This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0237
Proposal for a COUNCIL REGULATION terminating the partial interim review concerning the countervailing measures on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in, inter alia, India
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India
/* COM/2012/0237 final - 2012/0121 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India /* COM/2012/0237 final - 2012/0121 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta · Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del
regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009,
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di
paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel
procedimento relativo alle importazioni di polietilentereftalato (PET)
originario, tra l'altro, dell'India. · Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione
del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità
alle prescrizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base. · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Provvedimenti definitivi sono in vigore e sono
stati imposti dal Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio del 6
ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che
istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi
di polietilentereftalato originari, tra l'altro, dell'India · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. Consultazione delle parti
interessate e valutazione dell'impatto · Consultazione Le parti interessate coinvolte nel procedimento
hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta,
a norma di quanto disposto dal regolamento di base. · Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. · Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato
dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non contiene disposizioni
sulla valutazione generale dell'impatto, ma comprende un elenco esauriente
delle condizioni da valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA · Sintesi dell'azione proposta Il 2 aprile 2011 la Commissione ha avviato un
riesame intermedio parziale concernente le importazioni di certi tipi di
polietilentereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. L'allegata proposta di regolamento del Consiglio
si basa sui risultati dell'inchiesta svolta, che riguarda unicamente l'esame
delle sovvenzioni concernenti il richiedente interessato. L'inchiesta ha accertato che il livello delle
sovvenzioni è inferiore rispetto all'inchiesta precedente, ma che il
cambiamento delle circostanze cui è dovuto non ha carattere duraturo. Si propone pertanto che il Consiglio adotti
l'allegata proposta di regolamento di chiusura, da pubblicare entro il 1°
luglio 2012. · Base giuridica Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio
dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea. · Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione
europea. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione. · Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le ragioni esposte nel seguito. Il tipo di intervento è descritto nel
summenzionato regolamento di base e non consente decisioni nazionali. Non sono necessarie indicazioni in merito al modo
per ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta
l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi
nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei
cittadini. · Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento. Il regolamento di base non prevede opzioni
alternative. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2012/0121 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale
delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di
polietilentereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2009/597 del
Consiglio dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di
base"), in particolare gli articoli 19 e 24, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchiesta precedente e misure
compensative in vigore (1) Il Consiglio ha imposto con
regolamento (CE) n. 2603/2000[2],
un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato
(PET) originario, tra l'altro, dell'India ("l'inchiesta antisovvenzioni
iniziale"). Le conclusioni e i risultati definitivi di un riesame
accelerato ex articolo 20 del regolamento di base figurano nel regolamento (CE)
n. 1645/2005[3]
del Consiglio. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il
Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 193/2007[4], un dazio compensativo
definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono
state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008[5] del Consiglio a seguito di un
riesame intermedio parziale ("ultima inchiesta di riesame"). Le
misure compensative consistono in un dazio specifico. L'aliquota del dazio
varia da 0 a 106,5 EUR/t per i produttori indiani i cui nominativi figurano
nell'elenco, mentre l'aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni
di tutti gli altri produttori ammonta a 69,4 EUR/t. (2) In seguito al cambiamento
della ragione sociale (name change) di una società indiana, la South Asian
Petrochem Ltd., con l'avviso (CE) n. 2010/C 335/07[6], la Commissione ha concluso che
i risultati conseguiti da tale società in fatto di misure antisovvenzione si
applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited. 1.2. Misure antidumping in vigore (3) Con il regolamento (CE) n.
2604/2000[7],
il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di
PET originario, tra l'altro, dell'India ('l'inchiesta antidumping
iniziale"). In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 ("riesame
relativo al nuovo esportatore") del regolamento (CE) n. 1225/2009[8] del Consiglio (il regolamento
antidumping di base) è stato quindi avviato un riesame riguardante la South
Asian Petrochem Ltd., i cui risultati e conclusioni definitivi figurano nel
regolamento (CE) n. 1646/2005[9]
del Consiglio. In seguito a un riesame in previsione della scadenza il
Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 192/2007[10], un dazio antidumping
definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure antidumping sono
state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio in seguito a
un'inchiesta di riesame intermedio parziale ("ultima inchiesta di riesame
antidumping"). Le misure stabilite a livello di eliminazione del
pregiudizio consistevano in dazi antidumping specifici. L'aliquota del dazio
varia da 87,5 a 200,9 EUR/t per i produttori indiani i cui nominativi figurano
nell'elenco, mentre l'aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni
di tutti gli altri produttori ammonta a 153,6 EUR/t ("attuali dazi
antidumping"). (4) In seguito al cambiamento
della ragione sociale di una società indiana, la South Asian Petrochem Ltd.,
con l'avviso (CE) n. 2010/C 335/06[11],
la Commissione ha concluso che i risultati di tale società in fatto di misure
antidumping si applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited. (5) Con decisione 2005/697/CE[12] la Commissione ha accettato
l'impegno ("impegno") preso dalla South Asian Petrochem Ltd., che
fissa un prezzo minimo delle importazioni ("PMI"). In seguito al
cambiamento della ragione sociale, con l'avviso (CE) n. 2010/C 335/05 la
Commissione ha concluso che l'impegno assunto dalla South Asian Petrochem Ltd.
vale per la Dhunseri Petrochem & Tea Limited. 1.3. Apertura
di un riesame intermedio parziale (6) Una domanda di riesame
intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base è
stata presentata dalla Dhunseri Petrochem & Tea Limited, un produttore
esportatore indiano di PET ("il richiedente"). La domanda si limitava
all'esame delle sovvenzioni concernenti il richiedente. Allo stesso tempo il
richiedente ha presentato una domanda di riesame delle attuali misure
antidumping. I dazi residui compensativi e antidumping sono applicabili alle
importazioni sui prodotti del richiedente; le vendite del richiedente
all'Unione rientrano nel campo d'azione dell'impegno. (7) Il richiedente ha fornito
elementi presuntivi di prova atti a dimostrare che, per neutralizzare le
sovvenzioni compensabili, non è più necessario mantenere la misura al livello
attuale. Il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti in particolare
che l'importo della sua sovvenzione è diminuito ben al di sotto dell'aliquota
del dazio a esso attualmente applicabile. La riduzione del livello complessivo
della sovvenzione sarebbe principalmente dovuta al venir meno del suo status di
unità orientata all'esportazione (EOU). Con una proporzione del 13,5% il regime
di EOU costituiva la maggior parte del 13,9% di sovvenzioni accertato nel corso
del riesame accelerato. (8) In data 2 aprile 2011, avendo
sentito il comitato consultivo e constatato che la domanda conteneva
sufficienti elementi presuntivi di prova, la Commissione ha annunciato
l'apertura di un riesame intermedio parziale ("il presente riesame")
a norma dell'articolo 19 del regolamento di base mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[13].
Il riesame ha riguardato soltanto le sovvenzioni concernenti il richiedente. 1.4. Parti interessate
dall'inchiesta (9) La Commissione ha formalmente
avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e
l'associazione dei produttori dell'Unione dell'apertura del riesame. Le parti
interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per
iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso
di apertura. (10) Una parte interessata ha
chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione. (11) Per ottenere le informazioni
ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato il
questionario al richiedente e al governo indiano e ha ricevuto le loro risposte
entro il termine fissato. (12) La Commissione ha ricercato e
verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della
determinazione delle sovvenzioni. La Commissione ha effettuato visite di
verifica presso la sede del richiedente a Kolkata, in India, e presso la sede
del governo indiano a Nuova Delhi (direzione generale per il Commercio estero e
ministero del Commercio) e a Kolkata (Dipartimento del Commercio e
dell'Industria del Governo del Bengala Occidentale). 1.5. Periodo dell'inchiesta di
riesame (13) L'inchiesta relativa alle
sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso fra il 1° aprile 2010 e
il 31 marzo 2011 ("periodo dell'inchiesta di riesame"
o "PIR"). 1.6. Inchiesta antidumping
parallela (14) In data 2 aprile 2011[14] la Commissione ha annunciato
l'apertura di un riesame intermedio parziale degli attuali dazi antidumping ex
articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base,
riesame che riguarda peraltro soltanto il dumping rapportabile al richiedente. (15) L'inchiesta antidumping
parallela ha evidenziato che le circostanze relative al dumping sono cambiate
in maniera significativa e duratura, cosicché le attuali misure antidumping
applicabili al richiedente sono state modificate. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO
SIMILE 2.1. Prodotto in esame (16) Il prodotto in esame è PET con
un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente
alla norma ISO 1628-5, originario dell'India ("il prodotto in
esame"), attualmente classificato nel codice NC 3907 60 20. 2.2. Prodotto simile (17) L'inchiesta ha evidenziato che
il prodotto in esame fabbricato in India e venduto all'Unione è identico per
caratteristiche fisiche e chimiche nonché nell'impiego al prodotto fabbricato e
venduto sul mercato interno in India. Si è quindi concluso che i prodotti
venduti sul mercato interno e sul mercato d'esportazione sono prodotti simili
ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento di base. 3. RISULTATI DELL'INCHIESTA 3.1. Sovvenzioni (18) Rifacendosi alle informazioni
fornite dal governo indiano e dal richiedente e alle risposte al questionario
della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi, in base ai quali si
presume si concedano sovvenzioni: Regimi nazionali: (a) Regime di credito sui dazi d'importazione
(Duty Entitlement Passbook Scheme - "DEPBS"); (b) unità orientate all'esportazione (Export
Oriented Units - EOU) / zone di trasformazione per l'esportazione (Export
Processing Zones - EPZ) / zone economiche speciali (Special Economic Zones -
SEZ); (c) Regime di esenzione totale o parziale dal
dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods
Scheme - "EPCGS"); (d) Focus Market Scheme - "FMS"; (e) regime di crediti all'esportazione
(Export Credit Scheme - ECS); (f) Regime di esenzione dall'imposta sul
reddito (Income Tax Exemption Scheme – "ITES"). Regimi regionali: (g) sistema d'incentivi del governo del
Bengala Occidentale (West Bengal Incentive Scheme). (19) I regimi da a) a d) sopra
menzionati si basano sulla legge relativa al commercio estero Foreign Trade
(Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7
agosto 1992 ("legge sul commercio estero"). Il Foreign Trade Act
autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica
di esportazione e importazione, sintetizzate nei documenti sulla politica del
commercio estero (Foreign Trade Policy – "FTP"), pubblicate con
cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e aggiornate regolarmente. In
questo caso due documenti FTP sono pertinenti per il PIR: i documenti FTP 04-09
e FTP 09-14. Quest'ultimo è entrato in vigore nell'agosto 2009. Il governo
indiano ha inoltre definito procedure che disciplinano l'FTP 04-09 e l'FTP
09-14, pubblicandole in un manuale di procedure, vol. I (Handbook of
Procedures, rispettivamente "HOP I 04-09" e "HOP I 09-14").
Anche questo manuale di procedura viene aggiornato regolarmente. (20) Il regime di cui alla lettera
(e) si basa sui capitoli 21 e 35A della legge sul regolamento bancario (Banking
Regulation Act) del 1949, che permette alla Banca centrale indiana (RBI) di
dare istruzioni alle banche commerciali per quanto riguarda i crediti
all'esportazione. (21) Il regime di cui alla lettera
(f) è basato sulla legge relativa all'imposta sul reddito del 1961, modificata
annualmente dalla legge finanziaria. (22) Il regime di cui alla lettera
(g) è amministrato dal governo del Bengala Occidentale e figura nella notifica
del dipartimento del Commercio e dell'Industria del governo del Bengala
Occidentale n. 580-CI/H del 22 giugno 1999 ("WBIS 1999"), sostituita
dalla notifica n. 134-CI/O/Incentive/17/03/I del 24 marzo 2004 ("WBIS
2004"). 3.2. Regime di credito sui dazi
d’importazione («DEPBS») (a) Base giuridica (23) Il regime DEPBS è descritto
nel dettaglio al paragrafo 4.3 dell'FTP 04-09 e dell'FTP 09-14 nonché al
capitolo 4 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14. (b) Ammissibilità (24) Possono beneficiare di questo
regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori. (c) Attuazione pratica del DEPBS (25) Gli esportatori che ne hanno
diritto possono chiedere crediti DEPBS, calcolati come percentuale del valore
dei prodotti esportati nell'ambito di questo sistema. Le autorità indiane hanno
fissato le aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, tra cui quello in
esame. Dette quote vengono stabilite indipendentemente dall'effettivo pagamento
o meno dei dazi all'importazione. Il tasso DEPBS per il prodotto in esame
durante il PIR dell'inchiesta attuale era dell'8% del valore FOB, soggetto a un
massimale di 58 rupie indiane/kg (INR 58/kg). Il vantaggio massimo è quindi di
4,64 rupie/kg. (26) Per poter beneficiare di tale
sistema una società deve esportare. Al momento dell'operazione di esportazione,
l'esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui
precisa che l'esportazione avviene nell'ambito del DEPBS. Affinché le merci
possano essere esportate nel corso della procedura di spedizione le autorità
doganali indiane rilasciano una bolla di sortita per l'esportazione in cui è
indicato tra l'altro l'importo del credito DEPBS che sarà concesso per tale
operazione. In questa fase della procedura l'esportatore viene a conoscenza del
vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una
bolla di sortita per l'esportazione, il governo indiano non gode di alcun
potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPBS. L'aliquota
DEPBS che serve per calcolare il beneficio è quella applicata al momento in cui
è stata presentata la dichiarazione di esportazione. Non esiste quindi alcuna
possibilità di modificare retroattivamente il livello del beneficio. (27) È stato constatato che secondo
le norme di contabilità indiana, una volta assolto l'obbligo di esportazione i
crediti DEPBS, in base al principio della contabilità per competenza, possono
essere registrati tra le entrate nei conti commerciali. Tali crediti possono
essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni
successive di qualsiasi merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni,
a eccezione dei beni strumentali. Le merci importate beneficiando di tali
crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento
dell'imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono
liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere
dalla data di rilascio. (28) Le domande di crediti DEPBS
sono trattate elettronicamente e possono comprendere una quantità illimitata di
operazioni di esportazione; di fatto non esistono scadenze rigorose per la loro
presentazione. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude
automaticamente le operazioni di esportazione che superano il termine di
presentazione indicato al punto 4.47 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14.
Inoltre, come stabilisce chiaramente il punto 9.3 dei manuali HOP I 04-09 e HOP
I 09-14, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini possono sempre
essere prese in considerazione su versamento di una penale trascurabile (10%
della concessione). (29) Si è accertato che il
richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. (d) Conclusioni sul DEPBS (30) Il DEPBS costituisce una
sovvenzione a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e
dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce
contributo finanziario accordato dall'amministrazione pubblica indiana, in
quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi d'importazione
riducendo così le entrate dell'amministrazione pubblica indiana derivanti dal
pagamento di dazi che sarebbero altrimenti dovuti. I crediti DEPBS conferiscono
inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliorano la liquidità. (31) Il DEPBS è anche condizionato
di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e
compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del
regolamento di base. (32) Questo sistema non può essere
considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di
restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), punto ii) del regolamento di base come sostenuto dal
richiedente. Esso non è conforme alle rigorose norme di cui all'allegato I,
lettera i), nell'allegato II (definizione e norme relative alla
restituzione) e nell'allegato III (definizione e norme relative alla
restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a
consumare effettivamente le merci importate in franchigia nel processo
produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori
produttivi effettivamente utilizzati. Non è stato inoltre istituito alcun
sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano
immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato
effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi
dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento
di base. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del DEPBS
indipendentemente dal fatto che importi i fattori produttivi. Per ottenere i
vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti semplicemente le merci, senza
che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche
gli esportatori che acquistano nel mercato locale tutti i loro fattori
produttivi e non importano beni utilizzabili come fattori produttivi possono
quindi beneficiare del DEPBS. (e) Revoca del regime DEPB (33) Con avviso pubblico n. 54
(RE-2010)/2009-2014 del 17 giugno 2011 il regime DEPB ha avuto un'ultima
proroga di 3 mesi fino al 30 settembre 2011. Non essendo stata in seguito
pubblicata alcuna proroga ulteriore, il sistema DEPB è stato revocato a partire
dal 30 settembre 2011. Tale sistema non conferirà pertanto al richiedente alcun
vantaggio dopo il 30 settembre 2011. Si è quindi proceduto a verificare se a
norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base occorra prendere
misure in rapporto a tale regime. (34) A tale riguardo è stato
accertato che il richiedente ha ottenuto vantaggi simili a norma del regime
analogo di "restituzione dei dazi". Il tasso di restituzione del
dazio per il PET era del 5,5% del valore FOB, fino a un importo massimo di 5,50
INR/kg. Dal momento che il regime di restituzione del dazio non è stato usato
nel corso del PIR non è tuttavia possibile calcolare un importo delle
sovvenzioni per tale regime. (35) Il richiedente ha sostenuto
che il sistema di restituzione dei dazi è conforme alle "direttive sul
consumo di fattori immessi nel processo produttivo" che figurano
all'allegato II del regolamento di base, e in particolare al paragrafo I di
detto allegato. Analogamente al regime DEPB si è comunque stabilito che la
determinazione del tasso di restituzione del dazio viene effettuata a
prescindere dal fatto che i dazi all'importazione siano stati pagati o meno. (f) Calcolo dell'importo della
sovvenzione (36) A norma dell’articolo 3,
paragrafo 2 e dell'articolo 5 del regolamento di base l'importo della
sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio conferito al
beneficiario e accertato durante il periodo dell'inchiesta del riesame. A
questo proposito si è ritenuto che il vantaggio venga ottenuto dal beneficiario
al momento dell'operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale
regime. In quel momento l'amministrazione pubblica indiana è tenuta a rinunciare
ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario a termini
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base. (37) Alla luce di quanto precede si
è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS
corrisponde alla somma dei crediti ottenuti in base a tutte le operazioni di
esportazione effettuate nell'ambito di questo sistema durante il PIR. (38) Nei casi in cui sono state
presentate richieste giustificate, i diritti versati necessari per ricevere la
sovvenzione sono stati detratti dai crediti così calcolati per ottenere
l'importo della sovvenzione usato come numeratore, a norma dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base. (39) A norma dell'articolo 7,
paragrafo 2 del regolamento di base l'importo della sovvenzione è stato
assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni durante il periodo
dell'inchiesta del riesame, usato come denominatore adeguato, perché la
sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata
accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o
trasportate. (40) Considerato
quanto precede, l'aliquota della sovvenzione accertata nel quadro del presente
regime per il richiedente durante il PIR è pari al 6,7%. 3.3. Unità orientate
all'esportazione (Export Oriented Units - EOU) / Zone di trasformazione per
l'esportazione (Export Processing Zones - EPZ) / Zone economiche speciali
(Special Economic Zones - SEZ) (41) Nel corso dell'inchiesta è
emerso che il richiedente non ha beneficiato in alcun modo dei sistemi
EOU/EPZ/SEZ durante il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare
ulteriormente questi sistemi nella presente inchiesta. 3.4. Regime di esenzione totale o
parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion
Capital Goods Scheme - "EPCGS") (a) Base
giuridica (42) Il regime EPCGS è descritto
nel dettaglio al capitolo 5 dell'FTP 04-09 e dell'FTP 09-14 nonché al
capitolo 5 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14. (b) Ammissibilità (43) Possono beneficiare del regime
i produttori esportatori, i commercianti esportatori "collegati" a
produttori e i fornitori di servizi. (c) Applicazione
pratica (44) A condizione che rispetti
l'obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali
(nuovi e di seconda mano aventi fino a dieci anni) versando un'aliquota di
dazio ridotta. A tale scopo l'amministrazione pubblica indiana rilascia una
licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. Questo sistema
accorda una riduzione del 5% dell'aliquota del dazio d'importazione su tutti i
beni strumentali importati nell'ambito del sistema. Per soddisfare l'obbligo di
esportazione i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre
una determinata quantità di merci destinate all'esportazione nel corso di un
certo periodo. Secondo l'FTP 09-14 i beni strumentali possono essere importati
con un'aliquota del dazio pari allo 0% nel quadro del regime EPCGS, ma in tal
caso il periodo per adempiere all'obbligo di esportazione è più breve. (45) Il titolare di una licenza
EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso
il fabbricante nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di
importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni.
In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi
alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare
della licenza EPCGS. (46) Si è
accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. (d) Conclusioni
sul sistema EPCGS (47) L'EPCGS costituisce una
sovvenzione a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e
dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce
un contributo finanziario accordato dall'amministrazione pubblica indiana, in
quanto con tale concessione essa rinuncia a entrate che le sarebbero altrimenti
dovute. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore,
poiché i dazi risparmiati all'importazione migliorano la liquidità della
società. (48) L'EPCGS è inoltre condizionato
di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali autorizzazioni non
possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma
dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del regolamento di base
l'EPCGS è pertanto ritenuto specifico e compensabile. Il richiedente ha
sostenuto che le sovvenzioni nel quadro del sistema EPCGS non vanno più
considerate condizionate all'andamento delle esportazioni per quanto riguarda
l'acquisto di beni strumentali, se l'obbligo di esportazione era già stato
adempiuto prima del PIR. Esse non vanno quindi considerate sovvenzioni
specifiche e non devono essere oggetto di compensazione. Questa argomentazione
va tuttavia respinta. Va evidenziato che la sovvenzione stessa era condizionata
all'andamento delle esportazioni, vale a dire che non sarebbe stata concessa in
mancanza dell'obbligo di esportazione da parte della società. (49) L'EPCGS non può essere
considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di
restituzione sostitutiva a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto ii) del regolamento di base. I beni strumentali non rientrano nell'ambito
di questi sistemi consentiti, come stabilito nell'allegato I, lettera i) del
regolamento di base, dato che non sono utilizzati per la produzione dei
prodotti esportati. (e) Calcolo
dell'importo della sovvenzione (50) A norma dell'articolo 7,
paragrafo 3 del regolamento di base l'importo della sovvenzione è stato
calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati,
ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di
tali beni strumentali nell'industria in questione, cioè 18,93 anni. A detto
importo sono stati aggiunti gli interessi in modo tale che esso corrisponda al
valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tale scopo è stato considerato
appropriato il tasso d'interesse commerciale per i prestiti in valuta locale
vigente in India nel periodo dell'inchiesta del riesame. (51) In conformità dell'articolo 7,
paragrafi 2 e 3 del regolamento di base l'importo della sovvenzione così
calcolato è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni durante il
PIR, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata
all'andamento delle esportazioni. (52) L'aliquota della sovvenzione
di cui il richiedente ha fruito durante il PIR grazie a questo regime è pari
allo 0,6%. 3.5. Focus Market Scheme, "FMS"
(a) Base
giuridica (53) Il regime è descritto in
dettaglio ai paragrafi da 3.9.1 a 3.9.2.2 dell'FTP 04-09 e ai paragrafi da
3.14.1 a 3.14.3 dell'FTP 09-14 nonché ai paragrafi da 3.20 a 3.20.3
dell'HOP I 04-09 e ai paragrafi da 3.8 a 3.8.2
dell'HOP I 09-14. (b) Ammissibilità (54) Possono beneficiare di questo
regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori. (c) Applicazione
pratica (55) Nell'ambito di questo regime
le esportazioni di tutti i prodotti nei paesi notificati a norma dell'appendice
37 C dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14 possono ottenere un credito sul
dazio pari al 2,5% del valore FOB dei prodotti esportati nell'ambito di tale
regime. Sono esclusi dal regime alcuni tipi di attività di esportazione, come
l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte,
l'esportazione di servizi e il fatturato dell'esportazione di unità che operano
in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione. Sono esclusi dal
regime anche determinati tipi di prodotti, come i diamanti, i metalli preziosi,
i minerali, i cereali, lo zucchero e i prodotti petroliferi. (56) I crediti sul dazio del regime
FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione
del relativo certificato di autorizzazione al credito. Essi possono essere
utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di
qualsiasi fattore di produzione o merce, compresi i beni strumentali. (57) Il certificato di
autorizzazione al credito viene emesso dal porto da cui sono partite le
esportazioni una volta che abbiano avuto luogo le esportazioni o la spedizione
delle merci. Se il richiedente fornisce alle autorità una copia di tutti i
pertinenti documenti d’esportazione (ordine d'esportazione, fatture, bolle di sortita,
certificati bancari di realizzazione) l'amministrazione pubblica indiana non ha
alcun potere decisionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio. (58) Si è accertato che il
richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. (d) Conclusioni
sul sistema FMS (59) L'FMS costituisce una
sovvenzione a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e
dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base. Un credito sul dazio FMS
costituisce un contributo finanziario accordato dall'amministrazione pubblica
indiana, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi
d'importazione, riducendo così le entrate dell'amministrazione pubblica indiana
derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti FMS conferiscono
inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliorano la liquidità. (60) Il regime FMS è subordinato di
diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e
compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del
regolamento di base. (61) Questo regime non può essere
considerato un sistema di restituzione del dazio consentito o un sistema di
restituzione sostitutiva a termini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
punto ii) del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose norme di
cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative
alla restituzione), e all'allegato III (definizione e norme relative alla
restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a
consumare effettivamente le merci importate in franchigia nel processo
produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori
produttivi effettivamente utilizzati. Non esiste alcun sistema o procedura che
consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo
produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento
eccessivo di dazi all'importazione a termini dell'allegato I, lettera i) e
degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare
dei vantaggi del regime FMS indipendentemente dal fatto che importi i fattori
di produzione. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti
semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali
per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato
nazionale tutti i loro fattori produttivi e non importano alcun prodotto che
possa essere utilizzato come fattore produttivo hanno pertanto diritto a
beneficiare del regime FMS. Un esportatore può inoltre usare crediti sui dazi
FMS per importare beni di investimento benché questi ultimi non rientrino nel
campo d'applicazione dei regimi ammissibili di rimborso dei dazi di cui
all'allegato I, lettera i) del regolamento di base, perché non sono immessi nel
processo produttivo dei prodotti esportati. (e) Calcolo dell'importo della sovvenzione (62) L'importo delle sovvenzioni
compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario
quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dal richiedente secondo i
principi della contabilità per competenza come entrate al momento
dell'operazione di esportazione. A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del
regolamento di base l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato
determinato in base al fatturato delle esportazioni durante il PIR, usato come
denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle
esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate,
prodotte, esportate o trasportate. (63) L'aliquota della sovvenzione
accertata durante il PIR nel quadro del presente regime per il richiedente è
pari a meno dello 0,1%. 3.6. Regime di crediti
all'esportazione (Export Credit Scheme - ECS) (64) Si è stabilito che il
richiedente ha beneficiato di tassi di interesse preferenziali per finanziare
le proprie esportazioni nel corso del PIR fino al 30 giugno 2011. La base
giuridica per questo tasso di interesse preferenziale è stabilita nella
circolare Master Circular on Rupee / Foreign Currency Export Credit &
Customer Services to Exporters DBOD No DIR.(Exp). BC 07/04.02.02/2009-10 della
Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India - RBI), destinata a tutte le
banche commerciali dell'India. (65) Il 1° giugno 2011 i termini e
le condizioni dell’ECS sono stati rivisti nella circolare Master Circular on
Rupee / Foreign Currency Export Credit & Customer Services to
Exporters DBOD No.DIR. (Exp).BC.04/04.02.002/2011-12.
(Exp).BC.04/04.02.002/2011-12. Le condizioni così riformulate non conferiscono
alcun vantaggio al richiedente. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del
regolamento di base tale sistema non sarà pertanto compensato. 3.7. Regime di esenzione
dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, "ITES") (66) Nel corso dell'inchiesta si è
accertato che il richiedente non ha ottenuto vantaggi dal regime ITES durante
il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime
nella presente inchiesta. 3.8. Sistema d'incentivi del
governo del Bengala Occidentale (West Bengal Incentives Scheme, WBIS) (67) Lo stato del Bengala
Occidentale concede, alle imprese industriali in possesso dei requisiti
necessari incentivi sotto forma di una serie di vantaggi, fra i quali il
rimborso dell'imposta sulle vendite e dell'imposta centrale sulle vendite dei
prodotti finiti, al fine di incoraggiare lo sviluppo industriale di zone
economicamente arretrate situate nel proprio territorio. (a) Base
giuridica (68) La descrizione dettagliata di
questo regime quale applicato dal governo del Bengala Occidentale
("GOWB") è contenuta nella notifica n. 580-CI/H del 22 giugno 1999
del Dipartimento del Commercio e dell'Industria del GOWB. (b) Ammissibilità (69) Possono beneficiare dei
vantaggi previsti da questo regime le società che aprono nuovi impianti
industriali o espandono in misura significativa impianti industriali esistenti
in aree economicamente arretrate. Esiste tuttavia un elenco completo di
industrie non ammesse a beneficiare del regime, che impedisce alle società attive
in determinati campi di beneficiare degli incentivi. (c) Applicazione
pratica (70) Per beneficiare di questo
regime le società devono investire in zone economicamente arretrate. Queste
zone, che rappresentano unità territoriali nel Bengala Occidentale, sono
classificate in base allo sviluppo economico in diverse categorie; altre aree
sviluppate sono invece escluse dall'applicazione di questi regimi di incentivi.
I criteri principali per fissare l'importo degli incentivi sono l'entità degli
investimenti e il tipo di zona in cui l'impresa è o sarà ubicata. (d) Conclusione (71) Questo regime costituisce una
sovvenzione a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto ii) e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base, e
rappresenta un contributo finanziario da parte del governo del Bengala
Occidentale poiché gli incentivi concessi, nella fattispecie i rimborsi
dell'imposta sulle vendite dell'imposta centrale sulle vendite dei prodotti
finiti, diminuiscono le entrate che altrimenti gli spetterebbero. Gli incentivi
conferiscono inoltre un vantaggio alla società che ne usufruisce in quanto ne
migliorano la situazione finanziaria, poiché le imposte dovute non vengono
versate. (72) Questo regime è inoltre
specifico in quanto regionale a termini dell'articolo 4, paragrafo 2,
lettera a) e articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di base, in
quanto di esso beneficiano solo determinate società che hanno investito
all'interno di aree geografiche definite, che rientrano nella giurisdizione
dello Stato in questione. Le società ubicate all'esterno di tali aree non sono
ammesse a beneficiarne, e inoltre il livello del vantaggio varia in funzione
della zona. (73) Il WBIS 1999 è pertanto
compensabile. (e) Calcolo dell'importo della sovvenzione (74) L'importo della sovvenzione è
stato calcolato in base all'importo delle imposte sulla vendita e delle imposte
centrali sulla vendita di prodotti finiti normalmente dovute nel periodo
dell'inchiesta del riesame ma che nel quadro di tale regime non sono state
versate. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base il
valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato diviso per le vendite complessive
registrate durante il periodo dell'inchiesta del riesame (denominatore), in
quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è
stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o
trasportate. L'aliquota della sovvenzione così ottenuta ammonta all'1,4%. 3.9. Importo delle sovvenzioni
compensabili (75) Per il richiedente l'importo
delle sovvenzioni compensabili, stabilito conformemente alle disposizioni del
regolamento di base, è pari all'8,7%. Gli importi della sovvenzione superano la
soglia minima di cui all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di
base. (76) I livelli di sovvenzione
stabiliti nella procedura attuale per il richiedente sono i seguenti: SISTEMI || DEPBS || EPCGS || FMS || WBIS || Totale Dhunseri Tea & Petrochem || 6,7% || 0,6% || < 0,1% || 1,4% || 8,7% (77) Si ritiene pertanto che a
norma dell'articolo 19 del regolamento di base la sovvenzione sia
continuata durante il PIR. 3.10. Carattere duraturo dei
mutamenti che hanno interessato la sovvenzione (78) In forza dell'articolo 19,
paragrafo 4 del regolamento di base si è inoltre proceduto a verificare se il
cambiamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato
duraturo. (79) È risultato che durante il PIR
il richiedente ha continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile del
governo indiano. Il tasso di sovvenzione calcolato durante il presente riesame
è inoltre risultato inferiore a quello emerso dalla precedente inchiesta del
riesame. È stato altresì stabilito che i cambiamenti riferiti dal richiedente
nel precedente considerando n. 7 si sono effettivamente verificati. Il
richiedente non ha infatti più beneficiato del regime EOU durante il PIR come
indicato nel considerando n. 41. (80) Si è tuttavia altresì
stabilito che il regime più importante utilizzato dal richiedente durante il
PIR (cioè il DEBPS) è stato interrotto il 30 settembre 2011, e che il
richiedente sta attualmente avvalendosi di un altro regime non usato durante il
PIR (cioè la restituzione del dazio). È perciò evidente che la situazione
esistente durante il PIR non è di natura duratura, dal momento che nel
frattempo essa ha già subito notevoli cambiamenti. (81) Si conclude pertanto che
l'inchiesta di riesame intermedio parziale va chiusa senza modificare le misure
compensative in vigore. Il richiedente e le altre parti interessate sono stati
informati dei fatti e delle considerazioni sulla cui base si intendeva proporre
la chiusura dell'inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il riesame intermedio parziale delle misure
compensative applicabili alle importazioni di polietilentereftalato
classificato attualmente al codice NC 3907 60 20 e originario tra
l'altro dell'India è chiuso senza alcuna modifica delle misure in vigore. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93. [2] GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. [3] GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 1. [4] GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34. [5] GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1. [6] GU C 335 dell'11.12.2010, pag. 7. [7] GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. [8] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [9] GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 10. [10] GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1. [11] GU C 335 dell'11.12.2010, pag. 6. [12] GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 62. [13] GU C 102 del 2.4.2011, pag. 15. [14] GU C 102 del 2.4.2011, pag. 18.