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Document 52012PC0155
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1098/2007 of 18 September 2007 establishing a multi-annual plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
/* COM/2012/0155 final - 2012/0077 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock /* COM/2012/0155 final - 2012/0077 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA CONTESTO DELLA PROPOSTA La presente proposta è volta a modificare il
regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che
istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico
e le attività di pesca che sfruttano questi stock ("il piano"). Tale
atto è stato adottato prima dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). L'obiettivo principale del piano è di
garantire che gli stock di merluzzo bianco del Baltico possano essere sfruttati
in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale. A
tal fine, il piano stabilisce norme atte a fissare le possibilità di pesca
annue per lo stock in termini di totali ammissibili di catture e sforzo di
pesca. Tali norme fanno uso di determinati parametri tecnici con riferimento ai
quali è possibile accertare un miglioramento o un peggioramento dello stato di
conservazione dello stock, e dunque stabilire se esso si allontani o si avvicini
all'obiettivo del piano. Questi parametri hanno basi scientifiche e non sono
frutto di una scelta politica. La scienza può evolvere e migliorare, sicché il
piano deve contenere le disposizioni necessarie per garantirne l'aggiornamento
con le migliori conoscenze scientifiche disponibili. Inoltre, a norma dell'articolo 27 del
regolamento, se un parere scientifico indica che i tassi di mortalità per pesca
non sono in linea con gli obiettivi del piano di gestione, il Consiglio deve
decidere a maggioranza qualificata tassi di mortalità riveduti che consentano
di garantire la realizzazione di tali obiettivi. Il testo in vigore conferisce
quindi al Consiglio il potere di modificare questi elementi non essenziali del
piano. Tale procedura decisionale non è più possibile a norma del TFUE. Analogamente, l'articolo 26
prevede la modifica da parte del Consiglio di taluni elementi non essenziali
del piano per garantire il conseguimento degli obiettivi. L'articolo 290 del TFUE stabilisce che un atto
legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non
legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi
non essenziali dell'atto legislativo. Occorre pertanto trasformare la procedura
decisionale di cui agli articoli 26 e 27 del regolamento in un sistema di
delega dei poteri che devono essere esercitati dalla Commissione alle
condizioni definite nel piano medesimo. Il piano deve essere pertanto
modificato di conseguenza. Il piano prevede la valutazione dell'impatto
delle misure di gestione sugli stock e sulle attività di pesca interessati. Il
calendario previsto dal regolamento in vigore non risulta né realizzabile né
efficace. Questo requisito solleva difficoltà considerevoli a causa dell'insufficienza
di dati utili disponibili per realizzare una valutazione adeguata. Secondo il
parere scientifico, occorre attendere almeno cinque anni a decorrere dall'avviamento
del piano per procedere a una valutazione completa dell'esecuzione del piano su
un periodo di tre anni. Il calendario definito per la valutazione del piano
deve essere pertanto modificato. Occorre conferire alla Commissione competenze
di esecuzione al fine di determinare se le condizioni previste all'articolo 29
del regolamento sono soddisfatte e, di conseguenza, se le disposizioni in
questione si applicano nelle sottodivisioni interessate. La Commissione e gli Stati membri si sono
inoltre impegnati a raggiungere al massimo entro il 2015 un rendimento massimo
sostenibile (MSY) per gli stock depauperati, ma tale obiettivo non figura in
quanto tale nel piano. Al fine di evitare ogni ambiguità, è opportuno includere
nel piano il riferimento al rendimento massimo sostenibile. Gli articoli 5 e 8 devono essere modificati di
conseguenza al fine di precisare che la procedura da seguire è quella prevista
dal trattato. Tale modifica è essenzialmente limitata ai
cambiamenti che consentono l'efficiente funzionamento del piano in accordo con
il nuovo iter decisionale previsto dal trattato di Lisbona. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Non pertinente 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA • Sintesi delle misure proposte La principale misura sotto il profilo
giuridico consiste nell'individuare le competenze conferite alla Commissione
dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio e classificarle come
poteri delegati o di esecuzione. • Base giuridica Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. • Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione
europea. • Principio di proporzionalità La proposta modifica misure già esistenti nel
regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio; pertanto fa salvo il
principio di proporzionalità. • Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente misura non comporta alcuna spesa
supplementare per il bilancio dell'Unione. 2012/0077 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n.
1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un
piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le
attività di pesca che sfruttano questi stock IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1],
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Al fine di evitare ogni ambiguità
e garantire la coerenza con gli impegni internazionali assunti dall'Unione
relativi al raggiungimento di un rendimento massimo sostenibile per gli stock
depauperati, occorre precisare gli obiettivi del piano pluriennale applicabile
agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e alle attività di pesca che
sfruttano questi stock, definiti dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del
Consiglio[2]. (2) A norma del regolamento (CE)
n. 1098/2007, i tassi minimi di mortalità per pesca ivi specificati devono
essere oggetto di un seguito ed essere riveduti qualora risultino inadeguati
per conseguire gli obiettivi del piano. (3) Conformemente all'articolo
290 del trattato, alla Commissione può essere conferito il potere di integrare
o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo mediante atti
delegati. (4) Ai fini di un efficiente
conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n.
1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato
degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a
norma dell'articolo 290 del trattato in relazione alla revisione dei tassi
minimi di mortalità per pesca qualora i dati scientifici indichino che tali
tassi non sono più adeguati e che le misure non sono sufficienti per conseguire
gli obiettivi del piano. È di particolare importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. (5) Nella preparazione e nell'elaborazione
degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla trasmissione
simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (6) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 29 del regolamento (CE)
n. 1098/2007, è opportuno conferire alla Commissione competenze di
esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3]. (7) Per garantire che venga
valutata efficacemente l'esecuzione del piano, il calendario di valutazione
previsto dal regolamento (CE) n. 1098/2007 deve essere modificato. (8) Occorre inoltre precisare la
procedura decisionale prevista dal regolamento (CE) n. 1098/2007 con
riguardo alla fissazione delle possibilità di pesca a seguito dell'entrata in
vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (9) Le modifiche proposte si
limitano pertanto essenzialmente ai cambiamenti che consentono l'efficiente
funzionamento del piano in accordo con il nuovo iter decisionale previsto dal
trattato di Lisbona. (10) Occorre pertanto modificare in
tal senso il regolamento (CE) n. 1098/2007, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è così
modificato: (1)
all'articolo 4, la frase introduttiva è sostituita
dalla seguente: "Il piano deve garantire lo sfruttamento
sostenibile degli stock di merluzzo bianco in questione sulla base del
rendimento massimo sostenibile, riducendo gradualmente i tassi di mortalità per
pesca e mantenendoli a livelli non inferiori a:"; (2)
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. Ogni anno il Consiglio decide,
conformemente al trattato, i TAC relativi all'anno successivo per ciascuno
degli stock di merluzzo bianco in questione."; (3)
all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal
seguente: "3. Il Consiglio decide ogni anno,
conformemente al trattato, il numero massimo di giorni fuori dal porto al di
fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell'anno successivo in cui è
autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle
norme fissate nei paragrafi 4 e 5."; (4)
l'articolo 26 è sostituito dal seguente: "Articolo 26 Valutazione del piano Ogni cinque anni a decorrere dal
18 settembre 2007, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficienza
del piano pluriennale. Se del caso, la Commissione può proporre adeguamenti del
piano pluriennale o adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27."; (5)
l'articolo 27 è sostituito dal seguente: "Articolo 27 Revisione dei tassi
minimi di mortalità per pesca La Commissione ha la facoltà di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 29 bis al fine di rivedere i tassi minimi
di mortalità per pesca fissati all'articolo 4 qualora i dati scientifici
indichino che i valori fissati per tali tassi sono incompatibili con gli
obiettivi del piano di gestione."; (6)
all'articolo 29, i paragrafi 2, 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti: "2. L'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, non si applica alle sottodivisioni CIEM
27 e/o 28.2 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco in tali
sottodivisioni sono inferiori al 3% delle catture totali di merluzzo bianco
nella zona B. Ogni anno la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione e sulla
base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati
scientifici disponibili, verifica l'esistenza di tali prove e determina se, di
conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e
paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nelle sottodivisioni in questione. Tali atti
di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo
29 ter, paragrafo 2. 3. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e
paragrafi 3, 4 e 5, si applica unicamente alla sottodivisione CIEM 28.1 qualora
esistano prove che le catture di merluzzo bianco sono superiori all'1,5% delle
catture totali di merluzzo bianco nella zona B. Ogni anno la Commissione,
per mezzo di atti di esecuzione e sulla base delle relazioni degli Stati membri
di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, verifica l'esistenza
di tali prove e determina se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo
8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nella
sottodivisione in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati in
conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 29 ter, paragrafo
2. 4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e
3 si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo."; (7)
è inserito il seguente capo VI bis: "Capo VI bis "Articolo 29 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di poteri di cui agli articoli 26 e
27 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. 3. La delega di poteri di cui agli articoli 26 e
27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adottato un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai sensi degli
articoli 26 e 27 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al
Parlamento europeo e al Consiglio nessuna di queste due istituzioni solleva
obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento
europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non
formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.". "Articolo 29 ter Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per il
settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento
(CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.". "Articolo
29 quater Decisioni
del Consiglio Qualora il presente regolamento preveda l'adozione
di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera in conformità al
trattato.". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C […]
del […], pag. […]. [2] GU L 248
del 22.9.2007. [3] GU L 55
del 28.2.2011, pag. 13.