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Document 52012JC0003
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
/* JOIN/2012/03 final - 2012/0031 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2012/03 final - 2012/0031 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Siria, che abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 442/2011.
(2)
Ora il Consiglio ha raggiunto un accordo politico
sull’adozione di misure supplementari, segnatamente un divieto relativo alla
vendita, all’acquisto, al trasporto o all’intermediazione di oro, metalli
preziosi e diamanti, misure restrittive nei confronti della Banca centrale
della Siria e aggiunte all’elenco delle persone e entità oggetto di sanzioni. (3)
Poiché questa misura rientra nell’ambito del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Alta Rappresentante per gli
Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare il regolamento (UE) n. 36/2012 per attuarla. 2012/0031 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[1],
vista la proposta congiunta dell’Alta
Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Siria[2]. (2)
In considerazione dei continui atti di repressione
brutale e di violazione dei diritti umani da parte del governo della Siria, la
decisione 2012/…/PESC, che modifica la decisione 2011/782/PESC, dispone misure
supplementari, segnatamente un divieto relativo alla vendita, all’acquisto, al
trasporto o all’intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti, misure
restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria e aggiunte all’elenco
delle persone e entità oggetto di sanzioni. (3)
Le misure in questione rientrano nell’ambito di
applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al
fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli
operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione
normativa a livello dell’Unione. (4)
Occorre pertanto modificare opportunamente il
regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio. (5)
Il presente regolamento deve entrare in vigore
immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così
modificato: (1) È inserito il seguente articolo 11
bis: “Articolo 11 bis 1. È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare,
direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato
VIII, anche non originari dell’Unione, al governo della Siria, ai suoi enti,
imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi
persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro
direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o
controllati; b) acquistare, importare o trasportare oro,
metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, anche non originari
della Siria, dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie
pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o
organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da
qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati e c) fornire,
direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione,
finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a)
e b), al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla
Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca
per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo
da essi posseduti o controllati 2. Nell’allegato
VIII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui
al paragrafo 1.” (2) È
inserito il seguente articolo 21 bis: “Articolo 21 bis In deroga all’articolo 14, le autorità
competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che
ritengono appropriate, che determinati fondi o risorse economiche della Banca
centrale della Siria siano sbloccati o che determinati fondi o risorse
economiche siano messi a disposizione della Banca centrale della Siria dopo
aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari
per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di
scambi commerciali, purché lo Stato membro interessato abbia informato gli
altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione
di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del
rilascio dell’autorizzazione.” Articolo 2 L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento. Articolo 3 Il testo di cui all’allegato II del presente
regolamento viene inserito come allegato VIII nel regolamento (UE) 36/2012. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO I Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
sono aggiunte le seguenti voci: [Contenuto riservato] ALLEGATO II Elenco di
oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 11 bis Codice SA Designazione delle
merci 7102 Diamanti, anche lavorati, ma non
montati né incastonati. 7106 Argento (compreso l’argento
dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere. 7108 Oro (compreso l’oro platinato),
greggio o semilavorato, o in polvere. 7109 Metalli comuni o argento,
placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati. 7110 Platino, greggio o semilavorato,
o in polvere. 7111 Metalli comuni, argento o oro,
placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati. 7112 Cascami ed avanzi di metalli
preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami
ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi
utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi. 7502 Nichel greggio. 7503 Cascami ed avanzi rottami di
nichel. 7504 Polveri e pagliette di nichel. 8103 Tantalio e lavori di tantalio,
compresi i cascami e gli avanzi. 8112 Renio, indio, germanio. [1] GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56. [2] GU L 16 del 19.1.2012, pagg. 1-32.