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Document 52012SC0073
COMMISSION STAFF WORKING PAPER EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO
/* SEC/2012/073 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO /* SEC/2012/073 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO che accompagna il documento proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali
dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)
e
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e la libera
circolazione di tali dati
1.
Introduzione
Da
quando è stato adottato l’attuale quadro normativo europeo sulla protezione dei
dati nel 1995, le tecnologie e le prassi commerciali sono evolute
rapidamente, ponendo nuove sfide per la protezione dei dati personali. La
portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo
vertiginoso; la tecnologia attuale consente alle imprese private quanto alle
autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello
svolgimento delle loro attività. Sempre più persone rendono pubblici i loro
dati personali a livello mondiale senza essere pienamente consapevoli dei
rischi connessi. Instaurare
un clima di fiducia negli ambienti on line è fondamentale per lo sviluppo
economico. La mancanza di fiducia frena i consumatori dall’acquistare on line e
utilizzare nuovi servizi, compresi quelli offerti on line dalle
amministrazioni. Se non vi si porrà rimedio, tale mancanza di fiducia
continuerà a rallentare lo sviluppo di applicazioni tecnologiche innovative,
ostacolare la crescita economica e impedire al settore pubblico di fruire dei
potenziali vantaggi della digitalizzazione dei servizi. Inoltre,
il trattato di Lisbona ha creato, con l’articolo 16 del TFUE, una nuova base
giuridica che permette di adottare un approccio modernizzato e globale alla
protezione dei dati e alla loro libera circolazione, anche nell’ambito della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
2.
Definizione del problema
La valutazione d’impatto
presenta e analizza tre grandi problemi.
2.1.
Problema 1: ostacoli per le imprese e le autorità
pubbliche derivanti dalla frammentazione, dall’incertezza giuridica e dall’applicazione
non coerente.
Sebbene la direttiva
miri a garantire un livello equivalente di protezione dei dati nell’Unione, tra
i vari Stati membri persistono notevoli differenze quanto a norme applicate. Di
conseguenza, i responsabili del trattamento possono trovarsi di fronte a 27
legislazioni e requisiti nazionali diversi all’interno dell’Unione. Ne risulta
un quadro normativo frammentato che genera incertezza giuridica e porta a una
protezione diseguale delle persone fisiche. Tale situazione produce costi
inutili e oneri amministrativi per le imprese (pari a circa 3
miliardi di euro all’anno nello scenario di base) e disincentiva le
imprese, in particolare le PMI, che operano nel mercato unico dall’espandere le
loro attività all’estero. Inoltre le risorse e i
poteri delle autorità nazionali di protezione dei dati variano notevolmente da
uno Stato membro all’altro. In alcuni casi ciò significa che tali autorità non
sono in grado di esercitare i compiti di controllo in modo soddisfacente. La
cooperazione tra le autorità nazionali di protezione dei dati a livello europeo
– attraverso l’attuale gruppo consultivo (gruppo di lavoro “articolo 29”) – non
garantisce sempre un’applicazione coerente della normativa e pertanto occorre
migliorarla.
2.2.
Problema 2: difficoltà per le persone fisiche di
mantenere il controllo dei propri dati personali
A causa di questa
assenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali sulla protezione dei
dati e dei poteri diseguali delle autorità di protezione dei dati, l’esercizio
dei diritti da parte delle persone fisiche è più difficile in alcuni Stati
membri rispetto ad altri, soprattutto in ambito on line. Il singolo inoltre ha
perso il controllo dei propri dati, in quanto il volume di dati scambiati ogni
giorno è immenso e spesso l’interessato non è pienamente consapevole del fatto
che i suoi dati personali sono raccolti. Sebbene molti europei ritengano che la
divulgazione di dati personali faccia sempre più parte della vita moderna[1], il 72% degli internauti
europei si inquieta per la grande quantità di dati personali richiesti on line
e spesso non sa come esercitare i propri diritti on line.
2.3.
Problema 3: lacune e incoerenze nella protezione
dei dati personali nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale
La
direttiva, che si fonda su una base giuridica del mercato interno, esclude
specificamente dal suo campo di applicazione la cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale. La decisione quadro adottata nel 2008 per
disciplinare il trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione di polizia
e giudiziaria in materia penale riflette le particolarità della struttura a
pilastri dell’Unione prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona ed è
caratterizzata da un campo di applicazione limitato e da altre varie lacune
che generano incertezza giuridica per le persone fisiche e le autorità di
contrasto e difficoltà pratiche in termini di applicazione. Inoltre la
decisione quadro prevede numerose possibilità di deroga ai principi generali
della protezione dei dati a livello nazionale, e quindi non ne garantisce l’armonizzazione.
Tale approccio non solo rischia di privare di contenuto detti principi – e
quindi di pregiudicare il diritto fondamentale delle persone fisiche alla
protezione dei loro dati personali in questo settore – ma anche di ostacolare
il corretto scambio di dati personali tra le autorità nazionali competenti.
3.
Analisi della sussidiarietà e della proporzionalità
Alla
luce dei problemi sopra esposti, l’analisi della sussidiarietà indica la
necessità di un’azione a livello di Unione per i seguenti motivi: ·
il diritto alla protezione dei dati personali è
sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea. L’articolo 16 del TFUE costituisce la base giuridica per l’adozione di
norme dell’Unione sulla protezione dei dati; ·
i dati personali possono essere trasferiti
attraverso le frontiere nazionali, sia interne che esterne, ad un ritmo sempre
crescente. Inoltre, esistono difficoltà pratiche nell’attuare efficacemente la
normativa in materia di protezione dei dati e occorre stabilire una
cooperazione tra gli Stati membri e le autorità nazionali a livello di Unione,
per garantire la coerenza necessaria e un livello elevato di protezione all’interno
dell’Unione; ·
gli Stati membri non sono in grado da soli di
risolvere i problemi posti dalla situazione attuale, in particolare dalla
frammentazione delle legislazioni nazionali di attuazione del quadro normativo
dell’Unione sulla protezione dei dati; ·
sebbene possano adottare politiche per garantire il
rispetto di tale diritto, gli Stati membri, in assenza di norme comuni dell’Unione,
non riuscirebbero a farlo in modo uniforme e pertanto si creerebbero
limitazioni alla circolazione transfrontaliera dei dati personali. Le azioni
proposte sono proporzionate in quanto rientrano tra le competenze dell’Unione
definite nei trattati e sono necessarie per garantire l’uniformità dell’applicazione
della normativa dell’Unione, assicurando una protezione effettiva e uniforme
dei diritti fondamentali della persona. L’azione sul piano dell’Unione è
essenziale per garantire la credibilità e un livello elevato di protezione dei
dati in un mondo globalizzato, consentendo la libera circolazione dei dati.
Inoltre, affinché il mercato interno funzioni correttamente è necessario che le
disposizioni assicurino condizioni eque agli operatori economici.
4.
Obiettivi
I tre obiettivi principali sono i
seguenti: ·
rafforzare la dimensione “mercato interno” della
protezione dei dati riducendo la frammentazione,
aumentando la coerenza e semplificando il quadro normativo, in modo da
eliminare i costi inutili e diminuire l’onere amministrativo; ·
rendere più effettivo il diritto fondamentale
alla protezione dei dati e consentire alle persone fisiche di mantenere il
controllo dei loro dati; ·
migliorare la coerenza del quadro dell’Unione
sulla protezione dei dati, anche nel settore della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, tenendo debito conto
dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona.
5.
Opzioni strategiche
5.1.
Opzione 1: misure leggere
Quest’opzione prevede principalmente comunicazioni
interpretative della Commissione, strumenti di supporto tecnico e finanziamenti
– oltre alla promozione della normalizzazione e dell’autoregolazione –
al fine di rafforzare l’applicazione pratica delle norme esistenti da parte dei
responsabili del trattamento e aumentare la consapevolezza delle persone. La
Commissione proporrà solo modifiche legislative molto limitate per
chiarire i concetti esistenti della direttiva e trattare questioni specifiche
che non possono essere affrontate efficacemente in altro modo. Tale opzione è pertinente
solo per i problemi 1 e 2. Le modifiche legislative limitate
introdurranno espressamente i principi di trasparenza e di minimizzazione dei
dati, e una base giuridica per le “norme vincolanti d’impresa” per i
trasferimenti internazionali.
5.2.
Opzione 2: quadro normativo modernizzato
La Commissione proporrà modifiche
legislative volte ad armonizzare ulteriormente le norme sostanziali,
chiarire disposizioni specifiche ed eliminare le incoerenze derivanti dai
diversi approcci adottati dagli Stati membri. Tali proposte offriranno una
soluzione ai problemi 1 e 2 poiché permetteranno, da un lato, di agevolare
la circolazione dei dati all’interno dell’Unione e dall’Unione verso i paesi
terzi e, dall’altro, di chiarire e rafforzare i diritti delle persone
fisiche (ad esempio il diritto di accesso, il “diritto all’oblio”, modalità
più chiare per manifestare il consenso e notificare le violazioni dei dati) e aumentare
la responsabilità – e il dovere di rendicontazione – dei responsabili del
trattamento e degli incaricati del trattamento (ad esempio introducendo,
ove opportuno, l’obbligo di nominare responsabili della protezione dei dati o
di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati). Tale
opzione creerà, in particolare, uno “sportello unico” per i responsabili
del trattamento (ossia un’unica legislazione e un’unica autorità di protezione
dei dati competente). Gli requisiti generali di notificazione saranno
semplificati (“registrazione di base”). Inoltre le autorità di
protezione dei dati saranno più indipendenti e avranno poteri armonizzati.
La cooperazione e l’assistenza reciproca tra le autorità di protezione dei
dati saranno rafforzate, in particolare grazie a un nuovo “meccanismo di
coerenza” cui parteciperanno sia un “comitato europeo per la protezione dei
dati” – di nuova istituzione – sia la Commissione. Per quanto riguarda la protezione dei dati nel
settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (problema
3), la Commissione presenterà proposte per sostituire la decisione quadro con
un nuovo strumento dal campo di applicazione più ampio e affronterà le principali
lacune al fine di rafforzare i diritti delle persone fisiche e facilitare
la cooperazione tra autorità di contrasto, tenendo conto delle particolarità
del settore delle attività di contrasto.
5.3.
Opzione 3: norme giuridiche dettagliate dell’Unione
Tale opzione comprenderà la maggior parte
degli elementi dell’opzione 2, l’elaborazione di una normativa dell’Unione
molto più dettagliata, anche di tipo settoriale (ad esempio in campo medico
e sanitario), e una struttura centralizzata a livello di Unione per il controllo
dell’applicazione (creazione di un’autorità europea di protezione dei
dati). Implicherà inoltre l’eliminazione dei requisiti generali di
notificazione (eccezion fatta per il controllo preliminare dei trattamenti
rischiosi), la creazione di un regime di certificazione valido in tutta l’Unione
per procedimenti e prodotti “ottemperanti ai principi di protezione” e la
definizione di sanzioni penali armonizzate in tutta l’Unione per le violazioni
delle norme sulla protezione dei dati. Il consenso costituirà il “motivo
principale” per il trattamento dei dati. Per quanto riguarda la cooperazione di polizia
e giudiziaria in materia penale, oltre alle misure sostanziali di cui all’opzione
2, saranno introdotte norme dettagliate sul diritto di accesso delle persone
(sempre diretto). Saranno inoltre modificate le disposizioni pertinenti di
tutti gli strumenti vigenti dell’ex terzo pilastro in modo da allinearli
pienamente alle nuove norme armonizzate ed estese.
6.
Valutazione degli impatti
6.1.
Opzione 1: misure leggere
Le comunicazioni interpretative della
Commissione sulle disposizioni della direttiva non saranno vincolanti, pertanto
il loro impatto sulla riduzione dell’incertezza giuridica e dei costi sarà
limitato. Una maggiore autoregolamentazione a livello di Unione contribuirà
ad aumentare la chiarezza per i responsabili del trattamento in settori
specifici, ma, senza un quadro normativo di fondo dell’Unione chiaro e
armonizzato, non sarà sufficiente per garantire un’applicazione
effettiva e coerente delle norme. Le campagne di sensibilizzazione aiuteranno le persone a diventare più consapevoli dei propri diritti in materia
di protezione dei dati e delle relative modalità pratiche di esercizio. Saranno
tuttavia insufficienti a far conoscere i diritti nei casi in cui questi non
sono chiaramente definiti dalla legge. I chiarimenti legislativi sui
principi di trasparenza, minimizzazione dei dati e adeguatezza e sulle norme
vincolanti d’impresa aumenteranno l’armonizzazione e la certezza giuridica per
i singoli e le imprese. Per quanto riguarda il controllo dell’applicazione
della legge, le comunicazioni della Commissione non
basteranno per superare le resistenze degli Stati membri a modificare le norme
nazionali per conferire maggior indipendenza e poteri armonizzati alle autorità
di protezione dei dati. Un maggior coordinamento da parte del gruppo di lavoro “articolo
29” e scambi più intensi tra le autorità di protezione dei dati avranno un
impatto positivo ai fini dell’applicazione più coerente delle norme; tuttavia, le
persistenti divergenze tra le legislazioni nazionali e la loro interpretazione
limiteranno l’effetto di un miglioramento della cooperazione tra le autorità di
protezione dei dati. L’impatto economico e finanziario atteso da
tale opzione è limitato e i problemi individuati non saranno risolti.
6.2.
Opzione 2: quadro normativo modernizzato
L’incertezza
giuridica per le imprese private e le autorità
pubbliche sarà notevolmente ridotta. Le disposizioni problematiche
saranno chiarite e la coerenza aumenterà grazie a un minor margine di
interpretazione e alle misure di esecuzione e/o agli atti delegati adottati
dalla Commissione. La sostituzione della notificazione generale
delle attività di trattamento con un sistema di “registrazione” semplificato,
mantenendo i controlli preventivi per i dati sensibili e i trattamenti
rischiosi, solleverà i responsabili del trattamento da un obbligo attualmente
applicato in modi diversi. Aumentando la responsabilità dei responsabili del
trattamento e degli incaricati del trattamento mediante l’introduzione – in
determinati casi e con soglie ben definite e mirate – dell’obbligo di nominare
responsabili della protezione dei dati e di effettuare una valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati e introducendo il principio della protezione dei dati
fin dalla progettazione si offriranno modalità più agevoli per garantire e
dimostrare il rispetto delle norme. La chiarificazione e la semplificazione
delle norme attraverso la definizione di un’unica legge applicabile in tutta l’Unione
e la creazione di uno “sportello unico” per il controllo della protezione dei
dati rafforzeranno il mercato interno, in particolare
grazie all’eliminazione delle divergenze tra le formalità amministrative a
carico delle autorità di protezione dei dati. Solo in termini di onere
amministrativo, sarà possibile un risparmio globale di circa 2,3
miliardi di euro all’anno. L’applicazione della legislazione sarà più
coerente grazie al rafforzamento e all’armonizzazione
dei poteri delle autorità di protezione dei dati, all’introduzione di un solido
meccanismo di cooperazione e assistenza reciproca per i casi che presentano una
dimensione europea e all’armonizzazione degli illeciti passibili di sanzioni
amministrative. L’obbligo di notificare le violazioni dei
dati, armonizzato a livello di Unione, proteggerà meglio le persone,
assicurerà la coerenza tra i vari settori ed eviterà gli svantaggi competitivi.
I diritti degli interessati e il controllo
di ciascuno dei propri dati saranno significativamente rafforzati mediante l’introduzione di nuovi diritti e il miglioramento e l’ulteriore
chiarificazione di quelli esistenti. I minori formeranno oggetto di apposite
misure che terranno conto della loro vulnerabilità. Le associazioni avranno un
margine di azione più ampio per sostenere gli interessati nell’esercizio dei
loro diritti, incluso in sede giudiziaria. L’applicazione dei principi generali di
protezione dei dati al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale aumenterà la coerenza globale del
quadro UE di protezione dei dati, rispettando nel contempo le specificità
proprie delle attività di contrasto. I diritti dei singoli saranno in
particolare rafforzati grazie all’estensione del campo di applicazione delle
norme di protezione dei dati in questo settore ai trattamenti “nazionali”, alla
definizione di condizioni che garantiscano il diritto di accesso e all’introduzione
di norme più rigorose sulla limitazione delle finalità. In termini di impatto economico e
finanziario, l’obbligo per gli operatori economici di grandi dimensioni
(con più di 250 dipendenti) di designare un responsabile della protezione dei
dati non genererà costi sproporzionati, in quanto tale figura è già
comune in tali imprese. I costi di conformità dovrebbero ammontare a 320 milioni
di euro all’anno. Tale obbligo si applicherà a una fascia minima necessaria di
responsabili del trattamento, dato che di norma le PMI ne saranno escluse,
tranne quando le loro attività di trattamento dei dati comportano rischi
significativi per la protezione dei dati. Le autorità pubbliche e gli organismi
pubblici saranno autorizzati a nominare un unico responsabile della protezione
dei dati per più entità (ad esempio per più succursali, dipartimenti, uffici),
tenuto conto della loro struttura organizzativa. La semplificazione delle norme sui
trasferimenti internazionali (ad esempio grazie all’estensione della portata
delle “norme vincolanti d’impresa”) avrà un impatto positivo anche sulla
competitività delle imprese europee a livello internazionale. Il rafforzamento dell’indipendenza e dei
poteri delle autorità di protezione dei dati e l’obbligo per gli Stati membri
di fornire loro risorse sufficienti implicheranno costi supplementari per
quelle autorità pubbliche che attualmente non dispongono di poteri appropriati
e risorse adeguate. Il nuovo meccanismo di
cooperazione e assistenza reciproca tra le autorità di protezione dei dati
comporterà costi supplementari anche per le autorità nazionali di protezione
dei dati e il garante europeo della protezione dei dati. Ad esempio gli
incarichi supplementari del garante connessi all’espletamento delle funzioni di
segreteria del comitato europeo per la protezione dei dati – che sostituirà il
gruppo di lavoro “articolo 29” – e, in particolare, la partecipazione al
meccanismo di coerenza renderanno necessario aumentare il suo attuale bilancio
in media di 3 milioni di euro all’anno per i primi sei anni, inclusi i costi
per l’assunzione di altre 10 persone.
6.3.
Opzione 3: norme giuridiche dettagliate dell’Unione
Grazie all’introduzione
di disposizioni giuridiche più dettagliate, anche di tipo settoriale, che vanno
oltre alle misure previste dall’opzione 2, si ridurranno al massimo
le disparità tra Stati membri. Tuttavia questi potranno non avere margine
di flessibilità sufficiente per tener conto delle specificità nazionali. La soppressione
totale delle notificazioni – tranne per i controlli preventivi – semplificherà
enormemente il quadro normativo e ridurrà l’onere amministrativo. L’istituzione di un’agenzia europea per la
protezione dei dati migliorerà sensibilmente la coerenza dell’applicazione
della legislazione ed eliminerà le incoerenze nei casi a chiara dimensione
europea, ma i poteri di una tale agenzia potrebbero andare troppo lontano
rispetto al diritto dell’Unione. Quest’opzione sarà estremamente costosa per il
bilancio dell’Unione. Le sanzioni penali armonizzate rafforzeranno la coerenza
dell’applicazione della legislazione, tuttavia è molto probabile che gli Stati
membri si opporranno fermamente a sanzioni di questo tipo. I diritti degli interessati, compresi i
diritti dei minori, saranno ulteriormente rafforzati, ad esempio estendendo la
definizione di dati sensibili in modo che includa anche i dati relativi ai
minori, i dati biometrici e i dati finanziari. L’introduzione di un diritto di
azione collettiva potrà permettere di massimizzare i diritti attraverso l’azione
legale. I diritti dei singoli dovrebbero risultare ulteriormente rafforzati
dall’armonizzazione del livello di sanzioni, incluse quelle penali, a livello
di Unione. Le modifiche esplicite di tutti gli strumenti
al fine di estendere le norme generali sulla protezione dei dati al settore
della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale avranno un
impatto positivo in termini di coerenza delle norme in questo settore e di
rafforzamento dei diritti dei singoli. Tuttavia un approccio così radicale
incontrerà le resistenze degli Stati membri e sarà politicamente difficile da
realizzare.
7.
Confronto delle opzioni
L’opzione 1 comporterà un livello
di costi di conformità e amministrativi basso, soprattutto per i responsabili
del trattamento privati, in quanto la maggior parte dei costi supplementari
sarà a carico delle autorità pubbliche nazionali e dell’Unione. Parallelamente
avrà un impatto positivo limitato sui problemi individuati e sulla
realizzazione degli obiettivi strategici. Sotto il profilo della fattibilità politica,
sebbene le proposte non siano controverse, questa opzione incontrerebbe le
resistenze delle parti interessate, in quanto la sua portata e la sua incidenza
sui problemi sono limitate, e non sarebbe considerata abbastanza ambiziosa. L’opzione 2 diminuirà
significativamente la frammentazione e l’incertezza giuridica. Dovrebbe contribuire in una misura molto più larga alla risoluzione
dei problemi individuati e alla realizzazione degli obiettivi strategici. Il
bilanciamento dei costi di adeguamento e amministrativi associati a tale
opzione dovrebbe essere ragionevole, considerati i conseguenti vantaggi e
risparmi pari a circa 2,3 miliardi di euro all’anno in termini di onere
amministrativo – aspetto particolarmente importante per le imprese. Tale
opzione garantirà un’applicazione globale migliore e più coerente. La
soppressione delle notificazioni e il passaggio a un sistema più semplice di “registrazione
di base” semplificheranno il quadro normativo e ridurranno l’onere
amministrativo. Quanto alla sua accettazione da parte delle
parti interessate, tale opzione nel complesso sarà accolta favorevolmente dagli
operatori economici e dalle autorità pubbliche, in quanto ridurrà globalmente i
loro costi di conformità, in particolare quelli connessi all’attuale regime
frammentato. I soggetti attivi nella protezione dei dati, in particolare le
autorità di protezione dei dati, si compiaceranno del rafforzamento dei diritti
in tale settore. Per quanto riguarda il terzo obiettivo generale, tale opzione
contribuirà alla realizzazione degli obiettivi miranti a garantire una maggiore
coerenza delle norme sulla protezione dei dati nel settore della cooperazione
di polizia e giudiziaria in materia penale, abrogando e conformando al
trattato di Lisbona la decisione quadro, in modo da colmarne le lacune, in
particolare estendendone il campo di applicazione ai trattamenti “nazionali”. L’opzione 3 comprende la maggior
parte delle misure previste dall’opzione 2, ma si spinge molto più lontano
sotto diversi aspetti. Avrà quindi un impatto positivo elevato in termini
sia di riduzione dei costi connessi alla frammentazione giuridica sia di
rafforzamento dei diritti delle persone fisiche. Inoltre permetterà di
massimizzare la coerenza delle norme di protezione dei dati dell’ex terzo
pilastro e di aumentare gli standard di protezione dei dati in tale contesto.
Tuttavia, alcune misure previste da tale opzione comporteranno costi di
conformità eccessivi o potranno scontrarsi con una forte opposizione delle
parti interessate. Per giunta, la modifica
simultanea di tutti gli strumenti dell’ex terzo pilastro sarà particolarmente
complessa e controversa sotto il profilo politico. Opzione prescelta: L’opzione prescelta è l’opzione 2
in combinazione con: –
la soppressione degli obblighi di notificazione
prevista dall’opzione 3, e –
alcune misure leggere previste dall’opzione 1: l’incentivazione
di tecnologie che rafforzano la protezione della vita privata e di regimi di
certificazione, e campagne di sensibilizzazione. L’opzione prescelta è quella che, meglio delle
altre, può raggiungere gli obiettivi senza comportare costi di conformità
eccessivi e permettendo una riduzione dell’onere amministrativo. Il rafforzamento delle norme di protezione dei
dati dovrebbe generare alcuni costi di conformità supplementari, in particolare
per i responsabili del trattamento che effettuano attività di trattamento
rischiose. Tuttavia, un solido regime di protezione dei dati può offrire un
vantaggio competitivo per l’economia dell’Unione, in quanto il livello più
elevato di protezione e l’attesa riduzione del numero di violazioni dei dati
personali possono aumentare la fiducia dei consumatori. Obbligare le imprese ad
adottare standard elevati di protezione dei dati può anche rivelarsi
vantaggioso per le imprese europee nel lungo periodo: esse potrebbero infatti
diventare leader mondiali nel settore delle tecnologie di protezione della privacy
o delle soluzioni di protezione della privacy fin dalla progettazione,
attirando così imprese e capitali nell’Unione e creando posti di lavoro. Oltre a ciò, la maggiore armonizzazione renderà il trattamento
transfrontaliero dei dati più semplice e meno costoso per le imprese che
operano nel mercato interno dell’Unione. Tali imprese saranno quindi
incentivate ad espandersi oltre frontiera e ad approfittare dei vantaggi del
mercato interno, con effetti positivi tanto per i consumatori quanto per l’economia
europea nel suo complesso. L’opzione prescelta offre inoltre una
soluzione equilibrata al problema 3, in quanto rafforza i diritti delle persone
fisiche, colma le lacune e riduce le incoerenze per quanto riguarda la
protezione dei dati nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale, facilitando nel contempo la cooperazione tra autorità di
contrasto e rispettando le specificità e le esigenze operative del settore.
8.
Controllo e valutazione
Il controllo e
la valutazione dell’impatto dell’opzione prescelta si concentreranno su
elementi quali l’utilizzo dei nuovi strumenti introdotti dalla riforma, i
poteri e le risorse delle autorità nazionali di protezione dei dati, le
sanzioni per le violazioni della legislazione sulla protezione dei dati, i
tempi e i costi impiegati dai responsabili del trattamento per conformarsi alla
normativa e lo sviluppo della fiducia delle persone nella protezione dei loro
dati personali nell’ambiente on line. [1] Cfr. Speciale Eurobarometro 359 - Attitudes on Data
Protection and Electronic Identity in the European Union, giugno 2011, pag.
23.