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Document 52012PC0667

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Slovenia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

/* COM/2012/0667 final - 2012/0316 (NLE) */

52012PC0667

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Slovenia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2012/0667 final - 2012/0316 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell’articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 luglio 2012 la Slovenia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 50 000 EUR.

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 18°settembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Slovenia. Con lettera del 19 settembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

Contesto generale

A norma del titolo XII, capo I, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese e in particolare esonerare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l’IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l’IVA sugli acquisti.

A norma dell’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1° gennaio 1978 possono esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al tasso di conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella precitata disposizione. Per quanto riguarda la Slovenia, tale soglia è stabilita a 25 000 EUR in conformità all’articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE.

Nell’attuale situazione economica e politica la Slovenia intende portare tale soglia a 50 000 EUR. L’introduzione di tale soglia semplificherà il sistema dell’IVA per le piccole imprese: essa ridurrà infatti considerevolmente gli oneri a carico delle imprese ammissibili al regime esentandole da molti degli obblighi previsti dalle normali disposizioni IVA. L’applicazione del regime da parte dei soggetti passivi sarebbe facoltativa. Secondo le autorità slovene, la misura speciale proposta avrebbe un’incidenza trascurabile sul gettito IVA complessivo riscosso dalla Slovenia allo stadio del consumo finale (non più dello 0,3%).

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2004) 728 def.[2]) intesa ad aumentare a 100 000 EUR la soglia del volume d’affari annuo al di sotto della quale gli Stati membri possono concedere l’esenzione dall’IVA ai soggetti passivi.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Non pertinente.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d’impatto

La proposta di decisione del Consiglio mira a introdurre una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume d’affari annuo non superiore a 50 000 EUR da numerosi obblighi in materia di IVA; essa ha pertanto un impatto potenziale positivo.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l’impatto sarà comunque circoscritto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta mira ad autorizzare la Slovenia ad introdurre una misura di semplificazione in deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 50 000 EUR.

Base giuridica

Articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

La decisione riguarda un’autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell’ambito di applicazione circoscritto della deroga, la misura speciale è commisurata all’obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito.

A norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non inciderà sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Slovenia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell’efficacia.

2012/0316 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Slovenia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[3], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 luglio 2012 la Slovenia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 50 000 EUR.

(2)       Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 18 settembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Slovenia. Con lettera del 19 settembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)       A norma dell’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1° gennaio 1978 possono esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al tasso di conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella precitata disposizione. La Slovenia ha chiesto che la soglia corrispondente, stabilita a 25 000 EUR in conformità all’articolo 287, punto 15, sia aumentata a 50 000 EUR.

(4)       La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le imprese più piccole. Il regime speciale è facoltativo per i soggetti passivi.

(5)       Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 intesa a semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto[4], la Commissione ha inserito disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri possono fissare il massimale di volume d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA a 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente l’importo. La richiesta presentata dalla Slovenia è conforme alla predetta proposta.

(6)       La deroga avrà soltanto un’incidenza trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà ripercussioni negative sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alla direttiva 2006/112/CE, articolo 287, punto 15, la Slovenia è autorizzata ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 50 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino alla data di entrata in vigore di una normativa dell’Unione che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2015.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

[2]               http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0728:FIN:IT:PDF

[3]               GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

[4]               COM(2004) 728 def.

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