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Document 52012JC0030
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
/* JOIN/2012/030 final - 2012/0313 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran /* JOIN/2012/030 final - 2012/0313 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 267/2012, che abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 961/2010. (2)
La decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15
ottobre 2012 dispone misure aggiuntive nei confronti dell’Iran, tra cui l’inserimento
di altre persone ed entità nell’elenco delle persone e delle entità soggette a
misure restrittive riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
La decisione prevede inoltre una deroga alle misure restrittive per tutelare la
sicurezza energetica dell’Unione. (3)
Per applicare tale deroga occorre modificare il
regolamento (UE) n. 267/2012. (4)
L’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la
politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012. 2012/0313 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012
concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2010/413/PESC del
Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti
dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC[1], vista la proposta congiunta dell’Alta
rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012
del Consiglio[2],
del 23 marzo 2012, attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC
concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. Il regolamento dispone,
tra l’altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche
appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi
di cui ai suoi allegati VIII e IX. (2) La decisione 2012/635/PESC
del Consiglio del 15 ottobre 2012 prevede una deroga alle misure restrittive
per tutelare la sicurezza energetica dell’Unione. (3) Poiché la misura in questione
rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione,
in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli
operatori economici di tutti gli Stati membri. (4) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così
modificato: (1)
all’articolo 23, il paragrafo 4 è sostituito da
quanto segue: “4. Fatte salve le deroghe di cui agli
articoli 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis o 29, è vietato prestare servizi
specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati
finanziari alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi
elencati negli allegati VIII e IX.” (2)
È aggiunto il seguente articolo 28 bis: “Articolo 28 bis I divieti di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3,
non si applicano: a) agli atti e alle
transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all’allegato II che sono
titolari di diritti derivati dalla concessione originaria prima del 27 ottobre
2010, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di
produzione condivisa, nella misura in cui tali atti e transazioni riguardino la
partecipazione di tali entità a detto accordo; b) agli atti e alle transazioni compiuti con
riguardo alle entità elencate all’allegato II nella misura necessaria all’esecuzione,
fino al 31 dicembre 2014, degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo
12, lettera b), a condizione che tali atti e transazioni siano stati
preventivamente autorizzati, caso per caso, dall’autorità competente e che
quest’ultima abbia informato l’altra autorità competente e la Commissione della
sua intenzione di concedere un’autorizzazione.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente [1] GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39. [2] GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.