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Document 52012PC0355
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Decision 2008/971/EC as regards the inclusion of forest reproductive material of the 'qualified' category within the scope of that Decision and the updating of the name of the authorities responsible for the approval and control of the production
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione
/* COM/2012/0355 final - 2012/0172 (COD) */
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione /* COM/2012/0355 final - 2012/0172 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione[1] disciplina la
commercializzazione interna di materiali di moltiplicazione delle specie
vegetali da essa elencate. Per agevolare gli scambi e per trattare rapidamente
le richieste di commercializzazione, la suddetta direttiva contempla la
possibilità, per il Consiglio, di fissare norme relative all'autorizzazione
dell'importazione di materiali di moltiplicazione da paesi terzi, grazie ad un
sistema di equivalenze. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI
DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL’IMPATTO Gli Stati membri e i soggetti interessati hanno
proposto alla Commissione di presentare tale aggiornamento per agevolare gli
scambi, soprattutto l'importazione di materiali forestali di moltiplicazione, e
per trattare rapidamente le domande di commercializzazione, in particolare
quelle relative a piantagioni di alberi a crescita rapida destinati alla
produzione di energia/biomassa. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La decisione 2008/971/CE del Consiglio[2] reca l'elenco dei paesi da
riconoscere ai fini dell'applicazione del principio di equivalenza per
l'importazione e stabilisce le condizioni alle quali i materiali forestali di
moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte"
e "selezionati", prodotti in tali paesi, possono essere importati
nell'Unione. Secondo le nuove informazioni ricevute dall'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'adozione di un sistema OCSE
aggiornato per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione
destinati al commercio internazionale, anche i materiali certificati
ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi elencati dalla suddetta decisione
e appartenenti alla categoria "qualificati" devono essere considerati
equivalenti a sementi e postime conformi al disposto della direttiva
1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II
della suddetta decisione. Di conseguenza è opportuno aggiungere la categoria
"qualificati" alle categorie "identificati alla fonte" e
"selezionati". Secondo informazioni fornite dal suddetto sistema
OCSE (Allegato – Elenco delle autorità nazionali designate dei paesi membri del
sistema), i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo
della produzione di Croazia (HR), Norvegia (NO), Serbia (SR), Turchia (TK) e
Stati Uniti d'America (US), elencate nell'allegato I della decisione
2008/971/CE del Consiglio, sono stati modificati. L'allegato I della suddetta
decisione deve quindi essere modificato di conseguenza. Nell'allegato II occorre aggiungere un'altra
condizione specifica per la categoria "qualificati", per consentire
di applicare in modo armonizzato la direttiva 2001/18/CE sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio[3].
In tal modo si garantirebbe che, come illustrato dall'articolo 3, paragrafo 2,
della suddetta decisione, i rispettivi sementi e postime certificati
ufficialmente dalle suddette autorità siano considerati equivalenti a sementi e
postime conformi alla direttiva 1999/105/CE. 2012/0172 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/971/CE del
Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di
moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo
d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità
responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La decisione 2008/971/CE del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali
forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi[4], stabilisce le condizioni alle
quali i materiali forestali di moltiplicazione delle categorie
"identificati alla fonte" e "selezionati", prodotti nei
paesi terzi di cui all'allegato I della medesima decisione, possono essere
importati nell'Unione. (2) Le norme nazionali relative
alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione in Canada,
Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti d'America
prevedono un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la raccolta e
la trasformazione delle sementi e la produzione di postime. (3) Secondo tali norme, i sistemi
di ammissione e registrazione dei materiali di base, nonché la successiva
produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base devono
rispettare il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di
moltiplicazione destinati al commercio internazionale (sistema OCSE per sementi
e piante forestali). Inoltre, tali norme dispongono che sementi e postime
appartenenti alle categorie "identificati alla fonte" e
"selezionati", nonché alla categoria "qualificati", siano
certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi
ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali. (4) Da un esame di tali norme in
relazione alla categoria "qualificati" è emerso che le modalità di
ammissione dei materiali di base soddisfano le prescrizioni di cui alla
direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione[5]. Inoltre, fatta eccezione per
le condizioni relative alla qualità delle sementi, alla purezza della specie e
alla qualità del postime, le norme vigenti in tali paesi terzi offrono le
stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e
postime della nuova categoria "qualificati" di cui alla direttiva
1999/105/CE. Ne consegue che le norme relative alla certificazione di materiali
forestali appartenenti alla categoria "qualificati" in Canada,
Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti d'America
devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE,
purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della decisione
2008/971/CE riguardanti sementi e postime. (5) Per quanto concerne i
materiali della categoria "qualificati", tali condizioni devono
comprendere la fornitura di informazioni sul fatto che i prodotti siano o non
siano stati geneticamente modificati. Tali informazioni sono destinate ad
agevolare l'applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio[6]
oppure, se del caso, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati[7]
e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli
organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e
mangimi derivati da organismi geneticamente modificati che modifica la
direttiva 2001/18/CE[8].
(6) Inoltre sono cambiati i nomi
di talune autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della
produzione elencate nell'allegato I della decisione 2008/971/CE. (7) È pertanto necessario
modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2008/971/CE è così modificata: (1) All'articolo 1, il primo comma è
sostituito dal seguente: "La presente decisione determina le
condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di
moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla
fonte", "selezionati" e "qualificati" prodotti in un
paese terzo figurante nell'allegato I." (2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: "2. Sementi e postime appartenenti alle
categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e
"qualificati" delle specie di cui all'allegato I della direttiva
1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente
decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti
nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime
conformi al disposto della direttiva 1999/105/CE, purché le condizioni
stabilite nell'allegato II della presente decisione siano soddisfatte." (3) Gli allegati I e II sono modificati
conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il terzo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Essa si applica a decorrere dal 1 gennaio
2013. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO Gli allegati I e II della decisione
2008/971/CE sono così modificati: (1) L'allegato I è sostituito dal
seguente: "ALLEGATO
I Paesi
e autorità Paese (*) || Autorità responsabile dell'ammissione e del controllo della produzione 1 || 2 CA || National Forest Genetic Resources Centre/ Centre national des ressources génétiques forestières Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts -Atlantique P.O. Box 4000, FREDERICTON, NB E3B 5P7 CH || Federal Office for the Environment (FOEN) Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEK) Forest Division Federal Plant Protection Service Zürcherstraße 111 CH-8903 BIRMENSDORF HR || Croatian Forest Research Institute – CFI Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science Cvetno naselje 41 10450 Jastrebarsko Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management Department for Forest Protection and Forest Reproductive Material Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1 10 000 Zagreb NO || Norwegian Forest and Landscape Institute P.O. Box 115 N-1431 AAS Norwegian Forest Seed Center P.O. Box 118 N-2301 HAMAR SR || Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Ministry of AFW - Directorate for Forest Omladinskih brigada 1 Novi Beograd TR || Ministry of Forestry Forest Tree Seeds and Tree Breeding Research Directorate Orman Bak awligi Arastima Planlama ve Koord. Dai. Bsk. Orman Genel Müdürlügü, 2N° lu Bina TR-06560 GAZI- ANKARA US || USA United States Department of Agriculture, Forest Service Cooperative Forestry National Seed Laboratory 5675 Riggins Mill Road Dry Branch, Georgia 31020 OFFICIAL STATE CERTIFICATION AUTHORITIES (Authorized to issue OECD certificates through cooperative agreement with USDA Forest Service) Washington State Crop Improvement Association, Inc. 1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610 Pullman, Washington 99163 (*) CA – Canada, CH – Svizzera, HR –
Croazia, NO – Norvegia, SR – Serbia, TR – Turchia, US – Stati Uniti
d'America." (2) All'allegato II è aggiunta la
seguente parte : "C. Condizioni relative a sementi e
postime della categoria "qualificati" prodotti in paesi terzi. Per sementi e postime della categoria
"qualificati", sull'etichetta OCSE e sull'etichetta o nel documento
del fornitore si deve dichiarare se nella produzione del materiale di base è
stato fatto o no ricorso alla modificazione genetica." [1] GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17. [2] GU L 354 del 23.12.2008, pag. 83. [3] GU L 160 del 17.4.2001, pag. 1. [4] GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83. [5] GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17. [6] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. [7] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. [8] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.