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Document 52012JC0003

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

/* JOIN/2012/03 final - 2012/0031 (NLE) */

52012JC0003

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2012/03 final - 2012/0031 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, che abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 442/2011.

(2) Ora il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull’adozione di misure supplementari, segnatamente un divieto relativo alla vendita, all’acquisto, al trasporto o all’intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti, misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria e aggiunte all’elenco delle persone e entità oggetto di sanzioni.

(3) Poiché questa misura rientra nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Alta Rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare il regolamento (UE) n. 36/2012 per attuarla.

2012/0031 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[1],

vista la proposta congiunta dell’Alta Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria[2].

(2) In considerazione dei continui atti di repressione brutale e di violazione dei diritti umani da parte del governo della Siria, la decisione 2012/…/PESC, che modifica la decisione 2011/782/PESC, dispone misure supplementari, segnatamente un divieto relativo alla vendita, all’acquisto, al trasporto o all’intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti, misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria e aggiunte all’elenco delle persone e entità oggetto di sanzioni.

(3) Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

(4) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio.

(5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

(1)        È inserito il seguente articolo 11 bis:

“Articolo 11 bis

1.           È vietato:

a)      vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, anche non originari dell’Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;

b)      acquistare, importare o trasportare oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, anche non originari della Siria, dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati e

c)       fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati

2.           Nell’allegato VIII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.”

(2)          È inserito il seguente articolo 21 bis:

“Articolo 21 bis

In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale della Siria siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale della Siria dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione.”

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Il testo di cui all’allegato II del presente regolamento viene inserito come allegato VIII nel regolamento (UE) 36/2012.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO I

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sono aggiunte le seguenti voci:

[Contenuto riservato]

ALLEGATO II

Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 11 bis

Codice SA       Designazione delle merci

7102      Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati.

7106      Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere.

7108      Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere.

7109      Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.

7110      Platino, greggio o semilavorato, o in polvere.

7111      Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati.

7112      Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.

7502      Nichel greggio.

7503      Cascami ed avanzi rottami di nichel.

7504      Polveri e pagliette di nichel.

8103      Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi.

8112      Renio, indio, germanio.

[1]               GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

[2]               GU L 16 del 19.1.2012, pagg. 1-32.

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