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Dokument 52012XX0121(02)

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.692 — IBM servizi di manutenzione

GU C 18 del 21.1.2012, str. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.692 — IBM servizi di manutenzione

2012/C 18/05

(1)

Il 23 luglio 2010 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento contro International Business Machines Corporation («IBM») per un presunto abuso di posizione dominante sul mercato dei dispositivi di ingresso indispensabili per la fornitura di servizi di manutenzione delle componenti hardware e software dei mainframe IBM.

(2)

Il 1o agosto 2011 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), notificata a IBM il 2 agosto 2011. In tale valutazione la Commissione concludeva che IBM aveva presumibilmente negato a prestatori di servizi di manutenzione terzi l'accesso a determinati dispositivi di ingresso indispensabili per fornire servizi di manutenzione delle componenti hardware e software dei mainframe IBM, in violazione dell'articolo 102, paragrafo b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo sullo spazio economico europeo.

(3)

Il 14 settembre 2011 IBM ha presentato una prima proposta di impegni, per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione nella valutazione preliminare. Il 20 settembre 2011 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, che sintetizza il caso, il contenuto essenziale degli impegni, la linea d'azione proposta e in cui invita i terzi interessati a formulare le loro osservazioni sugli impegni presentati da IBM (3). In risposta alla comunicazione, la Commissione ha ricevuto 7 osservazioni di terzi interessati e ne ha informato IBM. Il 24 ottobre 2011 IBM ha presentato una nuova serie di impegni.

(4)

Nella decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rende vincolanti gli impegni presentati da IBM per un periodo di 5 anni e, alla luce delle misure proposte, conclude che il suo intervento non è più giustificato e che il procedimento può quindi essere chiuso.

(5)

Nell'ambito del presente caso, non sono pervenute richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento (4). Ritengo pertanto, che, nel caso in esame, l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti sia stato rispettato.

Bruxelles, 5 dicembre 2011

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3)  Comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.692 — IBM servizi di manutenzione, GU C 275 del 20.9.2011, pag. 8.

(4)  Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.


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