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Document 52012PC0731

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

/* COM/2012/0731 final - 2012/0345 (NLE) */

52012PC0731

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 /* COM/2012/0731 final - 2012/0345 (NLE) */


RELAZIONE

Contesto della proposta

|| Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia.

|| Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base, in particolare all'articolo 11, paragrafo 3.

|| Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le misure attualmente in vigore sono state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia.

|| Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente.

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

|| Consultazione

|| Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta.

|| Ricorso al parere di esperti

|| Non è stato necessario consultare esperti esterni.

|| Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo di condizioni da valutare.

Elementi giuridici della proposta

|| Sintesi delle misure proposte Il 14 ottobre 2011 la Commissione, su richiesta del produttore russo TMK, ha aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia. L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni secondo cui il livello dei dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, fabbricati dal gruppo TMK dovrebbe essere aumentato per eliminare il dumping pregiudizievole e il mutamento delle circostanze che ha comportato un margine di dumping più elevato è di carattere duraturo. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento che modifica il dazio antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, dei produttori OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works appartenenti al gruppo TMK.

|| Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3.

|| Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica.

|| Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

|| Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base summenzionato, senza che vi siano margini per l'adozione di decisioni a livello nazionale.

|| Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

|| Scelta dello strumento

|| Strumento proposto: regolamento.

|| Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: il regolamento di base summenzionato non prevede altre opzioni.

Incidenza sul bilancio

|| Nessuna.

2012/0345 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.           PROCEDURA

1.1.        Misure in vigore

(1)       Con il regolamento (CE) n. 954/2006[2] il Consiglio, in seguito a un'inchiesta ("l'inchiesta iniziale"), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem del 24,1% istituito nei confronti delle importazioni provenienti da determinati produttori esportatori russi, con un'aliquota di dazio residuo del 35,8% applicata alle importazioni da tutte le altre società in Russia. Il dazio antidumping definitivo imposto per il gruppo oggetto della presente inchiesta di riesame, OAO TMK ("il gruppo TMK" o "il richiedente"), composto da OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works, era del 35,8%, ossia pari al dazio residuo.

(2)       Con il regolamento (CE) n. 812/2008[3] il Consiglio, in seguito all'apertura di un riesame intermedio richiesto dal gruppo TMK a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base ("l'inchiesta di riesame"), ha modificato il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, per il gruppo TMK, portandolo al 27,2%.

(3)       Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012[4] il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza ("l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza"), ha mantenuto le misure istituite dal regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina.

(4)       Le misure attualmente in vigore sono quindi quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012. Il gruppo TMK, costituito da OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works, è soggetto ad un dazio antidumping del 27,2%.

1.2.        Apertura di un riesame intermedio parziale

(5)       Il 14 ottobre 2011 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ("l'avviso di apertura")[5], l'apertura di un riesame intermedio parziale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia.

(6)       Il riesame, la cui portata è limitata all'analisi del dumping, è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata dal gruppo TMK. In tale domanda il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere le misure al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.

1.3.        Parti interessate

(7)       La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame intermedio parziale il richiedente, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.

(8)       Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la sua inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, che ha risposto entro il termine stabilito.

(9)       La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il livello del dumping. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del richiedente e delle società commerciali collegate ZAO TMK Trade House (Mosca), TMK Warehouse Complex LLC (Lytkaryno), TMK Europe GmbH (Colonia), TMK Italia s.r.l. (Lecco) e TMK Global S.A. (Ginevra).

1.4.        Periodo dell'inchiesta di riesame

(10)     L'inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 ("il periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR").

2.           PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.        Prodotto in esame

(11)     Il prodotto in esame è lo stesso prodotto definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che ha istituito le misure attualmente in vigore, ovvero tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value - CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW)[6], attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93, originari della Russia ("il prodotto in esame" o "TSS").

2.2.        Prodotto simile

(12)     Come stabilito dall'inchiesta iniziale e dall'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, l'inchiesta attuale ha confermato che il prodotto fabbricato in Russia ed esportato nell'Unione, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno russo e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi finali. Questi prodotti sono pertanto considerati simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.           DUMPING

3.1.        Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

3.1.1.     Valore normale

(13)     Le vendite sul mercato nazionale sono state effettuate tramite le società collegate, ZAO TMK Trade House e TMK Warehouse, che rivendevano poi il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti in Russia.

(14)     Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se per ciascun produttore esportatore il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle sue esportazioni nell'Unione, ossia se il volume totale di tali vendite corrispondesse ad almeno il 5% del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame. L'esame ha stabilito che le vendite sul mercato interno erano rappresentative per tutti i produttori esportatori.

(15)     Per ciascun tipo di prodotto simile venduto dai produttori esportatori sul mercato interno si è inoltre esaminato se le vendite fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR corrispondeva ad almeno il 5% del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell'Unione.

(16)     Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere considerate come realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PIR, la percentuale delle vendite effettuate con un margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

(17)     Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80% (in volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(18)     Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80% o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PIR sul mercato interno.

(19)     Il valore normale per i tipi non rappresentativi (ossia quelli per i quali le vendite sul mercato interno hanno rappresentato meno del 5% delle vendite all'esportazione verso l'Unione o che non sono stati venduti sul mercato interno) è stato calcolato sulla base del costo di fabbricazione per tipo di prodotto maggiorato di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. In caso di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti relativi alle transazioni effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali per tipo di prodotto per i tipi di prodotto in esame. In caso di assenza di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti medi.

(20)     Per quanto riguarda i costi di produzione, in particolare i costi dell'energia e più segnatamente del gas, si è verificato se i prezzi del gas pagati dai produttori esportatori rispecchiassero in misura ragionevole i costi di produzione e distribuzione del gas.

(21)     È stato riscontrato che il prezzo del gas pagato sul mercato interno dai produttori esportatori era circa un terzo del prezzo di esportazione dalla Russia del gas naturale. A tale proposito tutti i dati disponibili indicano che i prezzi del gas sul mercato interno russo sono prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di mercato pagati per il gas naturale su mercati non regolamentati. Pertanto, i costi del gas, poiché non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili dei produttori esportatori, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, hanno dovuto essere opportunamente adeguati. In mancanza di prezzi del gas sul mercato interno russo non distorti e sufficientemente rappresentativi, è stato considerato appropriato procedere all'adeguamento sulla base di informazioni tratte da altri mercati rappresentativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Il prezzo adeguato è stato stabilito in rapporto al prezzo medio del gas russo venduto per essere esportato alla frontiera germano-ceca (Waidhaus), tenendo conto dei costi della distribuzione locale. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo all'UE, è il mercato più importante per il gas russo e applica prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; può quindi essere considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(22)     Dopo la comunicazione delle conclusioni, il gruppo TMK ha sostenuto che l'adeguamento dei prezzi del gas era contrario all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base come pure al punto 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC. Come indicato al considerando 21, è stato riscontrato che il prezzo del gas pagato sul mercato interno dal gruppo TMK era circa un terzo del prezzo di esportazione dalla Russia del gas naturale. Pertanto, i costi del gas, poiché non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili dei produttori esportatori, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, hanno dovuto essere opportunamente adeguati. L'obiezione avanzata dal gruppo TMK è stata considerata infondata e, in assenza di elementi di prova, è stata respinta.

3.1.2.     Prezzo all'esportazione

(23)     Va osservato che alcuni quantitativi del prodotto in esame esportati non erano stati dichiarati dal gruppo TMK, che riteneva che questi TSS non rientrassero nell'ambito dell'inchiesta. Ai servizi della Commissione, nel corso delle visite di verifica in loco, sono stati mostrati campioni, sotto forma di sezioni trasversali del prodotto che a quanto asserito non rientrava nella definizione di prodotto in esame, prima e dopo la trasformazione, ma tali campioni non possono essere considerati come elementi di prova conclusivi.

(24)     Dopo aver esaminato la questione, si è ritenuto che questi TSS rientrassero nella definizione di prodotto in esame. Le relative operazioni di esportazione sono state quindi prese in considerazione per il calcolo del dumping.

(25)     Durante un'audizione presieduta dal consigliere-auditore in data 9 novembre 2012 il gruppo TMK ha dichiarato di voler trattare principalmente la questione della classificazione, sollevata nel documento in cui si comunicavano le conclusioni, in quanto a suo avviso tale classificazione aveva comportato un aumento del suo margine di dumping del 13-14% circa. Il gruppo TMK si è detto piuttosto sorpreso per il fatto che questi prodotti fossero stati considerati oggetto dell'inchiesta e ha ribadito che tali esportazioni non erano state dichiarate in quanto i prodotti erano "sbozzi" (denominati anche "profilati cavi") e non tubi; pertanto il gruppo riteneva che non rientrassero nella definizione di prodotto in esame. Il gruppo ha aggiunto che la questione era stata affrontata in modo assai sommario dai servizi della Commissione nel corso della visita di verifica. A tale proposito si osserva che il gruppo TMK stesso, in una comunicazione del 31 agosto 2012, aveva dichiarato che la questione della necessità o meno di includere i "profilati cavi" di cui al codice NC 7304 59 10 nell'ambito dell'inchiesta era stata ampiamente trattata nel corso dell'inchiesta. In effetti, sia la European Steel Tube Association ("ESTA") che il gruppo TMK hanno avuto, in diverse occasioni, ampie possibilità di presentare osservazioni in merito. Va osservato altresì che i servizi della Commissione hanno chiesto agli importatori collegati del gruppo TMK di compilare l'allegato del questionario e hanno verificato le informazioni ricevute nel corso di una visita di verifica in loco, al fine di raccogliere tutte le informazioni utili. L'affermazione secondo cui i servizi della Commissione, durante l'inchiesta, avrebbero affrontato la questione in modo assai sommario per poi far rientrare questi prodotti nella definizione di prodotto in esame non è corretta ed è stata pertanto respinta.

(26)     Il gruppo TMK ha inoltre affermato che era illegale e ingiustificato includere questi quantitativi esportati, dato che i servizi della Commissione non erano stati in grado di dimostrare che i tubi non fossero "greggi" e la conclusione secondo cui questi "sbozzi" erano prodotti semilavorati (o parzialmente lavorati) era infondata.

(27)     In primo luogo va ricordato che i prodotti di cui ai codici NC 7304 3910 e 7304 5910 sono "tubi e profilati cavi", senza saldatura, di ferro o di acciaio, "greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete". La nota esplicativa relativa alle sottovoci 7304 3910 e 7304 5910 precisa che sono inclusi "i tubi di acciaio senza saldatura ottenuti principalmente mediante foratura e laminazione a caldo o foratura e trafilazione a caldo, comunemente designati con il termine "sbozzi". Si tratta di tubi destinati a essere trasformati in tubi di altri profili e altri spessori e aventi tolleranze dimensionali più ristrette di quelle del prodotto di partenza. I tubi in questione si presentano con estremità tagliate alla trancia e sbavate grossolanamente, senza alcun'altra finitura. Le superfici interne e esterne sono grezze e presentano incrostazioni. Di conseguenza non sono brillanti, né, d'altro canto, oliate o zincate o verniciate". Dopo aver esaminato le argomentazioni presentate dal gruppo TMK e dall'ESTA, si ritiene che, sulla base dei vari documenti raccolti durante le visite di verifica in loco (ordine di acquisto del cliente e specifiche, contratti intersocietari, fatture emesse dagli importatori collegati, descrizione della norma ISO 9809-1), questi tubi siano effettivamente "semilavorati" nel senso che devono essere conformi a determinati requisiti e specifiche, come "tubi per bombole, in acciaio inossidabile di qualità superiore, formati a caldo, in acciaio 34CrMo4 conformemente alle norme UNI EN 10083-1 e DIN 1629, "ricotti a grano grosso" e "con estremità lisce", delle dimensioni indicate nell'ordine di acquisto". Anche altre prescrizioni che figurano nell'ordine di acquisto e nelle specifiche, come "controllo con ultrasuoni per rilevare eventuali difetti, controllo dello spessore, ovalizzazione e rettilineità", indicano un'ulteriore lavorazione di questi tubi, a differenza di ciò che avviene per i cosiddetti "sbozzi".

(28)     Il gruppo TMK ha affermato che caratteristiche quali "ricotti a grano grosso" e "con estremità lisce" non rientrano tra i criteri elencati nei codici NC pertinenti né nella nota esplicativa per determinare se un tubo sia "greggio" o no. A tale proposito va osservato che i testi delle voci e le note esplicative pertinenti non sempre contengono un elenco esauriente di tutte le caratteristiche dei prodotti interessati. Per quanto riguarda i prodotti in questione, che presentano caratteristiche condivise da diversi tipi di beni, la classificazione dipende dalle caratteristiche più importanti dei beni importati. Di conseguenza, anche se non figurano tra i criteri elencati nel testo dei codici NC pertinenti né nella nota esplicativa, tali caratteristiche rimangono elementi importanti per valutare se i diversi tipi di prodotto possano essere considerati "greggi" e rientrino quindi nell'ambito dei codici NC 7304 39 10 e 7304 59 10.

(29)     Il gruppo TMK ha inoltre sostenuto che i tubi in questione non erano ricotti in quanto, come indicato nei certificati della ferriera, non sono stati sottoposti a trattamento termico. A tale proposito si precisa che le specifiche d'acquisto del cliente contengono informazioni contraddittorie, dal momento che fanno riferimento al trattamento termico del prodotto. Queste specifiche d'acquisto sono citate in altri documenti, come la dichiarazione del fabbricante rilasciata dal gruppo TMK e le specifiche dei contratti firmati dal gruppo e dal suo acquirente indipendente.

(30)     È stato inoltre osservato che nei contratti intersocietari citati sopra, presentati dal gruppo TMK durante la verifica in loco, tali prodotti erano inizialmente classificati sotto un codice NC diverso (sottoposto alle misure) e sono poi passati sotto un altro codice NC non interessato dalle misure (anche durante il PI), benché, sulla base delle informazioni disponibili, non vi fossero state modifiche nell'ordine di acquisto né nelle specifiche del prodotto. Il gruppo TMK ha sostenuto che questo cambiamento del codice NC era irrilevante dal momento che, nel quadro delle norme di classificazione doganale applicabili, contano solo le caratteristiche oggettive delle merci al momento della loro importazione nell'UE. Se le caratteristiche oggettive delle merci al momento della loro importazione nell'UE sono effettivamente importanti, il gruppo TMK non ha comunque negato di aver dapprima classificato i tipi di prodotto in una categoria sottoposta alle misure per poi modificare la classificazione in assenza di qualsiasi cambiamento nelle specifiche del prodotto. Questo è uno degli elementi che portano a concludere che i tipi di prodotto in esame rientrano nell'ambito dell'inchiesta.

(31)     È stato anche notato che le specifiche d'acquisto dell'acquirente indipendente facevano chiaramente riferimento a prodotti "semilavorati" e non a "sbozzi" o "profilati cavi". In relazione a quest'ultimo punto il gruppo TMK ha sostenuto che la descrizione del prodotto fatta da un acquirente è del tutto irrilevante ai fini della classificazione doganale del prodotto stesso. In risposta a questa obiezione, occorre precisare che la descrizione del prodotto da parte dell'acquirente non è del tutto priva di importanza nella misura in cui l'acquirente è ovviamente a conoscenza delle caratteristiche del prodotto al momento dell'ordine. L'affermazione secondo cui la descrizione fatta dall'acquirente sarebbe del tutto irrilevante è quindi discutibile.

(32)     In conclusione, i tubi semilavorati in acciaio senza saldatura, formati a caldo, acquistati allo scopo di produrre tali bombole devono essere conformi a requisiti tecnici/qualitativi/dimensionali molto dettagliati. Tali caratteristiche chiaramente non corrispondono al concetto di "greggio" quale figura nelle note esplicative relative ai codici NC 7304 3910 e 7304 5910; le osservazioni espresse dal gruppo TMK per quanto riguarda la presunta interpretazione errata del termine "greggio" data dalla Commissione sono state pertanto respinte.

(33)     Contrariamente a varie dichiarazioni precedenti, il gruppo TMK ha inoltre sostenuto che questi prodotti venduti a un acquirente indipendente non erano esclusivamente destinati alla stessa applicazione, ossia alla produzione di bombole, ma potevano anche essere trasformati in cosiddetti "tubi di precisione". Il gruppo ha dichiarato che l'acquirente indipendente trasforma gli sbozzi in tubi laminati a freddo (o tubi di precisione) che vengono successivamente trasformati in bombole del gas. Va osservato che questo elemento non contraddice solo quanto affermato dal gruppo TMK nelle comunicazioni precedenti, ma anche quanto rilevato nei documenti raccolti durante le visite di verifica. Indipendentemente da quanto sopra, va osservato che si tratta di una nuova affermazione, che è stata presentata in una fase già avanzata e che non è stata suffragata da elementi di prova. Il gruppo ha in compenso presentato elementi di prova per dimostrare che l'acquirente indipendente vendeva anche tubi di precisione. Oltre al fatto che tali elementi sono stati presentati in una fase assai avanzata dell'inchiesta, si è constatato inoltre che essi facevano riferimento ad un periodo di molto successivo alla fine del PIR e che i documenti trasmessi riguardavano possibili vendite di tutti i tipi (o sezioni) di prodotti (tubi) laminati a freddo. Questi argomenti sono quindi stati respinti.

(34)     Le esportazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori verso l'Unione sono state per la maggior parte effettuate ad acquirenti indipendenti nell'Unione attraverso due società commerciali collegate, TMK Europe GmbH con sede in Germania e TMK Italia s.r.l. con sede in Italia. Per quanto riguarda le suddette esportazioni, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ossia facendo riferimento ai prezzi di rivendita realmente pagati o pagabili alla società collegata dal primo acquirente indipendente nell'Unione durante il PIR ed applicando adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti.

(35)     Alcuni modesti quantitativi sono stati esportati direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione per tali quantitativi è stato stabilito sulla base dei prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.1.3.     Confronto

(36)     Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, applicando gli opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono state quindi apportate rettifiche per quanto riguarda i costi di imballaggio, di trasporto e di credito nonché i dazi antidumping.

(37)     Il gruppo TMK ha chiesto che si tenesse conto di alcune caratteristiche relative al tipo di acciaio, al tipo di filettatura e al rivestimento dei TSS al fine di garantire un equo confronto tra i TSS venduti sul mercato interno e quelli venduti all'esportazione.

(38)     Il comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea ("ESTA") ha affermato che qualsiasi richiesta di modifica della definizione del prodotto o del metodo usato nell'inchiesta iniziale o nel successivo riesame costituiva una violazione dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, e doveva quindi essere ignorata.

(39)     A tale proposito dall'inchiesta è emerso che la richiesta formulata dal gruppo TMK non modificava la definizione del prodotto, bensì consentiva di identificare ulteriori caratteristiche tali da garantire un equo confronto tra i TSS che presentano le stesse caratteristiche. È stato inoltre constatato che tali caratteristiche aggiuntive incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(40)     Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che la richiesta fosse giustificata e le caratteristiche sopramenzionate sono state pertanto prese in considerazione.

(41)     Il gruppo TMK ha affermato che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, i dazi pagati per le transazioni DDP (delivered duty paid ovvero "reso sdoganato") non dovevano essere detratti per costruire il prezzo all'esportazione. Il gruppo sosteneva che, rispetto all'ultimo periodo completo di 12 mesi precedente all'istituzione dei dazi antidumping sulle sue esportazioni di TSS all'UE (1.7.2005 - 30.6.2006 o "periodo di riferimento"), il dazio era debitamente rispecchiato nei prezzi applicati durante il PIR e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione.

(42)     A tale riguardo, si è riscontrato che i prezzi DDP applicati ai primi acquirenti indipendenti non coprivano i costi e tanto meno i dazi antidumping; si trattava quindi, nel complesso, di operazioni in perdita. Si osserva inoltre che, anche se dal periodo di riferimento i prezzi per prodotti simili sono aumentati del 30% circa, il prezzo delle materie prime, che rappresenta in media oltre il 50% del costo di fabbricazione, è aumentato di più del 70% nel corso dello stesso periodo. Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che non siano stati forniti elementi di prova conclusivi tali da dimostrare che il dazio sia debitamente traslato nei prezzi applicati.

(43)     Si osserva inoltre che, anche ammettendo che il dazio si rispecchi nei successivi prezzi di vendita (quod non), l'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base dispone che il dazio debba essere debitamente traslato sia nei prezzi di rivendita che nei successivi prezzi di vendita.

(44)     Dopo la comunicazione delle conclusioni, TMK ha continuato a contestare la detrazione dei dazi dai prezzi all'esportazione e ha aggiunto che l'adeguamento apportato ai costi del gas aveva comportato delle perdite che, secondo il gruppo, erano certamente di minore entità: non sono però stati forniti ulteriori elementi di prova a sostegno di tali affermazioni. Il gruppo TMK ha insistito sulla propria posizione secondo cui non è giuridicamente corretto che i prezzi all'esportazione franco fabbrica debbano essere superiori ai costi di produzione, ribadendo che l'unico criterio da esaminare è se i dazi antidumping siano debitamente traslati nei prezzi di rivendita praticati dai suoi acquirenti indipendenti che hanno acquistato il prodotto in regime DDP. Tuttavia, poiché i prezzi DDP applicati ai primi acquirenti indipendenti non coprivano i costi e tanto meno i dazi antidumping, anche senza l'adeguamento del prezzo del gas, e dal momento che il prezzo delle materie prime, che rappresenta in media più del 50% del costo di fabbricazione, è aumentato di più del 70% durante lo stesso periodo, come indicato al considerando 42, si ritiene che il gruppo TMK non abbia fornito elementi di prova conclusivi tali da dimostrare che il dazio sia debitamente traslato nei prezzi praticati o nei successivi prezzi di vendita.

(45)     Per questi motivi l'affermazione di cui sopra è stata respinta.

3.1.4.     Margine di dumping

(46)     A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di prodotto a livello franco fabbrica separatamente per ciascuno dei produttori esportatori. È stato stabilito un margine di dumping comune per il gruppo TMK calcolando un'unica aliquota media ponderata di dumping per i produttori esportatori appartenenti al gruppo.

(47)     Sulla base di quanto sopra, il margine di dumping, espresso come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 29,6%. Dopo la comunicazione delle conclusioni, il gruppo TMK ha segnalato alcuni errori materiali nel calcolo del dumping relativamente a due delle sue entità produttive. Tali errori materiali sono stati corretti e la media ponderata del margine di dumping accertato per il gruppo TMK è pari al 28,7% e non al 29,6%.

(48)     Si osserva che tale margine di dumping, contrariamente agli elementi di prova prima facie presentati nella domanda di riesame, risulta più elevato rispetto al dazio attualmente applicabile alle importazioni dal gruppo TMK. Tale aumento deriva da una serie di fattori. In primo luogo, gli elementi di prova forniti nella domanda di riesame riguardavano solo alcune transazioni di uno dei tre produttori esportatori in questione. Alcune di queste transazioni sono risultate prive di rapporto con il prodotto in esame. In secondo luogo, nel corso dell'inchiesta, come indicato nel considerando 23, alcune operazioni di esportazione del prodotto in esame non erano state dichiarate dal gruppo. Infine, l'affermazione del gruppo riguardo al dazio come costo (cfr. considerando da 41 a 45) è stata respinta. Tutti questi fattori, insieme ad altri elementi verificati nel corso dell'inchiesta, hanno determinato un aumento del margine di dumping.

4.           CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(49)     In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere ragionevolmente considerato di carattere duraturo.

(50)     Nella sua domanda di riesame il gruppo TMK ha affermato che si era verificato un mutamento di circostanze di carattere duraturo, in quanto il gruppo aveva modificato in maniera significativa la propria struttura interna e notevolmente migliorato i propri impianti di produzione, il che aveva avuto un impatto diretto sulla struttura dei costi.

(51)     Dall'inchiesta è emerso che il gruppo TMK Group aveva effettivamente realizzato investimenti significativi che avevano reso possibile un incremento dell'efficienza e della capacità. Tuttavia, visto l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'evoluzione della gamma di prodotti verso prodotti a valore aggiunto più elevato, non è stato possibile accertare una diminuzione dei costi di produzione. Si è constatato che i miglioramenti di cui al considerando 50 erano di carattere strutturale e che un loro cambiamento nel prossimo futuro era improbabile.

(52)     Si è inoltre considerata l'evoluzione dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi durante il PIR e verso l'UE dopo il PIR. Si è accertato che le esportazioni di prodotti identici verso paesi terzi sono state effettuate a prezzi analoghi a quelli delle vendite all'esportazione verso l'UE nel corso del medesimo periodo. Per quanto riguarda il periodo successivo al PIR, è emerso che le esportazioni sono state effettuate a prezzi leggermente più elevati rispetto al PIR, in linea con l'andamento dei prezzi a livello internazionale. Niente indica quindi che i prezzi all'esportazione possano variare considerevolmente in un prossimo futuro.

5.           Modifica delle misure antidumping

(53)     In base alle conclusioni dell'inchiesta si ritiene opportuno modificare, portandolo al 28,7%, il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dal gruppo TMK. Il dazio antidumping modificato deve essere fissato al livello del margine di dumping constatato, in quanto questo è inferiore al margine di pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale.

(54)     Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012, la voce relativa a OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works è sostituita dalla seguente:

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant and OAO Seversky Tube Works || 28,7% || A859

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[2]               GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

[3]               GU L 220 del 15.8.2008, pag. 1.

[4]               GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5.

[5]               GU C 303 del 14.10.2011, pag. 11.

[6]               Il CEV deve essere determinato in conformità della relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (IIW).

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