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Document 52012PC0355

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione

    /* COM/2012/0355 final - 2012/0172 (COD) */

    52012PC0355

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione /* COM/2012/0355 final - 2012/0172 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    La direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione[1] disciplina la commercializzazione interna di materiali di moltiplicazione delle specie vegetali da essa elencate. Per agevolare gli scambi e per trattare rapidamente le richieste di commercializzazione, la suddetta direttiva contempla la possibilità, per il Consiglio, di fissare norme relative all'autorizzazione dell'importazione di materiali di moltiplicazione da paesi terzi, grazie ad un sistema di equivalenze.

    2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL’IMPATTO

    Gli Stati membri e i soggetti interessati hanno proposto alla Commissione di presentare tale aggiornamento per agevolare gli scambi, soprattutto l'importazione di materiali forestali di moltiplicazione, e per trattare rapidamente le domande di commercializzazione, in particolare quelle relative a piantagioni di alberi a crescita rapida destinati alla produzione di energia/biomassa.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La decisione 2008/971/CE del Consiglio[2] reca l'elenco dei paesi da riconoscere ai fini dell'applicazione del principio di equivalenza per l'importazione e stabilisce le condizioni alle quali i materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati", prodotti in tali paesi, possono essere importati nell'Unione. Secondo le nuove informazioni ricevute dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'adozione di un sistema OCSE aggiornato per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale, anche i materiali certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi elencati dalla suddetta decisione e appartenenti alla categoria "qualificati" devono essere considerati equivalenti a sementi e postime conformi al disposto della direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della suddetta decisione. Di conseguenza è opportuno aggiungere la categoria "qualificati" alle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati".

    Secondo informazioni fornite dal suddetto sistema OCSE (Allegato – Elenco delle autorità nazionali designate dei paesi membri del sistema), i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione di Croazia (HR), Norvegia (NO), Serbia (SR), Turchia (TK) e Stati Uniti d'America (US), elencate nell'allegato I della decisione 2008/971/CE del Consiglio, sono stati modificati. L'allegato I della suddetta decisione deve quindi essere modificato di conseguenza.

    Nell'allegato II occorre aggiungere un'altra condizione specifica per la categoria "qualificati", per consentire di applicare in modo armonizzato la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio[3]. In tal modo si garantirebbe che, come illustrato dall'articolo 3, paragrafo 2, della suddetta decisione, i rispettivi sementi e postime certificati ufficialmente dalle suddette autorità siano considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE.

    2012/0172 (COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       La decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi[4], stabilisce le condizioni alle quali i materiali forestali di moltiplicazione delle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati", prodotti nei paesi terzi di cui all'allegato I della medesima decisione, possono essere importati nell'Unione.

    (2)       Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti d'America prevedono un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e la produzione di postime.

    (3)       Secondo tali norme, i sistemi di ammissione e registrazione dei materiali di base, nonché la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base devono rispettare il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale (sistema OCSE per sementi e piante forestali). Inoltre, tali norme dispongono che sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati", nonché alla categoria "qualificati", siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali.

    (4)       Da un esame di tali norme in relazione alla categoria "qualificati" è emerso che le modalità di ammissione dei materiali di base soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione[5]. Inoltre, fatta eccezione per le condizioni relative alla qualità delle sementi, alla purezza della specie e alla qualità del postime, le norme vigenti in tali paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime della nuova categoria "qualificati" di cui alla direttiva 1999/105/CE. Ne consegue che le norme relative alla certificazione di materiali forestali appartenenti alla categoria "qualificati" in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti d'America devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2008/971/CE riguardanti sementi e postime.

    (5)       Per quanto concerne i materiali della categoria "qualificati", tali condizioni devono comprendere la fornitura di informazioni sul fatto che i prodotti siano o non siano stati geneticamente modificati. Tali informazioni sono destinate ad agevolare l'applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio[6] oppure, se del caso, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[7] e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati che modifica la direttiva 2001/18/CE[8].

    (6)       Inoltre sono cambiati i nomi di talune autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione elencate nell'allegato I della decisione 2008/971/CE.

    (7)       È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2008/971/CE è così modificata:

    (1)          All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "La presente decisione determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati" prodotti in un paese terzo figurante nell'allegato I."

    (2)          All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2.     Sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati" delle specie di cui all'allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi al disposto della direttiva 1999/105/CE, purché le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione siano soddisfatte."

    (3)          Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1 gennaio 2013.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    ALLEGATO

    Gli allegati I e II della decisione 2008/971/CE sono così modificati:

    (1)          L'allegato I è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO I

    Paesi e autorità

    Paese (*) || Autorità responsabile dell'ammissione e del controllo della produzione

    1 || 2

    CA || National Forest Genetic Resources Centre/ Centre national des ressources génétiques forestières Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts -Atlantique P.O. Box 4000, FREDERICTON, NB E3B 5P7

    CH || Federal Office for the Environment (FOEN) Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEK) Forest Division Federal Plant Protection Service Zürcherstraße 111 CH-8903 BIRMENSDORF

    HR || Croatian Forest Research Institute – CFI Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science Cvetno naselje 41 10450 Jastrebarsko Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management Department for Forest Protection and Forest Reproductive Material Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1 10 000 Zagreb

    NO || Norwegian Forest and Landscape Institute P.O. Box 115 N-1431 AAS Norwegian Forest Seed Center P.O. Box 118 N-2301 HAMAR

    SR || Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Ministry of AFW - Directorate for Forest Omladinskih brigada 1 Novi Beograd

    TR || Ministry of Forestry Forest Tree Seeds and Tree Breeding Research Directorate Orman Bak awligi Arastima Planlama ve Koord. Dai. Bsk. Orman Genel Müdürlügü, 2N° lu Bina TR-06560 GAZI- ANKARA

    US || USA United States Department of Agriculture, Forest Service Cooperative Forestry National Seed Laboratory 5675 Riggins Mill Road Dry Branch, Georgia 31020 OFFICIAL STATE CERTIFICATION AUTHORITIES (Authorized to issue OECD certificates through cooperative agreement with USDA Forest Service) Washington State Crop Improvement Association, Inc. 1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610 Pullman, Washington 99163

    (*)          CA – Canada, CH – Svizzera, HR – Croazia, NO – Norvegia, SR – Serbia, TR – Turchia, US – Stati Uniti d'America."

    (2)          All'allegato II è aggiunta la seguente parte :

    "C.    Condizioni relative a sementi e postime della categoria "qualificati" prodotti in paesi terzi.

    Per sementi e postime della categoria "qualificati", sull'etichetta OCSE e sull'etichetta o nel documento del fornitore si deve dichiarare se nella produzione del materiale di base è stato fatto o no ricorso alla modificazione genetica."

    [1]               GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

    [2]               GU L 354 del 23.12.2008, pag. 83.

    [3]               GU L 160 del 17.4.2001, pag. 1.

    [4]               GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83.

    [5]               GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

    [6]               GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

    [7]               GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    [8]               GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

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