This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0378
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Food Assistance Convention
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare
/* COM/2012/0378 final - 2012/0183 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare /* COM/2012/0378 final - 2012/0183 (NLE) */
RELAZIONE 1) Contesto La convenzione sull’aiuto alimentare (CAA
1999) è un accordo multilaterale concluso negli anni ‘60 originariamente per
permettere lo smaltimento coordinato e accettabile delle eccedenze agricole dei
paesi sviluppati verso i paesi in via di sviluppo in difficoltà. La CAA 1999,
che in origine doveva scadere il 30 giugno 2002, è stata prorogata altre cinque
volte e l’ultima proroga scade il 30 giugno 2012. Il 14 dicembre
2010 le Parti della CAA 1999 – USA, Canada, Giappone, Svizzera, Australia e UE
– hanno convenuto di negoziare una nuova convenzione che, in base al fabbisogno
individuato, garantisse un’assistenza alimentare adeguata e efficace alle
popolazioni vulnerabili. Sulla base delle raccomandazioni della
Commissione, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare i negoziati
per una nuova convenzione sull’assistenza alimentare. Il 25 aprile 2012
i negoziati sono stati condotti in porto con successo. Il xxx la
Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla
firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza
alimentare, con riserva della sua conclusione in data successiva. 2) Natura della convenzione sull’assistenza
alimentare (CAA 2012) La CAA 2012
rispecchia un approccio più moderno all’assistenza alimentare. L’intento è
soddisfare il fabbisogno alimentare e nutrizionale delle popolazioni
vulnerabili in modo efficace e efficiente, spingendosi oltre la mera erogazione
di aiuti alimentari e in linea con la politica di assistenza alimentare
umanitaria dell’Unione. Altri tratti distintivi sono: una disponibilità e un
consumo maggiori di alimenti adatti, sicuri e nutrienti, grazie ad un’analisi
adeguata del fabbisogno, un approccio basato sui principi (umanitari) e il
pieno rispetto degli obblighi connessi all’OMC. La convenzione verrà attuata
tramite impegni annui delle Parti in natura o in valore. La CAA 2012
entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 se, entro il 30 novembre 2012, sarà stata
ratificata da almeno cinque firmatari. La convenzione, che rimarrà
aperta alla firma fino al 31 dicembre 2012, potrà essere firmata e
ratificata a titolo individuale dagli Stati membri dell’Unione, che in tal caso
sottoscrivono impegni direttamente dai propri bilanci. Tra la data di
scadenza della CAA 1999 (30 giugno 2012) e la data in cui la convenzione sull’assistenza
alimentare entrerà probabilmente in vigore (1° gennaio 2013) intercorre un
vuoto temporale e la questione se prorogare o meno la CAA 1999 sarà formalmente
discussa alla prossima riunione di giugno 2012 del comitato per l’aiuto
alimentare. La Commissione ha proposto al Consiglio di autorizzarla, a nome
dell’Unione, a non appoggiare l’ulteriore proroga della CAA 1999 e la proposta
è attualmente all’esame del Consiglio. 3) Procedura La Commissione
chiede quindi al Consiglio di approvare la conclusione della convenzione sull’assistenza
alimentare, a nome dell’Unione europea. 2012/0183 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione
europea, della convenzione sull’assistenza alimentare IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 4, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo[1],
considerando quanto segue: (1) L’Unione è Parte della
Convezione sull’aiuto alimentare del 1999 (“CAA 1999”), che scade il 1° luglio
2012. (2) Conformemente alla decisione
XXX del Consiglio, del [...][2], la convenzione sull’assistenza
alimentare è stata firmata il […], con riserva della sua conclusione in una
data successiva. (3) L’Unione ha interesse ad
essere Parte della convenzione che favorisce il raggiungimento degli obiettivi in
materia di aiuti umanitari stabiliti all’articolo 214, paragrafo 1, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (4) È opportuno che l’accordo sia
approvato a nome dell’Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La convenzione sull’assistenza alimentare è
approvata a nome dell’Unione. Il testo della convenzione è accluso alla
presente decisione. Articolo 2 La Commissione stabilisce l’impegno annuo da
sottoscrivere a nome dell’Unione europea, conformemente all’articolo 5 della convenzione,
e lo comunica al segretariato del comitato. Articolo 3 La Commissione redige le relazioni annuali e
partecipa allo scambio di informazioni a nome dell’Unione europea,
conformemente all’articolo 6 della convenzione. Articolo 4 Il presidente del Consiglio nomina la persona
abilitata a depositare, a nome dell’Unione europea, lo strumento di
approvazione di cui all’articolo 12 della convenzione con cui l’Unione europea
esprime il proprio consenso ad essere vincolata dalla convenzione. Articolo 5 La presente
decisione entra in vigore il giorno dell’adozione[3]. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO CONVENZIONE SULL’ASSISTENZA
ALIMENTARE PREAMBOLO Le Parti della presente convenzione, confermando il loro impegno costante a realizzare
gli obiettivi, tuttora validi, della convenzione sull’aiuto alimentare del
1999, per contribuire alla sicurezza alimentare mondiale e a migliorare la
capacità della comunità internazionale di far fronte alle emergenze e a altri
bisogni alimentari dei paesi in via di sviluppo, desiderose di migliorare l’efficacia, l’efficienza
e la qualità dell’assistenza alimentare in modo da preservare le vite umane e
alleviare le sofferenze delle popolazioni più vulnerabili, soprattutto in
situazioni di emergenza, potenziando la cooperazione e il coordinamento
internazionali, soprattutto tra le Parti e i soggetti interessati, riconoscendo i particolari
bisogni alimentari e nutrizionali delle popolazioni vulnerabili, affermando che gli Stati sono i
principali responsabili della propria sicurezza alimentare e quindi della
progressiva realizzazione del diritto ad un’alimentazione adeguata, come
definito dalle linee guida dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura
(FAO) “Voluntary Guidelines on the Progressive Realization of the Right to
Adequate Food in the Context of National Food Security” (linee guida
volontarie a sostegno della realizzazione progressiva del diritto ad un’alimentazione
adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale), adottate dal
Consiglio della FAO a novembre 2004, incentivando i governi dei
paesi che versano in condizioni di insicurezza alimentare a elaborare e attuare
strategie nazionali che affrontino le cause a monte dell’insicurezza
alimentare, tramite misure di lungo respiro, e che garantiscano i nessi
necessari tra le attività di soccorso, ripresa e sviluppo, fondandosi sul diritto
internazionale umanitario e sui principi umanitari fondamentali di umanità,
imparzialità, neutralità e indipendenza, basandosi sui “Principles
and Good Practice of Humanitarian Donorship” (principi e buone pratiche per
i donatori umanitari), firmati a Stoccolma il 17 giugno 2003, riconoscendo che le
Parti conducono politiche proprie per l’erogazione dell’assistenza alimentare
in situazioni di emergenza e non, tenendo presenti il Piano d’azione
del vertice mondiale sull’alimentazione adottato a Roma nel 1996, i cinque
principi di Roma per una sicurezza alimentare globale sostenibile individuati
dalla Dichiarazione del vertice mondiale sulla sicurezza alimentare del
2009, in particolare l’impegno a conseguire la sicurezza alimentare per
tutti i paesi, e lo sforzo in corso per ridurre la povertà e eliminare la fame
ribadito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella Dichiarazione del
millennio delle Nazioni Unite, considerando gli impegni
sottoscritti dai paesi donatori e beneficiari per migliorare l’efficacia degli
aiuti allo sviluppo nel rispetto dei principi stabiliti dall’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) nella Dichiarazione di Parigi
sull’efficacia degli aiuti adottata nel 2005, intenzionate ad
agire nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC), e in particolare di qualsiasi normativa dell’OMC
sugli aiuti alimentari, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obiettivi La presente convenzione mira a salvare vite umane, a
ridurre la fame, a migliorare la sicurezza alimentare e a garantire migliori
condizioni alimentari presso le popolazioni più vulnerabili: (a)
sopperendo al fabbisogno alimentare e nutrizionale
delle popolazioni più vulnerabili tramite l’impegno sottoscritto dalle Parti di
fornire assistenza alimentale in modo da migliorare la disponibilità e il
consumo di alimenti adeguati, sicuri e nutrienti; (b)
garantendo alle popolazioni più vulnerabili un’assistenza
alimentare adeguata, tempestiva, effettiva, efficiente e consona al fabbisogno
e ai principi condivisi; (c)
facilitando lo scambio di informazioni, la
cooperazione e il coordinamento nell’ambito di un forum di discussione che
permetta un utilizzo più effettivo, efficiente e coerente delle risorse delle
Parti per soddisfare il fabbisogno. Articolo 2 Principi dell’assistenza
alimentare Nel fornire e erogare assistenza alimentare alle popolazioni
più vulnerabili, le Parti agiscono nel rispetto dei seguenti principi: (a)
principi generali dell’assistenza alimentare: i) l’assistenza alimentare è fornita solo
quando rappresenta il mezzo più efficace e adeguato per soddisfare il
fabbisogno alimentare e nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili; ii) l’assistenza alimentare è fornita
tenendo presenti gli obiettivi a lungo termine di riabilitazione e sviluppo dei
paesi beneficiari e nell’intento generale di garantire la sicurezza alimentare,
ove necessario; iii) l’assistenza alimentare è fornita in
modo da tutelare la sussistenza e rafforzare l’autosufficienza e la resilienza
delle popolazioni vulnerabili e delle comunità locali, e in modo da prevenire,
attenuare, preparare e rispondere alle crisi di sicurezza alimentare; iv) l’assistenza alimentare è fornita in
modo da evitare la dipendenza e ridurre al minimo le ripercussioni negative
dirette e indirette sui beneficiari e su altri soggetti; v) l’assistenza alimentare è fornita in modo
da non incidere negativamente a livello locale sulla produzione, sulle
condizioni di mercato, sulle strutture di commercializzazione e sugli scambi o
sui prezzi commerciali di beni essenziali per le popolazioni vulnerabili; vi) l’assistenza alimentare è fornita quanto
più possibile sotto forma di doni; (b)
principi sull’efficacia dell’assistenza alimentare: i) i costi associati dell’assistenza
alimentare alle popolazioni vulnerabili sono ridotti al minimo per aumentare l’importo
della spesa disponibile e promuoverne l’efficienza; ii) sono ricercati attivamente la
cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni per migliorare l’efficacia
e l’efficienza dei programmi di assistenza alimentare e la coerenza tra l’assistenza
alimentare e i relativi settori e strumenti politici; iii) i prodotti alimentari e le altre
componenti dell’assistenza alimentare sono acquistati sui mercati locali e
regionali, se possibile e opportuno; iv) l’assistenza alimentare è fornita sempre
più sotto forma di aiuti in valuta svincolati, a seconda delle possibilità e
dei bisogni; v) gli aiuti alimentari sono monetizzati
solo in presenza di un’esigenza accertata e per migliorare la sicurezza
alimentare delle popolazioni vulnerabili; la monetizzazione è basata su un’analisi
di mercato trasparente e obiettiva e in modo da evitare la delocalizzazione
commerciale; vi) l’assistenza alimentare non deve servire
a promuovere gli obiettivi di sviluppo commerciale delle Parti; vii) la riesportazione degli aiuti alimentari
è evitata nella misura del possibile, a meno che non sia necessaria a prevenire
o rispondere a situazioni di emergenza; la riesportazione di aiuti alimentari
non deve permettere la delocalizzazione commerciale; viii) laddove necessario, vengono riconosciuti
il ruolo e la responsabilità primari delle autorità competenti o di altri
soggetti interessati per l’organizzazione, il coordinamento e l’attuazione
delle operazioni di assistenza alimentare; (c)
principi generali per l’erogazione dell’assistenza
alimentare: i) l’assistenza alimentare è fornita in
funzione delle esigenze alimentari e nutrizionali delle popolazioni più
vulnerabili; ii) i beneficiari, e eventualmente altri
soggetti interessati, sono coinvolti nella valutazione del fabbisogno e nella
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione dell’assistenza alimentare; iii) l’assistenza alimentare rispetta le
norme di sicurezza e di qualità applicabili, le abitudini culturali e
alimentari locali e il fabbisogno nutrizionale dei beneficiari; iv) l’assistenza alimentare è fornita nel
rispetto della dignità dei beneficiari; (d)
principi sulla responsabilità dell’assistenza
alimentare: i) la responsabilità e la trasparenza delle
politiche, dei programmi e delle operazioni di assistenza alimentare sono
rafforzate con misure specifiche e adeguate; ii) i risultati e l’impatto delle attività
di assistenza alimentare sono monitorati, valutati e comunicati in modo
sistematico e trasparente per permettere di individuare migliori pratiche e
massimizzare l’efficacia. Articolo 3 Rapporto con gli
accordi dell’OMC La presente convenzione lascia impregiudicati gli obblighi
presenti o futuri che intercorrono tra le Parti in forza della loro dalla
partecipazione all’OMC. In caso di conflitto tra questi obblighi e la presente
convezione, i primi prevalgono. La presente convenzione non pregiudica la
posizione che le Parti possono adottare nei negoziati nell’ambito dell’OMC. Articolo 4 Paesi, popolazioni
vulnerabili, prodotti, attività e costi associati ammissibili 1. “Paese ammissibile”:
qualsiasi paese figurante nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo
sviluppo stabilito dal Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell’OCSE, o
qualsiasi altro paese individuato dalle regole di procedura e attuazione. 2. “Popolazioni vulnerabili
ammissibili”: le popolazioni vulnerabili di un paese ammissibile. 3. “Prodotti ammissibili”: i
prodotti destinati al consumo umano, conformi alle pertinenti politiche e
normative nazionali del paese in cui si svolgono le operazioni e eventualmente
alle norme internazionali applicabili sulla sicurezza e la qualità alimentari,
e i prodotti che contribuiscono a soddisfare il fabbisogno alimentare e a
salvaguardare la sussistenza nelle situazioni di emergenza e di ripresa rapida.
L’elenco dei prodotti ammissibili è riportato nelle regole di procedura e
attuazione. 4. Le “attività ammissibili” per
la realizzazione dell’impegno annuo minimo di ciascuna Parte, di cui all’articolo
5, sono conformi all’articolo 1 e includono almeno le seguenti attività: (a)
fornitura e distribuzione di prodotti ammissibili; (b)
versamento di contanti e distribuzione di buoni; (c)
interventi nutrizionali. Le attività ammissibili sono ulteriormente elaborate nelle regole di
procedura e attuazione. 5. I “costi associati
ammissibili” per la realizzazione dell’impegno annuo minimo di ciascuna Parte,
di cui all’articolo 5, sono conformi all’articolo 1 e si limitano ai costi
direttamente collegati alla realizzazione delle attività ammissibili, come
ulteriormente specificato nelle regole di procedura e attuazione. Articolo 5 Impegno 1. Per realizzare gli obiettivi
della presente convenzione, ciascuna Parte stabilisce un impegno annuo per l’assistenza
alimentare, conformemente alle proprie leggi e normative. Per “impegno annuo
minimo” si intende l’impegno di ciascuna Parte. 2. L’impegno annuo minimo è
espresso in valore o in quantità, come ulteriormente specificato nelle regole
di procedura e attuazione. L’impegno delle Parti può essere espresso in valore
minimo, in quantità minima o combinando i due criteri. 3. Gli impegni annui minimi in
valore sono espressi nella valuta prescelta da ciascuna Parte. Gli impegni
annui minimi in quantità possono essere espressi in tonnellate di equivalente
grano o in altre unità di misura previste dalle regole di procedura e
attuazione. 4. Ciascuna Parte notifica l’impegno annuo minimo iniziale
quanto prima al segretariato, e in ogni caso entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente convenzione, o entro tre mesi dalla sua adesione alla
convenzione. 5. Ciascuna Parte notifica al
segretariato le eventuali modifiche che intende apportare negli anni successivi
all’impegno annuo minimo entro il quindici dicembre dell’anno che precede l’introduzione
della modifica. 6. Il segretariato comunica al
più presto, e in ogni caso entro il primo gennaio di ogni anno, l’aggiornamento
degli impegni annui minimi a tutte le Parti. 7. I contributi per raggiungere
gli impegni annui minimi devono essere integralmente sotto forma di doni
laddove possibile. Quanto all’assistenza alimentare imputabile all’impegno di
ciascuna Parte, è erogato integralmente sotto forma di doni almeno l’80% degli
aiuti ai paesi e alle popolazioni vulnerabili ammissibili, come precisati nelle
regole di procedura e attuazione. Nei limiti del possibile, le Parti si
impegnano a superare progressivamente questa percentuale. Ciascuna Parte rende
conto nella relazione annuale dei contributi non erogati integralmente sotto
forma di doni. 8. Le Parti si impegnano a
condurre tutte le operazioni di assistenza alimentare nel quadro della presente
convenzione in modo da evitare qualsiasi interferenza pregiudizievole con le
normali strutture della produzione e del commercio internazionale. 9. Le Parti garantiscono che la
fornitura di assistenza alimentare non sia vincolata direttamente o indirettamente,
formalmente o informalmente, esplicitamente o implicitamente a esportazioni
commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi verso i paesi
beneficiari. 10. Le Parti onorano l’impegno
annuo minimo, espresso in valore o in quantità, con contributi conformi alla
presente convenzione consistenti in finanziamenti di prodotti, attività o costi
associati ammissibili, definiti all’articolo 4 e precisati nelle regole di
procedura e attuazione. 11. I contributi per raggiungere l’impegno
annuo minimo in forza della presente convenzione possono essere diretti
unicamente a paesi o popolazioni vulnerabili ammissibili, definiti all’articolo
4 e precisati nelle regole di procedura e attuazione. 12. I contributi delle Parti
possono essere erogati bilateralmente, tramite organizzazioni intergovernative
o altre organizzazioni internazionali o tramite altri partner dell’assistenza
alimentare, ma non tramite altre Parti. 13. Ciascuna Parte garantisce con
ogni mezzo il raggiungimento del proprio impegno annuo minimo. La Parte che non
riesce, in un particolare anno, a raggiungere il proprio impegno annuo minimo
rende conto nella relazione annuale per l’esercizio interessato le circostanze
che spiegano il suo venir meno all’impegno. La quantità rimasta scoperta viene aggiunta
al suo impegno annuo minimo per l’anno successivo, a meno che il comitato
istituito a norma dell’articolo 7 non decida altrimenti o che la mancanza non
sia giustificata da circostanze straordinarie. 14. Se una Parte contribuisce
oltre il proprio impegno annuo minimo, l’importo in eccedenza, entro un limite
del cinque per cento del contributo annuo minimo, può essere imputato al suo
contributo per l’anno successivo. Articolo 6 Relazione annuale e
scambio di informazioni 1. Entro novanta giorni dalla
fine dell’anno di calendario, ciascuna Parte inoltra al segretariato una
relazione annuale, conforme alle regole di procedura e attuazione, nella quale
descrive in dettaglio come ha raggiunto l’impegno annuo minimo in forza della
presente convenzione. 2. La relazione annuale comporta
una sezione argomentativa nella quale ciascuna Parte può indicare come le
politiche, i programmi e le operazioni di assistenza alimentare condotti
contribuiscono a realizzare gli obiettivi e i principi della presente convenzione. 3. Le Parti si scambiano
regolarmente informazioni sulle politiche e sui programmi di assistenza
alimentare rispettivi e sui risultati delle relative valutazioni. Articolo 7 Comitato per l’assistenza
alimentare 1. È istituito un comitato per l’assistenza
alimentare (“il comitato”), composto da tutte le Parti della presente
convenzione. 2. Il comitato delibera in
sessioni formali e svolge le funzioni necessarie ad attuare le disposizioni
della presente convenzione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi da
questa stabiliti. 3. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno e può adottare regole che precisino le disposizioni della
presente convenzione per assicurarne la corretta attuazione. Il documento
FAC(11/12)1, del 25 aprile 2012, del comitato per l’aiuto alimentare istituito
in forza della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 fungerà
inizialmente da regole di procedura e attuazione della presente convenzione,
che il comitato potrà decidere di modificare in un secondo momento. 4. Il comitato delibera per
consenso, ovvero quando nessuna Parte si oppone formalmente alla decisione
proposta dal comitato su una questione all’ordine del giorno di una sessione
formale. L’opposizione formale può essere espressa durante la sessione formale
o entro trenta giorni dalla trasmissione del verbale della sessione formale che
rende conto della decisione interessata. 5. Ogni anno il segretariato
inoltra al comitato una relazione di sintesi redatta, adottata e pubblicata
conformemente alle regole di procedura e attuazione. 6. Il comitato costituisce un
forum di discussione tra le Parti su questioni riguardanti l’assistenza
alimentare, come la necessità di mobilitare impegni adeguati e tempestivi per
soddisfare il fabbisogno alimentare e nutrizionale, soprattutto in particolari
situazioni di emergenza e di crisi. Il comitato facilita lo scambio e la
divulgazione di informazioni con gli altri soggetti interessati, che può
consultare e ai quali può chiedere informazioni per alimentare le discussioni. 7. Ciascuna Parte nomina un
proprio rappresentante al quale il segretariato invia le notifiche e le altre
comunicazioni. Articolo 8 Presidenza e
vicepresidenza del comitato 1. Ogni anno, in occasione dell’ultima
sessione formale, il comitato nomina un presidente e un vicepresidente per l’anno
successivo. 2. Il presidente svolge i
seguenti compiti: (a)
approva l’ordine del giorno provvisorio delle
sessioni formali o delle riunioni informali; (b)
presiede le sessioni formali o le riunioni
informali; (c)
avvia e conclude le sessioni formali o le riunioni
informali; (d)
sottopone l’ordine del giorno provvisorio al
comitato che lo adotta all’inizio della sessione formale o della riunione
informale; (e)
dirige i dibattiti e assicura l’osservanza delle
procedure specificate nelle regole di procedura e attuazione; (f)
accorda alle Parti il diritto di parola; (g)
delibera su questioni all’ordine del giorno
conformemente alle pertinenti disposizioni delle regole di procedura e
attuazione; (h)
rivolge domande e annuncia decisioni. 3. Se non può partecipare in tutto
o in parte ad una sessione formale o a una riunione informale, o se è
temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, il presidente è
sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza tanto del presidente quanto
del vicepresidente, il comitato designa un presidente ad interim. 4. Se, per qualunque motivo, il
presidente non può continuare ad esercitare il proprio mandato, il
vicepresidente gli subentra nell’ufficio, fino alla fine dell’anno. Articolo 9 Sessioni formali e
riunioni informali 1. Il comitato si riunisce in
sessioni formali e in riunioni informali secondo le regole di procedura e
attuazione. 2. Il comitato si riunisce in
sessione formale almeno una volta l’anno. 3. Ulteriori sessioni formali o
riunioni informali del comitato possono convocate su richiesta del presidente o
di almeno tre Parti. 4. Il comitato può invitare a
partecipare alle sue sessioni formali o riunioni informali osservatori o altri
soggetti interessati che desiderino discutere particolari questioni riguardanti
l’assistenza alimentare, conformemente alle regole di procedura e attuazione. 5. Il comitato si riunisce nella
sede stabilita secondo le regole di procedura e attuazione. 6. L’ordine del giorno delle
sessioni formali e delle riunioni informali è stilato secondo le regole di
procedura e attuazione. 7. Il verbale di una sessione
formale, che rende conto di qualsiasi decisione proposta dal comitato, è
trasmesso entro trenta giorni dalla data della sessione. Articolo 10 Segretariato 1. Il comitato nomina un segretariato
e si avvale dei suoi servizi secondo le regole di procedura e attuazione. Il
comitato chiede al Consiglio internazionale dei cereali che il segretariato del
consiglio funga inizialmente da segretariato del comitato. 2. Il segretariato esegue i compiti
definiti dalla presente convenzione e dalle regole di procedura e attuazione,
svolge mansioni amministrative, compresa la riproduzione e la distribuzione di
documenti e relazioni, e assolve ad altre funzioni decise dal comitato. Articolo 11 Composizione delle
controversie Il comitato si impegna a comporre eventuali controversie
tra le Parti sull’interpretazione o sull’attuazione della presente convenzione
e delle regole di procedura e attuazione e sul presunto inadempimento degli
obblighi da questa derivanti. Articolo 12 Firma e ratifica,
accettazione o approvazione La presente convenzione è aperta alla firma dell’Argentina,
dell’Australia, del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, del Canada,
della Repubblica ceca, della Confederazione svizzera, della Repubblica di
Croazia, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, del
Giappone, della Repubblica di Estonia, dell’Irlanda, della Repubblica ellenica,
del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, della
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi,
della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica
portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica
slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia, del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione
europea, presso la sede delle Nazioni Unite di New York, dall’11 giugno 2012 al
31 dicembre 2012. La presente convenzione è soggetta alla ratifica, all’accettazione
o all’approvazione da parte di ogni firmatario. Gli strumenti di ratifica,
accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario. Articolo 13 Adesione 1. Allo scadere del termine per
la firma, la presente convenzione è aperta in qualsiasi momento all’adesione
degli Stati elencati all’articolo 12 che non l’hanno firmata, o dell’Unione
europea se non l’ha firmata, entro il suddetto termine. Gli strumenti di
adesione sono depositati presso il depositario. 2. Dopo l’entrata in vigore
conformemente all’articolo 15, la presente convenzione è aperta all’adesione di
qualsiasi Stato diverso da quelli elencati all’articolo 12 e di qualsiasi
territorio doganale separato, che goda di piena autonomia nella gestione delle
relazioni commerciali estere, ritenuti ammissibili da una decisione del
comitato. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. Articolo 14 Notifica dell’applicazione
a titolo provvisorio Gli Stati elencati all’articolo 12, o l’Unione europea, che
intendono ratificare, accettare o approvare la presente convenzione o aderirvi,
o qualsiasi Stato o territorio doganale separato ritenuto ammissibile all’adesione
a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, da una decisione del comitato, che non
abbia ancora depositato il proprio strumento, possono depositare in qualsiasi
momento presso il depositario una notifica di applicazione a titolo provvisorio
della presente convenzione. La convenzione si applica allora in via provvisoria
allo Stato, al territorio doganale separato o all’Unione europea dalla data di
deposito della notifica. Articolo 15 Entrata in vigore 1. La presente convenzione entra
in vigore il 1° gennaio 2013 se, entro il 30 novembre 2012, cinque firmatari
hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. 2. Se la presente convenzione
non entra in vigore conformemente al paragrafo 1, i firmatari che hanno
depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione e
gli Stati, o l’Unione europea, che hanno depositato i rispettivi strumenti di
adesione conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, possono deciderne all’unanimità
l’entrata in vigore tra loro stessi. 3. Per gli Stati, i territori
doganali separati, o l’Unione europea, che ratificano, accettano, approvano o
aderiscono alla presente convenzione dopo l’entrata in vigore, la convenzione
entra in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica,
approvazione, accettazione o adesione. Articolo 16 Procedura di valutazione e modifica 1. In qualsiasi momento dopo l’entrata
in vigore della presente convenzione, le Parti possono proporre di valutarne la
pertinenza e proporre modifiche. Le modifiche proposte sono trasmesse dal
segretariato a tutte le Parti con almeno sei mesi di anticipo e sono discusse
in occasione della prima sessione formale del comitato dopo la scadenza del
periodo di notifica. 2. Le proposte di modifica della
presente convenzione sono adottate tramite decisione del comitato. Qualsiasi
proposta di modifica adottata dal comitato è notificata dal segretariato a
tutte le Parti e al depositario, che trasmette le modifiche adottate a tutte le
Parti. 3. Le notifiche di accettazione
delle modifiche sono inviate al depositario. Per le Parti che hanno inviato la
notifica, la modifica adottata entra in vigore novanta giorni dopo la data in
cui il depositario ha ricevuto le notifiche provenienti da almeno quattro
quinti delle Parti della convenzione alla data di adozione da parte dal
comitato della modifica proposta. Per le altre Parti la modifica adottata entra
in vigore novanta giorni dopo che ciascuna Parte ha depositato la propria
notifica al depositario. Il comitato può decidere di cambiare la soglia delle
notifiche richieste perché una specifica modifica entri in vigore. Il
segretariato comunica questa decisione a tutte le Parti e al depositario. Articolo 17 Ritiro e estinzione 1. Le Parti possono ritirarsi
dalla presente convenzione alla fine di ogni anno dandone notifica scritta al
depositario e al comitato almeno novanta giorni prima della fine dell’anno. La
Parte che si ritira continua ad essere soggetta all’impegno annuo minimo e all’obbligo
di informazione, sottoscritti in forza della presente convenzione fino a quando
ne è stata Parte, che risultano inattesi entro la fine dell’anno interessato. 2. Ciascuna Parte può proporre l’estinzione
della presente convenzione in qualsiasi momento dalla sua entrata in vigore. La
proposta è comunicata per iscritto al segretariato che la trasmette a tutte le
Parti almeno sei mesi prima di essere discussa dal comitato. Articolo 18 Depositario 1. Il segretario generale delle
Nazioni Unite è nominato depositario della presente convenzione. 2. Il depositario riceve le
notifiche di firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo
provvisorio e adesione alla presente convenzione e ne dà notifica a tutte le
Parti e ai firmatari. Articolo 19 Testi autentici L’originale della presente convenzione, i cui testi in
lingua inglese e francese fanno ugualmente fede, è depositato al segretario
generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente
autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. FATTO a Londra, il venticinque aprile duemiladodici. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE La
negoziazione della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 è stata
fortemente caldeggiata dall’Unione, in linea con la politica di
assistenza alimentare umanitaria dell’UE che promuove una combinazione di
strumenti quanto più efficace e efficiente possibile per rispondere a crisi
specifiche. La
nuova convenzione riflette un approccio moderno all’assistenza alimentare in
una prospettiva essenzialmente umanitaria, con attività a breve termine
della durata massima di un anno; lo scopo è rendere più efficienti le pratiche
di assistenza alimentare e estendere l’ammissibilità ad un maggior numero di
strumenti (anche contanti e buoni). La convenzione favorisce un’assistenza
alimentare saldamente incentrata sul fabbisogno, su bisogni oggettivamente
individuati e sulla sensibilità al contesto locale; promuove il rispetto dei
principi umanitari; incentiva gli acquisti sui mercati locali e regionali;
risponde alle preoccupazioni nutrizionali legate all’assistenza alimentare;
incoraggia il partenariato con i soggetti interessati; prevede strumenti di
monitoraggio e valutazione adeguati e incentiva lo scambio di buone pratiche. La nuova
convenzione sull’assistenza alimentare resterà aperta alla firma e alla
ratifica da parte dell’Unione, degli Stati membri dell’UE e dei paesi terzi,
ciascuno dei quali sottoscrive impegni a titolo individuale direttamente dal
proprio bilancio. Una volta ratificata la convenzione, ciascuno di essi ne
diventa Parte e notifica al segretariato il proprio impegno annuo minimo
per l’assistenza alimentare, espresso in tonnellate e/o in valore. L’impegno
annuo minimo è flessibile e può essere modificato con notifica al segretariato. Il contributo
annuo minimo a titolo del bilancio dell’Unione europea è
conservativo: l’UE stanzia 200 milioni di EUR, corrispondenti a circa l’80%
della media della linea di bilancio per gli aiuti umanitari negli ultimi anni.
Dal momento che la convenzione mette l’accento sull’elemento umanitario, la
relazione ex-post riguarderà le attività di assistenza alimentare di breve
termine sostenute dall’Unione che possono essere imputate all’impegno annuo
minimo previsto dalla convenzione. Per il raggiungimento dell’impegno annuo
minimo e per la relazione ex-post contano in realtà soprattutto le attività
umanitarie di assistenza alimentare. Le operazioni di sicurezza alimentare possono
essere considerate ammissibili ai sensi della convenzione in via eccezionale,
limitatamente a elementi molto specifici e in base a valutazioni ad hoc. Ogni anno le Parti
redigono una relazione ex-post che rende conto del raggiungimento dell’impegno
annuo e delle attività di assistenza alimentare condotte o sostenute. Sulla
base delle relazioni annuali delle Parti il segretariato della convenzione
pubblica una relazione di sintesi. L’Unione europea rende conto del
raggiungimento dell’impegno annuo minimo dell’UE e ciascuno Stato membro fa
altrettanto per quanto riguarda il proprio impegno annuo rispettivo. 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla
conclusione della convenzione sull’assistenza alimentare 1.2. Settore politico interessato
nella struttura ABM/ABB[4] Aiuti
umanitari - assistenza alimentare 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[5] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa (a)
Permettere all’UE di esprimersi in modo incisivo a
livello mondiale. La
proposta è in linea con l’obiettivo globale mirante a “permettere all’UE di
esprimersi in modo incisivo a livello mondiale” che guida il programma di
lavoro della Commissione per il 2012. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. Attività ABM/ABB interessate 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. In
linea con la politica di assistenza alimentare umanitaria dell’Unione, la nuova
convenzione sull’assistenza alimentare (CAA) promuove strumenti innovativi e
pratiche più efficaci di assistenza alimentare, tiene conto di bisogni
oggettivamente individuati e della sensibilità del contesto locale, prevede
strumenti di monitoraggio e valutazione adeguati e incoraggia lo scambio di
buone pratiche nel proprio ambito. La
“prevedibilità” consiste essenzialmente nel fatto che i donatori che diventano
Parte della convenzione si impegnano a fornire ogni anno un dato livello di
assistenza alimentare e ne devono rendere conto in relazioni annuali che
vengono rese pubbliche. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. I
donatori che diventano Parte della CAA si impegnano a fornire ogni anno un determinato
livello di assistenza alimentare e ne devono rendere conto in relazioni annuali
che vengono rese pubbliche (il mancato rispetto degli impegni non è tuttavia
soggetto a sanzioni). 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Garantire
che l’assistenza alimentare erogata e/o sostenuta dai principali donatori
risponda alla massima efficienza e efficacia e soddisfi il fabbisogno
alimentare e nutrizionale dei più vulnerabili tenendo presenti i bisogni
individuati e nel rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi dell’OMC.
1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea -
L’Unione europea – trai principali donatori di assistenza alimentare umanitaria
– ha insistito insieme agli Stati membri per rinegoziare la convenzione sull’aiuto
alimentare del 1999 ed è stata la principale ispiratrice del processo che ha
portato alla nuova convenzione sull’assistenza alimentare, tanto a livello dell’UE
che in ambito internazionale, secondo la procedura di cui all’articolo 218 del
TFUE; -
la convenzione sull’assistenza alimentare è funzionale alla realizzazione in
ambito internazionale degli obiettivi dell’Unione nel settore degli aiuti
umanitari, conformemente al disposto dell’articolo 214, paragrafo 4 e paragrafo
1, del TFUE; -
il coinvolgimento dell’Unione contribuisce a rendere più coerenti le attività
rispettive dell’UE e degli Stati membri nel settore dell’assistenza alimentare; -
l’azione in ambito internazionale, nel quadro della convenzione sull’assistenza
alimentare, pone le basi per una maggiore trasparenza e prevedibilità degli
interventi di assistenza alimentare; -
per rispondere alle sfide dell’insicurezza alimentare e nutrizionale, l’Unione
ha caldeggiato il passaggio da un approccio limitato ai prodotti verso un’impostazione
più variegata, che si avvale di una combinazione più ampia e adeguata di
strumenti di intervento; -
gli interventi dell’Unione e di altri principali donatori in ambito
internazionale nel quadro della convenzione sull’assistenza alimentare
contribuiranno ad attrarre altri donatori a sostegno di un approccio moderno
all’assistenza alimentare. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe L’esperienza
acquisita dalla DG ECHO nel partecipare a nome dell’Unione ai forum e ai
consessi internazionali su questioni riguardanti l’assistenza alimentare (nello
specifico la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 di cui l’UE è Parte) ha
permesso di trarre i seguenti insegnamenti che hanno spinto l’Unione a
promuovere un strumento internazionale moderno a sostegno della politica di
assistenza alimentare: assoluta necessità di soddisfare in modo efficiente e
efficace il fabbisogno dei beneficiari (rispetto al passato dove l’intento dell’assistenza
era smaltire le eccedenze alimentari); necessità di concedere a tutte Parti il
tempo necessario per adeguare lo strumento esistente in funzione delle nuove
esigenze secondo un approccio strategico moderno. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Commercio
e agricoltura. La nuova convenzione, compatibile con le norme dell’OMC,
promuove migliori pratiche miranti a ridurre al minimo gli effetti negativi e
di distorsione sulle popolazioni, sui mercati e sulla società locale nel suo
insieme. Per
il momento il segretariato della convenzione è assicurato dal consiglio
internazionale dei cereali, creato e finanziato dalla convenzione sul commercio
dei cereali, che è gestita dalla Commissione europea (DG AGRI). Dove
possibile e necessario, verranno ricercate sinergie con il programma tematico
sulla sicurezza alimentare nell’ambito del DCI a sostegno di soluzioni di lungo
respiro per la sicurezza alimentare e nutrizionale. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Entrata in vigore con un periodo di avviamento dal
1° gennaio 2013, se entro il 30 novembre 2012 la convenzione è stata
ratificata da cinque Parti. –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[6] ¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[7] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (organizzazioni ONU e i CICR/IFRC) Osservazioni È prevista la
creazione di un comitato per l’assistenza alimentare, costituito dalle Parti,
che gestirà la convenzione e costituirà il principale forum per la discussione
e lo scambio di informazioni tra le Parti. Gli interventi della Commissione (DG ECHO) attuati tramite ONG saranno
in gestione centralizzata diretta e quelli realizzati tramite organizzazioni
ONU o e i CICR/IFRC in gestione congiunta. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. L’articolo
6 della convenzione richiede la presentazione di relazioni annuali che devono
rispondere ai requisiti stabiliti dalle regole di procedura e attuazione (9 e
10) che verranno adottate in occasione della prima riunione del comitato per l’assistenza
alimentare. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Non
sono stati individuati rischi specifici. La CAA non implica attività che
comportino ulteriori rischi rispetto a quelli individuati nell’ambito dell’esercizio
annuale globale della DG ECHO. 2.2.2. Modalità di controllo previste
La
CAA non implica cambiamenti nella struttura generale di controllo della DG
ECHO. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. La
CAA non implica cambiamenti nella struttura generale di controllo della DG
ECHO. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e
linea di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. ([8]) || di paesi EFTA[9] || di paesi candidati[10] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 4 || 23.02.02 Aiuto alimentare || Diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Non pertinente Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 4 || Ruolo mondiale dell’Europa DG ECHO || || || Anno N[11] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Anno N+7 || Anni successivi || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || || 23 02 02 || Impegni || (1) || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600 Pagamenti || (2) || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600 Pagamenti || (2a) || || || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[12] || || || || || || || || || || N/P || || (3) || || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG ECHO || Impegni || =1+1a +3 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600 Pagamenti || =2+2a +3 || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600 Pagamenti || (5) || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600 Pagamenti || =5+ 6 || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Anno N+7 || TOTALE DG: ECHO || || Risorse umane || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,248 Altre spese amministrative || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,016 TOTALE DG ECHO || Stanziamenti || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264 Mio EUR (al terzo
decimale) || || || Anno N[13] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Anno N+7 || Anni successivi || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || || 1600,264 Pagamenti || 130,033 || 160,033 || 180,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 130,033 || 1600,264 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti
operativi – ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi – x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || || Anno N+7 || Totale || || || RISULTATI Tipo di risultato[14] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || Numero totale di risultati || Costo totale || OBIETTIVO SPECIFICO 1[15]… || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 1600 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione
di stanziamenti amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N [16] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Anno N+7 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || Risorse umane || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,248 Altre spese amministrative || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,016 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264 Esclusa la RUBRICA 5[17] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || TOTALE || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione
di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Anno N+7 || Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[18] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy [19] || - in sede[20] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 23 è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o
reimpiegati all’interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo
stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell’ambito
della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Preparare la partecipazione e garantire la presenza dell’Unione alle riunioni del comitato per l’assistenza alimentare. Preparare e presentare la relazione annuale su come è stato raggiunto l’impegno annuo minimo e sulle attività di assistenza alimentare sostenute. Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[21]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || ... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[22] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || ... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo...... || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU L […] del […], pag. […]. [3] Il segretariato generale del Consiglio pubblica la data
di entrata in vigore dell’accordo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. [4] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [5] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [6] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [7] A norma dell’articolo 185 del regolamento
finanziario. [8] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. =
Stanziamenti non dissociati. [9] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [10] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali
dei Balcani occidentali. [11] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [12] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [13] L’anno N è l’anno di inizio
dell’attuazione della proposta/iniziativa. [14] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [15] Quale descritto nella sezione 1.4.2.
“Obiettivo/obiettivi specifici…”. [16] L’anno N è l’anno di inizio
dell’attuazione della proposta/iniziativa. [17] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [18] AC= agente contrattuale; INT = personale interinale
(intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en
délégation); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato. [19] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [20] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [21] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [22] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.