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Document 52012PC0162
Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1760/2000 as regards electronic identification of bovine animals and deleting the provisions on voluntary beef labelling
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine
/* COM/2012/0162 final - 2011/0229 (COD) */
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine /* COM/2012/0162 final - 2011/0229 (COD) */
RELAZIONE Il regolamento (CE) n. 1760/2000, del
17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine[1]
prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini in conformità delle disposizioni del regolamento. In
precedenza e a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)
erano state introdotte norme dell'Unione in materia di identificazione e
tracciabilità dei bovini già nel 1997. Il regolamento (CE) n. 820/97 del
Consiglio istituiva un sistema di rintracciabilità individuale dei bovini
mediante l'identificazione dei singoli animali con due marchi auricolari,
registri tenuti presso ciascuna azienda (es. azienda agricola, mercato,
macello), un passaporto individuale per ogni singolo animale contenente dati
relativi a tutti i movimenti e la segnalazione di tutti i movimenti in una base
di dati informatizzata in grado di rintracciare rapidamente gli animali e di
identificare le coorti in caso di malattie. Tali principi sono stati in seguito
confermati dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio. L'obiettivo finale era quello di ristabilire la fiducia dei
consumatori nelle carni bovine e nei prodotti a base di carni bovine grazie
alla trasparenza e alla completa tracciabilità dei bovini e dei prodotti a base
di carni bovine nonché di localizzare e rintracciare gli animali a fini
veterinari, il che risulta di fondamentale importanza per la lotta contro le
malattie infettive. Attualmente si può ritenere che tale sistema abbia permesso
di realizzare questi obiettivi (la BSE è sotto controllo nell'UE e la fiducia
dei consumatori è stata ripristinata[2]), avendo esso
dimostrato la propria efficacia ed efficienza nel fornire informazioni
importanti per garantire il controllo delle malattie infettive (es. afta
epizootica, febbre catarrale degli ovini) e la tracciabilità delle carni
bovine. Il regolamento (CE) n. 1760/2000 (che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di
etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine –
compresa un'etichettatura facoltativa – e prevede elementi come il doppio
marchio auricolare, il registro dell'azienda, il passaporto per i bovini e la
base di dati informatizzata) rientra fra gli obblighi di informazione di
speciale importanza in termini di oneri che comportano per le imprese ai sensi
della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM
(2009)544) relativa a un "Programma d'azione per la riduzione degli oneri
amministrativi nell'UE"[3]. Il piano d'azione della nuova strategia per la
salute degli animali nell'Unione europea[4]
prevede che la Commissione semplifichi gli obblighi di informazione (es.
registri delle aziende, passaporti) con l'introduzione dell'identificazione
elettronica dei bovini (EID). Una proposta di regolamento con procedura
legislativa ordinaria figura nella programmazione in agenda della Commissione
per il primo semestre del 2011. Tuttavia, quando nel 1997 sono state adottate
le attuali norme in materia di identificazione dei bovini, le tecniche di
identificazione elettronica non erano sviluppate a tal punto da poter essere
applicate ai bovini. Negli ultimi dieci anni l'identificazione elettronica
basata sull'identificazione a radiofrequenza (RFID) si è notevolmente evoluta,
permettendo una lettura più rapida e precisa dei codici dei singoli animali e
la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati: questo consente
un risparmio dei costi della manodopera per la lettura manuale, ma comporta nel
contempo un aumento dei costi per le apparecchiature. L'attuale legislazione in
materia di identificazione dei bovini non riflette pertanto questi recenti
sviluppi tecnologici. L'uso di identificatori elettronici potrebbe contribuire
a ridurre gli oneri amministrativi e le formalità burocratiche, qualora ad
esempio il registro dell'azienda fosse tenuto in modo informatizzato (come avviene
in un numero sempre maggiore di aziende agricole), utilizzando la lettura
automatica e l'inserimento automatico nel registro. Un sistema più rapido ed
affidabile permetterà inoltre, tra l'altro, una maggiore e più veloce
precisione di lettura di quella consentita dai marchi auricolari classici,
agevolando la procedura per la segnalazione dei movimenti degli animali alla
base di dati centrale, e quindi garantirà una migliore e più rapida
tracciabilità degli animali e/o degli alimenti infetti. Alla luce degli attuali progressi tecnologici
in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri dell'UE hanno
deciso di avviare l'applicazione, su base volontaria, dell'identificazione
elettronica dei bovini. Anche al di fuori dell'UE il ricorso all'identificazione
elettronica dei bovini si sta espandendo. L'identificazione elettronica è stata
inoltre già introdotta nell'UE per varie specie animali, nella maggior parte
dei casi a titolo obbligatorio. L'attuale quadro normativo non vieta agli
Stati membri di adottare gli identificatori elettronici su base volontaria, ma
questo non esonera dall'obbligo di utilizzare anche i marchi auricolari
visibili ufficiali di tipo convenzionale. In assenza di norme tecniche
armonizzate a livello dell'Unione, in luoghi diversi potrebbero essere
utilizzati tipi diversi di identificatori e lettori elettronici basati su
frequenze RFID differenti. Ciascuno Stato membro potrebbe quindi adottare norme
diverse, un approccio la cui probabile conseguenza sarebbe una mancanza di armonizzazione
che pregiudicherebbe lo scambio elettronico dei dati e comporterebbe quindi la
perdita dei vantaggi offerti dai sistemi di identificazione elettronica. Per quanto riguarda l'etichettatura
facoltativa delle carni bovine, occorre ridurre gli eccessivi oneri
amministrativi che comporta il sistema facoltativo attualmente in vigore. Il
regolamento (CE) n. 820/97 ha istituito un sistema di identificazione e
registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine, che è stato ulteriormente rafforzato dal regolamento (CE)
n. 1760/2000. Tale sistema prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine dei
bovini (nati/ingrassati/macellati) da cui provengono le carni (la presente
proposta non contiene nessuna nuova disposizione relativa agli obblighi di
etichettatura delle carni bovine), riferimenti obbligatori al numero del codice
di identificazione dell'animale macellato e agli stabilimenti in cui la carne è
stata trasformata (macello e laboratorio di sezionamento) nonché una procedura
formale di approvazione da parte della Commissione, con l'obbligo di notifica
per quanto riguarda qualsiasi informazione aggiuntiva non obbligatoria
sull'etichettatura. Già nel 2004 la Commissione, in una relazione
presentata al Consiglio e al Parlamento europeo sulle disposizioni relative
all'etichettatura delle carni bovine contenute nel regolamento (CE) n.
1760/2000[5], aveva
evidenziato le carenze del sistema facoltativo di etichettatura delle carni
bovine. La relazione menzionava il fatto che il sistema non è applicato in
maniera uniforme in tutti gli Stati membri (le pratiche amministrative, ad
esempio, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro) e che tutte le
indicazioni figuranti sull'etichetta (anche quelle non legate all'origine, alla
tracciabilità o alle caratteristiche di qualità delle carni) sarebbero
sottoposte a una procedura formale di approvazione da parte dell'autorità
competente. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla
semplificazione della PAC[6] segnala il
suggerimento formulato dal gruppo ad alto livello di parti interessate
indipendenti sugli oneri amministrativi (gruppo Stoiber), ovvero l'abrogazione
dell'obbligo di notifica per quanto riguarda l'uso di indicazioni aggiuntive
facoltative sull'etichettatura diverse da quelle obbligatorie per le carni
bovine[7]. La presente proposta tiene conto degli esiti
delle consultazioni che si sono tenute con le parti interessate nonché dei
risultati di una valutazione dell'impatto. La valutazione dell'impatto ha
concluso che l'introduzione su base volontaria dell'identificazione
elettronica dei bovini quale strumento di identificazione ufficiale darebbe
agli operatori il tempo necessario per familiarizzarsi con il sistema EID e per
identificare il valore aggiunto offerto da tale sistema in particolari
circostanze. Quest'opzione è preferibile in quanto lascia libertà di
organizzazione agli Stati membri dell'UE e a tutti gli operatori privati, che
potranno valutarne i vantaggi in funzione delle differenze regionali e dei
diversi tipi di produzione e valutare se questo approccio sia sufficientemente
flessibile da ottenere l'appoggio delle autorità e delle parti interessate, che
beneficeranno dell'applicazione delle norme. L'introduzione facoltativa
dell'identificazione elettronica implica che tale sistema sarà adottato dai
detentori che hanno maggiori probabilità di ottenerne vantaggi immediati a
livello di gestione della loro azienda. Si tratta di una decisione individuale
che sarà presa per motivi economici (di mercato) da ciascun operatore. Con il regime
facoltativo i bovini potrebbero essere identificati grazie a due marchi
auricolari convenzionali (sistema attuale) o con un marchio auricolare visibile
convenzionale e un identificatore elettronico (ossia un marchio auricolare
elettronico o un bolo) conforme alle norme armonizzate dell'UE e ufficialmente
approvato. La
proposta di introdurre l'identificazione elettronica su base volontaria prevede
inoltre la possibilità che gli Stati membri dell'UE optino per un regime
obbligatorio nel loro territorio nazionale. Qualora uno Stato membro
scelga il regime obbligatorio, ogni bovino dovrà essere identificato da un
marchio auricolare visibile convenzionale e da un identificatore elettronico.
Attualmente un regime obbligatorio a livello dell'UE non sarebbe l'approccio
migliore dal momento che sfavorirebbe dal punto di vista economico alcune parti
interessate (ad esempio i piccoli produttori). Se non si considerano i costi,
si tratterebbe però idealmente dell'opzione più efficace in termini di
protezione dei consumatori (tracciabilità) e di riduzione degli oneri
amministrativi, come pure per evitare i rischi legati alla coesistenza di due
sistemi di identificazione. Tale opzione sarebbe inoltre parzialmente
giustificabile per la sua migliore coerenza con le politiche dell'UE in materia
di identificazione elettronica di altre specie animali (ad esempio, gli ovini).
Di conseguenza, poiché l'obbligo di applicare
l'identificazione elettronica potrebbe avere ripercussioni economiche negative
per alcuni operatori, l'opzione da preferire per l'introduzione dell'EID è
quella di un regime facoltativo in cui l'identificazione elettronica sia
considerata uno strumento giuridico accettabile ed adeguato di identificazione
dei bovini, con la possibilità per gli Stati membri di introdurre un regime
obbligatorio a livello nazionale. Occorre inoltre allineare il regolamento (CE)
n. 1760/2000 alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. L'entrata in vigore del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") ha introdotto cambiamenti
significativi per quanto concerne l'adozione degli atti delegati e degli atti
di esecuzione. Per quanto riguarda appunto l'adozione di atti delegati e atti
di esecuzione il TFUE opera una netta distinzione tra i due. –
L'articolo 290 TFUE relativo agli atti delegati
consente al legislatore di controllare l'esercizio dei poteri attribuiti alla
Commissione attraverso l'esercizio del diritto di revoca della delega e/o del
diritto di sollevare obiezioni. –
L'articolo 291 TFUE relativo agli atti di
esecuzione consente agli Stati membri di controllare l'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Un quadro giuridico
relativo alle modalità di tale controllo è definito nel regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[8]. In merito
all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha dichiarato
quanto segue: "La
Commissione procederà all'esame di tutti gli atti legislativi in vigore che non
sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, per valutare se tali strumenti
debbano essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall'articolo
290 TFUE. La Commissione presenterà le opportune proposte il più rapidamente
possibile e non oltre le date menzionate nel calendario indicativo allegato
alla presente dichiarazione."[9] Il regolamento (CE) n. 1760/2000 è uno degli
atti legislativi che non erano stati adattati in passato alla procedura di
regolamentazione con controllo e deve pertanto essere allineato al nuovo quadro
giuridico degli atti delegati e degli atti di esecuzione. Occorre pertanto rivedere e modificare di
conseguenza il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda la
semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi nonché l'introduzione
di nuove disposizioni relative all'identificazione dei bovini e
all'etichettatura facoltativa delle carni bovine. La presente proposta
sostituisce la proposta adottata dalla Commissione il 30 agosto 2011 (COM
2011(525) definitivo). Le sole modifiche introdotte in questa nuova proposta
riguardano le disposizioni dell'articolo 22 intese a garantire condizioni
uniformi per l'applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme
pertinenti in materia di identificazione degli animali e di etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine. Il presente progetto di proposta di
regolamento del Parlamento e del Consiglio non ha alcuna incidenza finanziaria
sul bilancio dell'Unione europea. 2011/0229 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000
per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le
disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo
168, paragrafo 4, lettera b, vista la proposta della Commissione europea[10], previa
trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[11], visto il parere del Comitato delle regioni[12], deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Nel 1997 le norme dell'Unione
in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini sono state rafforzate
a seguito dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della
conseguente maggiore necessità di risalire all'origine degli animali e
ricostruirne i movimenti grazie a "marchi auricolari convenzionali". (2) Il regolamento (CE) n.
1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e
relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine[13]
prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini in conformità delle disposizioni del regolamento. (3) Il regolamento (CE) n.
1760/2000 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei
bovini che prevede marchi auricolari applicati a entrambi gli orecchi di
ciascun animale, basi di dati informatizzate, passaporti per gli animali e
registri individuali tenuti presso ciascuna azienda. (4) La tracciabilità delle carni
bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione
costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo
tutta la catena alimentare ed è una garanzia di protezione dei consumatori e
per la salute pubblica. (5) Il regolamento (CE) n.
1760/2000 e, segnatamente, l'identificazione dei bovini e l'etichettatura
facoltativa delle carni bovine rientrano fra gli obblighi di informazione di
speciale importanza in termini di oneri che comportano per le imprese secondo
la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
relativa a un "Programma d'azione per la riduzione degli oneri
amministrativi nell'UE"[14].
(6) L'uso di sistemi di identificazione
elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie
all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel
registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei
movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo
modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema. (7) I sistemi di identificazione
elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente
migliorati negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia permette una lettura più
rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro
introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una
diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti
potenzialmente infetti, riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel
contempo i costi per le apparecchiature. (8) Il presente regolamento è
coerente con il fatto che l'identificazione elettronica (EID) è già stata
introdotta nell'Unione per altre specie animali diverse dai bovini, come nel
caso del sistema obbligatorio utilizzato per i piccoli ruminanti. (9) Alla luce dei progressi
tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno
deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione
elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi
vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate.
Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme
tecniche all'interno dell'Unione. (10) Una relazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo circa la possibilità di
introdurre l'identificazione elettronica per i bovini[15] conclude che è stato
dimostrato che l'identificazione per frequenza radio si è sviluppata a tal
punto da poter essere applicata nella pratica. La stessa relazione conclude
altresì che il passaggio all'identificazione elettronica dei bovini nell'Unione
è altamente auspicabile in quanto, oltre ad altri vantaggi, contribuirebbe a
ridurre gli oneri amministrativi. (11) La comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Piano d'azione per
l'attuazione della strategia europea in materia di salute animale"[16] prevede che la Commissione
semplifichi gli obblighi di informazione, come i registri delle aziende e i
passaporti, nel corso dell'introduzione dell'EID. (12) La comunicazione della
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la
salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): "Prevenire è meglio
che curare"[17]
propone di prendere in considerazione l'identificazione elettronica dei bovini
come possibile miglioramento dell'attuale sistema UE di identificazione e
registrazione inteso a semplificare gli obblighi di informazione (ad esempio,
registri delle aziende e passaporti) e comprende l'iniziativa di applicare uno
scambio elettronico dei passaporti dei bovini. Tale scambio comporterebbe
l'introduzione dell'identificazione elettronica con l'inserimento dei dati in
tempo reale e potrebbe consentire alle autorità competenti degli Stati membri e
alle altre parti interessate notevoli risparmi in termini di costi e impegno,
riducendo il carico di lavoro necessario per trasferire i dati dei passaporti
degli animali nelle basi di dati informatizzate. Il presente regolamento è
coerente con tale iniziativa. (13) Il presente regolamento
dovrebbe pertanto contribuire ad alcuni obiettivi chiave delle principali
strategie dell'UE, compresa la strategia UE 2020, migliorando la crescita
economica, la coesione e la competitività. (14) Alcuni paesi terzi hanno già
stabilito norme che permettono di utilizzare tecnologie avanzate di
identificazione elettronica. L'Unione dovrebbe stabilire norme analoghe per
agevolare gli scambi e accrescere la competitività del settore. (15) Per identificare i singoli
animali, oltre ai marchi auricolari convenzionali di cui al regolamento (CE) n.
1760/2000, possono essere utilizzati vari tipi di identificatori elettronici,
come boli ruminali, marchi auricolari elettronici e transponder iniettabili. È
quindi opportuno ampliare l'ambito dei mezzi di identificazione previsti in
tale regolamento per consentire l'uso dell'identificazione elettronica. (16) Rendere l'identificazione
elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni
negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno stabilire
un regime facoltativo per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di tale regime
opterebbero per l'identificazione elettronica i detentori che possono trarne
vantaggi economici immediati. (17) Gli Stati membri hanno sistemi
di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti.
È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione
elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver
preso in considerazione tutti questi fattori, lo ritengano appropriato. (18) Gli animali che entrano
nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in
materia di identificazione che si applicano agli animali nati nell'Unione. (19) A norma del regolamento (CE)
n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per
ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento.
Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di
dati informatizzate istituite dagli Stati membri garantiscono in misura
sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro
rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti
solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di
dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che
l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali
destinati agli scambi intra-Unione. (20) Il titolo II, sezione II, del
regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di
etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di
etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. L'onere
amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori
economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti
dal sistema stesso. È quindi opportuno sopprimere tale sezione. (21) In seguito all'entrata in vigore
del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione in virtù del
regolamento (CE) n. 1760/2000 devono essere allineate agli articoli 290 e
291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il
trattato"). (22) Per garantire l'applicazione
delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della
registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre
delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo
290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi
di identificazione dei bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri
possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di
identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati
informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi
di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le
informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna
azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la
registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate
in diverse zone di montagna, le norme per l'etichettatura di determinati
prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento
(CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni
bovine o carni bovine sezionate, le indicazioni specifiche che possono figurare
sulle etichette, le disposizioni di etichettatura connesse alla semplificazione
dell'indicazione dell'origine, le dimensioni massime e la composizione di certi
gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di
etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le
sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi
di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche presso esperti.
Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre
che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (23) Onde garantire condizioni
uniformi per l'attuazione del presente regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle
aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle
caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di
dati informatizzate degli Stati membri, al formato e alla concezione dei mezzi
di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione
dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve
tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni
imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n.
1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati
dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE)
n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, è
opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze
devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione[18].
(24) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1760/2000, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1760/2000 è così
modificato: (1) All'articolo 1, paragrafo 2, la
seconda frase è soppressa. (2) All'articolo 3, primo comma, la
lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) mezzi di identificazione per
identificare i singoli animali;" (3) L'articolo 4 è sostituito dal
seguente: "Articolo
4 Obbligo
di identificare gli animali 1. Tutti gli animali di un'azienda sono identificati
mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati
conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati
dall'autorità competente. I mezzi di identificazione sono
assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità
definite dall'autorità competente. Tutti i mezzi di identificazione
applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di
identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché
l'azienda in cui è nato. 2. Gli Stati membri possono introdurre
disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l'uso di un identificatore
elettronico come uno dei due mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri che si avvalgono di
questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni
nazionali. 3. In deroga al paragrafo 1, i bovini
destinati a manifestazioni culturali e sportive diverse da fiere e esposizioni
possono essere identificati mediante mezzi di identificazione alternativi che
offrano standard di identificazione equivalenti a quelli previsti nel suddetto
paragrafo. 4. Le aziende che utilizzano mezzi di
identificazione alternativi sono registrate nella base di dati informatizzata. La Commissione fissa, mediante atti di
esecuzione, le norme necessarie per questa registrazione. Tali atti di
esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui
all'articolo 23, paragrafo 2. 5. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per quanto
riguarda i requisiti relativi ai mezzi di identificazione alternativi di cui al
paragrafo 3, comprese le disposizioni per la loro rimozione e
sostituzione." (4) Sono inseriti i seguenti articoli da
4 bis a 4 quinquies: “Articolo
4 bis Termine
per l'applicazione dei mezzi di identificazione 1. I mezzi di identificazione di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, sono applicati entro un termine massimo dalla
nascita dell'animale, che viene fissato dallo Stato membro in cui l'animale è
nato. Detto termine non supera: a) 20 giorni per il primo mezzo di
identificazione; b) 60 giorni per il secondo mezzo di
identificazione. Nessun animale può lasciare l'azienda in
cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione. 2. In circostanze speciali gli Stati membri
possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di
identificazione rispetto a quanto previsto al paragrafo 1, lettere a) e b). Gli
Stati membri che si avvalgono di questa facoltà ne informano immediatamente la
Commissione. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 ter al fine di
determinare tali circostanze speciali. Articolo 4 ter Identificazione
di animali provenienti da paesi terzi 1. Qualsiasi animale sottoposto ai controlli
veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti
nell'Unione ai sensi della direttiva 91/496/CEE e destinato a un'azienda
all'interno del territorio dell'Unione è identificato nell'azienda di
destinazione mediante i mezzi di identificazione di cui all'articolo 4,
paragrafo 1. L'identificazione iniziale applicata
all'animale nel paese terzo d'origine è registrata nella base di dati
informatizzata di cui all'articolo 5 unitamente al codice unico di
identificazione del mezzo di identificazione individuale attribuito all'animale
dallo Stato membro di destinazione. Il primo comma non si applica tuttavia
agli animali destinati direttamente a un macello situato in uno Stato membro
purché tali animali siano macellati entro 20 giorni da detti controlli
veterinari. 2. I mezzi di identificazione degli animali
di cui al paragrafo 1, primo comma, sono applicati entro un termine massimo che
viene fissato dallo Stato membro in cui è situata l'azienda di destinazione. Tale termine non supera i 20 giorni a
decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. I mezzi di
identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino
l'azienda di destinazione. 3. Qualora l'azienda di destinazione sia
situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per
rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico secondo quanto
disposto all'articolo 4, paragrafo 2, gli animali sono identificati mediante
tale identificatore elettronico nell'azienda di destinazione nell'Unione entro
un termine che viene fissato dallo Stato membro di destinazione. Tale termine non supera i 20 giorni a
decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. L'identificatore
elettronico è comunque applicato agli animali prima che questi lascino
l'azienda di destinazione. Articolo
4 quater Identificazione
degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro 1. Gli animali trasferiti da uno Stato
membro ad un altro conservano i mezzi di identificazione ad essi applicati a
norma dell'articolo 4. 2. Qualora l'azienda di destinazione sia
situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per
rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico, gli animali sono
identificati mediante tale identificatore elettronico: a) prima di essere trasferiti all'azienda
di destinazione in tale Stato membro; oppure b) nell'azienda di destinazione entro un
termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui è situata detta azienda. Il termine massimo di cui alla lettera
b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di
destinazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali
prima che questi lascino l'azienda di destinazione. Il primo comma non si applica tuttavia
agli animali destinati direttamente a un macello situato nel territorio di uno
Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio
l'uso di un identificatore elettronico purché tali animali siano macellati
entro 20 giorni dai controlli veterinari. Articolo
4 quinquies Rimozione
o sostituzione dei mezzi di identificazione Nessun mezzo di identificazione può essere rimosso
o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente.
Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la rimozione o la
sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale." (5) L'articolo 5 è così modificato: –
Il secondo comma è soppresso e sostituito dal testo
seguente: "Gli
Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di
dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la
piena operatività del sistema di scambio di dati. La
Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per
stabilire le norme relative ai dati che devono essere scambiati fra le basi di
dati informatizzate degli Stati membri. La
Commissione, mediante atti di esecuzione: a) fissa le condizioni e le modalità
tecniche di tale scambio; b) riconosce la piena operatività del
sistema di scambio di dati. Tali atti
di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui
all'articolo 23, paragrafo 2." (6) L'articolo 6 è sostituito dal
seguente: "Articolo
6 Qualora uno Stato membro non proceda allo scambio
elettronico di dati con altri Stati membri nel quadro del sistema di scambio
elettronico di cui all'articolo 5: a) per ciascun animale destinato a scambi
intra-Unione l'autorità competente rilascia un passaporto in base alle
informazioni contenute nella base di dati informatizzata istituita in tale
Stato membro; b) ciascun animale per cui è rilasciato un
passaporto è accompagnato da detto passaporto ogniqualvolta è trasferito da uno
Stato membro ad un altro; c) quando l'animale arriva all'azienda di
destinazione il passaporto che lo accompagna è consegnato all'autorità
competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di destinazione."
(7) L'articolo 7 è così modificato: a) Il paragrafo 1 è così modificato: i) il secondo trattino è sostituito dal
seguente: "– comunica all'autorità competente,
entro un termine massimo stabilito dallo Stato membro, tutti i movimenti a
destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi
di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data; il termine massimo è
compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette giorni dal verificarsi
dell'evento. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prorogare il
termine massimo di sette giorni." ii) è aggiunto il seguente secondo comma: "Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all'articolo 22 ter per determinare le circostanze
in cui gli Stati membri possono prorogare il termine massimo di sette giorni di
cui al primo comma, secondo trattino, nonché la durata massima di tale
proroga." b) È aggiunto
il seguente paragrafo 5: "5. In
deroga al paragrafo 4 la tenuta di un registro aggiornato è facoltativa per
ogni detentore che: a) abbia
accesso diretto alla base di dati informatizzata che già contiene le
informazioni da inserire nel registro; nonché b) inserisca informazioni aggiornate
direttamente nella base di dati informatizzata entro ventiquattro ore dal
verificarsi dell'evento." (8) È inserito il seguente articolo 9
bis: "Articolo
9 bis Formazione Gli Stati membri garantiscono che i responsabili
dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e
orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e
di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base
agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di
formazione." (9) L'articolo 10 è sostituito dal
seguente: "Articolo
10 Conferimento
di poteri alla Commissione per l'adozione di determinati atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per stabilire le norme
necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro
introduzione, riguardanti: a) i requisiti per i mezzi di
identificazione di cui all'articolo 4; b) le informazioni da inserire nel
passaporto di cui all'articolo 6; c) le informazioni da inserire nel registro
di cui all'articolo 7; d) il livello minimo dei controlli ufficiali
da effettuare conformemente all'articolo 22; e) l'identificazione e la registrazione dei
movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di
montagna." (10) È inserito il seguente articolo 10 bis: "Articolo 10 bis Conferimento di determinate
competenze di esecuzione alla Commissione La Commissione può fissare, mediante atti di
esecuzione, le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono
per la loro introduzione, riguardanti: a) il formato e la concezione dei mezzi di
identificazione di cui all'articolo 4; b) le procedure e le norme tecniche per
l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini; c) il formato del passaporto di cui
all'articolo 6; d) il formato del registro di cui
all'articolo 7; Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità
alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2." (11) L'articolo 13 è così modificato: a) I paragrafi 3 e 4 sono soppressi; b) Al paragrafo 5, la frase introduttiva
della lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) Gli operatori e le organizzazioni
indicano inoltre sulle etichette:" (12) All'articolo 14, il quarto comma è
sostituito dal seguente: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per stabilire,
per le rifilature di carni bovine o per le carni bovine sezionate, norme
equivalenti a quelle previste nei primi tre commi del presente articolo." (13) L'articolo 15 è sostituito dal
seguente: "Articolo
15 Etichettatura
obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi In deroga all'articolo 13, le carni bovine
importate nel territorio dell'Unione, per le quali non sono disponibili tutte
le informazioni di cui all'articolo 13, sono etichettate con la seguente
indicazione: 'origine: non UE' e 'Macellato in: [nome del paese
terzo]'." (14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono
soppressi. (15) L'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Articolo 19 Conferimento di poteri alla
Commissione per l'adozione di determinati atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per quanto riguarda: a) le definizioni di carni bovine macinate,
rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate di cui all'articolo 14; b) le indicazioni specifiche che possono
figurare sulle etichette; c) le disposizioni di etichettatura connesse
alla semplificazione dell'indicazione dell'origine; d) le dimensioni massime e la composizione
del gruppo di animali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a); e) le procedure di approvazione relative
alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate. " (16) Gli articoli 20 e 21 sono soppressi. (17) L'articolo 22 è così modificato: a) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente
terzo comma: "La Commissione fissa,
mediante atti di esecuzione, le norme necessarie, comprese le misure
transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure
per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma. Tali atti di
esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui
all'articolo 23, paragrafo 2." "La Commissione
fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie, comprese le misure
transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure e
le condizioni per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma." b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora lo ritenga
giustificato in considerazione dell'esito di un'ispezione in loco di cui al
paragrafo 2, lettera b), la Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta
una decisione destinata allo Stato membro interessato, che fissa l'intervento
correttivo necessario che tale Stato membro deve realizzare riguardo alle
irregolarità riscontrate, compreso il livello dei controlli che l'autorità
competente deve svolgere per garantire una corretta osservanza del presente
regolamento. Qualora lo ritenga
giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione,
mediante un atto di esecuzione, prende le misure necessarie per garantire la
corretta osservanza delle disposizioni riguardanti in particolare il livello
dei controlli e le sanzioni amministrative nonché della disposizione relativa
ai termini massimi di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter e
4 quater. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla
procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2." c) È inserito il seguente
nuovo paragrafo 4 bis: "4 bis. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo
22 ter per stabilire le sanzioni amministrative che gli Stati membri
applicano qualora i detentori, gli operatori e le organizzazioni che
commercializzano carni bovine non adempiano agli obblighi ad essi derivanti dal
presente regolamento." dc) I paragrafi 5 e 6
sono soppressi. (18) Sono inseriti i seguenti articoli 22 bis e
22 ter: "Articolo 22 bis Autorità competenti Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti
incaricate di garantire l'osservanza del presente regolamento e di tutti gli
atti adottati dalla Commissione in base ad esso. Esse comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità
di tali autorità. Articolo
22 ter Esercizio
della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all'articolo
4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, nonché
agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo
4 bis è conferita alla Commissione per un periodo di tempo
indeterminato a decorrere dal* [*data di entrata in vigore del
presente regolamento o qualsiasi altra data fissata dal legislatore]. 3. La delega di potere di cui all'articolo
4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, nonché
agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo
4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere
ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, nonché degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e
all'articolo 22, paragrafo 4 bis entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine
di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio." (19) L'articolo
23 è sostituito dal seguente: "Articolo 23 Procedura di comitato 1. La
Commissione è assistita: a) ai fini degli atti di esecuzione
adottati a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dal comitato dei Fondi agricoli
istituito dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio[19]; b) ai fini degli atti di esecuzione adottati
a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, e degli articoli 5, 10 bis e dell'articolo
22, paragrafo 4 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute
degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio[20].
Tali comitati sono comitati ai sensi
del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere
ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito
qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del
comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato
lo richieda." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4.4.2012 Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. [2] COM (2005) 322 def. – Un piano per le TSE:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/docs/roadmap_it.pdf [3] http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_COM_2009_0544_F_EN_ANNEXE.pdf [4] Cfr. COM(2007) 539 def. [5] COM(2004) 316 def. [6] SEC(2009)1601 del 16.11.2009
http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/sec2009_1601_en.pdf [7] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/hlg_opinion_agriculture_050309_en.pdf,
pag. 7. [8] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [9] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19. [10] GU L xx del xx.xx. xxxx, pag. xx. [11] GU L xx del xx.xx. xxxx, pag. xx. [12] GU L xx del xx.xx. xxxx, pag. xx. [13] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. [14] COM(2009) 544 def. [15] COM(2005) 9 def. [16] COM(2008) 545 def. [17] COM(2007) 539 def. [18] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [19] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. [20] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.