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Document 52012PC0010
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati
/* COM/2012/010 final - 2012/0010 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati /* COM/2012/010 final - 2012/0010 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO
DELLA PROPOSTA
La presente relazione illustra l’impostazione
adottata ai fini dell’elaborazione del nuovo quadro giuridico per la protezione
dei dati personali nell’Unione europea, delineata nella comunicazione COM (2012)
9 final. Il quadro giuridico consta di due proposte legislative: –
una proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento
generale sulla protezione dei dati); – una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni
penali, e la libera circolazione di tali dati. La presente relazione riguarda quest’ultima
proposta legislativa. La direttiva 95/46/CE[1] – pietra angolare nell’impianto
della vigente normativa dell’UE in materia di protezione dei dati personali – è
stata adottata nel 1995 con due obiettivi: salvaguardare il diritto
fondamentale alla protezione dei dati e garantire la libera circolazione dei
dati personali tra gli Stati membri. La direttiva è stata integrata da diversi
strumenti che prevedono disposizioni specifiche per la protezione dei dati
personali nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia
penale (ex terzo pilastro)[2],
compresa la decisione quadro 2008/977/GAI [3].
Il Consiglio europeo ha
invitato la Commissione a valutare il funzionamento degli strumenti giuridici
dell’Unione in materia di protezione dei dati e a presentare, se necessario,
nuove iniziative legislative e non legislative[4].
Nella sua risoluzione sul programma di Stoccolma[5]
il Parlamento europeo ha accolto con favore la proposta relativa a un quadro
giuridico completo in materia di protezione dei dati nell’UE chiedendo, tra
l’altro, la revisione della decisione quadro. Nel piano d’azione per l’attuazione
del programma di Stoccolma[6]
la Commissione ha sottolineato la necessità di assicurare l’applicazione
sistematica del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nel
contesto di tutte le politiche europee. Il piano d’azione ha sottolineato che: “[i]n
una società globalizzata, caratterizzata da un rapido progresso tecnologico in
cui lo scambio d’informazioni non conosce confini, è quanto mai importante
garantire il rispetto della vita privata. L’Unione deve assicurare
l’applicazione sistematica del diritto fondamentale alla protezione dei dati.
Occorre rafforzare la posizione dell’UE in relazione alla protezione dei dati
personali in tutte le politiche europee, anche nel contrastare e prevenire la
criminalità e nelle relazioni internazionali.” Nella comunicazione
“Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell’Unione europea”[7], la Commissione è giunta alla
conclusione che l’Unione europea ha bisogno di una politica più completa e
coerente rispetto al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. La decisione quadro 2008/977/GAI
ha un campo di applicazione limitato, in quanto si applica solo al trattamento
transfrontaliero dei dati e non alle attività di trattamento effettuate dalla
polizia e dalle autorità giudiziarie a livello strettamente nazionale. Ciò può
creare difficoltà per le forze di polizia e le altre autorità competenti nei
settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione
di polizia per le quali può non essere agevole stabilire il carattere puramente
nazionale o transfrontaliero di un trattamento di dati o prevedere se i dati
“nazionali” possano essere oggetto di un successivo scambio transfrontaliero
(cfr. sezione 2). Inoltre, per sua natura e contenuto, la decisione quadro lascia
un ampio margine di manovra alle legislazioni nazionali degli Stati membri
nell’attuazione delle sue disposizioni. Inoltre, non prevede alcun meccanismo o
gruppo consultivo analogo al gruppo di lavoro “articolo 29” inteso a promuovere
un’interpretazione comune delle sue disposizioni, né conferisce competenze di
esecuzione alla Commissione per garantire un approccio attuativo comune. L’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce il principio secondo il
quale ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale.
Inoltre, all’articolo 16, paragrafo 2, TFUE, il trattato di Lisbona introduce
una base giuridica specifica per l’adozione di norme in materia di protezione
dei dati personali, anche nell’ambito della cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale. L’articolo 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea annovera la protezione dei dati personali tra
i diritti fondamentali. L’articolo 16 del TFUE impone al legislatore di
stabilire norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali anche nei settori della cooperazione giudiziaria
in materia penale e della cooperazione di polizia, che contemplino il
trattamento sia transfrontaliero sia nazionale dei dati personali. Ciò
consentirà di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali,
garantendo al tempo stesso lo scambio di dati personali a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, e contribuendo a una più efficace cooperazione nella lotta contro la
criminalità in Europa. Data la specificità dei settori della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la dichiarazione
n. 21[8]
ha riconosciuto che potrebbero rivelarsi necessarie norme specifiche sulla
protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei
settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di
polizia in base all’articolo 16 del TFUE.
2.
Consultazione delle parti interessate e valutazione
d’impatto
La presente iniziativa è il risultato di estese
consultazioni con tutte le principali parti in causa sul riesame del quadro
giuridico esistente in materia di protezione dei dati personali, comprendenti due
fasi di consultazione pubblica: –
dal 9 luglio al 31 dicembre 2009, la consultazione
relativa al quadro giuridico del diritto fondamentale alla protezione dei dati
personali, per la quale la Commissione ha ricevuto 168 risposte, 127
provenienti da privati cittadini, organizzazioni e associazioni imprenditoriali
e 12 dalle autorità pubbliche; i contributi che non rivestono carattere
riservato sono consultabili sul sito web della Commissione[9]; –
dal 4 novembre 2010 al 15 gennaio 2011, la
consultazione sulla comunicazione della Commissione “Un approccio globale alla
protezione dei dati personali nell’Unione europea”, per la quale la Commissione
ha ricevuto 305 risposte, 54 da privati cittadini, 31 da autorità pubbliche e 220
da organizzazioni private, soprattutto associazioni d’imprese e organizzazioni
non governative. I contributi che non rivestono carattere riservato sono
consultabili sul sito web della Commissione[10]. Mentre tali consultazioni vertevano sul riesame
della direttiva 95/46/CE in termini ampi, con le autorità di contrasto
interessate sono state condotte consultazioni più mirate, in particolare, un
seminario organizzato il 29 giugno 2010 con le autorità degli Stati membri in
merito all’applicazione delle norme di protezione dei dati alle autorità
pubbliche, anche nel settore della cooperazione di polizia e la cooperazione
giudiziaria in materia penale. Inoltre, il 2 febbraio 2011 la Commissione ha
organizzato un seminario con le autorità degli Stati membri per discutere
l’attuazione della decisione quadro 2008/977/GAI e, più in generale, la
protezione dei dati personali nel settore della cooperazione di polizia e della
cooperazione giudiziaria in materia penale. I cittadini europei sono stati consultati
attraverso un sondaggio Eurobarometro effettuato nel novembre-dicembre 2010[11], sono stati avviati diversi
studi in materia[12]
e il Gruppo di lavoro “Articolo 29”[13]
ha dato numerosi pareri e un utile contributo alla Commissione[14]. Il garante europeo della
protezione dei dati ha espresso un parere complessivo sulle questioni sollevate
nella comunicazione della Commissione del mese di novembre 2010[15]. Il Parlamento europeo ha approvato, con
risoluzione del 6 luglio 2011, una relazione a sostegno dell’impostazione
adottata dalla Commissione per la riforma del quadro normativo in materia di
protezione dei dati[16].
Le conclusioni adottate il 24 febbraio 2011 dal Consiglio dell’Unione europea
esprimono un consenso generale all’intento della Commissione di riformare il
quadro sulla protezione dei dati e approvano diversi elementi della strategia
della Commissione. Anche il Comitato economico e sociale europeo ha commentato
favorevolmente l’impulso generale dato dalla Commissione per garantire
un’applicazione più coerente della normativa dell’UE in materia di protezione
dei dati in tutti gli Stati membri e un’adeguata revisione della direttiva 95/46/CE[17]. In linea con l’iniziativa “Legiferare meglio”,
la Commissione ha proceduto a una valutazione dell’impatto delle diverse
opzioni strategiche[18].
La valutazione d’impatto è stata incentrata su tre obiettivi: migliorare la
dimensione di mercato interno della protezione dei dati; rendere più efficace
l’esercizio del diritto alla protezione dei dati da parte dei privati; creare
un quadro completo e coerente applicabile a tutti i settori di competenza
dell’Unione, compresa la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale. Per quanto riguarda quest’ultimo obiettivo in particolare, sono state valutate
due opzioni: una prima è sostanzialmente l’estensione del campo di applicazione
delle norme sulla protezione dei dati in questo settore per far fronte alle
carenze individuate e rispondere ad altre questioni sollevate dalla decisione
quadro, e una seconda di più ampia portata che stabilisce disposizioni molto
prescrittive e rigorose e che implicherebbe anche l’immediata modifica di tutti
gli altri strumenti del “terzo pilastro”. Una terza opzione “minimalista”,
basata in larga misura su comunicazioni interpretative e misure di sostegno
strategico, come programmi di finanziamento e strumenti tecnici, con un minimo
intervento legislativo, non è stata considerata adeguata ad affrontare le
questioni individuate in questo settore in relazione alla protezione dei dati. Conformemente ad una metodologia consolidata,
la Commissione, coadiuvata da un gruppo direttivo interservizi, ha valutato
ciascuna opzione in funzione delle sue effettive possibilità di conseguire gli
obiettivi strategici, dell’impatto economico sulle parti interessate (compreso
sul bilancio delle istituzioni dell’Unione europea), delle ripercussioni sulla
società e dell’effetto sui diritti fondamentali. Non sono emersi possibili
impatti ambientali. L’analisi dell’impatto complessivo ha portato a
individuare l’opzione prescelta, integrata nella presente proposta. Stando alla
valutazione d’impatto, la sua attuazione consentirà di rafforzare ulteriormente
la protezione dei dati in questo settore, in particolare includendo il
trattamento dei dati nazionali, garantendo così una maggiore certezza giuridica
alle autorità competenti nei settori della cooperazione giudiziaria in materia
penale e della cooperazione di polizia. In data 9 settembre 2011 il comitato per la
valutazione d’impatto ha espresso il suo parere sul progetto di valutazione
d’impatto. e conseguentemente la valutazione è stata così modificata: –
sono stati chiariti gli obiettivi dell’attuale
quadro normativo (in che misura siano stati o non siano stati realizzati), così
come gli obiettivi della proposta riforma; –
la sezione relativa alla definizione del problema è
stata corredata di nuove prove e di spiegazioni/chiarimenti supplementari. La Commissione ha inoltre preparato una
relazione di attuazione relativa alla decisione quadro 2008/977/GAI, basata sull’articolo
29, paragrafo 2, che dovrebbe essere adottata come componente del presente
pacchetto di misure sulla protezione dei dati[19].
Anche i risultati di tale relazione, redatta sulla base dei dati forniti dagli
Stati membri, ha alimentato la preparazione della valutazione d’impatto.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1.
Base giuridica
La proposta si basa sull’articolo 16,
paragrafo 2, del TFUE, la nuova base giuridica specifica introdotta dal
trattato di Lisbona per l’adozione di norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da
parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, così come
da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo
di applicazione del diritto dell’Unione, e per l’adozione di norme relative
alla libera circolazione di tali dati. La proposta è finalizzata a garantire un
livello elevato e uniforme di protezione dei dati in questo settore, in modo da
accrescere la fiducia reciproca tra le autorità di polizia e giudiziarie di
diversi Stati membri e agevolare la libera circolazione dei dati e la
cooperazione tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie.
3.2.
Sussidiarietà e proporzionalità
In virtù del principio di sussidiarietà
(articolo 5, paragrafo 3, del TUE) l’Unione interviene soltanto se e in quanto
gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli
effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Alla luce dei problemi sopra esposti, l’analisi della sussidiarietà indica che
è necessario intervenire a livello di Unione nei settori della cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale per i seguenti motivi: –
il diritto alla protezione dei dati personali,
sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 16,
paragrafo 1, del TFUE richiede il medesimo livello di protezione dei dati in
tutta l’Unione di protezione dei dati scambiati e dei dati trattati a livello
nazionale; –
le autorità incaricate dell’applicazione della
legge negli Stati membri devono trattare e scambiare dati a ritmi sempre
crescenti ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalità e il
terrorismo transnazionali. In questo contesto norme chiare e coerenti sulla
protezione dei dati a livello di Unione contribuiranno a promuovere la
cooperazione fra tali autorità; –
inoltre, esistono difficoltà pratiche nell’attuare
efficacemente la normativa in materia di protezione dei dati e occorre
stabilire una cooperazione tra gli Stati membri e le autorità nazionali a
livello di Unione, per garantire uniformità nell’applicazione del diritto
dell’UE. L’Unione si trova inoltre nella posizione migliore per garantire in
maniera efficace e coerente lo stesso livello di protezione alle persone
fisiche i cui dati personali siano trasferiti verso paesi terzi; –
gli Stati membri non sono in grado da soli di
risolvere i problemi posti dalla situazione attuale, in particolare dalla
frammentazione delle legislazioni nazionali. Conseguentemente esiste la precisa
esigenza di istituire un quadro armonizzato e coerente che consenta un agevole
trasferimento transfrontaliero di dati personali all’interno dell’Unione
europea e che garantisca nel contempo un’effettiva tutela di tutte le persone
fisiche nell’intero territorio dell’UE; –
le proposte legislative dell’UE risulteranno più
efficaci rispetto ad analoghi provvedimenti adottati dai singoli Stati membri,
a motivo della natura e della dimensione dei problemi che non sono confinati a
uno o più Stati membri. Il principio di proporzionalità prevede che
qualsiasi intervento sia mirato e si limiti a quanto è necessario per
conseguire gli obiettivi. Tale principio ha guidato l’intera elaborazione della
proposta legislativa, dall’individuazione e valutazione delle opzioni
strategiche alternative fino alla sua stesura. Una direttiva è pertanto lo strumento migliore
per garantire l’armonizzazione a livello dell’UE in tale settore e per dare al
tempo stesso la flessibilità necessaria agli Stati membri quando attuano i
principi, le norme e le rispettive esenzioni a livello nazionale. Data la
complessità delle normative nazionali in vigore per la protezione dei dati
personali trattati nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale e in vista dell’obiettivo generale di armonizzare tali norme con
la presente direttiva, la Commissione dovrà chiedere agli Stati membri di
fornirle documenti esplicativi sui rapporti fra gli elementi della direttiva e
le corrispondenti parti degli strumenti nazionali di attuazione affinché possa
adempiere ai propri compiti controllando l’attuazione della presente direttiva.
3.3.
Sintesi degli aspetti inerenti ai diritti
fondamentali
Il diritto alla protezione dei dati personali
è sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e
dall’articolo 16 del TFUE e dall’articolo 8 della convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Come
sottolinea la Corte di giustizia dell’Unione europea[20], il diritto alla protezione
dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce
della sua funzione sociale[21].
La protezione dei dati è strettamente legata al rispetto della vita privata e
familiare tutelata dall’articolo 7 della Carta. Tale principio è riflesso
nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, che prevede che gli
Stati membri proteggano i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche, in particolare il diritto alla vita privata con riguardo al
trattamento dei dati personali. Altri diritti fondamentali sanciti dalla Carta
e potenzialmente interessati dalla presente normativa sono il divieto di
qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l’altro, sulla razza, l’origine
etnica, le caratteristiche genetiche, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la disabilità, o
l’orientamento sessuale (articolo 21); i diritti dei minori (articolo 24), e il
diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).
3.4.
Spiegazione dettagliata della proposta
3.4.1.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
L’articolo 1 definisce l’oggetto della
direttiva, cioè le norme relative al trattamento dei dati di carattere
personale a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, e ne stabilisce il duplice obiettivo:
tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, garantendo nel
contempo un elevato livello di sicurezza pubblica, e garantire lo scambio dei
dati personali tra le autorità competenti all’interno dell’Unione. L’articolo 2 definisce il campo di applicazione
della direttiva, che non è limitato al trattamento transfrontaliero dei dati ma
si applica a tutte le attività di trattamento svolte da “autorità competenti”
(ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 14) ai fini della direttiva. La direttiva
non si applica né al trattamento di dati nel corso di un’attività che non
rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, né al trattamento
di dati da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, che sono
soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001 e ad altre norme specifiche. L’articolo 3 contiene le definizioni
della terminologia utilizzata nella direttiva. Mentre alcune definizioni sono
mutuate dalla decisione quadro 2008/977/GAI, altre sono modificate, integrate
con elementi aggiuntivi, o introdotte ex novo. Nuove definizioni sono
introdotte per “violazione di dati personali”, “dati genetici” e “dati
biometrici”, “autorità competenti” (sulla base dell’articolo 87, del TFUE e
dell’articolo 2, lettera h), della decisione quadro 2008/977/GAI) e
“minore”, basata sulla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo[22].
3.4.2.
CAPO II - PRINCIPI
L’articolo 4 stabilisce i principi relativi al
trattamento dei dati personali, rifacendosi all’articolo 6 della direttiva 95/46/CE
e all’articolo 3 della decisione quadro 2008/977/GAI e adeguandoli al contesto
specifico della presente direttiva. L’articolo 5 dispone che, nella misura del
possibile, si operi una distinzione tra i dati personali di diverse categorie
di interessati. Questa disposizione di nuova introduzione - non figurava
infatti né nella direttiva 95/46/CE né nella decisione quadro 2008/977/GAI -
era tuttavia stata proposta dalla Commissione nella sua iniziale proposta di
decisione quadro[23]
e trova giustificazione nella raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (87) 15.
Regole analoghe sono già applicate a Europol[24]
ed Eurojust[25]. L’articolo 6 verte sul diverso grado di
esattezza e affidabilità dei dati personali e si ispira al principio 3.2 della
raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (87) 15. Norme analoghe, anch’esse
riprese nella proposta di decisione quadro della Commissione, esistono per
Europol[26].
L’articolo 7 definisce i criteri di liceità del
trattamento, quando è necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorità
competente in base al diritto nazionale, per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il responsabile del trattamento, per proteggere gli interessi
vitali dell’interessato o di un terzo o per prevenire un’immediata e grave
minaccia alla sicurezza pubblica. Gli altri motivi di trattamento lecito
indicati all’articolo 7 della direttiva 95/46/CE non sono congrui al
trattamento dei dati nel settore della polizia e della giustizia penale. L’articolo 8 pone un divieto generale al
trattamento di categorie particolari di dati personali, prevedendo eccezioni
alla norma generale sulla base dell’articolo 8 della direttiva 95/46/CE; tra i
dati il cui trattamento è vietato la direttiva aggiunge anche i dati genetici,
allineandosi così alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo[27]. L’articolo 9 stabilisce un divieto delle misure
basate sul trattamento automatizzato dei dati personali, salvo se autorizzate
da una legge che contenga adeguate garanzie, in linea con l’articolo 7 della
decisione quadro 2008/977/GAI.
3.4.3.
CAPO III - DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’articolo 10 introduce l’obbligo per gli Stati
membri di garantire informazioni comprensibili e facilmente accessibili,
ispirandosi in particolare al principio n. 10 della risoluzione di Madrid sulle
norme internazionali sulla protezione dei dati personali e della vita privata[28], così come l’obbligo per i
responsabili del trattamento di fornire procedure e meccanismi per facilitare
l’esercizio dei diritti dell’interessato. Ciò implica, in linea di principio,
il criterio della gratuità dell’esercizio dei diritti. L’articolo 11 dispone che gli Stati membri sono
tenuti a garantire che l’interessato riceva alcune informazioni. Tali obblighi
richiamano gli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE, senza separare in
articoli distinti i casi in cui la raccolta avviene direttamente presso
l’interessato o meno, e ampliano la portata delle informazioni da fornire. Sono
previste deroghe all’obbligo di informazione, quando costituiscano misure
necessarie e proporzionate in una società democratica per l’adempimento dei
compiti delle autorità competenti (ispirate all’articolo 13 della direttiva 95/46/CE
e all’articolo 17 della decisione quadro 2008/977/GAI). L’articolo 12 prevede l’obbligo per gli Stati
membri di garantire il diritto di accesso dell’interessato ai propri dati
personali. Richiama l’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE,
con l’aggiunta di nuovi elementi di informazione all’interessato (il periodo di
conservazione dei dati, il diritto di rettifica, cancellazione o limitazione
dei dati e la possibilità di proporre reclamo). L’articolo 13 dispone che gli Stati membri
possono adottare misure legislative che limitano il diritto di accesso, se ciò
è reso necessario dalla specifica natura del trattamento dei dati nei settori
della cooperazione di polizia e della giustizia in materia penale, prevedendo
che l’interessato sia informato della limitazione all’accesso, come da articolo
17, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2008/977/GAI. L’articolo 14 introduce la disposizione secondo
la quale, nei casi in cui l’accesso diretto è limitato, l’interessato deve
essere informato della possibilità di un accesso indiretto per il tramite
dell’autorità di controllo, che dovrebbe esercitare il diritto in sua vece e
comunicargli l’esito delle verifiche effettuate. L’articolo 15 relativo al diritto di rettifica
segue l’articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46/CE e l’articolo 18,
paragrafo 1, della decisione quadro 2008/977/GAI con riferimento agli obblighi
in caso di rifiuto. L’articolo 16 relativo al diritto di
cancellazione si basa sull’articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46/CE e
sull’articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/977/GAI con
riferimento agli obblighi in caso di rifiuto. La disposizione comprende anche
il diritto di chiedere che il trattamento sia contrassegnato in alcuni casi;
tale formulazione permette di sostituire l’ambiguo termine di “blocco”
utilizzato dall’articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46/CE e
dall’articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/977/GAI. L’articolo 17 sulla rettifica, cancellazione e
limitazione del trattamento nei procedimenti penali costituisce un chiarimento
dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/977/GAI.
3.4.4.
CAPO IV - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E INCARICATO
DEL TRATTAMENTO
3.4.4.1.
SEZIONE 1 - OBBLIGHI GENERALI
L’articolo 18 descrive la responsabilità del
responsabile del trattamento di conformarsi alla presente direttiva e di
garantirne l’effettiva conformità, anche attraverso l’adozione di politiche e
meccanismi adeguati a tal fine. L’articolo 19 stabilisce che gli Stati membri
devono provvedere affinché il responsabile del trattamento si conformi agli
obblighi derivanti dai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione
e di protezione di default. L’articolo 20 precisa le relazioni che
intercorrono tra corresponsabili del trattamento. L’articolo 21 chiarisce la posizione e l’obbligo
degli incaricati del trattamento, basandosi in parte sull’articolo 17,
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, con l’aggiunta di nuovi elementi come il
fatto che un incaricato del trattamento che non si limiti a trattare i dati in
base alle istruzioni del responsabile del trattamento va considerato
corresponsabile del trattamento. L’articolo 22 sul trattamento sotto l’autorità
del responsabile e dell’incaricato del trattamento riflette l’articolo 16 della
direttiva 95/46/CE. L’articolo 23 enuncia l’obbligo per i
responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento di conservare la
documentazione di tutti i sistemi e procedure di trattamento sotto la propria
responsabilità. L’articolo 24 verte sulla registrazione,
conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/977,
fornendo ulteriori chiarimenti. L’articolo 25 chiarisce gli obblighi del
responsabile del trattamento e dell’incaricato del trattamento ai fini della
cooperazione con l’autorità di controllo. L’articolo 26 riguarda i casi in cui la
consultazione preventiva dell’autorità di controllo è obbligatoria, sulla base
dell’articolo 23 della decisione quadro 2008/977/GAI.
3.4.4.2. Sezione 2 – Sicurezza dei dati
L’articolo 27 sulla sicurezza del trattamento,
basata sull’attuale articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE sulla
sicurezza del trattamento e sull’articolo 22 della decisione quadro 2008/977/GAI
del Consiglio, estende i relativi obblighi all’incaricato del trattamento,
indipendentemente dal contratto in atto con il responsabile del trattamento. Gli articoli 28 e 29 introducono l’obbligo di
notificazione di una violazione di dati personali, che richiama l’analoga
disposizione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE,
precisando e operando una distinzione tra l’obbligo di notificare la violazione
all’autorità di controllo (articolo 28) e l'obbligo, in determinate
circostanze, di darne comunicazione all’interessato (articolo 29). L’articolo 29
prevede anche deroghe a tale obbligo, con riferimento all’articolo 11,
paragrafo 4.
3.4.4.3. Sezione 3 - Responsabile della
protezione dei dati
L’articolo 30 fa obbligo al responsabile del
trattamento di designare un responsabile della protezione dei dati incaricato
dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 32. Se più autorità
competenti agiscono sotto il controllo di un’autorità centrale, che funge da
responsabile del trattamento, un responsabile della protezione dei dati deve
essere designato almeno dall’autorità centrale. L’articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 95/46/CE lascia agli Stati membri l’opzione di introdurre tale
obbligo in sostituzione dell’obbligo generale di notificazione preventiva, come
previsto dalla direttiva. L’articolo 31 precisa la posizione del
responsabile della protezione dei dati. L’articolo 32 definisce i compiti del
responsabile della protezione dei dati.
3.4.5.
CAPO V - TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO
PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
L’articolo 33 stabilisce
i principi generali per il trasferimento di dati verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali nel settore della cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale, compresi i trasferimenti successivi. Precisa che
i trasferimenti di dati verso i paesi terzi sono ammessi solo se necessari a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali. L’articolo 34 stabilisce che i trasferimenti
verso un paese terzo sono ammessi solo se la Commissione ha adottato una
decisione di adeguatezza, conformemente al regolamento (UE) n. …/2012, nei
confronti di tale paese terzo, o se ciò avviene specificamente nell’ambito
della cooperazione di polizia o giudiziaria in materia penale, o, in mancanza
di tale decisione, se sono state poste in essere adeguate garanzie. Nelle more
di una decisione di adeguatezza, la direttiva garantisce che i trasferimenti
possano continuare sulla base di deroghe e in presenza di adeguate garanzie.
Inoltre l’articolo specifica i criteri applicabili dalla Commissione per
valutare se esista un adeguato livello di protezione, ricomprendendovi
espressamente lo stato di diritto, il diritto a un ricorso effettivo e l’esistenza
di un’autorità di controllo indipendente. L’articolo dispone anche che la
Commissione può valutare il livello di protezione offerto da un territorio o da
un settore di trattamento all’interno del paese terzo. Una decisione di
adeguatezza adottata secondo le procedure di cui all’articolo 38 del
regolamento generale sulla protezione dei dati è applicabile nei limiti della
presente direttiva. In alternativa, la Commissione può adottare una decisione
di adeguatezza esclusivamente ai fini della presente direttiva. L’articolo 35 definisce le adeguate garanzie
che devono essere offerte ai fini di un trasferimento internazionale di dati,
in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione. Tali garanzie
possono essere poste in essere con uno strumento giuridicamente vincolante, ad
esempio un accordo internazionale. In alternativa, il responsabile del
trattamento può concludere che tali garanzie sussistano dopo aver valutato
tutte le circostanze relative al trasferimento. L’articolo 36 definisce le deroghe per il
trasferimento di dati sulla base dell’articolo 26 della direttiva 95/46/CE e
dell’articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI. L’articolo 37 fa obbligo agli Stati membri di
provvedere a che il responsabile del trattamento informi il destinatario delle
limitazioni del trattamento e adotti tutte le misure ragionevoli per assicurare
che tali limitazioni siano rispettate dai destinatari dei dati personali nel
paese terzo o dall’organizzazione internazionale. L’articolo 38 prevede espressamente lo
sviluppo di meccanismi di cooperazione internazionale per la protezione dei
dati personali tra la Commissione e le autorità di controllo di paesi terzi, in
particolare quelli che si ritiene offrano un adeguato livello di protezione,
tenendo conto della raccomandazione dell’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE) sulla cooperazione transfrontaliera
nell’applicazione delle legislazioni in materia di privacy del 12 giugno 2007.
3.4.6.
CAPO VI - AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTI
3.4.6.1. Sezione 1 – Indipendenza
L’articolo 39 obbliga gli Stati membri a
istituire una o più autorità di controllo, come già previsto dall’articolo 28,
paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e dall’articolo 25 della decisione
quadro 2008/977/GAI, e ad ampliarne i compiti affinché possano contribuire
alla coerente applicazione della direttiva in tutta l’Unione; tale autorità può
essere la stessa istituita a norma del regolamento generale sulla protezione
dei dati. L’articolo 40 precisa le condizioni per
l’indipendenza delle autorità di controllo, ai sensi della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea[29],
ispirandosi anche all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 45/2001[30]. L’articolo 41 dispone le condizioni generali
per i membri dell’autorità di controllo, in applicazione della pertinente
giurisprudenza[31],
inspirandosi anche all’articolo 42, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n.
45/2001. L’articolo 42 contiene disposizioni relative
all’istituzione delle autorità di controllo, comprese le condizioni applicabili
ai membri, che ciascuno Stato membro deve prevedere con legge. L’articolo 43, sul segreto professionale a cui
sono tenuti i membri e il personale delle autorità di controllo, segue articolo
28, paragrafo 7, della direttiva 95/46/CE e l’articolo 25, paragrafo 4,
della decisione quadro 2008/977/GAI.
3.4.6.2. Sezione 2 - FUNZIONI E POTERI
L’articolo 44 stabilisce le competenze delle
autorità di controllo sulla base dell’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva
95/46/CE e dell’articolo 25, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/977/GAI.
Le autorità giurisdizionali, nell’esercizio della loro funzione
giurisdizionale, sono esentate dal controllo esercitato dall’autorità di
controllo, ma non dall’applicazione delle norme sostanziali in materia di
protezione dei dati. L’articolo 45 impone agli Stati membri di
stabilire le funzioni dell’autorità di controllo, compresa quella di ricevere
ed esaminare i reclami o sensibilizzare il pubblico ai rischi, alla norme e
misure di salvaguardia e ai diritti. Una particolare funzione dell’autorità di
controllo nel contesto della presente direttiva consiste nell’esercitare il
diritto di accesso per conto dell’interessato, qualora l’accesso diretto sia
negato o limitato, e verificare la liceità del trattamento dei dati. L’articolo 46 stabilisce i poteri
dell’autorità di controllo, sulla base dell’articolo 28, paragrafo 3,
della direttiva 95/46/CE e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, della decisione
quadro 2008/977/GAI. L’articolo 47 impone alle autorità di controllo di
elaborare relazioni annuali di attività, sulla base dell’articolo 28, paragrafo
5, della direttiva 95/46/CE.
3.4.7.
Capo VII –
cooperazione
L’articolo 48 introduce norme sull’obbligo di
assistenza reciproca, a differenza dell’articolo 28, paragrafo 6, secondo
trattino, della direttiva 95/46/CE che prevedeva un mero obbligo generale di
collaborazione, senza ulteriori specifiche. L’articolo 49 prevede che il comitato
consultivo europeo per la protezione dei dati, istituito dal regolamento
generale sulla protezione dei dati, eserciti le sue funzioni anche in relazione
ai trattamenti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva. A
integrazione dei contributi ricevuti, la Commissione chiederà il parere dei
rappresentanti di autorità competenti in materia di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali degli
Stati membri, nonché dei rappresentanti di Europol ed Eurojust, tramite un
gruppo di esperti sulle questioni attinenti alla protezione dei dati nelle
attività di polizia e giudiziarie.
3.4.8.
CAPO VIII - RICORSI GIURISDIZIONALI, RESPONSABILITÀ
E SANZIONI
L’articolo 50 stabilisce il diritto di proporre
reclamo all’autorità di controllo, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4,
della direttiva 95/46/CE, e riguarda qualsiasi infrazione della direttiva nei
confronti del ricorrente. L’articolo specifica anche gli organismi, le
organizzazioni o associazioni che possono presentare reclamo per conto
dell’interessato o, in caso di violazione di dati personali, indipendentemente
dal reclamo dell’interessato. L’articolo 51 riguarda il diritto di proporre
ricorso giurisdizionale contro un’autorità di controllo, e, sulla base delle
disposizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE,
prevede esplicitamente che l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale
per obbligare l’autorità di controllo a dare seguito a un reclamo. L’articolo 52 riguarda il diritto di proporre
ricorso giurisdizionale contro un responsabile del trattamento o un incaricato
del trattamento, sulla base dell’articolo 22 della direttiva 95/46/CE e
dell’articolo 20 della decisione quadro 2008/977/GAI. L’articolo 53 introduce norme comuni per i
procedimenti giurisdizionali, compreso il diritto degli organismi,
organizzazioni o associazioni di rappresentare in giudizio un interessato e il
diritto delle autorità di controllo di avviare azioni legali. L’obbligo,
imposto agli Stati membri, di garantire la rapidità del procedimento si ispira
all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE[32]. L’articolo 54 obbliga gli Stati membri a
prevedere il diritto al risarcimento, sulla base dell’articolo 23 della
direttiva 95/46/CE e dell’articolo 19, paragrafo 1, della decisione
quadro 2008/977/GAI, esteso ai danni causati da un incaricato del
trattamento, e chiarisce la responsabilità dei corresponsabili del trattamento
e dei coincaricati del trattamento. L’articolo 55 impone agli Stati membri di
definire le sanzioni applicabili alle violazioni della direttiva e di garantirne
l’effettiva attuazione.
3.4.9.
CAPO IX - ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
L’articolo 56 contiene le clausole standard per
l’esercizio delle deleghe a norma dell’articolo 290 del TFUE. Ciò consente al
legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non
legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi
non essenziali di un atto legislativo (atti quasi legislativi). L’articolo 57 dispone la procedura di comitato
necessaria per il conferimento delle competenze di esecuzione alla Commissione
nei casi in cui, conformemente all’articolo 291 del TFUE, sono necessarie
condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti
dell’Unione. Si applica la procedura d’esame.
3.4.10.
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI
L’articolo 58 abroga la decisione quadro 2008/977/GAI.
L’articolo 59 stabilisce che rimangono
impregiudicate le disposizioni specifiche per la protezione dei dati personali
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, contenute in atti dell’Unione adottati
prima della data di adozione della presente direttiva. L’articolo 60 chiarisce il rapporto della
presente direttiva con accordi internazionali conclusi precedentemente dagli
Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e
della cooperazione di polizia. L’articolo 61 dispone che la Commissione deve
valutare l’attuazione della direttiva e redigere apposite relazioni, al fine di
valutare la necessità di allineare alla presente direttiva le specifiche
disposizioni adottate precedentemente di cui all’articolo 59. L’articolo 62 stabilisce l’obbligo degli Stati
membri di recepire la direttiva nel diritto nazionale e comunicare alla
Commissione le disposizioni adottate in applicazione della direttiva. L’articolo 63 specifica la data di entrata in
vigore della direttiva. L’articolo 64 stabilisce i destinatari della
presente direttiva. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La scheda finanziaria legislativa che correda
la proposta di regolamento generale per la protezione dei dati riporta le
implicazioni di bilancio relative al regolamento e alla presente direttiva. 2012/0010 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, sentito il garante europeo della protezione
dei dati[33], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L’articolo 8,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e
l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano. (2)
Il trattamento dei dati personali è al servizio
dell’uomo; i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali devono rispettarne i diritti e le libertà
fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a
prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell’interessato. Il
trattamento dei dati personali dovrebbe contribuire alla realizzazione di uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. (3)
La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la
globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La
portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo
vertiginoso e la tecnologia attuale consente alle competenti autorità di
utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro
attività. (4)
Tale evoluzione impone di agevolare la libera
circolazione dei dati tra le autorità competenti all’interno dell’Unione e il trasferimento
verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso
un elevato livello di protezione dei dati personali. Ciò richiede un quadro
giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell’Unione,
affiancato da efficaci misure di attuazione. (5)
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati[34],
si applica a tutte le attività di trattamento di dati personali negli Stati
membri nel settore pubblico e in quello privato. Non si applica invece ai
trattamenti di dati personali “effettuati per l’esercizio di attività che non
rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario” quali le attività
nei settori della cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in
materia penale. (6)
La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del
27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito
della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[35] si applica ai settori della
cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. Il
campo di applicazione della decisione quadro si limita al trattamento dei dati
personali trasmessi o resi disponibili tra Stati membri. (7)
Assicurare un livello uniforme ed elevato di
protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scambio di
dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri è essenziale al
fine di garantire un’efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale. Per questo occorre un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati
membri dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione
delle sanzioni penali. Un’efficace protezione dei dati personali in tutta
l’Unione presuppone il rafforzamento dei diritti delle persone cui si
riferiscono i dati e degli obblighi di coloro che trattano dati personali, ma
anche poteri equivalenti per controllare e garantire il rispetto delle norme di
protezione dei dati personali negli Stati membri. (8)
L’articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea conferisce al Parlamento europeo e al
Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e
le norme relative alla libera circolazione di tali dati. (9)
Su tale base, il regolamento (UE) n. …/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali
dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) stabilisce norme generali
per la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali e per la libera circolazione dei dati personali nell’Unione. (10)
Nella dichiarazione n. 21, relativa alla protezione
dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale
e della cooperazione di polizia, allegata all’atto finale della conferenza
intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza
riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della
specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei
dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della
cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in
base all’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (11)
Occorre pertanto che una distinta direttiva,
conforme alla specificità dei settori in questione, stabilisca le norme
relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. (12)
Per garantire un medesimo livello di protezione
alle persone fisiche attraverso diritti azionabili in tutta l’Unione e
prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati tra
le autorità competenti, è necessario che la direttiva stabilisca norme
armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali nel
settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione
di polizia. (13)
La presente direttiva ammette, nell’applicazione
delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso
ai documenti ufficiali. (14)
È necessario che la protezione prevista dalla
presente direttiva si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla
nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei dati
personali. (15)
La protezione delle persone fisiche deve essere
neutrale sotto il profilo tecnologico e non dipendere dalle tecniche impiegate;
in caso contrario, si correrebbero gravi rischi di elusione. La protezione
delle persone fisiche deve applicarsi sia al trattamento automatizzato che al
trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono contenuti o destinati a
essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nel campo di
applicazione della presente direttiva i fascicoli o le serie di fascicoli, e le
rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici. La presente
direttiva non dovrebbe applicarsi né trattamento di dati personali effettuato
nell’ambito di un’attività che non rientra nel campo di applicazione del
diritto dell’Unione, in particolare la sicurezza nazionale, né ai dati trattati
da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, quali Europol o Eurojust.
(16)
È necessario applicare i principi di protezione a
tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o
identificabile. Per stabilire l’identificabilità di una persona fisica, è
opportuno considerare tutti i mezzi di cui il responsabile del trattamento o un
terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona. Non è
necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente
anonimi da impedire l’identificazione dell’interessato. (17)
Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero
rientrare, in particolare, tutti i dati riguardanti lo stato di salute di un
interessato, le informazioni sulle richieste di prestazione di servizi
sanitari; le informazioni sui pagamenti o l’ammissibilità all’assistenza
sanitaria; un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare
l’interessato in modo univoco a fini sanitari; qualsiasi informazione raccolta
nel corso della prestazione di servizi sanitari a detta persona; le
informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo
o una sostanza organica, compresi i campioni biologici; l’identificazione di
una persona come prestatore di assistenza sanitaria all’interessato; qualsiasi
informazione riguardante, ad esempio, una malattia, l’invalidità, il rischio di
malattie, l’anamnesi medica, i trattamenti clinici o l’effettivo stato
fisiologico o biomedico dell’interessato, indipendentemente dalla fonte, ad esempio
un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un
test diagnostico in vitro. (18)
Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere
lecito ed equo nei confronti dell’interessato. In particolare, dovrebbero
essere esplicitati gli scopi specifici per cui i dati sono trattati. (19)
Nell’interesse della prevenzione, dell’indagine e
del perseguimento di reati, è necessario che le autorità competenti conservino
e trattino i dati personali raccolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento
o perseguimento di specifici reati al di là di tale contesto, per sviluppare
conoscenze dei fenomeni e delle tendenze criminali, raccogliere intelligence
sulle reti del crimine organizzato e mettere in collegamento diversi reati. (20)
I dati personali non devono essere trattati per
finalità incompatibili con la finalità per la quale sono stati raccolti. I dati
personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedere le finalità per le
quali sono elaborati. Occorre adottate tutte le misure ragionevoli per
garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. (21)
Il principio dell’esattezza dei dati deve essere
applicato tenendo conto della natura e della finalità del trattamento in
questione. In particolare nei procedimenti giudiziari, le dichiarazioni
contenenti dati personali sono basate sulla percezione soggettiva delle persone
e non sempre sono verificabili. Il requisito dell’esattezza non deve pertanto
riferirsi all’esattezza di una dichiarazione ma al semplice fatto che è stata
rilasciata. (22)
Nell’interpretare e applicare i principi generali
di trattamento dei dati personali a cura delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, occorre tener conto delle specificità del settore, compresi
gli obiettivi specifici perseguiti. (23)
È inerente al trattamento dei dati personali nel
settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione
di polizia, che siano elaborati dati personali relativi a diverse categorie di
interessati. Pertanto deve essere operata, per quanto possibile, una chiara
distinzione tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati:
indiziati, condannati, vittime di reato e terzi (testimoni, persone informate,
persone in contatto o collegate a indiziati o condannati). (24)
Per quanto possibile i dati di carattere personale
vanno distinti in base al loro livello di accuratezza e affidabilità. Occorre
che i fatti rimangano distinti dalle valutazioni personali, al fine di
garantire la protezione delle persone così come la qualità e l’affidabilità
delle informazioni trattate dalle autorità competenti. (25)
Per essere lecito, il trattamento dei dati deve
essere necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorità competente in
base al diritto nazionale, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto
il responsabile del trattamento, per proteggere gli interessi vitali
dell’interessato o di un terzo o per prevenire un’immediata e grave minaccia
alla sicurezza pubblica. (26)
Meritano una specifica protezione i dati personali
che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei
diritti fondamentali o della vita privata, compresi i dati genetici. Tali dati
non devono essere oggetto di trattamento, salvo che tale operazione sia
espressamente autorizzata per legge, che preveda adeguate garanzie a tutela
degli interessi legittimi dell’interessato, oppure quando il trattamento è
necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un
terzo, o riguardi dati resi manifestamente pubblici dall’interessato. (27)
Ogni persona ha il diritto di non essere oggetto di
una misura basata unicamente su un trattamento automatizzato se ciò produce
conseguenze giuridiche pregiudizievoli nei suoi confronti, salvo quando autorizzato
da una legge che precisi le misure atte a salvaguardare gli interessi legittimi
dell’interessato. (28)
Affinché l’interessato possa esercitare i propri
diritti, qualsiasi informazione a questi destinata deve essere di facile
accesso e comprensione, il che presuppone l’utilizzo di un linguaggio semplice
e chiaro. (29)
Occorre predisporre modalità volte ad agevolare
l’esercizio dei diritti di cui alla presente direttiva, compresi i meccanismi
per la richiesta, gratuita, di accedere ai dati, rettificarli e cancellarli. Il
responsabile del trattamento deve essere tenuto a rispondere alle richieste
dell’interessato senza ingiustificato ritardo. (30)
Il principio di trattamento equo implica che
l’interessato sia informato in particolare dell’esistenza del trattamento e
delle sue finalità, del periodo di conservazione dei dati, del diritto di
accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre un reclamo. In
caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato, questi deve inoltre
essere informato dell’eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle
conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli. (31)
L’interessato deve ricevere le informazioni
relative al trattamento di dati personali al momento della raccolta o, se i
dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, all’atto della
registrazione o entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del
caso. (32)
Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai
dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per
essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto
che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni
specie in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione,
ai destinatari, anche nei paesi terzi. L’interessato deve poter ricevere copia
dei dati personali oggetto del trattamento. (33)
Gli Stati membri devono poter adottare misure
legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di
informazioni all’interessato o l’accesso di questi ai suoi dati personali nella
misura e per la durata in cui tale limitazione totale o parziale costituisca
una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito
conto dei legittimi interessi dell’interessato, per non compromettere indagini,
inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari, per non compromettere la
prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento di reati o
l’esecuzione di sanzioni penali, per proteggere la sicurezza pubblica o la
sicurezza dello Stato, o per proteggere l’interessato o i diritti e le libertà
altrui. (34)
Qualsiasi rifiuto o limitazione di accesso è
comunicato per iscritto all’interessato indicando i motivi di fatto o di
diritto sui quali si basa la decisione. (35)
Nei casi in cui gli Stati membri hanno adottato
disposizioni legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il suo diritto
di accesso, l’interessato deve avere il diritto di chiedere all’autorità di
controllo nazionale di verificare la liceità del trattamento. È opportuno che
l’interessato sia informato di tale diritto. Quando esercita il diritto di
accesso per conto dell’interessato, l’autorità di controllo deve informarlo,
perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie e comunicargli
l’esito riguardo alla liceità del trattamento in questione. (36)
Ogni persona deve avere il diritto di ottenere la
rettifica di dati personali inesatti che la riguardano e il diritto alla
cancellazione quando il trattamento di tali dati non è conforme ai principi
fondamentali previsti dalla presente direttiva. Se i dati personali sono
trattati nel corso di un’indagine penale e di un procedimento penale, la
rettifica, i diritti di informazione, accesso, cancellazione e limitazione di
trattamento possono essere esercitati in conformità delle norme nazionali sui
procedimenti giudiziari. (37)
Occorre stabilire una responsabilità generale del
responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che
abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In
particolare, il responsabile del trattamento deve garantire la conformità delle
attività di trattamento alle disposizioni adottate in applicazione della
presente direttiva. (38)
La tutela dei diritti e delle libertà
dell’interessato con riguardo al trattamento dei dati personali richiede
l’attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative per garantire il
rispetto delle disposizioni della presente direttiva. Al fine di garantire la
conformità con le disposizioni adottate in applicazione della presente
direttiva, il responsabile del trattamento deve adottare politiche e attuare
misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin
dalla progettazione e della protezione di default. (39)
La protezione dei diritti e delle libertà
dell’interessato così come le responsabilità dei responsabili del trattamento e
degli incaricati del trattamento, esigono una chiara attribuzione delle
responsabilità ai sensi della presente direttiva, compresi i casi in cui un
responsabile del trattamento stabilisca le condizioni, le finalità e i mezzi
del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando
l’operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento. (40)
Le attività di trattamento devono essere
documentate dal responsabile del trattamento o dall’incaricato del trattamento,
al fine di monitorare il rispetto della presente direttiva. Bisognerebbe
obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento
a cooperare con l’autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta
documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i
trattamenti. (41)
Al fine di garantire un’efficace protezione dei
diritti e delle libertà dell’interessato a titolo preventivo, il responsabile
del trattamento o l’incaricato del trattamento deve consultare l’autorità di
controllo in alcuni casi prima del trattamento. (42)
Una violazione di dati personali può, se non
affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni all’interessato,
compreso alla sua reputazione. Pertanto, non appena viene a conoscenza di
un’avvenuta violazione, il responsabile del trattamento deve notificarla
all’autorità nazionale competente. È opportuno che le persone i cui dati o la
cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano
informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si
considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata
dell’interessato quando ad esempio comporta, in connessione con il trattamento
dei dati, il furto o l’usurpazione d’identità, un danno fisico, un’umiliazione
grave o attenta alla sua reputazione. (43)
Nel definire modalità dettagliate relative al
formato e alle procedure applicabili alla notificazione delle violazioni di
dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze della
violazione, in particolare stabilire se i dati personali fossero o meno
protetti con opportuni dispositivi tecnici atti a limitare efficacemente il
rischio di furto d’identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che
tali modalità e procedure tengano conto degli interessi legittimi delle
competenti autorità, nei casi in cui una diffusione prematura rischi di
ostacolare inutilmente l’indagine sulle circostanze della violazione. (44)
Il responsabile del trattamento o l’incaricato del
trattamento deve designare una persona che lo assiste nel controllare il
rispetto delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva.
Un responsabile della protezione dei dati può essere designato congiuntamente
per più enti dell’autorità competente. I responsabili della protezione dei dati
devono poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in piena
indipendenza e in modo efficace. (45)
Gli Stati membri devono garantire che un
trasferimento verso un paese terzo avvenga unicamente se è necessario ai fini
di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o di
esecuzione delle sanzioni penali, e il responsabile del trattamento nel paese
terzo o l’organizzazione internazionale è un’autorità competente ai sensi della
presente direttiva. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che
il paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un
livello di protezione adeguato, o se sono state previste idonee garanzie. (46)
La Commissione può decidere, con effetto
nell’intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o settore
di trattamento all’interno di un paese terzo o un’organizzazione internazionale
offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la
certezza del diritto e l’uniformità in tutta l’Unione nei confronti dei paesi
terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello
di protezione adeguato. In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono
avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. (47)
In linea con i valori fondamentali su cui è fondata
l’Unione, in particolare la tutela dei diritti dell’uomo, è opportuno che la
Commissione tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto,
l’accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di
diritti dell’uomo. (48)
Occorre che la Commissione sia altresì in grado di
riconoscere che un paese terzo o un territorio o settore di trattamento
all’interno di un paese terzo o un’organizzazione internazionale non offre un
adeguato livello di protezione dei dati, nel qual caso il trasferimento di dati
personali verso tale paese terzo deve essere vietato, salvo se effettuato sulla
base di un accordo internazionale, in presenza di adeguate garanzie o di una
deroga. È opportuno prevedere procedure di consultazione tra la Commissione e
detti paesi terzi o organizzazioni internazionali. Tuttavia, la decisione della
Commissione non deve pregiudicare la possibilità di procedere a trasferimenti
sulla base di adeguate garanzie o sulla base di una deroga prevista dalla
direttiva. (49)
I trasferimenti non effettuati sulla base di una
decisione di adeguatezza devono essere autorizzati unicamente qualora siano
offerte adeguate garanzie in uno strumento giuridicamente vincolante, atto ad
assicurare la protezione dei dati personali, o qualora il responsabile del
trattamento o l’interessato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze
relative a un’operazione o a un insieme di operazioni di trasferimento dei dati
e, sulla base di tale valutazione, ritenga che esistano adeguate garanzie in
materia di protezione dei dati personali. Qualora non esistano motivi per
autorizzare un trasferimento, devono essere ammesse deroghe se necessario per
salvaguardare i legittimi interessi dell’interessato, qualora lo preveda la
legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali o quando sia
indispensabile per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza
pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, o in singoli casi per
prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, o
in singoli casi per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria. (50)
Con il trasferimento transfrontaliero di dati
personali aumenta il rischio che l’interessato non possa esercitare il proprio
diritto alla protezione dei dati per tutelarsi da usi o divulgazioni illecite
di tali dati. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di
non essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere indagini relative ad
attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto
transfrontaliero possono anche scontrarsi con poteri insufficienti per
prevenire e correggere e con regimi giuridici incoerenti. Pertanto vi è la
necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di
controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni con
le loro controparti all’estero. (51)
La designazione di un’autorità di controllo che agisca
in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della
protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali.
Spetterebbe alle autorità di controllo controllare l’applicazione delle
disposizioni della presente direttiva e contribuire alla sua coerente
applicazione in tutta l’Unione, così da tutelare le persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali. A tal fine le autorità di
controllo cooperano tra loro e con la Commissione. (52)
Gli Stati membri possono prevedere che l’autorità
di controllo già istituita negli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) …./2012
possa assolvere anche i compiti che devono essere adempiuti dalle autorità di
controllo nazionali da istituirsi a norma della presente direttiva. (53)
È necessario che gli Stati membri possano istituire
più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura
costituzionale, organizzativa e amministrativa. Ciascuna autorità di controllo
deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, dei locali e delle
infrastrutture necessarie per l’effettivo svolgimento dei propri compiti,
compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di
controllo in tutta l’Unione. (54)
Le condizioni generali applicabili ai membri dell’autorità
di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in
particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo
dello Stato membro e contenere disposizioni sulle qualifiche e sulle funzioni
di tali membri. (55)
Sebbene la presente direttiva si applichi anche
alle attività dei giudici nazionali, non è opportuno che rientri nella
competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali
effettuato dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali, al fine di salvaguardarne l’indipendenza. Tuttavia, tale
esenzione deve essere limitata all’attività autenticamente giurisdizionale e
non applicarsi ad altre attività a cui i giudici potrebbero partecipare in
forza del diritto nazionale. (56)
Al fine di garantire un monitoraggio e
un’applicazione coerenti della presente direttiva in tutta l’Unione, le
autorità di controllo devono godere in ciascuno Stato membro degli stessi
diritti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine e d’intervento
giuridicamente vincolanti, di decisione e sanzione, segnatamente in caso di
reclamo, così come di agire in giudizio. (57)
È necessario che ciascuna autorità di controllo
tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini;
che a seguito di reclamo vada condotta un’indagine, soggetta a controllo
giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che
l’autorità di controllo informi l’interessato dei progressi e dei risultati del
ricorso entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un’ulteriore indagine
o il coordinamento con un’altra autorità di controllo, l’interessato deve
ricevere informazioni interlocutorie. (58)
Le autorità di controllo devono prestarsi reciproca
assistenza nell’esercizio delle loro funzioni, in modo da garantire la coerente
applicazione e attuazione delle disposizioni adottate in conformità della
presente direttiva. (59)
Il comitato europeo per la protezione dei dati
istituito con regolamento (UE) n. …/2012 deve contribuire all’applicazione
uniforme della presente direttiva in tutta l’Unione, in particolare dando
consulenza alla Commissione e promuovendo la cooperazione delle autorità di
controllo in tutta l’Unione. (60)
Ciascun interessato deve avere il diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo di qualunque Stato membro e il
diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora ritenga che siano stati
violati i diritti di cui gode a norma della presente direttiva o se l’autorità
di controllo non dà seguito a un reclamo o non agisce quando è necessario
intervenire per proteggere i suoi diritti di interessato. (61)
L’organismo, l’organizzazione o associazione che
intenda tutelare i diritti e gli interessi di un interessato in relazione alla
protezione dei dati personali e sia istituito o istituita a norma della
legislazione di uno Stato membro deve avere il diritto di proporre reclamo o
esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto dell’interessato,
su suo espresso mandato, o di proporre un proprio reclamo indipendente dall’azione
dell’interessato, se ritiene che sussista violazione dei dati personali. (62)
Ogni persona fisica o giuridica deve avere diritto
di proporre ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell’autorità di
controllo che la riguarda. Le azioni contro l’autorità di controllo devono
essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui
l’autorità di controllo è stabilita. (63)
Gli Stati membri devono assicurare che i ricorsi
giurisdizionali, per essere efficaci, consentano di adottare rapidamente
provvedimenti per porre fine a una violazione della presente direttiva o per
prevenirla. (64)
Il responsabile del trattamento o l’incaricato del
trattamento deve risarcire i danni cagionati da un trattamento illecito ma può
essere esonerato da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è
imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l’errore è stato
l’interessato o in caso di forza maggiore. (65)
Dovrebbe essere punibile chiunque, persona di
diritto pubblico o di diritto privato, non ottemperi alle disposizioni della
presente direttiva. Gli Stati membri devono garantire sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive e adottare tutte le misure necessarie per la loro
applicazione. (66)
Al fine di conseguire gli obiettivi della
direttiva, segnatamente tutelare i diritti fondamentali e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione
dei dati personali, e garantire il libero scambio di tali dati nell’Unione tra
autorità competenti, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare
atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. In particolare, è necessario adottare atti delegati con riferimento
alle notificazioni relative a violazioni di dati personali alle autorità di
controllo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la
Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel
contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la
Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (67)
Occorre conferire alla Commissione competenze di
esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione della
presente direttiva per quanto riguarda la documentazione conservata dai
responsabili del trattamento e incaricati del trattamento, la sicurezza del
trattamento con particolare riferimento agli standard di cifratura, la
notificazione di una violazione di dati personali all’autorità di controllo e
l’adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo o da un territorio o
settore di trattamento nel paese terzo o un’organizzazione internazionale. Tali
competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[36]. (68)
È opportuno applicare la procedura d’esame per
l’adozione di misure concernenti la documentazione conservata dai responsabili
del trattamento e incaricati del trattamento, la sicurezza del trattamento con
particolare riferimento agli standard di cifratura, la notificazione di una
violazione di dati personali all’autorità di controllo e l’adeguato livello di
protezione offerto da un paese terzo o da un territorio o settore di
trattamento nel paese terzo o un’organizzazione internazionale, data la portata
generale di tali atti. (69)
È opportuno che la Commissione adotti atti di
esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati
relativi a un paese terzo, o a un territorio o settore di trattamento dati nel
paese terzo, o un’organizzazione internazionale che non garantisce un livello
di protezione adeguato, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di
urgenza. (70)
Poiché gli obiettivi della presente direttiva,
segnatamente tutelare i diritti fondamentali e le libertà fondamentali delle
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali,
e garantire il libero scambio di tali dati nell’Unione tra autorità competenti,
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e
possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in
questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (71)
La presente direttiva dovrebbe abrogare la
decisione quadro 2008/977/GAI. (72)
Occorre che rimangano impregiudicate le disposizioni
specifiche relative al trattamento dei dati personali a cura delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o di esecuzione delle sanzioni penali, contenute in atti dell’Unione
adottati prima della data di adozione della presente direttiva e che
disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l’accesso
delle autorità nazionali designate ai sistemi di informazione istituiti ai
sensi dei trattati. È necessario che la Commissione valuti la situazione sotto
il profilo del rapporto tra la presente direttiva e gli atti adottati
precedentemente alla data di adozione della presente direttiva che disciplinano
il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l’accesso delle autorità nazionali
designate ai sistemi d’informazione istituiti ai sensi dei trattati, al fine di
verificare se sia necessario allineare dette specifiche disposizioni alla
presente direttiva. (73)
Per garantire una sistematica e coerente protezione
dei dati personali nell’Unione, gli accordi internazionali conclusi dagli Stati
membri prima dell’entrata in vigore della presente direttiva devono essere
modificati e resi conformi alla presente direttiva. (74)
La presente direttiva non pregiudica l’applicazione
delle norme relative alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografia minorile stabilite dalla direttiva 2011/92/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011[37]. (75)
A norma dell’articolo 6 bis del protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito o l’Irlanda non saranno
vincolati da norme stabilite nella presente direttiva laddove il Regno Unito o
l’Irlanda non siano vincolati da norme dell’Unione che disciplinano forme di
cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia
nell’ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in
base all’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (76)
A norma degli articoli 2 e 2 bis del
protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non è
vincolata dalla presente direttiva né è soggetta alla sua applicazione. Dato
che la presente direttiva si basa sull’acquis di Schengen in applicazione della
parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca
decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei
mesi dall’adozione della presente direttiva, se intende recepirla nel proprio
diritto interno. (77)
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la
presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con
la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[38]. (78)
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente
direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen
ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la
Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[39]. (79)
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente
direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen,
ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea,
la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del
Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della
Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo
dell’acquis di Schengen[40]. (80)
La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il
diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione
dei dati personali e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali
limitazioni di tali diritti possono essere apportate solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui. (81)
Conformemente alla dichiarazione politica congiunta
degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28
settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia
giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più
documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto
riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di
tali documenti sia giustificata. (82)
La presente direttiva non deve pregiudicare la
facoltà degli Stati membri di dare attuazione all’esercizio del diritto
dell’interessato di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e
limitazione dei dati personali trattati nel corso di un procedimento penale, e
alle loro eventuali limitazioni nelle norme nazionali di procedura penale, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Oggetto e finalità 1. La presente direttiva
stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali. 2. In conformità della presente
direttiva gli Stati membri: a) tutelano i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione
dei dati personali, e b) garantiscono che lo scambio dei dati
personali da parte delle autorità competenti all’interno dell’Unione non sia
limitato né vietato per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Articolo 2
Campo d’applicazione 1. La presente direttiva si
applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti
per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. 2. La presente direttiva si
applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati
personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un
archivio o destinati a figurarvi. 3. Le disposizioni della
presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali: a) effettuati per attività che non rientrano
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, concernenti in particolare
la sicurezza nazionale; b) effettuati da istituzioni, organi e
organismi dell’Unione. Articolo 3
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: (1)
“interessato”: la persona fisica identificata o
identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile
del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può
utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati
relativi all’ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica,
economica, culturale o sociale; (2)
“dati personali”: qualsiasi informazione
concernente l’interessato; (3)
“trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione; (4)
“limitazione di trattamento”: contrassegno dei dati
personali memorizzati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; (5)
“archivio”: qualsiasi insieme strutturato di dati
personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto
che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale
o geografico; (6)
“responsabile del trattamento”: l’autorità pubblica
competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, le
condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità, le
condizioni e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o
dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri
specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto
dell’Unione o dal diritto dello Stato membro; (7)
“incaricato del trattamento”: la persona fisica o
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che
elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento; (8)
“destinatario”: la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali; (9)
“violazione dei dati personali”: violazione di
sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati
personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati; (10)
“dati genetici”: tutti i dati, di qualsiasi natura,
riguardanti le caratteristiche di una persona fisica che siano ereditarie o
acquisite in uno stadio precoce di sviluppo prenatale; (11)
“dati biometrici”: i dati relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne
consentono l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i rilievi
dattiloscopici; (12)
“dati relativi alla salute”: qualsiasi informazione
attinente alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di
servizi sanitari a detta persona; (13)
“minore”: persona di età inferiore agli anni
diciotto; (14)
“autorità competenti”: qualsiasi autorità pubblica
competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali; (15)
“autorità di controllo”: l’autorità pubblica
istituita da uno Stato membro in conformità dell’articolo 39. CAPO II PRINCIPI Articolo 4
Principi applicabili al trattamento di dati personali Gli Stati membri dispongono che i dati
personali siano: a) trattati in modo lecito ed equo; b) raccolti per finalità determinate,
esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con
tali finalità; c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo
necessario rispetto alle finalità perseguite; d) esatti e, se necessario, aggiornati;
devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati; e) conservati in una forma che consenta
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; f) trattati sotto la responsabilità del
responsabile del trattamento, che assicura la conformità alle disposizioni
adottate ai sensi della presente direttiva. Articolo 5
Distinzione tra diverse categorie di interessati 1. Gli Stati membri dispongono
che, nella misura del possibile, il responsabile del trattamento operi una
chiara distinzione tra i dati personali di diverse categorie di interessati,
quali: a) le persone per le quali vi sono fondati
motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato; b) le persone condannate per un reato; c) le vittime di
reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali
vittime di reato; d) i terzi coinvolti nel reato, quali le
persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su
reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire
informazioni su reati, o le persone in contatto o collegate alle persone di cui
alle lettere a) e b), e e) le persone che non rientrano in nessuna
delle precedenti categorie. Articolo 6
Diverso grado di esattezza e affidabilità dei dati personali 1. Gli Stati
membri provvedono affinché, nella misura del possibile, sia effettuata una
distinzione tra diverse categorie di dati personali oggetto di trattamento in
base al loro grado di esattezza e affidabilità. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché, nella misura del possibile, i dati personali fondati su fatti siano
differenziati da quelli fondati su valutazioni personali. Articolo 7
Liceità del trattamento Gli Stati membri dispongono che il trattamento
dei dati personali sia lecito solo se e nella misura in cui è necessario: (a)
per l’esecuzione di un compito di un’autorità
competente, previsto per legge per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo
1, oppure (b)
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto
il responsabile del trattamento, oppure (c)
per la salvaguardia degli interessi vitali
dell’interessato o di un terzo, oppure (d)
per la prevenzione di un’immediata e grave minaccia
alla sicurezza pubblica. Articolo 8
Trattamento di categorie particolari di dati personali 1. Gli Stati membri vietano il
trattamento di dati personali che rivelino la razza, l’origine etnica, le
opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l’appartenenza
sindacale, come pure il trattamento di dati genetici o dati relativi alla
salute e alla vita sessuale. 2. Il paragrafo 1 non si applica
quando: a) il trattamento è autorizzato da
disposizioni di legge che prevedono garanzie adeguate, oppure b) il trattamento è necessario per
salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo, oppure c) il trattamento riguarda dati resi
manifestamente pubblici dall’interessato. Articolo 9
Misure basate sulla profilazione e trattamento automatizzato 1. Gli Stati membri dispongono
che la misura che produca effetti giuridici negativi o significativamente
incida sull’interessato e sia basata unicamente su un trattamento automatizzato
di dati personali destinato a valutarne aspetti della personalità, sia vietata
salvo che sia autorizzata da disposizioni di legge che precisino misure a
salvaguardia dei legittimi interessi dell’interessato. 2. Il trattamento automatizzato
di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità
dell’interessato non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati
personali di cui all’articolo 8. CAPO III DIRITTI DELL’INTERESSATO Articolo 10
Modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato 1. Gli Stati membri dispongono
che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli per
applicare politiche trasparenti e facilmente accessibili con riguardo al
trattamento dei dati personali e ai fini dell’esercizio dei diritti
dell’interessato. 2. Gli Stati membri dispongono
che il responsabile del trattamento fornisca all’interessato tutte le
informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in
forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro. 3. Gli Stati membri dispongono
che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli per
stabilire le procedure d’informazione di cui all’articolo 11 e le procedure per
l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui agli articoli da 12 a 17. 4. Gli Stati membri dispongono
che il responsabile del trattamento informi l’interessato senza ingiustificato
ritardo del seguito dato alle sue richieste. 5. Gli Stati membri dispongono
che le informazioni e le misure prese dal responsabile del trattamento a
seguito di una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 siano gratuite. Se le
richieste sono vessatorie, in particolare per il carattere ripetitivo, la
lunghezza o il volume, il responsabile del trattamento può esigere un
contributo spese per le informazioni o l’azione richiesta; in alternativa, può
non effettuare quanto richiesto. In tale caso, incombe al responsabile del
trattamento dimostrare il carattere vessatorio della richiesta. Articolo 11
Informazione dell’interessato 1. In
caso di raccolta di dati personali, gli Stati membri provvedono affinché il
responsabile del trattamento predisponga adeguate misure per fornire
all’interessato almeno le seguenti informazioni: a) l’identità e le coordinate di
contatto del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione
dei dati; b) le finalità del trattamento cui sono
destinati i dati personali; c) il periodo per il quale i dati
personali saranno conservati; d) l’esistenza del diritto
dell’interessato di chiedere al responsabile del trattamento l’accesso ai dati
e la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o la
limitazione di trattamento; e) il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo di cui all’articolo 39 e le coordinate di contatto di
detta autorità; f) i destinatari o le categorie di
destinatari dei dati personali, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni
internazionali; g) ogni altra informazione necessaria
per garantire un trattamento equo nei confronti dell’interessato, in
considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono
trattati. 2. Quando
i dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato, il
responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al
paragrafo 1, dell’obbligatorietà o meno della comunicazione dei dati personali
e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione. 3. Il
responsabile del trattamento fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1: a) al momento in cui i dati personali
sono ottenuti dall’interessato, oppure b) quando i dati personali non sono
raccolti direttamente presso l’interessato, al momento della registrazione o
entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle
specifiche circostanze in cui i dati vengono trattati. 4. Gli
Stati membri possono adottare misure legislative volte a ritardare, limitare o
omettere l’informazione dell’interessato nella misura e per la durata in cui
tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e
proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi
interessi dell’interessato: (a)
per non compromettere indagini, inchieste o
procedimenti ufficiali o giudiziari; (b)
per non compromettere la prevenzione, l’indagine,
l’accertamento o il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali; (c)
per proteggere la sicurezza pubblica; (d)
per proteggere la sicurezza dello Stato; (e)
per proteggere i diritti e le libertà di terzi. 5. Gli Stati membri hanno
facoltà di determinare le categorie di trattamenti di dati cui possono
applicarsi, in tutto o in parte, le deroghe di cui al paragrafo 4. Articolo 12
Diritto di accesso dell’interessato 1. Gli Stati membri dispongono
che l’interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano. Se è in corso un trattamento, il responsabile del trattamento
fornisce le seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in
questione; c) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi; d) il periodo per il quale saranno
conservati i dati personali; e) l’esistenza del diritto
dell’interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano o la limitazione di
trattamento; f) il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità; g) la comunicazione dei dati personali
oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine. 2. Gli Stati membri dispongono
che l’interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento
copia dei dati personali oggetto del trattamento. Articolo 13
Limitazioni del diritto di accesso 1.
Gli Stati membri possono adottare misure
legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso
dell’interessato nella misura in cui tale limitazione totale o parziale
costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica,
tenuto debito conto dei legittimi interessi dell’interessato: (a)
per non compromettere indagini, inchieste o
procedimenti ufficiali o giudiziari; (b)
per non compromettere la prevenzione, l’indagine,
l’accertamento o il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali; (c)
per proteggere la sicurezza pubblica; (d)
per proteggere la sicurezza dello Stato; (e)
per proteggere i diritti e le libertà di terzi. 2.
Gli Stati membri hanno facoltà di determinare con
legge le categorie di trattamenti di dati cui possono applicarsi, in tutto o in
parte, le deroghe di cui al paragrafo 1. 3.
Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati
membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto
l’interessato di ogni rifiuto o limitazione dell’accesso, dei motivi del
rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo e di
proporre ricorso giurisdizionale. Le informazioni sui motivi di fatto o di
diritto su cui si basa la decisione possono essere omesse qualora la loro
comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1.
4.
Gli Stati membri provvedono affinché il responsabile
del trattamento documenti i motivi per cui ha omesso di comunicare i motivi di
fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Articolo 14
Modalità per l’esercizio del diritto di accesso 1. Gli Stati membri dispongono
che l’interessato abbia il diritto di chiedere, in particolare nei casi di cui
all’articolo 13, che l’autorità di controllo verifichi la liceità del
trattamento. 2. Gli Stati membri dispongono
che il responsabile del trattamento informi l’interessato del diritto di
chiedere l’intervento dell’autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1. 3. Qualora l’interessato
eserciti il diritto di cui al paragrafo 1, l’autorità di controllo lo informa
quanto meno dell’avvenuto espletamento di tutte le verifiche necessarie e del
loro esito riguardo alla liceità del trattamento in questione. Articolo 15
Diritto di rettifica 1. Gli Stati membri dispongono
che l’interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento
la rettifica di dati personali inesatti. L’interessato ha il diritto di
ottenere l’integrazione di dati personali incompleti, anche mediante una
dichiarazione rettificativa. 2. Gli Stati membri dispongono
che il responsabile del trattamento informi per iscritto l’interessato di ogni
rifiuto di rettifica, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre
reclamo all’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Articolo 16
Diritto alla cancellazione 1.
Gli Stati membri dispongono che l’interessato abbia
il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di
dati personali qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni
adottate ai sensi dell’articolo 4, lettere da a) a e), dell’articolo 7 e
dell’articolo 8, della presente direttiva. 2.
Il responsabile del trattamento provvede senza
ritardo alla cancellazione. 3.
Invece di provvedere alla cancellazione, il
responsabile del trattamento contrassegna i dati personali: (a)
quando l’interessato ne contesta l’esattezza, per
il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche; (b)
quando i dati personali devono essere conservati a
fini probatori; (c)
quando l’interessato si oppone alla loro
cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo. 4.
Gli Stati membri dispongono che il responsabile del
trattamento informi per iscritto l’interessato di ogni rifiuto di cancellare o
contrassegnare i dati trattati, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di
proporre reclamo all’autorità di controllo e di proporre ricorso
giurisdizionale. Articolo 17
Diritti dell’interessato nel corso di indagini e procedimenti penali Gli Stati membri possono disporre che il
diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione di
trattamento di cui agli articoli da 11 a 16 sia esercitato in conformità delle
norme nazionali sui procedimenti giudiziari qualora i dati personali figurino
in una decisione giudiziaria o in un casellario giudiziario oggetto di
trattamento nel corso di un’indagine o di un procedimento penale. CAPO IV
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E INCARICATO DEL TRATTAMENTO SEZIONE 1
OBBLIGHI GENERALI Articolo 18
Responsabilità del responsabile del trattamento 1. Gli Stati membri dispongono
che il responsabile del trattamento adotti politiche e attui misure adeguate
per garantire che il trattamento dei dati personali effettuato sia conforme
alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. 2. Le misure di cui al paragrafo
1 comprendono, in particolare: a) la conservazione della documentazione ai
sensi dell’articolo 23; b) il rispetto dei requisiti di
consultazione preventiva ai sensi dell’articolo 26; c) l’attuazione dei requisiti di sicurezza
dei dati di cui all’articolo 27; d) la designazione di un responsabile della
protezione dei dati ai sensi dell’articolo 30. 3. Il responsabile del
trattamento mette in atto meccanismi per assicurare la verifica dell’efficacia
delle misure di cui al paragrafo 1. Qualora
ciò sia proporzionato, la verifica è effettuata da revisori interni o esterni
indipendenti. Articolo 19
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default 1. Gli Stati membri dispongono
che il responsabile del trattamento, tenuto conto dell’evoluzione tecnica e dei
costi di attuazione, metta in atto adeguate misure e procedure tecniche e
organizzative in modo tale che il trattamento sia conforme alle disposizioni
adottate ai sensi della presente direttiva e assicuri la tutela dei diritti
dell’interessato. 2. Il responsabile del
trattamento mette in atto meccanismi per garantire che siano trattati, di
default, solo i dati personali necessari per le finalità del trattamento. Articolo 20
Corresponsabili del trattamento Gli Stati membri dispongono che se il
responsabile del trattamento determina le finalità, le condizioni e i mezzi del
trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del
trattamento determinino, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità
in merito al rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della presente
direttiva, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per
l’esercizio dei diritti dell’interessato. Articolo 21
Incaricato del trattamento 1.
Gli Stati membri dispongono che qualora il
trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento,
questi scelga un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per
mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della
presente direttiva e assicuri la tutela dei diritti dell’interessato. 2.
Gli Stati membri dispongono che l’esecuzione dei
trattamenti su commissione sia disciplinata da un atto giuridico che vincoli
l’incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda
segnatamente che l’incaricato del trattamento agisca soltanto su istruzione del
responsabile del trattamento, in particolare qualora sia vietato il
trasferimento dei dati personali usati. 3.
L’incaricato del trattamento che tratta i dati
personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del
trattamento è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed
è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all’articolo 20. Articolo 22
Trattamento sotto l’autorità del responsabile del trattamento e
dell’incaricato del trattamento Gli Stati membri dispongono che l’incaricato del
trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del
responsabile del trattamento, che abbia accesso a dati personali non possa
trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal responsabile del
trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o di uno Stato
membro. Articolo 23
Documentazione 1. Gli
Stati membri dispongono che ogni responsabile del trattamento e incaricato del
trattamento conservi la documentazione di tutti i sistemi e procedure di
trattamento sotto la propria responsabilità. 2. La documentazione contiene
almeno le seguenti informazioni: a) nome e coordinate di contatto del
responsabile del trattamento, o di ogni corresponsabile del trattamento o
incaricato del trattamento; b) finalità del trattamento; c) indicazione dei destinatari o delle
categorie di destinatari dei dati personali; d) indicazione dei trasferimenti di dati
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa
l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale. 3. Il responsabile del
trattamento e l’incaricato del trattamento mettono la documentazione a
disposizione dell’autorità di controllo, su richiesta. Articolo 24
Registrazione 1. Gli Stati membri provvedono
affinché siano registrati almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica,
consultazione, comunicazione, interconnessione e cancellazione. Le
registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni indicano in particolare
la finalità, la data e l’ora del trattamento e, nella misura del possibile,
l’identificazione della persona che ha consultato o comunicato i dati
personali. 2. Le registrazioni sono usate esclusivamente ai fini della verifica della
liceità del trattamento dei dati, dell’autocontrollo e per garantire
l’integrità e la sicurezza dei dati. Articolo 25
Cooperazione con l’autorità di controllo 1. Gli
Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento e l’incaricato del
trattamento cooperino, su richiesta, con l’autorità di controllo nell’esercizio
delle sue funzioni, fornendo in particolare tutte le informazioni necessarie all’esercizio
delle sue funzioni. 2. Quando
l’autorità di controllo esercita i poteri a norma dell’articolo 46, lettere a)
e b), il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento rispondono
a una a sua richiesta entro un termine ragionevole. La risposta comprende una
descrizione delle misure prese a seguito delle osservazioni dell’autorità di
controllo e dei risultati raggiunti. Articolo 26
Consultazione preventiva dell’autorità di controllo 1.
Gli Stati membri provvedono affinché il
responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento consulti l’autorità
di controllo prima di trattare dati personali che figureranno in un nuovo
archivio di prossima creazione se: a) si tratta delle categorie particolari di
dati di cui all’articolo 8; b) il tipo di trattamento, in particolare il
ricorso a tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, comporta per altri versi
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato,
segnatamente per quanto attiene alla protezione dei dati personali. 2.
Gli Stati membri possono disporre che l’autorità di
controllo stabilisca un elenco di trattamenti soggetti a consultazione
preventiva ai sensi del paragrafo 1. SEZIONE 2
SICUREZZA DEI DATI Articolo 27
Sicurezza del trattamento 1. Gli
Stati membri dispongono che, tenuto conto dell’evoluzione tecnica e dei costi
di attuazione, il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento
mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento
comporta e alla natura dei dati personali da proteggere. 2. Ciascuno
Stato membro dispone che per il trattamento automatizzato dei dati il responsabile
del trattamento o l’incaricato del trattamento, previa valutazione dei rischi,
metta in atto misure volte a: (a)
vietare alle persone non autorizzate l’accesso alle
attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali (controllo
dell’accesso alle attrezzature); (b)
impedire che supporti di dati possano essere letti,
copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei
supporti di dati); (c)
impedire che i dati siano inseriti senza
autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o
cancellati senza autorizzazione (controllo della memorizzazione); (d)
impedire che persone non autorizzate utilizzino
sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la
trasmissione di dati (controllo dell’utente); (e)
garantire che le persone autorizzate a usare un
sistema di trattamento automatizzato di dati abbiano accesso solo ai dati cui
si riferisce la loro autorizzazione d’accesso (controllo dell’accesso ai dati); (f)
garantire la possibilità di verificare e accertare
a quali organismi siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i
dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati (controllo
della trasmissione); (g)
garantire la possibilità di verificare e accertare
a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di
trattamento automatizzato dei dati, il momento dell’introduzione e la persona
che l’ha effettuata (controllo dell’introduzione); (h)
impedire che i dati personali possano essere letti,
copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i
trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo
del trasporto); (i)
garantire che, in caso di interruzione, i sistemi
utilizzati possano essere ripristinati (recupero); (j)
garantire che le funzioni del sistema siano
operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità)
e che i dati personali memorizzati non possano essere falsati da un errore di
funzionamento del sistema (autenticità). 3. Se
necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare gli
standard di cifratura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2. Articolo 28
Notificazione di una violazione dei dati
personali all’autorità di controllo 1. Gli Stati membri dispongono
che, in caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento
notifichi la violazione all’autorità di controllo senza ritardo, ove possibile
entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non proceda
alla notificazione entro 24 ore, il responsabile del trattamento trasmette, su
richiesta, all’autorità di controllo una giustificazione motivata. 2. L’incaricato del trattamento
allerta e informa il responsabile del trattamento immediatamente dopo aver
accertato la violazione. 3. La notificazione di cui al
paragrafo 1 deve come minimo: a) descrivere la natura della violazione dei
dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati in questione e
le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione; b) indicare l’identità e le coordinate di
contatto del responsabile della protezione dei dati di cui all’articolo 30 o di
altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; c) elencare le misure raccomandate per
attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati
personali; d) descrivere le possibili conseguenze della
violazione dei dati personali; e) descrivere le misure proposte o adottate
dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati
personali. 4. Gli Stati membri dispongono
che il responsabile del trattamento documenti la violazione dei dati personali,
incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i
provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire
all’autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In
essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine. 5. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 56 al fine di
precisare i criteri e i requisiti concernenti l’accertamento della violazione
di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui
il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento sono tenuti a
notificare la violazione. 6. La Commissione può stabilire
il formato standard di tale notificazione all’autorità di controllo, le
procedure applicabili all’obbligo di notificazione e la forma e le modalità
della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la
cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2. Articolo 29
Comunicazione di una violazione dei dati
personali all’interessato 1. Gli Stati membri dispongono
che quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati
personali o di attentare alla vita privata dell’interessato, il responsabile
del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all’articolo 28,
comunichi la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo. 2. La comunicazione
all’interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei
dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui
all’articolo 28, paragrafo 3, lettere b) e c). 3. Non è richiesta la
comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato se il
responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all’autorità di
controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e
che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche
di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi. 4. La comunicazione
all’interessato può essere ritardata, limitata od omessa per i motivi di cui
all’articolo 11, paragrafo 4. SEZIONE 3
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Articolo 30
Designazione del responsabile della protezione dei dati 1.
Gli Stati membri dispongono che il responsabile del
trattamento o l’incaricato del trattamento designi un responsabile della
protezione dei dati. 2.
Il responsabile della protezione dei dati è
designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di
protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui
all’articolo 32. 3.
Il responsabile della protezione dei dati può essere
designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa
dell’autorità competente. Articolo 31
Posizione del responsabile della protezione dei dati 1.
Gli Stati membri dispongono che il responsabile del
trattamento o l’incaricato del trattamento si assicuri che il responsabile
della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le
questioni riguardanti la protezione dei dati personali. 2.
Il responsabile del trattamento o l’incaricato del
trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati disponga
dei mezzi per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all’articolo 32 in
modo efficace ed indipendente e non riceva istruzione alcuna per quanto
riguarda l’esercizio della carica. Articolo 32
Compiti del responsabile della protezione dei dati Gli Stati membri dispongono che il
responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento conferisca al
responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti: (a)
informare e consigliare il responsabile del trattamento
o l’incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dalle
disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e conservare la
documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute; (b)
sorvegliare l’attuazione e l’applicazione delle
politiche in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione
delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti
e gli audit connessi; (c)
sorvegliare l’attuazione e l’applicazione delle
disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, con particolare
riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la
protezione di default, la sicurezza dei dati, l’informazione dell’interessato e
le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dalle
disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva; (d)
garantire la conservazione della documentazione di
cui all’articolo 23; (e)
controllare che le violazioni dei dati personali
siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 28 e 29; (f)
controllare che sia presentata domanda di
consultazione preventiva all’autorità di controllo nei casi previsti
dall’articolo 26; (g)
controllare che sia dato seguito alle richieste
dell’autorità di controllo e, nell’ambito delle sue competenze, cooperare con
l’autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta; (h)
fungere da punto di contatto per l’autorità di
controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare
l’autorità di controllo di propria iniziativa. CAPO V
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI Articolo 33
Principi generali per il trasferimento Gli Stati membri dispongono che sia ammesso il
trasferimento, a cura di un’autorità competente, di dati personali oggetto di
un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il
trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compreso
il trasferimento successivo verso un altro paese terzo o un’altra
organizzazione internazionale, soltanto se: a) è necessario a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, e b) il responsabile del trattamento e
l’incaricato del trattamento rispettano le condizioni indicate nel presente
capo. Articolo 34
Trasferimento previa decisione di adeguatezza 1. Gli Stati membri dispongono
che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso, conformemente
all’articolo 41 del regolamento (UE) …./2012 o al paragrafo 3 del presente
articolo, che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento
all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione
garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non
necessita di ulteriori autorizzazioni. 2. In mancanza di decisione
adottata conformemente all’articolo 41 del regolamento (UE) …./2012, la
Commissione valuta l’adeguatezza del livello di protezione prendendo in considerazione
i seguenti elementi: a) lo stato di diritto, la pertinente
legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di
pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, e le misure di sicurezza
osservate nel paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione,
nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati
a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare
quelli che risiedono nell’Unione e i cui dati personali sono oggetto di
trasferimento; b) l’esistenza e l’effettivo funzionamento
di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o
nell’organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire il
rispetto delle norme di protezione dei dati, assistere e consigliare gli
interessati in merito all’esercizio dei loro diritti e cooperare con le
autorità di controllo dell’Unione e degli Stati membri, e c) gli impegni internazionali assunti dal
paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione. 3. La Commissione può decidere,
nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o
settore di trattamento all’interno del paese terzo, o un’organizzazione
internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del
paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame
di cui all’articolo 57, paragrafo 2. 4. L’atto di esecuzione
specifica il proprio campo di applicazione geografico e settoriale e, se del
caso, identifica l’autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b). 5. La Commissione può decidere,
nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o
settore di trattamento all’interno del paese terzo, o un’organizzazione
internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del
paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione generale
e settoriale vigente nel paese terzo o per l’organizzazione internazionale in
questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto
degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria,
in particolare quelli i cui dati personali sono oggetto di trasferimento. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo
57, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza per gli interessati
relativamente al loro diritto alla protezione dei dati, secondo la procedura
cui all’articolo 57, paragrafo 3. 6. Gli Stati membri provvedono
affinché quando la Commissione decide, ai sensi del paragrafo 5, che è vietato
il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o
settore di trattamento all’interno del paese terzo, o verso l’organizzazione
internazionale in questione, tale decisione faccia salvi i trasferimenti ai
sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, o dell’articolo 36. La Commissione avvia,
al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l’organizzazione
internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di
cui al paragrafo 5. 7. La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei paesi terzi, dei
territori e settori di trattamento all’interno di un paese terzo, e delle
organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello
di protezione adeguato. 8. La Commissione sorveglia
l’applicazione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 5. Articolo 35
Trasferimento in presenza di garanzie adeguate 1. Se la Commissione non ha
preso alcuna decisione ai sensi dell’articolo 34, gli Stati membri
dispongono che il trasferimento di dati personali a un destinatario in un paese
terzo o presso un’organizzazione internazionale possa aver luogo se: a) sono offerte garanzie adeguate per la
protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante,
oppure b) il responsabile del trattamento o
l’incaricato del trattamento ha valutato tutte le circostanze relative al
trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per
la protezione dei dati personali. 2. La decisione di trasferimento
ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è presa da personale debitamente
autorizzato. Il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione
è messa a disposizione dell’autorità di controllo. Articolo 36
Deroghe In deroga agli
articoli 34 e 35, gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento
di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale
soltanto a condizione che: a) il trasferimento sia necessario per
salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo, oppure b) il trasferimento sia necessario per
salvaguardare i legittimi interessi dell’interessato qualora lo preveda la
legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali, oppure c) il trasferimento dei dati sia essenziale
per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno
Stato membro o di un paese terzo, oppure d) il trasferimento sia necessario, in
singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire
sanzioni penali, oppure e) il trasferimento sia necessario, in
singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria in relazione alla prevenzione, all’indagine, all’accertamento o al
perseguimento di uno specifico reato o all’esecuzione di una specifica sanzione
penale. Articolo 37
Condizioni specifiche per il trasferimento di dati personali Gli Stati membri prevedono che il responsabile
del trattamento informi il destinatario dei dati personali di ogni limitazione
di trattamento e prenda tutte le misure ragionevoli per garantirne il rispetto. Articolo 38
Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali 1. In relazione ai paesi terzi e
alle organizzazioni internazionali, la Commissione e gli Stati membri adottano
misure appropriate per: (a)
sviluppare efficaci meccanismi di cooperazione
internazionale per facilitare l’applicazione della legislazione sulla
protezione dei dati personali; (b)
prestare assistenza reciproca a livello
internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati
personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami,
assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie
adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà
fondamentali; (c)
coinvolgere le parti interessate pertinenti in
discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale
nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali; (d)
promuovere lo scambio e la documentazione delle
legislazioni e pratiche in materia di protezione dei dati personali. 2. Ai fini del paragrafo 1, la
Commissione adotta le misure appropriate per intensificare i rapporti con quei
paesi terzi e quelle organizzazioni internazionali, in particolare le loro
autorità di controllo, per cui abbia deciso che garantiscono un livello
adeguato di protezione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3. CAPO VI
AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTI SEZIONE 1
INDIPENDENZA Articolo 39
Autorità di controllo 1.
Ogni Stato membro dispone che una o più autorità
pubbliche siano incaricate di sorvegliare l’applicazione delle disposizioni
adottate ai sensi della presente direttiva e di contribuire alla sua coerente
applicazione in tutta l’Unione, al fine di tutelare i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno
dell’Unione. A tale scopo le autorità di controllo cooperano tra loro e con la
Commissione. 2.
Gli Stati membri possono disporre che l’autorità di
controllo istituita negli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) …./2012
assolva i compiti dell’autorità di controllo da istituirsi ai sensi del
paragrafo 1 3.
Qualora in uno Stato membro siano istituite più
autorità di controllo, detto Stato membro designa l’autorità di controllo che
funge da punto di contatto unico per l’effettiva partecipazione di tali
autorità al comitato europeo per la protezione dei dati. Articolo 40
Indipendenza 1. Gli Stati membri provvedono
affinché l’autorità di controllo eserciti le sue funzioni e i suoi poteri in
piena indipendenza. 2. Ogni Stato membro dispone che
nell’adempimento delle loro funzioni i membri dell’autorità di controllo non
sollecitino né accettino istruzioni da alcuno. 3. Per tutta la durata del
mandato, i membri dell’autorità di controllo si astengono da qualunque azione
incompatibile con le loro funzioni e non possono esercitare alcuna altra
attività professionale incompatibile, remunerata o meno. 4. Al termine del mandato i
membri dell’autorità di controllo agiscono con integrità e discrezione
nell’accettazione di nomine e altri benefici. 5. Ogni Stato membro provvede
affinché l’autorità di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie
adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l’effettivo
esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, compresi quelli nell’ambito
dell’assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione attiva al
comitato europeo per la protezione dei dati. 6 Ogni Stato membro provvede
affinché l’autorità di controllo abbia il proprio personale, nominato dal
responsabile dell’autorità di controllo e soggetto alla direzione di
quest’ultimo. 7. Gli Stati membri garantiscono
che l’autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne
pregiudichi l’indipendenza. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di
controllo disponga di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Articolo 41
Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo 1. Ogni Stato membro dispone che
a nominare i membri dell’autorità di controllo debba essere il proprio
parlamento o governo. 2. I membri sono scelti tra
personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza e che possiedono
un’esperienza e competenze notorie per l’esercizio delle loro funzioni. 3. Il mandato dei membri cessa
alla scadenza del termine o in caso di dimissioni o di provvedimento d’ufficio,
a norma del paragrafo 5. 4. I membri possono essere
rimossi o privati del diritto a pensione o di altri vantaggi sostitutivi
dall’autorità giurisdizionale nazionale competente qualora non siano più in
possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle loro funzioni o abbiano
commesso una colpa grave. 5. Allo scadere del mandato o
qualora rassegni le sue dimissioni, il membro continua a esercitare le sue
funzioni fino alla nomina di un nuovo membro. Articolo 42
Norme sull’istituzione dell’autorità di controllo Ogni Stato membro prevede con legge: a) l’istituzione e lo status
dell’autorità di controllo in conformità degli articoli 39 e 40; b) le qualifiche, l’esperienza e le
competenze richieste per l’esercizio delle funzioni di membro dell’autorità di
controllo; c) le norme e le procedure per la
nomina dei membri dell’autorità di controllo, e le norme sulle attività o
professioni incompatibili con le loro funzioni; d) la durata del mandato dei membri
dell’autorità di controllo, che non può essere inferiore a quattro anni, salvo
per le prime nomine dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, alcune
delle quali possono avere una durata inferiore; e) l’eventuale rinnovabilità del
mandato dei membri dell’autorità di controllo; f) le regole e le condizioni comuni
che disciplinano le funzioni dei membri e del personale dell’autorità di
controllo; g) le norme e le procedure relative
alla cessazione delle funzioni dei membri dell’autorità di controllo, anche per
il caso in cui non siano più in possesso dei requisiti necessari per
l’esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una colpa grave. Articolo 43
Segreto professionale Gli Stati membri dispongono che durante e dopo
il mandato i membri e il personale dell’autorità di controllo siano tenuti al
segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto
accesso nell’esercizio delle loro funzioni. SEZIONE 2
FUNZIONI E POTERI Articolo 44
Competenza 1. Gli Stati membri dispongono
che ogni autorità di controllo eserciti, nel territorio del suo Stato membro, i
poteri di cui gode a norma della presente direttiva. 2. Gli Stati membri dispongono
che l’autorità di controllo non sia competente per il controllo dei trattamenti
effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali. Articolo 45
Funzioni 1. Gli Stati membri dispongono
che l’autorità di controllo: (a)
sorvegli e garantisca l’applicazione delle
disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e delle relative misure
di esecuzione; (b)
tratti i reclami proposti dagli interessati o da
associazioni che li rappresentano e che siano da questi debitamente autorizzate
ai sensi dell’articolo 50, svolga le indagini opportune e informi l’interessato
o l’associazione dello stato e dell’esito del reclamo entro un termine
ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un
coordinamento con un’altra autorità di controllo; (c)
verifichi la liceità del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 14 e informi l’interessato entro un termine ragionevole
dell’esito della verifica o dei motivi per cui non è stata effettuata; (d)
presti assistenza reciproca alle altre autorità di
controllo e garantisca l’applicazione e l’attuazione coerente delle
disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva; (e)
svolga indagini di propria iniziativa oppure a
seguito di un reclamo o su richiesta di un’altra autorità di controllo, ed
entro un termine ragionevole ne comunichi l’esito all’interessato che abbia
proposto reclamo; (f)
sorvegli gli sviluppi che presentano un interesse,
se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare
l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; (g)
sia consultata dalle istituzioni e dagli organismi
degli Stati membri in merito alle misure legislative e amministrative relative
alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali; (h)
sia consultata in merito ai trattamenti
conformemente all’articolo 26; (i)
participi alle attività del comitato europeo per la
protezione dei dati. 2. Ogni autorità di controllo promuove
la sensibilizzazione del pubblico ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai
diritti relativi al trattamento dei dati personali. Sono oggetto di particolare
attenzione le attività destinate specificamente ai minori. 3. L’autorità di controllo, su
richiesta, consiglia l’interessato in merito all’esercizio dei diritti
derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e, se
del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati
membri. 4. L’autorità di controllo fornisce
un modulo compilabile elettronicamente per la proposizione dei reclami di cui
al paragrafo 1, lettera b), senza escludere altri mezzi di comunicazione. 5. Gli Stati membri dispongono
che l’autorità di controllo svolga le proprie funzioni senza spese per
l’interessato. 6. Qualora le richieste siano
vessatorie, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l’autorità di
controllo può esigere un contributo spese o non effettuare quanto richiesto
dall’interessato. Incombe all’autorità di controllo dimostrare il carattere
vessatorio della richiesta. Articolo 46
Poteri Gli Stati membri dispongono che a ogni
autorità di controllo siano riconosciuti in particolare: a) poteri investigativi, come la facoltà di
accedere ai dati oggetto di trattamento e di raccogliere qualsiasi informazione
necessaria all’esercizio della sua funzione di controllo; b) poteri effettivi d’intervento, come
quello di esprimere pareri prima dell’avvio di trattamenti e di dar loro
adeguata pubblicità, o quello di ordinare la limitazione, la cancellazione o la
distruzione dei dati o di vietare a titolo provvisorio o definitivo un
trattamento, oppure quello di rivolgere un avvertimento o un monito al
responsabile del trattamento o di adire i parlamenti o altre istituzioni
politiche nazionali; c) il potere di agire in sede giudiziale o
stragiudiziale in caso di violazione delle disposizioni adottate ai sensi della
presente direttiva. Articolo 47
Relazione di attività Gli Stati membri dispongono che ogni autorità
di controllo elabori una relazione annuale sulla propria attività. La relazione
è messa a disposizione della Commissione e del comitato europeo per la
protezione dei dati. CAPO VII
COOPERAZIONE Articolo 48
Assistenza reciproca 1. Gli Stati membri dispongono
che le autorità di controllo si prestino assistenza reciproca al fine di
attuare e applicare le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva
in maniera coerente, e prendano misure per cooperare efficacemente tra loro.
L’assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni
e le misure di controllo, quali le richieste di consultazione preventiva, le
ispezioni e le indagini. 2. Gli Stati membri dispongono
che l’autorità di controllo prenda tutte le misure opportune necessarie per
dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo. 3. L’autorità di controllo
richiesta informa l’autorità di controllo richiedente dell’esito o, se del
caso, dei progressi o delle misure prese per rispondere alla sua richiesta. Articolo 49
Compiti del comitato europeo per la protezione dei dati 1. Il comitato europeo per la
protezione dei dati istituito con regolamento (UE)…./2012 esercita i seguenti
compiti in relazione ai trattamenti rientranti nel campo di applicazione della
presente direttiva: (a)
consiglia la Commissione in merito a qualsiasi
questione relativa alla protezione dei dati personali nell’Unione, comprese
eventuali proposte di modifica della presente direttiva; (b)
esamina, di propria iniziativa o su richiesta di
uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa
all’applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva
e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle
autorità di controllo al fine di promuovere l’applicazione coerente di tali
disposizioni; (c)
valuta l’applicazione pratica delle linee
direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui alla lettera b),
riferendo regolarmente alla Commissione; (d)
fornisce alla Commissione pareri sul livello di
protezione garantito da paesi terzi o organizzazioni internazionali; (e)
promuove la cooperazione e l’effettivo scambio di
informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e
multilaterale; (f)
promuove programmi comuni di formazione e facilita
lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le
autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali; (g)
promuove lo scambio di conoscenze e documentazione
sulla legislazione e sulle pratiche in materia di protezione dei dati tra
autorità di controllo di tutto il mondo. 2. Qualora chieda consulenza al
comitato europeo per la protezione dei dati, la Commissione può fissare un
termine entro il quale questo deve rispondere alla richiesta, tenuto conto
dell’urgenza della questione. 3. Il Comitato europeo per la
protezione dei dati trasmette i propri pareri, linee direttrici,
raccomandazioni e migliori pratiche alla Commissione e al comitato di cui
all’articolo 57, paragrafo 1, e li rende pubblici. 4. La Commissione informa il
comitato europeo per la protezione dei dati del seguito dato ai suoi pareri,
linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche. CAPO VIII
RICORSI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI Articolo 50
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 1. Gli Stati membri dispongono
che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,
l’interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia
conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva abbia il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo di qualunque Stato
membro. 2. Gli Stati membri dispongono
che ogni organismo, organizzazione o associazione che tuteli i diritti e gli
interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati
personali e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione
di uno Stato membro abbia il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora
ritenga che siano stati violati diritti derivanti dalla presente direttiva a
seguito del trattamento di dati personali. L’organizzazione o associazione deve
essere debitamente autorizzata dall’interessato. 3. Gli Stati membri dispongono
che, indipendentemente dall’eventuale reclamo dell’interessato, ogni organismo,
organizzazione o associazione di cui al paragrafo 2 che ritenga che sussista
violazione dei dati personali abbia il diritto di proporre reclamo all’autorità
di controllo di qualunque Stato membro. Articolo 51
Diritto a un ricorso giurisdizionale contro l’autorità di controllo 1.
Gli Stati membri prevedono il diritto di proporre
ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell’autorità di controllo. 2.
Ogni interessato ha il diritto di proporre ricorso
giurisdizionale per obbligare l’autorità di controllo a dare seguito a un
reclamo qualora tale autorità non abbia preso una decisione necessaria per
tutelarne i diritti o non lo abbia informato entro tre mesi dello stato o
dell’esito del reclamo ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b). 3.
Gli Stati membri dispongono che le azioni contro
l’autorità di controllo siano promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali
dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita. Articolo 52
Diritto a un ricorso giurisdizionale contro il responsabile del trattamento
o l’incaricato del trattamento Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo
ogni altro ricorso amministrativo disponibile, compreso il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo, chiunque abbia il diritto di proporre ricorso
giurisdizionale qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a
norma delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva in seguito
a un trattamento dei suoi dati personali non conforme a tali disposizioni. Articolo 53
Norme comuni per i procedimenti giurisdizionali 1. Gli Stati membri dispongono
che ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all’articolo 50,
paragrafo 2, abbia il diritto di esercitare i diritti di cui agli
articoli 51 e 52 per conto di uno o più interessati. 2. Ogni autorità di controllo ha
il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale per far rispettare le
disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva o garantire la coerenza
della protezione dei dati personali all’interno dell’Unione. 3. Gli Stati membri provvedono
affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale consentano di
prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle
asserite violazioni e impedire ulteriori danni agli interessi in causa. Articolo 54
Diritto al risarcimento e responsabilità 1. Gli Stati membri dispongono
che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro
atto incompatibile con le disposizioni adottate ai sensi della presente
direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal
responsabile del trattamento o dall’incaricato del trattamento. 2. Qualora il trattamento
coinvolga più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, ogni
responsabile del trattamento o incaricato del trattamento risponde in solido
per l’intero ammontare del danno. 3. Il responsabile del
trattamento o l’incaricato del trattamento può essere esonerato in tutto o in
parte da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile. Articolo 55
Sanzioni Gli Stati membri determinano le sanzioni per
violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e
prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni
previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. CAPO IX
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE Articolo 56
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui
all’articolo 28, paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
direttiva. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 28, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 57
Procedura di comitato 1.
La Commissione è assistita da un comitato. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nel caso in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.
Nel caso in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in
combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo regolamento. CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 58
Abrogazione 1. La decisione quadro 2008/977/GAI
del Consiglio è abrogata. 2. I riferimenti alla decisione
quadro di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alla presente direttiva. Articolo 59
Rapporto con altri atti dell’Unione già adottati nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia Rimangono impregiudicate le disposizioni
specifiche per la protezione dei dati personali con riguardo al trattamento dei
dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, contenute in atti dell’Unione adottati prima della data di adozione
della presente direttiva e che disciplinano il trattamento dei dati personali
tra Stati membri e l’accesso delle autorità nazionali designate ai sistemi
d’informazione istituiti ai sensi dei trattati, nell’ambito della presente
direttiva. Articolo 60
Rapporto con gli accordi internazionali già conclusi nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia Gli accordi internazionali conclusi dagli
Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente direttiva sono
modificati, ove necessario, entro cinque anni dall’entrata in vigore della
presente direttiva. Articolo 61
Valutazione 1. La Commissione valuta
l’applicazione della presente direttiva. 2. Entro
tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione
riesamina gli altri atti adottati dall’Unione europea che disciplinano il
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione
delle sanzioni penali, in particolare quelli richiamati all’articolo 59, al
fine di valutare la necessità di allinearli alla presente direttiva e
formulare, ove opportuno, le proposte necessarie per modificarli in modo da
garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell’ambito
della presente direttiva. 3. La Commissione trasmette al
Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni di valutazione
e sul riesame della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1. La prima
relazione è presentata entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente
direttiva, le successive sono trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, la
Commissione presenta opportune proposte di modifica della presente direttiva e
per l’allineamento di altri strumenti giuridici. Le relazioni sono pubblicate. Articolo 62
Attuazione 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro il [data/due anni dopo l’entrata in vigore], le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di
tali disposizioni. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a
decorrere dal xx.xx.201x [data/due anni dopo l’entrata in vigore]. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 63
Entrata in vigore e applicazione La presente
direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Articolo 64
Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 25.1.2012 Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [2] Si veda l’elenco integrale di tali strumenti
nell’allegato 3 della valutazione d’impatto (SEC(2012)72). [3] Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27
novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della
cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008,
pag. 60). [4] Nel programma di Stoccolma (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1). [5] Risoluzione del Parlamento europeo sul programma di
Stoccolma del 25 novembre 2009. [6] COM(2010) 171 definitivo. [7] Comunicazione della Commissione europea“Un approccio
globale alla protezione dei dati personali nell’Unione europea”, COM (2010) 609
definitivo, 4.11.2010. [8] Cfr. Dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei
dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e
della cooperazione di polizia, (allegato all’atto finale della conferenza
intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, 13.12.2007). [9] http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm. [10] http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/101104_en.htm. [11] Speciale Eurobarometro (EB) 359, Data Protection and
Electronic Identity in the EU (2011): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf. [12] Cfr. lo studio sui vantaggi economici delle tecnologie di
rafforzamento della tutela della vita privata (Study on the economic benefits
of privacy enhancing technologies, London Economics), luglio 2010 o lo studio comparativo
sui diversi approcci alle nuove sfide per la privacy soprattutto alla luce
degli sviluppi tecnologici (Comparative study on different approaches to new
privacy challenges, in particular in the light of technological developments),
gennaio 2010, gennaio 2010.
(http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_report_en.pdf).
[13] Il Gruppo di lavoro è stato istituito nel 1996
(dall’articolo 29 della direttiva); è un organo consultivo composto da un
rappresentante delle autorità di protezione dei dati per ciascuno Stato membro,
dal Garante europeo della protezione dei dati e dalla Commissione. Per maggiori
informazioni sulle sue attività, si consulti il sito: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm. [14] Si vedano in particolare i pareri sui seguenti argomenti:
il “futuro della vita privata” (2009, WP 168); i concetti di “responsabile del
trattamento” e “incaricato del trattamento” (1/2010, WP 169); la pubblicità
comportamentale on line (2/2010, WP 171); il principio di responsabilità (3/2010,
WP 173); il diritto applicabile (8/2010, WP 179); il consenso (15/2011, WP 187).
Su richiesta della Commissione, il Gruppo ha adottato anche i tre seguenti
documenti, rispettivamente sulle notificazioni, sui dati sensibili e
sull’attuazione pratica dell’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva sulla
protezione dei dati. I documenti sono consultabili alla pagina: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/index_en.htm. [15] Disponibile sul sito del GEPD: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/. [16] Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 su un
approccio globale in materia di protezione dei dati personali nell’Unione
europea (2011/2025 (INI),
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0323&language=EN&ring=A7-2011-0244
(relatore: on. Axel Voss (PPE/DE). [17] CESE 999/2011. [18] SEC(2012)72. [19] COM(2012) 12. [20] Cause riunite C-92/09 e C-93/09: Sentenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea 9 novembre 2010 - Volker und Markus
Schecke e Eifert, Racc. 2010, pag. I-0000. [21] Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta,
eventuali limitazioni all’esercizio del diritto alla protezione dei dati devono
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti
diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono
essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o
all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. [22] Di cui anche l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla
lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L
335 del 17.12.2011, pag. 1). [23] COM(2005) 475 definitivo. [24] Articolo 14 della decisione 2009/371/GAI sull’Europol. [25] Articolo 15 della decisione 2009/426/GAI sull’Eurojust. [26] Articolo 14 della decisione 2009/371/GAI sull’Europol. [27] Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 4.12.2008,
S. e Marper/Regno Unito (istanze n. 30562/04 e 30566/04). [28] Adottata il 5.11.2009 dalla Conferenza internazionale dei
commissari in materia di protezione dei dati e della vita privata. [29] Causa C-518/07: Sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea 9.3.2010 - Commissione / Germania, Racc. 2010, pag. I-1885. [30] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001,
pag. 1). [31] Op. cit., nota 27. [32] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000,
pag.1). [33] GU C […] del […], pag. […]. [34] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [35] GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60. [36] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [37] GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1. [38] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [39] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [40] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.