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Document 52012XC0810(03)

    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fili di acciaio inossidabile originarie dell'India

    GU C 240 del 10.8.2012, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 240/15


    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fili di acciaio inossidabile originarie dell'India

    2012/C 240/07

    La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di fili di acciaio inossidabile, originarie dell'India, sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

    1.   Denuncia

    La denuncia è stata presentata il 28 giugno 2012 dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell'Unione di fili di acciaio inossidabile.

    2.   Prodotto in esame

    Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da:

    fili di acciaio inossidabile contenenti, in peso:

    una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

    una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 % («il prodotto in esame»).

    3.   Denuncia di dumping

    Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario dell'India («paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

    La denuncia delle pratiche di dumping applicate dall'India si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

    I margini di dumping così calcolati sono rilevanti per il paese interessato.

    4.   Denuncia di pregiudizio e causalità

    Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

    Gli elementi di prova presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

    5.   Procedura

    Dopo aver stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

    L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

    5.1.    Determinazione del dumping

    I produttori esportatori (2) del prodotto in esame originario del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    5.1.1.   Produttori esportatori sottoposti all'inchiesta

    5.1.1.1.   Selezione dei produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta nel paese interessato

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori del paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

    Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare anche tutte le associazioni note di produttori esportatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, dovranno farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

    Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per costituire il campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta sui produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per costituire il campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

    Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione dovranno presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

    Il questionario riguarderà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

    Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Fatto salvo quanto riportato sotto alla lettera b), il dazio antidumping che potrà essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione (3).

    b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

    I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che desiderino chiedere tale margine devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro i termini specificati di seguito. Le risposte al questionario devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

    Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare tale margine qualora, ad esempio, il numero di produttori esportatori sia così elevato da rendere la determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

    5.1.2.   Importatori indipendenti sottoposti all'inchiesta  (4)  (5)

    Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori non collegati che importano il prodotto in esame dal paese interessato nell'Unione.

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni richieste sulle loro società nell'allegato B del presente avviso.

    Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

    Qualora sia necessario un campione, gli importatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per costituire il campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

    Il questionario riguarderà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto in esame e sulle vendite del prodotto in esame.

    5.2.    Accertamento del pregiudizio e produttori dell'Unione sottoposti all'inchiesta

    L'accertamento del pregiudizio si basa su «prove positive» e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti in un fascicolo messo a disposizione delle parti interessate, che sono invitate a consultarlo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

    La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

    Il questionario riguarderà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria e sulla situazione finanziaria ed economica della/e società.

    5.3.    Valutazione dell'interesse dell'Unione

    Qualora venga accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un nesso oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

    Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire informazioni alla Commissione in merito all'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni fornite a norma dell'articolo 21 saranno tuttavia prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da validi elementi di prova.

    5.4.    Altre osservazioni scritte

    Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a fornire informazioni e a presentare i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

    5.5.    Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

    Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

    Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sotto indicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 08/20

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22984120 (dumping) / +32 22988817 (pregiudizio)

    E-mail: TRADE-SSW-DUMPING@ec.europa.eu

    TRADE-SSW-INJURY@ec.europa.eu

    6.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

    7.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore offre inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, il che consente di presentare pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

    8.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base potranno essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Si informano le parti interessate che i termini indicati nel presente avviso e quelli stabiliti dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti devono essere rispettati per garantire la conclusione dell'inchiesta entro le scadenze fissate nel regolamento di base.

    9.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.

    (3)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

    (4)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (5)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

    (6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    ALLEGATO A

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    ALLEGATO B

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