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Document 52012PC0420
Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on criminal sanctions for insider dealing and market manipulation (submitted in accordance with Article 293(2) TFEU)
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (presentata ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 2, del TFUE)
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (presentata ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 2, del TFUE)
/* COM/2012/0420 final - 2011/0297 (COD) */
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (presentata ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 2, del TFUE) /* COM/2012/0420 final - 2011/0297 (COD) */
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 20 ottobre 2011 la Commissione ha adottato
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato, trasmettendola lo stesso giorno al Parlamento
europeo e al Consiglio. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il
parere il 28 marzo 2012. Dal marzo 2011 sono in corso indagini sulla
presunta manipolazione, da parte di alcune banche, dei parametri EURIBOR e
LIBOR relativi ai tassi sui prestiti interbancari. Il sospetto è che le banche
abbiano comunicato stime del tasso d’interesse a cui sarebbero state disposte
ad accettare denaro in prestito che si discostavano dal tasso per loro
effettivamente accettabile. È di conseguenza possibile che sia stato alterato
il livello dei tassi EURIBOR e LIBOR, che fungono da parametro per i prestiti e
da riferimento per la fissazione del prezzo di numerosi strumenti finanziari,
quali ad esempio gli swap sui tassi d’interesse, e che ne sia stata intaccata l’integrità.
Inoltre, con le stime comunicate le singole banche che contribuiscono alla
determinazione di tali parametri hanno fornito al mercato informazioni
fuorvianti riguardo al probabile costo del denaro. La Commissione ha esaminato se la presunta
manipolazione dei parametri, fra cui il LIBOR e l’EURIBOR, fosse contemplata
dalla proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e
alla manipolazione del mercato e dalla collegata proposta di direttiva relativa
alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato, da essa adottate nell’ottobre 2011. L’importanza
della questione è stata sottolineata anche, in particolare, dal Parlamento
europeo. Poiché attualmente i parametri non sono contemplati da nessuna delle
due proposte, la Commissione è giunta alla conclusione che la loro
manipolazione diretta esula dall’ambito di applicazione sia dell’una sia dell’altra.
Benché ad un’autorità competente possa risultare
difficile, se non addirittura impossibile, dimostrare che la manipolazione di
un parametro ha influito sul prezzo degli strumenti finanziari ad esso
collegati, qualsiasi manipolazione o tentata manipolazione di un parametro
rilevante può avere conseguenze gravi per la fiducia dei mercati e potrebbe
determinare sia perdite consistenti per gli investitori sia distorsioni nell’economia
reale, dato l’impiego diffuso degli indici parametrici come tasso di
riferimento, ad esempio per gli swap sui tassi d’interesse e i mutui ipotecari
a tasso variabile. È pertanto fondamentale prevedere chiaramente che le
autorità competenti devono poter infliggere, in tali casi, sanzioni
amministrative per il reato di manipolazione del mercato, senza dover provare o
dimostrare elementi incidentali come l’effetto sul prezzo. Altrettanto
essenziale è adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire questo tipo
di manipolazione nonché per abilitare le autorità competenti ad infliggere
sanzioni e agevolarne i lavori in tal senso. Un quadro giuridico rigoroso
rappresenterà un deterrente credibile di questo tipo di condotta e servirà
quindi per tutelare gli investitori e ristabilire la fiducia dei mercati. I
provvedimenti normativi dovrebbero comprendere sanzioni penali. Per contemplare la manipolazione dei parametri
e renderla penalmente perseguibile in presenza di dolo, la Commissione propone
quindi di modificare la proposta di direttiva. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 2.1. Base giuridica La proposta modificata si basa sull’articolo 83,
paragrafo 2, del TFUE ed è presentata ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 2,
dello stesso. 2.2. Sussidiarietà e
proporzionalità In virtù del principio di sussidiarietà
(articolo 5, paragrafo 3, del TUE), l’Unione interviene soltanto se e in quanto
gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli
effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
La dimensione transnazionale di numerosi parametri e degli enti che vi
contribuiscono con l’apporto di dati, così come l’internazionalità di molti
degli strumenti finanziari sui quali la manipolazione dei parametri può
incidere, implicano il rischio concreto che le risposte nazionali al problema
siano eluse o risultino inefficaci in mancanza di un intervento a livello di
Unione. L’intervento dell’Unione pare quindi appropriato secondo il principio
di sussidiarietà. Secondo il principio di proporzionalità,
qualsiasi intervento è mirato e si limita a quanto è necessario per conseguire
gli obiettivi. Tale principio ha guidato la redazione della proposta. 2.3. Illustrazione dettagliata
della proposta Le necessarie modifiche alla proposta di
direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni
privilegiate e di manipolazione del mercato sono le seguenti: ·
modifica delle definizioni (articolo 2) al fine di
inserirvi la definizione di “parametro”; ·
modifica relativa al reato di manipolazione del
mercato (articolo 4) al fine di includervi la manipolazione dei parametri
stessi; ·
modifica relativa al reato di “istigazione,
favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato” (articolo
5) al fine di includervi i comportamenti di tale tipo finalizzati alla
manipolazione dei parametri. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. La proposta della Commissione di direttiva
relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e
di manipolazione del mercato, COM(2011) 654 definitivo, è così modificata: 1. all’articolo 2 è aggiunto il
seguente punto 3: “3. “parametro”, qualsiasi indice
commerciale o cifra pubblicata calcolato applicando una formula al valore di
una o più attività sottostanti o uno o più prezzi, comprese stime di prezzi,
tassi d’interesse o altri valori, ovvero a sondaggi, con riferimento al quale è
determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario.”; 2. all’articolo 4 è aggiunta la
seguente lettera e): “e) trasmettere informazioni false o
fuorvianti, comunicare dati falsi o fuorvianti ovvero altra attività
equivalente finalizzata a manipolare intenzionalmente il calcolo di un
parametro.”; 3. all’articolo 5, il paragrafo 2
è sostituito dal seguente: “2. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all’articolo
3, lettera a), e all’articolo 4, lettere a), b), e c)
ed e), sia punibile come reato.”. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
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