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Document 52012JC0031
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 101/2011 of 4 February 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Tunisia
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
/* JOIN/2012/031 final - 2012/0318 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia /* JOIN/2012/031 final - 2012/0318 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la
decisione 2011/72/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione
in Tunisia. (2)
La decisione 2012/../PESC del Consiglio del ...
modifica le deroghe di cui all’articolo 1 della decisione 2011/72/PESC del
Consiglio ampliandone la portata per consentire di sbloccare fondi o risorse
economiche quando ciò sia necessario ai fini di una decisione giudiziaria o
amministrativa emessa nell’UE o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno
Stato membro. (3)
Per attuare la decisione occorre modificare il
regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente
misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in
considerazione della situazione in Tunisia. (4)
L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 101/2011
riguarda la comunicazione di informazioni da parte delle persone, delle entità
e degli organismi per facilitare il rispetto del regolamento. A norma dell’articolo
9, paragrafo 2, le informazioni fornite o ricevute sono utilizzate unicamente
per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. La modifica specifica
che questo non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni alla
Tunisia e agli altri Stati membri, a norma del diritto nazionale, per
facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente in determinate
circostanze. (5)
L’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 101/2011. 2012/0318 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011
del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della
situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio,
del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di
determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia[1], vista la proposta congiunta dell’Alta
rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 101/2011
del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della
situazione in Tunisia[2],
attua le misure previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio. (2) La decisione 2012/../PESC del
Consiglio del ... dispone una modifica della decisione 2011/72/PESC del
Consiglio per consentire di sbloccare fondi o risorse economiche quando ciò sia
necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’UE
o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro. (3) L’articolo 9 del regolamento
(UE) n. 101/2011 del Consiglio riguarda le informazioni che le persone, le
entità e gli organismi devono fornire alle autorità competenti degli Stati
membri e trasmettere alla Commissione per facilitare il rispetto del
regolamento. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, le informazioni fornite o
ricevute sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state
fornite o ricevute. Questo non impedisce agli Stati membri di comunicare dette
informazioni alla Tunisia e agli altri Stati membri, a norma del diritto
nazionale, quando ciò sia necessario e al solo scopo di facilitare il recupero
di beni acquisiti indebitamente. (4) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 101/2011, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento
(UE) n. 101/2011 è così modificato: (1)
l’articolo 5 è sostituito da quanto segue: “Articolo 5 1. In deroga all’articolo 2, le autorità
competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II,
possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano
sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto
di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento
della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo
2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o
amministrativa emessa nell’UE o di una decisione giudiziaria esecutiva nello
Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati
esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano
riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai
regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non vada a favore di una persona
fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o all’allegato I; d) il riconoscimento della decisione non sia
contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. 2. L’autorità competente informerà l’autorità
competente degli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni
concesse ai sensi del presente articolo.” Articolo 2 (2)
Dopo il paragrafo 2 dell’articolo 9 è inserito il
seguente paragrafo 3: “3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati
membri di comunicare dette informazioni alla Tunisia e agli altri Stati membri,
a norma del diritto nazionale, quando ciò sia necessario e al solo scopo di
facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente [1] GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62. [2] GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.