EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012XG1026(02)
The following information is brought to the attention of ABDOLLAHI Hamed (a.k.a Mustafa Abdullahi), ARBABSIAR Manssor (a.k.a. Mansour Arbabsiar), SHAKURI Ali Gholam and SOLEIMANI Qasem (a.k.a Ghasem Soleymani, a.k.a Qasmi Sulayman, a.k.a Qasem Soleymani, a.k.a Qasem Solaimani, a.k.a Qasem Salimani, a.k.a Qasem Solemani, a.k.a Qasem Sulaimani, a.k.a Qasem Sulemani), included on the list provided for in Article 2(3) of Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism listed in Council Implementing Regulation (EU) No 542/2012
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), SHAKURI Ali Gholam e SOLEIMANI Qasem (pseudonimi Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani, Qasem Sulemani), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. elenco figurante nel regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 del Consiglio]
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), SHAKURI Ali Gholam e SOLEIMANI Qasem (pseudonimi Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani, Qasem Sulemani), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. elenco figurante nel regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 del Consiglio]
GU C 325 del 26.10.2012, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/12 |
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), SHAKURI Ali Gholam e SOLEIMANI Qasem (pseudonimi Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani, Qasem Sulemani), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. elenco figurante nel regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 del Consiglio] (1)
2012/C 325/03
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.
Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti alle summenzionate persone. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato le sue motivazioni di conseguenza.
Le persone e i gruppi in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione aggiornata del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
(all'attenzione di: CP 931 designations) |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro tre settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Perché possano essere riesaminate in occasione della prossima revisione, le richieste dovrebbero essere presentate entro tre settimane dalla data della comunicazione del presente avviso.
Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione ad utilizzare i capitali congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento. Un elenco aggiornato delle autorità competenti è disponibile in rete al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
(1) GU L 165 del 26.6.2012, pag. 12.