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Document 52012JC0037

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

/* JOIN/2012/037 final - 2012/0368 (NLE) */

52012JC0037

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2012/037 final - 2012/0368 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, per attuare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

(2) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha approvato la decisione 2012/634/PESC, che modifica la decisione 2011/782/PESC del 1° dicembre 2011. Le modifiche sono state integrate nella decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, che ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011. Occorre modificare il regolamento (UE) n. 36/2012 del 18 gennaio 2012 per tener conto degli elementi aggiuntivi.

(3) Gli ulteriori divieti integrati nella decisione 2012/739/PESC del Consiglio riguardano, tra l'altro, l’acquisto, l’importazione e il trasporto di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria per l'acquisto di tali attrezzature.

(4) Occorre inoltre garantire che le misure restrittive nei confronti della Syrian Arab Airlines non ostino ad atti o transazioni effettuati al solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.

(5) Si sono rese necessarie determinate modifiche tecniche delle misure esistenti. In particolare, è opportuno rivedere certe disposizioni sul controllo dei trasferimenti di fondi per agevolarne l'applicazione da parte delle autorità competenti e degli operatori e impedire che le disposizioni del presente regolamento siano aggirate.

(6) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 36/2012, le informazioni fornite o ricevute sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. Occorre chiarire che questa disposizione non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni alla Siria e agli altri Stati membri, a norma del diritto nazionale, per il recupero di beni acquisiti indebitamente.

2012/0368 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC[1],

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011[2], per attuare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC[3].

(2)       Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha approvato la decisione 2012/739/PESC, che ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011.

(3)       Nella decisione 2012/739/PESC del Consiglio è stato deciso di vietare l'acquisto, l'importazione e il trasporto di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria per l'acquisto di tali attrezzature.

(4)       Si sono rese necessarie determinate modifiche tecniche delle misure esistenti. In particolare, è opportuno rivedere certe disposizioni sul controllo dei trasferimenti di fondi per agevolarne l'applicazione da parte delle autorità competenti e degli operatori e impedire che le disposizioni del presente regolamento siano aggirate. Occorre inoltre chiarire che le misure restrittive nei confronti della Syrian Arab Airlines non devono ostare ad atti o transazioni effettuati al solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.

(5)       L'articolo 29 del regolamento (UE) n. 36/2012 del 18 gennaio 2012 riguarda le informazioni che le persone, le entità e gli organismi devono fornire per facilitare il rispetto del regolamento. A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, le informazioni fornite o ricevute devono essere utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. L'articolo 29, paragrafo 2, non impedisce tuttavia agli Stati membri di comunicare dette informazioni alla Siria e agli altri Stati membri, a norma del diritto nazionale, quando ciò sia necessario per facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

(6)       Occorre inoltre aggiornare il regolamento (CE) n. 1210/2003, in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, e l'indirizzo della Commissione europea.

(7)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

(1) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis

È vietato:

(a) acquistare, importare o trasportare dalla Siria attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, o attrezzature di questo tipo originarie della Siria;

(b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione, nonché servizi di intermediazione connessi ad assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi acquisto, importazione o trasporto di cui alla lettera a) o

(c) partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

(2) L'articolo 18 è sostituito da quanto segue:

"Articolo 18

1. In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

(a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 14 nell'elenco figurante nell'allegato II o nell'allegato II bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione europea o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

(b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

(c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato II bis;

(d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."

(3) All’articolo 21 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3.      L'articolo 14, paragrafo 2, non osta ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines al solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria."

(4) All’articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3.      Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni alla Siria e agli altri Stati membri, a norma del diritto nazionale, quando ciò sia necessario e allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente."

(5) L'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO III

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio"

[1]               GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.

[2]               GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

[3]               GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

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