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Document 52013AR8067

Parere del Comitato delle regioni — Proposta di direttiva sulle borse di plastica in materiale leggero

GU C 174 del 7.6.2014, pp. 43–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 174/43


Parere del Comitato delle regioni — Proposta di direttiva sulle borse di plastica in materiale leggero

2014/C 174/08

Relatrice

Linda Gillham, membro del consiglio della circoscrizione di Runnymede (UK/AE)

Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero

COM(2013) 761 final — 2013/0371 (COD)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Contesto generale

1.

riconosce che le caratteristiche che hanno decretato il successo commerciale delle borse di plastica — ovvero il peso contenuto, la solidità e la resistenza al degrado — hanno anche contribuito alla loro ampia diffusione. Le stime indicano che nel 2010 ciascun cittadino europeo ha fatto uso di 198 borse di plastica, di cui si pensa che circa il 90 % fosse in materiale leggero; si tratta di borse che vengono riutilizzate meno rispetto a quelle di spessore superiore e che sono più soggette a trasformarsi in immondizia;

2.

constata che i vantaggi commerciali offerti dalle borse di plastica di spessore inferiore a 50 micron (peso contenuto, solidità e resistenza al degrado) hanno fatto sì e continuano a far sì che queste borse non siano riutilizzate affatto, o lo siano in misura ridotta, e che esse provochino su scala mondiale problemi di inquinamento da rifiuti delle acque e del suolo;

3.

osserva che la presenza di rifiuti costituiti da borse di plastica negli ecosistemi idrici non rappresenta un problema solo per i paesi che si affacciano sul mare, ma anche per quelli con grandi bacini lacustri, poiché una quantità considerevole di rifiuti viene trasportata dai fiumi. Una volta gettate, le borse di plastica possono resistere per centinaia di anni, prevalentemente sotto forma di frammenti: il volume complessivo di rifiuti costituiti da borse di plastica aumenta costantemente ed è considerato una delle principali sfide a livello globale;

4.

osserva che le borse di plastica sono considerate un imballaggio ai sensi della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttiva 94/62/CE). Le borse di plastica possono essere commercializzate solo se conformi ai requisiti essenziali in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, limitazione delle sostanze pericolose e idoneità al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, il recupero di energia, il compostaggio e la biodegradazione. Tuttavia, non vi sono né normative, né politiche UE che riguardino nello specifico le borse di plastica;

5.

riconosce che, per ridurre l'uso di borse di plastica, gli Stati membri hanno adottato un'ampia gamma di misure, che vanno da accordi su base volontaria a misure fiscali (Belgio, Irlanda, Danimarca) fino al divieto assoluto di utilizzare borse di plastica non biodegradabili, come avvenuto in Italia. Alcuni Stati membri hanno già ottenuto notevoli risultati in termini di riduzione dell'uso di borse di plastica: le stime variano da 4 borse di plastica consumate per cittadino in Danimarca e Finlandia alle 466 di Polonia, Portogallo e Slovacchia;

6.

plaude a quegli Stati membri che hanno ridotto il consumo annuo pro capite di borse di plastica in materiale leggero. È evidente che vi è molto da imparare dalle azioni efficaci attuate in diversi Stati membri; incoraggia quindi i governi nazionali, regionali e locali di tutto il mondo a prendere nota di tali misure;

7.

sottolinea che tutti i rifiuti di plastica devono essere gestiti come una risorsa, come auspicato dalla Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, allo scopo di raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Livello di ambizione della direttiva proposta

8.

ritiene, alla luce di alcuni suoi recenti pareri (1), che la proposta della Commissione europea non sia sufficientemente ambiziosa in materia di prevenzione dell'utilizzo di borse di plastica, e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere in considerazione le seguenti misure:

modificare la definizione/il campo di applicazione per comprendere le borse monouso in carta o amido e includere le borse multiuso nell'applicazione degli strumenti economici;

stabilire un obiettivo UE vincolante in materia di riduzione/prevenzione, invece di obiettivi nazionali di riduzione su base volontaria, e conferire alla Commissione europea l'incarico aggiuntivo di esplorare la possibilità di vietare, a livello europeo, la fornitura gratuita di borse in materiale leggero entro il 2020;

prevedere, oltre all'approccio volontario, l'obbligo per gli Stati membri di ricorrere a strumenti economici;

9.

ritiene che una combinazione di queste misure, compresa la possibilità — prevista per gli Stati membri — di applicare delle restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18, costituisca un approccio più efficace. Tali misure si integrerebbero reciprocamente: gli strumenti economici sono più consoni ad essere attuati a livello nazionale e regionale, ma un obiettivo ambizioso a livello UE è importante per contribuire a garantire l'attuazione e a sensibilizzare i cittadini (2).

Definizione e campo di applicazione

10.

sostiene la definizione proposta, che si basa sullo spessore di 50 micron, e la considera un parametro adeguato per scoraggiare l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero senza pregiudicare l'impiego di quelle multiuso note come «borse per la vita» («bags for life»). Le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron, che rappresentano il 90 % delle borse di plastica consumate nell'Unione, vengono riutilizzate meno rispetto a borse di spessore superiore, e quindi presentano un rischio maggiore di trasformarsi in rifiuti (3);

11.

sottolinea l'importanza della definizione/del campo di applicazione della direttiva proposta per evitare conseguenze indesiderate, come il passaggio ad altri materiali, più spessi, ma sempre destinati a borse di plastica monouso, e ad altre forme di borse di plastica con una funzione analoga: ciò rischia di non produrre gli effetti ambientali auspicati e di incrementare il volume degli imballaggi prodotti;

12.

approva l'esclusione delle borse di plastica multiuso dagli obiettivi di riduzione e dai possibili divieti; ritiene, tuttavia, che gli strumenti economici dovrebbero applicarsi anche alle borse multiuso, e chiede che queste ultime siano incluse nella definizione/nel campo di applicazione della direttiva a questo fine specifico;

13.

osserva che le «borse per la vita» vengono spesso sostituite gratuitamente dal rivenditore. Questa pratica va incoraggiata, poiché può contribuire a valorizzare le risorse naturali e a cambiare i comportamenti che tendono a considerare una borsa di plastica come un rifiuto;

14.

chiede che venga chiarito se le borse di plastica in materiale molto leggero (meno di 10 micron) utilizzate per alimenti freschi o crudi per il consumo umano o animale rientrino nella definizione proposta. In generale, esse vengono escluse dalle politiche relative alle borse di plastica per ragioni di praticità, igiene o sicurezza alimentare (specialmente quando vengono utilizzate per la carne cruda). Tuttavia, potrebbe essere necessario che un obiettivo UE di prevenzione/riduzione includa anche questo tipo di borse, al fine di evitare modifiche indesiderate nei comportamenti dei consumatori (4);

15.

chiede anche che venga chiarito il motivo per cui la definizione di borse in materiale leggero sia limitata alle borse di plastica, invece di mantenersi neutra dal punto di vista del materiale per includere anche le borse monouso di carta, materiali di origine vegetale o amido, così da colpire i modelli di consumo non sostenibili e assicurare l'efficienza nell'uso delle risorse;

16.

a questo proposito osserva che la valutazione d'impatto realizzata dalla Commissione europea suggerisce che, per 1 000 borse di plastica monouso evitate, saranno utilizzate, in media, 127 borse di carta. Il CdR presume che il 50 % delle borse di plastica consumate al di fuori della grande distribuzione saranno sostituite da borse di carta se queste ultime non rientrano nella stessa politica, come, ad esempio, è avvenuto in Irlanda (5);

17.

accoglie con favore la revisione effettuata dalla Commissione europea delle politiche dei rifiuti condotte finora ed è impaziente di ricevere maggiori chiarimenti circa le proprietà ambientali, sia positive che negative, delle nuove tecnologie che sostengono di poter produrre borse oxo-degradabili, biodegradabili o utilizzabili per il compostaggio. È inoltre necessario comprendere l'impatto di queste particelle microscopiche sulla vita marina;

18.

è fortemente contrario a qualsiasi esenzione delle borse di plastica biodegradabili e utilizzabili per il compostaggio dalla definizione/dal campo di applicazione della direttiva. Il CdR ribadisce la propria preoccupazione riguardo alle etichettature e alle definizioni fuorvianti, così come alle credenziali parzialmente «verdi» di tali borse (6). Inoltre, il passaggio a borse biodegradabili non ridurrebbe il numero di borse gettate nei rifiuti. Tale iniziativa rischia anche di creare problemi ai comuni per quanto riguarda i processi di riciclaggio della plastica e suscita confusione sul compostaggio domestico o commerciale;

19.

ribadisce il proprio invito a vietare la plastica oxo-degradabile finché ricerche più approfondite non dimostreranno il valore aggiunto di questi prodotti;

20.

crede che la progettazione del prodotto sia fondamentale per ridurre al minimo i rifiuti. Ritiene che, sebbene l'attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile sia incentrata sul consumo idrico ed energetico, un suo riesame potrebbe adesso comprendere anche la preparazione al riutilizzo, la riparabilità e il riciclaggio con un'avvertenza al consumatore sulla durabilità di una borsa di plastica;

21.

auspica che nelle future revisioni della progettazione venga fissata una percentuale minima di materiale riciclato, anche se comprende che alcuni usi alimentari e sanitari richiedono standard specifici per i materiali.

Obiettivi di riduzione e divieti a livello nazionale o UE

22.

approva l'idea di un obiettivo minimo di riduzione, a livello UE, fissato per ciascuno Stato membro a un massimo di 35 borse pro capite l'anno, da realizzare in una fase di transizione dopo l'entrata in vigore della direttiva. Rispetto alla media UE del 2010, si tratta di una riduzione del consumo di borse di plastica monouso dell'80 %, che è stata già raggiunta o superata da alcuni Stati membri;

23.

accoglie con favore la disposizione proposta la quale consente agli Stati membri di vietare le borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio, in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE. Questa nuova disposizione rispecchia il fatto che sempre più paesi, regioni, città e comuni in tutto il mondo hanno vietato le borse di plastica in materiale leggero o hanno considerato l'introduzione di divieti: questo numero è in costante aumento;

24.

riconosce che tali restrizioni nazionali alla commercializzazione sono soggette ai requisiti stabiliti negli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ciò significa che vanno soddisfatte alcune condizioni: il divieto non può essere discriminatorio a favore di un tipo di borse di plastica in materiale leggero rispetto a un altro, né deve rappresentare una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri. A questo proposito il CdR ritiene che tutte le borse in materiale leggero attualmente disponibili dovrebbero essere vietate entro il 2020;

25.

invita la Commissione europea a esplorare delle modalità per introdurre entro il 2020 il divieto, a livello UE, di utilizzare borse di plastica in materiale leggero nei servizi di vendita al dettaglio (7). Invita altresì la Commissione europea a studiare i conflitti che potrebbero insorgere con le norme del mercato interno e il diritto commerciale internazionale, a valutare la necessità di modificare la base giuridica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la durata del periodo di transizione necessario e l'esigenza di combinare il divieto con la disposizione che le borse di plastica multiuso siano a pagamento, nonché con altre misure per evitare conseguenze indesiderate;

26.

raccomanda agli Stati membri di coinvolgere i rappresentanti degli enti locali e regionali in tutte le riflessioni riguardanti l'introduzione di tali divieti.

Strumenti economici

27.

raccomanda la piena applicazione del principio «chi inquina paga» (8) e osserva che gli Stati membri che sono riusciti a ridurre il consumo di borse di plastica hanno introdotto strumenti economici (prelievi/imposte). Questo si evince, ad esempio, dai risultati incoraggianti ottenuti dai prelievi introdotti in Irlanda o dall'imposta danese sulle borse di plastica (9);

28.

ribadisce che il divieto di fornire gratuitamente borse di plastica in materiale leggero o di altro tipo sta dando i suoi frutti in tante regioni, e dovrebbe quindi essere preso in considerazione (10);

29.

ritiene che l'incoraggiamento a utilizzare tali strumenti, come proposto, non sia sufficiente e invita a modificare la proposta di direttiva per inserire l'obbligo, per gli Stati membri, di ricorrere a strumenti economici per ridurre il consumo di borse di plastica e garantire che le borse di plastica in materiale leggero non vengano fornite gratuitamente. Tale obbligo potrebbe anche essere basato sull'articolo 15 della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che già incoraggia l'uso di strumenti economici in generale;

30.

sottolinea che l'attuazione degli strumenti economici deve essere lasciata agli Stati membri o alle regioni con poteri legislativi in materia;

31.

segnala che alcuni aspetti della progettazione degli strumenti economici sono cruciali per garantirne l'efficacia:

fissare livelli appropriati dei prelievi/imposte che rappresentino un autentico deterrente all'uso delle borse di plastica: misure economiche meno efficaci introdotte da alcuni Stati membri evidenziano tale necessità;

coinvolgere dei rappresentanti degli enti locali e regionali in tutte le revisioni relative all'introduzione di prelievi/imposte e all'utilizzo finale di tali entrate per iniziative di pulizia a livello locale;

stabilire un importo del prelievo/imposta che sia sufficiente a coprire gli effettivi costi ambientali e sociali prodotti nel ciclo di vita di una borsa di plastica in materiale leggero;

in base ai principi di responsabilità del produttore, fare in modo che i costi della raccolta/trasformazione in rifiuti e del trattamento delle borse di plastica in materiale leggero siano riflessi nel prezzo della borsa;

lanciare campagne di sensibilizzazione incentrate sui benefici per l'ambiente mediante programmi educativi, iniziative di «pulizia», incoraggiamento di comportamenti responsabili nel settore turistico e del tempo libero, nonché altre iniziative in cooperazione con l'industria della plastica e i venditori al dettaglio;

sottolineare il ruolo degli istituti di istruzione nel promuovere negli alunni un comportamento responsabile e un atteggiamento consapevole nei confronti dell'ambiente;

garantire un'attuazione efficace senza che vi sia un aumento degli oneri per gli enti locali e regionali;

32.

ritiene che l'obbligo di introdurre strumenti economici andrebbe applicato a tutte le borse di plastica, e non soltanto a quelle in materiale leggero, in modo da incoraggiare un maggiore riutilizzo delle borse di plastica in generale, anche perché, nella pratica, è comunque raro che le borse di plastica multiuso vengano fornite gratuitamente. Tuttavia, le borse multiuso potrebbero essere sostituite gratuitamente dal rivenditore iniziale;

33.

reputa che delle iniziative volontarie a livello nazionale, compresa la responsabilità per i dettaglianti di ritirare i rifiuti, possano contribuire a trasferire il costo del trattamento di alcuni rifiuti di plastica sostenuto dalle autorità responsabili dell'ambiente naturale e della gestione dei rifiuti all'intera catena del valore;

34.

sottolinea le potenzialità degli strumenti economici nel generare introiti per gli enti locali e regionali, entrate che potrebbero essere utilizzate per compensare i costi amministrativi relativi all'attuazione e all'applicazione e destinando delle risorse ad attività di pulizia e progetti ambientali;

35.

ribadisce il proprio invito alla Commissione europea a studiare in che modo la responsabilità estesa del produttore possa essere meglio applicata nell'UE in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti di plastica (11);

36.

chiede che la Commissione prenda in considerazione di inserire un riferimento alla responsabilità estesa del produttore, in modo da includere la piena internalizzazione dei costi e trasferire il costo relativo al trattamento di questo tipo di plastica dagli enti locali e regionali in quanto gestori di rifiuti al produttore, compresi i costi di smaltimento di rifiuti abbandonati;

37.

accoglie con favore la proposta del commissario per l'Ambiente di indire una «Giornata europea della pulizia» a partire da quest'anno;

38.

ribadisce il sostegno a questa e ad altre iniziative analoghe, che conferiscono maggiore visibilità alla sfida posta agli enti locali e regionali dai rifiuti immessi nell'ambiente. Si tratta di un prerequisito per cambiare i comportamenti, in modo da ridurre l'impatto ambientale della maggiore produzione di rifiuti e preservare le risorse naturali;

39.

riconosce che, sebbene la crescente accumulazione di rifiuti di plastica abbandonati nell'ambiente marino del pianeta rappresenti un campanello d'allarme, è risaputo che la maggior parte di questo smaltimento incontrollato proviene dalla terraferma. L'inquinamento da borse di plastica è inaccettabile, in qualsiasi ambiente!

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2013) 761 final — considerando 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli di inquinamento da immondizia e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. L'inquinamento da borse di plastica è parte del problema dei rifiuti marini, una minaccia per gli ecosistemi marini di tutto il mondo.

Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli di inquinamento da immondizia e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. L'inquinamento da borse di plastica è parte del problema dei rifiuti marini, una minaccia per gli ecosistemi marini, fluviali e dei grandi corpi idrici di tutto il mondo.

Motivazione

L'inquinamento da borse di plastica non contribuisce soltanto al problema dei rifiuti marini, ma ha conseguenze nefaste per l'ambiente in generale.

Emendamento 2

COM(2013) 761 final — considerando 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Al fine di favorire livelli analoghi di riduzioni del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire il consumo di borse con uno spessore inferiore ai 50 micron, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorità nazionali forniranno le informazioni circa la relativa utilizzazione previste a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

Al fine di favorire livelli analoghi di riduzioni del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire in maniera sostanziale il consumo di borse con uno spessore inferiore ai 50 micron, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorità nazionali forniranno le informazioni circa la relativa utilizzazione previste a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

Motivazione

Si intende rendere più incisiva la formulazione del testo, in linea con l'obiettivo concreto di riduzione di almeno l'80 % proposto all'articolo 4 della direttiva 94/62/CE.

Emendamento 3

COM(2013) 761 final — considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri possono prevedere l'uso di strumenti economici come imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'impiego delle borse di plastica, nonché di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri possono devono prevedere l'uso di strumenti economici come imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'impiego delle borse di plastica, nonché di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

Il modo più efficace per ridurre l'uso delle borse di plastica è smettere di fornirle gratuitamente. Questo dovrebbe diventare obbligatorio in tutti gli Stati membri.

Emendamento 4

COM(2013) 761 final, articolo 1, punto 1 (inserire un nuovo punto 1) — Direttiva 94/62/CE, articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis    “borse di plastica”, cioè borse fornite ai consumatori nei punti vendita per permettere il trasporto o la consegna di merci o prodotti.»

Motivazione

Si dovrebbe introdurre una definizione generale delle borse di plastica prima di definire le borse «in materiale leggero», specialmente in relazione con l'emendamento 6.

Emendamento 5

COM(2013) 761 final, articolo 1, punto 1 — Direttiva 94/62/CE, articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo 2 bis 2 ter :

"2 bis   «borse di plastica in materiale leggero», cioè borse composte da materiali di materia plastica ai sensi della definizione all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione*, con uno spessore inferiore a 50 micron e fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti.

"2 bis 2 ter    «borse di plastica in materiale leggero», cioè borse composte, integralmente o parzialmente, da materiali di materia plastica ai sensi della definizione all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione*, con uno spessore inferiore a 50 micron e fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti.

Motivazione

La modifica mira a includere le borse con un elemento in laminato plastico o in plastica.

Emendamento 6

COM(2013) 761 final, articolo 1, punto 2 — Direttiva 94/62/CE, articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(2)

all'articolo 4, è inserto il seguente paragrafo 1 bis:

(2)

all'articolo 4, è inserto il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare una riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

"1 bis.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il conseguimento di un obiettivo minimo UE di riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio a 35 borse pro capite l'anno entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 della presente direttiva.

Tali Le misure adottate dagli Stati membri per ridurre il consumo di borse di plastica comprendono possono comprendere il ricorso a strumenti economici, e possono anche comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, strumenti economici nonché e a restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 della presente direttiva.

Gli Stati membri riferiscono in merito agli effetti di tali misure sull'insieme della formazione dei rifiuti di imballaggio nelle relazioni da inoltrare alla Commissione a norma dell'articolo 17 della presente direttiva.".

Gli Stati membri riferiscono in merito agli effetti di tali misure sull'insieme della formazione dei rifiuti di imballaggio nelle relazioni da inoltrare alla Commissione a norma dell'articolo 17 della presente direttiva.".

 

Gli Stati membri garantiscono che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero non comportano un incremento globale della produzione di imballaggi.".

Motivazione

Si dovrebbe stabilire un obiettivo chiaro per la riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero. Tale obiettivo si basa su una riduzione dell'80 % del consumo medio dell'UE nel 2010.

Tutte le borse di cui all'emendamento 4 dovrebbero essere soggette a strumenti economici.

La disposizione contenuta nel considerando 7 della proposta della Commissione dovrebbe essere inserita nella parte operativa per evitare che l'obiettivo di riduzione produca effetti negativi indesiderati.

Bruxelles, 3 aprile 2014

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 3751/2013 fin, CdR 1617/2013 fin.

(2)  BIO 09/2011.

(3)  BIO 09/2011.

(4)  SWD(2013) 444.

(5)  SWD(2013) 444.

(6)  CdR 3751/2013 fin.

(7)  Cfr. anche SWD(2013) 444.

(8)  CdR 3751/2013 fin.

(9)  Studio BIO 09/2011, ACR+/ACR+MED 2013.

(10)  CdR 3751/2013 fin.

(11)  CdR 3751/2013 fin.


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