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Document 52012JC0001
Joint Proposal for a COUNCIL DECISION On the accession of the European Union to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud est asiatico
Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud est asiatico
/* JOIN/2012/01 final - 2012/0028 (NLE) */
Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud est asiatico /* JOIN/2012/01 final - 2012/0028 (NLE) */
RELAZIONE Il trattato di amicizia e cooperazione nel
sud-est asiatico (TAC) è stato firmato il 24 febbraio 1976 dalla Repubblica di
Indonesia, dal Regno di Malaysia, dalla Repubblica delle Filippine, dalla
Repubblica di Singapore e dal Regno di Thailandia. Le modifiche introdotte dal
protocollo del 15 dicembre 1987 e da un secondo protocollo del 25 luglio 1998
prevedono, tra le altre cose, l'adesione al trattato degli Stati non
appartenenti al sud-est asiatico. Attualmente le alte parti contraenti (Stati
firmatari) del TAC sono il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la
Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, il Regno
di Malaysia, l’Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica
di Singapore, il Regno di Thailandia, la Repubblica socialista del Vietnam,
Papua Nuova Guinea, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India, il
Giappone, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica di Corea, la
Federazione russa, la Nuova Zelanda, la Mongolia, il Commonwealth
dell’Australia, la Repubblica francese, la Repubblica democratica di Timor
Leste, la Repubblica popolare del Bangladesh, la Repubblica democratica
socialista di Sri Lanka, la Repubblica democratica popolare di Corea, gli Stati
Uniti d'America, la Repubblica di Turchia e il Canada. Il trattato di amicizia e cooperazione nel
sud-est asiatico, che mira a promuovere la pace, la stabilità e la cooperazione
nella regione, prevede la soluzione pacifica delle controversie, il
mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il potenziamento della
sicurezza nel sud-est asiatico. In caso di controversie il trattato contempla
meccanismi di conciliazione e mediazione e le parti rinunciano a ricorrere alle
minacce o all'uso della forza. Il trattato di amicizia e cooperazione mira
inoltre a rafforzare la cooperazione economica, commerciale, sociale, tecnica e
scientifica e ad accelerare la crescita economica nella regione, valorizzando
al massimo l'agricoltura e l'industria delle nazioni del sud-est asiatico, ad
espandere gli scambi e a migliorare le infrastrutture economiche regionali. Le
parti si impegnano ad adottare strategie regionali di sviluppo economico e
assistenza reciproca e ad intrattenere contatti e consultazioni su questioni
internazionali e regionali. Nella 2768a riunione del 4 e 5
dicembre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Presidenza e la Commissione a
negoziare l'adesione dell'Unione europea e della Comunità europea al TAC. Con lettera del 7 dicembre 2006 l'Unione
europea e la Comunità europea hanno informato la Cambogia, in qualità di
coordinatore dell'ASEAN per le relazioni con l'UE, della decisione di
presentare domanda di adesione al TAC. Conformemente al mandato e alle
direttive di negoziato per l'adesione dell'Unione europea e della Comunità
europea al TAC, la lettera ribadisce i seguenti punti d'intesa comune: il
trattato va interpretato in linea con i principi della Carta delle Nazioni
Unite e lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che ne derivano;
l'adesione dell'UE e della CE al trattato non pregiudica i diritti e gli
obblighi dell'Unione e della Comunità derivanti da altri accordi bilaterali e
multilaterali, né ne altera il diritto; il trattato non pregiudica la capacità
dell'UE e della CE di cooperare nei consessi internazionali; il trattato non
riguarda e non pregiudica le relazioni dell'Unione e della Comunità con Stati
diversi dalle parti contraenti. Alla riunione ministeriale ASEAN[1]-UE del 28 maggio 2009 a Phnom
Penh, sono state rese due dichiarazioni sul TAC: i) la dichiarazione
sull'adesione dell'Unione europea e della Comunità europea al trattato di
amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, con la quale l'UE e la CE hanno
espresso l'intenzione di aderire al trattato, sulla base della lettera di
candidatura del 7 dicembre 2006, al momento dell'entrata in vigore del terzo
protocollo; ii) la dichiarazione di assenso all'adesione dell'Unione europea e
della Comunità europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est
asiatico, con la quale la Thailandia, in veste di presidente dell'ASEAN e a
nome dei governi dei suoi Stati membri, ha espresso l'accordo di tutti gli
Stati del sud-est asiatico all'adesione dell'Unione europea e della Comunità
europea al trattato, subordinatamente all'entrata in vigore del terzo
protocollo. Il 23 luglio 2010 i ministri degli affari
esteri degli Stati firmatari del TAC hanno firmato il terzo protocollo che
modifica il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, in forza
del quale possono aderire al trattato “Gli Stati che non fanno parte del
sud-est asiatico e le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente
Stati sovrani…”. Il terzo protocollo entra in vigore alla data in cui le
alte parti contraenti depositano l'ultimo strumento di ratifica presso il
segretariato dell'ASEAN. Ad oggi (gennaio 2012) il terzo protocollo è stato
ratificato da venti Stati firmatari e i rimanenti otto hanno assicurato che il
processo di ratifica nazionale sarà completato entro febbraio/marzo 2012. È quindi opportuno che l'Unione europea, che
nel frattempo è succeduta alla Comunità europea e la sostituisce, aderisca al
TAC, subordinatamente all'entrata in vigore del terzo protocollo. L'adesione al TAC rientra nell'obiettivo della
politica estera e di sicurezza comune di sviluppare relazioni con le
organizzazioni regionali che condividono i principi sanciti dall'articolo 21,
paragrafo 1, del TUE, nonché in altri ambiti d'azione previsti dai trattati
(cooperazione allo sviluppo, articolo 209 TFUE, e cooperazione economica, finanziaria
e tecnica, articolo 212 TFUE). L'adesione al TAC contribuirà a realizzare gli
obiettivi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento della
pace, la prevenzione dei conflitti e il potenziamento della sicurezza nel
sud-est asiatico. Essa permetterà inoltre di favorire lo sviluppo sostenibile
dei paesi in via di sviluppo della regione sul piano economico, sociale e
ambientale. L'adesione dell'Unione europea al TAC avrà
effetto dalla data di deposito dello strumento di adesione dell'Unione europea
al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, subordinatamente
all'entrata in vigore del terzo protocollo. Lo strumento di adesione sarà firmato e
depositato in occasione della riunione ministeriale ASEAN-UE prevista per il 27
aprile 2012 in Brunei, in presenza dei ministri degli esteri degli Stati membri
dell'Unione e dell'ASEAN. 2012/0028 (NLE) Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea al
trattato di amicizia e cooperazione nel sud est asiatico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea (TUE) e
il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare
l'articolo 37 TUE e gli articoli 209 e 211 TFUE, in combinato disposto con
l'articolo 31, paragrafo 1, TUE e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e
paragrafo 8, secondo comma, TFUE, vista la proposta congiunta della Commissione
europea e dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1)
Il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est
asiatico è stato firmato il 24 febbraio 1976 dalla Repubblica di
Indonesia, dal Regno di Malaysia, dalla Repubblica delle Filippine, dalla
Repubblica di Singapore e dal Regno di Thailandia. Attualmente le alte parti
contraenti del trattato sono il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la
Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, il Regno
di Malaysia, l’Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica
di Singapore, il Regno di Thailandia, la Repubblica socialista del Vietnam,
Papua Nuova Guinea, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India, il
Giappone, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica di Corea, la
Federazione russa, la Nuova Zelanda, la Mongolia, il Commonwealth
dell’Australia, la Repubblica francese, la Repubblica democratica di Timor
Leste, la Repubblica popolare del Bangladesh, la Repubblica democratica
socialista di Sri Lanka, la Repubblica democratica popolare di Corea, gli Stati
Uniti d'America, la Repubblica di Turchia e il Canada. (2)
Scopo del trattato di amicizia e cooperazione nel
sud-est asiatico è promuovere la pace, la stabilità e la cooperazione nella
regione. A tal fine il trattato prevede la soluzione pacifica delle
controversie, il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il
potenziamento della sicurezza nel sud-est asiatico. Le norme e i principi
previsti dal trattato di amicizia e cooperazione corrispondono quindi agli
obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. (3)
Il trattato di amicizia e cooperazione mira inoltre
a rafforzare la cooperazione economica, commerciale, sociale, tecnica e
scientifica e ad accelerare la crescita economica nella regione, valorizzando
al massimo l'agricoltura e l'industria delle nazioni del sud-est asiatico, ad
espandere gli scambi e a migliorare le infrastrutture economiche regionali. Il
trattato promuove pertanto la cooperazione con i paesi in via di sviluppo della
regione e la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi non in
via di sviluppo. (4)
Nella 2768a riunione del 4 e 5 dicembre 2006,
il Consiglio ha autorizzato la Presidenza e la Commissione a negoziare
l'adesione dell'Unione europea e della Comunità europea al trattato di amicizia
e cooperazione. (5)
Con lettera del 7 dicembre 2006, l'Unione europea e
la Comunità europea hanno informato la Cambogia, in qualità di coordinatore
dell'ASEAN per le relazioni con l'Unione, della decisione di presentare domanda
di adesione al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, fermi
restando i punti di intesa comune ripresi nella lettera. (6)
Il 28 maggio 2009 la Thailandia, all'epoca
presidente di turno dell'ASEAN, ha espresso il consenso unanime degli Stati del
sud-est asiatico all'adesione dell'Unione europea e della Comunità europea al
trattato, subordinatamente all'entrata in vigore del terzo protocollo del
trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico. (7)
Il 23 luglio 2010 è stato firmato il terzo
protocollo del trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico che
autorizza l'adesione di organizzazioni regionali. Il terzo protocollo è entrato
in vigore il XX.XX.2012, una volta conclusosi il processo di ratifica. (8)
È quindi opportuno che l'Unione europea aderisca al
trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'adesione dell'Unione europea al trattato di
amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico è approvata a nome dell'Unione. Il testo del trattato di amicizia e
cooperazione nel sud-est asiatico, dei tre protocolli di modifica del trattato
e dello strumento di adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e
cooperazione è allegato alla presente decisione. Articolo 2 L'Alta rappresentante firma e deposita lo
strumento di adesione al trattato di amicizia e cooperazione a nome dell'Unione
europea in veste di alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di
sicurezza e in qualità di vicepresidente della Commissione. Articolo 3 La presente
decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico Indonesia, 24 febbraio 1976 Le alte parti contraenti: CONSAPEVOLI dei legami storici, geografici e culturali che uniscono i rispettivi popoli, DESIDEROSE di promuovere la pace e la stabilità regionali nel rispetto della giustizia e dello Stato di diritto e utilizzando le loro relazioni per rafforzare la resistenza regionale, DESIDEROSE di potenziare la pace, l'amicizia e la reciproca cooperazione su questioni di interesse per il sud-est asiatico, nel rispetto dello spirito e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dei dieci principi adottati dalla conferenza afroasiatica di Bandung del 25 aprile 1955, della dichiarazione dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico firmata a Bangkok l'8 agosto 1967 e della dichiarazione firmata a Kuala Lumpur il 27 novembre 1971, CONVINTE che la soluzione delle controversie o delle dispute tra i rispettivi paesi vada regolata con procedure razionali, efficaci e sufficientemente flessibili, evitando comportamenti negativi che possano mettere a repentaglio o ostacolare la cooperazione, CONVINTE della necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale, CONVENGONO SOLENNEMENTE di stringere un trattato di amicizia e cooperazione secondo i seguenti termini: 1.1.1.1. CAPO I: FINALITÀ E PRINCIPI Articolo 1 Scopo del presente trattato è promuovere la pace perpetua, l'amicizia duratura e la cooperazione tra i rispettivi popoli per favorirne la forza, la solidarietà e contribuire a rafforzarne le relazioni. Articolo 2 Le relazioni tra le alte parti contraenti sono improntate ai seguenti principi fondamentali: a. rispetto reciproco per l'indipendenza, la sovranità, l'uguaglianza, l'integrità territoriale e l'identità nazionale di tutte le nazioni; b. diritto di ciascuno Stato ad un'esistenza nazionale senza interferenze, azioni sovversive o coercitive dall'esterno; c. non ingerenza negli affari interni di ciascuno; d. soluzione delle controversie o delle dispute con mezzi pacifici; e. rinuncia alle minacce o all'uso della forza; f. cooperazione efficace tra esse. 1.1.1.2. CAPO II: AMICIZIA Articolo 3 Per perseguire le finalità del presente trattato, le alte parti contraenti si impegnano a sviluppare e potenziare i legami di amicizia, buon vicinato e cooperazione dai quali sono tradizionalmente, culturalmente e storicamente unite e a rispettare in buona fede gli obblighi ivi sottoscritti. Per promuovere una migliore comprensione reciproca, le alte parti contraenti incoraggiano e facilitano i contatti e gli scambi tra i rispettivi popoli. 1.1.1.3. CAPO III: COOPERAZIONE Articolo 4 Le alte parti contraenti favoriscono una cooperazione attiva nei campi economici, sociali, tecnici, scientifici e amministrativi, su questioni riguardanti ideali o aspirazioni comuni per la pace e la stabilità internazionali e su qualsiasi altro tema di comune interesse. Articolo 5 Ai fini dell'articolo 4 le alte parti contraenti profondono il massimo sforzo, in ambito multilaterale e bilaterale, nel rispetto dell'uguaglianza, della non discriminazione e del mutuo vantaggio. Articolo 6 Le alte parti contraenti collaborano per accelerare la crescita economica nella regione allo scopo di creare basi solide per una comunità di nazioni prospera e pacifica nel sud-est asiatico. A tal fine esse si propongono di valorizzare al massimo le proprie risorse agricole e industriali, espandere gli scambi e sviluppare le loro infrastrutture economiche nel reciproco interesse dei rispettivi popoli. A questo riguardo esse continuano a esplorare tutte le possibilità di una cooperazione intensa e benefica con altri Stati e organizzazioni internazionali e regionali esterni alla regione. Articolo 7 Per realizzare la giustizia sociale e innalzare il tenore di vita dei popoli della regione, le alte parti contraenti intensificano la cooperazione economica. Esse adottano a questo scopo adeguate strategie regionali di sviluppo economico e assistenza reciproca. Articolo 8 Le alte parti contraenti si impegnano ad intensificare e estendere al massimo la cooperazione e a fornirsi reciproca assistenza per quanto riguarda le strutture di formazione e ricerca in ambito sociale, culturale, tecnico, scientifico e amministrativo. Articolo 9 Le alte parti contraenti si adoperano per favorire la cooperazione in modo da sostenere la causa della pace, dell'armonia e della stabilità nella regione. A tal fine esse intrattengono contatti e consultazioni regolari su questioni internazionali e regionali in modo da coordinare le rispettive posizioni, azioni e politiche. Articolo 10 Le alte parti contraenti non partecipano, in alcun modo e in nessuna forma, ad attività che possano minacciare la stabilità politica e economica, la sovranità o l'integrità territoriale di un'altra alta parte contraente. Articolo 11 Le alte parti contraenti si adoperano per rafforzare la propria capacità di resistenza nazionale nei settori politici, economici, socio-culturali e sotto il profilo della sicurezza, conformemente ai propri ideali e alle proprie aspirazioni, senza ingerenze esterne o attività sovversive interne, al fine di preservare le rispettive identità nazionali. Articolo 12 Per realizzare la prosperità e la sicurezza regionali, le alte parti contraenti si impegnano a cooperare in tutti i settori al fine di promuovere la capacità di resistenza regionale, ispirandosi alla fiducia in sé stesse, all'autosufficienza, al rispetto reciproco, alla cooperazione e alla solidarietà quali principi fondatori di una comunità di nazioni forte e durevole nel sud-est asiatico. 1.1.1.4. CAPO IV: SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE Articolo 13 Le alte parti contraenti agiscono con determinazione e buona fede per prevenire le controversie. All'insorgere di controversie su questioni che le riguardano direttamente, tali in particolare da perturbare la pace e l'armonia regionali, esse rinunciano alle minacce o all'uso della forza e si impegnano a risolverle in ogni momento tramite negoziati amichevoli. Articolo 14 Per risolvere le controversie attraverso meccanismi regionali, le alte parti contraenti istituiscono un organo permanente, l'alto consiglio, composto da un rappresentante ministeriale di ciascuna parte, che prende conoscenza di controversie o situazioni esistenti tali da compromettere la pace e l'armonia regionali. Articolo 15 Se una controversia o una situazione non trova soluzione tramite negoziati diretti, l'alto consiglio ne prende conoscenza e propone alle parti coinvolte un mezzo di soluzione adeguato, come buoni uffici, mediazione, inchiesta o conciliazione. L'alto consiglio può tuttavia offrire i propri buoni uffici o, previo accordo delle parti della controversia, costituirsi esso stesso comitato di mediazione, inchiesta o conciliazione. Se lo ritiene necessario, l'alto consiglio raccomanda le misure adeguate per prevenire il deteriorarsi di una controversia o di una situazione. Articolo 16 Le precedenti disposizioni del capo IV si applicano solo se tutte le parti della controversia sono d'accordo. Le alte parti contraenti non coinvolte nella controversia possono tuttavia offrire tutta l'assistenza possibile per pervenire a una soluzione. Le parti della controversia si mostrano ben disposte verso queste offerte di assistenza. Articolo 17 Le disposizioni di cui al presente trattato non precludono il ricorso ai mezzi di soluzione pacifica di cui all'articolo 33, paragrafo l, della Carta delle Nazioni Unite. Le alte parti contraenti coinvolte in una controversia sono incoraggiate a prendere iniziative affinché questa sia risolta tramite negoziati amichevoli prima di ricorrere alle altre procedure previste dalla Carta delle Nazioni Unite. 1.1.1.5. CAPO V: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 18 Il presente trattato è firmato dalla Repubblica di Indonesia, dalla Malaysia, dalla Repubblica delle Filippine, dalla Repubblica di Singapore e dal Regno di Thailandia. Esso è ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive procedure costituzionali. Al presente trattato possono aderire altri Stati del sud-est asiatico. Articolo 19 Il presente trattato entra in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratifica presso i governi degli Stati firmatari designati quali depositari del trattato e degli strumenti di ratifica o di adesione. Articolo 20 Il presente trattato è redatto nelle lingue ufficiali delle alte parti contraenti, facenti tutte ugualmente fede. È convenuta una traduzione comune dei testi in lingua inglese. Eventuali interpretazioni discordanti del testo comune sono risolte tramite negoziato. IN FEDE DI CHE le alte parti contraenti hanno firmato il trattato e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Denpasar, Bali, il ventiquattro febbraio millenovecentosettantasei. Protocollo che modifica il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico Filippine, 15 dicembre 1987 Il governo di Brunei Darussalam, il governo della Repubblica di Indonesia, il governo della Malaysia, il governo della Repubblica delle Filippine, il governo della Repubblica di Singapore, il governo del Regno di Thailandia, DESIDERANDO intensificare ulteriormente la cooperazione con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, e in particolare con gli Stati vicini alla regione del sud-est asiatico, CONSIDERANDO che il quinto capoverso del preambolo del trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, fatto a Denpasar, Bali, il 24 febbraio 1976 (in appresso "il trattato di amicizia"), fa riferimento alla necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale, CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il testo dell'articolo 18 del trattato di amicizia è così modificato: "Il presente trattato è firmato dalla Repubblica di Indonesia, dalla Malaysia, dalla Repubblica delle Filippine, dalla Repubblica di Singapore e dal Regno di Thailandia. Esso è ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive procedure costituzionali. Al presente trattato possono aderire altri Stati del sud-est asiatico. Gli Stati che non fanno parte del sud-est asiatico possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico firmatari del presente trattato e del Brunei Darussalam." Articolo 2 Il testo dell'articolo 14 del trattato di amicizia è così modificato: "Per risolvere le controversie attraverso meccanismi regionali, le alti parti contraenti istituiscono un organo permanente, l'alto consiglio, composto da un rappresentante ministeriale di ciascuna parte, che prende conoscenza di controversie o situazioni esistenti tali da perturbare la pace e l'armonia regionali. Per gli Stati non appartenenti al sud-est asiatico che hanno aderito al trattato, il presente articolo si applica solo se essi sono direttamente coinvolti in una controversia da risolvere attraverso meccanismi regionali." Articolo 3 Il presente protocollo è soggetto a ratifica e entra in vigore alla data in cui le alte parti contraenti hanno depositato l'ultimo strumento di ratifica. FATTO a Manila il quindici dicembre millenovecentottantasette. Secondo protocollo che modifica il trattato di amicizia e cooperazione nel sud‑est asiatico Manila, Filippine, 25 luglio 1998 Il governo di Brunei Darussalam, il governo del Regno di Cambogia, il governo della Repubblica di Indonesia, il governo della Repubblica democratica popolare del Laos, il governo della Malaysia, il governo dell'Unione di Myanmar, il governo della Repubblica delle Filippine, il governo della Repubblica di Singapore, il governo del Regno di Thailandia, il governo della Repubblica socialista del Vietnam, il governo di Papua Nuova Guinea, in appresso "le alte parti contraenti", DESIDERANDO assicurare un adeguato potenziamento della cooperazione con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, e in particolare con gli Stati vicini alla regione del sud-est asiatico, CONSIDERANDO che il quinto capoverso del preambolo del trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, fatto a Denpasar, Bali, il 24 febbraio 1976 (in appresso "il trattato di amicizia") fa riferimento alla necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale, CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il testo dell'articolo 18, terzo comma, del trattato di amicizia è così modificato: "Gli Stati che non fanno parte del sud-est asiatico possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l'Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam." Articolo 2 Il presente protocollo è soggetto a ratifica e entra in vigore alla data in cui le alte parti contraenti depositano l'ultimo strumento di ratifica. FATTO a Manila il venticinque luglio millenovecentonovantotto. Terzo protocollo che modifica il trattato di amicizia e cooperazione nel sud‑est asiatico Ha Noi, Vietnam, 23 luglio 2010 Il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l'Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia, la Repubblica socialista del Vietnam, il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica popolare del Bangladesh, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica democratica popolare di Corea, la Repubblica francese, la Repubblica dell'India, il Giappone, la Mongolia, la Nuova Zelanda, la Repubblica islamica del Pakistan, Papua Nuova Guinea, la Repubblica di Corea, la Federazione russa, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Repubblica democratica di Timor Leste, la Repubblica di Turchia, gli Stati Uniti d’America, in appresso "le alte parti contraenti", DESIDERANDO assicurare un adeguato potenziamento della cooperazione con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre, e in particolare con gli Stati vicini alla regione del sud-est asiatico e con le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani, CONSIDERANDO che il quinto capoverso del preambolo del trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, fatto a Denpasar, Bali, il 24 febbraio 1976 (in appresso "il trattato di amicizia") fa riferimento alla necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale, CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il testo dell'articolo 18, terzo comma, del trattato di amicizia è così modificato: "Gli Stati che non fanno parte del sud-est asiatico e le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l'Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam." Articolo 2 Il testo dell'articolo 14, secondo comma, del trattato di amicizia è così modificato: "Il presente articolo si applica tuttavia alle alte parti contraenti che hanno aderito al trattato solo se esse sono direttamente coinvolte in una controversia da risolvere attraverso meccanismi regionali." Articolo 3 Il presente protocollo è soggetto a ratifica e entra in vigore alla data in cui le alte parti contraenti depositano l'ultimo strumento di ratifica. FATTO a Hanoi, Vietnam, il ventitré luglio duemiladieci in un unico esemplare, in lingua inglese. Strumento di adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico CONSIDERANDO che il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, firmato il 24 febbraio 1976 a Bali, Indonesia, è stato modificato dal primo, dal secondo e dal terzo protocollo che modificano il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, firmati rispettivamente il 15 dicembre 1987, il 25 luglio 1998 e il 23 luglio 2010, CONSIDERANDO che l'articolo 18, terzo comma, del suddetto trattato, come modificato dall'articolo 1 del citato terzo protocollo, stabilisce che le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l'Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam, CONSIDERANDO che, con lettera del 7 dicembre 2006, il ministero finlandese degli Affari esteri e il membro della Commissione europea responsabile delle Relazioni esterne e della politica europea di vicinato hanno presentato domanda di adesione dell'Unione europea al trattato, CONSIDERANDO che gli Stati del sud-est asiatico hanno acconsentito all'adesione dell'Unione europea al trattato, l'Unione europea aderisce al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico con effetto dalla data di deposito del presente strumento. IN FEDE DI CHE il presente strumento di adesione è firmato dal [TITOLO]. FATTO a [luogo], [paese], il [giorno] [mese] duemila[anno]. Per l'Unione europea [1] Sono Stati membri dell'ASEAN (Associazione delle nazioni
del sud-est asiatico): il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la
Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la
Malaysia, l'Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di
Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam.