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Document 52012PC0731
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Implementing Regulation (EU) No 585/2012 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless steel pipes, of iron or steel, originating, inter alia, in Russia, following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 1225/2009
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
/* COM/2012/0731 final - 2012/0345 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 /* COM/2012/0731 final - 2012/0345 (NLE) */
RELAZIONE Contesto della proposta || Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia. || Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base, in particolare all'articolo 11, paragrafo 3. || Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le misure attualmente in vigore sono state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia. || Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto || Consultazione || Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta. || Ricorso al parere di esperti || Non è stato necessario consultare esperti esterni. || Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo di condizioni da valutare. Elementi giuridici della proposta || Sintesi delle misure proposte Il 14 ottobre 2011 la Commissione, su richiesta del produttore russo TMK, ha aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia. L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni secondo cui il livello dei dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, fabbricati dal gruppo TMK dovrebbe essere aumentato per eliminare il dumping pregiudizievole e il mutamento delle circostanze che ha comportato un margine di dumping più elevato è di carattere duraturo. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento che modifica il dazio antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, dei produttori OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works appartenenti al gruppo TMK. || Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3. || Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica. || Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito. || Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base summenzionato, senza che vi siano margini per l'adozione di decisioni a livello nazionale. || Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. || Scelta dello strumento || Strumento proposto: regolamento. || Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: il regolamento di base summenzionato non prevede altre opzioni. Incidenza sul bilancio || Nessuna. 2012/0345 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di
esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio,
originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale
a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di
base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11,
paragrafi 3, 5 e 6, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Misure in vigore (1) Con il regolamento (CE) n.
954/2006[2]
il Consiglio, in seguito a un'inchiesta ("l'inchiesta iniziale"), ha
istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi
senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della
Russia e dell'Ucraina. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad
valorem del 24,1% istituito nei confronti delle importazioni provenienti da
determinati produttori esportatori russi, con un'aliquota di dazio residuo del
35,8% applicata alle importazioni da tutte le altre società in Russia. Il dazio antidumping definitivo imposto per il
gruppo oggetto della presente inchiesta di riesame, OAO
TMK ("il gruppo TMK" o "il richiedente"), composto da OAO
Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant
e OAO Seversky Tube Works, era del 35,8%, ossia pari al dazio residuo. (2) Con il regolamento (CE) n.
812/2008[3]
il Consiglio, in seguito all'apertura di un riesame intermedio richiesto dal
gruppo TMK a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
("l'inchiesta di riesame"), ha modificato il dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di
acciaio, per il gruppo TMK, portandolo al 27,2%. (3) Con il regolamento di
esecuzione (UE) n. 585/2012[4]
il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza
("l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza"), ha mantenuto
le misure istituite dal regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio sulle
importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari
della Russia e dell'Ucraina. (4) Le misure attualmente in
vigore sono quindi quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n.
585/2012. Il gruppo TMK, costituito da OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog
Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works, è
soggetto ad un dazio antidumping del 27,2%. 1.2. Apertura di un riesame
intermedio parziale (5) Il 14 ottobre 2011 la
Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea ("l'avviso di apertura")[5], l'apertura di un riesame
intermedio parziale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di
base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi
senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia. (6) Il riesame, la cui portata è
limitata all'analisi del dumping, è stato aperto a seguito di una domanda
documentata presentata dal gruppo TMK. In tale domanda il richiedente ha
fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario
mantenere le misure al livello attuale per compensare il dumping
pregiudizievole. 1.3. Parti interessate (7) La Commissione ha
ufficialmente informato dell'apertura del riesame intermedio parziale il
richiedente, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione. Le
parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie
osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto
nell'avviso di apertura. (8) Al fine di ottenere le
informazioni necessarie per la sua inchiesta, la Commissione ha inviato un
questionario al richiedente, che ha risposto entro il termine stabilito. (9) La Commissione ha raccolto e
verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il livello
del dumping. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del
richiedente e delle società commerciali collegate ZAO TMK Trade House (Mosca),
TMK Warehouse Complex LLC (Lytkaryno), TMK
Europe GmbH (Colonia), TMK Italia s.r.l. (Lecco) e TMK Global S.A. (Ginevra). 1.4. Periodo dell'inchiesta di
riesame (10) L'inchiesta relativa al livello
di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il
30 settembre 2011 ("il periodo dell'inchiesta di riesame" o
"PIR"). 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO
SIMILE 2.1. Prodotto
in esame (11) Il prodotto in esame è lo
stesso prodotto definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012
che ha istituito le misure attualmente in vigore, ovvero tubi senza saldature,
di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non
superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon
Equivalent Value - CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi
chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International
Institute of Welding - IIW)[6],
attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19
30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30,
ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex
7304 59 92 ed ex 7304 59 93, originari della Russia ("il prodotto in
esame" o "TSS"). 2.2. Prodotto
simile (12) Come stabilito dall'inchiesta
iniziale e dall'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, l'inchiesta
attuale ha confermato che il prodotto fabbricato in Russia ed esportato
nell'Unione, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno russo e il
prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano
le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli
stessi usi finali. Questi prodotti sono pertanto considerati simili a norma dell'articolo
1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Importazioni oggetto di
dumping durante il PIR 3.1.1. Valore
normale (13) Le vendite sul mercato
nazionale sono state effettuate tramite le società collegate, ZAO TMK Trade
House e TMK Warehouse, che rivendevano poi il prodotto in esame ad acquirenti
indipendenti in Russia. (14) Conformemente all'articolo 2,
paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se per ciascun
produttore esportatore il volume totale delle vendite del prodotto simile ad
acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al
volume complessivo delle sue esportazioni nell'Unione, ossia se il volume
totale di tali vendite corrispondesse ad almeno il 5% del volume totale delle
esportazioni nell'Unione del prodotto in esame. L'esame ha stabilito che le
vendite sul mercato interno erano rappresentative per tutti i produttori
esportatori. (15) Per
ciascun tipo di prodotto simile venduto dai produttori esportatori sul mercato
interno si è inoltre esaminato se le vendite fossero sufficientemente
rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state
considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite
di quel tipo di prodotto effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti
sul mercato interno durante il PIR corrispondeva ad almeno il 5% del volume
totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell'Unione. (16) Si è
poi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto,
effettuate in quantità rappresentative, potessero essere considerate come
realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo
2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per
ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PIR, la percentuale
delle vendite effettuate con un margine di profitto ad acquirenti indipendenti
sul mercato interno. (17) Per i tipi di prodotto per i
quali oltre l'80% (in volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato
a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di
vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore
normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei
prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in
questione sul mercato interno. (18) Quando il volume delle vendite
remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80% o meno del volume
totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di
prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è
stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato
interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative
di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PIR sul mercato
interno. (19) Il valore normale per i tipi
non rappresentativi (ossia quelli per i quali le vendite sul mercato interno
hanno rappresentato meno del 5% delle vendite all'esportazione verso l'Unione o
che non sono stati venduti sul mercato interno) è stato calcolato sulla base
del costo di fabbricazione per tipo di prodotto maggiorato di un importo per le
spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. In caso di
vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti relativi alle
transazioni effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni
commerciali per tipo di prodotto per i tipi di prodotto in esame. In caso di
assenza di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti medi. (20) Per quanto riguarda i costi di
produzione, in particolare i costi dell'energia e più segnatamente del gas, si
è verificato se i prezzi del gas pagati dai produttori esportatori
rispecchiassero in misura ragionevole i costi di produzione e distribuzione del
gas. (21) È stato riscontrato che il
prezzo del gas pagato sul mercato interno dai produttori esportatori era circa
un terzo del prezzo di esportazione dalla Russia del gas naturale. A tale
proposito tutti i dati disponibili indicano che i prezzi del gas sul mercato
interno russo sono prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di
mercato pagati per il gas naturale su mercati non regolamentati. Pertanto, i
costi del gas, poiché non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili
dei produttori esportatori, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del
regolamento di base, hanno dovuto essere opportunamente adeguati. In mancanza
di prezzi del gas sul mercato interno russo non distorti e sufficientemente
rappresentativi, è stato considerato appropriato procedere all'adeguamento
sulla base di informazioni tratte da altri mercati rappresentativi, secondo
quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Il
prezzo adeguato è stato stabilito in rapporto al prezzo medio del gas russo
venduto per essere esportato alla frontiera germano-ceca (Waidhaus), tenendo
conto dei costi della distribuzione locale. Waidhaus, la piazza principale per
le vendite di gas russo all'UE, è il mercato più importante per il gas russo e
applica prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; può quindi essere
considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5,
del regolamento di base. (22) Dopo la comunicazione delle conclusioni, il gruppo TMK ha
sostenuto che l'adeguamento dei prezzi del gas era contrario all'articolo 2,
paragrafo 5, del regolamento di base come pure al punto 2.2.1.1 dell'accordo
antidumping dell'OMC. Come indicato al considerando 21, è stato riscontrato che
il prezzo del gas pagato sul mercato interno dal gruppo TMK era circa un terzo
del prezzo di esportazione dalla Russia del gas naturale. Pertanto, i costi del
gas, poiché non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili dei
produttori esportatori, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del
regolamento di base, hanno dovuto essere opportunamente adeguati. L'obiezione
avanzata dal gruppo TMK è stata considerata infondata e, in assenza di elementi
di prova, è stata respinta. 3.1.2. Prezzo all'esportazione (23) Va osservato che alcuni
quantitativi del prodotto in esame esportati non erano stati dichiarati dal
gruppo TMK, che riteneva che questi TSS non rientrassero nell'ambito
dell'inchiesta. Ai servizi della Commissione, nel corso delle visite di
verifica in loco, sono stati mostrati campioni, sotto forma di sezioni
trasversali del prodotto che a quanto asserito non rientrava nella definizione
di prodotto in esame, prima e dopo la trasformazione, ma tali campioni non
possono essere considerati come elementi di prova conclusivi. (24) Dopo aver esaminato la
questione, si è ritenuto che questi TSS rientrassero nella definizione di
prodotto in esame. Le relative operazioni di esportazione sono state quindi
prese in considerazione per il calcolo del dumping. (25) Durante un'audizione
presieduta dal consigliere-auditore in data 9 novembre 2012 il gruppo TMK ha
dichiarato di voler trattare principalmente la questione della classificazione,
sollevata nel documento in cui si comunicavano le conclusioni, in quanto a suo
avviso tale classificazione aveva comportato un aumento del suo margine di
dumping del 13-14% circa. Il gruppo TMK si è detto piuttosto sorpreso per il fatto
che questi prodotti fossero stati considerati oggetto dell'inchiesta e ha
ribadito che tali esportazioni non erano state dichiarate in quanto i prodotti
erano "sbozzi" (denominati anche "profilati cavi") e non
tubi; pertanto il gruppo riteneva che non rientrassero nella definizione di
prodotto in esame. Il gruppo ha aggiunto che la questione era stata affrontata
in modo assai sommario dai servizi della Commissione nel corso della visita di
verifica. A tale proposito si osserva che il gruppo TMK stesso, in una
comunicazione del 31 agosto 2012, aveva dichiarato che la questione della
necessità o meno di includere i "profilati cavi" di cui al codice NC
7304 59 10 nell'ambito dell'inchiesta era stata ampiamente trattata
nel corso dell'inchiesta. In effetti, sia la European Steel Tube Association
("ESTA") che il gruppo TMK hanno avuto, in diverse occasioni, ampie
possibilità di presentare osservazioni in merito. Va osservato altresì che i
servizi della Commissione hanno chiesto agli importatori collegati del gruppo
TMK di compilare l'allegato del questionario e hanno verificato le informazioni
ricevute nel corso di una visita di verifica in loco, al fine di raccogliere
tutte le informazioni utili. L'affermazione secondo cui i servizi della
Commissione, durante l'inchiesta, avrebbero affrontato la questione in modo
assai sommario per poi far rientrare questi prodotti nella definizione di
prodotto in esame non è corretta ed è stata pertanto respinta. (26) Il
gruppo TMK ha inoltre affermato che era illegale e ingiustificato includere
questi quantitativi esportati, dato che i servizi della Commissione non erano
stati in grado di dimostrare che i tubi non fossero "greggi" e la
conclusione secondo cui questi "sbozzi" erano prodotti semilavorati (o
parzialmente lavorati) era infondata. (27) In primo luogo va ricordato
che i prodotti di cui ai codici NC 7304 3910 e 7304 5910 sono "tubi e
profilati cavi", senza saldatura, di ferro o di acciaio, "greggi,
diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla
fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete". La
nota esplicativa relativa alle sottovoci 7304 3910 e 7304 5910 precisa che
sono inclusi "i tubi di acciaio senza
saldatura ottenuti principalmente mediante foratura e laminazione a caldo o
foratura e trafilazione a caldo, comunemente designati con il termine
"sbozzi". Si tratta di tubi destinati a essere trasformati in tubi di
altri profili e altri spessori e aventi tolleranze dimensionali più ristrette
di quelle del prodotto di partenza.
I tubi in questione si presentano con estremità tagliate alla trancia e sbavate
grossolanamente, senza alcun'altra finitura. Le superfici interne e esterne
sono grezze e presentano incrostazioni. Di conseguenza non sono brillanti, né,
d'altro canto, oliate o zincate o verniciate". Dopo aver esaminato le
argomentazioni presentate dal gruppo TMK e dall'ESTA, si ritiene che, sulla
base dei vari documenti raccolti durante le visite di verifica in loco (ordine
di acquisto del cliente e specifiche, contratti intersocietari, fatture emesse
dagli importatori collegati, descrizione della norma ISO 9809-1), questi tubi
siano effettivamente "semilavorati" nel senso che devono essere
conformi a determinati requisiti e specifiche, come "tubi per bombole,
in acciaio inossidabile di qualità superiore, formati a caldo, in acciaio
34CrMo4 conformemente alle norme UNI EN 10083-1 e DIN 1629, "ricotti a
grano grosso" e "con estremità lisce", delle dimensioni indicate
nell'ordine di acquisto". Anche altre prescrizioni che figurano
nell'ordine di acquisto e nelle specifiche, come "controllo con ultrasuoni
per rilevare eventuali difetti, controllo dello spessore, ovalizzazione e
rettilineità", indicano un'ulteriore lavorazione di questi tubi, a
differenza di ciò che avviene per i cosiddetti "sbozzi". (28) Il gruppo TMK ha affermato che
caratteristiche quali "ricotti a grano grosso" e "con estremità
lisce" non rientrano tra i criteri elencati nei codici NC pertinenti né
nella nota esplicativa per determinare se un tubo sia "greggio" o no.
A tale proposito va osservato che i testi delle voci e le note esplicative
pertinenti non sempre contengono un elenco esauriente di tutte le
caratteristiche dei prodotti interessati. Per quanto riguarda i prodotti in
questione, che presentano caratteristiche condivise da diversi tipi di beni, la
classificazione dipende dalle caratteristiche più importanti dei beni
importati. Di conseguenza, anche se non figurano tra i criteri elencati nel
testo dei codici NC pertinenti né nella nota esplicativa, tali caratteristiche
rimangono elementi importanti per valutare se i diversi tipi di prodotto
possano essere considerati "greggi" e rientrino quindi nell'ambito
dei codici NC 7304 39 10 e 7304 59 10. (29) Il gruppo TMK ha inoltre
sostenuto che i tubi in questione non erano ricotti in quanto, come indicato
nei certificati della ferriera, non sono stati sottoposti a trattamento
termico. A tale proposito si precisa che le specifiche d'acquisto del cliente
contengono informazioni contraddittorie, dal momento che fanno riferimento al
trattamento termico del prodotto. Queste specifiche d'acquisto sono citate in
altri documenti, come la dichiarazione del fabbricante rilasciata dal gruppo
TMK e le specifiche dei contratti firmati dal gruppo e dal suo acquirente indipendente. (30) È stato inoltre osservato che
nei contratti intersocietari citati sopra, presentati dal gruppo TMK durante la
verifica in loco, tali prodotti erano inizialmente classificati sotto un codice
NC diverso (sottoposto alle misure) e sono poi passati sotto un altro codice NC
non interessato dalle misure (anche durante il PI), benché, sulla base delle
informazioni disponibili, non vi fossero state modifiche nell'ordine di
acquisto né nelle specifiche del prodotto. Il gruppo TMK ha sostenuto che questo
cambiamento del codice NC era irrilevante dal momento che, nel quadro delle
norme di classificazione doganale applicabili, contano solo le caratteristiche
oggettive delle merci al momento della loro importazione nell'UE. Se le
caratteristiche oggettive delle merci al momento della loro importazione
nell'UE sono effettivamente importanti, il gruppo TMK non ha comunque negato di
aver dapprima classificato i tipi di prodotto in una categoria sottoposta alle
misure per poi modificare la classificazione in assenza di qualsiasi
cambiamento nelle specifiche del prodotto. Questo è uno degli elementi che
portano a concludere che i tipi di prodotto in esame rientrano nell'ambito
dell'inchiesta. (31) È stato anche notato che le
specifiche d'acquisto dell'acquirente indipendente facevano chiaramente
riferimento a prodotti "semilavorati" e non a "sbozzi" o
"profilati cavi". In relazione a quest'ultimo punto il gruppo TMK ha
sostenuto che la descrizione del prodotto fatta da un acquirente è del tutto
irrilevante ai fini della classificazione doganale del prodotto stesso. In
risposta a questa obiezione, occorre precisare che la descrizione del prodotto
da parte dell'acquirente non è del tutto priva di importanza nella misura in
cui l'acquirente è ovviamente a conoscenza delle caratteristiche del prodotto
al momento dell'ordine. L'affermazione secondo cui la descrizione fatta
dall'acquirente sarebbe del tutto irrilevante è quindi discutibile. (32) In conclusione, i tubi
semilavorati in acciaio senza saldatura, formati a caldo, acquistati allo scopo
di produrre tali bombole devono essere conformi a requisiti
tecnici/qualitativi/dimensionali molto dettagliati. Tali caratteristiche
chiaramente non corrispondono al concetto di "greggio" quale figura
nelle note esplicative relative ai codici NC 7304 3910 e 7304 5910; le
osservazioni espresse dal gruppo TMK per quanto riguarda la presunta
interpretazione errata del termine "greggio" data dalla Commissione
sono state pertanto respinte. (33) Contrariamente a varie
dichiarazioni precedenti, il gruppo TMK ha inoltre sostenuto che questi
prodotti venduti a un acquirente indipendente non erano esclusivamente
destinati alla stessa applicazione, ossia alla produzione di bombole, ma
potevano anche essere trasformati in cosiddetti "tubi di precisione".
Il gruppo ha dichiarato che l'acquirente indipendente trasforma gli sbozzi in
tubi laminati a freddo (o tubi di precisione) che vengono successivamente
trasformati in bombole del gas. Va osservato che questo elemento non
contraddice solo quanto affermato dal gruppo TMK nelle comunicazioni
precedenti, ma anche quanto rilevato nei documenti raccolti durante le visite
di verifica. Indipendentemente da quanto sopra, va osservato che si tratta di
una nuova affermazione, che è stata presentata in una fase già avanzata e che
non è stata suffragata da elementi di prova. Il gruppo ha in compenso
presentato elementi di prova per dimostrare che l'acquirente indipendente
vendeva anche tubi di precisione. Oltre al fatto che tali elementi sono stati
presentati in una fase assai avanzata dell'inchiesta, si è constatato inoltre
che essi facevano riferimento ad un periodo di molto successivo alla fine del
PIR e che i documenti trasmessi riguardavano possibili vendite di tutti i tipi
(o sezioni) di prodotti (tubi) laminati a freddo. Questi argomenti sono quindi
stati respinti. (34) Le esportazioni del prodotto
in esame da parte dei produttori esportatori verso l'Unione sono state per la
maggior parte effettuate ad acquirenti indipendenti nell'Unione attraverso due società
commerciali collegate, TMK Europe GmbH con sede in Germania e TMK Italia s.r.l.
con sede in Italia. Per quanto riguarda le suddette esportazioni, il prezzo
all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi all'esportazione
realmente pagati o pagabili a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del
regolamento di base, ossia facendo riferimento ai prezzi di rivendita realmente
pagati o pagabili alla società collegata dal primo acquirente indipendente
nell'Unione durante il PIR ed applicando adeguamenti per tener conto di tutti i
costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti. (35) Alcuni modesti quantitativi
sono stati esportati direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Il
prezzo all'esportazione per tali quantitativi è stato stabilito sulla base dei
prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili, in conformità all'articolo
2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.1.3. Confronto (36) Il valore normale e il prezzo
all'esportazione dei produttori esportatori sono stati confrontati a livello
franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo
all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, applicando gli opportuni
adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità,
in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono state
quindi apportate rettifiche per quanto riguarda i costi di imballaggio, di
trasporto e di credito nonché i dazi antidumping. (37) Il gruppo TMK ha chiesto che
si tenesse conto di alcune caratteristiche relative al tipo di acciaio, al tipo
di filettatura e al rivestimento dei TSS al fine di garantire un equo confronto
tra i TSS venduti sul mercato interno e quelli venduti all'esportazione. (38) Il comitato di difesa dell'industria
dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea ("ESTA") ha
affermato che qualsiasi richiesta di modifica della definizione del prodotto o
del metodo usato nell'inchiesta iniziale o nel successivo riesame costituiva
una violazione dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, e doveva
quindi essere ignorata. (39) A tale proposito
dall'inchiesta è emerso che la richiesta formulata dal gruppo TMK non
modificava la definizione del prodotto, bensì consentiva di identificare
ulteriori caratteristiche tali da garantire un equo confronto tra i TSS che
presentano le stesse caratteristiche. È stato inoltre constatato che tali
caratteristiche aggiuntive incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. (40) Sulla
base di quanto precede, si è ritenuto che la richiesta fosse giustificata e le
caratteristiche sopramenzionate sono state pertanto prese in considerazione. (41) Il gruppo TMK ha affermato
che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, i dazi
pagati per le transazioni DDP (delivered duty paid ovvero "reso
sdoganato") non dovevano essere detratti per costruire il prezzo
all'esportazione. Il gruppo sosteneva che, rispetto all'ultimo periodo completo
di 12 mesi precedente all'istituzione dei dazi antidumping sulle sue
esportazioni di TSS all'UE (1.7.2005 - 30.6.2006 o "periodo di
riferimento"), il dazio era debitamente rispecchiato nei prezzi applicati
durante il PIR e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione. (42) A tale riguardo, si è
riscontrato che i prezzi DDP applicati ai primi acquirenti indipendenti non
coprivano i costi e tanto meno i dazi antidumping; si trattava quindi, nel
complesso, di operazioni in perdita. Si osserva inoltre che, anche se dal
periodo di riferimento i prezzi per prodotti simili sono aumentati del 30%
circa, il prezzo delle materie prime, che rappresenta in media oltre il 50% del
costo di fabbricazione, è aumentato di più del 70% nel corso dello stesso
periodo. Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che non siano stati forniti
elementi di prova conclusivi tali da dimostrare che il dazio sia debitamente
traslato nei prezzi applicati. (43) Si osserva inoltre che, anche
ammettendo che il dazio si rispecchi nei successivi prezzi di vendita (quod
non), l'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base dispone che il
dazio debba essere debitamente traslato sia nei prezzi di rivendita che nei
successivi prezzi di vendita. (44) Dopo la comunicazione delle
conclusioni, TMK ha continuato a contestare la detrazione dei dazi dai prezzi
all'esportazione e ha aggiunto che l'adeguamento apportato ai costi del gas
aveva comportato delle perdite che, secondo il gruppo, erano certamente di
minore entità: non sono però stati forniti ulteriori elementi di prova a
sostegno di tali affermazioni. Il gruppo TMK ha insistito sulla propria
posizione secondo cui non è giuridicamente corretto che i prezzi
all'esportazione franco fabbrica debbano essere superiori ai costi di
produzione, ribadendo che l'unico criterio da esaminare è se i dazi antidumping
siano debitamente traslati nei prezzi di rivendita praticati dai suoi
acquirenti indipendenti che hanno acquistato il prodotto in regime DDP.
Tuttavia, poiché i prezzi DDP applicati ai primi acquirenti indipendenti non
coprivano i costi e tanto meno i dazi antidumping, anche senza l'adeguamento
del prezzo del gas, e dal momento che il prezzo delle materie prime, che
rappresenta in media più del 50% del costo di fabbricazione, è aumentato di più
del 70% durante lo stesso periodo, come indicato al considerando 42, si ritiene
che il gruppo TMK non abbia fornito elementi di prova conclusivi tali da
dimostrare che il dazio sia debitamente traslato nei prezzi praticati o nei
successivi prezzi di vendita. (45) Per questi motivi
l'affermazione di cui sopra è stata respinta. 3.1.4. Margine di dumping (46) A norma dell'articolo 2,
paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato è
stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di
prodotto a livello franco fabbrica separatamente per ciascuno dei produttori
esportatori. È stato stabilito un margine di dumping comune per il gruppo TMK
calcolando un'unica aliquota media ponderata di dumping per i produttori
esportatori appartenenti al gruppo. (47) Sulla base di quanto sopra, il
margine di dumping, espresso come percentuale del prezzo CIF franco frontiera
dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 29,6%. Dopo la comunicazione
delle conclusioni, il gruppo TMK ha segnalato alcuni errori materiali nel
calcolo del dumping relativamente a due delle sue entità produttive. Tali
errori materiali sono stati corretti e la media ponderata del margine di
dumping accertato per il gruppo TMK è pari al 28,7% e non al 29,6%. (48) Si osserva che tale margine di
dumping, contrariamente agli elementi di prova prima facie presentati nella
domanda di riesame, risulta più elevato rispetto al dazio attualmente
applicabile alle importazioni dal gruppo TMK. Tale aumento deriva da una serie
di fattori. In primo luogo, gli elementi di prova forniti nella domanda di
riesame riguardavano solo alcune transazioni di uno dei tre produttori
esportatori in questione. Alcune di queste transazioni sono risultate prive di
rapporto con il prodotto in esame. In secondo luogo, nel corso dell'inchiesta,
come indicato nel considerando 23, alcune operazioni di esportazione del
prodotto in esame non erano state dichiarate dal gruppo. Infine, l'affermazione
del gruppo riguardo al dazio come costo (cfr. considerando da 41 a 45) è stata
respinta. Tutti questi fattori, insieme ad altri elementi verificati nel corso
dell'inchiesta, hanno determinato un aumento del margine di dumping. 4. CARATTERE DURATURO DEL
MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE (49) In conformità all'articolo 11,
paragrafo 3, del regolamento di base, è stato esaminato se il mutamento delle
circostanze relative al dumping potesse essere ragionevolmente considerato di
carattere duraturo. (50) Nella sua domanda di riesame
il gruppo TMK ha affermato che si era verificato un mutamento di circostanze di
carattere duraturo, in quanto il gruppo aveva modificato in maniera
significativa la propria struttura interna e notevolmente migliorato i propri
impianti di produzione, il che aveva avuto un impatto diretto sulla struttura
dei costi. (51) Dall'inchiesta è emerso che il
gruppo TMK Group aveva effettivamente realizzato investimenti significativi che
avevano reso possibile un incremento dell'efficienza e della capacità.
Tuttavia, visto l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'evoluzione della
gamma di prodotti verso prodotti a valore aggiunto più elevato, non è stato
possibile accertare una diminuzione dei costi di produzione. Si è constatato
che i miglioramenti di cui al considerando 50 erano di carattere strutturale e
che un loro cambiamento nel prossimo futuro era improbabile. (52) Si è inoltre considerata
l'evoluzione dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi durante il PIR e
verso l'UE dopo il PIR. Si è accertato che le esportazioni di prodotti identici
verso paesi terzi sono state effettuate a prezzi analoghi a quelli delle
vendite all'esportazione verso l'UE nel corso del medesimo periodo. Per quanto
riguarda il periodo successivo al PIR, è emerso che le esportazioni sono state
effettuate a prezzi leggermente più elevati rispetto al PIR, in linea con
l'andamento dei prezzi a livello internazionale. Niente indica quindi che i
prezzi all'esportazione possano variare considerevolmente in un prossimo
futuro. 5. Modifica delle misure
antidumping (53) In base alle conclusioni
dell'inchiesta si ritiene opportuno modificare, portandolo al 28,7%, il dazio
antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dal
gruppo TMK. Il dazio antidumping modificato deve essere fissato al livello del
margine di dumping constatato, in quanto questo è inferiore al margine di
pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale. (54) Le
parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in
base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento di
esecuzione (UE) n. 585/2012 e hanno avuto la possibilità di presentare
osservazioni al riguardo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2,
del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012, la voce relativa a OAO Volzhsky
Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,
OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works è sostituita dalla seguente: OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant and OAO Seversky Tube Works || 28,7% || A859 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4. [3] GU L 220 del 15.8.2008, pag. 1. [4] GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5. [5] GU C 303 del 14.10.2011, pag. 11. [6] Il CEV deve essere determinato in conformità della relazione
tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto internazionale
della saldatura (IIW).