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Document 52012PC0546
Proposal for a COUNCIL DECISION on conclusion of the Protocol between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two Parties currently in force
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti
/* COM/2012/0546 final - 2012/0258 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti /* COM/2012/0546 final - 2012/0258 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Sulla base dell’autorizzazione
conferitale dal Consiglio, la Commissione europea ha condotto negoziati con la
Repubblica islamica di Mauritania per il rinnovo del protocollo dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità Europea e la Repubblica
islamica di Mauritania. In seguito a tali negoziati, il 26 luglio 2012 è stato
siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo copre un periodo di 2
anni a decorrere dalla data della firma. L’obiettivo principale
del protocollo di accordo è offrire possibilità di pesca per le navi unionali
nelle acque della Mauritania entro i limiti dell’eccedenza disponibile. La
Commissione si è basata, fra l’altro, sui pareri del comitato scientifico
istituito nell’ambito del presente accordo. L’obiettivo
generale è rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica
islamica di Mauritania per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e
lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca
mauritana, nell’interesse delle due Parti. Più in particolare, il protocollo prevede
possibilità di pesca annuali per le categorie e i quantitativi seguenti: –
5 000 tonnellate per i pescherecci adibiti
alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi; –
4 000 tonnellate per i pescherecci da traino
(non congelatori) e i pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del
nasello; –
2 500 tonnellate per i pescherecci adibiti
alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle
reti da traino; –
200 tonnellate di granchi; –
22 tonniere con reti a circuizione; –
22 tonniere con lenze e canne e pescherecci con
palangari di superficie; –
300 000 tonnellate per i pescherecci da traino
congelatori per la pesca pelagica; –
15 000 tonnellate per le navi per la pesca
pelagica fresca (da detrarre dall’assegnazione prevista per i pescherecci da
traino congelatori per la pesca pelagica). Tenuto conto di quanto precede, la Commissione
propone che il Consiglio, con l’accordo del Parlamento, adotti tramite
decisione il nuovo protocollo. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO Le parti interessate sono state consultate
prima del negoziato nell’ambito del consiglio consultivo regionale della flotta
oceanica nelle acque non comunitarie[1]
che riunisce il settore della pesca e le ONG dei settori dell’ambiente e dello
sviluppo. Gli esperti degli Stati membri sono inoltre stati consultati nell’ambito
di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato l’utilità di
mantenere un protocollo di pesca con la Mauritania. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La presente
procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione
del Consiglio che adotta l’applicazione provvisoria del protocollo stesso,
nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle
possibilità di pesca tra gli Stati membri dell’Unione europea. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La contropartita
finanziaria globale del protocollo, pari a 70 000 000 EUR per
tutto il periodo convenuto nel protocollo, si basa sugli elementi seguenti: a) una
contropartita finanziaria per l’accesso alle risorse alieutiche di
67 000 000 EUR e b) un sostegno allo sviluppo della
politica settoriale della pesca della Repubblica islamica di Mauritania dell’importo
di 3 000 000 EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della
politica nazionale in materia di pesca. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI 2012/0258 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo tra
l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, vista l’approvazione del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Il 30 novembre 2006 il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla
conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania[3]. (2) L’Unione ha negoziato con la
Repubblica islamica di Mauritania un nuovo protocollo che conferisce alle navi
unionali possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della
Mauritania in materia di pesca. (3) Con decisione n. …/2012/UE[4] il Consiglio ha autorizzato la
firma e l’applicazione provvisoria del protocollo, fatta salva la sua
successiva conclusione. (4) È opportuno concludere il
suddetto protocollo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo tra l’Unione europea e la
Repubblica islamica di Mauritania che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore
della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania è
concluso a nome dell’Unione. Il testo del protocollo è accluso alla
presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
o le persone abilitate a procedere alla notifica, a nome dell’Unione, al fine di
esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal protocollo. Articolo 3 La presente
decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente PROTOCOLLO che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo
di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica
islamica di Mauritania per un periodo di due anni Articolo
1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1. A decorrere dalla data dell’applicazione provvisoria del
protocollo e per un periodo di due anni, le possibilità di pesca concesse ai
sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono fissate nella tabella allegata al
presente protocollo. 2. L’accesso alle risorse
alieutiche delle zone di pesca mauritane è concesso alle flotte straniere
qualora esista un’eccedenza ai sensi dell’articolo 62 della convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare[5]
e dopo aver tenuto conto della capacità di sfruttamento delle flotte nazionali
mauritane. 3. Conformemente alla
legislazione della Mauritania, gli obiettivi da conseguire in materia di
gestione e sviluppo sostenibile nonché il totale ammissibile delle catture sono
decisi per ogni tipo di pesca dal governo della Mauritania sulla base del
parere dell’organismo incaricato della ricerca oceanografica in tale paese e
delle organizzazioni regionali di pesca competenti. 4. Il presente protocollo
garantisce la priorità di accesso delle flotte unionali alle eccedenze
disponibili nelle zone di pesca mauritane. Le possibilità di pesca di cui all’allegato
I del protocollo sono assegnate alle flotte unionali, sulla base delle
eccedenze disponibili, in via prioritaria rispetto alle possibilità di pesca
assegnate alle altre flotte straniere autorizzate a pescare nelle zone di pesca
mauritane. 5. Tutte le misure tecniche di
conservazione, di gestione e di sviluppo della risorsa, nonché le modalità
finanziarie, il canone e gli altri diritti a cui è subordinata la concessione
delle autorizzazioni di pesca, precisati per ciascun tipo di pesca nell’allegato
I del presente protocollo, sono applicabili a qualsiasi flotta industriale
straniera operante nelle zone di pesca della Mauritania in condizioni tecniche
simili a quelle delle flotte dell’Unione europea. 6. In applicazione dell’articolo
6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione
europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca mauritane
soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito
del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato I dello
stesso. Articolo 2
Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento 1. La contropartita finanziaria
annuale per l’accesso delle navi unionali alle zone di pesca mauritane di cui
all’articolo 7 dell’accordo è fissata a sessantasette (67) milioni di euro. 2. È inoltre previsto un
sostegno finanziario annuale di tre (3) milioni di euro per l’attuazione di una
politica nazionale a favore di una pesca responsabile e sostenibile. 3. Il paragrafo 1 si applica
fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 7 e 10 del presente protocollo. 4. Il pagamento, da parte dell’Unione,
della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 per l’accesso delle
navi unionali alle zone di pesca mauritane è effettuato entro tre (3) mesi dall’applicazione
provvisoria per il primo anno e per gli anni successivi entro la ricorrenza
anniversaria dell’entrata in vigore del protocollo. Articolo
3
Cooperazione scientifica 1. Le due Parti si impegnano a
promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane, in base ai
principi di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e degli
ecosistemi marini. 2. Nel periodo di applicazione
del presente protocollo le due Parti cooperano per seguire l’evoluzione dello
stato delle risorse e delle attività di pesca nelle zone di pesca mauritane. A
tale scopo si tiene almeno una volta all’anno, alternativamente in Mauritania e
in Europa, una riunione del comitato scientifico congiunto indipendente. Ad
integrazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo, la partecipazione al
comitato scientifico congiunto indipendente può essere estesa, nella misura in
cui risulta necessario, a esperti esterni nonché a osservatori, rappresentanti
delle parti interessate o rappresentanti di organismi regionali di gestione
della pesca, come il COPACE. 3. Il mandato del comitato
scientifico congiunto indipendente verte in particolare sulle seguenti
attività: (a)
elaborare una relazione scientifica annuale sulle
attività di pesca contemplate dal presente protocollo; (b)
definire e proporre alla commissione mista l’attuazione
di programmi o di azioni inerenti a questioni scientifiche specifiche con l’intento
di migliorare la comprensione della dinamica delle attività di pesca, dello
stato delle risorse e dell’evoluzione degli ecosistemi marini; (c)
esaminare le questioni scientifiche che emergono
nel corso dell’esecuzione del presente protocollo e, se necessario, adottare un
parere scientifico secondo una procedura approvata all’unanimità in seno al
comitato; (d)
compilare e analizzare i dati relativi agli sforzi
e alle catture di ciascuno dei segmenti delle flotte da pesca nazionali, dell’Unione
europea e di paesi terzi, che operano nelle zone di pesca mauritane in
relazione alle risorse e alle attività di pesca che formano oggetto del
presente protocollo; (e)
programmare la realizzazione di campagne di
valutazione annuali che contribuiscano al processo di valutazione degli stock e
consentano di determinare le possibilità di pesca e le opzioni di sfruttamento
che garantiscono la conservazione delle risorse e del loro ecosistema; (f)
formulare, di propria iniziativa o in risposta a un
invito della commissione mista o di una delle due Parti, i pareri scientifici
riguardanti gli obiettivi, le strategie e le misure di gestione ritenuti
necessari ai fini dello sfruttamento sostenibile degli stock e delle attività
di pesca oggetto del presente protocollo; (g)
proporre, se del caso, in sede di commissione mista
un programma di revisione delle possibilità di pesca, in applicazione dell’articolo
1 del presente protocollo. Articolo
4
Revisione delle possibilità di pesca 1. Le Parti possono adottare, in
sede di commissione mista, le misure di cui all’articolo 1 del presente
protocollo che comportano una revisione delle possibilità di pesca. In tal caso
la contropartita finanziaria è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. 2. Per quanto riguarda le
categorie non previste dal protocollo in vigore, in conformità all’articolo 6,
secondo comma, dell’accordo, le due Parti possono includere nuove possibilità
di pesca sulla base dei migliori pareri scientifici, confermati dal comitato
scientifico congiunto indipendente e adottati in commissione mista. 3. La commissione mista si
riunisce per la prima volta nei tre (3) mesi successivi all’entrata in vigore
del presente protocollo. Articolo 5 Denuncia a seguito di un livello ridotto di sfruttamento delle
possibilità di pesca Qualora constati un livello ridotto di sfruttamento
delle possibilità di pesca, l’Unione europea notifica per posta alla Parte
mauritana l’intenzione di denunciare il protocollo. Tale denuncia prende
effetto entro quattro (4) mesi dalla notifica. Articolo 6 Sostegno finanziario per la promozione di una pesca responsabile e
sostenibile 1. Il sostegno finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo
2, ammonta a tre (3) milioni di euro all’anno e mira a contribuire allo
sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile nelle zone di pesca mauritane,
in armonia con gli obiettivi strategici di conservazione delle risorse
alieutiche e di una migliore integrazione del settore nell’economia nazionale. 2. Tale sostegno è costituito da un aiuto pubblico allo
sviluppo, indipendente dalla componente relativa all’accesso delle navi
unionali alle zone di pesca mauritane, destinato a contribuire all’attuazione
delle strategie nazionali settoriali in materia di sviluppo sostenibile del
settore della pesca, da una parte, e di tutela ambientale delle zone marine e
costiere protette, dall’altra, nonché del quadro strategico di lotta alla
povertà attualmente in vigore. 3. Il sostegno finanziario previsto dal presente protocollo
sarà erogato una volta che l’importo delle eccedenze del sostegno settoriale
2008-2012 (il cui importo è determinato a seguito di un riesame delle due
Parti) sia stato trasferito sul fondo fiduciario speciale (CAS – compte d’affectation
spéciale) per la pesca da parte del Ministero delle finanze e utilizzato
conformemente a un piano preventivamente comunicato dalla Mauritania. 4. Il sostegno finanziario si basa su un approccio orientato
ai risultati. Il pagamento si effettua in rate secondo un quadro stabilito in
sede di commissione mista. 5. La Mauritania si impegna a pubblicare con scadenza
semestrale i bandi di gara e i contratti per i progetti finanziati da tale
sostegno e a garantire la visibilità delle azioni realizzate secondo le
modalità indicate nell’allegato II. Articolo
7
Sospensione dell’applicazione del protocollo 1. Qualsiasi controversia tra le
Parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del
presente protocollo e dei relativi allegati forma oggetto di una consultazione
tra le Parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo,
se del caso convocata in riunione straordinaria. 2. L’applicazione del protocollo
può essere sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia tra le due
Parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della
commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere
a una composizione amichevole. 3. Ai fini della sospensione
dell’applicazione del protocollo la Parte interessata è tenuta a notificare la
sua intenzione per iscritto almeno quattro (4) mesi prima della data prevista
di entrata in vigore della sospensione. 4. Inoltre l’applicazione del
presente protocollo può essere sospesa in caso di mancato pagamento. In tal
caso il Ministero notifica alla Commissione europea il mancato pagamento. Quest’ultima
procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine
massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della
notifica. In mancanza di pagamento o di un’adeguata
giustificazione entro il termine sopra previsto, le autorità competenti della
Mauritania possono sospendere l’applicazione del presente protocollo. Esse ne
informano immediatamente la Commissione europea. L’applicazione del presente protocollo riprende
non appena sia stato effettuato il pagamento in questione. 5. Le due Parti convengono che,
in caso di violazione accertata dei diritti umani, il protocollo può essere
sospeso in applicazione dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou. Articolo
8
Disposizioni applicabili del diritto nazionale Fatte salve le disposizioni contenute nel
protocollo e nel relativo allegato 1, le attività connesse ai servizi portuali
e l’acquisto di forniture da parte delle navi che operano in applicazione del
presente protocollo e dell’allegato 1 sono disciplinati dalle leggi e dai
regolamenti applicabili in Mauritania. Articolo
9
Durata Il presente protocollo e i relativi allegati
si applicano per una durata di due anni a decorrere dalla data di applicazione
provvisoria, che è la data della firma, salvo in caso di denuncia. Articolo
10
Denuncia 1. In caso di denuncia del
protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la
propria intenzione di denunciare il protocollo almeno quattro (4) mesi prima
della data in cui tale denuncia avrebbe effetto. 2. L’invio della notifica di cui
al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti. Articolo
11
Entrata in vigore Il presente protocollo e i relativi allegati
entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’avvenuto
espletamento delle procedure necessarie a tale scopo. ALLEGATO 1 Condizioni per l’esercizio della
pesca nelle zone di pesca mauritane da parte delle navi unionali CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 6. Designazione dell’autorità
competente Ai fini del presente allegato e salvo
indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea o alla Mauritania in
relazione a un’autorità competente designa: –
per l’Unione europea: la Commissione europea,
tramite la Delegazione dell’Unione europea a Nouakchott (punto di contatto); –
per la Mauritania: il Ministero responsabile della
pesca tramite la Direzione incaricata della programmazione e della cooperazione
(punto di contatto), di seguito “il ministero”. 7. Zona economica esclusiva
(ZEE) della Mauritania Prima dell’entrata in vigore del protocollo la
Mauritania comunica all’Unione europea le coordinate geografiche della propria
ZEE nonché la propria linea di base, che corrisponde alla linea di bassa marea. 8. Identificazione delle navi 8.1. I marchi di identificazione di
tutte le navi unionali devono essere conformi alla normativa dell’Unione
europea in materia. Tale normativa deve essere notificata al ministero prima
dell’entrata in vigore del protocollo. Qualsiasi modifica di detta normativa va
altresì notificata al ministero almeno un mese prima della sua entrata in
vigore. 8.2. Se una nave cerca di occultare
i propri marchi di identificazione, il proprio nome o numero di
immatricolazione, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa mauritana in
vigore. 9. Conti bancari Prima dell’entrata in vigore del protocollo la
Mauritania comunica all’Unione europea i numeri del conto o dei conti bancari
(codici BIC e IBAN) sui quali devono essere versati gli importi a carico delle
navi unionali stabiliti nell’ambito del protocollo. I costi relativi ai
bonifici bancari sono a carico degli armatori. 10. Modalità di pagamento 10.1. I pagamenti si effettuano in
euro secondo le modalità seguenti: –
canoni: mediante bonifico su uno dei conti all’estero
della Banca Centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania; –
spese relative all’imposta parafiscale: mediante
bonifico su uno dei conti all’estero della Banca Centrale di Mauritania,
intestato alla Sorveglianza della pesca; –
ammende: mediante bonifico su uno dei conti all’estero
della Banca Centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania. 10.2. Gli importi di cui al punto 1
si considerano effettivamente incassati se il Tesoro o il ministero ne danno
conferma, su notifica della Banca Centrale di Mauritania. CAPO II – Licenze Il presente capo si applica fatte salve le
disposizioni specifiche esposte nel capo XI relative alle navi che praticano la
pesca di specie altamente migratorie. A norma del presente allegato, la licenza
rilasciata dalla Mauritania alle navi unionali equivale all’autorizzazione di pesca
prevista dalla normativa vigente dell’Unione europea. 1. Documentazione richiesta per
la domanda di licenza Quando una nave chiede per la prima volta il
rilascio di una licenza di pesca, l’Unione europea presenta al ministero un
modulo di domanda di licenza per ciascuna nave richiedente compilato secondo il
facsimile contenuto nell’appendice 1 del presente allegato. 1.1 Nel presentare la prima
domanda di licenza, l’armatore deve accludervi: –
una copia, autenticata dallo Stato di bandiera, del
certificato internazionale di stazza, indicante la stazza della nave espressa
in GT, convalidato dagli organismi internazionali riconosciuti; –
una fotografia a colori della nave nel suo stato
attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e certificata conforme
dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e deve avere un formato
minimo di 15 × 10 cm; –
i documenti richiesti per l’iscrizione nel registro
navale nazionale mauritano. Tale iscrizione non dà luogo a spese di
registrazione. L’ispezione prevista nel quadro dell’iscrizione nel registro
navale nazionale è di carattere puramente amministrativo. 1.2 Qualsiasi modifica della
stazza di una nave comporta l’obbligo per l’armatore di trasmettere una copia,
autenticata dallo Stato di bandiera, del nuovo certificato di stazza, espressa
in GT, nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una
copia della domanda presentata dall’armatore alle autorità competenti, l’accordo
delle autorità suddette e una descrizione dettagliata delle trasformazioni
apportate.Analogamente, in caso di modifica della struttura o dell’aspetto
esterno della nave deve essere presentata una nuova fotografia certificata
conforme dalle autorità competenti dello Stato di bandiera. 1.3 Le domande di licenza di pesca
possono essere presentate soltanto per le navi per le quali sono stati
trasmessi i documenti di cui ai punti 1.1 e 1.2. 2. Diritto di pesca 2.1 Qualsiasi nave che intenda
esercitare un’attività di pesca nel quadro del presente protocollo deve essere
iscritta nel registro delle navi da pesca dell’Unione europea e godere del
diritto ad esercitare la pesca nelle zone da pesca mauritane. 2.2 L’armatore, il comandante e la
nave stessa sono ammessi all’esercizio della pesca se non è stata loro vietata
l’attività di pesca in Mauritania. Essi devono essere in regola nei confronti
dell’amministrazione mauritana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti
obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mauritania. 3. Domande di licenza 3.1 Per tutte le licenze l’Unione
europea trasmette trimestralmente al ministero, almeno un (1) mese prima dell’inizio
del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi, per
categoria di pesca, che chiedono di esercitare l’attività alieutica entro i
limiti indicati nelle schede tecniche incluse nel protocollo. Detti elenchi
sono corredati delle prove di pagamento. Le domande di licenza pervenute fuori
dai termini suindicati potranno non essere trattate. 3.2 Tali elenchi indicano, per
categoria di pesca: –
il numero delle navi; –
le principali caratteristiche tecniche di ogni
nave, quali menzionate nel registro delle navi da pesca dell’Unione europea; –
gli attrezzi da pesca; –
l’ammontare dei
pagamenti, suddivisi per rubrica; –
il numero di marinai
mauritani. 4. Rilascio delle licenze 4.1 Le licenze sono rilasciate dal
ministero previa presentazione, a cura del rappresentante dell’armatore, delle
prove di pagamento delle singole navi (ricevute rilasciate dal Tesoro della
Mauritania), quali specificate nel capo I, almeno dieci (10) giorni prima dell’inizio
del periodo di validità delle licenze. Le licenze possono essere ritirate
presso i servizi del ministero a Nouadhibou o a Nouakchott. 4.2 Le licenze indicano inoltre la
durata di validità, le caratteristiche tecniche della nave, il numero di
marinai mauritani imbarcati e gli estremi dei pagamenti dei canoni, nonché le
condizioni per l’esercizio della pesca quali figurano nelle schede tecniche
corrispondenti. 4.3 Le navi cui è stata rilasciata
una licenza sono iscritte nell’elenco delle navi autorizzate ad esercitare
attività di pesca; detto elenco è contemporaneamente trasmesso alla
Sorveglianza e all’Unione europea. 4.4 Le domande di licenza alle
quali il ministero non ha dato seguito vengono notificate all’Unione europea.
Se del caso, il ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa
detrazione delle eventuali ammende esigibili. 5. Validità e utilizzo delle
licenze 5.1 La validità della licenza è
limitata al periodo coperto dal pagamento del canone, alle condizioni definite
nella scheda tecnica. Le licenze per la pesca dei gamberetti sono
rilasciate per periodi di 2 mesi, quelle per le altre categorie di pesca sono
rilasciate per periodi di 3, 6 o 12 mesi. Le licenze sono rinnovabili. La loro validità ha inizio dal primo giorno del
periodo richiesto. Per determinare la validità delle licenze si fa
riferimento a periodi dell’anno civile; il primo periodo inizia alla data di
entrata in vigore del presente protocollo e termina il 31 dicembre dello stesso
anno. L’ultimo periodo termina alla fine del periodo di applicazione del
protocollo. La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un
periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo. 5.2 Ciascuna licenza è rilasciata
per una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di perdita o
immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria grave, la licenza
della nave iniziale è sostituita da una licenza per un’altra nave appartenente
alla stessa categoria di pesca, a condizione che la stazza consentita per tale
categoria non sia superata. 5.3 In caso di sostituzione della
licenza, gli opportuni adeguamenti degli importi versati sono effettuati prima
del rilascio della licenza sostitutiva. 6. Ispezioni tecniche 6.1 Una volta all’anno, come pure
dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante
l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutte le navi unionali devono
presentarsi al porto di Nouadhibou per sottoporsi alle ispezioni prescritte
dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono necessariamente effettuate entro
48 ore dall’arrivo in porto della nave. Le modalità per le ispezioni tecniche delle navi
tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie sono fissate nel capo XI
del presente allegato. 6.2 Al termine dell’ispezione
tecnica ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato.
Il periodo di validità di tale attestato coincide con quello della licenza ed è
gratuitamente prolungato, de facto, per le navi che rinnovano la licenza nel
corso dell’anno. L’attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave e
deve inoltre precisare la capacità delle navi adibite alla pesca pelagica di
effettuare trasbordi. 6.3 L’ispezione tecnica è intesa a
controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi
detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni
concernenti l’equipaggio mauritano. 6.4 Le spese relative alle
ispezioni sono a carico degli armatori e sono determinate in base alla tariffa
stabilita dalla normativa della Mauritania e comunicata all’Unione europea
tramite la Delegazione UE. Esse non possono superare gli importi generalmente
pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni. 6.5 In caso di inadempimento di
uno degli obblighi di cui ai punti 1 e 2, la licenza di pesca è automaticamente
sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti. CAPO III – Canoni 7. Canoni Per ciascuna nave, i canoni sono calcolati in
base ai tassi annuali indicati nelle schede tecniche del protocollo. Gli importi dei canoni comprendono tutti i
diritti e le tasse applicabili, ad eccezione dell’imposta parafiscale, delle
tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi. 8. Imposta parafiscale Le tariffe dell’imposta parafiscale per le
navi adibite alla pesca industriale, pagabili in valuta conformemente al
decreto che istituisce l’imposta parafiscale, sono le seguenti. Categoria di pesca: crostacei, cefalopodi e
specie demersali Stazza (GT) Importo per
trimestre (MRO) <99 50 000
100-200 100 000
200-400 200 000
400-600 400 000
>600 600 000 Categoria di pesca: specie altamente
migratorie e specie pelagiche Quantitativi Importo
per mese (MRO) <2 000 50 000
2 000-3 000 150 000
3 000-5 000 500 000
5 000-7 000 750 000
7 000-9 000 1 000 000
>9 000 1 300 000 Ad eccezione delle categorie 5 e 6, l’imposta
parafiscale deve essere versata per trimestre completo o multiplo di trimestre,
indipendentemente dall’eventuale presenza di un periodo di riposo biologico. Il tasso di cambio (MRO/EUR) da utilizzare per
il pagamento dell’imposta parafiscale relativa a un anno civile è il tasso
medio dell’anno precedente calcolato dalla Banca Centrale di Mauritania e
trasmesso dal ministero al più tardi il 1° dicembre dell’anno precedente
alla sua applicazione. Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di
tre mesi che iniziano il 1° ottobre, il 1° gennaio, il 1° aprile
o il 1° luglio, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di
applicazione del protocollo. 9. Canoni in natura Gli armatori delle navi unionali adibite alla
pesca pelagica che esercitano attività di pesca nell’ambito del presente
protocollo contribuiscono alla politica di distribuzione del pesce a favore
delle popolazioni bisognose nella misura del 2% delle rispettive catture pelagiche
trasbordate. Tale disposizione esclude espressamente qualsiasi altra forma di
contributi imposti. 10. Computo dei canoni per le navi
tonniere e i pescherecci con palangari di superficie Per le navi tonniere e i pescherecci con
palangari di superficie l’Unione europea stabilisce, sulla base delle
dichiarazioni elettroniche delle catture confermate dagli istituti scientifici
sopramenzionati, un computo finale dei canoni che devono essere versati da
ciascuna nave per la campagna annuale dell’anno civile precedente o per quella
dell’anno in corso nell’ultimo anno di applicazione del protocollo. L’Unione europea comunica questo computo
finale alla Mauritania e all’armatore entro il 15 luglio dell’anno
successivo a quello in cui sono state effettuate le catture. Quando riguarda l’anno
in corso, il computo finale è comunicato alla Mauritania entro un (1) mese
dalla data di scadenza del protocollo. La Mauritania può contestare il computo
finale, sulla base di elementi giustificativi, entro un termine di 30 giorni
decorrente dalla data di trasmissione. In caso di disaccordo, le Parti si
concertano in sede di commissione mista. Se la Mauritania non presenta
obiezioni entro il termine di 30 giorni, il computo finale si considera
adottato. Se il computo finale è superiore al canone
forfettario anticipato versato per l’ottenimento della licenza, l’armatore paga
il saldo entro 45 giorni a decorrere dall’approvazione del computo da parte
della Mauritania. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario
anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore. CAPO IV – Dichiarazione delle catture 1. Giornale di pesca 1.1 I comandanti delle navi sono
tenuti a registrare quotidianamente tutte le operazioni di pesca compilando il
giornale di pesca il cui modello è riportato nell’appendice 2 del presente
allegato e che potrebbe essere oggetto di modifiche in conformità alla
normativa mauritana. Detto documento deve essere compilato correttamente e in
modo leggibile e firmato dal comandante della nave. Per le navi che pescano
specie altamente migratorie si applicano le disposizioni del capo XI del
presente allegato. 1.2. Il comandante trasmette alla
Sorveglianza l’originale del giornale di pesca al termine di ogni bordata. L’armatore
è tenuto a trasmettere copia di detto giornale alle autorità nazionali dello
Stato membro e alla Commissione, tramite la Delegazione, entro un termine di 15
giorni lavorativi. 1.3. In caso d’inadempimento degli
obblighi di cui ai punti 1.1 e 1.2, fatte salve le sanzioni previste dalla
normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino
a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti. 1.4 Parallelamente, la Mauritania
e l’Unione europea si impegnano a realizzare un giornale di pesca elettronico
(GPE) entro la fine del primo anno di applicazione del protocollo. 2. Allegato al giornale di pesca
(dichiarazioni di sbarco e di trasbordo) 2.1 I comandanti delle navi che
effettuano uno sbarco o un trasbordo sono tenuti a compilare in modo leggibile
e corretto e a firmare l’allegato al giornale di pesca, il cui modello è
riportato nell’appendice 6 del presente allegato. 2.2 A sbarco ultimato l’armatore
trasmette alla Sorveglianza l’originale dell’allegato al giornale di pesca, con
copia al ministero, entro un termine massimo di 30 giorni. Un’ulteriore
copia è trasmessa, entro lo stesso termine, alle autorità nazionali dello Stato
membro e alla Commissione, tramite la Delegazione. Per le navi adibite alla
pesca pelagica, tale termine è fissato a 15 giorni. 2.3 Al termine di ogni trasbordo
autorizzato il comandante trasmette immediatamente l’originale dell’allegato al
giornale di pesca alla Sorveglianza, con copia al ministero. Un’ulteriore copia
è trasmessa, entro 15 giorni lavorativi, alle autorità nazionali dello Stato
membro e alla Commissione, tramite la Delegazione. 2.4 In caso d’inadempimento di uno
degli obblighi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, la licenza di pesca è
automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino
adempiuti. 3. Affidabilità dei dati Le informazioni contenute nei documenti di cui
ai punti precedenti devono rispecchiare la situazione reale delle attività di
pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il controllo dell’evoluzione
delle risorse alieutiche. Con riguardo alle taglie minime delle catture
detenute a bordo si applica la legislazione mauritana in vigore, che figura
nell’appendice 4. Un elenco dei fattori di conversione
applicabili per le catture decapitate/intere e/o eviscerate/intere figura nell’appendice
5. 4. Tolleranza degli scarti Sulla base di
un campione rappresentativo, la tolleranza fra le catture dichiarate nel
giornale di pesca e la valutazione di tali catture effettuata nel corso di un’ispezione
o di uno sbarco non è superiore: al 9% per la pesca fresca, al 4% per la pesca congelata non pelagica, al 2% per la pesca congelata pelagica. 5. Catture accessorie Le catture accessorie sono specificate nelle
schede tecniche comprese nel presente protocollo. Le disposizioni regolamentari
relative alle catture accessorie sono riportate sulle licenze rilasciate. Il
superamento delle percentuali autorizzate di catture accessorie è passibile di
sanzione. 6. Mancato rispetto della
dichiarazione delle catture Il mancato
rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture comporta
la sospensione automatica della licenza fino a che gli obblighi imposti all’armatore
risultino adempiuti, fatte salve le sanzioni previste dal protocollo. 7. Dichiarazioni di cattura
complessive L’Unione europea comunica alla Mauritania, in
forma elettronica, i quantitativi complessivi catturati dalle proprie navi,
senza distinzione di categoria, prima della fine di ciascun trimestre in corso
per il trimestre precedente. I dati sono
suddivisi per mese, per tipo di pesca, per nave e per specie. I fattori di conversione applicabili alla
pesca pelagica per le trasformazioni decapitato/intero e/o eviscerato/intero
figurano nell’appendice 5. CAPO V – Sbarchi e trasbordi 1. Sbarchi 1.1 La flotta demersale è soggetta
all’obbligo di sbarco. 1.2 Deroghe specifiche sono
concesse, su richiesta dell’armatore, alla flotta adibita alla pesca dei
gamberetti nei periodi più caldi, soprattutto nei mesi di agosto e settembre. 1.3 L’obbligo di sbarco non
comporta l’obbligo di stoccaggio e di trasformazione. 1.4 La flotta adibita alla pesca
pelagica fresca è soggetta all’obbligo di sbarco nei limiti della capacità di
assorbimento delle unità di trasformazione a Nouadhibou e della domanda
effettiva del mercato. 1.5 L’ultima bordata (ossia la
bordata che precede l’uscita dalle zone di pesca mauritane per un’assenza non
inferiore a tre mesi) non è soggetta all’obbligo di sbarco. Per le navi adibite
alla pesca dei gamberetti tale periodo è limitato a due mesi. 1.6 Il comandante di una nave
unionale comunica alle autorità portuali di Nouadhibou (PAN) e alla
Sorveglianza marittima, per fax o posta elettronica, con copia alla Delegazione
dell’Unione europea, con almeno 48 ore di anticipo (24 ore nel caso della pesca
fresca) la data di sbarco specificando gli elementi seguenti: (a)
il nome della nave da pesca che deve sbarcare; (b)
la data e l’ora previste per lo sbarco; (c)
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso
vivo per ciascuna specie che deve essere sbarcata o trasbordata, identificata
dal proprio codice alfa 3 della FAO). In risposta alla comunicazione di cui sopra la
Sorveglianza notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o
posta elettronica, al comandante o al suo rappresentante, con copia alla
Delegazione dell’Unione europea. 1.7 Le navi unionali che sbarcano
in un porto della Mauritania sono esenti da qualunque imposta o tassa di
effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse
condizioni alle navi mauritane. Il prodotto della pesca beneficia di un regime
doganale conforme alla normativa mauritana vigente. All’entrata nel porto
mauritano o all’atto dell’esportazione esso è quindi esente da qualsiasi
procedura e dazio doganale o tassa di effetto equivalente ed è considerato una
merce in «transito temporaneo» («custodia temporanea»). Spetta all’armatore decidere quale destinazione
dare alla produzione della sua nave. Tale produzione può essere trasformata,
posta in regime di deposito doganale, venduta in Mauritania o esportata (in valuta). Le vendite in Mauritania, destinate al mercato
mauritano, sono soggette alle stesse tasse e agli stessi prelievi applicati ai
prodotti della pesca mauritani. I profitti possono essere esportati senza oneri
supplementari (esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente). 2. Trasbordi 2.1 I pescherecci pelagici
congelatori che, secondo l’attestato di conformità, possono effettuare
trasbordi sono soggetti all’obbligo di trasbordo alla boa 10 della rada del
porto autonomo di Nouadhibou, fatta eccezione per l’ultima bordata. 2.2 Le navi unionali che
effettuano trasbordi nel porto autonomo di Nouadhibou sono esenti da qualunque
imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali
applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane. 2.3 L’ultima bordata (ossia la
bordata che precede l’uscita dalle zone di pesca mauritane per un’assenza non
inferiore a tre mesi) non è soggetta all’obbligo di trasbordo. 2.4 La Parte mauritana si riserva
il diritto di negare l’autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto
abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate
all’interno o all’esterno delle zone di pesca mauritane. Capo VI - Controllo 1. Entrate
e uscite dalla zona di pesca della Mauritania 1.1 Ad eccezione delle navi
tonniere, dei pescherecci con palangari di superficie e delle navi per la pesca
pelagica (cui si applicano i termini previsti dalle disposizioni del capo XI
del presente allegato), le navi unionali operanti nell’ambito del presente
accordo sono tenute a comunicare le seguenti informazioni: a) entrate: devono essere comunicate con almeno 36 ore di
anticipo unitamente alle seguenti informazioni: –
posizione della nave al momento della
comunicazione; –
giorno, data e ora approssimativa di entrata nelle
zone di pesca mauritane; –
per le navi che hanno precedentemente indicato di
essere in possesso di una licenza di pesca per un’altra zona di pesca della
sottoregione, le catture ripartite per specie presenti a bordo al momento della
comunicazione. In tal caso la Sorveglianza deve avere accesso al giornale di
pesca relativo a quest’altra zona e la durata dell’eventuale controllo non può
essere superiore a quanto previsto al punto 4 del presente capo; b) uscite: devono essere comunicate con almeno 48 ore di
anticipo unitamente alle seguenti informazioni: –
posizione della nave al momento della
comunicazione; –
giorno, data e ora di uscita dalle zone di pesca
mauritane; –
catture ripartite per specie presenti a bordo al
momento della comunicazione. 1.2 Gli armatori comunicano alla
Sorveglianza le entrate e le uscite delle loro navi dalle zone di pesca
mauritane via fax, per posta elettronica o per posta normale ai numeri di fax e
all’indirizzo riportati nell’appendice 1 del presente allegato. In caso di difficoltà
di comunicazione tramite questi mezzi, l’informazione può essere trasmessa
eccezionalmente attraverso la Parte dell’Unione europea. Eventuali modifiche dei numeri o dell’indirizzo
sono comunicati alla Commissione, tramite la Delegazione dell’Unione europea,
con 15 giorni di anticipo. 1.3 Durante la loro permanenza
nelle zone di pesca mauritane le navi unionali devono essere permanentemente
sintonizzate sulle frequenze internazionali di chiamata (Canale VHF 16 o HF
2182 KHz). 1.4 Al ricevimento dei messaggi di
uscita dalla zona di pesca, le autorità mauritane si riservano il diritto di
procedere, prima dell’uscita delle navi, a un controllo per campionamento nella
rada del porto di Nouadhibou o di Nouakchott. La durata massima di tali operazioni di controllo
non deve superare le 6 ore per le navi per la pesca pelagica (categorie 7 e 8)
e le 3 ore per le altre categorie. 1.5 Il mancato rispetto delle
disposizioni di cui ai punti precedenti comporta le seguenti sanzioni: a) la prima volta: –
se possibile, la nave viene fatta cambiare di
rotta; –
il carico viene sbarcato e confiscato a favore del
Tesoro; –
alla nave è inflitta un’ammenda pari all’importo
minimo della forcella prevista dalla normativa mauritana; b) la seconda volta: –
se possibile, la nave viene fatta cambiare di
rotta; –
il carico viene sbarcato e confiscato a favore del
Tesoro; –
alla nave è inflitta un’ammenda pari all’importo
massimo della forcella prevista dalla normativa mauritana; –
la licenza viene annullata per il restante periodo
di validità; c) la terza volta: –
se possibile, la nave viene fatta cambiare di
rotta; –
il carico viene sbarcato e confiscato a favore del
Tesoro; –
la licenza è ritirata definitivamente; –
al comandante e alla nave è vietata qualsiasi
attività in Mauritania. 1.6 In caso di fuga della nave
contravventrice, il ministero informa la Commissione e lo Stato membro di
bandiera ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste al punto 1.5. 2. Ispezione
in mare L’ispezione in
mare, nella zona della Mauritania, delle navi unionali titolari di una licenza
è effettuata da navi e ispettori della Mauritania chiaramente identificabili
come incaricati del controllo della pesca. Prima di salire
a bordo, gli ispettori della Mauritania informano la nave unionale della loro
decisione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta al massimo da due
ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori
prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori della Mauritania restano a bordo
della nave unionale solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi
all’ispezione. Essi svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per
la nave, la sua attività di pesca e il carico. La durata dell’ispezione non
deve superare 3 ore per le navi adibite alla pesca pelagica e 1,5 ore per le
navi delle altre categorie. In occasione di ispezioni in mare, trasbordi e
sbarchi, il comandante di navi unionali facilita la salita a bordo e il lavoro
degli ispettori mauritani, in particolare facendo eseguire le manovre giudicate
necessarie dagli ispettori. Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori
mauritani redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave unionale
ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è
firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave unionale. Prima di lasciare la nave unionale, gli
ispettori mauritani consegnano al comandante una copia del rapporto di
ispezione. La Mauritania trasmette una copia del rapporto di ispezione all’Unione
europea entro un termine di 4 giorni a decorrere dall’ispezione. 3. Ispezione in porto L’ispezione in porto delle navi unionali che
sbarcano o trasbordano catture effettuate nelle zone di pesca mauritane è
effettuata da ispettori mauritani chiaramente identificabili come incaricati
del controllo della pesca. L’ispezione è condotta al massimo da due
ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori
prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori mauritani restano a bordo della
nave unionale solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione
e svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione
di sbarco o di trasbordo e il carico. L’ispezione non deve durare più dell’operazione
di sbarco o di trasbordo. Al termine di ciascuna ispezione l’ispettore
mauritano redige un rapporto di ispezione. Il comandante della nave
unionale ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di
ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave
unionale. Non appena conclusa l’ispezione, gli ispettori
mauritani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della
nave unionale. La Mauritania trasmette una copia del rapporto di ispezione all’Unione
europea entro un termine di 24 ore a decorrere dall’ispezione. 4. Sistema di osservazione congiunta dei
controlli a terra Le due Parti
decidono di attuare un sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra. A tal fine esse designano rappresentanti
che assistono alle operazioni di controllo e alle ispezioni effettuate dai
rispettivi servizi di controllo nazionali e che possono formulare osservazioni
sull’attuazione del presente protocollo. Detti rappresentanti devono possedere: –
una qualificazione professionale; –
un’esperienza adeguata in materia di pesca e –
una conoscenza approfondita delle disposizioni dell’accordo
e del presente protocollo. Le ispezioni cui assistono tali rappresentanti
sono effettuate dai servizi nazionali di controllo; i rappresentanti non
possono esercitare di propria iniziativa i poteri d’ispezione conferiti ai
funzionari nazionali. I rappresentanti che accompagnano i funzionari
nazionali hanno accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell’ispezione
da parte di detti funzionari, al fine di raccogliere dati di carattere non
nominativo necessari all’adempimento delle loro mansioni. I rappresentanti accompagnano i servizi
nazionali di controllo durate le ispezioni nei porti, a bordo delle navi
attraccate al molo, nei centri pubblici di vendita all’asta, nei magazzini dei
grossisti, nei depositi frigoriferi e in altri locali utilizzati per lo sbarco
e il magazzinaggio del pesce anteriormente alla prima vendita sul territorio di
prima immissione in commercio. Essi elaborano,
ogni quattro mesi, un rapporto sui controlli cui hanno assistito e lo inviano
alle autorità competenti. Dette autorità trasmettono copia del rapporto all’altra
Parte contraente. Le due Parti
decidono di effettuare almeno due ispezioni annuali, alternativamente in
Mauritania e in Europa. 4.1 Riservatezza Il rappresentante che presenzia alle
operazioni di controllo congiunto rispetta i beni e le attrezzature che si
trovano a bordo delle navi e qualsiasi altro impianto, nonché la riservatezza
di tutti i documenti ai quali ha accesso.
Le due Parti si accordano per assicurare il più stretto rispetto della
riservatezza durante tali operazioni. Il
rappresentante comunica i risultati dei suoi lavori solamente alle proprie
autorità competenti. 4.2 Zone di applicazione Il presente programma si applica ai porti di
sbarco dell’Unione europea e ai porti mauritani. 4..3 Finanziamento Ciascuna Parte contraente si fa carico di
tutte le spese per il proprio rappresentante incaricato di presenziare alle
operazioni di controllo congiunte, comprese le spese di viaggio e di soggiorno. CAPO VII – Sistema di controllo satellitare
(VMS) Il controllo satellitare delle navi unionali
si effettua tramite una doppia trasmissione secondo un sistema triangolare,
introdotto a titolo sperimentale per tutta la durata del presente protocollo
con le modalità seguenti: (1)
nave UE – CCP (Centro di controllo della pesca)
Stato di bandiera - CCP Mauritania (2)
nave UE - CCP Mauritania - CCP Stato di bandiera 1. Modalità
di trasmissione I messaggi di posizione devono contenere le informazioni
seguenti: (a)
l’identificazione della nave; (b)
l’ultima posizione geografica della nave
(longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed
un intervallo di confidenza del 99%; (c)
la data e l’ora di registrazione della posizione; (d)
la velocità e la rotta della nave. Il CCP dello Stato di bandiera e quello della
Mauritania assicurano il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione
elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere
registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni. 2. Trasmissione
da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS Il comandante
deve garantire in ogni momento che il sistema VMS della sua nave sia pienamente
operativo e che i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al centro
di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera. In caso di guasto tecnico o di guasto del
sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo della nave, il
comandante della stessa trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di
cui al punto 5 al CCP dello Stato di bandiera e al CCP mauritano. In tal caso è
necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto
rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione registrati dal
comandante della nave su base oraria secondo le modalità di cui al punto 5. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza
indugio tali messaggi al CCP mauritano. L’attrezzatura difettosa deve essere
riparata o sostituita entro un termine massimo di cinque giorni. Trascorso tale
termine, la nave in questione deve uscire dalle zone di pesca mauritane o
rientrare in uno dei porti mauritani. In caso di problema tecnico grave che
richieda un termine supplementare può essere concessa, su richiesta del
comandante, una deroga massima di 15 giorni. In tal caso restano applicabili le
disposizioni di cui al punto 7 e tutte le navi, ad eccezione delle tonniere,
devono rientrare in porto per consentire l’imbarco di un osservatore
scientifico mauritano. 3. Comunicazione sicura dei
messaggi di posizione tra il CCP dello Stato di bandiera e la Mauritania Il CCP dello Stato di bandiera trasmette
automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della
Mauritania e viceversa. I CCP dello Stato di bandiera e della Mauritania
provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si
comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi. La trasmissione dei messaggi di posizione fra
i CCP dello Stato di bandiera e della Mauritania avviene per via elettronica
secondo un sistema di comunicazione protetto. Il CCP mauritano comunica senza indugio per
via elettronica al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione europea eventuali
interruzioni nel ricevimento di messaggi di posizione consecutivi di una nave
in possesso di un’autorizzazione di pesca se la nave interessata non ha
notificato la propria uscita dalle zone di pesca mauritane. 4. Malfunzionamento del sistema di
comunicazione La Mauritania verifica la compatibilità del
proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera
e informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento
nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di
trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. In caso di controversie
viene adita la commissione mista. Il comandante è considerato responsabile di
ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il
funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. In caso di infrazione
sono inflitte le sanzioni previste dal protocollo. CAPO VIII – Infrazioni 1. Rapporto di ispezione e verbale
di infrazione Il rapporto di ispezione, che precisa le
circostanze e i motivi che hanno condotto all’infrazione, deve essere firmato
dal comandante della nave, che può annotarvi le proprie riserve e che ne riceve
una copia dalla Sorveglianza. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di
difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli
viene contestata. Il verbale di infrazione è redatto dalla
Sorveglianza sulla base delle infrazioni eventualmente constatate e registrate
nel rapporto di ispezione stilato a seguito del controllo della nave. La conformità
delle caratteristiche osservate nel corso dell’ispezione tecnica (capo II) deve
essere presa in considerazione al momento del controllo. 2. Notifica
dell’infrazione In caso di
infrazione la Sorveglianza notifica per posta al rappresentante della nave il
verbale relativo all’infrazione accompagnato dal rapporto di ispezione. La
Sorveglianza ne informa tempestivamente l’Unione europea. Su richiesta della Sorveglianza, nel caso di
un’infrazione che non può cessare in mare, il comandante deve condurre la
propria nave nel porto di Nouadhibou. Nel caso di un’infrazione, riconosciuta
dal comandante, che può cessare in mare, la nave prosegue l’attività di pesca. In entrambi i casi, una volta cessata l’infrazione
constatata, la nave prosegue l’attività di pesca. 3. Regolarizzazione dell’infrazione Conformemente al
presente protocollo, le infrazioni possono essere regolarizzate nell’ambito di
una procedura transattiva o con un procedimento giudiziario. Prima di adottare misure nei confronti della
nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure
destinate alla conservazione delle prove, la Mauritania organizza, se
necessario su richiesta dell’Unione europea, entro il termine di tre (3) giorni
lavorativi dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione
per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le eventuali misure
previste. Un rappresentante dello Stato di bandiera e un rappresentante dell’armatore
della nave devono avere la possibilità di assistere a questa riunione d’informazione. La commissione per le transazioni è allora
convocata dalla Sorveglianza. Tutte le informazioni relative allo svolgimento
della procedura transattiva o del procedimento giudiziario con riguardo alle
infrazioni commesse da navi unionali sono comunicate senza indugio all’Unione
europea. Se necessario e con deroga del suo presidente, l’armatore può essere
rappresentato da due persone nella commissione per le transazioni. L’eventuale pagamento dell’ammenda deve essere
effettuato tramite bonifico bancario al massimo entro 30 giorni dalla
regolarizzazione. Se la nave intende uscire dalle zone di pesca mauritane, può
farlo solo una volta che il pagamento sia stato effettuato. La ricevuta del
Tesoro pubblico o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT
certificato dalla Banca Centrale della Mauritania per i giorni non lavorativi,
costituiscono la prova del pagamento dell’ammenda e consentono il rilascio
della nave. Qualora la
procedura di conciliazione non ottenga un esito soddisfacente, il ministero
trasmette immediatamente il fascicolo al procuratore della Repubblica.
Conformemente alle disposizioni della legislazione in vigore, l’armatore
costituisce una cauzione bancaria a copertura dell’eventuale ammenda. Il
rilascio della nave avviene 72 ore dopo la data di deposito della cauzione. La
cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del
procedimento giudiziario. Essa è svincolata dal ministero non appena la
controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna
comporti un’ammenda, il pagamento di quest’ultima deve avvenire secondo la
normativa in vigore, che prevede in particolare lo svincolo della cauzione una
volta effettuato il pagamento nei 30 giorni successivi alla sentenza. Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio
è autorizzato a lasciare il porto: –
dopo che siano stati espletati gli obblighi
derivanti dalla procedura di conciliazione, oppure –
dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente
punto 5 sia stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell’espletamento
del procedimento giudiziario. CAPO IX – Imbarco di marinai mauritani 1. Ad eccezione delle tonniere
con reti a circuizione, che imbarcano obbligatoriamente un marinaio mauritano
per nave, e delle tonniere con lenze e canne, che imbarcano obbligatoriamente
tre (3) marinai mauritani per nave, le navi unionali imbarcano
obbligatoriamente a bordo, durante la durata effettiva della loro presenza
nelle zone di pesca mauritane, il 60% di marinai mauritani scelti liberamente
da un elenco stilato dal ministero; gli ufficiali sono esclusi da tale computo.
Tuttavia, in caso di imbarco di ufficiali mauritani tirocinanti, il loro numero
è detratto da quello dei marinai mauritani. 2. L’armatore o un suo
rappresentante comunica al ministero i nomi dei marinai mauritani imbarcati a
bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio. 3. La Dichiarazione dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel
lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi unionali. Ciò vale
in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del
diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della
discriminazione in materia di impiego e professione. 4. I contratti di lavoro dei marinai
mauritani, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i
rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti
di concerto con l’autorità competente della Mauritania. Tali contratti
garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale
pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. 5. Entro due mesi dal rilascio
della licenza l’armatore o un suo rappresentante deve trasmettere direttamente
al ministero una copia del suddetto contratto, debitamente vistata dalle
autorità competenti dello Stato membro interessato. 6. Il salario dei marinai
mauritani è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle
licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai
mauritani interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di
retribuzione dei marinai mauritani non possono essere inferiori a quelle che si
applicano agli equipaggi del loro paese e devono essere conformi o superiori a quanto
previsto dalle norme dell’OIL. 7. Se uno o più marinai
ingaggiati non si presentano all’ora fissata per la partenza della nave, questa
è autorizzata a intraprendere la bordata dopo avere informato le autorità
competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero
prescritto di marinai e dopo avere aggiornato il suo ruolo di equipaggio. Dette
autorità trasmettono tale informazione alla Sorveglianza. 8. Entro e non oltre la bordata
successiva, l’armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la
sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo. 9. In caso di mancato imbarco di
marinai mauritani per ragioni diverse da quelle contemplate al punto
precedente, gli armatori delle navi unionali in questione sono tenuti a
versare, per ogni giorno di pesca nella zona di pesca mauritana, un importo
forfettario di 20 EUR per marinaio. Tale versamento è effettuato entro un
termine massimo di tre mesi. 10. Il pagamento per il mancato
imbarco di marinai è effettuato in funzione del numero di giorni di pesca
effettivi e non in funzione della durata della licenza. 11. L’importo in questione, da
versare sul conto indicato al capo I, Disposizioni generali, del presente
allegato, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori mauritani. 12. Con scadenza semestrale, il
1º gennaio e il 1º luglio di ogni anno, l’Unione europea comunica al
ministero l’elenco dei marinai mauritani imbarcati a bordo di navi unionali,
menzionando il loro numero di iscrizione nel registro della gente di mare e
indicando le navi su cui sono imbarcati. 13. Fatto salvo quanto disposto al
precedente punto 7, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell’obbligo
di imbarcare il numero prescritto di marinai mauritani comporta la sospensione
automatica della licenza di pesca fino all’adempimento dell’obbligo in
questione. CAPO X – Osservatori scientifici È introdotto un sistema di osservazione
scientifica a bordo delle navi unionali. 1. Per ciascuna categoria di
pesca le due Parti designano almeno due navi all’anno che devono imbarcare un
osservatore scientifico mauritano, ad eccezione delle tonniere con reti a
circuizione per le quali l’imbarco avviene su richiesta del ministero. In ogni
caso non può essere imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta per
singola nave. L’osservatore scientifico resta a bordo di una
nave per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita di una delle due
Parti, la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in
funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. 2. Il ministero trasmette all’Unione
europea i nomi degli osservatori scientifici designati, corredati dei documenti
richiesti, almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per il loro
imbarco. 3. Tutte le spese relative alle
attività degli osservatori scientifici, compresi stipendi, emolumenti e
indennità, sono a carico del ministero. 4. Il ministero prende tutti i
provvedimenti necessari per l’imbarco e lo sbarco dell’osservatore scientifico. All’osservatore scientifico sono riservate
condizioni di soggiorno a bordo identiche a quelle degli ufficiali della nave. L’osservatore scientifico gode di tutte le
agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette
a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle
sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave,
ossia il giornale di pesca, l’allegato al giornale di pesca e il libro di
navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella
misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza. 5. L’osservatore scientifico
deve presentarsi al comandante della nave designata alla vigilia della data
stabilita per l’imbarco. Se l’osservatore scientifico non si presenta, il
comandante della nave informa il ministero e l’Unione europea. In tal caso la
nave ha il diritto di lasciare il porto. Il ministero potrebbe tuttavia, senza
indugio e a proprie spese, far imbarcare un nuovo osservatore scientifico,
senza perturbare l’attività di pesca della nave. 6. L’osservatore scientifico
deve possedere: –
una qualificazione professionale, –
un’esperienza adeguata in materia di pesca e una
conoscenza approfondita delle disposizioni del presente protocollo. 7. L’osservatore scientifico
vigila sul rispetto delle disposizioni del presente protocollo da parte delle
navi unionali che operano nella zona di pesca della Mauritania. Egli redige un rapporto in materia e in
particolare: –
osserva le attività di pesca delle navi, –
rileva la posizione delle navi impegnate in
attività di pesca, –
procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito
di programmi scientifici, –
prende nota degli attrezzi da pesca e delle
dimensioni di maglia delle reti utilizzate. 8. I compiti degli osservatori
si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal
presente protocollo. 9. L’osservatore scientifico: –
prende i provvedimenti necessari affinché le
condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né
ostacolino le operazioni di pesca; –
utilizza strumenti e procedure di misurazione
riconosciuti per la misurazione delle dimensioni di maglia delle reti
utilizzate nell’ambito del presente protocollo, –
rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo
nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave. 10. Al termine del periodo di
osservazione e prima di lasciare la nave l’osservatore scientifico redige un
rapporto secondo il modello che figura nell’appendice 9 del presente allegato. L’osservatore
firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi
aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma.
Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello
sbarco dell’osservatore scientifico nonché al ministero e all’Unione europea. CAPO XI – Navi dedite alla pesca delle specie
altamente migratorie 1. Salvo per il primo e per l’ultimo
anno di applicazione del presente protocollo, le licenze delle tonniere con
reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con
palangari di superficie sono rilasciate per periodi coincidenti con l’anno
civile. Su presentazione delle prove di pagamento dell’anticipo
il ministero rilascia la licenza e iscrive la nave in questione nell’elenco
delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alla Sorveglianza e all’Unione
europea. 2. Prima di ricevere la licenza,
ciascuna nave operante per la prima volta nel quadro dell’accordo si sottopone
alle ispezioni previste dalla normativa vigente. Dette ispezioni possono avere
luogo in un porto straniero stabilito di comune accordo. Le spese di ispezione
sono a carico dell’armatore. 3. Le navi che dispongono di
licenze di pesca per i paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda
di licenza, il paese, le specie e la durata di validità delle loro licenze, al
fine di facilitare le loro diverse entrate e uscite dalla zona di pesca. 4. La licenza è rilasciata
previo pagamento, mediante bonifico bancario sul conto di cui al capo I, di un
importo forfettario corrispondente all’anticipo indicato nelle schede tecniche
del protocollo. Detto importo forfettario è stabilito proporzionalmente al
periodo di validità della licenza per il primo e l’ultimo anno di applicazione
del protocollo. L’imposta parafiscale è versata in proporzione al
tempo trascorso nella zona di pesca mauritana. Le mensilità corrispondono a
periodi di 30 giorni di pesca effettiva. La presente disposizione mantiene
la natura indivisibile dell’imposta e, di conseguenza, per ogni periodo
iniziato deve essere corrisposta una mensilità. Una nave avente all’attivo nel corso dell’anno da
1 a 30 giorni di pesca paga la tassa per un mese; la seconda mensilità deve
essere versata dopo il primo periodo di 30 giorni e così di seguito. Le mensilità supplementari devono essere versate
al più tardi 10 giorni dopo il 1° giorno di ciascun periodo complementare. 5. Ogni nave deve tenere un
giornale di bordo, secondo il modello riportato nell’appendice 3 del presente
allegato, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque della Mauritania.
Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano
effettuate catture. 6. Fatte salve eventuali
verifiche che la Mauritania intendesse effettuare, entro il 15 giugno di
ogni anno l’Unione europea presenta al ministero il computo dei canoni dovuti
per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni
di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti
scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli
Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO
(Instituto Español de Oceanografia) e l’INIAP (Instituto Nacional de
Investigação Agraria e das Pescas), con copia di tutti i giornali di pesca all’IMROP
(Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches). 7. Le tonniere e i pescherecci
con palangari di superficie rispettano tutte le raccomandazioni adottate dalla
Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico
(ICCAT). 8. Per l’ultimo anno di
applicazione del protocollo il computo dei canoni dovuti per la campagna
precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza del protocollo. 9. Il computo definitivo è
trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni,
calcolati a decorrere dalla notifica e dall’approvazione degli importi da parte
del ministero, per assolvere i loro obblighi finanziari presso le rispettive
autorità competenti. Il pagamento, da effettuare in euro a favore del Tesoro
pubblico sul conto indicato al capo I, è effettuato entro un mese e mezzo dalla
suddetta notifica. Se tuttavia il computo definitivo risulta
inferiore all’importo dell’anticipo di cui al punto 3, l’importo residuo
corrispondente non viene rimborsato all’armatore. 10. 10. Le navi sono tenute,
nelle tre ore precedenti ogni entrata e uscita dalla zona, a comunicare
direttamente alle autorità mauritane, per via elettronica o altrimenti via
radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo. Gli indirizzi di posta elettronica e la frequenza
radio sono comunicati dalla Sorveglianza. 11. 11. Su richiesta delle
autorità mauritane e di concerto con gli armatori interessati, le tonniere con
reti a circuizione imbarcano a bordo un osservatore scientifico per nave
durante un periodo convenuto. ALLEGATO 1 SCHEDE TECNICHE CATEGORIA DI PESCA 1: PESCHERECCI PER LA PESCA DI CROSTACEI, ECCETTO ARAGOSTE E GRANCHI 1. Zona di pesca a) A nord di 19°00 N, zona delimitata dalla linea che congiunge i punti seguenti: 20°46,30 N 17°03,00 O 20°40,00 N 17°07,50 O 20°05,00 N 17°07,50 O 19°49,00 N 17°10,60 O 19°43,50 N 16°57,00 O 19°18,70 N 16°46,50 O 19°00,00 N 16°22, 00 O b) A sud di 19°00,00N fino a 16°04,00N, a 6 miglia nautiche dalla linea di bassa marea per le navi appositamente autorizzate e a 8 miglia nautiche a partire dalla linea di bassa marea per tutte le altre navi. 2. Attrezzi autorizzati – Rete a strascico per gamberi, anche armata di catena e qualsiasi altro dispositivo selettivo. La catena per la pesca a strascico è parte integrante dell’armatura delle reti a strascico per gamberi provviste di buttafuori. Si tratta di una catena unica composta da maglie del diametro massimo di 12 mm attaccata fra i divergenti, davanti alla lima da piombo. – L’utilizzo obbligatorio di dispositivi selettivi è subordinato a una decisione della commissione mista, basata su una valutazione scientifica, tecnica ed economica congiunta. – È vietato doppiare il sacco della rete. – È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete. – Sono autorizzati i foderoni di protezione. 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie 50 mm 4. Taglie minime Per i gamberi di profondità la taglia minima deve essere misurata dalla punta del rostro all’estremità della coda. La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace. – Gamberi di profondità: · Gambero rosa mediterraneo (Parapeneus longirostrus) 6 cm – Gamberi costieri: · mazzancolla atlantica (Penaeus notialis) e mazzancolla o gambero imperiale (Penaeus kerathurus) 200 esemplari/kg La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. 5. Catture accessorie Autorizzate || Non autorizzate · 10% pesci · 5% granchi || · Aragoste · Cefalopodi La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. 6. Possibilità di pesca/Canoni Periodo || Anno 1 || Anno 2 Volume di catture autorizzate (in tonnellate) || 5 000 || 5 000 Canone || 620 EUR/t || 620 EUR/t || Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di due mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di due mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 36. · Il 50% del numero totale di navi operanti nello stesso momento nelle zone di pesca mauritane può essere autorizzato ad operare simultaneamente nello stesso periodo di pesca nella zona situata ad ovest della linea delle 6 miglia nautiche stabilita a partire dalla linea di bassa marea a sud di 19°00,00 N. · Se tale soglia del 50% rappresenta un numero di navi pari o inferiore a 10, tutte sono autorizzate a pescare ad ovest della linea delle 6 miglia nautiche stabilita a partire dalla linea di bassa marea a sud di 19°00,00 N. · La licenza rilasciata a una nave per un periodo determinato di due mesi precisa se tale nave è autorizzata a pescare a partire dalle 6 miglia nautiche calcolate dalla linea di bassa marea a sud di 19°00,00 N. · A nord di 19°00,00 N tutte le navi in possesso di una licenza per la pesca dei gamberi sono autorizzate a pescare ad ovest della linea le cui coordinate sono precisate al punto 1 della presente scheda. 7. Riposo biologico Due (2) periodi di (2) mesi: maggio-giugno e ottobre-novembre. Eventuali modifiche del periodo di riposo biologico, sulla base di un parere scientifico, sono comunicate tempestivamente all’Unione europea. 8. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. CATEGORIA DI PESCA 2: PESCHERECCI DA TRAINO (NON CONGELATORI) E PESCHERECCI CON PALANGARI DI FONDO PER LA PESCA DEL NASELLO 1. Zona di pesca (a) A nord di 19° 15′ 60″ N: ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti: 20° 46,30N 17° 03,00 O 20° 36,00N 17° 11,00 O 20° 36,00N 17° 36,00 O 20° 03,00N 17° 36,00 O 19° 45,70N 17° 03,00 O 19° 29,00N 16° 51,50 O 19° 15,60N 16° 51,50 O 19° 15,60N 16° 49,60 O (b) A sud di 19° 15,60 N e fino a 17° 50,00 N: a ovest della linea delle 24 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. (c) A sud di 17° 50,00 N: a ovest della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. (d) Durante i periodi di riposo biologico della pesca dei cefalopodi: (1) Tra Cap Blanc e Cap Timiris, la zona di esclusione è definita dai punti seguenti: 20° 46,00N 17° 03,00 O 20° 46,00N 17° 47,00 O 20° 03,00N 17° 47,00 O 19° 47,00N 17° 14,00 O 19° 21,00N 16° 55,00 O 19° 15,60N 16° 51,50 O 19° 15,60N 16° 49,60 O (2) A sud di 19° 15,60 N (Cap Timiris) e fino a 17° 50,00 N (Nouakchott) è vietata la pesca al di là della linea delle 24 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. (3) A sud di 17° 50,00 N (Nouakchott) è vietata la pesca al di là della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. 2. Attrezzi autorizzati – Palangaro di fondo. – Rete a strascico per nasello. – È vietato doppiare il sacco della rete. · È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete. 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie 70 mm (rete a strascico) 4. Taglie minime 1) Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. 5. Catture accessorie Autorizzate || Non autorizzate · Pescherecci da traino: 25% di pesci · Pescherecci con palangari: 50% di pesci || Cefalopodi e crostacei La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. 6. Possibilità di pesca/Canoni Periodo || Anno 1 || Anno 2 Volume di catture autorizzate (in tonnellate) || 4 000 || 4 000 Canone || 90 EUR/t || 90 EUR/t || Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 11. 7. Riposo biologico Se del caso, la Commissione mista adotta un periodo di riposo biologico sulla base del parere del comitato scientifico congiunto. 8. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. CATEGORIA DI PESCA 3: PESCHERECCI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI DIVERSE DAL NASELLO CON ATTREZZI DIVERSI DALLA RETE DA TRAINO 1. Zona di pesca (a) A nord di 19° 48,50’ N, a partire dalla linea delle 3 miglia calcolate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris (b) A sud di 19° 48,50’ N e fino a 19° 21,00’ N, ad ovest di 16° 45,00’ O (c) A sud di 19° 21,00 N a partire dalla linea delle 9 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea (d) Durante i periodi di riposo biologico della pesca dei cefalopodi: (1) Tra Cap Blanc e Cap Timiris: 20° 46,00N 17° 03,00 O 20° 46,00N 17° 47,00 O 20° 03,00N 17° 47,00 O 19° 47,00N 17° 14,00 O 19° 21,00N 16° 55,00 O 19° 15,60N 16° 51,50 O 19° 15,60N 16° 49,60 O (2) A sud di 19° 15,60 N (Cap Timiris) è vietata la pesca al di là della linea delle 9 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. 2. Attrezzi autorizzati || – Palangari – Rete da posta a pali, avente un’altezza massima di 7 m e una lunghezza massima di 100 m. È vietato il monofilamento in poliammide – Lenza a mano – Nassa – Sciabica per la pesca delle esche || 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie – 120 mm per la rete da posta – 20 mm per le reti adibite alla pesca con esche vive 4. Taglie minime Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. 5. Catture accessorie Autorizzate || Non autorizzate 10% del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo) || La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. 6. Possibilità di pesca/Canoni || Periodo || Anno 1 || Anno 2 || Volume di catture autorizzate (in tonnellate) || 2 500 || 2 500 || Canone || 105 EUR/t || 105 EUR/t || || Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 9. || 7. Riposo biologico || Se del caso, la Commissione mista adotta un periodo di riposo biologico sulla base del parere del comitato scientifico congiunto. || 8. Osservazioni || I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. La sciabica può essere impiegata solo per la pesca delle esche destinate alla pesca con la lenza o con le nasse. L’uso della nassa è autorizzato per un massimo di 7 navi di stazza inferiore a 135 GT. || CATEGORIA DI PESCA 4: GRANCHI 1. Zona di pesca (a) A nord di 19° 15,60 N: ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti: 20° 46,30N 17° 03,00 O 20° 36,00N 17° 11,00 O 20° 36,00N 17° 36,00 O 20° 03,00N 17° 36,00 O 19° 45,70N 17° 03,00 O 19° 29,00N 16° 51,50 O 19° 15,60N 16° 51,50 O 19° 15,60N 16° 49,60 O (b) A sud di 19° 15,60 N e fino a 17° 50 N: a ovest della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. 2. Attrezzi autorizzati Nassa 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie 60 mm (pezza di rete) 4. Taglie minime Per i crostacei la taglia minima deve essere misurata dalla punta del rostro all’estremità della coda. La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. 5. Catture accessorie Autorizzate || Non autorizzate - || Pesci, cefalopodi e crostacei diversi dalla specie bersaglio La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. 6. Possibilità di pesca/Canoni Periodo || Anno 1 || Anno 2 Volume di catture autorizzate (in tonnellate) || 200 || 200 Canone || 310 EUR/t || 310 EUR/t || Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero massimo autorizzato di nasse non potrà essere superiore a 500 per licenza. 7. Riposo biologico Due (2) periodi di due (2) mesi: maggio-giugno e ottobre-novembre. Eventuali modifiche del periodo di riposo biologico sono subordinate a una decisione della commissione mista basata su pareri scientifici. 8. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. CATEGORIA DI PESCA 5: TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE: 1. Zona di pesca (a) A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris (b) A sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. 2. Attrezzi autorizzati Sciabica 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie -- 4. Taglie minime Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. 5. Catture accessorie Autorizzate || Non autorizzate - || Altre specie diverse dalla specie o dal gruppo di specie bersaglio La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate nel giornale di bordo adottato dall’ICCAT. 6. Possibilità di pesca/Canoni Numero di navi autorizzate || 22 tonniere con reti a circuizione Canone forfettario annuo || 1 750 EUR per tonniera con reti a circuizione, per 5 000 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate Parte calcolata sulle catture || 35 EUR/t 7. Riposo biologico -- 8. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. CATEGORIA DI PESCA 6: TONNIERE CON LENZE E CANNE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE 1. Zona di pesca Pescherecci con palangari di superficie (a) A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris (b) A sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. Tonniere con lenze e canne (c) A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 15 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris (d) A sud di 19°21,00 N: a ovest della linea delle 12 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. Pesca con esca viva (e) A nord di 19° 48,50 N: a ovest della linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris (f) A sud di 19° 48,50 N e fino a 19° 21,00 N: a ovest di 16° 45,00 O (g) A sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. 2. Attrezzi autorizzati – Tonniere con lenze e canne: canna e rete da traino (per la pesca con esca viva) – Pescherecci con palangari da superficie: palangaro di superficie 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie 16 mm (pesca con esca viva) 4. Taglie minime Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell’appendice 4. 5. Catture accessorie Autorizzate || Non autorizzate -- || Altre specie diverse dalla specie o dal gruppo di specie bersaglio La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. 6. Possibilità di pesca/Canoni Numero di navi autorizzate || 22 tonniere con lenze e canne o pescherecci con palangari Canone forfettario annuo || · 2 500 EUR per tonniera con lenze e canne · 3 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie per la cattura di 10 000 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate Parte calcolata sulle catture || · 25 EUR/t per tonniera con lenze e canne · 35 EUR/t per peschereccio con palangari di superficie 7. Riposo biologico -- 8. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. Pesca con esca viva – La pesca con esca viva è limitata a un numero di giorni/mese deciso dalla commissione mista. L’inizio e la fine di tale attività di pesca devono essere notificati alla Sorveglianza. – Le due Parti definiscono di comune accordo le modalità pratiche volte a consentire alla categoria in questione di pescare o raccogliere le esche vive necessarie per l’attività dei pescherecci considerati. Qualora tali attività si svolgano in zone sensibili o con attrezzi non convenzionali, le suddette modalità sono definite sulla base delle raccomandazioni dell’IMROP e di concerto con la Sorveglianza. Squali (1) In conformità alle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus). (2) In conformità alle raccomandazioni dell’ICCAT 04-10 e 05-05 relative alla conservazione degli squali catturati nell’ambito delle attività di pesca gestite dall’ICCAT. CATEGORIA DI PESCA 7: PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA PELAGICA 1. Zona di pesca (a) A nord di 19°00,00 N, zona delimitata dalla linea che congiunge i punti seguenti: 20°46,30N 17°03,00O 20°36,00N 17°11,00O 20°36,00N 17°35,00O 20°00,00N 17°30,00O 19°34,00N 17°00,00O 19°21,00N 16°52,00O 19°10,00N 16°41,00O 19°00,00N 16°39,50O (b) A sud di 19°00,00 N, fino a 16°04,00 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. 2. Attrezzi autorizzati Rete da traino pelagica Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici). 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie 40 mm 4. Taglie minime Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. 5. Catture accessorie Autorizzate || Non autorizzate 3% del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo) || Crostacei o cefalopodi ad eccezione del calamaro La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate nell’appendice 4. 6. Possibilità di pesca/Canoni Periodo || Anno 1 || Anno 2 Volume di catture autorizzate (in tonnellate) || 300 000 || 300 000 Canone || 123 EUR/t || 123 EUR/t || Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 19. 7. Riposo biologico Un riposo biologico potrebbe essere convenuto dalle due Parti in sede di commissione mista sulla base del parere del comitato scientifico congiunto. 8. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. I fattori di conversione per i piccoli pelagici sono fissati nell’appendice 5. Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 8 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 2 licenze al mese. CATEGORIA DI PESCA 8: NAVI PER LA PESCA PELAGICA FRESCA 1. Zona di pesca (a) A nord di 19° 00,00 N: ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti: 20° 46,30 N 17° 03,00 O 20° 36,00 N 17° 11,00 O 20° 36,00 N 17° 35,00 O 20° 00,00 N 17° 30,00 O 19° 34,00 N 17° 00,00 O 19° 21,00 N 16° 52,00 O 19° 10,00 N 16° 41,00 O 19° 00,00 N 16° 39,50 O (b) A sud di 19°00,00 N, fino a 16°04,00 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. 2. Attrezzi autorizzati Rete da traino pelagica e cianciolo per pesca industriale. Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici). 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie 40 mm per le reti da traino e 20 mm per i ciancioli 4. Taglie minime Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. 5. Catture accessorie Autorizzate || Non autorizzate 3% del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo) || Crostacei e cefalopodi ad eccezione del calamaro La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. 6. Possibilità di pesca/Canoni Volume di catture autorizzate (in tonnellate) || 15 000 tonnellate all’anno. Se sono utilizzate, tali possibilità di pesca devono essere detratte dall’assegnazione di 300 000 t prevista per la categoria 7. Periodo || Anno 1 || Anno 2 Canone || 123 EUR/t || 123 EUR/t || Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare allo stesso tempo è limitato a 2, equivalente a due licenze trimestrali per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica della categoria 7. 7. Riposo biologico Un riposo biologico potrebbe essere convenuto dalle due Parti in sede di commissione mista sulla base di pareri del comitato scientifico congiunto. 8. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. I fattori di conversione per i piccoli pelagici sono fissati nell’appendice 5. CATEGORIA DI PESCA 9: CEFALOPODI 1. Zona di pesca p.m. 2. Attrezzi autorizzati p.m. 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie p.m. 4. Catture accessorie Autorizzate || Non autorizzate p.m. || p.m. 5. Stazza autorizzata/Canoni Periodo || Anno 1 || Anno 2 Volume di catture autorizzate (in tonnellate) || p.m. || p.m. Canone || p.m. || p.m. 6. Riposo biologico p.m. 7. Osservazioni p.m. Appendice 1 ACCORDO DI PESCA MAURITANIA - UNIONE EUROPEA DOMANDA DI LICENZA DI PESCA I
- RICHIEDENTE 1. Nome
dell’armatore:
..................................................................................................................................................... 2. Nome
dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:
........................................................................................ 3. Indirizzo
dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:
................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 4. Telefono:........................................... Fax:
................................... Telex:................................................ 5. Nome
del comandante:
.................................................................................. Nazionalità:
...................................... II
- ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE 1. Nome
della nave:
.......................................................................................................................................................... 2. Stato
di bandiera: ....................................................................................................................................................... 3. Numero
di immatricolazione esterno:
............................................................................................................................. 4. Porto
di immatricolazione:
............................................................................................................................................. 5. Anno
e luogo di costruzione: ........................................................................... …........................................................ 6. Indicativo
di chiamata: .................................. Frequenza di chiamata:
............................................................ 7. Materiale
di costruzione dello scafo: Acciaio ¨ Legno ¨ Poliestere ¨ Altro ¨ III
- CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO 1. Lunghezza
fuori tutto: .................................................. Larghezza:
................................................................... 2. Stazza
(GT):
...................................................................................................................................... 3. Potenza
del motore principale in CV: ................ Marca: .............................. Tipo:
.................... 4. Tipo di
nave: .................................................. Categoria
di pesca: .......................................................... 5. Attrezzi
da pesca: ...................................................................................................................................................... 6. Numero
totale dei membri dell’equipaggio:
.................................................................................................................. 7. Sistema
di conservazione a bordo: Fresco ¨ Refrigerazione ¨ Misto ¨ Congelamento ¨ 8. Capacità
di congelamento (t/24 ore): ........................................................................................................................ 9. Capacità
delle stive: ................................................. Numero:
........................................................... Fatto
a .............................................................., il
......................................... Firma
del richiedente:… Appendice 2 RUBRICA n. 1 || REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA || || || || || || || || || || || || || GIORNALE DI PESCA || || || || || || || || Giorno || || Mese || || Anno || Ora || || Nome della nave (1) ………………………….. || Partenza da (4)………………. || || Data (6) || || || || || || || || || || || || || || || Indicativo di chiamata (2)……………………… || || || || || || || || || || || || || || || || || Nome del comandante (3)……………………… || Ritorno a (5)………………... || || Data (6) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Attrezzo (7) Codice attrezzo (8) || || || Maglia (9) || || || || Dimensioni attrezzo (10) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || RUBRICA n. 2 || RUBRICA n. 3 Cancellare l’elenco « A » o « B » non utilizzato || RUBRICA n. 4 || Data (12) || Settore Statistico (13) || Numero di opera-zioni di pesca (14) || Tempo di pesca (ora) (15) || Stima dei quantitativi pescati per specie: (in chilogrammi) (16) (o osservazioni sulle interruzioni della pesca) || Peso totale delle catture (kg) (17) || Peso totale del pesce (kg) (18) || Peso totale di farina di pesce (kg) (19) || || || || || Sugarello A || Sardina || Alaccia || Acciuga || Sgombro || Pesce sciabola || Tonnidi || Nasello || Occhia-lone || Cala-maro || Seppia || Polpo || Gambero || Aragosta || Altri pesci || || || || Aragosta B || Mazzan-colla || Gambe- ro rosa mediter-raneo || Gambero rosso || Altri gamberi || Tonno bianco || Aragosta di fondale || Altri Crosta-cei || Rana pesca-trice || Nasello || Altri pesci || Cefalo-podi diversi || Mollu-schi vari || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Appendice 3 GIORNALE DI BORDO DELL’ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO || Nome della nave: …………………………………………………………………. || Stazza lorda: ………………………………………………............................. || PARTENZA della nave: RITORNO della nave: || Mese || Giorno || Anno || Porto || || || || Stato di bandiera: || Capacità - (TM): || || || || || || || || || || Numero di immatricolazione: ………………………………………………………………................................... || Comandante: ………………………………………………….... || || || || Armatore: ………………………………………………………….......................... || Numero dei membri dell’equipaggio: ….…………………………………………………........................ || || || || || || || || Indirizzo: ……………………………………………………………………….... || Data della relazione: ……………………………………..…...... || || || || || (Autore della relazione): ………………………………………. ………………………………………………................................. || Numero di giorni in mare: || || Numero di giorni di pesca: Numero di cale: || || Numero della bordata: || || || || || || || || || Data || Settore || T° superfi-ciale dell’acqua (ºC) || Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati || Catture || Mese || Giorno || Latitu-dine N/S || Longitu-dine E/O || Tonno rosso Thunnus thynnus o maccoyi || Tonno albacora Thunnus albacares || (Tonno obeso) Thunnus obesus || (Tonno bianco) Thunnus alalunga || (Pesce spada) Xiphias gladius || Marlin striato (Marlin bianco) Tetraptunus audax o albidus || Marlin nero Makaira Indica || (Pesce vela) Istiophorus albicane o platypterus || Tonnetto striato Katsuwonus pelamis || Catture miste || || || || || || || || Num. || Peso kg || Num. || kg || Num. || kg || Num. || kg || Num. || kg || Num. || kg || Num. || kg || Num. || kg || Num. || kg || Num. || kg || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Osservazioni || || || || || 1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. || || 3 - Per “giorno” si intende il giorno di cala del palangaro. || 5 - L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. || || 2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all’ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna. || || 4 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. || || 6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. || || Appendice 4 Legislazione in vigore sulle
taglie minime delle catture detenute a bordo «Sezione III: Taglie e pesi minimi delle
specie 1. Le dimensioni minime delle
specie devono essere misurate: –
per i pesci, dalla punta del muso all’estremità
della pinna caudale (lunghezza totale); –
per i cefalopodi, prendendo in considerazione la
sola lunghezza del corpo (mantello) senza tentacoli; –
per i crostacei, dalla punta del rostro all’estremità
della coda. La punta del rostro corrisponde al
prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del
cefalotorace. Per l’aragosta di fondale deve essere scelto come punto di
riferimento il centro della parte concava del carapace situata tra i due corni
frontali. 2. Le taglie e i pesi minimi dei
pesci di mare, dei cefalopodi e dei crostacei di cui è autorizzata la pesca
sono i seguenti: (a)
Per i pesci di mare: –
Alaccia (Sardinella
aurita e Sardinella maderensis) 18
cm –
Sardina (Sardina
pilchardus) 16
cm –
Suro e sugarello (Trachurus
spp) 19
cm –
Sugarotto (Decapturus
rhonchus) 19
cm –
Sgombro (Scomber
japonicus) 25
cm –
Orata (Sparus auratus) 20
cm –
Pagro azzurro, pagro (Sparus
coeruleostictus) 23
cm –
Pagro reale (Sparus
auriga), pagro mediterraneo (Sparus pagrus) 23
cm –
Dentice (Dentex spp) 15
cm –
Pagello rosso (Pagellus
bellottii), pagello mafrone (Pagellus acarne) 19
cm –
Pesce burro (Plectorhynchus
mediterraneus) 25
cm –
Cernia nera 25
cm –
Corvina (Sciana umbra) 25
cm –
Ombrina boccadoro (Argirosomus
regius) e ombrina bianca
(Pseudotholithus senegalensis) 70
cm –
Cernia (Epinephelus
spp.) 40
cm –
Pesce serra (Pomatomus
saltator) 30
cm –
Triglia dentata (Pseudupeneus
prayensis) 17
cm –
Muggine (Mugil spp) 20
cm –
Palombo (Mustellus
mustellus, Leptocharias smithi) 60
cm –
Trota di mare, spigola
macchiata (Dicentrarchus punctatus) 20
cm –
Cinoglossidi (Cynoglossus
canariensis, Cynoglossus monodi) 20
cm –
Cinoglossidi
(Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis) 30 cm –
Nasello
(Merluccius spp.) 30
cm –
Albacora
(Thunnus albacares) di peso inferiore a 3,2
kg –
Tonno
obeso (Thunnus obesus) di peso inferiore a 3,2 kg (b)
Per i cefalopodi: –
Polpo
(Octopus vulgaris) 500
gr (eviscerato) –
Calamaro
(Loligo vulgaris) 13
cm –
Seppia
(Sepia officinalis) 13
cm –
Seppiola
(Sepia bertheloti) 07
cm (c)
Per i crostacei: –
Aragosta
verde (Panulirus regius) 21
cm –
Aragosta
di fondale (Palinurus mauritanicus) 23
cm –
Gambero
rosa mediterraneo (Parapeneus longriostrus) 06
cm –
Granchio
rosso di fondale (Geyryon maritae) 06
cm –
Mazzancolla
rosa o gambero imperiale (Penaeus notialis,
Penaeus kerathurus) 200
esemplari/kg Appendice 5 Elenco
dei fattori di conversione TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE AI
PRODOTTI FINITI DELLA PESCA OTTENUTI A PARTIRE DA PICCOLI PELAGICI TRASFORMATI
A BORDO DEI PESCHERECCI DA TRAINO Produzione || Metodo di trattamento || Tasso di conversione Alacce Decapitate Decapitate, eviscerate Decapitate, eviscerate || Taglio manuale Taglio manuale Taglio meccanico || 1,416 1,675 1,795 Sgombri Decapitati Decapitati, eviscerati Decapitati Decapitati, eviscerati || Taglio manuale Taglio manuale Taglio meccanico Taglio meccanico || 1,406 1,582 1,445 1,661 Pesci sciabola Decapitati, eviscerati Tranci Decapitati, eviscerati (taglio speciale) || Taglio manuale Taglio manuale Taglio manuale || 1,323 1,340 1,473 Sardine Decapitate Decapitate, eviscerate Decapitate, eviscerate || Taglio manuale Taglio manuale Taglio meccanico || 1,416 1,704 1,828 Sugarelli Decapitati Decapitati Decapitati, eviscerati Decapitati, eviscerati || Taglio manuale Taglio meccanico Taglio manuale Taglio meccanico || 1,570 1,634 1,862 1,953 NB: Per la trasformazione del pesce in farina,
il tasso di conversione adottato è di 5,5 tonnellate di pesce fresco per 1
tonnellata di farina. Appendice 6 REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA || || || || || || || || || || || || DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRANSBORDO || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Gior || || Mese || || Anno || Ora || (A) Nome della nave (1)………………..….. || Partenza da (4)………………. || || Data (6) || || || || || || || || || || || || || || Indicativo di chiamata (2)…………….. || || || || || || || || || || || || || || || Nome del comandante (3) .……………. || Ritorno a (5)………………... || || Data (6) || || || || || || || || || || || || Nazionalità || Indicativo di chiamata || Nome della nave ricevente || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Firma del comandante della nave || INDICARE IL PESO IN CHILOGRAMMI || || || Specie (B) || Categoria commerciale (C) || Presentazione (D) || Peso netto (E) || Prezzo di vendita (F) || Valuta (G) || Specie (B) || Categoria commerciale (C) || Presentazione (D) || Peso netto (E) || Prezzo di vendita (F) || Valuta (G) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Appendice 7 LIMITI DELLE ZONE DI PESCA MAURITANE || || || || || || || || || || || Coordinate della ZEE/Protocollo VMS UE || || || || || || || || || || || 1 || Confine meridionale || Lat. || 16° || 04’ || || N || Long. || 19° || 58’ || || O 2 || Coordinate || Lat. || 16° || 30’ || || N || Long. || 19° || 54’ || || O 3 || Coordinate || Lat. || 17° || 00’ || || N || Long. || 19° || 47’ || || O 4 || Coordinate || Lat. || 17° || 30’ || || N || Long. || 19° || 33’ || || O 5 || Coordinate || Lat. || 18° || 00’ || || N || Long. || 19° || 29’ || || O 6 || Coordinate || Lat. || 18° || 30’ || || N || Long. || 19° || 28’ || || O 7 || Coordinate || Lat. || 19° || 00’ || || N || Long. || 19° || 43’ || || O 8 || Coordinate || Lat. || 19° || 23’ || || N || Long. || 20° || 01’ || || O 9 || Coordinate || Lat. || 19° || 30’ || || N || Long. || 20° || 04’ || || O 10 || Coordinate || Lat. || 20° || 00’ || || N || Long. || 20° || 14,5’ || || O 11 || Coordinate || Lat. || 20° || 30’ || || N || Long. || 20° || 25,5’ || || O 12 || Confine settentrionale || Lat. || 20° || 46’ || || N || Long. || 20° || 04,5’ || || O || || || || || || || || || || || Appendice 8 RAPPORTO DELL’OSSERVATORE SCIENTIFICO Nome dell’osservatore: ............................................................................................................. Nave: ............................................. Nazionalità: ................................................................. Numero e porto di immatricolazione: ......................................................................................... Estremi di identificazione: stazza: ............................. GT, potenza: ................................. cv Licenza: ............................. n.: .......................... tipo: ...................................................... Nome del comandante:……………………………. Nazionalità: ............................................. Imbarco dell’osservatore: …………….….Data: ……………….Porto: ................................ Sbarco dell’osservatore: …………………Data: ……………….Porto: ................................ Tecnica di pesca autorizzata ………………………………………………………………………. Attrezzi utilizzati: ................................................................................................................................ Dimensioni delle maglie e/o degli attrezzi: .......................................................................................... Zone di pesca frequentate: .................................................................................................................. Distanza dalla costa: ............................................................................................................................ Numero di marinai mauritani imbarcati: .......................................................................................... Dichiarazione di entrata..…/..…/….…e di uscita..…/..…/………dalla zona di pesca Stima dell’osservatore Produzione globale (kg): ............., dichiarata sul giornale di pesca/giornale di bordo: ...................... Catture accessorie: specie…………………..…, percentuale stimata: .................................% Rigetti: specie: …………………………………quantità (kg): ....................... Specie detenute a bordo || || || || || || || Quantità (kg) || || || || || || || Specie detenute a bordo || || || || || || || Quantità (kg) || || || || || || || Constatazioni dell’osservatore: Natura della constatazione || Data || Posizione || || || || || || || || Osservazioni dell’osservatore (generali):… ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Fatto a .............................................................., il ......................................... Firma dell’osservatore...................................................................................... Osservazioni del comandante …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Copia del rapporto ricevuta il:….....................Firma del comandante: ............................................... Rapporto trasmesso a……………………………………………………………………………… Qualifica: ............................................................................................................................................... ALLEGATO 2 Sostegno finanziario per la promozione di una
pesca responsabile e sostenibile 1. Oggetto
e importi Il sostegno finanziario
è un aiuto pubblico allo sviluppo, indipendente dalla componente commerciale di
cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e all’articolo 2,
paragrafo 1, del presente protocollo. Il sostegno
finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo,
ammonta a 3 milioni di EUR all’anno. Esso mira a contribuire allo sviluppo di
una pesca responsabile e sostenibile nelle zone di pesca mauritane, in armonia
con gli obiettivi strategici di conservazione delle risorse alieutiche e di una
migliore integrazione del settore nell’economia nazionale. Il sostegno finanziario si compone dei
seguenti tre assi d’intervento: || Azioni Asse I: COOPERAZIONE SCIENTIFICA E FORMAZIONE || Sostegno all’attuazione dei piani di sviluppo della pesca (IMROP, ONISPA, ENEMP) Asse II: SORVEGLIANZA || Sostegno alle attività della DSPCM Asse III: AMBIENTE || Conservazione dell’ambiente marino e costiero (PNBA e PND) 2. Beneficiari I beneficiari del presente sostegno sono,
rispettivamente, il Ministero della pesca e il Ministero dell’ambiente e dello
sviluppo sostenibile. I beneficiari istituzionali operano in stretto contatto
con il Ministero delle finanze. 3. Quadro
di attuazione L’Unione europea e la
Mauritania convengono nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo
10 dell’accordo, a seguito dell’entrata in vigore del presente protocollo, le
condizioni di ammissibilità al presente sostegno, le basi legali, la
programmazione, il controllo, la valutazione e le modalità di pagamento. 4. Visibilità La Mauritania si impegna a garantire la
visibilità delle misure attuate tramite il sostegno. A tal fine i beneficiari
si coordinano con la Delegazione dell’Unione europea a Nouakchott per attuare
gli orientamenti in materia di visibilità elaborati dalla Commissione europea.
In particolare, ciascun progetto deve comprendere una clausola di visibilità
del sostegno dell’Unione europea, segnatamente tramite l’utilizzo del logo (“bandiera
UE”). La Mauritania comunica infine all’Unione europea un programma per le
inaugurazioni. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione prevista 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l’Unione
europea e la Repubblica islamica di Mauritania che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel
settore della pesca in vigore tra le due Parti. 1.2. Settori interessati nella
struttura ABM/ABB[6] 11. - Pesca e affari marittimi 11.03 - Pesca internazionale e diritto del mare 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un’azione preparatoria[7]
X La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca
con paesi terzi rispondono all’obiettivo generale di mantenere e salvaguardare
le attività di pesca della flotta dell’Unione europea, anche d’altura, e di
sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento
sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque dell’Unione europea. Gli accordi di partenariato nel settore della pesca
(APP) garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica
comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee
(sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi
partner nell’economia globale e migliore gestione delle attività di pesca a
livello politico e finanziario). 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 1 Contribuire alla pesca
sostenibile nelle acque al di fuori dell’Unione, mantenere la presenza europea
nelle attività di pesca d’altura e proteggere gli interessi del settore europeo
della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APP
con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee. Attività ABM/ABB interessate Affari marittimi e pesca, pesca internazionale e
diritto del mare, accordi di pesca internazionali (linea di bilancio 11.0301) 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le
navi europee nelle zone di pesca della Mauritania. Il
protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle
risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all’attuazione
dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
impatto Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Tasso
di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca
utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo). Raccolta
e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo. Contributo
all’occupazione e al valore aggiunto nell’Unione europea nonché alla
stabilizzazione del mercato dell’Unione europea (a livello aggregato con altri
APP). Numero
di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista. 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Il
protocollo relativo al periodo 2008-2012 giunge a scadenza il 31 luglio 2012. È
previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere
dalla data della sua firma. Parallelamente alla presente procedura è stata
avviata una procedura relativa all’adozione, da parte del Consiglio, di una
decisione recante applicazione provvisoria del nuovo protocollo. Il
nuovo protocollo consentirà di gestire l’attività di pesca della flotta europea
e permetterà in particolare agli armatori di continuare a ottenere
autorizzazioni di pesca nelle zone di pesca mauritane. Il nuovo protocollo
rafforza inoltre la cooperazione tra l’Unione europea e la Mauritania al fine
di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Esso prevede in
particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e incoraggia la
comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea Nel
caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell’Unione europea
indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente
orientati a una pesca sostenibile. L’Unione europea auspica inoltre che, con
questo protocollo, la Mauritania continuerà a cooperare efficacemente con l’Unione
europea per una pesca sostenibile. I
fondi messi a disposizione dal protocollo permetteranno inoltre alla Mauritania
di proseguire lo sforzo di pianificazione strategica per l’attuazione delle sue
politiche nel settore della pesca. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe La
sottoutilizzazione di alcune categorie di pesca del protocollo precedente
nonché le conclusioni del parere scientifico hanno condotto le Parti a ridurre
le possibilità di pesca. Il valore commerciale corrispondente, tuttavia, è
stato riveduto leggermente al rialzo per tener conto dell’evoluzione dei prezzi
sui mercati. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti I
fondi versati nell’ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci
degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi
fondi all’attuazione di iniziative nell’ambito della politica settoriale del
paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la
sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie, separate dalla parte
commerciale del protocollo, sono compatibili con altre fonti di finanziamento
provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di
progetti e/o dei programmi attuati a livello nazionale nel settore della pesca. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria X Proposta/iniziativa di durata limitata –
X Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla
data della firma del protocollo e per una durata di 2 anni –
X Incidenza finanziaria dal 2012 al 2014 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata ¨ Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA ¨ seguita da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[8] X Gestione centralizzata diretta da parte
della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: ¨ agenzie esecutive ¨ organismi creati dalle Comunità[9]
¨ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio
pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. La
Commissione (DG MARE, in collaborazione con la Delegazione dell’Unione europea
a Nouakchott) garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione del
protocollo, in particolare sotto il profilo dell’utilizzo delle possibilità di
pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture. L’APP
prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso
della quale la Commissione e i paesi terzi facciano il punto sull’attuazione
dell’accordo e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti
alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati L’adozione
di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in
particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della
politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione). 2.2.2. Modalità di controllo previste
Si
intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull’attuazione
della politica settoriale. Anche l’analisi congiunta dei risultati menzionata
al paragrafo 2.1 rientra tra le modalità di controllo. Il
protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a
particolari condizioni e in circostanze determinate. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. La
Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico permanente e una
concertazione al fine di migliorare la gestione dell’accordo e rafforzare il
contributo dell’Unione europea alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni
caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di un APP sono
soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente
applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare
tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali sono versati gli importi
della contropartita finanziaria. Per il protocollo in oggetto, il capo I,
articolo 5, dell’allegato 1 stabilisce che la totalità della contropartita
finanziaria deve essere versata su un conto della Banca Centrale di Mauritania. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e
linea di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione………………………...……………] || SD/SND ([10]) || di paesi EFTA[11] || di paesi candidati[12] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 2 || 11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca || SD || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Per rubrica del quadro
finanziario pluriennale e linea di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione………………………………………] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3.2. Incidenza prevista sulle spese
3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || Conservazione e gestione delle risorse naturali DG: MARE || || || Anno N[13] 2012 || Anno N+1 2013 || Anno N+2 2014 || Anno N+3 2015 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || 70,000 || 70000 || || || || || || 140,000 Pagamenti || (2) || 70,000 || 70,000 || || || || || || 140,000 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[14] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti operativi per la DG <…….> || Impegni || =1+1a +3 || 70,000 || 70,000 || || || || || || Pagamenti || =2+2a +3 || 70,000 || 70,000 || || || || || || TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 70,000 || 70,000 || || || || || || 140,000 Pagamenti || (5) || 70,000 || 70,000 || || || || || || 140,000 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || || || || || || 0 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <…….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 70,000 || 70,000 || || || || || || 140,000 Pagamenti || =5+ 6 || 70,000 || 70,000 || || || || || || Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti operativi per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || «Spese amministrative» Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N 2012 || Anno N+1 2013 || Anno N+2 2014 || Anno N+3 2015 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: <…….> || Risorse umane || 0,298 || 0,298 || || || || || || Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || || || || || || TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || 0,308 || 0,308 || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,308 || 0,308 || || || || || || 0,616 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[15] 2012 || Anno N+1 2013 || Anno N+2 2014 || Anno N+3 2015 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 70,308 || 70,308 || || || || || || 140,616 Pagamenti || 70,308 || 70,308 || || || || || || 140,616 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di
stanziamenti operativi X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N 2012 || Anno N+1 2013 || Anno N+2 2014 || Anno N+3 2015 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo[16] || Costo medio || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[17] || || || || || || || || || || || || || || || || - Licenze tonniere || Stazza || 65 €/t || 2500 || 0,163 || 2500 || 0,163 || || || || || || || || || || || || - Licenze pesc. da traino || Prezzo licenze || 249 €/t || 2684 || 0,668 || 2684 || 0,668 || || || || || || || || || || || || - Sostegno settoriale || || 3,000 || 1 || 3,000 || 1 || 3,000 || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 70,000 || || 70,000 || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Realizzazione || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 70,000 || || 70,000 || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di
stanziamenti di natura amministrativa ¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[18] 2012 || Anno N+1 2013 || Anno N+2 2014 || Anno N+3 2015 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,298 || 0,298 || || || || || || 0,596 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || || || || || || 0,020 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,308 || 0,308 || || || || || || 0,616 Esclusa la RUBRICA 5[19] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 0,308 || 0,308 || || || || || || 0,616 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse
umane ¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || Anno N 2012 || Anno N+1 2013 || Anno N+2 2014 || Anno N+3 2015 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,298 || 0,298 || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[20] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[21] || - in sede[22] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 0,298 || 0,298 || || || || || XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione e tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere Funzionari e agenti temporanei || Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziazione dell’APP e dell’approvazione dell’esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell’APP in corso, compreso il monitoraggio finanziario e operativo permanente, e gestione delle licenze. 2 funzionari DG MARE + CU/viceCU + segreteria: stimato globalmente a 2,35 persone/anno Calcolo dei costi: 2,35 persone/anno x 127 000 EUR/anno = 298 450 EUR = 0,298 EUR Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale X La proposta/iniziativa è compatibile con
la programmazione finanziaria in vigore. ¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. ¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[23]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento X La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi. La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate X La proposta/iniziativa non ha alcuna
incidenza finanziaria sulle entrate. ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[24] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di
spesa interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. [1] Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004,
relativa all’istituzione di consigli consultivi regionali nell’ambito della
politica comune della pesca, GU L 142M del 30.5.2006, pagg. 176-181. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 343 dell’8.12.2006. [4] GU C [5] Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
(con allegati, atto finale e processi verbali di rettifica dell’atto finale in
data 3 marzo 1986 e 26 luglio 1993), conclusa a Montego Bay il 10 dicembre
1982 – Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite del 16.11.1994, Vol. 1834,
I-31363, pagg. 3-178. [6] ABM: Activity Based Management (gestione per
attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [7] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [8] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [9] A norma dell’articolo 185 del regolamento
finanziario. [10] SD = stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non
dissociati. [11] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [12] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [13] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [14] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [15] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [16] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che
saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km
di strade costruite…). [17] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi
specifici”. [18] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [19] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [20] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END = esperto
nazionale distaccato; INT = intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione
(jeune expert en délégation). [21] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [22] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [23] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [24] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.