This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0407
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033
/* COM/2012/0407 final - 2012/0199 (COD) */
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 /* COM/2012/0407 final - 2012/0199 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'iniziativa intergovernativa Capitali europee
della cultura è stata avviata nel 1985. Nel 1999, per migliorarne l'efficacia,
l'iniziativa è stata ufficialmente trasformata in azione dell'Unione europea.
Sono stati stabiliti nuovi criteri e procedure di selezione, è stato redatto un
elenco cronologico indicante l'ordine secondo cui gli Stati membri potevano
ospitare la manifestazione ed è stata istituita una giuria europea di esperti
indipendenti incaricata di valutare le candidature (decisione n. 1419/1999/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante
un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea
della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019). Tali disposizioni sono
state rivedute nel 2006 al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia
dell'iniziativa stimolando la concorrenza tra città e rafforzando la qualità
delle candidature. In questo contesto sono state anche introdotte varie misure
per assistere le città nel corso dei preparativi, fra cui una procedura di
monitoraggio (decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore
della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni
dal 2007 al 2019). La decisione n. 1622/2006/CE è applicabile
fino al 2019. Attualmente l'invito a presentare candidature per il titolo viene
pubblicato con sei anni di anticipo affinché le città dispongano di un periodo
di tempo sufficiente per i preparativi prima dell'inizio dell'anno della
manifestazione. Per assicurare una transizione armoniosa nel 2020 occorre
pertanto che la nuova base giuridica per il proseguimento dell'azione Capitali
europee della cultura sia adottata nel 2013. 2. Valutazioni, consultazioni con le parti
interessate e documento di lavoro dei servizi della Commissione I lavori della Commissione sulla proposta
relativa alle Capitali europee della cultura dopo il 2019 si sono avvalsi di un
ampio ventaglio di contributi. Dal 2007 la Commissione fa realizzare una
valutazione esterna ed indipendente di ciascuna Capitale europea della cultura.
Finora sono state valutate le Capitali del periodo 2007-2010 ed è in corso la
valutazione per il 2011. In precedenza le Capitali europee della cultura del
periodo 1995-2004 erano state oggetto di una valutazione esterna con un'unica
relazione. La Commissione ha inoltre incaricato una valutazione delle procedure
di selezione e monitoraggio introdotte dalla decisione n. 1622/2006/CE. Tra il 27 ottobre 2010 e il 12 gennaio 2011 è
stata realizzata una consultazione on line, con la quale sono state ottenute
212 risposte. A tale consultazione on line ha fatto seguito una riunione
pubblica, tenutasi a Bruxelles il 2 marzo 2011, alla quale hanno partecipato
più di 200 persone, per la maggior parte rappresentanti di autorità e
organizzazioni pubbliche. Contributi importanti alla riflessione sul
futuro delle Capitali europee della cultura sono arrivati anche dalla relazione
d'iniziativa adottata dal Comitato delle regioni nel febbraio 2012 e dalla
conferenza organizzata a Bruxelles nel marzo 2010 per il 25° anniversario della
manifestazione, cui hanno assistito 500 partecipanti, in particolare
rappresentanti di più di 50 Capitali passate, presenti e future o di città
candidate. Va osservato che su tutte le questioni
fondamentali vi è stata un'ampia convergenza tra, da un lato, le informazioni e
i dati raccolti grazie alle valutazioni e, dall'altro, le opinioni espresse
durante il processo di consultazione. Ciò ha permesso alla Commissione di
ricavare una serie di utili insegnamenti per il futuro delle Capitali europee
della cultura. L'opinione diffusa è che si tratti di
un'azione assai riuscita, di cui si caldeggia fortemente il proseguimento dopo
il 2019. È emerso chiaramente che le Capitali europee della cultura si sono
imposte come una delle iniziative culturali più ambiziose d'Europa, tanto per
portata quanto per dimensioni. Si tratta anche di una delle iniziative
maggiormente in vista e più prestigiose dell'Unione, e probabilmente di una
delle più apprezzate dai cittadini europei. Se il progetto è preparato con cura, le
Capitali europee della cultura possono offrire alle città considerevoli
vantaggi. Pur restando innanzitutto un evento di tipo culturale, la
manifestazione può anche avere importanti ripercussioni positive a livello
sociale ed economico, in particolare se inserita in una strategia di sviluppo a
lungo termine della città e della regione circostante basata sulla cultura. Va
inoltre osservato che, benché in un dato anno solo una città di ogni Stato
membro possa ospitare la manifestazione, il fatto stesso di concorrere produce,
anche nelle città che non ottengono il titolo, un importante effetto
incentivante per l'elaborazione di politiche e strategie nuove o più efficaci. Ospitare la manifestazione costituisce
tuttavia anche una notevole sfida. L'organizzazione di un programma culturale
della durata di un anno è un compito impegnativo e alcune Capitali sono
riuscite meglio di altre a sfruttare le potenzialità offerte dal titolo. La
principale sfida per il futuro è quindi quella di consolidare i punti di forza
del regime attuale, aiutando al tempo stesso ogni Capitale a sfruttare appieno
il potenziale del titolo, e di ottimizzare i benefici culturali, economici e
sociali legati alla manifestazione. Sulla base dei risultati delle valutazioni e
della consultazione pubblica, la Commissione ha individuato i cinque problemi
principali incontrati dalle città nel prepararsi al titolo: ·
sinora la difficoltà più diffusa è stata legata
all'incidenza della politica nazionale e locale sui bilanci, che devono
mantenersi quanto più possibile stabili tra la presentazione della candidatura
e le fasi finali, come pure all'impatto della politica su altri aspetti dell'organizzazione
dell'evento. Il sostegno politico è fondamentale in quanto la maggior parte dei
fondi sono di provenienza pubblica: senza tale appoggio una città non può
essere in grado di presentare una candidatura credibile, ma il gruppo che
realizza il progetto deve nel contempo mantenere la propria indipendenza
artistica per poter essere rispettato e salvaguardare in questo modo la
credibilità della manifestazione; ·
dalle valutazioni è inoltre emerso che in alcune
Capitali del passato la dimensione europea non era stata compresa fino in fondo
e avrebbe potuto essere valorizzata meglio; ·
molte città non sono riuscite a inserire la
manifestazione nel quadro di una strategia a più lungo termine e hanno quindi
avuto difficoltà a preservare nel tempo gli effetti positivi del titolo; ·
le città non hanno ancora messo a punto meccanismi
di misurazione dei risultati e mancano quindi dati primari sulle ripercussioni
del titolo. Ciò rende difficile realizzare un confronto tra Capitali e riduce
la possibilità di trasferire le esperienze; ·
molti Stati membri, infine, hanno già ospitato la
manifestazione in varie occasioni e alcuni di essi possono contare solo su un
numero limitato di candidati realistici per un evento di vasta scala come le
Capitali europee della cultura. Il titolo potrebbe avere forti ripercussioni
negative su una città con capacità troppo limitate e la scelta di capitali
deboli rischierebbe a lungo termine di nuocere al prestigio e al valore
distintivo delle Capitali europee della cultura. Sulla scorta di quanto precede, sono state
analizzate tre opzioni per il futuro delle Capitali europee della cultura dopo
il 2019: ·
1) proseguire l'azione con una base giuridica
identica a quella della decisione in vigore, cui si allegherebbe semplicemente
un nuovo elenco cronologico di Stati membri; ·
2) cessare l'azione; ·
3) proseguire l'azione con una nuova base giuridica
che permetta di superare i problemi incontrati nel quadro della decisione
attualmente in vigore. All'interno di questa terza opzione, sono state esaminate
due subopzioni: –
3a) viene allegato un nuovo elenco cronologico di
Stati membri; –
3b) il titolo è attribuito sulla base di un
concorso generale. Per ciascuna opzione sono state esaminate le
varie ripercussioni sul piano culturale, economico, sociale e ambientale. Le
opzioni sono poi state valutate e classificate in base alla loro efficacia in
rapporto agli obiettivi delle Capitali europee della cultura, alla loro
efficienza, ai costi e all'onere amministrativo, alla loro coerenza rispetto ai
più ampi obiettivi politici dell'Unione, alle sinergie e complementarità con
altri obiettivi dell'Unione e alla loro fattibilità. L'opzione che ha ricevuto la valutazione
globale più positiva è la 3a, vale a dire una nuova base giuridica con un
elenco cronologico di Stati membri. Questa opzione ha ottenuto il punteggio più
alto rispetto a tutte le altre ed è stata classificata come l'opzione da
preferire. I risultati principali delle valutazioni e
della consultazione pubblica, nonché la logica seguita nel confronto tra
opzioni, sono sintetizzati nel documento di lavoro dei servizi della
Commissione che accompagna la presente proposta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La manifestazione "Capitali europee della
cultura" si basa sull'articolo 167 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Detto articolo conferisce all'Unione europea il mandato di
contribuire "al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel
rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo
il retaggio culturale comune". L'Unione deve inoltre "incoraggiare la
cooperazione tra Stati membri" nel settore della cultura "e, se
necessario, […] appoggiare e […] integrare l'azione di questi ultimi". Conformemente all'articolo 291 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, nel quadro della nuova decisione la
nomina ufficiale delle Capitali europee della cultura, che formalizza le
raccomandazioni espresse dal panel europeo di esperti indipendenti, spetta alla
Commissione. La proposta rispetta i principi di sussidiarietà
e di proporzionalità. L'azione continua a essere attuata principalmente a
livello locale e nazionale. Le valutazioni e la consultazione pubblica hanno
tuttavia dimostrato che l'Unione svolge un ruolo fondamentale nel coordinare
gli Stati membri e nel garantire l'applicazione di criteri comuni, chiari e
trasparenti, nonché per quanto riguarda le procedure di selezione e
monitoraggio delle Capitali europee della cultura. L'Unione fornirà inoltre un
sostegno ai preparativi delle città selezionate grazie alle raccomandazioni del
panel europeo di esperti, allo scambio di buone pratiche tra città e a un
contributo finanziario sotto forma del premio Melina Mercouri. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Come già per la decisione n. 1622/2006/CE, la
proposta della Commissione non ha alcuna incidenza diretta sul bilancio. Il periodo oggetto della proposta coinciderà
con più quadri finanziari pluriennali. Per il quadro finanziario 2014-2020, gli
aspetti finanziari relativi alle Capitali europee della cultura, compreso il
premio Melina Mercouri, i costi connessi al panel europeo di esperti, la
visibilità dell'azione a livello europeo e le risorse umane della Commissione
che dovranno dedicarsi all'azione, rientreranno nell'ambito del programma
Europa creativa. Per gli anni successivi al 2020, gli aspetti
giuridici e finanziari delle Capitali europee della cultura saranno
direttamente legati alle disposizioni dei futuri quadri finanziari pluriennali
e, su questa base, dovranno ugualmente rientrare nell'ambito dei rispettivi
programmi dell'Unione a sostegno della cultura. 5. SINTESI DELLA DECISIONE Sulla base dei risultati delle valutazioni e
della consultazione pubblica, la proposta relativa alle Capitali europee della
cultura dopo il 2019 mantiene le caratteristiche principali e la struttura
generale del sistema vigente: ·
il titolo continuerà ad essere attribuito in base a
un elenco cronologico di Stati membri. Tale sistema di rotazione ha dimostrato
di essere l'unico in grado di offrire a ogni Stato membro le stesse possibilità
di ospitare la manifestazione e di garantire un equilibrio geografico fra le
varie Capitali europee della cultura, consentendo così all'Unione di mettere in
luce la diversità delle culture europee e ai cittadini di tutta l'Europa di
godere della manifestazione vicino a casa propria; ·
il titolo continuerà ad essere riservato alle
città. Queste ultime avranno ancora la possibilità di coinvolgere le regioni
circostanti per raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della
manifestazione, ma l'esperienza passata ha dimostrato che uno dei fattori
determinanti del suo successo è il fatto che sia una città ad assumere
chiaramente il ruolo guida; ·
l'attribuzione del titolo continuerà a basarsi su
un programma culturale creato appositamente per l'anno della manifestazione in
modo da favorire una forte dimensione europea; ·
il processo di selezione in due fasi ad opera di un
panel europeo di esperti indipendenti ha dimostrato di essere equo e
trasparente e verrà quindi mantenuto. Esso ha consentito in particolare alle
città di migliorare le loro candidature tra la fase di preselezione e quella
della selezione finale grazie ai consigli espressi dagli esperti del panel; ·
il titolo continuerà a essere attribuito per un
anno intero, in modo da mantenerne il carattere distintivo e ambizioso. Parallelamente vengono proposti vari
miglioramenti intesi a risolvere i problemi incontrati nel quadro della
decisione vigente e ad aiutare tutte le città a sfruttare appieno le
possibilità offerte dal titolo. Le principali modifiche introdotte dalla nuova
base giuridica sono le seguenti: ·
i criteri sono stati formulati in modo più preciso
per orientare meglio le città candidate e sono stati resi più quantificabili
per aiutare il panel di esperti nella selezione e nel monitoraggio delle città.
È stata prestata un'attenzione particolare al consolidamento del potenziale
effetto incentivante dell'iniziativa per promuovere strategie di sviluppo
locale a lungo termine basate sulla cultura, alle capacità delle città
candidate di ospitare nella pratica la manifestazione, al rafforzamento della
dimensione europea e della visibilità dei programmi culturali, alla qualità dei
contenuti culturali ed artistici, alla promozione di un'ampia partecipazione da
parte delle popolazioni locali, come pure alla stabilità dei bilanci e
all'indipendenza della direzione artistica; ·
le condizioni per l'attribuzione del premio Melina
Mercouri sono state rafforzate. Inoltre, l'importo del premio non sarà più
versato tre mesi prima dell'inizio dell'anno della manifestazione, bensì alla
metà dell'anno, onde accertarsi che le città rispettino gli impegni assunti per
quanto riguarda in particolare il finanziamento, la programmazione e la
visibilità dell'Unione; ·
è esplicitamente stabilito che il panel europeo non
è tenuto a formulare una raccomandazione positiva se nessuna delle candidature
soddisfa i criteri dell'azione; ·
le misure di accompagnamento destinate ad assistere
le città durante il periodo di preparazione dopo l'attribuzione del titolo sono
state rafforzate per dare alle città maggiore appoggio e ulteriori
orientamenti. È stata introdotta una riunione di monitoraggio aggiuntiva, le
visite alle città da parte dei membri del panel si svolgeranno in modo più
sistematico e lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra Capitali
passate, presenti e future, come pure fra città candidate, verrà consolidato; ·
sono stati introdotti nuovi obblighi di valutazione
a carico delle città stesse per poter disporre di un quadro più completo delle
ripercussioni del titolo come pure di dati comparabili; ·
si propone infine di aprire nuovamente l'azione
alla partecipazione dei paesi candidati e potenziali candidati dopo il 2019,
come già avvenuto fino al 2010. L'esperienza, tra le altre città, di Sibiu 2007
e di Istanbul 2010 ha dimostrato che tale apertura può rappresentare un
vantaggio sia per questi paesi che per l'Unione. 2012/0199 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce l'azione dell'Unione
"Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, primo
trattino, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato delle regioni[1], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta
tra i popoli europei e assegna all'Unione, tra l'altro, il compito di
contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto
delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il
retaggio culturale comune. A tale riguardo, se necessario, l'Unione appoggia ed
integra l'azione degli Stati membri intesa a migliorare la conoscenza e a
diffondere la cultura e la storia dei popoli europei. (2) La comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni su un'agenda europea per la cultura in un mondo in
via di globalizzazione[2],
adottata dal Consiglio con la risoluzione del 16 novembre 2007 su un'agenda
europea per la cultura[3],
stabilisce gli obiettivi per le attività future dell'Unione in ambito
culturale. Tali attività devono promuovere la diversità culturale e il dialogo
interculturale. Devono inoltre promuovere la cultura quale catalizzatore della
creatività nel quadro della strategia per la crescita e l'occupazione, nonché
come elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE. (3) La decisione n. 1622/2006/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, ha istituito un'azione
comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della
cultura" per gli anni dal 2007 al 2019[4]. (4) Le valutazioni delle Capitali
europee della cultura e la consultazione pubblica sul futuro dell'azione dopo
il 2019 hanno dimostrato che la manifestazione è diventata progressivamente una
delle iniziative culturali più ambiziose e apprezzate in Europa. (5) Agli obiettivi iniziali delle
Capitali europee della cultura, che erano la valorizzazione della ricchezza e
della diversità delle culture europee e delle loro caratteristiche comuni
nonché la promozione di una maggiore comprensione reciproca tra i cittadini
europei, le città cui è stato attribuito il titolo hanno progressivamente
aggiunto una nuova dimensione utilizzando l'effetto incentivante del titolo per
stimolare uno sviluppo più generale della città. (6) Questi obiettivi sono
pienamente in linea con quelli del programma Europa creativa[5], che mira a promuovere la
diversità culturale e linguistica europea e a rafforzare la competitività dei
settori culturale e creativo al fine di sostenere una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. (7) Le valutazioni e la
consultazione pubblica hanno dimostrato che le Capitali europee della cultura
possono offrire notevoli vantaggi se il progetto è pianificato con cura. Pur
restando innanzitutto un'iniziativa culturale, la manifestazione può anche
avere importanti ripercussioni positive a livello sociale ed economico, in
particolare se inserita in una strategia di sviluppo a lungo termine della
città basata sulla cultura. (8) Il titolo di Capitale europea
della cultura comporta tuttavia anche notevoli difficoltà. L'organizzazione di
un programma culturale della durata di un anno è un compito impegnativo e
alcune capitali sono riuscite meglio di altre a sfruttare le potenzialità
offerte dal titolo. È quindi opportuno consolidare l'azione per aiutare tutte
le città a sfruttare pienamente il titolo. (9) Il titolo di Capitale europea
della cultura deve continuare a essere riservato alle città, ma è opportuno che
queste ultime mantengano la possibilità di coinvolgere le regioni circostanti
per raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della
manifestazione. (10) L'attribuzione del titolo di
Capitale europea della cultura deve continuare a basarsi su un programma
culturale creato appositamente per l'anno della manifestazione e caratterizzato
da una forte dimensione europea, che deve tuttavia rientrare in una strategia a
più lungo termine. (11) Il processo di selezione in
due fasi, realizzato da un panel europeo di esperti indipendenti sulla base di
un elenco cronologico di Stati membri, ha dato prova di equità e trasparenza.
Esso ha consentito alle città di migliorare le loro candidature tra la fase di
preselezione e quella della selezione finale grazie ai pareri espressi dagli
esperti del panel e ha garantito una ripartizione equa delle capitali in tutti
gli Stati membri. (12) È opportuno che i criteri di
selezione siano formulati in modo più preciso per orientare meglio le città
candidate e siano più facilmente quantificabili per aiutare il panel di esperti
nella selezione e nel monitoraggio delle città. Tali criteri devono in
particolare rafforzare gli effetti a lungo termine del titolo premiando le
città che hanno sviluppato una strategia di politica culturale a lungo termine. (13) La fase di preparazione che
intercorre fra la nomina di una città e l'anno della manifestazione è di
importanza fondamentale per il successo di una Capitale europea della cultura.
Le parti interessate concordano ampiamente sulla grande utilità per le città
delle misure di accompagnamento introdotte dalla decisione
n. 1622/2006/CE. È opportuno rafforzare ulteriormente tali misure, in
particolare aumentando la frequenza delle riunioni di monitoraggio e delle visite
alle città da parte dei membri del panel e consolidando ancora di più lo
scambio di esperienze tra Capitali passate, presenti e future, come pure fra
città candidate. (14) Il premio Melina Mercouri ha
acquistato un forte valore simbolico, che va ben oltre la somma effettiva che
può essere versata dalla Commissione. Per assicurarsi che le città nominate
rispettino i propri impegni, le condizioni per il versamento della somma
relativa al premio devono tuttavia essere più rigorose e precise. (15) È importante che le città
pongano in risalto in tutto il materiale di comunicazione che le Capitali
europee della cultura sono un'iniziativa dell'Unione. (16) Le valutazioni dei risultati
delle precedenti Capitali europee della cultura realizzate dalla Commissione
non possono fornire dati primari sull'impatto del titolo e si basano sui dati
raccolti a livello locale. Le città stesse devono pertanto essere i soggetti
principali nel processo di valutazione e predisporre meccanismi efficaci di
misurazione. (17) L'esperienza, tra le altre
città, di Sibiu 2007 e di Istanbul 2010 ha dimostrato che la partecipazione dei
paesi candidati può contribuire ad avvicinarli all'Unione mettendo in evidenza
gli aspetti comuni delle culture europee. È quindi opportuno aprire nuovamente
le Capitali europee della cultura alla partecipazione dei paesi candidati e
potenziali candidati dopo il 2019. (18) È opportuno conferire
competenze di esecuzione alla Commissione al fine di garantire condizioni
uniformi per l'attuazione della presente decisione e, in particolare, delle
disposizioni riguardanti la nomina delle Capitali europee della cultura. (19) La decisione n. 2006/1622/CE
va abrogata e sostituita dalla presente decisione. Le disposizioni di tale
decisione devono tuttavia continuare ad essere applicate, fino al 2019, per
tutte le Capitali europee della cultura già nominate o in procinto di essere
nominate. (20) Poiché gli obiettivi della
presente decisione non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati
membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, soprattutto
a causa della necessità di criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti per
la selezione e il monitoraggio delle Capitali europee della cultura come pure
di un forte coordinamento tra Stati membri, l'Unione può adottare misure in
conformità del principio di sussidiarietà come indicato nell'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto
La presente decisione istituisce l'azione
dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al
2033. Articolo 2 Obiettivi 1. Gli obiettivi generali
dell'azione sono i seguenti: a) tutelare e promuovere la diversità delle
culture europee e valorizzare le loro caratteristiche comuni; b) promuovere il contributo della cultura
allo sviluppo a lungo termine delle città. 2. Gli obiettivi specifici
dell'azione sono: a) migliorare l'ampiezza, la diversità e la
dimensione europea dell'offerta culturale delle città, anche attraverso la
cooperazione transnazionale; b) ampliare l'accesso e la partecipazione
alla cultura; c) rafforzare le capacità del settore
culturale e i suoi legami con altri settori; d) migliorare la visibilità delle città a
livello internazionale mediante la cultura. Articolo 3 Accesso
all'azione 1. Le città degli Stati membri
possono essere nominate Capitali europee della cultura per un anno, secondo
l'ordine figurante nell'allegato. È nominata una sola città di ciascuno degli Stati
membri indicati nell'elenco. 2. Quando un paese aderisce
all'Unione dopo l'adozione della presente decisione, l'elenco figurante
nell'allegato è aggiornato di conseguenza. Pertanto, le città di questo paese
possono essere nominate Capitali europee della cultura secondo le stesse norme
e procedure che si applicano agli altri Stati membri. Tuttavia, poiché l'invito a presentare candidature
per il titolo viene pubblicato con sei anni di anticipo affinché le città
dispongano di un periodo di tempo sufficiente per i preparativi dopo la nomina,
l'elenco non viene aggiornato per i paesi che aderiranno all'Unione dopo il 31
dicembre 2026. Se una città del paese che aderisce all'Unione è
già stata nominata Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033
secondo le norme e procedure applicabili ai paesi candidati e potenziali
candidati, di cui al paragrafo 3, l'elenco non viene aggiornato. 3. Le città dei paesi candidati
e potenziali candidati hanno inoltre la possibilità di candidarsi al titolo di
Capitale europea della cultura nel quadro di un concorso generale organizzato
ogni tre anni parallelamente ai concorsi nei due Stati membri, in conformità
del calendario di cui all'allegato. Le disposizioni specifiche applicabili alle città
dei paesi candidati e potenziali candidati figurano all'articolo 10. Articolo 4 Candidature 1. La partecipazione al concorso
per il titolo di Capitale europea della cultura è aperta unicamente alle città.
Le città candidate possono associare le regioni circostanti. Le candidature
sono tuttavia presentate con il nome della città in questione che, qualora
selezionata, riceverà il titolo. 2. La Commissione predispone un
formulario comune di candidatura che riflette i criteri definiti all'articolo 5
e che è utilizzato da tutte le città candidate. 3. Ogni candidatura deve basarsi
su un programma culturale caratterizzato da una forte dimensione europea. Tale
programma ha la durata di un anno ed è specificamente ideato per il titolo di
Capitale europea della cultura, secondo i criteri definiti all'articolo 5. Esso
deve tuttavia rientrare nel quadro di una strategia a lungo termine di sviluppo
culturale della città. Articolo 5 Criteri I criteri per la valutazione delle candidature
sono suddivisi in sei categorie: "strategia a lungo termine",
"capacità di realizzare gli obiettivi" "contenuto culturale e
artistico", "dimensione europea ","portata" e
"gestione". 1. Per quanto riguarda la
"strategia a lungo termine", vengono valutati i seguenti fattori: a) la strategia di sviluppo culturale
seguita dalla città al momento della candidatura, compresi i piani di
governance culturale e il sostegno alle attività culturali oltre l'anno del titolo; b) i piani per rafforzare le capacità del
settore culturale; c) i piani destinati a rafforzare i legami a
lungo termine tra il settore culturale e i settori economico e sociale della
città; d) gli effetti previsti a lungo termine a
livello culturale, sociale ed economico che il titolo può avere per la città; e) i piani per il monitoraggio e la
valutazione dell'impatto del titolo sulla città. 2. Per quanto riguarda la
"capacità di realizzare gli obiettivi", le città candidate devono
dimostrare: a) che la candidatura gode di un sostegno
politico trasversale; b) che la città dispone o disporrà di
infrastrutture adeguate e sostenibili a lungo termine per ospitare la
manifestazione. 3. Per quanto riguarda il
"contenuto culturale e artistico", vengono valutati i seguenti
fattori: a) l'esistenza di una visione artistica
chiara e coerente per il programma culturale dell'anno; b) la partecipazione di artisti e
organizzazioni culturali locali nell'ideazione e nell'attuazione del programma
culturale; c) l'ampiezza e la diversità delle attività
proposte e la loro qualità artistica complessiva; d) la capacità di combinare il patrimonio
culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali
nuove, innovative e sperimentali. 4. Per quanto riguarda la
"dimensione europea", sono valutati i seguenti fattori: a) la portata e la qualità delle attività
destinate a promuovere la diversità culturale dell'Europa; b) la portata e la qualità delle attività
destinate a valorizzare gli aspetti comuni delle culture, della storia e del
patrimonio dell'Europa, come pure l'integrazione europea; c) la portata e la qualità delle attività
cui partecipano gli artisti europei, la cooperazione con operatori o città di
paesi diversi e i partenariati transnazionali; d) la strategia che sarà adottata per
suscitare l'interesse di un vasto pubblico europeo. 5. Per quanto riguarda la
"portata", sono valutati i seguenti fattori: a) il coinvolgimento della popolazione
locale e della società civile nella preparazione della candidatura e nella
realizzazione della manifestazione; b) la creazione di opportunità nuove e
sostenibili che consentano a un gran numero di cittadini (soprattutto giovani e
gruppi emarginati o svantaggiati, comprese le minoranze) di assistere o
partecipare ad attività culturali. Un'attenzione particolare è inoltre
riservata, ove possibile, all'accessibilità di queste attività per le persone
disabili e gli anziani; c) la strategia generale di sviluppo del
pubblico, e in particolare il legame con il settore dell'istruzione e la
partecipazione delle scuole. 6. Per quanto riguarda la
"gestione", sono valutati i seguenti fattori: a) la sostenibilità del bilancio proposto.
Questo bilancio deve coprire la fase preparatoria, l'anno del titolo vero e
proprio e la continuazione delle attività legate al titolo; b) la struttura di governance e l'organismo
di attuazione previsti per la realizzazione della manifestazione; c) la procedura di nomina del direttore
artistico e il suo campo di azione; d) la strategia di comunicazione, che deve
essere globale e porre in rilievo il fatto che le Capitali europee della
cultura sono un'iniziativa dell'Unione. Articolo 6 Panel
europeo 1. È istituito un panel europeo
di esperti indipendenti ("panel europeo") che è incaricato delle
procedure di selezione e monitoraggio. 2. Il panel europeo è composto
da 10 membri, che devono essere cittadini dell'Unione. Devono essere esperti
indipendenti provvisti di esperienza e competenze rilevanti nel settore della
cultura, nello sviluppo culturale delle città o nell'organizzazione di una
Capitale europea della cultura. Inoltre, devono poter dedicare un numero
appropriato di giorni di lavoro all'anno al panel europeo. La Commissione preseleziona un gruppo di membri
potenziali del panel in seguito a un invito a manifestare interesse. Il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono poi a selezionare
da questo gruppo tre esperti ciascuno e li nominano conformemente alle
rispettive procedure. Il Comitato delle regioni seleziona un esperto e lo nomina
conformemente alle proprie procedure. Ogni istituzione o organo si adopera per garantire
che le competenze degli esperti che nomina siano il più possibile complementari
e che tali esperti siano selezionati garantendo una copertura geografica
equilibrata. Il panel europeo nomina il suo presidente. 3. I membri del panel europeo
sono nominati per tre anni. Tuttavia, in deroga a quanto previsto sopra, per il
primo panel che sarà costituito a norma della presente decisione, il Parlamento
europeo nomina i suoi tre esperti per tre anni, il Consiglio per un anno, la
Commissione per due anni e il Comitato delle regioni nomina il suo esperto per
un anno in modo da scaglionare la sostituzione dei membri del panel ed evitare
così la perdita di esperienza e conoscenze che si verificherebbe in caso di
sostituzione simultanea di tutti i membri. 4. I membri del panel europeo
devono dichiarare qualsiasi conflitto di interessi in atto o potenziale
riguardo a una determinata città candidata. Qualora un membro del panel rilasci
una tale dichiarazione o un conflitto di interessi di questo tipo venga alla
luce, il membro del panel interessato non partecipa alla procedura di selezione
per lo Stato membro in questione o, se del caso, alla procedura di selezione
per i paesi candidati e potenziali candidati. Il membro del panel interessato
non è sostituito per tale procedura e la selezione è effettuata dagli altri
membri del panel europeo. 5. Tutte le relazioni del panel
europeo sono pubblicate sul sito web della Commissione. Articolo 7 Presentazione
delle candidature negli Stati membri 1. Ogni Stato membro è
responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città del suo territorio
conformemente al calendario di cui all'allegato. 2. Gli Stati membri pubblicano
un invito a presentare candidature sei anni prima dell'inizio dell'anno del
titolo. In ogni invito a presentare candidature al titolo,
indirizzato alle città, è utilizzato il formulario comune di candidatura di cui
all'articolo 4, paragrafo 2. Per ciascuno degli inviti a presentare candidature
il termine per la presentazione è fissato a dieci mesi dalla data di
pubblicazione. 3. Le candidature sono
comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati. Articolo 8 Preselezione
negli Stati membri 1. Ciascuno degli Stati membri
interessati convoca il panel europeo a una riunione di preselezione con le
città candidate cinque anni prima dell'inizio dell'anno del titolo. 2. Il panel europeo valuta le
candidature in base ai criteri di cui all'articolo 5. Esso effettua una preselezione
delle città candidate che saranno oggetto di un ulteriore esame, predispone una
relazione su tutte le candidature e formula raccomandazioni dirette alle città
preselezionate. 3. Il panel europeo presenta la
relazione allo Stato membro interessato ed alla Commissione. Ciascuno degli
Stati membri interessati approva formalmente la preselezione in base alla
relazione del panel. Articolo 9 Selezione
negli Stati membri 1. Le città candidate
preselezionate completano le loro candidature in base ai criteri ed alle
raccomandazioni formulate dal panel nella riunione di preselezione e le
trasmettono agli Stati membri interessati, che le inoltrano quindi alla
Commissione. 2. Nove mesi dopo la riunione di
preselezione ciascuno degli Stati membri interessati convoca il panel europeo a
una riunione di selezione finale con le città candidate preselezionate. 3. Il panel europeo valuta le
candidature completate. 4. Il panel europeo pubblica una
relazione sulle candidature in cui raccomanda la nomina a Capitale europea
della cultura di una città dello Stato membro interessato. Tuttavia, se nessuna
delle città candidate soddisfa i criteri, il panel europeo può raccomandare di
non attribuire il titolo per quell'anno. La relazione contiene anche raccomandazioni sui
progressi da realizzare entro l'anno del titolo, dirette alla città di cui è
stata raccomandata la nomina. La relazione è presentata allo Stato membro
interessato e alla Commissione ed è pubblicata sul sito web della Commissione. Articolo 10 Disposizioni
relative ai paesi candidati e potenziali candidati 1. La Commissione è responsabile
dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi candidati e candidati
potenziali. 2. La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un invito a presentare candidature sei
anni prima dell'inizio dell'anno del titolo. Tale invito è aperto alle città di
tutti i paesi candidati e potenziali candidati purché questi partecipino, alla
data di pubblicazione dell'invito, al programma Europa creativa o a programmi
successivi dell'Unione a sostegno della cultura. Tuttavia, per motivi di equità rispetto alle città
degli Stati membri, ogni città è autorizzata a partecipare ad un solo concorso
destinato alle città dei paesi candidati e potenziali candidati durante il
periodo dal 2020 al 2033 e una città che abbia partecipato a tale concorso non
è autorizzata, nello stesso periodo, a partecipare a un concorso organizzato
successivamente in un nuovo Stato membro conformemente a quanto disposto
nell'articolo 3, paragrafo 2. Ancora per motivi di equità nei confronti degli
Stati membri, ogni paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a
ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033. Alle
città di paesi cui è già stato attribuito il titolo non è dunque consentito
partecipare a ulteriori concorsi durante lo stesso periodo. 3. Le condizioni di cui
all'articolo 4 e i criteri di cui all'articolo 5 si applicano ai paesi
candidati e potenziali candidati. 4. La preselezione delle città è
effettuata dal panel europeo cinque anni prima dell'inizio dell'anno del
titolo, unicamente sulla base dei formulari di candidatura scritta di cui
all'articolo 4, paragrafo 2. Non è organizzata alcuna riunione con le città
candidate. Il panel europeo valuta le candidature in base ai
criteri. Esso effettua una preselezione delle città candidate che saranno
oggetto di un ulteriore esame, predispone una relazione su tutte le candidature
e formula raccomandazioni dirette alle città preselezionate. Tale relazione è presentata
alla Commissione e pubblicata sul sito web della Commissione. 5. Le città candidate
preselezionate completano le loro candidature in base ai criteri ed alle
raccomandazioni formulate durante la preselezione e le trasmettono alla
Commissione. La Commissione convoca il panel europeo a una
riunione di selezione finale con le città preselezionate, che si tiene a
Bruxelles nove mesi dopo la preselezione. Il panel europeo valuta le candidature completate. Il panel pubblica una relazione sulle candidature
delle città candidate preselezionate in cui raccomanda la nomina a Capitale
europea della cultura di una sola città di un paese candidato o potenziale
candidato. Tuttavia, se nessuna delle città candidate soddisfa i criteri, il
panel europeo può raccomandare di non attribuire il titolo per quell'anno. La relazione contiene anche raccomandazioni sui
progressi da realizzare e le disposizioni da adottare entro l'anno del titolo,
dirette alla città di cui è stata raccomandata la nomina. Tale relazione è presentata alla Commissione e
pubblicata sul sito web della Commissione. Articolo 11 Nomina La Commissione nomina ufficialmente le
Capitali europee della cultura mediante atti di esecuzione, tenendo in debito
conto le raccomandazioni del panel europeo. Essa informa della nomina il
Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni. Articolo 12 Cooperazione
tra le città nominate 1. Le Capitali europee della
cultura nominate per lo stesso anno si adoperano per stabilire collegamenti tra
i rispettivi programmi culturali. 2. La cooperazione viene
valutata nel quadro della procedura di monitoraggio di cui all'articolo 13. Articolo 13 Monitoraggio 1. Il panel europeo segue i
preparativi delle Capitali europee della cultura e fornisce alle città appoggio
e orientamenti dal momento della nomina fino all'inizio dell'anno del titolo. 2. A tal fine la Commissione
convoca il panel europeo e le città interessate a tre riunioni, che si
svolgono, rispettivamente, tre anni, diciotto mesi e due mesi prima dell'inizio
dell'anno del titolo. Lo Stato membro o il paese interessato può inviare un
osservatore a queste riunioni. Le città trasmettono alla Commissione relazioni
sullo stato di avanzamento dei lavori sei settimane prima di ciascuna delle
riunioni. Durante le riunioni il panel europeo fa il punto
sui preparativi e fornisce consulenze al fine di aiutare le città a predisporre
un programma di notevole qualità e una strategia efficace. Il panel presta
particolare attenzione alle raccomandazioni formulate nella relazione di
selezione e nelle relazioni di monitoraggio precedenti. 3. Dopo ogni riunione il panel
europeo redige una relazione sull'andamento dei preparativi e sulle eventuali
misure da adottare. Le relazioni di monitoraggio sono trasmesse alla
Commissione, alle città e agli Stati membri o paesi interessati e vengono
inoltre pubblicate sul sito web della Commissione. 4. Oltre alle riunioni di
monitoraggio, la Commissione può organizzare, ove necessario, visite dei membri
del panel europeo alle città nominate. Articolo 14 Premio 1. Il periodo oggetto della
presente decisione coinciderà con più quadri finanziari pluriennali. Per
ciascuno di questi quadri finanziari pluriennali la Commissione esamina la
possibilità di assegnare alle città nominate un premio pecuniario in onore di
Melina Mercouri. Gli aspetti giuridici e finanziari relativi a tale premio
rientrano nel quadro dei rispettivi programmi dell'Unione a sostegno della
cultura. 2. Se le condizioni di cui al
paragrafo 1 sono soddisfatte e il premio Melina Mercouri è assegnato a una
città nominata, l'importo del premio è versato entro la fine di giugno
dell'anno del titolo, purché la città rispetti gli impegni assunti all'atto
della candidatura e abbia attuato tutte le raccomandazioni formulate dal panel
europeo nelle relazioni di selezione e di monitoraggio. Si ritiene che la città nominata abbia rispettato
gli impegni assunti all'atto della candidatura se non sono state apportate
modifiche sostanziali al programma e alla strategia tra la fase di candidatura
e l'anno del titolo, in particolare: a) se il bilancio è rimasto stabile fra la
nomina della città e l'inizio dell'anno del titolo; b) se l'indipendenza della direzione
artistica è stata rispettata; c) se la dimensione europea continua ad
essere sufficientemente forte nella versione definitiva del programma
culturale; d) se la strategia e il materiale di
comunicazione utilizzati dalla città riflettono chiaramente il fatto che le
Capitali europee della cultura sono un'iniziativa dell'Unione; e) se sono stati predisposti piani per il
monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città. Articolo 15 Modalità
pratiche La Commissione in particolare: a) assicura la coerenza globale dell'azione; b) assicura il coordinamento fra gli Stati
membri e il panel europeo; c) alla luce degli obiettivi e dei criteri,
stabilisce orientamenti ai fini dell'assistenza nelle procedure di selezione e
di monitoraggio in stretta collaborazione con il panel europeo; d) fornisce sostegno al panel europeo; e) pubblica tutte le informazioni pertinenti
e contribuisce alla visibilità dell'azione a livello europeo; f) promuove lo scambio di esperienze e di
buone pratiche tra le Capitali passate, presenti e future, nonché tra le città
candidate. Articolo 16 Valutazione 1. La valutazione dei risultati
di ciascuna Capitale europea della cultura è di competenza della città
interessata. La Commissione stabilisce orientamenti e
indicatori comuni per le città sulla base degli obiettivi e dei criteri
dell'azione al fine di garantire un approccio coerente alla procedura di
valutazione. Le città trasmettono le relazioni di valutazione
alla Commissione entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno del titolo.
La Commissione pubblica tali relazioni. 2. Oltre alle valutazioni
effettuate dalle città, la Commissione fa realizzare regolarmente una
valutazione esterna ed indipendente dei risultati delle Capitali europee della
cultura. Le valutazioni della Commissione intendono principalmente analizzare
tutte le manifestazioni passate secondo una prospettiva europea, che consenta
di effettuare confronti e di trarre utili insegnamenti per le future Capitali e
per tutte le città europee. Queste valutazioni esterne e indipendenti
analizzano anche l'azione Capitali europee della cultura nel suo complesso, in
particolare l'efficienza dei processi che intervengono nella sua realizzazione,
l'impatto dell'azione stessa e i possibili miglioramenti. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato delle regioni. a) una prima relazione intermedia di
valutazione entro il 31 dicembre 2024; b) una seconda relazione intermedia di
valutazione entro il 31 dicembre 2029; c) una relazione di valutazione ex post
entro il 31 dicembre 2034. Articolo 17 Abrogazione
e disposizioni transitorie La decisione n. 1622/2006/CE è abrogata. Essa
continua tuttavia ad applicarsi alle città che sono già state o sono in
procinto di essere nominate Capitali europee della cultura per gli anni dal
2012 al 2019. Articolo 18 La presente
decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO Ordine
dei paesi che designano le Capitali europee della cultura 2020 || Croazia[6] || Irlanda || Paese candidato o potenziale candidato 2021 || Romania || Grecia || …[7] 2022 || Lituania || Lussemburgo || 2023 || Ungheria || Regno Unito || Paese candidato o potenziale candidato 2024 || Estonia || Austria || 2025 || Slovenia || Germania || 2026 || Slovacchia || Finlandia || Paese candidato o potenziale candidato 2027 || Lettonia || Portogallo || 2028 || Repubblica ceca || Francia || 2029 || Polonia || Svezia || Paese candidato o potenziale candidato 2030 || Cipro || Belgio || 2031 || Malta || Spagna || 2032 || Bulgaria || Danimarca || Paese candidato o potenziale candidato 2033 || Paesi Bassi || Italia || [1] GU C [...] del [...], pag. [2] COM(2007) 242 definitivo. [3] GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1. [4] GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1. [5] COM(2011) 785 definitivo. [6] Con riserva della sua adesione nel 2013. [7] La terza colonna dell'elenco figurante nell'allegato
viene aggiornata qualora nuovi paesi aderiscano all'Unione dopo l'adozione
della decisione. L'ordine di adesione dei nuovi paesi viene rispettato. Occorre
prevedere un periodo minimo di sei anni tra la data di adesione e l'inizio
dell'anno del titolo affinché vi sia tempo sufficiente per le procedure di
selezione e monitoraggio. Il numero massimo di Capitali europee della cultura
in un determinato anno non può essere superiore a tre. Qualora due o più paesi
aderiscano all'Unione alla stessa data e non riescano a giungere ad un accordo
sull'ordine di partecipazione, il Consiglio procede a un sorteggio.