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Document 52012PC0298

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio

/* COM/2012/0298 final - 2012/0158 (COD) */

52012PC0298

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio /* COM/2012/0298 final - 2012/0158 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non è più possibile integrare in via transitoria le misure tecniche di conservazione nel regolamento annuale sulle possibilità di pesca; quest'ultimo, infatti, contiene ora soltanto le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, mentre le cosiddette "condizioni associate", che sono pertinenti per l'utilizzo delle possibilità di pesca ma non sono ad esse connesse sotto il profilo funzionale, devono essere adottate in codecisione.

Per questo motivo la Commissione ha presentato nel 2008 una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche[1] destinato a sostituire il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[2] e a rendere permanente l'attuazione delle misure tecniche stabilite su base transitoria nel regolamento annuale sulle possibilità di pesca. Tuttavia, non essendo stato raggiunto un accordo politico, questa proposta è stata ritirata nell'ottobre 2010.

Per garantire che le misure tecniche di conservazione contenute nel regolamento (CE) n. 43/2009[3], che stabilisce le possibilità di pesca per il 2009, continuino ad applicarsi dopo il 1° gennaio 2010, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1288/2009 che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011[4]. Tale regolamento prevede la prosecuzione delle suddette misure tecniche per un periodo transitorio di diciotto mesi, fino al 30 giugno 2011. Non essendo stato possibile integrare le suddette misure entro il 30 giugno 2011 nel regolamento vigente sulle misure tecniche (regolamento (CE) N. 850/98) o in un nuovo regolamento che lo sostituisse, un'ulteriore proroga di diciotto mesi è stata istituita dal regolamento (UE) n. 579/2011[5].

La Commissione intende riesaminare il regolamento (CE) n. 850/98 a seguito e in conformità della riforma della politica comune della pesca attualmente in via di negoziazione. Pertanto il nuovo regolamento sulle misure tecniche non sarà pronto per l'entrata in vigore entro il 1° gennaio 2013. Occorre quindi prevedere una soluzione che consenta di mantenere le misure tecniche transitorie dopo il 31 dicembre 2012 e di disporre così del tempo necessario per elaborare un nuovo quadro di misure tecniche.

Occorre assicurare la continuità delle misure tecniche contenute nel regolamento (CE) n. 43/2009, che svolgono un ruolo importante per garantire la sostenibilità della pesca. La loro sospensione, anche temporanea, avrebbe conseguenze negative sia per la conservazione degli stock da esse contemplati che per l'ecosistema di habitat vulnerabili di acque profonde e gli uccelli marini, in particolare in diversi siti Natura 2000 istituiti dalla direttiva 92/43/CEE[6] sul territorio europeo e in zone di divieto istituite per proteggere habitat vulnerabili di acque profonde nelle acque internazionali. Cesserebbe inoltre di applicarsi tutta una serie di deroghe giustificate ed accettate alle disposizioni del regolamento (CE) n. 850/98.

Inoltre, alla luce del parere formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è necessario apportare una serie di modifiche di lieve entità ad alcune misure tecniche che non sono conformi o sono in contrasto con quelle contenute nel regolamento (CE) n. 850/98.

Analogamente, è necessario aggiornare le misure vigenti contenute nel regolamento (CE) n. 43/2009 conformemente alla raccomandazione adottata dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) e includere alcune misure tecniche volte a ridurre i rigetti di specie pelagiche nell'Atlantico nordorientale, che sono state concordate tra l'UE, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2010 ma che non sono ancora state recepite nella legislazione dell'Unione.

Si ritiene quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 850/98 per integrare le misure tecniche in questione e sopprimere, ove possibile, le misure chiaramente obsolete previste dal regolamento (CE) n. 850/98 e dal regolamento (CE) n. 1288/2009.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stato necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione d'impatto. Una valutazione d'impatto[7] è stata realizzata in relazione alla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche, adottata dalla Commissione nel 2008. La presente proposta riguarda prevalentemente misure già esistenti, che facevano parte della proposta del 2008 e che sono quindi coperte dalla relativa valutazione d'impatto. La maggior parte delle misure oggetto della presente proposta deve essere aggiornata, ma non modificata nella sostanza, per tener conto degli sviluppi intervenuti dal 2008. Diverse altre misure scaturiscono da obblighi internazionali e non richiedono una valutazione d'impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

· L'azione principale consiste nell'evitare l'interruzione delle misure tecniche in questione alla fine del 2012, cosa che comporterebbe ripercussioni negative per la conservazione degli stock interessati e impatti sull'ecosistema. Sarà così garantita la certezza del diritto per le suddette misure, in attesa dell'elaborazione di un nuovo regolamento quadro sulle misure tecniche nell'ambito della riforma della politica comune della pesca.

· Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

· Principio di proporzionalità

La presente proposta comprende, da un lato, misure tecniche vigenti contenute nel regolamento (UE) n. 43/2009 e, dall'altro, modifiche di misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 850/98; pertanto fa salvo il principio di proporzionalità.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

2012/0158 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011[9] e il relativo atto modificativo, il regolamento (UE) n. 579/2011, dell'8 giugno 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[10], garantiscono il proseguimento, su base transitoria fino al 31 dicembre 2012, di alcune misure tecniche istituite dal regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura[11].

(2)       In attesa di un nuovo quadro di misure tecniche di conservazione, è opportuno prorogare l'applicazione di tali misure tecniche su base transitoria. Poiché l'adozione di questo quadro dipende in larga misura dalla riforma della politica comune della pesca (PCP), esso non entrerà in vigore prima della fine del 2012.

(3)       Al fine di garantire che le risorse biologiche marine continuino ad essere adeguatamente gestite e conservate, è opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame includendovi le misure tecniche transitorie.

(4)       Alcune misure intese ad escludere le catture di salmonidi, lamprede o Myxinidae dalle disposizioni in materia di composizione delle catture applicabili agli attrezzi fissi non sono più pertinenti poiché non esistono più attività di pesca che sfruttano tali specie; è quindi opportuno sopprimere tali misure.

(5)       Al fine di ridurre le catture indesiderate, è opportuno mantenere il divieto di selezione qualitativa in tutte le zone CIEM e introdurre il divieto di rigettare in mare o liberare talune specie, nonché l'obbligo di cambiare zona di pesca quando il 10% delle catture comprende pesci sotto taglia, come concordato tra l'UE, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009.

(6)       Alla luce del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), talune chiusure delle zone di deposito delle uova delle aringhe non sono più necessarie per assicurare uno sfruttamento sostenibile di tale specie nella divisione CIEM VIa; è quindi opportuno revocare tali chiusure.

(7)       Alla luce del parere dello CSTEP che collega la scarsa disponibilità di cicerello al basso tasso di riproduzione dei gabbiani tridattili, è opportuno mantenere una zona di divieto nella sottozona CIEM IV, salvo per un'attività di pesca limitata su base annuale per il monitoraggio dello stock.

(8)       Alla luce del parere dello CSTEP è opportuno autorizzare l'uso di attrezzi che non catturano lo scampo in talune zone in cui è vietata la pesca di tale specie.

(9)       Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, al fine di contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno mantenere talune misure tecniche di conservazione nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa), nel Mar Celtico (divisioni CIEM VIIf,g) e nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) per la protezione degli stock di eglefino di Rockall, merluzzo bianco, eglefino e merlano.

(10)     Alla luce del parere dello CSTEP è opportuno autorizzare l'uso di lenze a mano e attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" per il merluzzo carbonaro nella divisione CIEM VIa, nonché l'uso di griglie di selezione per una zona delimitata della divisione CIEM VIIa.

(11)     Alla luce del parere dello CSTEP è opportuno mantenere la zona di chiusura per la protezione del novellame di eglefino nella divisione CIEM VIb.

(12)     Alla luce del parere dello CSTEP è opportuno mantenere le misure volte a proteggere le aggregazioni riproduttive di molva azzurra nella divisione CIEM VIa.

(13)     È opportuno mantenere le misure istituite nel 2011 dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) per la protezione dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II.

(14)     È opportuno mantenere le misure istituite dalla NEAFC nel 2011 per la protezione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.

(15)     Alla luce del parere dello CSTEP è opportuno continuare ad autorizzare, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle divisioni CIEM IVc e IVb sud.

(16)     È opportuno attuare su base permanente alcune misure volte a limitare le capacità di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici dediti alla pesca di sgombro, aringa e suro nell'Atlantico nordorientale, come concordato tra l'UE, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009.

(17)     Alla luce del parere del CIEM è opportuno mantenere le misure tecniche di conservazione intese a proteggere gli stock di merluzzo bianco adulto nel Mare d'Irlanda durante la stagione riproduttiva.

(18)     Alla luce del parere dello CSTEP è opportuno che la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII, in acque di profondità superiore a 200 m ma inferiore a 600 m, sia autorizzata unicamente a determinate condizioni atte a garantire la protezione delle specie biologicamente sensibili di acque profonde.

(19)     È opportuno continuare ad autorizzare l'uso di taluni attrezzi selettivi nel Golfo di Guascogna al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e di ridurre i rigetti di tali specie.

(20)     È opportuno mantenere le restrizioni applicabili alla pesca in determinate zone al fine di proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC, adottate dalla NEAFC nel 2004, e in determinate zone delle divisioni CIEM VIIc,j,k e della divisione CIEM VIIIc, adottate dall'Unione nel 2008.

(21)     In base al parere formulato da un gruppo di lavoro congiunto UE/Norvegia sulle misure tecniche, il divieto di pescare aringhe, sgombri o spratti con reti da traino o ciancioli durante il fine settimana nello Skagerrak e nel Kattegat non contribuisce più alla conservazione degli stock pelagici a causa dei cambiamenti nei modelli di pesca concordati tra l'UE, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2011; è pertanto opportuno sopprimere tale divieto.

(22)     A fini di chiarezza e per garantire una migliore regolamentazione è opportuno sopprimere alcune disposizioni ormai obsolete.

(23)     È opportuno rivedere le taglie minime per la vongola verace alla luce dei dati biologici.

(24)     Al fine di contribuire alla conservazione del polpo e, in particolare, alla protezione del novellame, è stata fissata una taglia minima per le catture di tale specie effettuate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE).

(25)     È opportuno introdurre nuove specifiche per le griglie di selezione al fine di ridurre le catture accessorie nella pesca dello scampo nella sottozona CIEM VI e nella divisione CIEM VIIa.

(26)     È opportuno mantenere le specifiche per i pannelli a maglie quadrate da utilizzare a determinate condizioni nella pesca praticata con taluni attrezzi trainati nel Golfo di Guascogna.

(27)     Al fine di ovviare a un'incongruenza tra il regolamento (CE) n. 43/2009 e il regolamento (CE) n. 850/98, è opportuno autorizzare l'uso pannelli a maglia quadrata di 2 m da parte dei pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kW in una zona delimitata della divisione CIEM VIa.

(28)     Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio.

(29)     Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

(1) L'articolo 13 è soppresso.

(2) È inserito il seguente titolo III bis.

"TITOLO III bis MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RIGETTI

Articolo 19 bis Organismi marini sotto taglia

1. Tutte le specie soggette a contingente catturate nel corso di attività di pesca nelle regioni da 1 a 4 definite all'articolo 2 del presente regolamento sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 fanno salvi gli obblighi istituiti dal presente regolamento o da qualsiasi altra normativa in materia di pesca.

3. Nelle regioni da 1 a 4, se le catture di esemplari sotto taglia di sgombro, aringa o suro superano il 10% del quantitativo totale delle catture effettuate in una retata, la nave cambia zona di pesca.".

(3) All'articolo 20, paragrafo 1, è soppressa la lettera d).

(4) L'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 29 bis Chiusura di una zona di pesca del cicerello nella sottozona CIEM IV

È vietato sbarcare o conservare a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

– la costa orientale dell'Inghilterra a 55º 30′ di latitudine nord,

– 55º 30' latitudine nord e 1º 00' longitudine ovest,

– 58º 00' latitudine nord e 1º 00' longitudine ovest,

– 58º 00' latitudine nord e 2º 00' longitudine ovest,

– la costa orientale della Scozia a 2º 00′ di longitudine ovest.".

(5) All'articolo 29 ter, il paragrafo 3 è così modificato:

"3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nelle zone geografiche e nei periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).".

(6) Sono inseriti i seguenti articoli da 29 quater a 29 nonies:

"Articolo 29 quater Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI

1. È vietata ogni attività di pesca dell'eglefino di Rockall, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

– 57o00' N, 15o00' O

– 57o00' N, 14o00' O

– 56o30' N, 14o00' O

– 56o30' N, 15o00' O

Articolo 29 quinquies Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella sottozona CIEM VI

1. È vietata ogni attività di pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella parte della divisione CIEM VIa situata a est o a sud delle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

– 54o30' N, 10o35' O

– 55o20' N, 09o50' O

– 55o30' N, 09o20' O

– 56o40' N, 08o55' O

– 57o00' N, 09o00' O

– 57o20' N, 09o20' O

– 57o50' N, 09o20' O

– 58o10' N, 09o00' O

– 58o40' N, 07o40' O

– 59o00' N, 07o30' O

– 59o20' N, 06o30' O

– 59o40' N, 06o05' O

– 59o40' N, 05o30' O

– 60o00' N, 04o50' O

– 60o15' N, 04o00' O

2. I pescherecci presenti nella zona di cui al paragrafo 1 provvedono affinché ogni attrezzo da pesca detenuto a bordo sia fissato e riposto nella stiva in conformità dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio[12].

3. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:

(a) non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse; e

(b) non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal merluzzo carbonaro e dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei.

4. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 mm, purché:

(a) non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 mm; e

(b) non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine.

5. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca dello scampo purché:

(c) l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda una griglia di selezione in conformità dell'allegato XIV bis o un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater;

(d) l'attrezzo da pesca sia fabbricato con una maglia di dimensione minima pari a 80 mm;

(e) almeno il 30%, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da scampi;

(f) non più del 10%, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e/o merlano.

6. Il paragrafo 5 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

– 59o05' N, 06o45' O

– 59o30' N, 06o00' O

– 59o40' N, 05o00' O

– 60o00' N, 04o00' O

– 59o30' N, 04o00' O

– 59o05' N, 06o45' O        

7. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili purché

(a) tutte le reti a bordo del peschereccio siano fabbricate con una maglia di dimensione minima pari a 120 mm per le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m e pari a 110 mm per tutte le altre navi;

(b) non più del 30%, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e/o merlano;

(c) se il merluzzo carbonaro rappresenta meno del 90% delle catture detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater; e

(d) se la lunghezza fuori tutto del peschereccio è superiore o pari a 15 m, a prescindere dalla quantità di catture di merluzzo carbonaro detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quinquies.

8. Il paragrafo 7 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

– 59o05' N, 06o45' O

– 59o30' N, 06o00' O

– 59o40' N, 05o00' O

– 60o00' N, 04o00' O

– 59o30' N, 04o00' O

– 59o05' N, 06o45' O

9. Ogni Stato membro interessato attua, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, un programma di osservazione a bordo per il prelievo di campioni delle catture e dei rigetti dei pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi 6 e 7. I programmi di osservazione sono attuati a prescindere dagli obblighi imposti dalle rispettive disposizioni e sono intesi a valutare le catture e i rigetti di merluzzo bianco, eglefino e merlano con un grado di precisione non inferiore al 20%.

10. Entro il 30 giugno dell'anno di attuazione del programma, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione preliminare sulla quantità totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma di osservazione. La relazione finale per l'anno civile di cui trattasi è presentata entro il 1º febbraio dell'anno civile successivo.

Articolo 29 sexies Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nella sottozona CIEM VII

1. Dal 1° febbraio al 31 marzo è vietata ogni attività di pesca nella parte della sottozona CIEM VII costituita dai seguenti rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro le sei miglia nautiche dalla linea di base.

2. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" nonché nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:

(a) non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" e nasse; e

(b) non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei.

3. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 mm, purché:

(a) non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 mm; e

(b) non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine.

Articolo 29 septies Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra

1. Nel periodo dal 1º marzo al 31 maggio è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM VIa delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

(a) Bordo della piattaforma continentale scozzese

– 59o58' N, 07o00' O

– 59o55' N, 06o47' O

– 59o51' N, 06o28' O

– 59o45' N, 06o38' O

– 59o27' N, 06o42' O

– 59o22' N, 06o47' O

– 59o15' N, 07o15' O

– 59o07' N, 07o31' O

– 58o52' N, 07o44' O

– 58o44' N, 08o11' O

– 58o43' N, 08o27' O

– 58o28' N, 09o16' O

– 58o15' N, 09o32' O

– 58o15' N, 09o45' O

– 58o30' N, 09o45' O

– 59o30' N, 07o00' O

(b) Bordo del Rosemary bank

– 60o00' N, 11o00' O

– 59o00' N, 11º00' O

– 59º00' N, 09º00' O

– 59º30' N, 09º00' O

– 59º30' N, 10º00' O

– 60º00' N, 10º00' O

ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

– 59o15' N, 10o24' O

– 59o10' N, 10o22' O

– 59o08' N, 10o07' O

– 59o11' N, 09o59' O

– 59o15' N, 09o58' O

– 59o22' N, 10o02' O

– 59o23' N, 10o11' O

– 59o20' N, 10o19' O

2.         All'entrata nelle zone di cui al paragrafo 1 e all'uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo la data, l'ora e il luogo di entrata e di uscita.

3. Nelle due zone di cui al paragrafo 1, se una nave raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra:

(a) cessa immediatamente l'attività di pesca ed esce dalla zona;

(b) non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non sono state sbarcate;

(c) non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.

4. Oltre ai compiti ad essi spettanti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2347/2002[13], gli osservatori di cui allo stesso articolo assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al paragrafo 1 provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli di campionamento particolareggiati e procedono al raffronto dei risultati.

5. Nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile è vietato l'uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

– 60o58.76' N, 27o27.32' O

– 60o56.02' N, 27o31.16' O

– 60o59.76' N, 27o43.48' O

– 61o03.00' N, 27o39.41' O.

Articolo 29 octies Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II

1. La pesca diretta dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II è autorizzata solo nel periodo tra il 15 agosto e il 30 novembre per le navi che hanno praticato precedentemente la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.

2. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo.

3. Per lo scorfano catturato nell'ambito di questa attività di pesca il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è di 1,70.

4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010[14], i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca comunicano le loro catture su base giornaliera.

5. Oltre a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono registrate in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.

7. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

Articolo 29 nonies Misure per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti

1. È vietata la cattura dello scorfano prima del 10 maggio di ogni anno nelle acque internazionali della sottozona CIEM V e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM XII e XIV delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84 (in appresso "la zona di conservazione dello scorfano"):

– 64°45' N, 28°30' O

– 62°50' N, 25°45' O

– 61°55' N, 26°45' O

– 61°00' N, 26°30' O

– 59°00' N, 30°00' O

– 59°00' N, 34°00' O

– 61°30' N, 34°00' O

– 62°50' N, 36°00' O

– 64°45' N, 28°30' O

2. È vietato l'uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.

3. Per lo scorfano catturato nell'ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è di 1,70.

4.. I comandanti dei pescherecci operanti al di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente la dichiarazione delle catture di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall'ultima comunicazione.

5. Oltre a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 e sono registrate in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 5 sono effettuate in conformità delle pertinenti disposizioni.".

(7) È inserito il seguente articolo 31 bis:

"Articolo 31 bis Pesca con sistemi elettrici nelle divisioni CIEM IVc e IVb

1. In deroga all'articolo 31, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle divisioni CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia che collega le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

– un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55º latitudine nord,

– verso est sino a 55º latitudine nord e 5º longitudine est,

– verso nord fino a 56º latitudine nord,

– e infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56º latitudine nord.

2. La pesca con impiego di corrente elettrica è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:

(a) il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un massimo del 5% della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro;

(b) la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell'asta moltiplicata per 1,25;

(c) la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V;

(d) la nave è dotata di un sistema di gestione computerizzato che registri la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da persone non autorizzate;

(e) è vietato utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.".

(8) È inserito il seguente articolo 32 bis:

"Articolo 32 bis Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture

1. Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore acqua/pesce a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 mm. Le sbarre devono essere saldate nella loro posizione. Se il separatore è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non deve superare i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore non deve superare i 15 mm.

2. Alle navi pelagiche che praticano la pesca nella zona della Convenzione NEAFC deve essere preclusa la possibilità di scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.

3. I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture delle navi pelagiche che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, nonché ogni modifica apportata a tali piani, sono trasmessi dal comandante della nave alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera delle navi verificano periodicamente l'esattezza dei piani forniti. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo della nave.".

(9) Sono inseriti i seguenti articoli da 34 bis a 34 septies:

"Articolo 34 bis Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda

1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o analoghe reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

– dalla costa orientale dell'Irlanda e dalla costa orientale dell'Irlanda del Nord e

– dalle linee rette che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

– un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N,

– 54o30' N, 04o50' O,

– 54o30' N, 04o50' O,

– un punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53o 15' N.

2. In deroga al paragrafo 1, nella zona e nel periodo ivi indicati:

(a) è consentito utilizzare reti a strascico a divergenti purché a bordo non siano presenti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:

– le maglie delle reti abbiano dimensioni comprese fra 70 e 79 mm o fra 80 e 99 mm e

– nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm e

– le reti vengano utilizzate unicamente all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

– 53o30' N, 05o30' O

– 53o30' N, 05o20' O

– 54o20' N, 04o50' O

– 54o30' N, 05o10' O

– 54o30' N, 05o20' O

– 54o00' N, 05o50' O

– 54o00' N, 06o10' O

– 53o45' N, 06o10' O

– 53o45' N, 05o30' O

– 53o30' N, 05o30' O;

(b) l'uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è consentito a condizione che non sia detenuto a bordo nessun altro tipo di attrezzo da pesca e che le reti in questione:

– soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a);

– qualora venga utilizzato un pannello separatore, questo sia conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio[15] e

– qualora vengano utilizzate griglie di selezione, queste siano conformi al disposto dell'allegato XIV bis;

(c) l'uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è inoltre consentito all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

– 53o45' N, 06o00' O

– 53o45' N, 05o30' O

– 53o30' N, 05o30' O

– 53o30' N, 06o00' O

– 53o45' N, 06o00' O.

Articolo 34 ter Uso di reti da imbrocco nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII

1. Alle navi dell'Unione è fatto divieto di utilizzare reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k, e nelle sottozone CIEM XII a est di 27o O, VIII, IX e X.

2. Tutte le navi che utilizzano reti da posta fisse o reti da posta impiglianti nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27o O, VIII, IX e X devono essere in possesso di un'autorizzazione di pesca speciale per reti fisse rilasciata dallo Stato membro di bandiera.

3. In deroga al paragrafo 1 è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:

(a) reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k e nella sottozona CIEM XII a est di 27o O, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 130 mm nelle divisioni CIEM VIIIa,b,d e nella sottozona X e reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e inferiore a 110 mm nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX, purché:

– vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri;

– non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5;

– siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti;

– ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 25 km per nave;

– il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; oppure

(b) reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 mm, purché:

– vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri;

– non siano immerse con più di 15 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33;

– non siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti;

– ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 10 km. La lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 100 km per nave;

– il tempo di immersione massimo sia di 72 ore;

(c) reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 130 mm nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k e nella sottozona CIEM XII a est di 27o O, purché:

– vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri e inferiore a 600 metri;

– non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5;

– siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti;

– ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 4 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 20 km per nave;

– il tempo di immersione massimo sia di 24 ore;

– almeno l'85%, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da nasello;

– il numero delle navi che partecipano alle operazioni di pesca non superi il livello registrato nel 2008;

– il comandante della nave partecipante a queste operazioni di pesca registri nel giornale di bordo, prima della partenza dal porto, la quantità di attrezzi trasportati a bordo della nave e la loro lunghezza totale. Almeno il 15% delle partenze è sottoposto ad ispezione;

– il comandante della nave abbia a bordo il 90% degli attrezzi verificati in base al giornale di bordo comunitario per la bordata in questione al momento dello sbarco; e

– i quantitativi di tutte le specie catturate superiori a 50 kg, compresi tutti i quantitativi rigettati superiori a 50 kg, siano registrati nel giornale di bordo comunitario.

4. Questa deroga non si applica tuttavia nella zona di regolamentazione NEAFC quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010.

5. Solo uno dei tipi di attrezzi di cui al punto 3, lettere a) e b), può trovarsi a bordo della nave in un dato momento. Le navi possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale superiore del 20% alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento.

6. Il comandante di una nave titolare di un permesso per reti fisse di cui al paragrafo 2 registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo della nave prima che quest'ultima esca dal porto e quando vi fa ritorno e deve dare conto delle eventuali discrepanze.

7. Per quanto riguarda le navi che beneficiano della deroga di cui al paragrafo 3, lettera c), almeno il 15% delle partenze è sottoposto a ispezione.

8. Le autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27o O, VIII, IX e X nelle seguenti situazioni:

(a) -  l'attrezzo non è correttamente marcato;

(b) -  i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario non è stato localizzato ad una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall'attrezzo per più di 120 ore;

(c) -  l'attrezzo è utilizzato in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a quella consentita;

(d) -  l'attrezzo presenta maglie di dimensioni non ammesse.

9. Il comandante di una nave titolare di un permesso per reti fisse di cui al paragrafo 6 registra nel giornale di bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni:

– la dimensione di maglia delle reti utilizzate;

– la lunghezza nominale di una rete;

– il numero di reti in un insieme;

– il numero totale di insiemi di reti utilizzato;

– la posizione di ciascun insieme di reti calato;

– la profondità di ciascun insieme di reti calato;

– il tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato;

– la quantità di attrezzi perduti, la loro ultima posizione conosciuta e la data della perdita.

10. Le navi che pescano in virtù dell'autorizzazione per reti fisse di cui al paragrafo 2 sono autorizzate a entrare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002[16].

11. I quantitativi di squali detenuti a bordo delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 3, lettera b), non possono superare il 5% in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo.

Articolo 34 quater Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione[17], è consentito l'esercizio della pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 mm nella zona definita all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l'attrezzo sia dotato di un pannello a maglie quadrate conforme alla descrizione di cui all'allegato XIV ter.

2. Per la pesca nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb è consentito l'impiego di una griglia di selezione e relativi fissaggi all'imboccatura del sacco e/o di un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm nella parte inferiore dell'avansacco all'imboccatura del sacco. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 494/2002 non si applicano relativamente alla parte della rete da traino in cui sono inseriti questi dispositivi di selezione.

Articolo 34 quinquies Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC

1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

Montagne marine di Hecate:

– 52o21.2866' N, 31o09.2688' O

– 52o20.8167' N, 30o51.5258' O

– 52o12.0777' N, 30o54.3824' O

– 52o12.4144' N, 31o14.8168' O

– 52o21.2866' N, 31o09.2688' O

Montagne marine di Faraday:

– 50o01.7968' N, 29o37.8077' O

– 49o59.1490' N, 29o29.4580' O

– 49o52.6429' N, 29o30.2820' O

– 49o44.3831' N, 29o02.8711' O

– 49o44.4186' N, 28o52.4340' O

– 49o36.4557' N, 28o39.4703' O

– 49o29.9701' N, 28o45.0183' O

– 49o49.4197' N, 29o42.0923' O

– 50o01.7968' N, 29o37.8077' O

Parte della dorsale di Reykyanes:

– 55o04.5327' N, 36o49.0135' O

– 55o05.4804' N, 35o58.9784' O

– 54o58.9914' N, 34o41.3634' O

– 54o41.1841' N, 34o00.0514' O

– 54o00.0000' N, 34o00.0000' O

– 53o54.6406' N, 34o49.9842' O

– 53o58.9668' N, 36o39.1260' O

– 55o04.5327' N, 36o49.0135' O

Montagne marine di Altair:

– 44o50.4953' N, 34o26.9128' O

– 44o47.2611' N, 33o48.5158' O

– 44o31.2006' N, 33o50.1636' O

– 44o38.0481' N, 34o11.9715' O

– 44o38.9470' N, 34o27.6819' O

– 44o50.4953' N, 34o26.9128' O

Montagne marine di Antialtair:

– 43o43.1307' N, 22o44.1174' O

– 43o39.5557' N, 22o19.2335' O

– 43o31.2802' N, 22o08.7964' O

– 43o27.7335' N, 22o14.6192' O

– 43o30.9616' N, 22o32.0325' O

– 43o40.6286' N, 22o47.0288' O

– 43o43.1307' N, 22o44.1174' O

Hatton Bank:

– 59°26.00' N, 14°30.00' O

– 59°12.00' N, 15°08.00' O

– 59°01.00' N, 17°00.00' O

– 58°50.00' N, 17°38.00' O

– 58°30.00' N, 17°52.00' O

– 58°30.00' N, 18°22.00' O

– 58°03.00' N, 18°22.00' O

– 58°03.00' N, 17°30.00' O

– 57°55.00' N, 17°30.00' O

– 57°45.00' N, 19°15.00' O

– 58°11.15' N, 18°57.51' O

– 58°11.57' N, 19°11.97' O

– 58°27.75' N, 19°11.65' O

– 58°39.09' N, 19°14.28' O

– 58°38.11' N, 19°01.29' O

– 58°53.14' N, 18°43.54' O

– 59°00.29' N, 18°01.31' O

– 59°08.01' N, 17°49.31' O

– 59°08.75' N, 18°01.47' O

– 59°15.16' N, 18°01.56' O

– 59°24.17' N, 17°31.22' O

– 59°21.77' N, 17°15.36' O

– 59°26.91' N, 17°01.66' O

– 59°42.69' N, 16°45.96' O

– 59°20.97' N, 15°44.75' O

– 59°21.00' N, 15°40.00' O

– 59°26.00' N, 14°30.00' O

North West Rockall:

– 57o00' N, 14o53' O

– 57o37' N, 14o42' O

– 57o55' N, 14o24' O

– 58o15' N, 13o50' O

– 57o57' N, 13o09' O

– 57o50' N, 13o14' O

– 57o57' N, 13o45' O

– 57o49' N, 14o06' O

– 57o29' N, 14o19' O

– 57o22' N, 14o19' O

– 57o00' N, 14o34' O

– 56o56' N, 14o36' O

– 56o56' N, 14o51' O

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

– 56o24' N, 15o37' O

– 56o21' N, 14o58' O

– 56o04' N, 15o10' O

– 55o51' N, 15o37' O

– 56o10' N, 15o52' O

Logachev Mound:

– 55°17' N, 16°10' O

– 55°34' N, 15°07' O

– 55°50' N, 15°15' O

– 55°33' N, 16°16' O

– 55°17' N, 16°10' O

West Rockall Mound:

– 57o20' N, 16o30' O

– 57o05' N, 15o58' O

– 56o21' N, 17o17' O

– 56o40' N, 17o50' O.

2. Qualora, nel corso di operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all'interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l'attività di pesca e si sposta di almeno 2 miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura.

Articolo 34 sexies Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle divisioni CIEM VIIc, j, k

1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

Belgica Mound Province:

– 51o29.4' N, 11o51.6' O

– 51o32.4' N, 11o41.4' O

– 51o15.6' N, 11o33.0' O

– 51o13.8' N, 11o44.4' O

Hovland Mound Province:

– 52o16.2' N, 13o12.6' O

– 52o24.0' N, 12o58.2' O

– 52o16.8' N, 12o54.0' O

– 52o16.8' N, 12o29.4' O

– 52o04.2' N, 12o29.4' O

– 52o04.2' N, 12o52.8' O

– 52o09.0' N, 12o56.4' O

– 52o09.0' N, 13o10.8' O

Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:

– 53o30.6' N, 14o32.4' O

– 53o35.4' N, 14o27.6' O

– 53o40.8' N, 14o15.6' O

– 53o34.2' N, 14o11.4' O

– 53o31.8' N, 14o14.4' O

– 53o24.0' N, 14o28.8' O

Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:

– 53o43.2' N, 14o10.8' O

– 53o51.6' N, 13o53.4' O

– 53o45.6' N, 13o49.8' O

– 53o36.6' N, 14o07.2' O

Porcupine Bank sud-occidentale:

– 51o54.6' N, 15o07.2' O

– 51o54.6' N, 14o55.2' O

– 51o42.0' N, 14o55.2' O

– 51o42.0' N, 15o10.2' O

– 51o49.2' N, 15o06.0' O.

2. Tutte le navi pelagiche che pescano nelle zone di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 devono essere iscritte in un elenco di navi autorizzate e devono ottenere e conservare a bordo un'autorizzazione di pesca speciale conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le navi iscritte nell'elenco delle navi autorizzate recano a bordo esclusivamente attrezzi pelagici.

3. Le navi pelagiche che intendono pescare in una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 devono comunicare, con 4 ore di anticipo, l'intenzione di entrare in tale zona al centro di controllo della pesca (CCP) irlandese, quale definito all'articolo 4, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Esse comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo.

4. Le navi pelagiche operanti in una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 devono essere munite, quando si trovano in tale zona, di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, operativo, pienamente funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente.

5. Le navi pelagiche operanti in una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 devono inviare rapporti VMS ogni ora.

6. Le navi pelagiche che hanno concluso le attività di pesca in una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 devono comunicare la loro uscita dalla zona al centro di controllo della pesca irlandese. Esse comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo.

7. La pesca di specie pelagiche in una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 è limitata all'utilizzo, o alla detenzione a bordo, di reti con maglie di dimensione compresa tra 16 e 31 mm oppure tra 32 mm e 54 mm.

Articolo 34 septies Misure per la protezione di un habitat vulnerabile di acque profonde nella divisione CIEM VIIIc

1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

El Cachucho:

– 44o12.00' N, 05o16.00' O

– 44o12.00' N, 04o26.00' O

– 43o53.00' N, 04o26.00' O

– 43o 53.00' N, 05o16.00' O

2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, le navi che hanno svolto nel 2006, 2007 e 2008 attività di pesca della musdea con palangari di fondo possono ottenere dalle autorità responsabili della pesca un'autorizzazione di pesca speciale che consente loro di continuare tale attività di pesca nella zona a sud di 44°00.00' N. Tutte le navi che hanno ottenuto tale autorizzazione di pesca speciale sono munite, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al paragrafo 1.".

(10) L'articolo 38 è soppresso.

(11) L'articolo 47 è soppresso.

(12) Nell'allegato I è soppressa la nota 6 della tabella.

(13) Nella tabella dell'allegato XII, le righe corrispondenti alla vongola verace e al polpo sono sostituite dalle seguenti:

Specie || Dimensioni minime

Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat || Skagerrak e Kattegat

Vongola verace (Ruditapes philippinarum) || 35mm ||

Specie || Dimensioni minime: regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat

Polpo (Octopus vulgaris) || Intera zona eccetto le acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 750 grammi Acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 450 grammi (eviscerato)

(14) Nell'allegato XIV, le voci seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico corrispondente delle loro denominazioni comuni:

DENOMINAZIONE VOLGARE || NOME SCIENTIFICO

Pesce tamburo || Capros aper

Musdea bianca || Phycis blennoides

Scorfano || Sebastes spp.

Alacce || Sardinella aurita

(15) Sono inseriti i seguenti allegati da XIV bis a XIV quinquies:

"ALLEGATO XIV bis

CARATTERISTICHE DELLA GRIGLIA DI SELEZIONE

1. La griglia deve essere rettangolare. Le sbarre della griglia devono essere parallele al suo asse longitudinale. Lo spazio tra le sbarre della griglia non deve superare i 35 mm. È consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l'avvolgimento sul tamburo.

2. La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l'alto e all'indietro, in un qualsiasi punto tra l'imboccatura del sacco e l'estremità anteriore della sezione cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino.

3. Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, deve trovarsi un varco, libero da ostacoli, per l'uscita dei pesci. L'apertura del varco deve presentare la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e deve restringersi fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia.

4. È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell'imbuto deve essere di 70 mm. L'apertura verticale minima dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve essere di 15 cm. La larghezza dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve corrispondere alla larghezza della griglia stessa.

ALLEGATO XIV ter

CONDIZIONI DI UTILIZZO DI DETERMINATI ATTREZZI DA TRAINO AUTORIZZATI NEL GOLFO DI GUASCOGNA

1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate

Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Esso deve essere unico. Il pannello non deve essere in alcun modo ostruito con dispositivi interni o esterni.

2. Collocazione del pannello

Il pannello è inserito al centro del pannello superiore della rete, all'estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall'avansacco e dal sacco.

Esso termina a non più di 12 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l'avansacco e l'estremità posteriore della parte conica della rete da traino.

3. Dimensioni del pannello

Il pannello deve avere una lunghezza di almeno 2 metri e una larghezza di almeno 1 metro.

4. Pezza di rete del pannello

Le maglie del pannello presentano un'apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.

La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all'asse longitudinale del sacco.

Il filo utilizzato è filo ritorto semplice, di spessore non superiore a 4 mm.

5. Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga

È consentito fissare sui quattro lati del pannello una relinga di diametro non superiore a 12 mm.

La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo.

Il numero di maglie a losanga del pannello superiore della rete fissato sul lato più corto del pannello (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all'asse longitudinale del sacco) dev'essere almeno pari al numero delle maglie a losanga fissate sul lato longitudinale del pannello diviso per 0,7.

6. L'inserimento del pannello nella rete da traino è illustrato nella figura seguente.

ALLEGATO XIV quater

PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER LE NAVI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 15 METRI

1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate

Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 120 mm. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kilowatt, nel qual caso deve avere una lunghezza di almeno 2 metri.

2. Collocazione del pannello

Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L'estremità posteriore del pannello non può trovarsi a più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione[18].

3. Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga

Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente. La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di tre maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 80 mm e di due maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 120 mm, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati.

ALLEGATO XIV quinquies

PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER LE NAVI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 15 METRI

1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate

Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 110 mm. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporata in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kilowatt, nel qual caso deve avere una lunghezza di almeno 2 metri.

2.         Collocazione del pannello

Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L'estremità posteriore del pannello non può trovarsi a più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione.

3.         Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga

Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente. La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di due maglie a losanga e una maglia quadrata, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati.".

Articolo 2 Abrogazione del regolamento (CE) n. 1288/2009

Il regolamento (CE) n. 1288/2009 è abrogato.

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               COM(2008) 324.

[2]               GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

[3]               GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

[4]               GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

[5]               Regolamento (UE) n. 579/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011, GU L 165 del 24.6.2011, pag. 1.

[6]               Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

[7]               SEC(2008) 1978.

[8]               GU L 55 del 28.2.2008, pag. 19.

[9]               GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

[10]             GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

[11]             GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

[12]             GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

[13]             GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

[14]             GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.

[15]             GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.

[16]             GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

[17]             GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.

[18]             GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23.

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