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Document 52012PC0205
Proposal for a COUNCIL DECISION on a position to be taken by the European Union within the Committee on Trade and Sustainable Development set up by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the operation of the Civil Society Forum and the establishment of the Panel of Experts to examine the matters in the areas falling within the scope of the Committee on Trade and Sustainable Development
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea adotterà nel comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda il funzionamento del forum della società civile e la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea adotterà nel comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda il funzionamento del forum della società civile e la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
/* COM/2012/0205 final - 2012/0100 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea adotterà nel comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda il funzionamento del forum della società civile e la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile /* COM/2012/0205 final - 2012/0100 (NLE) */
RELAZIONE L'accordo di
libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Corea, dall'altra (di seguito "l'accordo") è stato
firmato il 6 ottobre 2010 ed è applicato in via provvisoria dal
1° luglio 2011. L'articolo 13.13,
paragrafo 1, dell'accordo prevede che le parti stabiliscano, con decisione del
comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, il funzionamento del forum
della società civile entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo. L'articolo 13.15 prevede
la costituzione di un elenco di persone che possono essere chiamate a far parte
di un gruppo di esperti per esaminare questioni, nelle materie oggetto del capo
"Commercio e sviluppo sostenibile", per le quali non sia stata
trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni. Lo strumento giuridico proposto approva la
posizione che l'Unione adotterà in seno al comitato per il commercio e lo
sviluppo sostenibile su tali questioni. 2012/0100 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea
adotterà nel comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito
dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda il
funzionamento del forum della società civile e la costituzione di un gruppo di
esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di
competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma,
in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione [1], considerando quanto segue: (1) Il 23 aprile 2007 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero
scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati
membri. (2) Il 6 ottobre 2010 è stato
firmato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (di seguito
"l'accordo"). (3) A norma dell'articolo 15.10,
paragrafo 5, dell'accordo, l'accordo è provvisoriamente applicato dal
1° luglio 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva. (4) L'articolo 13.13, paragrafo 1,
dell'accordo prevede che le parti stabiliscano con decisione del comitato per
il commercio e lo sviluppo sostenibile, entro un anno dall'entrata in vigore
dell'accordo, il funzionamento del forum della società civile. (5) L'articolo 13.15 prevede la
costituzione di un elenco di persone che possono essere chiamate a far parte di
un gruppo di esperti per esaminare questioni, nelle materie oggetto del capo
"Commercio e sviluppo sostenibile", per le quali non sia stata
trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni. (6) L'Unione deve determinare la
posizione da adottare nei riguardi del funzionamento del forum della società
civile e dell'elenco delle persone che possono essere designate come esperti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l'Unione adotterà nel
comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di
libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda: i) il funzionamento del forum della
società civile previsto dall'articolo 13.13, paragrafo 1, dell'accordo e ii) l'elenco delle persone che possono
essere designate per far parte del gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15,
paragrafo 3, dell'accordo, è quella indicata nei progetti di decisioni
del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile allegati alla presente
decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua adozione. Una volta adottate, le decisioni del comitato
UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile sono pubblicate nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO I Progetto di DECISIONE N. […] DEL COMITATO UE-COREA PER
IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE del
[data] relativa
all'adozione delle modalità di funzionamento del forum della società civile di
cui all'articolo 13.13 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE, visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea,
dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (di seguito
"l'accordo"), in particolare l'articolo 13.13, considerando quanto segue: (1) L'articolo 13.13 dell'accordo
prevede che i membri dei gruppi consultivi nazionali di ciascuna delle parti si
riuniscano in un forum della società civile. (2) La composizione del forum della
società civile garantisce una rappresentanza equilibrata dei membri dei gruppi
consultivi nazionali. (3) Le parti
stabiliscono con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
il funzionamento del forum della società civile entro un anno dall'entrata in
vigore dell'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono stabilite le modalità di funzionamento
del forum della società civile, che figurano nell'allegato della presente
decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua adozione. Fatto a … il … Per il comitato per il commercio e lo sviluppo
sostenibile Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Corea X || Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea X Allegato MODALITÀ
DI FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE Articolo 1 Il forum della società civile è composto da 12
membri del gruppo consultivo nazionale dell'UE e da 12 membri dei gruppi
consultivi nazionali della Corea, designati dagli stessi gruppi consultivi
nazionali. I membri possono essere accompagnati da esperti in qualità di
consulenti. I rappresentanti del forum della società civile di ciascuna parte
comprendono almeno tre rappresentanti rispettivamente di organizzazioni
imprenditoriali, organizzazioni sindacali e organizzazioni non governative
operanti in campo ambientale. Articolo 2 Il forum della società civile è copresieduto
dall'UE e dalla Corea. I copresidenti sono nominati rispettivamente dal gruppo
consultivo nazionale dell'UE e dai gruppi consultivi nazionali coreani tra i
partecipanti al forum della società civile. I copresidenti redigono l'ordine del giorno
delle riunioni del forum della società civile sulla base delle richieste dei
rispettivi gruppi consultivi nazionali. L'ordine del giorno comprende inoltre
regolarmente i seguenti punti: a) informazioni delle parti
sull'attuazione del capo "Commercio e sviluppo sostenibile"
dell'accordo; b) rapporti sulle consultazioni
intraprese a norma dell'articolo 13.14 e sui lavori svolti dal gruppo di
esperti a norma dell'articolo 13.15. Articolo 3 Il
forum della società civile si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente
a Bruxelles e a Seul, salvo se diversamente concordato dalle parti. Una
riunione straordinaria può essere convocata su richiesta di uno dei gruppi
consultivi nazionali. ALLEGATO II Progetto di DECISIONE N. […] DEL COMITATO UE-COREA PER
IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE del [data] relativa
alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE, visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea,
dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (di seguito
"l'accordo"), in particolare l'articolo 13.15, considerando quanto segue: (1) Una parte può chiedere che sia
convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non sia
stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni
governative. (2) L'attuazione
delle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorata dal comitato per il
commercio e lo sviluppo sostenibile. (3) Le parti hanno predisposto un elenco
di 18 nomi, riportato nell'allegato 2, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato l'elenco degli esperti che possono
fungere da membri del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 13.15 dell'accordo,
riportato nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua adozione ed è comunicata al comitato UE-Corea per il commercio
e lo sviluppo sostenibile. Fatto a … il … Per il comitato per il commercio e lo sviluppo
sostenibile Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Corea X || Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea X Allegato Elenco degli esperti Esperti proposti
dalla Corea Kee-whahn
CHAH Young
Gil CHO Weon
Jung KIM Suh-Yong
CHUNG Taek-Whan
HAN Won-Mog
CHOI Esperti proposti
dall'UE Eddy LAURIJSSEN Jorge CARDONA Karin LUKAS Hélène RUIZ FABRI Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES Geert VAN CALSTER Presidenti Thomas P. PINANSKY Nguyen Van TAI Le HA THANH Jill MURRAY Ricardo MELÉNDEZ-ORTIZ Nathalie BERNASCONI-OSTERWALDER SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER
LE PROPOSTE CHE HANNO UN'INCIDENZA SUL BILANCIO 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Decisione del Consiglio relativa alla posizione
che l'Unione europea adotterà nel comitato per il commercio e lo sviluppo
sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per
quanto riguarda il funzionamento del forum della società civile e la
costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che
rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo
sostenibile. 2. LINEE DI BILANCIO Capitolo e articolo: risorse amministrative della
Commissione per la copertura dei costi di interpretariato e dei locali. Importo
iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: in caso di necessità
impreviste, è possibile attingere risorse dalle seguenti linee di bilancio: 20.02.01 – Relazioni
commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi 20.01.02.11.00.02.40 – Riunioni, anche di solo personale
della Commissione 3. INCIDENZA FINANZIARIA ¨ Proposta senza incidenza finanziaria ¨ Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza
finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente: Milioni di EUR (al primo decimale) || || Linea di bilancio || Entrate[2] || Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa || [Anno n] Articolo … || Incidenza sulle risorse proprie || || Situazione a seguito dell'azione || [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5] Articolo … || || || || || Articolo … || || || || || 4. MISURE ANTIFRODE [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali
(dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati
devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.