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Document 52012PC0162

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine

/* COM/2012/0162 final - 2011/0229 (COD) */

52012PC0162

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine /* COM/2012/0162 final - 2011/0229 (COD) */


RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1760/2000, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine[1] prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini in conformità delle disposizioni del regolamento. In precedenza e a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) erano state introdotte norme dell'Unione in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini già nel 1997. Il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio istituiva un sistema di rintracciabilità individuale dei bovini mediante l'identificazione dei singoli animali con due marchi auricolari, registri tenuti presso ciascuna azienda (es. azienda agricola, mercato, macello), un passaporto individuale per ogni singolo animale contenente dati relativi a tutti i movimenti e la segnalazione di tutti i movimenti in una base di dati informatizzata in grado di rintracciare rapidamente gli animali e di identificare le coorti in caso di malattie. Tali principi sono stati in seguito confermati dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'obiettivo finale era quello di ristabilire la fiducia dei consumatori nelle carni bovine e nei prodotti a base di carni bovine grazie alla trasparenza e alla completa tracciabilità dei bovini e dei prodotti a base di carni bovine nonché di localizzare e rintracciare gli animali a fini veterinari, il che risulta di fondamentale importanza per la lotta contro le malattie infettive. Attualmente si può ritenere che tale sistema abbia permesso di realizzare questi obiettivi (la BSE è sotto controllo nell'UE e la fiducia dei consumatori è stata ripristinata[2]), avendo esso dimostrato la propria efficacia ed efficienza nel fornire informazioni importanti per garantire il controllo delle malattie infettive (es. afta epizootica, febbre catarrale degli ovini) e la tracciabilità delle carni bovine.

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 (che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine – compresa un'etichettatura facoltativa – e prevede elementi come il doppio marchio auricolare, il registro dell'azienda, il passaporto per i bovini e la base di dati informatizzata) rientra fra gli obblighi di informazione di speciale importanza in termini di oneri che comportano per le imprese ai sensi della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM (2009)544) relativa a un "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE"[3].

Il piano d'azione della nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea[4] prevede che la Commissione semplifichi gli obblighi di informazione (es. registri delle aziende, passaporti) con l'introduzione dell'identificazione elettronica dei bovini (EID). Una proposta di regolamento con procedura legislativa ordinaria figura nella programmazione in agenda della Commissione per il primo semestre del 2011.

Tuttavia, quando nel 1997 sono state adottate le attuali norme in materia di identificazione dei bovini, le tecniche di identificazione elettronica non erano sviluppate a tal punto da poter essere applicate ai bovini. Negli ultimi dieci anni l'identificazione elettronica basata sull'identificazione a radiofrequenza (RFID) si è notevolmente evoluta, permettendo una lettura più rapida e precisa dei codici dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati: questo consente un risparmio dei costi della manodopera per la lettura manuale, ma comporta nel contempo un aumento dei costi per le apparecchiature. L'attuale legislazione in materia di identificazione dei bovini non riflette pertanto questi recenti sviluppi tecnologici. L'uso di identificatori elettronici potrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e le formalità burocratiche, qualora ad esempio il registro dell'azienda fosse tenuto in modo informatizzato (come avviene in un numero sempre maggiore di aziende agricole), utilizzando la lettura automatica e l'inserimento automatico nel registro. Un sistema più rapido ed affidabile permetterà inoltre, tra l'altro, una maggiore e più veloce precisione di lettura di quella consentita dai marchi auricolari classici, agevolando la procedura per la segnalazione dei movimenti degli animali alla base di dati centrale, e quindi garantirà una migliore e più rapida tracciabilità degli animali e/o degli alimenti infetti.

Alla luce degli attuali progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri dell'UE hanno deciso di avviare l'applicazione, su base volontaria, dell'identificazione elettronica dei bovini. Anche al di fuori dell'UE il ricorso all'identificazione elettronica dei bovini si sta espandendo. L'identificazione elettronica è stata inoltre già introdotta nell'UE per varie specie animali, nella maggior parte dei casi a titolo obbligatorio.

L'attuale quadro normativo non vieta agli Stati membri di adottare gli identificatori elettronici su base volontaria, ma questo non esonera dall'obbligo di utilizzare anche i marchi auricolari visibili ufficiali di tipo convenzionale. In assenza di norme tecniche armonizzate a livello dell'Unione, in luoghi diversi potrebbero essere utilizzati tipi diversi di identificatori e lettori elettronici basati su frequenze RFID differenti. Ciascuno Stato membro potrebbe quindi adottare norme diverse, un approccio la cui probabile conseguenza sarebbe una mancanza di armonizzazione che pregiudicherebbe lo scambio elettronico dei dati e comporterebbe quindi la perdita dei vantaggi offerti dai sistemi di identificazione elettronica.

Per quanto riguarda l'etichettatura facoltativa delle carni bovine, occorre ridurre gli eccessivi oneri amministrativi che comporta il sistema facoltativo attualmente in vigore. Il regolamento (CE) n. 820/97 ha istituito un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che è stato ulteriormente rafforzato dal regolamento (CE) n. 1760/2000. Tale sistema prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine dei bovini (nati/ingrassati/macellati) da cui provengono le carni (la presente proposta non contiene nessuna nuova disposizione relativa agli obblighi di etichettatura delle carni bovine), riferimenti obbligatori al numero del codice di identificazione dell'animale macellato e agli stabilimenti in cui la carne è stata trasformata (macello e laboratorio di sezionamento) nonché una procedura formale di approvazione da parte della Commissione, con l'obbligo di notifica per quanto riguarda qualsiasi informazione aggiuntiva non obbligatoria sull'etichettatura. Già nel 2004 la Commissione, in una relazione presentata al Consiglio e al Parlamento europeo sulle disposizioni relative all'etichettatura delle carni bovine contenute nel regolamento (CE) n. 1760/2000[5], aveva evidenziato le carenze del sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine. La relazione menzionava il fatto che il sistema non è applicato in maniera uniforme in tutti gli Stati membri (le pratiche amministrative, ad esempio, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro) e che tutte le indicazioni figuranti sull'etichetta (anche quelle non legate all'origine, alla tracciabilità o alle caratteristiche di qualità delle carni) sarebbero sottoposte a una procedura formale di approvazione da parte dell'autorità competente. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla semplificazione della PAC[6] segnala il suggerimento formulato dal gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi (gruppo Stoiber), ovvero l'abrogazione dell'obbligo di notifica per quanto riguarda l'uso di indicazioni aggiuntive facoltative sull'etichettatura diverse da quelle obbligatorie per le carni bovine[7].

La presente proposta tiene conto degli esiti delle consultazioni che si sono tenute con le parti interessate nonché dei risultati di una valutazione dell'impatto. La valutazione dell'impatto ha concluso che l'introduzione su base volontaria dell'identificazione elettronica dei bovini quale strumento di identificazione ufficiale darebbe agli operatori il tempo necessario per familiarizzarsi con il sistema EID e per identificare il valore aggiunto offerto da tale sistema in particolari circostanze. Quest'opzione è preferibile in quanto lascia libertà di organizzazione agli Stati membri dell'UE e a tutti gli operatori privati, che potranno valutarne i vantaggi in funzione delle differenze regionali e dei diversi tipi di produzione e valutare se questo approccio sia sufficientemente flessibile da ottenere l'appoggio delle autorità e delle parti interessate, che beneficeranno dell'applicazione delle norme. L'introduzione facoltativa dell'identificazione elettronica implica che tale sistema sarà adottato dai detentori che hanno maggiori probabilità di ottenerne vantaggi immediati a livello di gestione della loro azienda. Si tratta di una decisione individuale che sarà presa per motivi economici (di mercato) da ciascun operatore. Con il regime facoltativo i bovini potrebbero essere identificati grazie a due marchi auricolari convenzionali (sistema attuale) o con un marchio auricolare visibile convenzionale e un identificatore elettronico (ossia un marchio auricolare elettronico o un bolo) conforme alle norme armonizzate dell'UE e ufficialmente approvato. La proposta di introdurre l'identificazione elettronica su base volontaria prevede inoltre la possibilità che gli Stati membri dell'UE optino per un regime obbligatorio nel loro territorio nazionale. Qualora uno Stato membro scelga il regime obbligatorio, ogni bovino dovrà essere identificato da un marchio auricolare visibile convenzionale e da un identificatore elettronico. Attualmente un regime obbligatorio a livello dell'UE non sarebbe l'approccio migliore dal momento che sfavorirebbe dal punto di vista economico alcune parti interessate (ad esempio i piccoli produttori). Se non si considerano i costi, si tratterebbe però idealmente dell'opzione più efficace in termini di protezione dei consumatori (tracciabilità) e di riduzione degli oneri amministrativi, come pure per evitare i rischi legati alla coesistenza di due sistemi di identificazione. Tale opzione sarebbe inoltre parzialmente giustificabile per la sua migliore coerenza con le politiche dell'UE in materia di identificazione elettronica di altre specie animali (ad esempio, gli ovini).

Di conseguenza, poiché l'obbligo di applicare l'identificazione elettronica potrebbe avere ripercussioni economiche negative per alcuni operatori, l'opzione da preferire per l'introduzione dell'EID è quella di un regime facoltativo in cui l'identificazione elettronica sia considerata uno strumento giuridico accettabile ed adeguato di identificazione dei bovini, con la possibilità per gli Stati membri di introdurre un regime obbligatorio a livello nazionale.

Occorre inoltre allineare il regolamento (CE) n. 1760/2000 alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") ha introdotto cambiamenti significativi per quanto concerne l'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione. Per quanto riguarda appunto l'adozione di atti delegati e atti di esecuzione il TFUE opera una netta distinzione tra i due.

– L'articolo 290 TFUE relativo agli atti delegati consente al legislatore di controllare l'esercizio dei poteri attribuiti alla Commissione attraverso l'esercizio del diritto di revoca della delega e/o del diritto di sollevare obiezioni.

– L'articolo 291 TFUE relativo agli atti di esecuzione consente agli Stati membri di controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Un quadro giuridico relativo alle modalità di tale controllo è definito nel regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[8].

In merito all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha dichiarato quanto segue:

"La Commissione procederà all'esame di tutti gli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, per valutare se tali strumenti debbano essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall'articolo 290 TFUE. La Commissione presenterà le opportune proposte il più rapidamente possibile e non oltre le date menzionate nel calendario indicativo allegato alla presente dichiarazione."[9]

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 è uno degli atti legislativi che non erano stati adattati in passato alla procedura di regolamentazione con controllo e deve pertanto essere allineato al nuovo quadro giuridico degli atti delegati e degli atti di esecuzione.

Occorre pertanto rivedere e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi nonché l'introduzione di nuove disposizioni relative all'identificazione dei bovini e all'etichettatura facoltativa delle carni bovine.

La presente proposta sostituisce la proposta adottata dalla Commissione il 30 agosto 2011 (COM 2011(525) definitivo). Le sole modifiche introdotte in questa nuova proposta riguardano le disposizioni dell'articolo 22 intese a garantire condizioni uniformi per l'applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme pertinenti in materia di identificazione degli animali e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Il presente progetto di proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione europea.

2011/0229 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b,

vista la proposta della Commissione europea[10],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

visto il parere del Comitato delle regioni[12],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Nel 1997 le norme dell'Unione in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini sono state rafforzate a seguito dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della conseguente maggiore necessità di risalire all'origine degli animali e ricostruirne i movimenti grazie a "marchi auricolari convenzionali".

(2)       Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine[13] prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini in conformità delle disposizioni del regolamento.

(3)       Il regolamento (CE) n. 1760/2000 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini che prevede marchi auricolari applicati a entrambi gli orecchi di ciascun animale, basi di dati informatizzate, passaporti per gli animali e registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

(4)       La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare ed è una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica.

(5)       Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, segnatamente, l'identificazione dei bovini e l'etichettatura facoltativa delle carni bovine rientrano fra gli obblighi di informazione di speciale importanza in termini di oneri che comportano per le imprese secondo la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE"[14].

(6)       L'uso di sistemi di identificazione elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema.

(7)       I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le apparecchiature.

(8)       Il presente regolamento è coerente con il fatto che l'identificazione elettronica (EID) è già stata introdotta nell'Unione per altre specie animali diverse dai bovini, come nel caso del sistema obbligatorio utilizzato per i piccoli ruminanti.

(9)       Alla luce dei progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate. Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione.

(10)     Una relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo circa la possibilità di introdurre l'identificazione elettronica per i bovini[15] conclude che è stato dimostrato che l'identificazione per frequenza radio si è sviluppata a tal punto da poter essere applicata nella pratica. La stessa relazione conclude altresì che il passaggio all'identificazione elettronica dei bovini nell'Unione è altamente auspicabile in quanto, oltre ad altri vantaggi, contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi.

(11)     La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Piano d'azione per l'attuazione della strategia europea in materia di salute animale"[16] prevede che la Commissione semplifichi gli obblighi di informazione, come i registri delle aziende e i passaporti, nel corso dell'introduzione dell'EID.

(12)     La comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): "Prevenire è meglio che curare"[17] propone di prendere in considerazione l'identificazione elettronica dei bovini come possibile miglioramento dell'attuale sistema UE di identificazione e registrazione inteso a semplificare gli obblighi di informazione (ad esempio, registri delle aziende e passaporti) e comprende l'iniziativa di applicare uno scambio elettronico dei passaporti dei bovini. Tale scambio comporterebbe l'introduzione dell'identificazione elettronica con l'inserimento dei dati in tempo reale e potrebbe consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alle altre parti interessate notevoli risparmi in termini di costi e impegno, riducendo il carico di lavoro necessario per trasferire i dati dei passaporti degli animali nelle basi di dati informatizzate. Il presente regolamento è coerente con tale iniziativa.

(13)     Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire ad alcuni obiettivi chiave delle principali strategie dell'UE, compresa la strategia UE 2020, migliorando la crescita economica, la coesione e la competitività.

(14)     Alcuni paesi terzi hanno già stabilito norme che permettono di utilizzare tecnologie avanzate di identificazione elettronica. L'Unione dovrebbe stabilire norme analoghe per agevolare gli scambi e accrescere la competitività del settore.

(15)     Per identificare i singoli animali, oltre ai marchi auricolari convenzionali di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, possono essere utilizzati vari tipi di identificatori elettronici, come boli ruminali, marchi auricolari elettronici e transponder iniettabili. È quindi opportuno ampliare l'ambito dei mezzi di identificazione previsti in tale regolamento per consentire l'uso dell'identificazione elettronica.

(16)     Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di tale regime opterebbero per l'identificazione elettronica i detentori che possono trarne vantaggi economici immediati.

(17)     Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, lo ritengano appropriato.

(18)     Gli animali che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione che si applicano agli animali nati nell'Unione.

(19)     A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di dati informatizzate istituite dagli Stati membri garantiscono in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione.

(20)     Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. L'onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso. È quindi opportuno sopprimere tale sezione.

(21)     In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 1760/2000 devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato").

(22)     Per garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna, le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate, le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette, le disposizioni di etichettatura connesse alla semplificazione dell'indicazione dell'origine, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.       Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23)     Onde garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[18].

(24)     È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1760/2000,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 è così modificato:

(1)          All'articolo 1, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa.

(2)          All'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)     mezzi di identificazione per identificare i singoli animali;"

(3)          L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Obbligo di identificare gli animali

1.      Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati dall'autorità competente.

         I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

         Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato.

2.      Gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico come uno dei due mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1.

         Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali.

3.      In deroga al paragrafo 1, i bovini destinati a manifestazioni culturali e sportive diverse da fiere e esposizioni possono essere identificati mediante mezzi di identificazione alternativi che offrano standard di identificazione equivalenti a quelli previsti nel suddetto paragrafo.

4.      Le aziende che utilizzano mezzi di identificazione alternativi sono registrate nella base di dati informatizzata.

         La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per questa registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

5.      Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi di identificazione alternativi di cui al paragrafo 3, comprese le disposizioni per la loro rimozione e sostituzione."

(4)          Sono inseriti i seguenti articoli da 4 bis a 4 quinquies:

“Articolo 4 bis

Termine per l'applicazione dei mezzi di identificazione

1.      I mezzi di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono applicati entro un termine massimo dalla nascita dell'animale, che viene fissato dallo Stato membro in cui l'animale è nato. Detto termine non supera:

a)       20 giorni per il primo mezzo di identificazione;

b)      60 giorni per il secondo mezzo di identificazione.

         Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione.

2.      In circostanze speciali gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione rispetto a quanto previsto al paragrafo 1, lettere a) e b). Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà ne informano immediatamente la Commissione.

         Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 ter al fine di determinare tali circostanze speciali.

Articolo 4 ter

Identificazione di animali provenienti da paesi terzi

1.      Qualsiasi animale sottoposto ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione ai sensi della direttiva 91/496/CEE e destinato a un'azienda all'interno del territorio dell'Unione è identificato nell'azienda di destinazione mediante i mezzi di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

         L'identificazione iniziale applicata all'animale nel paese terzo d'origine è registrata nella base di dati informatizzata di cui all'articolo 5 unitamente al codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale attribuito all'animale dallo Stato membro di destinazione.

         Il primo comma non si applica tuttavia agli animali destinati direttamente a un macello situato in uno Stato membro purché tali animali siano macellati entro 20 giorni da detti controlli veterinari.

2.      I mezzi di identificazione degli animali di cui al paragrafo 1, primo comma, sono applicati entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui è situata l'azienda di destinazione.

         Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

3.      Qualora l'azienda di destinazione sia situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, gli animali sono identificati mediante tale identificatore elettronico nell'azienda di destinazione nell'Unione entro un termine che viene fissato dallo Stato membro di destinazione.

         Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. L'identificatore elettronico è comunque applicato agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Articolo 4 quater

Identificazione degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro

1.      Gli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro conservano i mezzi di identificazione ad essi applicati a norma dell'articolo 4.

2.      Qualora l'azienda di destinazione sia situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico, gli animali sono identificati mediante tale identificatore elettronico:

a)       prima di essere trasferiti all'azienda di destinazione in tale Stato membro; oppure

b)      nell'azienda di destinazione entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui è situata detta azienda.

         Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

         Il primo comma non si applica tuttavia agli animali destinati direttamente a un macello situato nel territorio di uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico purché tali animali siano macellati entro 20 giorni dai controlli veterinari.

Articolo 4 quinquies

Rimozione o sostituzione dei mezzi di identificazione

Nessun mezzo di identificazione può essere rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la rimozione o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale."

(5)          L'articolo 5 è così modificato:

– Il secondo comma è soppresso e sostituito dal testo seguente:

         "Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati.

         La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per stabilire le norme relative ai dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri.

         La Commissione, mediante atti di esecuzione:

a)       fissa le condizioni e le modalità tecniche di tale scambio;

b)      riconosce la piena operatività del sistema di scambio di dati.

         Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2."

(6)          L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Qualora uno Stato membro non proceda allo scambio elettronico di dati con altri Stati membri nel quadro del sistema di scambio elettronico di cui all'articolo 5:

a)      per ciascun animale destinato a scambi intra-Unione l'autorità competente rilascia un passaporto in base alle informazioni contenute nella base di dati informatizzata istituita in tale Stato membro;

b)      ciascun animale per cui è rilasciato un passaporto è accompagnato da detto passaporto ogniqualvolta è trasferito da uno Stato membro ad un altro;

c)      quando l'animale arriva all'azienda di destinazione il passaporto che lo accompagna è consegnato all'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di destinazione."

(7)          L'articolo 7 è così modificato:

a)      Il paragrafo 1 è così modificato:

i)        il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"–      comunica all'autorità competente, entro un termine massimo stabilito dallo Stato membro, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data; il termine massimo è compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette giorni dal verificarsi dell'evento. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prorogare il termine massimo di sette giorni."

ii)       è aggiunto il seguente secondo comma:

         "Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per determinare le circostanze in cui gli Stati membri possono prorogare il termine massimo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino, nonché la durata massima di tale proroga."

b)      È aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5.     In deroga al paragrafo 4 la tenuta di un registro aggiornato è facoltativa per ogni detentore che:

a)       abbia accesso diretto alla base di dati informatizzata che già contiene le informazioni da inserire nel registro; nonché

b)      inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento."

(8)          È inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

Formazione

Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di formazione."

(9)          L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Conferimento di poteri alla Commissione per l'adozione di determinati atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per stabilire le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti:

a)      i requisiti per i mezzi di identificazione di cui all'articolo 4;

b)      le informazioni da inserire nel passaporto di cui all'articolo 6;

c)      le informazioni da inserire nel registro di cui all'articolo 7;

d)      il livello minimo dei controlli ufficiali da effettuare conformemente all'articolo 22;

e)      l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna."

(10)        È inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

Conferimento di determinate competenze di esecuzione alla Commissione

La Commissione può fissare, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti:

a)      il formato e la concezione dei mezzi di identificazione di cui all'articolo 4;

b)      le procedure e le norme tecniche per l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini;

c)      il formato del passaporto di cui all'articolo 6;

d)      il formato del registro di cui all'articolo 7;

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2."

(11)        L'articolo 13 è così modificato:

a)      I paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

b)      Al paragrafo 5, la frase introduttiva della lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)     Gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:"

(12)        All'articolo 14, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per stabilire, per le rifilature di carni bovine o per le carni bovine sezionate, norme equivalenti a quelle previste nei primi tre commi del presente articolo."

(13)        L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi

In deroga all'articolo 13, le carni bovine importate nel territorio dell'Unione, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all'articolo 13, sono etichettate con la seguente indicazione:

'origine: non UE' e 'Macellato in: [nome del paese terzo]'."

(14)        Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi.

(15)        L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Conferimento di poteri alla Commissione per l'adozione di determinati atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per quanto riguarda:

a)      le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate di cui all'articolo 14;

b)      le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette;

c)      le disposizioni di etichettatura connesse alla semplificazione dell'indicazione dell'origine;

d)      le dimensioni massime e la composizione del gruppo di animali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a);

e)      le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate. "

(16)        Gli articoli 20 e 21 sono soppressi.

(17)        L'articolo 22 è così modificato:

a)      Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:

         "La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2."

         "La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure e le condizioni per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma."

b)      Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.     Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito di un'ispezione in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione destinata allo Stato membro interessato, che fissa l'intervento correttivo necessario che tale Stato membro deve realizzare riguardo alle irregolarità riscontrate, compreso il livello dei controlli che l'autorità competente deve svolgere per garantire una corretta osservanza del presente regolamento.

          Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione, mediante un atto di esecuzione, prende le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle disposizioni riguardanti in particolare il livello dei controlli e le sanzioni amministrative nonché della disposizione relativa ai termini massimi di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2."

c)      È inserito il seguente nuovo paragrafo 4 bis:

"4 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 ter per stabilire le sanzioni amministrative che gli Stati membri applicano qualora i detentori, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non adempiano agli obblighi ad essi derivanti dal presente regolamento."

dc)    I paragrafi 5 e 6 sono soppressi.

(18)        Sono inseriti i seguenti articoli 22 bis e 22 ter:

"Articolo 22 bis

Autorità competenti

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di garantire l'osservanza del presente regolamento e di tutti gli atti adottati dalla Commissione in base ad esso.

Esse comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità di tali autorità.

Articolo 22 ter

Esercizio della delega

1.      Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.      La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, nonché agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal*

         [*data di entrata in vigore del presente regolamento o qualsiasi altra data fissata dal legislatore].

3.      La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, nonché agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.      Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.      L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, nonché degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(19)        L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Procedura di comitato

1.      La Commissione è assistita:

a)       ai fini degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dal comitato dei Fondi agricoli istituito dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio[19];

b)      ai fini degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, e degli articoli 5, 10 bis e dell'articolo 22, paragrafo 4 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[20].

          Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

         Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4.4.2012

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

[2]               COM (2005) 322 def. – Un piano per le TSE:   http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/docs/roadmap_it.pdf

[3]               http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_COM_2009_0544_F_EN_ANNEXE.pdf

[4]               Cfr. COM(2007) 539 def.

[5]               COM(2004) 316 def.

[6]               SEC(2009)1601 del 16.11.2009 http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/sec2009_1601_en.pdf

[7]               http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/hlg_opinion_agriculture_050309_en.pdf, pag. 7.

[8]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[9]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

[10]             GU L xx del xx.xx. xxxx, pag. xx.

[11]             GU L xx del xx.xx. xxxx, pag. xx.

[12]             GU L xx del xx.xx. xxxx, pag. xx.

[13]             GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

[14]             COM(2009) 544 def.

[15]             COM(2005) 9 def.

[16]             COM(2008) 545 def.

[17]             COM(2007) 539 def.

[18]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[19]             GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

[20]             GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

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