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Document 52012XX0303(03)

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.482 — Frutta esotica

GU C 64 del 3.3.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/7


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.482 — Frutta esotica

2012/C 64/08

Il presente caso riguarda un cartello tra le imprese Chiquita (2) e Pacific (3) («le parti») nel quadro dell'importazione, commercializzazione e vendita di banane in Grecia, Italia e Portogallo.

CONTESTO

Il caso deriva dal caso Banane (COMP/39.188) in cui la Commissione ha riscontrato che le imprese interessate avevano preso parte ad un cartello che ha interessato l'Europa settentrionale tra il 2000 e il 2002 (4).

Il 26 novembre 2007, Chiquita è stata informata del fatto che alcuni funzionari della Commissione avrebbero svolto un'ispezione presso la sua sede e, poiché all'azienda era stata già accordata l'immunità condizionale dalle ammende per l'intera Comunità, essa era tenuta a collaborare a norma della comunicazione sul trattamento favorevole. La Commissione ha inoltre effettuato ispezioni senza preavviso a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 presso la sede di altre imprese importatrici di frutta, tra cui la Pacific Fruit Company Italy, a Roma.

PROCEDURA SCRITTA

Comunicazione degli addebiti

Il 10 dicembre 2009, la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti nei confronti di 7 soggetti giuridici appartenenti alle parti. Nella suddetta comunicazione, la Commissione ha sostenuto che le parti avevano violato l'articolo 101 del TFUE avendo coordinato le rispettive strategie in materia di prezzi e volumi di vendita, compresi i prezzi futuri, i livelli dei prezzi, l'andamento e/o le tendenze dei prezzi, ed essendosi inoltre scambiate informazioni sulla condotta futura sul mercato, sugli approvvigionamenti, sui prezzi e sui volumi, per un periodo di circa 18 mesi. La Commissione ha inoltre annunciato di volere infliggere ammende.

Accesso al fascicolo

Le parti hanno avuto accesso al fascicolo il 21 dicembre 2009 mediante un DVD contenente l'indice di tutti i documenti del fascicolo e tutta la documentazione accessibile a ciascuna di esse. Ogni parte ha inoltre ricevuto un CD-ROM con i documenti utilizzati esclusivamente contro di essa nella parte della comunicazione degli addebiti riguardante la responsabilità e che erano riservati per l'altra parte. Infine, le parti hanno avuto accesso alle dichiarazioni formulate nel quadro della comunicazione sul trattamento favorevole presso la sede della Commissione (5).

Oltre a ciò, ambedue le parti hanno presentato diverse richieste alla DG Concorrenza per ottenere un ulteriore accesso al fascicolo, chiedendo in particolare di poter consultare circa 2 000 informazioni riservate. A seguito del diniego di accesso alla maggior parte delle informazioni richieste, le parti hanno presentato le loro richieste al sottoscritto. Ciascuna di esse ha sostenuto che le informazioni non accessibili dell'altra parte erano state indebitamente e pesantemente occultate ed erano accompagnate soltanto da una breve sintesi di scarsa utilità, cosicché risultava difficile appurarne il contenuto e/o fornire una richiesta ragionata e motivata di ulteriore accesso alle stesse.

Nell'esaminare una richiesta di divulgazione, occorre soppesare la riservatezza di ciascuna informazione richiesta alla luce del legittimo interesse della parte richiedente di ottenere la divulgazione di tale informazione onde esercitare pienamente il proprio diritto di essere sentita. A causa delle notevole mole di informazioni richiesta, l'esercizio si è rivelato assai difficoltoso e lento, il che ha comportato inevitabili ritardi nella procedura. Le parti hanno quindi proposto di concludere un accordo di non divulgazione quale alternativa efficace e più rapida al metodo tradizionale di accesso al fascicolo. In considerazione del volume significativo di informazioni al quale era stato richiesto l'accesso e del fatto che la maggior parte delle informazioni richieste provenivano dalle due parti in causa, ho avallato la proposta e le parti hanno quindi negoziato un accordo, da loro firmato nel marzo 2010. In virtù dell'accordo di non divulgazione, le parti hanno concesso, a vicenda, l'accesso alle informazioni occultate richieste dall'altra parte. Successivamente, dopo avere esaminato le informazioni, le parti hanno confermato le loro richieste di accesso unicamente per quanto riguarda le informazioni che ritenevano necessarie ai fini del loro diritto di difesa. L'accordo di non divulgazione è stato completato nel giro di quattro settimane dopo la sua conclusione e non sono sorti problemi attinenti alla riservatezza. Per quanto riguarda le richieste di ulteriore accesso che non rientravano nell'accordo di non divulgazione, ho deciso in merito a queste richieste conformemente all'articolo 8 del mandato.

A seguito di tale esercizio, tutte le richieste di ulteriore accesso al fascicolo presentate dalle parti sono state trattate in modo soddisfacente.

Inoltre, nel corso dell'audizione, le parti hanno ottenuto dalla DG Concorrenza l'ulteriore facoltà di consultare altri documenti del fascicolo.

Proroga del termine di risposta alla comunicazione degli addebiti

Alla luce delle richieste di ulteriore accesso e del tempo necessario per esaminarle, compresa la conclusione e l'attuazione del successivo accordo di non divulgazione, alle parti è stato concesso un periodo di tempo supplementare per rispondere alla comunicazione degli addebiti.

Sia Chiquita che Pacific hanno risposto entro i termini stabiliti.

PROCEDURA ORALE

Audizione

Chiquita e Pacific hanno esercitato il loro diritto di essere sentite nell'audizione orale, che si è svolta il 18 giugno 2010.

ALTRE QUESTIONI PROCEDURALI

Segreto professionale degli avvocati

Durante l'intera procedura, una delle parti ha chiesto l'esclusione di alcuni documenti dal fascicolo, invocando il segreto professionale degli avvocati. Alcuni documenti sono stati esclusi dal fascicolo, mentre la DG Concorrenza ha mantenuto un documento in particolare, sia pure accogliendo provvisoriamente le richieste di riservatezza in merito.

La parte in questione ha chiesto all'auditore di disporre l'esclusione dal fascicolo anche di questo documento. Karen Williams, il consigliere-auditore responsabile all'epoca, ha ritenuto che la richiesta non attenesse ad alcuna disposizione del mandato, e ha quindi escluso qualsiasi decisione ufficiale, limitandosi a presentare osservazioni informali il 18 dicembre 2009 a sostegno della posizione della DG concorrenza.

Non avendo ricevuto ulteriori osservazioni a tale riguardo, considero chiuso questo punto.

Accesso alle risposte degli acquirenti

Nell'ambito della sua richiesta di consultare ulteriormente il fascicolo, una delle parti ha chiesto di disporre delle versioni non riservate delle risposte dei singoli acquirenti alle richieste di informazioni, anziché alle ordinarie sintesi non riservate delle loro risposte che erano state messe a disposizione.

In linea di massima, le parti devono poter accedere a tutta la documentazione che costituisce il fascicolo della Commissione, tranne che ai documenti interni, ai segreti commerciali delle altre imprese o ad altre informazioni riservate. In quest'ultimo caso la Commissione può, ad esempio, fornire sintesi delle risposte ottenute alle richieste di informazioni onde proteggere le informazioni riservate ivi contenute. In casi giustificati può fornire tali sintesi di propria iniziativa (6). Tuttavia, sebbene le imprese abbiano un legittimo interesse a proteggere le informazioni riservate, tale interesse dev'essere bilanciato dai diritti della difesa (7).

Nella fattispecie, nutrivo dubbi circa il fatto che tutte le sintesi non riservate rispecchiassero fedelmente le risposte ottenute. Di conseguenza, è stata fornita alla parte in questione una versione migliorata di alcune delle sintesi; ho inoltre dato disposizioni alla DG Concorrenza di dare in consultazione alla parte le due versioni non riservate disponibili nel fascicolo. Tuttavia, la parte in questione non ha ricevuto le versioni non riservate nella forma originale, poiché la DG Concorrenza ha introdotto ulteriori omissis di propria iniziativa e senza fornire una giustificazione (8).

Sebbene l'omissione in questione possa essere incompatibile con la procedura debita, non costituisce una violazione del diritto di difesa delle parti. La Commissione nel suo progetto di decisione non si basa sulle risposte degli acquirenti. Inoltre è da dimostrare che le informazioni eliminate avrebbero potuto essere utili per la difesa della parte (9).

PROGETTO DI DECISIONE

Dopo avere esaminato il progetto di decisione, ne concludo che tratta soltanto le obiezioni in relazione alle quali le parti hanno avuto la possibilità di far conoscere il proprio parere (10).

Osservo che dopo avere sentito le parti, la durata dell'infrazione è stata ridotta da 18 mesi a circa 9 mesi nel progetto di decisione. Inoltre, la DG Concorrenza ha raccomandato di non revocare lo status di immunità accordato a Chiquita.

In considerazione di quanto sopra, ritengo che nel presente caso il diritto delle parti ad essere sentite sia stato rispettato per tutte le parti interessate al procedimento.

Bruxelles, il 10 ottobre 2011

Michael ALBERS


(1)  A norma dell'articolo 15 della decisione (2001/462/EC, ECSC) della Commissione, del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21) («Mandato»).

(2)  Chiquita Brands International Inc, Chiquita Banana Company BV e Chiquita Italia SpA.

(3)  FSL Holding NV, Firma Leon Van Parys NV e Pacific Fruit Company Italy SpA.

(4)  Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia; cfr. Sintesi della decisione (GU C 189 del 12.8.2009, pag. 12).

(5)  A Chiquita è stato accordato l'accesso ai locali della Commissione il 16 dicembre 2009, mentre Pacific ha esercitato il suo diritto di accesso il 18 e il 21 dicembre 2009.

(6)  Caso T-5/02 Tetra Laval BV/ Commissione [2002] Racc. II-4381, paragrafo 101 e succ.

(7)  Caso T-410/03 Hoechst/Commission [2008] Racc. II-881, paragrafo 153; Caso T-36/91 ICI/Commissione [1995] Racc. II-1847, paragrafo 98.

(8)  Cfr. Tetra Laval BV/ Commissione, paragrafo 101.

(9)  Cfr. Tetra Laval BV/ Commissione, paragrafi 109 e 115.

(10)  Articolo 15 del mandato.


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