This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0667
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Slovenia to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Slovenia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Slovenia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
/* COM/2012/0667 final - 2012/0316 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Slovenia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2012/0667 final - 2012/0316 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell’articolo 395, paragrafo 1, della
direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto[1],
il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può
autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a
detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di
evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. Con lettera protocollata dalla Commissione il
30 luglio 2012 la Slovenia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura
di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare i
soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 50 000 EUR. Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2,
della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 18°settembre 2012 la Commissione
ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Slovenia.
Con lettera del 19 settembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Slovenia
che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. Contesto generale A norma del titolo XII, capo I, della
direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per
le piccole imprese e in particolare esonerare i soggetti passivi il cui volume
d’affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione
un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l’IVA sulle sue forniture e,
pertanto, non può detrarre l’IVA sugli acquisti. A norma dell’articolo 287 della direttiva
2006/112/CE, gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1° gennaio 1978 possono
esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo
uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al tasso di
conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella precitata
disposizione. Per quanto riguarda la Slovenia, tale soglia è stabilita a
25 000 EUR in conformità all’articolo 287, punto 15, della direttiva
2006/112/CE. Nell’attuale situazione economica e politica
la Slovenia intende portare tale soglia a 50 000 EUR. L’introduzione
di tale soglia semplificherà il sistema dell’IVA per le piccole imprese: essa
ridurrà infatti considerevolmente gli oneri a carico delle imprese ammissibili
al regime esentandole da molti degli obblighi previsti dalle normali
disposizioni IVA. L’applicazione del regime da parte dei soggetti passivi
sarebbe facoltativa. Secondo le autorità slovene, la misura speciale proposta
avrebbe un’incidenza trascurabile sul gettito IVA complessivo riscosso dalla
Slovenia allo stadio del consumo finale (non più dello 0,3%). Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Nel 2004 la Commissione ha presentato una
proposta (COM(2004) 728 def.[2])
intesa ad aumentare a 100 000 EUR la soglia del volume d’affari annuo al
di sotto della quale gli Stati membri possono concedere l’esenzione dall’IVA ai
soggetti passivi. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell’Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Consultazione delle parti interessate Non pertinente. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Valutazione d’impatto La proposta di decisione del Consiglio mira a
introdurre una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume d’affari
annuo non superiore a 50 000 EUR da numerosi obblighi in materia di IVA;
essa ha pertanto un impatto potenziale positivo. In considerazione della portata ridotta della
deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l’impatto sarà comunque
circoscritto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La proposta mira ad autorizzare la Slovenia ad
introdurre una misura di semplificazione in deroga all’articolo 287 della
direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui
volume d’affari annuo non supera 50 000 EUR. Base giuridica Articolo 395, paragrafo 1, della direttiva
2006/112/CE del Consiglio. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione
europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le ragioni esposte di seguito. La decisione riguarda un’autorizzazione
concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. Tenuto conto dell’ambito di applicazione
circoscritto della deroga, la misura speciale è commisurata all’obiettivo
perseguito. Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per le
ragioni esposte qui di seguito. A norma dell’articolo 395 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni
comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio,
che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del
Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere indirizzata ad un singolo
Stato membro. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non inciderà sulle risorse proprie
dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Slovenia effettuerà il calcolo
della compensazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del
regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI La proposta comprende una clausola di
cessazione dell’efficacia. 2012/0316 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Slovenia ad applicare una
misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[3], in particolare l’articolo 395,
paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera protocollata
dalla Commissione il 30 luglio 2012 la Slovenia ha chiesto l’autorizzazione ad
applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE al
fine di esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non
supera i 50 000 EUR. (2) Conformemente all’articolo
395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 18 settembre
2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta
presentata dalla Slovenia. Con lettera del 19 settembre 2012 la Commissione ha
comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per
l’esame della richiesta. (3) A norma dell’articolo 287
della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1°
gennaio 1978 possono esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari
annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al
tasso di conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella
precitata disposizione. La Slovenia ha chiesto che la soglia corrispondente,
stabilita a 25 000 EUR in conformità all’articolo 287, punto 15, sia
aumentata a 50 000 EUR. (4) La fissazione di una soglia
più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una
misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi
in materia di IVA cui sono soggette le imprese più piccole. Il regime speciale
è facoltativo per i soggetti passivi. (5) Nella sua proposta di
direttiva del 29 ottobre 2004 intesa a semplificare gli obblighi in materia di
imposta sul valore aggiunto[4],
la Commissione ha inserito disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri
possono fissare il massimale di volume d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA
a 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo
inoltre la possibilità di aggiornare annualmente l’importo. La richiesta
presentata dalla Slovenia è conforme alla predetta proposta. (6) La deroga avrà soltanto un’incidenza
trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo
finale e non avrà ripercussioni negative sulle risorse proprie dell’Unione
provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga alla direttiva 2006/112/CE, articolo
287, punto 15, la Slovenia è autorizzata ad esonerare dall’IVA i soggetti
passivi il cui volume d’affari annuo non supera 50 000 EUR. Articolo 2 La presente decisione si applica fino alla
data di entrata in vigore di una normativa dell’Unione che modifichi gli
importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i
soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore,
fino al 31 dicembre 2015. La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 3 La Repubblica
di Slovenia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0728:FIN:IT:PDF [3] GU L 347 dell’11.12.2006, pag.
1. [4] COM(2004) 728 def.