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Document 52013AP0040

P7_TA(2013)0040 Politica comune della pesca ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)0425 — C7-0198/2011 — 2011/0195(COD)) P7_TC1-COD(2011)0195 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1954/2003 e il regolamento del Consiglio (CE) n. 768/2005 e abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 2371/2002, il regolamento del Consiglio (CE) n. 639/2004 e la decisione del Consiglio 2004/585/CE

GU C 24 del 22.1.2016, pp. 134–195 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/134


P7_TA(2013)0040

Politica comune della pesca ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)0425 — C7-0198/2011 — 2011/0195(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 024/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0425),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0198/2011),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 (2),

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0008/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» (3); ribadisce che è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari nel prossimo quadro finanziario pluriennale per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, nonché di far fronte a eventi imprevisti; sfida il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a definire con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere completamente abbandonati, malgrado il loro comprovato valore aggiunto europeo;

3.

sottolinea che la stima dell'incidenza finanziaria della proposta rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere definita prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

(3)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.


P7_TC1-COD(2011)0195

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1954/2003 e il regolamento del Consiglio (CE) n. 768/2005 e abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 2371/2002, il regolamento del Consiglio (CE) n. 639/2004 e la decisione del Consiglio 2004/585/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento del Consiglio (CE) n. 2371/2002 (4) ha istituito un sistema comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

(2)

Il campo di applicazione della politica comune della pesca comprendela conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine e alla gestione delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse . L'ambito di applicazione della . La politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e l' e le attività di acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. [Em. 2]

(3)

La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale . Essa dovrebbe inoltre contribuire a un aumento della produttività, a comprendere norme miranti ad assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti importati nell'Unione, un equo tenore di vita per il settore della pesca , la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e alla la stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli. [Em. 3]

(4)

L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (Unclos) (5) e ha ratificato l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 («accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici») (6). Essa ha inoltre aderito all’accordo dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 («accordo FAO») (7). Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione e segnatamente l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La politica comune della pesca dovrebbe contribuire all'adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi dovrebbero anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.

(5)

Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione dovrebbe pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario ed entro il 2015 , i tassi di mortalità per la pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione di sfruttamento degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli . Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile. [Em. 5]

(5 bis)

Il concetto di rendimento massimo sostenibile, quale sancito nell'Unclos, costituisce un obiettivo di gestione della pesca che è giuridicamente vincolante per l'Unione dal momento della ratifica della convenzione nel 1998. [Em. 6]

(5 ter)

Adottare tassi di mortalità per la pesca inferiori a quelli necessari per mantenere gli stock ittici a livelli superiori a quelli in grado di generare il rendimento massimo sostenibile (MSY) è l'unico modo per garantire che il settore della pesca diventi redditizio a lungo termine senza fare affidamento sugli aiuti pubblici. [Em. 232]

(5 quater)

I piani pluriennali dovrebbero essere il principale strumento volto a garantire che, entro il 2015, i tassi di mortalità per la pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli. Solo un impegno chiaro e vincolante a rispettare queste date è in grado di assicurare che siano adottate misure immediate e che siano evitati ulteriori ritardi del processo di ricostituzione degli stock. Per quanto riguarda gli stock riguardo ai quali non sia ancora stato adottato un piano pluriennale, occorre garantire che il Consiglio aderisca pienamente agli obiettivi della politica comune della pesca in sede di definizione delle possibilità di pesca per gli stock di cui trattasi. [Em. 7]

(5 quinquies)

Al fine di creare condizioni più stabili per il settore della pesca, i piani pluriennali dovrebbero anche poter prevedere disposizioni volte a limitare le fluttuazioni annue del totale ammissibile di catture di stock ricostituiti,. I limiti esatti di tali fluttuazioni dovrebbero essere indicati nei piani pluriennali. [Em. 8]

(5 sexies)

Le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà, in una pesca multispecifica, di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando il rendimento massimo sostenibile, nei casi in cui le perizie scientifiche indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle «choke species» (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati. Sarebbe opportuno chiedere al CIEM e al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di fornire un parere sui livelli appropriati di mortalità per pesca in siffatte circostanze. [Em. 9]

(5 septies)

Se le possibilità di pesca devono essere drasticamente ridotte durante un periodo transitorio al fine di ottenere il rendimento massimo sostenibile, l'Unione e gli Stati membri provvedono affinché vengano adottatee adeguate misure sociali e finanziarie per sostenere un numero sufficiente di imprese lungo tutta la catena di produzione in modo da raggiungere un equilibrio tra la capacità della flotta e le risorse disponibili quando è raggiunto il rendimento massimo sostenibile. [Em. 10]

(6)

Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020 (8). La politica comune della pesca dovrebbe garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo (9) e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (10), in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

(7)

Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine dovrebbe basarsi in ogni momento sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , tenendo conto dei dati scientifici disponibili . [Em. 12]

(8)

La politica comune della pesca dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino , alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate a fini commerciali e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020 secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (11). [Em. 13]

(8 bis)

La politica comune della pesca dovrebbe contribuire altresì all'approvvigionamento di alimenti di elevato valore nutrizionale sul mercato dell'Unione e alla riduzione della dipendenza alimentare del mercato interno, nonché alla creazione di occupazione diretta e indiretta e allo sviluppo economico delle zone costiere. [Em. 14]

(9)

È opportuno applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca e ridurre al minimo al fine di contribuire a garantire che l'impatto delle attività umane sull'ecosistema marino sia mantenuto al minimo e che le catture accidentali per giungere alla loro graduale eliminazione siano evitate, ridotte al minimo e, ove possibile, eliminate, e che si giunga progressivamente a una situazione in cui tutte le catture sono sbarcate . [Em. 15]

(10)

È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.

(11)

Ove del caso, la politica comune della pesca dovrebbe tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

(12)

L'attuazione della politica comune della pesca quali contemplate dalla politica marittima integrata  (12) e dovrebbe essere attuata, in generale , in una maniera coerente con le altre politiche dell'Unione e, in particolare, dovrebbe tener conto delle interazioni con altre politiche marittime, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È opportuno garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero. [Em. 17]

(13)

I pescherecci dell'Unione dovrebbero avere parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della PCP.

(14)

Le norme in vigore che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle dodici miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione e limitando lo sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate e, ove possibile, siano anche rafforzate al fine di concedere un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale o costiera . [Em. 18]

(14 bis)

È necessario ampliare la definizione di pesca artigianale onde tenere conto di criteri oltre alle dimensioni dell'imbarcazione, tra cui, in particolare, le condizioni meteorologiche prevalenti, l'impatto delle tecniche di pesca sull'ecosistema marino, il tempo trascorso in mare e le caratteristiche dell'unità economica che sfrutta le risorse. Le piccole isole in mare aperto che dipendono dalla pesca dovrebbero essere oggetto di una considerazione e di un sostegno speciali sia in termini finanziari sia mediante l'attribuzione di risorse supplementari, per consentire loro di sopravvivere e prosperare in futuro. [Em. 19]

(15)

Le risorse biologiche marine intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie dovrebbero continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti della Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie dovrebbe essere pertanto mantenuta.

(16)

Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca . A questo scopo gli Stati membri, collaborando strettamente con le pubbliche amministrazioni e i consigli consultivi , dovrebbero costruire anche localmente le condizioni della sostenibilità , stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca . Ciò si può conseguire attraverso azioni comuni al livello regionale e, in modo più vincolante, attraverso procedure decisionali che portino alla creazione di piani pluriennali . [Em. 20]

(17)

Ove possibile, i piani pluriennali dovrebbero riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali dovrebbero costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca e di obiettivi specifici quantificabili per lo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti. I piani pluriennali dovrebbero inoltre essere soggetti a obiettivi di gestione ben definiti, al fine di contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati. Qualora gli scenari di gestione possano avere ripercussioni socioeconomiche sui territori interessati, tali piani dovrebbero essere stabiliti di concerto con gli operatori del settore della pesca, con gli esperti scientifici e con gli attori istituzionali. [Em. 21]

(18)

Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di ad eliminare gradualmente i rigetti in mare. Putroppo, la legislazione previgente ha spesso costretto i pescatori a rigettare in mare risorse preziose. Le catture accidentali e I rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. È opportuno stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione. È opportuno dare priorità alla definizione, alla promozione e all'incoraggiamento di misure e incentivi volti ad evitare in primo luogo le catture accidentali. [Em. 22]

(18 bis)

L'obbligo di sbarcare tutte le catture dovrebbe essere introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività di pesca. È opportuno che ai pescatori sia consentito continuare a rigettare in mare le specie che, secondo i migliori pareri scientifici disponibili, presentano un elevato tasso di sopravvivenza quando sono rilasciate in mare alle condizioni stabilite per una determinata attività di pesca. [Em. 23]

(18 ter)

Al fine di rendere praticabile l'obbligo di sbarcare tutte le catture e mitigare l'effetto delle variazioni annuali nella composizione delle catture, è opportuno che agli Stati membri sia consentito trasferire contingenti da un anno all'altro, entro una certa percentuale. [Em. 24]

(19)

È opportuno che gli operatori non traggano pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali. Qualora vengano sbarcati esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la destinazione di tali catture dovrebbe essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano. È opportuno che ciascuno Stato membro abbia la facoltà di decidere se desidera consentire la distribuzione gratuita del pesce sbarcato a fini di beneficenza o carità. [Em. 25]

(20)

Ai fini della salvaguardia degli stock e dell'adattabilità delle flotte e delle attività di pesca, è opportuno fissare obiettivi chiari con riguardo a talune misure tecniche e adattare i livelli di governance in base alle esigenze di gestione . [Em. 26]

(21)

Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali dovrebbero essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo. Se i dati disponibili sono insufficienti, la gestione della pesca dovrebbe basarsi su valori sostitutivi. [Em. 27]

(21 bis)

L'Unione dovrebbe intensificare i propri sforzi volti a realizzare una cooperazione internazionale e una gestione degli stock efficaci nei mari su cui si affacciano Stati membri e paesi terzi, prevedendo, se del caso, la creazione di organizzazioni regionali di gestione della pesca per questo tipo di aree. In particolare, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca per il Mar Nero. [Em. 28]

(22)

Considerata la situazione economica precaria di una parte del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock. [Em. 29]

(23)

Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe tener conto delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia (13), in particolare nell'allegato VII. Il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere pertanto inteso in tal senso.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di presentare richieste motivate alla Commissione per elaborare nell'ambito della politica comune della pesca misure da essi stessi identificate come necessarie per conformarsi agli obblighi riguardanti le zone di protezione speciali a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (14), le zone di conservazione speciali a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (15), nonché le zone marine protette a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE.

(25)

La Commissione dovrebbe essere in grado di adottare , previa consultazione dei consigli consultivi e degli Stati membri interessati, misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato. Tali misure dovrebbero essere stabilite entro calendari definiti ed essere operative per un periodo di tempo determinato. [Em. 30]

(26)

Gli Stati membri , dopo aver tenuto debitamente conto dei pareri dei consigli consultivi e delle parti interessate, dovrebbero essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei vari bacini marittimi e dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione. [Em. 31]

(26 bis)

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cooperare reciprocamente su base regionale. [Em. 32]

(27)

È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci dell'Unione purché le misure adottate, nei casi in cui si applichino a pescherecci dell'Unione appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare fra gli altri Stati membri interessati e purché l'Unione non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

(28)

È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, per gli stock nelle acque dell'Unione, misure di conservazione e di gestione applicabili unicamente ai pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera.

(28 bis)

L'accesso alla pesca dovrebbe essere basato su criteri ambientali e sociali trasparenti e oggettivi al fine di promuovere una pesca responsabile, in grado di garantire incentivi agli operatori che pescano nel modo meno dannoso possibile per l'ambiente e offrono i maggiori benefici per la società. [Em. 234]

(29)

È opportuno introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema dovrebbe contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite. [Em. 33]

(29 bis)

Conformemente al principio di sussidiarietà, ogni Stato membro dovrebbe avere la facoltà di scegliere il metodo di attribuzione delle possibilità di pesca che gli vengono assegnate, senza che sia imposto un sistema di ripartizione a livello unionale. In questo modo, gli Stati membri saranno liberi di introdurre o meno un sistema di concessioni di pesca trasferibili. [Em. 37]

(30)

È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca. [Em. 35]

(31)

Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili dovrebbe essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca. [Em. 36]

(31 bis)

È opportuno che la Commissione conduca valutazioni della flotta per ottenere risultati affidabili in merito al livello esatto della sovraccapacità sul piano dell'Unione, affinché sia possibile proporre strumenti adeguati e mirati per ridurla. [Em. 34]

(31 ter)

È opportuno introdurre un sistema vincolante di valutazione dei registri delle flotte e di verifica dei limiti di capacità, onde garantire che ogni Stato membro rispetti i limiti di capacità assegnatigli, nonché rafforzare il regime di controllo della pesca, così da adeguare la capacità di pesca alle risorse disponibili. [Em. 38]

(32)

Per i pescherecci dell'Unione che non operano nell'ambito di un sistema di concessioni di pesca trasferibili devono essere adottate In taluni casi, gli Stati membri hanno ancora la necessità di adottare misure specifiche destinate ad adeguare la loro capacità di pesca il numero di pescherecci dell'Unione alle risorse disponibili. Tali misure dovrebbero fissare limiti massimi obbligatori di La capacità andrebbe pertanto valutata delle flotte e stabilire regimi nazionali di entrata/uscita in relazione a ciascuno stock e a ciascun bacino dell'Unione. La valutazione dovrebbe basarsi su orientamenti comuni. Ciascuno Stato membro dovrebbe avere agli aiuti per il disarmo concessi nell'ambito del Fondo europeo per la possibilità di scegliere le misure e gli strumenti che intende adottare al fine di ridurre la capacità di pesca eccessiva . [Em.39]

(33)

Gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera. Tali dati dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione affinché possa sorvegliare la dimensione delle flotte degli Stati membri.

(34)

Per garantire una gestione della pesca basata sui migliori su pareri scientifici disponibili completi e precisi è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino. La Commissione europea dovrebbe favorire le condizioni necessarie per l'armonizzazione dei dati al fine di promuovere una valutazione ecosistemica delle risorse. [Em. 40]

(35)

La raccolta di dati dovrebbe includere informazioni che facilitino la valutazione economica delle di tutte le imprese attive nel settore della pesca dell'acquacoltura a prescindere dalle loro dimensioni, e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori , nonché informazioni sull'impatto di tali sviluppi sulle comunità di pesca . [Em. 41]

(36)

Gli Stati membri dovrebbero gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione , e fornire i risultati pertinenti alle parti interessate . È opportuno potenziare la partecipazione delle amministrazioni regionali alle attività di raccolta dei dati . Essi dovrebbero inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino , se possibile attraverso un organo regionale istituito a tale scopo, tenendo conto della necessità di rispettare le disposizioni di diritto internazionale e in particolare l'Unclos . [Em. 42]

(37)

Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca dovrebbero essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione indipendenti in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti del quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione , e mediante la necessaria armonizzazione e sistematizzazione dei dati che la Commissione è tenuta a effettuare . [Em. 43]

(38)

L'Unione dovrebbe promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa dovrebbe sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche, e su un maggiore rispetto delle norme nonché e una maggiore trasparenza, e garantendo un'efficace partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). [Em. 44]

(39)

Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi dovrebbero garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a una conservazione e a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine , rispettando nel contempo il principio del surplus sancito dall'Unclos . Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, dovrebbero contribuire alla creazione di un sistema ottimale di raccolta dei dati scientifici e di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza. [Em. 45]

(40)

L'introduzione di una clausola sui diritti umani negli accordi di pesca sostenibile dovrebbe essere pienamente coerente con gli obiettivi generali di sviluppo dell'Unione.

(41)

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto, dovrebbe costituire un elemento essenziale degli accordi di pesca sostenibile.

(41 bis)

In considerazione del grave problema della pirateria che affligge le navi dell'Unione operanti in paesi terzi sulla base di accordi di pesca bilaterali o multilaterali nonché della particolare vulnerabilità di tali navi alla pirateria, è opportuno rafforzare misure e operazioni al fine di proteggerle. [Em.46]

(42)

L'acquacoltura dovrebbe contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare e le forniture alimentari nonché la crescita e l'occupazione su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici. [Em. 47]

(43)

La strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (16) adottata nel 2009, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio e appoggiata dal Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di creare e promuovere condizioni di equità per l'acquacoltura che servano da base per il suo sviluppo sostenibile.

(44)

La politica comune della pesca dovrebbe contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti (17).

(45)

Dato che le attività di acquacoltura nell'Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, è opportuno elaborare orientamenti strategici dell'Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e favorire l'attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e rurali; occorre inoltre elaborare meccanismi di scambio di informazioni e buone pratiche fra gli Stati membri tramite un metodo aperto per il coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio dell'Unione e la semplificazione amministrativa della concessione di licenze.

(46)

La natura specifica dell'acquacoltura rende necessaria la creazione di un consiglio consultivo per la consultazione delle parti interessate su elementi delle politiche dell'Unione che potrebbero incidere sull'acquacoltura.

(46 bis)

In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche e in particolare della loro lontananza geografica e dell'importanza della pesca per le loro economie, dovrebbe essere istituito un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche diviso in tre sottoconsigli (acque dell'Atlantico occidentale, acque dell'Atlantico orientale, bacino dell'oceano indiano). Uno degli obiettivi di tale consiglio consultivo dovrebbe essere quello di contribuire alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata su scala mondiale. [Em. 48]

(47)

È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato . Nel far ciò è necessario garantire la reciprocità nel commercio con paesi terzi al fine di assicurare pari condizioni nel mercato dell'Unione, non solo per quanto concerne la sostenibilità della pesca, ma anche per quanto riguarda i controlli sanitari ; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati , indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano originari dell' nell'Unione o di paesi terzi , mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate basate sulla tracciabilità, e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena produttiva. Nel presente regolamento, la parte relativa all'organizzazione comune dei mercati dovrebbe contemplare disposizioni volte a subordinare le importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura al rispetto di norme sociali e ambientali riconosciute a livello internazionale. [Em. 49]

(48)

L'organizzazione comune dei mercati dovrebbe essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. Di conseguenza, è opportuno attuare efficacemente la legislazione già esistente in materia e istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. [Em. 50]

(49)

Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione è opportuno promuovere l'uso di tecnologie moderne efficaci . Gli Stati membri o la Commissione dovrebbero avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati. [Em. 51]

(50)

Per garantire la partecipazione degli operatori interessati al regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere ai titolari di licenze di pesca relative a pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, ai loro operatori di contribuire proporzionalmente ai costi operativi del sistema. [Em. 196]

(51)

Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. al Di conseguenza, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi è opportuno concedere un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, incentrato sulle priorità della politica comune della pesca e adeguato alle caratteristiche specifiche del settore in ciascuno Stato membro , [Em. 52]

(51 bis)

Il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe favorire lo sviluppo dei beni e dei servizi pubblici nel settore della pesca e, in particolare, sostenere le misure di controllo e monitoraggio, la raccolta di informazioni e la ricerca e lo sviluppo di attività volte ad assicurare il buono stato dell'ecosistema marino. [Em. 245]

(52)

Il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori , compresi gli armatori . Nei casi di mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri o di infrazioni gravi di tali norme da parte degli operatori, il suddetto sostegno finanziario dovrebbe essere pertanto interrotto, sospeso o rettificato. [Em. 53]

(53)

Il dialogo con i soggetti interessati si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque dell'Unione e della crescente regionalizzazione della politica comune della pesca, i consigli consultivi dovrebbero permettere a tale politica di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate soprattutto nella redazione dei piani pluriennali . [Em. 54]

(54)

È In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne, dei mercati e del Mar Nero, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati per creare un nuovo consiglio consultivo e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero per ciascuno di questi ambiti . [Em. 55]

(55)

Al fine conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE aper quanto concerne la definizione di misure in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca nelle zone speciali di conservazione riguardo al'obiettivo di alleviare, qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino , l'adeguamento dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in conformità degli obblighi internazionali assunti dall'Unione, l'adozione per difetto di misure di conservazione nell'ambito dei piani pluriennali o di misure tecniche, il nuovo calcolo dei limiti di capacità delle flotte, la definizione delle informazioni relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione, le norme per la realizzazione di progetti pilota su nuove tecnologie di controllo e sistemi di gestione dei dati, le modifiche dell'allegato III in relazione alle zone di competenza dei consigli consultivi nonché la composizione e il funzionamento dei consigli medesimi. [Em. 56]

(56)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l'adozione di atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(57)

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva, e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(58)

È opportuno conferire alla Commissione poteri di esecuzione al fine di garantire l'applicazione di condizioni uniformi nell'attuazione dei requisiti tecnico-operativi relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni contenute nei registri delle flotte pescherecce e dei dati richiesti ai fini della gestione della pesca. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (18).

(59)

Per conseguire l'obiettivo di base della politica comune della pesca, che consiste nel creare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine per la pesca e l'acquacoltura, nonché nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno definire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine , nonché norme che garantiscano la sostenibilità sociale ed economica del settore della pesca e della raccolta di molluschi dell'Unione, ove opportuno, fornendo finanziamenti sufficienti . [Em. 57]

(60)

In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

(61)

La decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (19), dovrebbe essere abrogata in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti a norma del presente regolamento.

(62)

Il regolamento (CE) n. 199/2008, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca  (20) , dovrebbe essere abrogato; occorre tuttavia che esso continui ad applicarsi ai programmi nazionali di raccolta e gestione di dati adottati per il periodo 2011-2013. [Em. 58]

(63)

Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   La politica comune della pesca riguarda:

a)

la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine; e e lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse ;

b)

le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca , di misure di carattere strutturale e della gestione della capacità della flotta; .

b bis)

la vitalità sociale ed economica delle attività di pesca, la promozione dell'occupazione nelle comunità costiere e lo sviluppo delle medesime, nonché i problemi specifici della pesca e dell'acquacoltura su piccola scala e artigianali. [Em. 59]

2.   La politica comune della pesca riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse vengono svolte:

a)

nel territorio degli Stati membri, oppure

b)

nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi, oppure

c)

da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, oppure

d)

da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.   La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche siano sostenibili a dal punto di vista ambientale nel lungo termine e contribuiscano siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale, nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare e di opportunità di pesca ricreativa, e nel prendere in considerazione le industrie di trasformazione e le attività a terra direttamente connesse alle attività di pesca, tenendo altresì conto degli interessi dei consumatori e dei produttori .

2.   La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate i tassi di mortalità per pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al più tardi entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile , e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli .

3.   La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca e all'acquacoltura l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di la pesca e l'acquacoltura abbiano un contribuiscano all'obiettivo di ridurre al minimo l' impatto limitato delle attività umane sugli ecosistemi marini , non contribuiscano al degrado dell'ambiente marino e che siano effettivamente adeguate ai singoli tipi di pesca e alle singole regioni .

3 bis.     La politica comune della pesca promuove lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità costiere, l'occupazione e le condizioni di lavoro e di sicurezza degli operatori della pesca.

4.   La politica comune della pesca integra i requisiti previsti dalla è coerente con la normativa ambientale dell'Unione nonché con le altre politiche dell'Unione .

4 bis.     La politica comune della pesca garantisce che la capacità di pesca delle flotte sia adeguata a livelli di sfruttamento conformi al disposto del paragrafo 2.

4 ter.     La politica comune della pesca contribuisce alla raccolta di dati scientifici completi e affidabili. [Em. 60]

Articolo 3

Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

a)

impedire, ridurre al minimo e per quanto possibile eliminare le catture accidentali di stock commerciali e far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate;

a bis)

garantire che tutte le catture provenienti da stock sfruttati e regolamentati vengano sbarcate, tenendo presenti i migliori pareri scientifici ed evitando di creare nuovi mercati o di espandere quelli esistenti;

b)

creare le condizioni necessarie per svolgere le in modo efficiente attività di pesca in modo efficiente sostenibili dal punto di vista ambientale nell'ambito Unione al fine di recuperare un settore alieutico economicamente redditizio e competitivo , garantendo condizioni eque nel mercato interno ;

c)

promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuire e delle industrie connesse, garantendo che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e che contribuiscano alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

d)

promuovere una giusta ripartizione delle risorse marine per contribuire ad offrire un equo tenore di vita e condizioni sociali eque a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

e)

tener conto degli interessi dei consumatori;

f)

garantire la raccolta sistematica, armonizzata, regolare e affidabile dei dati e la gestione sistematiche e armonizzate dei trasparente degli stessi nonché affrontare le problematiche derivanti dalla gestione di stock caratterizzati dalla scarsità di dati;

f bis)

promuovere le attività di pesca costiera su piccola scala;

f ter)

contribuire al conseguimento e al mantenimento del buono stato ecologico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE . [Em. 61 e 235]

Articolo 4

Principi di buona governance

La politica comune della pesca si ispira ai applica i seguenti principi di buona governance:

a)

chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale , rispettando l'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro ;

a bis)

necessità di applicare un approccio decentrato e regionalizzato alla gestione della pesca;

b)

definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

c)

prospettiva a lungo termine;

c bis)

riduzione dei costi amministrativi;

d)

esteso adeguato coinvolgimento delle parti interessate , in particolare dei consigli consultivi e delle parti sociali, in tutte le fasi, — dalla concezione all'attuazione — delle misure , che garantisca la conservazione delle caratteristiche specifiche regionali mediante un approccio regionalizzato ;

e)

responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

f)

coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione;

f bis)

necessità di effettuare valutazioni d'impatto ambientale e strategico;

f ter)

parità tra dimensione interna e dimensione esterna della politica comune della pesca, in modo che le norme e i meccanismi volti a farle rispettare applicati all'interno dell'Unione siano applicati anche al suo esterno, se del caso;

f quater)

trattamento dei dati e processo decisionale trasparenti, in conformità della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»), approvata a nome dell'Unione mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio  (21). [Em. 62 e 220]

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

«acque dell'Unione», le acque poste e i fondi marini posti sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque di quelli adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato; [Em. 63]

2.

«risorse biologiche marine», le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome in tutte le fasi del loro ciclo vitale;

3.

«risorse biologiche di acqua dolce», le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;

4.

«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per la pesca commerciale delle risorse biologiche marine;

5.

«peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

5 bis.

«pescatore», qualunque persona eserciti un'attività di pesca professionale, riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività, ovvero eserciti un'attività di cattura professionale di organismi marini, riconosciuta dallo Stato membro, senza impiegare una nave; [Em. 64]

5 ter.

«inserimento nella flotta peschereccia», l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro; [Em. 65]

6.

«rendimento massimo sostenibile», il quantitativo massimo di catture rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità (in media) da uno stock ittico per un tempo indefinito alle condizioni ambientali esistenti (medie) senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione ; [Em. 66]

6 bis.

«specie pescate», le specie soggette a pressione/sfruttamento di pesca, comprese quelle che sono catturate in via accessoria o che risentono dell'impatto di un'attività di pesca; [Em. 67]

7.

«approccio precauzionale in materia di gestione della pesca», quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat; [Em. 68]

8.

«approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca», un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l'integrità futuri di questi ecosistemi il processo decisionale tenga conto degli impatti della pesca, di altre attività umane e dei fattori ambientali sugli stock bersaglio e su tutte le altre specie appartenenti allo stesso ecosistema, associate agli stock bersaglio o da essi dipendenti, garantendo che la pressione complessiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il raggiungimento di un buono stato ecologico ; [Em. 237]

9.

«tasso di mortalità per pesca», la percentuale di catture di uno tasso di rimozione della biomassa e degli individui dallo stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile nel corso di tale periodo mediante operazioni di pesca ; [Em. 70]

9 bis.

«Fmsy», il tasso di mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile; [Em. 71]

10.

«stock», una risorsa biologica marina dotata di caratteristiche specifiche e presente in una zona di gestione determinata; [Em. 72]

11.

«limite di catture», il limite quantitativo applicabile agli sbarchi alle catture di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo; [Em. 73]

11 bis.

«catture accidentali», le catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o alla taglia minima di sbarco, o le catture di specie vietate o di specie protette, o di specie non commercializzabili o di esemplari di specie commercializzabili che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella legislazione dell'Unione in materia di pesca che stabilisce misure tecniche, di controllo e di conservazione; [Em. 74]

12.

«valore di riferimento per la conservazione», i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa (B), la biomassa riproduttiva (SSB), o il tasso di mortalità per pesca (F) ) utilizzati nella gestione della pesca per definire , ad esempio, per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato; [Em. 75]

12 bis.

«valore limite di riferimento», i valori dei parametri relativi alle popolazioni degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca per indicare una soglia al di sopra o al di sotto della quale la gestione della pesca è compatibile con un obiettivo di gestione quale un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato; [Em. 76]

12 ter.

«stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza», lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim); [Em. 77]

13.

«misura di salvaguardia», una misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati o ad impedire tali eventi; [Em. 78]

14.

«misure tecniche», le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema o sul loro funzionamento risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la struttura le caratteristiche degli attrezzi da pesca nonché imponendo restrizioni di accesso temporali o spaziali alle zone di pesca; [Em. 79]

14 bis.

«habitat ittici essenziali», gli habitat marini fragili che devono essere protetti a causa del loro ruolo fondamentale nel soddisfare le esigenze ecologiche e biologiche delle specie ittiche, tra cui i fondali di riproduzione, alimentazione e crescita; [Em.80]

14 ter.

«zona di pesca protetta», una zona marina geograficamente definita nella quale la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini; [Em. 81]

15.

«possibilità di pesca», un diritto di pesca quantificato per un determinato stock ittico , espresso in termini di quantitativo massimo di catture e/o o di sforzo massimo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello per una determinata zona di gestione ; [Em. 82]

16.

«sforzo di pesca», il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

17.

«concessioni di pesca trasferibili», diritti revocabili per l'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006  (22) , che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili; [Em. 83]

18.

«possibilità di pesca individuali», possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili in uno Stato membro sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a tale Stato membro; [Em. 84]

19.

«capacità di pesca», la capacità di cattura di una nave, misurata in termini di caratteristiche della nave, comprese la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (23) , nonché la natura e le dimensioni dei suoi attrezzi da pesca e qualunque altro parametro che ne influenzi la capacità di cattura ; [Em. 85]

19 bis.

«capacità di vita», gli spazi a bordo esclusivamente riservati alla vita e al riposo dell'equipaggio; [Em. 86]

20.

«acquacoltura», l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta; [Em. 87]

21.

«licenza di pesca», la licenza di cui all’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (24);

22.

«autorizzazione di pesca», l'autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

23.

«pesca», la raccolta o la cattura di organismi acquatici che vivono nel loro ambiente naturale, o l'uso intenzionale di ogni mezzo che consenta tale raccolta o cattura;

24.

«prodotti della pesca», gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;

25.

«operatore», la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura , o qualunque altra organizzazione rappresentativa degli operatori della pesca che sia legalmente riconosciuta e sia incaricata di gestire l'accesso alle risorse della pesca nonché all'acquacoltura e alle attività alieutiche professionali ; [Em. 88]

26.

«infrazione grave», un'infrazione quale definita all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (25) e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

27.

«utilizzatore finale di dati scientifici», un organismo di ricerca o un organismo di gestione avente un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca; [Em. 89]

28.

«surplus di catture ammissibili», la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttare pescare per un determinato periodo di tempo, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile ; [Em. 90]

29.

«prodotti dell'acquacoltura», gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura;

30.

«biomassa riproduttiva», una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce sono sufficientemente maturi per riprodursi in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare; [Em. 91]

31.

«pesca multispecifica», la le attività di pesca praticata in zone in cui è presente si trovano più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato ittiche nella zona che possono essere catturate contemporaneamente ; [Em. 92]

32.

«accordi di pesca sostenibile», accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che è assegnata a sostegno del settore della pesca locale, prestando particolare attenzione alla raccolta, al monitoraggio e al controllo dei dati scientifici o al fine di ottenere accesso reciproco alle risorse o alle acque mediante uno scambio di possibilità di pesca tra l'Unione e il paese terzo ; [Em. 93]

32 bis.

«catture accessorie», la cattura di organismi non bersaglio, a prescindere dal fatto che siano tenuti a bordo e sbarcati oppure riversati in mare; [Em. 95]

32 ter.

«cattura», le risorse marine biologiche catturate con la pesca; [Em. 96]

32 quater.

«pesca a basso impatto», l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un impatto negativo minimo sugli ecosistemi marini e che risultano in emissioni di carburante poco elevate; [Em. 97]

32 quinquies.

«pesca selettiva», la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni e alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenne la popolazione non bersaglio; [Em. 98]

PARTE II

ACCESSO ALLE ACQUE

Articolo 6

Norme generali sull'accesso alle acque

1.   I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.

2.   Dal 1ogennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri possono prevedere un accesso esclusivo o preferenziale per i pescatori che praticano una pesca su piccola scala, artigianale o costiera, tenendo conto dei fattori sociali e ambientali, compresi i potenziali benefici derivanti dalla concessione di un accesso esclusivo o preferenziale alle imprese locali o alle microimprese e ai pescatori che impiegano metodi di pesca selettivi e con scarso impatto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo. [Em. 251]

3.   Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

3 bis.     Le condizioni delle zone biologicamente sensibili definite dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie  (26) , sono mantenute nella loro forma attuale. [Em. 99]

4.   Le disposizioni che faranno seguito alle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

PARTE III

MISURE PER LA CONSERVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE [Em. 100]

TITOLO I

TIPI DI MISURE

Articolo - 7

Disposizioni generali relative alle misure di conservazione

1.     Al fine di conseguire gli obiettivi generali della politica comune della pesca definiti all'articolo 2, l'Unione adotta misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine di cui agli articoli 7 e 8. Tali misure sono adottate, in particolare, sotto forma di piani pluriennali conformemente agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento.

2.     Tali misure si attengono agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento e sono adottate tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei pareri ricevuti dai pertinenti consigli consultivi.

3.     Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione conformemente agli articoli da 17 a 24 e alle altre disposizioni pertinenti del presente regolamento. [Em. 101]

Articolo 7

Tipi di misure di conservazione

Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono riguardare:

a)

l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;

b)

la definizione di obiettivi specifici per uno lo sfruttamento sostenibile e la conservazione degli stock nonché per la protezione dell'ambiente marino dall'impatto delle attività di pesca ;

c)

l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;

d)

l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva e metodi di pesca aventi un basso o con scarso impatto sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche, compresi l'accesso preferenziale alle possibilità di pesca nazionali nonché incentivi di natura economica ;

e)

l'adozione di misure concernenti la fissazione di e la ripartizione delle possibilità di pesca , secondo il disposto dell'articolo 16 ;

f)

l'adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 14 agli articoli 8 e 14 ;

g)

l'adozione di misure relative all'obbligo di sbarcare la totalità delle catture finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15 ;

h)

l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e di attrezzi da pesca che incrementano la selettività o riducono al minimo l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente marino;

h bis)

l'adozione di misure volte ad aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi stabiliti dalla legislazione in materia ambientale;

h ter)

l'adozione di altre misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi degli articoli 2 e 3 . [Em. 102]

Articolo 7 bis

Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

1.     Al fine di garantire la conservazione delle risorse acquatiche viventi e degli ecosistemi marini, nonché nel quadro di un approccio precauzionale, gli Stati membri istituiscono una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici nelle quali è vietata ogni attività di pesca, comprese in particolare le zone importanti per la riproduzione ittica.

2.     Gli Stati membri individuano e designano le zone necessarie all'istituzione di una rete coerente di riserve di ricostituzione di stock ittici. [Em. 103]

Articolo 8

Tipi di misure tecniche

Le misure tecniche possono riguardare:

a)

le dimensioni di maglia definizioni delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme relative all'uso degli attrezzi da pesca al loro uso ;

b)

restrizioni specifiche per la costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:

i)

modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto sulla zona bentonica negativo sull'ecosistema ;

ii)

modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette nonché altre catture accidentali ;

c)

il divieto o le restrizioni sull'utilizzo di utilizzare determinati attrezzi da pesca in zone o periodi specifici o di altre attrezzature tecniche ;

d)

il divieto i divieti o la restrizione delle attività di pesca in zone e/o o periodi specifici;

e)

l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere un'aggregazione temporanea habitat ittici essenziali, aggregazioni temporanee di una risorsa marina vulnerabile , specie in pericolo, stock ittici in riproduzione o novellame ;

f)

misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio , in particolare quelli identificati come biogeograficamente sensibili quali le montagne sottomarine intorno alle regioni ultraperiferiche, le cui risorse dovrebbero essere sfruttate dalla flotta locale utilizzando attrezzi da pesca selettivi e rispettosi dell'ambiente, ivi incluse misure destinate a evitare, ridurre e, per quanto possibile, eliminare le catture accidentali ;

g)

altre misure tecniche intese a proteggere la biodiversità marina. [Em. 104 e 295]

TITOLO II

MISURE A LIVELLO DELL'UNIONE

Articolo 9

Piani pluriennali

1.   Sono istituiti Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, istituiscono in via prioritaria , entro il …  (27) piani pluriennali che prevedono conformi ai pareri scientifici dello CSTEP e del CIEM che comprendono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 . I piani pluriennali devono inoltre consentire di raggiungere altri obiettivi conformemente agli articoli 2 e 3 .

2.   I piani pluriennali offrono:

a)

la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti; e /o valori limite di riferimento coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2 e in conformità dei pareri scientifici ; e,

b)

misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori limite di riferimento e intese a raggiungere i valori di riferimento per la conservazione.

3.   I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca ed ecosistemi marini .

4.   I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione, incluse le valutazioni di stock caratterizzati dalla scarsità di dati, nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido. [Em. 105]

Articolo 10

Obiettivi dei piani pluriennali

1.   I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tasso l'adeguamento dei tassi di mortalità per pesca da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stock in modo che entro il 2015 i tassi di mortalità per pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al più tardi entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 , e da mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli .

2.   Qualora risulti impossibile determinare un tasso di la mortalità per pesca conformemente al disposto del paragrafo 1 che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono applicano l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e stabiliscono norme sostitutive e misure precauzionali che garantiscano almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

2 bis.     Fatte salve le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Prima che tali misure siano incluse nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale. Eccetto in caso d'urgenza, esse sono attuate in maniera graduale.

2 ter.     I piani pluriennali possono contenere disposizioni vertenti sui problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al mantenimento e alla ricostituzione degli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività per evitare il fenomeno delle «choke species» (specie la cui cattura è rigorosamente limitata). [Em. 106 e 107]

Articolo 11

Contenuto dei piani pluriennali

1.    I piani pluriennali includono:

a)

il campo di applicazione di ciascun piano in termini di zona geografica, stock, attività di pesca ed ecosistema ecosistemi marini ;

b)

obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché con le disposizioni pertinenti degli articoli — 7 bis, 9 e 10;

b bis)

una valutazione della capacità della flotta e, qualora la capacità di pesca non sia in efficace equilibrio con le possibilità di pesca disponibili, un piano di riduzione della capacità contenente un calendario e misure specifiche da adottare da parte di ciascuno Stato membro interessato al fine di allineare tale capacità di pesca alle possibilità di pesca disponibili entro un termine vincolante; fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 34, tale valutazione dovrebbe includere un'analisi della dimensione socioeconomica della flotta in esame;

b ter)

una valutazione dell'impatto socioeconomico delle misure adottate nel quadro del piano pluriennale;

c)

obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:

i)

tasso di mortalità per la pesca e/o

ii)

biomassa riproduttiva e

ii bis)

percentuale massima di catture accidentali e non autorizzate e,

ii ter)

variazioni annuali massime delle possibilità di pesca;

iii)

stabilità delle catture;

d)

scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

d bis)

disposizioni per ridurre sistematicamente le possibilità di pesca quando la quantità o la qualità dei dati disponibili relativi alla zona di pesca diminuisce;

e)

misure di conservazione e tecniche comprendenti misure per l'eliminazione da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure intese ad evitare e, per quanto possibile, eliminare le delle catture accidentali;

f)

indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale e del suo impatto socioeconomico ;

g)

ove opportuno, misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;

h)

misure per la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;

i)

misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;

i bis)

misure volte a garantire l'osservanza del piano pluriennale;

j)

ogni altra misura adeguata e proporzionata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali.

1 bis.     I piani pluriennali prevedono la loro revisione periodica al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei loro obiettivi. In particolare, tali revisioni periodiche devono tenere conto di nuovi elementi, come le modifiche dei pareri scientifici, onde consentire gli adeguamenti intermedi eventualmente necessari. [Am. 108 e 239]

Articolo 12

Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione in relazione alle zone protette

1.   Nelle La politica comune della pesca e tutte le successive misure adottate dagli Stati membri per quanto riguarda le zone speciali di conservazione ai sensi dell' sono pienamente conformi alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 2008/56/CE. Qualora uno Stato membro ha designato le zone di cui all 'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dell' all' articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell' all' articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, esso regolamenta le attività di pesca degli Stati membri devono essere condotte, in consultazione con la Commissione, i consigli consultivi e le altre parti interessate, in modo da alleviarne l'impatto sulle zone medesime conformarsi pienamente agli obiettivi di tali direttive . [Em. 109]

1 bis.     Tutte le azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro della politica comune della pesca sono pienamente conformi con la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, le risoluzioni 61/105, 64/72 e 66/68 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'accordo per l'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativa alla conservazione e gestione di stock ittici transzonali o stock ittici altamente migratori. [Em. 257]

1 ter.     Per le attività di pesca svolte interamente nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un unico Stato membro, lo Stato membro interessato ha la facoltà di adottare misure che sono necessarie per l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della normativa ambientale dell'Unione in relazione alle zone protette. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e non meno vincolanti della normativa unionale vigente. [Em. 258]

1 quater.     Gli Stati membri con un interesse di pesca diretto nelle zone oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 collaborano reciprocamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 bis. Ciascuno di tali Stati membri può chiedere che la Commissione adotti le misure di cui al paragrafo 1. [Em. 111]

1 quinquies.     Affinché la Commissione possa agire sulla base di una richiesta di cui al paragrafo 1 quater, lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti le forniscono tutte le informazioni pertinenti in merito alle misure richieste, compresa una motivazione della richiesta nonché i dati scientifici e i dettagli relativi all'attuazione pratica delle misure. La Commissione adotta le misure tenendo conto dei pareri scientifici pertinenti di cui dispone. [Em. 260]

2.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare misure di accompagnamento in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca sulle zone speciali di conservazione. [Em. 114]

2 bis.     Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su proposta della Commissione, adottano misure atte a ridurre le eventuali conseguenze sociali ed economiche negative dell'osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1. [Em. 262]

Articolo 13

Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

1.   Qualora venga dimostrata , sulla base di dati scientifici affidabili, l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere l'adozione di misure temporanee volte ad ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 55, al fine di alleviare la minaccia.

Tali atti delegati sono adottati unicamente qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano applicando la procedura di cui all'articolo 55 bis.

2.   Lo Stato membro comunica la richiesta motivata di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati. [Em. 115]

Articolo 13 bis

Misure di emergenza adottate da uno Stato membro

1.     Se esistono prove di un rischio grave e imprevisto per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.

2.     Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza, prima di adottarle, notificano la loro intenzione alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi pertinenti, inviando un progetto di misure corredato di una motivazione.

3.     Gli Stati membri e i consigli consultivi pertinenti possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica. La Commissione adotta atti di esecuzione che confermano, eliminano o modificano la misura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Nel caso di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti una minaccia grave e imprevedibile alla conservazione delle risorse acquatiche viventi o all'ecosistema marino derivante dalle attività di pesca, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3. [Em. 116]

Articolo 14

Quadri di misure tecniche

Vengono stabiliti quadri di misure tecniche per garantire la protezione delle risorse biologiche marine e la riduzione dell'impatto delle attività di pesca sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini. I quadri di misure tecniche:

a)

contribuiscono a mantenere o a riportare gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile migliorando la selezione per taglia e, ove del caso, la selezione per specie;

b)

riducono le catture di individui sottotaglia dagli stock ittici;

c)

riducono le catture accidentali di organismi marini;

d)

mitigano riducono al minimo l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente marino , provvedendo in particolare alla protezione degli stock biologicamente sensibili e degli habitat biologicamente fragili, segnatamente quelli identificati come biogeograficamente sensibili quali le montagne sottomarine intorno alle regioni ultraperiferiche, le cui risorse devono essere sfruttate dalla flotta locale, utilizzando attrezzi da pesca selettivi e rispettosi dell'ambiente . [Em. 296]

Articolo 14 bis

Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

1.     Prima di introdurre l'obbligo di sbarcare tutte le catture effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri conducono, ove necessario, progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca. Questi progetti pilota sono condotti, se del caso, dalle organizzazioni di produttori. I risultati di tali progetti pilota sono ripresi nel piano di gestione pluriennale di ciascuna attività di pesca sotto forma di incentivi supplementari ad utilizzare gli attrezzi e i metodi di pesca più selettivi a disposizione. Gli Stati membri compilano inoltre un atlante dei rigetti che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Tale atlante deve basarsi su dati oggettivi e rappresentativi.

2.     L'Unione fornisce sostegno finanziario a favore della concezione e dell'attuazione dei progetti pilota introdotti conformemente al paragrafo 1 come pure a favore dell'impiego di attrezzi da pesca selettivi al fine di ridurre le catture accidentali e non autorizzate. Nel quadro dell'adozione di misure di sostegno finanziario è riservata particolare attenzione ai pescatori che sono soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture e che esercitano un'attività di pesca multispecifica. [Em. 118]

Articolo 15

Obbligo di sbarcare e registrare tutte le catture di specie sfruttate e regolamentate

1.   Tutte le catture dei seguenti stock ittici soggetti a limiti di cattura di specie sfruttate e regolamentate effettuate nel corso di delle seguenti attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate, salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

a)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2014:

piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin sardina, spratto ; e

grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;

pesca a fini industriali, vale a dire pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia;

salmone nel Mar Baltico;

b)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola 1 gennaio 2016 ;

le seguenti attività di pesca nelle acque dell'Unione dell'Atlantico settentrionale:

Mare del Nord

pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro;

pesca dello scampo;

pesca della sogliola comune e della passera di mare;

pesca del nasello;

pesca del gambero boreale;

altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente;

attività di pesca nel Mar Baltico diverse dalla pesca del salmone;

Acque nordoccidentali

pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro;

pesca dello scampo;

pesca della sogliola comune e della passera di mare;

pesca del nasello;

altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente;

Acque sudoccidentali

pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro;

pesca dello scampo;

pesca della sogliola comune e della passera di mare;

pesca del nasello;

altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente.

c)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo 1o gennaio 2017 , attività di pesca non contemplate al paragrafo 1, lettera a), nelle acque dell'Unione e in acque non appartenenti all'Unione .

1 bis.     Una volta introdotto in un'attività di pesca l'obbligo di sbarcare tutte le catture, tutte le catture di specie soggette a detto obbligo sono registrate e, se del caso, detratte dalla quota dei pescatori, dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di gestione collettiva interessata, ad eccezione delle specie che possono essere rigettate in mare a norma del paragrafo 1 ter;

1 ter.     Le seguenti specie sono esenti dall'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1:

le specie catturate per essere utilizzate come esche vive;

le specie per le quali le informazioni scientifiche disponibili abbiano dimostrato un elevato tasso di sopravvivenza dopo la cattura, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi attrezzi di pesca, delle pratiche di pesca e delle condizioni della zona di pesca.

1 quater.     Al fine di semplificare e armonizzare l'applicazione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture nonché allo scopo di evitare interruzioni inopportune delle attività di pesca delle specie bersaglio e diminuire il quantitativo di catture accidentali, i piani pluriennali di cui all'articolo 9 o gli specifici atti giuridici dell'Unione concernenti l'applicazione dell'obbligo di sbarco o altri atti giuridici adottati dall'Unione stabiliscono, se del caso:

a)

un elenco di specie non bersaglio di scarsa abbondanza naturale che possono essere imputate alla quota delle specie bersaglio di tale attività di pesca, qualora:

il contingente nazionale annuale per la specie non bersaglio in questione sia completamente utilizzato,

le catture accumulate delle specie non bersaglio non superino il 3 % delle catture totali delle specie bersaglio, nonché

lo stock delle specie non bersaglio rientri entro limiti biologici di sicurezza;

b)

norme contenenti incentivi volti a scoraggiare le catture di novellame, compresa la fissazione di quote di contingenti più elevate che devono essere detratte dalla quota del pescatore in caso di catture di novellame.

2.   Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 Sulla base dei migliori, più accurati e aggiornati pareri scientifici disponibili e, ove necessario, al fine di proteggere il novellame scoraggiando i pescatori dalla loro pesca deliberata, vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delle che tengono conto dell'età e della taglia di prima riproduzione, per gli stock ittici soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture di cui al paragrafo 1. Le catture di tali stock ittici tipi di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione in sono limitate a usi diversi dal consumo umano come farine di pesce , oli di pesce, o alimenti per animali o esche . Lo Stato membro interessato può anche consentire la donazione di queste catture a fini caritativi o di utilità pubblica.

3.    Per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono applicare un margine di flessibilità annuale fino al 5 % degli sbarchi consentiti, fatti salvi eventuali tassi di flessibilità più elevati stabiliti dalla legislazione specifica. Le norme e le regole di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite sono possono essere fissate conformemente all'articolo 27 all'articolo 39 del regolamento (UE) n, …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (28)  (29).

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture. A tal fine, gli Stati membri rispettano il principio di efficienza e proporzionalità.

5.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.

6.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per specificare volti a stabilire le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione. [Em. 119]

Articolo 16

Possibilità di pesca

1.    In sede di fissazione e assegnazione delle possibilità di pesca, il Consiglio agisce in conformità degli articoli 2, 9, 10 e 11 del presente regolamento, applicando una prospettiva a lungo termine e attenendosi ai migliori pareri scientifici disponibili. Le possibilità di pesca assegnate agli sono ripartite tra gli Stati membri garantiscono in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque dell'Unione e le assegna a ciascuno di essi.

L'assegnazione di possibilità di pesca agli Stati membri o ai paesi terzi è subordinata al rispetto delle regole della politica comune della pesca.

1 bis.     Ogni anno, nel decidere in merito all'assegnazione dei contingenti, il Consiglio tiene pienamente conto delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto stabilito nella risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976 concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia, in particolare nell'allegato VII.

2.   Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

3.   Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini di cattura stabiliti nei piani pluriennali conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h). Se non è stato adottato un corrispondente piano pluriennale per uno stock ittico ad uso commerciale, il Consiglio provvede affinché, entro il 2015, sia fissato un totale ammissibile di catture (TAC) che permetta la ricostituzione degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli.

3 bis.     Delegazioni del Parlamento europeo e dei consigli consultivi sono presenti allorché il Consiglio adotta decisioni sulla definizione delle possibilità di pesca.

3 ter.     Laddove non sia possibile, per mancanza di dati, stabilire i tassi di sfruttamento per determinati stock che siano conformi al rendimento massimo sostenibile:

i)

si applica l'approccio precauzionale alla gestione dell'attività di pesca;

ii)

sono adottati valori sostitutivi basati sulle metodologie di cui all'allegato alla decisione 2010/477/UE della Commissione, del 1 settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine  (30) , parte B, punti 3.1 e 3.2, e la mortalità del pesce è ulteriormente ridotta in virtù del principio precauzionale o risulta stabile, qualora vi siano indicazioni di uno stato soddisfacente dello stock;

iii)

la Commissione e gli Stati membri valutano gli ostacoli alla ricerca e all'acquisizione di conoscenze e adottano misure per consentire che siano messi a disposizione al più presto ulteriori dati sugli stock e l'ecosistema.

3 quater.     Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo per la ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente al diritto dell'Unione. Esso informa la Commissione in merito al metodo di ripartizione utilizzato.

4.   Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

4 bis.     Qualora la Commissione concluda, in base alla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 23, che uno Stato membro non abbia adottato misure adeguate conformemente agli articoli da 17 a 24 del presente regolamento, ciò comporterà deduzioni, nell'anno o negli anni successivi, dalle possibilità di pesca assegnate dall'Unione a tale Stato membro e l'interruzione o la sospensione dei pagamenti a tale Stato membro o l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca ai sensi dell'articolo 50. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

4 ter.     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in cui valuta se le attuali possibilità di pesca siano efficaci ai fini della ricostituzione e del mantenimento delle popolazioni delle specie pescate a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'obiettivo fissato all'articolo 2, paragrafo 2. [Em. 120, 264, 293 e 301]

Articolo 16 bis

Criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri

In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri ambientali e sociali trasparenti e oggettivi quali l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità e il contributo all'economia locale. Possono essere utilizzati anche altri criteri come ad esempio i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri prevedono incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti. [Em. 227]

TITOLO III

REGIONALIZZAZIONE

CAPO I

PIANI PLURIENNALI

Articolo 17

Misure di conservazione adottate in conformità dei piani pluriennali

1.   Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essere che condividono l'attività di pesca interessata sono autorizzati ad adottare , secondo le procedure definite nel presente articolo, misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:

a)

siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 e con i principi di buona governance di cui all'articolo 4 ;

b)

siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;

c)

realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale entro un calendario specifico e

d)

siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

2 bis.     Gli Stati membri cooperano tra loro per garantire l'adozione di misure compatibili in grado di soddisfare gli obiettivi fissati nei piani pluriennali e coordinano tra di loro l'attuazione di tali misure. A tal fine, gli Stati membri, ove possibile e opportuno, utilizzano le strutture e i meccanismi regionali esistenti di cooperazione istituzionale, compresi quelli previsti dalle convenzioni marittime regionali che coprono la zona o l'attività di pesca in questione.

Gli sforzi di coordinamento tra gli Stati membri che condividono un'attività di pesca sono ammissibili ai finanziamenti del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. xx/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca]  (31)  (32).

2 ter.     Gli Stati membri consultano i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o il CSTEP trasmettendo loro un progetto delle misure da adottare, corredato di una relazione esplicativa. Al contempo, tali progetti sono contemporaneamente notificati alla Commissione e agli altri Stati membri che condividono l'attività di pesca. Gli Stati membri compiono ogni sforzo per coinvolgere in questa consultazione, in una fase precoce e in modo aperto e trasparente, altri soggetti interessati all'attività di pesca in questione, al fine di individuare i punti di vista e le proposte di tutte le parti interessate in fase di preparazione delle misure previste.

Gli Stati membri pubblicano le sintesi dei progetti delle misure di conservazione di cui è proposta la promulgazione.

2 quater.     Gli Stati membri tengono debitamente conto dei pareri trasmessi dai consigli consultivi competenti, dal CIEM e/o dal CSTEP e, se le misure definitive adottate divergono da tali pareri, forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi di divergenza.

2 quinquies.     Qualora gli Stati membri intendano modificare le misure adottate, si applicano altresì i paragrafi da 2 a 2 quater.

2 sexies.     La Commissione adotta orientamenti che fissano le modalità della procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi da 2 bis, 2 ter e 2 quater, al fine di garantire che le misure adottate siano coerenti e coordinate a livello regionale e conformi ai piani pluriennali stabiliti. Tali orientamenti possono inoltre individuare o istituire strutture amministrative, come ad esempio gruppi di lavoro regionali nel settore della pesca, al fine di organizzare a livello pratico la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare al fine di promuovere e facilitare l'adozione delle misure da parte di ciascuno degli Stati membri.

2 septies.     Gli Stati membri che condividono un'attività di pesca possono decidere congiuntamente e cooperare per l'applicazione di misure congiunte nell'ambito dei piani pluriennali adottati prima del 2014, in linea con la procedura di cui all'articolo 25.

2 octies.     Per le attività di pesca svolte interamente nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un unico Stato membro, lo Stato membro interessato crea uno o più comitati di cogestione, nei quali siano presenti tutti i soggetti interessati, che sono consultati riguardo alle misure da adottare. Qualora intenda discostarsi in qualunque modo dal parere che riceve da tali comitati, lo Stato membro deve pubblicare una valutazione in cui illustra nel dettaglio le motivazioni di tale decisione. [Em. 121]

Articolo 18

Notifica delle misure di conservazione degli Stati membri

Gli Stati membri che adottano misure di conservazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, notificano pubblicano tali misure e ele notificano alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti. [Em. 122]

Articolo 19

Valutazione

1.    La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure di conservazione adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 articolo 17 e, in ogni caso, valuta e riferisce in merito a tali questioni non meno di una volta ogni tre anni o quando possa essere richiesto dal pertinente piano pluriennale . La valutazione si basa sui migliori pareri scientifici disponibili .

In conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)  (33) , e al fine di assistere la Commissione nell'espletamento delle sue mansioni in relazione all'attuazione della politica comune della pesca, gli Stati membri forniscono alla Commissione, i diritti di accesso e d'uso inerenti al materiale predisposto per la formulazione e la promulgazione delle misure nazionali di conservazione a norma dell'articolo 17.

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano la direttiva 2003/4/CE  (34) nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001  (35) e il regolamento (CE) n. 1367/2006  (36) . [Em. 123]

1 bis.     La Commissione pubblica tutte le valutazioni effettuate a norma del presente articolo e rende le relative informazioni accessibili al pubblico diffondendole su opportuni siti web o fornendo un hyperlink diretto alle stesse. Per quanto attiene all'accesso alle informazioni ambientali, si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006. [Am. 124]

Articolo 20

Misure di conservazione adottate per difetto nell'ambito di piani pluriennali

1.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali misure alla Commissione entro il termine previsto nel piano pluriennale ovvero, in sua mancanza, entro tre mesi sei mesi dalla data di entrata in vigore del piano pluriennale.

2.    Qualora la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui ritenga che

a)

le misure degli Stati membri non siano ritenute compatibili con gli obiettivi di un piano pluriennale, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 19, oppure

b)

le misure degli Stati membri non siano ritenute adeguate a soddisfare soddisfino efficacemente gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nei piani pluriennali, sulla base di una valutazione svolta a norma dell'articolo 19, oppure

c)

vengano attivate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera i),

essa lo comunica allo Stato membro interessato, precisando le ragioni.

2 bis.     Nel caso in cui la Commissione presenti un parere a norma del paragrafo 2, lo Stato membro in questione dispone di tre mesi di tempo per modificare le proprie misure affinché siano compatibili con il piano pluriennale e per soddisfarne gli obiettivi.

2 ter.     Nel caso in cui uno Stato membro non provveda a modificare le proprie misure a norma del paragrafo 2 bis, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 che stabiliscono le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale.

3.   Le misure di conservazione adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3 bis.     Prima di adottare gli atti delegati di cui al presente articolo, la Commissione consulta i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o CSTEP in merito al progetto delle misure da adottare corredato di una relazione esplicativa. [Em. 125]

CAPO II

MISURE TECNICHE

Articolo 21

Misure tecniche

1.    Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono essere sono autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

a)

siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

b)

siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;

c)

realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; e

d)

non siano in conflitto e siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

1 bis.     Gli Stati membri cooperano tra di loro per garantire l'adozione di misure compatibili per conseguire gli obiettivi fissati nei quadri di misure tecniche e coordinano tra di loro l'attuazione di tali misure. A tal fine, gli Stati membri, ove possibile e opportuno, utilizzano le strutture e i meccanismi regionali di cooperazione istituzionale esistenti, compresi quelli previsti dalle convenzioni marittime regionali che coprono la zona o l'attività di pesca in questione.

1 ter.     Gli Stati membri consultano i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o il CSTEP in merito al progetto delle misure da adottare corredato di una relazione esplicativa. Tali progetti sono contemporaneamente notificati alla Commissione e agli altri Stati membri che condividono l'attività di pesca. Gli Stati membri compiono ogni sforzo per coinvolgere in questa consultazione, in una fase precoce e in modo aperto e trasparente, altri soggetti interessati all'attività di pesca in questione, al fine di individuare i punti di vista e le proposte di tutte le parti interessate in fase di preparazione delle misure previste.

1 quater.     Gli Stati membri tengono debitamente conto dei pareri trasmessi dai consigli consultivi competenti, dal CIEM e/o dal CSTEP e, se le misure definitive adottate divergono da tali pareri, forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi di divergenza.

1 quinquies     Qualora gli Stati membri intendano modificare le misure adottate, si applicano altresì i paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater.

1 sexies.     La Commissione adotta orientamenti che fissano le modalità della procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater, al fine di garantire che le misure adottate siano coerenti e coordinate a livello regionale e conformi al quadro delle misure tecniche stabilito. Tali orientamenti possono inoltre individuare o istituire strutture amministrative, come ad esempio gruppi di lavoro regionali nel settore della pesca, al fine di organizzare a livello pratico la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare al fine di promuovere e facilitare l'adozione delle misure da parte di ciascuno degli Stati membri. [Em. 126]

Articolo 22

Notifica delle misure tecniche degli Stati membri

Gli Stati membri che adottano misure tecniche a norma dell'articolo 21 notificano le pubblicano e le notificano alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti. [Em. 127]

Articolo 23

Valutazione

1.    La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure tecniche adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 21 e, in ogni caso, valuta e riferisce in merito alle stesse almeno una volta ogni tre anni o quando possa essere richiesto dalle pertinenti misure tecniche quadro .

1 bis.     In conformità della direttiva 2007/2/CE, e al fine di assistere la Commissione nell'attuazione della politica comune della pesca, gli Stati membri forniscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue mansioni in relazione all'attuazione della politica comune della pesca, i diritti di accesso e d'uso inerenti al materiale predisposto per la formulazione e la promulgazione delle misure tecniche di conservazione a norma dell'articolo 21.

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano la direttiva 2003/4/CE nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006. [Em. 128]

1 ter.     La Commissione pubblica tutte le valutazioni effettuate a norma del presente articolo e rende le relative informazioni accessibili al pubblico diffondendole su opportuni siti web o fornendo un hyperlink diretto alle stesse. Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006. [Em. 129]

Articolo 24

Misure adottate per difetto nell'ambito di un quadro di misure tecniche

1.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro il termine previsto nel quadro di misure tecniche ovvero, in sua mancanza, entro tre mesi sei mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

2.    Qualora l a Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche qualora ritenga che le misure degli Stati membri, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 23,

a)

non siano ritenute compatibili con gli obiettivi fissati in un quadro di misure tecniche, oppure

b)

non risultino soddisfare soddisfino efficacemente gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di misure.,

essa lo comunica allo Stato membro interessato, precisando le ragioni.

2 bis.     Nel caso in cui la Commissione presenti un parere a norma del paragrafo 2, lo Stato membro interessato dispone di tre mesi di tempo per modificare le proprie misure affinché siano compatibili con gli obiettivi del quadro di misure tecniche e per soddisfare gli obiettivi.

2 ter.     Nel caso in cui uno Stato membro non provveda a modificare le proprie misure a norma del paragrafo 2 bis, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 che stabiliscono le misure tecniche oggetto del quadro di misure tecniche.

3.   Le misure tecniche adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3 bis.     Prima di adottare gli atti delegati di cui al presente articolo, la Commissione consulta i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e il CSTEP in merito al progetto delle misure da adottare corredato di una relazione. [Em. 130]

TITOLO IV

MISURE NAZIONALI

Articolo 25

Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi battenti la loro bandiera

1.    Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque dell'Unione a condizione che tali misure:

a)

si applichino unicamente alle si applichino a tutte le navi da pesca battenti la bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite sul territorio di tale Stato membro, che operano in relazione a stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca, [Em. 131]

b)

siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 e

c)

siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

1 bis.     Lo Stato membro informa a fini di controllo gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 1. [Em. 132]

1 ter.     Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo. [Em. 133]

Articolo 26

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1.   Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla rispettare gli obiettivi concernenti altre risorse acquatiche viventi e la conservazione o il miglioramento dello status di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle dodici miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro in questione . Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione. [Em. 134]

2.   Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure vengono adottate solo previa consultazione della notifica alla Commissione, degli agli Stati membri in questione e dei ed ai consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il del progetto di misure corredato di una relazione dalla quale si evinca altresì che tali misure non sono discriminatorie . [Em. 135]

2 bis.     Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo. [Em. 136]

PARTE IV

ACCESSO ALLE RISORSE

Articolo 27

Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

1.   Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro istituisce un sistema di concessioni di pesca trasferibili per

a)

tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri; e

b)

tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri con attrezzi trainati.

2.   Gli Stati membri possono estendere il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal caso, essi ne informano la Commissione.

Articolo 28

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

1.   Una concessione di pesca trasferibile conferisce il diritto di utilizzare le possibilità di pesca individuali concesse conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

2.   Ciascuno Stato membro attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.

3.   Per l'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.

4.   Le concessioni di pesca trasferibili possono essere assegnate unicamente da uno Stato membro al proprietario di un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro o a persone fisiche o giuridiche al fine di essere utilizzate su tale peschereccio. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere raggruppate per essere gestite collettivamente da persone fisiche o giuridiche o da organizzazioni di produttori riconosciute. Gli Stati membri possono limitare l'ammissibilità all'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

5.   Gli Stati membri possono limitare la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili a un periodo di almeno 15 anni ai fini della riattribuzione di tali concessioni. Qualora non abbiano limitato la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri possono revocarle con un preavviso di almeno 15 anni.

6.   Gli Stati membri possono revocare le concessioni di pesca trasferibili con un preavviso più breve qualora venga accertata un'infrazione grave commessa dal titolare delle concessioni. Tali revoche devono essere applicate secondo modalità che diano pieno effetto alla politica comune della pesca e al principio di proporzionalità e, se necessario, con effetto immediato.

7.   In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato membro può revocare le concessioni di pesca trasferibili che non sono state utilizzate da un peschereccio per un periodo di tre anni consecutivi.

Articolo 29

Assegnazione di possibilità di pesca individuali

1.   Gli Stati membri assegnano possibilità di pesca individuali ai titolari di concessioni di pesca trasferibili, di cui all'articolo 28, sulla base delle possibilità di pesca assegnate agli Stati membri o stabilite nei piani di gestione adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

2.   Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri determinano le possibilità di pesca che possono essere assegnate ai pescherecci battenti la loro bandiera con riguardo alle specie per le quali il Consiglio non ha fissato possibilità di pesca.

3.   I pescherecci intraprendono attività di pesca solo quando dispongono di possibilità di pesca individuali sufficienti a coprire la totalità delle loro catture potenziali.

4.   Gli Stati membri possono accantonare fino al 5 % delle possibilità di pesca. Essi fissano obiettivi e criteri trasparenti per l'assegnazione di tale riserva di possibilità di pesca. Le suddette possibilità di pesca possono essere assegnate unicamente ai titolari ammissibili di concessioni di pesca trasferibili secondo quanto stabilito all'articolo 28, paragrafo 4.

5.   Nell'assegnazione di concessioni di pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e nell'assegnazione delle possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può prevedere, nell'ambito delle possibilità di pesca ad esso assegnate, incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi che eliminano le catture accessorie accidentali.

6.   Gli Stati membri possono fissare canoni per l'utilizzo di possibilità di pesca individuali al fine di contribuire ai costi inerenti alla gestione della pesca.

Articolo 30

Registro delle concessioni di pesca trasferibili e delle possibilità di pesca individuali

Gli Stati membri istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili e delle possibilità di pesca individuali.

Articolo 31

Trasferimento di concessioni di pesca trasferibili

1.   Le concessioni di pesca trasferibili possono essere integralmente o parzialmente trasferite fra i titolari ammissibili di tali concessioni all'interno di uno Stato membro.

2.   Uno Stato membro può autorizzare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili verso e a partire da altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri possono regolare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili definendo opportune condizioni sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

Articolo 32

Affitto di possibilità di pesca individuali

1.   Le possibilità di pesca individuali possono essere integralmente o parzialmente affittate all'interno di uno Stato membro.

2.   Uno Stato membro può autorizzare l'affitto di possibilità di pesca individuali verso e a partire da altri Stati membri.

Articolo 33

Assegnazione di possibilità di pesca non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili

1.   Ogni Stato membro decide il metodo di ripartizione, fra le navi battenti la sua bandiera, delle possibilità di pesca ad esso assegnate a norma dell'articolo 16 e non soggette a un sistema di concessioni trasferibili. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato. [Em. 137]

PARTE V

GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Articolo34

Adeguamento della capacità di pesca

1.    Ove necessario, gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento con l'obiettivo di conseguire un efficace equilibrio stabile e duraturo tra questa la loro capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono in conformità con gli obiettivi generali enunciati all'articolo 2 .

1 bis.     Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano valutazioni annuali della capacità e ne trasmettono i risultati alla Commissione entro il 30 maggio di ogni anno. Le valutazioni della capacità includono un'analisi della capacità totale della flotta per tipo di pesca e per segmento di flotta al momento della valutazione nonché il suo impatto sugli stock e più in generale sull'ecosistema marino. Esse comprendono inoltre un'analisi della redditività a lungo termine della flotta. Per garantire un approccio comune alle valutazioni in tutti gli Stati membri, le valutazioni sono effettuate in conformità con gli orientamenti della Commissione su un'analisi più precisa dell'equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca e tengono inoltre conto della redditività della flotta. Le valutazioni sono messe a disposizione del pubblico.

1 ter.     Se la valutazione evidenzia che esiste una discrepanza tra la sua capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispone, entro un anno dalla valutazione uno Stato membro adotta un programma dettagliato, corredato di un calendario vincolante, che stabilisce ogni necessario adeguamento della capacità di pesca della propria flotta in termini di numero e di caratteristiche dei pescherecci necessario a conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra la loro capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono. Il programma è trasmesso al Parlamento europeo, alla Commissione e agli altri Stati membri.

1 quater.     In assenza di tale valutazione o se uno Stato membro è tenuto ad adottare un programma di riduzione della capacità e non riesce a farlo, o se lo Stato membro non applica tale programma, ne risulta l'interruzione di assistenza finanziaria dell'Unione a detto Stato membro prevista dalla politica comune della pesca.

In ultima istanza, se l'espletamento di una delle fasi di cui al primo comma è ritardata di due o più anni, la Commissione può sospendere le possibilità di pesca dei segmenti di flotta in questione.

2.   Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013 è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.

3.   La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché a partire dal 1o gennaio 2013 la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca istituiti a norma dell'articolo 35.

4 bis.     Per ottenere la licenza o l'autorizzazione di pesca, le navi dell'Unione devono essere in possesso di un certificato del motore valido, rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. [Em. 138 e 241]

Articolo 34 bis

Sistema di ingresso/uscita

Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica. [Em. 139]

Articolo 35

Gestione della capacità di pesca

1.   Tutte le flotte degli Stati membri sono rigorosamente soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.

2.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti a norma del paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili stabilito a norma dell'articolo 27. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili. Entro il 31 dicembre …  (37) , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica dell'allegato II del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, onde definire la capacità di pesca per quanto riguarda qualsiasi parametro misurabile di un peschereccio che possa influenzare la sua capacità di effettuare catture.

Questa nuova definizione tiene conto di criteri sociali ed economici, nonché degli sforzi di controllo intrapresi dagli Stati membri. In tale proposta la capacità della flotta di ciascuno Stato membro è ripartita in base ai segmenti della flotta, compresa una ripartizione specifica dei pescherecci che operano nelle regioni ultraperiferiche e dei pescherecci che operano esclusivamente al di fuori delle acque dell'Unione.

3.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2. [Em. 140]

Articolo 36

Registri della flotta peschereccia

1.   Gli Stati membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle imbarcazioni e alle caratteristiche degli attrezzi nonché alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento e pubblicano tali informazioni, tutelando comunque adeguatamente i dati personali .

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della presentano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione istituisce un registro della flotta peschereccia dell'Unione contenente le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2.

4.   Le informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione vengono messe a disposizione di tutti gli Stati membri e del Parlamento europeo . La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

5.   La Commissione stabilisce adotta atti di esecuzione che fissano i requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con secondo la procedura di esame di cui all’articolo 56 articolo 56, paragrafo 2 . [Em. 141]

PARTE VI

BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

Articolo 37

Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

1.    La conservazione, la gestione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine devono basarsi sulle informazioni più accurate a disposizione. A tal fine, gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici, ambientali e socioeconomici necessari ai fini di una gestione della pesca basata sugli ecosistemi e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. Tali L'Unione, attraverso il FEAMP, fornisce un contributo finanziario sufficiente a finanziare l'acquisizione di tali dati. I dati consentono in particolare di valutare: [Em. 142]

a)

lo stato attuale delle risorse biologiche marine sfruttate, [Em. 143]

b)

il livello della pesca , operando una chiara distinzione tra pesca industriale e non industriale, e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e [Em. 224]

c)

i gli attuali risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione. [Em. 144]

2.   Gli Stati membri:

a)

provvedono affinché i dati siano raccolti in modo tempestivo e affinché i dati raccolti siano precisi, e affidabili ed esaustivi, e raccolti in modo armonizzato in tutti gli Stati membri ; [Em. 145]

a bis)

provvedono affinché le metodologie e i dati scientifici prendano in considerazione, in sede di raccolta dei dati, fattori quali l'acidificazione e le temperature del mare, garantendo quindi che i dati siano raccolti in regioni diverse lungo l'intero arco dell'anno; [Em. 146]

b)

evitano stabiliscono meccanismi di coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi; [Em. 147]

c)

garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, ove del caso, l' li rendono pubblicamente disponibili , salvo in circostanze eccezionali in cui sono necessarie a deguata protezione e riservatezza, di tali dati a condizione che siano dichiarati i motivi di tali restrizioni ; [Em. 148]

d)

fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso alle a tutte le banche dati e ai i sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati. [Em. 149]

d bis)

mettono a disposizione delle parti interessate i dati pertinenti e le rispettive metodologie con cui sono ottenuti, tenendo conto nel contempo dei dati complementari eventualmente forniti da dette parti. [Em. 150]

2 bis.     Con cadenza annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di sintesi in cui elencano le attività di pesca per le quali è obbligatoria la raccolta di dati e in cui indicano, per ciascun caso e ciascuna categoria, se l'obbligo sia stato soddisfatto. La relazione di sintesi è resa pubblica. [Em. 151]

3.   Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici , compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. Il Parlamento europeo e la Commissione viene informata sono informati in merito alle attività nazionali di coordinamento e sono invitati ed è invitata alle riunioni di coordinamento. [Em. 152]

4.   Gli Stati membri , in stretta collaborazione con la Commissione, coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con quelle degli altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione. [Em. 153]

5.   La raccolta, la gestione e l'uso dei dati vengono effettuati nell'ambito di un programma pluriennale a partire dal 2014. Il programma pluriennale include obiettivi specifici relativi alla precisione dei dati da raccogliere e definisce i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati.

6.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma pluriennale di cui al paragrafo 5 , nonché di garantire il coordinamento tra Stati membri della raccolta e presentazione dei dati . [Em. 154]

7.   La Commissione stabilisce requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione dei dati raccolti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all’articolo 56.

7 bis.     Il mancato rispetto da parte di uno Stato membro degli obblighi in materia di raccolta dei dati dà luogo al ritiro degli aiuti pubblici e alla successiva imposizione di ulteriori sanzioni da parte della Commissione. [Em. 155]

Articolo 37 bis

Consultazione di organismi scientifici

La Commissione consulta periodicamente appropriati organismi scientifici sulle questioni relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici, tenendo conto altresì della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di organismi scientifici diversi. [Em. 156]

Articolo 38

Programmi di ricerca

1.   Gli Stati membri adottano programmi nazionali di raccolta di dati scientifici sulla pesca e programmi di ricerca e innovazione. Essi coordinano le proprie attività di raccolta di dati sulla pesca, di ricerca e di innovazione con gli altri Stati membri e nell'ambito dei quadri di ricerca e innovazione dell'Unione, in stretta cooperazione con la Commissione e coinvolgendo, se del caso, i consigli consultivi pertinenti . L'Unione garantisce un adeguato finanziamento di tali programmi, nell'ambito delle ricerche e degli strumenti di pesca disponibili. [Em. 157 e 285]

2.   Gli Stati membri , col coinvolgimento dei pertinenti soggetti scientifici, provvedono affinché siano rese disponibili le competenze e le risorse umane pertinenti da coinvolgere nel processo di consulenza scientifica. [Em. 158]

2 bis.     Gli Stati membri presentano relazioni annuali alla Commissione sui progressi realizzati nell'attuazione dei programmi nazionali di raccolta di dati scientifici, di ricerca e d'innovazione sulla pesca. [Em. 159]

2 ter.     I risultati dei programmi di ricerca sono messi a disposizione dell'intera comunità scientifica europea. [Em. 160]

PARTE VII

Politica esterna

TITOLO I

Organizzazioni internazionali della pesca

Articolo 39

Obiettivi

1.    Al fine di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse biologiche marine, l'Unione promuove l'efficace attuazione degli strumenti e regolamenti internazionali nel settore della pesca e partecipa , sostenendone le attività, alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), . In tale contesto , l'azione dell'Unione deve essere in linea con gli impegni, gli obblighi internazionali e gli obiettivi strategici internazionali in modo da assicurare coerenza con gli obiettivi di cui agli articoli 2, e 3 e 4 del presente regolamento e con gli obiettivi delle altre politiche dell'Unione .

2.   Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare l'Unione:

a)

sostiene attivamente e promuove lo sviluppo delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e contribuisce a tale sviluppo;

b)

promuove misure per garantire che le risorse della pesca siano mantenute a livelli coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2, e in particolare al suo paragrafo 2, e all'articolo 4;

c)

promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni dissuasive ed efficaci, che devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio;

d)

migliora la coerenza politica delle proprie iniziative, con particolare riferimento alle attività concernenti l'ambiente, lo sviluppo e il commercio;

e)

promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), assicurando a tal fine che nessun prodotto della pesca INN entri nel mercato dell'Unione e contribuendo in tal modo ad attività di pesca sostenibili che siano economicamente redditizie e promuovano l'occupazione nell'Unione;

f)

sostiene e partecipa attivamente alle azioni internazionali congiunte di lotta contro la pirateria in mare, allo scopo di garantire la sicurezza della vita umana ed evitare che siano perturbate le attività di pesca marittima;

g)

promuove l'efficace attuazione degli strumenti e regolamenti internazionali nel settore della pesca;

h)

provvede affinché le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme vigenti nelle acque dell'Unione, promuovendo nel contempo l'applicazione, da parte delle ORGP, degli stessi principi e delle stesse norme che sono applicati nelle acque dell'Unione.

2 bis.     L'Unione sostiene attivamente la messa a punto di meccanismi equi e trasparenti di assegnazione delle possibilità di pesca.

3.   L'Unione contribuisce attivamente e offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali. [Em. 161]

3 bis.     L'Unione promuove relazioni di cooperazione fra le ORGP al fine di allineare, armonizzare e ampliare il quadro per l'azione multilaterale, offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali e aderisce alle raccomandazioni che ne scaturiscono. [Em. 162]

Articolo 40

Rispetto delle disposizioni internazionali

L'Unione , assistita dall'Agenzia europea di controllo della pesca, collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali , in particolare le misure di contrasto della pesca INN, così da assicurarne la rigorosa osservanza .

Gli Stati membri provvedono affinché i loro operatori rispettino le misure di cui al primo comma. [Em. 163]

TITOLO II

ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

Articolo 41

Principi e obiettivi degli accordi di pesca sostenibile

1.   Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi conformemente alle pertinenti misure adottate dalle organizzazioni internazionali, comprese le ORGP . Tale contesto può comprendere .:

a)

lo sviluppo e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari;

b)

le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza; e

c)

altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di sviluppo di una politica della pesca sostenibile del paese terzo.

Detto contesto include altresì disposizioni volte a garantire che le attività di pesca si svolgano in un quadro di certezza giuridica. [Em. 164]

1 bis.     Per garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, l'Unione è guidata dal principio che gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi devono essere stabiliti a reciproco vantaggio di entrambe le parti, e devono contribuire alla continuità dell'attività delle flotte dell'Unione mediante l'ottenimento di una parte del surplus del paese terzo che sia proporzionata agli interessi delle flotte dell'Unione. [Em. 165]

2.   I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'Unclos , in maniera chiara e trasparente, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati da parte di tutte le flotte, al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. [Em. 166]

2 bis.     Gli accordi di pesca sostenibile e gli accordi di accesso reciproco comprendono:

a)

l'obbligo di rispettare il principio di limitare l'accesso unicamente alle risorse la cui eccedenza rispetto alla capacità di cattura dello Stato costiero sia scientificamente dimostrata, conformemente alle disposizioni dell'Unclos;

b)

una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle acque condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse o gli accordi finanziari, i canoni e gli altri diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca;

c)

una clausola di condizionalità che subordina l'accordo al rispetto dei diritti umani conformemente agli accordi internazionali in materia di diritti umani; e

d)

una clausola di esclusività. [Em. 167]

2 ter.     Gli accordi di pesca sostenibile e gli accordi di accesso reciproco garantiscono che i pescherecci dell'Unione possano operare nelle acque del paese terzo con cui è stato concluso un accordo solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in conformità di una procedura concordata dalle due parti dell'accordo. [Em. 168]

2 quater.     I pescherecci battenti una bandiera dell'Unione che sono stati temporaneamente ritirati dal registro di uno Stato membro per cercare possibilità di pesca altrove non possono beneficiare, per un periodo di ventiquattro mesi, qualora successivamente si iscrivano di nuovo in un registro dell'Unione, delle possibilità di pesca previste da un accordo di pesca sostenibile o dai protocolli in vigore al momento della cancellazione; lo stesso vale in caso di cambiamento temporaneo di bandiera, durante la pesca nel quadro delle ORGP. [Em. 169]

2 quinquies.     Gli accordi di pesca sostenibile prevedono che le autorizzazioni di pesca di qualsiasi tipo siano concesse esclusivamente ai pescherecci nuovi e a quelli che battevano bandiera dell'Unione da almeno ventiquattro mesi al momento della richiesta dell'autorizzazione di pesca, i quali intendano praticare la pesca di specie che rientrano nell'accordo di pesca sostenibile. [Em. 170]

2 sexies.     Nel determinare le possibilità di pesca in relazione ad accordi riguardanti stock ittici transzonali o stock ittici altamente migratori, si tiene debito conto delle valutazioni scientifiche realizzate a livello regionale nonché delle misure di conservazione e gestione adottate dall'ORGP. [Em. 171]

2 septies.     L'Unione si adopera al fine di monitorare le attività dei pescherecci dell'Unione che operano in acque di paesi terzi al di fuori del quadro di accordi di pesca sostenibile. Tali pescherecci devono rispettare gli stessi principi direttivi che sono applicati ai pescherecci che operano nell'Unione. [Em. 172]

2 octies.     I pescherecci dell'Unione operanti al di fuori delle acque dell'Unione sono dotati di telecamere CCTV o di apparecchiature equivalenti al fine di consentire la piena documentazione delle pratiche di pesca e delle catture. [Em. 173]

2 nonies.     Il mandato negoziale alla Commissione per protocolli successivi è preceduto da valutazioni indipendenti dell'impatto di ciascun protocollo, che comprendono informazioni sulle catture e sulle attività di pesca. Tali valutazioni sono messe a disposizione del pubblico. [Em. 174]

2 decies     Al fine di garantire che gli stock condivisi con paesi vicini siano gestiti in modo sostenibile, è necessario che essi rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento. [Em. 175]

Articolo 42

Sostegno finanziario

L'Unione fornisce un sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di pesca sostenibile al fine di:

a)

prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi;

b)

istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza , la trasparenza, la partecipazione e i meccanismi di responsabilizzazione e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati socioeconomici e ambientali specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione . [Em. 176]

Articolo 42 bis

Attività di pesca dell'Unione che esulano dagli accordi di pesca sostenibile

Agli Stati membri è notificato qualsiasi accordo concluso tra cittadini di uno Stato membro e un paese terzo che autorizzi i pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo, unitamente ai dettagli dei pescherecci interessati e delle attività di rilievo da essi svolte. Gli Stati membri ne informano la Commissione. [Em. 230]

PARTE VIII

ACQUACOLTURA

Articolo 43

Promozione dell'acquacoltura sostenibile [Em. 177]

1.   Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e alle forniture alimentari , alla crescita e all'occupazione, la Commissione deve definire entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile . Tali orientamenti strategici operano una distinzione fra l'acquacoltura su piccola e media scala da un lato e l'acquacoltura su scala industriale dall'altro, tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali, e sono volti a: [Em. 178]

a)

migliorare la competitività semplificare la legislazione del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione e ridurre gli oneri amministrativi a livello unionale ;

b)

favorire l'attività economica; incoraggiare l'uso di specie non carnivore e ridurre l'impiego di prodotti ittici come mangime per pesci;

c)

diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e rurali; integrare le attività di acquacoltura in altre politiche, quali quelle per le zone costiere, le strategie marittime e gli orientamenti per la pianificazione dello spazio marittimo, l'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque  (38) (direttiva quadro sulle acque) e la politica ambientale.

d)

creare condizioni di equità per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio.

2.   Entro il 2014 gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio. L'Unione sostiene la produzione e il consumo dei prodotti dell'acquacoltura sostenibile unionale attraverso:

a)

l'istituzione entro il 2014 di criteri qualitativi trasparenti e generali per l'acquacoltura al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività di acquacoltura e allevamento;

b)

la garanzia di prodotti offerti ai consumatori a prezzi ragionevoli;

c)

l'adozione di norme concernenti la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti provenienti dall'acquacoltura dell'Unione e dall'importazione, mediante opportuna marchiatura o etichettatura secondo quanto previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura  (39) . [Em. 179 e 242]

3.   Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure che consentono di e le tempistiche necessarie per realizzarli. [Em. 180]

4.   I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le riguardano specificamente le seguenti finalità necessità :

a)

riduzione della burocrazia e semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;

b)

certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio , in accordo con la politica dell'Unione in materia di gestione delle zone costiere e pianificazione dello spazio marittimo ;

c)

fissazione di indicatori di qualità e di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

c bis)

misure volte a garantire che le attività di acquacoltura siano pienamente conformi alla vigente legislazione ambientale dell'Unione;

d)

valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi.

d bis)

promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (RSI) e della collaborazione tra il settore e il mondo scientifico;

d ter)

sicurezza alimentare;

d quater)

salute e benessere degli animali;

d quinquies)

sostenibilità ambientale. [Em. 181]

5.   Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici pluriennali.

Articolo 44

Consultazione dei comitati consultivi

È istituito un consiglio consultivo per l'acquacoltura conformemente all'articolo 53.

PARTE IX

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Articolo 45

Obiettivi

1.   È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:

a)

contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

b)

consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la politica comune della pesca al livello adeguato;

c)

rafforzare la competitività e promuovere le politiche di qualità del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione mediante l'attuazione dei piani di produzione e commercializzazione , rivolgendo , in particolare per quanto riguarda i attenzione ai produttori; [Em. 183]

d)

migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di approvvigionamento, l'equità nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di valore del settore, nonché l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e/o un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili ; [Em. 184]

e)

contribuire a garantire condizioni di equità , compresa l'uniformità delle prescrizioni sanitarie, sociali e ambientali, per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. [Em. 185]

e bis)

garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata e certificata in termini di qualità e di origine, unitamente a informazioni sufficienti affinché le loro decisioni contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento;

e ter)

garantire che i prodotti importati dai paesi terzi provengano da attività di pesca e industrie che soddisfano gli stessi requisiti ambientali, economici, sociali e sanitari imposti alle flotte e alle imprese dell'Unione, e che i prodotti siano stati ottenuti con un'attività di pesca legale, dichiarata e regolamentata, praticata conformemente alle medesime norme applicate alle navi dell'Unione;

e quater)

garantire la tracciabilità di tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo tutta la catena di approvvigionamento, fornire informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione ed etichettare il prodotto di conseguenza, ponendo l'accento su un'etichettatura ecologica affidabile. [Em. 186 e 270]

2.   L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. …/2013 [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] (40) che sono commercializzati nell'Unione.

3.   L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:

a)

l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;

b)

norme comuni di commercializzazione , tenendo conto delle specificità delle comunità locali ; [Em. 187]

b bis)

regole comuni in vista dell'introduzione di un'etichettatura ecologica per i prodotti dell'acquacoltura e della pesca unionali;

b ter)

informazioni al consumatore;

b quater)

l'adozione di misure commerciali contro i paesi terzi che non esercitano pratiche di pesca sostenibili. [Em. 188]

PARTE X

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 46

Obiettivi

1.   Il rispetto delle norme della politica comune della pesca è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca INN.

2.   Il regime unionale di controllo della pesca si basa in particolare su:

a)

un approccio globale e integrato tale da comportare una serie di controlli connessi alle dimensioni delle flotte nei diversi Stati membri ; [Em. 225]

b)

un impiego più efficiente dei dispositivi già presenti a bordo di ciascun peschereccio e, se del caso, l'uso di moderne efficaci tecnologie di controllo al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca e all'acquacoltura ; [Em. 189]

b bis)

l'armonizzazione in tutta l'Unione delle norme su controlli e sanzioni; [Em. 190]

b ter)

la complementarità dei controlli in mare e a terra; [Em. 191]

c)

una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;

d)

la diffusione di una cultura della corresponsabilità, del rispetto delle norme e della collaborazione fra tutti gli operatori di pescherecci, gli armatori e i pescatori ; [Em. 193]

d bis)

un regime unificato in materia di rispetto delle norme ed esecuzione in ogni Stato membro dell'Unione;[Em. 193]

e)

l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive;

e bis)

condizioni concorrenziali eque, compresa l'introduzione di sanzioni commerciali laddove sia accertato un comportamento irresponsabile da parte di paesi terzi. [Em. 226]

2 bis.     Gli Stati membri provvedono all'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive, tra cui il congelamento dei finanziamenti provenienti dal FEAMP, tenendo contro del rapporto costi-benefici e del principio di proporzionalità. [Em. 195]

Articolo 46 bis

Comitato per la conformità

1.     È istituito un comitato per la conformità dell'Unione, che comprende i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia di controllo.

2.     Il comitato per la conformità dell'Unione:

a)

esamina annualmente la conformità alle norme da parte di ogni Stato membro, per identificare i casi di mancata osservanza della politica comune della pesca;

b)

esamina le azioni intraprese in relazione alle violazioni di conformità accertate; e

c)

comunica le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 243]

Articolo 47

Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati

1.   La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.

2.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55s con riguardo alle modalità di realizzazione di progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e i nuovi sistemi per la gestione dei dati.

Articolo 48

Contributo ai costi di controllo, ispezione e attuazione

Gli Stati membri possono chiedere ai titolari di una licenza di pesca relativa a pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, operatori di contribuire in misura proporzionale ai costi operativi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e della raccolta dei dati . [Em. 196]

PARTE XI

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 49

Obiettivi

L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine fissati agli articoli 2 e 3. L'Unione non sostiene finanziariamente le operazioni che mettono a repentaglio la sostenibilità e la conservazione delle risorse biologiche marine, della biodiversità, degli habitat e degli ecosistemi. [Em. 197]

Articolo 50

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri

1.   L'Unione concede un sostegno finanziario trasparente agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca e le direttive in materia ambientale di cui all'articolo 12, nonché l'applicazione del principio precauzionale .

2.   Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle politica comune della pesca può comportare l' e degli atti giuridici di cui al paragrafo 1, come pure dell'applicazione del principio precauzionale comporta l'immediata interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza. A tal fine è fissata una metodologia comprendente obiettivi, indicatori e metodi di misurazione omogenei e trasparenti per tutti gli Stati membri. [Em. 302]

Articolo 51

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori

1.   L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca e la legislazione nazionale che recepisce le direttive in materia di ambiente di cui all'articolo 12 . Il sostegno finanziario non è concesso alle operazioni che mettono a repentaglio la sostenibilità e la conservazione delle risorse biologiche marine, della biodiversità, degli habitat e degli ecosistemi .

2.   Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca e della legislazione nazionale di cui al paragrafo 1 da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie. Tali misure , adottate dallo Stato membro, sono dissuasive, effettive e sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione sia concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per abbia commesso violazioni gravi nel periodo di un anno almeno tre anni precedente alla data di domanda del sostegno. [Em. 199]

PARTE XII

CONSIGLI CONSULTIVI

Articolo 52

Consigli consultivi

1.   Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone geografiche o ambiti di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate , in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

1 bis.     In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi:

a)

un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano

b)

un consiglio consultivo per l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne

c)

un consiglio consultivo per i mercati

d)

un consiglio consultivo per il Mar Nero

2.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alle modifiche da apportare all'allegato sopra menzionato al fine di modificare le zone di competenza, creare nuove zone di competenza per i consigli consultivi esistenti o creare nuovi consigli consultivi.

3.   Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno. [Em. 200]

Articolo 53

Compiti dei comitati consultivi

-1.     Prima di completare le sue procedure interne che portano alla presentazione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di una proposta legislativa avente come base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, quali piani pluriennali o misure tecniche quadro, o che condicono all'adozione di atti delegati in conformità dell'articolo 55 del presente regolamento, la Commissione consulta per parere i consigli consultivi pertinenti. Questa consultazione non pregiudica quella del CIEM o di altri organismi scientifici competenti.

1.   I consigli consultivi possono:

a)

trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e all' dell' acquacoltura;

b)

informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e , se del caso, all' dell' acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi ;

c)

contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione;

c bis)

formulare pareri sui progetti di misure di conservazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2 ter, e sui progetti di misure tecniche di cui all'articolo 21, paragrafo 1 ter, e presentarli alla Commissione e agli Stati membri direttamente interessati dall'attività di pesca o dalla zona in questione.

2.   La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a tengono debitamente conto dei pareri, delle raccomandazioni, dei suggerimenti e di ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo - 1 e del paragrafo 1 e rispondono entro trenta giorni lavorativi, e comunque prima dell'adozione delle misure definitive . Qualora le misure definitive adottate divergano dai pareri, dalle raccomandazioni e dai suggerimenti dei consigli consultivi ricevuti a norma dei paragrafi - 1 e 1, la Commissione o lo Stato membro interessato forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi della divergenza . [Em. 201]

Articolo 54

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1.   I consigli consultivi sono composti da

a)

organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e , ove opportuno, dell'acquacoltura;

b)

altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca , ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori .

Con riferimento alla lettera a), sono debitamente rappresentati i datori di lavoro, i pescatori che lavorano in proprio e i lavoratori dipendenti, come pure i diversi mestieri della pesca.

Possono partecipare in qualità di osservatori i rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona interessata e i ricercatori degli istituti scientifici e di ricerca nel settore della pesca degli Stati membri e quelli delle istituzioni scientifiche internazionali che forniscono consulenza alla Commissione.

1 bis.     Rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione possono partecipare come osservatori alle riunioni dei consigli consultivi. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra cui i rappresentanti di ORGP, che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo possono essere invitati a partecipare come osservatori alle riunioni del consiglio consultivo quando sono discusse questioni che li riguardano.

2.   Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3.   I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.

4.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi . Tali atti delegati sono adottati fatti salvi i paragrafi 1 e 1 bis . [Em. 202]

PARTE XIII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 55

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 2 all'articolo 13 , paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 ter, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ter, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal 1o gennaio 2013.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 2 all'articolo 13 , paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 ter, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ter, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'articolo 13 , paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 ter, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ter, dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'articolo 37, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e dell'articolo 54, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato alla Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 203]

Articolo 55 bis

Procedura d’urgenza

1.     Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano, fatto salvo il paragrafo 2, per un periodo di sei mesi. La notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.

2.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. [Em. 204]

Articolo 56

Esecuzione

1.    Nell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5. [Em. 205]

PARTE XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2.   La decisione n. 2004/585/CE è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 52, paragrafo 4 all'articolo 54, paragrafo 4 . [Em. 206]

3.   L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è soppresso.

4.   Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato. [Em.207]

5.   Il regolamento (CE) n. 639/2004 è abrogato.

Articolo 57 bis

Modifiche del regolamento (CE) n. 768/2005

Il regolamento (CE) n. 768/2005 è modificato come segue:

All'articolo 16, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.     L'Agenzia europea di controllo della pesca è l'organo operativo preposto allo scambio di dati in forma elettronica e al rafforzamento della capacità di sorveglianza marittima.»

[Em. 273]

Articolo 58

Misure transitorie

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad applicarsi ai programmi nazionali adottati per la raccolta e la gestione dei dati in relazione al periodo 2011-2013. [Em. 208]

Articolo 58 bi

Riesame

1.     Ogni cinque anni, la Commissione riesamina le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, o al fine di integrare i progressi e le migliori pratiche nella gestione della pesca.

2.     La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della politica comune della pesca entro la fine del 2022. [Em. 209]

Articolo 58 ter

Relazione annuale

La Commissione pubblica una relazione annuale con cui informa il pubblico in merito allo stato della pesca nell'Unione, fornendo anche notizie circa i livelli di biomassa degli stock ittici, la sostenibilità dei tassi di sfruttamento e la disponibilità di dati scientifici. [Am. 210]

Articolo 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(5)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

(6)  GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

(7)  GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24.

(8)  Decisione COP X/2.

(9)  UE CO 7/10 del 26 marzo 2010.

(10)  COM(2011)0244.

(11)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una politica marittima integrata per l'Unione europea (COM(2007) 574 definitivo).

(13)  GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1.

(14)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(15)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(16)  COM(2009)0162.

(17)  COM(2010)2020.

(18)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(19)  GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

(20)   GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(21)   GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.

(22)   GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(23)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

(24)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(25)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(26)   GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

(27)   Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(28)  GU L …

(29)  Numero, data e titolo del presente regolamento (2011/0194(COD)).

(30)   GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14.

(31)  GU L …

(32)  Numero, data e titolo del presente regolamento (2011/0380(COD)).

(33)   GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(34)   Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(35)   Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(36)   Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13) .

(37)   L'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(38)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(39)   Numero del presente regolamento (2011/0194 COD).

(40)  Numero del presente regolamento (2011/0194(COD).

ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

1.   ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO

A.   ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1.

Berwick-upon-Tweed east

Coquet Island east

Aringa

Illimitato

2.

Flamborough Head east

Spurn Head east

Aringa

Illimitato

3.

Lowestoft east

Lyme Regis south

Tutte le specie

Illimitato

4.

Lyme Regis south

Eddystone south

Demersali

Illimitato

5.

Eddystone south

Longships south-west

Demersali

Illimitato

Pettinidi

Illimitato

Astici

Illimitato

Aragoste

Illimitato

6.

Longships south-west

Hartland Point north-west

Demersali

Illimitato

Aragoste

Illimitato

Astici

Illimitato

7.

Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island

Demersali

Illimitato

8.

Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour

Tutte le specie

Illimitato

9.

Point Lynas North

Morecambe Light Vessel east

Tutte le specie

Illimitato

10.

County Down

Demersali

Illimitato

11.

New Island north-east

Sanda Island south-west

Tutte le specie

Illimitato

12.

Port Stewart north

Barra Head west

Tutte le specie

Illimitato

13.

Latitudine 57o 40' N

Butt of Lewis west

Tutte le specie,

crostacei e molluschi esclusi

Illimitato

14.

St Kilda, Flannan Islands

Tutte le specie

Illimitato

15.

Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59o 30' N-5o 45' O

Tutte le specie

Illimitato

B.   ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1.

Point Lynas north

Mull of Galloway south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

2.

Mull of Oa west

Barra Head west

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

C.   ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1.

Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan

Aringa

Illimitato

2.

Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east

Aringa

Illimitato

3.

North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south

Aringa

Illimitato

4.

Zona intorno a St Kilda

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

5.

Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis al punto 59o 30' N-5o 45' O

Aringa

Illimitato

6.

Zona intorno a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)

Aringa

Illimitato

D.   ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1.

Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan

Aringa

Illimitato

2.

Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east

Aringa

Illimitato

3.

North Foreland east, Dungeness new lighthouse south

Aringa

Illimitato

E.   ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1.

Berwick upon Tweed east

Coquer Island east

Aringa

Illimitato

2.

Cromer north

North Foreland east

Demersali

Illimitato

3.

North Foreland east

Dungeness new lighthouse south

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

4.

Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south

Demersali

Illimitato

5.

Straight Point south-east, South Bishop north-west

Demersali

Illimitato

2.   ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

A.   ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1.

Erris Head north-west

Sybil Point west

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

2.

Mizen Head south

Stags south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

Sgombro

Illimitato

3.

Stags south

Cork south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

4.

Cork south, Carnsore Point south

Tutte le specie

Illimitato

5.

Carnsore Point south, Haulbowline south-east

Tutte le specie,

crostacei e molluschi esclusi

Illimitato

B.   ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1.

Mine Head south

Hook Point

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

2.

Hook Point

Carlingford Lough

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Scampi

Illimitato

Pettinidi

Illimitato

C.   ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1.

Stags south

Carnsore Point south

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

D.   ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1.

Old Head of Kinsale south

Carnsore Point south

Aringa

Illimitato

2.

Cork south

Carnsore Point south

Sgombro

Illimitato

E.   ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1.

Cork south

Carnsore Point south

Demersali

Illimitato

2.

Wicklow Head east

Carlingford Lough south-east

Demersali

Illimitato

3.   ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

3-12 miglia nautiche

Paesi Bassi

Tutte le specie

Illimitato

Francia

Aringa

Illimitato

4.   ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

Zone geografiche

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm)

(6-12 miglia nautiche)

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk

Paesi Bassi

Pesce piatto

Illimitato

Pesce tondo

Illimitato

Blåvands Huk fino a Bovbjerk

Belgio

Merluzzo bianco

Illimitato, solo giugno e luglio

Eglefino

Illimitato, solo giugno e luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Paesi Bassi

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Thyborøron fino a Hanstholm

Belgio

Merlano

Illimitato, solo giugno e luglio

Passera di mare

Illimitato, solo giugno e luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Spratto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Merluzzo carbonaro

Illimitato

Eglefino

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

Merlano

Illimitato

Paesi Bassi

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Skagerrak

(Hanstholm fino a Skagen)

(4-12 miglia nautiche)

Belgio

Passera di mare

Illimitato, solo giugno e luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Spratto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Merluzzo carbonaro

Illimitato

Eglefino

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

Merlano

Illimitato

Paesi Bassi

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Kattegat

(3-12 miglia)

Germania

Merluzzo bianco

Illimitato

Pesce piatto

Illimitato

Scampi

Illimitato

Aringa

Illimitato

Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnaes

Germania

Spratto

Illimitato

Mar Baltico

(inclusi Belts, Sound, Bornholm) 3-12 miglia nautiche

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Aringa

Illimitato

Spratto

Illimitato

Anguilla

Illimitato

Salmone

Illimitato

Merlano

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Skagerrak

(4-12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

Kattegat

(3 (1) — 12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

Mar Baltico

(3-12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

5.   ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Mare del Nord

(3-12 miglia nautiche)

tutta la costa

Danimarca

Demersali

Illimitato

Spratto

Illimitato

Cicerello

Illimitato

Paesi Bassi

Demersali

Unlimited

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54o 43' N

Danimarca

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Zona intorno a Helgoland

Regno Unito

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Costa del Mar Baltico

(3-12 miglia)

Danimarca

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Aringa

Illimitato

Spratto

Illimitato

Anguilla

Illimitato

Merlano

Illimitato

Sgombro

Illimitato

6.   ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49o 23' 30" N-1o 2' O direzione nord-nord-est)

Belgio

Demersali

Illimitato

Pettinidi

Illimitato

Paesi Bassi

Tutte le specie

Illimitato

Dunkerque (2o 20' E) fino a Cap d'Antifer (0o 10' E)

Germania

Aringa

Illimitato, solo da ottobre a dicembre

Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50o 42' 30" N — 1o 33' 30" E)

Regno Unito

Aringa

Illimitato

Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Spagna/Francia fino a 46o 08' N

Spagna

Acciughe

Pesca specializzata, illimitato, solo dal 1o marzo al 30 giugno

Pesca con esca viva, solo dal 1o luglio al 31 ottobre

Sardine

Illimitato, solo dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 1o luglio al 31 dicembre

Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Spagna/Capo Leucate

Spagna

Tutte le specie

Illimitato

7.   ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3o 47' O)

Francia

Pelagiche

Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Francia/Capo Creus

Francia

Tutte le specie

Illimitato

8.   ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

(3-12 miglia nautiche), tutta la costa

Belgio

Tutte le specie

Illimitato

Danimarca

Demersali

Illimitato

Spratto

Illimitato

Cicerello

Illimitato

Suro

Illimitato

Germania

Merluzzo bianco

Illimitato

Gamberi e gamberetti

Illimitato

(6-12 miglia nautiche), tutta la costa

Francia

Tutte le specie

Illimitato

Punta sud di Texel, od ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania

Regno Unito

Demersali

Illimitato

9.   ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Mare Baltico (4-12 miglia) (2)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

10.   ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Skagerrak (4-12 miglia nautiche)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Kattegat (3- (3) 12 miglia)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Mare Baltico (4-12 miglia)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Finlandia

Tutte le specie

Illimitato


(1)  Misurate dalla linea costiera.

(2)  3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

(3)  Misurate dalla linea costiera.

ALLEGATO II

LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA

Limiti di capacità (basati sulla situazione al 31 dicembre 2010)

Stato membro

GT

kW

Belgio

18 911

51 585

Bulgaria

8 448

67 607

Danimarca

88 528

313 341

Germania

71 114

167 089

Estonia

22 057

53 770

Irlanda

77 254

210 083

Grecia

91 245

514 198

Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)

446 309

1 021 154

Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)

219 215

1 194 360

Italia

192 963

1 158 837

Cipro

11 193

48 508

Lettonia

49 067

65 196

Lituania

73 489

73 516

Malta

15 055

96 912

Paesi Bassi

166 384

350 736

Polonia

38 376

92 745

Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)

115 305

388 054

Romania

1 885

6 716

Slovenia

1 057

10 974

Finlandia

18 187

182 385

Svezia

42 612

210 744

Regno Unito

235 570

924 739

Regioni ultraperiferiche dell’UE

GT

kW

Spagna

Isole Canarie: L< 12 m. Acque UE

2 649

21 219

Isole Canarie: L> 12 m. Acque UE

3 059

10 364

Isole Canarie: L> 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi

28 823

45 593

Francia

Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

1 050

19 320

Isola della Riunione: specie pelagiche L > 12 m

10 002

31 465

Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

903

11 644

Guyana francese: pescherecci per gamberi

7 560

19 726

Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura

3 500

5 000

Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

5 409

142 116

Martinica: specie pelagiche. L > 12 m

1 046

3 294

Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

6 188

162 590

Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m

500

1 750

Portogallo

Madera: specie demersali. L < 12 m

617

4 134

Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m

4 114

12 734

Madera: specie pelagiche. Pescherecci per sciabica. L > 12 m

181

777

Azzorre: specie demersali. L < 12 m

2 626

29 895

Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m

12 979

25 721

L = lunghezza fuoritutto

ALLEGATO III

CONSIGLI CONSULTIVI

Nome del consiglio consultivo

Zona di competenza

Mar Baltico

Zone CIEM (1) IIIb, IIIc e IIId

Mar Mediterraneo

Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5o36' di longitudine ovest

Mare del Nord

Zone CIEM IV e IIIa

Acque nordoccidentali

Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque unionali della zona Vb), VI e VII

Acque sudoccidentali

Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE (2) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)

Stock pelagici (melù, sgombri, suri e aringhe)

Tutte le zone (eccetto il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e l'acquacoltura)

Flotta d'alto mare/oceanica

Tutte le acque non appartenenti all'Unione

Acquacoltura e pesca nelle acque interne

Acquacoltura quale definita all'articolo 5 e tutte le acque interne degli Stati membri dell'Unione

Regioni ultraperiferiche suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano

Tutte le zone CIEM comprendenti le acque intorno alle regioni ultraperiferiche, segnatamente le acque marittime della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, delle isole Canarie, delle Azzorre, di Madera e della Riunione

Consiglio consultivo per il Mar Nero

Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2

Consiglio consultivo per i mercati

Tutti i settori di mercato

[Em. 211]


(1)  Zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(2)  Zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).


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