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Document 52012PC0378

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare

/* COM/2012/0378 final - 2012/0183 (NLE) */

52012PC0378

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare /* COM/2012/0378 final - 2012/0183 (NLE) */


RELAZIONE

1) Contesto

La convenzione sull’aiuto alimentare (CAA 1999) è un accordo multilaterale concluso negli anni ‘60 originariamente per permettere lo smaltimento coordinato e accettabile delle eccedenze agricole dei paesi sviluppati verso i paesi in via di sviluppo in difficoltà. La CAA 1999, che in origine doveva scadere il 30 giugno 2002, è stata prorogata altre cinque volte e l’ultima proroga scade il 30 giugno 2012.

Il 14 dicembre 2010 le Parti della CAA 1999 – USA, Canada, Giappone, Svizzera, Australia e UE – hanno convenuto di negoziare una nuova convenzione che, in base al fabbisogno individuato, garantisse un’assistenza alimentare adeguata e efficace alle popolazioni vulnerabili.

Sulla base delle raccomandazioni della Commissione, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare i negoziati per una nuova convenzione sull’assistenza alimentare.

Il 25 aprile 2012 i negoziati sono stati condotti in porto con successo.

Il xxx la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare, con riserva della sua conclusione in data successiva.

2) Natura della convenzione sull’assistenza alimentare (CAA 2012)

La CAA 2012 rispecchia un approccio più moderno all’assistenza alimentare. L’intento è soddisfare il fabbisogno alimentare e nutrizionale delle popolazioni vulnerabili in modo efficace e efficiente, spingendosi oltre la mera erogazione di aiuti alimentari e in linea con la politica di assistenza alimentare umanitaria dell’Unione. Altri tratti distintivi sono: una disponibilità e un consumo maggiori di alimenti adatti, sicuri e nutrienti, grazie ad un’analisi adeguata del fabbisogno, un approccio basato sui principi (umanitari) e il pieno rispetto degli obblighi connessi all’OMC. La convenzione verrà attuata tramite impegni annui delle Parti in natura o in valore.

La CAA 2012 entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 se, entro il 30 novembre 2012, sarà stata ratificata da almeno cinque firmatari. La convenzione, che rimarrà aperta alla firma fino al 31 dicembre 2012, potrà essere firmata e ratificata a titolo individuale dagli Stati membri dell’Unione, che in tal caso sottoscrivono impegni direttamente dai propri bilanci.

Tra la data di scadenza della CAA 1999 (30 giugno 2012) e la data in cui la convenzione sull’assistenza alimentare entrerà probabilmente in vigore (1° gennaio 2013) intercorre un vuoto temporale e la questione se prorogare o meno la CAA 1999 sarà formalmente discussa alla prossima riunione di giugno 2012 del comitato per l’aiuto alimentare. La Commissione ha proposto al Consiglio di autorizzarla, a nome dell’Unione, a non appoggiare l’ulteriore proroga della CAA 1999 e la proposta è attualmente all’esame del Consiglio.

3) Procedura

La Commissione chiede quindi al Consiglio di approvare la conclusione della convenzione sull’assistenza alimentare, a nome dell’Unione europea.

2012/0183 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1)       L’Unione è Parte della Convezione sull’aiuto alimentare del 1999 (“CAA 1999”), che scade il 1° luglio 2012.

(2)       Conformemente alla decisione XXX del Consiglio, del [...][2], la convenzione sull’assistenza alimentare è stata firmata il […], con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(3)       L’Unione ha interesse ad essere Parte della convenzione che favorisce il raggiungimento degli obiettivi in materia di aiuti umanitari stabiliti all’articolo 214, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4)       È opportuno che l’accordo sia approvato a nome dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione sull’assistenza alimentare è approvata a nome dell’Unione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione stabilisce l’impegno annuo da sottoscrivere a nome dell’Unione europea, conformemente all’articolo 5 della convenzione, e lo comunica al segretariato del comitato.

Articolo 3

La Commissione redige le relazioni annuali e partecipa allo scambio di informazioni a nome dell’Unione europea, conformemente all’articolo 6 della convenzione.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio nomina la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione europea, lo strumento di approvazione di cui all’articolo 12 della convenzione con cui l’Unione europea esprime il proprio consenso ad essere vincolata dalla convenzione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione[3].

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

CONVENZIONE SULL’ASSISTENZA ALIMENTARE

PREAMBOLO

Le Parti della presente convenzione,

confermando il loro impegno costante a realizzare gli obiettivi, tuttora validi, della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, per contribuire alla sicurezza alimentare mondiale e a migliorare la capacità della comunità internazionale di far fronte alle emergenze e a altri bisogni alimentari dei paesi in via di sviluppo,

desiderose di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dell’assistenza alimentare in modo da preservare le vite umane e alleviare le sofferenze delle popolazioni più vulnerabili, soprattutto in situazioni di emergenza, potenziando la cooperazione e il coordinamento internazionali, soprattutto tra le Parti e i soggetti interessati,

riconoscendo i particolari bisogni alimentari e nutrizionali delle popolazioni vulnerabili,

affermando che gli Stati sono i principali responsabili della propria sicurezza alimentare e quindi della progressiva realizzazione del diritto ad un’alimentazione adeguata, come definito dalle linee guida dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) “Voluntary Guidelines on the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security” (linee guida volontarie a sostegno della realizzazione progressiva del diritto ad un’alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale), adottate dal Consiglio della FAO a novembre 2004,

incentivando i governi dei paesi che versano in condizioni di insicurezza alimentare a elaborare e attuare strategie nazionali che affrontino le cause a monte dell’insicurezza alimentare, tramite misure di lungo respiro, e che garantiscano i nessi necessari tra le attività di soccorso, ripresa e sviluppo,

fondandosi sul diritto internazionale umanitario e sui principi umanitari fondamentali di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza,

basandosi sui “Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship” (principi e buone pratiche per i donatori umanitari), firmati a Stoccolma il 17 giugno 2003,

riconoscendo che le Parti conducono politiche proprie per l’erogazione dell’assistenza alimentare in situazioni di emergenza e non,

tenendo presenti il Piano d’azione del vertice mondiale sull’alimentazione adottato a Roma nel 1996, i cinque principi di Roma per una sicurezza alimentare globale sostenibile individuati dalla Dichiarazione del vertice mondiale sulla sicurezza alimentare del 2009, in particolare l’impegno a conseguire la sicurezza alimentare per tutti i paesi, e lo sforzo in corso per ridurre la povertà e eliminare la fame ribadito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella Dichiarazione del millennio delle Nazioni Unite,

considerando gli impegni sottoscritti dai paesi donatori e beneficiari per migliorare l’efficacia degli aiuti allo sviluppo nel rispetto dei principi stabiliti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) nella Dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti adottata nel 2005,

intenzionate ad agire nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e in particolare di qualsiasi normativa dell’OMC sugli aiuti alimentari,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obiettivi

La presente convenzione mira a salvare vite umane, a ridurre la fame, a migliorare la sicurezza alimentare e a garantire migliori condizioni alimentari presso le popolazioni più vulnerabili:

(a) sopperendo al fabbisogno alimentare e nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili tramite l’impegno sottoscritto dalle Parti di fornire assistenza alimentale in modo da migliorare la disponibilità e il consumo di alimenti adeguati, sicuri e nutrienti;

(b) garantendo alle popolazioni più vulnerabili un’assistenza alimentare adeguata, tempestiva, effettiva, efficiente e consona al fabbisogno e ai principi condivisi;

(c) facilitando lo scambio di informazioni, la cooperazione e il coordinamento nell’ambito di un forum di discussione che permetta un utilizzo più effettivo, efficiente e coerente delle risorse delle Parti per soddisfare il fabbisogno.

Articolo 2

Principi dell’assistenza alimentare

Nel fornire e erogare assistenza alimentare alle popolazioni più vulnerabili, le Parti agiscono nel rispetto dei seguenti principi:

(a) principi generali dell’assistenza alimentare:

i)       l’assistenza alimentare è fornita solo quando rappresenta il mezzo più efficace e adeguato per soddisfare il fabbisogno alimentare e nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili;

ii)       l’assistenza alimentare è fornita tenendo presenti gli obiettivi a lungo termine di riabilitazione e sviluppo dei paesi beneficiari e nell’intento generale di garantire la sicurezza alimentare, ove necessario;

iii)      l’assistenza alimentare è fornita in modo da tutelare la sussistenza e rafforzare l’autosufficienza e la resilienza delle popolazioni vulnerabili e delle comunità locali, e in modo da prevenire, attenuare, preparare e rispondere alle crisi di sicurezza alimentare;

iv)      l’assistenza alimentare è fornita in modo da evitare la dipendenza e ridurre al minimo le ripercussioni negative dirette e indirette sui beneficiari e su altri soggetti;

v)      l’assistenza alimentare è fornita in modo da non incidere negativamente a livello locale sulla produzione, sulle condizioni di mercato, sulle strutture di commercializzazione e sugli scambi o sui prezzi commerciali di beni essenziali per le popolazioni vulnerabili;

vi)      l’assistenza alimentare è fornita quanto più possibile sotto forma di doni;

(b) principi sull’efficacia dell’assistenza alimentare:

i)       i costi associati dell’assistenza alimentare alle popolazioni vulnerabili sono ridotti al minimo per aumentare l’importo della spesa disponibile e promuoverne l’efficienza;

ii)       sono ricercati attivamente la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei programmi di assistenza alimentare e la coerenza tra l’assistenza alimentare e i relativi settori e strumenti politici;

iii)      i prodotti alimentari e le altre componenti dell’assistenza alimentare sono acquistati sui mercati locali e regionali, se possibile e opportuno;

iv)      l’assistenza alimentare è fornita sempre più sotto forma di aiuti in valuta svincolati, a seconda delle possibilità e dei bisogni;

v)      gli aiuti alimentari sono monetizzati solo in presenza di un’esigenza accertata e per migliorare la sicurezza alimentare delle popolazioni vulnerabili; la monetizzazione è basata su un’analisi di mercato trasparente e obiettiva e in modo da evitare la delocalizzazione commerciale;

vi)      l’assistenza alimentare non deve servire a promuovere gli obiettivi di sviluppo commerciale delle Parti;

vii)     la riesportazione degli aiuti alimentari è evitata nella misura del possibile, a meno che non sia necessaria a prevenire o rispondere a situazioni di emergenza; la riesportazione di aiuti alimentari non deve permettere la delocalizzazione commerciale;

viii)    laddove necessario, vengono riconosciuti il ruolo e la responsabilità primari delle autorità competenti o di altri soggetti interessati per l’organizzazione, il coordinamento e l’attuazione delle operazioni di assistenza alimentare;

(c) principi generali per l’erogazione dell’assistenza alimentare:

i)       l’assistenza alimentare è fornita in funzione delle esigenze alimentari e nutrizionali delle popolazioni più vulnerabili;

ii)       i beneficiari, e eventualmente altri soggetti interessati, sono coinvolti nella valutazione del fabbisogno e nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione dell’assistenza alimentare;

iii)      l’assistenza alimentare rispetta le norme di sicurezza e di qualità applicabili, le abitudini culturali e alimentari locali e il fabbisogno nutrizionale dei beneficiari;

iv)      l’assistenza alimentare è fornita nel rispetto della dignità dei beneficiari;

(d) principi sulla responsabilità dell’assistenza alimentare:

i)       la responsabilità e la trasparenza delle politiche, dei programmi e delle operazioni di assistenza alimentare sono rafforzate con misure specifiche e adeguate;

ii)       i risultati e l’impatto delle attività di assistenza alimentare sono monitorati, valutati e comunicati in modo sistematico e trasparente per permettere di individuare migliori pratiche e massimizzare l’efficacia.

Articolo 3

Rapporto con gli accordi dell’OMC

La presente convenzione lascia impregiudicati gli obblighi presenti o futuri che intercorrono tra le Parti in forza della loro dalla partecipazione all’OMC. In caso di conflitto tra questi obblighi e la presente convezione, i primi prevalgono. La presente convenzione non pregiudica la posizione che le Parti possono adottare nei negoziati nell’ambito dell’OMC.

Articolo 4

Paesi, popolazioni vulnerabili, prodotti, attività e costi associati ammissibili

1.           “Paese ammissibile”: qualsiasi paese figurante nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo stabilito dal Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell’OCSE, o qualsiasi altro paese individuato dalle regole di procedura e attuazione.

2.           “Popolazioni vulnerabili ammissibili”: le popolazioni vulnerabili di un paese ammissibile.

3.           “Prodotti ammissibili”: i prodotti destinati al consumo umano, conformi alle pertinenti politiche e normative nazionali del paese in cui si svolgono le operazioni e eventualmente alle norme internazionali applicabili sulla sicurezza e la qualità alimentari, e i prodotti che contribuiscono a soddisfare il fabbisogno alimentare e a salvaguardare la sussistenza nelle situazioni di emergenza e di ripresa rapida. L’elenco dei prodotti ammissibili è riportato nelle regole di procedura e attuazione.

4.           Le “attività ammissibili” per la realizzazione dell’impegno annuo minimo di ciascuna Parte, di cui all’articolo 5, sono conformi all’articolo 1 e includono almeno le seguenti attività:

(a) fornitura e distribuzione di prodotti ammissibili;

(b) versamento di contanti e distribuzione di buoni;

(c) interventi nutrizionali.

Le attività ammissibili sono ulteriormente elaborate nelle regole di procedura e attuazione.

5.           I “costi associati ammissibili” per la realizzazione dell’impegno annuo minimo di ciascuna Parte, di cui all’articolo 5, sono conformi all’articolo 1 e si limitano ai costi direttamente collegati alla realizzazione delle attività ammissibili, come ulteriormente specificato nelle regole di procedura e attuazione.

Articolo 5

Impegno

1.           Per realizzare gli obiettivi della presente convenzione, ciascuna Parte stabilisce un impegno annuo per l’assistenza alimentare, conformemente alle proprie leggi e normative. Per “impegno annuo minimo” si intende l’impegno di ciascuna Parte.

2.           L’impegno annuo minimo è espresso in valore o in quantità, come ulteriormente specificato nelle regole di procedura e attuazione. L’impegno delle Parti può essere espresso in valore minimo, in quantità minima o combinando i due criteri.

3.           Gli impegni annui minimi in valore sono espressi nella valuta prescelta da ciascuna Parte. Gli impegni annui minimi in quantità possono essere espressi in tonnellate di equivalente grano o in altre unità di misura previste dalle regole di procedura e attuazione.

4.           Ciascuna Parte notifica l’impegno annuo minimo iniziale quanto prima al segretariato, e in ogni caso entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione, o entro tre mesi dalla sua adesione alla convenzione.

5.           Ciascuna Parte notifica al segretariato le eventuali modifiche che intende apportare negli anni successivi all’impegno annuo minimo entro il quindici dicembre dell’anno che precede l’introduzione della modifica.

6.           Il segretariato comunica al più presto, e in ogni caso entro il primo gennaio di ogni anno, l’aggiornamento degli impegni annui minimi a tutte le Parti.

7.           I contributi per raggiungere gli impegni annui minimi devono essere integralmente sotto forma di doni laddove possibile. Quanto all’assistenza alimentare imputabile all’impegno di ciascuna Parte, è erogato integralmente sotto forma di doni almeno l’80% degli aiuti ai paesi e alle popolazioni vulnerabili ammissibili, come precisati nelle regole di procedura e attuazione. Nei limiti del possibile, le Parti si impegnano a superare progressivamente questa percentuale. Ciascuna Parte rende conto nella relazione annuale dei contributi non erogati integralmente sotto forma di doni.

8.           Le Parti si impegnano a condurre tutte le operazioni di assistenza alimentare nel quadro della presente convenzione in modo da evitare qualsiasi interferenza pregiudizievole con le normali strutture della produzione e del commercio internazionale.

9.           Le Parti garantiscono che la fornitura di assistenza alimentare non sia vincolata direttamente o indirettamente, formalmente o informalmente, esplicitamente o implicitamente a esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi verso i paesi beneficiari.

10.         Le Parti onorano l’impegno annuo minimo, espresso in valore o in quantità, con contributi conformi alla presente convenzione consistenti in finanziamenti di prodotti, attività o costi associati ammissibili, definiti all’articolo 4 e precisati nelle regole di procedura e attuazione.

11.         I contributi per raggiungere l’impegno annuo minimo in forza della presente convenzione possono essere diretti unicamente a paesi o popolazioni vulnerabili ammissibili, definiti all’articolo 4 e precisati nelle regole di procedura e attuazione.

12.         I contributi delle Parti possono essere erogati bilateralmente, tramite organizzazioni intergovernative o altre organizzazioni internazionali o tramite altri partner dell’assistenza alimentare, ma non tramite altre Parti.

13.         Ciascuna Parte garantisce con ogni mezzo il raggiungimento del proprio impegno annuo minimo. La Parte che non riesce, in un particolare anno, a raggiungere il proprio impegno annuo minimo rende conto nella relazione annuale per l’esercizio interessato le circostanze che spiegano il suo venir meno all’impegno. La quantità rimasta scoperta viene aggiunta al suo impegno annuo minimo per l’anno successivo, a meno che il comitato istituito a norma dell’articolo 7 non decida altrimenti o che la mancanza non sia giustificata da circostanze straordinarie.

14.         Se una Parte contribuisce oltre il proprio impegno annuo minimo, l’importo in eccedenza, entro un limite del cinque per cento del contributo annuo minimo, può essere imputato al suo contributo per l’anno successivo.

Articolo 6

Relazione annuale e scambio di informazioni

1.           Entro novanta giorni dalla fine dell’anno di calendario, ciascuna Parte inoltra al segretariato una relazione annuale, conforme alle regole di procedura e attuazione, nella quale descrive in dettaglio come ha raggiunto l’impegno annuo minimo in forza della presente convenzione.

2.           La relazione annuale comporta una sezione argomentativa nella quale ciascuna Parte può indicare come le politiche, i programmi e le operazioni di assistenza alimentare condotti contribuiscono a realizzare gli obiettivi e i principi della presente convenzione.

3.           Le Parti si scambiano regolarmente informazioni sulle politiche e sui programmi di assistenza alimentare rispettivi e sui risultati delle relative valutazioni.

Articolo 7

Comitato per l’assistenza alimentare

1.           È istituito un comitato per l’assistenza alimentare (“il comitato”), composto da tutte le Parti della presente convenzione.

2.           Il comitato delibera in sessioni formali e svolge le funzioni necessarie ad attuare le disposizioni della presente convenzione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi da questa stabiliti.

3.           Il comitato adotta il proprio regolamento interno e può adottare regole che precisino le disposizioni della presente convenzione per assicurarne la corretta attuazione. Il documento FAC(11/12)1, del 25 aprile 2012, del comitato per l’aiuto alimentare istituito in forza della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 fungerà inizialmente da regole di procedura e attuazione della presente convenzione, che il comitato potrà decidere di modificare in un secondo momento.

4.           Il comitato delibera per consenso, ovvero quando nessuna Parte si oppone formalmente alla decisione proposta dal comitato su una questione all’ordine del giorno di una sessione formale. L’opposizione formale può essere espressa durante la sessione formale o entro trenta giorni dalla trasmissione del verbale della sessione formale che rende conto della decisione interessata.

5.           Ogni anno il segretariato inoltra al comitato una relazione di sintesi redatta, adottata e pubblicata conformemente alle regole di procedura e attuazione.

6.           Il comitato costituisce un forum di discussione tra le Parti su questioni riguardanti l’assistenza alimentare, come la necessità di mobilitare impegni adeguati e tempestivi per soddisfare il fabbisogno alimentare e nutrizionale, soprattutto in particolari situazioni di emergenza e di crisi. Il comitato facilita lo scambio e la divulgazione di informazioni con gli altri soggetti interessati, che può consultare e ai quali può chiedere informazioni per alimentare le discussioni.

7.           Ciascuna Parte nomina un proprio rappresentante al quale il segretariato invia le notifiche e le altre comunicazioni.

Articolo 8

Presidenza e vicepresidenza del comitato

1.           Ogni anno, in occasione dell’ultima sessione formale, il comitato nomina un presidente e un vicepresidente per l’anno successivo.

2.           Il presidente svolge i seguenti compiti:

(a) approva l’ordine del giorno provvisorio delle sessioni formali o delle riunioni informali;

(b) presiede le sessioni formali o le riunioni informali;

(c) avvia e conclude le sessioni formali o le riunioni informali;

(d) sottopone l’ordine del giorno provvisorio al comitato che lo adotta all’inizio della sessione formale o della riunione informale;

(e) dirige i dibattiti e assicura l’osservanza delle procedure specificate nelle regole di procedura e attuazione;

(f) accorda alle Parti il diritto di parola;

(g) delibera su questioni all’ordine del giorno conformemente alle pertinenti disposizioni delle regole di procedura e attuazione;

(h) rivolge domande e annuncia decisioni.

3.           Se non può partecipare in tutto o in parte ad una sessione formale o a una riunione informale, o se è temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, il presidente è sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza tanto del presidente quanto del vicepresidente, il comitato designa un presidente ad interim.

4.           Se, per qualunque motivo, il presidente non può continuare ad esercitare il proprio mandato, il vicepresidente gli subentra nell’ufficio, fino alla fine dell’anno.

Articolo 9

Sessioni formali e riunioni informali

1.           Il comitato si riunisce in sessioni formali e in riunioni informali secondo le regole di procedura e attuazione.

2.           Il comitato si riunisce in sessione formale almeno una volta l’anno.

3.           Ulteriori sessioni formali o riunioni informali del comitato possono convocate su richiesta del presidente o di almeno tre Parti.

4.           Il comitato può invitare a partecipare alle sue sessioni formali o riunioni informali osservatori o altri soggetti interessati che desiderino discutere particolari questioni riguardanti l’assistenza alimentare, conformemente alle regole di procedura e attuazione.

5.           Il comitato si riunisce nella sede stabilita secondo le regole di procedura e attuazione.

6.           L’ordine del giorno delle sessioni formali e delle riunioni informali è stilato secondo le regole di procedura e attuazione.

7.           Il verbale di una sessione formale, che rende conto di qualsiasi decisione proposta dal comitato, è trasmesso entro trenta giorni dalla data della sessione.

Articolo 10

Segretariato

1.           Il comitato nomina un segretariato e si avvale dei suoi servizi secondo le regole di procedura e attuazione. Il comitato chiede al Consiglio internazionale dei cereali che il segretariato del consiglio funga inizialmente da segretariato del comitato.

2.           Il segretariato esegue i compiti definiti dalla presente convenzione e dalle regole di procedura e attuazione, svolge mansioni amministrative, compresa la riproduzione e la distribuzione di documenti e relazioni, e assolve ad altre funzioni decise dal comitato.

Articolo 11

Composizione delle controversie

Il comitato si impegna a comporre eventuali controversie tra le Parti sull’interpretazione o sull’attuazione della presente convenzione e delle regole di procedura e attuazione e sul presunto inadempimento degli obblighi da questa derivanti.

Articolo 12

Firma e ratifica, accettazione o approvazione

La presente convenzione è aperta alla firma dell’Argentina, dell’Australia, del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, del Canada, della Repubblica ceca, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Croazia, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, del Giappone, della Repubblica di Estonia, dell’Irlanda, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione europea, presso la sede delle Nazioni Unite di New York, dall’11 giugno 2012 al 31 dicembre 2012. La presente convenzione è soggetta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione da parte di ogni firmatario. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Articolo 13

Adesione

1.           Allo scadere del termine per la firma, la presente convenzione è aperta in qualsiasi momento all’adesione degli Stati elencati all’articolo 12 che non l’hanno firmata, o dell’Unione europea se non l’ha firmata, entro il suddetto termine. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

2.           Dopo l’entrata in vigore conformemente all’articolo 15, la presente convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato diverso da quelli elencati all’articolo 12 e di qualsiasi territorio doganale separato, che goda di piena autonomia nella gestione delle relazioni commerciali estere, ritenuti ammissibili da una decisione del comitato. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 14

Notifica dell’applicazione a titolo provvisorio

Gli Stati elencati all’articolo 12, o l’Unione europea, che intendono ratificare, accettare o approvare la presente convenzione o aderirvi, o qualsiasi Stato o territorio doganale separato ritenuto ammissibile all’adesione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, da una decisione del comitato, che non abbia ancora depositato il proprio strumento, possono depositare in qualsiasi momento presso il depositario una notifica di applicazione a titolo provvisorio della presente convenzione. La convenzione si applica allora in via provvisoria allo Stato, al territorio doganale separato o all’Unione europea dalla data di deposito della notifica.

Articolo 15

Entrata in vigore

1.           La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2013 se, entro il 30 novembre 2012, cinque firmatari hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

2.           Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente al paragrafo 1, i firmatari che hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione e gli Stati, o l’Unione europea, che hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, possono deciderne all’unanimità l’entrata in vigore tra loro stessi.

3.           Per gli Stati, i territori doganali separati, o l’Unione europea, che ratificano, accettano, approvano o aderiscono alla presente convenzione dopo l’entrata in vigore, la convenzione entra in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione, accettazione o adesione.

Articolo 16

Procedura di valutazione e modifica

1.           In qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, le Parti possono proporre di valutarne la pertinenza e proporre modifiche. Le modifiche proposte sono trasmesse dal segretariato a tutte le Parti con almeno sei mesi di anticipo e sono discusse in occasione della prima sessione formale del comitato dopo la scadenza del periodo di notifica.

2.           Le proposte di modifica della presente convenzione sono adottate tramite decisione del comitato. Qualsiasi proposta di modifica adottata dal comitato è notificata dal segretariato a tutte le Parti e al depositario, che trasmette le modifiche adottate a tutte le Parti.

3.           Le notifiche di accettazione delle modifiche sono inviate al depositario. Per le Parti che hanno inviato la notifica, la modifica adottata entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui il depositario ha ricevuto le notifiche provenienti da almeno quattro quinti delle Parti della convenzione alla data di adozione da parte dal comitato della modifica proposta. Per le altre Parti la modifica adottata entra in vigore novanta giorni dopo che ciascuna Parte ha depositato la propria notifica al depositario. Il comitato può decidere di cambiare la soglia delle notifiche richieste perché una specifica modifica entri in vigore. Il segretariato comunica questa decisione a tutte le Parti e al depositario.

Articolo 17

Ritiro e estinzione

1.           Le Parti possono ritirarsi dalla presente convenzione alla fine di ogni anno dandone notifica scritta al depositario e al comitato almeno novanta giorni prima della fine dell’anno. La Parte che si ritira continua ad essere soggetta all’impegno annuo minimo e all’obbligo di informazione, sottoscritti in forza della presente convenzione fino a quando ne è stata Parte, che risultano inattesi entro la fine dell’anno interessato.

2.           Ciascuna Parte può proporre l’estinzione della presente convenzione in qualsiasi momento dalla sua entrata in vigore. La proposta è comunicata per iscritto al segretariato che la trasmette a tutte le Parti almeno sei mesi prima di essere discussa dal comitato.

Articolo 18

Depositario

1.           Il segretario generale delle Nazioni Unite è nominato depositario della presente convenzione.

2.           Il depositario riceve le notifiche di firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio e adesione alla presente convenzione e ne dà notifica a tutte le Parti e ai firmatari.

Articolo 19

Testi autentici

L’originale della presente convenzione, i cui testi in lingua inglese e francese fanno ugualmente fede, è depositato al segretario generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Londra, il venticinque aprile duemiladodici.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

La negoziazione della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 è stata fortemente caldeggiata dall’Unione, in linea con la politica di assistenza alimentare umanitaria dell’UE che promuove una combinazione di strumenti quanto più efficace e efficiente possibile per rispondere a crisi specifiche.

La nuova convenzione riflette un approccio moderno all’assistenza alimentare in una prospettiva essenzialmente umanitaria, con attività a breve termine della durata massima di un anno; lo scopo è rendere più efficienti le pratiche di assistenza alimentare e estendere l’ammissibilità ad un maggior numero di strumenti (anche contanti e buoni). La convenzione favorisce un’assistenza alimentare saldamente incentrata sul fabbisogno, su bisogni oggettivamente individuati e sulla sensibilità al contesto locale; promuove il rispetto dei principi umanitari; incentiva gli acquisti sui mercati locali e regionali; risponde alle preoccupazioni nutrizionali legate all’assistenza alimentare; incoraggia il partenariato con i soggetti interessati; prevede strumenti di monitoraggio e valutazione adeguati e incentiva lo scambio di buone pratiche.

La nuova convenzione sull’assistenza alimentare resterà aperta alla firma e alla ratifica da parte dell’Unione, degli Stati membri dell’UE e dei paesi terzi, ciascuno dei quali sottoscrive impegni a titolo individuale direttamente dal proprio bilancio. Una volta ratificata la convenzione, ciascuno di essi ne diventa Parte e notifica al segretariato il proprio impegno annuo minimo per l’assistenza alimentare, espresso in tonnellate e/o in valore. L’impegno annuo minimo è flessibile e può essere modificato con notifica al segretariato.

Il contributo annuo minimo a titolo del bilancio dell’Unione europea è conservativo: l’UE stanzia 200 milioni di EUR, corrispondenti a circa l’80% della media della linea di bilancio per gli aiuti umanitari negli ultimi anni. Dal momento che la convenzione mette l’accento sull’elemento umanitario, la relazione ex-post riguarderà le attività di assistenza alimentare di breve termine sostenute dall’Unione che possono essere imputate all’impegno annuo minimo previsto dalla convenzione. Per il raggiungimento dell’impegno annuo minimo e per la relazione ex-post contano in realtà soprattutto le attività umanitarie di assistenza alimentare. Le operazioni di sicurezza alimentare possono essere considerate ammissibili ai sensi della convenzione in via eccezionale, limitatamente a elementi molto specifici e in base a valutazioni ad hoc.

Ogni anno le Parti redigono una relazione ex-post che rende conto del raggiungimento dell’impegno annuo e delle attività di assistenza alimentare condotte o sostenute. Sulla base delle relazioni annuali delle Parti il segretariato della convenzione pubblica una relazione di sintesi. L’Unione europea rende conto del raggiungimento dell’impegno annuo minimo dell’UE e ciascuno Stato membro fa altrettanto per quanto riguarda il proprio impegno annuo rispettivo.

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione della convenzione sull’assistenza alimentare

1.2.        Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB[4]

Aiuti umanitari - assistenza alimentare

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[5]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

(a) Permettere all’UE di esprimersi in modo incisivo a livello mondiale.

La proposta è in linea con l’obiettivo globale mirante a “permettere all’UE di esprimersi in modo incisivo a livello mondiale” che guida il programma di lavoro della Commissione per il 2012.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

Attività ABM/ABB interessate

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

In linea con la politica di assistenza alimentare umanitaria dell’Unione, la nuova convenzione sull’assistenza alimentare (CAA) promuove strumenti innovativi e pratiche più efficaci di assistenza alimentare, tiene conto di bisogni oggettivamente individuati e della sensibilità del contesto locale, prevede strumenti di monitoraggio e valutazione adeguati e incoraggia lo scambio di buone pratiche nel proprio ambito.

La “prevedibilità” consiste essenzialmente nel fatto che i donatori che diventano Parte della convenzione si impegnano a fornire ogni anno un dato livello di assistenza alimentare e ne devono rendere conto in relazioni annuali che vengono rese pubbliche.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

I donatori che diventano Parte della CAA si impegnano a fornire ogni anno un determinato livello di assistenza alimentare e ne devono rendere conto in relazioni annuali che vengono rese pubbliche (il mancato rispetto degli impegni non è tuttavia soggetto a sanzioni).

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Garantire che l’assistenza alimentare erogata e/o sostenuta dai principali donatori risponda alla massima efficienza e efficacia e soddisfi il fabbisogno alimentare e nutrizionale dei più vulnerabili tenendo presenti i bisogni individuati e nel rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi dell’OMC.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

- L’Unione europea – trai principali donatori di assistenza alimentare umanitaria – ha insistito insieme agli Stati membri per rinegoziare la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 ed è stata la principale ispiratrice del processo che ha portato alla nuova convenzione sull’assistenza alimentare, tanto a livello dell’UE che in ambito internazionale, secondo la procedura di cui all’articolo 218 del TFUE;

- la convenzione sull’assistenza alimentare è funzionale alla realizzazione in ambito internazionale degli obiettivi dell’Unione nel settore degli aiuti umanitari, conformemente al disposto dell’articolo 214, paragrafo 4 e paragrafo 1, del TFUE;

- il coinvolgimento dell’Unione contribuisce a rendere più coerenti le attività rispettive dell’UE e degli Stati membri nel settore dell’assistenza alimentare;

- l’azione in ambito internazionale, nel quadro della convenzione sull’assistenza alimentare, pone le basi per una maggiore trasparenza e prevedibilità degli interventi di assistenza alimentare;

- per rispondere alle sfide dell’insicurezza alimentare e nutrizionale, l’Unione ha caldeggiato il passaggio da un approccio limitato ai prodotti verso un’impostazione più variegata, che si avvale di una combinazione più ampia e adeguata di strumenti di intervento;

- gli interventi dell’Unione e di altri principali donatori in ambito internazionale nel quadro della convenzione sull’assistenza alimentare contribuiranno ad attrarre altri donatori a sostegno di un approccio moderno all’assistenza alimentare.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L’esperienza acquisita dalla DG ECHO nel partecipare a nome dell’Unione ai forum e ai consessi internazionali su questioni riguardanti l’assistenza alimentare (nello specifico la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 di cui l’UE è Parte) ha permesso di trarre i seguenti insegnamenti che hanno spinto l’Unione a promuovere un strumento internazionale moderno a sostegno della politica di assistenza alimentare: assoluta necessità di soddisfare in modo efficiente e efficace il fabbisogno dei beneficiari (rispetto al passato dove l’intento dell’assistenza era smaltire le eccedenze alimentari); necessità di concedere a tutte Parti il tempo necessario per adeguare lo strumento esistente in funzione delle nuove esigenze secondo un approccio strategico moderno.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Commercio e agricoltura. La nuova convenzione, compatibile con le norme dell’OMC, promuove migliori pratiche miranti a ridurre al minimo gli effetti negativi e di distorsione sulle popolazioni, sui mercati e sulla società locale nel suo insieme.

Per il momento il segretariato della convenzione è assicurato dal consiglio internazionale dei cereali, creato e finanziato dalla convenzione sul commercio dei cereali, che è gestita dalla Commissione europea (DG AGRI).

Dove possibile e necessario, verranno ricercate sinergie con il programma tematico sulla sicurezza alimentare nell’ambito del DCI a sostegno di soluzioni di lungo respiro per la sicurezza alimentare e nutrizionale.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Entrata in vigore con un periodo di avviamento dal 1° gennaio 2013, se entro il 30 novembre 2012 la convenzione è stata ratificata da cinque Parti.

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[6]

¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[7]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (organizzazioni ONU e i CICR/IFRC)

Osservazioni

È prevista la creazione di un comitato per l’assistenza alimentare, costituito dalle Parti, che gestirà la convenzione e costituirà il principale forum per la discussione e lo scambio di informazioni tra le Parti.

Gli interventi della Commissione (DG ECHO) attuati tramite ONG saranno in gestione centralizzata diretta e quelli realizzati tramite organizzazioni ONU o e i CICR/IFRC in gestione congiunta.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L’articolo 6 della convenzione richiede la presentazione di relazioni annuali che devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle regole di procedura e attuazione (9 e 10) che verranno adottate in occasione della prima riunione del comitato per l’assistenza alimentare.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Non sono stati individuati rischi specifici. La CAA non implica attività che comportino ulteriori rischi rispetto a quelli individuati nell’ambito dell’esercizio annuale globale della DG ECHO.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

La CAA non implica cambiamenti nella struttura generale di controllo della DG ECHO.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

La CAA non implica cambiamenti nella struttura generale di controllo della DG ECHO.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero  [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. ([8]) || di paesi EFTA[9] || di paesi candidati[10] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

4 || 23.02.02 Aiuto alimentare || Diss. || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Non pertinente

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 4 || Ruolo mondiale dell’Europa

DG ECHO || || || Anno N[11] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Anno N+7 || Anni successivi || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || || || ||

23 02 02 || Impegni || (1) || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600

Pagamenti || (2) || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600

Pagamenti || (2a) || || || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[12] || || || || || || || || || ||

N/P || || (3) || || || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG ECHO || Impegni || =1+1a +3 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600

Pagamenti || =2+2a +3 || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600

Pagamenti || (5) || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600

Pagamenti || =5+ 6 || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Anno N+7 || TOTALE

DG: ECHO || ||

Ÿ Risorse umane || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,248

Ÿ Altre spese amministrative || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,016

TOTALE DG ECHO || Stanziamenti || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[13] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Anno N+7 || Anni successivi || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || || 1600,264

Pagamenti || 130,033 || 160,033 || 180,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 130,033 || 1600,264

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi

– x   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || || Anno N+7 || Totale ||

|| || RISULTATI

Tipo di risultato[14] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || Numero totale di risultati || Costo totale ||

OBIETTIVO SPECIFICO 1[15]… || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 1600

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– x   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N [16] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Anno N+7 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,248

Altre spese amministrative || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,016

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264

Esclusa la RUBRICA 5[17] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || ||

TOTALE || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane

– x   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Anno N+7 ||

Ÿ Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 ||

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[18] ||

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || ||

XX 01 04 yy [19] || - in sede[20] || || || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || || || ||

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta) || || || || || || || ||

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta) || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || ||

TOTALE || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3

23 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o reimpiegati all’interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell’ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Preparare la partecipazione e garantire la presenza dell’Unione alle riunioni del comitato per l’assistenza alimentare. Preparare e presentare la relazione annuale su come è stato raggiunto l’impegno annuo minimo e sulle attività di assistenza alimentare sostenute.

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[21].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || ... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– x   La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[22]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || ... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo...... || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU L […] del […], pag. […].

[3]               Il segretariato generale del Consiglio pubblica la data di entrata in vigore dell’accordo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[4]               ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[5]               A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[6]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[8]               Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[9]               EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[10]             Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[11]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[12]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[13]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[14]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[15]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.

[16]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[17]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[18]             AC= agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato.

[19]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[20]             Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

[21]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[22]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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