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Document 52012PC0205

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea adotterà nel comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda il funzionamento del forum della società civile e la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

    /* COM/2012/0205 final - 2012/0100 (NLE) */

    52012PC0205

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea adotterà nel comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda il funzionamento del forum della società civile e la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile /* COM/2012/0205 final - 2012/0100 (NLE) */


    RELAZIONE

    L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (di seguito "l'accordo") è stato firmato il 6 ottobre 2010 ed è applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011.

    L'articolo 13.13, paragrafo 1, dell'accordo prevede che le parti stabiliscano, con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, il funzionamento del forum della società civile entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

    L'articolo 13.15 prevede la costituzione di un elenco di persone che possono essere chiamate a far parte di un gruppo di esperti per esaminare questioni, nelle materie oggetto del capo "Commercio e sviluppo sostenibile", per le quali non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni.

    Lo strumento giuridico proposto approva la posizione che l'Unione adotterà in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile su tali questioni.

    2012/0100 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che l'Unione europea adotterà nel comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda il funzionamento del forum della società civile e la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione [1],

    considerando quanto segue:

    (1)       Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

    (2)       Il 6 ottobre 2010 è stato firmato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (di seguito "l'accordo").

    (3)       A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, l'accordo è provvisoriamente applicato dal 1° luglio 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva.

    (4)       L'articolo 13.13, paragrafo 1, dell'accordo prevede che le parti stabiliscano con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, il funzionamento del forum della società civile.

    (5)       L'articolo 13.15 prevede la costituzione di un elenco di persone che possono essere chiamate a far parte di un gruppo di esperti per esaminare questioni, nelle materie oggetto del capo "Commercio e sviluppo sostenibile", per le quali non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni.

    (6)       L'Unione deve determinare la posizione da adottare nei riguardi del funzionamento del forum della società civile e dell'elenco delle persone che possono essere designate come esperti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l'Unione adotterà nel comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda:

    i)            il funzionamento del forum della società civile previsto dall'articolo 13.13, paragrafo 1, dell'accordo e

    ii)            l'elenco delle persone che possono essere designate per far parte del gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15, paragrafo 3, dell'accordo,

    è quella indicata nei progetti di decisioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile allegati alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Una volta adottate, le decisioni del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    ALLEGATO I

    Progetto di DECISIONE N. […] DEL COMITATO UE-COREA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

    del [data]

    relativa all'adozione delle modalità di funzionamento del forum della società civile di cui all'articolo 13.13 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

    IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,

    visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 13.13,

    considerando quanto segue:

    (1)          L'articolo 13.13 dell'accordo prevede che i membri dei gruppi consultivi nazionali di ciascuna delle parti si riuniscano in un forum della società civile.

    (2)          La composizione del forum della società civile garantisce una rappresentanza equilibrata dei membri dei gruppi consultivi nazionali.

    (3)          Le parti stabiliscono con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile il funzionamento del forum della società civile entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono stabilite le modalità di funzionamento del forum della società civile, che figurano nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a …        il …

    Per il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

    Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Corea X || Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea X

    Allegato

    MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE

    Articolo 1

    Il forum della società civile è composto da 12 membri del gruppo consultivo nazionale dell'UE e da 12 membri dei gruppi consultivi nazionali della Corea, designati dagli stessi gruppi consultivi nazionali. I membri possono essere accompagnati da esperti in qualità di consulenti. I rappresentanti del forum della società civile di ciascuna parte comprendono almeno tre rappresentanti rispettivamente di organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e organizzazioni non governative operanti in campo ambientale.

    Articolo 2

    Il forum della società civile è copresieduto dall'UE e dalla Corea. I copresidenti sono nominati rispettivamente dal gruppo consultivo nazionale dell'UE e dai gruppi consultivi nazionali coreani tra i partecipanti al forum della società civile.

    I copresidenti redigono l'ordine del giorno delle riunioni del forum della società civile sulla base delle richieste dei rispettivi gruppi consultivi nazionali. L'ordine del giorno comprende inoltre regolarmente i seguenti punti:

    a)           informazioni delle parti sull'attuazione del capo "Commercio e sviluppo sostenibile" dell'accordo;

    b)           rapporti sulle consultazioni intraprese a norma dell'articolo 13.14 e sui lavori svolti dal gruppo di esperti a norma dell'articolo 13.15.

    Articolo 3

    Il forum della società civile si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul, salvo se diversamente concordato dalle parti. Una riunione straordinaria può essere convocata su richiesta di uno dei gruppi consultivi nazionali.

    ALLEGATO II

    Progetto di DECISIONE N. […] DEL COMITATO UE-COREA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

    del [data]

    relativa alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

    IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,

    visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 13.15,

    considerando quanto segue:

    (1)          Una parte può chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni governative.

    (2)          L'attuazione delle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorata dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

    (3)          Le parti hanno predisposto un elenco di 18 nomi, riportato nell'allegato 2,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvato l'elenco degli esperti che possono fungere da membri del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 13.15 dell'accordo, riportato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione ed è comunicata al comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

    Fatto a …        il …

    Per il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

    Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Corea X || Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea X

    Allegato

    Elenco degli esperti

    Esperti proposti dalla Corea

    Kee-whahn CHAH

    Young Gil CHO

    Weon Jung KIM

    Suh-Yong CHUNG

    Taek-Whan HAN

    Won-Mog CHOI

    Esperti proposti dall'UE

    Eddy LAURIJSSEN

    Jorge CARDONA

    Karin LUKAS

    Hélène RUIZ FABRI

    Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

    Geert VAN CALSTER

    Presidenti

    Thomas P. PINANSKY

    Nguyen Van TAI

    Le HA THANH

    Jill MURRAY

    Ricardo MELÉNDEZ-ORTIZ

    Nathalie BERNASCONI-OSTERWALDER

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE CHE HANNO UN'INCIDENZA SUL BILANCIO

    1.           DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea adotterà nel comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda il funzionamento del forum della società civile e la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

    2.           LINEE DI BILANCIO

    Capitolo e articolo: risorse amministrative della Commissione per la copertura dei costi di interpretariato e dei locali. Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: in caso di necessità impreviste, è possibile attingere risorse dalle seguenti linee di bilancio:

    20.02.01 – Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi

    20.01.02.11.00.02.40 – Riunioni, anche di solo personale della Commissione

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA

    ¨      Proposta senza incidenza finanziaria

    ¨      Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

    Milioni di EUR (al primo decimale)

    || ||

    Linea di bilancio || Entrate[2] || Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa || [Anno n]

    Articolo … || Incidenza sulle risorse proprie || ||

    Situazione a seguito dell'azione

    || [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5]

    Articolo … || || || || ||

    Articolo … || || || || ||

    4.           MISURE ANTIFRODE

    [1]               GU C […] del […], pag. […].

    [2]               Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

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