine sulle questioni di
sicurezza La
Commissione darà inizio a un esame approfondito degli aspetti di sicurezza dei
prodotti non armonizzati ad uso professionale, cioè quei prodotti non soggetti
alle norme europee in materia di sicurezza o ad altri requisiti essenziali, e
delle relative difficoltà per le autorità di vigilanza del mercato. 5. Nuovi e migliori controlli
sui prodotti che entrano nell'Unione I controlli sui prodotti che entrano nel
mercato dell'UE vanno attuati correttamente, compresa la possibilità di
distruggere o di rendere inutilizzabili merci pericolose. I controlli alle
frontiere devono essere organizzati ed effettuati con le stesse modalità
esistenti all'interno dell'UE, dal momento che i controlli attuati presso il
primo punto di entrata o durante la dichiarazione delle merci per l'immissione
in libera pratica impediscono la diffusione di prodotti pericolosi sul mercato
dell'UE. Va garantito un livello elevato di sicurezza ogni volta che viene
effettuato un controllo. Il controllo dei prodotti fabbricati nei paesi
terzi presenta specifici problemi di applicazione a causa dell'enorme quantità
e diversità delle merci importate. Essi comportano la necessità di un'adeguata
cooperazione tra le dogane e le competenti autorità di vigilanza del mercato
degli Stati membri. Le autorità doganali possono concentrarsi sulle spedizioni
ad alto rischio ed effettuare i controlli documentali e fisici prima
dell'immissione in libera pratica sul mercato dell'UE al fine di individuare
merci potenzialmente non sicure o non conformi, ma la decisione finale sulla
sicurezza e la conformità delle merci deve essere presa dall'autorità di
vigilanza del mercato. 5.1. Attuazione degli orientamenti
per i controlli sulle importazioni in materia di sicurezza dei prodotti e di
conformità, e ulteriore coordinamento e cooperazione I controlli sui prodotti che entrano nel
mercato dell'UE richiedono la partecipazione delle autorità doganali, il solo
servizio che ha un quadro completo dei flussi commerciali attraverso le
frontiere esterne dell'UE. Al fine di fornire alle autorità le conoscenze
necessarie e di facilitare l'applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008, la
Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha pubblicato nel giugno
2011 le linee guida per i controlli sulle importazioni in tema di sicurezza e
conformità dei prodotti. Tali linee guida sono pensate come strumento per
assistere le autorità doganali nell'esecuzione dei controlli sulla sicurezza e
la conformità dei prodotti e di migliorare la cooperazione tra le autorità
doganali e le autorità di vigilanza del mercato. Le azioni previste comprendono
la raccolta di dati sui risultati dei controlli e le azioni congiunte di
applicazione delle norme. Azione
17: Sostegno all'attuazione delle linee guida negli Stati membri L'equipe di
esperti della Commissione e degli Stati membri ultimerà le visite a tutti gli
Stati membri nel 2015. Queste visite hanno lo scopo di facilitare l'attuazione
delle linee guida da parte delle autorità doganali e delle autorità di
vigilanza del mercato. Essi permetteranno anche alle autorità doganali di
prendere conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della vigilanza di
mercato a livello nazionale e dell'UE, con riferimento specifico al trattamento
delle PMI. Azione
18: Migliorare l'efficienza dei controlli di sicurezza e di conformità alle
frontiere Nell'ambito
del gruppo di lavoro di esperti sul tema "Dogana 2013" della
Commissione verrà fornita costante assistenza per il coordinamento, le attività
comuni, la buona cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di aumentare
l'efficienza dei controlli di sicurezza e di conformità alle frontiere. Ciò
dovrebbe garantire risultati migliori con minori risorse, contribuendo inoltre
a garantire l'applicazione coerente ed efficiente delle disposizioni dell'UE. Azione
19: Mappatura delle differenze in materia di controlli di sicurezza e di
conformità per i prodotti che entrano nell'Unione L'organizzazione
e il sostegno tecnico per i controlli di sicurezza e conformità dei prodotti ai
punti di entrata nell'Unione possono variare, tra l'altro, a causa delle
differenze di volume e dei tipi di traffico. La Commissione controllerà e
mapperà la situazione. 5.2. Un approccio comune al
rischio per i controlli doganali nell'ambito della sicurezza e della conformità
dei prodotti Un'adeguata gestione dei rischi è un
prerequisito per l'efficacia dei controlli all'importazione. Ciò è stato
sottolineato nella comunicazione della Commissione sulla gestione dei rischi
doganali e sulla sicurezza della catena di approvvigionamento[12] che comprende anche aspetti
dell'attività di controllo relativi ai requisiti di sicurezza e conformità dei
prodotti. Le autorità doganali e di vigilanza del
mercato collaboreranno più strettamente al fine di mettere a punto criteri di
rischio comuni e specifici profili di rischio, e cercheranno di individuare
dove e come ottenere le informazioni che potrebbero consentire loro di gestire
in maniera più mirata le spedizioni che comportano un rischio per la sicurezza.
Azione
20: Sviluppo di un approccio comune al rischio per i controlli doganali
nell'ambito della sicurezza e della conformità dei prodotti La
Commissione, insieme agli Stati membri, istituirà un approccio comune per la
gestione del rischio nei punti d'ingresso. 6. Conclusione e prossime tappe Oltre a definire le priorità per i prossimi
tre anni, la Commissione ha già all'esame misure da adottare dopo il 2015. Il
mercato unico e la vigilanza del mercato devono essere riorientati e potenziati
per contribuire agli obiettivi della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi
per i prossimi 10 anni. La vigilanza del mercato contribuisce agli obiettivi di
tutela della salute e della sicurezza e di eliminazione della concorrenza
sleale. Entro la fine del 2015 la Commissione
esaminerà la necessità di varare un nuovo piano pluriennale di vigilanza del
mercato che potrebbe trarre ispirazione e profitto dall'esperienza derivante
dall'attuazione di programmi dell'UE per i consumatori e le dogane. La
Commissione consulterà anche tutte le parti interessate circa le misure da
adottare in futuro. La sola attuazione del presente piano d'azione
pluriennale non è però sufficiente a far sì che i cittadini e le imprese
possano beneficiare appieno delle regole dell'Unione in materia di prodotti
industriali e di consumo. Questa serie di azioni rappresenta solo il primo di
una serie di sforzi per rafforzare la vigilanza del mercato nell'Unione. Il
piano rappresenta purtuttavia un importante passo avanti nella giusta direzione
per la vigilanza del mercato dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione: ·
invita il Parlamento europeo, il Consiglio e il
Comitato economico e sociale europeo a sostenere tale piano; ·
collaborerà con gli Stati membri e le parti
interessate per favorire la sua rapida attuazione; ·
invita tutte le autorità nazionali competenti,
comprese le autorità doganali e le parti interessate, a garantire che esso sia
attuato in tempo. [1] COM(2011) 206 def. [2] COM(2012) 573 final [3] GU L 218 del 3.8.2008, pag. 30. [4] GU L 11 del 14.1.2002, pag. 4. [5] I finanziamenti dell'Unione che possono essere necessari
per azioni specifiche saranno concessi conformemente alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 3.8.2008, pag. 30], la decisione n.
1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che
istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei
consumatori (2007-2013) [GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39] ed, eventualmente,
il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma di
tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020, e la decisione n. 624/2007/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un
programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del
14.6.2007, pag. 25] o al suo successore. Tutte le misure proposte in questo
piano sono compatibili e coerenti con la normativa esistente o proposta. [6] Gras-rapex
ha sostituito il vecchio sistema informatico rapex-reis
e ha esteso il campo di applicazione del sistema RAPEX ai prodotti ad uso
professionale e a rischi diversi da quelli concernenti salute e sicurezza. [7] Sistema di informazione e di comunicazioni per la
vigilanza del mercato (www.icsms.org) [8] Come ad esempio strumenti di raccolta di dati settoriali
quali la banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali istituita dalla
decisione 93/704/CEE del Consiglio. [9] The future of market surveillance in the area of
non-food consumer product safety under the General Product Safety Directive (Il
futuro della vigilanza del mercato nel settore della sicurezza dei prodotti di
consumo non alimentari nel quadro della direttiva sulla sicurezza generale dei
prodotti), relazione finale, marzo 2011, BSI Development Solutions, maggio
2011, pag. 13. [10] Cfr. l'articolo 19, paragrafo 1 [11] Secondo quanto emerso dalla consultazione pubblica
effettuata nell'estate del 2010, solo la metà delle autorità nazionali hanno
monitorato in modo specifico i prodotti venduti on-line in un determinato
momento nel corso degli ultimi tre anni. Una larga maggioranza delle autorità
nazionali di vigilanza del mercato che hanno svolto controlli di prodotti
venduti su Internet hanno avuto difficoltà a indicare il numero dei siti web
visitati, il numero di prodotti interessati e il numero di prodotti campionati
per ulteriori prove. [12] COM(2012) 793 final