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Document 52012PC0237

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India

    /* COM/2012/0237 final - 2012/0121 (NLE) */

    52012PC0237

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India /* COM/2012/0237 final - 2012/0121 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           Contesto della proposta

    · Motivazione e obiettivi della proposta

    La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di polietilentereftalato (PET) originario, tra l'altro, dell'India.

    · Contesto generale

    La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle prescrizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base.

    · Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Provvedimenti definitivi sono in vigore e sono stati imposti dal Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari, tra l'altro, dell'India

    · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    Non pertinente.

    2.           Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

    · Consultazione

    Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, a norma di quanto disposto dal regolamento di base.

    · Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni.

    · Valutazione dell'impatto

    La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

    Il regolamento di base non contiene disposizioni sulla valutazione generale dell'impatto, ma comprende un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    · Sintesi dell'azione proposta

    Il 2 aprile 2011 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale concernente le importazioni di certi tipi di polietilentereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India.

    L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sui risultati dell'inchiesta svolta, che riguarda unicamente l'esame delle sovvenzioni concernenti il richiedente interessato.

    L'inchiesta ha accertato che il livello delle sovvenzioni è inferiore rispetto all'inchiesta precedente, ma che il cambiamento delle circostanze cui è dovuto non ha carattere duraturo.

    Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento di chiusura, da pubblicare entro il 1° luglio 2012.

    · Base giuridica

    Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

    · Principio di sussidiarietà

    La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

    · Principio di proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte nel seguito.

    Il tipo di intervento è descritto nel summenzionato regolamento di base e non consente decisioni nazionali.

    Non sono necessarie indicazioni in merito al modo per ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

    · Scelta degli strumenti

    Strumento proposto: regolamento.

    Il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    2012/0121 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2009/597 del Consiglio dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare gli articoli 19 e 24,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.           PROCEDURA

    1.1.        Inchiesta precedente e misure compensative in vigore

    (1)       Il Consiglio ha imposto con regolamento (CE) n. 2603/2000[2], un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originario, tra l'altro, dell'India ("l'inchiesta antisovvenzioni iniziale"). Le conclusioni e i risultati definitivi di un riesame accelerato ex articolo 20 del regolamento di base figurano nel regolamento (CE) n. 1645/2005[3] del Consiglio. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 193/2007[4], un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008[5] del Consiglio a seguito di un riesame intermedio parziale ("ultima inchiesta di riesame"). Le misure compensative consistono in un dazio specifico. L'aliquota del dazio varia da 0 a 106,5 EUR/t per i produttori indiani i cui nominativi figurano nell'elenco, mentre l'aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni di tutti gli altri produttori ammonta a 69,4 EUR/t.

    (2)       In seguito al cambiamento della ragione sociale (name change) di una società indiana, la South Asian Petrochem Ltd., con l'avviso (CE) n. 2010/C 335/07[6], la Commissione ha concluso che i risultati conseguiti da tale società in fatto di misure antisovvenzione si applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

    1.2.        Misure antidumping in vigore

    (3)       Con il regolamento (CE) n. 2604/2000[7], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PET originario, tra l'altro, dell'India ('l'inchiesta antidumping iniziale"). In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 ("riesame relativo al nuovo esportatore") del regolamento (CE) n. 1225/2009[8] del Consiglio (il regolamento antidumping di base) è stato quindi avviato un riesame riguardante la South Asian Petrochem Ltd., i cui risultati e conclusioni definitivi figurano nel regolamento (CE) n. 1646/2005[9] del Consiglio. In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 192/2007[10], un dazio antidumping definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio in seguito a un'inchiesta di riesame intermedio parziale ("ultima inchiesta di riesame antidumping"). Le misure stabilite a livello di eliminazione del pregiudizio consistevano in dazi antidumping specifici. L'aliquota del dazio varia da 87,5 a 200,9 EUR/t per i produttori indiani i cui nominativi figurano nell'elenco, mentre l'aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni di tutti gli altri produttori ammonta a 153,6 EUR/t ("attuali dazi antidumping").

    (4)       In seguito al cambiamento della ragione sociale di una società indiana, la South Asian Petrochem Ltd., con l'avviso (CE) n. 2010/C 335/06[11], la Commissione ha concluso che i risultati di tale società in fatto di misure antidumping si applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

    (5)       Con decisione 2005/697/CE[12] la Commissione ha accettato l'impegno ("impegno") preso dalla South Asian Petrochem Ltd., che fissa un prezzo minimo delle importazioni ("PMI"). In seguito al cambiamento della ragione sociale, con l'avviso (CE) n. 2010/C 335/05 la Commissione ha concluso che l'impegno assunto dalla South Asian Petrochem Ltd. vale per la Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

    1.3.        Apertura di un riesame intermedio parziale

    (6)       Una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base è stata presentata dalla Dhunseri Petrochem & Tea Limited, un produttore esportatore indiano di PET ("il richiedente"). La domanda si limitava all'esame delle sovvenzioni concernenti il richiedente. Allo stesso tempo il richiedente ha presentato una domanda di riesame delle attuali misure antidumping. I dazi residui compensativi e antidumping sono applicabili alle importazioni sui prodotti del richiedente; le vendite del richiedente all'Unione rientrano nel campo d'azione dell'impegno.

    (7)       Il richiedente ha fornito elementi presuntivi di prova atti a dimostrare che, per neutralizzare le sovvenzioni compensabili, non è più necessario mantenere la misura al livello attuale. Il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti in particolare che l'importo della sua sovvenzione è diminuito ben al di sotto dell'aliquota del dazio a esso attualmente applicabile. La riduzione del livello complessivo della sovvenzione sarebbe principalmente dovuta al venir meno del suo status di unità orientata all'esportazione (EOU). Con una proporzione del 13,5% il regime di EOU costituiva la maggior parte del 13,9% di sovvenzioni accertato nel corso del riesame accelerato.

    (8)       In data 2 aprile 2011, avendo sentito il comitato consultivo e constatato che la domanda conteneva sufficienti elementi presuntivi di prova, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale ("il presente riesame") a norma dell'articolo 19 del regolamento di base mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[13]. Il riesame ha riguardato soltanto le sovvenzioni concernenti il richiedente.

    1.4.        Parti interessate dall'inchiesta

    (9)       La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l'associazione dei produttori dell'Unione dell'apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    (10)     Una parte interessata ha chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione.

    (11)     Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato il questionario al richiedente e al governo indiano e ha ricevuto le loro risposte entro il termine fissato.

    (12)     La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso la sede del richiedente a Kolkata, in India, e presso la sede del governo indiano a Nuova Delhi (direzione generale per il Commercio estero e ministero del Commercio) e a Kolkata (Dipartimento del Commercio e dell'Industria del Governo del Bengala Occidentale).

    1.5.        Periodo dell'inchiesta di riesame

    (13)     L'inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso fra il 1° aprile 2010 e il 31 marzo 2011 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR").

    1.6.        Inchiesta antidumping parallela

    (14)     In data 2 aprile 2011[14] la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale degli attuali dazi antidumping ex articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, riesame che riguarda peraltro soltanto il dumping rapportabile al richiedente.

    (15)     L'inchiesta antidumping parallela ha evidenziato che le circostanze relative al dumping sono cambiate in maniera significativa e duratura, cosicché le attuali misure antidumping applicabili al richiedente sono state modificate.

    2.           PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.        Prodotto in esame

    (16)     Il prodotto in esame è PET con un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario dell'India ("il prodotto in esame"), attualmente classificato nel codice NC 3907 60 20.

    2.2.        Prodotto simile

    (17)     L'inchiesta ha evidenziato che il prodotto in esame fabbricato in India e venduto all'Unione è identico per caratteristiche fisiche e chimiche nonché nell'impiego al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in India. Si è quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e sul mercato d'esportazione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento di base.

    3.           RISULTATI DELL'INCHIESTA

    3.1.        Sovvenzioni

    (18)     Rifacendosi alle informazioni fornite dal governo indiano e dal richiedente e alle risposte al questionario della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi, in base ai quali si presume si concedano sovvenzioni:

    Regimi nazionali:

    (a)     Regime di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - "DEPBS");

    (b)     unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units - EOU) / zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones - EPZ) / zone economiche speciali (Special Economic Zones - SEZ);

    (c)     Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme - "EPCGS");

    (d)     Focus Market Scheme - "FMS";

    (e)     regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme - ECS);

    (f)      Regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme – "ITES").

    Regimi regionali:

    (g)     sistema d'incentivi del governo del Bengala Occidentale (West Bengal Incentive Scheme).

    (19)     I regimi da a) a d) sopra menzionati si basano sulla legge relativa al commercio estero Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 ("legge sul commercio estero"). Il Foreign Trade Act autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy – "FTP"), pubblicate con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e aggiornate regolarmente. In questo caso due documenti FTP sono pertinenti per il PIR: i documenti FTP 04-09 e FTP 09-14. Quest'ultimo è entrato in vigore nell'agosto 2009. Il governo indiano ha inoltre definito procedure che disciplinano l'FTP 04-09 e l'FTP 09-14, pubblicandole in un manuale di procedure, vol. I (Handbook of Procedures, rispettivamente "HOP I 04-09" e "HOP I 09-14"). Anche questo manuale di procedura viene aggiornato regolarmente.

    (20)     Il regime di cui alla lettera (e) si basa sui capitoli 21 e 35A della legge sul regolamento bancario (Banking Regulation Act) del 1949, che permette alla Banca centrale indiana (RBI) di dare istruzioni alle banche commerciali per quanto riguarda i crediti all'esportazione.

    (21)     Il regime di cui alla lettera (f) è basato sulla legge relativa all'imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

    (22)     Il regime di cui alla lettera (g) è amministrato dal governo del Bengala Occidentale e figura nella notifica del dipartimento del Commercio e dell'Industria del governo del Bengala Occidentale n. 580-CI/H del 22 giugno 1999 ("WBIS 1999"), sostituita dalla notifica n. 134-CI/O/Incentive/17/03/I del 24 marzo 2004 ("WBIS 2004").

    3.2.        Regime di credito sui dazi d’importazione («DEPBS»)

    (a)     Base giuridica

    (23)     Il regime DEPBS è descritto nel dettaglio al paragrafo 4.3 dell'FTP 04-09 e dell'FTP 09-14 nonché al capitolo 4 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14.

    (b)     Ammissibilità

    (24)     Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori.

    (c)     Attuazione pratica del DEPBS

    (25)     Gli esportatori che ne hanno diritto possono chiedere crediti DEPBS, calcolati come percentuale del valore dei prodotti esportati nell'ambito di questo sistema. Le autorità indiane hanno fissato le aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, tra cui quello in esame. Dette quote vengono stabilite indipendentemente dall'effettivo pagamento o meno dei dazi all'importazione. Il tasso DEPBS per il prodotto in esame durante il PIR dell'inchiesta attuale era dell'8% del valore FOB, soggetto a un massimale di 58 rupie indiane/kg (INR 58/kg). Il vantaggio massimo è quindi di 4,64 rupie/kg.

    (26)     Per poter beneficiare di tale sistema una società deve esportare. Al momento dell'operazione di esportazione, l'esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che l'esportazione avviene nell'ambito del DEPBS. Affinché le merci possano essere esportate nel corso della procedura di spedizione le autorità doganali indiane rilasciano una bolla di sortita per l'esportazione in cui è indicato tra l'altro l'importo del credito DEPBS che sarà concesso per tale operazione. In questa fase della procedura l'esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, il governo indiano non gode di alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPBS. L'aliquota DEPBS che serve per calcolare il beneficio è quella applicata al momento in cui è stata presentata la dichiarazione di esportazione. Non esiste quindi alcuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del beneficio.

    (27)     È stato constatato che secondo le norme di contabilità indiana, una volta assolto l'obbligo di esportazione i crediti DEPBS, in base al principio della contabilità per competenza, possono essere registrati tra le entrate nei conti commerciali. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, a eccezione dei beni strumentali. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio.

    (28)     Le domande di crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono comprendere una quantità illimitata di operazioni di esportazione; di fatto non esistono scadenze rigorose per la loro presentazione. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni di esportazione che superano il termine di presentazione indicato al punto 4.47 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14. Inoltre, come stabilisce chiaramente il punto 9.3 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione su versamento di una penale trascurabile (10% della concessione).

    (29)     Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR.

    (d)     Conclusioni sul DEPBS

    (30)     Il DEPBS costituisce una sovvenzione a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce contributo finanziario accordato dall'amministrazione pubblica indiana, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi d'importazione riducendo così le entrate dell'amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento di dazi che sarebbero altrimenti dovuti. I crediti DEPBS conferiscono inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

    (31)     Il DEPBS è anche condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del regolamento di base.

    (32)     Questo sistema non può essere considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base come sostenuto dal richiedente. Esso non è conforme alle rigorose norme di cui all'allegato I, lettera i), nell'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a consumare effettivamente le merci importate in franchigia nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non è stato inoltre istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi i fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano nel mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano beni utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

    (e)     Revoca del regime DEPB

    (33)     Con avviso pubblico n. 54 (RE-2010)/2009-2014 del 17 giugno 2011 il regime DEPB ha avuto un'ultima proroga di 3 mesi fino al 30 settembre 2011. Non essendo stata in seguito pubblicata alcuna proroga ulteriore, il sistema DEPB è stato revocato a partire dal 30 settembre 2011. Tale sistema non conferirà pertanto al richiedente alcun vantaggio dopo il 30 settembre 2011. Si è quindi proceduto a verificare se a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base occorra prendere misure in rapporto a tale regime.

    (34)     A tale riguardo è stato accertato che il richiedente ha ottenuto vantaggi simili a norma del regime analogo di "restituzione dei dazi". Il tasso di restituzione del dazio per il PET era del 5,5% del valore FOB, fino a un importo massimo di 5,50 INR/kg. Dal momento che il regime di restituzione del dazio non è stato usato nel corso del PIR non è tuttavia possibile calcolare un importo delle sovvenzioni per tale regime.

    (35)     Il richiedente ha sostenuto che il sistema di restituzione dei dazi è conforme alle "direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo" che figurano all'allegato II del regolamento di base, e in particolare al paragrafo I di detto allegato. Analogamente al regime DEPB si è comunque stabilito che la determinazione del tasso di restituzione del dazio viene effettuata a prescindere dal fatto che i dazi all'importazione siano stati pagati o meno.

    (f)      Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (36)     A norma dell’articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 5 del regolamento di base l'importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario e accertato durante il periodo dell'inchiesta del riesame. A questo proposito si è ritenuto che il vantaggio venga ottenuto dal beneficiario al momento dell'operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento l'amministrazione pubblica indiana è tenuta a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base.

    (37)     Alla luce di quanto precede si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alla somma dei crediti ottenuti in base a tutte le operazioni di esportazione effettuate nell'ambito di questo sistema durante il PIR.

    (38)     Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, i diritti versati necessari per ricevere la sovvenzione sono stati detratti dai crediti così calcolati per ottenere l'importo della sovvenzione usato come numeratore, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base.

    (39)     A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base l'importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta del riesame, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

    (40)     Considerato quanto precede, l'aliquota della sovvenzione accertata nel quadro del presente regime per il richiedente durante il PIR è pari al 6,7%.

    3.3.        Unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units - EOU) / Zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones - EPZ) / Zone economiche speciali (Special Economic Zones - SEZ)

    (41)     Nel corso dell'inchiesta è emerso che il richiedente non ha beneficiato in alcun modo dei sistemi EOU/EPZ/SEZ durante il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questi sistemi nella presente inchiesta.

    3.4.        Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme - "EPCGS")

    (a)     Base giuridica

    (42)     Il regime EPCGS è descritto nel dettaglio al capitolo 5 dell'FTP 04-09 e dell'FTP 09-14 nonché al capitolo 5 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14.

    (b)     Ammissibilità

    (43)     Possono beneficiare del regime i produttori esportatori, i commercianti esportatori "collegati" a produttori e i fornitori di servizi.

    (c)     Applicazione pratica

    (44)     A condizione che rispetti l'obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano aventi fino a dieci anni) versando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo l'amministrazione pubblica indiana rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. Questo sistema accorda una riduzione del 5% dell'aliquota del dazio d'importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del sistema. Per soddisfare l'obbligo di esportazione i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci destinate all'esportazione nel corso di un certo periodo. Secondo l'FTP 09-14 i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0% nel quadro del regime EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all'obbligo di esportazione è più breve.

    (45)     Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso il fabbricante nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS.

    (46)     Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR.

    (d)     Conclusioni sul sistema EPCGS

    (47)     L'EPCGS costituisce una sovvenzione a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dall'amministrazione pubblica indiana, in quanto con tale concessione essa rinuncia a entrate che le sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore, poiché i dazi risparmiati all'importazione migliorano la liquidità della società.

    (48)     L'EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali autorizzazioni non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del regolamento di base l'EPCGS è pertanto ritenuto specifico e compensabile. Il richiedente ha sostenuto che le sovvenzioni nel quadro del sistema EPCGS non vanno più considerate condizionate all'andamento delle esportazioni per quanto riguarda l'acquisto di beni strumentali, se l'obbligo di esportazione era già stato adempiuto prima del PIR. Esse non vanno quindi considerate sovvenzioni specifiche e non devono essere oggetto di compensazione. Questa argomentazione va tuttavia respinta. Va evidenziato che la sovvenzione stessa era condizionata all'andamento delle esportazioni, vale a dire che non sarebbe stata concessa in mancanza dell'obbligo di esportazione da parte della società.

    (49)     L'EPCGS non può essere considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di restituzione sostitutiva a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base. I beni strumentali non rientrano nell'ambito di questi sistemi consentiti, come stabilito nell'allegato I, lettera i) del regolamento di base, dato che non sono utilizzati per la produzione dei prodotti esportati.

    (e)     Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (50)     A norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento di base l'importo della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione, cioè 18,93 anni. A detto importo sono stati aggiunti gli interessi in modo tale che esso corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tale scopo è stato considerato appropriato il tasso d'interesse commerciale per i prestiti in valuta locale vigente in India nel periodo dell'inchiesta del riesame.

    (51)     In conformità dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base l'importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni durante il PIR, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni.

    (52)     L'aliquota della sovvenzione di cui il richiedente ha fruito durante il PIR grazie a questo regime è pari allo 0,6%.

    3.5.        Focus Market Scheme, "FMS"

    (a)     Base giuridica

    (53)     Il regime è descritto in dettaglio ai paragrafi da 3.9.1 a 3.9.2.2 dell'FTP 04-09 e ai paragrafi da 3.14.1 a 3.14.3 dell'FTP 09-14 nonché ai paragrafi da 3.20 a 3.20.3 dell'HOP I 04-09 e ai paragrafi da 3.8 a 3.8.2 dell'HOP I 09-14.

    (b)     Ammissibilità

    (54)     Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori.

    (c)     Applicazione pratica

    (55)     Nell'ambito di questo regime le esportazioni di tutti i prodotti nei paesi notificati a norma dell'appendice 37 C dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14 possono ottenere un credito sul dazio pari al 2,5% del valore FOB dei prodotti esportati nell'ambito di tale regime. Sono esclusi dal regime alcuni tipi di attività di esportazione, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato dell'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione. Sono esclusi dal regime anche determinati tipi di prodotti, come i diamanti, i metalli preziosi, i minerali, i cereali, lo zucchero e i prodotti petroliferi.

    (56)     I crediti sul dazio del regime FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Essi possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi fattore di produzione o merce, compresi i beni strumentali.

    (57)     Il certificato di autorizzazione al credito viene emesso dal porto da cui sono partite le esportazioni una volta che abbiano avuto luogo le esportazioni o la spedizione delle merci. Se il richiedente fornisce alle autorità una copia di tutti i pertinenti documenti d’esportazione (ordine d'esportazione, fatture, bolle di sortita, certificati bancari di realizzazione) l'amministrazione pubblica indiana non ha alcun potere decisionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio.

    (58)     Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR.

    (d)     Conclusioni sul sistema FMS

    (59)     L'FMS costituisce una sovvenzione a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base. Un credito sul dazio FMS costituisce un contributo finanziario accordato dall'amministrazione pubblica indiana, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi d'importazione, riducendo così le entrate dell'amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti FMS conferiscono inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

    (60)     Il regime FMS è subordinato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del regolamento di base.

    (61)     Questo regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio consentito o un sistema di restituzione sostitutiva a termini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione), e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a consumare effettivamente le merci importate in franchigia nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esiste alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione a termini dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi del regime FMS indipendentemente dal fatto che importi i fattori di produzione. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato nazionale tutti i loro fattori produttivi e non importano alcun prodotto che possa essere utilizzato come fattore produttivo hanno pertanto diritto a beneficiare del regime FMS. Un esportatore può inoltre usare crediti sui dazi FMS per importare beni di investimento benché questi ultimi non rientrino nel campo d'applicazione dei regimi ammissibili di rimborso dei dazi di cui all'allegato I, lettera i) del regolamento di base, perché non sono immessi nel processo produttivo dei prodotti esportati.

    (e)     Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (62)     L'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dal richiedente secondo i principi della contabilità per competenza come entrate al momento dell'operazione di esportazione. A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato determinato in base al fatturato delle esportazioni durante il PIR, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

    (63)     L'aliquota della sovvenzione accertata durante il PIR nel quadro del presente regime per il richiedente è pari a meno dello 0,1%.

    3.6.        Regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme - ECS)

    (64)     Si è stabilito che il richiedente ha beneficiato di tassi di interesse preferenziali per finanziare le proprie esportazioni nel corso del PIR fino al 30 giugno 2011. La base giuridica per questo tasso di interesse preferenziale è stabilita nella circolare Master Circular on Rupee / Foreign Currency Export Credit & Customer Services to Exporters DBOD No DIR.(Exp). BC 07/04.02.02/2009-10 della Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India - RBI), destinata a tutte le banche commerciali dell'India.

    (65)     Il 1° giugno 2011 i termini e le condizioni dell’ECS sono stati rivisti nella circolare Master Circular on Rupee / Foreign Currency Export Credit & Customer Services to Exporters DBOD No.DIR. (Exp).BC.04/04.02.002/2011-12. (Exp).BC.04/04.02.002/2011-12. Le condizioni così riformulate non conferiscono alcun vantaggio al richiedente. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base tale sistema non sarà pertanto compensato.

    3.7.        Regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, "ITES")

    (66)     Nel corso dell'inchiesta si è accertato che il richiedente non ha ottenuto vantaggi dal regime ITES durante il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nella presente inchiesta.

    3.8.        Sistema d'incentivi del governo del Bengala Occidentale (West Bengal Incentives Scheme, WBIS)

    (67)     Lo stato del Bengala Occidentale concede, alle imprese industriali in possesso dei requisiti necessari incentivi sotto forma di una serie di vantaggi, fra i quali il rimborso dell'imposta sulle vendite e dell'imposta centrale sulle vendite dei prodotti finiti, al fine di incoraggiare lo sviluppo industriale di zone economicamente arretrate situate nel proprio territorio.

    (a)     Base giuridica

    (68)     La descrizione dettagliata di questo regime quale applicato dal governo del Bengala Occidentale ("GOWB") è contenuta nella notifica n. 580-CI/H del 22 giugno 1999 del Dipartimento del Commercio e dell'Industria del GOWB.

    (b)     Ammissibilità

    (69)     Possono beneficiare dei vantaggi previsti da questo regime le società che aprono nuovi impianti industriali o espandono in misura significativa impianti industriali esistenti in aree economicamente arretrate. Esiste tuttavia un elenco completo di industrie non ammesse a beneficiare del regime, che impedisce alle società attive in determinati campi di beneficiare degli incentivi.

    (c)     Applicazione pratica

    (70)     Per beneficiare di questo regime le società devono investire in zone economicamente arretrate. Queste zone, che rappresentano unità territoriali nel Bengala Occidentale, sono classificate in base allo sviluppo economico in diverse categorie; altre aree sviluppate sono invece escluse dall'applicazione di questi regimi di incentivi. I criteri principali per fissare l'importo degli incentivi sono l'entità degli investimenti e il tipo di zona in cui l'impresa è o sarà ubicata.

    (d)     Conclusione

    (71)     Questo regime costituisce una sovvenzione a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base, e rappresenta un contributo finanziario da parte del governo del Bengala Occidentale poiché gli incentivi concessi, nella fattispecie i rimborsi dell'imposta sulle vendite dell'imposta centrale sulle vendite dei prodotti finiti, diminuiscono le entrate che altrimenti gli spetterebbero. Gli incentivi conferiscono inoltre un vantaggio alla società che ne usufruisce in quanto ne migliorano la situazione finanziaria, poiché le imposte dovute non vengono versate.

    (72)     Questo regime è inoltre specifico in quanto regionale a termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di base, in quanto di esso beneficiano solo determinate società che hanno investito all'interno di aree geografiche definite, che rientrano nella giurisdizione dello Stato in questione. Le società ubicate all'esterno di tali aree non sono ammesse a beneficiarne, e inoltre il livello del vantaggio varia in funzione della zona.

    (73)     Il WBIS 1999 è pertanto compensabile.

    (e)     Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (74)     L'importo della sovvenzione è stato calcolato in base all'importo delle imposte sulla vendita e delle imposte centrali sulla vendita di prodotti finiti normalmente dovute nel periodo dell'inchiesta del riesame ma che nel quadro di tale regime non sono state versate. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato diviso per le vendite complessive registrate durante il periodo dell'inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. L'aliquota della sovvenzione così ottenuta ammonta all'1,4%.

    3.9.        Importo delle sovvenzioni compensabili

    (75)     Per il richiedente l'importo delle sovvenzioni compensabili, stabilito conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è pari all'8,7%. Gli importi della sovvenzione superano la soglia minima di cui all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base.

    (76)     I livelli di sovvenzione stabiliti nella procedura attuale per il richiedente sono i seguenti:

    SISTEMI || DEPBS || EPCGS || FMS || WBIS || Totale

    Dhunseri Tea & Petrochem || 6,7% || 0,6% || < 0,1% || 1,4% || 8,7%

    (77)     Si ritiene pertanto che a norma dell'articolo 19 del regolamento di base la sovvenzione sia continuata durante il PIR.

    3.10.      Carattere duraturo dei mutamenti che hanno interessato la sovvenzione

    (78)     In forza dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento di base si è inoltre proceduto a verificare se il cambiamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo.

    (79)     È risultato che durante il PIR il richiedente ha continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile del governo indiano. Il tasso di sovvenzione calcolato durante il presente riesame è inoltre risultato inferiore a quello emerso dalla precedente inchiesta del riesame. È stato altresì stabilito che i cambiamenti riferiti dal richiedente nel precedente considerando n. 7 si sono effettivamente verificati. Il richiedente non ha infatti più beneficiato del regime EOU durante il PIR come indicato nel considerando n. 41.

    (80)     Si è tuttavia altresì stabilito che il regime più importante utilizzato dal richiedente durante il PIR (cioè il DEBPS) è stato interrotto il 30 settembre 2011, e che il richiedente sta attualmente avvalendosi di un altro regime non usato durante il PIR (cioè la restituzione del dazio). È perciò evidente che la situazione esistente durante il PIR non è di natura duratura, dal momento che nel frattempo essa ha già subito notevoli cambiamenti.

    (81)     Si conclude pertanto che l'inchiesta di riesame intermedio parziale va chiusa senza modificare le misure compensative in vigore. Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni sulla cui base si intendeva proporre la chiusura dell'inchiesta,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di polietilentereftalato classificato attualmente al codice NC 3907 60 20 e originario tra l'altro dell'India è chiuso senza alcuna modifica delle misure in vigore.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    [2]               GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

    [3]               GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 1.

    [4]               GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.

    [5]               GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.

    [6]               GU C 335 dell'11.12.2010, pag. 7.

    [7]               GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

    [8]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    [9]               GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 10.

    [10]             GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

    [11]             GU C 335 dell'11.12.2010, pag. 6.

    [12]             GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 62.

    [13]             GU C 102 del 2.4.2011, pag. 15.

    [14]             GU C 102 del 2.4.2011, pag. 18.

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