This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0298
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 850/98 concerning the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and repealing Council Regulation (EC) No 1288/2009
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio
/* COM/2012/0298 final - 2012/0158 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio /* COM/2012/0298 final - 2012/0158 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA A seguito dell'entrata in vigore del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non è più possibile integrare in
via transitoria le misure tecniche di conservazione nel regolamento annuale
sulle possibilità di pesca; quest'ultimo, infatti, contiene ora soltanto le
misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca,
mentre le cosiddette "condizioni associate", che sono pertinenti per
l'utilizzo delle possibilità di pesca ma non sono ad esse connesse sotto il
profilo funzionale, devono essere adottate in codecisione. Per questo motivo la
Commissione ha presentato nel 2008 una proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure
tecniche[1] destinato a sostituire il regolamento (CE) n. 850/98 per la
conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la
protezione del novellame[2] e a rendere permanente l'attuazione delle misure tecniche stabilite su
base transitoria nel regolamento annuale sulle possibilità di pesca. Tuttavia,
non essendo stato raggiunto un accordo politico, questa proposta è stata
ritirata nell'ottobre 2010. Per garantire che le misure tecniche di
conservazione contenute nel regolamento (CE) n. 43/2009[3], che stabilisce le possibilità di pesca per il 2009, continuino ad
applicarsi dopo il 1° gennaio 2010, il Consiglio ha adottato il
regolamento (CE) n. 1288/2009 che istituisce misure tecniche transitorie dal 1°
gennaio 2010 al 30 giugno 2011[4]. Tale regolamento prevede la prosecuzione delle suddette misure
tecniche per un periodo transitorio di diciotto mesi, fino al 30 giugno 2011.
Non essendo stato possibile integrare le suddette misure entro il 30 giugno
2011 nel regolamento vigente sulle misure tecniche (regolamento (CE) N. 850/98)
o in un nuovo regolamento che lo sostituisse, un'ulteriore proroga di diciotto
mesi è stata istituita dal regolamento (UE) n. 579/2011[5]. La Commissione intende riesaminare il
regolamento (CE) n. 850/98 a seguito e in conformità della riforma della
politica comune della pesca attualmente in via di negoziazione. Pertanto il
nuovo regolamento sulle misure tecniche non sarà pronto per l'entrata in vigore
entro il 1° gennaio 2013. Occorre quindi prevedere una soluzione che consenta
di mantenere le misure tecniche transitorie dopo il 31 dicembre 2012 e di
disporre così del tempo necessario per elaborare un nuovo quadro di misure
tecniche. Occorre assicurare la continuità delle misure
tecniche contenute nel regolamento (CE) n. 43/2009, che svolgono un ruolo
importante per garantire la sostenibilità della pesca. La loro sospensione,
anche temporanea, avrebbe conseguenze negative sia per la conservazione degli
stock da esse contemplati che per l'ecosistema di habitat vulnerabili di acque
profonde e gli uccelli marini, in particolare in diversi siti Natura 2000
istituiti dalla direttiva 92/43/CEE[6]
sul territorio europeo e in zone di divieto istituite per proteggere
habitat vulnerabili di acque profonde nelle acque internazionali. Cesserebbe
inoltre di applicarsi tutta una serie di deroghe giustificate ed accettate alle
disposizioni del regolamento (CE) n. 850/98. Inoltre, alla luce del parere formulato dal
comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è necessario
apportare una serie di modifiche di lieve entità ad alcune misure tecniche che
non sono conformi o sono in contrasto con quelle contenute nel
regolamento (CE) n. 850/98. Analogamente, è necessario aggiornare le
misure vigenti contenute nel regolamento (CE) n. 43/2009 conformemente
alla raccomandazione adottata dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico
nordorientale (NEAFC) e includere alcune misure tecniche volte a ridurre i
rigetti di specie pelagiche nell'Atlantico nordorientale, che sono state
concordate tra l'UE, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2010 ma che non sono
ancora state recepite nella legislazione dell'Unione. Si ritiene quindi opportuno modificare il
regolamento (CE) n. 850/98 per integrare le misure tecniche in questione e
sopprimere, ove possibile, le misure chiaramente obsolete previste dal
regolamento (CE) n. 850/98 e dal regolamento (CE) n. 1288/2009. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Non è stato necessario consultare parti
interessate né effettuare una valutazione d'impatto. Una valutazione d'impatto[7] è stata realizzata in relazione
alla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle
risorse della pesca attraverso misure tecniche, adottata dalla Commissione nel 2008.
La presente proposta riguarda prevalentemente misure già esistenti, che
facevano parte della proposta del 2008 e che sono quindi coperte dalla relativa
valutazione d'impatto. La maggior parte delle misure oggetto della presente
proposta deve essere aggiornata, ma non modificata nella sostanza, per tener
conto degli sviluppi intervenuti dal 2008. Diverse altre misure scaturiscono da
obblighi internazionali e non richiedono una valutazione d'impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte · L'azione principale consiste nell'evitare l'interruzione delle misure
tecniche in questione alla fine del 2012, cosa che comporterebbe ripercussioni
negative per la conservazione degli stock interessati e impatti sull'ecosistema.
Sarà così garantita la certezza del diritto per le suddette misure, in attesa
dell'elaborazione di un nuovo regolamento quadro sulle misure tecniche nell'ambito
della riforma della politica comune della pesca. · Base giuridica Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. · Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione
europea. · Principio di proporzionalità La presente proposta comprende, da un lato,
misure tecniche vigenti contenute nel regolamento (UE) n. 43/2009 e, dall'altro,
modifiche di misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 850/98;
pertanto fa salvo il principio di proporzionalità. · Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente misura non comporta alcuna spesa
supplementare per il bilancio dell'Unione. 2012/0158 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 850/98
del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure
tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009
del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1288/2009
del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie
dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011[9]
e il relativo atto modificativo, il regolamento (UE) n. 579/2011, dell'8 giugno
2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la
conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la
protezione del novellame[10],
garantiscono il proseguimento, su base transitoria fino al 31 dicembre 2012, di
alcune misure tecniche istituite dal regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio,
del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le
condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici,
applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque
dove sono imposti limiti di cattura[11]. (2) In attesa di un nuovo quadro
di misure tecniche di conservazione, è opportuno prorogare l'applicazione di
tali misure tecniche su base transitoria. Poiché l'adozione di questo quadro
dipende in larga misura dalla riforma della politica comune della pesca (PCP),
esso non entrerà in vigore prima della fine del 2012. (3) Al fine di garantire che le
risorse biologiche marine continuino ad essere adeguatamente gestite e
conservate, è opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 850/98 del
Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca
attraverso misure tecniche per la protezione del novellame includendovi le
misure tecniche transitorie. (4) Alcune misure intese ad
escludere le catture di salmonidi, lamprede o Myxinidae dalle disposizioni in
materia di composizione delle catture applicabili agli attrezzi fissi non sono
più pertinenti poiché non esistono più attività di pesca che sfruttano tali
specie; è quindi opportuno sopprimere tali misure. (5) Al fine di ridurre le catture
indesiderate, è opportuno mantenere il divieto di selezione qualitativa in
tutte le zone CIEM e introdurre il divieto di rigettare in mare o liberare
talune specie, nonché l'obbligo di cambiare zona di pesca quando il 10% delle
catture comprende pesci sotto taglia, come concordato tra l'UE, la Norvegia e
le Isole Færøer nel 2009. (6) Alla luce del parere del
Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), talune
chiusure delle zone di deposito delle uova delle aringhe non sono più
necessarie per assicurare uno sfruttamento sostenibile di tale specie nella
divisione CIEM VIa; è quindi opportuno revocare tali chiusure. (7) Alla luce del parere dello
CSTEP che collega la scarsa disponibilità di cicerello al basso tasso di
riproduzione dei gabbiani tridattili, è opportuno mantenere una zona di divieto
nella sottozona CIEM IV, salvo per un'attività di pesca limitata su base
annuale per il monitoraggio dello stock. (8) Alla luce del parere dello
CSTEP è opportuno autorizzare l'uso di attrezzi che non catturano lo scampo in
talune zone in cui è vietata la pesca di tale specie. (9) Alla luce dei pareri del CIEM
e dello CSTEP, al fine di contribuire alla conservazione degli stock ittici è
opportuno mantenere talune misure tecniche di conservazione nelle acque ad
ovest della Scozia (divisione CIEM VIa), nel Mar Celtico (divisioni CIEM
VIIf,g) e nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) per la protezione degli
stock di eglefino di Rockall, merluzzo bianco, eglefino e merlano. (10) Alla luce del parere dello
CSTEP è opportuno autorizzare l'uso di lenze a mano e attrezzature meccanizzate
per la tecnica "jigging" per il merluzzo carbonaro nella divisione
CIEM VIa, nonché l'uso di griglie di selezione per una zona delimitata della
divisione CIEM VIIa. (11) Alla luce del parere dello CSTEP
è opportuno mantenere la zona di chiusura per la protezione del novellame di
eglefino nella divisione CIEM VIb. (12) Alla luce del parere dello
CSTEP è opportuno mantenere le misure volte a proteggere le aggregazioni
riproduttive di molva azzurra nella divisione CIEM VIa. (13) È opportuno mantenere le
misure istituite nel 2011 dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico
nordorientale (NEAFC) per la protezione dello scorfano nelle acque
internazionali delle sottozone CIEM I e II. (14) È opportuno mantenere le
misure istituite dalla NEAFC nel 2011 per la protezione dello scorfano nel Mare
di Irminger e nelle acque adiacenti. (15) Alla luce del parere dello
CSTEP è opportuno continuare ad autorizzare, a determinate condizioni, la pesca
con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle divisioni CIEM IVc e IVb
sud. (16) È opportuno attuare su base
permanente alcune misure volte a limitare le capacità di trattamento e scarico
delle catture dei pescherecci pelagici dediti alla pesca di sgombro, aringa e
suro nell'Atlantico nordorientale, come concordato tra l'UE, la Norvegia e le
Isole Færøer nel 2009. (17) Alla luce del parere del CIEM
è opportuno mantenere le misure tecniche di conservazione intese a proteggere
gli stock di merluzzo bianco adulto nel Mare d'Irlanda durante la stagione
riproduttiva. (18) Alla luce del parere dello
CSTEP è opportuno che la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti
nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e nelle sottozone
CIEM VIII, IX, X e XII, in acque di profondità superiore a 200 m ma inferiore a
600 m, sia autorizzata unicamente a determinate condizioni atte a garantire la
protezione delle specie biologicamente sensibili di acque profonde. (19) È opportuno continuare ad
autorizzare l'uso di taluni attrezzi selettivi nel Golfo di Guascogna al fine
di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e
di ridurre i rigetti di tali specie. (20) È opportuno mantenere le
restrizioni applicabili alla pesca in determinate zone al fine di proteggere
gli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC,
adottate dalla NEAFC nel 2004, e in determinate zone delle divisioni CIEM
VIIc,j,k e della divisione CIEM VIIIc, adottate dall'Unione nel 2008. (21) In base al parere formulato da
un gruppo di lavoro congiunto UE/Norvegia sulle misure tecniche, il divieto di
pescare aringhe, sgombri o spratti con reti da traino o ciancioli durante il
fine settimana nello Skagerrak e nel Kattegat non contribuisce più alla
conservazione degli stock pelagici a causa dei cambiamenti nei modelli di pesca
concordati tra l'UE, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2011; è pertanto
opportuno sopprimere tale divieto. (22) A fini di chiarezza e per
garantire una migliore regolamentazione è opportuno sopprimere alcune
disposizioni ormai obsolete. (23) È opportuno rivedere le taglie
minime per la vongola verace alla luce dei dati biologici. (24) Al fine di contribuire alla
conservazione del polpo e, in particolare, alla protezione del novellame, è
stata fissata una taglia minima per le catture di tale specie effettuate nelle
acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella
zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE). (25) È opportuno introdurre nuove
specifiche per le griglie di selezione al fine di ridurre le catture accessorie
nella pesca dello scampo nella sottozona CIEM VI e nella divisione CIEM VIIa. (26) È opportuno mantenere le
specifiche per i pannelli a maglie quadrate da utilizzare a determinate
condizioni nella pesca praticata con taluni attrezzi trainati nel Golfo di
Guascogna. (27) Al fine di ovviare a un'incongruenza
tra il regolamento (CE) n. 43/2009 e il regolamento (CE) n. 850/98, è opportuno
autorizzare l'uso pannelli a maglia quadrata di 2 m da parte dei pescherecci di
potenza motrice inferiore a 112 kW in una zona delimitata della divisione CIEM
VIa. (28) Occorre abrogare il
regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio. (29) Occorre pertanto modificare di
conseguenza il regolamento (CE) n. 850/98, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 850/98 è così
modificato: (1)
L'articolo 13 è soppresso. (2)
È inserito il seguente titolo III bis. "TITOLO III bis
MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RIGETTI Articolo 19 bis
Organismi marini sotto taglia 1. Tutte le specie soggette a contingente
catturate nel corso di attività di pesca nelle regioni da 1 a 4
definite all'articolo 2 del presente regolamento sono trasferite a bordo del
peschereccio e successivamente sbarcate. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 fanno
salvi gli obblighi istituiti dal presente regolamento o da qualsiasi altra
normativa in materia di pesca. 3. Nelle regioni
da 1 a 4, se le catture di esemplari sotto taglia di sgombro, aringa o suro
superano il 10% del quantitativo totale delle catture effettuate in una retata,
la nave cambia zona di pesca.". (3)
All'articolo 20, paragrafo 1, è soppressa la
lettera d). (4)
L'articolo 29 bis è sostituito dal seguente: "Articolo 29 bis
Chiusura di una zona di pesca
del cicerello nella sottozona CIEM IV È vietato sbarcare o conservare a bordo
cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra
e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate,
misurate in base al sistema WGS84: –
la costa orientale dell'Inghilterra a 55º 30′
di latitudine nord, –
55º 30' latitudine nord e 1º 00' longitudine ovest, –
58º 00' latitudine nord e 1º 00' longitudine ovest, –
58º 00' latitudine nord e 2º 00' longitudine ovest, –
la costa orientale della Scozia a 2º 00′ di
longitudine ovest.". (5)
All'articolo 29 ter, il paragrafo 3 è così
modificato: "3. In deroga al divieto di cui al
paragrafo 1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata
nelle zone geografiche e nei periodi di cui al paragrafo 1, lettere a)
e b).". (6)
Sono inseriti i seguenti articoli da 29 quater
a 29 nonies: "Articolo 29 quater
Zona di protezione dell'eglefino
di Rockall nella sottozona CIEM VI 1. È vietata ogni attività di pesca dell'eglefino
di Rockall, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle
lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base
al sistema WGS84: –
57o00' N, 15o00' O –
57o00' N, 14o00' O –
56o30' N, 14o00' O –
56o30' N, 15o00' O Articolo 29 quinquies
Restrizioni per la pesca del
merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella sottozona CIEM VI 1. È vietata ogni attività di pesca del
merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella parte della divisione CIEM
VIa situata a est o a sud delle lossodromie che collegano in sequenza le
seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: –
54o30' N, 10o35' O –
55o20' N, 09o50' O –
55o30' N, 09o20' O –
56o40' N, 08o55' O –
57o00' N, 09o00' O –
57o20' N, 09o20' O –
57o50' N, 09o20' O –
58o10' N, 09o00' O –
58o40' N, 07o40' O –
59o00' N, 07o30' O –
59o20' N, 06o30' O –
59o40' N, 06o05' O –
59o40' N, 05o30' O –
60o00' N, 04o50' O –
60o15' N, 04o00' O 2. I pescherecci presenti nella zona di cui al
paragrafo 1 provvedono affinché ogni attrezzo da pesca detenuto a bordo sia
fissato e riposto nella stiva in conformità dell'articolo 47 del regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio[12]. 3. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate
le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali,
draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate
per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché
nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché: (a)
non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da
pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da
pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la
tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse; e (b)
non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a
riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal merluzzo carbonaro e
dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei. 4. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio
della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia
inferiore a 55 mm, purché: (a)
non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione
di maglia pari o superiore a 55 mm; e (b)
non siano conservati a bordo pesci che non siano
aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e
argentine. 5. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la
pesca dello scampo purché: (c)
l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda una
griglia di selezione in conformità dell'allegato XIV bis o un pannello a
maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater; (d)
l'attrezzo da pesca sia fabbricato con una maglia
di dimensione minima pari a 80 mm; (e)
almeno il 30%, in peso, delle catture detenute a
bordo sia costituito da scampi; (f)
non più del 10%, in peso, delle catture detenute a
bordo sia costituito da un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e/o
merlano. 6. Il paragrafo 5 non si applica nella zona
delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate,
misurate in base al sistema WGS84: –
59o05' N, 06o45' O –
59o30' N, 06o00' O –
59o40' N, 05o00' O –
60o00' N, 04o00' O –
59o30' N, 04o00' O –
59o05' N, 06o45' O 7. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la
pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili purché (a)
tutte le reti a bordo del peschereccio siano
fabbricate con una maglia di dimensione minima pari a 120 mm per le navi di
lunghezza fuori tutto superiore a 15 m e pari a 110 mm per tutte le altre navi; (b)
non più del 30%, in peso, delle catture detenute a
bordo sia costituito da un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e/o
merlano; (c)
se il merluzzo carbonaro rappresenta meno del 90%
delle catture detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un
pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater; e (d)
se la lunghezza fuori tutto del peschereccio è
superiore o pari a 15 m, a prescindere dalla quantità di catture di merluzzo
carbonaro detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un
pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quinquies. 8. Il paragrafo 7 non si applica nella zona
delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate,
misurate in base al sistema WGS84: –
59o05' N, 06o45' O –
59o30' N, 06o00' O –
59o40' N, 05o00' O –
60o00' N, 04o00' O –
59o30' N, 04o00' O –
59o05' N, 06o45' O 9. Ogni Stato membro interessato attua, dal 1°
gennaio al 30 giugno di ogni anno, un programma di osservazione a bordo per il
prelievo di campioni delle catture e dei rigetti dei pescherecci che
beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi 6 e 7. I programmi di
osservazione sono attuati a prescindere dagli obblighi imposti dalle rispettive
disposizioni e sono intesi a valutare le catture e i rigetti di merluzzo
bianco, eglefino e merlano con un grado di precisione non inferiore al 20%. 10. Entro il 30 giugno dell'anno di attuazione
del programma, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una
relazione preliminare sulla quantità totale delle catture e dei rigetti dei
pescherecci oggetto del programma di osservazione. La relazione finale per l'anno
civile di cui trattasi è presentata entro il 1º febbraio dell'anno
civile successivo. Articolo 29 sexies
Restrizioni per la pesca del
merluzzo bianco nella sottozona CIEM VII 1. Dal 1° febbraio al 31 marzo è vietata ogni
attività di pesca nella parte della sottozona CIEM VII costituita dai
seguenti rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica
entro le sei miglia nautiche dalla linea di base. 2. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate
le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali,
draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze
a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" nonché
nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché: (a)
non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da
pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da
pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano,
attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" e nasse; e (b)
non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a
riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal salmone o frutti di
mare diversi dai molluschi e crostacei. 3. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio
della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia
inferiore a 55 mm, purché: (a)
non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione
di maglia pari o superiore a 55 mm; e (b)
non siano conservati a bordo pesci che non siano
aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e
argentine. Articolo 29 septies
Disposizioni speciali per la
protezione della molva azzurra 1. Nel periodo dal 1º marzo al 31 maggio è
vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6
tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM VIa
delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate,
misurate in base al sistema WGS84: (a)
Bordo della piattaforma continentale scozzese –
59o58' N, 07o00' O –
59o55' N, 06o47' O –
59o51' N, 06o28' O –
59o45' N, 06o38' O –
59o27' N, 06o42' O –
59o22' N, 06o47' O –
59o15' N, 07o15' O –
59o07' N, 07o31' O –
58o52' N, 07o44' O –
58o44' N, 08o11' O –
58o43' N, 08o27' O –
58o28' N, 09o16' O –
58o15' N, 09o32' O –
58o15' N, 09o45' O –
58o30' N, 09o45' O –
59o30' N, 07o00' O (b)
Bordo del Rosemary bank –
60o00' N, 11o00' O –
59o00' N, 11º00' O –
59º00' N, 09º00' O –
59º30' N, 09º00' O –
59º30' N, 10º00' O –
60º00' N, 10º00' O ad esclusione della zona delimitata dalle
lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base
al sistema WGS84: –
59o15' N, 10o24' O –
59o10' N, 10o22' O –
59o08' N, 10o07' O –
59o11' N, 09o59' O –
59o15' N, 09o58' O –
59o22' N, 10o02' O –
59o23' N, 10o11' O –
59o20' N, 10o19' O 2. All'entrata nelle zone di cui al
paragrafo 1 e all'uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano
nel giornale di bordo la data, l'ora e il luogo di entrata e di uscita. 3. Nelle due zone di cui al paragrafo 1, se
una nave raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra: (a)
cessa immediatamente l'attività di pesca ed esce
dalla zona; (b)
non può rientrare in nessuna delle due zone fino a
quando le catture non sono state sbarcate; (c)
non può riversare in mare alcun quantitativo di
molva azzurra. 4. Oltre ai compiti ad essi spettanti a norma
dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2347/2002[13], gli osservatori di cui allo
stesso articolo assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al
paragrafo 1 provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a
misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità
sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato
dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli di campionamento
particolareggiati e procedono al raffronto dei risultati. 5. Nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile è
vietato l'uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona
delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate,
misurate in base al sistema WGS84: –
60o58.76' N, 27o27.32' O –
60o56.02' N, 27o31.16' O –
60o59.76' N, 27o43.48' O –
61o03.00' N, 27o39.41' O. Articolo 29 octies
Misure per la pesca dello
scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II 1. La pesca diretta dello scorfano nelle acque
internazionali delle sottozone CIEM I e II è autorizzata solo nel periodo tra
il 15 agosto e il 30 novembre per le navi che hanno praticato precedentemente
la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC. 2. I pescherecci limitano le catture
accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1%
del totale delle catture detenute a bordo. 3. Per lo scorfano catturato nell'ambito di
questa attività di pesca il coefficiente di conversione applicabile alla
presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è di 1,70. 4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010[14],
i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca
comunicano le loro catture su base giornaliera. 5. Oltre a quanto disposto dall'articolo 5 del
regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è
valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci a norma dell'articolo
9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono registrate in conformità
dell'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento. 6. Gli Stati membri provvedono affinché, a
bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici
raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati
rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla
profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità
competenti degli Stati membri. 7. La Commissione comunica agli Stati membri
la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti
NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato utilizzato
completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca
diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera. Articolo 29 nonies
Misure per la pesca dello
scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti 1. È vietata la cattura dello scorfano prima
del 10 maggio di ogni anno nelle acque internazionali della sottozona CIEM V e
nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM XII e XIV delimitate dalle
lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base
al sistema WGS84 (in appresso "la zona di conservazione dello scorfano"): –
64°45' N, 28°30' O –
62°50' N, 25°45' O –
61°55' N, 26°45' O –
61°00' N, 26°30' O –
59°00' N, 30°00' O –
59°00' N, 34°00' O –
61°30' N, 34°00' O –
62°50' N, 36°00' O –
64°45' N, 28°30' O 2. È vietato l'uso di reti da traino con
maglie di dimensioni inferiori a 100 mm. 3. Per lo scorfano catturato nell'ambito di
tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione
eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è di 1,70. 4.. I comandanti dei pescherecci operanti al
di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente
la dichiarazione delle catture di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni
di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le
catture detenute a bordo effettuate a partire dall'ultima comunicazione. 5. Oltre a quanto disposto dall'articolo 5 del
regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è
valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all'articolo
9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 e sono registrate in
conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento. 6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 5 sono
effettuate in conformità delle pertinenti disposizioni.". (7)
È inserito il seguente articolo 31 bis: "Articolo 31 bis
Pesca con sistemi elettrici
nelle divisioni CIEM IVc e IVb 1. In deroga all'articolo 31, la pesca con
sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle divisioni CIEM
IVc e IVb a sud di una lossodromia che collega le seguenti coordinate, misurate
in base al sistema WGS84: –
un punto situato sulla costa orientale del
Regno Unito a 55º latitudine nord, –
verso est sino a 55º latitudine nord e 5º
longitudine est, –
verso nord fino a 56º latitudine nord, –
e infine verso est fino ad un punto situato sulla
costa occidentale della Danimarca a 56º latitudine nord. 2. La pesca con impiego di corrente elettrica
è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni: (a)
il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un
massimo del 5% della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro; (b)
la potenza massima in kW ammessa per ciascuna
sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell'asta moltiplicata per 1,25; (c)
la tensione effettiva tra gli elettrodi non può
superare 15 V; (d)
la nave è dotata di un sistema di gestione
computerizzato che registri la potenza massima utilizzata per sfogliara e la
tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale
sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da persone non
autorizzate; (e)
è vietato utilizzare una o più catene per la pesca
a strascico davanti alla lima da piombo.". (8)
È inserito il seguente articolo 32 bis: "Articolo 32 bis
Restrizioni applicabili ai
pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture 1. Lo spazio massimo tra le sbarre del
separatore acqua/pesce a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca
dello sgombro, dell'aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC
quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010
è di 10 mm. Le sbarre devono essere saldate nella loro posizione. Se il
separatore è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non
deve superare i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore
non deve superare i 15 mm. 2. Alle navi pelagiche che praticano la pesca
nella zona della Convenzione NEAFC deve essere preclusa la possibilità di
scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da
cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata. 3. I piani degli impianti di trattamento e
scarico delle catture delle navi pelagiche che praticano la pesca dello
sgombro, dell'aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC, certificati
dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, nonché ogni modifica
apportata a tali piani, sono trasmessi dal comandante della nave alle autorità
di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti
dello Stato membro di bandiera delle navi verificano periodicamente l'esattezza
dei piani forniti. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo
della nave.". (9)
Sono inseriti i seguenti articoli da 34 bis
a 34 septies: "Articolo 34 bis
Misure tecniche di
conservazione nel Mare d'Irlanda 1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile è
vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati,
reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o analoghe reti fisse
nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione
CIEM VIIa delimitata: –
dalla costa orientale dell'Irlanda e dalla costa
orientale dell'Irlanda del Nord e –
dalle linee rette che collegano in sequenza le
seguenti coordinate: –
un punto situato sulla costa orientale della
penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N, –
54o30' N, 04o50' O, –
54o30' N, 04o50' O, –
un punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda
a 53o 15' N. 2. In deroga al paragrafo 1, nella zona e nel
periodo ivi indicati: (a)
è consentito utilizzare reti a strascico a
divergenti purché a bordo non siano presenti altri tipi di attrezzi da pesca e
a condizione che: –
le maglie delle reti abbiano dimensioni comprese
fra 70 e 79 mm o fra 80 e 99 mm e –
nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua
posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm e –
le reti vengano utilizzate unicamente all'interno
di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti
coordinate, misurate in base al sistema WGS84: –
53o30' N, 05o30' O –
53o30' N, 05o20' O –
54o20' N, 04o50' O –
54o30' N, 05o10' O –
54o30' N, 05o20' O –
54o00' N, 05o50' O –
54o00' N, 06o10' O –
53o45' N, 06o10' O –
53o45' N, 05o30' O –
53o30' N, 05o30' O; (b)
l'uso di reti a strascico, sciabiche o altri
attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di
selezione è consentito a condizione che non sia detenuto a bordo nessun altro
tipo di attrezzo da pesca e che le reti in questione: –
soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2,
lettera a); –
qualora venga utilizzato un pannello separatore,
questo sia conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato del
regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio[15] e –
qualora vengano utilizzate griglie di selezione,
queste siano conformi al disposto dell'allegato XIV bis; (c)
l'uso di reti a strascico, sciabiche o altri
attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di
selezione è inoltre consentito all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie
che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema
WGS84: –
53o45' N, 06o00' O –
53o45' N, 05o30' O –
53o30' N, 05o30' O –
53o30' N, 06o00' O –
53o45' N, 06o00' O. Articolo 34 ter
Uso di reti da imbrocco nelle
divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone
CIEM VIII, IX, X e XII 1. Alle navi dell'Unione è fatto divieto di
utilizzare reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti
in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle
divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k, e nelle sottozone CIEM XII
a est di 27o O, VIII, IX e X. 2. Tutte le navi che utilizzano reti da posta
fisse o reti da posta impiglianti nei punti in cui la profondità indicata sulle
carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa,
VIb, VIIb,c,j,k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27o O, VIII, IX
e X devono essere in possesso di un'autorizzazione di pesca speciale per reti
fisse rilasciata dallo Stato membro di bandiera. 3. In deroga al paragrafo 1 è consentito l'uso
dei seguenti attrezzi: (a)
reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o
superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb,
VIa, VIb, VIIb,c,j,k e nella sottozona CIEM XII a est di 27o O, reti
da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 130
mm nelle divisioni CIEM VIIIa,b,d e nella sottozona X e reti da imbrocco con
maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e inferiore a 110 mm nella
divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX, purché: –
vengano utilizzate in zone con profondità indicata
sulle carte nautiche inferiore a 600 metri; –
non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano
un rapporto di armamento non inferiore a 0,5; –
siano armate di galleggianti o di dispositivi
equivalenti; –
ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 5
miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate
contemporaneamente non sia superiore a 25 km per nave; –
il tempo di immersione massimo sia di 24 ore;
oppure (b)
reti da posta impiglianti con maglie di dimensione
pari o superiore a 250 mm, purché: –
vengano utilizzate in zone con profondità indicata
sulle carte nautiche inferiore a 600 metri; –
non siano immerse con più di 15 maglie e abbiano un
rapporto di armamento non inferiore a 0,33; –
non siano armate di galleggianti o di dispositivi
equivalenti; –
ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 10 km.
La lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia
superiore a 100 km per nave; –
il tempo di immersione massimo sia di 72 ore; (c)
reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o
superiore a 100 mm e inferiore a 130 mm nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb,
VIa, VIb, VIIb,c,j,k e nella sottozona CIEM XII a est di 27o O,
purché: –
vengano utilizzate in zone con profondità indicata
sulle carte nautiche superiore a 200 metri e inferiore a 600 metri; –
non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano
un rapporto di armamento non inferiore a 0,5; –
siano armate di galleggianti o di dispositivi
equivalenti; –
ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 4
miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate
contemporaneamente non sia superiore a 20 km per nave; –
il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; –
almeno l'85%, in peso, delle catture detenute a
bordo sia costituito da nasello; –
il numero delle navi che partecipano alle
operazioni di pesca non superi il livello registrato nel 2008; –
il comandante della nave partecipante a queste
operazioni di pesca registri nel giornale di bordo, prima della partenza dal
porto, la quantità di attrezzi trasportati a bordo della nave e la loro
lunghezza totale. Almeno il 15% delle partenze è sottoposto ad ispezione; –
il comandante della nave abbia a bordo il 90% degli
attrezzi verificati in base al giornale di bordo comunitario per la bordata in
questione al momento dello sbarco; e –
i quantitativi di tutte le specie catturate
superiori a 50 kg, compresi tutti i quantitativi rigettati superiori a 50 kg,
siano registrati nel giornale di bordo comunitario. 4. Questa deroga non si applica tuttavia nella
zona di regolamentazione NEAFC quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1236/2010. 5. Solo uno dei tipi di attrezzi di cui al
punto 3, lettere a) e b), può trovarsi a bordo della nave in un dato
momento. Le navi possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale
superiore del 20% alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono
essere utilizzati in un dato momento. 6. Il comandante di una nave titolare di un
permesso per reti fisse di cui al paragrafo 2 registra nel giornale di
bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo della nave prima che
quest'ultima esca dal porto e quando vi fa ritorno e deve dare conto delle
eventuali discrepanze. 7. Per quanto riguarda le navi che beneficiano
della deroga di cui al paragrafo 3, lettera c), almeno il 15% delle
partenze è sottoposto a ispezione. 8. Le autorità competenti hanno il diritto di
rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle divisioni CIEM IIIa,
IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27o
O, VIII, IX e X nelle seguenti situazioni: (a)
- l'attrezzo non è correttamente marcato; (b)
- i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il
proprietario non è stato localizzato ad una distanza inferiore a 100 miglia
nautiche dall'attrezzo per più di 120 ore; (c)
- l'attrezzo è utilizzato in acque la cui
profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a quella consentita; (d)
- l'attrezzo presenta maglie di dimensioni non
ammesse. 9. Il comandante di una nave titolare di un
permesso per reti fisse di cui al paragrafo 6 registra nel giornale di
bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni: –
la dimensione di maglia delle reti utilizzate; –
la lunghezza nominale di una rete; –
il numero di reti in un insieme; –
il numero totale di insiemi di reti utilizzato; –
la posizione di ciascun insieme di reti calato; –
la profondità di ciascun insieme di reti calato; –
il tempo di immersione di ciascun insieme di reti
calato; –
la quantità di attrezzi perduti, la loro ultima posizione
conosciuta e la data della perdita. 10. Le navi che pescano in virtù dell'autorizzazione
per reti fisse di cui al paragrafo 2 sono autorizzate a entrare esclusivamente
nei porti designati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 2347/2002[16]. 11. I quantitativi di squali detenuti a bordo
delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 3, lettera b), non
possono superare il 5% in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini
presenti a bordo. Articolo 34 quater
Condizioni di utilizzo di
determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione[17], è consentito l'esercizio
della pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad
eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99
mm nella zona definita all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 494/2002, purché l'attrezzo sia dotato di un pannello a maglie
quadrate conforme alla descrizione di cui all'allegato XIV ter. 2. Per la pesca nelle divisioni CIEM VIIIa e
VIIIb è consentito l'impiego di una griglia di selezione e relativi fissaggi
all'imboccatura del sacco e/o di un pannello a maglie quadrate con maglie di
dimensione pari o superiore a 60 mm nella parte inferiore dell'avansacco all'imboccatura
del sacco. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 6 e dell'articolo
9, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 3, lettere a)
e b), del regolamento (CE) n. 494/2002 non si applicano relativamente alla
parte della rete da traino in cui sono inseriti questi dispositivi di
selezione. Articolo 34 quinquies
Misure per la protezione
degli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione
NEAFC 1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca
con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle
zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate,
misurate in base al sistema WGS84: Montagne marine di Hecate: –
52o21.2866' N, 31o09.2688' O –
52o20.8167' N, 30o51.5258' O –
52o12.0777' N, 30o54.3824' O –
52o12.4144' N, 31o14.8168' O –
52o21.2866' N, 31o09.2688' O Montagne marine di Faraday: –
50o01.7968' N, 29o37.8077' O –
49o59.1490' N, 29o29.4580' O –
49o52.6429' N, 29o30.2820' O –
49o44.3831' N, 29o02.8711' O –
49o44.4186' N, 28o52.4340' O –
49o36.4557' N, 28o39.4703' O –
49o29.9701' N, 28o45.0183' O –
49o49.4197' N, 29o42.0923' O –
50o01.7968' N, 29o37.8077' O Parte della dorsale di Reykyanes: –
55o04.5327' N, 36o49.0135' O –
55o05.4804' N, 35o58.9784' O –
54o58.9914' N, 34o41.3634' O –
54o41.1841' N, 34o00.0514' O –
54o00.0000' N, 34o00.0000' O –
53o54.6406' N, 34o49.9842' O –
53o58.9668' N, 36o39.1260' O –
55o04.5327' N, 36o49.0135' O Montagne marine di Altair: –
44o50.4953' N, 34o26.9128' O –
44o47.2611' N, 33o48.5158' O –
44o31.2006' N, 33o50.1636' O –
44o38.0481' N, 34o11.9715' O –
44o38.9470' N, 34o27.6819' O –
44o50.4953' N, 34o26.9128' O Montagne marine di Antialtair: –
43o43.1307' N, 22o44.1174' O –
43o39.5557' N, 22o19.2335' O –
43o31.2802' N, 22o08.7964' O –
43o27.7335' N, 22o14.6192' O –
43o30.9616' N, 22o32.0325' O –
43o40.6286' N, 22o47.0288' O –
43o43.1307' N, 22o44.1174' O Hatton Bank: –
59°26.00' N, 14°30.00' O –
59°12.00' N, 15°08.00' O –
59°01.00' N, 17°00.00' O –
58°50.00' N, 17°38.00' O –
58°30.00' N, 17°52.00' O –
58°30.00' N, 18°22.00' O –
58°03.00' N, 18°22.00' O –
58°03.00' N, 17°30.00' O –
57°55.00' N, 17°30.00' O –
57°45.00' N, 19°15.00' O –
58°11.15' N, 18°57.51' O –
58°11.57' N, 19°11.97' O –
58°27.75' N, 19°11.65' O –
58°39.09' N, 19°14.28' O –
58°38.11' N, 19°01.29' O –
58°53.14' N, 18°43.54' O –
59°00.29' N, 18°01.31' O –
59°08.01' N, 17°49.31' O –
59°08.75' N, 18°01.47' O –
59°15.16' N, 18°01.56' O –
59°24.17' N, 17°31.22' O –
59°21.77' N, 17°15.36' O –
59°26.91' N, 17°01.66' O –
59°42.69' N, 16°45.96' O –
59°20.97' N, 15°44.75' O –
59°21.00' N, 15°40.00' O –
59°26.00' N, 14°30.00' O North West Rockall: –
57o00' N, 14o53' O –
57o37' N, 14o42' O –
57o55' N, 14o24' O –
58o15' N, 13o50' O –
57o57' N, 13o09' O –
57o50' N, 13o14' O –
57o57' N, 13o45' O –
57o49' N, 14o06' O –
57o29' N, 14o19' O –
57o22' N, 14o19' O –
57o00' N, 14o34' O –
56o56' N, 14o36' O –
56o56' N, 14o51' O South-West Rockall (Empress of Britain Bank): –
56o24' N, 15o37' O –
56o21' N, 14o58' O –
56o04' N, 15o10' O –
55o51' N, 15o37' O –
56o10' N, 15o52' O Logachev Mound: –
55°17' N, 16°10' O –
55°34' N, 15°07' O –
55°50' N, 15°15' O –
55°33' N, 16°16' O –
55°17' N, 16°10' O West Rockall Mound: –
57o20' N, 16o30' O –
57o05' N, 15o58' O –
56o21' N, 17o17' O –
56o40' N, 17o50' O. 2. Qualora, nel corso di operazioni di pesca
nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all'interno della zona di
regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati
per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di
spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l'attività
di pesca e si sposta di almeno 2 miglia nautiche dalla posizione che in base ai
dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata
fatta la cattura. Articolo 34 sexies
Misure per la protezione
degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle divisioni CIEM VIIc, j, k 1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca
con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle
zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti
coordinate, misurate in base al sistema WGS84: Belgica Mound Province: –
51o29.4' N, 11o51.6' O –
51o32.4' N, 11o41.4' O –
51o15.6' N, 11o33.0' O –
51o13.8' N, 11o44.4' O Hovland Mound Province: –
52o16.2' N, 13o12.6' O –
52o24.0' N, 12o58.2' O –
52o16.8' N, 12o54.0' O –
52o16.8' N, 12o29.4' O –
52o04.2' N, 12o29.4' O –
52o04.2' N, 12o52.8' O –
52o09.0' N, 12o56.4' O –
52o09.0' N, 13o10.8' O Porcupine Bank nord-occidentale Zona I: –
53o30.6' N, 14o32.4' O –
53o35.4' N, 14o27.6' O –
53o40.8' N, 14o15.6' O –
53o34.2' N, 14o11.4' O –
53o31.8' N, 14o14.4' O –
53o24.0' N, 14o28.8' O Porcupine Bank nord-occidentale Zona II: –
53o43.2' N, 14o10.8' O –
53o51.6' N, 13o53.4' O –
53o45.6' N, 13o49.8' O –
53o36.6' N, 14o07.2' O Porcupine Bank sud-occidentale: –
51o54.6' N, 15o07.2' O –
51o54.6' N, 14o55.2' O –
51o42.0' N, 14o55.2' O –
51o42.0' N, 15o10.2' O –
51o49.2' N, 15o06.0' O. 2. Tutte le navi pelagiche che pescano nelle
zone di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al
paragrafo 1 devono essere iscritte in un elenco di navi autorizzate e devono
ottenere e conservare a bordo un'autorizzazione di pesca speciale conformemente
all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le navi iscritte nell'elenco
delle navi autorizzate recano a bordo esclusivamente attrezzi pelagici. 3. Le navi pelagiche che intendono pescare in
una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al
paragrafo 1 devono comunicare, con 4 ore di anticipo, l'intenzione di entrare
in tale zona al centro di controllo della pesca (CCP) irlandese, quale definito
all'articolo 4, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Esse
comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo. 4. Le navi pelagiche operanti in una zona di
protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1
devono essere munite, quando si trovano in tale zona, di un sistema di
controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, operativo, pienamente
funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente. 5. Le navi pelagiche operanti in una zona di
protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1
devono inviare rapporti VMS ogni ora. 6. Le navi pelagiche che hanno concluso le
attività di pesca in una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque
profonde di cui al paragrafo 1 devono comunicare la loro uscita dalla zona al
centro di controllo della pesca irlandese. Esse comunicano contestualmente i
quantitativi di pesce detenuto a bordo. 7. La pesca di specie pelagiche in una zona di
protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 è
limitata all'utilizzo, o alla detenzione a bordo, di reti con maglie di
dimensione compresa tra 16 e 31 mm oppure tra 32 mm e 54 mm. Articolo 34 septies
Misure per la protezione di un
habitat vulnerabile di acque profonde nella divisione CIEM VIIIc 1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca
con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nella
zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti
coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84: El Cachucho: –
44o12.00' N, 05o16.00' O –
44o12.00' N, 04o26.00' O –
43o53.00' N, 04o26.00' O –
43o
53.00' N, 05o16.00' O 2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1,
le navi che hanno svolto nel 2006, 2007 e 2008 attività di pesca della musdea
con palangari di fondo possono ottenere dalle autorità responsabili della pesca
un'autorizzazione di pesca speciale che consente loro di continuare tale
attività di pesca nella zona a sud di 44°00.00' N. Tutte le navi che hanno
ottenuto tale autorizzazione di pesca speciale sono munite, indipendentemente
dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, operativo, pienamente
funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di
cui al paragrafo 1.". (10)
L'articolo 38 è soppresso. (11)
L'articolo 47 è soppresso. (12)
Nell'allegato I è soppressa la nota 6 della
tabella. (13)
Nella tabella dell'allegato XII, le righe
corrispondenti alla vongola verace e al polpo sono sostituite dalle seguenti: Specie || Dimensioni minime Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat || Skagerrak e Kattegat Vongola verace (Ruditapes philippinarum) || 35mm || Specie || Dimensioni minime: regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat Polpo (Octopus vulgaris) || Intera zona eccetto le acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 750 grammi Acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 450 grammi (eviscerato) (14)
Nell'allegato XIV, le voci seguenti sono inserite
nell'ordine alfabetico corrispondente delle loro denominazioni comuni: DENOMINAZIONE VOLGARE || NOME SCIENTIFICO Pesce tamburo || Capros aper Musdea bianca || Phycis blennoides Scorfano || Sebastes spp. Alacce || Sardinella aurita (15)
Sono inseriti i seguenti allegati da XIV bis
a XIV quinquies: "ALLEGATO XIV bis CARATTERISTICHE DELLA
GRIGLIA DI SELEZIONE 1. La griglia deve essere rettangolare. Le
sbarre della griglia devono essere parallele al suo asse longitudinale. Lo
spazio tra le sbarre della griglia non deve superare i 35 mm. È consentito
utilizzare una o più cerniere per facilitarne l'avvolgimento sul tamburo. 2. La griglia viene montata diagonalmente
nella rete da traino, rivolta verso l'alto e all'indietro, in un qualsiasi
punto tra l'imboccatura del sacco e l'estremità anteriore della sezione
cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino. 3. Nel pannello superiore della rete, a
contatto diretto con il bordo superiore della griglia, deve trovarsi un varco,
libero da ostacoli, per l'uscita dei pesci. L'apertura del varco deve
presentare la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e
deve restringersi fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati
di maglia, su entrambi i lati della griglia. 4. È consentito fissare un imbuto davanti alla
griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la
griglia. La dimensione minima delle maglie dell'imbuto deve essere di 70 mm. L'apertura
verticale minima dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve essere di 15
cm. La larghezza dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve
corrispondere alla larghezza della griglia stessa. ALLEGATO XIV ter CONDIZIONI
DI UTILIZZO DI DETERMINATI ATTREZZI DA TRAINO AUTORIZZATI NEL GOLFO DI
GUASCOGNA 1. Caratteristiche del pannello superiore a
maglie quadrate Il pannello consiste in una pezza di rete
rettangolare. Esso deve essere unico. Il pannello non deve essere in alcun modo
ostruito con dispositivi interni o esterni. 2. Collocazione del pannello Il pannello è inserito al centro del pannello
superiore della rete, all'estremità posteriore della parte conica della rete da
traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall'avansacco e dal
sacco. Esso termina a non più di 12 maglie di
distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l'avansacco e l'estremità
posteriore della parte conica della rete da traino. 3. Dimensioni del pannello Il pannello deve avere una lunghezza di almeno
2 metri e una larghezza di almeno 1 metro. 4. Pezza di rete del pannello Le maglie del pannello presentano un'apertura
minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui
quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di
maglia siano paralleli e perpendicolari all'asse longitudinale del sacco. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice, di
spessore non superiore a 4 mm. 5. Collocazione del pannello nella pezza di
rete con maglie a losanga È consentito fissare sui quattro lati del
pannello una relinga di diametro non superiore a 12 mm. La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla
lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del
pannello medesimo. Il numero di maglie a losanga del pannello
superiore della rete fissato sul lato più corto del pannello (vale a dire il
lato di un metro che è perpendicolare all'asse longitudinale del sacco) dev'essere
almeno pari al numero delle maglie a losanga fissate sul lato longitudinale del
pannello diviso per 0,7. 6. L'inserimento del pannello nella rete da
traino è illustrato nella figura seguente. ALLEGATO XIV quater PANNELLO A MAGLIE
QUADRATE PER LE NAVI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 15 METRI 1. Caratteristiche del pannello superiore a
maglie quadrate Il pannello consiste in una pezza di rete
rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di
maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza le maglie
presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori
a 120 mm. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia
incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112
kilowatt, nel qual caso deve avere una lunghezza di almeno 2 metri. 2. Collocazione del pannello Il pannello è inserito nel pannello superiore
del sacco. L'estremità posteriore del pannello non può trovarsi a più di 12
metri dalla sagola di chiusura quale definita all'articolo 8 del regolamento
(CEE) n. 3440/84 della Commissione[18]. 3. Collocazione del pannello nella pezza di
rete con maglie a losanga Non ci sono più di due maglie a losanga aperte
tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente. La lunghezza del
pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate
sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le
maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del
pannello è di tre maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del
sacco sono di dimensione pari a 80 mm e di due maglie a losanga e una maglia
quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 120 mm, salvo per
i bordi del pannello su entrambi i lati. ALLEGATO XIV quinquies PANNELLO A MAGLIE
QUADRATE PER LE NAVI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 15 METRI 1. Caratteristiche del pannello superiore a
maglie quadrate Il pannello consiste in una pezza di rete
rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di
maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie
presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori
a 110 mm. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia
incorporata in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112
kilowatt, nel qual caso deve avere una lunghezza di almeno 2 metri. 2. Collocazione del pannello Il pannello è inserito nel pannello superiore
del sacco. L'estremità posteriore del pannello non può trovarsi a più di 12
metri dalla sagola di chiusura quale definita all'articolo 8 del regolamento
(CEE) n. 3440/84 della Commissione. 3. Collocazione del pannello nella
pezza di rete con maglie a losanga Non ci sono più di due maglie a losanga aperte
tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente. La lunghezza del
pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate
sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le
maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del
pannello è di due maglie a losanga e una maglia quadrata, salvo per i bordi del
pannello su entrambi i lati.". Articolo 2
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1288/2009 Il regolamento (CE) n. 1288/2009 è abrogato. Articolo 3
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(2008) 324. [2] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. [3] GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1. [4] GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6. [5] Regolamento (UE) n. 579/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, recante modifica del regolamento (CE)
n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca
attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento
(CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie
dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011, GU L 165 del 24.6.2011, pag. 1. [6] Direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206
del 22.7.1992, pag. 7. [7] SEC(2008) 1978. [8] GU L 55 del 28.2.2008, pag. 19. [9] GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6. [10] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. [11] GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1. [12] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. [13] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. [14] GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17. [15] GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1. [16] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. [17] GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8. [18] GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23.