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Document 52012JC0037
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
/* JOIN/2012/037 final - 2012/0368 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2012/037 final - 2012/0368 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011,
per attuare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011,
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. (2)
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha approvato la
decisione 2012/634/PESC, che modifica la decisione 2011/782/PESC del 1°
dicembre 2011. Le modifiche sono state integrate nella decisione 2012/739/PESC
del Consiglio, del 29 novembre 2012, che ha abrogato e sostituito la decisione
2011/782/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011. Occorre modificare il
regolamento (UE) n. 36/2012 del 18 gennaio 2012 per tener conto degli elementi
aggiuntivi. (3)
Gli ulteriori divieti integrati nella decisione
2012/739/PESC del Consiglio riguardano, tra l'altro, l’acquisto, l’importazione
e il trasporto di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la
repressione interna e la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria
per l'acquisto di tali attrezzature. (4)
Occorre inoltre garantire che le misure restrittive
nei confronti della Syrian Arab Airlines non ostino ad atti o transazioni
effettuati al solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari
dalla Siria. (5)
Si sono rese necessarie determinate modifiche
tecniche delle misure esistenti. In particolare, è opportuno rivedere certe
disposizioni sul controllo dei trasferimenti di fondi per agevolarne
l'applicazione da parte delle autorità competenti e degli operatori e impedire
che le disposizioni del presente regolamento siano aggirate. (6)
A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 36/2012, le informazioni fornite o ricevute sono utilizzate
unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. Occorre
chiarire che questa disposizione non impedisce agli Stati membri di comunicare
dette informazioni alla Siria e agli altri Stati membri, a norma del diritto
nazionale, per il recupero di beni acquisiti indebitamente. 2012/0368 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2012/739/PESC del
Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti
della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC[1], vista la proposta congiunta dell'Alta
rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 18 gennaio 2012 il
Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE)
n. 442/2011[2],
per attuare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011,
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la
decisione 2011/273/PESC[3].
(2) Il 29 novembre 2012 il
Consiglio ha approvato la decisione 2012/739/PESC, che ha abrogato e sostituito
la decisione 2011/782/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011. (3) Nella decisione 2012/739/PESC
del Consiglio è stato deciso di vietare l'acquisto, l'importazione e il
trasporto di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione
interna e la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria per l'acquisto
di tali attrezzature. (4) Si sono rese necessarie
determinate modifiche tecniche delle misure esistenti. In particolare, è
opportuno rivedere certe disposizioni sul controllo dei trasferimenti di fondi
per agevolarne l'applicazione da parte delle autorità competenti e degli
operatori e impedire che le disposizioni del presente regolamento siano
aggirate. Occorre inoltre chiarire che le misure restrittive nei confronti
della Syrian Arab Airlines non devono ostare ad atti o transazioni effettuati
al solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla
Siria. (5) L'articolo 29 del regolamento
(UE) n. 36/2012 del 18 gennaio 2012 riguarda le informazioni che le persone, le
entità e gli organismi devono fornire per facilitare il rispetto del
regolamento. A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, le informazioni fornite o
ricevute devono essere utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono
state fornite o ricevute. L'articolo 29, paragrafo 2, non impedisce tuttavia
agli Stati membri di comunicare dette informazioni alla Siria e agli altri
Stati membri, a norma del diritto nazionale, quando ciò sia necessario per
facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente. (6) Occorre inoltre aggiornare il
regolamento (CE) n. 1210/2003, in funzione delle ultime informazioni fornite
dagli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione delle autorità
competenti, e l'indirizzo della Commissione europea. (7) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato: (1)
dopo l’articolo 3 è inserito il seguente articolo 3
bis: "Articolo 3 bis È vietato: (a)
acquistare, importare o trasportare dalla Siria
attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna,
elencate nell'allegato I, o attrezzature di questo tipo originarie della Siria;
(b)
fornire, direttamente o indirettamente,
finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari
derivati, l’assicurazione e la riassicurazione, nonché servizi di
intermediazione connessi ad assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi
acquisto, importazione o trasporto di cui alla lettera a) o (c)
partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad
attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla
lettera a). (2)
L'articolo 18 è sostituito da quanto segue: "Articolo 18 1. In deroga all'articolo 14, le autorità
competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato
III, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche
congelati a condizione che: (a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di
una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della
persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 14
nell'elenco figurante nell'allegato II o nell'allegato II bis, di una decisione
giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione europea o di una decisione
giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; (b)
i fondi o le risorse economiche siano usati
esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano
riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai
regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; (c)
la decisione non vada a favore di una persona
fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II
o nell'allegato II bis; (d)
il riconoscimento della decisione non sia contrario
all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri
Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del
presente articolo." (3)
All’articolo 21 bis è aggiunto il seguente
paragrafo 3: "3. L'articolo 14, paragrafo 2, non osta
ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines al solo
scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria."
(4)
All’articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Il paragrafo 2 non impedisce agli
Stati membri di comunicare dette informazioni alla Siria e agli altri Stati
membri, a norma del diritto nazionale, quando ciò sia necessario e allo scopo
di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente." (5)
L'allegato III è sostituito dall'allegato del
presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente ALLEGATO "ALLEGATO
III ELENCO DELLE
AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA
COMMISSIONE EUROPEA A. Autorità competenti di ciascuno Stato
membro: BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAESI BASSI www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt ROMANIA http://www.mae.ro/node/1548 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO www.fco.gov.uk/competentauthorities B. Indirizzo per le notifiche o altre
comunicazioni alla Commissione europea: Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera
(FPI) EEAS 02/309 B-1049 Bruxelles Belgio" [1] GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21. [2] GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1. [3] GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.