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Document 52012JC0030

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

/* JOIN/2012/030 final - 2012/0313 (NLE) */

52012JC0030

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran /* JOIN/2012/030 final - 2012/0313 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012, che abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 961/2010.

(2) La decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012 dispone misure aggiuntive nei confronti dell’Iran, tra cui l’inserimento di altre persone ed entità nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. La decisione prevede inoltre una deroga alle misure restrittive per tutelare la sicurezza energetica dell’Unione.

(3) Per applicare tale deroga occorre modificare il regolamento (UE) n. 267/2012.

(4) L’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012.

2012/0313 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC[1],

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio[2], del 23 marzo 2012, attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. Il regolamento dispone, tra l’altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui ai suoi allegati VIII e IX.

(2)       La decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012 prevede una deroga alle misure restrittive per tutelare la sicurezza energetica dell’Unione.

(3)       Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

(1) all’articolo 23, il paragrafo 4 è sostituito da quanto segue:

“4. Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis o 29, è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati negli allegati VIII e IX.”

(2) È aggiunto il seguente articolo 28 bis:

“Articolo 28 bis

I divieti di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, non si applicano:

a) agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all’allegato II che sono titolari di diritti derivati dalla concessione originaria prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di produzione condivisa, nella misura in cui tali atti e transazioni riguardino la partecipazione di tali entità a detto accordo;

b) agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all’allegato II nella misura necessaria all’esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo 12, lettera b), a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dall’autorità competente e che quest’ultima abbia informato l’altra autorità competente e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

[1]               GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

[2]               GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

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